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783.1

Legge federale
sull'organizzazione della Posta Svizzera

(Legge sull'organizzazione della Posta, LOP)

del 17 dicembre 2010 (Stato 19 dicembre 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 92 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20092,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'organizzazione della Posta Svizzera (Posta) e la sua trasformazione.

Art. 2 Forma giuridica e ditta

1 La Posta è una società anonima di diritto speciale.

2 È iscritta nel registro di commercio con la ditta «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA».

Art. 3 Scopo dell'azienda

1 La Posta fornisce, in Svizzera e all'estero:

a.
il trasporto di invii postali e collettame in contenitori standard nonché prestazioni connesse;
b.
le seguenti prestazioni finanziarie:
1.
prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti,
2.
accettazione di fondi della clientela,
3.
gestione di conti e prestazioni connesse,
4.
investimenti in nome proprio,
5.
altre prestazioni finanziarie su incarico di terzi;
c.
servizi nel trasporto regionale di viaggiatori e prestazioni connesse.

2 La Posta può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere lo scopo aziendale, segnatamente:

a.
acquistare e alienare fondi;
b.
costituire società;
c.
assumere partecipazioni;
d.
prendere in prestito e investire capitali sul mercato monetario e finanziario.

3 La Posta non può tuttavia concedere crediti e ipoteche a terzi. Ha la facoltà di mantenere in essere i crediti concessi secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 25 marzo 20203 sulle fideiussioni solidali COVID-19 al massimo fino al loro ammortamento integrale secondo l'articolo 3 della legge del 18 dicembre 20204 sulle fideiussioni solidali COVID-19.5

4 Nell'ambito dell'impiego ordinario della propria infrastruttura, la Posta può fornire prestazioni su incarico di terzi.

3 RU 2020 1077 1207 1233 3799

4 RS 951.26

5 Per. introdotto dall'art. 28 n. 2 della L del 18 dic. 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19, in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2032 (RU 2020 5831; FF 2020 7427 7713).

Art. 4 Diritto applicabile

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alla Posta si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni6 sulla società anonima.

Sezione 2: Capitale azionario e strategia del proprietario

Art. 5 Capitale azionario

L'ammontare del capitale azionario nonché il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione sono fissati nello statuto della Posta.

Art. 6 Azionisti

La Confederazione è azionista della Posta. Deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

Art. 7 Strategia del proprietario

1 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione intende perseguire come proprietaria della Posta.

2 Prima di definire gli obiettivi strategici il Consiglio federale consulta le commissioni competenti dell'Assemblea federale.

3 Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici, riferisce al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e gli mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

Sezione 3: Organi e personale

Art. 8 Organi

1 Gli organi della Posta sono l'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione e l'ufficio di revisione.

2 I membri del consiglio d'amministrazione non possono far parte della direzione.

3 Il personale della Posta deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d'amministrazione.

Art. 9 Rapporti d'impiego

1 Il personale della Posta è assunto secondo il diritto privato.

2 La Posta negozia con le associazioni del personale la conclusione di un contratto collettivo di lavoro; è fatto salvo l'obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 17 dicembre 20107 sulle poste.

3 In quanto datore di lavoro la Posta promuove la diversità e la parità di trattamento dei collaboratori, in particolare la parità di trattamento dei collaboratori disabili.

4 Il Consiglio federale provvede affinché, in seno alla Posta e alle aziende di cui essa detiene il controllo, l'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale si applichi per analogia ai membri degli organi direttivi e al personale con retribuzione analoga.

Sezione 4: Assoggettamento fiscale

Art. 10

La Posta è soggetta alle norme fiscali previste per le società di capitali private.

Sezione 5: Rapporti giuridici e responsabilità

Art. 11

1 I rapporti giuridici della Posta sono retti dalle disposizioni del diritto privato.

2 La responsabilità della Posta, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del diritto privato. La legge del 14 marzo 19589 sulla responsabilità non è applicabile.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 12 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Art. 13 Trasformazione della forma giuridica

1 L'ente autonomo è trasformato in una società anonima di diritto speciale conformemente alle disposizioni della presente legge. I rapporti giuridici non ne risultano modificati.

2 Il Consiglio federale stabilisce la data della trasformazione. Prima della trasformazione consulta le commissioni competenti dell'Assemblea federale. Prende le decisioni necessarie per realizzare la trasformazione, segnatamente:

a.
decide il bilancio d'apertura della società anonima;
b.
nomina il consiglio d'amministrazione della società anonima, ne designa il presidente e delibera in merito al primo statuto;
c.
sceglie l'ufficio di revisione.

3 Con la decisione concernente il bilancio d'apertura il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l'ultima relazione di bilancio dell'ente; il consiglio d'amministrazione gli presenta una proposta.

4 Con la decisione concernente il bilancio d'apertura il Consiglio federale può convertire il capitale di dotazione dell'ente in capitale proprio della società anonima, al fine di raggiungere una quota di capitale proprio adeguata. Il consuntivo della Confederazione e il bilancio della Posta sono adeguati di conseguenza.

5 Il consiglio d'amministrazione dell'ente prepara la trasformazione della forma giuridica nonché lo scorporo di PostFinance e il trasferimento di patrimonio a PostFinance. Al momento della trasformazione il consiglio d'amministrazione della società anonima emana il regolamento di organizzazione e adempie gli altri compiti assegnatigli dal Codice delle obbligazioni10 e dallo statuto.

6 La società anonima riprende quale datore di lavoro i rapporti d'impiego esistenti. I rapporti d'impiego del personale retti dal diritto pubblico sono trasformati in rapporti d'impiego di diritto privato al momento dell'entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo di lavoro, al più tardi però due anni dopo la trasformazione della forma giuridica.

7 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici connesse alla trasformazione della forma giuridica sono esenti da tasse ed emolumenti.

8 Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200311 sulla fusione non sono applicabili alla trasformazione dell'ente in una società anonima.

Art. 14 Scorporo di PostFinance

1 L'unità del gruppo della Posta Svizzera SA che fornisce prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti conformemente alla legislazione sulle poste è scorporata nella società anonima di diritto privato PostFinance SA.

2 La Posta Svizzera SA è azionista di PostFinance SA. Deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

3 I rapporti contrattuali esistenti relativi alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti sono trasferiti a PostFinance SA al momento dello scorporo.

4 PostFinance SA riprende quale datore di lavoro i rapporti d'impiego esistenti. Al momento dello scorporo di PostFinance, al più tardi però dopo due anni, i rapporti d'impiego del personale retti dal diritto pubblico sono trasformati in rapporti d'impiego di diritto privato.

5 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici connesse allo scorporo e al trasferimento di patrimonio sono esenti da tasse ed emolumenti.

6 Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200312 sulla fusione sono applicabili per analogia allo scorporo di PostFinance e al trasferimento di patrimonio; il Consiglio federale può dichiarare non applicabili singole disposizioni.

7 Lo scorporo richiede l'approvazione del Consiglio federale.

Art. 15 Disposizioni transitorie

1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può:

a.
fino alla fine del 2013, rettificare le assegnazioni di diritti di proprietà fondiaria e altri diritti reali di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettera b della legge federale del 30 aprile 199713 sull'organizzazione della posta;
b.
durante cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, rettificare mediante decisione, senza riscuotere tasse né emolumenti, le iscrizioni nei registri di cui agli articoli 13 capoverso 7 e 14 capoverso 5.

2 I ricorsi del personale pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere giudicati conformemente al diritto anteriore.

3 Se i mezzi propri di PostFinance SA e della Posta Svizzera SA non sono sufficienti, la Confederazione risponde:

a.
per i depositi della clientela, fino a concorrenza di 100 000 franchi per creditore durante un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge;
b.
per i prestiti ancora pendenti al termine del periodo di cinque anni, fino alla loro scadenza;
c.
per tutti gli altri impegni, fino alla loro scadenza oppure durante il periodo di disdetta, tuttavia non oltre un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4 La Posta Svizzera SA e PostFinance SA sono autorizzate, nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, a rivalutare senza incidenza fiscale le riserve latenti disponibili al momento dell'assoggettamento all'imposta.

Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 La presente legge entra in vigore simultaneamente alla legge sulle poste del 17 dicembre 201014. Il Consiglio federale può anticipare l'entrata in vigore delle disposizioni necessarie alla trasformazione.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 201215

14 RS 783.0

15 DCF 29 ago. 2012

Allegato

(art. 16)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge federale del 30 aprile 199716 sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione è abrogata.

II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

17

16 [RU 1997 2465, 2000 2355 all. n. 22, 2001 707 art. 31 n. 3, 2003 3385, 2007 4703]

17 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2012 5043.