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Fedlex DEFRITRMEN
Cumparegliar versiuns

1

Ordinanza
sulla procedura d'approvazione dei piani
di impianti ferroviari
(OPAPIF)

del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti l'articolo 97 della legge del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr) e l'articolo
16 della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici, ordina:


Art. 1

Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani per le
costruzioni e gli impianti, compresi quelli a corrente forte e a corrente debole, che
servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio di una ferrovia (impianto
ferroviario).

2 I requisiti concernenti i progetti dei veicoli e la procedura per la loro approvazione
sono disciplinati dall'ordinanza del 23 novembre 19833 sulle ferrovie (Oferr), dalle
disposizioni d'esecuzione dell'Oferr del 15 dicembre 1983 (DE-Oferr) e, a titolo
sussidiario, dalla presente ordinanza.

3 La procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari si applica per analogia alla determinazione delle zone riservate e degli allineamenti.


Art. 2

Coordinamento delle procedure d'approvazione dei piani
e di concessione d'infrastruttura Le procedure d'approvazione dei piani e di concessione d'infrastruttura possono
essere riunite. In tal caso, i progetti devono soddisfare le esigenze della presente ordinanza, mentre la domanda di concessione deve soddisfare quelle dell'ordinanza
del 25 novembre 19984 sul rilascio di concessioni per l'infrastruttura ferroviaria.


Art. 3

Domanda d'approvazione dei piani 1 La domanda d'approvazione dei piani deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione del progetto, segnatamente i seguenti documenti: a.

un rapporto tecnico con la motivazione del progetto; b.

un piano d'insieme; RU 2000 741

1

RS 742.101

2

RS 734.0

3

RS 742.141.1 4

RS 742.121

742.142.1

Ferrovie

2

742.142.1

c.

i piani di situazione; d.

i profili longitudinali; e.

i profili normali della sottostruttura; f.

i profili trasversali normali e quelli caratteristici; g.

la sagoma limite dei veicoli e il profilo dello spazio libero; h.

inoltre i piani, gli schemi, i disegni e i rapporti concernenti gli impianti elettrici che servono all'esercizio ferroviario oppure sono situati in prossimità
dell'impianto ferroviario o lo incrociano; i.

un rapporto di sicurezza; j.

i piani d'utilizzazione e di sicurezza delle opere di costruzione; k.

particolari prove che risultano dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio; l.

i dati relativi al fabbisogno di terreni e di diritti reali, nonché alle modalità
per acquisirli;

m.

le eventuali proposte concernenti le previste procedure di ricomposizione
particellare;

n.

il concetto di picchettamento o la motivazione nel caso in cui vi si rinunci.

2 Se necessario, l'autorità competente per l'approvazione (art. 18 cpv. 2 della Lferr)
può esigere ulteriori documenti.

3 L'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) emana direttive circa il genere, le
caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti richiesti.


Art. 4

Picchettamento

Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento di cui all'articolo 18c capoverso 1 Lferr: a.

le delimitazioni delle proprietà fondiarie da acquisire nonché tutte le superfici ad esse appartenenti necessarie ai fini delle misure di sostituzione ecologiche devono apparire chiaramente; b.

i bordi esterni degli edifici e delle opere di costruzione che fanno parte
dell'impianto, eccettuati i supporti delle linee a grande portata e di alta tensione, devono essere contrassegnati mediante profili; c.

qualora sia necessario procedere a un dissodamento del terreno, si devono
indicare le superfici interessate e gli alberi che devono essere asportati.


Art. 5

Procedura in caso di modifiche sostanziali del progetto 1 Se, nel corso della procedura d'approvazione, i progetti subiscono modifiche
sostanziali rispetto al progetto iniziale, il progetto modificato deve essere nuovamente sottoposto agli interessati o, se del caso, pubblicato.

Procedura d'approvazione dei piani 3

742.142.1

2 Se i piani sono modificati dopo essere stati approvati, le parti interessate devono
essere sottoposte a una nuova procedura.

3 Se l'impianto è già in costruzione, i lavori concernenti le parti rimaste invariate
possono proseguire, salvo ordine contrario dell'autorità competente.


Art. 6

Notificazione della decisione d'approvazione dei piani e inizio
dei lavori di costruzione 1 La decisione d'approvazione dei piani deve essere notificata al richiedente, ai
Cantoni e ai Comuni partecipanti alla procedura, alle autorità federali interessate e
agli oppositori.

2 Gli oppositori non saranno informati se le loro domande sono già state oggetto di
una decisione separata passata in giudicato.

3 La costruzione dell'impianto può essere iniziata soltanto sulla base di una decisione d'approvazione dei piani passata in giudicato.


Art. 7

Costi delle pubblicazioni La ferrovia assume i costi relativi alla pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni.


Art. 8

Termine di trattazione 1 Di regola si applicano i seguenti termini di trattazione: a.

12 mesi per la procedura ordinaria d'approvazione dei piani; b.

18 mesi qualora sia necessario procedere a espropriazioni; c.

4 mesi per la procedura semplificata.

2 Il termine decorre non appena l'autorità preposta all'approvazione ha ricevuto tutti
i documenti da allegare alla domanda.


Art. 9

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 23 dicembre 19325 sui progetti di costruzioni ferroviarie è abrogata.


Art. 10

Modifica del diritto vigente 1. Ordinanza del 5 dicembre 19946 sulle installazioni elettriche delle ferrovie
(OIEF):

Per quanto la presente ordinanza non preveda disposizioni derogatorie, si applicano

5

[CS 7 31; RU 1984 1436, 1991 1476 art. 34 n. 2, 1999 689art. 11 cpv. 2 704 n. II 24] 6

RS 734.42. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

Ferrovie

4

742.142.1


2. Ordinanza del 25 novembre 19987 sugli emolumenti relativi ai compiti dell'Ufficio federale dei trasporti: Art. 23
cpv. 4
...


Art. 25
cpv. 1 e 2
1 ...

2 Abrogato

...


Art. 11

Disposizione transitoria Ai requisiti concernenti i documenti da allegare alla domanda che sono stati presentati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto
anteriore.


Art. 12

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

7

RS 742.102. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

8

RS 742.141.51. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.