1
Ordinanza
sulla protezione degli animali
(OPAn)
del 27 maggio 1981 (Stato 4 settembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 33 della legge del 9 marzo 19781
sulla protezione degli animali (legge),2 ordina:
Capitolo 1: Prescrizioni generali sulla custodia di animali
Art. 1
Custodia adeguata all'animale 1 Gli animali devono essere tenuti in modo che non turbi le loro funzioni corporee e
il loro comportamento e che non superi le loro possibilità d'adattamento. 3 2 La nutrizione, la cura e il ricovero sono adeguati se corrispondono, secondo il livello dell'esperienza e le conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, ai bisogni
dell'animale.
3 Gli animali non devono essere tenuti continuamente attaccati.
4 Le deroghe alle prescrizioni sulla custodia sono eccezionalmente ammissibili, se risultano necessarie per prevenire o guarire malattie.
Art. 2
Nutrizione
1 Gli animali sono approvvigionati regolarmente e bastevolmente con foraggio adeguato e, se necessario, con acqua. Se sono tenuti in gruppi, il custode provvede affinché ogni animale riceva foraggio e acqua in modo sufficiente.
2 Il foraggio dev'essere di natura tale e composto in modo che gli animali possano
soddisfare il bisogno d'occuparsi vincolato alla nutrizione e proprio alla loro specie.
3 Gli animali vivi possono essere dati in nutrizione soltanto agli animali selvatici;
l'animale selvatico deve poter catturare e uccidere la preda come allo stato libero.
RU 1981 572
1
RS 455
2
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
3
RU 1981 951
455.1
Protezione della natura e del paesaggio 2
455.1
Art. 3
Cura
1 La cura deve evitare malattie e ferimenti dovuti alle condizioni di tenuta e sostituire
il comportamento proprio della specie, nella misura in cui esso è limitato dalla tenuta
e necessario per la salute.
2 Il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le
attrezzature. Elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che menomano le
condizioni di salute degli animali oppure prende altre adeguate misure protettive.
3 Il custode deve immediatamente ricoverare, curare e trattare o magari uccidere gli
animali malati o feriti, secondo il loro stato.
Art. 4
Ricovero
1 Il custode, per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche, deve provvedere al ricovero.
2 I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali
possano reggersi e coricarsi normalmente; devono essere costruiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo.
Art. 5
Parchi
1 Sono considerati parchi le superfici e gli spazi delimitati in cui sono tenuti animali,
compresi le gabbie, i terrari, gli acquari, i bacini d'allevamento e gli stagni per pesci,
ma non i contenitori da trasporto.
2 I parchi devono essere costruiti e sistemati in modo che il pericolo di ferimento sia
esiguo e gli animali non possano fuggire.
3 I parchi, in cui gli animali soggiornano durevolmente o prevalentemente devono
essere sufficientemente vasti e sistemati in modo che gli animali possano muoversi in
maniera adeguata alla loro specie. I parchi e i loro suoli devono essere configurati in
modo che non sia pregiudicata la salute degli animali.
4 Se i parchi sono occupati da più animali, il custode deve tener conto del comportamento nel gruppo. Se nello stesso parco sono tenuti animali di più specie, dev'essere
loro data la possibilità di evitarsi e di mettersi al sicuro. Per gli animali che vivono
preponderantemente o temporaneamente solitari o per soggetti che non si tollerano,
devono essere previsti parchi d'isolamento.
5 I parchi devono inoltre soddisfare, per gli animali menzionati negli allegati 1 a 3, i
requisiti minimi in essi prescritti.
Art. 6
Stalli, box, dispositivi d'attacco Gli stalli, i box e i dispositivi d'attacco devono essere concepiti in maniera che gli
animali possano coricarsi, riposare e alzarsi nel modo proprio alla loro specie. I dispositivi d'attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari e i
dispositivi analoghi devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali, con
sufficiente frequenza.
Protezione degli animali - O 3
455.1
Art. 7
Clima
1 I locali in cui sono tenuti animali devono essere costruiti, utilizzati e aerati in modo
che procurino un clima adeguato.
2 Nei locali chiusi con aerazione artificiale, l'afflusso d'aria fresca dev'essere assicurato anche nel caso di guasto all'impianto.
Capitolo 2: Guardiano d'animali
Art. 8
4
1 Nel corso della formazione, il guardiano d'animali acquisisce le nozioni fondamentali su la tenuta e la cura di animali, come pure conoscenze più approfondite in un
settore speciale.
2 La formazione si svolge in un'azienda di formazione riconosciuta.
3 Le aziende di formazione organizzano i corsi e incoraggiano lo studio personale.
Art. 9
5
1 Sono ammesse all'esame le persone che hanno compiuto i 18 anni di età, che possono dimostrare di aver compiuto una pratica della durata di dodici mesi in
un'azienda di formazione e che hanno seguito un corso preparatorio cantonale.
2 I Cantoni organizzano l'esame per l'ottenimento del certificato di capacità, in collaborazione con le aziende di formazione e sotto la vigilanza dell'Ufficio federale di
veterinaria (Ufficio federale).
3 L'autorità cantonale che organizza l'esame rilascia il certificato di capacità sul modulo dell'Ufficio federale. Il certificato è valido in tutta la Svizzera.
4 I Cantoni possono riscuotere una tassa d'esame.
Art. 10
6
Il Dipartimento federale dell'economia7 (Dipartimento) disciplina l'ottenimento del
certificato di capacità.
Art. 11
Impiego di guardiani d'animali 1 Nelle tenute professionali di animali selvatici, negli stabilimenti che esercitano
professionalmente il commercio di animali, negli stabilimenti per animali da laboratorio, negli allevamenti e commerci di animali da laboratorio, nei rifugi e pensioni
per animali, nelle cliniche per animali e nelle aziende che allevano e tengono professionalmente animali da compagnia, gli animali devono, di principio, essere tenuti o 4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1408).
5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1408).
6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1408).
7
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Protezione della natura e del paesaggio 4
455.1
direttamente sorvegliati da guardiani con certificato di capacità. Il numero dei guardiani dev'essere proporzionato alla specie e all'effettivo degli animali.8 2 Non sono necessari guardiani di animali con certificato di capacità per gli animali
che, secondo la scienza e l'esperienza, possono essere tenuti facilmente e governati
da persone senza speciali conoscenze del ramo.
3 L'autorità cantonale può eccezionalmente prevedere che una persona, la cui professione presuppone conoscenze e capacità comparabili, assuma il posto di guardiano
d'animali con certificato di capacità.
4 Le cliniche per animali sono stabilimenti con direzione veterinaria, nei quali gli
animali malati o feriti sono curati in degenza.9 Capitolo 3: Animali domestici Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 12
Concetto
Sono considerati animali domestici gli animali addomesticati dei generi equino, bovino, suino, ovino e caprino, eccettuati le specie esotiche, i conigli, i cani, i gatti e i
volatili domestici (polli, tacchini, galline faraone, oche, anatre, piccioni).
Art. 13
Pavimenti
1 I pavimenti devono poter essere tenuti agevolmente in modo che abbiano ad essere
antisdrucciolevoli e secchi. Nel settore di riposo, devono soddisfare il fabbisogno in
calore degli animali.
2 I pavimenti grigliati, perforati e a rastrelliera devono essere confacenti alla grandezza e al peso degli animali. I pavimenti grigliati devono essere piani e le singole
traverse non devono essere spostabili.
Art. 14
Illuminazione
1 Gli animali domestici non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro.
2 Le stalle, in cui gli animali soggiornano permanentemente o prevalentemente, devono possibilmente essere illuminate con luce diurna naturale. L'intensità luminosa,
nel settore degli animali, dev'essere, di giorno, di almeno 15 lux e, per i volatili domestici, di almeno 5 lux.
3 La fase luminosa non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore per giorno.
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione degli animali - O 5
455.1
Art. 15
Dispositivi di comando nelle stalle I dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica, per dirigere il comportamento
degli animali nella stalla, sono vietati. Sono permessi il giogo elettrico individualmente regolabile per il bestiame bovino e, temporaneamente, le recinzioni elettriche
nella stabulazione libera.
Sezione 2: Bestiame bovino
Art. 16
Foraggiamento dei vitelli 1 I vitelli devono essere foraggiati con un'alimentazione sufficientemente ricca in
ferro.
2 Ai vitelli di oltre tre settimane devono essere dati, in libera ingestione, paglia, fieno
o foraggi analoghi.
3 L'uso delle museruole è vietato.
a10 Tenuta dei vitelli
1 La stabulazione fissa per i vitelli fino all'età di quattro mesi è vietata, eccetto temporaneamente per i vitelli da allevamento e durante l'abbeverata.11 2 I vitelli di due settimane a quattro mesi devono essere tenuti in sistemi di stabulazione in gruppo. Sono eccettuati i vitelli tenuti in cascine con un accesso duraturo a
un parco all'aperto.12 3 I vitelli tenuti individualmente devono essere in contatto visivo con animali della
stessa specie.
Art. 17
13
1 Per i vitelli fino a quattro mesi, per le vacche e manze in gestazione avanzata, nonché per i tori riproduttori, il settore di riposo deve essere provvisto di lettiera sufficiente e adeguata.14 2 Per il rimanente bestiame bovino, nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni
deve essere sistemato un settore di riposo provvisto di lettiera sufficiente e adeguata
o di materiale soffice e plastico.
Art. 18
15
Il bestiame bovino tenuto attaccato deve potersi muovere regolarmente fuori della
stalla, almeno durante 90 giorni all'anno.
10
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
11
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
12
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
13
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
14
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
15
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione della natura e del paesaggio 6
455.1
Art. 19
Stabulazione libera
1 Nella stabulazione libera per il bestiame bovino, le corsie, nel luogo di sosta, devono essere sistemate in modo che gli animali possano evitarsi.
2 Nella stabulazione libera con box non devono essere stabulati più animali del numero dei box disponibili.
3 Per gli animali partorienti o malati dev'essere disponibile un reparto speciale.
Sezione 3: Suini
Art. 20
Occupazione
I suini devono potersi occupare a lungo con paglia, foraggi grossolani o altri oggetti
adeguati.
Art. 21
16
suinetti soltanto per i due terzi.
2 Per i suini tenuti in gruppo, nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni deve essere sistemato un settore di riposo con un pavimento non perforato.
Art. 22
Stabulazione individuale 1 I verri da riproduzione e i suini da ingrasso non possono essere tenuti in box singoli. Sono eccettuati singoli suini da ingrasso, che sono in ritardo nello sviluppo e
che vengono ingrassati.
2 Le gabbie per scrofe in asciutta possono essere utilizzate soltanto durante il periodo
di monta e al massimo durante 10 giorni.17 18 3 I suini non devono essere tenuti attaccati.19 20
a21 Tenuta in gruppo
1 Le scrofe tenute in gruppo possono essere fissate a poste di foraggiamento o a box
di foraggiamento e di riposo soltanto durante il foraggiamento.
16
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
17
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
18
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
19
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
20
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
21
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione degli animali - O 7
455.1
2 In sistemi con box di foraggiamento e di riposo, le corsie devono essere sufficientemente larghe, in modo tale che gli animali possano girarsi ed evitarsi senza impedimento.22
Art. 23
23
1 I box per il parto devono essere sistemati in modo che la scrofa madre possa girarsi
liberamente. Durante il parto, in casi eccezionali la scrofa può essere fissata.24 2 Alcuni giorni prima del parto, il box deve essere provvisto sufficientemente di paglia lunga o di materiale adeguato alla costruzione del nido e, durante l'allattamento,
di una lettiera bastevole.
Art. 24
Gabbie per lattonzoli I lattonzoli non possono essere tenuti in gabbie a due o più piani. La parte superiore
della gabbia dev'essere aperta.
Sezione 3a:25 Conigli domestici
a Occupazione e tenuta in gruppo 1 I conigli devono ricevere quotidianamente foraggi grossolani quali fieno o paglia e
disporre in permanenza di oggetti da rodere.
2 Gli animali giovani, di regola, non devono essere tenuti da soli durante le prime
otto settimane.
b Parchi, gabbie e attrezzature 1 Le gabbie devono:
a.
avere una superficie di suolo secondo l'allegato 1, tavole 141 e 142, numero
11 oppure, se la superficie è minore, essere attrezzate con una superficie sopraelevata di almeno 20 cm sulla quale gli animali possono sdraiarsi completamente distesi; b.
avere, almeno su di una parte, un'altezza che permetta agli animali di sedersi
in posizione eretta;
c.
essere attrezzate con una zona oscurata nella quale gli animali possono ritirarsi.
2 Gabbie senza lettiera possono essere utilizzate unicamente in locali climatizzati.
22
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
23
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
24
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
25
Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Protezione della natura e del paesaggio 8
455.1
3 I parchi o le gabbie per le coniglie in gestazione avanzata devono essere provvisti
di spazi per la nidificazione. Gli animali devono poterli imbottire con paglia o altro
materiale adatto alla preparazione del nido. Le coniglie devono potersi allontanare
dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su di una superficie sopraelevata.
Sezione 4: Volatili domestici
Art. 25
Attrezzature
1 Le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata devono essere disponibili in numero sufficiente; devono inoltre essere sistemati: a.
per gli animali d'allevamento e le ovaiole di tutte le specie di volatili domestici, un luogo protetto e oscurato per la deposizione delle uova, provvisto di
lettiera o di un supporto soffice; b.
per gli animali d'allevamento e le ovaiole del pollame, dei tacchini, delle galline faraone e dei piccioni, posatoi o graticolati adeguati; c.
per le anatre, una possibilità di bagnarsi.
2 Queste attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.
Art. 26
Pareggio del becco, uccisione di pulcini 1 I becchi non possono essere pareggiati in modo che gli animali non possono più
mangiare normalmente.
2 I pulcini, che vengono uccisi, non possono essere sovrapposti fintanto che vivono
ancora.
Sezione 5: Autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione
Art. 27
Obbligo d'autorizzazione 1 Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati al bestiame
bovino, ovino, caprino, suino, ai conigli e ai volatili domestici, è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 5 della legge.
2 Soggiacciono all'obbligo d'autorizzazione gli impianti di stabulazione con i quali
gli animali sono frequentemente in contatto, come: a.
le attrezzature di foraggiamento e di abbeverata; b.
i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni; c.
le delimitazioni e i dispositivi per dirigere gli animali; d.
i dispositivi d'attacco; e.
i dispositivi per la deposizione delle uova.
Protezione degli animali - O 9
455.1
3 Gli impianti di stabulazione (gabbie, box, poste, stalle ecc.) devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati.
Art. 28
Procedura d'autorizzazione 1 Il fabbricante indigeno o l'importatore presenta la domanda, corredata dei documenti necessari per la valutazione, all'Ufficio federale.
2 L'esame pratico, se è necessario, è eseguito presso la stazione federale di ricerche
d'economia aziendale e di genio rurale oppure un altro servizio adeguato. L'Ufficio
federale sottopone al richiedente un preventivo delle spese.
3 Il richiedente deve mettere gratuitamente a disposizione, per l'esame, i sistemi e gli
impianti di stabulazione. Può essere tenuto a pagare un acconto per le spese procedurali.
4 L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione. Può limitarla nel tempo e vincolarla a
condizioni ed oneri.
Art. 29
Commissione per gli impianti di stabulazione 1 Il Dipartimento nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei
Cantoni, come pure di studiosi e specialisti delle questioni concernenti la protezione
e la tenuta degli animali, e la costruzione di stalle.
2 Il Dipartimento ne designa il presidente. Del rimanente, la Commissione si costituisce da sé. Compila il suo regolamento interno. L'Ufficio federale ne assume la segreteria.
3 L'Ufficio federale può far capo alla Commissione in tutti i contesti connessi con
l'autorizzazione di sistemi e di impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia sulle domande e sui risultati degli esami pratici, presentatile dall'Ufficio federale.
Art. 30
Segnatura e pubblicazione 1 Il fabbricante o l'importatore deve contrassegnare i sistemi e gli impianti di stabulazione autorizzati con il numero d'autorizzazione e comunicare al custode, nel
modo d'uso, le condizioni e gli oneri vincolati all'autorizzazione.
2 L'Ufficio federale pubblica le autorizzazioni, come pure le condizioni e gli oneri ad
esse vincolati, nel «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria».
Sezione 6: Cani
Art. 31
Tenuta di cani
1 I cani tenuti in locali devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente
al loro bisogno. Se possibile devono poter uscire all'aperto.
Protezione della natura e del paesaggio 10
455.1
2 I cani attaccati devono potersi muovere in uno spazio di almeno 20 m2. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato.
3 I cani tenuti all'aperto devono disporre di un rifugio.
Art. 32
Cani da traino
1 Per il traino possono essere utilizzati soltanto cani idonei al riguardo. Non sono
idonei, in particolare, gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o allattanti.
2 I cani devono essere bardati adeguatamente.
Art. 33
Addestramento di cani da caccia 1 I cani bassotti possono essere addestrati ed esaminati soltanto in una tana artificiale, approvata dall'autorità cantonale.
2 La tana artificiale è approvata se: a.
i canali orizzontali e il fondo sono scoperchiabili in qualsiasi punto; b.
i movimenti della volpe e del cane possono essere osservati grazie ad appositi dispositivi; c.
il sistema delle serrande è disposto in modo che, manovrandolo, sia escluso
un contatto diretto tra cane e volpe.
3 Qualsiasi manifestazione nella quale i cani bassotti sono addestrati o esaminati in
tana dev'essere annunciata all'autorità cantonale. Questa ne provvede alla sorveglianza permanente. Può limitare il numero delle tane e delle manifestazioni.
Art. 34
26
1 Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore e gli spari di punizione nonché l'utilizzazione di collari con aculei interni.
2 Non devono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggano all'animale ferite o forti
dolori oppure che lo eccitino notevolmente o gli incutano forte paura.
3 L'impiego di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti d'addestramento e
l'impiego a regola d'arte di sistemi di recinzione di terreni.
4 Su domanda, l'autorità cantonale può autorizzare eccezionalmente per scopi terapeutici l'utilizzazione di dispositivi secondo il capoverso 3 a persone che si dimostrano in possesso delle necessarie capacità.
26
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione degli animali - O 11
455.1
Capitolo 3a27: Pensioni e rifugi per animali e animali da compagnia
a Definizioni
1 Per «pensioni» si intendono le aziende nelle quali gli animali vengono tenuti in
pensione e per «rifugi» quelle nelle quali gli animali abbandonati vengono assistiti.
2 Per «animali da compagnia» si intendono gli animali che vengono tenuti nell'economia domestica per l'interesse che suscitano o come compagni oppure che sono
previsti per una siffatta utilizzazione.
b Notifica di pensioni e di rifugi per animali e di allevamenti e tenute
professionali di animali da compagnia 1 Chi esercita o intende esercitare una pensione o un rifugio per animali deve notificarlo all'autorità cantonale.28 2 Chi esercita o intende esercitare professionalmente l'allevamento o la tenuta di animali da compagnia deve notificarlo all'autorità cantonale.29 3 Occorre indicare:
a.
la persona responsabile; b.
la specie e il numero massimo degli animali; c.
la grandezza, il numero e la natura delle unità di tenuta; d.
l'effettivo e la formazione del personale per la cura degli animali.
Capitolo 4: Animali selvatici Sezione 1: In generale
Art. 35
Concetto
1 Sono considerati animali selvatici tutti gli animali eccettuati gli animali domestici
(art. 12) e i roditori da laboratorio, allevati specialmente per esperimenti su animali.
2 Sono equiparati agli animali selvatici: a.
i discendenti della prima generazione derivanti dall'incrocio fra animali selvatici e animali domestici; b.
i discendenti derivanti dall'incrocio fra discendenti di cui alla lettera a; c.
i discendenti derivanti dall'incrocio fra discendenti di cui alla lettera a e
animali selvatici.30
27
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
28
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
29
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
30
Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
Protezione della natura e del paesaggio 12
455.1
Art. 36
Divieto di foraggiamento Negli stabilimenti di tenuta d'animali selvatici aperti al pubblico, eccettuati gli impianti per uccelli acquatici, va vietato ai visitatori il foraggiamento incontrollato degli animali.
Art. 37
Cattura e immissione in recinti di animali selvatici 1 I preparati farmaceutici per la cattura possono essere usati soltanto secondo istruzioni veterinarie. Gli animali devono essere osservati fino a cessazione degli effetti.
2 Agli animali dei quali è presumibile una reazione di spavento se vengono immessi
in un nuovo parco da selvaggina, la limitazione del medesimo dev'essere resa ben riconoscibile. A una comunità esistente possono essere aggregati altri animali soltanto
se essi prima vengono assuefatti e dopo osservati.
Sezione 2: Autorizzazione per la tenuta di animali selvatici
Art. 38
Tenuta professionale di animali selvatici 1 Sono considerate custodie professionali di animali selvatici: a.
i giardini zoologici, i circhi, i parchi con vie di passaggio, i parchi per animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari o i terrari
d'esposizione, come pure gli impianti analoghi che
1.
possono essere visitati verso pagamento oppure 2.
possono essere visitati senza pagamento, ma sono esercitati in connessione con stabilimenti professionali, come ristoranti, distributori di benzina, negozi o aziende di trasporto, oppure per animare in generale il turismo; b.
gli stabilimenti nei quali gli animali selvatici sono tenuti professionalmente
per gli esperimenti, la produzione di uova, di carne o di pellicce ovvero per
scopi analoghi;
c.
gli stabilimenti, nei quali gli animali selvatici sono tenuti per la caccia; d.
le esposizioni temporanee pubbliche di animali.
2 Sono eccettuate le peschiere, le vasche per la tenuta di pesci commestibili e gli acquari individuali.
Art. 39
Tenuta privata di animali selvatici I seguenti animali selvatici possono essere tenuti, anche a scopo non professionale,
soltanto con autorizzazione: a.31 mammiferi, eccetto i lama, gli alpaca e i loro ibridi nonché gli insettivori e i piccoli roditori;
31
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
Protezione degli animali - O 13
455.1
b.32 struzzi, kivi, pinguini, pellicani, cormorani, aninghe, gressori, fenicotteri, rapaci diurni, gru, limicoli, ara e cacatua di grossa taglia, rapaci notturni, caprimulgiformi, colibrì, trogoni, bucerotidi di grossa taglia, nettarinie, paradiseidi;
c.33 testuggini giganti e solcate, tartarughe marine, coccodrilli, iguane di grossa taglia, Chamaeleo calyptratus, Tupinambis sp., tuatare, varani che allo stato
adulto raggiungono una lunghezza complessiva di oltre 1 metro, Varanus mitchelli, Varanus semiremex, elodermi, serpenti velenosi, boidi che allo stato
adulto raggiungono più di tre metri di lunghezza, eccetto il boa constrictor; d.
salamandre giganti; e.
pesci che, in libertà, diventano lunghi più di un metro, eccettuate le specie
indigene secondo la legislazione sulla pesca.
Art. 40
Limitazioni
1 Per gli animali, che sono estremamente difficili da tenere, l'autorità cantonale può
rilasciare un'autorizzazione soltanto se uno specialista riconosciuto prova con una
perizia che essi saranno tenuti in modo adeguato.
2 Trattasi segnatamente degli animali seguenti: a.34 ornitorinco, koala, cinocefalo, orso formichiere nano, pangolino gigante, folidoti;
b.
strolaghe, pigopodi, procellariiformi, fetonti, sule, fregate, serpentario, otarde grandi, sterne, alcidi, rondoni (tranne i nidatori delle specie indigene); c.35 iguana marina, camaleonti, eccetto il Chamaeleo calyptratus, Python boe- leni, serpenti marini (Hydrophiidae); d.
rana golìa;
e.36 selaci pelagici, carcarinidi.
Art. 41
Procedura d'autorizzazione 1 Il custode presenta la domanda all'autorità del Cantone in cui dovranno essere tenuti gli animali.
2 Per i circhi e le esposizioni itineranti è competente il Cantone, in cui si trova il
quartiere d'inverno o gli impianti stabili per gli animali. Se essi si trovano all'estero,
l'autorizzazione, connessa con il permesso d'importazione dell'Ufficio federale, è rilasciata dal Cantone in cui il circo o l'esposizione itinerante soggiornerà per la prima
volta.
32
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
33
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
34
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
35
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
36
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
Protezione della natura e del paesaggio 14
455.1
3 La domanda indica: a.
lo scopo della tenuta; b.
la specie e il numero degli animali; c.
le dimensioni e la natura dei parchi; d.
per le tenute professionali di animali selvatici, l'effettivo e la formazione del
personale che ne prende cura.
4 Per i giardini zoologici, i circhi e gl'impianti analoghi (art. 38 cpv. 1 lett. a) va utilizzato il modulo dell'Ufficio federale.
Art. 42
Presupposti all'autorizzazione 1 I locali, i parchi e le attrezzature devono corrispondere alle specie e al numero degli animali, nonché allo scopo dello stabilimento. Devono essere costruiti in modo
che gli animali non possano fuggire. I parchi per animali da circo, che si producono
sovente sull'arena e per quelli nei quali gli animali sono tenuti per breve durata, possono rimanere inferiori ai requisiti minimi secondo l'allegato 2.
2 Gli animali, se necessario, devono essere protetti, con provvedimenti edili, dagli
influssi atmosferici, dai disturbi provocati da visitatori, dal rumore e dai gas di scarico.
3 Dev'essere assicurata la sorveglianza veterinaria regolare degli animali; sono eccettuate le esposizioni temporanee e le piccole tenute private.
4 Se, per una tenuta di animali selvatici non sono prescritti guardiani con certificato
di capacità, il richiedente deve provare che l'addetto dispone di conoscenze sufficienti sulla tenuta.
5 Per le esposizioni temporanee di animali, il richiedente deve provare che essi, dopo
l'esposizione possono essere collocati in un altro luogo adeguato.
Art. 43
1 L'autorizzazione per giardini zoologici, circhi e impianti analoghi (art. 38 cpv. 1
lett. a) è rilasciata sul modulo dell'Ufficio federale. Essa è generale oppure limitata a
determinate specie, e stabilisce il numero minimo dei guardiani titolari del certificato
di capacità. Di regola non è limitata nel tempo.
2 L'autorizzazione per la tenuta di animali selvatici secondo l'articolo 38 capoverso
1 lettere b e c è limitata a determinate specie di animali. Essa stabilisce la grandezza
dei parchi, la densità ammissibile d'occupazione, il numero minimo dei guardiani
titolari del certificato di capacità e il modo di procedere per lo stordimento e l'uccisione degli animali. Di regola non è limitata nel tempo.
3 Le altre autorizzazioni (art. 38 cpv. 1 lett. d, 39 e 40) stabiliscono le specie e il numero degli animali. La loro validità è limitata a due anni al massimo. Per le grandi
tenute private di animali selvatici, l'autorità cantonale può prescrivere un numero
minimo di guardiani titolari del certificato di capacità.
Protezione degli animali - O 15
455.1
4 Le autorizzazioni possono stabilire in modo più particolareggiato il foraggiamento,
la cura e il ricovero ed essere vincolate a condizioni e oneri.
Art. 44
Controlli e annunci
1 Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali secondo le istruzioni dell'autorità cantonale.
2 Deve preannunciare all'autorità cantonale i mutamenti importanti delle costruzioni
o dell'effettivo degli animali. L'autorità decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.
3 Essa verifica, almeno annualmente, le tenute professionali di animali selvatici. Se
due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'autorità può prolungare l'intervallo di tempo prima di effettuare il controllo successivo, ma al massimo fino a tre anni.37 Capitolo 5: Commercio e pubblicità con animali
Art. 45
38
e per le esposizioni di animali in cui essi sono venduti. Sono eccettuate le manifestazioni locali.
2 Per il commercio di bestiame secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza del
27 giugno 199539 sulle epizoozie, la relativa patente vale come autorizzazione. Per il
commercio di bestiame secondo l'articolo 34 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'autorizzazione non è necessaria.
Art. 46
Procedura d'autorizzazione 1 Le domande d'autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono
essere presentate all'autorità cantonale. Le autorizzazioni per fiere e mercati di piccoli animali ed esposizioni di animali in cui essi sono venduti, come pure per l'impiego di animali vivi a scopi pubblicitari devono essere chieste dall'organizzatore
della manifestazione.
2 Le domande d'autorizzazione per il commercio con animali devono indicare: a.
la natura e l'ampiezza del commercio; b.
la grandezza, il genere e l'attrezzatura dei locali; c.
l'effettivo e la formazione del personale addetto alla cura degli animali.
37
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
38
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
39
RS 916.401
Protezione della natura e del paesaggio 16
455.1
3 Per i commerci di animali con esposizione annessa (zoo commerciali) dev'essere
riempito il modulo di cui all'articolo 41 capoverso 4.
4 Le domande d'autorizzazione per la pubblicità con animali devono indicare: a.
la specie e il numero degli animali; b.
i particolari e la durata dell'impiego.
Art. 47
Presupposti all'autorizzazione 1 L'autorizzazione per l'esercizio del commercio con animali è rilasciata se il richiedente: a.
ha il domicilio o una sede d'affari in Svizzera; b.
dispone di locali, parchi e attrezzature adeguati.
2 Ove gli animali selvatici siano tenuti soltanto temporaneamente e non per essere
esposti, l'autorità cantonale può rilasciare l'autorizzazione anche se i parchi sono inferiori ai requisiti minimi di cui all'allegato 2.
3 L'autorizzazione per la pubblicità con animali è rilasciata se è assicurato che essi
non soffrono nè subiscono danni.
Art. 48
Contenuto dell'autorizzazione 1 L'autorità cantonale stabilisce se, e in quale effettivo, i guardiani d'animali titolari
del certificato di capacità sono necessari. L'autorizzazione per il commercio con un
numero limitato di animali può essere rilasciata anche se il richiedente non è titolare
del certificato di capacità, ma prova di possedere conoscenze sufficienti nella tenuta
degli animali corrispondenti.
2 Nelle autorizzazioni per fiere e mercati con animali piccoli ed esposizioni di animali in cui essi sono venduti o per la pubblicità con animali deve risultare garantito,
con l'imposizione di condizioni ed oneri, che gli animali non soffrono nè subiscono
danni. Queste autorizzazioni sono limitate nel tempo.
3 Le altre autorizzazioni per il commercio con animali non sono normalmente limitate nel tempo.
Art. 49
Controlli
1 L'autorità cantonale verifica i commerci autorizzati di animali almeno ogni due anni.
2 Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali, secondo le istruzioni dell'autorità cantonale.
Art. 50
Primati e felidi
1 Il commercio con scimmie e proscimmie, come pure con felidi (Felidae, escluso il
gatto domestico) è permesso soltanto ai giardini e ai parchi zoologici, riconosciuti al
riguardo dall'autorità cantonale.
Protezione degli animali - O 17
455.1
2 Il riconoscimento presuppone: a.
un'autorizzazione secondo l'articolo 43 capoverso 1; b.
la direzione secondo principi scientifici; c.
l'occupazione di un veterinario a tempo pieno o parziale.
3 Il riconoscimento non è necessario per la vendita di scimmie, proscimmie e felidi
allevati in proprio, come anche per la mediazione di animali tenuti da terzi.
Art. 51
Autorizzazione di tenuta per il cessionario Chi cede un animale che può essere tenuto soltanto con autorizzazione deve sincerarsi che il cessionario sia titolare di questa autorizzazione.
a40 Limite di età per compratori di animali Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza il
consenso espresso dei detentori dell'autorità parentale.
Capitolo 6: Trasporti di animali
Art. 52
Responsabilità
1 Lo speditore deve procurarsi anticipatamente i documenti necessari affinché il trasporto e la consegna possano essere svolti rapidamente. Deve trasmettere le istruzioni necessarie per l'assistenza agli animali durante il trasporto e, se possibile, applicarle in modo chiaramente visibile sui contenitori.
2 Il vettore deve sincerarsi che siano disponibili i documenti necessari ed eseguire il
trasporto con celerità e riguardo. È responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero
e dell'assistenza agli animali. Dopo aver caricato gli animali, deve trasportarli immediatamente al luogo di destinazione e annunciarne subito l'arrivo al destinatario.41 3 Il destinatario, insieme con il vettore, deve scaricare immediatamente gli animali;
deve, nella misura del necessario, ricoverarli, abbeverarli, foraggiarli e prenderne cura, in considerazione dei disagi precedenti. Gli animali selvatici devono essere riambientati con cura.42
Art. 53
43
il trasporto senza danni. Gli animali malati, feriti, indeboliti o in gestazione avanzata
e gli animali giovani tributari dei loro genitori possono essere trasportati solamente
con speciali provvedimenti precauzionali.
40
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
41
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
42
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
43
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione della natura e del paesaggio 18
455.1
2 Gli animali devono essere adeguatamente preparati per il trasporto e, se necessario,
foraggiati e abbeverati prima del viaggio.
3 Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale competente o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbevera e li foraggia. Non è
necessario personale accompagnante se il mittente o il destinatario ha garantito che,
se del caso, durante tutto il trasporto o durante le fermate intermedie gli animali hanno a disposizione acqua e foraggio e vengono curati.
4 Il bestiame lattifero in lattazione dev'essere munto due volte al giorno.
5 Se necessario, gli animali devono essere trasportati in scompartimenti o contenitori
separati secondo la specie, l'età e il sesso. Gli animali incompatibili vanno tenuti separati.
6 I solipedi e gli ungulati, se non sono trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati su rampe antisdrucciolevoli. Le rampe non devono essere troppo ripide né presentare interstizi così ampi che gli animali potrebbero ferirsi. Devono essere provviste di una protezione laterale adeguata alla taglia e al peso degli animali,
eccetto che questi ultimi vengano condotti a mano e l'altezza del ponte di carico non
superi 50 cm.44
7 Gli equini, eccettuati gli animali giovani non ancora abituati, devono portare una
cavezza durante il viaggio. Le cavezze di corda sono vietate. Se gli equini vengono
trasportati in gruppo senza essere attaccati, i ferri degli zoccoli posteriori devono essere tolti.
8 I tori d'età superiore a 18 mesi devono recare un anello al naso. Si può rinunciare
all'apposizione dell'anello al naso se, prima di uno spostamento o della macellazione: a.
i tori sono stati tenuti prevalentemente in una mandria all'aperto o in gruppo
in una stabulazione libera; e se b.
sono state prese. le misure speciali necessarie per garantire un trasporto sicuro, nonché un carico e uno scarico sicuri.45 8bis È vietato servirsi delle corna o dell'anello del naso e di corde per legare il bestiame bovino.46 9 Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone
competenti o sufficientemente istruite. Quest'ultime devono trattare gli animali con
riguardo.
10 Il movimento del veicolo dev'essere adeguato agli animali. All'atto della composizione dei treni, i carri ferroviari devono essere spostati il meno possibile.
11 I ponti di carico e i contenitori devono essere accuratamente puliti prima del trasporto.
44
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
45
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
46
Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
Protezione degli animali - O 19
455.1
Art. 54
Mezzi di trasporto
1 I mezzi di trasporto devono soddisfare i seguenti requisiti: a.
le parti, con le quali gli animali entrano in contatto, devono essere costruite
con materiale innocuo per la salute e concepite in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo; b.
le porte, le finestre e i finestrini devono, durante il trasporto, poter essere fissati in modo sicuro; c.47 dev'essere evitato, con pavimenti antisdrucciolevoli, pareti di separazione, recinti e dispositivi di sostegno, che gli animali possano sdrucciolare o i
contenitori spostarsi. Le rampe che i responsabili portano con sé devono
soddisfare le esigenze dell'articolo 53 capoverso 6; d.
i dispositivi d'attacco devono essere resistenti in modo che non possano
spezzarsi, se normalmente sollecitati, durante il trasporto. Devono essere
sufficientemente lunghi, affinché gli animali possano reggersi normalmente,
coricarsi, come pure foraggiarsi ed abbeverarsi; e.48 gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente. Gli animali da reddito devono disporre delle superfici minime di carico indicate nell'allegato 4. Dev'essere tenuto conto dei bisogni delle singole specie, delle condizioni climatiche e segnatamente dello stato di tosatura. Se le superfici di carico sono
grandi oppure se gli animali dispongono di più del doppio della superficie
minima di carico secondo l'allegato 4, devono essere inserite pareti di separazione; f.
devono essere assicurati un sufficiente afflusso d'aria fresca, come anche la
protezione dagli influssi atmosferici nocivi e dai gas di scarico.
g.49 50 sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto di animali da reddito secondo l'allegato 4 deve essere indicata la superficie di carico disponibile in
m2, eventualmente per piano, chiaramente visibile dall'esterno. Inoltre nel
veicolo deve essere presente una copia dell'allegato 4; h.51 52 sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto di animali deve essere applicata davanti e dietro la scritta ben visibile «Animali vivi».
2 Con gli animali non possono essere caricate merci pregiudizievoli per essi.
3 I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di stanza durante interruzioni abbastanza lunghe del viaggio soltanto se gli animali dispongono delle superfici minime di tenuta indicate negli allegati, hanno accesso in ogni momento all'acqua o se
del caso al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo corrispondenti alla 47
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
48
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
49
Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
50
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
51
Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
52
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
Protezione della natura e del paesaggio 20
455.1
specie. Inoltre, devono essere adempite le esigenze di un clima adeguato agli animali.53
Art. 55
Contenitori di trasporto 1 I contenitori di trasporto devono: a.
essere costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il
pericolo di ferimento sia esiguo; b.
essere sufficientemente robusti in modo che possano sopportare le sollecitazioni normali del trasporto senza danni gravi e che non possano essere distrutti dagli animali; c.
essere costruiti in modo che gli animali non possano fuggire; d.
essere sufficientemente spaziosi affinché gli animali possano essere trasportati in posizione normale del corpo; e.
disporre bastevolmente di orifizi d'aerazione sistemati in modo che, anche se
i contenitori sono collocati fittamente l'uno accanto all'altro, sia assicurato
un sufficiente afflusso d'aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali
eterotermi dev'essere disposta una riserva d'aria o d'ossigeno; se necessario,
occorre prevedere un isolamento termico; f.54 essere costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, assistiti; i contenitori per trasporti di notevole durata devono essere
muniti di attrezzature di abbeverata e di foraggiamento che possano essere
manipolate senza che gli animali abbiano a fuggire.
2 I contenitori di spedizione devono recare il simbolo di un animale oppure l'iscrizione «animali vivi». Su due pareti laterali opposte un segno deve indicare la parte in
alto o quella in basso. Sono eccettuati: a.
i contenitori il cui interno è visibile da ogni lato; b.
i contenitori che sono trasportati, senza trasbordo, in numero rilevante come
spedizione unica, da veicoli appositamente contrassegnati.
3 I contenitori accatastabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che gli orifizi d'aerazione non vengano otturati durante l'accatastamento e che le escrezioni non possano raggiungere i contenitori sottostanti.
Art. 56
Eccezioni
Nei trasporti postali e aerei può essere derogato alle prescrizioni di trasporto nella
misura in cui le deroghe siano necessarie a cagione delle condizioni particolari e gli
animali non soffrano nè subiscano danni.
53
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
54
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione degli animali - O 21
455.1
Art. 57
55
Art. 58
57 Campo d'applicazione e definizioni 1 Le prescrizioni concernenti gli esperimenti su animali si applicano, oltre ai vertebrati, anche ai decapodi (Decapoda) e ai cefalopodi (Cephalopoda).
2 Sono considerati animali da esperimento tutti gli animali giusta il capoverso 1 che
sono utilizzati in esperimenti su animali o di cui si prevede l'impiego a questo scopo.
a 58 Tenuta
1 Le prescrizioni sulla tenuta di animali si applicano anche agli animali da esperimento.
2 Sono ammesse deroghe ai capitoli 1, 3, 4 e all'articolo 59 nella misura in cui esse
sono necessarie per conseguire lo scopo dell'esperimento e se sono autorizzate; devono durare il meno possibile.
Art. 59
59 Prescrizioni speciali sulla tenuta 1 I locali nei quali sono tenuti gli animali da esperimento devono essere illuminati
dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente.
L'intensità dell'illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e
di oscurità nonché il cambiamento d'illuminazione devono essere adeguati ai bisogni
degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere percepibile
alcun tremolio molesto.
2 I locali e le attrezzature devono essere realizzati in modo che gli animali non siano
esposti a rumori eccessivi o improvvisi. Anche nell'occuparsi degli animali si devono evitare rumori eccessivi o improvvisi.
3 Gli animali da esperimento devono essere abituati al contatto con l'uomo prima
dell'inizio di un esperimento.
4 I primati, i gatti e i cani, esclusi gli animali insocievoli, devono essere tenuti con
individui della stessa specie.
55
Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121).
56
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
57
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
58
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
59
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Protezione della natura e del paesaggio 22
455.1
a 60 Provenienza
1 Gli animali destinati a esperimenti devono, di regola, essere allevati dallo stesso
utilizzatore o acquistati in un allevamento o un commercio di animali da esperimento
riconosciuti.
2 Gli animali catturati allo stato selvaggio possono essere utilizzati in esperimenti su
animali se appartengono a specie che è difficile allevare in numero sufficiente.
3 Gli animali domestici possono essere utilizzati in esperimenti su animali anche se
non sono stati allevati specialmente a tale scopo. Fanno eccezione i gatti, i cani e i
conigli.
b61 Allevamenti e commerci di animali da esperimento riconosciuti 1 Chi alleva o acquista animali da esperimento per cederli deve notificarlo all'autorità cantonale con una domanda di riconoscimento dell'azienda. Devono essere segnatamente indicati la persona responsabile, la specie e il numero degli animali nonché il volume dell'eventuale commercio.
2 L'azienda è riconosciuta se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 11, 58a
e 59 nonché quelle dell'articolo 63 sul controllo degli effettivi.62
c63 Marchiatura
I primati, i cani e i gatti previsti come animali da esperimento devono essere marchiati durevolmente, di regola prima dello svezzamento.
Sezione 1a: Formazione e perfezionamento del personale specializzato64
d65 Direttore degli esperimenti e persone che effettuano esperimenti
su animali
1 Gli specialisti sotto la cui direzione sono effettuati esperimenti su animali devono: a.
disporre di una formazione universitaria completa, di regola nelle discipline
biologia, medicina veterinaria o medicina umana oppure di una formazione
equivalente;
b.
seguire una formazione speciale che procuri conoscenze sulla protezione degli animali, le caratteristiche, i bisogni e le malattie degli animali da esperimento nonché sul loro impiego a scopo sperimentale; 60
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
61
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
62
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
63
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
64
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
65
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991 (RU 1991 2349). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 1121).
Protezione degli animali - O 23
455.1
c.
disporre di un'esperienza pratica triennale nel campo degli esperimenti su
animali;
d.
poter assicurare a regola d'arte la cura degli animali.
2 Le persone che effettuano esperimenti su animali sotto la direzione di specialisti
giusta il capoverso 1 devono seguire una formazione speciale che procuri loro le necessarie conoscenze specialistiche e la pratica necessaria per l'esecuzione di esperimenti.
3 Le persone di cui ai capoversi 1 e 2 prendono parte periodicamente a corsi di perfezionamento per aggiornare le loro conoscenze in materia di esperimenti sugli animali. Esse forniscono all'autorità cantonale la prova del loro perfezionamento.
4 In collaborazione con le associazioni di categoria, le aziende che effettuano esperimenti su animali organizzano corsi per la formazione speciale e il perfezionamento.
e66 Contenuto della formazione e del perfezionamento L'Ufficio federale disciplina la formazione speciale per i direttori degli esperimenti e
per le persone che ne effettuano, in particolare il contenuto e il volume dell'insegnamento, nonché la sua durata, compresi i periodi di pratica (stage) e il perfezionamento.
f67 Controllo della formazione e del perfezionamento 1 L'autorità cantonale: a.
esamina nell'ambito della procedura d'autorizzazione per esperimenti su animali l'idoneità del direttore degli esperimenti e delle persone che ne effettuano; b.
può dispensare da una parte della formazione speciale e dei corsi di perfezionamento direttori degli esperimenti o persone che ne effettuano, se possono
provare di disporre di una formazione speciale sufficiente; c.
in casi fondati, può prescrivere la formazione in un campo particolare a direttori degli esperimenti o persone che ne effettuano; d.
può riconoscere a direttori degli esperimenti una durata inferiore di esperienza pratica, se possono provare di disporre di una formazione speciale
sufficiente.
2 Formazioni, corsi di perfezionamento e corsi speciali esteri equivalenti vengono riconosciuti dall'autorità cantonale.
Art. 60
68 Obbligo d'autorizzazione 1 Gli esperimenti giusta l'articolo 13 capoverso 1 della legge possono essere eseguiti
solo con un'autorizzazione.
66
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
67
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 1121).
68
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Protezione della natura e del paesaggio 24
455.1
2 Un'autorizzazione è richiesta segnatamente per gli esperimenti nell'ambito dei
quali:
a.
si procede ad interventi chirurgici sull'animale; b.
sono esercitate rilevanti influenze fisiche sull'animale; c.
per controlli, all'animale sono somministrate o applicate sostanze o miscele
di sostanze, per le quali non si può escludere un effetto dannoso; d.
sono provocati effetti patologici sull'animale; e.
animali sono infettati con microrganismi o parassiti oppure sono immunizzati o è loro somministrato materiale cellulare, anche se questo è effettuato a
scopo diagnostico;
f.
si lavora su animali narcotizzati, anche se gli animali sono uccisi sotto narcosi; g.
si lavora su animali per i quali si ammette, in base alla loro morfologia o ai
loro geni, che possono avvertire dolori, sofferenze, lesioni o una notevole
ansietà oppure che subiscono considerevoli pregiudizi dello stato generale; h.
si lavora su embrioni, ovuli, spermatozoi o larve e gli esperimenti durano oltre la nascita, lo schiudersi o lo stadio larvale; i.
gli animali sono limitati nella libertà di movimento a varie riprese o per lungo tempo oppure sono tenuti in isolamento; k.
gli animali sono tenuti in deroga alle prescrizioni di tenuta giusta gli articoli 58a e 59.
Art. 61
69
l'esperimento persegue uno degli obiettivi dell'articolo 14 della legge; b.
il metodo è conforme all'articolo 16 della legge; c.
il metodo è adeguato al raggiungimento dell'obiettivo dell'esperimento, tenuto conto delle conoscenze più recenti; d.
la specie animale prevista non può essere sostituita da una specie di livello
evolutivo inferiore;
e.
è impiegato il numero più ridotto di animali necessario e si tiene conto dei
metodi più adeguati per l'analisi dei risultati dell'esperimento; f.
sono soddisfatte le esigenze riguardanti la tenuta degli animali; g.
sono soddisfatte le esigenze riguardanti la provenienza degli animali; h.
il direttore degli esperimenti e le persone che li effettuano adempiono le esigenze di formazione e di perfezionamento secondo la sezione 1a.70 69
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
70
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione degli animali - O 25
455.1
2 Gli esperimenti su animali per gli scopi sottoindicati possono essere autorizzati
unicamente alle seguenti condizioni supplementari: a.
per l'insegnamento nelle università e per la formazione di specialisti, solo se
non esiste nessun altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o acquisire nozioni necessarie per l'esercizio della professione o
per l'esecuzione di esperimenti su animali; b.
per la registrazione di sostanze e di prodotti in un altro Stato se le esigenze
della registrazione corrispondono ai disciplinamenti internazionali o se, confrontate a quelle della Svizzera, non richiedono un numero più rilevante di
esperimenti su animali o di animali per un esperimento e non richiedono
esperimenti su animali che provocano maggiori disagi per questi ultimi.
3 Un esperimento su animali non deve essere autorizzato se: a.
l'obiettivo può essere conseguito con metodi praticabili senza esperimenti su
animali che siano affidabili secondo lo stato attuale delle conoscenze; b.
esso non ha nessun rapporto con la salvaguardia o la protezione della vita e
della salute umane ed animali, se non fornisce verosimilmente nuove conoscenze su fenomeni vitali essenziali e se non serve alla protezione dell'ambiente naturale o ad attenuare sofferenze; c.
esso serve al controllo di prodotti e l'informazione cercata si può ottenere
sfruttando i dati sulle componenti oppure se il potenziale rischio è sufficientemente conosciuto; d.
confrontato al profitto tratto dalle conoscenze o dai risultati provoca all'animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati.
a71 Autorizzazione
1 L'autorizzazione è rilasciata a nome del direttore dell'istituto o del laboratorio; egli
è responsabile del rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di protezione degli animali e delle condizioni ed oneri inerenti all'autorizzazione.
2 L'autorizzazione è valida ogni volta per esperimenti o serie di esperimenti praticati
allo scopo di trovare risposte a precise questioni oppure con finalità ben determinate.
La validità è limitata al massimo a tre anni.72 3 Eventuali deroghe alle prescrizioni di tenuta e a quelle relative alla provenienza di
animali sono fissate nell'autorizzazione. Essa può contenere condizioni ed oneri riguardanti: a.
la specie e il numero degli animali; b.
la custodia, l'alimentazione, le cure e la sorveglianza degli animali prima,
durante e dopo l'esperimento; 71
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
72
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione della natura e del paesaggio 26
455.1
c.
il metodo per limitare i dolori, le sofferenze, le lesioni o l'ansietà di ogni animale; d.
la provenienza degli animali e il loro reimpiego dopo l'esperimento.
Art. 62
73
Le notifiche e le domande devono essere presentate secondo il modello di formulario
dell'Ufficio federale.
2 L'autorità cantonale decide subito se è richiesta un'autorizzazione per l'esperimento su animali notificato. Se necessario chiede documenti complementari.
3 L'autorità cantonale trasmette le domande d'autorizzazione, per esame, alla commissione per gli esperimenti sugli animali e decide in base al preavviso di quest'ultima. Se la sua decisione è contraria al preavviso, deve motivarla nei confronti della
commissione.
4 Un'autorizzazione può essere usata unicamente dopo aver stabilito che non si è
fatto uso di rimedi giuridici.
Sezione 3: Controlli e annunci
Art. 63
74
1 Gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti su animali nonché gli allevamenti e i commerci di animali da esperimento tengono un controllo dell'effettivo degli animali che deve contenere, per ogni specie, le seguenti indicazioni: a.
l'aumento (data; nascita o provenienza; numero); b.
la diminuzione (data; acquirente o decesso, causa del decesso, se conosciuta;
numero);
c.
l'eventuale marchiatura (registro).
2 I registri di controllo, giusta il capoverso l, devono essere conservati per tre anni.
3 L'autorità cantonale sorveglia gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti su
animali nonché gli allevamenti e i commerci di animali da esperimento. Li sottopone
a controllo ogni anno.
a75 Notifiche
1 Chi svolge esperimenti su animali deve notificare all'autorità cantonale, secondo il
modello di formulario dell'Ufficio federale: 73
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
74
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
75
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Protezione degli animali - O 27
455.1
a.
la conclusione dell'esperimento o della serie di esperimenti entro tre mesi dal
termine;
b.
per gli esperimenti che si estendono su parecchi anni, ogni volta entro la fine
di marzo, le indicazioni riguardanti gli esperimenti effettuati nell'anno civile
trascorso.
2 I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale: a.
di volta in volta le decisioni giusta l'articolo 62 capoversi 2 e 3 nonché le
corrispondenti notifiche e domande; b.
ogni volta entro fine aprile:
1.
le notifiche previste nel capoverso 1, 2.
un elenco degli allevamenti e dei commerci d'animali da esperimento riconosciuti.
Sezione 4: Commissione federale per gli esperimenti sugli animali
Art. 64
1 La commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo nove
membri. È composta segnatamente di almeno un rappresentante dei Cantoni come
pure di specialisti in materia di animali da esperimento e di custodia di animali da
esperimento nonché di specialisti di questioni riguardanti la protezione degli animali.76 2 Il Consiglio federale nomina i membri della commissione e ne designa il presidente. Per il rimanente, la commissione si costituisce da sè. Compila il suo regolamento interno. L'Ufficio federale provvede alla segreteria.
3 L'Ufficio federale può far capo alla commissione per tutte le questioni riguardanti
gli esperimenti su animali, anche in relazione all'esame delle decisioni cantonali giusta l'articolo 26a della legge.77 4 I Cantoni, se fanno capo ai servizi della commissione, ne assumono i costi secondo
le aliquote della Confederazione.
Sezione 5:78 Servizio di documentazione e di statistica
a Servizio di documentazione 1 Le informazioni raccolte dal servizio di documentazione sugli esperimenti su animali e i metodi alternativi sono a disposizione delle autorità della Confederazione e
dei Cantoni, come pure di scienziati e di privati interessati, purché ragioni inerenti
alla protezione di dati personali o di segreti commerciali non vi si oppongano.
76
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
77
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
78
Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Protezione della natura e del paesaggio 28
455.1
2 Il servizio di documentazione informa periodicamente le autorità cantonali in merito alle nuove conoscenze e allo stato delle sue informazioni.
b Statistica
Per la presentazione e la pubblicazione della statistica, l'Ufficio federale tiene conto
di disciplinamenti e di raccomandazioni internazionali.
Capitolo 7a79: Macellazione di animali
c Consegna
1 Alla consegna, gli ispettori delle carni esaminano regolarmente mediante campionatura lo stato di cura e di salute degli animali destinati alla macellazione; controllano regolarmente la densità di occupazione dei veicoli di trasporto e il loro equipaggiamento.
2 Nelle aziende in cui di massima, durante i periodi di consegna, nessun ispettore
delle carni è presente, l'esame e il controllo giusta il capoverso 1 sono effettuati da
una persona designata dall'autorità competente.
3 Per quanto riguarda il pollame, l'esame giusta il capoverso 1 può essere effettuato
nell'azienda di provenienza.
4 Le persone incaricate dell'esame e del controllo giusta i capoversi 1 e 2 notificano
all'autorità cantonale le infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali.
5 Se, dopo il loro arrivo all'impianto di macellazione, gli animali non possono essere
scaricati senza indugio, i veicoli, nel caso di temperature elevate o tempo afoso, vanno sufficientemente arieggiati.
6 Gli animali incapaci di camminare devono essere storditi e dissanguati in loco.
d Ricetto
1 Nel caso di temperature elevate e di tempo afoso occorre provvedere a rinfrescare
gli animali nell'impianto di macellazione.
2 Gli animali che non vengono macellati subito dopo il loro arrivo vanno sistemati su
una superficie abbastanza grande e protetti da condizioni meteorologiche estreme,
nonché abbeverati.
3 Gli animali che vengono macellati alcune ore dopo il loro arrivo vanno ricettati secondo le esigenze minime di cui nell'allegato 1 e protetti da condizioni meteorologiche estreme, nonché abbeverati ed eventualmente foraggiati.
4 Gli animali incompatibili a causa della specie o del sesso, dell'età o della provenienza devono essere tenuti separati.
79
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione degli animali - O 29
455.1
5 Gli animali in lattazione devono, in linea di massima, essere macellati il giorno
della consegna, altrimenti devono essere munti.
6 Se animali destinati alla macellazione vengono tenuti durante la notte nell'impianto
di macellazione, il loro stato generale e di salute deve essere controllato alla sera e
alla mattina da una persona designata dall'azienda di macellazione.
e Conduzione degli animali 1 Gli animali vanno condotti con riguardo. Possono essere impiegati mezzi ausiliari
di conduzione soltanto se l'animale condotto può scostarsi.
2 L'impiego di dispositivi elettrici di conduzione va limitato allo stretto necessario.
3 Le corsie devono permettere di condurre gli animali con riguardo, avere suoli antisdrucciolevoli ed essere illuminate in modo adeguato. Non devono avere restringimenti cuneiformi e parti che possano ferire gli animali.
4 Le corsie per la conduzione di singoli animali devono essere sistemate in modo che
gli animali non possano saltare gli uni sugli altri e possano, se del caso, essere liberati lateralmente.
5 Le corsie per la conduzione di singoli animali devono essere possibilmente corte e
diritte e senza pendenze nel senso del movimento.
f Procedimenti di stordimento 1 I seguenti procedimenti di stordimento sono ammissibili per: a.
animali della specie equina: - punzone o pallottola nel cervello; b.80 animali della specie bovina: - punzone o pallottola nel cervello,
- punzoni pneumatici per i quali è garantito che l'aria compressa non
penetra nella scatola cranica, - elettricità;
c.
suini:
- punzone o pallottola nel cervello,
- elettricità,
- anidride carbonica,
- getto di liquido ad alta pressione; d.
ovini e caprini:
- punzone o pallottola nel cervello,
- elettricità;
e.
conigli:
- punzone o pallottola nel cervello,
- forte colpo rintuzzato sulla testa,
- elettricità;
f.
pollame:
- elettricità,
- forte colpo rintuzzato sulla testa,
- punzone.
80
Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).
Protezione della natura e del paesaggio 30
455.1
2 Previa intesa con l'autorità cantonale, l'Ufficio federale può autorizzare altri procedimenti di stordimento o procedimenti modificati. L'autorizzazione è limitata nel
tempo e può essere legata a oneri e condizioni.
g Stordimento
1 Gli animali destinati alla macellazione devono essere storditi in piedi o in posizione
eretta, eccettuati il pollame e i conigli.
2 L'utilizzazione di impianti di trasporto non deve comportare dolori o ferite evitabili.
3 Tranne in caso di decapitazione e di macellazione rituale, il pollame deve essere
stordito prima del dissanguamento.
h Dissanguamento
1 Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni
principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo
stordimento e finché l'animale è incosciente.81 2 Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali
va immediatamente sospeso.
i Prescrizioni di esecuzione dei Cantoni 1 I Cantoni disciplinano i compiti e le competenze degli ispettori delle carni in materia di esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nelle aziende di
macellazione.
2 Il dispendio connesso con la sorveglianza ufficiale dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell'ambito della macellazione è esente da emolumenti.
Capitolo 8: Eccezioni dall'obbligo di anestetizzare82
Art. 65
83
si rivela inopportuna o inattuabile per motivi medici.
2 Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia: a.
accorciamento della coda agli agnelli fino al settimo giorno di vita; il moncone della coda deve coprire l'ano e la vulva; b.
castrazione di suini di sesso maschile fino al quattordicesimo giorno di vita; 81
Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).
82
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
83
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
Protezione degli animali - O 31
455.1
c.
asportazione della falange supplementare ai cuccioli di meno di cinque giorni; d.
spuntatura del becco dei volatili domestici; e.
accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi discendenti diretti
da una linea da ingrasso o di ovaiole; f.
marchiatura di animali, escluso il tatuaggio di cani e di gatti; g.
levigatura della punta dei denti nei lattonzoli.
Capitolo 9: Pratiche vietate
Art. 66
1 Oltre alle pratiche di cui all'articolo 22 della legge, è vietato: a.
percuotere gli animali su gli occhi o gli organi genitali e rompere o schiacciare la coda; b.
somministrare prodotti farmaceutici per influenzare le prestazioni nelle competizioni sportive; c.
eliminare l'acqua ai volatili per provocare la muta; d.
accorciare il fusto della coda ai cavalli o la coda ai bovini; sono eccettuati
singoli casi in cui è necessario prevenire o guarire malattie; e.
modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare per i cavalli ferrature dannose e fissare pesi nella regione degli zoccoli; f.
incitare i cavalli con dispositivi a scarica elettrica; g.
impiegare, nelle competizioni equestri, cavalli ai quali sono stati tagliati o
anestetizzati i nervi degli arti; h.84 recidere la coda ai cani e praticare interventi chirurgici volti a trasformare le orecchie dei cani in orecchie cadenti; i.85 offrire, vendere o esporre cani con orecchie o code recise che hanno subìto l'intervento o sono stati importati infrangendo le disposizioni svizzere sulla
protezione degli animali; k.86 procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli. Sono eccettuati
l'asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione; 84
Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
85
Originaria lett. h. Introdotta dall'art. 89 n. I dell'O del 20 apr. 1988 concernente
l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.11).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
86
Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione della natura e del paesaggio 32
455.1
l.87 ricorrere a mezzi ausiliari che ledano le parti molli dei decapodi (Decapoda) per limitare gli animali nei loro movimenti.
2 L'autorità cantonale può obbligare l'organizzatore di competizioni sportive ad eseguire controlli di antidoping sugli animali.
Capitolo 10: Sussidi per la ricerca
Art. 67
1 Le domande per ottenere l'appoggio in lavori di ricerca nel campo della protezione
degli animali e dell'etologia devono essere presentate all'Ufficio federale, con i documenti necessari per la loro valutazione.
2 L'Ufficio federale decide sull'assegnazione di un sussidio e ne stabilisce le condizioni e gli oneri.
3 Per la valutazione delle domande, può far capo a specialisti.
Capitolo 11: Provvedimenti amministrativi
Art. 68
Cauzione
I Cantoni possono subordinare a cauzione le autorizzazioni per la tenuta professionale di animali selvatici e per il commercio professionale con animali. L'importo è
stabilito secondo la specie e l'effettivo degli animali. Con la cauzione possono essere
coperte spese per i provvedimenti che il Cantone deve prendere secondo l'articolo 25 della legge.
Art. 69
Diniego e revoca di autorizzazioni 1 Le autorizzazioni possono essere negate o revocate, se il titolare ha violato reiteramente le prescrizioni su la protezione degli animali, la protezione delle specie o la
polizia delle epizoozie.
2 L'autorità concedente revoca un'autorizzazione, se i suoi presupposti fondamentali
non sono più adempiuti oppure se non sono rispettati, nonostante avvertimento, le
condizioni e gli oneri.
3 Sono riservati i provvedimenti secondo gli articoli 24 e 25 della legge.
4 L'autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione è revocata se nella pratica si
manifestano difetti considerevoli.
87
Originaria lett. i. Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991 (RU 1991 2349). Nuovo testo giusta
il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione degli animali - O 33
455.1
Capitolo 12: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione
Art. 70
Sorveglianza
1 L'Ufficio federale provvede per un'esecuzione uniforme della legge e della presente ordinanza da parte dei Cantoni.
2 Può organizzare corsi di formazione per gli organi esecutivi cantonali. I partecipanti non sono risarciti dalla Confederazione.
Art. 71
88
2 Elabora i formulari previsti nell'ordinanza.
3 I modelli di formulari per le notifiche e le domande giusta l'articolo 62 capoverso 1
devono prescrivere la fornitura di informazioni riguardanti: a.
l'obiettivo dell'esperimento; b.
il metodo;
c.
la specie, il numero, la provenienza e la custodia degli animali previsti per
l'esperimento;
d.
la durata dell'esperimento e le prevedibili ripercussioni sullo stato di salute
degli animali;
e.
la motivazione dell'esperimento e della metodologia; f.
le persone responsabili.
Sezione 2: Modificazioni
Art. 72
1. L'ordinanza del 14 novembre 197989 concernente la comunicazione di decisioni
Abrogato
88
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
89
[RU 1979 1953, 1980 1031, 1983 1968 art. 106 cpv. 1. RU 1984 1350 art. 6 cpv. 1]
Protezione della natura e del paesaggio 34
455.1
2. L'ordinanza del 13 novembre 1962 90 sulle norme della circolazione stradale
(ONC) è modificata come segue: Art. 74
...
Allegato II
(Direttive per il carico di animali vivi su veicoli a motore)
Abrogato
3. L'ordinanza del 27 agosto 1969 91 concernente la costruzione e l'equipaggiamento
dei veicoli stradali è modificata come segue: Parte seconda, capo secondo
9. ... Art. 47a
...
5. La tariffa del 13 giugno 197793 per le prestazioni dell'Ufficio veterinario federale
è modificata come segue: Titolo
...
90
RS 741.11. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.
91
[RU 1969 839, 1972 1781, 1975 541 n. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1982 495 531
n. II 1107, 1983 627 art. 88 n. 1, 1984 1338, 1985 608 620 art. 36 cpv. 1, 1986 1833,
1988 876, 1989 410 n. II 2 1195, 1991 78 n. III, 1992 536, 1993 2062, 1994 167 n. II 214
n. I, II 816 n. II 3 1326. RU 1995 4425 all. 1 n. I lett. a].
92
[RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1, 1978
325, 1980 1064, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 n. 4, 1990 375,
1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29 n. 4 3373. RU 1995 3716 art. 314 n. 1] 93
[RU 1977 1230, 1979 2634 art. 2 n. 7, 1981 1248 art. 24 n. 2. RU 1985 1727 art. 25 n. 1]
Protezione degli animali - O 35
455.1
Sezione 6a
...
Art. 14a
...
Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 73
Termini transitori
1 e 2 ...94
2bis Su domanda del custode di animali, l'autorità cantonale può permettere per un
periodo transitorio che stalle per bestiame da latte già esistenti il 1° luglio 1981 e in
cui le dimensioni delle poste sono inferiori al massimo del 5 per cento ai valori limite indicati fra parentesi nell'Allegato 1, tavola 11, numeri 17 e 18, non debbano essere adeguate o debbano esserlo solo parzialmente: a.
se le trasformazioni o le nuove costruzioni necessarie non possono essere
eseguite in breve tempo per mancanza di fondi; e b.
se i piani di costruzione esistono o sono almeno in via d'elaborazione oppure c.
se le stalle fanno parte di aziende che cesseranno l'attività nel settore del bestiame da latte al più tardi entro la fine del 1999.95 2ter I custodi di animali che richiedono un'autorizzazione speciale giusta il capoverso 2bis devono inviare una domanda motivata all'autorità cantonale entro il 30
giugno 1992, indicando dettagliatamente il genere di deroga alle prescrizioni e lo
stato della pianificazione del risanamento. Nel rilasciare l'autorizzazione, l'autorità
cantonale, per mezzo di limitazioni, condizioni ed oneri, si assicura che: a.
l'eccezione giusta il capoverso 2bis duri soltanto finché le ragioni lo giustifichino; b.
i miglioramenti di poste realizzabili con spese e lavoro ragionevoli siano effettuati immediatamente; c.
siano soddisfatte le altre esigenze della legislazione sulla protezione degli animali.96 3 ...97
94
Abrogati dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121).
95
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
96
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
97
Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione della natura e del paesaggio 36
455.1
98
Art. 75
99
Art. 76
Eccezioni
1 Non devono essere adattati: a.
gli attuali sistemi e impianti di stabulazione per la tenuta di bovini e suini, le cui
dimensioni non sono inferiori ai valori-limite indicati tra parentesi nell'allegato
1;
b.
gli attuali parchi per conigli, gatti e cani domestici, per gli animali selvatici o
i roditori da laboratorio, le cui dimensioni sono superiori al 90 per cento
delle dimensioni minime secondo gli allegati; c. 100 le stalle per il bestiame da latte già esistenti il 1° luglio 1981 e in cui le dimensioni delle poste sono inferiori al massimo del 5 per cento ai valori limite
indicati fra parentesi nell'Allegato 1, tavola 11, numeri 17 e 18:
1.
se gli animali non vi sono tenuti complessivamente oltre 10 settimane
durante il foraggiamento invernale e se per il resto sono sistemati in
stalle conformi alle prescrizioni oppure 2.
se, durante l'estivazione, gli animali vi sono tenuti di regola al massimo
per otto ore al giorno; e 3.
se sono soddisfatte le altre esigenze della legislazione sulla protezione
degli animali.
1bis I miglioramenti di poste realizzabili con spese e lavoro ragionevoli devono essere
effettuati immediatamente.101 1ter In casi fondati, l'autorità cantonale può, su richiesta, autorizzare eccezioni limitate nel tempo all'obbligo di concedere movimento ai bovini.102 2 Nel caso di divari notevoli dalle prescrizioni sulla protezione degli animali, l'autorità cantonale può ordinare il ripristino dello stato legale entro un termine transitorio adeguatamente ridotto.
3 Le esigenze supplementari di formazione giusta l'articolo 59d capoverso 1 lettera b
per i direttori degli esperimenti e capoverso 2 per le persone che ne effettuano valgono soltanto per coloro che il 1° luglio 1999 non esercitano ancora questa funzione.103 98
Abrogato dal n. I dell'O del 27 giu. 2001 (RU 2001 2063).
99
Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121).
100
Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
101
Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
102
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
103
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione degli animali - O 37
455.1
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 77
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1981.
Disposizioni finali della modificazione del 23 ottobre 1991104 1 Le disposizioni attualmente in vigore si applicano: a.
agli esperimenti su animali autorizzati; b.
alle domande d'autorizzazione per esperimenti su animali che sono state
inoltrate prima del 1° dicembre 1991.
2 Per l'adeguamento di gabbie per conigli che il 31 dicembre 1991 sono conformi alle
esigenze giusta la tabella qui appresso, si applica un termine transitorio di 10 anni.
Specie di animali
Unità di detenzione Peso kg
Superficie di base
Altezza
Conigli
Gabbia
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2000 cm2
40-60 cm a seconda
della razza
5-7
2500 cm2
40-60 cm a seconda
della razza
Gabbia d'allevamento
(coniglia madre con figliata) fino a 3
5000 cm2
40 cm
3-5
7000 cm2
40-60 cm a seconda
della razza
5-7
9000 cm2
40-60 cm a seconda
della razza.105
3 ...106
4 Le gabbie per conigli costruite prima del 1° dicembre 1991 non devono essere adeguate se la loro superficie di suolo corrisponde almeno all'85 per cento dei valori indicati nella tavola 141 numero 11.
Disposizioni finali della modificazione del 14 maggio 1997107 1 Entro fine giugno 1998 vanno inoltrate all'autorità cantonale le notificazioni per: a.
pensioni e rifugi per animali (art. 34b cpv. 1); b.
allevamenti e tenute professionali di animali da compagnia (art. 34b cpv. 2) 104
RU 1991 2349 105
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
106
Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121).
107
RU 1997 1121
Protezione della natura e del paesaggio 38
455.1
esistenti il 1° luglio 1997.
2 Entro fine giugno 1998 sui veicoli esistenti il 1° luglio 1997, utilizzati professionalmente per il trasporto di animali (art. 54 cpv. 1 lett. g) deve essere indicata la superficie di carico in m2 e deve essere applicata la scritta «Animali vivi» (art. 54
cpv. 1 lett. h).
3 Per le tenute di animali esistenti il 1° luglio 1997 si applica un termine transitorio
che scade alla fine di giugno 1999 per quanto concerne: a.
l'articolo 53 capoverso 6 (protezione laterale); b.
l'allegato 1 tavola 11 numero 21 (tenuta di vitelli di età fino a 2 settimane in
box individuali di 70 cm di larghezza).
4 Per le tenute di animali esistenti il 1° luglio 1997 si applica un termine transitorio
che scade alla fine di giugno 2002 per quanto concerne: a.
l'articolo 16a capoverso 1 (stabulazione fissa di vitelli); b.
l'articolo 16a capoverso 2 in combinazione con l'allegato 1 tabella 11 numeri 11, 12 e 22 (tenuta in gruppo di vitelli); c.
l'articolo 17 capoverso 1 in combinazione con l'allegato 1 tavola 11 numero
32 (settore di riposo con lettiera per vitelli e tori riproduttori); d.
l'articolo 22 capoverso 3 (divieto di attaccare le scrofe); durante il periodo
dell'asciutta, agli animali legati occorre concedere quotidianamente movimento fuori delle poste, eccetto durante i primi dieci giorni.
5 Per le tenute di animali esistenti il 1° luglio 1997 si applica un termine transitorio
che scade alla fine di giugno 2007 per quanto concerne: a.
l'articolo 22 capoverso 2 (gabbie per scrofe): durante il periodo dell'asciutta,
le scrofe che vengono tenute in gabbie devono potersi muovere quotidianamente fuori delle poste, eccetto durante i primi 10 giorni dopo lo slattamento. Per il movimento quotidiano deve esserci spazio a sufficienza; b.
l'articolo 22a capoverso 2 (larghezza delle corsie); c.
l'articolo 23 capoverso 1 (gabbie che non possono essere aperte, situate nei
box per il parto); i box per il parto provvisti di gabbia devono essere sistemati in modo che i lattonzoli possano stendersi e poppare da entrambi i lati
della scrofa.
Disposizioni finali della modificazione del 27 giugno 2001108 1 Le persone o le aziende che il 1° settembre 2001 detengono ara e cacatua di grossa
taglia nonché iguane di grossa taglia devono presentare una domanda d'autorizzazione all'autorità cantonale entro fine agosto 2002.
2 Per quanto riguarda le tenute di animali selvatici esistenti il 1° settembre 2001, i termini transitori qui di seguito fanno stato per l'adattamento alle nuove esigenze minime: 108
RU 2001 2063
Protezione degli animali - O 39
455.1
a.
fine agosto 2002 per i parchi esistenti in cui sono tenuti ara e cacatua di
grossa taglia nonché iguane di grossa taglia, se le dimensioni dei parchi sono
inferiori al 30 per cento delle dimensioni minime prescritte dall'allegato 2
(animali selvatici) o se le esigenze poste alla sistemazione dei parchi non sono soddisfatte; b.
fine agosto 2004 per i parchi esistenti in cui sono tenuti ara e cacatua di
grossa taglia nonché iguane di grossa taglia, se le dimensioni dei parchi sono
inferiori al 50 per cento delle dimensioni minime prescritte dall'allegato 2
(animali selvatici);
c.
fine agosto 2006 per i parchi esistenti in cui sono tenuti ara e cacatua di
grossa taglia nonché iguane di grossa taglia, se le dimensioni dei parchi sono
inferiori al 90 per cento delle dimensioni minime prescritte dall'allegato 2
(animali selvatici);
d.
fine agosto 2011 per i parchi e i bacini esistenti in cui sono tenute le altre
specie di animali selvatici, se le dimensioni dei parchi o dei bacini sono inferiori al 90 per cento delle dimensioni minime prescritte dall'allegato 2 (animali selvatici) o se le esigenze poste alla sistemazione dei parchi non sono
soddisfatte.
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Protezione degli animali - O 71
455.1
Allegato 3
(Art. 5 cpv. 5)
Requisiti minimi per la tenuta di roditori da laboratorio Osservazione preliminare Le superfici e i volumi rappresentano sempre la più piccola grandezza ammissibile. I
parchi non possono essere di dimensioni inferiori anche se vi è tenuto un numero (n)
di animali inferiore a quello indicato.
Specie animali,
Per gruppi fino a n animali Per animali in più
Altezza della gabbia peso
Numero
(n)
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Superficie
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Topi
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40
12
- di più di 30 g
2
200
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12
Ratti
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2
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100
12
- da 100 a 250 g
1
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12
- da 250 a 500 g
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600
250
14
- di più di 500 g
11)
800
300
14
Criceto dorato
- sino a 80 g
2
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12
- di più di 80 g
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200
150
12
Porcellino d'india
- sino a 200 g
1
350
150
12
- da 200 a 400 g
1
600
200
14
- di più di 400 g
1
800
500
14
Osservazioni: 1)
Se trattasi di ratti di stirpi che vivono in armonia, una gabbia di questa dimensione può
ospitare due animali.
Protezione della natura e del paesaggio 72
455.1
Allegato 4112 (art. 54 lett. e)
Superfici minime di carico per il trasporto di animali da reddito Superficie113 media minima, in m2, necessaria per animale: Equini
Suini
Puledri
0,85
Equini leggeri
1,40
Equini medi
1,60
Equini pesanti
1,90
Bovini
40- 80 kg
0,30
80- 140 kg
0,40
140-160 kg
0,55
160-200 kg
0,70
200-300 kg
0,90
300-400 kg
1,10
400-500 kg
1,30
500-600 kg
1,45
600-700 kg
1,60
più di 700 kg
1,80
Caprini
sotto 35 kg
0,20
35-55 kg
0,30
più di 55 kg
0,50
15- 25 kg
0,12
25- 50 kg
0,18
50- 75 kg
0,30
75-100 kg
0,35
90-110 kg
0,43
100-125 kg
0,51
125-150 kg
0,56
150-200 kg
0,69
più di 200 kg
0,82
Ovini tosati 30-45 kg
0,20
più di 45 kg
0,30
Ovini non tosati meno di 30 kg
0,20
30-45 kg
0,25
più di 45 kg
0,35
Pecore in stato avanzato
di gravidanza e montoni
d'allevamento
0,50
112
Introdotto dal n. II dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998
(RU 1998 2303).
113
In funzione della durata del trasporto, dello stato degli animali o delle condizioni meteorologiche, le superfici minime devono, se necessario, essere adeguatamente aumentate.