1
Ordinanza
sulla protezione degli animali (OPAn) del 27 maggio 1981 (Stato 2 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 33 della legge federale del 9 marzo 19781 sulla protezione degli
animali (legge); visto l'articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali,3 ordina: Capitolo 1: Prescrizioni generali sulla custodia di animali
Art. 1
Custodia adeguata all'animale 1
Gli animali devono essere tenuti in modo che non turbi le loro funzioni corporee e il loro comportamento e che non superi le loro possibilità d'adattamento. 4 2 La nutrizione, la cura e il ricovero sono adeguati se corrispondono, secondo il livello dell'esperienza e le conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, ai bisogni dell'animale.
3
Gli animali non devono essere tenuti continuamente attaccati.
4
Le deroghe alle prescrizioni sulla custodia sono eccezionalmente ammissibili, se risultano necessarie per prevenire o guarire malattie.
Art. 2
Nutrizione 1 Gli animali sono approvvigionati regolarmente e bastevolmente con foraggio adeguato e, se necessario, con acqua. Se sono tenuti in gruppi, il custode provvede affinché ogni animale riceva foraggio e acqua in modo sufficiente.
2
Il foraggio dev'essere di natura tale e composto in modo che gli animali possano soddisfare il bisogno d'occuparsi vincolato alla nutrizione e proprio alla loro specie.
3
Gli animali vivi possono essere dati in nutrizione soltanto agli animali selvatici; l'animale selvatico deve poter catturare e uccidere la preda come allo stato libero.
RU 1981 572
1 RS
455
2 RU
2006 1423; FF 2006 315 3
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 (RU 2006 1427).
4
RU 1981 951
455.1
Protezione della natura e del paesaggio 2
455.1
Art. 3
Cura 1 La cura deve evitare malattie e ferimenti dovuti alle condizioni di tenuta e sostituire il comportamento proprio della specie, nella misura in cui esso è limitato dalla tenuta e necessario per la salute.
2
Il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature. Elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che menomano le condizioni di salute degli animali oppure prende altre adeguate misure protettive.
3
Il custode deve immediatamente ricoverare, curare e trattare o magari uccidere gli animali malati o feriti, secondo il loro stato.
Art. 4
Ricovero 1 Il custode, per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche, deve provvedere al ricovero.
2
I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente; devono essere costruiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo.
Art. 5
Parchi 1 Sono considerati parchi le superfici e gli spazi delimitati in cui sono tenuti animali, compresi le gabbie, i terrari, gli acquari, i bacini d'allevamento e gli stagni per pesci, ma non i contenitori da trasporto.
2
I parchi devono essere costruiti e sistemati in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo e gli animali non possano fuggire.
3
I parchi, in cui gli animali soggiornano durevolmente o prevalentemente devono essere sufficientemente vasti e sistemati in modo che gli animali possano muoversi in maniera adeguata alla loro specie. I parchi e i loro suoli devono essere configurati in modo che non sia pregiudicata la salute degli animali.
4
Se i parchi sono occupati da più animali, il custode deve tener conto del comportamento nel gruppo. Se nello stesso parco sono tenuti animali di più specie, dev'essere loro data la possibilità di evitarsi e di mettersi al sicuro. Per gli animali che vivono preponderantemente o temporaneamente solitari o per soggetti che non si tollerano, devono essere previsti parchi d'isolamento.
5
I parchi devono inoltre soddisfare, per gli animali menzionati negli allegati 1 a 3, i requisiti minimi in essi prescritti.
Art. 6
Stalli, box, dispositivi d'attacco Gli stalli, i box e i dispositivi d'attacco devono essere concepiti in maniera che gli animali possano coricarsi, riposare e alzarsi nel modo proprio alla loro specie. I dispositivi d'attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali, con sufficiente frequenza.
Protezione degli animali - O 3
455.1
Art. 7
Clima 1 I locali in cui sono tenuti animali devono essere costruiti, utilizzati e aerati in modo che procurino un clima adeguato.
2
Nei locali chiusi con aerazione artificiale, l'afflusso d'aria fresca dev'essere assicurato anche nel caso di guasto all'impianto.
Capitolo 2: Guardiano d'animali
Art. 8
5 Formazione 1 Nel corso della formazione, il guardiano d'animali acquisisce le nozioni fondamentali su la tenuta e la cura di animali, come pure conoscenze più approfondite in un settore speciale.
2
La formazione si svolge in un'azienda di formazione riconosciuta.
3
Le aziende di formazione organizzano i corsi e incoraggiano lo studio personale.
Art. 9
6 Esame 1 Sono ammesse all'esame le persone che hanno compiuto i 18 anni di età, che possono dimostrare di aver compiuto una pratica della durata di dodici mesi in un'azienda di formazione e che hanno seguito un corso preparatorio cantonale.
2
I Cantoni organizzano l'esame per l'ottenimento del certificato di capacità, in collaborazione con le aziende di formazione e sotto la vigilanza dell'Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale).
3
L'autorità cantonale che organizza l'esame rilascia il certificato di capacità sul modulo dell'Ufficio federale. Il certificato è valido in tutta la Svizzera.
4
I Cantoni possono riscuotere una tassa d'esame.
Art. 10
7 Regolamento Il Dipartimento federale dell'economia8 (Dipartimento) disciplina l'ottenimento del certificato di capacità.
Art. 11
Impiego di guardiani d'animali 1
Nelle tenute professionali di animali selvatici, negli stabilimenti che esercitano professionalmente il commercio di animali, negli stabilimenti per animali da laboratorio, negli allevamenti e commerci di animali da laboratorio, nei rifugi e pensioni per animali, nelle cliniche per animali e nelle aziende che allevano e tengono professionalmente animali da compagnia, gli animali devono, di principio, essere tenuti o 5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1408).
6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1408).
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1408).
8
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Protezione della natura e del paesaggio 4
455.1
direttamente sorvegliati da guardiani con certificato di capacità. Il numero dei guardiani dev'essere proporzionato alla specie e all'effettivo degli animali.9 2 Non sono necessari guardiani di animali con certificato di capacità per gli animali che, secondo la scienza e l'esperienza, possono essere tenuti facilmente e governati da persone senza speciali conoscenze del ramo.
3
L'autorità cantonale può eccezionalmente prevedere che una persona, la cui professione presuppone conoscenze e capacità comparabili, assuma il posto di guardiano d'animali con certificato di capacità.
4
Le cliniche per animali sono stabilimenti con direzione veterinaria, nei quali gli animali malati o feriti sono curati in degenza.10 Capitolo 3: Animali domestici Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 12
Concetto Sono considerati animali domestici gli animali addomesticati dei generi equino, bovino, suino, ovino e caprino, eccettuate le specie esotiche, nonché i conigli, i cani, i gatti e i volatili domestici (polli, tacchini, galline faraone, oche, anatre, piccioni).
Art. 13
Pavimenti 1 I pavimenti devono poter essere tenuti agevolmente in modo che abbiano ad essere antisdrucciolevoli e secchi. Nel settore di riposo, devono soddisfare il fabbisogno in calore degli animali.
2
I pavimenti grigliati, perforati e a rastrelliera devono essere confacenti alla grandezza e al peso degli animali. I pavimenti grigliati devono essere piani e le singole traverse non devono essere spostabili.
Art. 14
Illuminazione 1 Gli animali domestici non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro.
2
Le stalle, in cui gli animali soggiornano permanentemente o prevalentemente, devono possibilmente essere illuminate con luce diurna naturale. L'intensità luminosa, nel settore degli animali, dev'essere, di giorno, di almeno 15 lux e, per i volatili domestici, di almeno 5 lux.
3
La fase luminosa non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore per giorno.
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
10
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione degli animali - O 5
455.1
Art. 15
Dispositivi di comando nelle stalle I dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica, per dirigere il comportamento degli animali nella stalla, sono vietati. Sono permessi il giogo elettrico individualmente regolabile per il bestiame bovino e, temporaneamente, le recinzioni elettriche nella stabulazione libera.
Sezione 2: Bestiame bovino
Art. 16
Foraggiamento dei
vitelli
1
I vitelli devono essere foraggiati con un'alimentazione sufficientemente ricca in ferro.
2
Ai vitelli di oltre tre settimane devono essere dati, in libera ingestione, paglia, fieno o foraggi analoghi.
3
L'uso delle museruole è vietato.
a11 Tenuta dei vitelli
1
La stabulazione fissa per i vitelli fino all'età di quattro mesi è vietata, eccetto temporaneamente per i vitelli da allevamento e durante l'abbeverata.12 2
I vitelli di due settimane a quattro mesi devono essere tenuti in sistemi di stabulazione in gruppo. Sono eccettuati i vitelli tenuti in cascine con un accesso duraturo a un parco all'aperto.13 3
I vitelli tenuti individualmente devono essere in contatto visivo con animali della stessa specie.
Art. 17
14
1
Per i vitelli fino a quattro mesi, per le vacche e manze in gestazione avanzata, nonché per i tori riproduttori, il settore di riposo deve essere provvisto di lettiera sufficiente e adeguata.15 2
Per il rimanente bestiame bovino, nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni deve essere sistemato un settore di riposo provvisto di lettiera sufficiente e adeguata o di materiale soffice e plastico.
11
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
12
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
13
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
14
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
15
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
Protezione della natura e del paesaggio 6
455.1
Art. 18
16
Il bestiame bovino tenuto attaccato deve potersi muovere regolarmente fuori della stalla, almeno durante 90 giorni all'anno.
Art. 19
Stabulazione libera
1
Nella stabulazione libera per il bestiame bovino, le corsie, nel luogo di sosta, devono essere sistemate in modo che gli animali possano evitarsi.
2
Nella stabulazione libera con box non devono essere stabulati più animali del numero dei box disponibili.
3
Per gli animali partorienti o malati dev'essere disponibile un reparto speciale.
Sezione 3: Suini
Art. 20
Occupazione I suini devono potersi occupare a lungo con paglia, foraggi grossolani o altri oggetti adeguati.
Art. 21
17
I pavimenti delle poste singole per scrofe e dei box per verri d'allevamento possono essere grigliati o perforati soltanto per metà e quelli dei box di allevamento dei suinetti soltanto per i due terzi.
2
Per i suini tenuti in gruppo, nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni deve essere sistemato un settore di riposo con un pavimento non perforato.
Art. 22
Stabulazione individuale
1
I verri da riproduzione e i suini da ingrasso non possono essere tenuti in box singoli. Sono eccettuati singoli suini da ingrasso, che sono in ritardo nello sviluppo e che vengono ingrassati.
2
Le gabbie per scrofe in asciutta possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di monta e al massimo durante 10 giorni.18 19 3 I suini non devono essere tenuti attaccati.20 21 16
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
17
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
18
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
19
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
20
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
21
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
Protezione degli animali - O 7
455.1
a22 Tenuta in gruppo
1
Le scrofe tenute in gruppo possono essere fissate a poste di foraggiamento o a box di foraggiamento e di riposo soltanto durante il foraggiamento.
2
In sistemi con box di foraggiamento e di riposo, le corsie devono essere sufficientemente larghe, in modo tale che gli animali possano girarsi ed evitarsi senza impedimento.23
Art. 23
24
1
I box per il parto devono essere sistemati in modo che la scrofa madre possa girarsi liberamente. Durante il parto, in casi eccezionali la scrofa può essere fissata.25 2 Alcuni giorni prima del parto, il box deve essere provvisto sufficientemente di paglia lunga o di materiale adeguato alla costruzione del nido e, durante l'allattamento, di una lettiera bastevole.
Art. 24
Gabbie per lattonzoli I lattonzoli non possono essere tenuti in gabbie a due o più piani. La parte superiore della gabbia dev'essere aperta.
Sezione 3a:26 Conigli domestici
a Occupazione e tenuta in gruppo 1
I conigli devono ricevere quotidianamente foraggi grossolani quali fieno o paglia e disporre in permanenza di oggetti da rodere.
2
Gli animali giovani, di regola, non devono essere tenuti da soli durante le prime otto settimane.
b Parchi, gabbie e attrezzature 1
Le gabbie devono:
a. avere una superficie di suolo secondo l'allegato 1, tavole 141 e 142, numero 11 oppure, se la superficie è minore, essere attrezzate con una superficie sopraelevata di almeno 20 cm sulla quale gli animali possono sdraiarsi completamente distesi; b. avere, almeno su di una parte, un'altezza che permetta agli animali di sedersi in posizione eretta;
22
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
23
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
24
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
25
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
26
Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Protezione della natura e del paesaggio 8
455.1
c. essere attrezzate con una zona oscurata nella quale gli animali possono ritirarsi.
2
Gabbie senza lettiera possono essere utilizzate unicamente in locali climatizzati.
3
I parchi o le gabbie per le coniglie in gestazione avanzata devono essere provvisti di spazi per la nidificazione. Gli animali devono poterli imbottire con paglia o altro materiale adatto alla preparazione del nido. Le coniglie devono potersi allontanare dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su di una superficie sopraelevata.
Sezione 4: Volatili domestici
Art. 25
Attrezzature 1 Le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata devono essere disponibili in numero sufficiente; devono inoltre essere sistemati:
a. per gli animali d'allevamento e le ovaiole di tutte le specie di volatili domestici, un luogo protetto e oscurato per la deposizione delle uova, provvisto di lettiera o di un supporto soffice;
b. per gli animali d'allevamento e le ovaiole del pollame, dei tacchini, delle galline faraone e dei piccioni, posatoi o graticolati adeguati;
c. per le anatre, una possibilità di bagnarsi.
2
Queste attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.
Art. 26
Pareggio del becco, uccisione di pulcini 1
I becchi non possono essere pareggiati in modo che gli animali non possono più mangiare normalmente.
2
I pulcini, che vengono uccisi, non possono essere sovrapposti fintanto che vivono ancora.
Sezione 5: Autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione
Art. 27
Obbligo d'autorizzazione
1
Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati al bestiame bovino, ovino, caprino, suino, ai conigli e ai volatili domestici, è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 5 della legge.
2
Soggiacciono all'obbligo d'autorizzazione gli impianti di stabulazione con i quali gli animali sono frequentemente in contatto, come: a. le attrezzature di foraggiamento e di abbeverata; b. i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni; c. le delimitazioni e i dispositivi per dirigere gli animali;
Protezione degli animali - O 9
455.1
d. i dispositivi d'attacco; e. i dispositivi per la deposizione delle uova.
3
Gli impianti di stabulazione (gabbie, box, poste, stalle ecc.) devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati.
Art. 28
Procedura d'autorizzazione
1
Il fabbricante indigeno o l'importatore presenta la domanda, corredata dei documenti necessari per la valutazione, all'Ufficio federale.
2
L'esame pratico, se è necessario, è eseguito presso la stazione federale di ricerche d'economia aziendale e di genio rurale oppure un altro servizio adeguato. L'Ufficio federale sottopone al richiedente un preventivo delle spese.
3
Il richiedente deve mettere gratuitamente a disposizione, per l'esame, i sistemi e gli impianti di stabulazione. Può essere tenuto a pagare un acconto per le spese procedurali.
4
L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione. Può limitarla nel tempo e vincolarla a condizioni ed oneri.
Art. 29
Commissione per gli impianti di stabulazione 1
Il Dipartimento nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, come pure di studiosi e specialisti delle questioni concernenti la protezione e la tenuta degli animali, e la costruzione di stalle.
2
Il Dipartimento ne designa il presidente. Del rimanente, la Commissione si costituisce da sé. Compila il suo regolamento interno. L'Ufficio federale ne assume la segreteria.
3
L'Ufficio federale può far capo alla Commissione in tutti i contesti connessi con l'autorizzazione di sistemi e di impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia sulle domande e sui risultati degli esami pratici, presentatile dall'Ufficio federale.
Art. 30
Segnatura e pubblicazione 1
Il fabbricante o l'importatore deve contrassegnare i sistemi e gli impianti di stabulazione autorizzati con il numero d'autorizzazione e comunicare al custode, nel modo d'uso, le condizioni e gli oneri vincolati all'autorizzazione.
2
L'Ufficio federale pubblica le autorizzazioni, come pure le condizioni e gli oneri ad esse vincolati, nel «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria».
Protezione della natura e del paesaggio 10
455.1
Sezione 6: Cani
a27 Allevamento e socializzazione 1
La selezione, l'allevamento dei cuccioli, la tenuta e l'addestramento di cani devono essere finalizzati ad ottenere cani con un carattere equilibrato, facilmente socializzabili e con un potenziale di aggressività minimo nei confronti degli esseri umani e degli animali. Non è permesso esaltare il potenziale di aggressività nei discendenti. 2 I cuccioli devono essere sufficientemente socializzati con gli esseri umani e con altri cani nonché abituati al loro ambiente.
Art. 31
Tenuta di
cani
1
I cani devono avere quotidianamente sufficiente contatto con gli esseri umani e, nel limite del possibile, con altri cani.28 1bis I cani tenuti in locali devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno. Se possibile devono poter uscire all'aperto.29 2
I cani attaccati devono potersi muovere in uno spazio di almeno 20 m2. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato.
3
I cani tenuti all'aperto devono disporre di un rifugio.
4
Chi tiene un cane deve adottare le necessarie misure di sicurezza affinché il cane non costituisca un pericolo per le persone e gli animali.30 5 I particolari compiti dei cani d'assistenza e di utilità pubblica, dei cani da caccia, dei cani da conduzione del bestiame e dei cani da protezione del bestiame vanno tenuti in debita considerazione.31
Art. 32
Cani da
traino
1
Per il traino possono essere utilizzati soltanto cani idonei al riguardo. Non sono idonei, in particolare, gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o allattanti.
2
I cani devono essere bardati adeguatamente.
Art. 33
Addestramento di cani da caccia 1
I cani bassotti possono essere addestrati ed esaminati soltanto in una tana artificiale, approvata dall'autorità cantonale.
2
La tana artificiale è approvata se: a. i canali orizzontali e il fondo sono scoperchiabili in qualsiasi punto; b. i movimenti della volpe e del cane possono essere osservati grazie ad appositi dispositivi;
27 Introdotto dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 (RU 2006 1427).
28 Introdoto dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 (RU 2006 1427).
29 Originario
cpv.
1.
30 Introdotto dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 (RU 2006 1427).
31 Introdotto dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 (RU 2006 1427).
Protezione degli animali - O 11
455.1
c. il sistema delle serrande è disposto in modo che, manovrandolo, sia escluso un contatto diretto tra cane e volpe.
3
Qualsiasi manifestazione nella quale i cani bassotti sono addestrati o esaminati in tana dev'essere annunciata all'autorità cantonale. Questa ne provvede alla sorveglianza permanente. Può limitare il numero delle tane e delle manifestazioni.
Art. 34
32
1
Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore e gli spari di punizione nonché l'utilizzazione di collari con aculei interni.
2
Non devono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggano all'animale ferite o forti dolori oppure che lo eccitino notevolmente o gli incutano forte paura.
3
L'impiego di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti d'addestramento e l'impiego a regola d'arte di sistemi di recinzione di terreni.
4
Su domanda, l'autorità cantonale può autorizzare eccezionalmente per scopi terapeutici l'utilizzazione di dispositivi secondo il capoverso 3 a persone che si dimostrano in possesso delle necessarie capacità.
Capitolo 3a33: Pensioni e rifugi per animali e animali da compagnia
a34 Notifiche 1 I veterinari, i medici, le autorità doganali e gli addestratori di cani sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane: a. ha ferito gravemente persone o animali; b. presenta un comportamento aggressivo superiore alla media.
2
I Cantoni possono estendere l'obbligo della notifica ad altre categorie di persone.
b35 Controlli e misure
1
Se le è notificato un caso di cui all'articolo 34a l'autorità cantonale competente procede alla verifica dei fatti. A tal fine può avvalersi di esperti.
2
L'Ufficio federale disciplina le modalità di verifica.
3
Se dalla verifica dei fatti risulta che il cane presenta disturbi del comportamento, segnatamente aggressività eccessiva, l'autorità cantonale competente ordina le misure necessarie.
32
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
33
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
34 Introdotto dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 (RU 2006 1427).
35 Introdotto dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 (RU 2006 1427).
Protezione della natura e del paesaggio 12
455.1
4
L'autorità cantonale competente può esigere che il detentore del cane segua corsi specifici sul modo di trattare i cani.
c36 Definizioni
1
Per «pensioni» si intendono le aziende nelle quali gli animali vengono tenuti in pensione e per «rifugi» quelle nelle quali gli animali abbandonati vengono assistiti.
2
Per «animali da compagnia» si intendono gli animali che vengono tenuti nell'economia domestica per l'interesse che suscitano o come compagni oppure che sono previsti per una siffatta utilizzazione.
d37 Notifica di pensioni e di rifugi per animali e di allevamenti e tenute professionali di animali da compagnia 1
Chi esercita o intende esercitare una pensione o un rifugio per animali deve notificarlo all'autorità cantonale.38 2
Chi esercita o intende esercitare professionalmente l'allevamento o la tenuta di animali da compagnia deve notificarlo all'autorità cantonale.39 3
Occorre indicare:
a. la persona responsabile; b. la specie e il numero massimo degli animali; c. la grandezza, il numero e la natura delle unità di tenuta; d. l'effettivo e la formazione del personale per la cura degli animali.
Capitolo 4: Animali selvatici Sezione 1: In generale
Art. 35
Concetto 1 Sono considerati animali selvatici tutti gli animali eccettuati gli animali domestici (art. 12) e i roditori da laboratorio, allevati specialmente per esperimenti su animali.
2
Sono equiparati agli animali selvatici: a. i discendenti della prima generazione derivanti dall'incrocio fra animali selvatici e animali domestici;
b. i discendenti derivanti dall'incrocio fra discendenti di cui alla lettera a; c. i discendenti derivanti dall'incrocio fra discendenti di cui alla lettera a e animali selvatici.40
36 Originario art. 34a.
37 Originario art. 34b.
38
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
39
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
40 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
Protezione degli animali - O 13
455.1
Art. 36
Divieto di
foraggiamento
Negli stabilimenti di tenuta d'animali selvatici aperti al pubblico, eccettuati gli impianti per uccelli acquatici, va vietato ai visitatori il foraggiamento incontrollato degli animali.
Art. 37
Cattura e immissione in recinti di animali selvatici 1
I preparati farmaceutici per la cattura possono essere usati soltanto secondo istruzioni veterinarie. Gli animali devono essere osservati fino a cessazione degli effetti.
2
Agli animali dei quali è presumibile una reazione di spavento se vengono immessi in un nuovo parco da selvaggina, la limitazione del medesimo dev'essere resa ben riconoscibile. A una comunità esistente possono essere aggregati altri animali soltanto se essi prima vengono assuefatti e dopo osservati.
Sezione 2: Autorizzazione per la tenuta di animali selvatici
Art. 38
Tenuta professionale di animali selvatici 1
Sono considerate custodie professionali di animali selvatici: a. i giardini zoologici, i circhi, i parchi con vie di passaggio, i parchi per animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari o i terrari d'esposizione, come pure gli impianti analoghi che 1. possono essere visitati verso pagamento oppure 2. possono essere visitati senza pagamento, ma sono esercitati in connes-
sione con stabilimenti professionali, come ristoranti, distributori di benzina, negozi o aziende di trasporto, oppure per animare in generale il turismo; b. gli stabilimenti nei quali gli animali selvatici sono tenuti professionalmente per gli esperimenti, la produzione di uova, di carne o di pellicce ovvero per scopi analoghi; c. gli stabilimenti, nei quali gli animali selvatici sono tenuti per la caccia; d. le esposizioni temporanee pubbliche di animali.
2
Sono eccettuate le peschiere, le vasche per la tenuta di pesci commestibili e gli acquari individuali.
Art. 39
Tenuta privata di animali selvatici I seguenti animali selvatici possono essere tenuti, anche a scopo non professionale, soltanto con autorizzazione: a.41 mammiferi, eccetto i lama, gli alpaca e i loro ibridi nonché gli insettivori e i piccoli roditori;
41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
Protezione della natura e del paesaggio 14
455.1
b.42 struzzi, kivi, pinguini, pellicani, cormorani, aninghe, gressori, fenicotteri, rapaci diurni, gru, limicoli, ara e cacatua di grossa taglia, rapaci notturni, caprimulgiformi, colibrì, trogoni, bucerotidi di grossa taglia, nettarinie, paradiseidi; c.43 testuggini giganti e solcate, tartarughe marine, coccodrilli, iguane di grossa taglia, Chamaeleo calyptratus, Tupinambis sp., tuatare, varani che allo stato adulto raggiungono una lunghezza complessiva di oltre 1 metro, Varanus mitchelli, Varanus semiremex, elodermi, serpenti velenosi, boidi che allo stato adulto raggiungono più di tre metri di lunghezza, eccetto il boa constrictor;
d. salamandre
giganti;
e. pesci che, in libertà, diventano lunghi più di un metro, eccettuate le specie indigene secondo la legislazione sulla pesca.
Art. 40
Limitazioni 1 Per gli animali, che sono estremamente difficili da tenere, l'autorità cantonale può rilasciare un'autorizzazione soltanto se uno specialista riconosciuto prova con una perizia che essi saranno tenuti in modo adeguato.
2
Trattasi segnatamente degli animali seguenti: a.44 ornitorinco, koala, cinocefalo, orso formichiere nano, pangolino gigante, folidoti;
b. strolaghe, pigopodi, procellariiformi, fetonti, sule, fregate, serpentario, otarde grandi, sterne, alcidi, rondoni (tranne i nidatori delle specie indigene); c.45 iguana marina, camaleonti, eccetto il Chamaeleo calyptratus, Python boe- leni, serpenti marini (Hydrophiidae); d. rana
golìa;
e.46 selaci pelagici, carcarinidi.
Art. 41
Procedura d'autorizzazione
1
Il custode presenta la domanda all'autorità del Cantone in cui dovranno essere tenuti gli animali.
2
Per i circhi e le esposizioni itineranti è competente il Cantone, in cui si trova il quartiere d'inverno o gli impianti stabili per gli animali. Se essi si trovano all'estero, l'autorizzazione, connessa con il permesso d'importazione dell'Ufficio federale, è rilasciata dal Cantone in cui il circo o l'esposizione itinerante soggiornerà per la prima volta.
42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
Protezione degli animali - O 15
455.1
3
La domanda indica:
a. lo scopo della tenuta; b. la specie e il numero degli animali; c. le dimensioni e la natura dei parchi; d. per le tenute professionali di animali selvatici, l'effettivo e la formazione del personale che ne prende cura.
4
Per i giardini zoologici, i circhi e gl'impianti analoghi (art. 38 cpv. 1 lett. a) va utilizzato il modulo dell'Ufficio federale.
Art. 42
Presupposti all'autorizzazione
1
I locali, i parchi e le attrezzature devono corrispondere alle specie e al numero degli animali, nonché allo scopo dello stabilimento. Devono essere costruiti in modo che gli animali non possano fuggire. I parchi per animali da circo, che si producono sovente sull'arena e per quelli nei quali gli animali sono tenuti per breve durata, possono rimanere inferiori ai requisiti minimi secondo l'allegato 2.
2
Gli animali, se necessario, devono essere protetti, con provvedimenti edili, dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati da visitatori, dal rumore e dai gas di scarico.
3
Dev'essere assicurata la sorveglianza veterinaria regolare degli animali; sono eccettuate le esposizioni temporanee e le piccole tenute private.
4
Se, per una tenuta di animali selvatici non sono prescritti guardiani con certificato di capacità, il richiedente deve provare che l'addetto dispone di conoscenze sufficienti sulla tenuta.
5
Per le esposizioni temporanee di animali, il richiedente deve provare che essi, dopo l'esposizione possono essere collocati in un altro luogo adeguato.
Art. 43
1 L'autorizzazione per giardini zoologici, circhi e impianti analoghi (art. 38 cpv. 1 lett. a) è rilasciata sul modulo dell'Ufficio federale. Essa è generale oppure limitata a determinate specie, e stabilisce il numero minimo dei guardiani titolari del certificato di capacità. Di regola non è limitata nel tempo.
2
L'autorizzazione per la tenuta di animali selvatici secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettere b e c è limitata a determinate specie di animali. Essa stabilisce la grandezza dei parchi, la densità ammissibile d'occupazione, il numero minimo dei guardiani titolari del certificato di capacità e il modo di procedere per lo stordimento e l'uccisione degli animali. Di regola non è limitata nel tempo.
3
Le altre autorizzazioni (art. 38 cpv. 1 lett. d, 39 e 40) stabiliscono le specie e il numero degli animali. La loro validità è limitata a due anni al massimo. Per le grandi tenute private di animali selvatici, l'autorità cantonale può prescrivere un numero minimo di guardiani titolari del certificato di capacità.
Protezione della natura e del paesaggio 16
455.1
4
Le autorizzazioni possono stabilire in modo più particolareggiato il foraggiamento, la cura e il ricovero ed essere vincolate a condizioni e oneri.
Art. 44
Controlli e annunci
1
Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali secondo le istruzioni dell'autorità cantonale.
2
Deve preannunciare all'autorità cantonale i mutamenti importanti delle costruzioni o dell'effettivo degli animali. L'autorità decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.
3
Essa verifica, almeno annualmente, le tenute professionali di animali selvatici. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'autorità può prolungare l'intervallo di tempo prima di effettuare il controllo successivo, ma al massimo fino a tre anni.47 Capitolo 5: Commercio e pubblicità con animali
Art. 45
48
L'autorizzazione per il commercio professionale di animali e la pubblicità con animali (art. 8 cpv. 1 della legge) è parimenti necessaria per i mercati di piccoli animali e per le esposizioni di animali in cui essi sono venduti. Sono eccettuate le manifestazioni locali.
2
Per il commercio di bestiame secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 giugno 199549 sulle epizoozie, la relativa patente vale come autorizzazione. Per il commercio di bestiame secondo l'articolo 34 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'autorizzazione non è necessaria.
Art. 46
Procedura d'autorizzazione
1
Le domande d'autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono essere presentate all'autorità cantonale. Le autorizzazioni per fiere e mercati di piccoli animali ed esposizioni di animali in cui essi sono venduti, come pure per l'impiego di animali vivi a scopi pubblicitari devono essere chieste dall'organizzatore della manifestazione.
2
Le domande d'autorizzazione per il commercio con animali devono indicare: a. la natura e l'ampiezza del commercio; b. la grandezza, il genere e l'attrezzatura dei locali; c. l'effettivo e la formazione del personale addetto alla cura degli animali.
47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
48
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
49
RS 916.401
Protezione degli animali - O 17
455.1
3
Per i commerci di animali con esposizione annessa (zoo commerciali) dev'essere riempito il modulo di cui all'articolo 41 capoverso 4.
4
Le domande d'autorizzazione per la pubblicità con animali devono indicare: a. la specie e il numero degli animali; b. i particolari e la durata dell'impiego.
Art. 47
Presupposti all'autorizzazione
1
L'autorizzazione per l'esercizio del commercio con animali è rilasciata se il richiedente:
a. ha il domicilio o una sede d'affari in Svizzera; b. dispone di locali, parchi e attrezzature adeguati.
2
Ove gli animali selvatici siano tenuti soltanto temporaneamente e non per essere esposti, l'autorità cantonale può rilasciare l'autorizzazione anche se i parchi sono inferiori ai requisiti minimi di cui all'allegato 2.
3
L'autorizzazione per la pubblicità con animali è rilasciata se è assicurato che essi non soffrono né subiscono danni.
Art. 48
Contenuto dell'autorizzazione
1
L'autorità cantonale stabilisce se, e in quale effettivo, i guardiani d'animali titolari del certificato di capacità sono necessari. L'autorizzazione per il commercio con un numero limitato di animali può essere rilasciata anche se il richiedente non è titolare del certificato di capacità, ma prova di possedere conoscenze sufficienti nella tenuta degli animali corrispondenti.
2
Nelle autorizzazioni per fiere e mercati con animali piccoli ed esposizioni di animali in cui essi sono venduti o per la pubblicità con animali deve risultare garantito, con l'imposizione di condizioni ed oneri, che gli animali non soffrono né subiscono danni. Queste autorizzazioni sono limitate nel tempo.
3
Le altre autorizzazioni per il commercio con animali non sono normalmente limitate nel tempo.
Art. 49
Controlli 1 L'autorità cantonale verifica i commerci autorizzati di animali almeno ogni due anni.
2
Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali, secondo le istruzioni dell'autorità cantonale.
Art. 50
Primati e
felidi
1
Il commercio con scimmie e proscimmie, come pure con felidi (Felidae, escluso il gatto domestico) è permesso soltanto ai giardini e ai parchi zoologici, riconosciuti al riguardo dall'autorità cantonale.
Protezione della natura e del paesaggio 18
455.1
2
Il riconoscimento presuppone: a. un'autorizzazione secondo l'articolo 43 capoverso 1; b. la direzione secondo principi scientifici; c. l'occupazione di un veterinario a tempo pieno o parziale.
3
Il riconoscimento non è necessario per la vendita di scimmie, proscimmie e felidi allevati in proprio, come anche per la mediazione di animali tenuti da terzi.
Art. 51
Autorizzazione di tenuta per il cessionario Chi cede un animale che può essere tenuto soltanto con autorizzazione deve sincerarsi che il cessionario sia titolare di questa autorizzazione.
a50 Limite di età per compratori di animali Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza il consenso espresso dei detentori dell'autorità parentale.
Capitolo 6: Trasporti di animali
Art. 52
Responsabilità 1 Lo speditore deve procurarsi anticipatamente i documenti necessari affinché il trasporto e la consegna possano essere svolti rapidamente. Deve trasmettere le istruzioni necessarie per l'assistenza agli animali durante il trasporto e, se possibile, applicarle in modo chiaramente visibile sui contenitori.
2
Il vettore deve sincerarsi che siano disponibili i documenti necessari ed eseguire il trasporto con celerità e riguardo. È responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero e dell'assistenza agli animali. Dopo aver caricato gli animali, deve trasportarli immediatamente al luogo di destinazione e annunciarne subito l'arrivo al destinatario.51 3 Il destinatario, insieme con il vettore, deve scaricare immediatamente gli animali; deve, nella misura del necessario, ricoverarli, abbeverarli, foraggiarli e prenderne cura, in considerazione dei disagi precedenti. Gli animali selvatici devono essere riambientati con cura.52
Art. 53
53
Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni. Gli animali malati, feriti, indeboliti o in gestazione avanzata e gli animali giovani tributari dei loro genitori possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali.
50
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
51
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
52
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
53
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione degli animali - O 19
455.1
2
Gli animali devono essere adeguatamente preparati per il trasporto e, se necessario, foraggiati e abbeverati prima del viaggio.
3
Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale competente o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbevera e li foraggia. Non è necessario personale accompagnante se il mittente o il destinatario ha garantito che, se del caso, durante tutto il trasporto o durante le fermate intermedie gli animali hanno a disposizione acqua e foraggio e vengono curati.
4
Il bestiame lattifero in lattazione dev'essere munto due volte al giorno.
5
Se necessario, gli animali devono essere trasportati in scompartimenti o contenitori separati secondo la specie, l'età e il sesso. Gli animali incompatibili vanno tenuti separati.
6
I solipedi e gli ungulati, se non sono trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati su rampe antisdrucciolevoli. Le rampe non devono essere troppo ripide né presentare interstizi così ampi che gli animali potrebbero ferirsi. Devono essere provviste di una protezione laterale adeguata alla taglia e al peso degli animali, eccetto che questi ultimi vengano condotti a mano e l'altezza del ponte di carico non superi 50 cm.54 7
Gli equini, eccettuati gli animali giovani non ancora abituati, devono portare una cavezza durante il viaggio. Le cavezze di corda sono vietate. Se gli equini vengono trasportati in gruppo senza essere attaccati, i ferri degli zoccoli posteriori devono essere tolti.
8
I tori d'età superiore a 18 mesi devono recare un anello al naso. Si può rinunciare all'apposizione dell'anello al naso se, prima di uno spostamento o della macellazione: a. i tori sono stati tenuti prevalentemente in una mandria all'aperto o in gruppo in una stabulazione libera; e se b. sono state prese. le misure speciali necessarie per garantire un trasporto sicuro, nonché un carico e uno scarico sicuri.55
8bis
È vietato servirsi delle corna o dell'anello del naso e di corde per legare il bestiame bovino.56 9
Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone competenti o sufficientemente istruite. Quest'ultime devono trattare gli animali con riguardo.
10
Il movimento del veicolo dev'essere adeguato agli animali. All'atto della composizione dei treni, i carri ferroviari devono essere spostati il meno possibile.
11
I ponti di carico e i contenitori devono essere accuratamente puliti prima del trasporto.
54
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
56 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
Protezione della natura e del paesaggio 20
455.1
Art. 54
Mezzi di trasporto
1
I mezzi di trasporto devono soddisfare i seguenti requisiti: a. le parti, con le quali gli animali entrano in contatto, devono essere costruite con materiale innocuo per la salute e concepite in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo; b. le porte, le finestre e i finestrini devono, durante il trasporto, poter essere fissati in modo sicuro;
c.57 dev'essere evitato, con pavimenti antisdrucciolevoli, pareti di separazione, recinti e dispositivi di sostegno, che gli animali possano sdrucciolare o i contenitori spostarsi. Le rampe che i responsabili portano con sé devono soddisfare le esigenze dell'articolo 53 capoverso 6; d. i dispositivi d'attacco devono essere resistenti in modo che non possano spezzarsi, se normalmente sollecitati, durante il trasporto. Devono essere sufficientemente lunghi, affinché gli animali possano reggersi normalmente, coricarsi, come pure foraggiarsi ed abbeverarsi; e.58 gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente. Gli animali da reddito devono disporre delle superfici minime di carico indicate nell'allegato 4. Dev'essere tenuto conto dei bisogni delle singole specie, delle condizioni climatiche e segnatamente dello stato di tosatura. Se le superfici di carico sono grandi oppure se gli animali dispongono di più del doppio della superficie minima di carico secondo l'allegato 4, devono essere inserite pareti di separazione; f. devono essere assicurati un sufficiente afflusso d'aria fresca, come anche la protezione dagli influssi atmosferici nocivi e dai gas di scarico.
g.59 60 sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto di animali da reddito secondo l'allegato 4 deve essere indicata la superficie di carico disponibile in m2, eventualmente per piano, chiaramente visibile dall'esterno. Inoltre nel veicolo deve essere presente una copia dell'allegato 4; h.61 62 sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto di animali deve essere applicata davanti e dietro la scritta ben visibile «Animali vivi».
2
Con gli animali non possono essere caricate merci pregiudizievoli per essi.
3
I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di stanza durante interruzioni abbastanza lunghe del viaggio soltanto se gli animali dispongono delle superfici minime di tenuta indicate negli allegati, hanno accesso in ogni momento all'acqua o se del caso al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo corrispondenti alla
57
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
58
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
59
Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
60
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
61
Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
62
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.
Protezione degli animali - O 21
455.1
specie. Inoltre, devono essere adempite le esigenze di un clima adeguato agli animali.63
Art. 55
Contenitori di trasporto 1
I contenitori di trasporto devono: a. essere costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo; b. essere sufficientemente robusti in modo che possano sopportare le sollecitazioni normali del trasporto senza danni gravi e che non possano essere distrutti dagli animali;
c. essere costruiti in modo che gli animali non possano fuggire; d. essere sufficientemente spaziosi affinché gli animali possano essere trasportati in posizione normale del corpo;
e. disporre bastevolmente di orifizi d'aerazione sistemati in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l'uno accanto all'altro, sia assicurato un sufficiente afflusso d'aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali eterotermi dev'essere disposta una riserva d'aria o d'ossigeno; se necessario, occorre prevedere un isolamento termico; f.64 essere costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, assistiti; i contenitori per trasporti di notevole durata devono essere muniti di attrezzature di abbeverata e di foraggiamento che possano essere manipolate senza che gli animali abbiano a fuggire.
2
I contenitori di spedizione devono recare il simbolo di un animale oppure l'iscrizione «animali vivi». Su due pareti laterali opposte un segno deve indicare la parte in alto o quella in basso. Sono eccettuati:
a. i contenitori il cui interno è visibile da ogni lato; b. i contenitori che sono trasportati, senza trasbordo, in numero rilevante come spedizione unica, da veicoli appositamente contrassegnati.
3
I contenitori accatastabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che gli orifizi d'aerazione non vengano otturati durante l'accatastamento e che le escrezioni non possano raggiungere i contenitori sottostanti.
Art. 56
Eccezioni Nei trasporti postali e aerei può essere derogato alle prescrizioni di trasporto nella misura in cui le deroghe siano necessarie a cagione delle condizioni particolari e gli animali non soffrano né subiscano danni.
63
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
64
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione della natura e del paesaggio 22
455.1
Art. 57
65
Art. 58
67 Campo d'applicazione e definizioni 1
Le prescrizioni concernenti gli esperimenti su animali si applicano, oltre ai vertebrati, anche ai decapodi (Decapoda) e ai cefalopodi (Cephalopoda).
2
Sono considerati animali da esperimento tutti gli animali giusta il capoverso 1 che sono utilizzati in esperimenti su animali o di cui si prevede l'impiego a questo scopo.
a 68 Tenuta 1 Le prescrizioni sulla tenuta di animali si applicano anche agli animali da esperimento.
2
Sono ammesse deroghe ai capitoli 1, 3, 4 e all'articolo 59 nella misura in cui esse sono necessarie per conseguire lo scopo dell'esperimento e se sono autorizzate; devono durare il meno possibile.
Art. 59
69 Prescrizioni speciali sulla tenuta 1
I locali nei quali sono tenuti gli animali da esperimento devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente.
L'intensità dell'illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d'illuminazione devono essere adeguati ai bisogni degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere percepibile alcun tremolio molesto.
2
I locali e le attrezzature devono essere realizzati in modo che gli animali non siano esposti a rumori eccessivi o improvvisi. Anche nell'occuparsi degli animali si devono evitare rumori eccessivi o improvvisi.
3
Gli animali da esperimento devono essere abituati al contatto con l'uomo prima dell'inizio di un esperimento.
4
I primati, i gatti e i cani, esclusi gli animali insocievoli, devono essere tenuti con individui della stessa specie.
65
Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121).
66
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
67
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
68
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
69
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Protezione degli animali - O 23
455.1
a 70 Provenienza 1 Gli animali destinati a esperimenti devono, di regola, essere allevati dallo stesso utilizzatore o acquistati in un allevamento o un commercio di animali da esperimento riconosciuti.
2
Gli animali catturati allo stato selvaggio possono essere utilizzati in esperimenti su animali se appartengono a specie che è difficile allevare in numero sufficiente.
3
Gli animali domestici possono essere utilizzati in esperimenti su animali anche se non sono stati allevati specialmente a tale scopo. Fanno eccezione i gatti, i cani e i conigli.
b71 Allevamenti e commerci di animali da esperimento riconosciuti 1
Chi alleva o acquista animali da esperimento per cederli deve notificarlo all'autorità cantonale con una domanda di riconoscimento dell'azienda. Devono essere segnatamente indicati la persona responsabile, la specie e il numero degli animali nonché il volume dell'eventuale commercio.
2
L'azienda è riconosciuta se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 11, 58a e 59 nonché quelle dell'articolo 63 sul controllo degli effettivi.72
c73 Marchiatura I primati, i cani e i gatti previsti come animali da esperimento devono essere marchiati durevolmente, di regola prima dello svezzamento.
Sezione 1a: Formazione e perfezionamento del personale specializzato74
d75 Direttore degli esperimenti e persone che effettuano esperimenti su animali 1
Gli specialisti sotto la cui direzione sono effettuati esperimenti su animali devono: a. disporre di una formazione universitaria completa, di regola nelle discipline biologia, medicina veterinaria o medicina umana oppure di una formazione equivalente; b. seguire una formazione speciale che procuri conoscenze sulla protezione degli animali, le caratteristiche, i bisogni e le malattie degli animali da esperimento nonché sul loro impiego a scopo sperimentale;
70
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
71
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
72
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
73
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
74
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
75
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991 (RU 1991 2349). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 1121).
Protezione della natura e del paesaggio 24
455.1
c. disporre di un'esperienza pratica triennale nel campo degli esperimenti su animali;
d. poter assicurare a regola d'arte la cura degli animali.
2
Le persone che effettuano esperimenti su animali sotto la direzione di specialisti giusta il capoverso 1 devono seguire una formazione speciale che procuri loro le necessarie conoscenze specialistiche e la pratica necessaria per l'esecuzione di esperimenti.
3
Le persone di cui ai capoversi 1 e 2 prendono parte periodicamente a corsi di perfezionamento per aggiornare le loro conoscenze in materia di esperimenti sugli animali. Esse forniscono all'autorità cantonale la prova del loro perfezionamento.
4
In collaborazione con le associazioni di categoria, le aziende che effettuano esperimenti su animali organizzano corsi per la formazione speciale e il perfezionamento.
e76 Contenuto della formazione e del perfezionamento L'Ufficio federale disciplina la formazione speciale per i direttori degli esperimenti e per le persone che ne effettuano, in particolare il contenuto e il volume dell'insegnamento, nonché la sua durata, compresi i periodi di pratica (stage) e il perfezionamento.
f77 Controllo della formazione e del perfezionamento 1
L'autorità cantonale: a. esamina nell'ambito della procedura d'autorizzazione per esperimenti su animali l'idoneità del direttore degli esperimenti e delle persone che ne effettuano;
b. può dispensare da una parte della formazione speciale e dei corsi di perfezionamento direttori degli esperimenti o persone che ne effettuano, se possono provare di disporre di una formazione speciale sufficiente;
c. in casi fondati, può prescrivere la formazione in un campo particolare a direttori degli esperimenti o persone che ne effettuano;
d. può riconoscere a direttori degli esperimenti una durata inferiore di esperienza pratica, se possono provare di disporre di una formazione speciale sufficiente.
2
Formazioni, corsi di perfezionamento e corsi speciali esteri equivalenti vengono riconosciuti dall'autorità cantonale.
76
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
77
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 1121).
Protezione degli animali - O 25
455.1
Sezione 2: Autorizzazione di esperimenti
Art. 60
78 Obbligo d'autorizzazione
1
Gli esperimenti giusta l'articolo 13 capoverso 1 della legge possono essere eseguiti solo con un'autorizzazione.
2
Un'autorizzazione è richiesta segnatamente per gli esperimenti nell'ambito dei quali:
a. si procede ad interventi chirurgici sull'animale; b. sono esercitate rilevanti influenze fisiche sull'animale; c. per controlli, all'animale sono somministrate o applicate sostanze o miscele di sostanze, per le quali non si può escludere un effetto dannoso; d. sono provocati effetti patologici sull'animale; e. animali sono infettati con microrganismi o parassiti oppure sono immunizzati o è loro somministrato materiale cellulare, anche se questo è effettuato a scopo diagnostico; f. si lavora su animali narcotizzati, anche se gli animali sono uccisi sotto narcosi;
g. si lavora su animali per i quali si ammette, in base alla loro morfologia o ai loro geni, che possono avvertire dolori, sofferenze, lesioni o una notevole ansietà oppure che subiscono considerevoli pregiudizi dello stato generale; h. si lavora su embrioni, ovuli, spermatozoi o larve e gli esperimenti durano oltre la nascita, lo schiudersi o lo stadio larvale; i.
gli animali sono limitati nella libertà di movimento a varie riprese o per lungo tempo oppure sono tenuti in isolamento; k. gli animali sono tenuti in deroga alle prescrizioni di tenuta giusta gli articoli 58a e 59.
Art. 61
79
Un esperimento su animali secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge può essere in particolare autorizzato se: a. l'esperimento persegue uno degli obiettivi dell'articolo 14 della legge; b. il metodo è conforme all'articolo 16 della legge; c. il metodo è adeguato al raggiungimento dell'obiettivo dell'esperimento, tenuto conto delle conoscenze più recenti;
d. la specie animale prevista non può essere sostituita da una specie di livello evolutivo inferiore;
78
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
79
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Protezione della natura e del paesaggio 26
455.1
e. è impiegato il numero più ridotto di animali necessario e si tiene conto dei metodi più adeguati per l'analisi dei risultati dell'esperimento; f.
sono soddisfatte le esigenze riguardanti la tenuta degli animali; g. sono soddisfatte le esigenze riguardanti la provenienza degli animali; h. il direttore degli esperimenti e le persone che li effettuano adempiono le esigenze di formazione e di perfezionamento secondo la sezione 1a.80
2
Gli esperimenti su animali per gli scopi sottoindicati possono essere autorizzati unicamente alle seguenti condizioni supplementari: a. per
l'insegnamento nelle università e per la formazione di specialisti, solo se non esiste nessun altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o acquisire nozioni necessarie per l'esercizio della professione o per l'esecuzione di esperimenti su animali; b. per
la
registrazione di sostanze e di prodotti in un altro Stato se le esigenze della registrazione corrispondono ai disciplinamenti internazionali o se, confrontate a quelle della Svizzera, non richiedono un numero più rilevante di esperimenti su animali o di animali per un esperimento e non richiedono esperimenti su animali che provocano maggiori disagi per questi ultimi.
3
Un esperimento su animali non deve essere autorizzato se: a. l'obiettivo può essere conseguito con metodi praticabili senza esperimenti su animali che siano affidabili secondo lo stato attuale delle conoscenze; b. esso non ha nessun rapporto con la salvaguardia o la protezione della vita e della salute umane ed animali, se non fornisce verosimilmente nuove conoscenze su fenomeni vitali essenziali e se non serve alla protezione dell'ambiente naturale o ad attenuare sofferenze; c. esso serve al controllo di prodotti e l'informazione cercata si può ottenere sfruttando i dati sulle componenti oppure se il potenziale rischio è sufficientemente conosciuto; d. confrontato al profitto tratto dalle conoscenze o dai risultati provoca all'animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati.
a81 Autorizzazione 1 L'autorizzazione è rilasciata a nome del direttore dell'istituto o del laboratorio; egli è responsabile del rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di protezione degli animali e delle condizioni ed oneri inerenti all'autorizzazione.
2
L'autorizzazione è valida ogni volta per esperimenti o serie di esperimenti praticati allo scopo di trovare risposte a precise questioni oppure con finalità ben determinate.
La validità è limitata al massimo a tre anni.82 80
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
81
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
82
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione degli animali - O 27
455.1
3
Eventuali deroghe alle prescrizioni di tenuta e a quelle relative alla provenienza di animali sono fissate nell'autorizzazione. Essa può contenere condizioni ed oneri riguardanti: a. la specie e il numero degli animali; b. la custodia, l'alimentazione, le cure e la sorveglianza degli animali prima, durante e dopo l'esperimento; c. il metodo per limitare i dolori, le sofferenze, le lesioni o l'ansietà di ogni animale;
d. la provenienza degli animali e il loro reimpiego dopo l'esperimento.
Art. 62
83
Chi intende svolgere esperimenti su animali deve informarne l'autorità cantonale.
Le notifiche e le domande devono essere presentate secondo il modello di formulario dell'Ufficio federale.
2
L'autorità cantonale decide subito se è richiesta un'autorizzazione per l'esperimento su animali notificato. Se necessario chiede documenti complementari.
3
L'autorità cantonale trasmette le domande d'autorizzazione, per esame, alla commissione per gli esperimenti sugli animali e decide in base al preavviso di quest'ultima. Se la sua decisione è contraria al preavviso, deve motivarla nei confronti della commissione.
4
Un'autorizzazione può essere usata unicamente dopo aver stabilito che non si è fatto uso di rimedi giuridici.
Sezione 3: Controlli e annunci
Art. 63
84 Controlli 1 Gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti su animali nonché gli allevamenti e i commerci di animali da esperimento tengono un controllo dell'effettivo degli animali che deve contenere, per ogni specie, le seguenti indicazioni:
a. l'aumento (data; nascita o provenienza; numero); b. la diminuzione (data; acquirente o decesso, causa del decesso, se conosciuta; numero);
c. l'eventuale marchiatura (registro).
2
I registri di controllo, giusta il capoverso l, devono essere conservati per tre anni.
3
L'autorità cantonale sorveglia gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti su animali nonché gli allevamenti e i commerci di animali da esperimento. Li sottopone a controllo ogni anno.
83
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
84
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Protezione della natura e del paesaggio 28
455.1
a85 Notifiche 1 Chi svolge esperimenti su animali deve notificare all'autorità cantonale, secondo il modello di formulario dell'Ufficio federale: a. la conclusione dell'esperimento o della serie di esperimenti entro tre mesi dal termine;
b. per gli esperimenti che si estendono su parecchi anni, ogni volta entro la fine di marzo, le indicazioni riguardanti gli esperimenti effettuati nell'anno civile trascorso.
2
I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale: a. di volta in volta le decisioni giusta l'articolo 62 capoversi 2 e 3 nonché le corrispondenti notifiche e domande; b. ogni volta entro fine aprile: 1. le notifiche previste nel capoverso 1, 2. un elenco degli allevamenti e dei commerci d'animali da esperimento riconosciuti.
Sezione 4: Commissione federale per gli esperimenti sugli animali
Art. 64
1 La commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo nove membri. È composta segnatamente di almeno un rappresentante dei Cantoni come pure di specialisti in materia di animali da esperimento e di custodia di animali da esperimento nonché di specialisti di questioni riguardanti la protezione degli animali.86 2 Il Consiglio federale nomina i membri della commissione e ne designa il presidente. Per il rimanente, la commissione si costituisce da sè. Compila il suo regolamento interno. L'Ufficio federale provvede alla segreteria.
3
L'Ufficio federale può far capo alla commissione per tutte le questioni riguardanti gli esperimenti su animali, anche in relazione all'esame delle decisioni cantonali giusta l'articolo 26a della legge.87 4 I Cantoni, se fanno capo ai servizi della commissione, ne assumono i costi secondo le aliquote della Confederazione.
85
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
86
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
87
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Protezione degli animali - O 29
455.1
Sezione 5:88 Servizio di documentazione e di statistica
a Servizio di documentazione 1
Le informazioni raccolte dal servizio di documentazione sugli esperimenti su animali e i metodi alternativi sono a disposizione delle autorità della Confederazione e dei Cantoni, come pure di scienziati e di privati interessati, purché ragioni inerenti alla protezione di dati personali o di segreti commerciali non vi si oppongano.
2
Il servizio di documentazione informa periodicamente le autorità cantonali in merito alle nuove conoscenze e allo stato delle sue informazioni.
b Statistica Per la presentazione e la pubblicazione della statistica, l'Ufficio federale tiene conto di disciplinamenti e di raccomandazioni internazionali.
Capitolo 7a89: Macellazione di animali
c Consegna
1
Alla consegna, gli ispettori delle carni esaminano regolarmente mediante campionatura lo stato di cura e di salute degli animali destinati alla macellazione; controllano regolarmente la densità di occupazione dei veicoli di trasporto e il loro equipaggiamento.
2
Nelle aziende in cui di massima, durante i periodi di consegna, nessun ispettore delle carni è presente, l'esame e il controllo giusta il capoverso 1 sono effettuati da una persona designata dall'autorità competente.
3
Per quanto riguarda il pollame, l'esame giusta il capoverso 1 può essere effettuato nell'azienda di provenienza.
4
Le persone incaricate dell'esame e del controllo giusta i capoversi 1 e 2 notificano all'autorità cantonale le infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali.
5
Se, dopo il loro arrivo all'impianto di macellazione, gli animali non possono essere scaricati senza indugio, i veicoli, nel caso di temperature elevate o tempo afoso, vanno sufficientemente arieggiati.
6
Gli animali incapaci di camminare devono essere storditi e dissanguati in loco.
d Ricetto
1
Nel caso di temperature elevate e di tempo afoso occorre provvedere a rinfrescare gli animali nell'impianto di macellazione.
88
Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
89
Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione della natura e del paesaggio 30
455.1
2
Gli animali che non vengono macellati subito dopo il loro arrivo vanno sistemati su una superficie abbastanza grande e protetti da condizioni meteorologiche estreme, nonché abbeverati.
3
Gli animali che vengono macellati alcune ore dopo il loro arrivo vanno ricettati secondo le esigenze minime di cui nell'allegato 1 e protetti da condizioni meteorologiche estreme, nonché abbeverati ed eventualmente foraggiati.
4
Gli animali incompatibili a causa della specie o del sesso, dell'età o della provenienza devono essere tenuti separati.
5
Gli animali in lattazione devono, in linea di massima, essere macellati il giorno della consegna, altrimenti devono essere munti.
6
Se animali destinati alla macellazione vengono tenuti durante la notte nell'impianto di macellazione, il loro stato generale e di salute deve essere controllato alla sera e alla mattina da una persona designata dall'azienda di macellazione.
e Conduzione degli animali 1
Gli animali vanno condotti con riguardo. Possono essere impiegati mezzi ausiliari di conduzione soltanto se l'animale condotto può scostarsi.
2
L'impiego di dispositivi elettrici di conduzione va limitato allo stretto necessario.
3
Le corsie devono permettere di condurre gli animali con riguardo, avere suoli antisdrucciolevoli ed essere illuminate in modo adeguato. Non devono avere restringimenti cuneiformi e parti che possano ferire gli animali.
4
Le corsie per la conduzione di singoli animali devono essere sistemate in modo che gli animali non possano saltare gli uni sugli altri e possano, se del caso, essere liberati lateralmente.
5
Le corsie per la conduzione di singoli animali devono essere possibilmente corte e diritte e senza pendenze nel senso del movimento.
f Procedimenti di stordimento 1
I seguenti procedimenti di stordimento sono ammissibili per: a.
animali della specie equina: - punzone o pallottola nel cervello; b.90 animali della specie bovina: - punzone o pallottola nel cervello, - punzoni pneumatici per i quali è garantito che l'aria compressa non penetra nella scatola cranica, - elettricità;
c.
suini:
- punzone o pallottola nel cervello, - elettricità,
- anidride
carbonica,
- getto di liquido ad alta pressione; 90 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).
Protezione degli animali - O 31
455.1
d.
ovini e caprini:
- punzone o pallottola nel cervello, - elettricità;
e.
conigli:
- punzone o pallottola nel cervello, - forte colpo rintuzzato sulla testa, - elettricità;
f. pollame:
- elettricità,
- forte colpo rintuzzato sulla testa, - punzone.
2
Previa intesa con l'autorità cantonale, l'Ufficio federale può autorizzare altri procedimenti di stordimento o procedimenti modificati. L'autorizzazione è limitata nel tempo e può essere legata a oneri e condizioni.
g Stordimento
1
Gli animali destinati alla macellazione devono essere storditi in piedi o in posizione eretta, eccettuati il pollame e i conigli.
2
L'utilizzazione di impianti di trasporto non deve comportare dolori o ferite evitabili.
3
Tranne in caso di decapitazione e di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.
h Dissanguamento
1
Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l'animale è incosciente.91 2 Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali va immediatamente sospeso.
i Prescrizioni di esecuzione dei Cantoni 1
I Cantoni disciplinano i compiti e le competenze degli ispettori delle carni in materia di esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nelle aziende di macellazione.
2
Il dispendio connesso con la sorveglianza ufficiale dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell'ambito della macellazione è esente da emolumenti.
91 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).
Protezione della natura e del paesaggio 32
455.1
Capitolo 8: Eccezioni dall'obbligo di anestetizzare92
Art. 65
93 1 L'anestesia non è richiesta per gli interventi se , secondo il giudizio del veterinario, si rivela inopportuna o inattuabile per motivi medici.
2
Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia: a. accorciamento della coda agli agnelli fino al settimo giorno di vita; il moncone della coda deve coprire l'ano e la vulva;
b. castrazione di suini di sesso maschile fino al quattordicesimo giorno di vita; c. asportazione della
falange supplementare ai cuccioli di meno di cinque giorni; d. spuntatura del becco dei volatili domestici; e. accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi discendenti diretti da una linea da ingrasso o di ovaiole; f.
marchiatura di animali, escluso il tatuaggio di cani e di gatti; g. levigatura della punta dei denti nei lattonzoli.
Capitolo 9: Pratiche vietate
Art. 66
1 Oltre alle pratiche di cui all'articolo 22 della legge, è vietato: a. percuotere gli animali su gli occhi o gli organi genitali e rompere o schiacciare la coda;
b. somministrare prodotti farmaceutici per influenzare le prestazioni nelle competizioni sportive;
c. eliminare l'acqua ai volatili per provocare la muta; d. accorciare il fusto della coda ai cavalli o la coda ai bovini; sono eccettuati singoli casi in cui è necessario prevenire o guarire malattie; e. modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare per i cavalli ferrature dannose e fissare pesi nella regione degli zoccoli;
f.
incitare i cavalli con dispositivi a scarica elettrica; g. impiegare, nelle competizioni equestri, cavalli ai quali sono stati tagliati o anestetizzati i nervi degli arti; h.94 recidere la coda ai cani e praticare interventi chirurgici volti a trasformare le orecchie dei cani in orecchie cadenti; 92
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).
94
Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione degli animali - O 33
455.1
i.95 offrire, vendere o esporre cani con orecchie o code recise che hanno subìto l'intervento o sono stati importati infrangendo le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali; k.96 procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli. Sono eccettuati l'asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione; l.97 ricorrere a mezzi ausiliari che ledano le parti molli dei decapodi (Decapoda) per limitare gli animali nei loro movimenti.
2
L'autorità cantonale può obbligare l'organizzatore di competizioni sportive ad eseguire controlli di antidoping sugli animali.
Capitolo 10: Sussidi per la ricerca
Art. 67
1 Le domande per ottenere l'appoggio in lavori di ricerca nel campo della protezione degli animali e dell'etologia devono essere presentate all'Ufficio federale, con i documenti necessari per la loro valutazione.
2
L'Ufficio federale decide sull'assegnazione di un sussidio e ne stabilisce le condizioni e gli oneri.
3
Per la valutazione delle domande, può far capo a specialisti.
Capitolo 11: Provvedimenti amministrativi
Art. 68
Cauzione I Cantoni possono subordinare a cauzione le autorizzazioni per la tenuta professionale di animali selvatici e per il commercio professionale con animali. L'importo è stabilito secondo la specie e l'effettivo degli animali. Con la cauzione possono essere coperte spese per i provvedimenti che il Cantone deve prendere secondo l'articolo 25 della legge.
95 Originaria lett. h. Introdotta dall'art. 89 n. I dell'O del 20 apr. 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.11).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
96
Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
97 Originaria lett. i. Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991 (RU 1991 2349). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione della natura e del paesaggio 34
455.1
Art. 69
Diniego e revoca di autorizzazioni 1
Le autorizzazioni possono essere negate o revocate, se il titolare ha violato reiteramente le prescrizioni su la protezione degli animali, la protezione delle specie o la polizia delle epizoozie.
2
L'autorità concedente revoca un'autorizzazione, se i suoi presupposti fondamentali non sono più adempiuti oppure se non sono rispettati, nonostante avvertimento, le condizioni e gli oneri.
3
Sono riservati i provvedimenti secondo gli articoli 24 e 25 della legge.
4
L'autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione è revocata se nella pratica si manifestano difetti considerevoli.
Capitolo 12: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione
Art. 70
Sorveglianza 1 L'Ufficio federale provvede per un'esecuzione uniforme della legge e della presente ordinanza da parte dei Cantoni.
2
Può organizzare corsi di formazione per gli organi esecutivi cantonali. I partecipanti non sono risarciti dalla Confederazione.
Art. 71
98
L'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche d'esecuzione.
2
Elabora i formulari previsti nell'ordinanza.
3
I modelli di formulari per le notifiche e le domande giusta l'articolo 62 capoverso 1 devono prescrivere la fornitura di informazioni riguardanti: a. l'obiettivo
dell'esperimento;
b. il
metodo;
c. la specie, il numero, la provenienza e la custodia degli animali previsti per l'esperimento;
d. la durata dell'esperimento e le prevedibili ripercussioni sullo stato di salute degli animali;
e. la motivazione dell'esperimento e della metodologia; f.
le persone responsabili.
98
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Protezione degli animali - O 35
455.1
Sezione 2: Modificazioni
Art. 72
1. L'ordinanza del 14 novembre 197999 concernente la comunicazione di decisioni
Allegato II (Direttive per il carico di animali vivi su veicoli a motore) Abrogato 3.
L'ordinanza del 27 agosto 1969 101 concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali è modificata come segue: Parte seconda, capo secondo 9. ... Art. 47a
...
[RU 1979 1953, 1980 1031, 1983 1968 art. 106 cpv. 1. RU 1984 1350 art. 6 cpv. 1] 100 RS 741.11. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.
101 [RU 1969 839, 1972 1781, 1975 541 n. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1982 495 531 n.
II 1107, 1983 627 art. 88 n. 1, 1984 1338, 1985 608 620 art. 36 cpv. 1, 1986 1833, 1988 876, 1989 410 n. II 2 1195, 1991 78 n. III, 1992 536, 1993 2062, 1994 167 n. II 214 n. I, II 816 n. II 3 1326. RU 1995 4425 all. 1 n. I lett. a].
Protezione della natura e del paesaggio 36
455.1
Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 73
Termini transitori
1
e 2 ...104
2bis
Su domanda del custode di animali, l'autorità cantonale può permettere per un periodo transitorio che stalle per bestiame da latte già esistenti il 1° luglio 1981 e in cui le dimensioni delle poste sono inferiori al massimo del 5 per cento ai valori limite indicati fra parentesi nell'Allegato 1, tavola 11, numeri 17 e 18, non debbano essere adeguate o debbano esserlo solo parzialmente: a. se le trasformazioni o le nuove costruzioni necessarie non possono essere eseguite in breve tempo per mancanza di fondi; e
b. se i piani di costruzione esistono o sono almeno in via d'elaborazione oppure c. se le stalle fanno parte di aziende che cesseranno l'attività nel settore del bestiame da latte al più tardi entro la fine del 1999.105 102 [RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1, 1978 325, 1980 1064, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 n. 4, 1990 375, 1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29 n. 4 3373. RU 1995 3716 art. 314 n. 1] 103 [RU 1977 1230, 1979 2634 art. 2 n. 7, 1981 1248 art. 24 n. 2. RU 1985 1727 art. 25 n. 1] 104 Abrogati dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121).
105 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Protezione degli animali - O 37
455.1
2ter
I custodi di animali che richiedono un'autorizzazione speciale giusta il capoverso 2bis devono inviare una domanda motivata all'autorità cantonale entro il 30 giugno 1992, indicando dettagliatamente il genere di deroga alle prescrizioni e lo stato della pianificazione del risanamento. Nel rilasciare l'autorizzazione, l'autorità cantonale, per mezzo di limitazioni, condizioni ed oneri, si assicura che:
a. l'eccezione giusta il capoverso 2bis duri soltanto finché le ragioni lo giustifichino;
b. i miglioramenti di poste realizzabili con spese e lavoro ragionevoli siano effettuati immediatamente;
c. siano soddisfatte le altre esigenze della legislazione sulla protezione degli animali.106
3
...107
Art. 74
108
Art. 75
109
Art. 76
Eccezioni 1 Non devono essere adattati: a. gli attuali sistemi e impianti di stabulazione per la tenuta di bovini e suini, le cui dimensioni non sono inferiori ai valori-limite indicati tra parentesi nell'allegato 1; b. gli attuali parchi per conigli, gatti e cani domestici, per gli animali selvatici o i roditori da laboratorio, le cui dimensioni sono superiori al 90 per cento delle dimensioni minime secondo gli allegati; c. 110 le stalle per il bestiame da latte già esistenti il 1° luglio 1981 e in cui le dimensioni delle poste sono inferiori al massimo del 5 per cento ai valori limite indicati fra parentesi nell'Allegato 1, tavola 11, numeri 17 e 18: 1. se gli animali non vi sono tenuti complessivamente oltre 10 settimane
durante il foraggiamento invernale e se per il resto sono sistemati in stalle conformi alle prescrizioni oppure 2. se, durante l'estivazione, gli animali vi sono tenuti di regola al massimo per otto ore al giorno; e 3. se sono soddisfatte le altre esigenze della legislazione sulla protezione degli animali.
106 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
107 Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121).
108 Abrogato dal n. I dell'O del 27 giu. 2001 (RU 2001 2063).
109 Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121).
110 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
Protezione della natura e del paesaggio 38
455.1
1bis
I miglioramenti di poste realizzabili con spese e lavoro ragionevoli devono essere effettuati immediatamente.111 1ter In casi fondati, l'autorità cantonale può, su richiesta, autorizzare eccezioni limitate nel tempo all'obbligo di concedere movimento ai bovini.112 2
Nel caso di divari notevoli dalle prescrizioni sulla protezione degli animali, l'autorità cantonale può ordinare il ripristino dello stato legale entro un termine transitorio adeguatamente ridotto.
3
Le esigenze supplementari di formazione giusta l'articolo 59d capoverso 1 lettera b per i direttori degli esperimenti e capoverso 2 per le persone che ne effettuano valgono soltanto per coloro che il 1° luglio 1999 non esercitano ancora questa funzione.113 Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 77
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1981.
Disposizioni finali della modificazione del 23 ottobre 1991114 1 Le disposizioni attualmente in vigore si applicano: a. agli esperimenti su animali autorizzati; b. alle domande d'autorizzazione per esperimenti su animali che sono state inoltrate prima del 1° dicembre 1991.
2
Per l'adeguamento di gabbie per conigli che il 31 dicembre 1991 sono conformi alle esigenze giusta la tabella qui appresso, si applica un termine transitorio di 10 anni.
Specie di animali Unità di detenzione Peso kg
Superficie di base
Altezza
Conigli
Gabbia
Fino a 3
1500 cm2 40
cm
3-5
2000
cm2
40-60 cm a seconda
della razza
5-7
2500
cm2
40-60 cm a seconda
della razza
Gabbia
d'allevamento
(coniglia madre con figliata)
fino a 3
5000 cm2 40
cm
3-5
7000
cm2
40-60 cm a seconda
della razza
5-7
9000
cm2
40-60 cm a seconda
della razza.115
111 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).
112 Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
113 Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
114 RU 1991 2349 115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Protezione degli animali - O 39
455.1
3
...116
4
Le gabbie per conigli costruite prima del 1° dicembre 1991 non devono essere adeguate se la loro superficie di suolo corrisponde almeno all'85 per cento dei valori indicati nella tavola 141 numero 11.
Disposizioni finali della modificazione del 14 maggio 1997117 1
Entro fine giugno 1998 vanno inoltrate all'autorità cantonale le notificazioni per: a. pensioni e rifugi per animali (art. 34b cpv. 1); b. allevamenti e tenute professionali di animali da compagnia (art. 34b cpv. 2) esistenti il 1° luglio 1997.
2
Entro fine giugno 1998 sui veicoli esistenti il 1° luglio 1997, utilizzati professionalmente per il trasporto di animali (art. 54 cpv. 1 lett. g) deve essere indicata la superficie di carico in m2 e deve essere applicata la scritta «Animali vivi» (art. 54 cpv. 1 lett. h).
3
Per le tenute di animali esistenti il 1° luglio 1997 si applica un termine transitorio che scade alla fine di giugno 1999 per quanto concerne: a. l'articolo 53 capoverso 6 (protezione laterale); b. l'allegato 1 tavola 11 numero 21 (tenuta di vitelli di età fino a 2 settimane in box individuali di 70 cm di larghezza).
4
Per le tenute di animali esistenti il 1° luglio 1997 si applica un termine transitorio che scade alla fine di giugno 2002 per quanto concerne: a. l'articolo
16a capoverso 1 (stabulazione fissa di vitelli); b. l'articolo
16a capoverso 2 in combinazione con l'allegato 1 tabella 11 numeri 11, 12 e 22 (tenuta in gruppo di vitelli);
c. l'articolo 17 capoverso 1 in combinazione con l'allegato 1 tavola 11 numero 32 (settore di riposo con lettiera per vitelli e tori riproduttori); d. l'articolo 22 capoverso 3 (divieto di attaccare le scrofe); durante il periodo dell'asciutta, agli animali legati occorre concedere quotidianamente movimento fuori delle poste, eccetto durante i primi dieci giorni.
5
Per le tenute di animali esistenti il 1° luglio 1997 si applica un termine transitorio che scade alla fine di giugno 2007 per quanto concerne: a. l'articolo 22 capoverso 2 (gabbie per scrofe): durante il periodo dell'asciutta, le scrofe che vengono tenute in gabbie devono potersi muovere quotidianamente fuori delle poste, eccetto durante i primi 10 giorni dopo lo slattamento.
Per il movimento quotidiano deve esserci spazio a sufficienza; b. l'articolo
22a capoverso 2 (larghezza delle corsie); 116 Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121).
117 RU 1997 1121
Protezione della natura e del paesaggio 40
455.1
c. l'articolo 23 capoverso 1 (gabbie che non possono essere aperte, situate nei box per il parto); i box per il parto provvisti di gabbia devono essere sistemati in modo che i lattonzoli possano stendersi e poppare da entrambi i lati della scrofa.
Disposizioni finali della modificazione del 27 giugno 2001118 1
Le persone o le aziende che il 1° settembre 2001 detengono ara e cacatua di grossa taglia nonché iguane di grossa taglia devono presentare una domanda d'autorizzazione all'autorità cantonale entro fine agosto 2002.
2
Per quanto riguarda le tenute di animali selvatici esistenti il 1° settembre 2001, i termini transitori qui di seguito fanno stato per l'adattamento alle nuove esigenze minime:
a. fine agosto 2002 per i parchi esistenti in cui sono tenuti ara e cacatua di grossa taglia nonché iguane di grossa taglia, se le dimensioni dei parchi sono inferiori al 30 per cento delle dimensioni minime prescritte dall'allegato 2 (animali selvatici) o se le esigenze poste alla sistemazione dei parchi non sono soddisfatte;
b. fine agosto 2004 per i parchi esistenti in cui sono tenuti ara e cacatua di grossa taglia nonché iguane di grossa taglia, se le dimensioni dei parchi sono inferiori al 50 per cento delle dimensioni minime prescritte dall'allegato 2 (animali selvatici);
c. fine agosto 2006 per i parchi esistenti in cui sono tenuti ara e cacatua di grossa taglia nonché iguane di grossa taglia, se le dimensioni dei parchi sono inferiori al 90 per cento delle dimensioni minime prescritte dall'allegato 2 (animali selvatici);
d. fine agosto 2011 per i parchi e i bacini esistenti in cui sono tenute le altre specie di animali selvatici, se le dimensioni dei parchi o dei bacini sono inferiori al 90 per cento delle dimensioni minime prescritte dall'allegato 2 (animali selvatici) o se le esigenze poste alla sistemazione dei parchi non sono soddisfatte.
118 RU 2001 2063
Protezione degli animali - O 41
455.1
Allegato 1
119
(art. 5 cpv. 5)
Requisiti minimi per la tenuta di animali domestici Osservazione preliminare Le misure qui indicate delimitano spazi liberi e possono venir rido tte solo per arrotondamento degli angoli o collocamento di i mpianti d'alimentazione o abbeverata. Le misure tra parentesi sono valori-limite
per impianti che esistevano già il 1° luglio 1981 e che, second o l'articolo 76, non
richiedono di essere adattati.
11
Bovini
Posta
Superficie di suol
o per
capo m
2
Larghezza cm
Lunghezza cm
Pavimenti completamente perforati Giaciglio con lettiera 1
Stabulazi
one a pos
ta fiss
a
11
vitelli sino a 3 settimane 60
120
12
vitelli di 3 settimane a 4 mesi 70
120
13
bestiame giovane fino a 200 kg per capo in
posta corta
a)
70
120
14
bestiame giovane fino a 300 kg per capo in
posta corta
a)
80
130
15
bestiame giovane fino a 400 kg per capo in
posta corta
a)
90
(
85)
145
(140)
16
bestiame giovane di più di 400 kg per capo i n posta corta
a)
100
(
95)
155
(150)
17
lattifere in posta corta a)b)
110 (105)
165 (160)
18
lattifere in posta media b)
110 (105)
200 (195)
2
Stabulazione in box 21
vitelli fino a 2 settimane 85
130
22
vitelli di 2 settimane a 4 mesi 85
(
80) 130
119
Aggiornato giust
a il n. I de
ll'O del 23 ott. 1991 (RU 1991
2349) e il n. II cpv. 1 dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1 o lug. 1997 (RU
1997
1121). Vedi
anche le disp. fin. mod.
14 mag. 1997 qui avanti..
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
42
455.1
Posta
Superficie di suol
o per
capo m
2
Larghezza cm
Lunghezza cm
Pavimenti completamente perforati Giaciglio con lettiera 3
Stabulazi
one i
n gr
uppo
31
vitelli
sino
a
3
settimane
1,0
32
vitelli di 3 settimane a 4 mesi 1,2-1,5
c)
1,2-1,5
c)
33
bestiame giovane fino a 200 kg per capo 1,8
1,8
d)
34
bestiame giovane fino a 300 kg per capo 2,0
2,0
d)
35
bestiame giovane fino a 400 kg per capo 2,3
2,5
d)
36
bestiame giovane di più di 400 kg per capo 2,5
3,0
d)
37 lattifere
b)
4,
5
38
lattifere, in box di riposo contro parete b)
120
e)
(110) 240
(230)
39
lattifere, in box di riposo contrapposti b)
120
e)
(110)
220
(210)
f)
Osservazioni a)
Lo spazio sopra la mangiatoia, in caso di posta corta, deve es sere a disposizione degli anima li in qualunque mome
nto affinché p
ossano sdraiarsi, alzarsi, riposare e alimentarsi. La struttur
a della mangiatoia deve consentire di eseguire i movimenti caratteristici della specie e permett er
e un f
acil
e access
o al for
aggi
o.
b)
Le misure per le lattifer e valgono per animali con un'altezza del garrese di 135 cm
+/5 cm.
Per
animali di tagli
a maggi
or
e le misure vanno corrispondentemente aumentate; per anima
li di taglia minore, vanno adeguatamente ridotte.
c)
Secondo l'età e la
taglia dei vitelli.
d)
Il gi
aci
gl
io può es
ser
e ri
dot
to del 10 per
cento al massimo se gli animali dispongono in oltr
e di un'
ar
ea che ha almeno l
a st
ess
a s
uperfi
cie del
gi
aci
glio e all
a
qual
e pos
sono acceder
e i
n ogni momento.
e)
Una tolleranza di 1 cm è autori zzata nel caso di archetti che no n sono sostenuti diet ro. Spazio libero so
tto il battifianco: 40 cm.
f)
Spazio libero sotto la parete frontale, rispettivamente la barra frontale: 60 - 70 cm.
Protezione degli animali - O 43
455.1
12
Suini (eccettuati i minipigs) Lattonz
oli
sino a 25 kg
Mezzanotti di 25-60 kg Sui
ni
di 60-110 kg
Scrofe
1
Trogolo
11
Lunghezza per capo nella stabulazione in gruppo
18 cm
27 cm
33 cm
40 cm
12
Numer
o di posti
al trogol
o nell'
alimentazione a scorta 1 per 5 capi
2
Superfici
e al s
uol
o
21
Poste singol
e/ Pos
te fiss
e
-
45 cm×130 cm
a)
65 cm×190 cm
b)
(60 cm×180 cm)
22
Spazio di riposo pe r capo, i
n box con def
ecat
oi s
epar
ati
0,25 m
2 0,40
m
2 0,60
m
2 1,10
m
2
23 Superficie
di
suolo per capo, in box parzia lmente o totalmente
grati
cciat
ic)
0,30
m
2 0,45
m
2 0,65
m
2 1,30
m
2
24
Box per il parto esistenti il 1° l
uglio 1997
-
3,5 m
2
d)
25
Box per il parto sistemati dopo il 1° lugli
o 1997
-
4,5 m
2
e)
Oss
ervaz
ioni
a)
Le poste singol
e s
ono ammess
e s
ol
o per
l'
eccezi
one pr
evist
a nel
l'art. 22 cpv. 1.
b)
Un terzo al massimo delle poste singole o de lle poste disponibili per scrofe in asciu tta può tuttavia pres ent
ar
e dimensi
oni
rid
ott
e a 60 cm×180 cm
(55 cm×170 cm). Le poste fisse nei box pe r il parto, nel caso in cui non siano re golabili in larghezza e lunghezza, devono esse re di 65 cm×190 cm.
c)
Lo stesso vale per i pavimenti perforati; se gli animali sono t enuti in porcilaie con lettiere, la superficie per capo va adegu
atamente aumentata.
d)
Di cui almeno 1,6 m 2 di paviment
o fisso nel settore di cori
came
nto
de
lla
sc
ro
fa
e dei lattonzoli.
e)
Di cui al
meno la met
à di pavi
ment
o fiss
o nel
sett
ore di coricamento della scrofa e dei lattonzoli.
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
44
455.1
13
Pollame domestico Ovaiole Animali d'allevamento Animali di ingrasso
Pulcini di razza ovai ole sino
a 10 settimane
1
Attrezzatura dei pollai 11 Mangiatoie
e
abbeveratoi
111 Lunghezza
disponibile
ne
l foraggiamento manuale alla mangiatoia
16 cm/animale
3 cm/
ani
mal
e
112 Lunghezza
disponibile
nel foraggiamento
meccanico alla mangi atoi
a o al nast
ro
8 cm/
ani
mal
e
3 cm/
ani
mal
e
3 cm/
ani
mal
e
113
Canal
e della mangiat
oia ci
rcol
ar
e automati
ca
3 cm/
ani
mal
e
2 cm/
ani
mal
e
2 cm/
ani
mal
e
114
Abbever
atoi a gal
leggiant
e
1 ogni 15 anim
ali, mini
mo per
ò 2 ogni unit
à di tenut
a
115
Canal
e di
abbever
atoi l
at
er
ali
2,5 cm/
animale
2,5 cm/
animale
1 cm/
ani
mal
e
116
Canal
e di
abbever
atoi cir
colari
1,5
cm/
animale
1,5 cm/
animale
1 cm/
ani
mal
e
12
Posat
oi (
salvo nel cas
o di graticci
o)
121 Lunghezza
dei
posatoi
14
cm/animale
122
Distanza orizzont
ale nel pos
atoi
o
30 cm
13 Luogo
di
deposizion
e delle uova
131
Nidi i
ndi
viduali
1 ogni 5 ani
m
ali
132
Nidi collettivi, nidi a tunnel 1 m
2 ogni 100 animali
14 Fondo
grigliato
141
Pendenza massima
12 %
0
0
142
Diametr
o mini
mo del
filo
2 mm
1 mm
1 mm
2
Superficie del pa vimento per capo 1)
21
In pollai con letamaio e lettiera profonda
(tenut
a al
suolo)
Razze sino a 2 kg: 1 m 2 per 7 capi
Razze s
opra i 2 kg 1 m
2 per
6 capi
1 m
2 per 14 capi
Protezione degli animali - O 45
455.1
Ovaiole Animali d'allevamento Animali di ingrasso
Pulcini di razza ovai ole sino
a 10 settimane
22
In pollai con pavimenti a rastrelliera o in gabbie 2)
Allevament
o parental
e per l'ingras
so
dell
a pr
ol
e 1400 cm
2 /a
ni
ma
le
Ovaiol
e i
n unit
à di
tenut
a
Unit
à di t
enut
a
500 cm
2 /
ani
m
al
e
sino a 10 capi
1400 cm
2 /animal
e
sino a 20 capi
1 m
2 /15 kg
da 11 a 20 capi
1200 cm
2 /ani
mal
e
da 21 a 40 capi
1 m
2 /
20 kg
da 21 a 40 capi
1000 cm
2 /animal
e
da 41 a 80 capi
1 m
2 /
25 kg
più di 40 capi
800 cm
2 /
ani
mal
e
più di 80 capi
1 m
2 /
30 kg
Note:
1)
Se s
ono collocati
, i
n altezza, pi
ù piani
di
posatoi o altri dispositivi adeguati, che aumenteranno l'offert a dei posti, la supe
rficie al suolo può essere convenientemente ridotta.
2)
La s
uper
fi
cie mi
nima al suolo dell
e
gabbie dev'essere almeno di 0,6 m 2 e l'
altezza mini
ma di 50 cm.
14
Conigli domestici 141
a)
Conigli adulti 1)
Razze
nane
fino a 2 kg
Razze piccole da 2 a 3, 5 kg
Razze medie da 3,5 a 5 kg Razze grandi da 5 a 7 kg 2)
1
Gabbie senza superfici sopraelevate: 11 Superfi
ci
e
di
suol
o3)
3400 cm
2 4800
cm
2 7200
cm
2 9300
cm
2
12 Altezza
4)
40 cm
50 cm
60 cm
60 cm
2
Gabbie con superfic i sopraelevate: 21 Superfi
ci
e
complessiva
3)
2800
cm
2 4000
cm
2 6000
cm
2 7800
cm
2
(superfici
e a s
uol
o e s
uper
ficie sopr
aelevat
a)
22
di cui super
fici
e di suolo minima
2000 cm
2 2800
cm
2 4200
cm
2 5400
cm
2
23 Altezza
4)
40 cm
50 cm
60 cm
60 cm
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
46
455.1
Razze
nane
fino a 2 kg
Razze piccole da 2 a 3, 5 kg
Razze medie da 3,5 a 5 kg Razze grandi da 5 a 7 kg 2)
3
Superficie supplementare pe r il compartimento del nido 800 cm
2 1000
cm
2 1000
cm
2 1200
cm
2
Note: 1)
Coniglia madre con figliata fino al 30° giorno circa, ma schi, coniglie senza figliata.
2)
Queste misure devono esse re adeguatamente aumentate pe r gli animali più pesanti.
3)
Su questa superficie si p uò tenere uno o due
animali adulti socievoli senza figliata.
4)
Almeno il 35 per cento della superficie complessiva deve avere quest'altezza.
a)
Vedi anche le disp. fin. mod.
23 ott. 1991 qui avanti.
142
Animali giovani 1)
Peso
fino a 1,
5 kg
oltre 1,5 kg
1
Gabbie senza superfici sopraelevate: 11
Superfi
ci
e di s
uol
o
6000 cm
2 6000
cm
2
12 Altezza
2
50 cm
50 cm
2
Gabbie con superfic i sopraelevate: 21
Superfi
ci
e complessiva
5000 cm
2 5000
cm
2
(superfici
e a s
uol
o e s
uper
ficie sopr
aelevat
a)
22
di cui super
fici
e di suolo minima
3500 cm
2 3500
cm
2
23 Altezza
2)
50 cm
50 cm
3
Superficie per animale 3)
fino a 40 animali
1000 cm
2 1500
cm
2
più di 40 animali
800 cm
2 1200
cm
2
Protezione degli animali - O 47
455.1
Peso
fino a 1,
5 kg
oltre 1,5 kg
Note: 1)
A
nim
ali
fin
o
al
la
maturità sessuale.
2)
Almeno il 35 per cento della superficie complessiva deve avere quest'altezza.
3)
Per gruppi di oltre cinque animali, la zona in cui essi possono ritirarsi deve essere accessibile da più punti e, per gruppi d i oltre dieci animali, deve essere divis
a i
n comparti
menti.
15
Gatti e cani domestici 151
Tenuta individuale Specie
Unità di tenuta
Peso kg
Superficie di base
Altezza
Gatt
o
gabbia
fino a 4
3000 cm
2
50 cm
più di 4
5000 cm
2
50 cm
Cane
box
1)
fino a 16
2,0 m
2 180
cm
16-20
2,2
m
2
20-24
3,0
m
2
24-28
3,6
m
2
28-32
4,0
m
2
più di 32
più di 4,3 m
2
canile
fino a 24
6,0 m
2
24-28
7,2
m
2
28-32
8,0
m
2
più di 32
8,6 m
2
Nota: 1)
I cani tenuti in box devono poter uscire all'aperto ogni giorno sec ondo il loro bisogno (art. 31).
Protezione dell
a natu
ra e del paesaggio
48
455.1
152
Tenuta in gruppo Specie
Unità di tenuta
Peso vivo sino a 16 kg Superficie di suol o
m
2
Peso vi
vo
da 16 a 28 kg Superficie di suol o
m
2
Peso vi
vo
sopra i 28 kg Superficie di suol o
m2
Cani
(
numer
o)
Box
1)
(altezza 180 cm)
2
2,5
3,5
6,4
3
3,5
4,6
4
4,0
5,6
5
4,7
6,5
6
5,3
7
5,9
Canile
2
7,5 10,0 13,0
3
10,0
13,0
17,0
4
12,0
15,0
20,0
5
14,0
18,0
24,0
6
16,0
20,0
27,0
7
17,5
22,0
29,0
8
19,5
24,0
32,0
9
21,0
26,0
35,0
10
23,0
28,0
37,0
Nota: 1)
I cani devono giornalmente uscire all'ap erto secondo il loro
b
iso
gno
(a
rt. 31
).
Protezione degli animali - O 49
455.1
Allegato 2
120
(art. 5 cpv. 5)
Requisiti minimi per la tenuta degli animali selvatici Osservazioni preliminari Le superfici e i volumi indicati rappresentano sempre la grand ezza minima
del parco. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori neppure
se vi è tenuto un numero di animali (n) inferiore a quello indicato nelle tavole.
Le tavole indicano il numero massimo di animali adulti nel parc o. Nello stesso parco possono inoltre essere tenuti gli animali giovani. Nella composizione dei gruppi - indipendentemente dal numero indicato nella
tavola - occorre tenere adeguatamente conto della struttura sociale naturale
della specie.
Se in un unico parco vengono tenute diverse specie che utilizzano lo spazio in modo differente, nel volume del parco previsto p er la specie che
necessita di maggiore spazio possono essere tenute anche le altre specie, senza che occorra ingrandire lo spazio.
Se in un parco vengono tenute diverse specie che utilizzano lo spazio allo stesso modo, il calcolo delle superficie e/o dei vol umi deve prendere
come riferimento la specie il cui bisogno di base in spazio è maggi ore. Le superfici e/o i volumi per le altre specie vanno agg iunte in base ai requisiti previsti dal presente allegato «per animale in più».
Per le specie che hanno particolari esigenze, ad esempio per quanto concerne l'umidità dell'aria, la temperatura o l'alimentazi one, occorre tener
conto di tali esigenze anche se nella tavo la non vi è alcuna indicazione in tal sens o. Gli animali con attività notturne tenuti in parchi esterni devono avere la possibilità di trovare un box per dormire durante il gi orno. Alle specie prevalentemente arboricole o capaci di volare si deve offrire la possibilità di arrampicarsi o di appollaiarsi in modo
che lo spazio possa essere utilizzato adeguatamente.
Nelle tenute sperimentali si può rinunciare al parco esterno. Ne lle altre tenute, dove è prescrit to un parco esterno, è consent ito rinunciarvi, se la luce solare con un'adeguata temperatura esterna può penetrare a ttraverso finestre oppure porte o soffitti scorrevoli e se sussi ste la possibilità di illuminare il parco con una luce artificiale che equivale qualitativ amente a quella solare. In questo caso, le dimensioni del p arco interno devono
corrispondere almeno a quelle di un parco esterno o, se sono prev isti un parco esterno e uno interno, alla superficie totale di questi ultimi.
120
Nuovo testo giusta il n.
II dell'O del 2
7
gi
u.
2
001, in vigore dal
1° set. 2001 (RU
2001
2063). Vedi anche le disp. fin. mod. 27 gi u. 2001 qui avanti.
Protezione degli animali - O 50
455.1
21 Parchi per mammiferi Specie
Per gruppi sino a n ani m
ali
Per anim
ale in più
b)
Requisiti
particolari
Numero
Parco
esterno
Parc
o interno
esterno
interno
(n)
Superficie
a)
Volume
Superficie
a)
Vol
ume
m
2 m
3 m
2 m
3 m
2 m
2
Echi
dni
2
- - 6 - - 2
1)
6)
Cus
cus,
oposs
um,
cus
ù
2
- - 6
12
- 2
2)
3)
Falangeri
di vol
anti
di gr
oss
a e medi
a
taglia
6
6
12
1
2) 3)
Falangeri
di vol
anti
di piccol
a t
agli
a
6
3
6
0,5
2) 3)
Vombat
o, di
avol
o di T
asmania
2
20
6
-
1) 3) 4)
Dendrol
aghi
2
16 40 16 40
4
4
2)
5)
Canguri di piccol
a t
agli
a
5
20
10
4
2
6) 22)
Bettongie
2
- - 8 - - 2
6)
Cangur
o dell
e r
occe
5
150
15
15
3
2) 7) 8)
Uallabia,
tilogale
5
200
- 15 - 15 3
7)
8)
Canguri di gross
a tagli
a
5
300
20
30
4
7)
Pteropodi di piccola taglia (p. es . pt
eropo del
Nilo)
20
-
20
40
1
9) 10)
Preropodi di gr
oss
a t
agli
a
20
-
25
75
1
9) 10)
Pipistrell
o 20
-
10
20
0,2
9)
10)
Tupaidi, uistitì
5
-
1,5
3
0,3
2) 3) 6) 34)
Microcebi
5
- 1,5 3
- 0,3
2)
3)
6)
Lori, pott
o, machi ursi
no
5
-
1,5
3
0,3
2) 6)
Tarsio, galagoni di piccola taglia, apale- muri, chirogali, ca llimiconidi, callicebo 5
-
3
6
0,5
2) 3) 6)
34)
Protezione degli animali - O 51
455.1
Specie
Per gruppi sino a n ani m
ali
Per anim
ale in più
b)
Requisiti
particolari
Numero
Parco
esterno
Parc
o interno
esterno
interno
(n)
Superficie
a)
Volume
Superficie
a)
Vol
ume
m
2 m
3 m
2 m
3 m
2 m
2
Galagone gigante, scimmia notturna, scimmia saltatrice 5
-
6
12
1
2) 3) 6)
34)
Saimiri, cercopiteco nano 5
6 15 6 15
1,5
1,5
2)
6)
Lemuri
di
del genere chi
rogaleo, br
achi
uri,
cacyao, scimmie urla trici, cappuccine
5
10
30
10
30
2
2
2) 6)
Scimmia lanosa, scimmie ragno, cercopitechi, macachi, langur di piccola taglia , vari 5
15
45
15
45
3
3
2) 6) 11) 12) vari: 3)
Pata, cer
cocebi, pavi
ani, l
angur
di gross
a
tagli
a (
per es
. guer
eze), sif
aca,
5
25
75
25
75
4
4
2) 6) 11)
Gibboni
3
25
75
25
75
8
8
2) 6) 11) 12) 34)
Scimpanzé, orango
3
35
140
35
140
8
8
2) 6) 11) 14)
Gorill
a
3
50
200
50
200
10
10
2) 6) 11) 14)
Dasi
podi
di di pi
ccola e media
taglia
2
- - 6 -1,5
1)
3)
Tamandua
2
-12
24
- 4
2)
3)
4)
15)
Grande
orso
for
m
ic
hi
er
e
2
100
- 12 - 10 6
11)
16)
Bradipi 2
-
10
20
1,5
2)
Scoi
attoli
, pet
auri
sti di piccola taglia 2
4
10
4
10
2
2
2) 3) 17) 19)
Nutri
a
se
lvati
ca
2
8 - - - 13)
18)
19)
Scoiattolo gigante, pa carana, petauristi di grossa taglia, coendu 2
-
12
30
3
2) 3) 15) 17) 19)
Istrici
2
20
20
3
3
1) 3) 17) 19)
Cast
oro
5
20
- - - 43)
18)
19)
34)
Protezione degli animali - O 52
455.1
Specie
Per gruppi sino a n ani m
ali
Per anim
ale in più
b)
Requisiti
particolari
Numero
Parco
esterno
Parc
o interno
esterno
interno
(n)
Superficie
a)
Volume
Superficie
a)
Vol
ume
m
2 m
3 m
2 m
3 m
2 m
2
Cane dell
a prat
eri
a
10
40
-
2
1) 3) 19)
Aguti, vi
scaccia, l
epr
e salt
atrice
5
-
20
-
2
1) 3) 6)
19)
Marmott
e
6
100
-
10
1) 19) 34)
Idr
ocher
o
5
100
- 20 - 10 2
6)
18)
19)
Ondatr
a
2
4 - - - 1
1)
19)
Ater
ur
o, trichi
di
2
-
5
10
2
2) 3) 19)
Urs
one
2
10
30
- - 42)
19)
Paca
2
- - 8 - - 3
1)
3)
11)
19)
Dasi
pr
ott
idi
5
- - 4 - - 1
1)
3)
6)
19)
Huti
a conga, petr
omi
di gr
andi, zaguti di
Cuvi
er
, ottodonti
di
2
-
5
10
1,5
1) 2) 3)
19)
Marà
2
20
- - - 41)
3)
6)
19)
Lepri
c)
2
20
- - - 43)
6)
Coni
gli
o selvati
co, lepri fis
chianti
5
20
-
2
1) 6)
Fennec
2
10
- 4 - 1 1
1)
3)
20)
Vol
pi di media taglia (p. es. vol pe di
Rüppell, volpe polare, vol
pe dell
e st
eppe,
vol
pe kit), otocione, cane vi ver
rino
2
30
8
4
1
1) 3) 6)
8)
Speoto
4
40
12
4
1
1) 3) 6)
18) 34)
Volpe rossa, volpe
grigia, dusicyon
gris
eus
2
60
-
10
1) 3) 6)
Sciacalli, coyote, cuon alpino 4
100
-
15
3) 6) 34)
Crisocione
2
150
2/an.
20
2
1) 3) 6)
8) 11) 34)
Protezione degli animali - O 53
455.1
Specie
Per gruppi sino a n ani m
ali
Per anim
ale in più
b)
Requisiti
particolari
Numero
Parco
esterno
Parc
o interno
esterno
interno
(n)
Superficie
a)
Volume
Superficie
a)
Vol
ume
m
2 m
3 m
2 m
3 m
2 m
2
Lupo, licaone
4
200
-
20
1) 3) 6)
8) 11)
Ors
o mal
ese
2
100
-
20
1) 2) 11) 14) 18)
21)
Altri orsi
gr
andi, panda gigant
e
2
150
-
20
1) 2) 11) 14) 18)
22)
Ors
o pol
are
1
120
8
-
2) 4) 14) 18)
Panda mi
nore, procione
2
20
8
16
4
2
2) 3) 8)
proci
one:
18)
Potosi
no,
bass
aris
co
2
- - 8
16
- 2
2)
3)
Coati
2
20 50 16 40
4
3
2)
3)
Donnol
a
2
5 - - - -3)
4)
Ermellino
2
10
3)
4)
Puzzol
a, visone s
elvati
co, f
urett
o
2
10
-
-
3) 4) 18)
Furett
o (
come ani
m
al
e da compagni
a con
possibilità di uscire dalla gabbia e di
muoversi nell'appartamento) 121
2
-
2
1,2
0,5
3) 14) 16)
Martor
a arbori
cola
2
10
25
10
25
-
2) 4) 17) 21)
Taira
2
16 40 16 40
4
4
2)
3)
17)
Ghi
ottone
2
120
- - - -1)
2)
4)
21)
Moff
etta
2
12 - 122
2
1)
3)
17)
Tass
o
2
60 - 304
4
1)
3)
17)
Lont
ra
nana
2
15
- 6 - 3 2
6)
15)
18)
Lont
ra comune, A
onyx antiqua 2
25
-
-
4) 6) 15) 18
121
RU
2001
3595
Protezione degli animali - O 54
455.1
Specie
Per gruppi sino a n ani m
ali
Per anim
ale in più
b)
Requisiti
particolari
Numero
Parco
esterno
Parc
o interno
esterno
interno
(n)
Superficie
a)
Volume
Superficie
a)
Vol
ume
m
2 m
3 m
2 m
3 m
2 m
2
Lont
ra
gi
gant
e
2
80 - 24 - 10 4
6)
15)
18)
Lont
ra
marina
2
10
- - - 36)
18)
Mangust
a
nana
6
- - 6 -0,5
1)
15)
Suricato, mangusta striata, mangusta gi
alla
6
16 - 162
1
1)
15)
20)
Altre mangust
e
2
12
12
4
4
1) 15) 17) 20) i
cneumone
da pal
ude: 18)
Gatt
o dai
pi
edi ner
i, gatto leopar
do
del Bengala, gatto r ugginoso, manul,
viverridi arboricoli 2
10
25
10
25
4
4
2) 4) 6)
11) 15) 17) 21)
Fossa, arcticide, zibett o, gatto selvatico,
gatt
o dell
a giungla, jaguar
ondi
2
16
40
16
40
5
5
2) 4) 6)
11) 15) 17) 21)
gatt
o viverri
no, gatto dall
a
muso piatto: 18)
Linci, serval, gatti di media taglia, pantera nebulosa 2
30
75
20
50
10
10
2) 4) 6)
11) 15) 21) 23)
Puma, gi
aguaro, l
eopardo, leopardo
dell
e nevi
2
50
150
25
75
15
12
2) 4) 6)
11) 15) 21) 23)
giaguaro: 18)
Leone, ti
gre
2
80
240
30
90
20
15
2) 4) 6)
11) 15) 21) 23)
tigre 18)
Ghepar
do
2
200
-
20
2) 4) 6)
11) 15) 21)
Protel
e
2
100
- 12 - 10 6
1)
11)
21)
Iene
2
200
-
20
1) 11) 21)
Oritteropo
2
-40
- - 5
1)
3)
Protezione degli animali - O 55
455.1
Specie
Per gruppi sino a n ani m
ali
Per anim
ale in più
b)
Requisiti
particolari
Numero
Parco
esterno
Parc
o interno
esterno
interno
(n)
Superficie
a)
Volume
Superficie
a)
Vol
ume
m
2 m
3 m
2 m
3 m
2 m
2
Iracidi
5
10 20 10 20
2
2
2)
Elefanti femmine Elefanti maschi 3 1
500 150
-15/
an.
2 x 30/
an.
-100 100
-24) 25)
24) 25)
Alter
nanza di
par
chi
Femmi
ne di zebr
a di Grevy e di emi oni
Emioni (maschi)
4 1
500
150
-8/an.
8
-80 -
8) 25) 26) 8) 25) 26)
Zebra del
la st
eppa, asi
no s
el
vati
co
5
500
8/an.
80
8) 25) 26) 27)
Zebra di montagna, cavallo selvatico 5
1000
8/an.
- 1008)
25)
26)
27)
Tapi
ro 2
200
15/
an.
50
24)
25)
28)
Rinocer
onte
2
50025/
an.
- 1504)
ad
eccezi
one
del
rinoceronte camuso 11) 24) 25) 26)
Cinghi
ale
nano
2
304
- 1025)
27)
29)
Altri ci
nghi
ali
2
100
4/an.
20
8) 17) 25) 27) 29)
Pecari 4
80
3/an.
10
25)
29)
Ippopotamo pi
gmeo
2
100
10/
an.
-
4) 24) 29)
Ippopotamo 2
250
40
50
10
24)
Lama, al
paca
6
250
-
30
8)
Guanaco, vi
gogna
6
300
-
30
8)
Cammelli, dromedari 3
300
8/an.
50
8) 27)
Kancil
2
- - 6 - - 2
6)
Protezione degli animali - O 56
455.1
Specie
Per gruppi sino a n ani m
ali
Per anim
ale in più
b)
Requisiti
particolari
Numero
Parco
esterno
Parc
o interno
esterno
interno
(n)
Superficie
a)
Volume
Superficie
a)
Vol
ume
m
2 m
3 m
2 m
3 m
2 m
2
Traguli
di
2
408
- 12 2
6)
18)
Cer
vi di piccola t
agl
ia (pudu, idropote, muntjak)
4
100
3/an.
15
6) 8) 30)
Capriol
o
2
400-
- 1006)
8)
30)
Cervi di media taglia (p. es. sika, daino) 8
500
4/an.
60
8) 27) 29) 30) 31) sambar: 18)
Cer
vi di gr
oss
a taglia
6
500
6/
an.
80
8) 27) 29) 30) 31) bara- singa, cervo delle paludi, renna, cervo di padre David:
18)
Alce
3
500-
- 1008)
18)
28)
31)
32)
Okapi
2
30015/
an.
- 1004)
26)
Giraf
fa
4
50025/
an.
- 10033)
mas
chio:
26)
Cef
alofi
di piccol
a e media taglia, di kdik,
antilopi nane, raficero campestre, raficero dall e or
ecchie ner
e, or
eot
rago
2
50
3/an.
20
6) cefal
ofi, di
k-di
k, antilopi nane: 4), oreotrago: 2) 6)
Oribi, bei
ra
4
100
3/an.
15
6)
Cef
alofi
giganti
2
100
4/an.
-
4) 6)
Gazzelle (incl. antilo pe saltante, antilope cer
vi
capr
a, i
m
pal
a)
10
500
4/an.
40
6) 8) 27)
Antilope giraffa, dibatag, antilopi di media taglia, antilocapra, saiga 6
500
5/an.
50
6) 8) 27)
Ca
mo
sc
io
, go
ra
l, c
ap
ricorno di Sumatra, capr
a del
le nevi, t
aki
n
4
400
4/an.
50
2) 6) 8)
28)
Protezione degli animali - O 57
455.1
Specie
Per gruppi sino a n ani m
ali
Per anim
ale in più
b)
Requisiti
particolari
Numero
Parco
esterno
Parc
o interno
esterno
interno
(n)
Superficie
a)
Volume
Superficie
a)
Vol
ume
m
2 m
3 m
2 m
3 m
2 m
2
Muflone 10
400
-
40
2)
8)
Altre pecore selvatic he, capre selvatiche, bar
al, pecor
a cri
ni
ta
8
400
-
40
2) 6) 8)
27)
Antilopi di grossa ta glia, buoi selvatici, bue muschiat
o
5
500
8/an.
80
8) 25) 26) 27) 31) 32)
Oss
ervaz
ioni
a)
Se nella tavola 23 sono pres critte dimensioni minime, tale superficie deve essere aggiunta alla superfic ie indicata alla tav
ol
a 21.
b)
Se le dimensioni dei parchi sono indicate con misure minime per le superfici di base e i vol
umi, il volume deve essere aumen tato proporzionalmente alla superficie di base.
c)
Queste dimensioni sono app licabili solamente agli anim ali allevati dall'uomo in parchi o ai giovani animali tenuti in parchi analoghi. Gli an
imali catturati in
natura non sono adatti per questo tipo di tenuta.
Requisiti particolari 1)
Possibilità di scavare.
2)
Possibilità di arrampicarsi su rami o rocce a seconda della spec ie. La grossezza dei rami do vrebbe corrispondere agli orga ni prensili dell'animale.
3)
Box per dormire. Essi dov rebbero essere sistemati all'alte zza del suolo oppure in un luogo rialzato
a seconda della specie . Pe
r le
sp
ec
ie
a
so
cia
li ad
in
te
rm
itte
nza, occorre prevedere un box i
ndividuale per ciascun animale.
4)
Tenuta di animali singo li o in coppia secondo la specie, possibilità di su ddividere i parchi. Per g li animali in più occor ro
no par
chi
supplement
ari.
5)
Per le specie di taglia più grande che vivono preferibilme nte al suolo (doriani, inustus, dendrolagus lumholtzi), si richi ede anche un parco esterno.
6)
Paraventi, possibilità di me ttersi al riparo e di nascondersi.
7)
Spazio interno/stalla st rutturata con pareti divisorie.
8)
Per le s
peci
e abit
uat
e all'i
nver
no è
suffi
cient
e un ripar
o (l
ama, alpaca: 2 m
2 per animale), per le altr
e s
peci
e che
amano il calore occorre prevedere un parco
inter
no o una stall
a conf
or
memente alle in
dicazioni. Camelidi: nel cas o di
stall
e si
ngol
e l
e di
mensi
one vanno r
addoppi
at
e.
9)
Possibilità di tenuta al soffitto o ppure nel terzo superiore del parco; per gli animali cavern icoli, casse per dormire ape rte sul davanti.
Protezione degli animali - O 58
455.1
10)
Diversi posti per alimentarsi raggiung ibili dagli animali an che arrampicandosi.
11) Possibilità
di
separ
azione o di chiusura.
12)
Per la bertuccia, il macaco orsino, il ma caco dalla faccia rossa e la gelada non è necessario un parco interno; basta una c apanna isolata. La st es
sa
co
sa
v
ale
p
er
le altre specie tenute a ll'aperto durante l'estate.
13)
Box per dormire suddivisibili pe r gruppi e per animali singoli.
14)
Occupazione degli animali co n oggetti a seconda della specie ad es. funi per dondolarsi, paglia, botti di plastica, ecc.
15)
A s
econda dell
a s
peci
e, l
uoghi
rial
zati
dove
po
te
rsi sd
ra
ia
re
(p. e
s. tamandua, scoiattoli giganti, felini) oppure luoghi d i osservazione (lontre , manguste, ecc.).
16)
Possibilità di scavare e di rovistare il suolo.
17)
Possibilità di parchi interni od esterni. Se sono previsti parchi esterni per specie sensib ili al freddo, occorre inoltre p revedere un locale interno riscaldabile.
18)
Possibilità di fare il bagno. In caso di bacini per cui sono ri chieste dimensioni minime si veda la tavola 23.
19)
Legno r
egol
ar
mente fr
es
co per
la cur
a
dei denti e l'occupazio ne degli animali.
20) Parchi
esterni
con
radiatori termici.
21)
Box indi
viduale per ogni animal e;
s
uperfi
cie al s
uol
o: ani
m
ali
da
preda di piccola taglia 0,5-1 m 2 , ghiottone, felini di media ta glia, puma, pantera nebulosa 1,5 m
2 , felini di grossa ta glia, ghepardo 2,5 m
2 , or
so mal
es
e, i
ene, pr
ot
ele 4 m
2 , grossi orsi, panda gigante 6 m 2 .
22)
Se si t
rat
ta di s
uol
o l
asci
at
o allo st
ato nat
urale occorrono 50m 2 per i canguri di pi ccola taglia e 1000 m 2 o pi
ù per
gli
orsi.
23)
Locale interno solo pe r specie e sottospecie sensibili al freddo, altrimenti box per dormir e isolati per ogni animale adult o o un parco inte
rno conforme alle
indi
cazi
oni dell
a t
avol
a.
24)
Possibilità di fare il bagno o la doccia tutto l'
anno (per gli elefanti e i rinoceron ti asiatici). Per il tapiro, l'ippopot amo e l'ippopotamo pigmeo occorre un bacino
inter
no ed esterno. Per
le di
mensi
oni
de
l bacino esterno si veda la tavola 23.
25)
Tronchi d'albero o termitai artificiali e bagni di sabbia o fa ngo per
la cur
a dell
a pelle.
26)
Box individuali. Per le specie sociali deve esistere il contatto visivo tra i bo x individuali; tali bo x devono essere risca ldati per le specie che non sopportano bene
l'inverno.
27)
A seconda della specie, possib ilità di separarsi per i giovani maschi o vie di fuga per le giovani femmine e gli animali gi ovani.
28)
Suol
o mor
bido negli impi
anti este
rni (p
ra
to
, p
ezz
i di corteccia).
29) Fango.
Suidi;
poss
ibilità di scavare e di rotolarsi nel fango.
30)
Alberi senza corteccia, rami.
31)
Solo gli impianti parz ialmente fissi contano come superfi cie. Per gli impianti che dispongon o solo di suolo
na
tu
ra
le
, le
d
imensioni devono essere triplicate e i par
chi devono pot
er ess
er
e suddi
visi
.
32)
Tronchi d'albero per da re la possibilità ai buoi muschiati di occuparsi.
Protezione degli animali - O 59
455.1
33)
Ver
anda suppl
ementar
e o parco i
nt
er
no di
80 m
2 .
34) Coppia
monogama
con prole accettata.
22 Parchi per uccelli Specie
Per gruppi sino a n animali Per animale
in più
Spazio interno
Requisiti particolari Numero
Parco
Voliere
Parchi
Voliera
Superficie/
anim.
c)
(n)
Superficie
a)
Superficie
a)
Volume
Superficie
Superficie
b)
m
2 m
2 m
3 m
2 m
2 m
2
Struzzo
comune
3
250
- 50 -
6
1)
Nandù
6
250
- 25 -
3
1)
Cas
uarii
2
125 + 125
-
-
6
2)
Emù
2
200- 100 -
4
1)
3)
Kivi
2
15 + 15
-
-
2) 3) 4)
5)
Pinguini di gross
a tagli
a (
a parti
re
dal pigoscelide papua) 6
16
32
2
6) 7)
Pinguini di piccol
a t
agli
a e pi
gos
cel
ide
di Adelia
12
60
16
32
3
1
6) 7) 17)
Pellicani
4
40- 10 -
3
7)
8)
12)
Cor
m
or
ani, aninghe
6
10
20
50
1,5
1,5
7) 9) 10)
Becco
a
scar
pa
2
100
- 50 -
6
7)
Mitteria del Senegal, mitteria gigante,
mar
abù, airone golia
2
100
40
160
25
10
5
7) 12)
Cicogne di media e piccol a tagli
a
2
50
30
90
10
6
1
7) 10) 11)
Aironi di
gr
oss
a t
aglia (A. ceneri
no)
6
50
30
90
5
3
1
7) 10) 11)
Protezione degli animali - O 60
455.1
Specie
Per gruppi sino a n animali Per animale
in più
Spazio interno
Requisiti particolari Numero
Parco
Voliere
Parchi
Voliera
Superficie/
anim.
c)
(n)
Superficie
a)
Superficie
a)
Volume
Superficie
Superficie
b)
m
2 m
2 m
3 m
2 m
2 m
2
Aironi di media taglia (A. guardabuoi), ibis, spatol
e
6
20
50
2
0,5
7) 10) 11)
Tar
abus
o di gr
oss
a taglia, umbr
ett
a
2
20
50
2
2
4) 7) 8)
10) 11)
Aironi di
pi
ccola t
agli
a (t
ar
abus
in
o)
2
- 6
12
- -4)
7)
9)
10)
Feni
cott
eri
10
100
- - 50,5
7)
8)
12)
Aquile e avvoltoi di gros sa
tagli
a
2
30
120
10
3
10) 11)
13) 14) 15)
Aquile di
pi
ccola t
agli
a (
aquila mi
nore),
falco pes
cat
or
e, as
tori di gr
oss
a t
agli
a,
poiane, nibbi, avvoltoi di piccola taglia, gufi 2
20
60
8
2
10) 11) 13) 14) 15) Falconi di gr
oss
a t
agli
a gr
andi
(f
alco
pellegrino, girfalco) 2
10
25
4
2
4) 10) 11) 13) 14) 15) Falconi di medi
a t
agli
a (l
odolai
o),
piccoli astori (sparviero) 2
6
15
2
1
4) 10) 11) 13) 14) 15) Falconi nani
2
2
4
0,5
4) 9) 10) 13) 14)
15)
Civett
e di gr
oss
a t
agli
a (
gufo r
eale)
2
20
50
6
3
4) 10) 11) 13) 14) 15) Civett
e di medi
a t
agli
a (
bar
bagi
anni)
2
10
25
3
2
4) 10) 11) 13) 14) 15) Civette di piccola taglia (civetta com une)
2
4
10
1
1
4) 9) 10) 13) 14)
15)
Grui
di di
gr
oss
a t
aglia(
gr
u cenerina)
2
250
-
100
6
11) 12)
14)
Grui
di di
pi
ccola t
agli
a (
damigella)
2
100
-
50
2
11) 12)
14)
Pappagal
li di gr
os
sa t
agli
a (ar
a e cacatua
di gross
a tagli
a)
2
4
8
1
5) 14) 16) 18)
Protezione degli animali - O 61
455.1
Specie
Per gruppi sino a n animali Per animale
in più
Spazio interno
Requisiti particolari Numero
Parco
Voliere
Parchi
Voliera
Superficie/
anim.
c)
(n)
Superficie
a)
Superficie
a)
Volume
Superficie
Superficie
b)
m
2 m
2 m
3 m
2 m
2 m
2
Limicoli
8
- 12
301
0,5
7)
11)
Labbi codal
unga, gabbiani di gross a tagli
a
6
30
30
90
2
2
7)
Gabbi
ani
di piccol
a t
agli
a
10
30
90
1
7)
Succiacapri, nittibi, 2
10
20
1
4) 9) 10)
Colibrì
, nettari
nie
2
- 2 3 - 14)
10)
14)
16)
Quetzal,
trogoni
2
- 10
304
10)
14)
Bucer
oti
di di gros
sa t
agli
a
2
20
60
-
10) 14)
Paradis
ei
di
2
- 10
254
4)
10)
14)
Oss
ervaz
ioni
a)
Se nella t
avol
a 24 sono pr
eviste di
mens
ioni minime per i bacini, tale superficie deve essere disponibile in aggiunta alle su
per
fici indi
cat
e nell
a t
avol
e 22.
b)
Il volume della voliera dev e essere aumentato proporzionalm ente alla superficie di base.
c)
Tutte le stalle devono avere un a s
uperfi
cie del suol
o di
almeno 4 m
2 .
d)
Se nella col
onna «per ani
m
al
e i
n più»
non vi è alcuna indicazione, significa che in linea di massima non
si devono tenere pi ù di n animali.
e)
Ara di grossa taglia: Anodor hynchus glaucus, Anodorhy nchus hyacinthinus
, Anodorhynchus leari, Ara am bigua, Ara ararauna, Ara caninde, Ara chloroptera, Ara macao, Ara militaris, Ara ru brogenys, Cyanopsitta spixii.
Cacatua di grossa taglia : Cacatua alba, Cacatua galerita, Cacatua moluccensis, Cacatua ophthal mica, Calyptorhynchus funeurus, C alyptorhynchus lathami, Calyptorhynchus magnificus , Probosciger aterrimus.
Protezione degli animali - O 62
455.1
Requisiti particolari 1)
Bagno di sabbia.
2)
I parchi devono poter essere collegati fra loro.
3)
Il parco deve di
sporre di un rifugio.
4)
Possibilità di nascondersi adeguat e alla specie - canneto, ar busti, cavità negli alberi , buche nel terreno, ecc.
5)
Pa
rco
in
te
rno
; pa
rc
o e
ste
rno
fa
co
lta
tiv
o.
6)
Per la tenuta di specie antartiche e subantartiche, i locali devono ess
er
e cl
imati
zzat
i. Per l
e
sp
ecie di
gr
oss
a taglia oc
corre pr
eveder
e i
n i
nver
no un access
o al
par
co est
erno o all
e pas
seggiat
e (
«parat
a dei pinguini
»).
7 )
Se sono richiesti bacini con dimensioni minime si veda la tavola 24. Occorre un bacino adeg uato anche per le specie che n on compaiono nell
a t
avol
a 24.
8)
Possibilità di fare il bagno anche nel
parco interno.
9)
Secondo la spec
ie
, tra
tta
si di pa
rch
i interni o esterni.
10)
Possibilità di appollaiarsi.
11)
Per le specie sensibili al freddo dev'essere disponi bile un parco interno.
12)
Il par
co inter
no deve es
sere
collegat
o al par
co esterno.
13)
I grifoni diurni e notturni possono e ssere tenuti con la pastoia soltanto nelle custodie ina ccessibili al pubblico. Devono regolarmente aver occasione di volare liberamente.
14)
Possibilità di fare il bagno.
15)
Le voliere devono esse re costruite in m
odo tale che gli uccelli non si ano disturbati dal pubblico.
16)
Se due uccelli sono te nuti insieme, il parco de ve poter essere suddiviso in caso di bisogno.
17)
Nella stagione fredda, possib ilità di tenere i pinguini di piccola taglia in parchi in cui non vi è pericolo di gelo.
18)
Rami naturali in abbondanz a affinché gli uccelli posano rosicchiare e arrampicarsi.
Protezione degli animali - O 63
455.1
23 Bacini per mammiferi Specie
Per gruppi sino a n ani m
ali
Per anim
ale in più
a)
Requisiti
particolari
Num
ero Superficie
Profondità
Vol
ume
(n)
m
2 m m
3 m
2
Visone s
elvatico, puzzol
a
2
1
0,2
0,2
Nutri
a s
elvati
ca
2
2
0,5
1
Cast
oro
5
30
0,8
24
Idr
ocher
o 5
6
0,5
3
1
Lont
ra nana
2
10
0,5
5
2
Aonyx antiqua , l
ontra comune
2
20
0,8
16
Lont
ra gi
gant
e
2
60
1,5
90
8
Lont
ra marina
2
60
2,0
120
25
Orsi, ad eccezi
one dell'
ors
o mal
es
e
2
10
1
10
2
Ors
o pol
are
1
80
2
160
20
Rinocer
onte
asi
ati
co
2 10 1 10
5
Ippopotamo pi
gmeo
2
20
0,8
16
Ippopotamo 2
30
1,5
45
8
Tapi
ri 2
10
0,8
8
Sireni 2
80
2,0
160
20
Foche 2
60
1,5
90
10
1)
Leoni marini, ot
ari
e
5
100
2,0
200
15
1)
Elefanti mari
ni, tr
ichechi
3
200
3,0
600
40
1)
Delfi
ni, t
ursi
opi
5
450
3,5
1575
50
2) 3) 4)
Platani
stidi asiati
ci
4
100
2,0
200
25
2) 5)
Platani
stidi s
udamericani
4
200
2,5
500
30
2) 5)
Orca, del
finott
er
o bianco, globi
cefal
o
2
400
4,0
1600
150
2) 4) 5)
Protezione degli animali - O 64
455.1
Osservazione a)
Se le di
mensioni dei bacini sono determ
inate dalle misure minime per le s
uperfi
ci di bas
e e i vo
lumi, il volume deve essere aumentato proporzionatamente alla super
fici
e di bas
e.
Requisiti particolari 1) Le
dimensioni
indicat
e sono applicabili unicamente ai bacini. È inoltre ri chiesta un'adeguata parte di terreno. Dimensioni m inime per animale: foca 5 m 2 , leone
marino, otaria, tricheco, elefant
e mar
ino: 10 m
2 .
2)
Rendimento dei filtri: l'impianto dev e permettere di ricambiare l'intero volume dell'acqua in 4 ore al massimo.
3)
Compr
es
i i baci
ni access
ori
di 150 m
2 e di 3,5 m di profondità con la possibilità di sepa rare gli animali e co n approvvigionamen
to in acqua
indipendente.
4) Acqua
salata.
5)
Compresi i bacini accessori e i bacini per separare gli animali; alm eno un bacino di
separazione con un
approvvigionamento i n acqua indipendente.
24 Bacini per uccelli Specie
Per gruppi sino a n ani m
ali
Per anim
ale in più
a)
Requisiti
particolari
Num
ero Superficie
Profondità
Vol
ume
(n)
m
2 m m
3 m
2
Pinguini di gross
a tagli
a (
a parti
re
dal pigoscelide papua) 6
12
2
24
1
1)
Pigos
celi
de di
Adelia
12
12
2
24
1
1)
Pinguini di piccol
a t
agli
a
12
10
1
10
0,5
Pellicani 4
30
0,75
22
5
Cor
m
or
ani, aninghe
6
10
1,25
12,5
1
Feni
cott
eri 10
10
3
0,5
2)
Oss
ervaz
ioni
a)
Il volume del
baci
no
va aumentat
o pr
opor
zi
onalment
e alla superfi
cie.
Protezione degli animali - O 65
455.1
Requisiti particolari 1)
Bacino con sponda alta e uscita.
2)
Profondit
à vari
abil
e con bas
sof
ondo.
25 Rettili e anfibi Specie
Per gruppi sino a n ani m
ali
a) b)
Per animale in più
Requisiti particolari Num
ero
Terreno
Bacino
Altezza
del
parco
c)
Terreno
Bacino
(n)
Superficie Superficie Volume
Superficie Superficie m
2 m
2 m
3 m
m
2 m
2
Test
uggi
ni giganti
2
30
-
5
1) 2) 3)
5) 8)
Test
uggi
ne s
olcat
a
2
12
-
3
1) 2) 3)
8)
Tartarughe mari
ne
2
16
32
-
8
3) 4)
Coccodrillo del Ni
lo, coccodrillo
marino, gaviale
2
10
10
5
2
5
5
3) 5)
Alligatore del Mississippi, caimano nero, altre specie di coccodrilli
di gross
a tagli
a
2
8
8
4
2
4
4
3) 5)
Caimano dagli occhiali, jacaré, alligatore della Cina 1
4
4
1,6
1,5
2
2
3) 5)
Paleosuchi, ost
eol
emo
1
3
3
1,2
1,5
2
2
3) 5)
Tuat
ar
e 2
10
-
-
6)
Chamael
eo
calypt
ratus
1
0,6-
1
0,15
3)
7)
9)
17)
Iguane verdi
(I
guana i
guana,
Iguana delicatissima).
2
2
-
2
0,5
2) 3) 7)
17)
Protezione degli animali - O 66
455.1
Specie
Per gruppi sino a n ani m
ali
a) b)
Per animale in più
Requisiti particolari Num
ero
Terreno
Bacino
Altezza
del
parco
c)
Terreno
Bacino
(n)
Superficie Superficie Volume
Superficie Superficie m
2 m
2 m
3 m
m
2 m
2
Iguane terrestri delle Galapagos (Conolophus sp.), iguana rinoceronte
(Cyclura sp.)
1
6
-
2
4
3)
7)
8) 9) 10)
16) 17)
Iguane nere (Ct
enos
aur
us
acant
hur
a,
Ctenos
aurus simili
s)
2
3
2
0,5
3) 7) 8)
9) 16)
17)
Tegu (Tupinambis
sp.)
2
3
1,5
1
3) 7) 9)
16) 17)
Dracena (Dracaena s p.)
2
3
1
0,2
1,5
1
0,25
2) 3) 7)
9) 15)
17)
Var
ani gi
ganti (l
unghezza comples
si
va
superi
or
e a 2 m)
Var
ano di Komodo
2
24
2
0,6
2
10
0,5
2) 3) 5)
7) 10)
11) 13)
17)
Var
ano di Salvadori
2
10
1
0,3
2,5
4
0,25
2) 5) 7)
Var
ano f
asci
at
o
2
8
1
0,3
2
3
0,25
2) 3) 5)
7) 13)
16) 17)
Var
ani di
gr
oss
a t
aglia (lunghezza
complessiva fino a 2 m) Var
anus
albi
gul
ari
s, Var
anus bengalensi
s, Varanus flavir
uf
us, Var
anus
giganteus
, Var
anus
goul
dii
2
6
1,5
2
3) 5) 7)
8) 9)
16)
17)
Protezione degli animali - O 67
455.1
Specie
Per gruppi sino a n ani m
ali
a) b)
Per animale in più
Requisiti particolari Num
ero
Terreno
Bacino
Altezza
del
parco
c)
Terreno
Bacino
(n)
Superficie Superficie Volume
Superficie Superficie m
2 m
2 m
3 m
m
2 m
2
Var
anus
niloti
cus
(incl
us
o Var
anus
or
nat
us)
2
6
1
0,2
2
2
0,2
2) 3) 5)
7) 8)
9)
16) 17)
Var
anus
olivaceus
2
6
2
2
3) 5) 7)
9) 17)
18)
Varanus rudicollis
2
6
1
0,2
1,5
2
0,2
2) 3) 5) 7) 9) 12) 16) 17) Var
anus
vari
us
2
6
1,5
2
3) 5) 7)
8) 9)
17)
Varani di media taglia (lunghezza comples si
va fino a 1,4 m)
Var
anus
caer
ulivir
ens, Var
anus
cerambonensis, Va
ranus doreanus,
Varanus dumerilii
2
3
1
0,2
1,5
1
0,1
2) 3) 5)
7) 9)
17)
18)
Var
anus
exanthemati
cus
2
3
-
1
1
3) 5) 7)
8) 9)
16)
17)
Var
anus
flaves
cens
2
3
1
0,2
1
1
0,1
2) 3) 5)
7) 8)
9)
17)
Var
anus
glebopal
m
a
2
3
1
1
3) 5) 7)
9) 16)
17)
Var
anus
gris
eus
2
3
-
1
1
3) 5) 7)
8) 9)
16)
17)
Var
anus
jobi
ensis, Varanus indi cus
(incl
us
o V. s
pi
nul
os
us), Varanus
meli
nus
2
3
1
0,2
1,5
1
0,1
2) 3) 5)
7) 9)
17)
18)
Protezione degli animali - O 68
455.1
Specie
Per gruppi sino a n ani m
ali
a) b)
Per animale in più
Requisiti particolari Num
ero
Terreno
Bacino
Altezza
del
parco
c)
Terreno
Bacino
(n)
Superficie Superficie Volume
Superficie Superficie m
2 m
2 m
3 m
m
2 m
2
Var
anus
mert
ensi
2
3
2
0,4
1
1
0,1
2) 3) 5)
7) 9)
17)
Va
ran
us
ro
se
nbe
rg
i, Va
ranu
s spe
nce
ri,
Var
anus
yemenensis
2
3
-
1
1
3) 5) 7)
8) 9)
16)
17)
Var
anus
yuwonoi
2
3
1
0,2
1,5
1
0,1
2) 3) 5)
7) 9)
17)
18)
Var
ani di
pi
ccola t
agli
a con esi
genze
parti
colar
i
Var
anus
mitchelli
2
1,5
0,5
0,1
1,
5
0,5
0,1
2) 3) 5)
7) 9)
17)
Var
anus
semi
remex
2
1,5
1
0,2
1,
2
1
0,1
2) 3) 5)
7) 9)
12)
17) 18)
Elodermi
Eloder
ma hor
ridum
2
3
-
1,5
0,5
2) 3) 7)
8) 9)
17)
Eloder
ma s
emi
remex
2
2
-
1
0,5
2) 3) 7)
8) 9)
17)
Boidi:
Python molurus, Python sebae (in clu
so
P.
na
ta
len
sis)
2
2 /
3
×
1 /
2
lunghezza
totale
-
2 /
3 lunghezza totale, mass. 2,2 m
1 /
7
superficie di bas
e
2) 3) 7)
10) 16)
Python r
eticulat
us
2
2 /
3
×
1 /
2
lun
ghezza totale
-2 /
3 lunghezza totale, mass. 2,5 m
1 /
7
su
perfi
cie
di bas
e
2) 3) 7)
10) 16)
Protezione degli animali - O 69
455.1
Specie
Per gruppi sino a n ani m
ali
a) b)
Per animale in più
Requisiti particolari Num
ero
Terreno
Bacino
Altezza
del
parco
c)
Terreno
Bacino
(n)
Superficie Superficie Volume
Superficie Superficie m
2 m
2 m
3 m
m
2 m
2
Eunectes sp.
2
2 /
3
×
1 /
2
lunghezza
totale
1 /
4
×
1 /
4
lunghezza
totale,
min. 1 m
2
Superfi
ci
e del
baci
no
× 0,1
lunghezza
totale
1 /
2 lunghezza totale, mass. 2,2 m
1 /
7
superficie di bas
e
0,2
2) 3) 7)
10) 16)
Epicrates angulifer, Morelia amethi- stina (sinonimo: Liasis amethistinus), Morelia olivacea, Morelia papuana, Morelia oenpelliensis 2
2 /
3
×
1 /
3
lunghezza
totale
-
1 /
2 lunghezza totale, mass. 2,2 m
1 /
7
superficie di bas
e
2) 3) 7)
9)
Serpenti
vel
enosi:
Ophiophagus hannah
2
2 /
3
×
2 /
3
lunghezza
totale
-1 /
2 lunghezza totale, mass. 2,2 m
-
3) 14) 15)
Dendroas
pis pol
yl
epis
, Oxyuranus sp.
2
2 /
3
×
1 /
2
lunghezza
totale
-1 /
2 lunghezza totale
- 7)
14)
Dendroaspis angusticeps, Dendroaspis james oni
, Dendr
oas
pis viri
dis,
Dispholidus typus, Pseudohaje sp.
2
2 /
3
×
1 /
3
lun
ghezza totale
-
1 /
2 lunghezza totale
1 /
7 superficie
di bas
e
7) 14)
Altri elàpidi di lunghezza totale superi or
e a 1 m
2 /
3
×
1 /
2
lun
ghezza totale
-
1 /
2 lunghezza totale
1 /
7 superficie
di bas
e
2) 13)
Protezione degli animali - O 70
455.1
Specie
Per gruppi sino a n ani m
ali
a) b)
Per animale in più
Requisiti particolari Num
ero
Terreno
Bacino
Altezza
del
parco
c)
Terreno
Bacino
(n)
Superficie Superficie Volume
Superficie Superficie m
2 m
2 m
3 m
m
2 m
2
Viperidi
e crot
àli
di di gr
oss
a t
agli
a
(lunghezza totale su peri
or
e a 1,2 m)
2
1
×
1 /
2
lunghezza totale
-
1 /
2 lunghezza totale
1 /
7 superficie
di bas
e
13)
Altri serpenti velenosi: specie arboricole 2
2 /
3
×
1 /
2
lun
ghezza totale
-
2 /
3 lunghezza totale
1 /
7 superficie
di bas
e
7)
Altri serpenti velenosi: specie terrestri 2
2 /
3
×
1 /
2
lun
ghezza totale
-1 /
2 lunghezza totale
1 /
7 superficie
di bas
e
2) 8) 13)
ma almeno le dimensioni seguenti: 0,4 m lunghezza, 0,3 m larghezza, 0,3 m altezza Salamandra gi
gante
1
1
-
0,33 m
3 3)
4)
Oss
ervaz
ioni
a)
Gli animali possono essere tenuti tempor aneamente i
n par
chi strutturat
i più pi
ccoli
in cas
o di quar
ant
ena, per il tr
att
ament
o di una malattia o a seguito di un inci
dent
e, per l
'adattament
o o per
la riproduzione e l'allevamento.
b)
Per lunghezza totale si intende la lunghezza media deg
li animali adulti.
c)
L'indicazione riguarda l'altezza m edia dei parchi; in certi p unti essi possono essere più alti o più bassi.
Requisiti particolari 1)
Possibilità supplementare di uscire all'aperto, fintanto ch e lo consentono le condizioni meteorologiche: tuttavia l'area e sterna deve essere riscaldata.
2)
Talune specie devono pote r fare il bagno in un b acino o in una piscina riscaldabili di dimensioni suffi
cienti; questa pres crizione vale anche per i parchi utilizzati pe
r se
pa
ra
re g
li anima
li.
3)
Si deve tener conto della st
ruttura social
e; non si deve es
cludere la tenuta individuale.
Protezione degli animali - O 71
455.1
4)
Impianto di filtrazione a ppropriato. Salamandra gigante: la metà del volume
d'acqua deve essere rinnovato ogni ora.
5)
Per tutte le testuggini giganti, i coccodrilli e i varani: se più animali sono custoditi nello stesso parco, quest'ultimo, ove occorra, deve po
te
r essere
sud
di
vi
so
oppure devono essere disponi bili altri parchi idonei a separare gli animali.
6)
Impianto di condizioname nto dell'
aria i
ndis
pensabile (condizi
onament
o con
te
rmo
sta
to
); gli a
nima
li devono essere tenuti a una temperatura di 16°C fino a un mas
simo di 20°C; il baci no o il fl
uss
o d'acqua
devono aver
e l
a stess
a t
emper
atur
a; ogni
animali deve dis
por
re di una tana nell a t
err
a. Nel cas
o di
tenut
a di
animali importati, devono es
se
re
o
sse
rv
at
e le co
nd
iz
ion
i d
'es
portazione dello Stat o di proveni
enza.
7)
Tutti i parchi devono offrire agli anim ali, secondo la specie, po ssibilità orizzontali e/o vert icali per arrampicarsi qual i alberi , rami dello stesso spessore del corpo degli anim
ali, r
ami fini oppure par eti
di s
ughero o di r
occi
a.
8)
Possibilità di scavare.
9)
Possibilità di nascondersi.
10)
Costr
uzi
one soli
da del
par
co (terrar
io).
11)
Solidi box che per
m
ett
ono di s
epar
are g
li animali (casse di traspost o)
s
ono richi
esti anche in cas
o di
tenut
a i
ndivi
dual
e.
12)
Di quando in quando aggiung ere sale nel bacino (10 g al litro); abbeveratoi separa ti, spruzzare regolarmente.
13)
Nas
condi
gli nei quali si
a possi
bile osservare gli animali, qua li buche nel terreno o alberi cav i, cass
oni
con un'apert
ur
a o
ppur
e t
ubi di s
ughero.
14)
Cassoni con apertura, mani polabili dall'esterno, devono esse re disponibili anche in cas o di tenuta individuale.
15)
Deve essere data la prova che si è in grado di rifornir e gli animali con un numero su fficiente di animali da preda.
16) Giacigli
sopraelevati.
17)
Una lampada termica deve esse re
disponibi
le per
ogni ani
m
al
e i
n modo che ognuno di essi poss a es
por
si i
ndi
vidual
m
ente ai
su
oi raggi.
18)
Un i
m
pianto di i
rr
orazi
one o
di nebulizzazione è indispensabile.
Protezione della natura e del paesaggio 72
455.1
Allegato 3
(Art. 5 cpv. 5)
Requisiti minimi per la tenuta di roditori da laboratorio Osservazione preliminare
Le superfici e i volumi rappresentano sempre la più piccola grandezza ammissibile. I
parchi non possono essere di dimensioni inferiori anche se vi è tenuto un numero (n) di animali inferiore a quello indicato.
Specie animali,
Per gruppi fino a n animali Per animali in più
Altezza della gabbia peso Numero
(n)
Superficie
cm2
Superficie
cm2
cm
Topi
- sino a 30 g
4
200
40 12
- di più di 30 g
2
200
75 12
Ratti
- sino a 100 g
2
350
100
12
- da 100 a 250 g
1
350
150
12
- da 250 a 500 g
11) 600 250
14
- di più di 500 g
11) 800 300
14
Criceto dorato
- sino a 80 g
2
200
75 12
- di più di 80 g
1
200
150
12
Porcellino d'india
- sino a 200 g
1
350
150
12
- da 200 a 400 g
1
600
200
14
- di più di 400 g
1
800
500
14
Osservazioni: 1)
Se trattasi di ratti di stirpi che vivono in armonia, una gabbia di questa dimensione può ospitare due animali.
Protezione degli animali - O 73
455.1
Allegato 4122 (art. 54 lett. e)
Superfici minime di carico per il trasporto di animali da reddito Superficie123 media minima, in m2, necessaria per animale: Equini
Suini
Puledri 0,85
Equini leggeri
1,40
Equini medi
1,60
Equini pesanti
1,90
Bovini 40- 80 kg 0,30
80- 140 kg
0,40
140-160 kg
0,55
160-200 kg
0,70
200-300 kg
0,90
300-400 kg
1,10
400-500 kg
1,30
500-600 kg
1,45
600-700 kg
1,60
più di 700 kg
1,80
Caprini sotto 35 kg 0,20
35-55 kg
0,30
più di 55 kg
0,50
15- 25 kg
0,12
25- 50 kg
0,18
50- 75 kg
0,30
75- 90 kg
0,35
90-110 kg
0,43
110-125 kg
0,51
125-150 kg
0,56
150-200 kg
0,69
più di 200 kg
0,82
Ovini tosati 30-45 kg 0,20
più di 45 kg
0,30
Ovini non tosati meno di 30 kg 0,20
30-45 kg
0,25
più di 45 kg
0,35
Pecore in stato avanzato di gravidanza e montoni d'allevamento 0,50
122 Introdotto dal n. II dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).
Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2303).
123 In funzione della durata del trasporto, dello stato degli animali o delle condizioni meteorologiche, le superfici minime devono, se necessario, essere adeguatamente aumentate.
Protezione della natura e del paesaggio 74
455.1