01.01.2024 - * / In Kraft
01.07.2020 - 31.12.2023
01.01.2018 - 30.06.2020
01.10.2015 - 31.12.2017
01.01.2013 - 30.09.2015
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) del 21 dicembre 2006 (Stato 1° gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 26 della legge federale del 23 giugno 20061 sugli impianti a fune
adibiti al trasporto di persone (legge sugli impianti a fune); visto l'articolo 21 della legge federale del 18 giugno 19932 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada (legge sul trasporto viaggiatori); e in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza definisce le disposizioni d'esecuzione della legge sugli impianti a fune nonché della legge sul trasporto viaggiatori per quanto riguarda questi stessi impianti. Prevede in particolare disposizioni concernenti: a. la costruzione degli impianti a fune soggetti a concessione federale, segnatamente la procedura di approvazione dei piani e il rilascio della concessione;

b. l'autorizzazione d'esercizio,

l'organizzazione dello stesso, il personale e la direzione tecnica, l'esercizio, la manutenzione e lo smantellamento dell'impianto a fune; c. la

vigilanza;

d. gli organismi di valutazione della conformità, le procedure di valutazione della conformità e i requisiti dei periti.


Art. 2

Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica a tutti gli impianti a fune soggetti alla relativa legge, impianti speciali inclusi.

RU 2007 39

1 RS

743.01

2 [RU

1993 3128, 1997 2452 appendice n. 6, 1998 2859, 2000 2877 n. I 2, 2006 5753 allegato n. 2. RU 2009 5631 art. 64]. Vedi ora la L del 20 mar. 2009 sul trasporto dei viaggiatori (RS 745.1).

3 RS

946.51

743.011

Impianti a fune

2

743.011


Art. 3

Definizioni 1 Sono impianti speciali gli impianti di trasporto analoghi agli impianti a fune, non trasferibili, con complesso motore e adibiti al trasporto di persone, ascensori esclusi.

2

Sono piccoli impianti a fune le strutture, impianti speciali inclusi, autorizzate a trasportare otto persone al massimo per direzione di marcia.

3

È professionale il trasporto di viaggiatori effettuato a scopi di lucro.

4

Sono componenti rilevanti ai fini della sicurezza tutti i componenti dell'impianto il cui guasto o mancato funzionamento minaccia la sicurezza e la salute delle persone.

5

Sono componenti di sicurezza tutti i componenti di un sottosistema dell'impianto (art. 1 cpv. 5 della direttiva 2000/9/CE4 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone [direttiva CE sugli impianti a fune]).

6

Sono sottosistemi i sistemi di cui all'allegato I della direttiva CE sugli impianti a fune.

7

L'infrastruttura comprende il tracciato, i dati del sistema e le costruzioni delle stazioni e della linea, fondamenta incluse (art. 1 cpv. 5 direttiva CE sugli impianti a fune).


Art. 4

Impianti soggetti ad autorizzazione cantonale 1

...5

2

Per le sciovie, i piccoli impianti a fune e gli impianti che non sono adibiti al trasporto regolare e professionale di persone occorre un'autorizzazione cantonale.

3

L'autorizzazione non può essere rilasciata se l'impianto: a. lede gli interessi pubblici della Confederazione, segnatamente in materia di pianificazione del territorio, di foreste, di protezione della natura e del paesaggio, di protezione del paese oppure di difesa nazionale; b. entra in rilevante concorrenza con imprese di trasporto concessionarie.

4

I Cantoni possono emanare disposizioni complementari e deroghe, purché la legge sugli impianti a fune e la direttiva CE sugli impianti a fune6 lo consentano.


Art. 5

Requisiti essenziali

1

Tanto gli impianti a fune quanto la loro infrastruttura, così come i componenti di sicurezza e i sottosistemi, devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato II della direttiva CE sugli impianti a fune7.

4

GU L 106 del 3.5.2000, p. 21-48 5

Abrogato dall'art. 83 dell'O del 4 nov. 2009 sul trasporto di viaggiatori, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6027).

6

GU L 106 del 3.5.2000, pagg. 21-48 7

GU L 106 del 3.5.2000, pagg. 21-48

Ordinanza

3

743.011

2

D'intesa, per quanto possibile, con il servizio tecnico di controllo del Concordato intercantonale per teleferiche e sciovie (CITS), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) determina i requisiti essenziali per gli impianti speciali.

3

Componenti di sicurezza e sottosistemi possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano i requisiti essenziali.


Art. 6

Disposizioni complementari del DATEC 1

Al fine di concretizzare i requisiti essenziali, il DATEC può emanare disposizioni concernenti la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune e della loro infrastruttura; fanno eccezione i componenti di sicurezza e i sottosistemi.

2

D'intesa, per quanto possibile, con il servizio tecnico di controllo del CITS, il DATEC emana le disposizioni che devono essere applicate dalla Confederazione e dai Cantoni. D'intesa con lo stesso servizio emana le disposizioni che devono essere applicate esclusivamente dai Cantoni.


Art. 7

Collegamento di nuove zone 1

È possibile collegare attraverso impianti a fune nuove zone di alta montagna e ghiacciai solo se questi si trovano nel comprensorio di più grandi località turistiche e solo se sono particolarmente adatti a questo scopo.

2

È possibile collegare nuove zone attraverso impianti a fune solo se ciò comporta un'importante valorizzazione del territorio.

3

È vietato collegare attraverso impianti a fune paesaggi di particolare pregio.


Art. 8

Funi 1 D'intesa, per quanto possibile, con il servizio tecnico di controllo del CITS, il DATEC emana disposizioni concernenti la fabbricazione, i controlli, il montaggio e la manutenzione delle funi.

2

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) riconosce organi di controllo delle funi e periti per eseguire controlli distruttivi e non distruttivi. L'organo è riconosciuto se: a. è stato accreditato; ed b. è titolare di un'assicurazione di responsabilità civile che garantisce una copertura di almeno 10 milioni di franchi.

3

D'intesa, per quanto possibile, con il servizio tecnico di controllo del CITS, il DATEC stabilisce in quali casi occorra rivolgersi a un organo di controllo delle funi riconosciuto.


Art. 9

Deroga alle norme tecniche Per provare che, pur derogando alle norme tecniche, un impianto a fune soddisfa nondimeno i requisiti essenziali, occorre dimostrare, mediante un'apposita analisi, che il rischio complessivo non aumenta.

Impianti a fune

4

743.011


Art. 10

Statistica e pubblicazione dei dati 1

I dati destinati alla statistica dei trasporti pubblici sono raccolti conformemente all'ordinanza del 30 giugno 19938 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

2

Le prestazioni d'esercizio, le prestazioni di trasporto e l'effettivo del personale delle imprese di trasporto a fune possono essere resi pubblici.

Capitolo 2:

Costruzione di impianti a fune soggetti a concessione federale Sezione 1: Procedura di approvazione dei piani

Art. 11

Domanda 1 Assieme alla domanda di approvazione dei piani, occorre presentare all'UFT: a. in merito alla sicurezza, il rapporto di sicurezza e gli altri documenti di cui all'allegato 1;

b. per impianti a fune con più di 8 posti a sedere per unità di trasporto, i documenti concernenti i diritti dei disabili;

c. un rapporto concernente le ripercussioni sull'ambiente; per i progetti che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente, un rapporto conformemente all'articolo 7 dell'ordinanza del 19 ottobre 19889 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente; d. un rapporto concernente il rispetto della pianificazione del territorio, attento in particolare alla conformità con i piani direttori e i piani d'usufrutto; e. le prove che sono stati acquisiti o assicurati i diritti necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; f.

i documenti necessari per valutare il rispetto delle altre prescrizioni determinanti; e g. la domanda di concessione.

2

La documentazione acclusa alla domanda di cui al capoverso 1 consente all'UFT di valutare se le disposizioni sono rispettate e se le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono soddisfatte. Menziona eventuali deroghe alle norme tecniche.

3

L'UFT può rinunciare a determinati documenti se essi non si rivelano necessari in considerazione del genere di impianto o delle caratteristiche del singolo caso.

4

In caso di procedura semplificata l'UFT stabilisce di volta in volta l'ampiezza della documentazione da presentare.

8 RS

431.012.1

9 RS

814.011

Ordinanza

5

743.011

5

Se i documenti sono incompleti o imprecisi, l'UFT accorda al richiedente la possibilità di completarli o riformularli in modo più accurato.


Art. 12

Rapporto di sicurezza 1

Il rapporto di sicurezza si fonda su un'analisi di sicurezza conforme all'articolo 4 e all'allegato III della direttiva CE sugli impianti a fune10, in cui siano appurati i rischi che potrebbero incombere sulla costruzione e sull'esercizio dell'impianto; questa analisi tiene inoltre conto di tutti gli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza dell'impianto a fune e delle sue adiacenze.

2

Il rapporto di sicurezza illustra le misure in grado di ovviare ai rischi e di garantire che l'impianto a fune previsto rispetti le disposizioni di sicurezza e ottenga il relativo attestato (art. 26).

3

Il rapporto di sicurezza elenca tutti i componenti di sicurezza e i sottosistemi dell'impianto a fune e tutti i componenti dell'infrastruttura rilevanti ai fini della sicurezza.


Art. 13

Picchettamento 1 Per il picchettamento si applicano le seguenti disposizioni: a. le aree destinate a misure ecologiche compensatrici sono segnalate; b. i bordi esterni dei fabbricati e delle costruzioni di genio civile appartenenti all'impianto sono segnalati da profili; c. se occorre disboscare, le superfici o gli alberi interessati sono segnalati.

2

Nelle zone residenziali, l'UFT può rinunciare all'impiego di profili. In tal caso occorre segnalare tanto il perimetro quanto l'altezza dei fabbricati e delle costruzioni di genio civile.


Art. 14

Costi di

pubblicazione

Il richiedente assume i costi relativi alla pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni.


Art. 15

Termini di disbrigo

1

Di norma, l'UFT tratta la domanda di approvazione dei piani e la domanda di concessione entro:

a. nove mesi, per la procedura ordinaria di approvazione dei piani; b. 18 mesi, se sono necessarie espropriazioni; c. tre mesi, per la procedura semplificata.

2

Il termine di disbrigo è calcolato a partire dal momento in cui l'UFT riceve la documentazione completa concernente la domanda.

10 GU L 106 del 3.5.2000, pagg. 21-48

Impianti a fune

6

743.011


Art. 16

Valutazione dei documenti da parte dell'UFT Nel quadro della procedura di approvazione dei piani, l'UFT valuta la documentazione presentata come segue: a. per accertare la sicurezza, esegue i controlli di cui all'allegato 2; b. esamina il rispetto delle altre disposizioni .


Art. 17

Collaudo ecologico

L'UFT può vincolare l'approvazione dei piani alla condizione di provare, al più tardi entro cinque anni dalla messa in servizio dell'impianto, che le misure richieste a tutela dell'ambiente siano state applicate correttamente e abbiano ottenuto gli effetti desiderati.


Art. 18

Inizio della costruzione 1

I lavori di costruzione iniziano solo quando l'approvazione dei piani è passata in giudicato.

2

Una volta approvati i piani, l'UFT può autorizzare l'inizio immediato della costruzione dell'impianto o di suoi componenti, purché:

a. non vi siano opposizioni; b. il Cantone interessato e i servizi competenti della Confederazione non abbiano sollevato obiezioni; e c. l'inizio dei lavori non comporti alcuna modifica irreversibile.


Art. 19

Decisioni intermedie e decisioni parziali A condizione che esista un interesse legittimo, il richiedente può domandare che l'UFT decida in anticipo su singole parti della domanda di approvazione dei piani.

Sezione 2: Concessione

Art. 20

Domanda 1 Assieme alla domanda di concessione, occorre presentare all'UFT: a. una valutazione della redditività corredata di un piano di investimento e un piano di finanziamento corredato delle relative prove; b. un piano economico.

2

Per impianti senza funzione di collegamento occorre inoltre fornire i documenti necessari alla verifica delle condizioni per il rilascio di una concessione, conformemente all'articolo 4a della legge sul trasporto viaggiatori11.

3

L'articolo 11 capoversi 3 e 5 si applica per analogia.

11 Vedi ora la L del 20 mar. 2009 sul trasporto dei viaggiatori (RS 745.1).

Ordinanza

7

743.011


Art. 21

Rinnovo 1 La concessione può essere rinnovata alle condizioni cui sottostà il suo rilascio.

2

Di norma, la concessione è rinnovata assieme all'autorizzazione d'esercizio e per la medesima durata.

3

L'UFT stabilisce l'ampiezza della documentazione da accludere alla domanda.


Art. 22

Modifica 1 La concessione può essere modificata alle condizioni cui sottostà il suo rilascio.

2

L'UFT stabilisce caso per caso l'ampiezza della documentazione da accludere alla domanda.

3

Un aumento della capacità oraria inferiore al 30 per cento e alle 300 persone non è considerato come una modifica.


Art. 23

Trasferimento Su domanda, l'UFT può trasferire la concessione a un'altra persona, previo accordo del titolare, purché questa soddisfi le condizioni previste per il rilascio.


Art. 24

Soppressione ed estinzione 1

Su richiesta del suo titolare, la concessione può essere soppressa.

2

La concessione è revocata se le condizioni previste per il suo rilascio non sono più soddisfatte. Può essere revocata se l'autorizzazione d'esercizio lo è stata a sua volta.

3

La concessione si estingue: a. alla

sua

scadenza;

b. alla

sua

soppressione;

c. alla

sua

revoca;

d. tre anni dopo l'estinzione dell'autorizzazione d'esercizio.


Art. 25

Consultazione dei Cantoni Prima del rinnovo, della modifica, del trasferimento o della revoca di una concessione i Cantoni coinvolti devono essere consultati.

Capitolo 3: Esercizio Sezione 1: Autorizzazione d'esercizio

Art. 26

Attestato di sicurezza 1

Il richiedente è tenuto a dimostrare che l'impianto a fune soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni.

Impianti a fune

8

743.011

2

A tal fine:

a. presenta gli attestati di conformità (art. 28) e i rapporti di periti (art. 29) necessari;

b. prova che l'impianto a fune è stato costruito conformemente alle disposizioni (art. 30);

c. presenta gli ulteriori documenti di cui all'allegato 3.


Art. 27

Controlli svolti da organismi indipendenti I componenti rilevanti ai fini della sicurezza devono essere controllati da un organismo indipendente; esso verifica che tali componenti soddisfino i requisiti essenziali.

Fornisce un attestato di conformità o un rapporto di periti.


Art. 28

Attestati di conformità 1

Occorre un attestato di conformità per: a. ogni componente di sicurezza; b. ogni sottosistema.

2

L'attestato di conformità per un sottosistema acclude i documenti tecnici di cui all'articolo 10 capoverso 3 e all'allegato VII punto 3 della direttiva CE sugli impianti a fune12. Questi comprendono: a. dichiarazioni e attestati di conformità per i componenti di sicurezza presenti nei sottosistemi;

b. un disegno d'insieme del sottosistema, che mostri le possibili disposizioni dei componenti di sicurezza al suo interno; c. un elenco delle caratteristiche che definiscono il campo di impiego del sottosistema;

d. istruzioni di funzionamento e di manutenzione, oppure indicazioni per la loro redazione.


Art. 29

Rapporti di periti

1

Occorre un rapporto di periti per verificare a. l'accordo d'usufrutto e la base del progetto; b. i punti di contatto tra i sottosistemi e tra i sottosistemi e l'infrastruttura; c. le prove della solidità, della resistenza alla fatica e dell'idoneità dei componenti rilevanti ai fini della sicurezza.

2

D'intesa, per quanto possibile, con il servizio tecnico di controllo del CITS, l'UFT emana direttive sul ricorso a periti.

12 GU L 106 del 3.5.2000, pagg. 21-48

Ordinanza

9

743.011


Art. 30

Prova che l'impianto a fune è stato realizzato conformemente alle disposizioni e prova dell'idoneità all'esercizio 1

Il richiedente è tenuto a provare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, fornendo le relative dichiarazioni del costruttore, che l'impianto a fune nella sua interezza:

a. è stato realizzato conformemente alle disposizioni; e b. può essere gestito in modo sicuro.

2

Il richiedente è tenuto a provare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, fornendo le dichiarazioni di conformità del fabbricante, che:

a. i componenti di sicurezza di cui all'allegato IV della direttiva CE sugli impianti a fune13; e

b. i sottosistemi di cui all'allegato VI della direttiva CE sugli impianti a fune sono stati realizzati conformemente alle disposizioni.


Art. 31

Prima utilizzazione di componenti Se un componente rilevante ai fini della sicurezza è utilizzato per la prima volta, prima del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio il fabbricante è tenuto a presentare i documenti necessari a valutare, nell'ambito della vigilanza, la conformità alle prescrizioni.


Art. 32

Modifiche di progetto prima dell'autorizzazione d'esercizio 1

Se il progetto è modificato prima dell'autorizzazione d'esercizio, i documenti interessati da tale cambiamento devono essere aggiornati e ripresentati.

2

In caso di modifica del progetto, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione decide se e in che misura debba essere aperta una nuova procedura di approvazione dei piani, oppure una nuova procedura cantonale di autorizzazione.


Art. 33

Controllo da parte dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione 1

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione controlla che siano stati presentati tutti i documenti necessari per l'attestato di sicurezza.14 2 Controlla, per campionatura e in funzione dei rischi: a. i rapporti di periti; b. che i componenti di sicurezza e i sottosistemi siano utilizzati in modo conforme;

c. che l'impianto, così come è stato costruito, soddisfi i requisiti essenziali.

13 GU L 106 del 3.5.2000, pagg. 21-48 14 RU

2010 4011

Impianti a fune

10

743.011


Art. 34

Trasporto di persone prima del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio Prima del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio possono essere trasportate con un impianto a fune solo le persone che partecipano alla costruzione o alla prova. La premessa è che il costruttore acconsenta.


Art. 35

Annuncio della messa in esercizio 1

Prima del rilascio dell'autorizzazione è possibile annunciare pubblicamente la data della messa in esercizio solo a condizione di menzionare esplicitamente che la relativa autorizzazione non è ancora stata ottenuta.

2

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione non è vincolata da tale annuncio.


Art. 36

Trasformazioni e modifiche dopo il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio 1

Se il gestore prevede di trasformare o modificare l'impianto a fune, è prima tenuto a presentare una domanda all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione.

2

L'autorità competente decide se è necessario approvare nuovamente i piani oppure rilasciare una nuova autorizzazione d'esercizio e quale procedura seguire.

3

Se le trasformazioni o le modifiche non sono contemplate dall'approvazione dei piani o dall'autorizzazione d'esercizio esistente, occorre rinnovare o chiedere una nuova approvazione dei piani oppure rinnovare o chiedere una nuova autorizzazione d'esercizio.


Art. 37

Sostituzione di componenti dello stesso tipo 1

Se un componente rilevante ai fini della sicurezza è sostituito con un componente dello stesso tipo, il gestore è tenuto a provare che esso è stato costruito conformemente alle disposizioni.

2

A questo scopo è tenuto a presentare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione di conformità del fabbricante per questo componente e, se necessario, un attestato di conformità valido oppure un rapporto di periti valido.


Art. 38

Rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio 1

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione verifica in funzione dei rischi se, sulla base della documentazione presentata conformemente all'articolo 56, emergono indizi concreti di un'infrazione all'obbligo di diligenza di cui all'articolo 18 della legge sugli impianti a fune.

2

Rinnova l'autorizzazione d'esercizio se la verifica non ha appurato alcuna infrazione all'obbligo di diligenza (art. 18 della L sugli impianti a fune) e alcun motivo di revoca.

Ordinanza

11

743.011

3

L'autorizzazione d'esercizio è rinnovata fino alla scadenza della concessione se il titolare non avanza altre richieste.


Art. 39

Trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio 1

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio può trasferirla a un'altra persona, previo accordo del titolare, purché questa soddisfi le condizioni previste per il rilascio.

2

Il titolare dell'autorizzazione d'esercizio non ha il diritto di affidare la gestione a terzi.


Art. 40

Soppressione e revoca dell'autorizzazione d'esercizio 1

Su richiesta del suo titolare, l'autorizzazione d'esercizio può essere soppressa.

2

L'autorizzazione d'esercizio può essere revocata conformemente all'articolo 60 capoverso 3.

Sezione 2: Organizzazione dell'esercizio

Art. 41

Requisiti generali

L'organizzazione dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto a fune (organizzazione dell'esercizio) è adeguata alle dimensioni, alle particolarità tecniche dell'impianto e ai rischi legati alla sua ubicazione; garantisce inoltre uno svolgimento impeccabile dei compiti.


Art. 42

Prescrizioni d'esercizio e prescrizioni di manutenzione 1

L'impresa di trasporto a fune emana le prescrizioni d'esercizio e le prescrizioni di manutenzione tenendo conto del programma d'esercizio.

2

Le prescrizioni d'esercizio e le prescrizioni di manutenzione: a. descrivono in termini comprensibili in che modo è garantita la sicurezza dell'impianto e dei suoi componenti per la durata dell'esercizio prevista; b. stabiliscono, per i diversi componenti dell'impianto, le misure necessarie e la loro scadenza periodica; c. descrivono la funzione dell'impianto a fune e dei suoi componenti; d. forniscono indicazioni per la manovra e la manutenzione corrette dell'impianto a fune, complete di procedimenti e istruzioni di lavoro.

3

Esse devono contenere il divieto di cui all'articolo 45 capoverso 4.

Impianti a fune

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743.011


Art. 43

Uniformità delle prescrizioni d'esercizio e delle prescrizioni di manutenzione 1

D'intesa, per quanto possibile, con il servizio tecnico di controllo del CITS, l'UFT provvede alla necessaria uniformità delle prescrizioni d'esercizio e delle prescrizioni di manutenzione.

2

Per sciovie e piccoli impianti a fune, le autorità cantonali di vigilanza provvedono alla necessaria uniformità delle prescrizioni d'esercizio e delle prescrizioni di manutenzione.


Art. 44

Organizzazione di recupero in linea 1

L'impresa di trasporto a fune è tenuta a dimostrare che il recupero in linea è realizzabile in qualsiasi momento, in tutti i regimi d'esercizio ammissibili, rapidamente e in modo sicuro.

2

A tale scopo, effettua apposite esercitazioni almeno una volta all'anno.

Sezione 3: Personale e direzione tecnica

Art. 45

Personale 1 L'impresa di trasporto a fune può affidare l'esercizio e la manutenzione esclusivamente a personale formato a tal fine, la cui idoneità è stata verificata e che ha dimestichezza con l'impianto a fune e la sua manovra.

2

In caso di indizi concreti, l'impresa di trasporto a fune controlla lo stato di salute del personale cui sono affidati compiti rilevanti ai fini della sicurezza.

3

L'effettivo del personale deve essere in grado di garantire un esercizio sicuro e una manutenzione conforme alle prescrizioni.

4

Prima di entrare in servizio e durante il tempo di lavoro, al personale adibito all'esercizio è vietato consumare alcol e assumere sostanze che potrebbero pregiudicare la sicurezza del servizio.


Art. 46

Direzione tecnica

1

L'impresa di trasporto a fune nomina un capotecnico e almeno un suo sostituto.

2

Affida al capotecnico la responsabilità per gli aspetti dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto a fune rilevanti ai fini della sicurezza e riconosce formalmente, tanto a lui quanto al suo sostituto, le relative competenze.

3

In caso di guasti e incidenti, il capotecnico oppure il suo sostituto prendono le necessarie disposizioni.

4

Il capotecnico designa il personale addetto all'esercizio e dimostra che la sua istruzione è adeguata. La designazione del personale e le prove in merito alla sua istruzione devono essere costantemente aggiornate.

Ordinanza

13

743.011

5

Le funzioni di capotecnico e di capo dell'esercizio possono essere assunte dalla stessa persona.


Art. 47

Requisiti della direzione tecnica 1

Il capotecnico e il suo sostituto devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie all'esercizio e alla manutenzione di costruzioni, impianti e veicoli. 2 Dopo aver consultato l'UFT, il servizio tecnico di controllo del CITS e l'Associazione delle funivie svizzere, il DATEC emana, per gli impianti titolari di una concessione federale, disposizioni concernenti la formazione dei capitecnici e dei loro sostituti.

3

Prima di entrare in carica, il capotecnico e il suo sostituto devono essere riconosciuti dall'autorità di vigilanza.

Sezione 4: Esercizio e manutenzione

Art. 48

Misure di sicurezza

1

L'impianto a fune può essere messo in funzione solo se: a. il capotecnico o il suo sostituto sono costantemente raggiungibili e almeno uno dei due può essere sul posto entro un'ora; b. il personale addetto alla manovra dell'impianto e dei veicoli e all'assistenza ai passeggeri è in servizio; e c. le condizioni meteorologiche lo consentono.

2

Se la sicurezza non è più garantita il servizio è sospeso.

3

I passeggeri che a causa del loro stato o del loro comportamento possono mettere in pericolo l'esercizio dell'impianto o gli altri passeggeri non sono trasportate.


Art. 49


15

Trasporto di merci pericolose Per il trasporto di merci pericolose si applicano le disposizioni: a. dell'ordinanza del 31 ottobre 201216 sui mezzi di contenimento per merci pericolose; e

b. dell'ordinanza del 31 ottobre 201217 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune.

15 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 3 all'O del 31 ott. 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune, in vigore dal 1° gen.

2013 (RU 2012 6541).

16 RS

930.111.4

17 [RU

1996 458, 1999 1425. RU 2011 351 art. 22]. Vedi ora l'O del 18 gen. 2011 (RS 742.221).

Impianti a fune

14

743.011


Art. 50

Obbligo di registrare L'impresa di trasporto a fune conserva la documentazione concernente: a. i risultati dei controlli effettuati, dei lavori di manutenzione, delle ispezioni e delle misure adottate, compresi lavori di riparazione e rinnovo (documentazione concernente la manutenzione); b. difetti e guasti determinati in altro modo, avvenimenti particolari e misure adottate.


Art. 51

Principi di manutenzione 1

Un impianto a fune deve essere mantenuto in uno stato tale da garantirne la sicurezza, componenti compresi, in qualsiasi momento della durata d'esercizio prevista.

2

L'impresa di trasporto a fune pianifica e organizza la manutenzione in modo da: a. soddisfare le prescrizioni di legge e le prescrizioni interne all'impresa; b. garantire costantemente ai responsabili una visione globale dello stato delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.


Art. 52

Pianificazione della manutenzione e rinnovo 1

L'impresa di trasporto a fune pianifica le modalità grazie alle quali è garantita la sicurezza dell'impianto e dei suoi componenti per la durata d'esercizio prevista.

2

I singoli componenti dell'impianto devono essere verificati tenendo conto del sistema nel suo complesso.

3

I risultati della pianificazione devono confluire nelle prescrizioni d'esercizio.


Art. 53

Controlli L'impresa di trasporto a fune fa sì che i controlli previsti nelle prescrizioni d'esercizio siano svolti puntualmente e in modo professionale.


Art. 54

Ricorso a terzi

1

Se l'impresa di trasporto a fune non dispone delle conoscenze e delle apparecchiature necessarie a eseguire determinate attività di manutenzione, delega queste ultime a terzi, la cui competenza professionale è stata comprovata.

2

Se l'impresa di trasporto a fune si rivolge a terzi, deve disporre anche delle informazioni in mano a questi ultimi.

3

Se la sorveglianza della manutenzione effettuata internamente all'impresa non è sufficiente, l'autorità di vigilanza può ordinare di ricorrere a terzi.

4

L'autorità di vigilanza può ordinare che uno degli organi di controllo da essa riconosciuti esegua un controllo non distruttivo delle funi.

Ordinanza

15

743.011

Sezione 5: Smantellamento dell'impianto a fune

Art. 55

1 Il proprietario di un impianto a fune il cui esercizio sia definitivamente sospeso è tenuto a rimuoverlo.

2

Se l'impianto a fune si trova in uno stato che non ne consente più l'esercizio, il proprietario è tenuto a rimuovere senza indugio le funi e a presentare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione la domanda di smantellarlo.

3

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione decide in che misura vada ripristinato lo stato anteriore.

Capitolo 4: Vigilanza ed emolumenti Sezione 1: Vigilanza

Art. 56

Obbligo di segnalazione e di notifica 1

L'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità di vigilanza, annualmente e su domanda, i documenti di cui all'articolo 50. L'autorità di vigilanza stabilisce l'ampiezza delle registrazioni da presentare.

2

Notifica immediatamente all'autorità di vigilanza qualsiasi avvenimento particolare.

3

L'impresa di trasporto a fune e il fabbricante segnalano immediatamente all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione nuove conoscenze che potrebbero influire sulla sicurezza di un impianto a fune.

4

Per il resto, gli impianti a fune che necessitano di una concessione federale sono soggetti all'ordinanza del 28 giugno 200018 concernente le inchieste sugli infortuni.


Art. 57

Obbligo di conservare 1

Nel corso della durata di vita dell'impianto a fune, l'impresa che lo gestisce conserva i seguenti documenti:

a. l'analisi di sicurezza e il rapporto di sicurezza; b. l'attestato di sicurezza; c. le prescrizioni d'esercizio; d. la documentazione concernente la manutenzione.

2

Il fabbricante è tenuto a conservare, durante almeno 30 anni: a. i documenti previsti dalla direttiva CE sugli impianti a fune; b. i certificati concernenti i materiali e i protocolli dei controlli effettuati nell'ambito della produzione di componenti.

18 RS

742.161

Impianti a fune

16

743.011

3

Nei documenti figura chiaramente a quale componente particolare ognuno di essi si riferisce.


Art. 58

Contabilità 1 Alla fine di ogni esercizio commerciale l'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione: a. il

conto

d'esercizio;

b. il

bilancio;

c. il conto investimenti e il conto ammortamenti oppure il prospetto degli attivi fissi.

2

Entro l'apertura dell'esercizio, essa presenta all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione i documenti di cui al capoverso 1 lettere b e c.

3

Le imprese di trasporto a fune che beneficiano di indennizzi conformemente all'articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 195719 sulle ferrovie (LFerr) o di contributi conformemente all'articolo 56 LFerr tengono i libri contabili conformemente alle disposizioni del capo IX LFerr e dell'ordinanza del DATEC del 18 dicembre 199520 sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC).


Art. 59

Vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio 1

L'autorità di vigilanza sorveglia il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza per quanto concerne costruzione, esercizio e manutenzione di impianti a fune nell'ambito dell'approvazione dei piani, dell'autorizzazione d'esercizio, del riconoscimento della direzione tecnica e della valutazione delle notifiche.

2

Presso le imprese di trasporto a fune essa può svolgere controlli concernenti la costruzione e l'esercizio ed eseguire audit; può inoltre chiedere, in casi fondati, prove e perizie, e può eseguire direttamente controlli per campionatura.21 3 In caso di timori fondati, essa può verificare in qualsiasi momento il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza per quanto concerne i componenti rilevanti ai fini della sicurezza e sottosistemi.


Art. 60

Misure 1 Se l'autorità di vigilanza stabilisce che un impianto a fune può mettere in pericolo l'incolumità di persone o di beni, oppure nutre timori fondati in merito, chiede di norma all'impresa di trasporto a fune di proporre misure adatte a ristabilire la sicurezza. Se la sicurezza lo impone, può vietare l'esercizio con effetto immediato.

19 RS

742.101

20 RS

742.221

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6001).

Ordinanza

17

743.011

2

Se le misure proposte dall'impresa di trasporto a fune non sono sufficienti a ristabilire la sicurezza, l'autorità chiede che l'impresa proponga misure di più ampia portata oppure prende direttamente i provvedimenti adeguati.

3

Se non è possibile ristabilire la sicurezza, l'autorità revoca l'autorizzazione d'esercizio.

4

Se l'autorità di vigilanza stabilisce che un componente di sicurezza o un sottosistema, seppur utilizzati in modo conforme, possono mettere in pericolo la sicurezza dell'impianto a fune, comunica immediatamente le misure adottate alle altre autorità di vigilanza e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

5

Le autorità di vigilanza possono gestire una banca dati che registra le misure adottate e i motivi, e informare l'opinione pubblica.


Art. 61

Sorveglianza del mercato22 1

L'autorità di vigilanza può controllare i componenti rilevanti ai fini della sicurezza e i sottosistemi immessi sul mercato e, se necessario, prelevare campioni.23 2 Le competenze dell'autorità di vigilanza sono disciplinate dall'articolo 10 capoversi 2-5 della legge federale del 12 giugno 200924 sulla sicurezza dei prodotti.25 3

Le autorità di vigilanza e la SECO si tengono costantemente e reciprocamente informati.

Sezione 2: Emolumenti

Art. 62

Gli emolumenti sono disciplinati dall'ordinanza del 25 novembre 199826 sugli emolumenti relativi ai compiti dell'Ufficio federale dei trasporti e dalle disposizioni cantonali in merito.

22 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).

23 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).

24 RS

930.11

25 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).

26 RS

742.102

Impianti a fune

18

743.011

Capitolo 5:

Organismi di valutazione della conformità, procedura di valutazione della conformità e periti Sezione 1: Organismi di valutazione della conformità

Art. 63

Requisiti 1 Per i relativi settori di specializzazione gli organismi di valutazione della conformità devono:

a. essere titolari di un accreditamento ai sensi dell'ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione del 17 giugno 199627 e di un'assicurazione di responsabilità civile che garantisca loro una copertura in caso di sinistro di almeno 5 milioni di franchi; oppure

b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale ed essere titolari di un'assicurazione di responsabilità civile valida anche in Svizzera.

2

Chi si fonda sui documenti forniti da un organismo che non figura tra quelli di cui al capoverso 1, deve dimostrare in modo credibile che le procedure applicate da questo organismo e le sue qualifiche rispettano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 della LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio).


Art. 64

Diritti e

doveri

Gli organismi di valutazione della conformità sono soggetti, per analogia, ai diritti e ai doveri stabiliti dagli allegati V e VII della direttiva CE sugli impianti a fune28.

Sezione 2: Procedura di valutazione della conformità

Art. 65

Componenti di sicurezza A scelta del fabbricante, la valutazione della conformità di componenti di sicurezza è eseguita secondo una delle procedure di cui all'allegato V della direttiva CE sugli impianti a fune29, ossia: a. «Esame CE del tipo» (Modulo B), in relazione a «Garanzia qualità di produzione» (Modulo D) oppure a «Verifica su prodotto» (Modulo F);

b. «Garanzia qualità totale» (Modulo H) oppure c. «Verifica dell'esemplare unico» (Modulo G).

27 RS

946.512

28 GU L 106 del 3.5.2000, pagg. 21-48 29 GU L 106 del 3.5.2000, pagg. 21-48

Ordinanza

19

743.011


Art. 66

Sottosistemi La valutazione della conformità di sottosistemi si svolge come stabilito dall'allegato VII della direttiva CE sugli impianti a fune30.

Sezione 3: Requisiti dei periti

Art. 67

Competenza specifica

1

Sono periti le persone fisiche che, nel settore da esaminare, dispongono delle conoscenze specifiche e dell'esperienza adeguate alla complessità del progetto e alla sua rilevanza ai fini della sicurezza.

2

I periti hanno già realizzato personalmente impianti o sottosistemi paragonabili oppure ne hanno valutato la conformità.


Art. 68

Indipendenza 1 I periti non possono essersi occupati in precedenza dell'impianto in questione rivestendo un'altra funzione.

2

I periti sono indipendenti rispetto alle organizzazioni del mandatario.

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 69

Conformemente all'articolo 25 capoverso 1 lettera d della legge sugli impianti a fune è punito chi intenzionalmente o per negligenza infrange: a. l'articolo

34;

b. l'articolo

50;

c. l'articolo 56 capoversi 1 e 2; d. l'articolo 57.

Capitolo 7: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto in vigore

Art. 70

Abrogazione del diritto in vigore Sono abrogate le seguenti ordinanze: 30 GU n. L 106 del 3/5/2000 pagg. 21-48

Impianti a fune

20

743.011

a. ordinanza del 10 marzo 198631 sulla costruzione e sull'esercizio di funivie e funicolari con concessione federale; b. ordinanza dell'8 novembre 197832 sul rilascio della concessione agli impianti a fune;

c. ordinanza del 22 marzo 197233 sulle funivie esenti dalla concessione federale e le sciovie;

d. ordinanza del 24 ottobre 196134 sulle funivie sussidiate esenti dalla concessione federale;

e. ordinanza del 15 febbraio 195735 concernente la prevenzione degli infortuni nella costruzione e nell'esercizio di teleferiche e di funicolari che servono al trasporto di persone sui cantieri e nelle imprese commerciali e industriali.


Art. 71

Modifica di altre ordinanze Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: …36 Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 72

Impianti esistenti

1

Le concessioni e autorizzazioni d'esercizio federali rilasciate conformemente al diritto anteriore e le autorizzazioni cantonali, rimangono valide fino alla loro scadenza, tuttavia non oltre il 31 dicembre 2027. L'autorità di vigilanza è competente fino a quel momento.

2

Per il rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio si applica l'articolo 38.


Art. 73

Controlli periodici

1

Per gli impianti esistenti rimangono applicabili le disposizioni concernenti i controlli periodici di cui al numero 94 e all'allegato 2 delle seguenti ordinanze:

a. ordinanza dell'11 aprile 198637 sulle teleferiche a movimento continuo; b. ordinanza del 12 gennaio 198738 sulle seggiovie; 31 [RU

1986 632, 1991 1476 art. 34 n. 4, 1994 1233 art. 145, 1997 1008 all. n. 6, 1999 754 all. n. 5, 2000 2103 all. II 3 2538 2777, 2005 4957] 32 [RU

1978 1806, 1987 1052 art. 52 lett. e, 1989 342, 1996 146 I 7, 1997 2779 II 50, 1999 704 II 25 754 all n. 4] 33 [RU

1972 596, 1974 1973, 1991 370 all. n. 5, 1999 704 II 27] 34 [RU

1961 958, 1972 2489] 35 [RU

1957 153, 2002 3933] 36 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2007 39.

37 RS

743.121.1

38 RS

743.121.2

Ordinanza

21

743.011

c. ordinanza del 18 febbraio 198839 sulle funivie a va e vieni; d. ordinanza del 17 giugno 199140 sulle funivie.

2

Per gli impianti titolari di un'autorizzazione cantonale rimangono applicabili le direttive cantonali.


Art. 74


41

Conformità di componenti di sicurezza e di sottosistemi La conformità di componenti di sicurezza e di sottosistemi può essere attestata anche mediante rapporti di periti fino all'entrata in vigore, ma non oltre il 31 dicembre 2010, di un capitolo concernente gli impianti a fune dell'allegato 1 dell'accordo del 21 giugno 199942 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 75

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

39 RS

743.121.3

40 RS

743.121.6

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2173).

42 RS

0.946.526.81

Impianti a fune

22

743.011

Allegato 1

(art. 11)

Documenti da presentare nel quadro della procedura di approvazione dei piani 1

Assieme alla domanda di approvazione dei piani, l'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione i seguenti documenti: 1. ubicazione, concezione globale e organizzazione tecnica dell'impianto, con le seguenti indicazioni: a. piani di ubicazione con le indicazioni concernenti le costruzioni previste e le parcelle fondiarie toccate,

b. profilo longitudinale e profili trasversali determinanti, con una valutazione dei tratti paralleli e degli incroci con altri impianti di trasporto, con strade e con linee elettriche,

c. piani d'insieme delle stazioni e dei sostegni con indicazioni concernenti le dimensioni delle costruzioni e lo sfruttamento dello spazio rilevanti, la disposizione dei sottosistemi e la disposizione di scale e passerelle, d. piani d'insieme dei sostegni o della via di corsa con le parcelle fondiarie toccate e le rispettive distanze limite,

e. profili di spazio libero con gli spazi liberi per le oscillazioni longitudinali e trasversali nelle stazioni e sulla tratta, completi delle distanze dal suolo e delle distanze di sicurezza da rispettare;

2. accordo

d'usufrutto;

3. programma d'esercizio e programma per il recupero dei passeggeri; 4. rapporto tecnico, completo di organizzazione, disposizione e funzione prevista dei principali elementi del sistema;

5. piano e schema elettrico globale dei dispositivi tecnici, in particolare dei dispositivi di sicurezza elettrici; 6. elenco dei componenti dell'impianto a fune, la cui conformità non debba essere provata mediante attestati di conformità ma mediante rapporti di periti oppure omologazioni; 7. calcoli concernenti la fune con prove delle tensioni minime e massime, nonché indicazioni concernenti sistema di tensione, rispetto del coefficiente di sicurezza prescritto, coefficiente di attrito alla puleggia motrice e forze di appoggio minime sui sostegni e sui rulli;

8. perizie sui fattori ambientali, riguardanti in particolare le caratteristiche del suolo, le condizioni del vento e della neve, il rischio di gelo, la situazione delle valanghe, il pericolo di cadute di sassi, di scoscendimenti e di frane nonché le misure antincendio;

Ordinanza

23

743.011

9. organizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto e attribuzione delle responsabilità durante la loro realizzazione; in particolare, i nominativi delle persone che, nei confronti dell'impresa di trasporto a fune, sono responsabili per quali parti dell'impianto in qualità di progettisti, di costruttori o di periti; 10. documenti che comprovano le conoscenze specifiche e l'esperienza, e l'assicurazione di responsabilità civile, dei periti; 11. elenco dei documenti e delle prove presentati; 12. analisi di sicurezza; 13. rapporto di sicurezza.

2

Al più tardi due mesi prima dell'approvazione dei piani, l'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione i documenti seguenti, per la valutazione della sicurezza: 1. piani statici delle stazioni e dei sostegni; 2. la base del progetto.

Impianti a fune

24

743.011

Allegato 2

(art. 16 lett. a)

Controlli svolti dall'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione nel quadro della procedura di approvazione dei piani

Nel quadro della procedura di approvazione dei piani, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione esegue, per campionatura e in funzione dei rischi, i seguenti controlli: 1. Sulla base dei documenti presentati verifica, dal punto di vista della sicurezza, la disposizione dei seguenti elementi: a. tracciato nel terreno, b. strutture portanti delle stazioni e dei sostegni; nel caso di funicolari,

strutture portanti di stazioni, via di corsa e costruzioni di genio civile, c. veicoli e componenti meccanici, d. sistemi dei dispositivi elettrici di sicurezza, e. posti di

comando,

f. sala

macchine,

g. spazi riservati ai passeggeri, h. protezione contro le intemperie; 2. Esamina

inoltre:

a. le distanze, in caso di tratti paralleli e incroci, da altri impianti di trasporto, da strade o da linee elettriche, le distanze dal suolo e rispetto a oggetti fissi estranei all'impianto e gli spazi liberi per le oscillazioni longitudinali e trasversali dei veicoli lungo la tratta e nelle stazioni,

b. il rispetto del tempo massimo previsto dal programma per il recupero dei passeggeri,

c. i calcoli concernenti la fune con prove delle tensioni minime e massime, del rispetto del coefficiente di sicurezza previsto, del coefficiente di attrito alla puleggia motrice e delle forze di appoggio minime sui sostegni e sui rulli,

d. se le perizie sui fattori ambientali sono state prese in considerazione nella base del progetto e nell'accordo d'usufrutto, e. se i periti dispongono delle conoscenze specifiche e dell'esperienza sufficiente e di un'assicurazione di responsabilità civile adeguata,

f. le richieste cantonali per quanto concerne la loro rilevanza dal punto di vista della sicurezza, g. il rapporto di sicurezza.

Ordinanza

25

743.011

Allegato 3

(art. 26)

Documenti da presentare assieme alla domanda per ottenere l'autorizzazione d'esercizio Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio, l'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità competente i seguenti documenti: 1. la relativa domanda; 2. la base di progetto aggiornata e l'accordo d'usufrutto; 3. il programma d'esercizio e il programma per il recupero dei passeggeri, entrambi aggiornati, nonché il piano di recupero dei passeggeri con la prova che il tempo massimo di recupero è rispettato; 4. la documentazione relativa all'applicazione delle misure previste nel rapporto di sicurezza;

5. la documentazione relativa all'applicazione delle condizioni previste dalla decisione di approvazione dei piani o dall'autorizzazione cantonale; 6. i piani d'esecuzione e le prove della solidità e della sicurezza alla fatica nonché dell'idoneità all'impiego dei componenti dell'infrastruttura, il cui guasto possa comportare un pericolo immediato per la vita e l'incolumità fisica delle persone;

7. una valutazione della conformità con i parametri tecnici dei sottosistemi, con le condizioni e i requisiti specifici dell'impianto così come concretamente realizzato; 8. documenti che consentano di verificare i punti di contatto tra i sottosistemi e tra sottosistemi e infrastruttura; 9. protocolli della messa in servizio; 10. istruzioni di funzionamento esaustive e concretamente applicabili, complete di direttive sui lavori di manutenzione, di controllo e di sorveglianza da eseguire periodicamente.

11. il nome del capotecnico e di un sostituto e la prova che una persona competente ha impartito loro un'istruzione adeguata;

12. attestati di conformità (art. 28); 13. rapporti di periti (art. 29); 14. la prova che l'impianto a fune è stato costruito conformemente alle disposizioni (art. 30).

Impianti a fune

26

743.011