01.05.2024 - * / In Kraft
01.04.2024 - 30.04.2024
01.01.2024 - 30.03.2024
01.01.2022 - 31.12.2023
24.09.2021 - 31.12.2021
01.02.2019 - 23.09.2021
01.01.2019 - 31.01.2019
01.01.2017 - 31.12.2018
01.06.2015 - 31.12.2016
01.04.2015 - 31.05.2015
01.01.2014 - 31.03.2015
01.01.2012 - 31.12.2013
01.01.2009 - 31.12.2011
05.12.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 04.12.2008
01.02.2007 - 30.06.2007
01.03.2005 - 31.01.2007
01.01.2005 - 28.02.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.04.2003 - 29.02.2004
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01.02.2003 - 31.03.2003
01.06.2001 - 31.01.2003
01.01.2001 - 31.05.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
sull'assicurazione dei veicoli
(OAV)
1

del 20 novembre 1959 (Stato 21 gennaio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25, 64, 70 capoverso 3, 72 capoverso 1, 74 capoverso 3,
76 capoversi 3 e 5, 76a capoverso 5, 76b capoverso 5, 79a capoversi 2 e 3, 89
capoversi 1 e 2, 106 capoverso 1 e 108 della legge federale del 19 dicembre 19582
sulla circolazione stradale (LCStr),3 ordina:

Parte prima: Disposizioni generali

Art. 1

1 Le disposizioni della legge e della presente ordinanza che concernono la responsabilità civile e l'assicurazione per i veicoli a motore si
applicano a tutti i veicoli a motore, con riserva di quanto dispongono
gli articoli 37 e 38.4 2 Restano riservate le prescrizioni speciali della legge federale del
29 marzo 19505 sulle imprese filoviarie.


Art. 2

1 Se un rimorchio non attaccato ad un veicolo a motore cagiona un
danno, civilmente responsabile ai sensi dell'articolo 69 della legge è il
detentore del rimorchio. Se però un'altra persona, nella sua qualità di
detentore di un veicolo a motore faceva uso del rimorchio nel
momento dell'incidente o ne aveva fatto uso immediatamente prima,
questo detentore è civilmente responsabile per il rimorchio.

2 Se la persona civilmente responsabile detiene più veicoli a motore,
idonei a trainare rimorchi, assicurati presso diversi assicuratori, la prestazione assicurativa incombe all'assicuratore del veicolo trainante al RU 1959 1317

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981
(RU 1980 1511). Secondo la medesima disp. nella numerazione degli articoli aggiuntivi
agli avverbi numerali sono state sostituite le lettere minuscole.

2

RS 741.01

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

5

RS 744.21

741.31

Veicoli a motore

Rimorchi di
veicoli a motore

Cicolazione stradale 2

741.31

quale il rimorchio era attaccato al momento dell'incidente o immediatamente prima. Se nessuna relazione di tal genere esiste tra il rimorchio e un determinato veicolo trainante, i diversi assicuratori rispondono in solido verso la parte lesa per la prestazione dovuta; questa è
suddivisa tra gli assicuratori in proporzione al numero dei veicoli trainanti assicurati presso ciascuno di essi.

3 Se un danno è causato da un rimorchio che non è destinato ad essere
trainato da veicoli a motore, l'articolo 69 della legge si applica soltanto se il rimorchio era attaccato a un veicolo a motore al momento
dell'incidente o immediatamente prima.

Parte seconda:
Assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore
Capo primo: Assicurazione minima e disposizioni comuni6 I. Attestato d'assicurazione

Art. 3


7

1 L'assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino
all'importo di 3 milioni di franchi per infortunio, complessivamente
per i danni materiali e alle persone.

2 Per gli autoveicoli e gli autotreni trasportanti persone, i minimi di
assicurazione per infortunio si elevano a 4 milioni di franchi se il veicolo contiene posti per più di 40 persone.

a8 1 I veicoli a motore e i rimorchi destinati al trasporto di persone, compresi i semirimorchi, ad eccezione dei veicoli della Confederazione e
dei Cantoni, sono ammessi a circolare soltanto se un attestato d'assicurazione è stato consegnato all'autorità.

2 Un nuovo attestato d'assicurazione deve essere presentato all'autorità se un veicolo è lasciato in circolazione o deve essere rimesso in
circolazione:

a.

dopo essere stato ripreso da un altro detentore; b.

dopo il trasferimento del luogo di stanza in un altro Cantone; c.

dopo che le targhe sono state restituite all'autorità competente
(art. 68 cpv. 3 L);

d.

dopo che l'assicuratore ha notificato la sospensione o la cessazione dell'assicurazione (art. 68 cpv. 2 L); 6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857) 7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1832).

8

Art. 3 originario.

Assicurazione
minima

Obbligatorietà

Assicurazione dei veicoli 741.31

3

e.

dopo sostituzione della targa con un'altra avente un numero
differente.9

3 Nei casi previsti nel capoverso 2 lettere a e b, l'assicuratore non può
opporre alla parte lesa la mancanza del nuovo attestato d'assicurazione
sino a che il veicolo è munito della vecchia licenza di circolazione.

4 Le autorità di ammissione notificano al Controllo federale dei veicoli
e all'assicuratore, che ha allestito l'attestato d'assicurazione, per
scritto o per via elettronica secondo le disposizioni dell'allegato 1: a.

l'ammissione del veicolo (notificazione del controllo); b.

il ritiro dalla circolazione del veicolo.10

Art. 4

1 L'attestato d'assicurazione contiene le indicazioni necessarie relative
al veicolo, al detentore e all'assicuratore come pure alle condizioni del
contratto d'assicurazione essenziali per l'applicazione della presente
ordinanza e indica il giorno a contare dal quale ha inizio la copertura
assicurativa.

2 Le condizioni dell'attestato d'assicurazione, comprese le restrizioni o
le limitazioni di durata che non sono previste dalla presente ordinanza
sono considerate come non esistenti.

3 La forma dell'attestato d'assicurazione è quella indicata nell'allegato 1.


Art. 5

1 Gli attestati d'assicurazione possono essere rilasciati: a.

dalle imprese d'assicurazione autorizzate a esercitare in Svizzera l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a
motore in virtù della legislazione federale concernente la vigilanza delle imprese d'assicurazione; b.11 dalla Posta Svizzera per i veicoli della Confederazione muniti di licenze di circolazione e di targhe di controllo cantonali e
non assicurati presso un'impresa d'assicurazioni.

2 L'Ufficio federale delle assicurazioni private rende noto alle autorità
cantonali l'elenco delle imprese designate nel capoverso 1 lettera a e le
informa delle modificazioni intervenute.12 9

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).

10

Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

11

Nuovo testo giusta il n. II 46 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

Contenuto e
forma

Rilascio

Cicolazione stradale 4

741.31

3 Gli attestati d'assicurazione consegnati agli assicurati al principio
d'un mese sono redatti in modo che l'autorità cantonale possa mettere
il veicolo in circolazione gli ultimi due giorni feriali del mese precedente.

4 Gli attestati internazionali d'assicurazione (carta verde) sono rilasciati dall'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del
medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel
campo dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.13

Art. 6

1 L'autorità non accetta l'attestato d'assicurazione se accerta che le
indicazioni in esso contenute sono incomplete o inesatte. Nei casi
dubbi, essa ordina le indagini necessarie o informa l'assicuratore.
Questo principio si applica per analogia se vi è motivo di ritenere che i
fatti indicati nell'attestato hanno subito una modificazione.

2 Gli attestati d'assicurazione originali oppure riproducibili con un
altro sistema devono essere conservati dall'autorità finché sono validi
e ancora per tre anni dopo la scadenza della loro validità. Gli attestati
di assicurazione originali devono essere disponibili durante i primi tre
mesi dalla messa in circolazione.14 3

...15

II. Sospensione e cessazione dell'assicurazione

Art. 7

1 L'assicuratore deve notificare la sospensione o la cessazione dell'assicurazione al più presto il giorno in cui scade la garanzia prevista
dal contratto d'assicurazione. Se l'assicuratore stesso dispone di sospendere o di far cessare il contratto, egli deve avvisare lo stipulante
sulle conseguenze della notificazione che s'appresta a fare all'autorità.

2 Ricevuta la notificazione, l'autorità revoca immediatamente la licenza di circolazione conformemente all'articolo 16 capoverso 1 della
legge e incarica la polizia di ritirare la licenza di circolazione e le targhe di controllo.

3 La revoca della licenza di circolazione non viene disposta se il detentore consegna all'autorità un nuovo attestato d'assicurazione.

13

Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

15

Abrogato dal n. I dell'O del 1 o lug. 1992 (RU 1992 1338).

Controllo;
conservazione

Notificazione
dell'assicuratore

Assicurazione dei veicoli 741.31

5

4 Se non viene consegnato un nuovo attestato d'assicurazione e se le
targhe sono state restituite all'autorità entro 30 giorni dalla scadenza
della garanzia prevista nel contratto d'assicurazione, ai fini del ritiro le
targhe sono segnalate nel sistema informatizzato per le indagini di
polizia (RIPOL).16

a17 1 Se contro un assicuratore è dichiarato il fallimento, l'Ufficio federale
delle assicurazioni private ne informa senza indugio le autorità cantonali d'ammissione.

2 L'autorità cantonale chiede senza indugio ai detentori del veicolo di
produrre un nuovo attestato d'assicurazione o di depositare le targhe
entro quattro settimane.

3 Se nel termine di cui sopra un nuovo attestato d'assicurazione non è
presentato o le targhe non sono pervenute all'autorità, quest'ultima
ordina immediatamente la revoca della licenza di circolazione giusta
l'articolo 16 capoverso 1 della legge, incarica la polizia di ritirare la
licenza di circolazione e le targhe e, ai fini del ritiro, segnala le targhe
nel sistema informatizzato per le indagini di polizia (RIPOL).


Art. 8

1 Il detentore che vuole sospendere temporaneamente gli effetti dell'assicurazione deve depositare le targhe presso la competente autorità
(art. 68 cpv. 3 L). Se non rimette più in circolazione il veicolo, deve
depositare anche la licenza di circolazione affinché l'autorità possa
annullarla; in caso contrario, le targhe sono trattenute per una durata
stabilita dall'Ufficio federale delle strade18.19 20 2 La licenza di circolazione e le targhe di controllo possono essere
consegnate o rimesse all'autorità per mezzo della posta in qualsiasi
momento. Gli effetti dell'assicurazione sono sospesi dal giorno che
segue la consegna o la spedizione. Le autorità competenti a riceverle
tengono un elenco delle licenze e delle targhe depositate, dal quale
risulti da che data l'assicurazione cessa di aver effetto.

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

17

Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

18

Nuova espressione giusta l'art. 1 n. 6 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1998 1796). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

19

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5465).

20

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).

Fallimento di un
assicuratore

Deposito della
licenza di circolazione e delle
targhe di
controllo

Cicolazione stradale 6

741.31

III. Veicoli di riserva

Art. 9

1 Le targhe di controllo d'un veicolo a motore possono essere trasferite
su un veicolo di riserva solo dopo che l'autorità competente ha dato, in
ogni singolo caso, un permesso scritto.

2 Il permesso è concesso se un veicolo che circola con targhe svizzere
non può essere adoperato a causa di danneggiamento, riparazione, revisione, trasformazione, ecc. e se il veicolo di riserva è in perfetto stato.21 3 Per l'esame successivo dei veicoli di riserva si applica per analogia
l'articolo 33 dell'ordinanza del 19 giugno 199522 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.23 4 Come veicoli di riserva possono essere ammessi: a.

per un motoveicolo, un altro motoveicolo e per una motoleggera, soltanto un'altra motoleggera; b.

per un quadriciclo leggero a motore soltanto un altro quadriciclo leggero a motore; per un triciclo a motore, soltanto un altro triciclo a motore o un
quadriciclo a motore;

d.

per un quadriciclo a motore, soltanto un altro quadriciclo a
motore o un triciclo a motore; e.

per un autoveicolo leggero, soltanto un altro autoveicolo leggero; f.

per un'automobile pesante, soltanto un'altra automobile
pesante;

g.24 per un autoveicolo pesante destinato al trasporto di cose soltanto un altro autoveicolo destinato al trasporto di cose;

h.

per un autobus, soltanto un altro autobus il cui numero di posti
non richieda, conformemente all'articolo 3 capoverso 2, un
minimo d'assicurazione più alto; i.

per un trattore industriale, soltanto un altro trattore industriale; k.

per un veicolo a motore agricolo, soltanto un altro veicolo a
motore agricolo;

l.

per una macchina semovente pesante o leggera, soltanto un'altra macchina semovente, per un carro di lavoro soltanto un
altro carro di lavoro; 21

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).

22

RS 741.41

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1383).

Permesso
dell'autorità

Assicurazione dei veicoli 741.31

7

m.

per un rimorchio, soltanto un altro rimorchio uguale o simile;
per i rimorchi destinati al trasporto di persone, si applica per
analogia quanto disposto alla lettera h.25 5 L'autorità può, in casi motivati, ammettere deroghe al capoverso 4,
purché per il veicolo di riserva sia presentato un attestato d'assicurazione; l'attestato d'assicurazione non è però necessario per i rimorchi
non adibiti al trasporto di persone.

6 In gravi casi motivati l'autorità può ammettere come veicolo di
riserva un'automobile o un furgoncino senza odocronografo in sostituzione di un veicolo a motore leggero, non più funzionante perché danneggiato o in riparazione, o di un'automobile pesante adibita al trasporto professionale di persone. In siffatto caso la tenuta del libretto di
lavoro si fonda sull'articolo 18 capoverso 4 dell'ordinanza del
6 maggio 198126 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti
professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti come anche sull'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza per
gli autisti del 19 giugno 199527.28

Art. 10

1 Il permesso per l'uso del veicolo di riserva è rilasciato soltanto se la
licenza di circolazione del veicolo da sostituire è stata consegnata
all'autorità.

2 Il permesso è rilasciato per 30 giorni al massimo. Esso può però
essere rilasciato o prorogato per un periodo più lungo se è presentato
un attestato d'assicurazione per il veicolo di riserva.

3 Il permesso scaduto deve essere restituito immediatamente all'autorità. Se il detentore non rispetta questo obbligo, l'autorità prende le
misure necessarie.

4 ...29

a30 1 L'autorità può rilasciare permessi generali per l'uso dei veicoli di
riserva alle aziende che dispongono di veicoli propri di riserva. Deve
essere rilasciato un permesso generale per l'uso dei veicoli di riserva
se diversi singoli detentori dispongono di un veicolo di riserva comune 25

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per
i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

26

RS 822.222

27

RS 822.221

28

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

29

Introdotto dall'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di
persone e veicoli (RS 741.51). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 apr. 1002
(RU 2001 1383).

30

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

Procedura.
Termini

Permessi generali per l'uso dei
veicoli di riserva

Cicolazione stradale 8

741.31

e sono collegati tramite un'organizzazione di utenza comunitaria, ad
esempio una centrale di tassì. Il permesso è limitato a un anno e può
essere prorogato ogni volta di un anno.

2 Il permesso è rilasciato se: a.

il veicolo di riserva è in grado di funzionare con sicurezza; e b.

il controllo ufficiale più recente del veicolo di riserva al
momento del rilascio o della proroga del permesso non è anteriore al controllo ufficiale più recente per l'immatricolazione
ordinaria.

3 Nel permesso per l'uso del veicolo di riserva oppure in un allegato
del permesso vengono iscritti i numeri delle targhe e la marca del veicolo o dei veicoli da sostituire. Per un veicolo di riserva di diversi singoli detentori deve essere iscritta la designazione dell'organizzazione
d'utenza comunitaria, ad esempio di una centrale di tassì.

4 Il permesso per l'uso dei veicoli di riserva è valido soltanto se in pari
tempo viene recata seco la licenza di condurre del veicolo non utilizzabile.

Capo secondo: Condizioni speciali I. Rischi maggiori

Art. 11

1 Un permesso speciale dell'autorità, che deve essere iscritto nella
licenza di circolazione, è necessario al detentore che vuole usare un
veicolo a motore o un rimorchio per trasportare merci pericolose che
richiedono una garanzia maggiore da parte dell'assicuratore secondo
l'articolo 12. Il permesso è rilasciato solo se il rischio maggiore è
annotato nell'attestato d'assicurazione.31 2 Gli autoveicoli che hanno più di 9 posti compreso quello del conducente sono ammessi alla circolazione soltanto se nell'attestato d'assicurazione sono iscritti almeno tanti posti quanti ne ha il veicolo.32 3 L'assicuratore non può opporre alla parte lesa la mancanza della
copertura contrattuale per i rischi maggiori menzionati nel presente
articolo.

31

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998
(RU 1998 1188).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

Categorie

Assicurazione dei veicoli 741.31

9


Art. 12

1 Il minimo d'assicurazione per i veicoli a motore e gli autotreni trasportanti merci pericolose è di 6 milioni di franchi per infortunio,
complessivamente per i danni materiali e alle persone. I danni alle persone devono essere risarciti per primi. Se le merci pericolose sono trasportate soltanto su un rimorchio, per quest'ultimo occorre stipulare
un'assicurazione complementare.33 2 La copertura assicurativa disposta nel capoverso 1, si applica, salvo
contraria disposizione contrattuale, solo se il danno è cagionato dalla
pericolosità delle merci trasportate.

3 L'elenco delle merci pericolose è fatto dal Consiglio federale.

II. Targhe di controllo trasferibili

Art. 13

1 Targhe trasferibili possono essere rilasciate, a richiesta del detentore
del veicolo, conformemente alle disposizioni seguenti.

2 Una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili possono
essere rilasciate solo per veicoli appartenenti allo stesso detentore ed il
cui luogo di stanza si trova nello stesso Cantone. Targhe trasferibili
sono rilasciate al massimo per due veicoli ed è vietato adoperare, per
un veicolo, più di una targa trasferibile o più di una coppia di tali targhe; queste limitazioni non si applicano agli autoveicoli di lavoro e ai
rimorchi.34

3 Una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili possono
essere consegnate soltanto per veicoli a motore tra di loro e per rimorchi tra di loro; questi veicoli devono inoltre poter portare targhe dello
stesso genere.35

4 Per ogni veicolo usato con targhe trasferibili deve essere rilasciata
una licenza di circolazione speciale.


Art. 14

1 Solo uno dei veicoli per i quali è stata rilasciata una targa trasferibile
o una coppia di targhe trasferibili può circolare sulle strade pubbliche,
e precisamente quello munito della targa o della coppia di targhe.

33

Nuovo testo giusta l'art. 29 cpv. 2 n. 4 dell'O del 29 nov. 2002 concernente il trasporto di
merci su strada, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 741.621).

34

Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione
di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RS 741.51).

35

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).

Merci pericolose

Condizioni
generali

Uso

Cicolazione stradale 10

741.31

2 Se sono accertate contravvenzioni a questa disposizione, il permesso
di adoperare targhe trasferibili può essere ritirato temporaneamente o
definitivamente al detentore colpevole.


Art. 15

1 Per ogni veicolo a motore, a favore del quale è rilasciata una targa
trasferibile o una coppia di targhe trasferibili, è necessario un attestato
d'assicurazione speciale, che può essere contrassegnato in modo particolare.

2 Se un veicolo al quale è stata assegnata una targa trasferibile o una
coppia di targhe trasferibili è immatricolato nuovamente e riceve una
targa con un altro numero, deve essere presentato un nuovo attestato
d'assicurazione.

3 L'uso simultaneo di più veicoli a motore non può essere opposto alla
parte lesa dall'assicuratore, il quale può tuttavia esercitare il regresso
verso il detentore.

III. Immatricolazione provvisoria

Art. 16

1 Sono immatricolati provvisoriamente i veicoli a motore la cui stanza
in Svizzera è o sarà ancora soltanto di durata limitata.36 2 I veicoli a motore non sdoganati i cui detentori non beneficiano dei
privilegi e delle immunità diplomatici possono essere immatricolati
solo provvisoriamente e solo col consenso delle autorità doganali.

3 Sono riservate le disposizioni concernenti i veicoli ammessi nella
circolazione internazionale con licenze e targhe estere.


Art. 17

1 Per i veicoli a motore immatricolati provvisoriamente è rilasciata una
licenza di circolazione contrassegnata in modo particolare. Conformemente alle disposizioni seguenti, la sua validità sarà limitata in modo
che scada al più tardi il giorno indicato nell'attestato d'assicurazione e
sempre alla fine d'un mese.

2 La validità della licenza deve scadere al più tardi entro dodici mesi
dalla data del rilascio. Le licenze rilasciate in ottobre o in novembre
possono però essere valide sino alla fine dell'anno seguente. È
ammesso prorogare sino ai termini sopra indicati la licenza rilasciata
per un periodo di tempo più breve.

36

Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione
di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RS 741.51).

Assicurazione

Casi
d'applicazione

Licenza di
circolazione

Assicurazione dei veicoli 741.31

11

3 L'immatricolazione provvisoria di un veicolo può essere prolungata
dall'autorità competente se esistono motivi sufficienti. Quando la validità di un'immatricolazione provvisoria scade durante un soggiorno
all'estero, le autorità doganali, in caso di ritorno nel Paese, possono
autorizzare l'uso del veicolo durante 48 ore al massimo, a condizione
che sia stipulata un'assicurazione di confine ai sensi dell'articolo 45
della presente ordinanza.37 4 Durante tutto il periodo d'immatricolazione provvisoria si reputa che
il veicolo abbia avuto stanza nel luogo che era determinante per il rilascio della licenza. Tuttavia, la competenza di prorogare l'immatricolazione provvisoria spetta all'eventuale nuovo Cantone di stanza.38 5 L'autorità può far dipendere il rilascio della licenza dal pagamento
delle tasse e delle imposte dovute per tutta la durata della licenza o
dalla prestazione di garanzie equivalenti. Altre cauzioni non possono
essere chieste.


Art. 18

1 Per i veicoli a motore immatricolati provvisoriamente sono rilasciate
targhe speciali, conformemente all'allegato 2 lettera A della presente
Ordinanza.39 Le targhe di controllo cessano di esser valide contemporaneamente alla licenza di circolazione. Esse non devono essere restituite all'autorità che le ha rilasciate quando la durata dell'immatricolazione provvisoria stabilita nella licenza di circolazione è scaduta; in
caso d'impiego abusivo devono essere confiscate d'ufficio.

2 Ogni targa è munita di marche di controllo conformemente all'allegato 2 lettera B: sulle marche di controllo sono indicati l'anno e il
mese in cui scade l'immatricolazione provvisoria.40

Art. 19

1 Ai fini dell'immatricolazione provvisoria, il detentore deve consegnare all'autorità un attestato di assicurazione contrassegnato in modo
particolare e di validità limitata.

2 Durante la validità dell'immatricolazione provvisoria indicata nella
licenza di circolazione, la sospensione o la cessazione dell'assicurazione diventano efficaci verso le parti lese soltanto se la licenza e le
targhe sono state restituite all'autorità o confiscate da essa e al più presto dal giorno consecutivo a quello della spedizione, della restituzione
o della confisca.

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

38

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 apr. 1987 (RU 2987 628).

39

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 apr. 1987 (RU 2987 628).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

Targhe e marche
di controllo

Assicurazione

Cicolazione stradale 12

741.31

3 Per il resto, la garanzia assicurativa nei riguardi delle parti lese si
estingue al più presto 15 giorni dopo che l'immatricolazione provvisoria indicata nella licenza di circolazione ha cessato di essere valida.

4 Se l'assicuratore annuncia la sospensione o la cessazione dell'assicurazione durante la validità dell'immatricolazione provvisoria indicata
nella licenza di circolazione, l'autorità prende le misure adeguate per
confiscare la licenza e le targhe.

5 ...41

IV. Licenze temporanee

Art. 20


42

1 Le licenze temporanee per veicoli a motore o rimorchi in grado di
funzionare con sicurezza sono rilasciate su richiesta a persone con
domicilio in Svizzera.

2 Il richiedente deve attestare che il veicolo è in grado di funzionare
con sicurezza. L'autorità può esigere di verificare essa stessa la sicurezza di funzionamento oppure richiedere l'attestazione di un'officina
di riparazione da essa riconosciuta.

3 L'autorità può esigere dal richiedente che presenti altri documenti
come la licenza di circolazione o il rapporto di perizia. Può chiedere
una cauzione adeguata a garanzia dei costi risultanti dalla restituzione
non puntuale delle targhe.

4 Le licenze temporanee sono rilasciate per una durata di 24, 48, 72 o
96 ore.

5 Le targhe rilasciate con la licenza temporanea devono essere restituite o mandate per posta all'autorità competente al più tardi alla scadenza della validità della licenza.

6 Ai detentori che non rispettano le condizioni imposte dalla licenza
temporanea può essere negato, ulteriormente, il rilascio di tali licenze.

a43 1 I veicoli muniti di licenza temporanea non possono essere utilizzati
per trasporti rimunerati né noleggiati; il veicolo non deve trasportare
più di otto persone oltre al conducente.

41

Abrogato dal n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1383).

43

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

Rilascio

Uso

Assicurazione dei veicoli 741.31

13

2 Le licenze temporanee non possono essere usate per: a.

il trasporto di merci pericolose per le quali è necessaria una
garanzia assicurativa maggiore secondo l'articolo 12; b.

i trasporti di cose con veicoli a motore pesanti o con rimorchi
il cui peso totale supera i 3500 kg, tranne per i trasporti giusta
l'articolo 24 capoverso 4 lettere a e b e capoverso 5.


Art. 21

1 Il detentore che chiede una licenza temporanea deve aderire al contratto collettivo d'assicurazione per la responsabilità civile, da stipularsi dai Cantoni. È riservato quanto dispone il capoverso 5.

2 Il detentore deve pagare la sua parte di premio prima di ritirare la
licenza. Se non restituisce per tempo all'autorità le targhe dopo la loro
scadenza, deve versare un premio supplementare per ogni giorno di
ritardo.44

3 Se le targhe di controllo scadute non sono rimesse per tempo
all'autorità, questa le fa ritirare dalla polizia.45 4 La garanzia d'assicurazione e l'obbligo di pagare i premi cessano
comunque 60 giorni dopo la scadenza della licenza.

5 Se una licenza temporanea è rilasciata per permettere di presentare al
controllo ufficiale un veicolo da immatricolare, essa è redatta conformemente all'attestato d'assicurazione del veicolo.

V. Licenze di circolazione collettive

Art. 22


46

1 Licenze di circolazione collettive unitamente a targhe professionali
sono rilasciate per:48 a.

autoveicoli;

b.49 motoveicoli;

c.

motoleggere;

d.

veicoli a motore agricoli; 44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1383).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1383).

46

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

48

Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione
di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RS 741.51).

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

Assicurazione

Categoria e
genere delle
licenze47

Cicolazione stradale 14

741.31

e.

veicoli di lavoro muniti di motore; f.

rimorchi.

2 Oltre che ai veicoli giusta il capoverso 1, possono essere applicate:50 a.51 targhe professionali per autoveicoli a tutti i veicoli a motore con ruote gemellate disposte simmetricamente che non sono
motoveicoli;

b.52 targhe professionali per motoleggere a tutti i veicoli a motore che non sono autoveicoli; c.53 targhe professionali per motoleggere ai quadricicli leggeri a motore e ai ciclomotori; d.

tutte le targhe professionali a veicoli speciali della corrispondente categoria di veicoli; e.54 targhe professionali per veicoli a motore agricoli a rimorchi e autotreni agricoli.55 2bis Se un rimorchio è trainato da un autoveicolo, la targa posteriore
del veicolo trattore può essere utilizzata come targa del rimorchio.56 3 L'impiego di queste targhe non esime né dall'obbligo di rispettare le
limitazioni concernenti l'uso e la circolazione dei veicoli di lavoro e
dei veicoli a motore agricoli, né da quello di chiedere i permessi per
veicoli speciali.57


Art. 23


58

1 Le licenze di circolazione collettive sono rilasciate alle aziende che
soddisfano i requisiti di cui nell'allegato 4 e che: a.

dispongono dei permessi necessari per il loro esercizio, b.

garantiscono un impiego irreprensibile della licenza di circolazione collettiva, e 50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1383).

51

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per
i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

52

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per
i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

53

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per
i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

54

Introdotta dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

56

Introdotto n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli
stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

Rilascio

Assicurazione dei veicoli 741.31

15

c.

trattandosi di imprese dell'industria automobilistica, hanno
stipulato l'assicurazione prescritta nell'articolo 71 capoverso 2
della legge.

2 In via eccezionale l'autorità cantonale può derogare ai requisiti di cui
nell'allegato 4 in favore del richiedente o del detentore se dalla valutazione globale dell'azienda risulta che le targhe professionali possono
essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico e per
l'ambiente.59

a60 1 La licenza di circolazione collettiva deve essere ritirata quando non
sono più adempiute le premesse per il rilascio.

2 Non è più data la garanzia per un uso irreprensibile della licenza di
circolazione collettiva segnatamente se il titolare ne ha provocato o
tollerato l'uso illecito, omettendo ad esempio di esercitare la necessaria sorveglianza oppure se ha messo in circolazione un veicolo non in
grado di funzionare con sicurezza. In casi di lieve entità, può essere
minacciato il ritiro.61

Art. 24


62

1 La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe
professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato
nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le
sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un
danno o controllare una riparazione.

2 Il titolare della licenza di circolazione collettiva è responsabile, come
il detentore, per il perfetto stato di funzionamento e la conformità alle
prescrizioni del veicolo (art. 93 n. 2 della legge).

3 Le targhe professionali possono essere adoperate per: a.

il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare; b.

trasferire e provare veicoli, nell'ambito del commercio automobilistico, su cui sono eseguite riparazioni e trasformazioni; c.

la prova di veicoli nuovi da parte del costruttore e dell'importatore; d.

consentire a esperti di esaminare veicoli; 59

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

60

Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1383).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

Ritiro

Uso delle targhe

Cicolazione stradale 16

741.31

e.

la presentazione del veicolo all'esame ufficiale e le corse effettuate per detto esame; f.

tutte le altre corse gratuite, purché nel o sul veicolo vi siano 9
persone al massimo, conducente compreso.

4 I veicoli a motore pesanti provvisti di targhe professionali possono
essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose: a.

trasporti di parti di veicoli in connessione con riparazioni o
trasformazioni del veicolo nella propria azienda; b.

trasporti di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b-e; c.

rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o
danneggiati in seguito a incidente dal luogo della panna o
dell'incidente fino alla più vicina officina di riparazione
oppure fino all'azienda del titolare della licenza di circolazione
collettiva.

5 Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a e f, nonché al capoverso 4
lettere a e c, le targhe professionali possono essere applicate soltanto a
veicoli sdoganati e assoggettati all'imposta secondo la legge del
21 giugno 199663 sull'imposizione degli autoveicoli. Nel caso di cui al
capoverso 4 lettera a le targhe professionali possono essere applicate
anche a veicoli non sdoganati o non assoggettati all'imposta, nella
misura in cui i pezzi trasportati siano destinati a lavori sul veicolo.64 6 Se sono applicate targhe professionali a veicoli a motore o a rimorchi
adibiti al trasporto di carichi, il conducente deve prendere seco, oltre
alla licenza di circolazione collettiva, un documento indicante il peso
totale autorizzato (ad es. il certificato di tipo, la garanzia di fabbrica o
la licenza di circolazione rilasciata in occasione di una precedente
immatricolazione) e inoltre, se sono applicate targhe professionali ad
autotreni, un certificato relativo al carico rimorchiato autorizzato.65
Per il trasporto di merci pericolose sono necessari un permesso rilasciato dall'autorità e l'assicurazione complementare di cui all'articolo 12.


Art. 25


66

1 Un veicolo a motore munito di targhe professionali o trainante un
rimorchio con

una tale targa può circolare, fatti salvi i capoversi 2 e 3, 63

RS 641.51

64

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli
autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.511).

65

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per
i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

66

Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione
di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RS 741.51).

Persone
autorizzate

Assicurazione dei veicoli 741.31

17

soltanto se una delle persone seguenti guida il veicolo o accompagna il
conducente:67

a.

titolare o impiegato dell'azienda; b.

congiunti dei titolari o dirigenti dell'azienda (direttori, gerenti,
capi dell'esercizio o delle vendite), se vivono in comunione
domestica con essi.68

2 Se il trasferimento di un veicolo è effettuato nell'interesse dell'azienda, altre persone incaricate dal titolare o dal dirigente dell'azienda possono far uso delle targhe professionali, ma devono guidare esse stesse il veicolo.69 3 Eventuali acquirenti possono provare per una corsa non accompagnata i veicoli muniti di targhe professionali se questi ultimi sono in
grado di funzionare con sicurezza e soddisfano le prescrizioni. Il titolare della licenza di circolazione collettiva tiene un registro su queste
corse e lo conserva per un biennio. A richiesta degli organi di controllo deve consentire loro di consultare detto registro.70 4 ...71


Art. 26

1 Chi chiede una licenza di circolazione collettiva per veicoli a motore
deve consegnare all'autorità un attestato d'assicurazione contrassegnato in modo speciale.

2 L'assicurazione deve coprire, conformemente alla legge, i danni
cagionati dal veicolo munito della targa professionale rilasciata in base
all'attestato d'assicurazione.72 3 L'uso illecito delle targhe, in particolare da parte di chi non è autorizzato, non può essere opposto al danneggiato. Sono riservate le
disposizioni relative al risarcimento dei danni nei casi d'uso di veicoli
sottratti (art. 75 L).

67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1383).

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1383).

71

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001 (RU 2001 1383).

72

Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione
di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RS 741.51).

Assicurazione

Cicolazione stradale 18

741.31

Capo terzo:
Assicurazione di responsabilità civile per le aziende
dell'industria dei veicoli a motore e per le manifestazioni
sportive

I. Aziende dell'industria dei veicoli a motore

Art. 27

1 L'assicurazione prevista dall'articolo 71 capoverso 2 della legge
copre la responsabilità civile dei capi d'azienda dell'industria dei veicoli a motore per i loro veicoli a motore sprovvisti di assicurazione del
detentore e per i veicoli loro consegnati. Sono tenuti a stipulare una
tale assicurazione:73

a.

i capi delle aziende che fabbricano, montano, carrozzano, trasformano o riparano veicoli a motore o rimorchi per tali veicoli; b.

gli importatori, i commercianti e i sensali dei veicoli a motore
e di rimorchi di veicoli a motore; c.

i capi di imprese ausiliarie dell'industria dei veicoli a motore,
quali i lattonieri, i sellai e i verniciatori di veicoli; d.

i capi di aziende per la demolizione di veicoli a motore.

2 Con decisione dell'autorità cantonale competente sono assoggettate
all'obbligo dell'assicurazione altre aziende dell'industria dei veicoli a
motore in cui si trovano regolarmente veicoli a motore atti a circolare,
ma non muniti della licenza di circolazione.

3 A domanda e con decisione dell'autorità cantonale competente, sono
esonerati dall'obbligo dell'assicurazione i capi d'azienda in grado di
provare che nella loro impresa si trovano soltanto veicoli a motore
propri, immatricolati separatamente, o veicoli a motore completamente
inutilizzabili.74


Art. 28

1 Chi vuole aprire un'impresa sottoposta all'obbligo dell'assicurazione
previsto dall'articolo 27 capoverso 1 deve informare l'autorità cantonale competente prima dell'apertura.

2 L'autorità cantonale competente deve prendere una decisione quando
un capo d'azienda:

a.

omette d'informare l'autorità secondo il capoverso 1 o contesta l'obbligo di assicurarsi; 73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

Obbligo
dell'assicurazione Procedura

Assicurazione dei veicoli 741.31

19

b.

deve esser sottoposto all'obbligo dell'assicurazione conformemente all'articolo 27 capoverso 2; c.

chiede di essere esonerato dall'obbligo di assicurarsi.

3 Prima che la decisione sia presa, al capo d'azienda deve esser data la
possibilità di far conoscere il suo parere. La decisione deve essergli
comunicata per iscritto, con indicazione dei motivi e della possibilità
di ricorso prevista dall'articolo 89 capoverso 3 della legge.


Art. 29


75

1 Il capo di un'impresa assoggettata all'obbligo dell'assicurazione
deve consegnare all'autorità competente un attestato d'assicurazione
speciale. Ciò non lo dispensa dall'obbligo di consegnare gli attestati
d'assicurazione prescritti giusta gli articoli 3, 11, 15, 19 e 26 della presente ordinanza.

2 La sospensione o la cessazione dell'assicurazione secondo l'articolo 71 capoverso 2 della legge devono essere annunciate dall'assicurazione all'autorità cantonale e hanno effetto nei riguardi delle parti
lese soltanto alla scadenza di sessanta giorni dopo che l'autorità avrà
ricevuto questo avviso.

3 Quando l'obbligo dell'assicurazione è stato stabilito con decisione
dell'autorità non impugnata mediante ricorso, al capo d'azienda che
non presenta l'attestato d'assicurazione richiesto secondo l'articolo 71
capoverso 2 della legge, l'autorità fissa un termine di trenta giorni,
comminandogli la pena prevista nell'articolo 292 del Codice penale
svizzero76. Lo stesso principio si applica quando l'assicuratore annuncia la sospensione o la cessazione dell'assicurazione secondo il capoverso 2.

II. Gare di velocità

Art. 30

1 L'articolo 72 della legge è applicabile: a.

alle gare di velocità, alle competizioni o ai tentativi di primato
effettuati sulle strade pubbliche, quando la velocità deve essere
la massima possibile o raggiungere una media superiore a
50 km/h o quando il tempo impiegato quotidianamente è di più
di 12 ore per un conducente o di più di 15 ore per due conducenti che si alternano alla guida; b.

alle manifestazioni di questo genere che si svolgono su strade
chiuse alla circolazione, su circuiti o su terreni aperti, quando 75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

76

RS 311.0

Attestato
d'assicurazione

Casi
d'applicazione

Cicolazione stradale 20

741.31

sono ammesse come partecipanti o come spettatori anche persone che non sono membri della società organizzatrice.

2 In casi particolari, i Cantoni possono proporre al Consiglio federale: a.

di sottoporre all'obbligo dell'assicurazione, secondo l'articolo
72 della legge, altre manifestazioni sportive con veicoli a
motore o con velocipedi quando esse presentano pericoli particolari; b.

di consentire eccezioni per determinate manifestazioni o per
corse effettuate su circuiti speciali, quando è escluso che esista
un pericolo per i terzi.


Art. 31

1 Chi organizza una manifestazione assoggettata all'obbligo dell'assicurazione deve consegnare all'autorità di ogni Cantone interessato un
attestato d'assicurazione che può essere di durata limitata; in quest'ultimo caso l'assicuratore non può revocarlo.

2 Chi organizza regolarmente manifestazioni su terreni appositamente
attrezzati deve consegnare un attestato d'assicurazione di durata illimitata all'autorità cantonale competente. L'assicuratore deve notificare
all'autorità la sospensione o la cessazione dell'assicurazione. L'articolo 29 capoverso 3 è applicabile per analogia.77 III. Casi speciali

Art. 32

1 Le macchine operatrici semoventi per le quali non esistono né licenza di circolazione né targhe di controllo possono essere usate per effettuare lavori sulle strade dove la circolazione non è completamente
sospesa soltanto se l'impresario prova che, quale detentore di tutte le
macchine adoperate, è assicurato per la responsabilità civile conformemente alla legge.

2 L'articolo 29 è applicabile per analogia.


Art. 33

1 Se i veicoli d'una azienda devono circolare su brevi tratti di strada
pubblica per passare da un punto all'altro della fabbrica o dell'officina, l'autorità cantonale competente può permettere al proprietario
l'uso di veicoli a motore senza licenza di circolazione e senza targhe di
controllo su tali tratti di strada, purché esso provi che, quale detentore 77

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5465).

Attestato
d'assicurazione

Macchine per la
costruzione di
strade

Veicoli di
fabbrica che
circolano su
strade pubbliche

Assicurazione dei veicoli 741.31

21

di tutti questi veicoli, è assicurato per la responsabilità civile conformemente alla legge.

2 L'articolo 29 è applicabile per analogia.

Parte terza:
Assicurazione di responsabilità civile dei velocipedi e dei
veicoli ad essi equiparati
Capo primo: Velocipedi

Art. 34


78

1 Per la durata di validità, il contrassegno apposto sul velocipede comprova l'esistenza della prescritta assicurazione di responsabilità civile
(art. 70 L).

2 Quali contrassegni per i velocipedi sono rilasciati autocollanti (allegato 3, lett. A). Vi sono stampati, in cifre, i seguenti dati: a.

l'indicazione dell'assicurazione di responsabilità civile competente (numero d'assicurazione); b.

la designazione del Cantone; c.

un numero di serie progressivo; d.

l'anno di validità.

3 I contrassegni per i velocipedi sono validi dal 1° gennaio dell'anno
stampato al 31 maggio dell'anno successivo. I contrassegni il cui millesimo o numero d'assicurazione è illeggibile non sono validi.

4 Il contrassegno è trasferibile su un altro velocipede.79 5 Anche i velocipedi dei Cantoni (art. 73 cpv. 2 L) sono muniti di
contrassegni.

6 I velocipedi della Confederazione sono muniti di contrassegni speciali, di validità illimitata (allegato 3 lett. B).

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 1189).

79

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per
i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Contrassegno per
velocipedi

Cicolazione stradale 22

741.31


Art. 35

1 L'assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino
all'importo di franchi 500 000 per infortunio, complessivamente per i
danni materiali e alle persone.80 1a I Cantoni stipulano un'assicurazione collettiva di responsabilità
civile per ciclisti. Le associazioni ciclistiche possono stipulare un'assicurazione di questo genere per i loro membri. Il ciclista è libero di
concludere un'assicurazione individuale.81 2 L'assicurazione di responsabilità civile per i ciclisti deve essere stipulata presso compagnie d'assicurazione autorizzate ad esercitare in
Svizzera l'assicurazione di responsabilità civile secondo la legislazione federale concernente la sorveglianza delle imprese private in
materia d'assicurazione. L'Ufficio federale delle assicurazioni private
comunica alle autorità cantonali l'elenco di queste compagnie e rende
loro note le modificazioni intervenute.82 3 ...83


Art. 36


84

1 L'acquisto dei contrassegni incombe ai Cantoni. Le compagnie di
assicurazione che concludono contratti individuali d'assicurazione o
contratti d'assicurazione con associazioni ricevono, al prezzo di costo,
i pertinenti contrassegni dai Cantoni.

2 I Cantoni vigilano affinché i contrassegni concernenti i contratti collettivi cantonali d'assicurazione di responsabilità civile possano essere
ottenuti presso gli uffici di distribuzione da essi designati. Le compagnie d'assicurazione che concludono contratti individuali d'assicurazione o contratti d'assicurazione con associazioni vigilano affinché ai detentori di velocipedi siano consegnati i contrassegni adatti.

3 Chi acquista un contrassegno per velocipedi riceve, insieme al contrassegno, una cedola con nome e indirizzo della compagnia d'assicurazione competente. La cedola può recare altre indicazioni.

4 I Cantoni vigilano affinché presso la polizia sia accessibile a tutti un
elenco dei codici che consentono di identificare le compagnie d'assicurazione di responsabilità civile.

80

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976
(RU 1975 1857).

81

Cpv. 1 originario.

82

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5465).

83

Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 1995 (RU 1995 5465).

84

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1189).

Assicurazione

Acquisto e
rilascio di
contrassegni per
velocipedi

Assicurazione dei veicoli 741.31

23

Capo secondo: Veicoli equiparati ai velocipedi Capo secondo: Veicoli equiparati ai velocipedi

Art. 37


85

1 I veicoli a motore seguenti sono equiparati ai velocipedi per quanto
riguarda la responsabilità civile e l'assicurazione: a.

i carri a mano provvisti di motore; b.

i monoassi guidati da una persona a piedi e non destinati a
trainare rimorchi;

c.87 i ciclomotori leggeri; d.88 le carrozzelle per invalidi con un dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

2 Questi veicoli devono essere muniti di un contrassegno per velocipedi (allegato 3, lett. A), i veicoli della Confederazione del contrassegno speciale (allegato 3, lett. B).

3 Il contrassegno può essere trasferito liberamente tra detti veicoli e i
velocipedi.89


Art. 38


90

1 Fatte salve le disposizioni seguenti, i ciclomotori sono equiparati ai
velocipedi per quanto concerne la responsabilità civile e l'assicurazione.

2 I ciclomotori devono essere muniti di una targa (art. 175 cpv. 5
OETV91).92 Questa è rilasciata quando il detentore presenta l'attestato
di assicurazione (art. 94 dell'O del 27 ottobre 1976 sull'ammissione
alla circolazione di persone e veicoli - OAC93). Inoltre deve consegnare all'autorità cantonale uno dei seguenti documenti, riempiti in
buona e debita forma, la cui presentazione è stabilita dall'Ufficio federale delle strade:94 85

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1189).

86

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3215).

87

Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3215).

88

Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3215).

89

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per
i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

90

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 1189). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente
testo.

91

RS 741.41

92

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per
i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

93

RS 741.51

94

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5465).

Carri a mano,
monoassi e
ciclomotori
leggeri86

Ciclomotori

Cicolazione stradale 24

741.31

a.

la domanda d'adesione al contratto collettivo d'assicurazione
di responsabilità civile concluso dal Cantone; b.

l'attestato d'assicurazione allestito in funzione di un contratto
individuale d'assicurazione; c.

l'attestato d'assicurazione allestito in funzione di un contratto
d'assicurazione concluso da un'associazione.

3 L'autorità iscrive nei documenti secondo l'articolo 2 il numero della
targa consegnata al detentore e la data di consegna; essa conserva questi documenti ancora per cinque anni almeno dopo che la targa è scaduta.

4 Alla persona che aderisce al contratto collettivo d'assicurazione concluso dal Cantone è rilasciato, insieme con la targa, il testo delle disposizioni più importanti del contratto.

Parte quarta:95 Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo
nazionale di garanzia
96 Capo primo: Ufficio nazionale di assicurazione97 I. Veicoli a motore stranieri e rimorchi98

Art. 39

1 Gli articoli 39-49 si applicano ai danni cagionati sul territorio svizzero da veicoli a motore esteri.100 2 Esse si applicano per analogia se il detentore di un veicolo a motore
estero o del rimorchio di tale veicolo deve rispondere, giusta l'articolo
69 della legge e l'articolo 2 della presente ordinanza, dei danni cagionati sul territorio svizzero da un rimorchio o da un veicolo rimorchiato.

95

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5465).

96

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

99

Introdotta dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Campo
d'applicazione99

Assicurazione dei veicoli 741.31

25

3 Sono considerati esteri i veicoli che sono ammessi alla circolazione
in base a una licenza di circolazione straniera e a targhe straniere.101 ...102


Art. 40

1 Nei limiti delle pretese che spettano loro per legge nei confronti del
detentore del veicolo a motore responsabile, le parti lese possono
chiedere il risarcimento all'Ufficio nazionale di assicurazione.

2 Il risarcimento può però essere preteso soltanto in misura uguale a
quella prevista se l'incidente fosse stato cagionato da un veicolo svizzero. È fatto salvo l'articolo 42 capoverso 2.

3 Un credito che superi la garanzia minima svizzera è soddisfatto se: a.

il veicolo che ha causato il danno proviene da uno Stato che
prescrive una garanzia minima legale più elevata; oppure b.

per il veicolo che ha causato il danno esiste, in base alla
polizza d'assicurazione, una garanzia più elevata e nel Paese
estero è garantita una garanzia equivalente.103 4 Per il resto, le pretese della parte lesa sono soggette alle medesime
regole dell'azione diretta contro l'assicuratore ai sensi dell'articolo 65
capoverso 1 della legge.


Art. 41


104

1 Per il risarcimento dei danni giusta l'articolo 39 è competente
l'Ufficio nazionale di assicurazione. Quest'ultimo è rappresentato da
una società membro, da un assicuratore gerente o da un'impresa competente per la liquidazione del danno (rappresentante).

2 L'Ufficio nazionale di assicurazione designa il suo rappresentante
sulla base degli accordi di cooperazione internazionali.

3 La cooperazione tra l'Ufficio nazionale di assicurazione e il suo rappresentante deve essere disciplinata contrattualmente.

4 L'Ufficio nazionale di assicurazione designa, entro 30 giorni, un
altro rappresentante se: a.

c'è un conflitto di interessi tra il rappresentante inizialmente
designato e la parte lesa, tranne nel caso in cui l'assicuratore 101

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

102

Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).

103

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

104

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

Pretese di
risarcimento

Obbligo
di risarcimento

Cicolazione stradale 26

741.31

estero acconsenta alla liquidazione da parte del rappresentante
inizialmente designato; b.

è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della
liquidazione del danno.

5 Se le parti lese non ancora risarcite hanno domicilio o dimora abituale all'estero, l'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il suo
accordo, il rappresentante può incaricare un assicuratore estero o un
Ufficio nazionale estero di assicurazione di liquidare il danno a nome
dell'Ufficio nazionale di assicurazione, nella misura in cui gli interessati siano d'accordo.


Art. 42

1 Se la parte lesa intende chiedere il risarcimento del danno giusta
l'articolo 74 capoverso 2 lettera a LCStr, deve annunciare il sinistro
immediatamente all'Ufficio nazionale di assicurazione con le seguenti
indicazioni:105

a.

incidente (luogo, data, ora, svolgimento dei fatti, persone coinvolte, testimoni e verbale dell'incidente); b.

danni (tipo e gravità); c.

veicolo che ha causato il danno (tipo, marca, colore, targa,
Stato di ammissione);

d.

indicazione relativa all'esistenza di un rapporto di polizia.

2 Se la parte lesa viola in modo colpevole l'obbligo di dichiarazione, il
risarcimento può essere ridotto nella misura equivalente agli esborsi
supplementari a carico dell'Ufficio nazionale di assicurazione.


Art. 43


106

1 Il rappresentante deve notificare all'Ufficio nazionale di assicurazione i sinistri da lui trattati con le indicazioni che permettono a
quest'ultimo di:

a.

informare la parte lesa sul rappresentante che si occupa del
sinistro;

b.

controllare la corretta liquidazione del danno e il conto finale
in conformità degli accordi tra gli uffici nazionali di assicurazione; c.

stilare le statistiche decise dagli uffici nazionali di assicurazione e previste negli statuti dell'Ufficio nazionale di assicurazione.

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Obblighi delle
parti lese

Obblighi del
rappresentante

Assicurazione dei veicoli 741.31

27

2 Il rappresentante deve restituire la pratica all'Ufficio nazionale di
assicurazione se:

a.

c'è un conflitto di interessi con la parte lesa; b.

a posteriori risulta che è competente un assicuratore estero
diverso da quello inizialmente supposto; o c.

è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della
liquidazione del danno.

3 L'Ufficio nazionale di assicurazione revoca al rappresentante la
liquidazione del danno nei casi di cui al capoverso 2, se quest'ultimo
non restituisce la pratica di sua iniziativa.

...107


Art. 44

1 Il conducente di un veicolo a motore estero deve, al momento di
entrare in Svizzera, stipulare un'assicurazione di confine nella misura
in cui non siano soddisfatte le condizioni giusta l'articolo 45.

2 L'assicurazione di confine garantisce al detentore del veicolo
descritto nel documento e alle persone di cui è responsabile una protezione assicurativa, negli Stati elencati nell'attestato d'assicurazione,
perlomeno corrispondente all'obbligo di garanzia minima previsto nel
rispettivo Stato.

3 I premi sono fissati dall'Ufficio nazionale di assicurazione. Essi
abbisognano dell'approvazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni private.

4 Attestati d'assicurazione di confine sono rilasciati dall'Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell'assicurazione di
responsabilità civile per i veicoli a motore.


Art. 45

1

I conducenti di veicoli a motore esteri non necessitano di un'assicurazione di confine se il risarcimento dei danni in Svizzera è
garantito in base a un accordo dell'Ufficio nazionale svizzero di assicurazione con l'Ufficio nazionale estero di assicurazione per tutti i
veicoli a motore:108

107 Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Assicurazione di
confine

Attestati di
assicurazione
equivalenti

Cicolazione stradale 28

741.31

a.

che hanno le targhe ordinarie dello Stato interessato; o b.

per i quali al momento dell'entrata nel territorio svizzero è esibita una carta d'assicurazione internazionale (carta verde)
valida per la Svizzera o un altro attestato estero d'assicurazione di confine sufficiente per la Svizzera.

2 L'Ufficio nazionale di assicurazione comunica all'Ufficio federale
delle strade la lista degli Stati giusta il capoverso 1.


Art. 46

1 I veicoli a motore esteri sono ammessi a circolare in Svizzera finché
è garantito il risarcimento dei danni giusta gli articoli 44 o 45.

2 Il conducente di un veicolo a motore estero deve portare con sé nel
veicolo la carta internazionale di assicurazione (carta verde) o l'attestato d'assicurazione di confine e presentarla su richiesta agli organi di
controllo, nella misura in cui la targa non valga quale attestato di assicurazione.


Art. 47


109

Se una manifestazione sportiva estera con veicoli a motore attraversa il
territorio svizzero, il Cantone interessato può rilasciare la necessaria
autorizzazione soltanto a condizione che un assicuratore autorizzato ad
esercitare in Svizzera l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore garantisca un risarcimento sufficiente dei danni eventuali.

...110


Art. 48

1 Nei rapporti relativi agli incidenti cagionati da veicoli a motore esteri
la polizia stabilisce i dati necessari alla ricerca della persona responsabile e del suo assicuratore.

2 I rapporti devono essere stilati senza indugio e una copia deve essere
spedita all'Ufficio nazionale di assicurazione o al rappresentante con
un duplicato o una copia della carta verde o dell'assicurazione di confine. Se non è possibile fotocopiare questi due ultimi documenti, il
contenuto è annotato nel rapporto di polizia.111 109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

110 Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Obblighi dei
conducenti esteri
di veicoli

Manifestazioni
sportive con
veicoli a motore

Compiti della
polizia

Assicurazione dei veicoli 741.31

29

3 Se il conducente del veicolo a motore estero non può presentare il
documento richiesto (art. 44 e 45), nel rapporto deve essere menzionato questo fatto, con l'indicazione dei motivi addotti dal conducente,
e stabilito se e presso quale impresa è stata stipulata un'assicurazione
di responsabilità civile per il veicolo.


Art. 49

Il sequestro e la confisca da parte della polizia o del giudice penale
d'un veicolo a motore estero che abbia cagionato un danno oppure di
altri oggetti trasportati dalla persona estera civilmente responsabile è
possibile, a titolo di garanzia per le pretese di risarcimento legali dei
danni cagionati da tale veicolo, soltanto su proposta dell'Ufficio
nazionale di assicurazione.

II.112 Centro d'informazione
a 1 Per adempiere i propri compiti, il centro d'informazione (art. 79a
LCStr) utilizza il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori
della Confederazione.

2 Inoltre, esso tiene un registro separato contenente le seguenti informazioni: a.

gli istituti d'assicurazione autorizzati ad esercitare in Svizzera
un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore
e i mandatari per la liquidazione dei sinistri da loro designati
all'estero (art. 79b LCStr); b.

i servizi competenti per la liquidazione designati dalla Confederazione e dai Cantoni secondo l'articolo 73 capoverso 3
LCStr.

b Le informazioni contenute nel registro secondo l'articolo 49a capoverso 2 sono accessibili online da parte dei centri d'informazione esteri al fine di individuare i mandatari per la liquidazione dei sinistri
designati dagli istituti d'assicurazione svizzeri all'estero.

c Le informazioni contenute nel registro secondo l'articolo 49a capoverso 2 devono rimanere accessibili online per un periodo di sette anni
dopo la scadenza dell'autorizzazione d'esercizio dell'istituto d'assi112 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Esclusione del
sequestro

Registro

Diritto d'accesso

Conservazione
dei dati

Cicolazione stradale 30

741.31

curazione, lo scioglimento del contratto tra l'assicuratore e il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri o la cessazione dell'attività del
servizio competente per la liquidazione.

d 1 Il centro d'informazione fornisce alle parti lese e alle assicurazioni
sociali le seguenti informazioni sul veicolo che avrebbe causato
l'incidente:

a.

il nome e l'indirizzo dell'assicuratore di responsabilità civile e
il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei
sinistri nel Paese di domicilio della parte lesa, se la sede
dell'assicuratore non è nello stesso Paese; b.

il numero della polizza d'assicurazione e, se quest'ultima è
scaduta, la data di scadenza della copertura assicurativa; c.

il nome e l'indirizzo del detentore, nella misura in cui la parte
lesa faccia valere un interesse preponderante; d.

l'indirizzo del servizio designato dalla Confederazione o dal
Cantone per la liquidazione dei sinistri, se il veicolo che ha
causato il danno rientra nella responsabilità civile della Confederazione o del Cantone.

2 Le informazioni concernenti i veicoli a motore immatricolati in Svizzera sono rilasciate a condizione che l'incidente non sia avvenuto più
di sette anni prima. Se un veicolo a motore è immatricolato all'estero,
le informazioni che lo concernono sono rilasciate se accessibili presso
il centro d'informazione del Paese in questione.

3 Le informazioni sono rilasciate secondo l'articolo 126 dell'ordinanza
del 27 ottobre 1976113 sull'ammissione alla circolazione di persone e
veicoli.

Capo secondo: Fondo nazionale di garanzia114 I. Velocipedi esteri115

Art. 50

1 I velocipedi esteri abbisognano di un autocollante per velocipedi
(art. 34 cpv. 2) se sono regolarmente utilizzati per recarsi in Svizzera.
Per quanto riguarda l'assicurazione, ai ciclomotori esteri si applicano
per analogia le prescrizioni sui veicoli a motore esteri (art. 39 segg.).

113

RS 174.51

114

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

115

Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

Rilascio
d'informazioni

Assicurazione dei veicoli 741.31

31

2 Se l'utilizzatore di un velocipede straniero sprovvisto dell'autocollante causa un danno in Svizzera, si applicano le regole seguenti: a.

la parte lesa può far valere il diritto al risarcimento che gli
sarebbe spettato se il velocipede che ha causato il danno fosse
stato munito di un autocollante valevole; b.

spetta al Fondo nazionale di garanzia risarcire i danni.

3 Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli autoveicoli
esteri, equiparati ai velocipedi giusta l'articolo 37.

4 Alle manifestazioni sportive estere con velocipedi, che attraversano il
territorio svizzero, si applica per analogia l'articolo 47.

...116


Art. 51


117

II. Veicoli non identificati o non assicurati118

Art. 52

1 Se la parte lesa intende chiedere il risarcimento del danno giusta
l'articolo 76 capoverso 2 lettera a LCStr, deve:119 a.

annunciare immediatamente il sinistro al Fondo nazionale di
garanzia e fornire tutte le indicazioni necessarie per la ricerca
delle persone che hanno causato il danno e sono civilmente
responsabili;120

b.

presentare la conferma che è stato allestito un rapporto di polizia.

2 Se viola in modo colpevole tale obbligo di dichiarazione, il risarcimento può essere ridotto in misura adeguata.

3 In caso di danni materiali causati da veicoli a motore, rimorchi o
velocipedi non identificati, la franchigia per ogni persona lesa
ammonta a 1000 franchi.121 116

Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).

117

Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).

118

Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

119

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

120

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

121

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

Incombenze
della parte lesa;
franchigia

Cicolazione stradale 32

741.31

4 Se è contestata l'assenza di un assicuratore di responsabilità civile
tenuto a versare le prestazioni, il Fondo nazionale di garanzia deve
indennizzare anticipatamente la parte lesa.122

Art. 53


123

1 Il risarcimento dei danni secondo l'articolo 76 capoverso 2 lettera a
LCStr spetta al Fondo nazionale di garanzia. Quest'ultimo è rappresentato da una società membro, da un assicuratore gerente o da
un'impresa competente per la liquidazione del danno (rappresentante).

2 Il Fondo nazionale di garanzia designa il suo rappresentante sulla
base degli accordi di cooperazione internazionali.

3 La cooperazione tra il Fondo nazionale di garanzia e il suo rappresentante deve essere disciplinata contrattualmente.

4 Il Fondo nazionale di garanzia designa un altro rappresentante se: a.

c'è un conflitto di interessi tra il rappresentante inizialmente
designato e la parte lesa; b.

è indispensabile ai fini di un disbrigo regolamentare della
liquidazione del danno.

5 Il rappresentante deve fornire al Fondo nazionale di garanzia le indicazioni necessarie per permettere a quest'ultimo di: a.

informare la parte lesa sul rappresentante che si occupa del
sinistro;

b.

controllare la corretta liquidazione del danno e il conto finale.

6 Il Fondo nazionale di garanzia revoca al rappresentante la liquidazione del danno nei casi di cui all'articolo 4, se quest'ultimo non
restituisce la pratica di sua iniziativa.


Art. 54


124

1 Sono escluse dal risarcimento previsto dall'articolo 76 capoverso 2
lettera a LCStr e dagli articoli 50-53 della presente ordinanza le pretese delle persone lese che non hanno la cittadinanza svizzera né erano
domiciliate in Svizzera al momento dell'incidente.

122

Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

123

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

124

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

Obbligo di
risarcimento

Parti lese estere

Assicurazione dei veicoli 741.31

33

2 Sono fatti salvi: a.

le convenzioni internazionali deroganti; b.

gli accordi riconosciuti dall'Ufficio federale delle strade tra il
Fondo nazionale di garanzia e fondi nazionali esteri di garanzia; c.

altri casi in cui è accordata la reciprocità.

III.125 Organismo d'indennizzo
a 1 Se sono fatte valere pretese di responsabilità civile presso l'organismo d'indennizzo (art. 79d LCStr), quest'ultimo esamina se sono
date le condizioni per la liquidazione della pratica. Se necessario,
informa immediatamente i servizi seguenti che gli è pervenuta una
pretesa d'indennizzo a cui risponderà entro un termine di due mesi: a.

l'istituto d'assicurazione presso il quale è assicurato il veicolo
che ha causato il danno; b.

il mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in Svizzera dall'assicuratore estero presso il quale è assicurato il veicolo che ha causato il danno, se la polizza è stata emessa
all'estero;

c.

l'organismo d'indennizzo dello Stato in cui è stata emessa la
polizza assicurativa;

d.

la persona che ha causato l'incidente se è nota; e.

l'Ufficio nazionale di assicurazione dello Stato nel quale si è
verificato l'incidente, se il veicolo che ha causato l'incidente
normalmente non è stazionato nello Stato in questione; f.

il servizio competente per la liquidazione della Confederazione
o del Cantone responsabile, se il veicolo che ha causato il danno rientra nella loro responsabilità civile; g.

l'Ufficio federale delle assicurazioni private.

2 L'organismo d'indennizzo regola le pretese d'indennizzo secondo il
diritto applicabile, se l'istituto d'assicurazione o il mandatario per la
liquidazione dei sinistri non forniscono, entro due mesi dal giorno in
cui riceve la domanda d'indennizzo, una risposta motivata a questa
domanda o una proposta motivata d'indennizzo. Tiene conto al
riguardo delle prestazioni delle assicurazioni sociali.

3 Se l'organismo d'indennizzo di un altro Stato informa l'organismo
d'indennizzo svizzero che gli è pervenuta una domanda d'indennizzo 125 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Cicolazione stradale 34

741.31

concernente una polizza emessa in Svizzera, quest'ultimo informa
l'Ufficio federale delle assicurazioni private.

IV.126 Insolvenza dell'assicuratore
b 1 Se un istituto d'assicurazione autorizzato ad esercitare un'assicurazione di responsabilità civile in Svizzera va in fallimento, il Fondo
nazionale di garanzia assume la responsabilità dei danni.

2 L'Ufficio federale delle assicurazioni private regola le modalità nei
singoli casi.

3 Se risarcisce i danni causati all'estero da un veicolo a motore o un
rimorchio assicurato presso un istituto d'assicurazione svizzero che è
andato in fallimento, l'Ufficio nazionale di assicurazione esercita il
regresso nei confronti del Fondo nazionale di garanzia.

Capo terzo:
Disposizioni comuni per l'Ufficio nazionale di assicurazione
e il Fondo nazionale di garanzia
127

Art. 55


128

1 Gli statuti dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia nonché le relative modifiche devono essere approvate
dall'Ufficio federale delle strade.

2 In merito alle controversie tra l'Ufficio nazionale di assicurazione e
il Fondo nazionale di garanzia o tra loro e i rispettivi membri decide
l'Ufficio federale delle strade.


Art. 56

1 Qualora non sia stabilito se in definitiva il danno sia risarcito da un
assicuratore estero, la liquidazione del danno è, nei limiti di quanto
sarà presumibile, a carico dell'Ufficio nazionale di assicurazione o del
Fondo nazionale di garanzia. In caso di dubbio il danno è risarcito dal
Fondo nazionale di garanzia. In ogni caso è trattenuta la franchigia
giusta l'articolo 52 capoverso 3 fino alla liquidazione definitiva.

126 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).

Statuti,
controversie

Relazioni tra i
diversi enti
interessati

Assicurazione dei veicoli 741.31

35

2 Se risulta definitivamente che nessun assicuratore estero ha l'obbligo
di risarcimento per il danno a carico dell'Ufficio nazionale di assicurazione giusta il capoverso 1, quest'ultimo ha diritto di regresso nei
confronti del Fondo nazionale di garanzia.

3 Se gli esborsi sono stati provvisoriamente coperti dal Fondo nazionale di garanzia e risulta in seguito un obbligo di risarcimento da parte
di un Ufficio nazionale estero di assicurazione, nei confronti di quest'ultimo il Fondo nazionale di garanzia ha diritto di regresso. L'Ufficio nazionale di assicurazione rifonde alla parte lesa la franchigia trattenuta non appena riceve dall'estero il pagamento in virtù del regresso.

4 L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia
sono obbligati a comunicarsi a vicenda tutti i fatti che motivano un
diritto di regresso giusta i capoversi 2 e 3.


Art. 57


129

...130


Art. 58

1 L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia
calcolano i rispettivi contributi dei detentori di veicoli a motore in base al risarcimento totale dei danni e al rimanente esborso per un anno
civile.132 Essi tengono conto dei pagamenti a titolo di risarcimenti dei
danni e delle riserve per danni secondo il fabbisogno per sinistri in sospeso e della prevista modificazione dell'esborso per i danni.

2 Allo scopo di determinare il contributo di base per ogni veicolo assicurato, l'importo calcolato giusta il capoverso 1 è diviso per il numero
dei veicoli a motore in circolazione il 30 settembre dell'anno precedente.


Art. 59

1 I detentori dei veicoli a motore, tranne Confederazione e Cantoni,
versano annualmente:

a.

la metà del contributo di base per ogni motoveicolo, ad eccezione dei ciclomotori, e per ogni licenza di circolazione collettiva per motoveicoli; 129

Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).

130

Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).

131

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

132

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

133

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

Calcolo dei
contributi dei
detentori di
veicoli a
motore131

Versamento
dei contributi133

Cicolazione stradale 36

741.31

b.

il contributo di base per ogni veicolo leggero a motore, ad
eccezione dei motoveicoli, e per ogni licenza di circolazione
collettiva, ad eccezione di quella per motoveicoli e rimorchi; c.

il doppio del contributo di base per ogni veicolo pesante a
motore.134

2 Il contributo è dovuto per un anno oppure, se il veicolo è assicurato
per una durata più breve, in misura proporzionale. È determinante il
contributo di base dell'anno in cui comincia il periodo assicurativo.

3 Gli interessi sui contributi rimangono all'Ufficio nazionale di assicurazione, al Fondo nazionale di garanzia e agli assicuratori quale margine di sicurezza.

4 Alla decisione di approvazione si applica per analogia l'articolo 46
della legge sulla sorveglianza degli assicuratori135.

a 1 Ogni anno entro fine marzo il Controllo federale dei veicoli comunica all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di
garanzia il numero dei veicoli assicurati per ogni assicuratore, la categoria dei veicoli e il numero di giorni durante i quali i singoli veicoli
sono stati assicurati nel corso dell'anno precedente.137 2 I veicoli utilizzati nella circolazione stradale con targhe provvisorie
temporanee o professionali non sottostanno alle prescrizioni del capoverso 1.

b 1 Ogni assicuratore di responsabilità civile per veicoli a motore autorizzato ad esercitare in Svizzera comunica annualmente, entro fine
marzo, all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di
garanzia:

a.

il numero dei veicoli assicurati, che sono immatricolati con
targhe temporanee o provvisorie, per categoria di veicoli
(motoveicoli esclusi i ciclomotori, veicoli a motore leggeri
esclusi i motoveicoli, veicoli a motore pesanti); b.

il numero di giorni durante i quali i singoli veicoli sono stati
assicurati nel corso dell'anno precedente; 134

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

135

RS 961.01

136

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

137

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

Obblighi del
Controllo
federale dei
veicoli136

Obblighi
dell'assicuratore

Assicurazione dei veicoli 741.31

37

c.

il numero di targhe professionali di cui garantisce la copertura.138 2 Gli assicuratori riscuotono i contributi contemporaneamente ai premi.

3 Essi trasferiscono tali contributi all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia entro 30 giorni
dall'allestimento della fattura.139
c140 Le prestazioni delle assicurazioni sociali e le prestazioni d'indennizzo
dell'Ufficio nazionale di assicurazione o del Fondo nazionale di
garanzia sono coordinate secondo gli articoli 72-75 della legge federale del 6 ottobre 2000141 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.

Parte quinta142: Disposizioni penali

Art. 60

1. Chi non si munisce di un permesso prescritto dalla presente ordinanza, chi non restituisce per tempo all'autorità le targhe relative a una
licenza temporanea oppure il permesso per l'uso di un veicolo di
riserva,
è punito con l'arresto o con la multa.143 2. Chi non osserva le restrizioni, le condizioni o i termini ai quali
sono sottoposti i permessi o le licenze di circolazione speciali ai sensi
della presente ordinanza, in particolare
chi non rispetta quanto dispone l'articolo 14 capoverso 1 sull'uso dei
veicoli con targhe trasferibili, 138

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

139

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

140

Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 136).

141

RS 830.1

142

Originaria parte settima.

143

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1383).

Coordinamento
delle prestazioni

Cicolazione stradale 38

741.31

chi fa uso di targhe professionali senza esserne autorizzato, non porta
seco i documenti richiesti nell'articolo 24 capoverso 6144 o fa uso di
un veicolo munito di targhe professionali per corse non ammesse dalla
presente ordinanza,145
è punito con l'arresto o con la multa.

3. Chi guida uno dei veicoli equiparati ai velocipedi, secondo l'articolo 37 lettere a e b, non munito di un contrassegno valido,146 chi circola regolarmente in Svizzera con un velocipede estero non munito di un contrassegno valido,
è punito con l'arresto o con la multa.

4. Chi importa in Svizzera targhe estere per veicoli a motore al fine di
adoperarle eludendo le prescrizioni in vigore, è punito con l'arresto o
con la multa. Le autorità doganali possono confiscare le targhe che
ritengono destinate ad uso illecito e trasmetterle all'autorità cantonale
competente per l'ulteriore chiarimento dei fatti; questa procederà al
ritiro definitivo se l'intenzione di usarle in tal modo è accertata.147 148 5. La pena prevista per l'autore dell'infrazione è comminata anche al
detentore del veicolo o al titolare d'una licenza di circolazione collettiva o alle persone che dispongono, in loro vece, del veicolo o della
licenza se essi conoscono o, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle
circostanze, avrebbero dovuto conoscere l'infrazione.

6. Le disposizioni penali che precedono non si applicano se la infrazione è punibile in conformità alla legge.

Parte sesta:149 Disposizioni introduttive e transitorie150 Capo 1: Disposizioni generali

Art. 61

1 Gli articoli 58 a 89151 della legge (responsabilità civile e assicurazione) e la presente ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 1960;
così pure gli articoli 96, 97 e 99 numero 4 della legge (disposizioni 144

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

145

Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione
di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RS 741.51).

146

Nuovo testo giusta l'art. 152 n. 1 dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione
di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RS 741.51).

147

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1383).

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).

149

Originaria parte ottava.

150

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5465).

151

Gli art. 78 e 85 sono abrogati.

Entrata in vigore

Assicurazione dei veicoli 741.31

39

penali). Sono riservate le eccezioni previste nel capoverso 2 e negli
articoli 68 a 75.

2 Gli articoli 62 a 67 della presente ordinanza entrano in vigore il
20 novembre 1959.

3 Le disposizioni relative alla responsabilità civile e all'assicurazione,
contenute nella legge e nella presente ordinanza, non si applicano ai
danni cagionati prima che esse entrassero in vigore.


Art. 62

1 Le disposizioni che seguono si applicano ai contratti di assicurazione
della responsabilità civile per i veicoli a motore, stipulati, secondo le
vecchie norme, per adempiere all'obbligo legale d'assicurazione e che
non scadono avanti del 1° gennaio 1960.

2 L'assicuratore deve comunicare per iscritto allo stipulante: a.

le nuove condizioni generali d'assicurazione approvate
dall'Ufficio federale delle assicurazioni private; b.

il premio lordo dovuto dallo stipulante, nel caso d'adattamento
del contratto alle condizioni fissate dalla legge, secondo la
nuova tariffa approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni private (senza le deduzioni accordate per il periodo trascorso senza incidenti); c.

il contenuto essenziale dei due articoli che seguono (diritto di
disdire il contratto secondo l'art. 63 cpv. 1 e conseguenze
dell'omissione).

3 Spetta all'assicuratore provare in che giorno lo stipulante ha ricevuto
questa comunicazione.


Art. 63

1 Se un adattamento del contratto alla nuova legislazione sulla circolazione stradale, conformemente all'articolo 64 capoverso 2, richiede un
premio lordo (art. 62 cpv. 2 lett. b) superiore al premio dovuto finora
(premio secondo la tariffa, dedotto un eventuale sconto per più veicoli)
lo stipulante può disdire il contratto, con lettera raccomandata, entro
20 giorni dalla ricevuta della comunicazione dell'assicuratore prevista
nell'articolo 62 capoverso 2. La disdetta è considerata tempestiva se la
lettera per l'assicuratore è consegnata alla posta svizzera al più tardi il
giorno in cui scade il termine.

2 Lo stipulante che senza sua colpa omette di disdire il contratto, può
provvedervi subito dopo che l'impedimento è cessato.

3 Il contratto cessa di esser valido il quattordicesimo giorno dopo la
disdetta, ma non prima del 1° gennaio 1960. Il premio già pagato per
un periodo successivo deve essere restituito allo stipulante.

Contratti
d'assicurazione
in vigore finora.
Avviso allo
stipulante

Disdetta
dei contratti
d'assicurazione
in vigore

Cicolazione stradale 40

741.31

4 L'assicuratore può annunciare all'autorità cantonale la cessazione
dell'assicurazione subito dopo aver ricevuto notizia della disdetta;
l'avviso dell'assicuratore non diviene però efficace prima del 1° gennaio 1960. Se lo stipulante non consegna all'autorità cantonale un
nuovo attestato d'assicurazione entro il 5 gennaio, la licenza di circolazione e le targhe del veicolo sono ritirate dalla polizia.

5 Se il contratto d'assicurazione scade solo dopo il 31 dicembre 1959,
l'assicuratore deve accordare, per gli incidenti avvenuti dopo tale data
e sino alla scadenza del contratto, la medesima garanzia che se il contratto fosse stato adattato secondo l'articolo 64. Lo stipulante deve
pagare, per il periodo di durata del contratto successivo al 31 dicembre
1959 e sino al 31 marzo 1960, al massimo (art. 65 cpv. 1), una parte
proporzionata del premio previsto nel contratto. L'assicuratore deve
restituire allo stipulante quanto ha pagato in più.


Art. 64

1 Sono adattati automaticamente alla nuova legislazione sulla circolazione stradale, conformemente al capoverso 2, i contratti per i quali
l'adattamento non implica un aumento del premio lordo (art. 62 cpv. 2
lett. b). Per gli altri contratti, lo stipulante può chiedere l'adattamento
consegnando una dichiarazione scritta. Se lo stipulante, dopo aver
ricevuto la comunicazione prevista dall'articolo 62 capoverso 2 paga il
nuovo premio o omette di disdire il contratto, si ritiene ch'egli abbia
acconsentito all'adattamento del medesimo.

2 In questi casi, il contratto è rinnovato con le modificazioni seguenti: a.

Per i danni cagionati a partire dal 1° gennaio 1960, l'assicurazione, nella misura dell'obbligo previsto dalla legge e, in particolare, sino a concorrenza degli importi minimi, sopperisce
alla responsabilità civile del detentore e delle persone per le
quali è responsabile secondo la detta legge; restano riservati gli
importi maggiori stipulati dalle parti.

b.

Le nuove condizioni generali d'assicurazione approvate
dall'Ufficio federale delle assicurazioni private sostituiscono le
precedenti condizioni generali. Quelle attualmente in vigore
restano però valide in quanto siano più favorevoli per lo stipulante.

c.

Le clausole speciali previste da un contratto e contrarie alla
nuova tariffa approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni private, in particolare quelle relative a uno sconto per più
veicoli sono abrogate; le altre clausole speciali del contratto
restano valide.

d.

Lo stipulante deve pagare il nuovo premio comunicato
dall'assicuratore.

Adattamento
dei contratti
d'assicurazione
in vigore

Assicurazione dei veicoli 741.31

41


Art. 65

1 Se lo stipulante non riceve prima del 16 marzo 1960 la comunicazione dell'assicuratore conforme all'articolo 62 capoverso 2 egli non è
più legato dal contratto dopo il 31 marzo 1960.

2 L'assicuratore deve però, sino a che è valido l'attestato d'assicurazione rilasciato sulla base del contratto, accordare allo stipulante la
garanzia assicurativa come se il contratto fosse stato adattato, in conformità dell'articolo 64, alla nuova legislazione sulla circolazione
stradale.

3 L'assicuratore può liberarsi dall'obbligo previsto nel capoverso 2
informando l'autorità cantonale, 14 giorni almeno dopo aver avvisato
lo stipulante, che l'attestato d'assicurazione è revocato. Il momento in
cui cessa l'obbligo dell'assicuratore è determinato dall'articolo 66
capoverso 3.


Art. 66

1 Gli attestati d'assicurazione per veicoli a motore, consegnati alle
autorità cantonali avanti del 1° gennaio 1960, restano validi con riserva di quanto dispone il capoverso 2. L'assicuratore non può opporre
alla parte lesa il fatto che il contratto sul quale l'attestato si basa non è
stato adattato.

2 I precedenti attestati d'assicurazione cessano di essere validi: a.

se l'assicuratore annuncia alle autorità che il contratto d'assicurazione è sospeso o cessato; b.

se l'assicuratore revoca l'attestato d'assicurazione secondo
l'articolo 65 capoverso 3; c.

se la licenza di circolazione e le targhe di controllo del veicolo
sono consegnate all'autorità; d.

se lo stipulante presenta un nuovo attestato d'assicurazione
dopo che il precedente contratto è scaduto o ha cessato di
essere impegnativo per lo stipulante secondo l'articolo 65
capoverso 1.

3 La sospensione o la cessazione del contratto d'assicurazione possono
essere opposte alle parti lese: a.

14 giorni dopo il ricevimento della notificazione, se l'attestato
d'assicurazione era valido avanti del 1° gennaio 1960 e l'assicuratore ha effettuato la notificazione alle autorità entro il
31 marzo 1960;

b.

60 giorni dopo il ricevimento della notificazione, negli altri
casi.

4 L'autorità cantonale informa il precedente assicuratore d'un veicolo
a motore se lo stipulante consegna un nuovo attestato d'assicurazione Comunicazione
ritardata
dell'assicuratore

Attestati
d'assicurazione

Cicolazione stradale 42

741.31

d'un altro assicuratore. Essa non è tenuta a farlo se l'assicuratore precedente annuncia la cessazione o la sospensione del contratto.


Art. 67

Se, oltre al contratto d'assicurazione prescritto dalla legge (contratto di
base) e allo scopo di aumentare le somme assicurate, un contratto
complementare è stato stipulato per un veicolo a motore con un
secondo assicuratore, quest'ultimo può esigere, per il periodo successivo al 31 dicembre 1959, soltanto il premio corrispondente al rischio
diminuito ch'egli deve ancora sopportare e che va calcolato secondo la
tariffa approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni private; allo
stipulante deve essere rimborsato l'importo pagato in più. Per stabilire
il premio spettante al secondo assicuratore, la diminuzione del rischio
ch'egli deve sopportare e determinante solo in quanto essa avvenga in
seguito all'adattamento o alla sostituzione, per legge, del contratto di
base.

Capo secondo: Casi speciali

Art. 68

1 Le disposizioni concernenti la responsabilità civile e l'assicurazione
previste dalla legge e dalla presente ordinanza si applicano dal 1° gennaio 1961 alle categorie di veicoli a motore per i quali non era prescritto sinora l'obbligo dell'assicurazione e cioè: a.

alle trattrici agricole e alle macchine semoventi agricole la cui
velocità non può superare i 20 km/h; b.

alle macchine semoventi industriali la cui velocità non può superare i 10 km/h; c.

ai carri a mano provvisti di motore.

2 Le licenze di circolazione e le targhe di controllo o i contrassegni
prescritti per questi veicoli sono rilasciati dai Cantoni a partire dal
1° ottobre 1960, purché l'assicurazione prescritta sia stata conclusa
con effetto dal 1° gennaio 1961, al più tardi.


Art. 69

1 L'articolo 11 entra in vigore il 1° gennaio 1960, con riserva delle disposizioni seguenti.

2 Il detentore d'un autoveicolo usato per il trasporto di persone a titolo
professionale o noleggiato professionalmente a conducenti deve far
iscrivere entro il 30 aprile 1960 nella licenza di circolazione il necessario permesso se la licenza è stata rilasciata secondo le vecchie norme. Il permesso è rilasciato solo se l'inclusione dei rischi maggiori Contratti
complementari
d'assicurazione
della responsabilità civile Trattrici agricole,
macchine
semoventi, carri
a mano provvisti
di motore

Rischi speciali

Assicurazione dei veicoli 741.31

43

nell'assicurazione della responsabilità civile risulta dall'attestato
d'assicurazione precedente o da una dichiarazione dell'assicuratore da
consegnare all'autorità.

3 L'articolo 11 capoverso 2 si applica agli autoveicoli con più di 8 posti, compreso quello del conducente, e per i quali una licenza di circolazione è stata rilasciata secondo le vecchie norme, se un nuovo
attestato d'assicurazione per il veicolo è presentato alle autorità dopo
il 1° gennaio 1960.

4 Le disposizioni della presente ordinanza concernenti il trasporto di
merci pericolose (art. 11 cpv. 1 lett. c e art. 12) entrano in vigore il
1° gennaio 1961. Per i veicoli destinati al trasporto di tali merci l'autorizzazione prescritta può essere annotata nella licenza di circolazione a
partire dal 1° ottobre 1960. L'esistenza della copertura assicurativa
prescritta, operante a partire dal 1° gennaio 1961 al più tardi, deve
essere provata con un nuovo attestato d'assicurazione; è riservato il
capoverso 5.

5 I contratti stipulati, mentre era in vigore la legislazione precedente,
con un secondo assicuratore al fine di completare l'assicurazione prescritta alla legge e di coprire i rischi inerenti al trasporto di merci pericolose, possono essere mantenuti, se sono sufficienti, per soddisfare
alle esigenze previste dall'articolo 11 capoverso 1 lettera c. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni prende le disposizioni necessarie per applicare questa
regola.


Art. 70

1 Le licenze di circolazione per i rimorchi destinati al trasporto di persone possono essere rilasciate a partire dal 1° dicembre 1959 soltanto
se un attestato d'assicurazione valido dal 1° gennaio 1960 al più tardi
è stato presentato alle autorità ai sensi dell'articolo 69 capoverso 3
della legge.

2 Le licenze di circolazione per i rimorchi di questo genere, che sono
state rilasciate prima del 1° dicembre 1959, cessano di esser valide il
31 gennaio 1960 e devono essere sostituite con nuove licenze.


Art. 71

1 Le disposizioni sull'obbligo dell'assicurazione per le aziende dell'industria dei veicoli a motore (art. 71 cpv. 2 L e art. 27, 28 e 29 della
presente O) entrano in vigore il 1° luglio 1960.

2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
delle comunicazioni dà alle autorità cantonali le istruzioni necessarie
per l'applicazione di queste disposizioni.

Rimorchi per il
trasporto di
persone

Assicurazione
per le aziende
dell'industria dei
veicoli a motore

Cicolazione stradale 44

741.31


Art. 72


152



Art. 73

1 Le disposizioni sull'assicurazione di responsabilità civile per i velocipedi svizzeri (art. 70 L e art. 34, 35 e 36 della presente O) sono
applicabili dal 1° gennaio 1960 per i velocipedi muniti del contrassegno per il 1960 e, in maniera generale, dal 16 maggio 1960. I Cantoni fissano la forma dei contrassegni per il 1960.

2 I precedenti contratti collettivi per l'assicurazione di responsabilità
civile dei velocipedi devono essere adattati alle nuove disposizioni
prima che siano consegnati i contrassegni per l'anno 1960.

3 I contrassegni per il 1959 restano validi sino a che non sono sostituiti
da quelli per il 1960, ma non oltre il 15 maggio 1960. Sino a che il
contrassegno per il 1959 è valido, l'assicuratore non può opporre agli
aventi diritto né la cessazione del contratto dell'assicurazione di
responsabilità civile, in base al quale il contrassegno è stato rilasciato,
né la fine del periodo d'assicurazione fissato nel contratto.

4 Le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati da
veicoli esteri (art. 51) entrano in vigore il 16 maggio 1960. In quanto
queste disposizioni si applicano ai veicoli esteri equiparati ai velocipedi, esse sono valide dal giorno in cui la presente ordinanza entra in
vigore per i veicoli svizzeri dello stesso genere.


Art. 74

Le disposizioni concernenti i ciclomotori, contenute negli articoli 37 e
38, entrano in vigore contemporaneamente alle prescrizioni tecniche e
amministrative che saranno emanate per questi veicoli.


Art. 75

Le disposizioni secondo cui la Confederazione risarcisce i danni
cagionati da veicoli usati illecitamente o i cui detentori non sono identificati o non sono assicurati (art. 75 cpv. 3 e 4153, e art. 76 L; come
pure gli art. 52, 53 e 54 della presente O) non si applicano per i danni
cagionati prima che le disposizioni della legislazione sulla circolazione
stradale, relative all'assicurazione, siano entrate in vigore per i veicoli
della categoria alla quale appartiene quello che ha causato il danno.

152

Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 1983 (RU 1983 1655).

153

L'art. 75 ha un nuovo testo. Ora la Confederazione non risarcisce più i danni cagionati da
veicoli usati illecitamente.

Velocipedi

Ciclomotori

Veicoli usati illecitamente,
danneggiatori
non identificati o
non assicurati

Assicurazione dei veicoli 741.31

45

Capo terzo: Disposizioni finali

Art. 76

Con l'entrata in vigore di disposizioni della presente ordinanza sono
abrogate le corrispondenti disposizioni precedenti, in particolare l'articolo 28 dell'ordinanza di esecuzione della legge federale del 15 marzo
1932 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, del
25 novembre 1932154, il decreto del Consiglio federale del 29 gennaio
1957155 concernente il risarcimento dei danni causati da autoveicoli
esteri e il decreto del Consiglio federale del 6 giugno 1958156 concernente le licenze di circolazione collettive per gli autoveicoli e i rimorchi.

a157 1 L'Ufficio federale delle strade158 può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza. In casi speciali può ammettere eccezioni a singole disposizioni se non ne conseguono pregiudizi per il
risarcimento dei danni.

2 Esso prende decisioni di carattere generale, di norma dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate.

b159 1 Per il risarcimento dei sinistri ancora pendenti e avvenuti prima del
1° gennaio 1981, gli assicuratori percepiscono un contributo supplementare unico che deve essere approvato dall'Ufficio federale delle
assicurazioni private.

2 L'Ufficio federale delle assicurazioni private emana la decisione
d'approvazione del contributo per il 1981 secondo gli articoli 54a e
76b capoverso 1 il più tardi alla fine del mese di ottobre del 1980.


Art. 77


160

1 Se il periodo assicurativo per l'assicurazione di responsabilità civile
dei veicoli a motore inizia prima del 1° gennaio 1997 e dura al massimo fino al 31 dicembre 1997, il contributo per gli esborsi dell'assicu154

[CS 7 556. RU 1969 811 art. 36 n. 4 n. 1] 155

[RU 1957 82] 156

[RU 1958 298] 157

Introdotto dal n. I del DCF del 5 set. 1967 (RU 1967 1329). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

158 Nuova espressione giusta il n. 10 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

159

Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1511).

160

Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

Abrogazione di
disposizioni
vigenti

Eccezioni,
istruzioni

Disposizione
transitoria della
revisione del
1980

Disposizioni
transitorie relative alla revisione del 1995

Cicolazione stradale 46

741.31

ratore in caso di danni cagionati da veicoli sconosciuti o non assicurati
è riscosso giusta il diritto previgente (art. 54a).

2 I contributi per l'Ufficio nazionale di assicurazione sono riscossi la
prima volta con il premio per i contratti d'assicurazione, il cui periodo
assicurativo inizia a decorrere dal 1° gennaio 1997 o più tardi.

3 Gli assicuratori autorizzati a operare in Svizzera nel campo dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore comunicano, al
più tardi il 31 marzo 1996, al Controllo federale DDPS dei veicoli il
loro effettivo al 1° gennaio 1996.

4 In deroga all'articolo 59a capoverso 1, il Controllo federale DDPS
dei veicoli deve notificare nel 1996 soltanto per fine aprile il numero
dei veicoli assicurati per ogni assicuratore e categoria di veicoli nonché il numero dei giorni durante i quali i singoli veicoli sono stati
assicurati nel corso dell'anno precedente.

Assicurazione dei veicoli 741.31

47

Disposizioni finali della modificazione del 15 ottobre 1975161 1 I contratti di assicurazione devono essere adattati - sotto riserva del capoverso 3 alle nuove disposizioni entro il 1° gennaio 1976. Per quel che concerne i contratti in
vigore, l'assicuratore deve comunicare, per iscritto, allo stipulante, al più tardi
25 giorni avanti il 1° gennaio 1976: a.

i minimi di assicurazione prescritti dal Consiglio federale giusta l'articolo 64
della legge;

b.

le modificazioni delle condizioni generali di assicurazione richieste dalla
revisione della legge; c.

i premi base approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni private, senza
deduzione per anno esente da incidenti o senza supplemento a causa di incidenti. Questa indicazione può figurare nella fattura del premio.

Inoltre l'assicuratore deve rendere attento lo stipulante sui suoi diritti ai sensi dei
capoversi 2 e 4.

2 Se il premio di base della tariffa (cpv. 1 lett. c) è modificato, lo stipulante può
denunciare il contratto per iscritto entro il 31 dicembre 1975. La disdetta avviene in
tempo se la comunicazione all'assicuratore è consegnata al più tardi l'ultimo giorno
del termine a un ufficio delle poste svizzere. Se lo stipulante omette di disdire il
contratto, ciò vale come consenso all'adattamento del contratto. In caso di disdetta,
il contratto spira il 31 dicembre 1975. Quanto alla cessazione dell'assicurazione nei
confronti delle parti lese, vale l'articolo 68 capoversi 2 e 3 della legge.

3 Nel caso di contratti i cui premi scadono nel corso del 1976, l'assicuratore può
notificare agli stipulanti le informazioni previste dal capoverso 1, 25 giorni al più
tardi avanti la scadenza annuale dell'assicurazione. Se l'assicuratore fa uso di questa
possibilità, sono applicabili ai danni che si producono dal 1° gennaio 1976 in poi le
disposizioni della legge inerenti alla responsabilità civile e all, assicurazione, in
vigore a partire da questo momento, segnatamente per quel che concerne i minimi di
assicurazione prescritti. Quanto alla disdetta del contratto d'assicurazione vale per
analogia il capoverso 2.

4 Se la comunicazione che l'assicuratore deve fare ai sensi dei capoversi 1 e 3 non
avviene entro i termini prescritti, lo stipulante non è più legato dal contratto per il
periodo ulteriore al 31 dicembre 1975, rispettivamente dopo la scadenza del periodo
d'assicurazione. L'assicuratore è tuttavia tenuto a fornire la sua garanzia fintanto che
l'attestato d'assicurazione stabilito secondo il contratto è valevole, come se il contratto fosse stato adattato alle nuove disposizioni ai sensi del capoverso 1.

5 I contratti d'assicurazione di responsabilità civile per i velocipedi e i veicoli equiparati devono essere adattati alle nuove disposizioni prima che vengano consegnati i
contrassegni per l'anno 1976.

6 I contrassegni per l'anno 1975 restano validi fintanto che non saranno sostituiti da
un contrassegno per l'anno 1976, ma non oltre il 31 maggio 1976. Fintanto che il 161

RU 1975 1857

Circolazione stradale 741.31

48

contrassegno per l'anno 1975 è valevole, restano applicabili le disposizioni del precedente contratto d'assicurazione di responsabilità civile.

7 Le clausole speciali di un contratto d'assicurazione non sono toccate dall'adattamento nella misura in cui non siano contrarie alla legge, alla presente ordinanza
oppure alle nuove condizioni generali di assicurazione.

Disposizione finale della modificazione del 24 maggio 1989162 Le autorità cantonali conservano i documenti per velocipedi finora riempiti (finora
art. 38 OAV) per ancora almeno due anni dalla scadenza del contrassegno.

Disposizioni finali della modificazione del 1o luglio 1992163 1 I titolari delle licenze di circolazione collettive rilasciate secondo il diritto vigente
devono soddisfare le nuove condizioni entro due anni dall'entrata in vigore della
presente modificazione.

2 I Cantoni devono introdurre i nuovi attestati d'assicurazione entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente modificazione. Già prima di questa data possono
accettare gli attestati di assicurazione allestiti secondo le nuove disposizioni.

3 Dopo l'introduzione dei nuovi attestati d'assicurazione, gli assicuratori potranno
utilizzare ancora per tre anni i differenti attestati d'assicurazione allestiti secondo il
vecchio diritto. Il Cantone può annunciare all'assicuratore le nuove entrate in circolazione e le messe fuori circolazione secondo il nuovo diritto oppure mediante i
tagliandi 2 e 5164 (secondo il diritto vigente).

162

RU 1989 1193 163

RU 1992 1338 164

RU 1967 1329

Assicurazione dei veicoli 741.31

49

Allegato 1165 Attestati d'assicurazione A. Attestati d'assicurazione per veicoli a motore 1. Gli attestati d'assicurazione sono larghi 14,8 cm e alti 21 cm (formato A5). Deve
essere impiegata carta fotocopiabile e riproducibile in microfilm.

2. Gli attestati d'assicurazione devono essere allestiti come segue: Attestato d'assicurazione Targa

Genere di veicolo

Marca di fabbrica/tipo Telaio no

Matricola no

Targ. trasf

Targ. prof.

Taxi

V. nol.

Mer. per.

V. scuola

V. sost.

V. mass.

Posti

Osservazioni

Valido dal

Data di scadenza Motivo entr. in circ.

Detentore

Data di nascita

Stato d'origine

Luogo di stanza/Conducente Compagnia
Polizza no

Firma

Controllo no

Ritiro dalla circolazione Data
Motivo del cambiamento 165

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).

Circolazione stradale 741.31

50

3. Le indicazioni seguenti dell'attestato d'assicurazione devono essere compilate
dall'assicuratore:

- Dati della targa (se noti all'assicuratore)

- Data di scadenza (soltanto se l'attestato d'assicurazione è di durata limitata) - Genere di veicolo

- Cognome, nome, data di nascita e indirizzo del detentore - Marca di fabbrica e tipo - Cognome, nome e domicilio del conducente (soltanto se il luogo di
stanza del veicolo non è identico
all'indirizzo del detentore) - Numero del telaio

(il Cantone può rinunciarvi) - Cognome, codice e indirizzo dell'assicuratore

- Numero matricola

- Numero della polizza - Usi speciali

- Firma dell'assicuratore - Data dell'entrata in vigore

Assicurazione dei veicoli 741.31

51

B. Attestato d'assicurazione per imprese e manifestazioni 1. Gli attestati d'assicurazione sono alti 21 cm e larghi 14,8 cm (formato A5). La
carta ha il fondo grigio.

2. Gli attestati d'assicurazione devono essere conformi al modello seguente: Interne Kontrollnummer des Versicherers
No de contrôle interne de l'assureur
No di controllo interno dell'assicuratore Versicherungs-Nachweis für Unternehmnungen
und Veranstaltungen
Attestation d'assurance pour entreprises et manifestations
Attestato d'assicurazione per aziende e manifestazioni
Police

No
Polizza

VVV

OAV

VVV

OAV

VVV

OAV

Versicherungsnehmer Preneur d'assurance - Stipulante Unternehmen des
Motorfahrzeuggewerbes Strassenbaumaschinen

Werkinterner Verkehr
auf öffentlichen
Strassen

Entreprise de la
branche automobile

Machines pour la
construction des routes Véhicules d'usine
empruntant la voie
publique

Aziende dell'industria
dei veicoli a motore

Macchine per la
costruzione di strade

Veicoli di fabbrica
circolanti su strade
pubbliche

Gültig ab:/
Valable des:/
Valido dal:

Gültig ab:/
Valable des:/
Valido dal:

Gültig ab:/
Valable des:/
Valido dal:

VVV

OAV

Rennen - Course de vitesse - Gara di velocità Nähere Bezeichnung des Unternehmens (Werkes) oder der
Veranstaltung
Désignation plus précise de
l'entreprise (usine) ou de la
manifestation
Designazione più precisa dell'azienda
(officina) o della manifestazione Deckungssummen:
Montants d'assurance:
Somme assicurate:

Ereignis
Evénement
Sinistro

Fr. _

Personenschaden
Mort ou lésions
corporelles
Morte o lesioni
corporali

Fr.

Sachschaden
Dommages matériels
Danni materiali

Fr.

Gültig ab:
Valable des:
Valido dal:

bis
jusqu'au
al

Die auf Grund obiger Police abgeschlossene Versicherung entspricht den
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1958
über den Strassenverkehr.
L'assurance conlure sur la base de la police indiquée ci-dessus est conformes aux exigences des dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière.
L'assicurazione stipulata in base alla polizza sopra citate è conforme alle
disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione
stradale.

Ort und Datum
Lieu et date
Luogo e date

Stempel und Unterschrift des Versicherers

Circolazione stradale 741.31

52

C. Notificazioni agli assicuratori (art. 3a cpv. 4 lett. a e b) 1. Le autorità d'ammissione trasmettono per scritto o per via elettronica le notificazioni di controllo (art. 3a cpv. 4 lett. a) e le notificazioni di ritiro dalla circolazione
(art. 3a cpv. 4 lett. b). I dati relativi a queste notificazioni sono riprodotti uniformemente in modo analogo agli attestati d'assicurazione.

2.166 Agli assicuratori devono essere notificati almeno i seguenti dati: - Dati della targa di controllo - Usi speciali

- Genere di veicolo - Dati relativi al detentore (cognome, nome, indirizzo, data di nascita e Stato
d'origine)

- Marca di fabbrica e tipo - Cognome, codice e indirizzo dell'assicuratore

- Numero del telaio - Numero della polizza - Numero matricola

- Data della notificazione all'assicuratore

- Data dell'entrata in circolazione Inoltre, per la notificazione di controllo: Data di scadenza (soltanto per gli attestati d'assicurazione di durata limitata)

Motivo del cambiamento (differenza minima: nuova immatricolazione/RIV
dopo restituzione delle targhe/RIV dopo disdetta da parte dell'assicuratore) Oltre alla notificazione del ritiro dalla circolazione: Data del ritiro dalla circolazione

Motivo del cambiamento (differenza minima: deposito targhe/altri motivi di
ritiro dalla circolazione) 166 RU

2002 359

Assicurazione dei veicoli 741.31

53

Allegato 2167 Immatricolazione provvisoria A.168 Targhe 1. La numerazione delle targhe dei veicoli a motore immatricolati provvisoriamente
è indipendente da quella delle altre targhe. Questa numerazione può essere ripresa
da capo purché sia garantito che due diversi autoveicoli o motoveicoli immatricolati
provvisoriamente e con targhe valide aventi il medesimo numero non si trovino in
circolazione contemporaneamente.

2. Le targhe per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli a motore sono di lamiera
sottile e conformi, per quanto riguarda il colore, l'esecuzione e i caratteri, alle prescrizioni in vigore per le altre targhe (art. 83 e 85 OAC169). L'Ufficio federale delle
strade può permettere l'uso di altri materiali.

3.170 Sulle targhe per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli a motore, dopo il
numero di controllo, è apposta una striscia verticale rossa in rilievo. Le targhe dei
veicoli non sdoganati sono inoltre muniti della lettera «Z». Sulla targa anteriore per
gli autoveicoli e sulla targa per i motoveicoli e le motoleggere, la striscia rossa è larga 33 mm e alta 67 mm; sulla targa posteriore per gli autoveicoli, la striscia rossa è
larga 36 mm e alta 75 mm.

4. Sulla striscia rossa è inciso l'anno precedente quello di scadenza.

B. Marche di controllo 1. Sulla striscia rossa deve essere applicata una marca di controllo che indica il
numero del mese di scadenza e le due ultime cifre dell'anno di scadenza.

2. Questa marca di controllo è alta 5 cm e larga 3 cm. Gli angoli sono arrotondati
con un raggio di 0,2 cm. La marca di controllo ha il fondo rosso. Le due ultime cifre
dell'anno di scadenza sono bianche e ripartite sulla marca di controllo conformemente al modello sottostante. Il numero del mese di scadenza è scritto nel centro
della marca di controllo con caratteri neri alti 3,3 cm e ha una larghezza di tratto di
0,45 cm.

167

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628). Aggiornato giusta
il n. I delle O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338) e del 22 nov. 1995, in vigore dal
1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

168

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628). Aggiornato giusta il
n. I delle O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338) e del 22 nov. 1995, in vigore dal
1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

169

RS 741.51

170

RU 1987 1388

Circolazione stradale 741.31

54

3. Le marche di controllo sono rilasciate dei Cantoni.

Assicurazione dei veicoli 741.31

55

Allegato 3171 A. Autocollanti per velocipedi172 1. Gli autocollanti rilasciati quali contrassegni per velocipedi sono alti 2 cm e larghi
4 cm. Gli angoli sono arrotondati con un raggio di 0,2 cm.

2. I contrassegni hanno il fondo bianco. Sulla parte sinistra sono stampati tre gruppi di
cifre, uno sotto l'altro, e a destra le ultime due cifre del millesimo (figura 1); indicano: a.

il numero d'assicurazione a tre cifre (n. 3), i cui caratteri hanno una larghezza di tratto di 0,1 cm e un'altezza di 0,7 cm; b.

la designazione del Cantone a due cifre (n. 4) con caratteri alti 0,35 cm; c.

il numero della serie (n. 5) con caratteri alti 0,25 cm; d.

l'anno di validità, i cui caratteri hanno una larghezza di tratto di 0,15 cm e
un'altezza di 1,4 cm. Una superficie arabescata, il cui colore è stabilito ogni
anno dall'Ufficio federale delle strade, protegge il millesimo.

3. Il numero d'assicurazione a tre cifre si compone come segue: a.

Le due prime cifre contengono il codice che consente di identificare la compagnia d'assicurazione di responsabilità civile competente.

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni attribuisce il numero di codice alle compagnie d'assicurazione pertinenti. Per i velocipedi dei Cantoni (art. 73 cpv. 2 L) il numero è
«00».

b.

La terza cifra designa il genere d'assicurazione.

Pertanto, la cifra «1» significa assicurazione-responsabilità civile collettiva
cantonale, «2», «3», «4» o «5» assicurazione conclusa da un'associazione, «6»
assicurazione individuale e «0» velocipedi dei Cantoni (art. 73 cpv. 2 L).

171

Aggiornato giusta il n. I dell'O del 24 mag. 1989 (RU 1989 1189), il n. II 6 dell'all. 1
all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41),
il n. II 46 dell'O del 1° dic. 1997 (RU 1997 2779) e il n. 2 dell'all. 1 all'O del 2 set. 1998
(RU 1998 2352).

172

RU 1997 112

Circolazione stradale 741.31

56

4. I Cantoni sono designati sul contrassegno mediante due cifre come segue: Zurigo

01

Glarona

08

Berna

02

Zugo

09

Lucerna

03

Friburgo

10

Uri

04

Soletta

11

Svitto

05

Basilea Città

12

Obvaldo

06

Basilea Campagna

13

Nidvaldo

07

Sciaffusa

14

Appenzello Esterno

15

Ticino

21

Appenzello Interno

16

Vaud

22

San Gallo

17

Vallese

23

Grigioni

18

Neuchâtel

24

Argovia

19

Ginevra

25

Turgovia

20

Giura

26

I contrassegni con la designazione di assicurazioni concluse da un'associazione o
individualmente contengono l'indicazione del Cantone in cui ha la sede principale
l'assicuratore interessato.

5. Per quanto concerne la designazione del Cantone, è previsto un numero di serie
progressivo particolare per ciascun numero d'assicurazione.

6. I contrassegni sono autocollanti.

Figura 1

a. Numero d'assicurazione b. Designazione del Cantone c. Numero della serie d. Anno di validità

7. L'Ufficio federale delle strade può fissare altre esigenze nelle direttive, segnatamente per quanto concerne il materiale usato per la fabbricazione del contrassegno.

Assicurazione dei veicoli 741.31

57

B. Contrassegni per i velocipedi della Confederazione I contrassegni sono di metallo, alti cm 8 e larghi cm 5. Nella parte superiore, alta
cm 6 e ricoperta di materia riflettente rossa, figurano, in rilievo, una croce svizzera
bianca, le cui aste sono lunghe cm 2,3 e larghe cm 0,7 e, sotto di questa, le lettere
previste nell'elenco riportato più sotto. Le lettere sono alte cm 1,8 e larghe cm 0,2.
Nella parte inferiore del contrassegno, larga cm 2 e sprovvista di rivestimento colorato o ricoperta di colore chiaro, non riflettente, è iscritto in rilievo un numero di
controllo di color nero o è impresso un piccolo numero non colorato (figura 2).

Le targhe vengono rilasciate dai seguenti servizi: a.

Unità servizi Trasporti della Posta svizzera:
per i velocipedi della Posta svizzera (Lettera P);
per i velocipedi delle imprese in regìa e degli uffici federali che non hanno
contrassegni propri (lettere PR); b.

Intendenza del materiale da guerra:
per i velocipedi militari e quelli compresi nel materiale di corpo (lettera M);
per i velocipedi dell'amministrazione militare federale e delle formazioni di
guardie delle fortificazioni (lettere MV); c.

Direzione generale delle dogane:
per i velocipedi dell'Amministrazione delle dogane (lettere ZD).

Figura 2

173

173 Sostituire PTT con P

Circolazione stradale 741.31

58

Allegato 4174 Esigenze minime per il rilascio di licenze
di circolazione collettive
1

Costruttore di veicoli 1.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
diploma d'ingegnere PF o STS nel settore della costruzioni di macchine
o di veicoli, o

certificato di capacità di meccanico d'automobili e 5 anni d'attività nel
ramo o in un'officina di riparazioni.

1.2

Portata dell'azienda per 1.21

una licenza di circolazione collettiva: costruzione di almeno 20 veicoli all'anno; 1.22

licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre devono essere costruiti ulteriori 20 veicoli
all'anno per ciascuna licenza di circolazione collettiva.

1.3

Locali dell'azienda:
locali per la fabbricazione e installazioni per la costruzione e il montaggio regolari di veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 veicoli e

ufficio con telefono.

1.4

Installazioni aziendali:
parco macchine, installazioni e utensili per la costruzione e il montaggio di veicoli,

caricabatterie, cric, apparecchio ottico per regolare le luci.

2

Importatore di veicoli 2.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di meccanico d'automobili e complessivamente
5 anni d'attività nel ramo o in un'officina di riparazioni, 6 anni di attività professionale nel ramo o in un'officina di riparazione.

174

Abrogato dal n. I dell'O del 24 mag. 1989 (RU 1989 1189). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).Aggiornato giusta il n. II 6 dell'all. 1 all'O del
19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41) e giusta l'art. 1
n. 6 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796).

Assicurazione dei veicoli 741.31

59

2.2

Portata dell'azienda per 2.21

una licenza di circolazione collettiva: importazione di almeno 20 veicoli nuovi all'anno; 2.22

licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre devono essere importati ulteriori 20 veicoli
all'anno per ciascuna licenza di circolazione collettiva.

2.3

Locali dell'azienda:
locale di almeno 50 m2 per la preparazione e la presentazione dei veicoli,

area di stazionamento per almeno altri 10 veicoli e

ufficio con telefono.

2.4

Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per la preparazione di veicoli,

elevatore o buca, caricabatterie, cric, apparecchio ottico per regolare le
luci, strumento omologato per misurare il gas di scarico.

3

Commercio di veicoli 3.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di meccanico d'automobili e complessivamente
5 anni d'attività nel ramo o in un'officina di riparazioni, o 6 anni d'esperienza professionale nel ramo o in un'officina di riparazioni.

3.2

Portata dell'azienda per 3.21

una licenza di circolazione collettiva: vendita annua di almeno
40 autoveicoli leggeri o

10 autoveicoli pesanti o

30 motoveicoli o

20 veicoli agricoli o

20 veicoli di lavoro o

20 rimorchi;

20 tricicli a motore o

20 quadricicli a motore o

20 quadricicli leggeri a motore

Circolazione stradale 741.31

60

3.22

ulteriori licenze di circolazione collettive: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero di persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre devono essere venduti annualmente per ciascuna licenza di circolazione collettiva, ulteriori 40 autoveicoli leggeri o

10 autoveicoli pesanti o

30 motoveicoli o

20 veicoli agricoli o

20 veicoli di lavoro o

20 rimorchi o

20 tricicli a motore o

20 quadricicli a motore o

20 quadricicli leggeri a motore.

3.3

Locali dell'azienda:
locale di almeno 50 m2 per la preparazione e la presentazione dei veicoli,

area di stazionamento per almeno altri 10 veicoli e

ufficio con telefono.

3.4

Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per la preparazione e la presentazione di veicoli,

elevatore o buca, caricabatterie, cric, apparecchio ottico per regolare le
luci, strumento omologato per misurare il gas di scarico.

4

Officina di riparazione di autoveicoli leggeri e veicoli analoghi 4.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

4.2

Portata dell'azienda per 4.21

una licenza di circolazione collettiva: lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di
veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

Assicurazione dei veicoli 741.31

61

4.22

licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione rimunerati,
che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di
prova, su 50 veicoli supplementari.

4.3

Locali dell'azienda:
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

4.4

Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per la riparazione di autoveicoli leggeri,

elevatore o buca, caricabatterie, impianto per saldare, cric, macchina
per montare e smontare pneumatici, apparecchio di equilibratura,
apparecchio per controllare la geometria, strumento omologato per
misurare il gas di scarico, apparecchio ottico per regolare le luci.

5

Officina di riparazione di autoveicoli pesanti 5.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

5.2

Portata dell'azienda per 5.21

una licenza di circolazione collettiva: lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di
veicoli a motore o corse di prova, su almeno 20 veicoli all'anno; 5.22

licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione rimunerati,
che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di
prova, su 20 veicoli supplementari.

5.3

Locali dell'azienda:
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

Circolazione stradale 741.31

62

5.4

Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per la riparazione di autoveicoli pesanti,

elevatore o buca, caricabatterie, impianto per saldare, cric, macchina
per montare e smontare pneumatici, apparecchio di equilibratura, strumento approvato dal DATEC per misurare il gas di scarico, apparecchio ottico per regolare le luci.

6

Officina di riparazione di motoveicoli e veicoli analoghi 6.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di meccanico di motoveicoli e complessivamente
5 anni d'attività nel ramo, o 6 anni d'attività professionale nel ramo.

6.2

Portata dell'azienda per 6.21

una licenza di circolazione collettiva: lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di
veicoli a motore o corse di prova, su almeno 30 veicoli all'anno; 6.22

licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione rimunerati,
che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di
prova, su 30 veicoli supplementari.

6.3

Locali dell'azienda:
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per più veicoli e

ufficio con telefono.

6.4

Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per la riparazione di motoveicoli,

caricabatterie, impianto per saldare, piattaforma per sollevare motoveicoli, macchina per montare e smontare pneumatici, apparecchio di equilibratura, apparecchio ottico per regolare le luci.

7

Officina di riparazione di veicoli a motore agricoli 7.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di meccanico per macchine agricole, di meccanico di automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni
d'attività nel ramo, o 6 anni d'attività professionale nel ramo.

Assicurazione dei veicoli 741.31

63

7.2

Portata dell'azienda per 7.21

una licenza di circolazione collettiva: lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di
veicoli a motore o corse di prova, su almeno 30 veicoli all'anno; numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione rimunerati,
che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di
prova, su 30 veicoli supplementari.

7.3

Locali dell'azienda:
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

7.4

Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per la riparazione di veicoli a motore agricoli,

caricabatterie, impianto per saldare, strumento approvato dal DATEC
per misurare il gas di scarico, apparecchio ottico per regolare le luci.

8

Officina di riparazione di rimorchi 8.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

8.2

Portata dell'azienda per 8.21

una licenza di circolazione collettiva: lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di corse di trasferimento di
veicoli a motore o corse di prova, su almeno 30 veicoli all'anno; 8.22

licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori di riparazione rimunerati,
che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di
prova, su 30 veicoli supplementari.

8.3

Locali dell'azienda:
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

Circolazione stradale 741.31

64

8.4

Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per la riparazione di rimorchi,

impianto per saldare, cric.

9

Carrozzeria

9.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di fabbro di veicoli, lattoniere da carrozzeria,
meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente
5 anni d'attività nel ramo, o 6 anni d'attività professionale nel ramo.

9.2

Portata dell'azienda per 9.21

una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 30 veicoli all'anno; 9.22

licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano
di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 30 veicoli
supplementari.

9.3

Locali dell'azienda:
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

9.4

Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per carrozzerie,

impianto per saldare, cric, apparecchio ottico per regolare le luci.

10

Officina di riparazioni di carrozzerie 10.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di fabbro di veicoli, lattoniere da carrozzeria,
meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente
5 anni d'attività nel ramo, o 6 anni d'attività professionale nel ramo.

10.2

Portata dell'azienda per

Assicurazione dei veicoli 741.31

65

10.21 una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno; 10.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano
di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli
supplementari.

10.3

Locali dell'azienda:
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

10.4

Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per officina di riparazioni di carrozzerie,

sistema di raddrizzamento (p. es. dozzer), presse mobili, impianto per
saldare, apparecchio ottico per regolare le luci, apparecchio per controllare la geometria (piastra graduata), cric.

11

Officina per la verniciatura di carrozzerie 11.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di verniciatore di carrozze, meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività
nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

11.2

Portata dell'azienda per 11.21 una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno; 11.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano
di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli
supplementari.

Circolazione stradale 741.31

66

11.3

Locali dell'azienda: locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e
ufficio con telefono.

11.4

Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per officine per la verniciatura di carrozzerie,

cabina per verniciatura a spruzzo, impianto per miscelare i colori.

12

Selleria per carrozzerie 12.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di sellaio da carrozzeria, meccanico d'automobili
o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel
ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

12.2

Portata dell'azienda per 12.21 una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 20 veicoli all'anno; 12.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano
di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 20 veicoli
supplementari.

12.3

Locali dell'azienda:
locale per la riparazione di almeno 1 veicolo,

area di stazionamento per almeno 2 altri veicoli e

ufficio con telefono.

12.4

Installazioni aziendali: installazioni per una selleria di carrozzerie e tutti gli utensili necessari a
un sellaio di carrozzerie.

Assicurazione dei veicoli 741.31

67

13

Elettrauto

13.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di elettricista d'automobili, meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività
nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

13.2

Portata dell'azienda per 13.21 una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno; 13.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano
di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli
supplementari.

13.3

Locali dell'azienda:
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

13.4

Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per elettricista d'automobili,

strumento omologato per misurare il gas di scarico, banco di prova per
elettricista, apparecchio ottico per regolare le luci.

14

Officina per il controllo della geometria 14.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

14.2

Portata dell'azienda per 14.21 una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

Circolazione stradale 741.31

68

14.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano
di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli
supplementari.

14.3

Locali dell'azienda:
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

14.4

Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per officina per il controllo della geometria,

apparecchio ottico per la misurazione assiale, elevatore o buca, apparecchio per controllare la geometria (piastra graduata).

15

Officina per montaggio di odocronografi 15.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di elettricista d'automobili, meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel
ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo, e

autorizzazione del DATEC per officine di montaggio.

15.2

Portata dell'azienda per 15.21 una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno; 15.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano
di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli
supplementari.di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli supplementari.

15.3

Locali dell'azienda:
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

Assicurazione dei veicoli 741.31

69

15.4

Installazioni aziendali: installazioni e utensili per montare odocronografi.

16

Officina specializzata in veicoli Diesel 16.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

16.2

Portata dell'azienda per 16.21 una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno; 16.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano
di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli
supplementari.

16.3

Locali dell'azienda:
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

16.4

Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per la riparazione di pompe Diesel,

banco di prova per pompe e spruzzatori, strumento approvato dal
DATEC per misurare il gas di scarico.

17

Officina specializzata in dispositivi di frenaggio 17.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

17.2

Portata dell'azienda per 17.21 una licenza di circolazione collettiva: lavori rimunerati che necessitano di corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50 veicoli all'anno;

Circolazione stradale 741.31

70

17.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere effettuati annualmente lavori rimunerati che necessitano
di corse di trasferimento di veicoli a motore o di corse di prova su 50 veicoli
supplementari.

17.3

Locali dell'azienda:
locale per la riparazione di almeno 2 veicoli,

area di stazionamento per almeno 5 altri veicoli e

ufficio con telefono.

17.4

Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per la riparazione di freni, banco di prova di frenaggio.

18

Aziende con grande parco di veicoli a motore 18.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di meccanico d'automobili o riparatore di autoveicoli e complessivamente 5 anni d'attività nel ramo, o

6 anni d'attività professionale nel ramo.

18.2

Portata dell'azienda per 18.21 una licenza di circolazione collettiva: parco di veicoli dell'azienda comprendente almeno 30 veicoli; 18.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva il parco di veicoli dell'azienda deve comprendere 30 veicoli supplementari.

18.3

Locali dell'azienda: locale per la riparazione di almeno 2 veicoli.

18.4

Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per le riparazioni di veicoli,

elevatore o buca, caricabatterie, impianto per saldare, cric, macchina
per montare e smontare pneumatici, apparecchio di equilibratura,
apparecchio per controllare la geometria (piastra graduata), strumento
omologato per misurare il gas di scarico, apparecchio ottico per
regolare le luci.

Assicurazione dei veicoli 741.31

71

19

Aziende che collaudano veicoli 19.1

Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona
responsabile nell'azienda:
certificato di capacità di meccanico d'automobili e complessivamente
5 anni d'attività nel ramo o in un'officina di riparazione, o 6 anni d'attività professionale nel ramo o in un'officina di riparazione.

19.2

Portata dell'azienda per 19.21 una licenza di circolazione collettiva: collaudo di almeno 20 veicoli all'anno; 19.22 licenze di circolazione collettive supplementari: numero di licenze di circolazione collettive ≤

1 8

1

2

+

y

, dove y sta per il numero delle persone occupate come professione principale direttamente nel
settore veicoli a motore. Inoltre, per ciascuna licenza di circolazione collettiva devono essere collaudati annualmente 20 veicoli supplementari.

19.3

Locali dell'azienda:
locale di almeno 50 m2 per la preparazione di veicoli;

area di stazionamento per almeno altri 2 veicoli e

ufficio con telefono.

19.4

Installazioni aziendali:
installazioni e utensili per la preparazione di veicoli,

elevatore o buca, caricabatterie, cric, apparecchio ottico per regolare le
luci, strumento omologato per misurare il gas di scarico.

20

Aziende attive in più tipi d'esercizi Alle aziende, attive in più tipi d'esercizi, la cui portata - in funzione del tipo
di attività - non raggiunge però quella minima richiesta, può essere rilasciato
un attestato di circolazione collettivo se la portata totale dell'azienda equivale alla portata minima prescritta per un solo tipo d'attività e se i locali e le
installazioni soddisfano globalmente le esigenze fissate per ciascun tipo di
attività.

Circolazione stradale 741.31

72

Allegato 5175 175

Abrogato dal n. II del DCF del 5 set. 1967 (RU 1967 1329).