01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.03.2023
01.07.2020 - 31.12.2021
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01.03.2018 - 30.06.2020
01.01.2018 - 28.02.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 30.06.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.02.2015 - 30.06.2016
01.08.2013 - 31.01.2015
01.01.2012 - 31.07.2013
01.08.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.07.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
Fedlex DEFRITRMEN
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510.911

Ordinanza
sui sistemi d'informazione militari

(OSIM)

del 16 dicembre 2009 (Stato 1° luglio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 20081 sui sistemi d'informazione militari (LSIM);
visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM);
visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20023 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC);
visto l'articolo 27 capoverso 5 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale (LPers),5

ordina:

1 RS 510.91

2 RS 510.10

3 RS 520.1

4 RS 172.220.1

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali nei sistemi d'informazione e nell'ambito dell'impiego di mezzi di sorveglianza in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), in particolare in seno all'esercito e all'amministrazione militare, da parte di:6

a.
autorità della Confederazione e dei Cantoni;
b.
comandanti e organi di comando dell'esercito (comandi militari);
c.
altri militari;
d.7
terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari o per il DDPS.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 2 Principi del trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione e rete integrata di sistemi d'informazione8
1 Le disposizioni della LSIM sono applicabili per analogia anche:
a.
al trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione ai sensi della presente ordinanza;
b.
ai sistemi d'informazione e ai mezzi di sorveglianza disciplinati unicamente nella presente ordinanza.

2 La rete integrata di sistemi d'informazione di cui all'articolo 4 LSIM comprende anche i sistemi d'informazione disciplinati soltanto nella presente ordinanza. Sia tra i sistemi d'informazione disciplinati nella presente ordinanza sia tra quest'ultimi e i sistemi d'informazione disciplinati nella LSIM è in particolare autorizzato il trasferimento di dati secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera b LSIM, alle condizioni ivi menzionate.9

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

9 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 2a10 Detentori delle collezioni di dati e organi responsabili dei sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa

(art. 186 cpv. 1 lett. a LSIM)

Per i sistemi d'informazione gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall'Aggruppamento Difesa, il detentore delle collezioni di dati e l'organo federale responsabile della protezione dei dati è di volta in volta l'unità amministrativa indicata nell'allegato 1.

10 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 2b11 Raggruppamento tecnico dei sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa

(art. 4, 5 e 186 cpv. 2 lett. a LSIM)

Più sistemi d'informazione possono essere tecnicamente raggruppati e gestiti per mezzo delle medesime piattaforme, infrastrutture, applicazioni o banche dati tecniche se:

a.
sono gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall'Aggruppamento Difesa o da un'unità amministrativa subordinata all'Aggruppamento Difesa;
b.
per tutti i sistemi d'informazione interessati, il detentore delle collezioni di dati e l'organo federale responsabile della protezione dei dati è la medesima unità amministrativa;
c.
per ogni singolo sistema d'informazione sono osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati di volta in volta applicabili, in particolare le disposizioni in materia di protezione dei dati della LSIM e della presente ordinanza, e il raggruppamento tecnico non comporta un'estensione dell'entità e dello scopo del trattamento dei dati nonché dei diritti d'accesso; e
d.
per ogni sistema d'informazione interessato, nel corrispondente regolamento sul trattamento dei dati è menzionato che i requisiti di cui alla lettera c sono adempiuti ed è illustrato il modo in cui detti requisiti sono adempiuti.

11 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Capitolo 2: Sistemi d'informazione per la gestione del personale

Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile12

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).


Art. 3 Ripartizione dei costi

1 Fatto salvo il capoverso 3, la Confederazione assume i costi:13

a.14
della gestione e della manutenzione del Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA);
b.
dell'utilizzazione del PISA da parte degli organi interessati della Confederazione;
c.
della trasmissione dei dati sicura e criptata tra la Confederazione e i rimanenti organi di cui all'articolo 16 capoverso 1 LSIM.

2 Fatto salvo il capoverso 3, i rimanenti organi di cui all'articolo 16 capoverso 1 LSIM assumono i costi risultanti dall'utilizzazione e dall'ampliamento del PISA.15

3 I costi relativi alla parte del PISA che serve alla tenuta dei controlli relativi alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile sono assunti conformemente alla LPPC.16

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Art. 417 Dati

(art. 14 LSIM)

1 I dati personali contenuti nel PISA sono indicati nell'allegato 1a.

2 I dati secondo l'allegato 1a numeri 1.8 e 2.7 sono rilevati soltanto previo consenso della persona interessata.

3 Dal momento della loro attribuzione alla formazione, i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza comunicano al comandante competente i loro numeri di telefono, i loro indirizzi e-mail e il loro indirizzo di domicilio nonché spontaneamente, entro 14 giorni, i cambiamenti di tali dati.

4 L'Ufficio federale della protezione della popolazione e i servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la protezione civile trattano nel PISA per scopi amministrativi, in particolare per i contatti e per il rendiconto del salario, i dati dell'allegato 1a contrassegnati con un asterisco, concernenti persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno:

a.
sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata;
b.
impartiscono istruzioni;
c.
partecipano a istruzioni;
d.
esercitano la funzione di contabile.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 5 Raccolta dei dati

1 L'Aggruppamento Difesa18, i comandanti di circondario e gli enti federali e cantonali responsabili della protezione civile acquisiscono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all'articolo 15 LSIM.19

1bis In quanto organo competente dell'amministrazione militare secondo l'articolo 32c capoverso 4 della legge del 20 giugno 199720 sulle armi (LArm), l'Aggruppamento Difesa raccoglie le comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi automaticamente, tramite un'interfaccia, a partire dal Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).21

2 Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari nonché terzi che trattano dati ai sensi del diritto militare, del diritto in materia di tassa d'esenzione dall'obbligo militare, del diritto in materia di assicurazione militare, del diritto penale militare, del diritto in materia di servizio civile o del diritto in materia di protezione civile, sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati agli enti e alle persone che li acquisiscono secondo il capoverso 1.22

3 Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva secondo gli articoli 11 e 27 LM, gli organi competenti per registri degli abitanti o per analoghi registri cantonali di persone comunicano al comandante di circondario competente, all'attenzione dell'Aggruppamento Difesa:23

a.24
alla fine di ogni anno civile, i cittadini svizzeri che durante l'anno in questione hanno compiuto i 17 anni, con cognome, nome, indirizzo di residenza e numero d'assicurato AVS;
b.
il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione;
c.
il cambiamento dell'indirizzo di residenza all'interno del Comune;
d.25
l'acquisizione della nazionalità svizzera da parte di uomini in età di essere assoggettati all'obbligo di prestare servizio militare;
e.
i cambiamenti di cognome;
f.
i cambiamenti di cittadinanza;
g.
il decesso;
h.26
...

4 Le rappresentanze svizzere all'estero notificano all'Aggruppamento Difesa:

a.
le persone all'estero soggette all'obbligo di leva;
b.
il decesso all'estero di Svizzeri in età di essere assoggettati all'obbligo militare.

5 Gli uffici di esecuzione e fallimento notificano senza indugio all'Aggruppamento Difesa i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento o nei confronti dei quali è effettuato un pignoramento infruttuoso. Essi comunicano all'Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sulle procedure di esecuzione e fallimento anteriori e in corso contro persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

6 Le autorità inquirenti e i tribunali comunicano all'Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi contro persone soggette all'obbligo di leva e militari, sempre che le informazioni siano necessarie ai fini della valutazione di una sospensione della chiamata in servizio, di un non reclutamento, di un'esclusione dal servizio militare, di una mutazione o di una chiamata a servizi d'istruzione per un grado superiore oppure ai fini dell'esame dei motivi d'impedimento per la consegna27 dell'arma personale.28

7 Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'Ufficio dell'uditore in capo notifica all'Aggruppamento Difesa:

a.
le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari delle prove;
b.
le decisioni di desistenza passate in giudicato;
c.
le sentenze dei tribunali militari passate in giudicato;
d.
le revoche di sentenze contumaciali;
e.
le pene disciplinari inflitte dalla giustizia militare.

8 Relativamente alle persone soggette all'obbligo di leva e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'Ufficio federale di giustizia notifica senza indugio all'Aggruppamento Difesa:

a.
le condanne a pene detentive, pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità per un crimine o un delitto passate in giudicato e le misure privative della libertà;
b.
la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale di una pena;
c.
la revoca di una misura privativa della libertà, la sostituzione di una misura privativa della libertà con un'altra misura analoga e l'esecuzione di una pena residua.

9 Le istituzioni incaricate dell'esecuzione di pene detentive e di misure privative della libertà notificano senza indugio all'Aggruppamento Difesa l'entrata e l'uscita di una persona soggetta all'obbligo di leva o all'obbligo di pre­stare servizio militare.

18 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

19 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).

20 RS 514.54

21 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

22 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).

23 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

24 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

25 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

26 Abrogata dal n. I 5 dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

27 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sezione 2: Sistema d'informazione medica dell'esercito

Art. 6 Dati29

(art. 26 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA) sono indicati nell'allegato 2.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 7 Raccolta dei dati

L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito raccoglie i dati per il MEDISA presso:

a.
le persone soggette all'obbligo di leva, per il tramite di questionari medici raccolti alle giornate informative; questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di reclutamento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occasione; scritti personali nonché documenti medici;
b.
le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, per il tramite di scritti personali e documenti medici;
c.
i medici militari delle commissioni per la visita sanitaria, per il tramite di formulari sanitari;
d.
i medici di truppa, per il tramite di formulari sanitari;
e.
i medici impiegati, i medici delle piazze d'armi e i medici specialisti delle piazze d'armi, per il tramite di documenti medici e formulari sanitari;
f.
i medici civili che hanno in cura persone soggette all'obbligo di leva, per­sone soggette all'obbligo di prestare servizio militare o persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile, per il tramite di documenti medici;
g.
l'Ufficio federale del servizio civile (CIVI)30 e i medici di fiducia a cui quest'ultimo si è rivolto;
h.
l'assicurazione militare, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
i.
l'Ufficio federale della protezione della popolazione, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
j. 31
il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS, a partire dai risultati dei controlli relativi alle condizioni fisiche o psichiche della persona da valutare;
k.32
i servizi e le persone di cui all'articolo 113 capoversi 7 e 8 LM che comunicano segni o indizi seri relativi a motivi d'impedimento per la consegna dell'arma personale o dell'arma in prestito.

30 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

31 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

32 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Sezione 3: Dati di ulteriori sistemi d'informazione per la gestione del personale


Sezione 4: Sistema d'informazione Contatti all'estero

Art. 15 Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema d'informazione Contatti all'estero (OpenRID) serve alla procedura d'autorizzazione per tutti i contatti all'estero di persone secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 24 giugno 200934 sui contatti militari internazionali, alla valutazione di tali contatti e dei resoconti di viaggio nonché all'organizzazione e alla valutazione di visite di persone, autorità e organizzazioni straniere.35

2 L'Aggruppamento Difesa36 gestisce l'OpenRID.

34 RS 510.215

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

36 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

Art. 16 Dati

I dati personali contenuti nell'OpenRID sono indicati nell'allegato 10.

Art. 1737 Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'OpenRID presso le persone interessate e presso i loro superiori diretti e indiretti.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 18 Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'OpenRID agli organi e alle persone competenti per i contatti all'estero, ai superiori diretti e indiretti delle persone interessate e alla Centrale viaggi della Confederazione.

Art. 19 Conservazione dei dati

I dati dell'OpenRID sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione del contatto all'estero.

Sezione 5: Sistema d'informazione Sminamento a scopo umanitario

Art. 20 Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema d'informazione Sminamento a scopo umanitario (IHMR) serve alla gestione del pool di personale per impieghi di sminamento a scopo umanitario.

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce l'IHMR.

Art. 21 Dati

I dati personali contenuti nell'IHMR sono indicati nell'allegato 11.

Art. 22 Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'IHMR presso i candidati all'ammissione al pool di personale.

Art. 23 Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'IHMR al capo Sminamento a scopo umanitario.

Sezione 6: Sistema d'informazione Impieghi di verifica

Art. 25 Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema d'informazione Impieghi di verifica (IVE) serve all'impiego di persone che prestano impieghi di verifica per l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce l'IVE.

Art. 26 Dati

I dati personali contenuti nell'IVE sono indicati nell'allegato 12.

Art. 27 Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'IVE presso le persone che si mettono a disposizione per impieghi di verifica.

Art. 28 Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'IVE unicamente a organi e a persone dell'Aggruppamento Difesa competenti per gli impieghi di verifica.

Sezione 7: Sistema d'informazione Pontonieri

Art. 30 Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema d'informazione Pontonieri (IPont) serve al rilascio dei libretti delle prestazioni militari, alla tenuta dei controlli relativi agli esami attitudinali dei corsi per pontonieri 1-4 e dei controlli relativi al permesso di condurre natanti militare, al controllo delle indennità nel settore dell'istruzione premilitare nonché al recluta­mento in qualità di pontoniere.

2 L'Aggruppamento Difesa38 gestisce l'IPont.

38 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

Art. 31 Dati

I dati personali contenuti nell'IPont sono indicati nell'allegato 13.

Art. 32 Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'IPont concernenti l'istruzione premilitare volontaria dei futuri pontonieri presso le società di pontonieri e battellieri e i futuri pontonieri.

Art. 33 Comunicazione dei dati

1 L'Aggruppamento Difesa comunica su richiesta i dati dell'IPont ai comandi competenti per l'ambito dei pontonieri, alle società di pontonieri e battellieri, agli ufficiali pontonieri, agli istruttori pontonieri e ai centri di reclutamento.

2 Esso può rendere accessibili i dati mediante procedura di richiamo.

Art. 3439 Conservazione dei dati

I dati dell'IPont sono conservati per dieci anni a decorrere dal rilevamento.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sezione 8:40 Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero

40 Introdotta l'all. 4 n. I 1 dell'O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).


Art. 34a41 Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero (HYDRA).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 34b Scopo

L'HYDRA serve all'Aggruppamento Difesa42 per:

a.
l'amministrazione dei libretti di servizio in caso di impieghi all'estero di militari;
b.
l'allestimento di distinzioni per i partecipanti a missioni di mantenimento della pace all'estero;
c.
l'amministrazione dei congedi;
d.
la registrazione di comunicazioni all'assicurazione militare relative a incidenti.

42 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

Art. 34c Dati

I dati contenuti nell'HYDRA sono indicati nell'allegato 13a.

Art. 34d Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'HYDRA:

a.
presso le persone interessate;
b.
dal PERAUS.
Art. 34f Conservazione dei dati

I dati nell'HYDRA sono conservati al più tardi fino al raggiungimento del limite di età per un impiego di promovimento della pace.

Capitolo 3: Sistemi d'informazione per la condotta

Sezione 1: Sistemi d'informazione per la condotta secondo la LSIM43

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 3745 Sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi

(art. 86 e 87 lett. a LSIM)46

1 I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi (MIL Office) sono indicati nell'allegato 16.

2 La persona interessata può trasmettere i dati ai comandi militari anche tramite un portale elettronico gestito dall'Aggruppamento Difesa.47

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

47 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Art. 3848 Sistema d'informazione per la gestione delle competenze49

(art. 92 LSIM)

1 I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per la gestione delle competenze (ISKM) sono indicati nell'allegato 17.50

2 I dati per l'ISKM possono essere raccolti, tramite un'interfaccia, a partire dai sistemi seguenti:51

a.
il sistema PISA;
b.
il Sistema d'informazione per la gestione della formazione (Learning Management System DDPS, LMS DDPS);
c.52
il Sistema d'informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP).

3 I dati dell'ISKM sono resi accessibili:53

a.
alla persona interessata, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
b.
ai superiori civili e militari della persona interessata, ai fini dell'adempi­mento dei rispettivi compiti legali;
c.54
agli organi del personale e ai responsabili del personale competenti nonché alle persone competenti in seno al DDPS per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti legali.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

52 Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 4 dell'O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sezione 2: ...

Sezione 3: Sistema d'informazione Mandati

Art. 48 Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema d'informazione Mandati (AIS) serve alla gestione degli utenti della rete di dati del DDPS e dei rispettivi conti di utente.57

1bis Determinati dati personali dell'AIS che non sono degni di particolare protezione (all. 23 n. 1, 2, 4, 5 e 14) sono trattati in una banca dati ausiliaria dell'AIS allo scopo di comunicarli ai fornitori di prestazioni esterni.58

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce l'AIS.59

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

58 Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 49 Dati

I dati personali contenuti nell'AIS sono indicati nell'allegato 23.

Art. 50 Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa60 raccoglie i dati per l'AIS presso il sistema PISA nonché presso gli organi e le persone che impiegano militari.

60 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

Art. 51 Comunicazione dei dati

1 L'Aggruppamento Difesa rende accessibili:

a.
agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati dell'AIS di cui ai numeri 1-27 dell'allegato 23;
b.
alle persone competenti per la gestione della rete di dati del DDPS: i dati dell'AIS di cui ai numeri 28-32 dell'allegato 23;
c.
al «Sistema d'informazione e di condotta da Berna (FABIS)»: i dati dell'AIS di cui al numero 1 dell'allegato 33c;
d.
al Sistema d'informazione «Piattaforma militare» (MIL PLATTFORM): i dati dell'AIS di cui al numero 1 dell'allegato 33d.61

2 Rende accessibili i dati della banca dati ausiliaria dell'AIS ai fornitori di prestazioni esterni mediante procedura di richiamo.62

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Sezione 3a:63 Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi

63 Introdotta dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).



Art. 52a Scopo e organo responsabile

1 Il sistema d'informazione «Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi» (PEGASUS) serve all'amministrazione degli utenti della rete di dati del DDPS nonché all'elaborazione automatica delle identità tecniche di tali persone per l'accesso a piattaforme e sistemi d'informazione differentemente classificati di detta rete.

2 I dati del PEGASUS secondo l'allegato 23a numeri 1, 2, 4, 5, 8, 16 e 26 sono trattati in una banca dati ausiliaria del PEGASUS allo scopo di essere comunicati a fornitori di prestazioni esterni.

3 L'Aggruppamento Difesa gestisce il PEGASUS.

Art. 52b Dati

I dati personali contenuti nel PEGASUS sono indicati nell'allegato 23a.

Art. 52c Raccolta dei dati

I dati nel PEGASUS sono raccolti:

a.
dal Sistema d'informazione strategico della logistica (SISLOG);
b.
dal sistema PISA;
c.
dal sistema di gestione delle identità gestito sotto la responsabilità della Segreteria generale del DDPS conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 19 ottobre 201664 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM);
d.
dall'archivio centralizzato delle identità di cui all'articolo 13 OIAM.
Art. 52d Comunicazione dei dati

1 L'Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati del PEGASUS:

a.
agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati secondo l'allegato 23a numeri 1-28 e 35;
b.
alle persone competenti per l'amministrazione della rete di dati del DDPS: i dati secondo l'allegato 23a numeri 29-37; i dati secondo il numero 36 possono essere utilizzati unicamente a scopi di configurazione e non devono essere visibili tramite le interfacce per utenti;
c.
al «Sistema d'informazione e di condotta da Berna (FABIS)»: i dati secondo l'allegato 33c numero 1;
d.
al Sistema d'informazione «Piattaforma militare» (MIL PLATTFORM): i dati secondo l'allegato 33d numero 1;
e.
alle piattaforme e ai sistemi d'informazione della rete di dati del DDPS per i quali sono amministrati nel PEGASUS gli utenti e le rispettive identità tecniche: i dati necessari per l'accesso a tali piattaforme e sistemi d'infor­ma­zione.

2 Mediante procedura di richiamo, rende accessibili i dati della banca dati ausiliaria del PEGASUS ai fornitori di prestazioni esterni autorizzati.

Art. 52e Conservazione dei dati

1 I dati secondo l'allegato 23a numero 37 sono distrutti al più tardi un anno dopo il decadere dell'autorizzazione all'accesso.

2 Gli altri dati del PEGASUS sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dall'estinzione del diritto all'utilizzazione.

Sezione 4: Sistema d'informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure


Art. 53 Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema d'informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure (SD-PKI) serve alla gestione dei certificati e delle chiavi degli utenti:

a.
dell'informatica dei sistemi d'arma e dei sistemi di condotta e d'impiego dell'esercito; e
b.65
...

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce il SD-PKI.

65 Vedi art. 78 cpv. 2.

Art. 54 Dati

I dati personali contenuti nel SD-PKI sono indicati nell'allegato 24.

Art. 56 Comunicazione dei dati

1 L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SD-PKI agli organi e alle persone competenti per l'autenticazione degli utenti e per il rilascio dei supporti chiave personali.

2 Gli utenti ricevono un supporto chiave personale contenente il loro cognome, il loro nome e i certificati.

Art. 57 Conservazione dei dati

I dati del SD-PKI sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dalla scadenza della validità del certificato.

Sezione 5:66 Sistema militare di dosimetria

66 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 57a67 Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema militare di dosimetria (MDS) serve al rilevamento e al controllo centralizzati dei valori di allerta e dei valori limite delle dosi di radiazioni a cui sono esposti i militari e i collaboratori del DDPS durante l'istruzione o un impiego.

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce il MDS.

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 57b68 Dati

I dati contenuti nel MDS sono indicati nell'allegato 24a.

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 57c Raccolta dei dati

I militari competenti per il MDS e i collaboratori addetti del DDPS raccolgono i dati per il MDS:69

a.
presso i militari interessati, a partire dal PISA;
b.
presso i collaboratori del DDPS interessati o i loro superiori;
c.
mediante l'impiego di dosimetri elettronici.

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 57d Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MDS agli organi e alle persone seguenti: 70

a.71
ai periti in radioprotezione del Centro di competenza dell'esercito per l'elimi­nazione di mezzi di combattimento nucleari, biologici e chimici nonché per lo sminamento (CC NBC-KAMIR);
b.
ai militari competenti per le misurazioni e i controlli nonché ai collaboratori addetti del DDPS, per i rispettivi ambiti.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 57e72 Conservazione dei dati

I dati del MDS sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal rilevamento.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sezione 6:73 Sistemi di geolocalizzazione

73 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 57f

1 Per fornire tempestivamente prestazioni, l'Aggruppamento Difesa può determinare, mediante sistemi di geolocalizzazione disattivabili, la posizione degli utenti di veicoli e di apparecchi di comunicazione.74

2 I dati registrati relativi alla posizione sono distrutti entro 24 ore.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Capitolo 4: Sistemi d'informazione per l'istruzione

Sezione 1: Sistemi d'informazione per l'istruzione secondo la LSIM75

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 5976 Sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione

(art. 128 LSIM)

1 I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione («Learning Management System DDPS»; LMS DDPS) sono indicati nell'alle­gato 26.

2 I dati per l'LMS DDPS possono essere raccolti a partire dall'archivio centralizzato delle identità di cui all'articolo 13 OIAM, nella misura in cui ciò è previsto nell'allegato 26.77

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Sezione 2: Sistema d'informazione Formazione alla condotta

Art. 62 Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema d'informazione Formazione alla condotta (ISFA) serve al controllo della formazione, all'analisi dei risultati della formazione e all'organizzazione degli esami.79

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce l'ISFA.

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 63 Dati

I dati personali contenuti nell'ISFA sono indicati nell'allegato 29.

Art. 64 Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'ISFA presso:

a.
le persone interessate;
b.
i superiori militari delle persone interessate;
c.
le unità amministrative competenti dell'Aggruppamento Difesa;
d.
il sistema PISA.
Art. 65 Comunicazione dei dati

1 L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'ISFA agli organi e alle persone:80

a.
competenti per l'immissione dei dati nell'ISFA;
b.81
competenti per il coordinamento degli esami per i singoli moduli.

2 I dati dell'ISFA sono comunicati:

a.82
agli organi civili competenti per il rilascio del certificato attestante l'adempimento con successo dei singoli moduli;
b.
alle persone registrate nell'ISFA, quale certificato personale di formazione.

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 6683 Conservazione dei dati

I dati dell'ISFA sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dal rilevamento.

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Capitolo 5: Sistemi d'informazione di sicurezza

Sezione 1: Sistemi d'informazione di sicurezza secondo la LSIM 86

86 Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 67 Sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone

(art. 146 LSIM)

1 I dati personali contenuti nel sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, SIBAD) sono indicati nell'allegato 30.

2 I dati del sistema SIBAD indicati nel seguito sono comunicati ai sistemi d'informazione seguenti:

a.
al sistema FABIS: i dati secondo l'allegato 33c numero 2;
b.
al sistema MIL PLATTFORM: i dati secondo l'allegato 33d numero 2.87

87 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 6888 Sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale

(art. 152 LSIM)

1 I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale (ISKO) e raccolti dal sistema SIBAD sono indicati nell'allegato 31 numeri 1-16; i dati aziendali contenuti nell'ISKO sono indicati nell'allegato 31 numeri 17-50.

2 Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati all'incaricato della tutela del segreto del datore di lavoro i dati necessari per l'identificazione della persona interessata secondo l'allegato 31 numeri 1-10.

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 69 Sistema d'informazione per le richieste di visita

(art. 158 LSIM)

1 I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per le richieste di visita (SIBE) sono indicati nell'allegato 32.

2 Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita i dati necessari per l'identificazione della persona interessata secondo l'allegato 32 numeri 1-10.89

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sezione 2:91 Sistema elettronico d'allarme

91 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 25 gen. 2017 sull'obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all'ulteriore sviluppo dell'esercito, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 487).

Art. 70a92 Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema elettronico d'allarme (e-Alarm) serve a chiamare in servizio i membri di stati maggiori di crisi e i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza.

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce l'e-Alarm.

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 70b93 Dati

I dati contenuti nell'e-Alarm sono indicati nell'allegato 33a.

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 70c Raccolta dei dati

Le persone responsabili dell'e-Alarm raccolgono i dati:94

a.
dei membri di stati maggiori di crisi: presso i collaboratori del DDPS interessati;
b.
dei militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza: dal sistema PISA.

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 70d Comunicazione dei dati

I dati dell'e-Alarm indicati nel seguito sono comunicati agli organi e alle persone seguenti:95

a.
tutti i dati: alle autorità militari responsabili e ai comandi militari compe­tenti;
b.
i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail necessari per la chiamata in servizio elettronica in caso di allarme: ai terzi incaricati della chiamata in servizio elettronica.

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 70e Conservazione dei dati

I dati registrati nell'e-Alarm sono conservati al massimo sino:96

a.
all'uscita dei membri dal rispettivo stato maggiore di crisi;
b.
al proscioglimento dei militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza dall'obbligo di prestare servizio militare o sino al loro cambiamento d'incorporazione.

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sezione 3:97 Sistema d'annuncio per la sicurezza aerea

97 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 70f Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema elettronico d'annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management» (HARAM) serve al trattamento di annunci concernenti avvenimenti particolari, eventi straordinari e lacune in materia di sicurezza nell'ambito delle operazioni di volo militari.

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce l'HARAM.98

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 70g Dati

I dati contenuti nell'HARAM sono indicati nell'allegato 33b.

Art. 70h Raccolta dei dati

I dati nell'HARAM sono raccolti presso:

a.
le persone che consultano i rapporti delle Forze aeree in materia di sicurezza in caso di eventi straordinari, avvenimenti particolari e lacune in materia di sicurezza nelle operazioni di volo;
b.
la Sicurezza di volo delle Forze aeree.

Sezione 4:99 Sistema d'informazione e di condotta da Berna

99 Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Art. 70l Scopo e organo responsabile

1 Il sistema FABIS serve alla condotta operativa dell'esercito come sistema d'informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono trattati dati per gli scopi seguenti:

a.
identificazione e individuazione biometriche delle persone;
b.
controllo, concessione, rifiuto e verbalizzazione dell'accesso al sistema FABIS.100

2 Il sistema FABIS è gestito dall'Aggruppamento Difesa.

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 70m Dati

I dati contenuti nel sistema FABIS sono indicati nell'allegato 33c.

Art. 70n101 Raccolta dei dati

I dati del sistema FABIS sono raccolti:

a.
presso le persone autorizzate ad accedere al sistema FABIS;
b.
presso i comandi militari;
c.
presso le unità amministrative competenti della Confederazione;
d.102
dal sistema AIS e dal sistema PEGASUS: i dati secondo l'allegato 33c numero 1;
e.
dal sistema SIBAD: i dati secondo l'allegato 33c numero 2.

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Art. 70o103 Comunicazione dei dati

I dati del sistema FABIS sono resi accessibili tramite un gruppo d'utenza chiuso:

a.
ai collaboratori competenti per l'esercizio tecnico del sistema FABIS;
b.
ai collaboratori competenti per l'amministrazione degli utenti del sistema FABIS, il rilascio delle autorizzazioni d'accesso e il controllo dell'accesso.

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 70p104 Conservazione dei dati

1 I dati secondo l'allegato 33c numeri 1, 2, 4 e 6 sono distrutti un anno dopo il decadere dell'autorizzazione d'accesso della persona interessata.

2 I dati secondo l'allegato 33c numeri 3 e 5 sono distrutti un anno dopo il rilevamento.

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sezione 5:105 Sistema MIL PLATTFORM

105 Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 70q Scopo e organo responsabile

1 Il sistema MIL PLATTFORM serve alla condotta operativa dell'esercito come sistema d'informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono trattati dati per l'adempimento dei compiti seguenti:

a.
identificazione e individuazione biometriche delle persone;
b.
controllo, concessione, rifiuto e verbalizzazione dell'accesso al sistema MIL PLATTFORM.

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema MIL PLATTFORM.

Art. 70r Dati

I dati contenuti nel sistema MIL PLATTFORM sono indicati nell'allegato 33d.

Art. 70s Raccolta dei dati

I dati del sistema MIL PLATTFORM sono raccolti:

a.
presso le persone autorizzate ad accedere al sistema MIL PLATTFORM;
b.
presso i comandi militari;
c.
presso le unità amministrative competenti della Confederazione;
d.106
dal sistema AIS e dal sistema PEGASUS: i dati secondo l'allegato 33d numero 1;
e.
dal sistema SIBAD: i dati secondo l'allegato 33d numero 2.

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Art. 70t Comunicazione dei dati

I dati del sistema MIL PLATTFORM sono resi accessibili tramite un gruppo d'utenza chiuso:

a.
ai collaboratori competenti per l'esercizio tecnico del sistema MIL PLATTFORM;
b.
ai collaboratori competenti per l'amministrazione degli utenti del sistema MIL PLATTFORM, il rilascio delle autorizzazioni d'accesso e il controllo dell'accesso.
Art. 70u Conservazione dei dati

1 I dati secondo l'allegato 33d numeri 1, 2, 4 e 6 sono distrutti un anno dopo il decadere dell'autorizzazione d'accesso della persona interessata.

2 I dati secondo l'allegato 33d numeri 3 e 5 sono distrutti un anno dopo il rilevamento.

Capitolo 6: Altri sistemi d'informazione

Sezione 1: Altri sistemi d'informazione secondo la LSIM107

107 Introdotto dal n. I dell'O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Art. 72bis 108 Sistema PSN

(art. 179c LSIM)

1 I dati personali contenuti nel sistema PSN sono indicati nell'allegato 35bis.

2 Il sistema PSN è volto anche allo scambio di dati tra i sistemi d'informazione militari e i sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a LArm.

3 La raccolta di dati secondo l'articolo 179d lettera e LSIM può essere effettuata anche a partire da tutti i sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a LArm.

4 Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa comunicano i dati del sistema PSN, per l'adempimento dei rispettivi compiti legali o contrattuali, anche:

a.
all'Ufficio centrale Armi, per il trattamento nei sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a LArm;
b.
al PISA tramite un'interfaccia: le comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm.

108 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Sezione 2: ...

Sezione 3: ...

Sezione 4: ...

Sezione 4a:113 Sistema d'informazione concernente il personale della Farmacia dell'esercito

113 Introdotta dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).


Art. 72gsepties Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema d'informazione concernente il personale della Farmacia dell'esercito (PSA) serve al trattamento di dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni del personale civile e militare della Farmacia dell'esercito nonché alla trasmissione di dati personali al PSN.

2 L'Aggruppamento Difesa gestisce il PSA.

Art. 72gnonies Raccolta dei dati

I dati nel PSA sono raccolti:

a.
presso i collaboratori della Farmacia dell'esercito interessati e i loro superiori;
b.
dal SIGDP;
c.
presso terzi.
Art. 72gdecies Comunicazione dei dati

1 L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSA agli organi e alle persone seguenti:

a.
ai collaboratori dell'Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
b.
agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel rispettivo ambito;
c.
ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l'approvazione dei dati trattati da detti collaboratori.
2 Ai fini dell'adempimento di compiti legali o contrattuali, l'Aggruppamento Difesa comunica:
a.
tutti i dati personali contenuti nel PSA, a eccezione dei dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni secondo l'allegato 35cbis numeri 2.2, 2.3 e 8.3: al PSN, in forma invariata, tramite un'interfaccia;
b.
i dati relativi alla gestione del tempo secondo l'allegato 35cbis numeri 2.2 e 8.3: al SIGDP.

Sezione 5:114 Collezioni ausiliarie di dati

114 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 72h Scopo e organo responsabile

Per la gestione di indirizzi, corsi di formazione e risorse le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa e i comandi militari possono trattare, in collezioni ausiliarie di dati necessarie al riguardo, dati personali che non sono degni di particolare protezione, sempre che il trattamento avvenga per scopi interni. Queste collezioni ausiliarie di dati servono all'organizzazione dei processi lavorativi nonché alla pianificazione e alla gestione di scuole, corsi e manifestazioni e non necessitano di basi specifiche.

Art. 72hbis Dati

Nelle collezioni ausiliarie di dati possono essere trattati esclusivamente i dati necessari all'adempimento del rispettivo compito secondo l'allegato 35d.

Art. 72hter Raccolta dei dati

Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa e i comandi militari raccolgono i dati:

a.
dei militari: presso le persone interessate oppure dal PISA;
b.
presso gli impiegati del DDPS interessati oppure presso i loro superiori;
c.
di terzi: presso le persone interessate oppure tramite fonti pubblicamente accessibili.
Art. 72hquater Comunicazione dei dati

I dati delle collezioni ausiliarie di dati possono essere resi accessibili, mediante procedura di richiamo, alle persone competenti dell'Aggruppamento Difesa e ai comandi militari autorizzati.

Art. 72hquinquies Conservazione dei dati

I dati in collezioni ausiliarie di dati possono essere conservati per due anni al massimo a decorrere dalla conclusione della scuola, del corso o della manifestazione o dalla risoluzione del rapporto con il fornitore e del rapporto di lavoro.

Sezione 6:115 Sistema d'informazione Materiale storico dell'esercito

115 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Art. 72i Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema d'informazione Materiale storico dell'esercito (ISHAM) serve ad amministrare il materiale storico dell'Esercito svizzero definito come bene culturale. Serve all'adempimento dei compiti seguenti:

a.
registrazione del materiale storico dell'Esercito svizzero;
b.
registrazione di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati;
c.
controllo della consegna di materiale storico dell'Esercito svizzero a musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati;
d.
controllo regolare delle condizioni di consegna fino alla restituzione del materiale storico dell'Esercito svizzero;
e.
controllo della presa in consegna di materiale storico dell'Esercito sviz­zero da parte dell'Ufficio centrale per il materiale storico dell'Esercito svizzero (UCMSE) da musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati, fino alla restituzione di detto materiale.

2 L'Aggruppamento Difesa116 gestisce l'ISHAM.

116 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

Art. 72iter 117 Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati personali per l'ISHAM presso i musei, i collezionisti e le associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati. Raccoglie i dati relativi al materiale presso la Base logistica dell'esercito (BLEs) e l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

Art. 72iquater Comunicazione dei dati

1 I dati dell'ISHAM sono accessibili esclusivamente ai collaboratori dell'UCMSE.

2 L'Aggruppamento Difesa comunica i dati dell'ISHAM alle autorità inquirenti penali e alle auto­rità di perseguimento penale, se ciò è necessario per le indagini.

3 Esso comunica ad armasuisse i dati di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati previo loro consenso.

Sezione 7:118 Sistema d'informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa

118 Introdotta dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).


Art. 72j Organo responsabile

Per le unità amministrative del DDPS non appartenenti all'Aggruppamento Difesa, armasuisse gestisce il Sistema d'informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa (PSB) e lo mette a disposizione di queste ultime.

Art. 72jbis Scopo

Il PSB serve al trattamento di dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni del personale delle unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa, al disbrigo dei processi di supporto «Finanze» e «Logistica» nonché all'adempimento dei compiti della gestione degli immobili.

Art. 72jter Dati

I dati personali contenuti nel PSB sono indicati nell'allegato 35f.

Art. 72jquater Raccolta dei dati

Le unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSB:

a.
presso i collaboratori interessati di tali unità amministrative;
b.
presso i superiori diretti dei collaboratori interessati;
c.
dal SIGDP.
Art. 72jquinquies Comunicazione dei dati

1 Le unità amministrative del DDPS esterne all'Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSB agli organi e alle persone seguenti:

a.
ai collaboratori di tali unità amministrative, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
b.
agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel rispettivo ambito;
c.
ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l'approvazione dei dati trattati da detti collaboratori;
d.
in caso di trasferimenti del personale all'interno del DDPS, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere b e c.

2 Esse comunicano i dati del PSB al SIGDP.

Art. 72jsexies Conservazione dei dati

I dati personali dei collaboratori sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro con un'unità amministrativa del DDPS esterna all'Aggruppamento Difesa.

Capitolo 7: ...

Capitolo 8: Mezzi di sorveglianza

Art. 74 Mezzi di sorveglianza autorizzati

1 L'esercito e l'amministrazione militare possono impiegare unicamente mezzi di sorveglianza regolarmente acquistati oppure in fase di valutazione, di prova presso la truppa o di introduzione e il cui impiego è proporzionato al mandato concreto.

2 Al momento della presentazione di una domanda di impiego di mezzi di sorveglianza aerotrasportati, le autorità civili forniscono la prova che esistono le basi legali di cui all'articolo 183 capoverso 2 LSIM. La prova è verificata dall'Aggrup­pamento Difesa. Se dette basi legali non esistono, la domanda è respinta.

3 Una volta all'anno, l'Aggruppamento Difesa fa sommariamente rapporto al DDPS, all'attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere, in merito:120
a.121
allo scopo, alla durata e al numero degli impieghi ai sensi dell'articolo 181 capoverso 2 LSIM;
b.
al genere di mezzi di sorveglianza impiegati;
c.122
al genere di autorità a favore delle quali hanno avuto luogo gli impieghi.

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Art. 75 Impiego mascherato

I mezzi di sorveglianza possono essere impiegati in modo mascherato qualora in caso contrario risultasse pregiudicato l'adempimento dei compiti, segnatamente:

a.
se devono essere raccolte informazioni che non sarebbero ottenibili con un impiego non mascherato;
b.
per la protezione degli organi e delle persone che impiegano i mezzi di sorveglianza;
c.
se un impiego non mascherato è impossibile.
Art. 76 Comunicazione dei dati

Sono considerati rilevanti ai fini del perseguimento penale i dati concernenti:

a.
atti che potrebbero essere punibili;
b.
informazioni che potrebbero contribuire a impedire o chiarire reati.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 77a123 Disposizione transitoria della modifica del 25 gennaio 2017

1 Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito informa i militari destinati a essere incorporati in formazioni con obblighi permanenti di prontezza dal 1° gennaio 2018 e i comandanti competenti non appena tale incorporazione è nota.

2 I militari interessati comunicano al comandante competente i loro numeri di tele­fono, i loro indirizzi e-mail e il loro indirizzo di domicilio nonché spontaneamente, entro 14 giorni, i cambiamenti di tali dati.

123 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195, 2016 4331). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 25 gen. 2017 sull'obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all'ulteriore sviluppo dell'esercito, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 487).

Art. 78 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2 L'articolo 53 capoverso 1 lettera b ha effetto sino al 30 giugno 2011 al più tardi.

Allegato 1124

124 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

(art. 2a)

Detentori delle collezioni di dati e organi responsabili della protezione dei dati per i sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa

Sistema d'informazione
Disposizioni LSIM/OSIM
Detentore della collezione di dati/ organo responsabile della protezione dei dati

PISA

Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile

Art. 12-17 LSIM,

art. 3-5 OSIM,

allegato 1a OSIM

Comando Istruzione
(Cdo Istr)

ITR

Sistema d'informazione per il reclutamento

Art. 18-23 LSIM,

art. 8 OSIM,

allegato 3 OSIM

Cdo Istr

EAAD

Sistema d'informazione per le valutazioni relative al distaccamento d'esplorazione dell'esercito

Art. 48-53 LSIM,

art. 11 OSIM,

allegato 6 OSIM

Comando Operazioni
(Cdo Op)

IPV

Sistema d'informazione Personale Difesa

Art. 60-65 LSIM,

art. 13 OSIM,

allegato 8 OSIM

Stato maggiore dell'esercito
(SM Es)

PERAUS

Sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi all'estero

Art. 66-71 LSIM,

art. 14 OSIM,

allegato 9 OSIM

Cdo Op

OpenRID

Sistema d'informazione Contatti all'estero

Art. 15-19 OSIM,
allegato 10 OSIM

Cdo Istr

IHMR

Sistema d'informazione Sminamento a scopo umanitario

Art. 20-24 OSIM,

allegato 11 OSIM

SM Es

IVE

Sistema d'informazione Impieghi di verifica

Art. 25-29 OSIM,

allegato 12 OSIM

SM Es

IPont

Sistema d'informazione Pontonieri

Art. 30-34 OSIM,
allegato 13 OSIM

Cdo Istr

HYDRA

Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero

Art. 34a-34f OSIM,

allegato 13a OSIM

Cdo Op

MIL Office

Sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi

Art. 84-89 LSIM,

art. 37 OSIM,

allegato 16 OSIM

Cdo Istr

FIS FT

Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri

Art. 102-107 LSIM,

art. 40 OSIM,

allegato 19 OSIM

Cdo Op

FIS FA

Sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree

Art. 108-113 LSIM,

art. 41 OSIM,

allegato 20 OSIM

Cdo Op

IMESS

Sistema d'informazione per la condotta dei militari

Art. 114-119 LSIM,

art. 42 OSIM,

allegato 21 OSIM

Cdo Op

AIS

Sistema d'informazione Mandati

Art. 48-52 OSIM,

allegato 23 OSIM

Base d'aiuto alla condotta dell'esercito (BAC)

PEGASUS

Sistema di automazione
e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi

Art. 52a-52e OSIM,
allegato 23a OSIM

BAC

SD-PKI

Sistema d'informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure

Art. 53-57 OSIM,

allegato 24 OSIM

BAC

MDS

Sistema militare di dosimetria

Art. 57a-57e OSIM,

allegato 24a OSIM

Cdo Istr

-

Sistemi di geolocalizzazione

Art. 57f OSIM

BAC

-

Sistemi d'informazione per i simulatori

Art. 120-125 LSIM,

art. 58 OSIM,

allegato 25 OSIM

Cdo Istr

LMS DDPS

Sistema d'informazione per la gestione della formazione («Learning Management System DDPS»)

Art. 126-131 LSIM,

art. 59 OSIM,

allegato 26 OSIM

Cdo Istr

ISGMP

Sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione

Art. 132-137 LSIM,
art. 60 OSIM,

allegato 27 OSIM

SM Es

MIFA

Sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari

Art. 138-143 LSIM,

art. 61 OSIM,

allegato 28 OSIM

BLEs

SPHAIR Expert

Sistema d'informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici

Art. 143a-143f LSIM,

art. 61a OSIM,

allegato 28a OSIM

Cdo Op

ISFA

Sistema d'informazione Formazione alla condotta

Art. 62-66 OSIM,

allegato 29 OSIM

Cdo Istr

ZUKO

Sistema d'informazione per i controlli dell'accesso

Art. 162-167 LSIM,

art. 70 OSIM,

allegato 33 OSIM

BAC

JORASYS

Sistema di allestimento di giornali e di rapporti per la Sicurezza militare

Art. 167a-167f LSIM,

art. 70bis OSIM,

allegato 33bis OSIM

Cdo Op

e-Alarm

Sistema elettronico d'allarme

Art. 70a-70e OSIM,

allegato 33a OSIM

Cdo Op

HARAM

Sistema elettronico d'annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management»

Art. 70f-70k OSIM,

allegato 33b OSIM

Cdo Op

FABIS

Sistema d'informazione e di condotta da Berna

Art. 70l-70p OSIM,

allegato 33c OSIM

Cdo Op

MIL PLATT­FORM

Sistema d'informazione «Piattaforma militare»

Art. 70q-70u OSIM,

allegato 33d OSIM

Cdo Op

SISLOG

Sistema d'informazione strategico della logistica

Art. 174-179 LSIM,

art. 72 OSIM,

allegato 35 OSIM

BLEs

PSN

Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse

Art. 179a-179f LSIM,

art. 72bis OSIM,

allegato 35bis OSIM

SM Es

AFS

Sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società

Art. 179g-179l LSIM,

art. 72ter OSIM,

allegato 35ter OSIM

Cdo Istr

PSA

Sistema d'informazione concernente il personale della Farmacia dell'esercito

Art. 72gsepties-72gundecies OSIM,

allegato 35cbis OSIM

SM Es

ISHAM

Sistema d'informazione Materiale storico dell'esercito

Art. 72i-72iquinquies
OSIM,

allegato 35e OSIM

SM Es

Allegato 1a125

125 Originario all. 1. Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323), del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209)' dal n. 1 dell'all. all'O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195), dal n. II cpv. 3 dell'O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101), dal n. I dell'O del 16 nov. 2016 (RU 2016 4333), dal n. I 1 dell'O del 25 gen. 2017 sull'obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all'ulteriore sviluppo dell'esercito (RU 2017 487), dal n. II cpv. 1 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

(art. 4 cpv. 1, 2 e 4)

Dati del PISA

1. Dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell'esercito

1.1 Dati personali

1.
Numero d'assicurato AVS
2.
Cognome
3.
Nome
4.
Data di nascita (con l'indicazione dell'età attuale)
5.
Sesso
6.
Professione esercitata
7.
Indirizzo di residenza
8.
Comune di domicilio
9.
Comune(i) d'origine
10.
Cantone(i) d'origine
11.
Lingua materna
12.
Data delle modifiche dei dati personali
13.
Naturalizzazione dopo il compimento del ventesimo anno d'età, con l'indi­cazione della data
13a.
Luogo e Paese di nascita
13b. Statura
13c. Colore degli occhi e dei capelli
13d. Fotografia formato passaporto
13e.
Numeri di telefono e di telefax
13f.
Indirizzo e-mail
13g.
Recapito postale

1.2 Dati di controllo

14.
Data della notificazione d'arrivo e di partenza all'autorità militare cantonale competente
15.
Ricerca del luogo di dimora
16.
Comune(i) di domicilio precedente(i)
17.
Congedo per l'estero
18.
Segnalazione nel RIPOL in caso di ignota dimora
19.
Statuto di frontaliere
20.
Dichiarazione di «disperso»

1.3 Dati relativi al reclutamento

21.
Dati per la stesura dell'ordine di marcia per la giornata informativa e per il reclutamento
22.
Data desiderata per il reclutamento
23.
Data del reclutamento
24.
Cantone di reclutamento
25.
Idoneità, con data e indicazione sull'idoneità alla marcia, a portare e a sollevare pesi
25a.
Restrizioni in materia di consegna dell'arma per motivi medici (contrassegno «R»)
26.
Esame della vista superato
27.
Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello I
28.
Arma, servizio ausiliario o servizio nonché funzione
29.
Organo incaricato dell'amministrazione
30.
Data della scuola reclute e attribuzione a una scuola reclute
31.
Informazioni concernenti l'assolvimento della giornata informativa
32.
Numero dei giorni di reclutamento prestati
33.
Idoneità al servizio di protezione civile, con data e indicazione della fun­zione di base nella protezione civile

1.4 Incorporazione, grado, funzione e istruzione

34.
Appartenenza a un'Arma, a un servizio o a un servizio ausiliario nonché allo stato maggiore generale o al Servizio della Croce Rossa, con la data
35.
Formazione d'incorporazione con la data dell'incorporazione
36.
Dati sulla formazione, articolazione con la designazione, testi e numeri, funzioni, gradi, effettivi regolamentari
37.
Dati sull'unità con i codici linguistici, indicazione dell'organo incaricato della tenuta dei controlli, del numero militare di avviamento nonché dei Cantoni competenti per i compiti speciali
38.
Sezione d'incorporazione in seno alla formazione
39.
Grado o funzione d'ufficiale con la data della promozione o della nomina
40.
Dati relativi ai posti, per i sottufficiali superiori e gli ufficiali
41.
Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di una funzione ad interim
42.
Funzione con la data dell'assunzione
43.
Nuova incorporazione e trasferimento, con la data
44.
Istruzione militare speciale
45.
Equipaggiamento speciale, con l'indicazione dell'eventuale numero degli oggetti
46.
Deposito o ritiro dell'equipaggiamento (munizione da tasca compresa), con l'indicazione della data
46a.
Consegna, deposito, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell'arma personale nonché cessione in proprietà
46b.
Consegna, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell'arma in prestito
46c.
Accertamenti e circostanze in relazione con la consegna, il deposito, il ritiro cautelare e il ritiro definitivo dell'arma personale o dell'arma in prestito
46d.
Comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm
47.
Certificati militari d'idoneità o di capacità, con l'anno dell'ottenimento o del rinnovo
48.
Primo conferimento di una distinzione
49.
Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello II-IV e Z
50.
Esame attitudinale e controllo di sicurezza relativo alle persone con deci­sione, tipo e data dell'esame/del controllo
50a.
Esame dell'integrità con raccomandazione (adempiuto/non adempiuto) e data dell'esame dei militari per la funzione di contabile della truppa
51.
Dati destinati all'allestimento della licenza di condurre militare nonché esclusione dall'ottenimento o dal possesso di una licenza di condurre mili­tare
52.
Designazione particolare dei militari che prestano impieghi nel servizio di promovimento della pace
53.
Appartenenza alla categoria dei militari non incorporati in una formazione conformemente all'articolo 6 dell'ordinanza del 29 marzo 2017126 sulle strutture dell'esercito
54.
Stato dell'adempimento del tiro obbligatorio fuori del servizio
55.
Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria
56.
Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all'idoneità, comprese le restrizioni in materia di consegna dell'arma per motivi medici (contrassegno «R»)
57.
Presentazione di una domanda d'ammissione al servizio militare non armato o al servizio civile, con la data del ricevimento della domanda da parte dell'organo di decisione
58.
Valutazione di un'esclusione dal servizio militare o di una rimozione dal comando o dalla funzione (esclusione in sospeso)
59.
Dati per la preparazione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare
60.
Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa
61.
Perdita della cittadinanza svizzera
62.
Decesso nonché annotazioni di servizio e informazioni relative al momento del decesso, quali «decesso durante il SIB», «decesso durante il SPT», «decesso durante l'impiego all'estero» o «decesso fuori del servizio»

1.5 Servizi

63.
Dati per la stesura dell'ordine di marcia (affisso di chiamata in servizio militare e indicazioni di dettaglio)
64.
Spostamento o dispensa di/da servizi con l'indicazione del motivo e dell'anno dello spostamento o della dispensa
65.
Mancata entrata in servizio in occasione di servizi, licenziamento nel giorno dell'entrata in servizio o licenziamento anticipato, con l'indicazione del motivo
66.
Servizio d'istruzione non compiuto, con l'indicazione del genere del servizio e del motivo del mancato compimento
67.
Servizi in dettaglio, con l'indicazione di: data, scuola, corso di formazione, corso o esercitazione, genere del servizio, numero dei giorni prestati e computabili nonché motivo per i giorni non computabili, ricupero, servizio anticipato o servizio volontario
68.
Proposta per l'istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione, con l'indicazione: del genere, della provenienza e della data della proposta; della data, del genere e del decorso dell'avanzamento (modulo di pianificazione per i quadri subalterni di milizia); della scuola prevista o del corso di formazione previsto nonché della funzione, del grado e dell'incorporazione nel grado superiore
69.
Nota complessiva delle qualificazioni di militari con gradi di truppa nonché di sottufficiali
70.
Numero dei giorni di servizio che la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare ha già prestato e deve ancora prestare
71.
Programmi di formazione, contingenti, iscrizioni ai corsi, panoramiche dei corsi e liste d'attesa
72.
Pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti

1.6 Statuto secondo la legge militare

73.
Esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare conformemente agli articoli 4 e 18 LM o proscioglimento dall'esercito conformemente all'arti­colo 49 capoverso 2 LM; nel caso dell'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare conformemente all'articolo 18 LM, con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto)
74.
Assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate conformemente all'articolo 5 LM
75.
Attribuzione e assegnazione di persone all'esercito conformemente all'articolo 6 LM
76.
Esenzione dal reclutamento conformemente all'articolo 9 LM
77.
Proroga dell'obbligo di prestare servizio militare conformemente all'arti­colo 13 LM
77a.
Statuto di specialista conformemente agli articoli 13 e 104a LM
78.
Ammissione al servizio militare non armato conformemente all'articolo 16 LM
79.
Esenzione dal servizio d'istruzione e dal servizio d'appoggio conformemente all'articolo 17 LM
80.
Esclusione dal servizio militare conformemente agli articoli 21-24 LM
81.
Rimozione dal comando o dalla funzione conformemente all'articolo 24 LM
82.
Inabilità al servizio
83.
Messa a disposizione conformemente all'articolo 61 LM; con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto)
84.
Dispensa dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo conformemente all'articolo 145 LM, con l'indicazione della data della decisione, del numero del richiedente e dell'attività indispensabile
85.
Ammissione al servizio civile conformemente all'articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 1995127 sul servizio civile sostitutivo
86.
Revoca di un'assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate o di un'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare
87.
Riammissione all'obbligo di prestare servizio militare
88.
Statuto di membro del personale militare o di giudice oppure di giudice supplente ai sensi della procedura penale militare del 23 marzo 1979128
89.
Data della motivazione o della modifica dello statuto
89a.
Incorporazione in gruppi d'impiego in relazione con la valutazione della funzione

1.7 Pene, pene accessorie e misure penali

90.
Pene disciplinari passate in giudicato per mancanze di disciplina commesse fuori del servizio, con l'indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena
91.
Azioni della giustizia militare (assunzioni delle prove, istruzioni prepara­torie)
92.
Condanne passate in giudicato, con l'indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d'esecu­zione e del Cantone incaricato dell'esecuzione
92a.
Dati comunicati in merito a procedimenti penali pendenti
92b.
Dati relativi a procedimenti penali secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera m LSIM
93.
Esclusione dall'esercito conformemente al Codice penale militare del 13 giu­gno 1927129
94.
Degradazione
95.
Inizio e fine dell'esecuzione di una pena
96.
Data della sentenza
97.
Sospensione della chiamata in virtù dell'articolo 34 o 38 dell'ordinanza del 22 novembre 2017130 concernente l'obbligo di prestare servizio militare
97a.
Comunicazioni secondo l'articolo 113 capoversi 7 e 8 LM

1.8 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)

98.
Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare)
99. a 101. ...
101a. Indirizzo di parenti oppure indirizzo in caso d'emergenza, compresi il numero di telefono e il numero di fax nonché l'indirizzo e-mail
102.
Proroga volontaria dell'obbligo di prestare servizio militare
103.
Blocco della comunicazione di dati secondo l'articolo 16 capoverso 4 LSIM
103a.
Relazione per i pagamenti

1.9 Controllo delle pratiche e gestione della corrispondenza

104.
Controllo delle pratiche, con l'indicazione della data delle singole operazioni e dell'organo che effettua la mutazione
105.
Gestione elettronica di documenti compresa la corrispondenza per il differimento del servizio, per i controlli e le qualificazioni nonché la dichiarazione di consenso allo svolgimento di un controllo di sicurezza relativo alle per­sone
106.
Dati per la selezione dei quadri e il controllo della procedura per le qualificazioni e le mutazioni nell'esercito

1.10 Contributi per la formazione

107.
Domanda di riscossione di contributi per la formazione (comprese le indicazioni relative alla formazione)
108.
Indicazioni relative all'esame e al controllo della domanda (compresi le prove dei costi e i giustificativi del pagamento nonché il diploma conseguito o la conferma di partecipazione al corso)
109.
Decisione sulla domanda di contributo per la formazione
110.
Conto per i contributi per la formazione (avere iniziale, contributi versati, saldo attivo)

2. Dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile

2.1 Dati personali

1.
Numero d'assicurato AVS*
2.
Cognome*
3.
Nome*
4.
Data di nascita (con l'indicazione dell'età attuale)*
5.
Sesso*
6.
Professione esercitata
7.
Indirizzo di domicilio*
8.
Comune di domicilio*
9.
Comune(i) d'origine
10.
Cantone(i) d'origine
11.
Cittadinanza (per persone secondo l'art. 15 cpv. 1 lett. e LPPC)
12.
Lingua madre*
13.
Datore di lavoro e indirizzo*

2.2 Dati di controllo

14.
Data della notificazione d'arrivo e di partenza all'autorità militare cantonale competente
15.
Accertamento del luogo di dimora
16.
Comune(i) di domicilio precedente(i)
17.
Congedo per l'estero
18.
Segnalazione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) in caso di ignota dimora
19.
Statuto di frontaliere
20.
Dichiarazione di «disperso»

2.3 Dati relativi al reclutamento

21.
Data del reclutamento
22.
Giorni di reclutamento prestati
23.
Idoneità per la protezione civile
24.
Funzione di base*
25.
Punteggio della prova sportiva
26.
Esame della vista superato
27.
Data dell'istruzione di base

2.4 Incorporazione, grado e funzione

28.
Organizzazione di protezione civile/Cantone*
29.
Unità/formazione*
30.
Settore specialistico*
31.
Grado*
32.
Funzione(i)*
33.
Livello di funzione*
34.
Istruzione particolare nella protezione civile
35.
Conferimento di una distinzione
36.
Raccomandazione per una funzione di quadro
37.
Controllo di sicurezza relativo alle persone con decisione, tipo e data del controllo
38.
Statuto (p. es. attivo, riserva, prosciolto)*
39.
Assunzione volontaria dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile*
40.
Disponibilità (disponibile, disponibile con limitazioni [indicazioni tempo­rali], non disponibile)
41.
Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria
42.
Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all'idoneità
43.
Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile*
44.
Decesso
45.
Allarme
46.
Equipaggiamento personale

2.5 Prestazioni di servizio

47.
Designazione del servizio
48.
Codice, numero (di riferimento) del servizio
49.
Scuola
50.
Tipo di servizio
51.
Base legale della convocazione
52.
Data e ora dell'entrata in servizio
53.
Luogo d'entrata in servizio
54.
Data e ora del licenziamento
55.
Luogo di licenziamento
56.
Differimento del servizio, congedo
57.
Durata del servizio (dal ... al...)
58.
Mutazioni
59.
Giorni di servizio
60.
Giorni di servizio complessivi (tutti i giorni di servizio finora prestati, cronologia delle prestazioni di servizio)
61.
Qualifiche

2.6 Profilo prestazionale

62.
Statura
63.
Idoneità alla marcia, a portare e a sollevare pesi
64.
Portatore/trice di occhiali o lenti a contatto

2.7 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)

65.
Numero(i) di telefono*
66.
Indirizzo(i) e-mail*
68.
Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (p. es. lingue, formazione particolare)
69.
Relazione per i pagamenti*
70.
Indirizzo postale*
71.
Indirizzo di parenti o indirizzo per i casi d'emergenza (con numero di telefono e indirizzo e-mail)

2.8 Pene

72.
Pene disciplinari passate in giudicato per mancanza di disciplina, con indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena
72a.
Condanne passate in giudicato, con l'indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d'esecuzione, del Cantone incaricato dell'esecuzione nonché dell'inizio e della fine dell'esecuzione
73.
Esclusione dalla protezione civile
74.
Degradazione
75.
Sospensione della chiamata

2.9 Varia

76.
Carta d'identità della protezione civile (incl. foto)
77.
Controlli amministrativi (indicazioni sui processi amministrativi effettuati nel PISA)
78.
Gestione elettronica dei documenti (archivio centrale PISA)
79.
Dati per la selezione dei quadri (pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti)
80.
Ruolo di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile*

* dati, trattati conformemente all'articolo 4 capoverso 4, di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile

Allegato 2131

131 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggionato dal n. II cpv. 2 dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

(art. 6)

Dati del MEDISA

1.
Dati personali:
a.
cognome;
b.
nome;
c.
indirizzo;
d.
numero d'assicurato AVS.
2.
Decisioni in merito all'idoneità (al servizio militare e, se necessario, al servizio nella protezione civile), comprese:
a.
la motivazione medica (se la persona interessata non è idonea al servizio militare senza restrizioni);
b.
le restrizioni in materia di consegna dell'arma (contrassegno «R») in presenza di corrispondenti motivi medici.
3.
Dati del questionario medico della giornata informativa (autodichiarazioni):
a.
malattie familiari;
b.
situazione scolastica e professionale;
c.
anamnesi della dipendenza;
d.
malattie e infortuni;
e.
valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare;
f.
nominativo dell'attuale medico di famiglia.
4.
Dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del reclutamento:
a.
dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel questionario medico [formulario 3.4]);
b.
misure del corpo (peso, altezza, circonferenza addominale);
c.
capacità uditive e visive;
d.
stato medico (esame: dell'apparato scheletrico; dei tessuti molli; degli organi cardiaci e polmonari; dell'addome; dell'organo genitale [soltanto per gli uomini]);
e.
ECG, misurazioni della pressione arteriosa;
f.
esame del funzionamento polmonare;
g.
dati psicologici e psichiatrici:
-
risultati dei test (risultati in cifre; nessun questionario)
-
referto medico degli specialisti;
h.
capacità fisiche (risultati sportivi).
5.
Esami su base volontaria in occasione del reclutamento:
a.
esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia);
b.
vaccinazioni.
6.
Esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi: per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo).
7.
Certificati e perizie di medici militari e civili:
a.
certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all'obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare;
b.
documenti medici di medici militari di scuole e corsi.
8.
Certificati e pareri di specialisti non medici:
a.
fisioterapisti, psicologi, servizi sociali ecc.;
b.
familiari, datori di lavoro, patrocinatore ecc.
9.
Documenti ufficiali (selezione):
a.
giudice istruttore, uditore (domande relative all'idoneità al momento del fatto);
b.
rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla restituzione dell'arma).
10.
Corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di leva, con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:
a.
in merito all'idoneità al servizio o all'idoneità a prestare servizio;
b.
in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all'ob­bligo di leva/del militare al Servizio medico militare.
11.
Corrispondenza con organi ufficiali (selezione):
a.
domande di carattere medico dell'assicurazione militare;
b.
tassa d'esenzione dall'obbligo militare;
c.
protezione civile.
12.
Dati necessari per l'apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile:
a.
certificati di medici civili, forniti dal CIVI o dalle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile oppure richiesti da medici dell'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito;
b.
certificati e pareri di specialisti non medici ai sensi del numero 8;
c.
corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile in merito alla capacità lavorativa;
d.
referti di medici dell'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito concernenti l'entità della capacità lavorativa della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile e indicazioni concernenti le misure che si impongono.
13.
Dati che si riferiscono alle condizioni di salute fisiche o psichiche necessari per l'apprezzamento medico e psicologico:
a.
da risultati del controllo nel quadro dell'analisi dei rischi da parte del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS;
b.
da indicazioni relative a motivi d'impedimento concernenti la cessione dell'arma personale o dell'arma in prestito.
14.
Dati sanitari di medici di truppa in relazione con esami, diagnosi, terapie e dispense mediche; sono comprese anche le decisioni in merito all'idoneità a prestare servizio militare e, se necessario, le domande di convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria.
15.
Documenti relativi alle cure (in caso di soggiorno stazionario).
16.
Dati sanitari rilevati dal SPP in relazione con l'accertamento psicologico dell'idoneità a prestare servizio militare.

Allegato 3132

132 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 8)

Dati dell'ITR

Dati personali:

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Numero d'assicurato AVS
4.
Data di nascita
5.
Lingua madre
6.
Indirizzo
7.
Professione
8.
Luogo d'origine
9.
Indicazioni per i casi d'emergenza

Dati specifici al reclutamento:

10.
Dati organizzativi quali:
a.
cicli di reclutamento e cicli d'esercizio;
b.
caratteristiche per il raggruppamento automatico;
c.
numeri di gruppo e numeri progressivi.
11.
Autorità o organo incaricato della chiamata (Cantone, formazione d'addestramento, centro di competenza).
12.
Zona di reclutamento e circondario di reclutamento.
13.
Data del reclutamento, luogo di reclutamento e momento dell'entrata in servizio.
14.
Durata del reclutamento/dell'accertamento.
15.
Stato del partecipante in relazione con un ciclo d'esercizio (preavviso allestito/aggiornato/concluso, avviso di servizio/chiamata in servizio stampato(a)/spedito(a), chiamato, dispensato, entrato in servizio/non entrato in servizio, proscioglimento regolare/amministrativo alla visita sanitaria d'entrata [VSE]).
16.
Annotazioni di servizio correlate al reclutamento e all'attribuzione nonché codici del controllo dell'obbligo di prestare servizio.
17.
Dati necessari per l'attribuzione e concernenti i contingenti delle scuole e i contingenti cantonali.
18.
Dati statistici costituiti dagli indicatori di un ciclo di reclutamento, all'attenzione dei servizi competenti presso la Confederazione e i Cantoni.

Dati rilevati mediante esami, test e questionari:

19.
Stato di salute:
a.
anamnesi, con il risultato (stato, misure del corpo comprese [altezza, peso, indice di massa corporea, circonferenza addominale]);
b.
elettrocardiogramma;
c.
funzione polmonare, compreso il test riuscito per il porto di apparecchi di protezione delle vie respiratorie;
d.
udito;
e.
vista, compresi daltonismo, ambliopia, cecità notturna e mezzi visivi ausiliari;
f.
test d'intelligenza;
g.
test di comprensione di testi;
h.
questionario per l'individuazione di malattie psichiche nonché attuali pressioni e risorse psichiche;
i.
esami di laboratorio facoltativi (quadro ematologico e vaccinazioni).
20.
Attitudini fisiche: condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità, nonché capacità di coordinazione.
21.
Attitudini intellettuali e personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione e d'attenzione, flessibilità, scrupolosità e autoconsapevolezza, nonché predisposizione all'azione.
22.
Stato psichico: assenza di disturbi ansiosi, autoconsapevolezza, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare.
23.
Competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo.
24.
Limitazioni della salute, nella misura in cui sono rilevanti ai fini della funzione:
a.
marciare, portare o sollevare pesi;
b.
disturbi ai ginocchi/ai piedi;
c.
problemi alle vie respiratorie;
d.
problemi alla pelle/allergie;
e.
claustrofobia.
25.
Idoneità medica.
26.
Idoneità a esercitare determinate funzioni: esami attitudinali specifici per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale secondo i
numeri 19-23 del presente allegato.
27.
Risultati dell'esame d'idoneità per conducenti (test A e B).
28.
Potenziale di base per funzioni di quadro: potenziale per un impiego come sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale nonché dati necessari per il rilevamento del potenziale quali:
a.
motivazione alla condotta;
b.
capacità cognitive;
c.
competenza personale: motivazione a fornire prestazioni, resistenza allo stress, scrupolosità, autonomia, capacità di persuasione;
d.
competenza sociale: comportamento sociale, comportamento in situazioni conflittuali, estroversione, compiacenza/maniere concilianti, spirito di gruppo;
e.
caratteristiche supplementari: integrità, instabilità;
f.
valutazione dell'esercizio di presentazione
29.
Interesse personale a determinate attività rilevanti ai fini della funzione e all'esercizio di determinate funzioni militari (comprese le indicazioni risultanti dal questionario «Inventario degli interessi»).
30.
Abitudini sportive quotidiane.
31.
Conoscenze della grammatica inglese (per il personale previsto per il promovimento della pace).
32.
Rischio potenziale di abuso dell'arma personale (compreso il risultato e lo stato dell'analisi dei rischi/del controllo di sicurezza relativo alle persone al momento dell'attribuzione).
33.
Ulteriori dati forniti dalla persona interessata (per mezzo del «foglio rosa»):
a.
formazione professionale e scolastica;
b.
formazione preliminare (corsi e conoscenze prima del servizio);
c.
conoscenze linguistiche;
d.
portatore di occhiali o lenti a contatto;
e.
mancino, occhio di mira sinistro;
f.
licenza di condurre, desideri personali per quanto concerne la funzione di conducente;
g.
desideri personali per quanto concerne l'attribuzione;
h.
desideri personali per quanto concerne il servizio militare, per es. interesse a un avanzamento militare, alla prestazione del servizio militare come militare in ferma continuata o a un servizio non armato;
i.
data desiderata per l'inizio della scuola reclute.

Dati relativi all'attribuzione:

34.
Dati relativi all'attribuzione concernenti le persone idonee al servizio militare, comprendenti:
a.
l'Arma, la funzione, la scuola e la data dell'inizio della scuola in occasione della prima attribuzione;
b.
ove opportuno, l'Arma e la funzione in occasione della seconda attribuzione;
c.
i previsti impieghi speciali del militare.
35.
Dati relativi all'attribuzione concernenti le persone abili al servizio di protezione civile, comprendenti:
a.
la funzione;
b.
la durata, il luogo e la data della manifestazione.

Allegato 4

(art. 9)

Dati degli ISPE

1.
Dati personali
2.
Genere di visita medica
3.
Diagnosi
4.
Decisione concernente il luogo di cura
5.
Date di arrivo e di partenza dei pazienti
6.
Decisioni concernenti dispense
7.
Esami effettuati

Allegato 5

(art. 10)

Dati della Banca dati di documentazione dei casi SPP

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Data di nascita
5.
Numero d'assicurato AVS
6.
Incorporazione
7.
Grado
8.
Funzione
9.
Istruzione nell'esercito
10.
Luogo di lavoro
11.
Formazione
12.
Professione
13.
Famiglia
14.
Dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico
15.
Situazione finanziaria
16.
Conoscenze linguistiche
17.
Risultati di test psicologici
18.
Situazione attuale nella scuola reclute
19.
Scuole

Allegato 5a133

133 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 10a)

Dati del MEDIS FA

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Data di nascita
5.
Numero d'assicurato AVS
6.
Incorporazione e grado
7.
Funzione
8.
Questionario medico
9.
Rapporti di specialisti esterni
10.
Dati anamnestici sullo stato di salute e iter di medicina e psicologia aeronautiche
11.
Referti da esami di medicina e psicologia aeronautiche
12.
Referti di analisi chimiche di laboratorio nonché di test medici
13.
Radiografie e relativi referti
14.
Corrispondenza e documenti d'invio a specialisti
15.
Indicazioni concernenti misure di medicina e psicologia aeronautiche adot­tate
16.
Decisioni in merito all'incorporazione nonché in merito all'idoneità al volo e al lancio con il paracadute

Allegato 6134

134 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 11)

Dati dell'EAAD

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Grado
4.
Numero d'assicurato AVS
5.
Incorporazione militare
6.
Arma, servizio o servizio ausiliario
7.
Funzione
8.
Istruzione militare speciale
9.
Indirizzo di residenza e Comune di domicilio
10.
Data e luogo di nascita
11.
Comune e Cantone d'origine
12.
Lingua materna
13.
Professione appresa e professione esercitata
14.
Stato civile
15.
Risultati degli esami attitudinali con data
16.
Dati concernenti l'esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone
17.
Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000135 sul personale federale

In via supplementare, in caso di assunzione:

18.
Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro
19.
Luogo di lavoro
20.
Dati relativi alla prontezza di base per impieghi all'estero (stato di vaccinazione, gruppo sanguigno) e necessari per l'adempimento dei compiti
21.
Dati relativi all'impiego, segnatamente la partecipazione a impieghi all'estero, corsi e servizi comandati all'estero
22.
Dati relativi ai brevetti ottenuti e alle istruzioni assolte, con data, risultato e data di scadenza
23.
Dati per il servizio dei morti e dei dispersi

Dati rilevati previo consenso della persona interessata

24.
Indicazioni di dettaglio sui documenti personali (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, licenza di circolazione, documento personale di legittimazione ecc.)
25.
Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare) e attestazioni
26.
Indirizzi dei parenti stretti, per i casi d'emergenza
27.
Numeri di telefono e di telefax
28.
Indirizzo e-mail
29.
Indirizzi del dentista e del medico di famiglia
30.
Dati della pianificazione delle carriere e delle successioni
31.
Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 7136

136 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 12)

Dati dell'ISB

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzi (privato, militare)
4.
Indirizzo e-mail
5.
Numero di telefono
6.
Data di nascita
7.
Numero d'assicurato AVS
8.
Incorporazione
9.
Grado
10.
Funzione
11.
Decisione in merito alla permanenza nella scuola reclute/decisione in merito all'assolvimento della scuola per quadri
12.
Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare (codice «E»)
13.
Conoscenze linguistiche
14.
Sesso
15.
Formazione professionale
16.
Attività professionale esercitata
17.
Indicazioni sulla formazione e sul diploma di fine tirocinio
18.
Datore di lavoro attuale e precedente
19.
Indicazioni sullo stato civile
20.
Partner/coniuge (cognome, nome)
21.
Figli (cognome, nome, data di nascita)
22.
Indicazioni sull'eventuale condivisione di un appartamento
23.
Genitori (cognomi, nomi, attività professionale, indirizzo, stato civile)
24.
Fratelli e sorelle (numero, sesso, età, attività professionale)
25.
Situazione finanziaria (reddito, reddito del partner, spese, patrimonio, debiti ecc.) compresi i relativi giustificativi
26.
Domanda di assistenza sociale al servizio sociale dell'esercito (esigenze della persona interessata)
27.
Ordinazioni di abiti (compresi, segnatamente, la taglia, la statura, la misura del collo, numero di scarpa)
28.
Persone terze coinvolte (cognomi, nomi, indirizzi, dati di contatto)
29.
Consulente competente del servizio sociale dell'esercito
30.
Rapporto e domanda del consulente del servizio sociale dell'esercito
31.
Luogo/data del rilevamento
32.
Assistenza prestata dal servizio sociale dell'esercito (consulenza, assistenza finanziaria ecc.)
33.
Decisione in merito all'assistenza finanziaria (data, motivo, importo, consulente competente)
34.
Indicazioni sul conto
35.
Assegno pagabile in contanti emesso (importo, data di emissione)
36.
Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 8137

137 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 13)

Dati dell'IPV

1.
Dati personali
2.
Dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di personale e la valutazione della funzione
3.
Dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione, le qualificazioni e l'equipaggiamento nell'esercito e nella protezione civile
4.
Dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile
5.
Dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile
6.
Dati concernenti la carriera professionale nonché dati concernenti l'idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni
7.
Dati concernenti la formazione e il perfezionamento professionali nonché gli assessment
8.
Dati concernenti le conoscenze linguistiche
9.
Dati concernenti la pianificazione dei servizi, con l'indicazione degli impieghi previsti, delle istruzioni e delle assenze per ferie
10.
Dati per il calcolo dello stipendio
11.
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
12.
Dati relativi all'organizzazione dell'Aggruppamento Difesa e al piano dei posti in organico
13.
Interessi professionali nonché relativi alla formazione e al perfezionamento

Allegato 9138

138 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 14)

Dati del PERAUS

1.
Risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace
2.
Incorporazione, grado, funzione, istruzione e qualificazioni nell'esercito e nella protezione civile
3.
Dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile
4.
Dati medici e psicologici sullo stato di salute
5.
Risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici
6.
Altri dati concernenti lo stato di salute fisico o mentale della persona sottoposta all'apprezzamento o in cura
7.
Numero di passaporto
8.
Carriera professionale e militare
9.
Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, la descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale
10.
Qualificazioni della persona interessata rilasciate dalle organizzazioni partner
11.
Dati concernenti l'esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone
12.
Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000139 sul personale federale
13.
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
14.
Dati per il servizio dei morti e dei dispersi
15.
Appartenenza religiosa
16.
Cognome
17.
Nome
18.
Data di nascita
19.
Luogo d'origine
20.
Cittadinanza
21.
Stato civile
22.
Numero d'assicurato AVS
23.
Indirizzo di domicilio
24.
Indirizzi per i casi d'emergenza

Allegato 10140

140 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 16)

Dati dell'OpenRID

1.
Indicazioni sul partecipante al viaggio (grado, cognome, nome, indirizzo, data di nascita, luogo di nascita, luogo d'origine, possibilità di contatto private)
2.
Indirizzo per i casi d'emergenza/persona da contattare in caso d'emergenza
3.
Indicazioni professionali (funzione, numero personale, unità organizzativa, luogo di servizio, numero di telefono, indirizzo e-mail ecc.)
4.
Numero d'assicurato AVS/numero d'assicurazione sociale all'estero
5.
Indicazioni sui documenti di viaggio (carta d'identità, passaporto)
6.
Indicazioni sul rimborso delle spese
7.
Evento
8.
Organo estero
9.
NATO Security Clearance
10.
Obiettivo e scopo dell'evento all'estero
11.
Motivo, valore aggiunto
12.
Conseguenze in caso di mancata autorizzazione
13.
Costi
14.
Mezzi di viaggio
15.
Vestiario (uniforme, abiti civili)
16.
Resoconto di viaggio

Allegato 11

(art. 21)

Dati dell'IHMR

1.
Dati tratti dal curriculum vitae e non degni di particolare protezione
2.
Cognome
3.
Nome
4.
Grado
5.
Data di nascita
6.
Incorporazione
7.
Scuola
8.
Conoscenze linguistiche
9.
Perfezionamento civile
10.
Perfezionamento militare

Allegato 12

(art. 26)

Dati dell'IVE

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Data di nascita
4.
Grado
5.
Indirizzo
6.
Numero d'assicurato AVS
7.
Luogo di lavoro
8.
Professione
9.
Conoscenze linguistiche
10.
Dati del passaporto
11.
Impieghi prestati sinora
12.
Corsi d'istruzione per verificatori assolti

Allegato 13

(art. 31)

Dati dell'IPont

1.
Dati personali
2.
Indirizzo
3.
Numero telefonico
4.
Nazionalità e luogo d'origine
5.
Proposta di reclutamento
6.
Corso per pontonieri
7.
Indennità
8.
Idoneità al servizio militare (sì/no)
9.
Dati personali, indirizzi, numeri telefonici e numeri d'assicurato AVS degli ispettori per gli esami attitudinali

Allegato 13a141

141 Introdotto dal n. II dell'all. 4 all'O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 34c)

Dati dell'HYDRA

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Lingua materna
5.
Data di nascita
6.
Numero d'assicurato AVS
7.
Numero PERAUS
8.
Date dell'impiego con la designazione e la durata della missione
9.
Incorporazione e grado militare nell'ambito di impieghi nazionali
10.
Grado militare nell'ambito di impieghi internazionali
11.
Data dell'immissione
12.
Ubicazione del libretto di servizio
13.
Appunti
14.
Distintivi di missioni all'estero
15.
Indicazioni concernenti l'assicurazione militare (numero di riferimento AMIL, data di scadenza e durata dell'incapacità al lavoro)
16.
Periodo e contributi alla cassa pensioni

Allegato 14

(art. 35)

Dati del SII-SSC

1.
Dati civili e militari necessari per la pianificazione, la preparazione o gli impieghi del SSC.
2.
Dati civili e militari delle persone che partecipano al SSC:
a.
dati concernenti le capacità, i compiti e la disponibilità per il SSC;
b.
dati concernenti gli impieghi.
3.
Dati civili e militari del personale medico:
a.
dati concernenti la funzione e l'istruzione civile o militare;
b.
dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile;
c.
dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile;
d.
dati ai sensi dell'articolo 51 della legge del 23 giugno 2006142 sulle professioni mediche, indispensabili per la gestione medica e tecnica di attrezzature del servizio sanitario e veterinario, nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica;
e.
dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
4.
Dati civili e militari dei pazienti:
a.
statuto della persona (disperso, incolume, ferito, deceduto);
b.
dati sanitari;
c.
dati della carta elettronica del paziente e del sistema d'accompagna­mento dei pazienti;
d.
verbale di trasporto;
e.
connotati;
f.
registro delle modifiche.

142 RS 811.11

Allegato 15143

143 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Allegato 16144

144 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 37)

Dati del MIL Office

1.
Dati personali (cognome, nome, indirizzo, indirizzo per i casi d'emergenza, dati di contatto ecc.)
2.
Incorporazione
3.
Grado
4.
Funzione
5.
Istruzione ed equipaggiamento
6.
Dati concernenti le qualificazioni e le proposte d'avanzamento
7.
Dati concernenti i conteggi del soldo e delle spese
8.
Referti sanitari concernenti le limitazioni dell'idoneità a prestare servizio
9.
Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata
10.
Dati concernenti l'ordinamento disciplinare (registro delle punizioni)
11.
Dati concernenti le assenze e le convocazioni
12.
Dati sull'amministrazione e l'attribuzione di materiale dell'esercito a livello d'unità

Allegato 17145

145 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 38 cpv. 1)

Dati dell'ISKM

1.
Nome e cognome*
2.
Numero personale*
3.
Numero d'assicurato AVS*
4.
Sesso*
5.
Stato civile*
6.
Data di nascita* e età
7.
Cittadinanza*
8.
Luogo d'origine*
9.
Recapiti postali*, professionale e privato
10.
Indirizzo e-mail professionale*/indirizzo e-mail privato
11.
Numero telefonico professionale*/numero telefonico privato
12.
Persone da contattare in caso d'emergenza
13.
Informazioni militari
14.
Grado
15.
Funzione
16.
Incorporazione
17.
Categoria di personale
18.
Formazione e formazione continua civile e militare
19.
Certificazioni
20.
Carriera professionale
21.
Esperienza in materia di condotta
22.
Esperienze maturate a livello internazionale
23.
Esperienza in materia di progetti
24.
Conoscenze informatiche
25.
Lingua madre*
26.
Lingua di corrispondenza*
27.
Conoscenze linguistiche*
28.
Attività extraprofessionali
29.
Valutazione delle prestazioni con incidenza sullo stipendio
30.
Profilo del collaboratore
31.
Competenze personali
32.
Competenze sociali
33.
Competenze di condotta
34.
Competenze specialistiche
35.
Idoneità alla successione e pianificazione delle successioni
36.
Misure di sviluppo
37.
Rilevamento del potenziale
38.
Assessment
39.
Gestione del pool
40.
Carriera militare
41.
Gruppi d'impiego
42.
Servizi comandati e servizi comandati d'impiego
43.
Unità amministrativa originaria
44.
Giorni di servizio
45.
Codice e denominazione del posto in organico*
46.
Classe di stipendio*
47.
Tasso d'occupazione*
48.
Durata della funzione*
49.
Data dell'entrata in servizio e data di partenza*
50.
Statuto del collaboratore*
51.
Settore dipartimentale*
52.
Unità amministrativa*

Dati rilevati previo consenso della persona interessata

53.
Foto formato passaporto digitalizzata
*
dati estratti dal SIGDP

Allegato 18146

146 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

Allegato 19147

147 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 40)

Dati del FIS FT

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d'assicurato AVS
5.
Data di nascita
6.
Sesso
7.
Appartenenza religiosa
8.
Incorporazione
9.
Grado
10.
Funzione
11.
Istruzione
12.
Dati sanitari rilevanti per l'impiego
13.
Dati del Sistema d'informazione per la condotta dei militari (IMESS)
14.
Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 20

(art. 41)

Dati del FIS FA

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d'assicurato AVS
5.
Sesso
6.
Incorporazione
7.
Grado
8.
Funzione
9.
Istruzione
10.
Numero di passaporto
11.
Dati forniti dalla persona interessata

Allegato 21

(art. 42)

Dati dell'IMESS

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d'assicurato AVS
5.
Sesso
6.
Incorporazione
7.
Grado
8.
Funzione
9.
Istruzione
10.
Dati concernenti le condizioni fisiche
11.
Profili attitudinali
12.
Dati concernenti gli impieghi tattici e relative immagini

Allegato 21a148

148 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Allegato 22149

149 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 6 lug. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).

Allegato 23

(art. 49)

Dati dell'AIS

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Iniziali
4.
Indirizzo e-mail
5.
Numero personale
6.
Funzione
7.
Appellativo/titolo
8.
Gruppo di utenti
9.
Tipo di utente
10.
Ufficio
11.
Numeri telefonici
12.
Fax
13.
Pager
14.
Indirizzo
15.
Unità amministrativa, primo livello
16.
Unità amministrativa(e), secondo e terzo livello
17.
Paese
18.
Stato
19.
Statuto di utente
20.
Numero d'assicurato AVS
21.
Risorse (autorizzazioni d'accesso ad archivi di dati e ad applicazioni comuni)
22.
Certificati pubblici
23.
Amministratore
24.
Numeri degli apparecchi personali
25.
Ubicazione di rete
26.
Collocazione dell'elenco personale
27.
Data di nascita
28.
Durata di validità del conto
29.
Data dell'ultimo log in
30.
Numero di log in eseguiti
31.
Data dell'ultima modifica della password
32.
Password

Allegato 23a150

150 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

(art. 52b)

Dati del PEGASUS

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Iniziali
4.
Indirizzo e-mail
5.
Numero personale
6.
Data di nascita
7.
Funzione
8.
Appellativo/titolo
9.
Gruppo di utenti
10.
Tipo di utente
11.
Statuto di utente
12.
Ufficio
13.
Numeri telefonici
14.
Fax
15.
Pager
16.
Indirizzo
17.
Datore di lavoro
18.
Unità amministrativa, primo livello
19.
Unità amministrativa(e), secondo e terzo livello
20.
Paese
21.
Stato (Cantoni ecc.)
22.
Numero d'assicurato AVS
23.
Risorse (autorizzazioni d'accesso ad archivi di dati e ad applicazioni comuni)
24.
Certificati pubblici
25.
Amministratore
26.
Numeri degli apparecchi e delle tessere di identificazione personali
27.
Ubicazione di rete
28.
Collocazione dell'elenco personale
29.
Durata di validità del conto
30.
Data dell'ultimo log in
31.
Numero di log in eseguiti
32.
Data dell'ultima modifica della password
33.
Password
34.
Autorizzazioni d'accesso
35.
Opzioni di telefonia (autorizzazioni di selezione)
36.
Livello di controllo conformemente all'articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza del 4 marzo 2011151 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) e data del passaggio in giudicato della dichiarazione di sicurezza notificata conformemente all'articolo 22 capoverso 1 lettera a OCSP alla persona autorizzata ad accedere; termine della successiva ripetizione del controllo di sicurezza relativo alle persone conformemente all'articolo 18 capoverso 1 OCSP
37.
I seguenti dati biometrici (template) della persona: impronta delle vene, scan­sione dell'iride, impronte digitali

151 RS 120.4

Allegato 24

(art. 54)

Dati del SD-PKI

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo e-mail
4.
Numero personale
5.
Numero d'assicurato AVS
6.
Indirizzo
7.
Unità amministrativa
8.
Certificati

Allegato 24a152

152 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 57b)

Dati del MDS

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Sesso
4.
Numero d'assicurato AVS
5.
Incorporazione
6.
Numeri dosimetrici
7.
Annunci dosimetrici (valori di dose, status del dosimetro)
8.
Valori di allerta e valori limite

Allegato 25153

153 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 58)

Dati dei sistemi d'informazione per i simulatori

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d'assicurato AVS
5.
Incorporazione
6.
Grado
7.
Funzione
8.
Istruzione
9.
Qualificazioni
10.
Equipaggiamento nell'esercito
11.
Dati concernenti le istruzioni assolte ai simulatori e i relativi risultati
12.
Immagini e filmati

Allegato 26154

154 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

(art. 59)

Dati del LMS DDPS

1.
Numero d'assicurato AVS
2.
Numero personale*
3.
Cognome*
4.
Nome*
5.
Luogo di lavoro / luogo di servizio (numero postale d'avviamento)*
6.
Data di nascita*
7.
Indirizzo e-mail*
8.
Numero telefonico del cellulare
9.
Lingua madre
10
Lingua di corrispondenza*
11.
Unità organizzativa*
12.
Superiore gerarchico
13.
Funzione*, profilo del posto*
14.
Livello gerarchico/gruppo d'impiego
15.
Sesso*
16.
Incorporazione
17.
Servizio presso
18.
Grado
19.
Dati rilevanti per la formazione (formazioni particolari, distinzioni, brevetti)
20.
Successo d'apprendimento nei test («adempiuto/non adempiuto»)
21.
Ritmo d'apprendimento (unità d'apprendimento assolte, in termini percentuali)
22.
Capacità e competenze acquisite nel quadro di formazioni
23.
Identificativi personali locali*
24.
Autorizzazioni, competenze e ruoli nel LMS DDPS
25.
Categorie di autorizzazione a condurre
26.
Corso per pontonieri
27.
Formazione e formazione continua civile e militare
28.
Competenze personali
29.
Competenze sociali
30.
Competenze di condotta
31.
Competenze specialistiche
*
Dati che possono essere acquisiti a partire dall'archivio centralizzato delle identità.

Allegato 27

(art. 60)

Dati dell'ISGMP

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d'assicurato AVS
5.
Professione
6.
Funzione
7.
Settore d'impiego
8.
Dati concernenti l'assolvimento dell'istruzione e del perfezionamento

Allegato 28

(art. 61)

Dati del MIFA

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d'assicurato AVS
5.
Istruzione
6.
Professione
7.
Luogo d'origine
8.
Lingua materna
9.
Categorie di autorizzazione a condurre

Allegato 28a155

155 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 61a)

Dati del sistema SPHAIR Expert

1.
Generalità, indirizzo e stato civile
2.
Indirizzo e-mail
3.
Curriculum vitae e indicazioni concernenti l'esperienza di lancio e di volo
4.
Numero d'assicurato AVS
5.
Nazionalità, data e luogo di nascita
6.
Conoscenze linguistiche
7.
Incorporazione, grado, funzione e istruzione nell'esercito
8.
Risultati dei test con commenti
9.
Status e decisioni in merito alla selezione (idoneo/non idoneo per ulteriori accertamenti)
10.
Riscontri scaturiti dal questionario del servizio sanitario in merito ai criteri d'esclusione per piloti o esploratori paracadutisti
11.
Indicazioni concernenti la taglia del vestiario
12.
Numeri telefonici (privato/cellulare)

Allegato 29156

156 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 63)

Dati dell'ISFA

1.
Indirizzo militare
2.
Inizio del servizio
3.
Fine del servizio
4.
Numero di candidato
5.
Numero d'assicurato AVS
6.
Sesso
7.
Grado
8.
Cognome
9.
Nome
10.
Indirizzo di residenza
11.
Domicilio
12.
Luogo d'origine
13.
Cantone d'origine
14.
Data di nascita
15.
Lingua d'esame
16.
Indicazioni concernenti l'esame (data, ora, luogo, esperti)
17.
Prestazioni proprie (data della consegna, formalmente adempiuto/formal­mente non adempiuto)
18.
Risultati dell'esame per ogni modulo (fornito/non fornito/candidato assente)

Allegato 29a157

157 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Allegato 29b158

158 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Allegato 30159

159 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 67)

Dati del sistema SIBAD

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d'assicurato AVS
5.
Nazionalità
6.
Luogo d'origine
7.
Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
8.
Stato civile
9.
Luogo di nascita
10.
Data di nascita
11.
Data della naturalizzazione
12.
Data di inizio del soggiorno in Svizzera
13.
Cognome e nome del coniuge o del partner
14.
Funzione
15.
Dati rilevati per i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 20 della legge federale del 21 marzo 1997160 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
16.
Analisi dei rischi
17.
Risultato del controllo (compresi il livello del controllo, la data del rilascio e la data di scadenza)
18.
Controllo della pratica
19.
Mandante e indirizzo del mandante
20.
Progetto

160 RS 120

Allegato 31161

161 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 68)

Dati dell'ISKO

Dati personali (acquisiti a partire dal sistema SIBAD)

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d'assicurato AVS
5.
Nazionalità
6.
Luogo d'origine
7.
Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
8.
Stato civile
9.
Luogo di nascita
10.
Data di nascita
11.
Data della naturalizzazione
12.
Data di inizio del soggiorno in Svizzera
13.
Cognome e nome del coniuge o del partner
14.
Funzione
15.
Mandante e indirizzo del mandante
16.
Progetto

Dati concernenti l'azienda

Azienda

17.
Numero di dossier
18.
Denominazione
19.
Indirizzo
20.
Numero telefonico
21.
Fax
22.
Indirizzo e-mail
23.
Indirizzo Internet

Incaricato della tutela del segreto

24.
Appellativo/titolo
25.
Cognome
26.
Nome
27.
Sesso
28.
Indirizzo e-mail

Dati concernenti i controlli

29.
Data dell'accertamento preliminare
30.
Codice del ramo d'attività economica dell'azienda (codice NOGA)
31.
Visita (data, ordine cronologico e osservazioni)
32.
Controllo (data, ordine cronologico e osservazioni)
33.
Dichiarazione di sicurezza aziendale (data, rilascio, revoca, restituzione)
34.
Verbale di sicurezza (data, ordine cronologico)

Atti

35.
Numero di esemplare
36.
Mittente
37.
Data dell'atto
38.
Data di spedizione
39.
Data del controllo
40.
Data di restituzione
41.
Denominazione

Mandati

42.
Denominazione (mandato principale)
43.
Mandante
44.
Denominazione (mandati)
45.
Classificazione
46.
Data di notifica
47.
Data d'inizio della validità
48.
Data di scadenza della validità
49.
Denominazione abbreviata (ramo)
50.
Codice del ramo d'attività economica dell'azienda (codice NOGA)

Allegato 32

(art. 69)

Dati del SIBE

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Numero d'assicurato AVS
4.
Nazionalità
5.
Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
6.
Luogo di nascita
7.
Data di nascita
8.
Funzione
9.
Numero di passaporto
10.
Decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone

Allegato 33162

162 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 70)

Dati del sistema ZUKO

Dati personali di base

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Nazionalità
4.
Numero d'assicurato AVS
5.
Numero d'assicurazione sociale all'estero
6.
Data di nascita
7.
Data del controllo di sicurezza relativo alle persone
8.
Risultato del controllo relativo al livello di accesso alle zone protette
9.
Grado militare
10.
Incorporazione militare
11.
Dipartimento
12.
Organizzazione
13.
Azienda
14.
Particolari caratteristiche biometriche personali (per es. scansione dell'iride, impronte digitali, impronta della mano, riconoscimento vocale)
14a.
Firma
14b.
Lingua

Dati personali di base ZUKO

15.
Numero della persona
16.
Numero del documento di legittimazione
17.
Numero del documento di legittimazione per visitatori e numero di smart­card
18.
Caratteristiche biologiche della persona
19.
Foto
20.
Categoria di persona
21.
Servizio presso (incorporazione)
22.
Funzione
22a.
Testo per la tessera di legittimazione (compito, autorizzazione)
23.
Amministrazione dei record di dati di base

Dati personali di base ZUKO concernenti i diritti

24.
Diritto d'accesso

Dati personali di base ZUKO concernenti le autorizzazioni

25.
Autorizzazione d'accesso
26.
Impianto(i) oggetto dell'autorizzazione

Dati concernenti i ruoli e i detentori di ruolo

27.
Ruolo
28.
Detentore del ruolo

Dati concernenti gli impianti

29.
Profili d'accesso
30.
Profili dei detentori di ruolo
31.
Profili delle sezioni di controllo
32.
Dati di configurazione degli impianti

Dati dei sistemi

33.
Dati di configurazione dei sistemi

Dati di log

34.
Dati di log dei sistemi (protocolli di tutte le operazioni, mutazioni, modifiche di stato ecc.)

Allegato 33bis 163

163 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 70bis)

Dati del sistema JORASYS

Dati di persone soggette al diritto penale militare nonché di terzi

1.
Cognome, nome
2.
Numero d'assicurato AVS
3.
Data e luogo di nascita
4.
Luogo d'origine
5.
Nazionalità e statuto di dimora
6.
Stato civile
7.
Professione, funzione e datore di lavoro
8.
Rappresentante legale, generalità del rappresentante legale
9.
Tipo di documento d'identità e numero
10.
Generalità di terzi partecipanti al procedimento (persone informate sui fatti)
11.
Targa del veicolo, cognome, nome e indirizzo del detentore del veicolo nonché assicurazione del veicolo

Dati supplementari di persone soggette al diritto penale militare

12.
Incorporazione, grado e funzione
13.
Servizi prestati nell'esercito
14.
Numero dell'arma e tipo di arma dell'esercito nonché annotazione in merito al ritiro cautelare o definitivo
15.
Sequestro o confisca della licenza di condurre
16.
Analisi dell'alito e del sangue e relativi risultati
17.
Situazione reddituale e patrimoniale
18.
Elenco degli oggetti sequestrati

Allegato 33a164

164 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. I 1 dell'O del 25 gen. 2017 sull'obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all'ulteriore sviluppo dell'esercito (RU 2017 487) e dal n. II cpv. 4 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 70b)

Dati dell'e-Alarm

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Funzione in seno all'Organizzazione di crisi e d'allarme D
4.
Funzione nell'esercito e gruppo d'allarme
5.
Numero d'assicurato AVS
6.
Numeri di telefono
7.
Indirizzi e-mail
8.
Indirizzo di domicilio

Allegato 33b165

165 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 70g)

Dati dell'HARAM

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Organizzazione
4.
Funzione
5.
Indirizzo e-mail
6.
Descrizione del rischio in caso di evento straordinario, di avvenimento particolare e di una lacuna in materia di sicurezza nell'ambito delle operazioni di volo
7.
Tipo di aeromobile e numero
8.
Cognomi, nomi e indirizzi di altre persone e organizzazioni coinvolte

Allegato 33c166

166 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

(art. 70m)

Dati del sistema FABIS

1.
Cognome, nomi, iniziali, numero personale, datore di lavoro, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero d'assicurato AVS della persona autorizzata ad accedere
2.
Livello di controllo, data di rilascio e data di scadenza della dichiarazione di sicurezza rilasciata conformemente all'articolo 22 capoverso 1 lettera a OCSP167 alla persona autorizzata ad accedere
3.
Dati biometrici della persona rilevati mediante scansione delle vene della mano (scansione delle vene) al momento dell'accesso al sistema FABIS
4.
Template della scansione delle vene della persona autorizzata ad accedere al sistema FABIS
5.
Ora e luogo dell'avvenuto o tentato accesso della persona al sistema FABIS e scansione delle vene rilevata (dati di log)
6.
Dati e autorizzazioni d'accesso

167 RS 120.4

Allegato 33d168

168 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

(art. 70r)

Dati del sistema MIL PLATTFORM

1.
Cognome, nomi, iniziali, numero personale, datore di lavoro, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero d'assi­curato AVS della persona autorizzata ad accedere
2.
Livello di controllo, data di rilascio e data di scadenza della dichiarazione di sicurezza rilasciata conformemente all'articolo 22 capoverso 1 lettera a OCSP169 alla persona autorizzata ad accedere
3.
Dati biometrici della persona rilevati mediante scansione delle vene della mano (scansione delle vene) al momento dell'accesso al sistema MIL PLATTFORM
4.
Template della scansione delle vene della persona autorizzata ad accedere al sistema MIL PLATTFORM
5.
Ora e luogo dell'avvenuto o tentato accesso della persona al sistema MIL PLATTFORM e scansione delle vene rilevata (dati di log)
6.
Dati e autorizzazioni d'accesso

169 RS 120.4

Allegato 34170

170 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 71)

Dati del sistema SCHAWE

Dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo
4.
Numero d'assicurato AVS
5.
Data di nascita
6.
Sesso
7.
Numero di telefono
8.
Indirizzo e-mail
9.
Lingua di corrispondenza
10.
Luogo di lavoro
11.
Esecuzioni
12.
Professione
13.
Reddito
14.
Salute
15.
Situazione finanziaria
16.
Patrimonio
17.
Capitale
18.
Assicurazioni
19.
Dati sanitari

Dati concernenti i danni

20.
Indicazioni concernenti i danni
21.
Indicazioni concernenti l'ammontare dei danni
22.
Accertamenti di periti

Allegato 35171

171 Abrogato dal n. II cpv. 3 dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Allegato 35bis 172

172 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 72bis cpv. 1)

Dati del sistema PSN

Dati su persone soggette all'obbligo di leva, militari, ex militari, personale militare e terzi in quanto detentori di un'arma in prestito

1
Dati personali
1.1
Cognome, nome
1.2
Indirizzo con Cantone di domicilio, domicilio e numero postale d'avviamento
2
Dati di base
2.1
Numero d'assicurato AVS
2.2
Data di nascita
2.3
Sesso
2.4
Lingua madre
2.5
Professione
2.6
Numeri telefonici, professionale e privato
2.7
Numeri di fax, professionale e privato
2.8
Indirizzi e-mail
3
Amministrazione
3.1
Numero personale
3.2
Valido da/fino a
3.3
Modificato da/il
3.4
Motivo e data della convocazione
3.5
Convocato da
3.6
Osservazione interna
3.7
Diritto alla cessione in proprietà dell'arma
3.8
Tipo di arma e numero
3.9
Data del disbrigo
3.10
Richiamo
3.11
Cessione alla BLEs
3.12
Cessione alla Sicurezza militare
3.13
Cessione alla regione della Sicurezza militare
3.14
Cessione all'Ufficio dell'uditore in capo
3.15
Cessione al comando di circondario
3.16
Restituzione alla Base logistica dell'esercito
3.17
Restituzione al centro logistico dell'esercito
4
Deposito dell'equipaggiamento
4.1
Valido da/fino a
4.2
Modificato da/il
4.3
Tipo di deposito, motivo e luogo
4.4
Numero di deposito
4.5
Assoggettamento alle spese di deposito
4.6
Spese di deposito fino al
4.7
Numero della fattura
5
Corrispondenza concernente l'equipaggiamento personale
5.1
Valido da/fino a
5.2
Modificato da/il
5.3
Documenti (tipo, versione, documenti parziali)
6
Impiego all'estero
6.1
Valido da/fino a
6.2
Modificato da/il
6.3
Tipo d'impiego
6.4
Fine dell'impiego
7
Arma ceduta in proprietà
7.1
Valido da/fino a
7.2
Modificato da/il
7.3
Materiale
7.4
Numero dell'arma

Dati su persone soggette all'obbligo di leva, militari, ex militari e personale militare

8
Amministrazione
8.1
Libretto di servizio ricevuto da
8.2
Libretto di servizio consegnato a
9
Statuto secondo la legge militare
9.1
Idoneità con data
10
Catalogo delle osservazioni di servizio
10.1
Codice osservazioni di servizio
10.2
Data e statuto di validità
11
Annotazioni di servizio e ulteriori indicazioni relative all'arma
11.1
Annotazione di servizio codificata in merito all'arma con data e scadenza
11.2
Contrassegno R: inidoneità medica
11.3
Codice 91: ritiro cautelare dell'arma personale o dell'arma in prestito
11.4
Codice 90: ritiro definitivo dell'arma personale o dell'arma in prestito
11.5
Per le comunicazioni alla banca dati secondo l'articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capoverso 2bis LSIM: motivi d'impedimento medici e di altro genere per quanto concerne la consegna dell'arma personale
11.6
Per le comunicazioni alla banca dati secondo l'articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capoverso 2bis LSIM: motivi medici e di altro genere per quanto concerne il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell'arma personale
11.7
Comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm
12
Senz'arma
12.1
Valido da/fino a
12.2
Modificato da/il
12.3
Senz'arma
13
Munizione da tasca
13.1
Valido da/fino a
13.2
Modificato da/il
13.3
Munizione da tasca
14
Altri dati
14.1
Portatore di occhiali
14.2
Categoria della licenza di condurre

Dati su militari, ex militari e personale militare

15
Dati di base
15.1
Codice di mutazione del record di dati (codice funzione/istruzione/unità)
15.2
Numero dell'unità con l'attuale/l'ultima incorporazione
15.3
Funzione e grado con complemento di grado
15.4
Giorni di servizio ancora da prestare
15.5
Istruzione speciale
15.6
Distinzioni (al massimo 10)
15.7
Arma
15.8
Giorni di servizio computabili
16
Avviso di servizio
16.1
Unità/scuola/corso
16.2
Genere del servizio
16.3
Unità diversa da quella d'incorporazione
16.4
Controllo dell'obbligo di prestare servizio
16.5
Data del licenziamento

Dati sul personale militare

17
Personale militare
17.1
Valido da/fino a
17.2
Modificato da/il
17.3
Istruzione supplementare del personale militare
17.4
Buono per il personale militare

Dati dei collaboratori

18
Reclutamento del personale
18.1
Dossier di candidatura
18.2
Documenti d'assunzione
18.3
Sicurezza
19
Gestione del personale
19.1
Dati personali e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento
19.2
Descrizioni del posto
19.3
Certificati
19.4
Tempo di lavoro
19.5
Impiego del personale
19.6
Affari disciplinari
19.7
Autorizzazioni
19.8
Cariche pubbliche e attività accessorie
20
Retribuzione del personale
20.1
Stipendio/indennità
20.2
Spese
20.3
Premi
20.4
Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni
20.5
Custodia di bambini complementare alla famiglia
21
Assicurazioni sociali
21.1
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione
21.2
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni
21.3
Assegni familiari
21.4
Cassa pensioni della Confederazione
21.5
Assicurazione militare
22
Salute
22.1
Attestato d'idoneità all'entrata
22.2
Valutazione dell'idoneità medica
22.3
Certificati medici
22.4
Autorizzazione per medici e assicurazioni
22.5
Richieste/pareri del Servizio medico
22.6
Durata delle assenze in seguito a malattia e infortunio
23
Assicurazioni in generale
23.1
Documentazione su casi di responsabilità civile
23.2
Danni agli effetti personali
24
Sviluppo del personale
24.1
Formazione e perfezionamento
24.2
Misure di sviluppo
24.3
Qualificazioni
24.4
Competenze comportamentali e competenze specialistiche
24.5
Risultati dei test della personalità e delle valutazioni delle potenzialità
24.6
Sviluppo dei quadri
24.7
Formazione professionale di base
25
Uscita/trasferimento
25.1
Disdetta da parte del datore di lavoro
25.2
Disdetta da parte del collaboratore
25.3
Pensionamento
25.4
Decesso
25.5
Formalità d'uscita/colloquio d'uscita
25.6
Formalità di trasferimento
26
Personale militare
26.1
Incorporazione/grado/equipaggiamento
26.2
Risultati di esami e di test militari
26.3
Promozioni/servizi comandati
26.4
Prepensionamento
26.5
Militare a contratto temporaneo
27
Dati aziendali
27.1
Organizzazione dell'Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico
27.2
Attribuzione organizzativa
27.3
Gestione del tempo e delle prestazioni
27.4
Oggetti in prestito
27.5
Altri dati aziendali rilevanti

Allegato 35ter173

173 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 72ter)

Dati dell'AFS

1.
Cognome, nome
2.
Sesso
3.
Numero d'assicurato AVS
4.
Data di nascita
5.
Indirizzo
6.
Professione
7.
Lingua madre
8.
Comune d'origine
9.
Complemento al grado (SMG/SCR/a riposo/capp)
10.
Incorporazione
11.
Numero del fucile d'assalto o della pistola
12.
Ultimo invito ad assolvere il tiro obbligatorio (lettera)
13.
Annotazione di servizio codificata per l'inidoneità medica o l'inabilità al tiro (contrassegno «R»)
14.
Codice di mutazione (nuova immissione/cancellazione/mutazione)

Allegato 35a174

174 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogato dal n. II cpv. 3 dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

Allegato 35b e 35c 175

175 Introdotti dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dal n. II cpv. 5 dell'O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

Allegato 35cbis 176

176 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

(art. 72gocties)

Dati del PSA

Dati dei collaboratori

1 Reclutamento del personale

1.1
Dati d'assunzione* e documenti d'assunzione

2 Gestione del personale

2.1
Dati personali e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento*
2.2
Tempo di lavoro, assenze
2.3
Registrazione delle prestazioni
2.4
Impiego del personale
2.5
Autorizzazioni
2.6
Cariche pubbliche e attività accessorie

3 Retribuzione del personale

3.1
Stipendio/indennità*
3.2
Spese*
3.3
Premi*
3.4
Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni*
3.5
Custodia di bambini complementare alla famiglia*

4 Assicurazioni sociali

4.1
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione*
4.2
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni*
4.3
Assegni familiari*
4.4
Assicurazione militare*

5 Sviluppo del personale

5.1
Formazione e formazione continua

6 Uscita/trasferimento

6.1
Disdetta da parte del datore di lavoro*
6.2
Disdetta da parte del collaboratore*
6.3
Pensionamento*
6.4
Decesso*
6.5
Formalità d'uscita
6.6
Formalità di trasferimento

7 Personale militare

7.1
Incorporazione*/grado*/equipaggiamento
7.2
Prepensionamento*
7.3
Militare a contratto temporaneo: funzione aziendale*

8 Dati aziendali

8.1
Organizzazione dell'Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico*
8.2
Attribuzione organizzativa*
8.3
Gestione del tempo e delle prestazioni
8.4
Oggetti in prestito
8.5
Altri dati aziendali rilevanti*

9 Altri dati

9.1
Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
*
dati estratti dal SIGDP

Allegato 35d177

177 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 72hbis)

Dati delle collezioni ausiliarie di dati

1.
Cognome
2.
Nome
3.
Sesso
4.
Data di nascita
5.
Numero d'assicurato AVS
6.
Numero personale
7.
Lingua materna
8.
Nazionalità
9.
Indirizzo per la corrispondenza, indirizzo in caso d'emergenza e indirizzo e‑mail
10.
Numero telefonico e numero di fax
11.
Incorporazione, grado, funzione, istruzione, funzione prevista
12.
Professione e titolo
13.
Stato civile
14.
Genere di entrata in servizio con le indicazioni relative al veicolo
15.
Pagamento del soldo e riferimento bancario per il pagamento del soldo
16.
Compendio dei documenti presentati
17.
Formazione dei gruppi e attribuzione delle camere
18.
Istruzioni assolte e funzioni speciali
19.
Giorni di servizio ancora da prestare
20.
Presenze e assenze
21.
Equipaggiamento
22.
Inventario, ordinazioni, prenotazioni, prestiti
23.
Descrizione delle risorse (veicoli, materiali, locali, apparecchi)

Allegato 35e178

178 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

(art. 72ibis)

Dati del Sistema d'informazione Materiale storico dell'esercito

Dati di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni

1.
Cognome, nome
2.
Istituzione, organo responsabile, sede e anno di fondazione
3.
Indirizzo
4.
Telefono, fax, indirizzo e-mail e homepage
5.
Associazione di sostenitori o associazione di simpatizzanti, con i loro statuti
6.
Dati relativi all'attività del museo o alla collezione
7.
Collezione imperniata su militaria
8.
Affiliazione all'Associazione dei musei svizzeri e altre affiliazioni
9.
Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail della persona di contatto
10.
Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail dell'incaricato della sicurezza
11.
Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax, indirizzo e-mail e numero di autorizzazione del perito di radioprotezione
12.
Installazioni di sicurezza per la protezione dalla distruzione e dai furti

Dati relativi a oggetti prestati, donazioni, condizioni e autorizzazioni

13.
Genere e tipo di materiale, numero di serie e fabbricante
14.
Contratto concernente gli oggetti prestati o le donazioni
15.
Elenco degli oggetti prestati e delle donazioni
16.
Obblighi, condizioni e autorizzazioni

Allegato 35f 179

179 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

(art. 72jter)

Dati del PSB

I seguenti dati del SIGDP conformemente all'allegato 3 dell'ordinanza del 22 novembre 2017180 sulla protezione dei dati personali del personale federale sono trattati nel PSB e estratti dal SIGDP:

-
Misure in materia di personale
-
Attribuzione organizzativa
-
Dati personali
-
Stato del conteggio
-
Indirizzi
-
Relazioni bancarie
-
Privilegi concernenti i viaggi
-
Famiglia/parenti
-
Dati interni all'azienda
-
Funzioni aziendali
-
Indicazione della data
-
Servizio militare/civile
-
Foglio del tempo di lavoro, valori predefiniti
-
Oggetto
-
Collegamento
-
Descrizione verbale
-
Vacante
-
Gruppo/cerchia di collaboratori

Allegato 36

(art. 77)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...181

181 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 6667.