1
Ordinanza
relativa alla legge federale sull'archiviazione (Ordinanza sull'archiviazione, OLAr) dell'8 settembre 1999 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 24 della legge del 26 giugno 19981 sull'archiviazione (legge, LAr),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1
La presente ordinanza disciplina i diritti e gli obblighi dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti e che li archiviano in maniera autonoma compresi nel campo d'applicazione della legge, nonché quelli dell'Archivio federale, l'accesso agli archivi e l'utilizzazione degli archivi a fini commerciali.
2
Salvo disposizione contraria qui di seguito, le disposizioni si applicano per analogia ai servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti.
Art. 2
Campo d'applicazione (art. 1 LAr) 1
Nel campo d'applicazione della presente ordinanza sono compresi l'Assemblea federale, il Consiglio federale, i Servizi del Parlamento, la Banca nazionale svizzera nonché gli organi federali di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere b-d e g della legge elencati nell'Allegato 1.
2
Gli istituti federali autonomi e le istituzioni simili della Confederazione soggetti alla presente ordinanza, di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera e della legge, sono elencati nell'Allegato 2.
3
Per persone di diritto pubblico o privato di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera h della legge si intendono in particolare le persone o le istituzioni alle quali sono affidate competenze sovrane, segnatamente competenze decisionali, o che per i loro compiti d'esecuzione sono soggette alla vigilanza diretta e completa della Confederazione. Il Dipartimento federale dell'interno designa in un'ordinanza le corrispondenti persone e istituzioni.
4
Il Dipartimento federale dell'interno può modificare o completare gli Allegati 1 e 2 dopo aver consultato i servizi interessati.
RU 1999 2424 1 RS
152.1
152.11
Diritti fondamentali 2
152.11
Art. 3
Verifica dell'attività (art. 2 cpv. 2, 5 cpv. 2 e 3 LAr) 1
I servizi tenuti ad offrire i loro documenti si adoperano affinché le loro attività possano essere verificate e comprovate sulla scorta dei loro documenti. Prendono i provvedimenti organizzativi, amministrativi e tecnici necessari per la produzione e la gestione di documenti atti all'archiviazione.
2
Ai servizi della Confederazione di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere b, c ed e della legge si applicano inoltre le Istruzioni del 13 luglio 19992 del Dipartimento federale dell'interno sulla gestione degli atti nell'amministrazione federale.
Capitolo 2: Tutela dei documenti
Art. 4
Insorgenza dell'obbligo di offerta dei documenti (art. 6 LAr) 1
Si considera che i documenti non servono più in modo permanente ed essi devono pertanto essere offerti all'Archivio federale quando il servizio tenuto ad offrirli non li utilizza più in modo frequente e regolare, tuttavia al più tardi dieci anni dopo l'ultima aggiunta di documenti.
2
Il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato dall'Archivio federale qualora il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti possa dimostrare di avere ancora bisogno di essi.
3
Categorie particolari di documenti vengono offerte rispettivamente versate subito dopo la stesura o la firma, gli accordi internazionali attraverso la Direzione del diritto internazionale pubblico. I dettagli sono disciplinati nelle corrispondenti istruzioni dell'Archivio federale.
Art. 5
Modalità dell'obbligo di offerta e del versamento per i servizi tenuti ad offrire i loro documenti (art. 5, 6 e 7 LAr) 1
Il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti si adopera affinché i documenti siano preparati in modo tale da poter essere valutati ai fini della determinazione del loro valore archivistico e se del caso archiviati senza ulteriori oneri.
2
Il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti propone i documenti che hanno un valore archivistico dal profilo giuridico e amministrativo.
3
Le esigenze di termini di protezione particolari giusta l'articolo 12 della legge devono essere indicate già al momento dell'offerta dei documenti.
4
I dettagli relativi all'obbligo di offerta e al versamento sono disciplinati per mezzo di istruzioni emanate dall'Archivio federale.
2 FF
1999 4679
Ordinanza sull'archiviazione 3
152.11
Art. 6
Determinazione del valore archivistico (art. 7 e 8 LAr) 1
L'Archivio federale decide, tenuto conto delle proposte fatte dal servizio tenuto ad offrire i suoi documenti, in merito all'archiviazione permanente dei documenti. Giudica i documenti offerti dal profilo storico e dei principi dell'archiviazione.
2
Se l'Archivio federale e il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti non giungono ad un'intesa sul valore archivistico di determinati documenti, questi vengono archiviati.
3
L'Archivio federale stabilisce in collaborazione con i servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti il valore archivistico di questi ultimi.
4
L'Archivio federale giudica il valore archivistico dei documenti offerti entro un anno. Se non esprime un parere, l'obbligo di archiviazione viene a cadere. Il termine può essere prorogato se l'Archivio federale può dimostrare che una valutazione non può essere effettuata entro il termine previsto.
Art. 7
Archiviazione autonoma (art. 4 cpv. 3 - 5 LAr) 1
La Banca nazionale svizzera e gli istituti federali autonomi e le istituzioni simili della Confederazione elencati nell'Allegato 2 archiviano in maniera autonoma i loro documenti. 2 Le altre persone di diritto pubblico o privato di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera h della legge e all'articolo 2 capoverso 3 della presente ordinanza, per quanto esse adempiano compiti federali d'esecuzione a loro affidati, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e le commissioni federali di ricorso e di arbitrato di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera d della legge (Allegato 1) comunicano all'Archivio federale se intendono archiviare in maniera autonoma i loro documenti.3 3 L'Archivio federale acconsente all'archiviazione autonoma ai sensi del capoverso 2 se sono date le condizioni previste all'articolo 8 capoverso 1.
4
I servizi di cui al capoverso 2 che non archiviano in maniera autonoma i loro documenti, sono soggetti all'obbligo di offerta. L'Archivio federale può fatturare i costi dell'archiviazione.
5
Come i servizi federali, i servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti si adoperano, nel loro settore di competenza, affinché le loro attività possano essere verificate e comprovate sulla scorta dei loro documenti.
3
Nuovo testo giusta il n. IV 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).
Diritti fondamentali 4
152.11
Art. 8
Garanzia di una prassi uniforme di archiviazione (art. 4 cpv. 3 - 5 LAr) 1
I servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti, di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere d, e e h della legge, concludono con l'Archivio federale un accordo sulla produzione, la presa in consegna, la conservazione e la comunicazione dei documenti. Mettono a disposizione le necessarie risorse finanziarie, nonché il personale e i locali necessari.
2
L'Archivio federale ha il diritto di visitare i servizi di registratura o quelli incaricati della gestione delle informazioni di detti servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti nonché di fare rilevamenti in merito allo stato dei documenti da essi conservati.
3
L'Archivio federale può revocare il consenso all'archiviazione autonoma o chiedere la revoca se l'obbligo di archiviazione non è rispettato o non è rispettato in modo conforme ai principi della legge.
4
In caso di revoca i costi necessari per la ripresa dei documenti, l'ulteriore archiviazione e la riparazione di eventuali danni sono a carico del servizio che produce i documenti.
Art. 9
Obbligo contrattuale in caso di mandati di diritto privato (art. 24 cpv. 2 LAr) In caso di mandati di diritto privato, il servizio committente, d'intesa con l'Archivio federale, disciplina preliminarmente l'archiviazione dei documenti per mezzo di un contratto.
Capitolo 3: Accessibilità agli archivi Sezione 1: Generalità
Art. 10
Principi (art. 9, 11 e 12 LAr) 1
Chiunque ha il diritto di consultare gli archivi della Confederazione dopo la scadenza dei termini di protezione di cui agli articoli 9, 11 e 12 della legge.
2
Il diritto di consultare gli archivi comprende in particolare: a. la consultazione dei mezzi di ricerca; b. la consultazione dei documenti; c. la riproduzione fotografica, fotomeccanica o numerica, fatte salve limitazioni attinenti alla conservazione;
d. la riproduzione e lo sfruttamento delle informazioni ottenute, fatte salve le disposizioni relative alla protezione della personalità e in particolare alla protezione dei dati.
Ordinanza sull'archiviazione 5
152.11
Art. 11
Emolumenti (art. 24 cpv. 1 LAr) 1
I servizi di base dell'Archivio federale quali il sostegno nell'identificazione e nella consultazione dei documenti sono gratuiti, sempre che essi siano compatibili con una gestione amministrativa razionale.
2
Per ulteriori servizi quali ad esempio riproduzioni, i costi vengono fatturati in base al tempo impiegato e alle spese per il materiale.
3
Il Dipartimento federale dell'interno emana un'ordinanza sugli emolumenti.
Art. 12
Mezzi di ricerca (art. 17 cpv. 3 LAr) 1
I mezzi di ricerca sono accessibili liberamente al fine di identificare gli archivi e possono essere elaborati e pubblicati dall'Archivio federale a tale scopo.
2
Mezzi di ricerca sono gli inventari, gli elenchi, gli indici, gli schedari tradizionali e gli schedari numerici, nonché altri mezzi ausiliari che rendono possibile l'accesso agli archivi enumerandoli o descrivendoli.
3
I mezzi di ricerca contenenti come tali dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità possono essere pubblicati soltanto dopo la scadenza del termine di protezione. Prima della scadenza del termine di protezione una pubblicazione è ammessa soltanto alle condizioni previste dagli articoli 11 e 13 della legge.
Sezione 2: Termini di protezione
Art. 13
Calcolo del termine di protezione (art. 10 LAr) 1
Il termine di protezione si applica di principio ad un intero fascicolo o a un'intera pratica.
2
Determinante per il calcolo del termine di protezione è l'anno del documento più recente. I documenti allegati in seguito, che non contengono informazioni rilevanti per l'avanzamento della pratica, non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del termine.
3
L'autorità competente può autorizzare a consultare fascicoli o pratiche per i quali il termine di protezione non è ancora scaduto: a. se la ricerca si concentra su documenti che non sono più soggetti al termine di protezione; oppure b. se la critica contestuale delle fonti richiede la consultazione di tutti i documenti.
Diritti fondamentali 6
152.11
Art. 14
Proroga del termine di protezione (art. 11 e 12 LAr) 1
Per gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità si applica il termine di protezione prorogato a 50 anni di cui all'articolo 11 della legge, che nel caso particolare può essere raccorciato conformemente agli articoli 11 e 13 della legge o prorogato conformemente all'articolo 12 capoverso 2 della legge.
2
Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione da parte di terzi, il termine di protezione ordinario di cui all'articolo 9 della legge può essere prorogato per determinate categorie di archivi o nel caso particolare. Per le categorie, il termine di protezione prorogato è, di principio, complessivamente di 50 anni.
3
Un interesse pubblico preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione se quest'ultima è suscettibile di:
a. mettere in pericolo la sicurezza interna o esterna della Confederazione; b. ledere durevolmente le relazioni con Stati esteri, organizzazioni internazionali o tra la Confederazione e i Cantoni; oppure
c. ledere in modo grave la capacità d'azione del Consiglio federale.
4
Un interesse privato preponderante degno di protezione contrario alla consultazione può essere dato in particolare se quest'ultima comporta una comunicazione precoce di segreti professionali o di fabbricazione.
5
I fondi con termini di protezione particolari giusta l'articolo 12 capoverso 1 della legge sono elencati nell'Allegato 3. L'elenco può essere modificato o completato dal Dipartimento federale dell'interno. L'elenco più attuale viene conservato presso l'Archivio federale ed è accessibile al pubblico. L'Allegato attualizzato è pubblicato annualmente nella Raccolta ufficiale.
Sezione 3: Richieste indirizzate alle autorità
Art. 15
Richieste di consultazione in generale (art. 9, 11, 12 e 13 LAr) 1
La consultazione degli archivi può essere richiesta oralmente o per scritto.
2
Le richieste di consultazione durante il termine di protezione devono essere motivate per scritto.
3
Nel caso di richieste di consultazione di documenti soggetti ancora al termine di protezione occorre se del caso provare che essi erano già accessibili al pubblico, sempre che l'accesso al pubblico non sia disciplinato per legge.
Ordinanza sull'archiviazione 7
152.11
Art. 16
Richieste di consultazione durante il termine di protezione prorogato di cui all'articolo 11 della legge (art. 11 LAr) 1
Nel caso di richieste di consultazione durante il termine di protezione prorogato di cui all'articolo 11 della legge è sufficiente addurre la prova che: a. il consenso della persona interessata è dato; oppure b. la persona interessata è deceduta da almeno tre anni.
2
Qualora si tratti di una ricerca che non si riferisce espressamente a persone, basta una corrispondente dichiarazione scritta del richiedente.
Sezione 4: Decisione dell'autorità
Art. 17
Diritto di decisione dell'autorità L'autorità competente decide nei limiti delle disposizioni della legge e della presente ordinanza in merito all'accessibilità di tutti i documenti da essa prodotti o ricevuti.
Art. 18
Autorizzazione di consultazione durante i termini di protezione (art. 9, 11, 12 e 13 LAr) 1
L'autorità competente autorizza la consultazione durante il termine di protezione se i pertinenti documenti relativi a fatti o persone erano accessibili al pubblico già prima della scadenza del termine di protezione. Sono fatti salvi nuovi interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione contrari alla consultazione.
2
L'autorità competente autorizza la consultazione durante il termine di protezione prorogato di cui all'articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 16 capoverso 1.
3
L'autorità competente può, su richiesta dell'Archivio federale, autorizzare la consultazione durante il termine di protezione se:
a. prescrizioni legali non vi si oppongono; e b. non vi si oppone nessun interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione; oppure
c. se si tratta di una ricerca che non si riferisce espressamente a persone, di cui all'articolo 11 capoverso 3 della legge.
4
Qualora si tratti di personaggi della storia contemporanea, nessun interesse privato preponderante può essere opposto in merito alla loro attività pubblica.
Art. 19
Oneri e condizioni (art. 13 cpv. 2 e 3 LAr) 1
L'autorità che decide può subordinare l'autorizzazione di consultazione durante i termini di protezione a oneri e condizioni quali il divieto di sfruttamento di determinate parti di fascicoli o l'obbligo di rendere anonimi i dati.
Diritti fondamentali 8
152.11
2
L'Archivio federale può richiedere alla persona che consulta gli archivi una dichiarazione scritta in cui essa afferma di aver preso conoscenza degli oneri e delle condizioni.
3
In casi particolari l'autorità può esigere che il testo le venga presentato prima della pubblicazione.
Sezione 5: Protezione dei dati; procedura
Art. 20
Diritto all'informazione (art. 15 cpv. 1 e 2 LAr) 1
Chiunque può chiedere informazioni in merito a dati che lo concernono e che sono archiviati presso l'Archivio federale o presso servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti.
2
Prima di fornire le informazioni il servizio competente verifica l'identità del richiedente e decide se è data la legittimazione di cui al capoverso 1.
3
Siffatta richiesta di informazioni non è accolta se i dati non sono più classificati in base al nome della persona interessata o se la comunicazione di informazioni è incompatibile con una gestione amministrativa razionale.
4
Per il resto il diritto all'informazione è disciplinato dalla legislazione sulla protezione dei dati.
Art. 21
Contestazione (art. 15 cpv. 3 LAr) 1
Una persona interessata che viene a sapere che in documenti archiviati sono contenuti dati che la riguardano, da essa ritenuti inesatti, può segnalarne l'inesattezza ma non esigerne la rettifica.
2
La nota di contestazione dev'essere inoltrata per scritto al servizio presso il quale i documenti sono stati consultati. Dev'essere contrassegnata come contestazione e su di essa devono figurare il luogo, la data e la firma della persona interessata.
3
La nota di contestazione viene allegata ai documenti nel posto corrispondente.
Art. 22
Procedura in caso di rifiuto di concedere la consultazione e le informazioni (art. 9 cpv. 1, 11, 13 cpv. 1 e 15 LAr) 1
Prima di una decisione negativa o parzialmente positiva, al richiedente dev'essere concesso il diritto di essere udito. Su richiesta viene emanata una decisione impugnabile con ricorso.
Ordinanza sull'archiviazione 9
152.11
2
La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. È fatta salva la procedura secondo l'articolo 15 capoverso 1 della legge.
Capitolo 4: Utilizzazione degli archivi a fini commerciali
Art. 23
Utilizzazione degli archivi a fini commerciali da parte dell'Archivio federale (art. 19 LAr) L'Archivio federale può utilizzare gli archivi a fini commerciali se le attività sovrane non ne sono ostacolate, terzi non ne vengono sfavoriti in modo abusivo nella loro attività commerciale e se l'utilizzazione a fini commerciali non si oppone ai diritti d'autore.
Art. 24
Trasmissione di diritti su archivi per utilizzazione a fini commerciali (art. 19 LAr) 1
L'Archivio federale può, per mezzo di un'autorizzazione, trasmettere a terzi diritti su archivi per utilizzazione a fini commerciali. Base dell'autorizzazione è una richiesta scritta indirizzata all'Archivio federale.
2
L'autorizzazione può essere rilasciata se: a. è stato stipulato un accordo in merito all'entità dell'utilizzazione e dell'indennizzo;
b. non vengono toccati diritti contrari; e c. i diritti di utilizzazione degli altri utenti non vengono limitati.
3
Se i diritti di utilizzazione vengono concessi a istituzioni o persone che non agiscono a scopo di lucro, l'Archivio federale può rinunciare all'indennizzo.
4
L'autorizzazione può essere subordinata a oneri e condizioni.
5
Per l'utilizzazione a fini commerciali di archivi di servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti, è necessario il consenso dell'Archivio federale.
6
La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.
Art. 25
Eccezioni all'inalienabilità degli archivi (art. 20 LAr) Gli archivi non possono essere alienati, salvo se essi sono disponibili in due o più esemplari identici e le copie non sono più necessarie.
4 RS
172.021
5 RS
172.021
Diritti fondamentali 10
152.11
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 26
Diritto vigente: abrogazione 1
Il regolamento del 15 luglio 19666 per l'Archivio federale è abrogato.
2
L'articolo 15 dell'ordinanza del 14 giugno 19937 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati è abrogato.
Art. 27
Diritto vigente: modifica 1. L'ordinanza del 10 dicembre 19908 sulla classificazione e il trattamento delle informazioni nel settore civile dell'amministrazione è modificata come segue: Art. 20 … 2. L'ordinanza del 14 giugno 19939 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati è modificata come segue: Art. 27 … 3. L'ordinanza del DDPS del 1° maggio 199010 sulla protezione d'informazioni militari è modificata come segue: Art. 15 …
Art. 28
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.
6 [RU
1966 934, 1973 1591] 7 RS
235.11
8 [RU
1991 44. RU 2007 3401 art. 22 cpv. 1 lett. a] 9 RS
235.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.
10 [RU
1990 887. RU 2007 3401 art. 22 cpv. 1 lett. b]
Ordinanza sull'archiviazione 11
152.11
Allegato 111 (art. 2 cpv. 1)
Elenco degli organi federali (art. 1 cpv. 1 lett. b-d LAr) a. Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:
Conformemente all'allegato dell'ordinanza del 25 novembre 199812 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.
b. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzate: Cancelleria federale Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza13
Dipartimento federale degli affari esteri - Presenza
Svizzera
Dipartimento federale di giustizia e polizia Ministero pubblico della Confederazione
Istituto svizzero di diritto comparato
Dipartimento federale delle finanze Regìa federale degli alcool
Controllo federale delle finanze
Autorità federale di sorveglianza dei mercati finanziari14
Dipartimento federale dell'economia Commissione della concorrenza
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici
Ufficio d'inchiesta sugli infortuni di ferrovie, funivie e battelli
- Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Commissione federale sugli infortuni aeronautici
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 31 ott. 2003 (RU 2003 4525). Aggiornato dal n. IV 2 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).
12 RS
172.010.1
13 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
14 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
Diritti fondamentali 12
152.11
Commissione federale delle comunicazioni
c. Formazioni dell'esercito: - Stato
maggiore
dell'esercito
- Grandi
Unità
Corpi di truppa
Unità di truppa
d. Rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere e. Commissioni federali di ricorso e di arbitrato Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini
Commissione di arbitrato in materia ferroviaria
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR)
Ordinanza sull'archiviazione 13
152.11
Allegato 215 (art. 2 cpv. 2)
Elenco degli istituti federali autonomi e delle istituzioni simili della Confederazione (art. 1 cpv. 1 lett. e LAr) a. Istituti e istituzioni che archiviano in maniera autonoma i loro documenti: - La
Posta
- Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
Politecnici federali (Losanna e Zurigo)
- Istituto
Paul
Scherrer
Consiglio dei Politecnici federali
Ferrovie federali svizzere FFS
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA)
Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Ispettorato federale della sicurezza nucleare
b. Istituti tenuti ad offrire i loro documenti: Istituto federale della Proprietà Intellettuale
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2002 (RU 2003 2). Aggiornato giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Diritti fondamentali 14
152.11
Allegato 316 (art. 14 cpv. 5)
Elenco degli archivi con termine di protezione prorogato (art. 12 cpv. 1 LAr) - Archivi soggetti a un termine di protezione prorogato di norma a 50 anni, conformemente all'articolo 12 capoverso 1 LAr e all'articolo 14 capoverso 5 OLAr.
- L'elenco può essere modificato o completato dal Dipartimento federale dell'interno. L'elenco più attuale viene conservato presso l'Archivio federale ed è
accessibile al pubblico. L'allegato attualizzato è pubblicato annualmente nella
Raccolta ufficiale.
Segnatura Titolo
Osservazioni
E1002 Bundesrat:
Notizhefte der Protokollführer (1919-2005)
50 anni
E1003 Bundesrat:
Verhandlungsprotokolle und Beschlussprotokolle II (1946-1992) 50 anni
E1003-01 Bundesrat: Verhandlungsprotokolle und Beschlussprotokolle II (1993-) 50 anni
E1004-03 Bundesrat: Geschäfte und Beschlüsse (1997-) 50 anni
E1005 Bundesrat:
Geheimprotokolle (1914-1985) 50 anni
E1010B Bundeskanzlei: Zentrale Ablage (1971-1986) Termine di protezione illimitato; vale solo per il versamento 1995/534, liste di firme17
E1010C Bundeskanzlei: Zentrale Ablage (1987-) Termine di protezione illimitato; vale solo per il versamento 2001/126, liste di firme18
E1050.3B Bundesversammlung: Finanzkommissionen und Finanzdelegation (1993-2000)
50 anni; vale solo per il versamento 2002/114
E1050.3C Bundesversammlung: Finanzkommissionen und Finanzdelegation (2001-)
50 anni; vale solo per il versamento 2006/34
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5913).
17 Art. 64 e 72 della LF del 17 dic. 1976 relativa ai diritti politici (RS 161.1).
18 Art. 64 e 72 della LF del 17 dic. 1976 relativa ai diritti politici (RS 161.1).
Ordinanza sull'archiviazione 15
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E1050.7A
Bundesversammlung:
Geschäftsprüfungskommissionen (1969-1994)
50 anni; vale solo per il versamento 1987/184 e i volumi 60 e
61 del versamento 1999/272; in coerenza con le disposizioni sull'accesso ai documenti della CPI DFGP
E1050.7B Bundesversammlung: Geschäftsprüfungskommissionen (1995-)
50 anni; vale solo per i gruppi principali 6 (delegazione) e 7 (istanze indirizzate all'organo di vigilanza); l'alta vigilanza sulle attività della protezione dello Stato e del Gruppo servizio informazioni genera docu-
menti altamente confidenziali E1050.8 Bundesversammlung: Militärkommissionen (1946-1991)19 50 anni; vale solo se i relativi documenti contenuti nei fondi del DDPS sono soggetti al termine di protezione prorogato
E1050.31-01A Nationalrat: Sicherheitspolitische Kommission (1996-)
50 anni
E1050.32-01A Ständerat: Sicherheitspolitische Kommission (1996-)
50 anni
E1060.1 Parlamentarische Untersuchungskommission des eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartements: Zentrale Ablage (1989-1990) 50 anni
E1060.1-01 Parlamentarische Untersuchungskommission des eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartements: Tonaufnahmen und Schlussbericht (1989-1990)
50 anni
E1060.2 Parlamentarische Untersuchungskommission des eidgenössischen
Militärdepartements: Zentrale Ablage (1990-1991) 50 anni; in coerenza con le disposizioni sull'accesso ai documenti della CPI DFGP E1070-03 Bundesversammlung: Sicherheitspolitische Kommissionen (1991-)
50 anni
19 Fatto salvo l'art. 7 cpv. 1 dell'O del 3 ott. 2003 sull'amministrazione parlamentare (RS 171.115), ossia a condizione che i verbali delle deliberazioni in merito ad atti contenenti norme di diritto siano disponibili per inchieste scientifiche e per l'applicazione del diritto dopo la votazione finale, se del caso dopo la scadenza del termine di referendum o dopo la votazione popolare.
Diritti fondamentali 16
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E2001E
Abteilung für politische Angelegenheiten:
Zentrale Ablage (1950-1973) 50 anni; vale solo per i documenti relativi a mandati di
rappresentanza di interessi esteri (posizione B.24), ad eccezione dei mandati conclusi prima del 1966; fatto salvo l'accordo con il Giappone concernente i fondi della Seconda guerra mondiale E2001E
Abteilung für politische Angelegenheiten:
Zentrale Ablage (1950-1973) Posizione B.31.22.1.1 nell'accessione 1978/84 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E
Abteilung für politische Angelegenheiten:
Zentrale Ablage (1950-1973) Posizione B.51.14.21.20 nell'accessione 1972/33; 1976/17; 1978/84; 1980/83 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E
Abteilung für politische Angelegenheiten:
Zentrale Ablage (1950-1973) Posizione B.51.14.21.20Uch nell'accessione 1978/84 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E
Abteilung für politische Angelegenheiten:
Zentrale Ablage (1950-1973) Posizione B.51.14.21.20.05a nell'accessione 1978/84; 1980/83 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E
Abteilung für politische Angelegenheiten:
Zentrale Ablage (1950-1973) Posizione B.51.14.21.20.21 nell'accessione 1980/83 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E
Abteilung für politische Angelegenheiten:
Zentrale Ablage (1950-1973) Posizione B.51.14.21.20.26 nell'accessione 1980/83 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E
Abteilung für politische Angelegenheiten:
Zentrale Ablage (1950-1973) Posizione C.41.124.1
nell'accessione 1980/83 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
Ordinanza sull'archiviazione 17
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E2001E
Abteilung für politische Angelegenheiten:
Zentrale Ablage (1950-1973) Posizione C.41.152.0
nell'accessione 1978/84; 1980/83; 1987/78; 1988/16 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E
Abteilung für politische Angelegenheiten:
Zentrale Ablage (1950-1973) Posizione C.41.157.0
nell'accessione 1972/33; 1978/84; 1980/83; 1988/16 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E
Abteilung für politische Angelegenheiten:
Zentrale Ablage (1950-1973) Posizione C.41.157.01 nell'accessione 1980/83 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E-01
Politische Direktion: Zentrale Ablage (1973-1981) 50 anni; vale solo per i documenti relativi a mandati di
rappresentanza di interessi esteri (posizione B.24), ad eccezione dei mandati conclusi prima del 1966; fatto salvo l'accordo con il Giappone concernente i fondi della Seconda guerra mondiale E2001E-01
Politische Direktion: Zentrale Ablage (1973-1981) Posizione B.51.14.21.20 nell'accessione 1982/58; 1987/78; 1988/16 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E-01
Politische Direktion: Zentrale Ablage (1973-1981) Posizione B.51.14.21.20Uch nell'accessione 1987/78 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E-01
Politische Direktion: Zentrale Ablage (1973-1981) Posizione B.51.14.21.20.05a nell'accessione 1982/58 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E-01
Politische Direktion: Zentrale Ablage (1973-1981) Posizione B.51.14.21.20.08 nell'accessione 1982/58 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
Diritti fondamentali 18
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E2001E-01
Politische Direktion: Zentrale Ablage (1973-1981) Posizione B.51.14.21.20.9 nell'accessione 1987/78 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E-01
Politische Direktion: Zentrale Ablage (1973-1981) Posizione B.51.14.21.20.21 nell'accessione 1982/58 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E-01
Politische Direktion: Zentrale Ablage (1973-1981) Posizione B.51.14.21.20.26 nell'accessione 1982/58 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E-01
Politische Direktion: Zentrale Ablage (1973-1981) Posizione B.51.14.21.20.27 nell'accessione 1987/78 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E-01
Politische Direktion: Zentrale Ablage (1973-1981) Posizione C.41.152.0
nell'accessione 1982/58 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E-01
Politische Direktion: Zentrale Ablage (1973-1981) Posizione C.41.157.0
nell'accessione 1982/58 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E-01
Politische Direktion: Zentrale Ablage (1973-1981) Posizione B.31.01
nell'accessione 1991/17 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001E-01
Politische Direktion: Zentrale Ablage (1973-1981) Posizione B.51.14.21.20 nell'accessione 1991/17 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2001-02 Abteilung
für
fremde Interessen:
Zentrale Ablage (1939-1946) 50 anni; fatto salvo l'accordo con il Giappone concernente i fondi della Seconda guerra mondiale
E2003-01A
Abteilung für internationale Organisationen:
Fremde Interessen (1950-1972) 50 anni; ad eccezione dei documenti relativi a mandati conclusi prima del 1966
Ordinanza sull'archiviazione 19
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E2010A
Politische Direktion: Zentrale Ablage (1982-2000) 50 anni, vale solo per i documenti relativi a mandati di rappresentanza di interessi esteri (posizione B.24) E2023-01A
Politische Direktion: Fremde Interessen (1985-) 50 anni
E2200.[…]
Schweizerische Vertretung, [Ort]: Zentrale Ablage
50 anni; vale solo per i documenti relativi a mandati di
rappresentanza di interessi esteri (dal 1966 classificati nella posizione 82 e in altre posizioni), ad eccezione dei documenti relativi a mandati conclusi prima del 1966; fatto salvo l'accordo con il Giappone concernente i fondi della Seconda guerra mondiale E2200.13
Schweizerische Vertretung, Kapstadt: Zentrale Ablage (1916-) Posizione 521.7 nell'accessione 1993/242 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.13 Schweizerische Vertretung,
Kapstadt:
Zentrale Ablage (1916-) Posizione 541.211
nell'accessione 1993/241 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.35 Schweizerische Vertretung,
Johannesburg:
Zentrale Ablage (1895-) Posizione 335.0 nell'accessione 1993/6 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.35 Schweizerische Vertretung,
Johannesburg:
Zentrale Ablage (1895-) Posizione 512.0 nell'accessione 1989/74, 1990/245 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.35 Schweizerische Vertretung,
Johannesburg:
Zentrale Ablage (1895-) Posizione 512.1 nell'accessione 1990/245, 1993/6 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.35 Schweizerische Vertretung,
Johannesburg:
Zentrale Ablage (1895-) Posizione 521.7 nell'accessione 2000/26 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
Diritti fondamentali 20
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E2200.178 Schweizerische Vertretung,
Pretoria: Zentrale Ablage (1887-) Posizione Q.3.2 nell'accessione 1979/103 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.178 Schweizerische Vertretung,
Pretoria: Zentrale Ablage (1887-) Posizione 335.0 nell'accessione 1991/276 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.178 Schweizerische Vertretung,
Pretoria: Zentrale Ablage (1887-) Posizione 360.1 nell'accessione 1998/191, 2000/44 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.178 Schweizerische Vertretung,
Pretoria: Zentrale Ablage (1887-) Posizione 512.01
nell'accessione 1991/276 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.178 Schweizerische Vertretung,
Pretoria: Zentrale Ablage (1887-) Posizione 512.10
nell'accessione 1984/167, 1985/134, 1991/276, 1993/7 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.178 Schweizerische Vertretung,
Pretoria:
Zentrale Ablage (1887-) Posizione 512.11
nell'accessione 1984/167, 1991/276, 1993/7 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.178 Schweizerische Vertretung,
Pretoria: Zentrale Ablage (1887-) Posizione 512.12
nell'accessione 1984/167, 1985/134, 1991/276, 1993/7 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.178 Schweizerische Vertretung,
Pretoria: Zentrale Ablage (1887-) Posizione 512.210
nell'accessione 1985/134, 1991/276; 2000/46 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.178 Schweizerische Vertretung,
Pretoria: Zentrale Ablage (1887-) Posizione 521.61
nell'accessione 1985/134; 1991/276; 1993/7 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
Ordinanza sull'archiviazione 21
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E2200.178 Schweizerische Vertretung,
Pretoria: Zentrale Ablage (1887-) Posizione 521.70
nell'accessione 1985/134; 1991/276; 1993/7 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.178 Schweizerische Vertretung,
Pretoria: Zentrale Ablage (1887-) Posizione 522.32
nell'accessione 1991/276 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.178 Schweizerische Vertretung,
Pretoria: Zentrale Ablage (1887-) Posizione 522.6 nell'accessione 1991/276 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.178 Schweizerische Vertretung,
Pretoria: Zentrale Ablage (1887-) Posizione 541.211
nell'accessione 1984/167; 1985/134 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2200.178 Schweizerische Vertretung,
Pretoria:
Zentrale Ablage (1887-) Posizione R.5.1 nell'accessione 1976/181; 1979/103 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E2210.7-05
Ständige Mission der Schweiz bei den internationalen Organisationen, Genf: Zentrale Ablage (1977-1992) 50 anni; vale solo per i documenti del gruppo principale 1
(Organisations Internationales, Missions Permanentes) E3240A Direktion
der
eidgenössischen Bauten: Zentrale Ablage (1848-1995) 50 anni; vale per i documenti che riguardano edifici e infrastrutture ancora in funzione
E3240B
Amt für Bundesbauten: Zentrale Ablage (1996-1998) 50 anni; vale per i documenti che riguardano edifici e infrastrutture ancora in funzione
E3241 Direktion
der
eidgenössischen Bauten: Liegenschaftsverträge (1848-1998) 50 anni; vale per i documenti che riguardano edifici e infrastrutture ancora in funzione
E3242 Direktion
der
eidgenössischen Bauten: Ingenieurbau (Tiefbau) (1848-1998) 50 anni; vale per i documenti che riguardano edifici e infrastrutture ancora in funzione
E4001D
Departementssekretariat des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements:
Zentrale Ablage (1952-1979) 50 anni; vale solo per i documenti classificati nella posi-
zione 006 (Ministero pubblico della Confederazione)
Diritti fondamentali 22
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E4001D
Departementssekretariat des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements:
Zentrale Ablage (1952-1979) Posizione 014.04
nell'accessione 1973/126 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E4001E Generalsekretariat des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements: Zentrale Ablage (1979-1984) 50 anni; vale solo per i documenti classificati nella posizio-
ne 0006 (Ministero pubblico della Confederazione) E4002-01
Stab Bundesrat Abteilung Presse und Funkspruch:
Zentrale Ablage (1997-2004) 50 anni; vale solo per i versamenti 2005/385 e 2006/59 E4002-02
Stab Bundesrat Abteilung Presse und Funkspruch:
Info Regiment 1 (1997-2004) 50 anni; vale solo per il versamento 2005/80
E4005
Sonderbeauftragter für Staatsschutzakten: Zentrale Ablage (1991-1996)
50 anni; vale solo per i versamenti 1994/79, 1995/1, 1995/41, 1995/44, 1995/304, 1995/305
E4005-01
Sonderbeauftragter für Staatsschutzakten: Datenbank zur Geschäftskontrolle
(SOBE) (1991-1996)
50 anni
E4010A Generalsekretariat des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements: Zentrale Ablage (1983-1996) 50 anni; vale solo per i documenti classificati nella posi-
zione 405 (Ministero pubblico della Confederazione) E4113A
Dienst für kriegsnotrechtliche Sonderfragen:
Zentrale Ablage (1963-1983) 50 anni
E4160D
Eidgenössisches Amt für das Zivilstandswesen:
Zentrale Ablage (1964-) 50 anni; vale per il versamento 2002/56 120 anni; vale per il versamento 1994/263 e per i documenti classificati nella posizione D 12 (documenti d'adozione) del versamento 2002/56
E4161
Eidgenössisches Amt für das Zivilstandswesen:
Parallelakten (1923-) 120 anni; vale per il versamento 1994/184 (schedario relativo alle comunicazioni d'adozione) E4268-02
Bundesamt für Polizei: Informatisiertes StaatsschutzInformations-System (ISIS) (1994-)
50 anni
E4268-05
Bundesamt für Polizei: Dienst für Analyse und Prävention (2000-)
50 anni
E4320B Bundesanwaltschaft: Polizeidienst (1931-1959) 50 anni
E4320C Bundesanwaltschaft: Polizeidienst (1960-1999) 50 anni
Ordinanza sull'archiviazione 23
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E4320-01C Bundesanwaltschaft: Fichen, Karteien und Sammlungen des Polizeidienstes (1960-1992) 50 anni
E4320-02C Bundesanwaltschaft: Jura-Konflikt (1960-1992) 50 anni
E4320-03C Bundesanwaltschaft: Divine Light Zentrum (1960-1992) 50 anni
E4320-04C Bundesanwaltschaft: Ablage Gegenoperationen des Polizeidienstes (1960-1992) 50 anni
E4320-05C Bundesanwaltschaft: Ablage Internationales des Polizeidienstes (1960-1992)
50 anni
E4320-06C Bundesanwaltschaft: Ablage Ungarn des Polizeidienstes (1960-1992)
50 anni
E4320-07C Bundesanwaltschaft: Verbindungsbüro des Polizeidienstes (1960-1992)
50 anni
E4321A Bundesanwaltschaft: Rechtsdienst (1931-2003) 50 anni
E4321-01 Bundesanwaltschaft: Aktenverwaltungs- und Geschäftskontrollsystem des Rechtsdienstes
(REGIRED) (1989-2002) 50 anni
E4322 Schweizerisches Zentralpolizeibüro:
Datensammlungen und Dokumentationen (1848-1992)
50 anni
E4323A Schweizerisches Zentralpolizeibüro:
Falschgeld (1848-1992) 50 anni
E4324A Schweizerisches Zentralpolizeibüro:
Betäubungsmittel (1848-1992) 50 anni
E4326A Schweizerisches Zentralpolizeibüro:
Interpol-Dienst (1848-1992) 50 anni
E4327 Bundesanwaltschaft: Registraturfindmittel und diverse Unterlagen des Polizeidienstes (1935-1992)
50 anni; vale solo per i documenti concernenti la protezione
dello Stato
E4380A
Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum:
Zentrale Ablage (1888-1979) 50 anni; vale solo per i documenti classificati nella posi-
zione 162
E4380B
Bundesamt für geistiges Eigentum: Zentrale Ablage (1979-1995) 50 anni; vale solo per i documenti classificati nella posi-
zione 226.1 (Reintegrazionecasi singoli)
E4800.3 Bundesanwaltschaft: Handakten Rudolf Gerber, Bundesanwalt (1974-1989)
50 anni
E4800.7 Bundesanwaltschaft: Handakten Adrian Florian, Adjunkt (1931-2000)
50 anni
Diritti fondamentali 24
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E4800-01 Bundesanwaltschaft: Handakten Carla del Ponte, Bundesanwältin (1994-1998)
50 anni
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 013.3 nell'accessione 1986/106; 1992/71; 1992/72; 1993/173 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 791.02
nell'accessione 1982/19 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793 nell'accessione 1972/47; 1972/48; 1973/23 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.01
nell'accessione 1979/56; 1980/30; 1980/31; 1982/18; 1982/19; 1982/121; 1985/218; 1985/219; 1985/220; 1986/105; 1986/106; 1992/71; 1992/72; 1993/173 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.02
nell'accessione 1979/56; 1986/106; 1992/71; 1992/72; 1993/173 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.03
nell'accessione 1972/48; 1986/105; 1992/71; 1992/72 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.04
nell'accessione 1979/56; 1992/71 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
Ordinanza sull'archiviazione 25
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.06
nell'accessione 1977/71; 1985/218; 1992/71 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.07
nell'accessione 1980/31 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.08
nell'accessione 1982/18 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.010
nell'accessione 1986/107 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.011
nell'accessione 1986/105 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.014
nell'accessione 1992/72 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.019
nell'accessione 1977/71; 1980/30 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.21
nell'accessione 1982/19; 1982/121 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.22
nell'accessione 1982/19 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
Diritti fondamentali 26
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.23
nell'accessione 1979/56 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.25
nell'accessione 1986/107 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.29
nell'accessione 1992/72 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.30
nell'accessione 1982/121 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5001G
Direktion der eidgenössischen Militärverwaltung:
Zentrale Ablage (1959-1991) Posizione 793.47
nell'accessione 1985/220 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5003-01
Eidgenössische Militärbibliothek: Dokumentation zu Fragen der Atombewaffnung (1945-1996)
85 anni
E5150A Kriegstechnische Abteilung:
Zentrale Ablage (1908-1967) 80 anni; vale solo per i volumi 16, 17, 18, 19, 24, 26 del versamento 1968/9.
E5150C
Gruppe für Rüstungsdienste: Zentrale Ablage (1968-1986) Posizione 000 nell'accessione 1981/207 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5307-02 Militärakademie an der ETH Zürich:
Handakten A. Stahel, Dozent an der militärischen Führungsschule (2002-2005)
50 anni
E5460A Abteilung
für Flugwesen und
Fliegerabwehr:
Zentrale Ablage (1950-1975) 50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegnati
in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 199020 sulla protezione d'informazioni militari
20 RS
510.411
Ordinanza sull'archiviazione 27
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E5460B
Bundesamt für Militärflugwesen und Fliegerabwehr:
Zentrale Ablage (1976-1995) 50 anni; vale solo per i documenti classificati nella posizione 446.12
E5460-01
Bundesamt für Militärflugwesen und Fliegerabwehr:
Elektronische Kriegsführung (1979-1995)
50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegnati
in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari
E5461A
Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen:
Führung und Einsatz (1968-1976) 50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegnati
in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari
E5461B
Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen:
Führung und Einsatz (1977-1995) 50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegnati
in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari
E5462A
Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen:
Flieger- und Fliegerabwehrnachrichtendienst (1968-1989)
50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegnati
in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari
E5465B-01
Direktion der Militärflugplätze: Zentrale Ablage (1936-1968) 50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegnati
in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari
E5465C Abteilung
für
Militärflugplätze:
Zentrale Ablage (1972-1979) 50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegnati
in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari.
E5465D Bundesamt
für
Militärflugplätze:
Zentrale Ablage (1979-1995) 50 anni; vale solo per i documenti classificati contrassegnati
in modo speciale di cui all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari
E5471-02 Luftwaffe: Zentrale Ablage (1996-) 50 anni; vale solo per il versamento 2004/582
E5480A
Abteilung und Waffenchef für Genie: Zentrale Ablage (1910-1950) 50 anni; a seconda della durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni
Diritti fondamentali 28
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E5480B Abteilung
für
Genie und Festungen: Zentrale Ablage (1968-1979) 50 anni; a seconda della durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni E5480C Bundesamt
für
Genie und Festungen: Zentrale Ablage (1979-1995) 50 anni; a seconda della durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni E5481 Büro
und
Abteilung für Befestigungsbauten:
Zentrale Ablage (1886-1950) 70 anni
E5485A
Festungsbüro Sargans: Zentrale Ablage (1938-1964) 50 anni; a seconda della durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni E5486A
Baubüro Sargans:
Zentrale Ablage (1939-1947) 50 anni; a seconda della durata di utilizzazione dell'impianto, viene deciso un termine di protezione superiore a 50 anni E5522-01 Untergruppe
Führungsunterstützung: Registraturfindmittel (1996-2003) 50 anni
E5522-02 Untergruppe Führungsunterstützung: Zentrale Ablage (1996) 50 anni, vale solo per il versamento 2004/445
E5522-03 Untergruppe Führungsunterstützung: Zentrale Ablage (1996-2003) 50 anni, vale solo per i versamenti 2004/383 e 2004/447
E5523-01 Bundesamt
für
Unterstützungstruppen (1996-2003):
Zentrale Ablage des Lehrverbandes Genie / Rettung 5
50 anni, vale solo per il versamento 2005/261
E5560C Generalstabsabteilung: Zentrale Ablage (1946-1968) 80 anni; vale solo per la posizione 6 (fortificazioni)
E5560D
Stab der Gruppe für Generalstabsdienste: Zentrale Ablage (1964-1995)
80 anni
E5560D
Stab der Gruppe für Generalstabsdienste: Zentrale Ablage (1964-1995)
Posizione 137.1 nell'accessione 1996/188; 1998/166 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E5560-01 Generalstab: Rechtsdienst (1996-2003) 50 anni; vale solo per il versamento 2005/258
E5562
Militärische Sicherheitsdienste: Zentrale Ablage (1972-1991) 50 anni
E5563
Stab der Gruppe für Generalstabsdienste: Projekt 26 (1968-1995)
50 anni
E5564 Untergruppe
Nachrichtendienst
und
Abwehr:
Verschiedene Unterlagen (1969-1991) 50 anni
E5715-01
Grenzbrigade 1:
Zentrale Ablage (1938-1995) 50 anni
Ordinanza sull'archiviazione 29
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E5716-01
Grenzbrigade 3:
Zentrale Ablage (1938-1995) 50 anni
E5717-01
Grenzbrigade 4:
Zentrale Ablage (1938-1995) 50 anni; vale solo per il versamento 2003/158
E5718-01
Grenzbrigade 5:
Zentrale Ablage (1938-1995) 50 anni; vale solo per il versamento 2003/148
E5719-03
Grenzbrigade 6:
Zentrale Ablage 1938-1995 50 anni; vale solo per il versamento 2003/162
E5725 Flugwaffenbrigade 31:
Zentrale Ablage (1968-1995) 50 anni
E5725-02 Flugwaffenbrigade 31:
Büro und Kommando (1968-1995) 50 anni
E5726-05
Flugplatzbrigade 32: Büro (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/189
E5727-05
Fliegerabwehrbrigade 33: Büro (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/192
E5728-01
Grenzbrigade 2:
Zentrale Ablage (1938-1995) 50 anni
E5729-01
Territorialzone 1:
Zentrale Ablage (1970-1995) 50 anni
E5730-04
Felddivision 8:
Büro (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2003/464
E5731
Territorialzone 2:
Zentrale Ablage (1970-1995) 50 anni
E5732 Gebirgsdivision 10:
Zentrale Ablage (1961-1995) 50 anni
E5732-03 Gebirgsdivision 10:
Büro (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/285
E5733 Gebirgsdivision 12:
Zentrale Ablage (1961-1995) 50 anni
E5733-04 Gebirgsdivision 12:
Büro und Stab (1995-2003) 50 anni; vale solo per il versamento 2004/280
E5735-01
Territorialzone 4:
Zentrale Ablage (1970-1995) 50 anni; vale solo per il versamento 2003/174
E5736 Informatikbrigade 34:
Zentrale Ablage (1995-2003) 50 anni; vale solo per il versamento 2004/199
E5736-01 Informatikbrigade 34:
Büro (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/197
E5737
Festungsbrigade 13: Zentrale Ablage (1951-1994) 50 anni
E5737-02
Festungsbrigade 13: Zentrale Ablage (1951-1997) 50 anni
E5737-04
Festungsbrigade 13: Büro (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/310
E5738
Festungsbrigade 23: Zentrale Ablage (1951-1995) 50 anni; vale solo per il versamento 1999/384
E5738-01
Festungsbrigade 23: Zentrale Ablage (1995-2003) 50 anni; vale solo per i versamenti 2004/8 e 2004/308
Diritti fondamentali 30
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E5738-02
Festungsbrigade 23: Kommando (1951-1995)
50 anni
E5738-03
Festungsbrigade 23: Büro und Stab (1995-2003) 50 anni; vale solo per il versamento 2004/306
E5739
Reduitbrigade 21:
Zentrale Ablage (1948-1995) 50 anni; vale solo per il versamento 1999/377
E5741
Reduitbrigade 22:
Zentrale Ablage (1948-1995) 50 anni
E5742
Reduitbrigade 24:
Zentrale Ablage (1948-1995) 50 anni; vale solo per il versamento 1999/386
E5743 Territorialzone 10:
Zentrale Ablage (1970-1995) 50 anni
E5744 Territorialzone 12:
Zentrale Ablage (1970-1995) 50 anni
E5747
Grenzbrigade 11:
Zentrale Ablage (1951-1995) 50 anni
E5748
Grenzbrigade 12:
Zentrale Ablage (1951-1995) 50 anni; vale solo per il versamento 1999/385
E5750-01
Panzerbrigade 1:
Büro (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/322
E5751-01
Panzerbrigade 2:
Büro (1996-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/352
E5755
Telecombrigade 40:
Zentrale Ablage (1996-2003) 50 anni; vale solo per la posizione 01 (ordini del comando
del Servizio dei telefoni e del telegrafo da campo, raccolta di ordini, Brigata Telecom 40, messa fuori uso)
E5756 Übermittlungsbrigade 41: Zentrale Ablage (1996-2003) 50 anni; vale solo per la posizione 03-01 (Servizio
dell'informazione alla truppa), posizione 04-01 (preparazione e esecuzione dei servizi d'istruzione), posizione 04-06 (esercizi), posizione 05-01 (preparazione e esecuzione dei servizi d'istruzione, parte 1 e 2) nel versamento 2004/25 E5757-05 Armeetruppen: Zentrale Ablage (1995-2003) 50 anni; vale solo per la posizione 01-03-03-01 (prepara-
zione e esecuzione dei servizi d'istruzione, parte 1 e 2) nel versamento 2004/24 e per il versamento 2004/183
E5757-06 Armeetruppen: Militärischer Sicherheitsdienst (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/20
E5757-07 Armeetruppen: Büro Flughafenregiment 4 (1995-2003) 50 anni; vale solo per il versamento 2004/180
E5758-02
Festungsbrigade 10: Zentrale Ablage (1951-1997) 50 anni; vale solo per il versamento 2003/171
Ordinanza sull'archiviazione 31
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E5758-04
Festungsbrigade 10: Büro (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2003/476
E5759-01
Mechanisierte Division 1: Zentrale Ablage (1961-1995) 50 anni; vale solo per i versamenti 2003/163 e 2004/339
E5760-02
Mechanisierte Division 4: Büro (1961-1995)
50 anni
E5761-04 Territorialdivision 1:
Büro (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/325
E5762-02 Territorialdivision 4:
Büro (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/110
E5762-03 Territorialdivision 4:
Zentrale Ablage (1995-2003) 50 anni; vale solo per il versamento 2004/112
E5763-02 Territorialdivision 9:
Büro und Stab (1995-1999) 50 anni; vale solo per il versamento 2004/302
E5764-02 Territorialbrigade 12:
Büro (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/297
E5765-03 Territorialbrigade 10:
Büro (1995-2003)
50 anni, vale solo per il versamento 2004/300
E5766-02 Territorialdivision 2:
Büro (1995-1999)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/172
E5766-03 Territorialdivision 2:
Zentrale Ablage (1995-2003) 50 anni; vale solo per il versamento 2004/260
E5767-01 Feldarmeekorps 1:
Zentrale Ablage (1961-1994) 50 anni
E5767-04 Feldarmeekorps 1:
Zentrale Ablage (1995-2003) 50 anni; vale solo per il versamento 2004/258
E5767-05 Feldarmeekorps 1:
Büro (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/255
E5768-02 Feldarmeekorps 2:
Zentrale Ablage (1995-2003) 50 anni; vale solo per il versamento 2003/485
E5768-03 Feldarmeekorps 2:
Büro (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/147
E5769-02
Gebirgsarmeekorps 3: Zentrale Ablage (1995-2003) 50 anni; vale solo per il versamento 2004/293
E5769-03
Gebirgsarmeekorps 3: Zentrale Ablage (1961-1995) 50 anni; vale solo per il versamento 1999/381
E5769-04
Gebirgsarmeekorps 3: Büro (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/295
E5772-01
Felddivision 3:
Kommando (1961-1995) 50 anni; vale solo per il versamento 2003/157
E5772-05
Felddivision 3:
Büro und Stab (1995-2003) 50 anni; vale solo per il versamento 2004/246
E5773-05
Felddivision 5:
Büro (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2003/313
E5774-01
Felddivision 6:
Büro (1961-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/123
E5774-06
Felddivision 6:
Zentrale Ablage (1961-2003) 50 anni; vale solo per il versamento 2004/125
Diritti fondamentali 32
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E5775-01
Felddivision 7:
Zentrale Ablage (1961-1995) 50 anni
E5775-03
Felddivision 7:
Zentrale Ablage (1981-2003) 50 anni; vale solo per il versamento 2004/118
E5775-04
Felddivision 7:
Büro (1995-2003)
50 anni; vale solo per il versamento 2004/115
E5776-03 Gebirgsdivision 9:
Büro und Stab (1995-2003) 50 anni; vale solo per il versamento 2004/290
E5778 Fliegerbrigade 31:
Zentrale Ablage (1995-2003) 50 anni; vale solo per il versamento 2004/187
E5779-01 Flieger
und
Fliegerabwehrpark 35: Zentrale Ablage (1980-1995) 50 anni; vale solo per il versamento 2004/417
E5782-05 Feldarmeekorps 4:
Zentrale Ablage (1995-2003) 50 anni, vale solo per il versamento 2004/130
E5782-06 Feldarmeekorps 4:
Zentrale Ablage (1961-1998) 50 anni
E5782-07
Feldarmeekorps 4: Büro (1995-2003) 50 anni;
vale solo per il
versamento 2004/132 E6100B Eidgenössische Finanzverwaltung: Zentrale Ablage (1950-1989) Posizione 2240.2
nell'accessione 1972/96 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E6501
Bundesamt für Organisation: Betrieblich-organisatorische Bauplanung (1979-1990)
50 anni; vale solo per il versamento 1988/160
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 151.7 nell'accessione 1975/52 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.10
nell'accessione 1982/118 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.13
nell'accessione 1984/201; 1985/232 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.14
nell'accessione 1987/101 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
Ordinanza sull'archiviazione 33
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.15
nell'accessione 1984/201 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.16
nell'accessione 1978/58 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.19
nell'accessione 1984/201; 1985/231 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611. 2
nell'accessione 1984/200 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.21
nell'accessione 1982/118; 1984/201 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.24
nell'accessione 1985/231 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.25
nell'accessione 1982/116 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.30
nell'accessione 1985/232 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.31
nell'accessione 1975/77 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
Diritti fondamentali 34
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.32
nell'accessione 1975/77 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.35
nell'accessione 1978/59 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.39
nell'accessione 1984/200 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.44
nell'accessione 1982/118 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.45
nell'accessione 1982/115; 1982/116 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.47
nell'accessione 1985/231 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.54
nell'accessione 1987/101 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.59
nell'accessione 1984/201 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.60
nell'accessione 1987/101 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
Ordinanza sull'archiviazione 35
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.64
nell'accessione 1985/232 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.66
nell'accessione 1984/200 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.70
nell'accessione 1984/200 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.72
nell'accessione 1984/201 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.78
nell'accessione 1987/101 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.79
nell'accessione 1987/101 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.8
nell'accessione 1985/232 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.81
nell'accessione 1984/201 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.85
nell'accessione 1987/101 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.87
nell'accessione 1985/232 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
Diritti fondamentali 36
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.88
nell'accessione 1984/201 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.9
nell'accessione 1982/115 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.92
nell'accessione 1984/200 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.97
nell'accessione 1987/101 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.98
nell'accessione 1987/101 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.100
nell'accessione 1987/101 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1611.101
nell'accessione 1984/200; 1987/101 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1612.02
nell'accessione 1984/200 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1612.05
nell'accessione 1978/58 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
Ordinanza sull'archiviazione 37
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1612.11
nell'accessione 1975/63 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1612.14
nell'accessione 1982/117 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1612.15
nell'accessione 1984/201 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1612.3
nell'accessione 1985/231 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1612.39
nell'accessione 1984/200 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1612.41
nell'accessione 1982/115 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1612.42
nell'accessione 1982/118 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1612.48
nell'accessione 1982/118 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1612.49
nell'accessione 1984/200 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1612.59
nell'accessione 1982/118 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
Diritti fondamentali 38
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1612.6
nell'accessione 1982/118 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 1612.63
nell'accessione 1982/118 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7001C Generalsekretariat des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements: Zentrale Ablage (1956-1994) Posizione 2310.1
nell'accessione 1982/115; 1987/102 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7110 Handelsabteilung: Zentrale Ablage (1916-1979) Posizione 241/241.0
nell'accessione 1970/304, 1972/32, 1973/41, 1977/9, 1979/14, 1981/41, 1982/108, 1983/13, 1984/70, 1985/87, 1986/24, 1987/20 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7110 Handelsabteilung: Zentrale Ablage (1916-1979) Posizione 380/380.0
nell'accessione 1970/304, 1974/31, 1978/50, 1982/108, 1983/13, 1985/97, 1986/24, 1987/20 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7110 Handelsabteilung: Zentrale Ablage (1916-1979) Posizione 840.7 nell'accessione 1972/32, 1973/41, 1974/31, 1975/31, 1976/21, 1977/9, 1978/50, 1979/14, 1980/63, 1981/41, 1982/108, 1983/13, 1985/97, 1986/24 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7110 Handelsabteilung: Zentrale Ablage (1916-1979) Posizione 841.8 nell'accessione 1970/304, 1973/41, 1977/9, 1980/63, 1981/41, 1982/108, 1983/13, 1984/70, 1985/97, 1986/24 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
Ordinanza sull'archiviazione 39
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E7110 Handelsabteilung: Zentrale Ablage (1916-1979) Posizione 842/842.0
nell'accessione 1972/32, 1973/41, 1974/31, 1975/31, 1976/21, 1977/9, 1979/14, 1980/63, 1982/108, 1983/13, 1984/70, 1985/97, 1986/24, 1987/20 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7110 Handelsabteilung: Zentrale Ablage (1916-1979) Posizione 842.0-9
nell'accessione 1972/32 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7110 Handelsabteilung: Zentrale Ablage (1916-1979) Posizione 861.0 nell'accessione 1973/41, 1974/31, 1977/9, 1978/50, 1979/14, 1980/63, 1982/108, 1983/13, 1987/20 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7110 Handelsabteilung: Zentrale Ablage (1916-1979) Posizione 861.1 nell'accessione 1981/41, 1985/97 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7110 Handelsabteilung: Zentrale Ablage (1916-1979) Posizione 861.5 nell'accessione 1970/304, 1972/32, 1973/41, 1976/21, 1977/9, 1978/50, 1979/14, 1980/63, 1983/13 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7110 Handelsabteilung: Zentrale Ablage (1916-1979) Posizione 863.9 nell'accessione 1977/9, 1978/50, 1979/14, 1980/63, 1986/24 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7110 Handelsabteilung: Zentrale Ablage (1916-1979) Posizione 870 nell'accessione 1974/31, 1986/24 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
Diritti fondamentali 40
152.11
Segnatura Titolo
Osservazioni
E7110 Handelsabteilung: Zentrale Ablage (1916-1979) Posizione 871.4 nell'accessione 1973/41, 1974/31, 1975/31, 1980/63, 1981/41, 1984/70, 1987/20 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7110 Handelsabteilung: Zentrale Ablage (1916-1979) Posizione 872.1 nell'accessione 1970/304, 1972/32, 1973/41, 1974/31, 1975/31, 1976/21, 1977/9, 1978/50, 1979/14, 1981/41, 1983/13 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7110 Handelsabteilung: Zentrale Ablage (1916-1979) Posizione 890.1 nell'accessione 1970/304 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7110 Handelsabteilung: Zentrale Ablage (1916-1979) Posizione 892.0 nell'accessione 1973/41, 1975/31 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7110 Handelsabteilung: Zentrale Ablage (1916-1979) Posizione 892.1 nell'accessione 1972/32, 1978/50, 1979/14, 1981/41, 1986/24 Fino all'abrogazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003
E7310B
Delegierter für wirtschaftliche Kriegsvorsorge:
Zentrale Ablage (1969-1979) 50 anni; vale solo per i documenti classificati nella posi-
zione 159.2 (trasferimento di sede)
E8170D
Eidgenössisches Amt für Wasserwirtschaft:
Zentrale Ablage (1938-1979) 50 anni; vale solo per la posizione 33 (sbarramenti e misure
d'economia di guerra) E8171
Eidgenössisches Amt für Wasserwirtschaft:
Teilregistratur Flussbau und Talsperren (1930-1979)
80 anni
E9500.52
Kommission für militärische Landesverteidigung:
Zentrale Ablage (1968-1995) 80 anni
E9500.222 Aktenkommission Kinder der Landstrasse:
Zentrale Ablage (1928-1993) 100 anni; ad eccezione degli atti generali dei volumi 1-6 del versamento 1993/116