Art. 1 Attività di collocamento
(art. 2 cpv. 1 LC)
È considerato collocatore chiunque:
- a.
- abbia contatti con persone in cerca d'impiego e datori di lavoro e metta in comunicazione le due parti dopo aver effettuato una selezione;
- b.
- abbia contatti con persone in cerca d'impiego e datori di lavoro e metta in comunicazione le due parti fornendo all'una liste di indirizzi dell'altra;
- c.
- abbia contatti unicamente con persone in cerca d'impiego e trasmetta loro, dopo aver effettuato una selezione, indirizzi di datori di lavoro che si è procurato senza avere contatti con questi ultimi;
- d.5
- editi pubblicazioni specializzate che non sono collegate a una parte principale giornalistica e nelle quali si esercita il commercio di indirizzi di persone in cerca d'impiego o di datori di lavoro;
- e.6
- recluti persone in cerca d'impiego e le metta in contatto con un collocatore, oppure metta le persone in cerca d'impiego che gli vengono indirizzate in contatto con datori di lavoro.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).
6 Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).