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513.1

Ordinanza dell'Assemblea federale
sull'organizzazione dell'esercito

(Organizzazione dell'esercito, OEs)

del 18 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2018)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 93 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20142,

decreta:

Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito

1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

2 L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono:

a.
le reclute;
b.
il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;
c.
i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicu­rezza;
d.
i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;
e.
il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Can­toni.
Art. 2 Articolazione dell'esercito

L'esercito si articola in:

a.
capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito;
b.
Comando Operazioni, comprendente:
1.
il Servizio informazioni militare,
2.
le Forze terrestri, comprendenti tre brigate meccanizzate e il comando forze speciali,
3.
quattro divisioni territoriali,
4.
il comando polizia militare,
5.
le Forze aeree, comprendenti il Comando Impiego Forze aeree e una brigata d'istruzione e d'allenamento delle Forze aeree,
6.
il Centro di competenza SWISSINT;
c.
Comando Supporto, comprendente:
1.
la Base logistica dell'esercito, comprendente una brigata logistica e la Sanità militare,
2.
la Base d'aiuto alla condotta, comprendente una brigata d'aiuto alla condotta;
d.
Comando Istruzione, comprendente:
1.
l'Istruzione superiore dei quadri,
2.
cinque formazioni d'addestramento,
3.
il personale dell'esercito.
Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale

1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito.

2 I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari.

Art. 4 Competenze del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale determina la struttura dell'esercito entro i limiti della sua articolazione.

2 Determina in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell'esercito e disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.

3 Provvede affinché i militari di milizia e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentati negli organi di comando superiori.

Art. 5 Competenze del DDPS

1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l'organizzazione dettagliata dell'esercito entro i limiti della sua struttura.

2 Disciplina la ripartizione equilibrata degli effettivi tra le formazioni dell'esercito.

3 Provvede affinché le persone soggette all'obbligo di leva siano incorporate in funzioni adeguate.

Art. 6 Disposizione transitoria

Dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell'esercito. Per un periodo transitorio massimo di cinque anni disciplina in particolare:

a.
il trasferimento delle singole formazioni di truppa nella nuova organizza­zione dell'esercito;
b.
i cambiamenti di incorporazione e le nuove incorporazioni che il passaggio rende necessari;
c.
l'articolazione dell'esercito.
Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla modifica del 18 marzo 20164 della legge militare del 3 febbraio 1995.

4 RU 2017 2297. In vigore dal 1° gen. 2018.