Art. 1 Esenzione
1 È esente dall'imposta l'importazione di:
- a.
- autoveicoli ammessi in franchigia di dazio:
- 1.
- come masserizie di immigranti, corredi nuziali o oggetti ereditati,
- 2.
- come autoveicoli per invalidi,
- 3.
- come materiale bellico della Confederazione,
- 4.
- nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari;
- b.
- carri con motore secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera g dell'ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- c.
- autoveicoli soggetti alla tassa sul traffico pesante;
- d.
- autoveicoli elettrici;
- e.
- autoveicoli sdoganati temporaneamente all'esportazione;
- f.
- autoveicoli in libera pratica, esportati indi reimportati intatti, sempre che non siano stati esonerati dall'imposta per effetto dell'esportazione o l'imposta non sia stata rimborsata all'atto dell'esportazione.
2 Se all'atto dell'importazione l'autoveicolo è sottoposto all'imposizione provvisoria, sottostà al regime di deposito doganale, al regime dell'ammissione temporanea o è immagazzinato in un deposito franco doganale (art. 39, 50 e segg., 58 o 62 e segg. della L del 18 mar. 20053 sulle dogane, LD), l'obbligo di pagare l'imposta decade. L'autorità fiscale può esigere la garanzia dell'importo d'imposta.4
3 In caso di fabbricazione in Svizzera sono esenti da imposta:
- a.
- la fornitura o l'uso proprio di autoveicoli di cui al capoverso 1 lettere a numeri 2-4 e b-d;
- b.
- la fornitura di autoveicoli (eccettuata la messa a disposizione per l'uso o il godimento) dei quali è comprovata l'esportazione diretta all'estero.
4 V'è esportazione diretta giusta il capoverso 3 lettera b quando l'autoveicolo è condotto o spedito all'estero dalla persona assoggettata all'imposta o dall'acquirente, senza che quest'ultimo l'abbia dapprima usato o ceduto a terzi in Svizzera nell'ambito d'un contratto di fornitura. Prima dell'esportazione, l'autoveicolo può essere sottoposto a lavorazione da mandatari dell'acquirente.
