Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l'ammissione e il servizio dei membri del servizio di volo militare.
512.271
del 19 novembre 2003 (Stato 1° maggio 2011)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b, 54, 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 57, 58 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM);
visto l'articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers);
visto l'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del
30 marzo 19493 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF),
ordina:
La presente ordinanza disciplina l'ammissione e il servizio dei membri del servizio di volo militare.
1 Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo o di lancio con il paracadute e gli operatori di ricognitori telecomandati.
2 Sono considerati membri del servizio di volo o di lancio con il paracadute:
3 Sono considerati operatori di ricognitori telecomandati:
4 Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5043).
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l'ammissione ai corsi d'istruzione del servizio di volo militare. A tal fine, tiene segnatamente conto dell'istruzione aeronautica preparatoria e generale, dell'idoneità fisica, intellettuale e psichica nonché della buona condotta.
Il DDPS disciplina l'ottenimento del brevetto da parte dei membri del servizio di volo militare e la nomina dei piloti militari di professione.
1 I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute sono classificati nelle seguenti categorie:
a. |
categoria A: |
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b.7 |
categoria B: |
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c. |
categoria C: |
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2 Le Forze aeree decidono in ogni singolo caso sulla classificazione.
5 Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004 (RU 2004 5043). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
6 Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
1 Per mantenere e promuovere la loro prontezza d'impiego, i militari di milizia del servizio di volo militare sono chiamati a corsi d'allenamento.
2 Inoltre, sono chiamati annualmente a un allenamento individuale come segue:
3 I piloti militari di milizia, gli esploratori paracadutisti di milizia e gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia compiono annualmente 33 giorni al massimo di servizio d'istruzione nel quadro dei servizi di perfezionamento della truppa.10
8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
1 Possono essere assegnate al servizio di volo, al servizio di lancio con il paracadute o al servizio di volo con ricognitori telecomandati soltanto le persone dichiarate fisicamente, intellettualmente e psichicamente idonee dall'Istituto di medicina aeronautica (IMA).
2 L'idoneità fisica, intellettuale e psichica è accertata per la prima volta in occasione dell'ammissione. In seguito, l'idoneità fisica è verificata periodicamente; essa è attestata dall'IMA mediante un certificato medico d'idoneità.
1 I membri del servizio di volo militare sono sospesi temporaneamente o definitivamente dal servizio di volo militare se:
2 Per i piloti militari di milizia della categoria A invece della sospensione può essere ordinato il trasferimento nella categoria B.
3 Chi beneficia di un congedo per l'estero può essere, a richiesta, esentato dalla sospensione se:
11 [RU 1999 941 2903 art. 121 n. 1, 2001 190. RU 2004 5299 art. 43]. Vedi ora l'O del 10 dic. 2004 sui controlli militari (RS 511.22).
Il DDPS disciplina la competenza per la sospensione dal servizio di volo e per la riammissione.
1 I piloti militari di professione e i piloti da trasporto civili rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.13
2 I piloti di velivoli da combattimento monoposto nonché i primi piloti di velivoli da combattimento biposto e velivoli scuola a reazione lasciano il servizio di volo con aviogetti a 55 anni.
3 In casi eccezionali, il DDPS può, per motivi militari, aumentare il limite d'età segnatamente quando la funzione di comando del pilota e la prontezza d'impiego delle Forze aeree lo richiedono.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5043).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5043).
1 I piloti militari di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia d'aviazione rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 Tutti gli altri piloti militari di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età. In considerazione del particolare impegno richiesto dal servizio di volo o per il riorientamento della carriera, il DDPS può prevedere ulteriori limitazioni per le singole funzioni.
3 I piloti collaudatori di armasuisse rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
1 Gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 Gli operatori di bordo di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età.
1 Gli ufficiali di professione degli esploratori paracadutisti e i sottufficiali di professione degli esploratori paracadutisti rimangono nel servizio di lancio con il paracadute fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 Gli esploratori paracadutisti di milizia sono prosciolti dal servizio di lancio con il paracadute il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 42° anno d'età.
1 Gli operatori di ricognitori telecomandati di professione rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 Gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia di ricognitori telecomandati rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.15
3 Tutti gli altri operatori di ricognitori telecomandati di milizia sono prosciolti dal servizio di volo militare il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età.16
15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
16 Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
1 Dopo la loro sospensione (art. 8) o il loro proscioglimento (art. 10-14), i membri del servizio di volo militare possono essere ulteriormente impiegati in funzioni che richiedono le conoscenze e le esperienze acquisite.
2 Dopo la loro sospensione o il loro proscioglimento dal servizio di volo militare, possono prestare, fino al compimento del 50° anno d'età, 200 giorni al massimo, ma non oltre 25 giorni l'anno, in servizi di perfezionamento della truppa.18
3 Se membri del servizio di volo militare non sono più impiegati in una delle funzioni di cui al capoverso 1, il loro obbligo di prestare servizio militare è retto dall'OOPSM.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 apr. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1385).
L'utilizzazione di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili stranieri in relazione con il servizio di volo militare è disciplinata dal DDPS.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5043).
1 I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute titolari del brevetto ricevono un'indennità per le particolari esigenze poste dal servizio di volo o di lancio con il paracadute. Il diritto sussiste a partire dal mese in cui prestano servizio d'istruzione per la prima volta.
2 I piloti collaudatori di armasuisse non ricevono indennità.
3 L'indennità è stabilita nell'allegato.
L'indennità in caso di sospensione dal servizio di volo militare e la riduzione dell'indennità sono disciplinate dal DDPS.
1 I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute devono assicurarsi contro gli infortuni di volo o di lancio con il paracadute per 50 000 franchi al minimo in caso di morte e per 250 000 franchi al minimo in caso d'invalidità. Se non si assicurano presso l'assicurazione collettiva amministrata dalle Forze aeree, devono depositare la loro polizza d'assicurazione presso quest'ultime.
2 Tutte le altre persone che pilotano aeromobili militari o volano come passeggeri sono assicurati dalle Forze aeree per i medesimi importi.
3 L'assicurazione completa le prestazioni dell'assicurazione militare o le prestazioni secondo la LPers.
4 Per i militari di professione del servizio di volo o di lancio con il paracadute e per i piloti collaudatori di armasuisse, la conclusione dell'assicurazione è facoltativa.
5 Chi ha diritto a un indennità secondo l'articolo 17 o a un'indennità speciale secondo l'articolo 48 dell'ordinanza del 3 luglio 200120 sul personale federale, si assume i premi d'assicurazione. Negli altri casi i premi d'assicurazione sono assunti dalla Confederazione.
Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza. Esso emana le prescrizioni d'esecuzione.
L'ordinanza del 9 maggio 200321 sul servizio di volo militare (OSVM) è abrogata.
21 [ RU 2003 1302]
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
(art. 17)
L'indennità annuale per i militari di milizia del servizio di volo militare o di lancio con il paracadute (art. 5) è di:
a. |
nella categoria A: |
12 800 franchi; |
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b. |
nella categoria B: |
8 500 franchi; |
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c. |
nella categoria C: |
5 100 franchi. |