01.09.2015 - * / In Kraft
23.06.2009 - 31.08.2015
30.11.2005 - 22.06.2009
20.11.2002 - 29.11.2005
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1

Convenzione
sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro
e la confisca dei proventi di reato
Conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990
Approvata dall'Assemblea federale il 2 marzo 19932
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato l'11 maggio 1993
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° settembre 1993 (Stato 10 giugno 2003) Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente
Convenzione,

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una maggiore unità fra i suoi membri; convinti della necessità di perseguire una politica criminale comune tendente alla
protezione della società; considerando che la lotta contro la grande criminalità, che costituisce sempre più un
problema di carattere internazionale, richiede l'impiego di metodi moderni ed
efficaci su scala internazionale; ritenuto che uno di tali metodi consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati; considerando che per il raggiungimento di tale fine deve essere anche creato un
efficiente sistema di cooperazione internazionale; hanno concordato quanto segue: Capitolo I
Definizioni


Art. 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione: a.

«provento» significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può
consistere in qualsiasi valore patrimoniale, come definito nel sottoparagrafo
b del presente articolo; b.

«valori patrimoniali» comprende valori patrimoniali in qualsiasi modo
descritti, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonché documenti
legali o strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti
valori;

RU 1993 2386; FF 1992 VI 9 1

Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della
presente Raccolta.

2

Art. 1 cpv. 1 del DF del 2 mar. 1993 (RU 1993 2384).

0.311.53

Traduzione1

Repressione di taluni reati 2

0.311.53

c.

«strumenti» significa qualsiasi oggetto usato o destinato a essere usato, in
qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati; d.

«confisca» significa una sanzione o misura, ordinata da un'autorità giudiziaria a seguito di una procedura per uno o più reati, che consiste nel privare
definitivamente di un valore patrimoniale; e.

«reato principale» significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si
formano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti
all'articolo 6 della presente Convenzione.

Capitolo II
Misure in ambito nazionale


Art. 2

Confisca

1. Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di valori
patrimoniali il cui valore corrisponde a tali proventi.

2. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito dello strumento di
ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, con dichiarazione
diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1
del presente articolo si applica soltanto ai reati o alle categorie di tali reati specificati
nella predetta dichiarazione.


Art. 3

Indagini e misure provvisorie Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di identificare e rintracciare valori patrimoniali che possano
formare oggetto di confisca a norma dell'articolo 2 paragrafo 1, nonché di prevenire
qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di tali beni.


Art. 4

Poteri e tecniche d'investigazione speciali 1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura necessarie per conferire alle proprie autorità giudiziarie o alle altre competenti autorità la facoltà di
ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione
o siano sottoposti a sequestro al fine di attuare i provvedimenti di cui agli articoli 2 e
3. Ciascuna Parte non potrà rifiutarsi di agire a norma delle disposizioni del presente
articolo opponendo il segreto bancario.

2. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura necessarie per consentirle di impiegare tecniche investigative che facilitino l'identificazione e l'aumento di proventi, nonché la raccolta delle relative prove. Le predette tecniche possono
comprendere provvedimenti intesi alla sorveglianza di conti bancari, osservazioni,
intercettazioni di telecomunicazioni, accesso a sistemi computerizzati e ordini di
produrre determinati documenti.

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 3

0.311.53


Art. 5

Mezzi giuridici di tutela Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie ad assicurare che le persone interessate dalle misure di cui agli articoli 2 e 3
dispongono di effettivi rimedi giuridici a tutela dei propri diritti.


Art. 6

Reati di riciclaggio

1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è
commesso intenzionalmente: a.

la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi
sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei
valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del
reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti; b.

l'occultamento o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di valori patrimoniali, nonché dei
diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti valori
patrimoniali sono proventi; e, fatti salvi i suoi principi costituzionali e i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico: c.

l'acquisizione, il possesso o l'uso di valori patrimoniali sapendo, nel
momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi; d.

la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma
del presente articolo, l'associazione o il complotto, allo scopo di commettere
tali reati, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, l'istigazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione.

2. Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo: a.

è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in
relazione al reato principale; b.

può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle
persone che hanno commesso il reato principale; c.

la consapevolezza, l'intenzione e il fine, richiesti come elementi di uno dei
reati di cui al predetto paragrafo, possono essere dedotti da circostanze
obiettive e di fatto.

3. Ciascuna Parte può prendere le misure che ritiene necessarie per conferire carattere di reato, secondo la propria legge interna, alla totalità o a una parte degli atti di
cui al paragrafo 1 del presente articolo, in uno o in tutti dei seguenti casi: a.

quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i valori patrimoniali costituivano proventi; b.

quando l'autore ha agito a fine di lucro; c.

quando l'autore ha agito per facilitare la continuazione di ulteriori attività
criminali.

Repressione di taluni reati 4

0.311.53

4. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito dello strumento di
ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, con dichiarazione
diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1
del presente articolo si applica soltanto ai reati principali o alle categorie di tali reati
specificati nella predetta dichiarazione.

Capitolo III
Cooperazione internazionale
Sezione 1:
Principi di cooperazione internazionale


Art. 7

Principi generali e misure di cooperazione internazionale 1. Le Parti cooperano fra di loro nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e delle procedure per la confisca di strumenti e di proventi.

2. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire, alle condizioni previste dal presente capitolo, le
richieste:

a.

di confisca di valori patrimoniali specifici consistenti in proventi o strumenti
nonché di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di
pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi; b.

di assistenza nelle indagini e di misure provvisorie ai fini dell'una o
dell'altra forma di confisca di cui alla lettera a che precede.

Sezione 2:
Assistenza nelle indagini


Art. 8

Obbligo di prestare assistenza Le Parti, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile per identificare e
rintracciare gli strumenti, i proventi e gli altri valori patrimoniali suscettibili di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova
dell'esistenza, dell'ubicazione, del movimento, della natura, dello statuto giuridico e
dell'ammontare dei valori patrimoniali sopra indicati.


Art. 9

Esecuzione dell'assistenza L'assistenza a norma dell'articolo 8 viene prestata nei modi consentiti dalla legge
interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge e, nella misura non
incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta.

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0.311.53


Art. 10

Informazioni spontanee Senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza
esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere a un'altra Parte informazioni
su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni
potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure,
ovvero potrebbe portare a una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.

Sezione 3:
Misure provvisorie


Art. 11

Obbligo d'ordinare misure provvisorie 1. A richiesta di un'altra Parte che abbia avviato una procedura penale o un'azione
per fini di confisca, ciascuna Parte prende le necessarie misure provvisorie, come il
congelamento o il sequestro, allo scopo di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di valori patrimoniali che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero servire a soddisfare tale
richiesta.

2. La Parte che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell'articolo 13, se
richiesta, adotta le misure indicate nel paragrafo 1 del presente articolo relativamente ai valori patrimoniali che formino oggetto della richiesta o che potrebbero
servire a soddisfare la stessa.


Art. 12

Esecuzione delle misure provvisorie 1. Le misure provvisorie di cui all'articolo 11 sono eseguite nei modi consentiti
dalla legge interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge e, nella misura
non incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta.

2. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria a norma del presente articolo, in
tutti i casi in cui è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richiedente la possibilità
di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura.

Sezione 4:
Confisca


Art. 13

Obbligo di confisca

1. La Parte che ha ricevuto da un'altra Parte una richiesta di confisca di strumenti o
di proventi situati sul proprio territorio: a.

esegue l'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte
richiedente con riferimento a tali strumenti o proventi; oppure b.

sottopone la richiesta alle proprie competenti autorità allo scopo di ottenere
un ordine di confisca e, se questo è ottenuto, lo esegue.

Repressione di taluni reati 6

0.311.53

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1b del presente articolo, ciascuna Parte è,
quando sia necessario, competente per avviare procedure di confisca in base alla
propria legge.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche in caso di
confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al
valore dei proventi, se i valori patrimoniali che possono essere oggetto dell'esecuzione della confisca si trovano sul territorio della Parte richiesta. In tali casi, quando
l'esecuzione della confisca avviene a norma del paragrafo 1, la Parte richiesta,
qualora non sia ottenuto il pagamento, soddisfa i propri diritti su qualsiasi valore
patrimoniale disponibile a tale scopo.

4. Se la richiesta di confisca riguarda un valore patrimoniale specifico, le Parti possono decidere che la Parte richiesta esegua la confisca sotto forma d'obbligo di
pagamento di una somma di denaro corrispondente all'ammontare del valore patrimoniale.


Art. 14

Esecuzione della confisca 1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca prevista dall'articolo 13 sono
disciplinate dalla legge della Parte richiesta.

2. La Parte richiesta è vincolata dagli accertamenti relativi ai fatti nei limiti in cui
essi siano stabiliti in una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della
Parte richiedente, o nei limiti in cui questa sentenza o decisione giudiziaria sia
fondata su tali fatti.

3. Ciascuna Parte, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di
ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 2 del presente articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

4. Se la confisca consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro, la competente autorità della Parte richiesta converte il relativo importo nella propria valuta al
tasso di cambio in vigore nel momento in cui è presa la decisione di eseguire la confisca.

5. Nel caso dell'articolo 13 paragrafo 1a, soltanto la Parte richiedente ha diritto di
decidere su eventuali richieste di revisione della decisione di confisca.


Art. 15

Valori patrimoniali confiscati Salvo contrario accordo delle Parti interessate, la Parte richiesta dispone secondo la
propria legge interna dei valori patrimoniali da essa confiscati.


Art. 16

Diritto di esecuzione e importo massimo della confisca 1. La richiesta di confisca a norma dell'articolo 13 non pregiudica il diritto della
Parte richiedente d'eseguire essa stessa l'ordine di confisca.

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2. Nulla della presente Convenzione può essere interpretato in modo da consentire
che il valore totale della confisca superi l'importo della somma di denaro specificato
nell'ordine di confisca. Qualora una delle Parti ritenga che quanto sopra possa verificarsi, le Parti interessate si consultano allo scopo di evitarlo.


Art. 17

Pene detentive in caso di inadempienza Se la Parte richiedente lo ha esplicitamente indicato nella richiesta, la Parte richiesta
non può imporre pene detentive in caso d'inadempienza, né altre misure restrittive
della libertà personale, come risultato di una richiesta fatta ai sensi dell'articolo 13.

Sezione 5:
Rifiuto e rinvio della cooperazione


Art. 18

Motivi di rifiuto

1. La cooperazione ai sensi del presente capitolo può essere rifiutata se: a.

la misura richiesta fosse contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico della Parte richiesta; o b.

l'esecuzione della richiesta rischia di pregiudicare la sovranità, la sicurezza,
l'ordine pubblico o altri interessi essenziali della Parte richiesta; o c.

la Parte richiesta ritiene che l'importanza del caso al quale la richiesta si
riferisce non giustifica il compimento della misura richiesta; o d.

il reato al quale si riferisce la richiesta è di natura politica o fiscale; o e.

la Parte richiesta ritiene che il compimento della misura richiesta sarebbe
contrario al principio «ne bis in idem»; o f.

il reato al quale la richiesta si riferisce non costituirebbe reato secondo la
legge della Parte richiesta se esso fosse stato commesso nell'ambito della sua
giurisdizione. Tuttavia, tale motivo di rifiuto è applicabile alla cooperazione
prevista dalla sezione 2 soltanto nei limiti in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive.

2. La cooperazione ai sensi della sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta
comporti misure coercitive, e ai sensi della sezione 3 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se, qualora si trattasse di un caso interno analogo, la legge interna
della Parte richiesta non consentirebbe l'adozione delle misure richieste ai fini di
indagini o di procedure.

3. Quando la legge della Parte richiesta lo prevede, la cooperazione ai sensi della
sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai
sensi della sezione 3 del presente capitolo può essere rifiutata, inoltre, se le misure
richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, non fossero consentite dalla
legge della Parte richiedente, oppure, per quanto riguarda le competenti autorità
della Parte richiedente, se la richiesta non è autorizzata né da un giudice, né da altra
autorità giudiziaria, comprese le procure pubbliche, che agiscano in relazione a un
reato.

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4. La cooperazione ai sensi della sezione 4 del presente capitolo può inoltre essere
rifiutata se:

a.

la legge della Parte richiesta non prevede la confisca per il tipo di reato al
quale la richiesta stessa si riferisce; o b.

senza pregiudizio per l'obbligo fissato dall'articolo 13 paragrafo 3, essa fosse contraria ai principi dell'ordinamento interno della Parte richiesta relativi
ai limiti della confisca determinati con riguardo al rapporto fra il reato e:
i.

il vantaggio economico che potrebbe essere considerato come suo
provento; oppure

ii.

i valori patrimoniali che potrebbero essere considerati come strumenti;
o

c.

secondo la legge della Parte richiesta, la confisca non può essere ordinata o
eseguita a causa della prescrizione; o d.

la richiesta non si riferisce a una precedente condanna né a una decisione di
natura giudiziaria, né a una dichiarazione, contenuta in una tale decisione,
secondo la quale sono stati commessi uno o più reati, sulla base della quale
la confisca è stata ordinata o richiesta; o e.

la confisca non è eseguibile nella Parte richiedente, o è ancora soggetta a
rimedi ordinari di diritto; o f.

la richiesta si riferisce a un ordine di confisca avente origine da una decisione presa in assenza della persona contro la quale il provvedimento stesso
è stato emesso e, a giudizio della Parte richiesta, la procedura avviata dalla
Parte richiedente e che ha portato a tale decisione non ha rispettato i diritti
minimi di difesa garantiti a favore di tutte le persone accusate di un reato.

5. Ai fini del paragrafo 4f del presente articolo, la decisione non è ritenuta presa in
assenza se:

a.

è stata confermata o presa dopo opposizione della persona interessata; o b.

è stata presa in sede di appello e l'appello è stato interposto dalla persona
interessata.

6. Nel valutare, ai fini del paragrafo 4f del presente articolo, se i diritti minimi di
difesa sono stati rispettati, la Parte richiesta tiene conto del fatto che la persona interessata abbia deliberatamente cercato di sottrarsi alla giustizia ovvero che tale persona, avendo avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione presa in sua
assenza, ha scelto di non farlo. Lo stesso vale quando la persona interessata, cui la
citazione a comparire è stata debitamente notificata, abbia deciso di non comparire o
di non chiedere un rinvio.

7. Una Parte non può invocare il segreto bancario come motivo per rifiutarsi di
cooperare a norma del presente capitolo. Se la propria legge interna così dispone,
ciascuna Parte può richiedere che le richieste di cooperazione le quali comportino la
rivelazione di segreti bancari venga autorizzata o da un giudice o da altra autorità
giudiziaria, comprese le procure pubbliche, che agiscano in relazione ad un reato.

8. Senza pregiudicare il motivo di rifiuto previsto dal paragrafo 1a del presente articolo:

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a.

il fatto che la persona nei confronti della quale s'indaga o è stato emesso un
ordine di confisca, da parte delle autorità della Parte richiedente, sia una persona giuridica non può essere invocato dalla Parte richiesta come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente capitolo; b.

il fatto che una persona fisica contro la quale sia stato emesso un ordine di
confisca di proventi sia deceduta in seguito, o il fatto che una persona giuridica contro la quale sia stato emesso un ordine di confisca di proventi sia
stata sciolta in seguito, non può essere invocato come impedimento
all'assistenza a norma dell'articolo 13 paragrafo 1a.


Art. 19

Rinvio

La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione della richiesta qualora i relativi atti pregiudicassero indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorità.


Art. 20

Accoglimento parziale o condizionato della richiesta Prima di rifiutare o di rinviare la cooperazione ai sensi del presente capitolo, la Parte
richiesta valuta, se del caso dopo essersi consultata con la Parte richiedente, se la
richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da essa ritenute necessarie.

Sezione 6:
Notificazione e tutela dei diritti dei terzi


Art. 21

Notificazione di documenti 1. Le Parti si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto
riguarda la notificazione di documenti giudiziari alle persone interessate da misure
provvisorie e da confisca.

2. Nulla del presente articolo può essere interpretato nel senso di ostacolare: a.

la possibilità di trasmettere documenti giudiziari per posta direttamente a
persone all'estero;

b.

la possibilità per gli ufficiali giudiziari, i funzionari e le altre competenti
autorità della Parte d'origine di procedere alla notificazione di documenti
giudiziari direttamente attraverso le autorità consolari della predetta Parte o
attraverso gli ufficiali giudiziari, i funzionari e le altre competenti autorità
della Parte di destinazione, a meno che la Parte di destinazione non faccia una dichiarazione contraria al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o all'atto del deposito
del proprio strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

3. In caso di notificazione di documenti giudiziari a persone all'estero, interessate da
misure provvisorie o da ordini di confisca decisi nella Parte d'origine, quest'ultima
deve indicare i rimedi giuridici di cui, secondo la propria legge, le persone interessate possono avvalersi.

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Art. 22

Riconoscimento delle decisioni straniere 1. Nell'esaminare le richieste di cooperazione ai sensi delle sezioni 3 e 4, la Parte
richiesta riconosce qualsiasi decisione giudiziaria presa nella Parte richiedente per
quanto riguarda i diritti rivendicati dai terzi.

2. Il riconoscimento può essere rifiutato se: a.

i terzi non hanno avuto sufficiente possibilità di far valere i propri diritti; o b.

la decisione è incompatibile con altra decisione già presa nella Parte richiesta sulla stessa questione; o c.

esso è contrario all'ordine pubblico della Parte richiesta; o d.

la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni della legge della
Parte richiesta in materia di competenza esclusiva.

Sezione 7:
Norme procedurali e altre norme generali


Art. 23

Autorità centrale

1. Le Parti designano un'autorità centrale o, se necessario, più autorità centrali competenti a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente capitolo, a rispondervi e a eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.

2. Ciascuna Parte, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo delle autorità designate a norma
del paragrafo 1 del presente articolo.


Art. 24

Comunicazione diretta 1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra di loro.

2. In caso di urgenza, le richieste e le comunicazioni di cui al presente capitolo possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie, comprese le procure
pubbliche, della Parte richiedente a tali autorità giudiziarie della Parte richiesta. In
questi casi copia dell'atto deve essere contemporaneamente trasmessa all'autorità
centrale della Parte richiesta per il tramite dell'autorità centrale della Parte richiedente.

3. Le richieste e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere trasmesse per il tramite dell'Organizzazione Internazionale della Polizia
Criminale (Interpol).

4. Se la richiesta è fatta a norma del paragrafo 2 del presente articolo e l'autorità non
è competente per darvi seguito, detta autorità la trasmette alla competente autorità
nazionale informandone direttamente la Parte richiedente.

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5. Le richieste o le comunicazioni di cui alla sezione 2 del presente capitolo, che non
comportano misure coercitive, possono essere trasmesse dalle autorità competenti
della Parte richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta.


Art. 25

Forma delle richieste e lingua 1. Tutte le richieste di cui al presente capitolo devono essere fatte per scritto.
Possono essere impiegati i moderni mezzi di telecomunicazione come il telefax.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, non è prescritta la
traduzione delle richieste e degli allegati.

3. All'atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione,
d'approvazione o d'adesione, ciascuna Parte può trasmettere al Segretario Generale
del Consiglio d'Europa una dichiarazione dalla quale risulti che si riserva il diritto
di domandare che le richieste a essa trasmesse e gli allegati siano accompagnati da
una traduzione nella propria lingua, in una delle lingue ufficiali del Consiglio
d'Europa o in quella di tali lingue che indicherà. La Parte in questione può, nella
stessa occasione, dichiararsi pronta ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua
che indicherà. Le altre Parti possono applicare la regola della reciprocità.


Art. 26

Legalizzazione

I documenti trasmessi a norma del presente capitolo sono esenti da ogni formalità di
legalizzazione.


Art. 27

Contenuto della richiesta 1. Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente capitolo deve indicare specificatamente: a.

l'autorità che fa la richiesta e quella che conduce le indagini o il procedimento; b.

l'oggetto e i motivi della richiesta; c.

la pratica, compresi i fatti rilevanti (come data, luoghi e circostanze del reato) delle indagini o della procedura, fatta eccezione per il caso di richiesta di
notificazione;

d.

nella misura in cui la cooperazione comporta misure coercitive:
i)

il testo delle disposizioni di legge oppure, se ciò non è possibile, il testo
di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili; e ii)

l'indicazione che le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente
analoghi effetti, potrebbero essere adottate nel territorio della Parte
richiedente, secondo la legge di tale Parte; e.

se necessario, e per quanto possibile,
i)

particolari relativi alla persona o alle persone interessate, compresi
nomi, date e luoghi di nascita, nazionalità, luoghi in cui si trovano e,
nel caso di persone giuridiche, le sedi; e

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ii)

i valori patrimoniali con riferimento ai quali viene richiesta la cooperazione, l'ubicazione, il rapporto con la persona o con le persone interessate, le eventuali relazioni con il reato, nonché tutte le informazioni
disponibili in merito ad altre persone interessate ai valori patrimoniali
stessi; e

f.

tutte le particolari procedure che la Parte richiedente desidera siano seguite.

2. La richiesta di misura provvisoria ai sensi della sezione 3, in relazione al sequestro di valori patrimoniali che potrebbero formare oggetto di ordine di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro, deve inoltre indicare l'importo
massimo che si intende realizzare attraverso i valori patrimoniali in questione.

3. Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, le richieste ai sensi della sezione 4
devono contenere:

a.

nel caso dell'articolo 13 paragrafo 1a:
i)

una copia autentica dell'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente e una dichiarazione dei motivi sulla base
dei quali il provvedimento è stato emesso, se tali motivi non sono indicati nell'ordine stesso; ii)

una dichiarazione delle competenti autorità della Parte richiedente dalla
quale risulti che l'ordine di confisca è eseguibile e non soggetto a
rimedi giuridici ordinari; iii) l'indicazione della misura nella quale l'esecuzione del provvedimento è richiesta; e

iv) informazioni sulla necessità di adottare misure provvisorie; b.

nel caso dell'articolo 13 paragrafo 1b, un'esposizione dei fatti sui quali si
basa la Parte richiedente, tale da consentire alla Parte richiesta di domandare
il provvedimento secondo la propria legge interna; c.

se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti
che comprovino tale circostanza.


Art. 28

Richieste insufficienti 1. Se la richiesta non è conforme alle disposizioni del presente capitolo, ovvero le
informazioni fornite non sono sufficienti a consentire alla Parte richiesta di trattare
la richiesta medesima, detta Parte può domandare alla Parte richiedente di modificare la domanda o di completarla con ulteriori informazioni.

2. La Parte richiesta può fissare un termine per la ricezione di tali modifiche o
informazioni.

3. In attesa delle modifiche o informazioni relative a una richiesta presentata ai sensi
della sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta può adottare le misure di cui
alle sezioni 2 e 3 del presente capitolo.

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 13

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Art. 29

Pluralità di richieste 1. Se la Parte richiesta riceve più di una richiesta ai sensi della sezione 3 o 4 del presente capitolo con riferimento alla stessa persona o agli stessi valori patrimoniali, la
pluralità di domande non impedisce a detta Parte di trattare le domande che
comportino l'adozione di misure provvisorie.

2. In caso di pluralità di domande a norma della sezione 4 del presente capitolo, la
Parte richiesta considera l'opportunità di consultarsi con le Parti richiedenti.


Art. 30

Obbligo di motivare

La Parte richiesta deve fornire i motivi per cui decide di negare, rinviare o sottoporre
a condizioni qualsiasi cooperazione prevista dal presente capitolo.


Art. 31

Informazioni

1. La Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente: a.

dell'attività avviata a seguito di una richiesta presentata ai sensi del presente
capitolo;

b.

del risultato finale degli atti compiuti sulla base della richiesta; c.

della decisione di negare, rinviare o sottoporre a condizioni, in tutto o in
parte, qualsiasi cooperazione ai sensi del presente capitolo; d.

di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento degli atti
richiesti o che verosimilmente li ritarderà in modo sostanziale; e e.

nel caso di misure provvisorie adottate a seguito di richiesta presentata ai
sensi della sezione 2 o 3 del presente capitolo, delle disposizioni della propria legge interna che porterebbero automaticamente alla revoca della misura
provvisoria.

2. La Parte richiedente informa immediatamente la Parte richiesta: a.

di qualsiasi revisione, decisione o qualsiasi altro fatto in forza del quale
l'ordine di confisca cessa di essere in tutto o in parte eseguibile; e b.

di qualsiasi cambiamento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti a
norma del presente capitolo non risultino più giustificati.

3. Se una Parte, sulla base di uno stesso ordine di confisca, richiede la confisca a più
di una Parte, essa deve dare comunicazione della richiesta a tutte le Parti interessate
all'esecuzione.


Art. 32

Limitazione dell'uso

1. La Parte richiesta può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione
che le informazioni o le prove ottenute non siano, senza il suo preventivo consenso,
usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per indagini o procedimenti
diversi da quelli specificati nella richiesta.

Repressione di taluni reati 14

0.311.53

2. Ciascuna Parte può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, mediante dichiarazione diretta
al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, senza previo consenso, le informazioni o le prove da essa fornite a norma del presente capitolo non
possono essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini
d'indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.


Art. 33

Riservatezza

1. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e
la sostanza della richiesta, tranne che nella misura necessaria all'esecuzione della
domanda stessa. Se la Parte richiesta non può soddisfare la condizione della riservatezza, essa lo comunica immediatamente alla Parte richiedente.

2. La Parte richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali della legge
nazionale e se ne viene fatta richiesta, mantiene riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, tranne che e nella misura in cui la rivelazione sia
necessaria ai fini delle indagini o delle procedure indicate nella richiesta.

3. Fatte salve le disposizioni della legge interna, la Parte che ha ricevuto informazioni spontanee ai sensi dell'articolo 10 deve uniformarsi a tutte le condizioni di
riservatezza chieste dalla Parte che ha fornito le informazioni. Se la Parte non può
soddisfare tali requisiti, lo comunica immediatamente alla Parte trasmittente.


Art. 34

Spese

Le spese ordinarie d'esecuzione della richiesta sono a carico della Parte richiesta.
Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini dell'esecuzione della richiesta, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni
dell'esecuzione della richiesta e i criteri di ripartizione dei costi.


Art. 35

Danni e interessi

1. Qualora venga promossa azione legale per il riconoscimento della responsabilità
per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del
presente capitolo, le Parti interessate prevedono di consultarsi, nei casi in cui ciò sia
opportuno, per fissare il criterio di ripartizione delle somme da versare a titolo di
risarcimento.

2. La Parte che sia stata chiamata in causa per danni provvede a informare l'altra
Parte se detta altra Parte possa avere interesse nella causa stessa.

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 15

0.311.53

Capitolo IV
Disposizioni finali


Art. 36

Firma ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio
d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione.
Gli Stati possono esprimere il proprio consenso ad essere vincolati mediante: a.

firma senza riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione; b.

firma con riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione, seguita
da ratificazione, d'accettazione o d'approvazione.

2. Gli strumenti di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati
presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al
termine del periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati, dei quali almeno due
devono essere membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il consenso a
essere vincolati alla Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1.

4. Nei riguardi degli Stati firmatari che esprimono successivamente il consenso a
essere vincolati dalla Convenzione, questa entra in vigore il primo giorno del mese
successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data alla quale essi hanno
espresso il consenso a essere vincolati dalla Convenzione secondo le disposizioni
del paragrafo 1.


Art. 37

Adesione alla Convenzione 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati contraenti della Convenzione,
può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio, che non abbia partecipato
alla sua elaborazione, ad accedere alla Convenzione, in virtù di decisione presa con
maggioranza prevista dall'articolo 20d dello Statuto del Consiglio d'Europa3 e con
il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di far parte del
Comitato.

2. Riguardo agli Stati che hanno aderito, la Convenzione entra in vigore il primo
giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa.


Art. 38

Applicazione territoriale della Convenzione 1. Ogni Stato può designare, al momento della firma o del deposito dello strumento
di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, il territorio o i territori
cui si applica la presente Convenzione.

3 RS

0.192.030

Repressione di taluni reati 16

0.311.53

2. Ogni Stato può in qualunque altro momento, mediante dichiarazione diretta al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente
Convenzione a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Riguardo a tale territorio la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine
del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della predetta dichiarazione da parte
del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei precedenti due paragrafi può, per quanto
concerne i territori indicati nella medesima, essere ritirata inviando comunicazione
diretta al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo
al termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da
parte del Segretario Generale.


Art. 39

Relazione con altre convenzioni e accordi 1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche.

2. Le Parti contraenti della Convenzione possono concludere fra di loro accordi
bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, allo scopo
d'integrare o rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi
in essa contenuti.

3. Se due o più Parti contraenti hanno già concluso un accordo o un trattato su una
materia oggetto della Convenzione, o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti per
quanto riguarda tale materia, dette Parti hanno facoltà di applicare l'accordo o il
trattato, ovvero di regolare i predetti rapporti secondo quanto concordato invece che
secondo la presente Convenzione, se ciò facilita la cooperazione internazionale.


Art. 40

Riserve

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di
ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare di fare uso di
una o più riserve previste dall'articolo 2 paragrafo 2, dall'articolo 6 paragrafo 4,
dall'articolo 14 paragrafo 3, dall'articolo 21 paragrafo 2, dall'articolo 25 paragrafo 3
e dall'articolo 32 paragrafo 2. Nessun'altra riserva è ammessa.

2. Lo Stato che abbia formulato una riserva a norma del paragrafo precedente può
ritirarla del tutto o in parte inviando comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto alla data di ricezione della comunicazione da
parte del Segretario Generale.

3. La Parte contraente che abbia formulato una riserva a proposito di una disposizione della presente Convenzione non può richiedere l'applicazione di tale disposizione a un'altra Parte; essa può tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, chiedere l'applicazione della disposizione nei limiti in cui essa stessa l'abbia accettata.

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 17

0.311.53


Art. 41

Modificazioni

1. Modificazioni della presente Convenzione possono essere proposte da qualsiasi
Parte contraente e devono essere comunicate dal Segretario Generale del Consiglio
d'Europa agli Stati membri del Consiglio stesso e a ogni Stato non membro che
abbia aderito, o sia stato inviato ad aderire, alla presente Convenzione a norma
dell'articolo 37.

2. Ogni modificazione proposta da una Parte contraente è comunicata al Comitato
Europeo per i Problemi Criminali, che sottopone il parere sulla modificazione
proposta al Comitato dei Ministri.

3. Il Comitato dei Ministri esamina la modificazione proposta e il parere fornito dal
Comitato Europeo per i Problemi Criminali e può adottare la modificazione.

4. Il testo di ogni modificazione adottato dal Comitato dei Ministri a norma del
paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti contraenti per accettazione.

5. Ogni modificazione adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo entra in
vigore il trentesimo giorno successivo alla data nella quale tutte le Parti abbiano
comunicato al Segretario Generale la propria accettazione della stessa.


Art. 42

Componimento delle vertenze 1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa dev'essere
tenuto informato sull'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.

2. In caso di vertenza sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti devono cercare di comporre la vertenza con negoziati o
qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, compreso il deferimento della vertenza
al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, a un tribunale arbitrale la cui decisione sarà vincolante per le Parti, o alla Corte Internazionale di Giustizia, a seconda
di quanto le Parti interessate decidono di comune accordo.


Art. 43

Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento denunciare la presente
Convenzione mediante atto diretto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo al termine del periodo
di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario
Generale.

3. La presente Convenzione, in ogni caso, permane in vigore per quanto riguarda
l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 14, delle confische delle quali sia stata fatta
richiesta in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, prima della
data alla quale la denuncia ha effetto.

Repressione di taluni reati 18

0.311.53


Art. 44

Comunicazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa provvede a comunicare agli Stati
membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione: a.

ogni firma;

b.

il deposito di ogni strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione
o d'adesione;

c.

ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione a norma degli
articoli 36 e 37;

d.

ogni riserva formulata in base all'articolo 40 paragrafo 1; e.

ogni altro atto, notificazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
Convenzione.

Fatto a Strasburgo, l'8 novembre 1990, nelle lingue inglese e francese, entrambi i
testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi
del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, a ogni
Stato non membro che abbia partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

(Seguono le firme)

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 19

0.311.53

Campo di applicazione della Convenzione il 20 novembre 20024 Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania*

31 ottobre

2001

1° febbraio

2002

Andorra*

28 luglio

1999

1° novembre

1999

Australia*

31 luglio

1997

1° novembre

1997

Austria*

7 luglio

1997

1° novembre

1997

Belgio*

28 gennaio

1998

1° maggio

1998

Bulgaria*

2 giugno

1993

1° ottobre

1993

Cipro*

15 novembre

1996

1° marzo

1997

Croazia*

11 ottobre

1997

1° febbraio

1998

Danimarca*

19 novembre

1996

1° marzo

1997

Estonia*

10 maggio

2000

1° settembre

2000

Finlandia*

9 marzo

1994

1° luglio

1994

Francia*

8 ottobre

1996

1° febbraio

1997

Germania*

16 settembre

1998

1° gennaio

1999

Grecia*

22 giugno

1999

1° ottobre

1999

Irlanda*

28 novembre

1996

1° marzo

1997

Islanda*

21 ottobre

1997

1° febbraio

1998

Italia*

20 gennaio

1994

1° maggio

1994

Lettonia*

1° dicembre

1998

1° aprile

1999

Liechtenstein*

9 novembre

2000

1° marzo

2001

Lituania*

20 giugno

1995

1° ottobre

1995

Lussemburgo*

12 settembre

2001

1° gennaio

2002

Macedonia*

19 maggio

2000

1° settembre

2000

Malta*

19 novembre

1999

1° marzo

2000

Moldova*

30 maggio

2002

1° settembre

2002

Monaco*

10 maggio

2002 A

1° settembre

2002

Norvegia*

16 novembre

1994

1° marzo

1995

Paesi Bassi*

10 maggio

1993

1° settembre

1993

Antille olandesi*

7 aprile

1999

1° agosto

1999

Aruba*

7 aprile

1999

1° agosto

1999

Polonia*

20 dicembre

2000

1° aprile

2001

Portogallo*

19 ottobre

1998

1° febbraio

1999

Regno Unito*

28 settembre

1992

1° settembre

1993

Guernesey*

24 settembre

2002

1° gennaio

2003

Isola di Man*

19 gennaio

1995

1° maggio

1995

Repubblica Ceca*

19 novembre

1996

1° marzo

1997

Romania*

6 agosto

2002

1° dicembre

2002

Russia*

2 agosto

2001

1° dicembre

2001

San Marino*

12 ottobre

2000

1° febbraio

2001

4

Il campo d'applicazione e le riserve e dichiarazioni delle convenzioni di cui il Consiglio
d'Europa è depositario sono a disposizione sulla seguente pagina internet, costantemente
attualizzata: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm (v. convenzione
n° 141).

Repressione di taluni reati 20

0.311.53

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Slovacchia*

7 maggio

2001

1° settembre

2001

Slovenia*

23 aprile

1998

1° agosto

1998

Spagna*

6 agosto

1998

1° dicembre

1998

Svezia*

15 luglio

1996

1° novembre

1996

Svizzera*

11 maggio

1993

1° settembre

1993

Ucraina*

26 gennaio

1998

1° maggio

1998

Ungheria*

2 marzo

2000

1° luglio

2000

*

Con le riserve e dichiarazioni qui appresso.

Riserve e dichiarazioni Albania

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente all'articolo 23 della Convenzione l'Albania designa come autorità
centrale il Dipartimento per il coordinamento della lotta contro il riciclaggio di
denaro.

L'indirizzo del Dipartimento è il seguente: Ministère des Finances d'Albanie
Rruga «Deshmoret e Kombit»
Tirana - Albanie
téléphone:

+ 355 42 486 40

fax:

+ 355 42 486 40

e-mail:

info@minfin.gov.al

Andorra

Riserva all'articolo 2 Conformemente all'articolo 2 paragrafo 2 lo Stato di Andorra precisa che il paragrafo 1 dell'articolo 2 si applica unicamente ai reati penali o alle categorie di tali
reati specificati nella legislazione interna andorriana in materia di riciclaggio di
denaro o di proventi di reato.

Riserva all'articolo 6 Conformemente all'articolo 6 paragrafo 4 lo Stato di Andorra precisa che il paragrafo 1 dell'articolo 6 si applica unicamente ai reati principali o categorie di tali
reati principali specificati nella legislazione interna andorriana in materia di riciclaggio di denaro o di proventi di reato.

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 21

0.311.53

Riserva all'articolo 14 Conformente all'articolo 14 paragrafo 3 lo Stato di Andorra dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del sistema giuridico andorriano.

Riserva all'articolo 21 Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 lo Stato di Andorra precisa che la notificazione di documenti giudiziari deve essere trasmessa direttamente attraverso
l'autorità centrale vale a dire l'amministrazione di giustizia o il presidente della
«Batllia».

Riserva all'articolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 la dichiarazione trasmessa allo Stato di
Andorra deve essere redatta o tradotta in catalano, spagnolo, francese o inglese.

Riserva all'articolo 32 Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 le informazioni o le prove fornite dallo
Stato andorriano in virtù del presente capitolo non possono, senza suo preventivo
consenso, essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini di
indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 l'autorità centrale è: L'administration de justice ou le Président de la «Batllia»
Edifici de les Columnes
Avinguda Tarragona
Andorra la Vella
Principat d'Andorra
téléphone:

+ 861 661

fax:

+ 867 661

Dichiarazione Il sistema giuridico andorriano contempla quasi tutte le misure elencate nella
Convenzione di Strasburgo per cui l'adesione alla medesima richiede solo lievi
adeguamenti del proprio sistema giuridico che saranno presi in considerazione nei
prossimi sviluppi legislativi. Dal profilo del rispetto dei diritti e degli obblighi che
implica l'adesione alla Convenzione, senza pertanto rinunciare alle caratteristiche
specifiche della legislazione interna, in particolare per quanto concerne la tutela
delle libertà individuali e dei diritti di terzi in buona fede nonché la preservazione
della sovranità nazionale e dell'interesse generale, lo Stato di Andorra si impegna ad
assumere gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Strasburgo nella lotta contro il
riciclaggio di denaro e i proventi di reato e a collaborare attraverso le proprie autorità giudiziarie con gli altri Stati che aderiscono alla Convenzione.

Repressione di taluni reati 22

0.311.53

Australia

Riserva all'articolo 21 Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 l'Australia dichiara che i documenti
giudiziari devono essere notificati unicamente attraverso la propria autorità centrale.

Riserva all'articolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 l'Australia dichiara di riservarsi la
facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione
in inglese.

Riserva all'articolo 32 Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 l'Australia dichiara che le informazioni o
gli elementi di prova da essa forniti a norma del capitolo III della Convenzione non
possono, senza il proprio consenso, essere usati o trasmessi dalle autorità della Parte
richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 In conformità dell'articolo 23 paragrafo 2 il Governo australiano dichiara che l'autorità centrale designata in applicazione dell'articolo 23 paragrafo 1 è la seguente: Mutual Assistance Unit
International Branch
Criminal Law Division
Attorney-General's Department
Robert Garran Offices
National Circuit
Barton Act 2600 - Australia Austria

Riserva all'articolo 6 In conformità dell'articolo 6 paragrafo 4 la Repubblica d'Austria dichiara che
il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati principali («Verbrechen») in virtù della legislazione penale austriaca (par. 17 del Codice penale austriaco).

Riserva all'articolo 21 Le modalità di notificazione dei documenti giudiziari, previste nell'articolo 21
paragrafo 2, sono applicate in Austria soltanto se contemplate da altri trattati bilaterali o multilaterali.

Dichiarazione - articolo 23 L'autorità centrale ai sensi dell'articolo 23 è la seguente: Bundesministerium für Justiz
Museumsstrasse 7
1070 Wien

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 23

0.311.53

Belgio

Dichiarazione - articolo 23 In virtù dell'articolo 23 paragrafo 1 il Belgio dichiara che l'autorità centrale
designata è il

Ministère de la Justice
Administration de la légalisation pénale et des droits de l'homme
Service des cas individuels en matière de coopération judiciaire internationale
115 Bd de Waterloo
B-1000 Bruxelles

Bulgaria

Riserva all'articolo 14 Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 la Repubblica di Bulgaria dichiara che le
disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

Riserva all'articolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica di
Bulgaria dichiara di esigere, in ogni caso particolare, che le richieste e gli allegati a
essa trasmessi in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, siano accompagnati da
una traduzione in lingua bulgara o in una delle lingue ufficiali del Consiglio
d'Europa o in quella di tali lingue che indicherà.

Riserva all'articolo 32 Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica di
Bulgaria dichiara che le informazioni o gli elementi di prova da essa forniti in virtù
del capitolo III della Convenzione non possono, senza il proprio consenso, essere
utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o
procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 15 Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione la Repubblica di Bulgaria dichiara di auspicare la conclusione di accordi di reciprocità che
prevedano la restituzione dei valori patrimoniali sui quali può rivendicare diritti e
che sono stati confiscati da una Parte.

Repressione di taluni reati 24

0.311.53

Cipro

Riserva all'articolo 25 Confisca

Conformemente all'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica di Cipro
dichiara che il paragrafo 1 di questo articolo si applica ai reati principali passibili di
una pena di oltre un anno di detenzione.

Riserva all'articolo 66 Reati di riciclaggio

Conformemente all'articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione la Repubblica di Cipro
dichiara che il paragrafo 1 di questo articolo si applica ai reati principali specificati
nella propria legislazione interna pertinente, vale a dire i reati passibili di una pena
di oltre un anno di detenzione.

Riserva all'articolo 14 Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 il paragrafo 2 del presente articolo si
applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

Riserva all'articolo 21 Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 21 i documenti giudiziari devono essere
trasmessi soltanto per il tramite dell'autorità centrale cipriota, vale a dire il Ministero della Giustizia e dell'Ordine Pubblico.

Riserva all'articolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 la Repubblica di Cipro si riserva la
facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione
in lingua inglese che è una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

Riserva all'articolo 32 Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 le informazioni o gli elementi di prova
trasmessi dalla Repubblica di Cipro in virtù della Convenzione non possono, senza
il proprio consenso, essere usati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per
fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

5

La riserva qui di seguito, formulata il 15.11.1996 all'atto del deposito dello strumento di
ratifica:
«Conformemente al par. 2 dell'art. 2, il par. 1 di detto articolo si applica soltanto ai reati
specificati nella propria legislazione interna pertinente.»
è stata emendata/ritirata parzialmente con effetto a decorrere dal 7.11.2001.

6

La riserva qui di seguito, formulata il 15.11.1996, all'atto del deposito dello strumento di
ratifica:
«Conformemente al par. 4 dell'art. 6, il par. 1 del detto articolo si applica soltanto ai reati
principali specificati nella propria legislazione interna pertinente.»
è stata emendata/ritirata parzialmente con effetto a decorrere dal 7.11.2001.

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 25

0.311.53

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 23 l'autorità designata in applicazione
del paragrafo 1 di questo articolo è il: Ministère de la Justice et de l'Ordre Public
Nicosie - Chypre

Croazia

Dichiarazione - articolo 23 la Repubblica di Croazia dichiara che l'autorità centrale designata in applicazione
dell'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione è il Ministère de l'Intérieur de la République de Croatie
Ulica grada Vukovara 33
10000 Zagreb

Danimarca

Riserva all'articolo 67 Riserva all'articolo 21 Per quanto concerne l'articolo 21 paragrafo 2 la Danimarca si riserva il diritto di
applicare le disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale.

Riserva all'articolo 25 Per quanto concerne l'articolo 25 paragrafo 3 le richieste e gli allegati provenienti
da Paesi diversi da Germania, Austria, Francia, Irlanda, Norvegia, Regno Unito e
Svezia devono essere accompagnati da una traduzione in lingua danese o in una
delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa; per quanto concerne i documenti
voluminosi, la Danimarca si riserva il diritto di esigere, secondo i casi, una traduzione in danese o di far tradurre detti documenti addossandone le spese alla Parte
richiedente.

7

La riserva qui di seguito, formulata il 19.11.1996 all'atto del deposito dello strumento di
ratifica:
«L'art. 6 par. 1 si applica soltanto ai reati qualificati che, ai sensi del diritto danese,
possono dar luogo in ogni momento a ricettazione non da ultimo la ricettazione di
stupefacenti ai sensi dell'art. 191 A della legge penale tra cui la ricettazione in relazione
con il furto, possesso illegale di oggetti trovati, sottrazione di denaro, truffa, frode
informatica, abuso di fiducia, ricatto, appropriazione indebita, furto qualificato e
importazione fraudolenta qualificata ai sensi dell'art. 284 della legge penale.»
è stata ritirata con effetto a decorrere dal 6.7.2001.

Repressione di taluni reati 26

0.311.53

Dichiarazione - articolo 23 Il Governo della Danimarca ha designato il Ministère de la Justice
Slotsholmsgade 10
1216 Copenhague K - Danemark come autorità competente in virtù dell'articolo 23 della Convenzione.

Dichiarazione - articolo 38 Sino a nuovo avviso, la Convenzione non si applica alle Isole Féroé e Groenland.

Estonia

Riserva all'articolo 21 Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione i documenti giudiziari devono essere notificati dal Ministero di Giustizia.

Riserva all'articolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 le richieste e gli allegati trasmessi alla
Repubblica d'Estonia devono essere accompagnati da una traduzione in lingua
inglese.

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente all'articolo23 paragrafo 1 l'autorità centrale è il: Ministère de la Justice
Tönismägi Street, 5a
EE-15191 Tallinn

Finlandia

Riserva all'articolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 le richieste e gli allegati devono essere
redatti in finlandese, svedese, danese, norvegese o inglese, francese o tedesco o essere accompagnati da una traduzione in una di queste lingue.

Dichiarazione - articolo 23 Autorità centrale:

Ministry of Justice
Eteläesplanadi 10
P.O. Box 1
SF-00131 Helsinki - Finland
téléphone:

(19) 358-0-18251

fax

(19) 358-0-1825224

Liaison Officer
Senior Ministerial Secretary
Hannu Taimisto

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 27

0.311.53

Francia

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione
l'autorità centrale designata dalla Repubblica francese in applicazione dell'articolo
23 paragrafo 1 è la seguente: Ministère de la Justice
Direction des affaires criminelles et des grâces
Bureau de l'entraide répressive internationale
13 Place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01

Dichiarazione - articolo 38 Conformemente all'articolo 38 della Convenzione il Governo della Repubblica
francese dichiara che la Convenzione si applica all'insieme del territorio della
Repubblica con riserva, per quanto concerne i territori d'Oltremare, dell'entrata in
vigore nei confronti di questi territori del nuovo codice penale che sarà oggetto di
una notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Germania

Riserva all'articolo 6 L'articolo 6 paragrafo 1 si applica unicamente ai reati principali o alle categorie di
reati principali seguenti: 1.

i delitti (art. 12 par. 1 del Codice penale tedesco - StGB), vale a dire atti
illeciti passibili di una pena privativa della libertà di almeno un anno; 2.

i delitti di corruttibilità (art. 332 par. 1 in connessione con il par. 3 StGB) e
di corruzione (art. 334 StGB); 3.

i delitti ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 1 primo periodo punto 1 della
legge sugli stupefacenti (Betäubungsmittelgesetz) o ai sensi dell'articolo 29
paragrafo 1 punto 1 della legge sul controllo dei prodotti di base (Grundstoffüberwachungsgesetz); 4.

i delitti di contrabbando professionale violento e commessi da associazioni a delinquere (art. 373 del codice fiscale tedesco - Abgabenordnung) o ricettazione professionale di merci non dichiarate alle imposte (art. 374 del codice fiscale), parimenti in connessione con l'articolo 12 paragrafo 1 della
legge sull'organizzazione comune dei mercati (Gesetz zur Durchführung der
Gemeinsamen Marktorganisationen); 5.

i delitti commessi a titolo professionale o da un membro di un'associazione
a delinquere finalizzata a commettere in modo continuativo uno degli atti
enumerati qui di seguito: tratta degli esseri umani (art. 180 b) StGB), prossenetismo (art. 181 a) StGB), furto (art. 242 StGB), appropriazione indebita
(art. 246 StGB), ricatto (art. 253 StGB), ricettazione (art. 259 StGB), frode
(art. 263 StGB), frode informatica (art. 263a StGB), frode alle sovvenzioni
(art. 264 StGB), abuso di fiducia (art. 266 StGB), falso in scrittura (art. 267

Repressione di taluni reati 28

0.311.53

StGB), falsificazione di dati per l'accertamento della prova (art. 269 StGB),
organizzazione illecita del gioco d'azzardo (art. 284 StGB), trattamento illecito dei rifiuti pericolosi (art. 326, par. 1, 2 e 4 StGB), trattamento illecito di
materie radioattive e altre sostanze e merci pericolose (art. 328, par. 1, 2 e 4
StGB), deposito illegale di domande d'asilo (art. 84 della legge sulla procedura d'asilo - AsylVfG), passaggio di clandestini (art. 92 a) della legge sugli
stranieri - AuslG);

6.

I delitti (Vergehen) commessi da un membro di un'associazione criminale
(art. 129 StGB). (I delitti sono atti illeciti passibili di una pena privativa
della libertà di meno di un anno o di una multa, art. 12 par. 2 StGB).

Riserva all'articolo 25 Le richieste e gli allegati che non sono redatti in lingua tedesca devono essere
accompagnati da una traduzione in lingua tedesca o in una delle lingue ufficiali del
Consiglio d'Europa.

Dichiarazione - articolo 23 L'Ufficio federale di polizia criminale - (Bundeskriminalamt) - è designato come
autorità centrale incaricata a trasmettere le richieste alle autorità competenti per
l'esecuzione.

Grecia

Riserva agli articoli 2 e 6 L'articolo 2 paragrafo 1 e l'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione si applicano
soltanto ai seguenti reati: 1.

Reati previsti dalla legge sulla lotta contro il traffico degli stupefacenti:
1.a) L'importazione, esportazione o transito attraverso il Paese di stupefacenti.

1.b) La vendita, l'acquisto, l'offerta, la messa a disposizione o distribuzione a terzi con tutti i mezzi, l'immagazzinamento o il deposito di stupefacenti, o la partecipazione alla commissione di uno di queste operazioni
in veste di intermediario.

1.c) L'introduzione di stupefacenti o manovre atte ad agevolare la loro introduzione negli accampamenti, nelle celle di polizia riservate ad ogni
categoria di detenuti minorenni o nei locali di lavoro collettivo, alloggi
collettivi, stabilimenti ospedalieri, infermerie.

1.d) I raggiri volti a mescolare con ogni mezzo gli stupefacenti alle derrate alimentari, alle bibite, o ad altri articoli suscettibili di essere consumati
dall'organismo umano.

1.e) La preparazione di prodotti derivanti dagli stupefacenti o da qualsiasi sostanza soporifera, importazione illecita, fornitura, produzione, preparazione, vendita, messa a disposizione, trasporto, possesso o distribuzione di sostanze precursori oppure di apparecchi o utensili, che
verranno utilizzati per la produzione, la coltura o la preparazione illecita degli stupefacenti, o comunque a fini diversi da quelli che hanno

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 29

0.311.53

giustificato in un primo momento l'importazione, l'esportazione, il
trasporto o la trasformazione di questi precursori.

1.f) La coltura o il raccolto di piante della varietà della canapa, del papavero soporifero, di ogni specie di pianta della varietà del legno del Brasile, e
ogni altra pianta da cui si estraggono sostanze narcotiche.

1.g) Il possesso o il trasporto di stupefacenti in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo sia lungo il territorio del Paese, sia navigando lungo la
costa, sia attraverso il mare territoriale o lo spazio aereo ellenico.

1.h) La spedizione o ricezione, a cui l'autore procede sistematicamente, di pacchi, campioni senza valore commerciale o lettere contenenti ogni
sorta di droga, oppure delega a terzi di effettuare simili spedizioni o
ricezioni.

1.i) La messa a disposizione di terzi di ogni genere di locali per il consumo della droga o l'indicazione di un negozio dove si fa uso abituale di
droga, oppure far parte del personale di un simile negozio pur conoscendone l'attività.

1.j) La collaborzione, con ogni mezzo, alla diffusione dell'uso degli stupefacenti.

1.k) La contraffazione o la vendita di preparati sofisticati del monopolio degli stupefacenti.

1.l) La riproduzione di ricette mediche, la falsificazione o uso di una ricetta per la fornitura e il traffico di narcotici.

1.m) L'organizzazione, finanziamento, orientamento o sorveglianza della commissione di uno di questi atti o il fatto di impartire istruzioni e
relativi mandati.

1.n) L'agevolazione o dissimulazione della commissione di altri delitti nella commissione dei delitti sopra elencati.

1.o) La commissione dei delitti sopra elencati ad opera di una persona che, nel quadro delle sue funzioni si occupa di stupefacenti e, segnatamente,
ne ha la custodia o deve promuovere un'azione penale contro coloro
che hanno commesso tali delitti, o qualora il delitto sia legato alla sua
funzione.

1.p) Il fatto di introdurre gli stupefacenti o di agevolarne la loro introduzione o traffico negli ambienti scolastici di qualsiasi grado e negli istituti
didattici, o in altre unità di insegnamento, formazione o apprendistato,
salvo se la loro introduzione abbia avuto luogo ai fini dell'attuazione di
un programma specifico di formazione o di ricerca.

1.q) Il fatto di introdurre droghe, di agevolarne la loro introduzione o traffico nei locali sportivi, campeggi, orfanotrofi, istituti o locali destinati ai
servizi sociali o al soggiorno delle forze armate, o nei locali dove si
riuniscono allievi e studenti a fini educativi o sportivi o per esercitarvi
un'attività sociale.

1.r) La vendita, la messa a disposizione, la distribuzione di stupefacenti a terzi, in qualsiasi modo, nei locali direttamente attigui ai locali sopra
citati o attività di intermediario nella commissione di uno di questi atti.

Repressione di taluni reati 30

0.311.53

1.s) Il rilascio, da parte di un medico, di una ricetta ai fini della fornitura di stupefacenti pur sapendo che non sussiste alcun indizio medico, effettivo e preciso, o fornitura da parte del medico curante di medicamenti
contenenti stupefacenti sotto qualsiasi forma, pur sapendo che saranno
utilizzati per la preparazione di droghe.

1.t) La fornitura di stupefacenti senza la ricetta medica prevista dalla legge o mediante ricetta non conforme, o oltre la quantità prescritta sulla
ricetta da parte di un farmacista e in maniera generale, da parte di un
rappresentante di medicinali, del direttore o dell'assistente di una
farmacia o di un'altra persona che si trova nella farmacia.

1.u) La fornitura di sostanze finalizzate alla sostituzione della sindrome della dipendenza.

1.v) La recidiva o il fatto di commettere professionalmente o sistematicamente i delitti elencati, l'istigazione all'uso delle droghe tra i minori,
l'uso delle armi da fuoco nella commissione dei delitti menzionati o ai
fini della fuga.

1.x) Il fatto di incitare o invitare una terza persona a fare uso illecito di stupefacenti o pubblicizzarli, dare informazioni relative alla loro fabbricazione o distribuzione, oppure contribuire alla commissione dei delitti
sopra elencati.

2.

Reati contemplati dal paragrafo 1 dell'articolo 15 della Legge no 2168/93,
sulle «armi, munizioni…ecc.»: importazione, possesso, fabbricazione, trasformazione, montaggio, commercio, distribuzione, fornitura o trasporto di
fucili da guerra, mitragliatrici automatiche, pistole, altro materiale bellico, ai
fini della loro messa a disposizione di terzi per commettere un delitto, o ai
fini del rifornimento illecito di gruppi, organizzazioni, associazioni o gruppi
di persone nonché ricezione, dissimulazione, accettazione, in qualsiasi
modo, degli oggetti citati per analoghi fini.

3.

Brigantaggio.

4.

Ricatto.

5.

Rapimento.

6.

Il furto di oggetti dal valore particolarmente elevato o furto qualificato.

7.

L'appropriazione indebita di un oggetto di grande valore, o l'appropriazione
indebita che da luogo ad abuso di fiducia.

8.

La truffa, qualora causi un pregiudizio notevolmente importante o qualora il
colpevole faccia uso di manovre fraudolente per professione o per abitudine,
o se le circostanze in cui è stato commesso l'atto evidenziano il carattere
particolarmente pericoloso dell'autore.

9.

Il traffico illecito di oggetti d'antiquariato.

10. Il furto di un carico dal valore molto elevato.

11. Il fatto di agire da da intermediario previa controparte ai fini del prelievo di tessuti o di organi o l'acquisizione, ai fini della rivendita, di tessuti o organi.

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 31

0.311.53

12. Crimini e delitti a carattere economico nei confronti dello Stato o di persone giuridiche del settore pubblico in senso ampio.

13. Il contrabbando qualificato.

14. Le infrazioni alle leggi sulle radiazioni ionizzanti.

15. Il prossenetismo.

16. Le infrazioni alle leggi sul gioco d'azzardo o altre.

17. La corruzione.

18. L'usura.

19. La migrazione clandestina.

20. Il contrabbando di materiale nucleare.

21. La corruzione di un funzionario pubblico cittadino straniero (ratifica della Convenzione dell'OCSE relativa alla lotta contro la corruzione di funzionari
esteri nel quadro di transazioni di imprese internazionali8).

22. a)

La corruzione passiva e attiva di funzionari.

b)

Le manovre fraudolente che pregiudicano gli interessi economici della
Comunità Europea.

c)

La fabbricazione e il rilascio di false dichiarazioni o documenti (ratifica/applicazione della Convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità Europee9 e Protocolli annessi).

Il Governo ellenico si riserva il diritto di aggiungere altre categorie di attività delittuose.

Riserva all'articolo 14 Per quanto concerne l'articolo 14 paragrafo 3 il Governo Ellenico esegue l'ordine di
confisca notificato dalla Parte richiedente alla condizione che non sia in contrasto
con la Costituzione e con i principi fondamentali del sistema giuridico greco.

Riserva all'articolo 25 Le richieste e gli allegati devono essere trasmessi dallo Stato richiedente in lingua
greca o tradotti in lingua inglese o francese.

Riserva all'articolo 32 Le informazioni o gli elementi di prova trasmessi dalla Repubblica Ellenica a norma
del capitolo III della Convenzione non possono, senza previo consenso, essere usate
o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure
diverse da quelle specificate nella richiesta.

8

Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni
economiche internazionali, FF 1999 4784.

9

Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee.

Repressione di taluni reati 32

0.311.53

Dichiarazione all'articolo 23 Conformemente all'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione l'autorità centrale è il
Ministro della Giustizia del Governo della Repubblica Ellenica.

Dichiarazione - articolo 13 Conformemente al paragrafo 1b dell'articolo 13 l'Autorità competente è il Procuratore della Repubblica del Dipartimento interessato dalla richiesta di confisca.

Irlanda

Riserva all'articolo 2 Conformemente all'articolo 2 paragrafo 2 l'Irlanda dichiara che l'articolo 2 paragrafo 1 si applica soltanto ai reati in materia di traffico di stupefacenti come definiti
nella propria legislazione interna e ai reati suscettibili di essere rinviati a giudizio
secondo la procedura detta «indictment».

Riserva all'articolo 14 Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 l'Irlanda dichiara che l'articolo 14 paragrafo 2 si applica con riserva dei principi costituzionali e concetti fondamentali del
proprio sistema giuridico.

Riserva all'articolo 21 Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 l'Irlanda dichiara che i documenti giudiziari devono essere notificati per il tramite delle proprie autorità centrali.

Riserva all'artiocolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 l'Irlanda dichiara di riservarsi la facoltà
di esigere che le domande e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in
irlandese o in inglese.

Dichiarazione - articolo 23 L'Irlanda dichiara che l'autorità centrale designata in applicazione dell'articolo 23
paragrafo 1 è il

Department of Justice
72-76 St. Stephen's Green
Dublin 2

(Ministère de la Justice) Islanda

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente all'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione l'autorità competente
in Islanda è il

Ministère de la Justice
Arnarhváli
150 Reykjavík

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 33

0.311.53

Italia

Riserva all'articolo 6 Conformemente all'articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione la Repubblica italiana
dichiara che il paragrafo 1 di questo articolo si applica soltanto ai reati principali
(«predicate offences») qualificati come «delitti» secondo la legge italiana ad esclusione dei «delitti» non intenzionali.

Riserva all'articolo 21 Ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica italiana
dichiara che le procedure di cui ai capoversi a - b del detto paragrafo, relative alla
trasmissione e alla notificazione di documenti giudiziari a persone interessate da
misure provvisorie e da ordini di confisca che si trovano sul territorio italiano sono
concesse solo qualora, nelle relazioni dell'Italia con l'altro Stato, siano previste
dalle disposizioni della legge italiana o dagli accordi internazionali che disciplinano
in generale l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

Riserva all'articolo 25 Ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica italiana
dichiara di riservarsi il diritto di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua italiana o in una delle lingue ufficiali del Consiglio
d'Europa.

Riserva all'articolo 32 Ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2 le informazioni o gli elementi di prova forniti
dall'Italia a norma del presente capitolo non possono, senza previo consenso, essere
usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica italiana
dichiara che l'autorità centrale designata in virtù del paragrafo 1 del presente
articolo è il Ministro della Giustizia e che tutte le richieste possono essere trasmesse
al

Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale degli Affari Penali
Via Arenula 70
00186 Roma

Lettonia

Riserva all'articolo 6 In applicazione dell'articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione la Repubblica di Lettonia dichiara che il paragrafo 1 dell'articolo 6 si applica soltanto ai reati principali
specificati nella Legge della Repubblica lettone sul "riciclaggio dei proventi di
reato" adottata il 18 dicembre 1997:

Repressione di taluni reati 34

0.311.53

1.

distribuzione illegale di sostanze tossiche fortemente inebrianti, narcotici o
psicotropi;

2.

banditismo;

3.

contrabbando;

4.

passaggio illegale di persone attraverso la frontiera; 5.

stampa o diffusione di banconote o valori contraffatti, o atti illegali concernenti valori o documenti monetari; 6.

presa di ostaggi, rapimento, rapimento di fanciulli; 7.

violazione dei diritti d'autore o dei diritti societari; 8.

atti criminali di notevole portata contro beni o qualora sono commessi da un
gruppo organizzato;

9.

esercizio di un'attività senza un permesso speciale (licenza), fallimento fraudolento, frode nelle agevolazioni di credito; 10. corruzione, accettazione di corruzione, mediazione in una corruzione; 11. violazione delle norme sull'importazione, produzione o distribuzione di materiale pornografico; 12. acquisto, detenzione, utilizzo, consegna o distruzione illegale di sostanze radioattive;

13. produzione non autorizzata o vendita di oggetti speciali, armi da fuoco, munizioni o esplosivi; 14. espianto illegale di organi o di tessuti di esseri umani viventi o deceduti.

Riserva all'articolo 14 In applicazione dell'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica di
Lettonia dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente
ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del sistema giuridico della Repubblica di Lettonia.

Riserva all'articolo 21 In applicazione dell'articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica di
Lettonia dichiara che le autorità competenti per la notificazione dei documenti
giudiziari sono:

durante l'inchiesta preliminare:

General Prosecutor's office O
Kalpaka blvd 6
Riga, LV - 1801, Latvia
téléphone:

371.7.320085

fax:

371.7.212231

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 35

0.311.53

durante il processo:

The Ministry of Justice
Brivibas blvd 36
Riga, LV - 1536, Latvia
téléphones:

371.7.280437/282607 fax:

371.7.285575

Riserva all'articolo 25 In applicazione dell'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica della
Lettonia dichiara che le richieste e gli allegati devono essere accompagnati da una
traduzione in lingua lettone o inglese.

Riserva all'articolo 32 Ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2 la Repubblica di Lettonia dichiara che le informazioni e gli elementi di prova da essa forniti a norma del capitolo III della
Convenzione non possono, senza suo preventivo consenso, essere usate o trasmesse
dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da
quelle specificate nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 In applicazione dell'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica di
Lettonia dichiara, in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, che le autorità
centrali della Repubblica di Lettonia sono: durante le indagini preliminari sino al procedimento penale:

The State Police
Brivibas blvd 61
Riga, LV - 1010, Latvia
téléphone:

371.7.075300

fax:

371.7.376156

durante le indagini preliminari sino alla presentazione della causa davanti
alla Corte:

General Prosecutor's office O
Kalpaka blvd 6
Riga, LV - 1801, Latvia
téléphone:

371.7.320085

fax:

371.7.212231

durante il processo:

The Ministry of Justice
Brivibas blvd 36
Riga, LV - 1536, Latvia
téléphones:

371.7.280437/282607 fax:

371.7.285575

Repressione di taluni reati 36

0.311.53

Liechtenstein Riserva all'articolo 610 Conformemente all'articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione il Principato del
Liechtenstein dichiara che il paragrafo 1 dell'articolo 6 si applica soltanto ai reati
principali che sono qualificati come crimine secondo la legislazione del Liechtenstein (§ 17 del Codice penale del Liechtenstein), ai reati in conformità della Legge
del Liechtenstein sui Narcotici o ai reati in conformità degli articoli 304-308 del
Codice penale del Liechtenstein (reati di corruzione).

Riserva all'articolo 14 Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione il Principato del
Liechtenstein dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del sistema giuridico del
Principato del Liechtenstein.

Riserva all'articolo 21 Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 il Principato del Liechtenstein dichiara
che i documenti giudiziari trasmessi a persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein saranno loro notificati per il tramite dell'autorità competente del Liechtenstein (Rechtsdienst der Regierung).

Riserva all'articolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione il Principato del
Liechtenstein dichiara che le richieste e gli allegati che non sono redatti in lingua
tedesca devono essere accompagnati da una traduzione in tedesco o in inglese.

Riserva all'articolo 32 Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 il Principato Liechtenstein dichiara che
le informazioni o gli elementi di prova forniti dal Principato del Liechtenstein in
applicazione della Convenzione non possono, senza previo consenso dell'autorità
centrale del Liechtenstein (Rechtsdienst der Regierung), essere utilizzati o trasmessi
dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da
quelle specificate nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente all'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione l'autorità centrale del
Principato del Liechtenstein è la seguente: 10

La seguente riserva formulata al momento del deposito dello strumento di ratifica il
9.11.2000:
«Conformemente all'art. 6 par. 4 della Convenzione il Principato del Liechtenstein
dichiara che il par. 1 dell'art. 6 si applica soltanto ai reati principali che sono qualificati
come crimine secondo la legislazione del Liechtenstein (§ 17 del Codice penale del
Liechtenstein).»
è stata ritirata con effetto a decorrere dall'11.7.2001.

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 37

0.311.53

Ressort Justiz
Regierungsgebäude
FL-9490 Vaduz - Liechtenstein Lituania

Riserva all'articolo 2 Le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 2 si applicano soltanto ai reati commessi
intenzionalmente e previsti all'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione.

Riserva all'articolo 14 L'articolo 14 paragrafo 2 si applica subordinatamente ai principi costituzionali della
Repubblica di Lituania e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

Riserva all'articolo 21 I documenti giudiziari devono essere trasmessi al Ministero della Giustizia della
Repubblica di Lituania o all'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica di
Lituania.

Riserva all'articolo 25 Le richieste e gli allegati trasmessi alla Repubblica di Lituania devono essere tradotti
in inglese o in lituano.

Riserva all'articolo 32 Le informazioni o gli elementi di prova forniti dalla Repubblica di Lituania non
possono, senza previo consenso delle proprie autorità, essere utilizzati o trasmessi
dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da
quelle specificate nella richiesta.

Dichiarazione- articolo 23 Il Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Lituania informa che le autorità
menzionate nella riserva all'articolo 21 della Convenzione formulata al momento
della ratifica della Convenzione il 20 giugno 1995, assumono anche le funzioni in
virtù dell'articolo 23 della Convenzione. Gli indirizzi delle autorità menzionate
sono:

Ministry of Justice
Gedimino av. 30/1
2600 Vilnius - Lithuania
téléphones:

(3702) 624.670/616.662 fax:

(3702) 625.940

Prosecutor General's Office
A. Smetonos str.
2709 Vilnius - Lithuania
téléphones:

(3702) 612.131

fax:

(3702) 611.826/618.563/224.734

Repressione di taluni reati 38

0.311.53

Lussemburgo

Riserva agli articoli 2 e 6 In virtù degli articoli 2 paragrafo 2 e 6 paragrafo 4 della Convenzione, gli articoli 2
paragrafo 1 e 6 paragrafo 1 si applicano soltanto ai reati di cui al punto 1) articolo 8-1 della legge del 19 febbraio 1973 sulla vendita di sostanze medicamentose e
sulla lotta contro la tossicomania nonché al punto 1) dell'articolo 506-1 del Codice
penale.

Riserva all'articolo 21 Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione le procedure previste
nei capoversi a - b di questo paragrafo, relative alla trasmissione e alla notificazione
di documenti giudiziari alle persone interessate da misure provvisorie e da ordini di
confisca che si trovano sul territorio del Lussemburgo sono concesse solo qualora,
nelle relazioni del Lussemburgo con l'altro Stato, sono previste da un trattato di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Riserva all'articolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione le richieste e gli
allegati devono essere redatti in francese o in tedesco o essere accompagnati da una
traduzione in francese o in tedesco.

Riserva all'articolo 32 Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione le informazioni o gli
elementi di prova trasmessi dal Lussemburgo in applicazione del capitolo III della
Convenzione non possono, senza previo consenso, essere utilizzati o trasmessi dalle
autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle
precisate nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione il Procuratore generale dello Stato è designato come autorità centrale competente a trasmettere le
richieste formulate ai sensi del capitolo III della Convenzione, a rispondere a quelle
inviate al Lussemburgo in virtù del medesimo capitolo e a eseguirle o trasmetterle
alle autorità competenti per l'esecuzione, in applicazione dell'articolo 23 paragrafo 1.

Macedonia

Dichiarazione - articolo 23 In virtù dell'articolo 23 della Convenzione il Governo della Repubblica di Macedonia ha designato il Ministero della Giustizia della Repubblica di Macedonia come
autorità centrale competente a trasmettere le richieste, a rispondervi e a eseguirle o
trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 39

0.311.53

Malta

Riserva all'articolo 2 In virtù dell'articolo 2 paragrafo 2 Malta dichiara che il paragrafo 1 del presente
articolo si applica soltanto ai reati previsti nell'articolo 6 come sancito dalla legislazione interna e qualificati come crimini secondo la legge maltese.

Riserva all'articolo 6 In virtù dell'articolo 6 paragrafo 4 Malta dichiara che il paragrafo 1 di questo articolo si applica soltanto ai reati principali stabiliti dalla propria legislazione interna.

Riserva all'articolo 14 In virtù dell'articolo 14 paragrafo 3 Malta dichiara che il paragrafo 2 del presente
articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

Riserva all'articolo 21 In virtù dell'articolo 21 paragrafo 2 Malta dichiara che i documenti giudiziari
devono essere notificati soltanto all'autorità centrale vale a dire all'Ufficio del Procuratore Generale.

Riserva all'articolo 25 In virtù dell'articolo 25 paragrafo 3 Malta dichiara di riservarsi la facoltà di esigere
che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua inglese.

Riserve all'articolo 32 Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 Malta dichiara che le informazioni e gli
elementi di prova da essa forniti a norma della presente Convenzione non possono,
senza previo consenso, essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 l'autorità centrale designata in applicazione del paragrafo 1 di questo articolo è: The Office of the Attorney General
Attorney General's Chambers
The Palace
Valletta - Malta

Moldavia

Dichiarazione La Repubblica di Moldavia dichiara che la Convenzione non si applica al territorio
effettivamente controllato dagli organi della Repubblica autoproclamata moldavoniestrina fino al regolamento finale del conflitto in questa regione.

Repressione di taluni reati 40

0.311.53

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente all'articolo 23 della Convenzione la Repubblica di Moldavia designa come autorità centrale competente a trasmettere le richieste, a rispondervi e a
eseguirle:

Bureau du Procureur Général
Str. Mitropolit Banulescu-Bodoni, 26
MD 2005, Chisinau - République de Moldova
téléphone / fax: 22 86 35 Monaco

Riserva all'articolo 2 Conformemente all'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione il Principato di Monaco dichiara che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto al riciclaggio
di un provento di reato previsto e punito dagli articoli 218-218-3 del Codice Penale
del Principato e al riciclaggio del provento del traffico di stupefacenti e repressi dagli articoli 4-1 b, 4-3 e 4-4 della legge no 890 del 1° luglio 1970 sugli stupefacenti
modificata dalla legge no 1.157 del 23 dicembre 1992.

Riserva all'articolo 6 Conformemente all'articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione il Principato di Monaco dichiara che il paragrafo 1 del presente articolo si applica al riciclaggio dei proventi di reato previsto e punito dagli articoli 218-218-3 del Codice Penale del Principato e al riciclaggio dei proventi del traffico di stupefacenti previsto e punito dagli
articoli 4-1 b, 4-3 e 4-4 della legge no 890 del 1° luglio 1970 sugli stupefacenti modificata dalla legge no 1.157 del 23 dicembre 1992.

Riserva all'articolo 14 Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione il Principato di
Monaco dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente
ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giudiziario.

Riserva all'articolo 21 Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2b della Convenzione il Principato di
Monaco dichiara che i documenti giudiziari devono essere notificati attraverso le
competenti Autorità monegasche.

Riserva all'articolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione le richieste previste
nella sezione 7 della presente Convenzione e gli allegati devono essere accompagnati da una traduzione in lingua francese.

Riserva all'articolo 32 Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione il Principato di
Monaco dichiara che le informazioni e gli elementi di prova forniti in virtù della
sezione 7 della presente Convenzione non possono, senza previo consenso, essere

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 41

0.311.53

utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle precisate nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione l'autorità centrale del
Principato di Monaco è: Direction des Services Judiciaires
5, rue Colonel Bellando de Castro
Principauté de Monaco

Norvegia

Riserva all'articolo 2 La Norvegia dichiara che l'articolo 2 paragrafo 1 si applica soltanto ai reati che
sarebbero punibili qualora fossero commessi nel quadro della competenza penale
norvegese.

Riserva all'articolo 6 La Norvegia dichiara che l'articolo 6 paragrafo 1 si applica ai reati che sarebbero
punibili qualora fossero commessi nel quadro della competenza penale norvegese.

Riserva all'articolo 25 La Norvegia dichiara che si riserva la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati
siano accompagnati da una traduzione in norvegese, svedese, danese o inglese.

Riserva all'articolo 32 La Norvegia dichiara che le informazioni o gli elementi di prova da essa forniti in
applicazione del capitolo III non possono, senza suo preventivo consenso, essere
utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente salvo per fini di indagini o
procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione la Central Authority for Investigation and Prosecution
of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM)
Postbox 8193, Dept
0034 Oslo - Norvège
téléphone:

(0047) 22.29.10.00

fax:

(0047) 22.29.10.01

e-mail:

okokrim@okokrim.no

è stata designata come autorità norvegese competente a trasmettere e a rispondere
alle richieste formulate nel quadro di questo capitolo, a eseguire dette richieste o a
trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.

Repressione di taluni reati 42

0.311.53

Paesi Bassi

Riserva all'articolo 2 Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione il
Regno dei Paesi Bassi dichiara di riservarsi il diritto di non applicare le disposizioni
dell'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione per quanto concerne la confisca del
provento di reati puniti in virtù della legislazione sulla fiscalità o sulla dogana e le
accise.

Riserva all'articolo 6 Conformemente all'articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione il Regno dei Paesi
Bassi dichiara di applicare l'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione soltanto ai
reati principali qualificati di «misdrijven» (crimini) secondo il proprio diritto interno
(Regno in Europa).

Riserva all'articolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione il Regno dei Paesi
Bassi dichiara che le richieste trasmesse ai Paesi Bassi (Regno in Europa) e gli allegati redatti in lingua diversa dall'olandese, francese, inglese o tedesco devono essere
accompagnati da una traduzione in una di queste lingue.

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione l'autorità centrale
designata dai Paesi Bassi in virtù dell'articolo 23 paragrafo 1 è la seguente (Regno
in Europa):

Afdeling Internationale Rechtshulp
Postbus 20301
2500 EH 's-Gravenhage - Nederland Dichiarazione - articolo 38 paragrafo 1 Conformemente all'articolo 38 paragrafo 1 della Convenzione il Regno dei Paesi
Bassi dichiara che la Convenzione si applica ai Paesi Bassi (Regno in Europa).

Dichiarazione - articolo 38 paragrafo 2 Conformemente all'articolo 38 paragrafo 2 della Convenzione il Governo del Regno
dei Paesi Bassi dichiara di accettare detta Convenzione anche per le Antille olandesi
e per Aruba e che le relative disposizioni saranno subordinate alle riserve e dichiarazioni seguenti: Dichiarazione - articolo 2 - per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione, il
Regno dei Paesi Bassi dichiara di riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 2
paragrafo 1 per quanto concerne la confisca del provento di reati puniti in virtù
della legislazione sulla fiscalità o sulla dogana e le accise.

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 43

0.311.53

Riserva all'articolo 6 - per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba Per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba: in virtù dell'articolo 6 paragrafo 4
della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara che l'articolo 6 paragrafo 1 si
applica soltanto ai reati principali qualificati di «misdrijven» (crimini) dal diritto
interno delle Antille olandesi e di Aruba.

Riserva all'articolo 25 - per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba Per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba: in virtù delll'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara che le richieste trasmesse
alle Antille olandesi e ad Aruba come anche gli allegati redatti in una lingua diversa
dall'olandese, dall'inglese o dallo spagnolo devono essere accompagnati da una
traduzione in una di queste lingue.

Dichiarazione - articolo 23 - per quanto concerne le Antille olandesi ed Aruba Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione le autorità centrali
delle Antille olandesi ed Aruba, designate in virtù dell'articolo 23 paragrafo 1, sono: de Procureur Generaal van de Nederlandse Antillen
Wilhelminaplein 4 (Stadhuis)
Willemstad, Curaçao
Netherlands Antilles
téléphones:

5999 - 4634233/4634333 fax:

5999 - 4611888

de Procureur Generaal van Aruba
L.G. Smith Boulevard 42
Oranjestad - Aruba
téléphones:

297 - 829132/834387 fax:

297 - 838891

Polonia

Riserva all'articolo 21 La Repubblica di Polonia dichiara, in conformità dell'articolo 21 paragrafo 2 della
Convenzione, che i metodi di trasmissione a cui è fatto riferimento nell'articolo 21
paragrafo 2 sono applicabili sul proprio territorio unicamente se previsti da accordi
internazionali adeguati riguardanti l'assistenza giudiziaria tra la Repubblica di Polonia e la Parte che trasmette un documento giudiziario.

Riserva all'articolo 25 In virtù dell'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica di Polonia
dichiara che tutte le richieste e gli allegati trasmessi alle proprie autorità conformemente al capitolo III devono essere accompagnati da una traduzione in lingua polacca o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

Repressione di taluni reati 44

0.311.53

Riserva all'articolo 32 Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica di
Polonia dichiara che le informazioni o gli elementi di prova da essa forniti in applicazione del capitolo III della Convenzione non possono, senza previo consenso,
essere utilizzati a fini di procedure diverse da quelle precisate nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 La Repubblica di Polonia dichiara, in virtù dell'articolo 23 paragrafo 1, che
l'autorità centrale è il: Ministère de la Justice de la République de Pologne
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Varsovie

Conformemente all'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione il Governo della Repubblica di Polonia dichiara che il Ministère des Finances de la République de Pologne
12 rue Swietokrzyska
00-916 Varsovie

svolge, oltre al Ministero della Giustizia, le funzioni di autorità centrale.

Portogallo

Riserva all'articolo 6 Ai fini dell'articolo 6 della Convenzione la punibilità del reato di riciclaggio è limitata ai crimini per traffico di droga e a tutte le attività illecite in relazione con il terrorismo, il traffico d'armi, l'estorsione di fondi, il rapimento, l'incitamento alla prostituzione (Lenocínio), la corruzione, le malversazioni (Peculato), la partecipazione
economica in un affare, l'amministrazione pregiudizievole di una unità economica
del settore pubblico, la frode nell'ottenimento o nell'appropriazione indebita di sussidi, sovvenzione o credito, i reati economici e finanziari commessi in modo organizzato con ricorso alla tecnologia informatica e i reati economici e finanziari di dimensione internazionale qualora commessi in una qualsiasi forma di copartecipazione come definiti dalla propria legislazione interna.

Riserva all'articolo 21 L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della Convenzione è subordinata
all'esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali di assistenza giudiziaria tra il
Portogallo e la Parte richiedente.

Riserva all'articolo 25 Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione il Portogallo dichiara
che le richieste e gli allegati che gli saranno trasmessi devono essere accompagnati
da una traduzione in portoghese o in francese.

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 45

0.311.53

Riserva all'articolo 32 Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 32 della Convenzione il Portogallo dichiara
che le informazioni o gli elementi di prova trasmessi dallo Stato portoghese non
possono, senza previo consenso, essere utilizzati a fini di procedure diverse da
quelle specificate nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 23 della Convenzione il Portogallo dichiara
che l'autorità centrale è la Procuradoria Geral da República
rua da Escola Politécnica, 140
1200 Lisboa

Repubblica Ceca Dichiarazione - articolo 23 Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il
sequestro e la confisca dei proventi di reato, la Repubblica Ceca designa le seguenti
autorità:

1.

Nei procedimenti penali:
l'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica Ceca per i procedimenti anteriori all'imputazione, e

il Ministero della Giustizia della Repubblica Ceca per i procedimenti
successivi a un'imputazione; 2.

Negli altri casi:
il Ministero delle Finanze della Repubblica Ceca.

Indirizzi delle autorità centrali menzionate: Nejvyšši státni zastupitelství
Ceské republiky
Jezuitská 4
660 55 Brno

(Bureau du Procureur Général
de la République tchèque) Ministerstvo spravedìnosti
Ceské republiky
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

(Ministère de la Justice
de la République tchèque) Ministerstvo financí
Ceské republiky
Letenská 15
118 10 Praha 1

(Ministère des Finances
de la République tchèque)

Repressione di taluni reati 46

0.311.53

Romania

Riserva all'articolo 14 Ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione la Romania dichiara che il
paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

Riserva all'articolo 21 Ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione la Romania dichiara che la
notificazione di documenti giudiziari deve essere effettuata direttamente attraverso
l'autorità centrale che è il Ministero della Giustizia. Per quanto concerne le richieste
di assistenza formulate durante le indagini preliminari al processo, la notificazione
deve essere effettuata per il tramite dell'Ufficio del Procuratore Generale presso la
Corte Suprema di Giustizia.

Riserva all'articolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Romania dichiara
che le domande e gli allegati trasmessi alle autorità romene devono essere accompagnati da una traduzione in lingua romena o in una delle lingue ufficiali del Consiglio
d'Europa.

Riserva all'articolo 32 Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione la Romania dichiara
che le informazioni o gli elementi di prova forniti dalla Romania in applicazione del
capitolo III della Convenzione non possono, senza previo consenso, essere utilizzati
dalla Parte richiedente a fini di procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione le autorità centrali
della Romania competenti a trasmettere le richieste formulate ai sensi del capitolo III
della Convenzione sono: Ministerul Justitiei
Str. Apollodor nr. 17, sectorul 5
Bucuresti - Roumanie

(Ministère de la Justice) Oficiul National de Prevenire si
Combatere a Spalarii Banilor
Str. Splaiul independentei
nr. 202 A, sectorul 6
Bucuresti - Roumanie

(Bureau National pour la Prévention et
la Lutte contre le Blanchiment d'Argent) Ministerul de Interne
Inspectoratul General al Politiei
Sos. Stefan cel Mare nr. 13-15,
sectorul 2
Bucuresti - Roumanie

(Ministère de l'Intérieur)

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 47

0.311.53

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apollodor nr. 17, sectorul 5
Bucuresti - Roumanie

(Ministère des Finances Publiques) Parchetul General de pe langa
Curtea Suprema de Justitie
Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5
Bucuresti - Roumanie

(Bureau du Procureur Général près la
Cour Suprême de Justice) Regno Unito

Riserva all'articolo 211 Riserva all'articolo 612 Riserva all'articolo 14 Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 il Regno Unito dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente ai principi costituzionali e ai
concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

Riserva all'articolo 21 Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 il Regno Unito dichiara che i documenti
giudiziari devono essere notificati soltanto attraverso la propria autorità centrale
competente, vale a dire: Autorité Centrale du Royaume-Uni
pour l'entraide judiciaire en matière
pénale
C7 Division
Home Office
50 Queen Anne's Gate
London SW1H 9AT

(Central Authority for Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters) Riserva all'articolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 il Regno Unito si riserva la facoltà
di esigere che le domande e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in
inglese.

11

La seguente riserva formulata all'atto del deposito dello strumento di ratifica il 28.9.1992
(RU 1993 2405):
«Conformemente all'art. 2 par. 2 il Regno Unito dichiara, per quanto riguarda la Scozia,
che intende applicare l'art. 2 par. 1 unicamente per i reati inerenti al traffico di droga
come definito dalla legislazione scozzese.»
è stata ritirata con effetto a decorrere dal 16.9.1999.

12

La seguente riserva formulata all'atto del deposito dello strumento di ratifica il
28.9.1992 (RU 1993 2405):
«Conformemente all'art. 6 par. 4 il Regno Unito dichiara che l'art. 6 par. 1 si applica
unicamente ai reati inerenti al traffico di droga come definito dalla propria legislazione
interna.»
è stata ritirata con effetto a decorrere dal 1.9.1995.

Repressione di taluni reati 48

0.311.53

Dichiarazione - articolo 23 L'autorità centrale ddel Regno Unito designata in virtù dell'articolo 23 paragrafo 1 è
la seguente:

Autorité Centrale du Royaume-Uni
pour l'entraide judiciaire en matière
pénale
C7 Division
Home Office
50 Queen Anne's Gate
London SW1H 9AT

(Central Authority for Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters) Dichiarazione all'articolo 38 - per quanto concerne l'Isola di Man Conformemente all'articolo 38 il Regno Unito dichiara che la Convenzione si applica all'Isola di Man con le riserve e le dichiarazioni seguenti: Riserva all'articolo 6 - per quanto concerne l'Isola di Man13 Riserva all'articolo 14 - per quanto concerne l'Isola di Man Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 il Regno Unito dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica all'Isola di Man subordinatamente ai principi
costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

Riserva all'articolo 21 - per quanto concerne l'Isola di Man Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 il Regno Unito dichiara che i documenti
giudiziari destinati all'Isola di Man devono essere notificati unicamente per il
tramite dell'autorità centrale competente, vale a dire: Le Procureur Général de Sa Majesté
Attorney General's Chambers
Douglas
Isle of Man

Riserva all'articolo 25 - per quanto concerne l'Isola di Man Conformemente all'articolo 25 paragrafo il Regno Unito dichiara che si riserva la
facoltà di esigere che le richieste e gli allegati trasmessi all'autorità centrale
dell'Isola di Man siano accompagnati da una traduzione in inglese.

Dichiarazione - articolo 23 - per quanto concerne l'Isola di Man L'autorità centrale competente del Regno Unito designata in virtù dell'articolo 23
paragrafo 1per l'Isola di Man è la seguente: 13

La seguente riserva formulata all'atto dell'estensione territoriale all'Isola di Man il
19.1.1995:
«Conformemente all'art. 6 par. 4 il Regno Unito dichiara che l'art. 6 par. 1 si applica
all'Isola di Man unicamente ai reati inerenti al traffico di droga come definito dalla
propria legislazione interna.»
è stata ritirata con effetto a decorrere dal 18.6.1999

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 49

0.311.53

Le Procureur Général de Sa Majesté
Attorney General's Chambers
Douglas
Isle of Man

Dichiarazione - articolo 38 - per quanto concerne il baliaggio di Guernesey Conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 della Convenzione il Governo del
Regno Unito dichiara che l'applicazione della Convenzione è estesa al baliaggio di
Guernesey con riserva delle dichiarazioni seguenti: Riserva all'articolo 14 - per quanto concerne il baliaggio di Guernesey Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione il Regno Unito
dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica al baliaggio di Guernesey
con riserva dei principi costituzionali e dei concetti fondamentali del proprio sistema
giuridico.

Riserva all'articolo 21 - per quanto concerne il baliaggio di Guernesey Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 il Regno Unito dichiara che i documenti
giudiziari trasmessi al baliaggio di Guernesey devono essere notificati unicamente
per il tramite dell'autorità centrale competente. L'autorità centrale competente per il
baliaggio di Guernesey è la seguente: Le Procureur Général de Sa Majesté
St. James Chambers
St. Peter Port
Guernsey, GY1 2PA

Riserva all'articolo 25 - per quanto concerne il baliaggio di Guernesey Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione il Regno Unito
dichiara che si riserva il diritto di esigere che le richieste e gli allegati trasmessi
all'autorità centrale del Baliaggio di Guernesey siano accompagnati da una traduzione in lingua inglese.

Dichiarazione - articolo 23 - per quanto concerne il Baliaggio di Guernesey L'autorità centrale del Regno Unito designata in applicazione dell'articolo 23 paragrafo 1della Convenzione per il Baliaggio di Guernesey è: Le Procureur Général de Sa Majesté
St. James Chambers
St. Peter Port
Guernsey, GY1 2PA

Russia

Riserva all'articolo 14 Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione la Federazione di
Russia dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente
ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

Repressione di taluni reati 50

0.311.53

Riserva all'articolo 21 Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione la Federazione di
Russia dichiara che la notificazione dei documenti giudiziari deve essere effettuata
per il tramite del Ministero della Giustizia della Federazione di Russia.

Riserva all'articolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione la Federazione di
Russia dichiara di riservarsi la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano
accompagnati da una traduzione in russo o in inglese.

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione la Federazione di
Russia dichiara che le autorità centrali designate in applicazione dell'articolo 23
paragrafo 1 sono le seguenti: le Ministère de la Justice de la Fédération de Russie
Vorontsovo pole 4
109830, Moscou - Fédération de Russie nelle cause di diritto civile, inclusi gli aspetti di diritto civile nelle cause di diritto
penale; e

le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie
ul. Bolshaya Dmitrovka, 15a
103793, Moscou - Fédération de Russie nelle cause di diritto penale.

San Marino

Riserva all'articolo 6 Conformemente all'articolo 6 paragrafo 4 la Repubblica di San Marino dichiara che
l'articolo 6 paragrafo 1 si applica ai reati penali principali o alle categorie di tali
reati specificati nella propria legislazione interna in materia di riciclaggio e proventi
di reato (legge n° 123 del 1998).

Riserva all'articolo 14 Conformemente all'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica di San
marino dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica subordinatamente
ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

Riserva all'articolo 21 Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 la Repubblica di San Marino dichiara
che i documenti giudiziari possono essere notificati soltanto per il tramite della
propria autorità centrale senza pregiudicare quanto previsto negli accordi bilaterali.

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 51

0.311.53

Riserva all'articolo 2514 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 la Repubblica di San Marino dichiara
che si riserva la facoltà di esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati
da una traduzione in lingua italiana o in una delle lingue ufficiali del Consiglio
d'Europa la cui esattezza deve essere ufficialmente certificata. Per quanto concerne i
documenti voluminosi che non fossero tradotti in lingua italiana, la Repubblica di
San Marino si riserva la facoltà di esigere, all'occorrenza, una traduzione in italiano
o di farli tradurre addossandone le spese alla Parte richiedente.

Riserva all'articolo 32 Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 la Repubblica di San Marino dichiara
che le informazioni e gli elementi di prova forniti da San Marino in applicazione del
capitolo III della Convenzione non possono, senza previo consenso dell'autorità di
San Marino, essere utilizzati dalla Parte richiedente a fini di procedure diverse da
quelle specificate nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2, l'autorità centrale della Repubblica di
San Marino, senza pregiudizio per le disposizioni di accordi bilaterali che autorizzano relazioni dirette con le autorità giudiziarie di San Marino, è la seguente: Segreteria di Stato per gli Affari Esteri
Palazzo Begni
Contrada Omerelli, 31
47890 San Marino - Repubblica di San Marino Slovacchia

Riserva all'articolo 6 La Repubblica slovacca dichiara che l'articolo 6 paragrafo 1 si applica soltanto ai
reati principali secondo la legge penale slovacca (art. 17-20a del Codice penale).

Riserva all'articolo 14 La Republica slovacca dichiara di applicare l'articolo 14 paragrafo 3 subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del sistema giuridico
slovacco.

Riserva all'articolo 21 La Republica slovacca dichiara che la notificazione di documenti scritti alle persone
presenti sul territorio della Repubblica secondo le modalità previste nell'articolo 21 14

La riserva qui di seguito formulata all'atto del deposito dello strumento di ratifica il
12.10.2000:
«Conformemente all'art. 25 par. 3 la Repubblica di San Marino si riserva la facoltà di
esigere che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua
italiana la cui esattezza deve essere ufficialmente certificata. Sarà proposto al Parlamento
nazionale (Consiglio Grande e Generale) di introdurre la possibilità che le richieste e gli
allegati siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue ufficiali del Consiglio
d'Europa.»
è stata emendata con effetto a decorrere dal 15.4.2002.

Repressione di taluni reati 52

0.311.53

paragrafo 2 lettere a - b si applica soltanto se dette modalità sono previste in altri
trattati internazionali bilaterali e multinazionali, coercitivi per la Repubblica slovacca e per la Parte che trasmette il documento scritto.

Riserva all'articolo 25 La Repubblica slovacca dichiara di riservarsi la facoltà di esigere che le richieste e
gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua slovacca, inglese o
francese.

Riserva all'articolo 32 La Repubblica slovacca dichiara che le informazioni e gli elementi di prova da essa
forniti conformemente alla Convenzione non possono, senza previo consenso, essere
utilizzati dalla Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle
specificate nella richiesta.

Dichiarazioni 1.

Le domande previste nel capitolo III devono essere trasmesse alle autorità
seguenti della Repubblica slovacca: a)

Domande previste nella Sezione 2 Prezídium Policajného zboru
Správa kriminálnej a

ILQDQþQHM SROtFLH

ÒUDG ILQDQþQHM 3ROtFLH
Vajnorská 25
812 72 Bratislava

(Presidium de la Force de Police
Département de la Police criminelle et
financière
Bureau de la Police financière) b)

Domande previste nella Sezione 3 Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky

äXSQp QiPHVWLH 812 85 Bratislava (Bureau du Procureur Général
de la République slovaque) c)

Domande previste nella Sezione 4 Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky

äXSQp QiPHVWLH 813 11 Bratislava (Ministère de la Justice de la République
slovaque)

d) Altre domande di assistenza in materia criminale, che, nello Stato richiedente, sono allo stadio di
procedura preliminare all'introduzione di un'azione, all'Ufficio del
Procuratore Generale della Repubblica slovacca (par. b) indicato qui
innanzi),

in materia criminale, che, nello Stato richiedente, sono allo stadio di
procedura posteriore all'introduzione di un'azione, al Ministero della
Giustizia della Repubblica slovacca (par. c) indicato qui innanzi).

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 53

0.311.53

2. Ogni autorità citata sotto il punto 1. è un'autorità centrale per la trasmissione all'estero di richieste delle autorità slovacche di assistenza giudiziaria ai sensi
del capitolo III.

Slovenia

Riserva all'articolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione il Governo della
Slovenia si riserva il diritto di esigere che le richieste e gli allegati trasmessi
all'autorità centrale competente siano accompagnati da una traduzione in lingua slovena o in lingua inglese.

Riserva all'articolo 32 Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione le informazioni e gli
elementi di prova forniti dal Governo della Slovenia in applicazione del capitolo III
della Convenzione non possono, senza consenso, essere utilizzati dalla Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 l'autorità centrale della Repubblica di
Slovenia designata in applicazione del paragrafo 1 di questo articolo è la seguente: Bureau de Prévention du Blanchiment de l'Argent
Cankarjeva 5
1000 Ljubljana
téléphone 00 386 61 125 41 89
fax

00 386 61 125 20 87 Spagna

Riserva all'articolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 la Spagna si riserva la facoltà di esigere
che le richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in una delle
lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

Riserva all'articolo 32 Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 la Spagna dichiara che le informazioni o
gli elementi di prova da essa trasmessi in applicazione del presente capitolo non
possono, senza suo preventivo consenso, essere usate o trasmesse dalle autorità della
Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella
richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 L'autorità centrale designata è la seguente: Ministerio de Justicia
Secretaría General Técnica
San Bernardo, 45
28071 Madrid - España

Repressione di taluni reati 54

0.311.53

Svezia

Riserva all'articolo 2 Conformemente all'articolo 2 paragrafo 2 la Svezia dichiara che la disposizione
dell'articolo 2 paragrafo 2 si applica ai pronventi del crimine e agli strumenti utilizzati per commettere un reato e che possono essere confiscati secondo le disposizioni
del Codice Penale e della Legge penale sugli stupefacenti (1968:64) o in virtù della
Legge che vieta taluni prodotti dopanti (1991:1969). Per quanto concerne gli altri
reati la Svezia si riserva il diritto, qualora giustificato a motivo del genere di reato,
di ordinare la confisca in misura più limitata.

Riserva all'articolo 615 Riserva all'articolo 21 Conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 la Svezia formula una riserva alle disposizioni dell'articolo 21 paragrafo 2b.

Riserva all'articolo 25 Conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 la Svezia dichiara che una richiesta trasmessa alla Svezia in virtù della Convenzione deve essere formulata in svedese,
danese, norvegese o inglese oppure tradotta in una di queste lingue.

Dichiarazione - articolo 23 Conformemente all'articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione l'autorità centrale
è il:

Ministère de la Justice
Département des affaires pénales et de l'entraide judiciaire internationale
Autorité centrale
S-103 33 Stockholm - Suède
téléphone:

+46 8 405 45 00 (Secrétariat) fax:

+46 8 405 46 76

e-mail:

birs@justice.ministry.se Svizzera16

Riserva all'articolo 6 L'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione si applica soltanto se il reato principale è
qualificato come crimine secondo il diritto svizzero (art. 9 cpv. 1del CP svizzero17 in
connessione con le fattispecie penali del Codice penale e del diritto penale accessorio).

15

La seguente riserva formulata all'atto del deposito dello strumento di ratifica il
15.7.1996:
«Conformemente all'art. 6 par. 4 la Svezia dichiara che le disposizioni dell'art. 6 par. 1
si applicano unicamente ai casi in cui i beni in questione provengono da un acquisto
criminale.»
è stata ritirata con effetto a decorrere dal 1.7.1999.

16

Art. 2 del DF del 2 mar. 1993 (RU 1993 2384) 17 RS

311.0

Riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato 55

0.311.53

Riserva all'articolo 21 La notificazione di documenti giudiziari a persone in Svizzera deve essere effettuata
per il tramite delle autorità svizzere competenti (Ufficio federale di giustizia18).

Riserva all'articolo 25 Le richieste e gli allegati devono essere presentati in lingua tedesca, francese o
italiana, o essere accompagnate da una traduzione ufficiale certificata conforme in
una di tali lingue.

Riserva all'articolo 32 Le informazioni e gli elementi di prova ottenuti dalla Svizzera in applicazione della
presente Convenzione non possono, senza previo consenso dell'Ufficio federale di
Giustizia (Uffici centrali), essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte
richiedente per scopi di indagine o di procedura diversi da quelli precisati nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 Autorità centrale:

Office fédéral de la justice
Bundesrain 20
CH-3003 Berne
téléphone:

+41.31.322.11.20

fax:

+41.31.322.53.80

Ucraina

Riserva all'articolo 14 L'articolo 14 paragrafo 2 della Convenzione si applica subordinatamente ai principi
costituzionali e ai concetti fondamentali del sistema giuridico ucraino.

Riserva all'articolo 25 Le richieste e gli allegati di cui all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione, qualora non fossero redatti in lingua ucraina, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua ucraina o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

Riserva all'articolo 32 Conformemente all'articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione l'Ucraina dichiara
che le informazioni e gli elementi di prova da essa forniti in applicazione del capitolo III della Convenzione non possono, senza il proprio consenso, essere utilizzati
dalla Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate
nella richiesta.

18

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del
15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto
conto in tutto il presente testo.

Repressione di taluni reati 56

0.311.53

Dichiarazione - articolo 23 In conformità dell'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione, le autorità centrali
competenti designate dall'Ucraina sono il Ministero della Giustizia d'Ucraina (per
quanto concerne le decisioni giudiziarie) e l'Ufficio del Procuratore Generale
dell'Ucraina (per quanto concerne le istanze procedurali nel quadro di indagini
criminali).

Ungheria

Riserva all'articolo 6 In virtù dell'articolo 6 paragrafo 4 l'Ungheria si riserva il diritto di applicare il paragrafo 1 di questo articolo ai reati principali definiti dal proprio Codice Penale.

Riserva all'articolo 14 In virtù dell'articolo 14 paragrafo 3 l'Ungheria dichiara che il paragrafo 2 del presente articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai
concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

Riserva all'articolo 21 In virtù dell'articolo 21 paragrafo 2 l'Ungheria dichiara che i documenti giudiziari
devono essere notificati unicamente per il tramite della propria autorità centrale.

Riserva all'articolo 25 In virtù dell'articolo 25 paragrafo 3 le richieste e gli allegati devono essere redatti in
lingua ungherese o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa oppure
accompagnate da una traduzione in una di queste lingue. Tuttavia, l'Ungheria
dichiara di essere disposta ad accettare le richieste e gli allegati in lingua tedesca.

Riserva all'articolo 32 In virtù dell'articolo 32 paragrafo 2 l'Ungheria dichiara che le informazioni o gli
elementi di prova da essa trasmessi in applicazione del capitolo III della Convenzione non possono, senza previo consenso, essere usate o trasmesse dalle autorità della
Parte richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle specificate nella
richiesta.

Dichiarazione - articolo 23 In virtù dell'articolo 23 paragrafo 2 la Repubblica d'Ungheria designa il Ministère de la Justice de la République de Hongrie
(1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.) e il

Parquet Général de la République de Hongrie
(1055 Budapest, Markó u. 16.) come autorità centrali.