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0.311.53

RU 1993 2386; FF 1992 VI 9

Traduzione1

Convenzione
sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro
e la confisca dei proventi di reato

Conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990
Approvata dall'Assemblea federale il 2 marzo 19932
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato l'11 maggio 1993
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° settembre 1993

(Stato 1° settembre 2015)

1 Dal testo originale francese.

2 Art. 1 cpv. 1 del DF del 2 mar. 1993 (RU 1993 2384).

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una maggiore unità fra i suoi membri;

convinti della necessità di perseguire una politica criminale comune tendente alla protezione della società;

considerando che la lotta contro la grande criminalità, che costituisce sempre più un problema di carattere internazionale, richiede l'impiego di metodi moderni ed efficaci su scala internazionale;

ritenuto che uno di tali metodi consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati;

considerando che per il raggiungimento di tale fine deve essere anche creato un efficiente sistema di cooperazione internazionale;

hanno concordato quanto segue:

Capitolo I:
Definizioni

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a.
«provento» significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi valore patrimoniale, come definito nel sottoparagrafo b del presente articolo;
b.
«valori patrimoniali» comprende valori patrimoniali in qualsiasi modo descritti, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonché documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti valori;
c.
«strumenti» significa qualsiasi oggetto usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
d.
«confisca» significa una sanzione o misura, ordinata da un'autorità giudiziaria a seguito di una procedura per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un valore patrimoniale;
e.
«reato principale» significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'articolo 6 della presente Convenzione.

Capitolo II:
Misure in ambito nazionale

Art. 2 Confisca

1. Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di valori patrimoniali il cui valore corrisponde a tali proventi.

2. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati o alle categorie di tali reati specificati nella predetta dichiarazione.

Art. 3 Indagini e misure provvisorie

Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di identificare e rintracciare valori patrimoniali che possano formare oggetto di confisca a norma dell'articolo 2 paragrafo 1, nonché di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di tali beni.

Art. 4 Poteri e tecniche d'investigazione speciali

1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura necessarie per conferire alle proprie autorità giudiziarie o alle altre competenti autorità la facoltà di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione o siano sottoposti a sequestro al fine di attuare i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3. Ciascuna Parte non potrà rifiutarsi di agire a norma delle disposizioni del presente articolo opponendo il segreto bancario.

2. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura necessarie per consentirle di impiegare tecniche investigative che facilitino l'identificazione e l'aumento di proventi, nonché la raccolta delle relative prove. Le predette tecniche possono comprendere provvedimenti intesi alla sorveglianza di conti bancari, osservazioni, intercettazioni di telecomunicazioni, accesso a sistemi computerizzati e ordini di produrre determinati documenti.

Art. 5 Mezzi giuridici di tutela

Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie ad assicurare che le persone interessate dalle misure di cui agli articoli 2 e 3 dispongono di effettivi rimedi giuridici a tutela dei propri diritti.

Art. 6 Reati di riciclaggio

1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente:

a.
la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti;
b.
l'occultamento o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di valori patrimoniali, nonché dei diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti valori patrimoniali sono proventi;

e, fatti salvi i suoi principi costituzionali e i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:

c.
l'acquisizione, il possesso o l'uso di valori patrimoniali sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi;
d.
la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del presente articolo, l'associazione o il complotto, allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, l'istigazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione.

2. Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo:

a.
è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato principale;
b.
può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale;
c.
la consapevolezza, l'intenzione e il fine, richiesti come elementi di uno dei reati di cui al predetto paragrafo, possono essere dedotti da circostanze obiettive e di fatto.

3. Ciascuna Parte può prendere le misure che ritiene necessarie per conferire carattere di reato, secondo la propria legge interna, alla totalità o a una parte degli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in uno o in tutti dei seguenti casi:

a.
quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i valori patrimoniali costituivano proventi;
b.
quando l'autore ha agito a fine di lucro;
c.
quando l'autore ha agito per facilitare la continuazione di ulteriori attività criminali.

4. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati principali o alle categorie di tali reati specificati nella predetta dichiarazione.

Capitolo III:
Cooperazione internazionale

Sezione 1:
Principi di cooperazione internazionale

Art. 7 Principi generali e misure di cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano fra di loro nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e delle procedure per la confisca di strumenti e di proventi.

2. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire, alle condizioni previste dal presente capitolo, le richieste:

a.
di confisca di valori patrimoniali specifici consistenti in proventi o strumenti nonché di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi;
b.
di assistenza nelle indagini e di misure provvisorie ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera a che precede.

Sezione 2:
Assistenza nelle indagini

Art. 8 Obbligo di prestare assistenza

Le Parti, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile per identificare e rintracciare gli strumenti, i proventi e gli altri valori patrimoniali suscettibili di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, dell'ubicazione, del movimento, della natura, dello statuto giuridico e dell'ammontare dei valori patrimoniali sopra indicati.

Art. 9 Esecuzione dell'assistenza

L'assistenza a norma dell'articolo 8 viene prestata nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge e, nella misura non incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta.

Art. 10 Informazioni spontanee

Senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere a un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure, ovvero potrebbe portare a una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.

Sezione 3:
Misure provvisorie

Art. 11 Obbligo d'ordinare misure provvisorie

1. A richiesta di un'altra Parte che abbia avviato una procedura penale o un'azione per fini di confisca, ciascuna Parte prende le necessarie misure provvisorie, come il congelamento o il sequestro, allo scopo di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di valori patrimoniali che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero servire a soddisfare tale richiesta.

2. La Parte che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell'articolo 13, se richiesta, adotta le misure indicate nel paragrafo 1 del presente articolo relativamente ai valori patrimoniali che formino oggetto della richiesta o che potrebbero servire a soddisfare la stessa.

Art. 12 Esecuzione delle misure provvisorie

1. Le misure provvisorie di cui all'articolo 11 sono eseguite nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge e, nella misura non incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta.

2. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria a norma del presente articolo, in tutti i casi in cui è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura.

Sezione 4:
Confisca

Art. 13 Obbligo di confisca

1. La Parte che ha ricevuto da un'altra Parte una richiesta di confisca di strumenti o di proventi situati sul proprio territorio:

a.
esegue l'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente con riferimento a tali strumenti o proventi; oppure
b.
sottopone la richiesta alle proprie competenti autorità allo scopo di ottenere un ordine di confisca e, se questo è ottenuto, lo esegue.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1b del presente articolo, ciascuna Parte è, quando sia necessario, competente per avviare procedure di confisca in base alla propria legge.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche in caso di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i valori patrimoniali che possono essere oggetto dell'esecuzione della confisca si trovano sul territorio della Parte richiesta. In tali casi, quando l'esecuzione della confisca avviene a norma del paragrafo 1, la Parte richiesta, qualora non sia ottenuto il pagamento, soddisfa i propri diritti su qualsiasi valore patrimoniale disponibile a tale scopo.

4. Se la richiesta di confisca riguarda un valore patrimoniale specifico, le Parti possono decidere che la Parte richiesta esegua la confisca sotto forma d'obbligo di pagamento di una somma di denaro corrispondente all'ammontare del valore patrimoniale.

Art. 14 Esecuzione della confisca

1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca prevista dall'articolo 13 sono disciplinate dalla legge della Parte richiesta.

2. La Parte richiesta è vincolata dagli accertamenti relativi ai fatti nei limiti in cui essi siano stabiliti in una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente, o nei limiti in cui questa sentenza o decisione giudiziaria sia fondata su tali fatti.

3. Ciascuna Parte, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 2 del presente articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

4. Se la confisca consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro, la competente autorità della Parte richiesta converte il relativo importo nella propria valuta al tasso di cambio in vigore nel momento in cui è presa la decisione di eseguire la confisca.

5. Nel caso dell'articolo 13 paragrafo 1a, soltanto la Parte richiedente ha diritto di decidere su eventuali richieste di revisione della decisione di confisca.

Art. 15 Valori patrimoniali confiscati

Salvo contrario accordo delle Parti interessate, la Parte richiesta dispone secondo la propria legge interna dei valori patrimoniali da essa confiscati.

Art. 16 Diritto di esecuzione e importo massimo della confisca

1. La richiesta di confisca a norma dell'articolo 13 non pregiudica il diritto della Parte richiedente d'eseguire essa stessa l'ordine di confisca.

2. Nulla della presente Convenzione può essere interpretato in modo da consentire che il valore totale della confisca superi l'importo della somma di denaro specificato nell'ordine di confisca. Qualora una delle Parti ritenga che quanto sopra possa verificarsi, le Parti interessate si consultano allo scopo di evitarlo.

Art. 17 Pene detentive in caso di inadempienza

Se la Parte richiedente lo ha esplicitamente indicato nella richiesta, la Parte richiesta non può imporre pene detentive in caso d'inadempienza, né altre misure restrittive della libertà personale, come risultato di una richiesta fatta ai sensi dell'articolo 13.

Sezione 5:
Rifiuto e rinvio della cooperazione

Art. 18 Motivi di rifiuto

1. La cooperazione ai sensi del presente capitolo può essere rifiutata se:

a.
la misura richiesta fosse contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico della Parte richiesta; o
b.
l'esecuzione della richiesta rischia di pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali della Parte richiesta; o
c.
la Parte richiesta ritiene che l'importanza del caso al quale la richiesta si riferisce non giustifica il compimento della misura richiesta; o
d.
il reato al quale si riferisce la richiesta è di natura politica o fiscale; o
e.
la Parte richiesta ritiene che il compimento della misura richiesta sarebbe contrario al principio «ne bis in idem»; o
f.
il reato al quale la richiesta si riferisce non costituirebbe reato secondo la legge della Parte richiesta se esso fosse stato commesso nell'ambito della sua giurisdizione. Tuttavia, tale motivo di rifiuto è applicabile alla cooperazione prevista dalla sezione 2 soltanto nei limiti in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive.

2. La cooperazione ai sensi della sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della sezione 3 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se, qualora si trattasse di un caso interno analogo, la legge interna della Parte richiesta non consentirebbe l'adozione delle misure richieste ai fini di indagini o di procedure.

3. Quando la legge della Parte richiesta lo prevede, la cooperazione ai sensi della sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della sezione 3 del presente capitolo può essere rifiutata, inoltre, se le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, non fossero consentite dalla legge della Parte richiedente, oppure, per quanto riguarda le competenti autorità della Parte richiedente, se la richiesta non è autorizzata né da un giudice, né da altra autorità giudiziaria, comprese le procure pubbliche, che agiscano in relazione a un reato.

4. La cooperazione ai sensi della sezione 4 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se:

a.
la legge della Parte richiesta non prevede la confisca per il tipo di reato al quale la richiesta stessa si riferisce; o
b.
senza pregiudizio per l'obbligo fissato dall'articolo 13 paragrafo 3, essa fosse contraria ai principi dell'ordinamento interno della Parte richiesta relativi ai limiti della confisca determinati con riguardo al rapporto fra il reato e:
i.
il vantaggio economico che potrebbe essere considerato come suo provento, oppure
ii.
i valori patrimoniali che potrebbero essere considerati come strumenti; o
c.
secondo la legge della Parte richiesta, la confisca non può essere ordinata o eseguita a causa della prescrizione; o
d.
la richiesta non si riferisce a una precedente condanna né a una decisione di natura giudiziaria, né a una dichiarazione, contenuta in una tale decisione, secondo la quale sono stati commessi uno o più reati, sulla base della quale la confisca è stata ordinata o richiesta; o
e.
la confisca non è eseguibile nella Parte richiedente, o è ancora soggetta a rimedi ordinari di diritto; o
f.
la richiesta si riferisce a un ordine di confisca avente origine da una decisione presa in assenza della persona contro la quale il provvedimento stesso è stato emesso e, a giudizio della Parte richiesta, la procedura avviata dalla Parte richiedente e che ha portato a tale decisione non ha rispettato i diritti minimi di difesa garantiti a favore di tutte le persone accusate di un reato.

5. Ai fini del paragrafo 4f del presente articolo, la decisione non è ritenuta presa in assenza se:

a.
è stata confermata o presa dopo opposizione della persona interessata; o
b.
è stata presa in sede di appello e l'appello è stato interposto dalla persona interessata.

6. Nel valutare, ai fini del paragrafo 4f del presente articolo, se i diritti minimi di difesa sono stati rispettati, la Parte richiesta tiene conto del fatto che la persona interessata abbia deliberatamente cercato di sottrarsi alla giustizia ovvero che tale persona, avendo avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione presa in sua assenza, ha scelto di non farlo. Lo stesso vale quando la persona interessata, cui la citazione a comparire è stata debitamente notificata, abbia deciso di non comparire o di non chiedere un rinvio.

7. Una Parte non può invocare il segreto bancario come motivo per rifiutarsi di cooperare a norma del presente capitolo. Se la propria legge interna così dispone, ciascuna Parte può richiedere che le richieste di cooperazione le quali comportino la rivelazione di segreti bancari venga autorizzata o da un giudice o da altra autorità giudiziaria, comprese le procure pubbliche, che agiscano in relazione ad un reato.

8. Senza pregiudicare il motivo di rifiuto previsto dal paragrafo 1a del presente articolo:

a.
il fatto che la persona nei confronti della quale s'indaga o è stato emesso un ordine di confisca, da parte delle autorità della Parte richiedente, sia una persona giuridica non può essere invocato dalla Parte richiesta come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente capitolo;
b.
il fatto che una persona fisica contro la quale sia stato emesso un ordine di confisca di proventi sia deceduta in seguito, o il fatto che una persona giuridica contro la quale sia stato emesso un ordine di confisca di proventi sia stata sciolta in seguito, non può essere invocato come impedimento all'assistenza a norma dell'articolo 13 paragrafo 1a.
Art. 19 Rinvio

La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione della richiesta qualora i relativi atti pregiudicassero indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorità.

Art. 20 Accoglimento parziale o condizionato della richiesta

Prima di rifiutare o di rinviare la cooperazione ai sensi del presente capitolo, la Parte richiesta valuta, se del caso dopo essersi consultata con la Parte richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da essa ritenute necessarie.

Sezione 6:
Notificazione e tutela dei diritti dei terzi

Art. 21 Notificazione di documenti

1. Le Parti si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto riguarda la notificazione di documenti giudiziari alle persone interessate da misure provvisorie e da confisca.

2. Nulla del presente articolo può essere interpretato nel senso di ostacolare:

a.
la possibilità di trasmettere documenti giudiziari per posta direttamente a persone all'estero;
b.
la possibilità per gli ufficiali giudiziari, i funzionari e le altre competenti autorità della Parte d'origine di procedere alla notificazione di documenti giudiziari direttamente attraverso le autorità consolari della predetta Parte o attraverso gli ufficiali giudiziari, i funzionari e le altre competenti autorità della Parte di destinazione,

a meno che la Parte di destinazione non faccia una dichiarazione contraria al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

3. In caso di notificazione di documenti giudiziari a persone all'estero, interessate da misure provvisorie o da ordini di confisca decisi nella Parte d'origine, quest'ultima deve indicare i rimedi giuridici di cui, secondo la propria legge, le persone interessate possono avvalersi.

Art. 22 Riconoscimento delle decisioni straniere

1. Nell'esaminare le richieste di cooperazione ai sensi delle sezioni 3 e 4, la Parte richiesta riconosce qualsiasi decisione giudiziaria presa nella Parte richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati dai terzi.

2. Il riconoscimento può essere rifiutato se:

a.
i terzi non hanno avuto sufficiente possibilità di far valere i propri diritti; o
b.
la decisione è incompatibile con altra decisione già presa nella Parte richiesta sulla stessa questione; o
c.
esso è contrario all'ordine pubblico della Parte richiesta; o
d.
la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni della legge della Parte richiesta in materia di competenza esclusiva.

Sezione 7:
Norme procedurali e altre norme generali

Art. 23 Autorità centrale

1. Le Parti designano un'autorità centrale o, se necessario, più autorità centrali competenti a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente capitolo, a rispondervi e a eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.

2. Ciascuna Parte, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo delle autorità designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 24 Comunicazione diretta

1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra di loro.

2. In caso di urgenza, le richieste e le comunicazioni di cui al presente capitolo possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie, comprese le procure pubbliche, della Parte richiedente a tali autorità giudiziarie della Parte richiesta. In questi casi copia dell'atto deve essere contemporaneamente trasmessa all'autorità centrale della Parte richiesta per il tramite dell'autorità centrale della Parte richiedente.

3. Le richieste e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere trasmesse per il tramite dell'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol).

4. Se la richiesta è fatta a norma del paragrafo 2 del presente articolo e l'autorità non è competente per darvi seguito, detta autorità la trasmette alla competente autorità nazionale informandone direttamente la Parte richiedente.

5. Le richieste o le comunicazioni di cui alla sezione 2 del presente capitolo, che non comportano misure coercitive, possono essere trasmesse dalle autorità competenti della Parte richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta.

Art. 25 Forma delle richieste e lingua

1. Tutte le richieste di cui al presente capitolo devono essere fatte per scritto. Possono essere impiegati i moderni mezzi di telecomunicazione come il telefax.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, non è prescritta la traduzione delle richieste e degli allegati.

3. All'atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, ciascuna Parte può trasmettere al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione dalla quale risulti che si riserva il diritto di domandare che le richieste a essa trasmesse e gli allegati siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella di tali lingue che indicherà. La Parte in questione può, nella stessa occasione, dichiararsi pronta ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua che indicherà. Le altre Parti possono applicare la regola della reciprocità.

Art. 26 Legalizzazione

I documenti trasmessi a norma del presente capitolo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione.

Art. 27 Contenuto della richiesta

1. Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente capitolo deve indicare specificatamente:

a.
l'autorità che fa la richiesta e quella che conduce le indagini o il procedimento;
b.
l'oggetto e i motivi della richiesta;
c.
la pratica, compresi i fatti rilevanti (come data, luoghi e circostanze del reato) delle indagini o della procedura, fatta eccezione per il caso di richiesta di notificazione;
d.
nella misura in cui la cooperazione comporta misure coercitive:
i)
il testo delle disposizioni di legge oppure, se ciò non è possibile, il testo di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili, e
ii)
l'indicazione che le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, potrebbero essere adottate nel territorio della Parte richiedente, secondo la legge di tale Parte;
e.
se necessario, e per quanto possibile,
i)
particolari relativi alla persona o alle persone interessate, compresi nomi, date e luoghi di nascita, nazionalità, luoghi in cui si trovano e, nel caso di persone giuridiche, le sedi, e
ii)
i valori patrimoniali con riferimento ai quali viene richiesta la cooperazione, l'ubicazione, il rapporto con la persona o con le persone interessate, le eventuali relazioni con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili in merito ad altre persone interessate ai valori patrimoniali stessi; e
f.
tutte le particolari procedure che la Parte richiedente desidera siano seguite.

2. La richiesta di misura provvisoria ai sensi della sezione 3, in relazione al sequestro di valori patrimoniali che potrebbero formare oggetto di ordine di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro, deve inoltre indicare l'importo massimo che si intende realizzare attraverso i valori patrimoniali in questione.

3. Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, le richieste ai sensi della sezione 4 devono contenere:

a.
nel caso dell'articolo 13 paragrafo 1a:
i)
una copia autentica dell'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se tali motivi non sono indicati nell'ordine stesso,
ii)
una dichiarazione delle competenti autorità della Parte richiedente dalla quale risulti che l'ordine di confisca è eseguibile e non soggetto a rimedi giuridici ordinari,
iii)
l'indicazione della misura nella quale l'esecuzione del provvedimento è richiesta, e
iv)
informazioni sulla necessità di adottare misure provvisorie;
b.
nel caso dell'articolo 13 paragrafo 1b, un'esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, tale da consentire alla Parte richiesta di domandare il provvedimento secondo la propria legge interna;
c.
se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino tale circostanza.
Art. 28 Richieste insufficienti

1. Se la richiesta non è conforme alle disposizioni del presente capitolo, ovvero le informazioni fornite non sono sufficienti a consentire alla Parte richiesta di trattare la richiesta medesima, detta Parte può domandare alla Parte richiedente di modificare la domanda o di completarla con ulteriori informazioni.

2. La Parte richiesta può fissare un termine per la ricezione di tali modifiche o informazioni.

3. In attesa delle modifiche o informazioni relative a una richiesta presentata ai sensi della sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta può adottare le misure di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capitolo.

Art. 29 Pluralità di richieste

1. Se la Parte richiesta riceve più di una richiesta ai sensi della sezione 3 o 4 del presente capitolo con riferimento alla stessa persona o agli stessi valori patrimoniali, la pluralità di domande non impedisce a detta Parte di trattare le domande che comportino l'adozione di misure provvisorie.

2. In caso di pluralità di domande a norma della sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta considera l'opportunità di consultarsi con le Parti richiedenti.

Art. 30 Obbligo di motivare

La Parte richiesta deve fornire i motivi per cui decide di negare, rinviare o sottoporre a condizioni qualsiasi cooperazione prevista dal presente capitolo.

Art. 31 Informazioni

1. La Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente:

a.
dell'attività avviata a seguito di una richiesta presentata ai sensi del presente capitolo;
b.
del risultato finale degli atti compiuti sulla base della richiesta;
c.
della decisione di negare, rinviare o sottoporre a condizioni, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione ai sensi del presente capitolo;
d.
di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento degli atti richiesti o che verosimilmente li ritarderà in modo sostanziale; e
e.
nel caso di misure provvisorie adottate a seguito di richiesta presentata ai sensi della sezione 2 o 3 del presente capitolo, delle disposizioni della propria legge interna che porterebbero automaticamente alla revoca della misura provvisoria.

2. La Parte richiedente informa immediatamente la Parte richiesta:

a.
di qualsiasi revisione, decisione o qualsiasi altro fatto in forza del quale l'ordine di confisca cessa di essere in tutto o in parte eseguibile; e
b.
di qualsiasi cambiamento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti a norma del presente capitolo non risultino più giustificati.

3. Se una Parte, sulla base di uno stesso ordine di confisca, richiede la confisca a più di una Parte, essa deve dare comunicazione della richiesta a tutte le Parti interessate all'esecuzione.

Art. 32 Limitazione dell'uso

1. La Parte richiesta può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non siano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.

2. Ciascuna Parte può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, senza previo consenso, le informazioni o le prove da essa fornite a norma del presente capitolo non possono essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini d'indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

Art. 33 Riservatezza

1. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e la sostanza della richiesta, tranne che nella misura necessaria all'esecuzione della domanda stessa. Se la Parte richiesta non può soddisfare la condizione della riservatezza, essa lo comunica immediatamente alla Parte richiedente.

2. La Parte richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali della legge nazionale e se ne viene fatta richiesta, mantiene riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, tranne che e nella misura in cui la rivelazione sia necessaria ai fini delle indagini o delle procedure indicate nella richiesta.

3. Fatte salve le disposizioni della legge interna, la Parte che ha ricevuto informazioni spontanee ai sensi dell'articolo 10 deve uniformarsi a tutte le condizioni di riservatezza chieste dalla Parte che ha fornito le informazioni. Se la Parte non può soddisfare tali requisiti, lo comunica immediatamente alla Parte trasmittente.

Art. 34 Spese

Le spese ordinarie d'esecuzione della richiesta sono a carico della Parte richiesta. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini dell'esecuzione della richiesta, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni dell'esecuzione della richiesta e i criteri di ripartizione dei costi.

Art. 35 Danni e interessi

1. Qualora venga promossa azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del presente capitolo, le Parti interessate prevedono di consultarsi, nei casi in cui ciò sia opportuno, per fissare il criterio di ripartizione delle somme da versare a titolo di risarcimento.

2. La Parte che sia stata chiamata in causa per danni provvede a informare l'altra Parte se detta altra Parte possa avere interesse nella causa stessa.

Capitolo IV:
Disposizioni finali

Art. 36 Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione. Gli Stati possono esprimere il proprio consenso ad essere vincolati mediante:

a.
firma senza riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione;
b.
firma con riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione, seguita da ratificazione, d'accettazione o d'approvazione.

2. Gli strumenti di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati, dei quali almeno due devono essere membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il consenso a essere vincolati alla Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1.

4. Nei riguardi degli Stati firmatari che esprimono successivamente il consenso a essere vincolati dalla Convenzione, questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data alla quale essi hanno espresso il consenso a essere vincolati dalla Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1.

Art. 37 Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati contraenti della Convenzione, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio, che non abbia partecipato alla sua elaborazione, ad accedere alla Convenzione, in virtù di decisione presa con maggioranza prevista dall'articolo 20d dello Statuto del Consiglio d'Europa3 e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di far parte del Comitato.

2. Riguardo agli Stati che hanno aderito, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 38 Applicazione territoriale della Convenzione

1. Ogni Stato può designare, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, il territorio o i territori cui si applica la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può in qualunque altro momento, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Riguardo a tale territorio la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della predetta dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei precedenti due paragrafi può, per quanto concerne i territori indicati nella medesima, essere ritirata inviando comunicazione diretta al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.

Art. 39 Relazione con altre convenzioni e accordi

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche.

2. Le Parti contraenti della Convenzione possono concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, allo scopo d'integrare o rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

3. Se due o più Parti contraenti hanno già concluso un accordo o un trattato su una materia oggetto della Convenzione, o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti per quanto riguarda tale materia, dette Parti hanno facoltà di applicare l'accordo o il trattato, ovvero di regolare i predetti rapporti secondo quanto concordato invece che secondo la presente Convenzione, se ciò facilita la cooperazione internazionale.

Art. 40 Riserve

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare di fare uso di una o più riserve previste dall'articolo 2 paragrafo 2, dall'articolo 6 paragrafo 4, dall'articolo 14 paragrafo 3, dall'articolo 21 paragrafo 2, dall'articolo 25 paragrafo 3 e dall'articolo 32 paragrafo 2. Nessun'altra riserva è ammessa.

2. Lo Stato che abbia formulato una riserva a norma del paragrafo precedente può ritirarla del tutto o in parte inviando comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto alla data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.

3. La Parte contraente che abbia formulato una riserva a proposito di una disposizione della presente Convenzione non può richiedere l'applicazione di tale disposizione a un'altra Parte; essa può tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, chiedere l'applicazione della disposizione nei limiti in cui essa stessa l'abbia accettata.

Art. 41 Modificazioni

1. Modificazioni della presente Convenzione possono essere proposte da qualsiasi Parte contraente e devono essere comunicate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio stesso e a ogni Stato non membro che abbia aderito, o sia stato inviato ad aderire, alla presente Convenzione a norma dell'articolo 37.

2. Ogni modificazione proposta da una Parte contraente è comunicata al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, che sottopone il parere sulla modificazione proposta al Comitato dei Ministri.

3. Il Comitato dei Ministri esamina la modificazione proposta e il parere fornito dal Comitato Europeo per i Problemi Criminali e può adottare la modificazione.

4. Il testo di ogni modificazione adottato dal Comitato dei Ministri a norma del paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti contraenti per accettazione.

5. Ogni modificazione adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data nella quale tutte le Parti abbiano comunicato al Segretario Generale la propria accettazione della stessa.

Art. 42 Componimento delle vertenze

1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa dev'essere tenuto informato sull'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.

2. In caso di vertenza sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti devono cercare di comporre la vertenza con negoziati o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, compreso il deferimento della vertenza al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, a un tribunale arbitrale la cui decisione sarà vincolante per le Parti, o alla Corte Internazionale di Giustizia, a seconda di quanto le Parti interessate decidono di comune accordo.

Art. 43 Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione mediante atto diretto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.

3. La presente Convenzione, in ogni caso, permane in vigore per quanto riguarda l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 14, delle confische delle quali sia stata fatta richiesta in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, prima della data alla quale la denuncia ha effetto.

Art. 44 Comunicazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa provvede a comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione:

a.
ogni firma;
b.
il deposito di ogni strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
c.
ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione a norma degli articoli 36 e 37;
d.
ogni riserva formulata in base all'articolo 40 paragrafo 1;
e.
ogni altro atto, notificazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

Firme

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, l'8 novembre 1990, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, a ogni Stato non membro che abbia partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 1° settembre 20154

4 RU 1993 2386, 2003 1508, 2006 763, 2009 3951 e 2015 3125. Una versione del campo di applicazione aggiornata è pubblicata sul Sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Albania*

31 ottobre

2001

1° febbraio

2002

Andorra*

28 luglio

1999

1° novembre

1999

Armenia*

24 novembre

2003

1° marzo

2004

Australia*

31 luglio

1997

1° novembre

1997

Austria*

7 luglio

1997

1° novembre

1997

Azerbaigian*

4 luglio

2003

1° novembre

2003

Belgio*

28 gennaio

1998

1° maggio

1998

Bosnia e Erzegovina*

30 marzo

2004 F

1° luglio

2004

Bulgaria*

2 giugno

1993

1° ottobre

1993

Ceca, Repubblica*

19 novembre

1996

1° marzo

1997

Cipro*

15 novembre

1996

1° marzo

1997

Croazia*

11 ottobre

1997

1° febbraio

1998

Danimarca* a

19 novembre

1996

1° marzo

1997

Estonia*

10 maggio

2000

1° settembre

2000

Finlandia*

9 marzo

1994

1° luglio

1994

Francia*

8 ottobre

1996

1° febbraio

1997

Georgia*

13 maggio

2004

1° settembre

2004

Germania*

16 settembre

1998

1° gennaio

1999

Grecia*

22 giugno

1999

1° ottobre

1999

Irlanda*

28 novembre

1996

1° marzo

1997

Islanda*

21 ottobre

1997

1° febbraio

1998

Italia*

20 gennaio

1994

1° maggio

1994

Kazakstan*

23 settembre

2014 A

1° gennaio

2015

Lettonia*

1° dicembre

1998

1° aprile

1999

Liechchtenstein*

9 novembre

2000

1° marzo

2001

Lituania*

20 giugno

1995

1° ottobre

1995

Lussemburgo*

12 settembre

2001

1° gennaio

2002

Macedonia*

19 maggio

2000

1° settembre

2000

Malta*

19 novembre

1999

1° marzo

2000

Moldova*

30 maggio

2002

1° settembre

2002

Monaco*

10 maggio

2002 A

1° settembre

2002

Montenegro*

19 ottobre

2006 S

6 giugno

2006

Norvegia*

16 novembre

1994

1° marzo

1995

Paesi Bassi*

10 maggio

1993

1° settembre

1993

Aruba*

7 aprile

1999

1° agosto

1999

Curaçao

7 aprile

1999

1° agosto

1999

Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)

7 aprile

1999

1° agosto

1999

Sint Maarten

7 aprile

1999

1° agosto

1999

Polonia*

20 dicembre

2000

1° aprile

2001

Portogallo*

19 ottobre

1998

1° febbraio

1999

Regno Unito*

28 settembre

1992

1° settembre

1993

Guernesey*

24 settembre

2002

1° gennaio

2003

Isola di Man*

19 gennaio

1995

1° maggio

1995

Jersey

1° maggio

2015

1° maggio

2015

Romania*

6 agosto

2002

1° dicembre

2002

Russia*

2 agosto

2001

1° dicembre

2001

San Marino*

12 ottobre

2000

1° febbraio

2001

Serbia*

9 ottobre

2003

1° febbraio

2004

Slovacchia*

7 maggio

2001

1° settembre

2001

Slovenia*

23 aprile

1998

1° agosto

1998

Spagna*

6 agosto

1998

1° dicembre

1998

Svezia*

15 luglio

1996

1° novembre

1996

Svizzera*

11 maggio

1993

1° settembre

1993

Turchia*

6 ottobre

2004

1° febbraio

2005

Ucraina*

26 gennaio

1998

1° maggio

1998

Ungheria*

2 marzo

2000

1° luglio

2000

*
Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d'Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a
La Conv. non si applica alle Isole Feroe e alla Groenlandia.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera5

Riserva all'articolo 6

L'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione si applica soltanto se il reato principale è qualificato come crimine secondo il diritto svizzero (art. 9 cpv. 1 del CP svizzero6 in connessione con le fattispecie penali del Codice penale e del diritto penale accessorio).

Riserva all'articolo 21

La notificazione di documenti giudiziari a persone in Svizzera deve essere effettuata per il tramite delle autorità svizzere competenti (Ufficio federale di giustizia7).

Riserva all'articolo 25

Le richieste e gli allegati devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana, o essere accompagnate da una traduzione ufficiale certificata conforme in una di tali lingue.

Riserva all'articolo 32

Le informazioni e gli elementi di prova ottenuti dalla Svizzera in applicazione della presente Convenzione non possono, senza previo consenso dell'Ufficio federale di giustizia (Uffici centrali), essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per scopi di indagine o di procedura diversi da quelli precisati nella richiesta.

Dichiarazione - articolo 23

Autorità centrale:

Office fédéral de la justice

Bundesrain 20

CH-3003 Berne

téléphone: +41.58.462.11.20

fax: +41.58.462.53.80

5 Art. 2 del DF del 2 mar. 1993 (RU 1993 2384).

6 RS 311.0

7 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.