Version in Kraft, Stand am 01.01.2016

01.01.2016 - * / In Kraft
  DEFRITEN • (html)
  DEFRITEN • (pdf)

01.01.2012 - 31.12.2015
01.01.2009 - 31.12.2011
01.01.2001 - 31.12.2008
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

814.681

Ordinanza
sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati

(OTaRSi)

del 26 settembre 2008 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 32e capoversi 1, 2 e 5 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
visto l'articolo 57 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

a.
la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all'estero;
b.
l'utilizzazione del ricavato della tassa ai fini della concessione di indennità per:
1.
l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati,
2.
l'indagine di siti che risultano non inquinati.

Capitolo 2: Tassa

Art. 2 Obbligo di pagare la tassa

1 Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera.

2 Chiunque esporta rifiuti destinati al deposito definitivo deve versare una tassa. La tassa si applica anche ai rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all'estero. L'obbligo viene meno se la quota depositata a titolo definitivo è inferiore al 15 per cento della quantità di rifiuti esportata.

33

3 Abrogato dal n. 10 dell'all. 6 all'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

Art. 3 Aliquota della tassa

1 L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:

a.
per le discariche di tipo B, a 5 fr./t;
b.
per le discariche di tipo C, D ed E, a 16 fr./t.4

2 L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente all'estero ammonta:

a.
per il deposito in discariche sotterranee: a 22 fr./t;
b.
per il deposito in altre discariche: allo stesso importo che verrebbe riscosso se i rifiuti fossero depositati in una discarica in Svizzera.

35

4 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. 6 all'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

5 Abrogato dal n. 10 dell'all. 6 all'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

Art. 5 Dichiarazione della tassa

1 Chiunque è soggetto alla tassa deve inoltrare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell'anno civile precedente.

2 La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l'ammontare della tassa. Va compilata su un modulo ufficiale; l'UFAM può autorizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiarazione al Cantone.

3 La dichiarazione costituisce la base per stabilire l'ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.

4 Chiunque è soggetto alla tassa deve conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.

5 Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta deve essere versato un interesse di mora del 3,5 per cento all'anno sull'ammontare della tassa dovuta.

Art. 6 Tassazione6

1 L'UFAM stabilisce l'ammontare della tassa mediante decisione.

2 Se, nonostante sollecito, la persona soggetta al pagamento della tassa non inoltra la dichiarazione della tassa all'UFAM oppure se, in mancanza di documenti affidabili, non è possibile determinare in modo sicuro il ricavato della tassa, l'UFAM esegue la tassazione d'ufficio in base a una valutazione coscienziosa.7

3 L'UFAM esegue la tassazione sulla base dei risultati dei propri controlli, dei dati forniti dal Cantone e di dati empirici.8

6 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. 6 all'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

7 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. 6 all'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

8 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. 6 all'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

Art. 6a9 Termine di pagamento

1 Il termine di pagamento è di 30 giorni.

2 In caso di ritardo nel pagamento, è dovuto un interesse di mora del 3,5 per cento all'anno.

9 Introdotto dal n. 10 dell'all. 6 all'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

Art. 7 Riscossione posticipata

Se, per errore, l'UFAM ha fissato una tassa troppo bassa, esso esige il pagamento posticipato dell'importo mancante entro due anni dalla notificazione della decisione.

Art. 8 Prescrizione

1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

2 Il termine di prescrizione s'interrompe e decorre da capo:

a.
quando la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
b.
a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento della tassa.

3 Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

Capitolo 3: Indennità

Sezione 1: Condizioni per le indennità

Art. 9 Principio

1 In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per:

a.
l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati;
b.
l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e
c.
l'indagine di siti che risultano non inquinati.

2 La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti.

Art. 10 Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza

1 Per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza di siti inquinati vengono concesse indennità soltanto:

a.
se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997;
b.
se una richiesta d'indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all'UFAM entro il 31 dicembre 2010.

2 Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza:

a.
nel caso in cui i costi d'indagine o di sorveglianza computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato;
b.
nel caso in cui i costi d'indagine o di sorveglianza computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.

3 Per provvedimenti d'indagine di siti che risultano non inquinati, vengono concesse indennità soltanto se le indagini sono iniziate dopo il 1° novembre 2006.

Art. 11 Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti di risanamento

1 La Confederazione concede indennità per provvedimenti di risanamento soltanto:

a.
se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997;
b.
se una richiesta d'indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all'UFAM entro il 31 dicembre 2010.

2 Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti di risanamento:

a.
nel caso in cui i costi di risanamento computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato;
b.
nel caso in cui i costi di risanamento computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.

Sezione 2: Costi computabili

Art. 12 Costi computabili per i siti che non devono essere risanati

1 Per costi d'indagine computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:

a.
accertamento di non inquinamento di siti iscritti o suscettibili d'iscrizione nel catasto;
b.
indagine preliminare di siti che devono essere sottoposti a indagine secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 26 agosto 199810 sui siti contaminati (OSiti).

2 Per costi di sorveglianza computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti secondo l'articolo 13 capoverso 1 OSiti:

a.
pianificazione dei provvedimenti di sorveglianza;
b.
costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di installazioni per la sorveglianza;
c.
prelievo di campioni e analisi.
Art. 13 Costi computabili per i siti che devono essere risanati

Per costi computabili nel caso di siti che devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:

a.
indagine preliminare (art. 7 OSiti11) e indagine dettagliata (art. 14 OSiti) nonché sorveglianza (art. 13 cpv. 2 lett. b OSiti) secondo l'articolo 12 capoverso 2;
b.
elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti);
c.
decontaminazione, incluso lo smaltimento di rifiuti (art. 16 lett. a OSiti);
d.
costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di impianti e installazioni per la prevenzione e la sorveglianza a lungo termine della diffusione di sostanze pericolose per l'ambiente (art. 16 lett. b OSiti);
e.
prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 19 cpv. 1 OSiti).

Sezione 3: Procedura

Art. 14 Consultazione dell'UFAM

1 Il Cantone consulta l'UFAM prima di ordinare un provvedimento d'indagine, di sorveglianza o di risanamento.

2 La consultazione dell'UFAM di cui al capoverso 1 non è necessaria se risulta soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 16 capoverso 3.

Art. 15 Richiesta d'indennità

Il Cantone inoltra all'UFAM una richiesta d'indennità. Essa deve contenere:

a.
la prova che i provvedimenti soddisfano le condizioni di cui agli articoli 9-11;
b.
i dati di base e gli elementi sostanziali del progetto;
c.
la valutazione da parte delle autorità che i provvedimenti sono conformi alle esigenze ecologiche, corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica;
d.
i probabili costi dei provvedimenti e i probabili costi computabili;
e.
una copia della decisione riguardante la ripartizione dei costi o eventualmente la ripartizione dei costi debitamente motivata se il responsabile non è identificabile oppure è insolvente.
Art. 16 Assegnazione e versamento delle indennità

1 Se le condizioni sono soddisfatte, l'UFAM assegna un'indennità, entro i limiti dei mezzi disponibili, e ne fissa il probabile ammontare.

2 Esso decide il versamento delle indennità se:

a.
dispone di un elenco, verificato dal Cantone, dell'insieme dei costi computabili effettivamente generati dai provvedimenti;
b.
il ricavato della tassa è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario.

3 Se i provvedimenti sono stati avviati prima dell'assegnazione, l'UFAM può concedere un'indennità, in applicazione dell'articolo 26 capoverso 3 secondo periodo della legge del 5 ottobre 199012 sugli aiuti finanziari e le indennità, segnatamente se:

a.
un provvedimento d'indagine, di sorveglianza o di risanamento costa meno di 250 000 franchi; o
b.
nel corso di lavori edili o di provvedimenti secondo l'OSiti13 emergono nuovi dati sull'inquinamento del sito o sui costi dei provvedimenti necessari.

4 Qualora il ricavato della tassa non sia sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario, al momento del versamento l'UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell'ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all'onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati verranno trattati prioritariamente negli anni successivi.

Capitolo 4: Esecuzione

Art. 17 Competenze

1 L'UFAM esegue la presente ordinanza e fornisce ogni anno informazioni sulla tassa riscossa e sulle indennità versate.

2 Esso può delegare interamente o parzialmente l'esame della dichiarazione della tassa (art. 5 cpv. 3) a enti di diritto pubblico o a privati. Il controllo è finanziato con il ricavato della tassa.

3 I Cantoni sostengono l'UFAM nell'esecuzione della presente ordinanza. In particolare, provvedono a informarlo tempestivamente quando accertano che persone soggette all'obbligo di pagare la tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere.

Art. 1814

14 Abrogato dal n. I 7.3 dell'O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 2015 Disposizione transitoria

L'aliquota della tassa di cui all'articolo 3 capoverso 1 si applica dal 1° gennaio 2017. Fino a questa data l'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:

a.
per le discariche di tipo B, a 3 fr./t;
b.
per le discariche di tipo C, a 17 fr./t;
c.
per le discariche di tipo D ed E, a 15 fr./t.

15 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. 6 all'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

Allegato

(art. 19)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

L'ordinanza del 5 aprile 200016 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati è abrogata.

II

Le ordinanze sotto riportate sono modificate come segue:

17

16 [RU 2000 1398, 2007 4525 n. II. 6]

17 La mod. può essere consultata alla RU 2008 4771.