1 Se necessario per la valutazione di misure per la salvaguardia della sicurezza o per sventare una minaccia considerevole, le autorità d'esecuzione cantonali possono comunicare caso per caso alle autorità seguenti valutazioni della situazione e dati personali ricevuti dal SIC nel quadro di una comunicazione secondo l'allegato 3:
- a.
- autorità d'esecuzione cantonali di altri Cantoni;
- b.
- autorità di perseguimento penale cantonali, nel rispetto dell'articolo 60 capoversi 2-4 LAIn;
- c.
- autorità cantonali preposte all'esecuzione delle pene e delle misure.
2 Alle condizioni menzionate al capoverso 1, le autorità d'esecuzione cantonali possono comunicare caso per caso alle autorità seguenti dati personali che hanno acquisito in virtù del mandato generale di informazione nel quadro dell'applicazione della LAIn:
- a.
- autorità d'esecuzione cantonali di altri Cantoni;
- b.
- autorità di perseguimento penale cantonali, nel rispetto dell'articolo 60 capoversi 2-4 LAIn;
- c.
- autorità cantonali preposte all'esecuzione delle pene e delle misure.
3 Previo consenso del SIC e alle condizioni menzionate al capoverso 1, le autorità d'esecuzione cantonali possono comunicare caso per caso alle autorità seguenti dati personali che hanno acquisito sulla base di un mandato concreto del SIC:
- a.
- autorità d'esecuzione cantonali di altri Cantoni;
- b.
- autorità di perseguimento penale cantonali, nel rispetto dell'articolo 60 capoversi 2-4 LAIn;
- c.
- autorità cantonali preposte all'esecuzione delle pene e delle misure.
4 Se, nei casi di cui al capoverso 3, l'autorità d'esecuzione cantonale non può, per motivi di urgenza, richiedere il previo consenso del SIC, essa ne informa senza indugio il SIC dopo la comunicazione dei dati personali.
5 Per sventare un pericolo per la sicurezza interna della Svizzera grave, incombente e non contrastabile altrimenti, le autorità d'esecuzione cantonali possono, garantendo la protezione delle fonti, comunicare internamente al loro corpo di polizia dati personali che esse trattano in applicazione della LAIn. Esse ne informano senza indugio il SIC.
6 Le autorità d'esecuzione cantonali possono comunicare caso per caso all'autorità d'esecuzione di un altro Cantone dati personali di cui quest'ultima abbisogna per l'esecuzione di accertamenti preliminari.
7 Esse possono comunicare al rispettivo organo superiore dati personali per l'assunzione di compiti di vigilanza sulla funzione di servizio.
8 Esse possono comunicare caso per caso dati personali a un'altra autorità d'esecuzione cantonale nel quadro di un gruppo di lavoro intercantonale da esse costituito.
9 Nel quadro di particolari organismi di collaborazione della Confederazione e dei Cantoni, il SIC può autorizzare un'autorità d'esecuzione cantonale a comunicare caso per caso a un'altra autorità federale dati personali secondo i capoversi 2 e 3.
10 Le autorità d'esecuzione cantonali possono comunicare ad altri organi cantonali o federali dati che non consentono di risalire all'identità di determinate persone.
11 Esse informano il SIC sulla comunicazione di dati personali a servizi terzi.