30.05.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 29.05.2024
14.03.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 13.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
05.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 04.07.2021
18.08.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 17.08.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
14.11.2017 - 31.12.2017
26.09.2017 - 13.11.2017
07.02.2017 - 25.09.2017
17.01.2017 - 06.02.2017
01.01.2017 - 16.01.2017
01.11.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.10.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.09.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.06.2003
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01.05.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 30.04.2001
01.05.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
concernente i pagamenti diretti all'agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
del 7 dicembre 1998 (Stato 28 maggio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoversi 5 e 6, 73 capoversi 4 e 5, 74 capoversi 4 e 5, 75
capoverso 2 e 177 della legge sull'agricoltura1, ordina:

Titolo 1: Disposizioni generali Capitolo 1: Tipi di pagamenti diretti

Art. 1

1 I pagamenti diretti comprendono i pagamenti diretti generali e i contributi ecologici.

2 Per pagamenti diretti generali s'intendono: a.

i contributi di superficie; b.

i contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio
grezzo;

c.

i contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione; d.

i contributi di declività.

3 Per contributi ecologici s'intendono: a.

i contributi per la compensazione ecologica; b.

i contributi per la produzione estensiva di cereali e colza; c.

i contributi per l'agricoltura biologica; d.

i contributi per la detenzione di animali da reddito agricoli particolarmente
rispettosa delle loro esigenze.

RU 1999 229

1

RS 910.1

910.13

Agricoltura

2

910.13

Capitolo 2: Diritto ai contributi

Art. 2

Gestori aventi diritto ai contributi 1 Ha diritto ai pagamenti diretti il gestore di un'azienda il quale ha il domicilio civile
in Svizzera.

2 Non hanno diritto ai pagamenti diretti: a.

le persone giuridiche; b.

la Confederazione, i Cantoni e i Comuni; c.

i gestori i cui effettivi di animali superano i limiti dell'ordinanza del
7 dicembre 19982 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova.

3 Hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono
l'azienda di una SA o di una S. a g. l., se: a.

nella SA possiedono, mediante azioni nominative, almeno due terzi del capitale azionario e dei diritti di voto e, nella S. a g. l., almeno tre quarti del
capitale sociale e dei diritti di voto; b.

gestiscono l'azienda personalmente in nome della SA o della S. a g. l., svolgono la loro funzione di gestore e lavorano regolarmente nell'azienda; c.

nel caso delle società di persone, il rischio del capitale investito dai soci nella SA
o nella S. a g. l. è assunto collettivamente in parti uguali da tutti i partecipanti; e d.

il valore contabile della sostanza dell'affittuario e, se la SA o la S. a g. l. è
proprietaria, il valore contabile dell'azienda o delle aziende corrisponde almeno ai due terzi degli attivi della SA o della S. a g. l.3 4 Non hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l'azienda di una SA o di una S. a g. l., se la SA o la S. a g. l. ha preso in affitto
tale azienda:

a.

da una persona non avente diritto ai contributi o da una persona i cui contributi sarebbero ridotti o rifiutati in virtù degli articoli 19, 22 o 23, se tale persona o il suo rappresentante:
1.

svolge una funzione dirigenziale nella SA o nella S. a g. l., oppure 2.

detiene oltre il 50 per cento del capitale totale della SA o della S. a g. l.; b.

da una persona giuridica in cui la persona fisica o la società di persone:
1.

svolge una funzione dirigenziale, oppure 2.

partecipa per oltre il 30 per cento al capitale azionario, al capitale sociale oppure ai diritti di voto.4 2

RS 916.344

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001
3539).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001
3539).

O sui pagamenti diretti 3

910.13

5 Non hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che hanno
preso in affitto l'azienda da una persona giuridica e che: 1.

svolgono una funzione dirigenziale per la persona giuridica, oppure 2.

partecipano per oltre il 30 per cento al capitale azionario, al capitale sociale
o ai diritti di voto della persona giuridica.5

Art. 3

Azienda pastorizia

Nel caso di aziende pastorizie, il pastore ha diritto ai pagamenti diretti per la superficie agricola utile necessaria ad assicurare la base foraggera al proprio bestiame detenuto durante il foraggiamento invernale.


Art. 4

Superfici che danno diritto ai pagamenti diretti 1 Dà diritto ai pagamenti diretti la superficie agricola utile, ad eccezione delle superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, piante ornamentali e serre con fondamenta fisse.

2 Le superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare danno diritto unicamente a contributi di superficie, contributi per l'agricoltura biologica e
contributi per la produzione estensiva di cereali e colza. Le quote dei contributi ammontano al 75 per cento delle quote nazionali.

3 Nel caso di contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo e per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione
viene computata unicamente la superficie coltivata per tradizione familiare nella
zona limitrofa estera.

4 Le superfici all'estero non coltivate per tradizione familiare non danno diritto a
pagamenti diretti.

Capitolo 3: Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate Sezione 1: Prestazioni ecologiche

Art. 5

Congrua detenzione degli animali da reddito Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali in materia di produzione agricola devono essere rispettate.


Art. 6

Bilancio di concimazione equilibrato 1 I cicli degli elementi nutritivi devono essere possibilmente chiusi e il numero degli
animali da reddito va adattato alle condizioni locali.

2 Il bilancio degli elementi nutritivi deve mostrare che gli apporti di fosforo e di
azoto non presentano eccedenze.

5

Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3539).

Agricoltura

4

910.13

3 La quantità di fosforo e di azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle
piante e al potenziale di produzione aziendale.


Art. 7

Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica 1 Le superfici di compensazione ecologica devono rappresentare almeno il 3,5 per
cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell'azienda.

2 Sono computabili le superfici di compensazione ecologica menzionate nel numero
3.1 dell'allegato.

3 Gli alberi giusta l'articolo 54 e i numeri 3.1.2.3 e 3.1.2.4 dell'allegato sono computabili nella misura di un'ara per albero, ma al massimo 100 alberi per ettaro di superficie
alberata.

4 Gli alberi presi in considerazione giusta il capoverso 3 non possono rappresentare
più della metà della superficie di compensazione ecologica secondo il capoverso 1.

5 Lungo corsi d'acqua in superficie, siepi, boschetti rivieraschi e campestri e ai margini delle foreste, dev'essere creata una fascia di superficie inerbita o da strame a
coltura estensiva di almeno 3 metri di larghezza.


Art. 8

Avvicendamento disciplinato delle colture 1 Le rotazioni colturali devono essere impostate in modo da prevenire parassiti e
malattie.

2 Le quote delle colture e le rotazioni colturali devono essere concepite in modo da
evitare il più possibile l'erosione, la compattazione del suolo e la perdita di suolo
nonché l'infiltrazione e il ruscellamento di concimi e di prodotti per il trattamento
delle piante.


Art. 9

Adeguata protezione del suolo 1 Per adeguata protezione del suolo s'intende in particolare la prevenzione dell'erosione e dell'uso eccessivo di sostanze chimiche.

2 La protezione del suolo è favorita mediante una copertura ottimale del suolo, mediante misure atte a impedire l'erosione a valle e mediante l'uso di concimi e di prodotti per il trattamento delle piante rispettosi del suolo.


Art. 10

Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti per il trattamento
delle piante

1 Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall'invasione delle
malerbe, va data la priorità all'utilizzazione di meccanismi naturali di regolazione e
ai procedimenti biologici e meccanici.

2 Nel caso di provvedimenti fitosanitari diretti devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi di previsione e di avvertimento. Per la selezione dei prodotti per il trattamento delle piante si ricorre a
criteri decisionali basati sul profilo dei rischi.

O sui pagamenti diretti 5

910.13

3 Determinati tipi di intervento o di prodotti per il trattamento delle piante sono prescritti o vietati conformemente all'allegato.


Art. 11

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell'agricoltura
biologica

La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell'agricoltura biologica è data
se:

a.

le prescrizioni degli articoli 3, 6-16 e 38-39 dell'ordinanza del 22 settembre
19976 sull'agricoltura biologica sono rispettate; e b.

le esigenze in materia di compensazione ecologica secondo l'articolo 7 e il
numero 3 dell'allegato sono soddisfatte.


Art. 12

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate fornita da più
aziende assieme

Il Cantone può autorizzare che la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
sia fornita, integralmente o in parte, da più aziende assieme, se: a.

i loro centri aziendali sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al
massimo; e

b.

la collaborazione è disciplinata contrattualmente.


Art. 13

Scambio di superfici

Lo scambio di superfici è ammesso solo tra aziende che si sono annunciate per la
prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.


Art. 14

Regole tecniche

1 Le regole tecniche relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
sono descritte nell'allegato.

2 L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può riconoscere regole conformi alle prescrizioni concernenti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate o a prescrizioni almeno equivalenti.


Art. 15

Eccezioni

1 Colture secondarie su superfici il cui totale non supera le 20 are possono essere gestite diversamente rispetto a quanto previsto dalle regole relative alla prova che le
esigenze ecologiche sono rispettate.

2 In caso di forza maggiore, il Cantone può tollerare inadempienze alle prescrizioni
relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

6

RS 910.18

Agricoltura

6

910.13

3 Il caso di forza maggiore deve essere notificato per scritto all'autorità cantonale
competente, allegando le relative prove, entro dieci giorni dal momento in cui il gestore ne è venuto a conoscenza.

4 Sono in particolare considerati casi di forza maggiore: a.

la morte del gestore; b.

l'espropriazione di una parte importante della superficie dell'azienda se questa espropriazione non era prevedibile il giorno della presentazione della
domanda;

c.

la distruzione degli edifici dell'azienda destinati alla stabulazione; d.

una catastrofe naturale grave o una catastrofe la cui causa non è imputabile
al gestore e che danneggia in modo importante la superficie dell'azienda; e.

una epizoozia che colpisce interamente o parzialmente l'effettivo degli animali dell'azienda; f.

gravi danni alle colture dovuti a malattie, a parassiti o a condizioni meteorologiche straordinarie.

Sezione 2: Prova

Art. 16

1 Il gestore che chiede i pagamenti diretti deve fornire all'autorità cantonale la prova
che gestisce l'intera azienda conformemente alle prescrizioni relative alla prova che
le esigenze ecologiche sono rispettate o alle regole riconosciute dall'Ufficio federale.

2 L'attestazione di un'organizzazione di controllo designata dal Cantone o di un servizio accreditato dall'Ufficio federale di metrologia e accreditamento7 conformemente alla norma EN 45004 vale come prova.

Capitolo 4:
Valori limite relativi ai pagamenti diretti, limitazione
e graduazione dei pagamenti


Art. 17

Superficie utile minima necessaria I pagamenti diretti sono versati unicamente al gestore che dirige un'azienda di almeno un ettaro di superficie che dà diritto ai pagamenti diretti conformemente
all'articolo 4; questo limite è di 50 are per le aziende con colture speciali e di 30 are
per le aziende con vigneti situati in zone in forte pendenza e zone terrazzate.

7

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del
15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

O sui pagamenti diretti 7

910.13


Art. 18

Volume di lavoro minimo necessario 1 I pagamenti diretti sono versati unicamente se l'azienda esige un onere lavorativo
di almeno 0,3 unità standard di manodopera.

2 Per il calcolo delle unità standard di manodopera ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19988 sulla terminologia agricola sono presi in considerazione: a.

le superfici che danno diritto ai pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 4; b.

gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo di cui agli articoli 28 e
29, nonché il numero medio degli altri animali da reddito detenuti nell'azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno di riferimento; c.

le superfici e gli alberi che danno diritto ai pagamenti diretti ai sensi degli
articoli 35, 54 e 57.9

Art. 19

Limiti d'età

1 Non sono versati pagamenti diretti ai gestori che hanno compiuto 65 anni prima
del 1° gennaio dell'anno di contribuzione.

2 Se un'azienda è gestita da una società di persone, è determinante l'età del gestore
più giovane. Questa disposizione è applicabile unicamente se i soci assumono la cogestione e non lavorano al di fuori dell'azienda per più del 75 per cento.10

Art. 20

Graduazione dei contributi in funzione della superficie o del numero
di animali

1 Le quote applicabili ai diversi tipi di contributo sono graduate in funzione della
superficie e del numero degli animali nel modo seguente: Classe di dimensione

Superficie che dà diritto
ai pagamenti diretti

Effettivo di animali che dà diritto
ai pagamenti diretti

Riduzione
della quota del
contributo

1

fino a 30 ha

fino a 45 UBG

0 %

2

oltre 30 fino a 60 ha oltre 45 fino a 90 UBG 25 %

3

oltre 60 fino a 90 ha oltre 90 fino a 135 UBG 50 %

4

oltre 90 ha

oltre 135 UBG

100 %

2 Si distinguono i seguenti tipi di contributi: contributi di superficie, contributi per la
detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione, contributi di declività generali,
contributi di declività per vigneti, contributi per la compensazione ecologica, contributi
per la produzione estensiva di cereali e colza, contributi per l'agricoltura biologica,
contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali nonché
contributi per l'uscita regolare all'aperto.

8

RS 910.91

9

Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Agricoltura

8

910.13


Art. 21


11

Limitazione dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera 1 L'ammontare massimo dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera è di
55 000 franchi.

2 Le unità standard di manodopera sono calcolate in base all'articolo 18 capoverso 2.


Art. 22


12

Limitazione dei pagamenti diretti in base al reddito determinante 1 La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da un reddito determinante di
80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile stabilito in base alla
legge federale del 14 dicembre 199013 sull'imposta federale diretta, dopo deduzione
di 30 000 franchi per gestori coniugati.

2 La riduzione ammonta a un decimo della differenza fra il reddito determinante del
gestore e l'importo di 80 000 franchi.

3 Se il reddito determinante del gestore supera i 120 000 franchi, la riduzione ammonta almeno alla differenza fra il reddito determinante del gestore e l'importo di
120 000 franchi.

4 Se un'azienda è gestita da una società di persone, il limite di reddito si calcola
sommando il reddito determinante dei singoli gestori e dividendo l'importo così ottenuto per il loro numero. Questa disposizione è applicabile unicamente se i soci assumono la cogestione e non lavorano al di fuori dell'azienda per più del 75 per cento.

5 Per reddito determinante del gestore ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 s'intendono il reddito determinante in base al capoverso 1 e l'utile netto della società di capitali in proporzione alla sua partecipazione e dopo deduzione del suo dividendo.


Art. 23

Limitazione dei pagamenti diretti in base alla sostanza determinante 1 La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 200 000
franchi per unità standard di manodopera e 200 000 franchi per i gestori coniugati.14 2 La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da una sostanza determinante di
800'000 franchi fino a una sostanza determinante di un milione di franchi. La riduzione ammonta a un decimo della differenza fra la sostanza determinante del gestore
e l'importo di 800 000 franchi.

3 Se la sostanza determinante supera un milione di franchi, non vengono versati pagamenti diretti.

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

13

RS 642.11

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

O sui pagamenti diretti 9

910.13

4 Se un'azienda è gestita da una società di persone, il limite della sostanza si calcola
sommando la sostanza determinante dei singoli gestori e dividendo l'importo così
ottenuto per il loro numero. Questa disposizione è applicabile unicamente se i soci
assumono la cogestione e non lavorano al di fuori dell'azienda per più del 75 per
cento.15

5 Per sostanza determinante del gestore ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 s'intendono la sostanza determinante in base al capoverso 1 e il capitale proprio della società di capitali calcolato in proporzione alla sua partecipazione dopo deduzione del
capitale azionario o del capitale sociale.16

Art. 24


17

Tassazione

Fanno stato i dati fiscali degli ultimi due anni, che sono stati oggetto di una tassazione definitiva passata in giudicato entro la fine dell'anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione
provvisoria. Se questa è divenuta definitiva, si verifica l'importo del pagamento diretto. Per quanto riguarda la deduzione dei gestori coniugati, è determinante lo stato
civile durante gli anni fiscali considerati.


Art. 25

Valori limite, graduazioni e limitazioni dei pagamenti diretti
nel caso di comunità aziendali 1 Nel caso di comunità aziendali i contributi sono calcolati in base al numero delle
aziende associate. Le superfici e gli animali sono suddivisi equamente fra le aziende associate.

2 Il diritto ai contributi decade per l'azienda associata il cui gestore ha raggiunto il
limite d'età.

3 I contributi per un'azienda associata sono ridotti o negati se: a.18 il reddito determinante del gestore supera il limite di reddito; oppure b.

la sostanza determinante del gestore supera il limite della sostanza.


Art. 26


19

Manodopera propria dell'azienda Almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda devono essere
svolti da manodopera propria dell'azienda; il carico di lavoro viene calcolato in base
al preventivo di lavoro, edizione 1996, della Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon.

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Agricoltura

10

910.13

Titolo 2: Pagamenti diretti generali Capitolo 1: Contributo di superficie

Art. 27


20

Contributi di superficie 1 Il contributo di superficie ammonta a 1200 franchi all'anno per ettaro.

2 Un contributo supplementare di 400 franchi all'anno per ettaro è accordato per terreni aperti e colture perenni.

Capitolo 2:
Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano
foraggio grezzo


Art. 28

Diritto ai contributi 1 Ha diritto ai contributi chi detiene nella sua azienda almeno un'unità di bestiame
grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) consistente in animali da reddito che
consumano foraggio grezzo.

2 I contributi sono versati per animali da reddito che consumano foraggio grezzo
detenuti nell'azienda durante il periodo di foraggiamento invernale.


Art. 29

Effettivo di animali determinante 1 Il detentore di animali da reddito ha diritto ai contributi per gli animali che all'atto
della rilevazione dell'effettivo di bestiame nel giorno di riferimento erano detenuti
nella sua azienda almeno dal 1° gennaio dell'anno di contribuzione. Questa condizione non si applica per: a.

vitelli acquistati; b.

giovani animali nati nell'azienda; c.

animali per i quali si può dimostrare che hanno sostituito quelli venduti o
macellati per necessità durante questo periodo.

2 I vitelli da ingrasso sono considerati per il calcolo dei contributi soltanto se
nell'azienda sono tenute vacche. Per una vacca tenuta il giorno di riferimento si
computano al massimo quattro vitelli da ingrasso.


Art. 30

Limitazione dei contributi 1 I contributi sono versati al massimo per la seguente densità di animali per ettaro di
superficie inerbita:

a.

nella zona campicola, nella zona intermedia ampliata e
nella zona intermedia

2,0 UGBFG

b.

nella zona collinare 1,6 UBGFG

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

O sui pagamenti diretti 11

910.13

c.

nella zona di montagna I 1,4 UBGFG

d.

nella zona di montagna II 1,1 UBGFG

e.

nella zona di montagna III 0,9 UBGFG

f.

nella zona di montagna IV 0,8 UBGFG

g.

... 21

2 Se gli animali sono estivati, l'effettivo degli animali che dà diritto ai contributi è
maggiorato del supplemento d'estivazione. Il supplemento d'estivazione, espresso in
percentuale degli animali estivati convertiti in UBGFG, ammonta al: a.

25 per cento

per 60 a 90 giorni d'estivazione b.

30 per cento

per 91 a 120 giorni d'estivazione c.

35 per cento

per oltre 120 giorni d'estivazione 3 Non sono considerate le comunità per la detenzione di animali intese a eludere la
limitazione dei contributi.


Art. 31

Deduzione per il latte commercializzato 1 Nel caso di aziende che producono latte, il numero di UBGFG giusta gli articoli 29
e 30 è ridotto di un'UBGFG per ogni 4400 kg di latte commercializzato.22 2 L'anno lattiero trascorso è determinante per le quantità di latte. Se la produzione
lattiera è interrotta fra il 1° gennaio e il giorno di riferimento dell'anno di contribuzione, la quantità di latte determinante equivale a un terzo del latte commercializzato
nel corso dell'anno lattiero trascorso. Non vi è deduzione per il latte commercializzato se la produzione di latte è interrotta prima del 1° gennaio dell'anno lattiero trascorso. Se la produzione lattiera è avviata o ripresa prima del giorno di riferimento,
si fa capo proporzionalmente al contingente lattiero dell'anno lattiero in corso.23 3 Non sono considerate le comunità per la detenzione di animali intese a eludere
questa riduzione.


Art. 32

Contributi

1 Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue: Fr.

a.

per bovini, equini, bisonti, capre lattifere e pecore lattifere 900

b.

per le altre capre e pecore nonché cervi, lama e alpaca 400

2 Per il calcolo del contributo sono considerate innanzitutto le UBGFG giusta il
capoverso 1 lettera a.

21

Abrogata dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 3539).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1 ° gen. 2002

(RU 2002 1139).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Agricoltura

12

910.13

Capitolo 3:
Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili
di produzione


Art. 33

Diritto ai contributi 1 Ha diritto ai contributi chi: a.

gestisce almeno un ettaro di superficie che dà diritto ai pagamenti diretti
nella regione di montagna o nella zona collinare; e b.

detiene nella sua azienda almeno un'UBGFG giusta l'articolo 28 capoverso 2.

2 Per il calcolo dei contributi è determinante l'effettivo di animali giusta l'articolo 29.

3 I contributi sono versati per un massimo di 20 UBGFG per azienda.24

Art. 34

Contributi

1 Per UBGFG sono versati i seguenti contributi annui: Fr.

a.

nella zona collinare 260

b.

nella zona di montagna I 440

c.

nella zona di montagna II 690

d.

nella zona di montagna III 930

e.

nella zona di montagna IV 1190

2 Se la superficie che dà diritto ai pagamenti diretti si estende su più zone, la quota
del contributo è calcolata in rapporto alle parti di superficie per zona.

Capitolo 4: Contributi di declività Sezione 1: Contributi di declività generali

Art. 35

Diritto ai contributi 1 I contributi di declività generali sono versati per superfici che danno diritto ai pagamenti diretti giusta l'articolo 4 nella regione di montagna e nella zona collinare
con una declività pari o superiore al 18 per cento (zone declive e zone in forte pendenza).

2 Non sono versati contributi di declività generali per: a.

siepi, boschetti campestri e rivieraschi; 24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1 ° gen. 2002

(RU 2002 1139).

O sui pagamenti diretti 13

910.13

b.

pascoli;

c.

vigneti.

3 I contributi di declività generali sono versati unicamente se la superficie che vi dà
diritto misura più di 50 are per azienda e più di 5 are per particella.


Art. 36

Importo dei contributi Il contributo di declività generale annuo per ettaro è fissato come segue: Fr.

a.

per le zone declive, 18-35 per cento di declività 370

b.

per le zone in forte pendenza, con oltre 35 per cento di declività 510

Sezione 2: Contributi di declività per vigneti

Art. 37

Diritto ai contributi 1 Contributi di declività per vigneti sono versati per zone in forte pendenza e zone
terrazzate con almeno 30 per cento di declività naturale del terreno.

2 Per zone terrazzate s'intendono i vigneti che sono terrazzati con regolarità mediante muri di sostegno e adempiono le seguenti condizioni: a.

le superfici presentano un terrazzamento minimo; b.

l'area della zona terrazzata ammonta ad almeno un ettaro; c.

l'altezza dei muri di sostegno misura almeno un metro. Non vengono computati muri in cemento convenzionali.

3 L'Ufficio federale stabilisce i criteri per la classificazione delle zone terrazzate.

4 Se all'interno di un'area vi sono superfici non coltivate o con lieve declività, i
contributi vengono versati al massimo per il 10 per cento di esse, ma al massimo per
1000 m2.

5 I contributi sono versati unicamente se il vigneto gestito per il quale possono essere richiesti contributi misura più di 10 are per azienda e più di 2 are per particella.


Art. 38

Importo dei contributi 1 Il contributo di declività annuo per ettaro è fissato come segue: Fr.

a.

per vigneti in zone in forte pendenza, 30-50 per cento di declività 1500

b.

per vigneti in zone in forte pendenza con oltre il 50 per cento di
declività

3000

c.

per vigneti in zone terrazzate, 30 per cento e oltre di declività 5000

2 I contributi per zone in forte pendenza e per zone terrazzate non sono cumulabili.

Agricoltura

14

910.13

Sezione 3:
Determinazione delle superfici che danno diritto ai contributi
di declività


Art. 39

1 I Cantoni determinano le superfici in zone declive e le zone terrazzate di una regione viticola per le quali sono versati contributi.

2 Essi allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superficie gestita con numero o nome di particella o unità di gestione, le dimensioni delle
superfici per le quali possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi.
I Cantoni li aggiornano.

Titolo 3: Contributi ecologici Capitolo 1: Compensazione ecologica Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 40

Principio

1 Sono versati contributi per la compensazione ecologica sulla superficie agricola
utile per:

a.

prati sfruttati in modo estensivo; b.

prati sfruttati in modo poco intensivo; c.

terreni da strame;

d.

siepi, boschetti campestri e rivieraschi; e.

maggesi fioriti;

f.

maggesi da rotazione; g.

fasce di colture estensive in campicoltura; h.

alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

2 Possono essere versati contributi per analisi ed esperimenti volti a migliorare la
qualità delle superfici di compensazione ecologica.

3 Chi annuncia superfici di compensazione ecologica per l'ottenimento dei contributi è responsabile della registrazione di tutte le superfici di compensazione ecologica della sua azienda su un piano corografico o su una carta. Gli alberi da frutto ad
alto fusto nei campi non devono essere registrati.

O sui pagamenti diretti 15

910.13


Art. 41

Limiti dettati dalla legge sulla protezione della natura
e del paesaggio

1 Il rapporto fra i contributi di cui nel presente capitolo e le indennità previste dagli
articoli 17 e 18 dell'ordinanza del 16 gennaio 199125 sulla protezione della natura e
del paesaggio (OPN) è disciplinato dall'articolo 19 OPN.26 2 Non sono versati contributi secondo il presente capitolo per le superfici sottoposte
a obblighi di protezione della natura in virtù degli articoli 18a, 18b, 23c e 23d LPN,
se non è stato concluso un accordo con i loro gestori o proprietari in vista di un indennizzo adeguato.


Art. 42

Esclusione dai contributi Non vengono versati contributi: a.

per superfici o parti di superfici con una presenza importante di piante problematiche (ad es. romici, stoppioni o «cardi dei campi», avena selvatica,
agropiro o «gramigna»); b.

per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che non sono situati né sulla superficie agricola utile propria né su quella affittata; c.

per superfici la cui qualità è pregiudicata da una gestione non appropriata o
da una temporanea utilizzazione non agricola.


Art. 43

Altri gestori che hanno diritto ai contributi 1 I gestori esclusi dai pagamenti diretti in virtù dell'articolo 2 hanno diritto ai contributi per la compensazione ecologica.

2 I gestori esclusi dai pagamenti diretti in virtù degli articoli 22 o 23, o i cui pagamenti diretti sono ridotti in virtù di questi stessi articoli, hanno diritto almeno ai
contributi per la compensazione ecologica.

3 I contributi per la compensazione ecologica sono versati per al massimo il 50 per
cento della superficie agricola utile di queste aziende.

Sezione 2:
Prati sfruttati in modo estensivo, prati sfruttati in modo poco intensivo,
terreni da strame, siepi, boschetti campestri e rivieraschi


Art. 44

Condizioni generali

1 Le singole superfici devono misurare almeno 5 are.

2 Le superfici devono essere gestite nel modo indicato per un periodo di almeno sei
anni dopo la notifica.

25

RS 451.1

26

Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 1 dell'O del 4 apr. 2001 sulla qualità ecologica
(RS 910.14).

Agricoltura

16

910.13

3 Previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, i Cantoni
possono autorizzare una durata minima ridotta per la gestione indicata se: a.

la stessa superficie viene impiantata in un altro luogo come superficie di
compensazione ecologica conformemente al capitolo 1; e b.

il nuovo impianto favorisce la biodiversità e la protezione delle risorse naturali.

4 La vegetazione tagliata deve essere asportata. Si possono tuttavia formare mucchi
di rami e di strame per motivi di protezione della natura.


Art. 45

Condizioni e oneri particolari per i prati sfruttati in modo estensivo 1 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante.
Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

2 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all'anno. Il primo sfalcio è
autorizzato:27

a.

il 15 giugno, al più presto, nella zona di pianura; b.

il 1° luglio, al più presto, nelle zone di montagna I e II; c.

il 15 luglio, al più presto, nelle zone di montagna III e IV.

2bis Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di due settimane al massimo le date di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi
caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce.28 3 Le superfici possono essere soltanto falciate; l'ultima crescita può tuttavia servire
al pascolo al più tardi fino al 30 novembre se le condizioni del suolo sono favorevoli
e salvo altre disposizioni. Il pascolo autunnale inizia: a.

il 15 settembre, al più presto, nella zona di pianura e nelle zone di montagna
I e II;

b.

il 1° settembre, al più presto, nelle zone di montagna III e IV; 3bis Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di
protezione stipulata con il servizio cantonale per la protezione della natura, o per le
quali sono versati contributi per la qualità biologica secondo l'ordinanza del 4 aprile
200129 sulla qualità ecologica, il servizio cantonale per la protezione della natura
può determinare prescrizioni di utilizzazione che derogano ai capoversi 2 e 3.30 27

Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 1 dell'O del 4 apr. 2001 sulla qualità ecologica
(RS 910.14).

28

Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

29

RS 910.14

30

Introdotto dall'art. 22 n. 1 dell'O del 4 apr. 2001 sulla qualità ecologica (RS 910.14).

O sui pagamenti diretti 17

910.13

4 Nel caso di superfici con una composizione botanica insoddisfacente e previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l'autorità cantonale può
autorizzare la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.

5 Per la risemina dev'essere utilizzata una miscela di graminacee e specie erbacee
con aggiunta di fiori di prato raccomandata dalle stazioni federali di ricerche o
un'adeguata semente con fiorume.


Art. 46

Condizioni e oneri particolari per i prati sfruttati in modo poco
intensivo

1 Non devono essere utilizzati prodotti per il trattamento delle piante. Sono ammessi
i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non
possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

2 L'apporto di azoto è autorizzato soltanto per mezzo di letame o composto. Se
sull'insieme dell'azienda sono disponibili sistemi per spandere il liquame completo,
è ammesso liquame completo diluito in piccole dosi (al massimo 15 kg N per ettaro
e per dose), tuttavia non prima del primo sfalcio. Per ettaro e all'anno è ammessa
una concimazione con al massimo 30 kg di azoto assimilabile.

3 Per il resto, sono applicabili le condizioni e gli oneri previsti nell'articolo 45 capoversi 2-5.


Art. 47

Condizioni e oneri particolari per i terreni da strame 1 Non possono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante.

2 I terreni da strame non possono essere falciati prima del 1° settembre.

3 Alle superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di
protezione stipulata con il servizio cantonale per la protezione della natura, si applicano le date di utilizzazione ivi stabilite.


Art. 48

Condizioni e oneri particolari per le siepi, i boschetti campestri
e rivieraschi

1 Una fascia di superficie inerbita o da strame di almeno 3 metri deve essere mantenuta lungo le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi. Questa fascia non è richiesta
se non può trovarsi sulla superficie agricola utile propria o in affitto, o se la siepe, il
boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un
corso d'acqua.

2 La fascia di superficie inerbita o da strame deve essere falciata almeno ogni tre anni conformemente alle date previste all'articolo 45 capoverso 2 e vi è ammessa la
pascolazione conformemente ai periodi previsti all'articolo 45 capoverso 3. Se essa
confina con i pascoli, vi è ammessa la pascolazione conformemente ai periodi previsti all'articolo 45 capoverso 2.

Agricoltura

18

910.13

3 Nelle siepi, nei boschetti campestri e rivieraschi e sulle fasce di superficie inerbita
o da strame non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento
delle piante. Sulle fasce di superficie inerbita o da strame sono ammessi i trattamenti
pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

4 Le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi devono essere curati adeguatamente. La
cura deve essere effettuata durante il riposo vegetativo.


Art. 49

Contributi

1 Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo estensivo, i terreni da
strame, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi è fissato come segue: Fr.

a.

nella zona campicola e nelle zone intermedie 1500

b.

nella zona collinare 1200

c.

nelle zone di montagna I e II 700

d.

nelle zone di montagna III e IV 450

2 Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo poco intensivo è fissato
come segue:

Fr.

a.

nella regione di pianura 650 francs

b.

nelle zone di montagna I e II 450 francs

c.

nelle zone di montagna III e IV 300 francs.

3 ...31

Sezione 3:
Maggesi fioriti, maggesi da rotazione e fasce di colture estensive
in campicoltura


Art. 50

Condizioni e oneri per i maggesi fioriti 1 Per maggesi fioriti si intendono le superfici: a.

seminate con una miscela di sementi di erbe selvatiche indigene raccomandata dalle stazioni federali di ricerche; b.

che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da
colture perenni;

c.

situate nella regione di pianura; e d.

larghe almeno 3 m.

31

Abrogato dall'art. 20 n. 2 dell'O del 29 mar. 2000 sui contributi d'estivazione
(RS 910.133).

O sui pagamenti diretti 19

910.13

2 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante.
Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

3 Un maggese fiorito deve sussistere nello stesso luogo per almeno due e al massimo
sei anni.

4 La superficie messa a maggese fiorito può essere falciata fra il 1° ottobre e il
15 marzo, a partire dal secondo anno e solo per una metà. Nel primo anno, se vi è
invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.


Art. 51

Condizioni e oneri per i maggesi da rotazione 1 Per maggesi da rotazione si intendono le superfici: a.

seminate con una miscela di sementi raccomandata per i maggesi da rotazione dalle stazioni federali di ricerche; b.

che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da
colture perenni;

c.

situate nella regione di pianura; e d.

che misurano almeno 6 metri di larghezza e comprendono almeno 20 are.

2 Le superfici devono essere seminate prima del 15 settembre dell'anno precedente
quello di contribuzione e mantenute tali fino al 15 febbraio dell'anno seguente
quello di contribuzione (maggese da rotazione annuale) oppure seminate prima del
30 aprile dell'anno di contribuzione e mantenute tali fino al 15 settembre di due anni
dopo quello di contribuzione (maggese da rotazione biennale). I maggesi da rotazione annuali e biennali possono essere prolungati al massimo di un periodo di vegetazione.32 3 Previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, le autorità
cantonali possono autorizzare su superfici appropriate un inerbimento spontaneo o
una semina con una miscela speciale.

4 Dopo un maggese da rotazione, la medesima particella può essere nuovamente
messa a maggese da rotazione al più presto nel quarto ciclo vegetativo.

5 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante.
Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. L'autorità cantonale può concedere un'autorizzazione speciale per combattere le malerbe con sostanze chimiche.

6 I maggesi da rotazione possono essere falciati fra il 1° ottobre e il 15 marzo. Il
Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio per le superfici
situate nella zona d'afflusso Z giusta l'articolo 29 dell'ordinanza del 28 ottobre
199833 sulla protezione delle acque.

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

33

RS 814.201

Agricoltura

20

910.13


Art. 52

Condizioni e oneri per le fasce di colture estensive in campicoltura 1 Per fasce di colture estensive in campicoltura si intendono le fasce marginali di
colture campicole gestite in modo estensivo: a.

situate nella regione di pianura; b.

larghe almeno 3 m e al massimo 12 m; c.

che si trovano sull'intera lunghezza delle colture campicole; e d.

seminate con cereali, colza, girasole o leguminose a granelli.

2 Non devono essere utilizzati insetticidi né concimi azotati.

3 È vietato combattere le malerbe con mezzi meccanici e sostanze chimiche ad ampio raggio. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

4 In casi motivati l'autorità cantonale può ammettere una lotta meccanica contro le
malerbe sull'intera superficie. In questo caso il diritto al contributo cessa per l'anno
corrispondente.

5 Le fasce di colture estensive in campicoltura devono prevedere sulla stessa superficie almeno due colture principali susseguenti.

6 Le colture impiantate sulle fasce di colture estensive in campicoltura devono essere
trebbiate una volta giunte a maturazione.


Art. 53

Contributi

Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue: Fr.

a.

per i maggesi fioriti 3000

b.

per i maggesi da rotazione 2500

c.34 per le fasce di colture estensive in campicoltura 1500

Sezione 4: Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

Art. 54

1 Per alberi da frutto ad alto fusto nei campi s'intendono: a.

alberi da frutto a nocciolo e alberi da frutto a granella, il cui numero per ettaro è inferiore al numero degli alberi di un frutteto; b.

castagni e noci in selve curate.

2 L'altezza del tronco deve essere di almeno 1,2 m per gli alberi da frutto a nocciolo
e di almeno 1,6 m per gli altri alberi da frutto.

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

O sui pagamenti diretti 21

910.13

3 Non è autorizzato l'impiego di erbicidi ai piedi del tronco, eccezion fatta per alberi
di meno di cinque anni.

4 Per poter chiedere un contributo, l'azienda deve contare almeno 20 alberi che danno diritto ai contributi.

5 Il contributo annuo per albero ammonta a 15 franchi.

Capitolo 2: Produzione estensiva di cereali e colza

Art. 55

Condizioni e oneri

1 Per produzione estensiva di cereali e colza s'intende la loro coltivazione senza alcun impiego di: a.

regolatori della crescita; b.

fungicidi;

c.

stimolanti chimici di sintesi delle difese naturali; e d.

insetticidi.35

2 Le esigenze della produzione estensiva devono essere rispettate sull'insieme delle
superfici dell'azienda per: a.

frumento, segale, spelta, farro e piccola spelta nonché miscela di questi tipi
di cereali; oppure

b.

avena, orzo e triticale nonché miscela di questi tipi di cereali o miscela di tipi di cereali conformemente alle lettere a e b; oppure c.

colza.36

3 Il raccolto per l'estrazione di granelli dev'essere effettuato a maturazione avvenuta.

4 Le superfici delle singole culture devono comprendere almeno 20 are per particella.


Art. 56

Contributo

Il contributo ammonta a 400 franchi annui per ettaro.

Capitolo 3: Agricoltura biologica

Art. 57

Principio

1 La Confederazione concede contributi ai gestori che applicano nell'azienda le disposizioni degli articoli 3, 6-16 e 38-39 dell'ordinanza del 22 settembre 199737
sull'agricoltura biologica.

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

37

RS 910.18

Agricoltura

22

910.13

2 Un gestore che rinuncia all'agricoltura biologica, non può richiedere i relativi contributi nei due anni successivi.


Art. 58


38

Contributi

Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue: Fr.

a.

per le colture speciali 1200

b.

per la rimanente superficie coltiva aperta 800

c.

per la rimanente superficie agricola utile 200

Capitolo 4:
Detenzione di animali da reddito agricoli particolarmente rispettosa
delle loro esigenze


Art. 59

Principio

1 La Confederazione concede contributi ai gestori che tengono animali da reddito in
stalle particolarmente idonee alla specie o che fanno regolarmente uscire gli animali
all'aperto.

2 I contributi sono versati unicamente se le categorie di animali annunciate per il
programma corrispondente comprendono almeno un'unità di bestiame grosso.

3 Se determinate categorie di animali sono annunciate per l'ottenimento dei contributi giusta gli articoli 60 o 61, tutti gli animali che appartengono a queste categorie
devono essere tenuti secondo le pertinenti regole.

4 Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) definisce le categorie di animali, tenendo conto della propensione degli animali a formare gruppi.


Art. 60

Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali 1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali s'intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple: a.

nei quali gli animali sono tenuti liberi in gruppi; b.

nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, di muoversi e
occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e c.

che dispongono di sufficiente luce diurna naturale.

2 Il DFE stabilisce le esigenze relative ai sistemi di detenzione e alla detenzione
delle singole categorie di animali.

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

O sui pagamenti diretti 23

910.13

3 Può:

a.

prescrivere una durata minima d'ingrasso per il pollame da ingrasso e stabilire come deve essere documentato l'accesso del pollame all'area con clima
esterno;

b.

vietare interventi dolorosi sugli animali; c.

definire i casi nei quali il gestore può derogare alle disposizioni; d.

autorizzare i Cantoni a concedere, in singoli casi e a determinate condizioni,
deroghe alle dimensioni minime.


Art. 61

Uscita regolare all'aperto 1 L'uscita regolare all'aperto significa che: a.

agli animali da reddito che consumano foraggio grezzo è concessa l'uscita al
pascolo per almeno 26 giorni al mese durante il ciclo vegetativo e l'uscita
all'aperto per almeno 13 giorni al mese durante il periodo di foraggiamento
invernale;

b.

ai suini è concessa l'uscita per tre giorni alla settimana; e c.

ai conigli nonché al pollame da reddito è concessa l'uscita quotidiana.

2 Pascolo, corte, area con clima esterno e stalla rispondono ai bisogni degli animali.

3 Il DFE emana prescrizioni concernenti l'uscita per le singole categorie di animali.

4 Stabilisce le esigenze in materia di pascolo, corte, area con clima esterno e stalla
nonché di detenzione delle singole categorie di animali.

5 Può:

a.

prescrivere una durata minima d'ingrasso per il pollame da ingrasso; b.

definire i casi nei quali il gestore può derogare alle disposizioni; c.

autorizzare i Cantoni a concedere, in singoli casi e a determinate condizioni,
deroghe alle prescrizioni sull'uscita o alle dimensioni minime.

6 Stabilisce come deve essere documentata l'uscita.


Art. 62

Contributi

1 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali è fissato come segue: Fr.

a.39 bovini, caprini e conigli 90

b.40 suini

155

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Agricoltura

24

910.13

c.41 ovaiole, pollastrelle, galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), galletti e pulcini (senza polli da ingrasso) 280

d.42 polli da ingrasso e tacchini 180

2 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per l'uscita regolare all'aperto è
fissato come segue:

Fr.

a.43 bovini, equini, bisonti, ovini, caprini, daini, cervi e conigli 180

b.44 suini

155

c.45 ovaiole, pollastrelle, galline e galli da allevamenti (razze ovaiole e da ingrasso), galletti e pulcini (senza polli da ingrasso) 280

d.46 polli da ingrasso e tacchini 280

Titolo 4: Procedura Capitolo 1: Domanda, termini, dati e controlli

Art. 63

Domanda

I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda scritta. La domanda deve essere
inoltrata all'autorità designata dal Cantone di domicilio.


Art. 64

Dati

1 A complemento dei dati relativi alla struttura aziendale conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 199847 sui dati agricoli, il gestore notifica all'autorità designata dal Cantone di domicilio, in particolare: a.

i tipi di pagamenti diretti giusta l'articolo 1 di cui fa richiesta; b.

la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate giusta il titolo 1 capitolo 3; c.

le superfici, per le quali richiede contributi conformemente alla LPN48; 41

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2001 2513).

42

Introdotto dal n. II dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2513).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

45

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2001 2513).

46

Introdotto dal n. II dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2513).

47

RS 919.117.71 48

RS 451

O sui pagamenti diretti 25

910.13

d.

le variazioni della superficie e gli indirizzi delle aziende interessate (vecchio
e nuovo gestore);

e.

la conferma dell'esattezza dei dati da parte del richiedente e del servizio di
controllo.

2 Il Cantone allestisce liste riassuntive dei pagamenti diretti per l'insieme del territorio cantonale. L'Ufficio federale emana le direttive in merito.

3 Il Cantone invia ogni anno all'Ufficio federale le distinte di pagamento su supporti
elettronici di dati. L'Ufficio federale fissa, in collaborazione con i Cantoni, le modalità tecniche e organizzative della trasmissione dei dati.


Art. 65

Termine di domanda e di notifica 1 La domanda per ottenere i pagamenti diretti va inoltrata all'autorità competente tra
il 15 aprile e il 15 maggio.

2 I Cantoni possono fissare un termine per la domanda nell'ambito dei termini di cui
al capoverso 1.

3 I programmi della produzione estensiva, dell'agricoltura biologica, della detenzione di animali da reddito agricoli particolarmente rispettosa delle loro esigenze e
della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate devono essere notificati al più
tardi entro il 31 agosto dell'anno precedente quello di contribuzione.


Art. 66

Controlli

1 Per l'esecuzione dell'ordinanza i Cantoni possono ricorrere a organizzazioni che
garantiscano controlli obiettivi e imparziali; essi verificano, per campionatura,
l'attività di controllo esercitata da tali organizzazioni.

2 I gestori che richiedono contributi per l'agricoltura biologica secondo il titolo 3
capitolo 3, devono essere controllati da un ente di certificazione accreditato giusta
l'articolo 28 o 29 dell'ordinanza del 22 settembre 199749 sull'agricoltura biologica.
I Cantoni sorvegliano i controlli. Gli enti di certificazione mettono a disposizione
dei Cantoni i documenti necessari per decidere del contributo.

3 Il Cantone o l'organizzazione verifica i dati forniti dal gestore, l'osservanza delle
condizioni e degli oneri nonché il diritto ai contributi.

4 I Cantoni dispongono affinché ognuno dei provvedimenti menzionati nella presente ordinanza nonché la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente al capitolo 3 siano controllati nel corso dell'anno di contribuzione in: a.

tutte le aziende che richiedono per la prima volta i contributi corrispondenti; b.

tutte le aziende nelle quali sono state riscontrate irregolarità nel corso dei
controlli dell'anno precedente; e c.

almeno il 30 per cento delle rimanenti aziende scelte a caso.

49

RS 910.18

Agricoltura

26

910.13

5 Nel caso di irregolarità o di dati inesatti riscontrati durante il controllo, il Cantone
o l'organizzazione informa immediatamente il gestore. In caso di contestazione dei
risultati del controllo, il gestore può chiedere, entro i successivi tre giorni lavorativi,
che il Cantone o l'organizzazione proceda, entro 48 ore, a un ulteriore controllo
dell'azienda.

6 Su indicazione dell'Ufficio federale, i Cantoni stendono ogni anno un rapporto
sull'attività di controllo e sulle sanzioni irrogate.

Capitolo 2:

Contributo, conteggio e versamento

Art. 67

Contributo e conteggio 1 Il Cantone stabilisce il diritto ai contributi del richiedente e determina il contributo
in base alle condizioni nel giorno di riferimento. Le disposizioni dell'articolo 29 sul
numero determinante di animali da reddito che consumano foraggio grezzo si applicano anche al calcolo degli altri contributi (SSRA, URA). Per quanto concerne gli
animali da reddito che non consumano foraggio grezzo, è determinante il numero
medio degli animali detenuti nell'azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno
di riferimento.50

2 Il giorno di riferimento è la data della rilevazione conformemente all'ordinanza del
7 dicembre 199851 sui dati agricoli.

3 Il contributo per tipo di contributo è calcolato in base alle classi di dimensioni di
cui all'articolo 20.

4 Per calcolare l'importo totale da versare al gestore, va osservato il seguente ordine: a.

limitazione in base all'unità standard di manodopera; b.

riduzioni del contributo conformemente all'articolo 70; c.

limitazione in base al reddito imponibile e alla sostanza determinante.


Art. 68

Versamento dei pagamenti diretti 1 L'Ufficio federale controlla le distinte di pagamento del Cantone e versa a
quest'ultimo l'importo totale approvato.

2 I contributi che non possono essere versati decadono dopo cinque anni. Il Cantone
deve restituirli all'Ufficio federale.

3 Il Cantone paga i contributi ai richiedenti al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione. Alla fine del primo semestre può versare un acconto corrispondente, al massimo, al 50 per cento dell'intero importo o del contributo concesso
l'anno precedente e richiederne il versamento anticipato all'Ufficio federale.

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

51

RS 919.117.71

O sui pagamenti diretti 27

910.13

4 Il Cantone comunica entro il 1° dicembre dell'anno di contribuzione il conteggio
principale unitamente alla lista riassuntiva ed entro il 1° marzo dell'anno seguente il
conteggio finale con le distinte di pagamento relative a tutti i tipi di pagamenti diretti.

Capitolo 3:
Ritiro della domanda, sanzioni amministrative
e notificazione di decisioni


Art. 69

Ritiro della domanda

Il gestore che non intende o non può più rispettare le condizioni e gli oneri deve ritirare immediatamente la sua domanda. Deve informarne per scritto l'autorità competente designata dal Cantone prima di intraprendere qualsiasi intervento ad essa relativo.


Art. 70

Riduzione e diniego dei contributi 1 I Cantoni riducono o negano i contributi se il richiedente: a.

ha fornito, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni non veritiere; b.

ha ostacolato i controlli; c.

non ha notificato per tempo i provvedimenti che intende applicare alla sua
azienda;

d.

non ha adempiuto le condizioni e gli oneri della presente ordinanza e altre
esigenze impostegli;

e.

non ha osservato le prescrizioni rilevanti per l'agricoltura previste dalla legge sulla protezione delle acque, dalla legge sulla protezione dell'ambiente e
dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio.

2 L'inosservanza di prescrizioni giusta il capoverso 1 lettera e va constatata con una
decisione definitiva.

3 In caso di violazione intenzionale o ripetuta di prescrizioni, i Cantoni possono negare il versamento di contributi per cinque anni al massimo.


Art. 71

Notifica di decisioni I Cantoni notificano le loro decisioni su ricorso all'Ufficio federale; le decisioni relative ai contributi sono notificate solo su richiesta.

Agricoltura

28

910.13

Titolo 5: Disposizioni finali

Art. 72

Esecuzione

1 L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui i Cantoni non
siano stati incaricati della sua esecuzione.

2 Se necessario, si avvale di altri uffici federali interessati.

3 Vigila sull'esecuzione nei Cantoni.


Art. 73

Disposizioni transitorie 1 Ai gestori che nel 1998 hanno ottenuto un contributo conformemente all'ordinanza
del 20 dicembre 198952 sui contributi ai detentori di vacche e hanno diritto ai contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo in base al titolo 2 capitolo 2, è versato, per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore
della presente ordinanza, un contributo corrispondente almeno all'importo dei contributi per vacche e vitelli d'ingrasso pagati nel 1998; questo contributo è ridotto
annualmente del cinque per cento. In caso di modifica sostanziale della situazione
dell'azienda, il diritto a contributi più elevati decade.

2 Il periodo durante il quale sono versati contributi per prati sfruttati in modo estensivo, per prati sfruttati in modo estensivo su superfici coltive di cui è cessata la gestione, per prati sfruttati in modo poco intensivo, per terreni da strame, per siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché per maggesi fioriti in base all'ordinanza del 24
gennaio 199653 sui contributi a fini ecologici, è computato sul periodo obbligatorio
giusta l'articolo 44 capoverso 2 e l'articolo 50 capoverso 3, sempreché dopo
l'entrata in vigore della presente ordinanza le superfici continuino a essere gestite in
modo corrispondente.

3 Le aziende che non possono provare che le esigenze ecologiche sono rispettate, ricevono i pagamenti diretti fino al 31 dicembre 2001. Per queste aziende il contributo
di superficie secondo l'articolo 27 capoverso 1 ammonta a 400 franchi per ettaro,
mentre non è accordato il contributo supplementare di cui al capoverso 2.54 4 Alle persone giuridiche sono versati i pagamenti diretti soltanto fino al 31 dicembre 2000.

5 Per i prati sfruttati in modo estensivo su superfici coltive di cui è cessata la gestione conformemente agli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 24 gennaio 1996 sui
contributi a fini ecologici, per i quali sono stati versati contributi nel 1998, sono versati contributi di 3000 franchi per ettaro fino alla scadenza del periodo obbligatorio
di sei anni, al massimo però fino al 31 dicembre 2000.

6 Per il 1999 la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate è soddisfatta se: 52

[RU 1990 46, 1991 434, 1993 879 all. 3 n. 35 1667, 1994 2064, 1996 777, 1998 6] 53

[RU 1996 1007 1839 art. 12, 1997 2498 art. 35] 54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

O sui pagamenti diretti 29

910.13

a.

l'intera azienda è gestita secondo le regole riconosciute della produzione
integrata o dell'agricoltura biologica conformemente all'ordinanza sui contributi a fini ecologici del 24 gennaio 1996; b

le prescrizioni rilevanti per l'agricoltura della legislazione sulla protezione
degli animali sono rispettate; e c.

le esigenze di cui all'articolo 7 concernenti la compensazione ecologica sono
soddisfatte.

7 Nel 1999 può essere computato al massimo il due per cento di materie prime rinnovabili quale quota adeguata di superfici di compensazione ecologica conformemente all'articolo 7 capoverso 1. Sono computabili la canapa quale materia prima
rinnovabile e le piante da fibra secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettere a e c
dell'ordinanza del 7 dicembre 199855 sui contributi nella campicoltura, nonché i semi oleosi giusta l'articolo 17 capoverso 2 della stessa ordinanza.

8 Per i maggesi verdi conformemente all'articolo 14 dell'ordinanza del 2 dicembre
199156 sull'orientamento della produzione vegetale, per i quali il periodo obbligatorio termina il 15 agosto 1999, per il 1999 è versato un contributo di 2000 franchi per
ettaro.

9 I bilanci delle sostanze nutritive allestiti sulla base del modulo delle centrali di
consulenza di Lindau (LBL-KIP) e Losanna (SRVA-PIOCH) «Stima dell'equilibrio
della concimazione» nella versione del 1998 o mediante metodi di calcolo equivalenti sono riconosciuti fino 31 dicembre 2003 al massimo.57

Art. 74

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

55

RS 910.17

56

[RU 1991 2614, 1993 1591, 1994 682 1688 all. 2 n. 5, 1995 920 5518 art. 1 n. 2,
1996 770, 1998 690] 57

Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3539).

Agricoltura

30

910.13

Allegato58

(Titolo 1, capitolo 3) Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate:
regole tecniche

1

Disposizioni generali 1.1

Principio

Il presente allegato elenca le regole tecniche relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Serve anche come base per riconoscere le regole di organizzazioni specializzate.

1.2

Registrazioni Il gestore tiene con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell'azienda. Esse
devono comprendere soprattutto i dati seguenti: a.

superficie dell'azienda, superficie agricola utile, piano delle particelle; b.

elenco delle particelle con dati concernenti le colture, la lavorazione del terreno, la concimazione e la protezione dei vegetali; c.

la documentazione necessaria al calcolo del bilancio delle sostanze nutritive; d.

altre registrazioni nella misura in cui siano utili allo scopo perseguito.

2

Bilancio di concimazione equilibrato 2.1

Bilancio delle sostanze nutritive 1 La concimazione azotata e fosforica è valutata mediante un bilancio delle sostanze
nutritive. Questo bilancio deve dimostrare che l'apporto di fosforo o di azoto non è
stato eccessivo. È calcolato sulla base del metodo delle centrali di consulenza di
Lindau e Losanna «Suisse-Bilanz» dedotto dalle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura, versione 2001» delle Stazioni di ricerche agronomiche o
mediante metodi di calcolo equivalenti.

1bis In caso di costruzione di edifici assoggettati all'obbligo del permesso che comportano un aumento dell'effettivo di animali, deve essere provato che, con il nuovo effettivo di animali e includendo provvedimenti tecnici e contratti di ritiro di concimi aziendali, il bilancio fosforico rimane equilibrato, senza margine di tolleranza.

58

Aggiornato dal n. II dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232) e del 21 set. 2001, in vigore
dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3539).

O sui pagamenti diretti 31

910.13

2 Su tutta l'azienda il bilancio dell'apporto di fosforo non deve superare un margine
di errore di +10 per cento. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate
da un laboratorio autorizzato in base a metodi riconosciuti, forniscono la prova che
il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione
completo, un fabbisogno maggiore. In questo caso i prati sfruttati in modo poco intensivo non possono essere concimati.

3 Su tutta l'azienda il bilancio dell'apporto di azoto non deve superare un margine di
errore di +10 per cento. L'azoto assimilabile nei concimi aziendali viene valutato
come segue: deiezioni organiche degli animali, previa deduzione delle inevitabili
perdite in stalla e durante lo stoccaggio (15 % per animali che consumano foraggio
grezzo, 20 % per i suini e 30 % per il pollame). Il 60 per cento dell'azoto restante è
ritenuto assimilabile.

4 In frutticoltura e viticoltura è permesso spargere concime fosforico sull'arco di più
anni. Nelle altre colture è possibile spargere fosforo sull'arco di più anni sotto forma
di fanghi di depurazione essiccati, composto e calce. Tutto l'azoto cosparso con
questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio dell'apporto di azoto
dell'anno di applicazione.

5 Di norma, dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive esteso all'insieme
dell'azienda sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o
fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 1,7 unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF)/ha nella zona campicola e nelle zone intermedie; 1,4 UBGF/ha nella zona collinare;
1,2 UBGF/ha nella zona di montagna I; 1,0 UBGF/ha nella zona di montagna II;
0,8 UBGF/ha nelle zone di montagna III e IV. In casi particolari, ad esempio per
aziende con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni
possono chiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono superati i
valori limite citati.

2.2

Analisi del suolo 1 Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l'approvvigionamento in sostanze nutritive del terreno (fosforo, potassio) deve essere noto.
Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo
almeno una volta ogni 10 anni. Fanno eccezione le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo conformemente all'articolo 46 e i pascoli perenni.

2 Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi
riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori
pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture
speciali le direttive dell'organizzazione specializzata devono contenere prescrizioni
sugli intervalli e la portata delle analisi.

Agricoltura

32

910.13

3 L'Ufficio federale è competente per il riconoscimento dei laboratori e dei metodi
di analisi. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente un elenco dei laboratori e dei metodi d'analisi riconosciuti.

3

Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica 1 Nel caso di aziende con superfici all'estero, le superfici di compensazione ecologica in Svizzera devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali nel Paese e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell'azienda gestita nel Paese.

2 Nell'assegnazione di superfici di compensazione ecologica a diversi gestori, il servizio competente delimita i diversi elementi e specifica le superfici parziali attribuite
ai singoli gestori.

3 Lungo i sentieri devono essere mantenute strisce inerbite di almeno 0,5 metri di
larghezza.

4 Sulle fasce di superficie inerbita o da strame di almeno 3 metri di larghezza lungo
le acque superficiali, i bordi del bosco, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi
sono vietati la concimazione e l'uso di prodotti per il trattamento delle piante. Salvo
su una fascia di 3 metri di larghezza lungo le acque superficiali, sono ammessi i
trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non
possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

5 Il Cantone può autorizzare il mancato impianto di fasce di superficie inerbita o da
strame lungo le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi, se: a.

condizioni tecniche particolari lo richiedono (p. es. larghezza esigua del
campo tra due siepi); oppure b.

la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale in proprietà.

6 Sulle superfici che sono oggetto di autorizzazione cantonale conformemente al capoverso 5 sono vietati la concimazione e l'uso di prodotti per il trattamento delle
piante.

3.1

Superfici di compensazione ecologica computabili Le superfici di compensazione ecologica illustrate di seguito sono computabili sulla
compensazione ecologica conformemente all'articolo 7 capoverso 1, sempreché siano rispettate le rispettive condizioni e oneri. Devono far parte della superficie aziendale nonché essere situate entro una distanza di percorso di 15 km al massimo dal
centro aziendale o da un'unità di produzione ed essere di proprietà del gestore o da
lui affittate. Non sono computabili le superfici escluse dalla superficie agricola utile
conformemente all'articolo 16 dell'ordinanza del 7 dicembre 199859 sulla 59

RS 910.91

O sui pagamenti diretti 33

910.13

terminologia agricola oppure quelle escluse dal diritto ai contributi conformemente
all'articolo 42 capoverso 1.

3.1.1

Superfici di compensazione ecologica che danno diritto
i contributi

Tutte le superfici di compensazione ecologica secondo il titolo 3 capitolo 1.

3.1.2

Superfici di compensazione ecologica che non danno
diritto i contributi
3.1.2.1

Pascoli sfruttati in modo estensivo Pascoli magri. Condizioni e oneri: Nessuna concimazione (ad eccezione di quella proveniente dalla pascolazione)

Dimensione minima delle singole superfici: 20 are

Utilizzazione principale: pascolazione, almeno una volta all'anno (sfalcio di
pulizia autorizzato).

Prodotti per il trattamento delle piante (PTP): solo trattamento pianta per
pianta (è consentita una protezione fitosanitaria adeguata degli alberi).

Sono escluse le superfici la cui composizione botanica indica un'utilizzazione di tipo non estensivo.

Vanno sottratte dalla superficie totale quelle parti che denunciano, sulla base
della presenza di piante indicatrici, sintomi di sovraccarico e calpestio o che
fungono da aree di attesa.

3.1.2.2

Pascolo boschivo Forma tradizionale di gestione mista bosco-pascolo (in particolare Giura e Sud
delle Alpi).

Condizioni e oneri: Nessuna concimazione minerale azotata.

Concime aziendale, composto e fertilizzanti minerali non azotati, solo su
autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti.

Agricoltura

34

910.13

PTP solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti (ordinanza
sulle foreste60).

Solo la quota di pascolo è computabile.

3.1.2.3

Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
sempreché non diano diritto ai contributi giusta l'art. 54)
Alberi da frutta a nocciolo o a granella e noci. Condizioni e oneri: Si applicano le prescrizioni giusta l'articolo 54 con le seguenti eccezioni: non è richiesto il numero minimo di 20 alberi per azienda;

gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi situati in frutteti sono computabili
a titolo di compensazione ecologica conformemente all'articolo 7 capoverso 1.

3.1.2.4

Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati Querce, olmi, tigli, alberi da frutto, salici, conifere e altri alberi indigeni. Condizioni e oneri: Distanza tra due alberi computabili: almeno 10 m.

Nessuna concimazione ai piedi degli alberi entro un raggio di almeno 3 m.

Computo di 1 ara per albero come superficie di compensazione ecologica.

3.1.2.5

Siepi, boschetti campestri e rivieraschi
sempreché non diano diritto ai contributi giusta l'art. 48)
Siepi basse, siepi arbustive (arbusti o alberi indigeni e adatti al luogo), siepi arboree,
siepi frangivento, boschetti, rive e scarpate boscate.

Condizioni e oneri: Fasce di superficie inerbita o da strame di almeno 3 m di larghezza lungo
siepi, boschetti campestri e rivieraschi. Eccezione: siepi, boschetti campestri
e rivieraschi al limite della SAU nonché di strade, sentieri, muri, corsi
d'acqua. La fascia di superficie inerbita o da strame di 3 m di larghezza è
obbligatoria su un solo lato.

Nessuna concimazione.

60

RS 921.01

O sui pagamenti diretti 35

910.13

PTP: solo trattamento pianta per pianta sulla fasce di superficie inerbita o da
strame.

Le superfici che sono state classificate dall'autorità cantonale come bosco
non sono computabili.

3.1.2.6

Fossati umidi, stagni, pozze Specchi d'acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie
aziendale.

Condizioni e oneri: Nessuna concimazione, né utilizzazione agricola.

Nessun PTP.

Fasce di superficie inerbita o da strame lungo l'oggetto principale: almeno 3
m di larghezza senza concimazione né PTP.

3.1.2.7

Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi Superfici ruderali: vegetazione non legnosa su ripiene, deponie o scarpate.
Cumuli di pietra e affioramenti rocciosi: con o senza vegetazione.
Condizioni e oneri: Nessuna concimazione, né utilizzazione agricola.

Nessun PTP.

Fasce di superficie inerbita o da strame lungo l'oggetto principale: almeno 3
m di larghezza, senza concimazione né PTP.

Cura delle superfici ruderali: ogni 2 o 3 anni in autunno.

3.1.2.8

Muri a secco Muri, leggermente o non sigillati (di regola in pietra naturale). Condizioni e oneri: Nessuna concimazione, né utilizzazione agricola.

Nessun PTP.

Altezza minima: 50 cm.

Fasce di superficie inerbita o da strame lungo il muro a secco: almeno 50 cm
di larghezza su ogni lato, nessuna concimazione né PTP.

Larghezza: calcolare una larghezza standard di 3 m; al limite della superficie aziendale o con un'unica fascia di superficie inerbita o da strame: calcolare una larghezza
di 1,5 m.

Agricoltura

36

910.13

3.1.2.9

Sentieri e accessi naturali non consolidati Condizioni e oneri: Ubicati permanentemente nello stesso luogo.

Rivestimento naturale (erba, terra, ghiaia).

Parte inerbita del sentiero: almeno un terzo della superficie (senza calcolare
la fascia di superficie inerbita o da strame).

Nessuna concimazione né PTP sul sentiero e sulle fasce di superficie inerbita
o da strame.

Fasce di superficie inerbita o da strame: almeno 1 m su ogni lato della superficie carrozzabile, non può trattarsi di terreni aperti.

Larghezza: calcolare una larghezza standard di 3 m. Per i sentieri al limite della superficie aziendale: 1,5 m.

3.1.2.10

Vigneti con una elevata biodiversità Condizioni e oneri: Copertura del suolo: flora spontanea ricca di specie con un minimo di biodiversità adatta al luogo. Questa condizione deve essere definita a livello cantonale.

PTP: erbicidi fogliari solo sotto i ceppi e nel trattamento pianta per pianta in
caso di erbe problematiche; soltanto metodi biologici e biotecnici contro gli
insetti, gli acari e le malattie fungine oppure prodotti chimici di sintesi della
classe N (preservano gli acari predatori, le api e i parassitoidi).

Solo concimazione organica e concimi autorizzati nella viticoltura biologica.

Cura (sfalcio, intervallo fra gli sfalci) e cura del suolo devono essere stabiliti
a livello cantonale.

Deve essere garantita la gestione normale della vite per quanto concerne la
cura dei ceppi, la cura del suolo, la protezione dei vegetali, il carico di grappoli e la vendemmia.

3.1.2.11

Altre superfici di compensazione ecologica Ambienti naturali ecologicamente pregiati non elencati sopra. Condizioni e oneri: Condizioni e autorizzazioni vanno fissate dalle autorità cantonali preposte alla protezione della natura.

O sui pagamenti diretti 37

910.13

4

Avvicendamento disciplinato delle colture 4.1

Numero di culture 1 Le aziende con oltre 3 ha di terre aperte devono annoverare almeno 4 colture diverse all'anno.

2 Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per
cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono
essere addizionate e venire considerate come una coltura se superano questa percentuale.

3 Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati
artificiali, questi contano come due colture; se tale quota è almeno del 30 per cento,
essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione principale. Le colture orticole comprendenti diverse specie appartenenti ad almeno due
famiglie differenti sono considerate alla stessa stregua dei prati artificiali.

4.2

Quota massima delle colture principali 1 Per aziende con oltre 3 ha di terre aperte, la quota annuale massima delle colture
principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue: %

a.

cereali complessivamente (esclusi mais e avena) 66

b.

frumento e spelta

50

c.

mais

40

d.

mais con sottosemine, semina su lettiera dopo il sovescio invernale,
colture intercalari o prato artificiale 50

e.

prato a mais (uso di erbicidi possibile solo tra le strisce) 60

f.

avena

25

g.

barbabietola

25

h.

patata

25

i.

colza e girasole

25

k.

favetta

25

l.

soia

25

m

tabacco

25

n.

pisello proteico

15

2 Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno 2 anni.

Agricoltura

38

910.13

4.3

Riconoscimento di regole equivalenti 1 Se l'Ufficio federale riconosce regole che disciplinano, al posto di una quota massima delle colture principali, le pause di coltivazione, occorre garantire che la quota
massima di cui al punto 4.2 non sia superata.

2 Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai punti 4.1 e 4.2 al sistema di
pause di coltivazione di cui al punto 4.3 o viceversa al più presto una volta trascorsi
5 anni.

4.4

Esigenze minime per l'avvicendamento delle colture
in orticoltura

1 In pieno campo la pausa di coltivazione tra due colture principali della stessa famiglia deve durare almeno 24 mesi.

2 Per colture principali s'intendono le colture che occupano il suolo per più di
12 settimane o più colture brevi della stessa famiglia nel corso dell'anno. Gli spinaci
autunnali, la valerianella svernante e il cicorino svernante non sono considerati come colture principali.

3 I piani di avvicendamento delle colture devono coprire almeno 3 anni.

5

Protezione adeguata del suolo 5.1

Principio

1 Le aziende con oltre 3 ha di terre aperte che si trovano nella zona campicola, nelle
zone intermedie, nella zona collinare e nella zona di montagna I devono raggiungere
per le stesse un indice medio di protezione del suolo ponderato in funzione della superficie di almeno 50 punti per le colture campicole e 30 punti per le colture orticole.

2 Le date di riferimento sono il 15 novembre e il 15 febbraio.

3 Le aziende con colture campicole e orticole devono raggiungere un indice misto
ponderato in funzione della superficie.

4 Se il 15 novembre l'intera superficie delle terre aperte è coperta da una coltura
autunnale sviluppatasi normalmente oppure da sovesci invernali o colture intercalari
seminati prima del 1° settembre e la cui raccolta non è prevista prima del 15 febbraio, non è necessario raggiungere l'indice di protezione del suolo di cui ai capoversi 1 e 3.

O sui pagamenti diretti 39

910.13

5.2

Indice di protezione del suolo per la campicoltura 1 Le colture autunnali sono valutate come segue: punti

a.

maggese fiorito, maggese da rotazione, semina fino al
31 agosto o dal 2° inverno 100

b.

maggese fiorito, maggese da rotazione, semina fra il 1° e il
30 settembre

50

c.

colza

80

d.

orzo autunnale, triticale, segale (inclusa segale da taglio verde),
avena autunnale

50

e.

frumento autunnale, spelta 40

f.

pisello autunnale, favetta autunnale 40

g.

se la semina ha luogo senza aratura, salvo dopo patate, mais,
tabacco

più

20

2 Le colture primaverili sono valutate come segue: Coltura precedente che copre il suolo fino al 15 novembre

15 febbraio

punti

punti

a.

prato artificiale

80

100

b.

maggese fiorito, maggese da rotazione (primavera) 100

c.

mais con sottosemine, prati a mais 80

100

d.

colture intercalari, sovesci:
- semina prima del 31 agosto 80

100

- semina tra il 1° settembre e il 30 settembre nonché leguminose pure 40

70

e.

terreno incolto coperto da stoppie trinciate di mais 20

20

f.

terreno incolto con paglia di cereali lavorata al
massimo una volta dopo il raccolto 20

30

g.

senza coltura precedente che copre il suolo 0

0

Agricoltura

40

910.13

5.3

Indice di protezione del suolo per l'orticoltura 1 Le colture autunnali sono valutate come segue: punti

a.

cavolo, cavolo di Bruxelles 80

b.

fragole (un anno)

60

c.

spinaci autunnali

60

d.

porro, coste

60

e.

cipolla autunnale, cicorino 60

f.

valerianella, prezzemolo, portulaca 60

g.

scorzonera, topinambur, pastinaca 40

2 Le colture primaverili sono valutate come segue: Coltura precedente che copre il suolo fino al 15 novembre

15 febbraio

punti

punti

a.

apparato radicale intatto dopo la raccolta 10

30

b.

colture intercalari, sovesci:
- semina prima del 31 agosto 80

100

- semina tra il 1° settembre e il 30 settembre nonché leguminose pure

40

70

c.

senza coltura precedente che copre il suolo 0

0

5.4

Protezione contro l'erosione 1 Le superfici sulle quali non è stato preso alcun provvedimento adeguato contro
l'erosione non devono presentare segni evidenti di perdita di suolo. Per provvedimenti adeguati s'intendono in particolare l'inerbimento di strisce larghe almeno
3 metri lungo le vie di passaggio nel caso di terre aperte e in pendenza oppure l'evacuazione o l'incanalamento delle acque superficiali per prevenire l'erosione a valle.

2 Frutticoltura, coltivazione di bacche e viticoltura: devono essere osservate le direttive specifiche riconosciute, emanate da organizzazioni specializzate, per la protezione del suolo di frutteti, colture di bacche e vigneti.

O sui pagamenti diretti 41

910.13

6

Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti
per il trattamento delle piante
6.1

Prescrizioni generali 1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni da un servizio autorizzato.

2 Eccezion fatta per i casi di epidemia, deve essere riservata almeno una finestra di
controllo non trattata per ogni coltura nei seguenti casi: impiego di regolatori della
crescita per i cereali, impiego di fungicidi per la colza e impiego di prodotti per il
trattamento delle piante sulla base di autorizzazioni speciali.

6.2

Prescrizioni per la campicoltura, la foraggicoltura e l'orticoltura 1 L'impiego di erbicidi in pre-emergenza, di insetticidi da irrorare e di granulati insetticidi e nematocidi è autorizzato solo nei seguenti casi: Coltura

Erbicidi in pre-emergenza Insetticidi da irrorare Granulati

1. Cereali

Trattamento su tutta la superficie per orzo, avena, segale,
triticale autunnali seminati
prima del 10 ottobre solo con
autorizzazione speciale.* Solo con autorizzazione
speciale.*

Nessuno.

2. Colza

Autorizzato il trattamento su
tutta la superficie.

Una volta raggiunta la soglia
nociva, contro pulci di terra,
punteruolo e meligete; contro
altri insetti solo con autorizzazione speciale.* Nessuno.

3. Mais

Trattamento sulla fila.

Solo con autorizzazione speciale.* Solo con autorizzazione speciale.* 4. Patata

Trattamento sulla fila. Trattamento su tutta la superficie
autorizzato per varietà sensibili alla metribuzina, patate
da semina, patate coltivate
sotto plastica.

Una volta raggiunta la soglia
nociva, contro la dorifora:
preparati a base di Bacillusthuringiensis e inibitori della
crescita; contro altri insetti
solo con autorizzazione
speciale.*

Nessuno.

5. Barbabietola Trattamento sulla fila.

Una volta raggiunta la soglia
nociva con Pirimicarb contro
gli afidi; contro altri insetti
solo con autorizzazione
speciale.*

Solo con autorizzazione speciale.* 6. Pisello
proteico,
favette,
soia,
girasole,
tabacco

Autorizzato il trattamento su
tutta la superficie.

Una volta raggiunta la soglia
nociva con aficidi specifici
(ad es. Pirimicarb, Pymetrozin) contro gli afidi; contro
altri insetti solo con autorizzazione speciale.* Nessuno.

Agricoltura

42

910.13

Coltura

Erbicidi in pre-emergenza Insetticidi da irrorare Granulati

7. Ortaggi

Autorizzato il trattamento su
tutta la superficie

Se è possibile ricorrere a
metodi selettivi, essi vanno
preferiti, tenendo conto della
possibilità di rendere resistenti gli ortaggi ai relativi
agenti patogeni; contro altri
insetti conformemente al
"Manuale per gli ortaggi" Autorizzati, ad
eccezione della
disinfezione
chimica del
suolo in pieno
campo

8. Superficie inerbita Autorizzato il trattamento con erbicidi pianta per pianta. Trattamento selettivo su
tutta la superficie autorizzato solo per prati artificiali oppure con
un'autorizzazione speciale* nel quadro di un piano di risanamento su più anni.

*

Autorizzazioni speciali: vedi punto 6.4.

2 L'impiego di erbicidi non selettivi in pre-emergenza o prima della semina o della
piantagione di una coltura è autorizzato per semine su lettiera, semine a strisce o semine dirette di colture principali.

3 L'impiego di esche contro lumache, agrotidi o tipule è autorizzato in tutte le colture solo in caso di apparizione manifesta di danni o se, in base a catture effettuate,
appare chiaro che si raggiunge la soglia nociva. Possono essere trattate solo le superfici infestate o minacciate.

4 L'impiego di chlormequat (CCC) e cloruro di colina (CC) sui cereali è vietato.

6.3

Prescrizioni per altre colture speciali e superfici riservate
a esperimenti

1 Colture speciali: oltre ai capoversi 1-2 del punto 6.1 devono essere rispettate le direttive specifiche riconosciute volte a ridurre, nelle diverse colture, le conseguenze
negative degli interventi fitosanitari diretti. Queste direttive si basano sul principio
della soglia economica nociva e favoriscono metodi biologici o biotecnici.

2 Le restrizioni non sono applicate sulle superfici riservate a esperimenti che servono
alla messa a punto di metodologie.

6.4

Autorizzazioni speciali 1 I servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare autorizzazioni speciali per interventi fitosanitari. Allestiscono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse contenente informazioni sulle aziende, sulle colture, sulle superfici e sugli organismi
coinvolti. Annualmente inoltrano gli elenchi all'Ufficio federale.

2 Le autorizzazioni speciali per interventi fitosanitari possono essere rilasciate in casi
debitamente motivati, sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia, di autorizzazioni accordate a una regione chiaramente delimitata. Devono

O sui pagamenti diretti 43

910.13

essere rilasciate per scritto ed essere limitate nel tempo. Le autorizzazioni individuali devono di regola essere vincolate a una consulenza.

3 Il gestore deve ottenere l'autorizzazione speciale prima del trattamento.

7

Deroghe per la produzione di sementi e piante Sono applicabili le seguenti regole: 1.

Cereali da semina - Pausa di

coltivazione

sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1:
al massimo due anni di coltivazione di seguito - Protezione dei

vegetali

autorizzato il CCC per sementi di moltiplicazione a livello di
prebase, base e Z1 conformemente alle raccomandazioni sulle
varietà

2.

Patate da semina - Protezione dei

vegetali

autorizzati aficidi specifici e olii su prebase e base 3.

Mais da semina - Pausa di

coltivazione

semina a lettiera, sottosemine o prati a mais: al massimo
5 anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna
coltivazione di mais per 3 anni
altri metodi di coltivazione: al massimo 3 anni di coltivazione
di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per
2 anni

- Protezione

fitosanitaria

autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie 4.

Semi di graminacee e trifoglio - Pausa di

coltivazione

graminacee: al massimo 3 anni di coltivazione di seguito,
successivamente interruzione per due anni. Trifoglio:
al massimo 2 anni di coltivazione di seguito, successivamente
nessuna coltivazione di leguminose per 2 anni - Concimazione

norme di concimazione (per ha) per graminacee: 200 kg N,
100 kg P2O5, 180 kg K2O
norme di concimazione (per ha) per trifoglio: 0 kg N,
80 kg P2O5, 300 kg K2O - Protezione dei

vegetali

per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono
essere utilizzati gli erbicidi autorizzati sulle superfici inerbite.
Per il trifoglio possono essere utilizzati solo gli insetticidi
autorizzati

Agricoltura

44

910.13

- Compensazione

ecologica

di norma il selezionatore di sementi deve predisporre una
distanza di isolamento di oltre 300 metri tra la coltura di
sementi e le superfici di compensazione ecologica, come prati
sfruttati in modo estensivo e poco intensivo, maggesi fioriti,
maggesi da rotazione o superfici di compensazione ecologica
con una fascia di superficie inerbita o da strame, così da
evitare conflitti tra i diversi compiti di gestione della compensazione ecologica e della produzione di sementi. Se per cause
di forza maggiore la distanza deve essere ridotta, il Cantone
può, su richiesta, stabilire termini di sfalcio diversi da quelli
stabiliti dalla presente ordinanza e diminuire di conseguenza i
contributi. Le superfici sono computate nella compensazione
ecologica necessaria alla prova che le esigenze ecologiche
sono rispettate.