30.05.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 29.05.2024
14.03.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 13.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
05.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 04.07.2021
18.08.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 17.08.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
14.11.2017 - 31.12.2017
26.09.2017 - 13.11.2017
07.02.2017 - 25.09.2017
17.01.2017 - 06.02.2017
01.01.2017 - 16.01.2017
01.11.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.10.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
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01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.09.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.06.2003
01.05.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 30.04.2001
01.05.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoversi 5 e 6, 73 capoversi 4 e 5, 74 capoversi 4 e 5, 75
capoverso 2, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura,2 ordina: Titolo 1: Disposizioni generali Capitolo 1: Tipi di pagamenti diretti

Art. 1

1 I pagamenti diretti comprendono i pagamenti diretti generali, i contributi ecologici e i contributi etologici.3 2 Per pagamenti diretti generali s'intendono: a. i contributi di superficie; b. i contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo;

c. i contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione; d. i contributi di declività.

3

Per contributi ecologici s'intendono: a. i contributi per la compensazione ecologica; b. i contributi per la produzione estensiva di cereali e colza; c. i contributi per l'agricoltura biologica; d. …4 RU 1999 229

1 RS

910.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

4

Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

910.13

Agricoltura

2

910.13

4

Per contributi etologici s'intendono: a. i contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali;

b. i contributi per l'uscita regolare all'aperto.5 Capitolo 2: Diritto ai contributi

Art. 2

Gestori aventi diritto ai contributi 1

Ha diritto ai pagamenti diretti il gestore che: a. gestisce

un'azienda;

b. ha il domicilio civile in Svizzera; e c. ha seguito una formazione professionale di base come agricoltore con un certificato federale di formazione pratica secondo l'articolo 37 o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 della legge del 13 dicembre 20026 sulla formazione professionale (LFPr) oppure una formazione come contadina con un attestato ai sensi dell'articolo 42 LFPr o dispone di una formazione equivalente in una professione agricola specializzata.7 1bis

È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera c ogni altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica giusta l'articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità giusta l'articolo 38 LFPr, completata con:

a. una formazione continua agricola disciplinata uniformemente dai Cantoni in collaborazione con l'organizzazione determinante del mondo del lavoro conseguita al più tardi due anni dopo la ripresa dell'azienda; o b. un'attività pratica comprovata svolta per almeno tre anni come gestore, cogestore o impiegato in un'azienda agricola.8 1ter

I gestori di aziende nella regione di montagna che richiedono meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) non sono tenuti a soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c.9 1quater L'erede o la comunione ereditaria non ha l'obbligo, per tre anni al massimo dopo la morte del precedente gestore, di soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c se: a. l'erede o la comunione ereditaria gestisce l'azienda; e 5

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

6 RS

412.10

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321). La lett. c entra in vigore il 1° gen. 2007.

8

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5321). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 883).

9

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2003 5321).

O sui pagamenti diretti 3

910.13

b. il gestore deceduto adempiva le esigenze.10 2

Non hanno diritto ai pagamenti diretti: a. le persone giuridiche; b. la Confederazione, i Cantoni e i Comuni; c. i gestori i cui effettivi di animali superano i limiti dell'ordinanza del 7 dicembre 199811 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova.

3

Hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l'azienda di una SA o di una S. a g. l., se: a.12 nella SA possiedono, mediante azioni nominative, almeno due terzi del capitale azionario e dei diritti di voto e, nella S. a g. l., almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto;

b. gestiscono l'azienda personalmente in nome della SA o della S. a g. l., svolgono la loro funzione di gestore e lavorano regolarmente nell'azienda;

c. nel caso delle società di persone, il rischio del capitale investito dai soci nella SA o nella S. a g. l. è assunto collettivamente in parti uguali da tutti i partecipanti; e d. il valore contabile della sostanza dell'affittuario e, se la SA o la S. a g. l. è proprietaria, il valore contabile dell'azienda o delle aziende corrisponde almeno ai due terzi degli attivi della SA o della S. a g. l.13 4

Non hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l'azienda di una SA o di una S. a g. l., se la SA o la S. a g. l. ha preso in affitto tale azienda:

a. da una persona non avente diritto ai contributi o da una persona i cui contributi sarebbero ridotti o rifiutati in virtù degli articoli 19, 22 o 23, se tale persona o il suo rappresentante: 1. svolge una funzione dirigenziale nella SA o nella S. a g. l., oppure 2. detiene oltre il 50 per cento del capitale totale della SA o della S. a g. l.;

b. da una persona giuridica in cui la persona fisica o la società di persone: 1. svolge una funzione dirigenziale, oppure 2. partecipa per oltre il 30 per cento al capitale azionario, al capitale sociale oppure ai diritti di voto.14

5

Non hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che hanno preso in affitto l'azienda da una persona giuridica e che: 10 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2003 5321).

11 [RU

1999 452, 2000 403. RU 2003 4933 art. 21]. Vedi ora l'O del 26 nov. 2003 (RS 916.344). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3539).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3539).

Agricoltura

4

910.13

1. svolgono una funzione dirigenziale per la persona giuridica, oppure 2. partecipano per oltre il 30 per cento al capitale azionario, al capitale sociale o ai diritti di voto della persona giuridica.15

Art. 3

Azienda pastorizia

Nel caso di aziende pastorizie, il pastore ha diritto ai pagamenti diretti per la superficie agricola utile necessaria ad assicurare la base foraggera al proprio bestiame detenuto durante il foraggiamento invernale.


Art. 4

Superfici che danno diritto ai pagamenti diretti 1

Dà diritto ai pagamenti diretti la superficie agricola utile, ad eccezione delle superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, piante ornamentali, serre con fondamenta fisse e canapa.16 1bis

Per le superfici coltivate a canapa sono versati i pagamenti diretti se il gestore prova che:

a. impiega sementi delle varietà di cui nell'allegato 4 dell'ordinanza del 7 dicembre 199817 sul catalogo delle varietà o nel catalogo comune delle varietà della Comunità europea18;

b. impiega unicamente sementi certificate; e c. la canapa non è destinata a un uso contrario alle prescrizioni o illecito.19 2

Le superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare danno diritto unicamente a contributi di superficie, contributi per l'agricoltura biologica e contributi per la produzione estensiva di cereali e colza. Le quote dei contributi ammontano al 75 per cento delle quote nazionali.

3

Nel caso di contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo e per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione viene computata unicamente la superficie coltivata per tradizione familiare nella zona limitrofa estera.

4

Le superfici all'estero non coltivate per tradizione familiare non danno diritto a pagamenti diretti.

5

Per le superfici di cui all'articolo 45 capoverso 3bis che non vengono utilizzate ogni anno, i contributi ecologici e i due terzi dei contributi di superficie sono versati anche negli anni in cui queste superfici non sono utilizzate. Per le superfici di cui all'articolo 45 capoverso 3bis sulle quali una fascia erbosa, che occupa al massimo il 10 per cento della superficie, è lasciata allo stato naturale, i pagamenti diretti non 15 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3539).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

17 RS

916.151.6

18 Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventitreesima edizione integrale, GU C 046 A del 22.02.2005, pag. 1.

19 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

O sui pagamenti diretti 5

910.13

vengono ridotti. Queste disposizioni non si applicano alle superfici che sono escluse dalla superficie agricola utile (SAU) ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinanza del 7 dicembre 199820 sulla terminologia agricola (OTerm).21
a22 Considerazione di pagamenti diretti esteri 1

Dai pagamenti diretti vengono dedotti i pagamenti diretti UE versati in virtù del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 a favore delle superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare.

2

Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti UE versati per l'anno precedente.

Capitolo 3: Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate Sezione 1: Prestazioni ecologiche

Art. 5

Congrua detenzione degli animali da reddito Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali in materia di produzione agricola devono essere rispettate.


Art. 6

Bilancio di concimazione equilibrato 1

I cicli degli elementi nutritivi devono essere possibilmente chiusi e il numero degli animali da reddito va adattato alle condizioni locali.

2

Il bilancio degli elementi nutritivi deve mostrare che gli apporti di fosforo e di azoto non presentano eccedenze.

3

La quantità di fosforo e di azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle piante e al potenziale di produzione aziendale.


Art. 7

Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica 1

Le superfici di compensazione ecologica devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell'azienda.

2

Sono computabili le superfici di compensazione ecologica menzionate nel numero 3.1 dell'allegato che

a. si trovano sulla superficie aziendale e distano al massimo 15 km di strada dal centro aziendale o da un'unità di produzione; e 20 RS

910.91

21 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5321). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

22 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883).

Agricoltura

6

910.13

b. sono di proprietà del gestore o da lui affittate.23 3

Gli alberi secondo l'articolo 54 e i numeri 3.1.2.3 e 3.1.2.4 dell'allegato sono computabili nella misura di un'ara per albero, ma al massimo 100 alberi per ettaro di superficie alberata.24 4 Gli alberi presi in considerazione giusta il capoverso 3 non possono rappresentare più della metà della superficie di compensazione ecologica secondo il capoverso 1.

5

Lungo corsi d'acqua in superficie, siepi, boschetti rivieraschi e campestri e ai margini delle foreste, dev'essere creata una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 3 metri di larghezza.

5

Devono essere predisposte: a. lungo siepi, boschetti campestri, ai margini delle foreste e lungo boschetti rivieraschi, una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 3 metri di larghezza. Sulla fascia non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole; b. lungo corsi d'acqua in superficie, una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 6 metri di larghezza; sui primi 3 metri non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.25


Art. 8

Avvicendamento disciplinato delle colture 1

Le rotazioni colturali devono essere impostate in modo da prevenire parassiti e malattie.

2

Le quote delle colture e le rotazioni colturali devono essere concepite in modo da evitare il più possibile l'erosione, la compattazione del suolo e la perdita di suolo nonché l'infiltrazione e il ruscellamento di concimi e di prodotti fitosanitari26.


Art. 9

Adeguata protezione del suolo 1

Per adeguata protezione del suolo s'intende in particolare la prevenzione dell'erosione e dell'uso eccessivo di sostanze chimiche.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

26 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

O sui pagamenti diretti 7

910.13

2

La protezione del suolo è favorita mediante una copertura ottimale del suolo, mediante misure atte a impedire l'erosione a valle e mediante l'uso di concimi e di prodotti fitosanitari rispettosi del suolo.


Art. 10

Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari 1

Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall'invasione delle malerbe, va data la priorità all'utilizzazione di meccanismi naturali di regolazione e ai procedimenti biologici e meccanici.

2

Nel caso di provvedimenti fitosanitari diretti devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi di previsione e di avvertimento. Per la selezione dei prodotti fitosanitari si ricorre a criteri decisionali basati sul profilo dei rischi.

3

I metodi fitosanitari prescritti e i prodotti fitosanitari vietati sono indicati nel numero 6 dell'allegato.27 4

I prodotti fitosanitari messi in circolazione secondo l'ordinanza del 18 maggio 200528 sui prodotti fitosanitari possono essere utilizzati. È fatta salva la restrizione relativa all'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari poco specifici o poco selettivi riguardo a organismi utili.29 5 L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può modificare l'elenco dei prodotti fitosanitari per la campicoltura e la foraggicoltura secondo il numero 6.5 dell'allegato che necessitano di un'autorizzazione speciale.30

Art. 11


31

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell'agricoltura biologica La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell'agricoltura biologica è data se: a. le prescrizioni degli articoli 3, 6-16, 38 e 39 dell'ordinanza del 22 settembre 199732 sull'agricoltura biologica sono rispettate; b. le esigenze in materia di compensazione ecologica secondo l'articolo 7 e il numero 3 dell'allegato sono soddisfatte; e c. le esigenze in materia di bilancio di concimazione equilibrato secondo il numero 2 dell'allegato sono soddisfatte.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

28 RS 916.161 29 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

32 RS

910.18

Agricoltura

8

910.13


Art. 12

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate fornita da più aziende assieme Il Cantone può autorizzare che la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate sia fornita, integralmente o in parte, da più aziende assieme, se: a. i loro centri aziendali sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; e

b. la collaborazione è disciplinata contrattualmente.


Art. 13

Scambio di superfici

Lo scambio di superfici è ammesso solo tra aziende che si sono annunciate per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.


Art. 14

Regole tecniche

1

Le regole tecniche relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate sono descritte nell'allegato.

2

…33


Art. 15

Eccezioni 1 Colture secondarie su superfici il cui totale non supera le 20 are possono essere gestite diversamente rispetto a quanto previsto dalle regole relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

2

a 4 34…

Sezione 2: Prova

Art. 16

35 1 Il gestore che chiede i pagamenti diretti deve fornire all'autorità cantonale la prova che gestisce l'intera azienda conformemente alle prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

2

L'attestazione di un servizio d'ispezione accreditato conformemente alla norma europea ISO/IEC 1702036 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» o all'ordinanza del 17 giugno 199637 sull'accreditamento e sulla designazione per il corrispondente campo d'applicazione vale come prova.

33 Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

34 Abrogati dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

36 Associazione svizzera di normalizzazione (www.snv.ch).

37 RS

946.512

O sui pagamenti diretti 9

910.13

Capitolo 4:

Valori limite relativi ai pagamenti diretti, limitazione e graduazione dei pagamenti

Art. 17


38



Art. 18

Volume di lavoro minimo necessario 1

I pagamenti diretti sono versati unicamente se l'azienda esige un onere lavorativo di almeno 0,25 USM secondo l'articolo 3 capoverso 4 OTerm39.40 2 Per il calcolo delle USM ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola sono presi in considerazione: a. le superfici che danno diritto ai pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 4; b.41 gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo di cui agli articoli 28, 29 e 29a, nonché il numero medio degli altri animali da reddito detenuti nell'azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno di riferimento; c. le superfici e gli alberi che danno diritto ai pagamenti diretti ai sensi degli articoli 35, 54 e 57.42

Art. 19

Limiti d'età

1

Non sono versati pagamenti diretti ai gestori che hanno compiuto 65 anni prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione.

2

Se un'azienda è gestita da una società di persone, è determinante l'età del gestore più giovane.43 3

Il capoverso 2 si applica unicamente se i soci: a. assumono la funzione di cogestore; e b. non lavorano al di fuori dell'azienda per più del 75 per cento.44 4

Il capoverso 3 non si applica alle comunioni ereditarie nei tre anni seguenti loro costituzione.45

38 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

39 RS

910.91

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

42 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

44 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

45 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

Agricoltura

10

910.13


Art. 20


46

Graduazione dei contributi in funzione della superficie o del numero di animali 1

Le quote applicabili ai diversi tipi di contributo sono graduate in funzione della superficie e del numero degli animali nel modo seguente: Classe di

dimensione

Superficie che dà diritto ai pagamenti diretti

Effettivo di animali che dà diritto ai pagamenti diretti

Riduzione della

quota del contributo 1

fino a 40 ha

fino a 55 UBG

0 %

2

oltre 40 ha fino a 70 ha oltre 55 UBG fino a 100 UBG 25 % 3

oltre 70 ha fino a 100 ha oltre 100 UBG fino a 145 UBG 50 % 4

oltre 100 ha fino a 130 ha oltre 145 UBG fino a 190 UBG 75 % 5

oltre 130 ha

oltre 190 UBG

100 %47

2

Si distinguono i seguenti tipi di contributi: contributi di superficie, contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione, contributi di declività generali, contributi di declività per vigneti, contributi per la compensazione ecologica, contributi per la coltura estensiva di cereali e colza, contributi per l'agricoltura biologica, contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali nonché contributi per l'uscita regolare all'aperto.


Art. 21


48

Limitazione dei pagamenti diretti per USM 1

L'importo massimo dei pagamenti diretti per USM è di 70 000 franchi.

2

Le USM sono calcolate in base all'articolo 18 capoverso 2.


Art. 22


49

Limitazione dei pagamenti diretti in base al reddito determinante 1

La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile stabilito in base alla legge federale del 14 dicembre 199050 sull'imposta federale diretta, dopo deduzione di 50 000 franchi per i gestori coniugati.51 2 La riduzione ammonta a un decimo della differenza fra il reddito determinante del gestore e l'importo di 80 000 franchi.

3

Se il reddito determinante del gestore supera i 120 000 franchi, la riduzione ammonta almeno alla differenza fra il reddito determinante del gestore e l'importo di 120 000 franchi.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

50 RS

642.11

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

O sui pagamenti diretti 11

910.13

4

Se un'azienda è gestita da una società di persone, il limite di reddito si calcola sommando il reddito determinante dei singoli gestori e dividendo l'importo così ottenuto per il loro numero.52 4bis Il capoverso 4 si applica unicamente se i soci: a. assumono la funzione di cogestore; e b. non lavorano al di fuori dell'azienda per più del 75 per cento.53 4ter

Il capoverso 4bis non si applica alle comunioni ereditarie nei tre anni seguenti la loro costituzione.54 5 Per reddito determinante del gestore ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 s'intendono il reddito determinante in base al capoverso 1 e l'utile netto della società di capitali in proporzione alla sua partecipazione e dopo deduzione del suo dividendo.


Art. 23

Limitazione dei pagamenti diretti in base alla sostanza determinante 1

La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 270 000 franchi per USM e 340 000 franchi per i gestori coniugati.55 2 La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da una sostanza determinante di 800'000 franchi fino a una sostanza determinante di un milione di franchi. La riduzione ammonta a un decimo della differenza fra la sostanza determinante del gestore e l'importo di 800 000 franchi.

3

Se la sostanza determinante supera un milione di franchi, non vengono versati pagamenti diretti.

4

Se un'azienda è gestita da una società di persone, il limite della sostanza si calcola sommando la sostanza determinante dei singoli gestori e dividendo l'importo così ottenuto per il loro numero.56 4bis Il capoverso 4 si applica unicamente se i soci: a. assumono la funzione di cogestore; e b. non lavorano al di fuori dell'azienda per più del 75 per cento.57 4ter

Il capoverso 4bis non si applica alle comunioni ereditarie nei tre anni seguenti la loro costituzione.58

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

53 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

54 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

57 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

58 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

Agricoltura

12

910.13

5

Per sostanza determinante del gestore ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 s'intendono la sostanza determinante in base al capoverso 1 e il capitale proprio della società di capitali calcolato in proporzione alla sua partecipazione dopo deduzione del capitale azionario o del capitale sociale.59


Art. 24

60 Tassazione Fanno stato i dati fiscali degli ultimi due anni, che sono stati oggetto di una tassazione definitiva passata in giudicato entro la fine dell'anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Se questa è divenuta definitiva, si verifica l'importo del pagamento diretto. Per quanto riguarda la deduzione dei gestori coniugati, è determinante lo stato civile durante gli anni fiscali considerati.


Art. 25

Valori limite, graduazioni e limitazioni dei pagamenti diretti nel caso di comunità aziendali 1

Nel caso di comunità aziendali i contributi sono calcolati in base al numero delle aziende associate. Le superfici e gli animali sono suddivisi equamente fra le aziende associate.

2

Il diritto ai contributi decade per l'azienda associata il cui gestore ha raggiunto il limite d'età.

3

I contributi per un'azienda associata sono ridotti o negati se: a.61 il reddito determinante del gestore supera il limite di reddito; oppure b. la sostanza determinante del gestore supera il limite della sostanza.


Art. 26


62

Manodopera propria dell'azienda Almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda devono essere svolti da manodopera propria dell'azienda; il carico di lavoro viene calcolato in base al preventivo di lavoro, edizione 1996, della Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

O sui pagamenti diretti 13

910.13

Titolo 2: Pagamenti diretti generali Capitolo 1: Contributo di superficie

Art. 27


63

Contributi di superficie 1

Il contributo di superficie ammonta a 1040 franchi all'anno per ettaro.

2

Un contributo supplementare di 620 franchi all'anno per ettaro è accordato per terreni aperti e colture perenni.

Capitolo 2:

Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo

Art. 28

Diritto ai contributi 1

Ha diritto ai contributi chi detiene nella sua azienda almeno un'unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) consistente in animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

2

...64


Art. 29


65

Effettivo di animali determinante e diritto ai contributi per animali della specie bovina e bufali 1

I detentori di animali da reddito hanno diritto ai contributi per animali della specie bovina e bufali:

a. detenuti nell'azienda tra il 1° maggio dell'anno precedente l'anno di contribuzione e il 30 aprile dello stesso (periodo di riferimento);

b. trasferiti per l'estivazione entro il periodo di riferimento dall'azienda in aziende d'estivazione, aziende con pascoli comunitari e aziende pastorizie riconosciute in Svizzera; c. trasferiti per l'estivazione entro il periodo di riferimento dall'azienda in aziende d'estivazione della zona di confine estera di cui all'articolo 43 della legge del 18 marzo 200566 sulle dogane, sempre che: 1. dopo l'estivazione gli animali siano tornati all'azienda, e 2. almeno dal 1° gennaio 1999 ogni anno l'azienda trasferisca animali in un'azienda d'estivazione che soddisfa i requisiti di cui al capoverso 5.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

64 Abrogato dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

66 RS

631.0

Agricoltura

14

910.13

2

Per il calcolo dell'effettivo di animali determinante di cui al capoverso 1, il numero di giorni/animale per categoria di animali viene diviso per il numero di giorni del periodo di riferimento, moltiplicando il risultato per il coefficiente UBG della rispettiva categoria di animali. L'estivazione è computata nella misura di 180 giorni al massimo.

3

Gli effettivi di animali di cui al capoverso 1 lettere a, b, c sono calcolati e documentati separatamente.

4

L'effettivo di animali determinante per il diritto ai contributi è calcolato in base ai dati della banca dati sul traffico di animali. Sono considerati soltanto i giorni/animale per i quali durante il periodo di riferimento e durante l'estivazione è possibile una chiara classificazione degli animali in base all'ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una notifica della nascita valida.

5

I Cantoni tengono un elenco delle aziende della zona di confine estera gestite durante il periodo d'estivazione, nelle quali almeno dal 1° gennaio 1999 ogni anno vengono estivati animali della specie bovina provenienti da aziende in Svizzera.

a67 Effettivo di animali determinante e diritto ai contributi per equini, pecore, capre, bisonti, lama e alpaca 1

I detentori di animali da reddito hanno diritto ai contributi per gli equini, le pecore, le capre, i bisonti, i lama e gli alpaca detenuti ininterrottamente nell'azienda durante il foraggiamento invernale. Il diritto ai contributi sussiste anche per gli animali nati nell'azienda o per i quali si può dimostrare che sono stati acquistati per sostituire quelli venduti o macellati per necessità durante il periodo di foraggiamento invernale.

2

Per stabilire l'effettivo determinante si applica quanto segue: a. se l'effettivo complessivo il 1° gennaio è uguale o superiore rispetto al giorno di riferimento, per ogni categoria di animali è determinante l'effettivo in UBG il giorno di riferimento di cui all'articolo 67 capoverso 2;

b. se l'effettivo complessivo il 1° gennaio è inferiore rispetto al giorno di riferimento, per ogni categoria di animali è determinante l'effettivo in UBG il 1° gennaio.

3

Gli animali che giungono nell'azienda il giorno di riferimento non sono considerati nel calcolo di cui al capoverso 2.


Art. 30

68 Limitazione dei

contributi

1

I contributi sono versati al massimo per la seguente densità di animali per ettaro di superficie inerbita: a. nella zona di pianura 2,0 UBGFG

b. nella zona collinare 1,6 UBGFG

67 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

O sui pagamenti diretti 15

910.13

c. nella zona di montagna I 1,4 UBGFG

d. nella zona di montagna II 1,1 UBGFG

e. nella zona di montagna III 0,9 UBGFG

f.

nella zona di montagna IV 0,8 UBGFG

2

Per superfici con mais e barbabietole da foraggio, l'effettivo di animali che dà diritto ai contributi è maggiorato per ettaro della metà della densità di animali per zona di cui al capoverso 1.

3

Se gli animali sono estivati in Svizzera, l'effettivo di animali che dà diritto ai contributi è maggiorato del supplemento d'estivazione.

4

Per gli animali della specie bovina e i bufali il supplemento d'estivazione è calcolato secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera b e l'articolo 29 capoverso 2.

5

Per gli equini, le pecore, le capre, i bisonti, i lama e gli alpaca, il supplemento d'estivazione ammonta, in percentuale dell'effettivo di animali estivato in UBG: 1. per 60 a 90 giorni d'estivazione 25 per cento

2. per 91 a 120 giorni d'estivazione 30 per cento

3. per oltre 120 giorni d'estivazione 35 per cento

6

Non sono considerate le comunità aziendali settoriali costituite per eludere la limitazione dei contributi.


Art. 31

Deduzione per il latte commercializzato 1

Nel caso di aziende che producono latte, il numero di UBGFG giusta gli articoli 29, 29a e 30 è ridotto di un'UBGFG per ogni 4400 kg di latte commercializzato.69 2

Determinante è il latte commercializzato dall'azienda tra il 1° maggio dell'anno precedente l'anno di contribuzione e il 30 aprile dello stesso.70 3 Non sono considerate le comunità aziendali settoriali costituite per eludere questa riduzione.71


Art. 32

Contributi 1

Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue: a. per animali della specie bovina e bufali, bisonti, equini, capre lattifere e pecore lattifere 690 franchi

b. per le rimanenti capre e pecore nonché cervi, lama e alpaca 520 franchi 69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5819).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

Agricoltura

16

910.13

c. per le UBGFG nella misura delle quali viene ridotto l'effettivo di animali conformemente all'articolo 31 capoverso 1 450 franchi72

2

Per il calcolo del contributo sono considerate innanzitutto le UBGFG giusta il capoverso 1 lettera a.

3

…73

Capitolo 3:

Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione


Art. 33


74

Diritto ai contributi 1

Ha diritto ai contributi chi: a. gestisce almeno un ettaro di superficie che dà diritto ai pagamenti diretti nella regione di montagna o nella zona collinare; e b. detiene nella sua azienda almeno un'UBGFG secondo gli articoli 29 e 29a.

3

Per il calcolo dei contributi è determinante l'effettivo di animali di cui agli articoli 29 e 29a, nonché la limitazione dei contributi di cui all'articolo 30.


Art. 34

Contributi 1 Per UBGFG sono versati i seguenti contributi annui: a. nella zona collinare 300 franchi

b. nella zona di montagna I 480 franchi

c. nella zona di montagna II 730 franchi

d. nella zona di montagna III 970 franchi

e. nella zona di montagna IV 1230 franchi. 75

2

Se la superficie che dà diritto ai pagamenti diretti si estende su più zone, la quota del contributo è calcolata in rapporto alle parti di superficie per zona.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

73 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5321). Abrogato dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

O sui pagamenti diretti 17

910.13

Capitolo 4: Contributi di declività Sezione 1: Contributi di declività generali

Art. 35

Diritto ai contributi 1

I contributi di declività generali sono versati per superfici che danno diritto ai pagamenti diretti giusta l'articolo 4 nella regione di montagna e nella zona collinare con una declività pari o superiore al 18 per cento (zone declive e zone in forte pendenza).

2

Non sono versati contributi di declività generali per: a. siepi, boschetti campestri e rivieraschi; b. pascoli; c. vigneti.

3

I contributi di declività generali sono versati unicamente se la superficie che vi dà diritto misura almeno 50 are per azienda.76

Art. 36

Importo dei contributi Il contributo di declività generale annuo per ettaro è fissato come segue: a. per le zone declive, 18-35 per cento di declività 370 franchi

b. per le zone in forte pendenza, con oltre 35 per cento di declività

510 franchi

Sezione 2: Contributi di declività per vigneti

Art. 37

Diritto ai contributi 1

Contributi di declività per vigneti sono versati per zone in forte pendenza e zone terrazzate con almeno 30 per cento di declività naturale del terreno.

2

Per zone terrazzate s'intendono i vigneti che sono terrazzati con regolarità mediante muri di sostegno e adempiono le seguenti condizioni:

a. le superfici presentano un terrazzamento minimo; b. l'area della zona terrazzata ammonta ad almeno un ettaro; c. l'altezza dei muri di sostegno misura almeno un metro. Non vengono computati muri in cemento convenzionali.

3

L'Ufficio federale stabilisce i criteri per la classificazione delle zone terrazzate.

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

Agricoltura

18

910.13

4

Se all'interno di un'area vi sono superfici non coltivate o con lieve declività, i contributi vengono versati al massimo per il 10 per cento di esse, ma al massimo per 1000 m2.

5

I contributi sono versati unicamente se il vigneto gestito per il quale possono essere richiesti contributi misura almeno 10 are per azienda.77

Art. 38

Importo dei contributi 1

Il contributo di declività annuo per ettaro è fissato come segue: a. per vigneti in zone in forte pendenza, 30-50 per cento di declività

1500 franchi

b. per vigneti in zone in forte pendenza con oltre il 50 per cento di declività

3000 franchi

c. per vigneti in zone terrazzate, 30 per cento e oltre di declività

5000 franchi

2

I contributi per zone in forte pendenza e per zone terrazzate non sono cumulabili.

Sezione 3:

Determinazione delle superfici che danno diritto ai contributi di declività


Art. 39

1 I Cantoni determinano le superfici in zone declive e le zone terrazzate di una regione viticola per le quali sono versati contributi.

2

Essi allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superficie gestita con numero o nome di particella o unità di gestione, le dimensioni delle superfici per le quali possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi.

I Cantoni li aggiornano.

Titolo 3: Contributi ecologici Capitolo 1: Compensazione ecologica Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 40

Principio 1 Sono versati contributi per la compensazione ecologica sulla superficie agricola utile per:

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

O sui pagamenti diretti 19

910.13

a. prati sfruttati in modo estensivo; b. prati sfruttati in modo poco intensivo; c. terreni da strame; d. siepi, boschetti campestri e rivieraschi; e. maggesi fioriti;

f.

maggesi da rotazione; g. fasce di colture estensive in campicoltura; h.78 striscia su superficie coltiva; i.79 alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

2

Possono essere versati contributi per analisi ed esperimenti volti a migliorare la qualità delle superfici di compensazione ecologica.

3

Chi annuncia superfici di compensazione ecologica per l'ottenimento dei contributi è responsabile della registrazione di tutte le superfici di compensazione ecologica della sua azienda su un piano corografico o su una carta. Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi non devono essere registrati.


Art. 41

Limiti dettati dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio 1

Il rapporto fra i contributi di cui nel presente capitolo e le indennità previste dagli articoli 17 e 18 dell'ordinanza del 16 gennaio 199180 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) è disciplinato dall'articolo 19 OPN.81 2 Non sono versati contributi secondo il presente capitolo per le superfici sottoposte a obblighi di protezione della natura in virtù degli articoli 18a, 18b, 23c e 23d della legge federale del 1° luglio 196682 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), se non è stato concluso un accordo con i loro gestori o proprietari in vista di un indennizzo adeguato.


Art. 42

Esclusione dai contributi Non vengono versati contributi: a.83 per superfici o parti di superfici con una presenza importante di piante problematiche (ad es. romici, stoppioni o «cardi dei campi», avena selvatica, agropiro o «gramigna» oppure neofite invasive);

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

79 Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

80 RS

451.1

81 Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 1 dell'O del 4 apr. 2001 sulla qualità ecologica (RS 910.14).

82 RS

451

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

Agricoltura

20

910.13

b. per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che non sono situati né sulla superficie agricola utile propria né su quella affittata; c. per superfici la cui qualità è pregiudicata da una gestione non appropriata o da una temporanea utilizzazione non agricola.


Art. 43

Altri gestori che hanno diritto ai contributi 1

I gestori esclusi dai pagamenti diretti in virtù dell'articolo 2 capoversi 1 lettera c, 2, 4 o 5 hanno diritto ai contributi per la compensazione ecologica.84 2 I gestori esclusi dai pagamenti diretti in virtù degli articoli 22 o 23, o i cui pagamenti diretti sono ridotti in virtù di questi stessi articoli, hanno diritto almeno ai contributi per la compensazione ecologica.

3

I contributi per la compensazione ecologica sono versati per al massimo il 50 per cento della superficie agricola utile di queste aziende.

Sezione 2:

Prati sfruttati in modo estensivo, prati sfruttati in modo poco intensivo, terreni da strame, siepi, boschetti campestri e rivieraschi

Art. 44

Condizioni generali

1

…85

2

Le superfici devono essere gestite nel modo indicato per un periodo di almeno sei anni dopo la notifica.

3

Previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, i Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per la gestione indicata se: a. la stessa superficie viene impiantata in un altro luogo come superficie di compensazione ecologica conformemente al capitolo 1; e b. il nuovo impianto favorisce la biodiversità e la protezione delle risorse naturali.

4

La vegetazione tagliata deve essere asportata. Si possono tuttavia formare mucchi di rami e di strame per motivi di protezione della natura.

5

È vietato pacciamare.86

Art. 45

Condizioni e oneri particolari per i prati sfruttati in modo estensivo 1

Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

85 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

86 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

O sui pagamenti diretti 21

910.13

2

Le superfici devono essere falciate almeno una volta all'anno. Il primo sfalcio è autorizzato:87

a. il 15 giugno, al più presto, nella zona di pianura; b. il 1° luglio, al più presto, nelle zone di montagna I e II; c. il 15 luglio, al più presto, nelle zone di montagna III e IV.

2bis

Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di due settimane al massimo le date di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce.88 3

Le superfici possono essere soltanto falciate; l'ultima crescita può tuttavia servire al pascolo al più tardi fino al 30 novembre se le condizioni del suolo sono favorevoli e salvo altre disposizioni. Il pascolo autunnale inizia al più presto il 1° settembre.89 3bis Per le superfici, per le quali sono versati contributi secondo l'ordinanza del 4 aprile 200190 sulla qualità ecologica o secondo la LPN91, possono essere stabilite prescrizioni di utilizzazione che derogano ai capoversi 2 e 3. Il servizio cantonale per la protezione della natura fissa, in una convenzione scritta, la deroga alle prescrizioni di utilizzazione.92 4 Nel caso di superfici con una composizione botanica insoddisfacente e previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l'autorità cantonale può autorizzare la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.

5

Per la risemina dev'essere utilizzata una miscela di graminacee e specie erbacee con aggiunta di fiori di prato raccomandata dalle stazioni federali di ricerche o un'adeguata semente con fiorume.


Art. 46

Condizioni e oneri particolari per i prati sfruttati in modo poco intensivo 1

Non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

2

L'apporto di azoto è autorizzato soltanto per mezzo di letame o composto. Se sull'insieme dell'azienda sono disponibili unicamente sistemi per spandere il liquame completo, è ammesso liquame completo diluito in piccole dosi (al massimo 87 Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 1 dell'O del 4 apr. 2001 sulla qualità ecologica (RS 910.14).

88 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

90 RS

910.14

91 RS

451

92 Introdotto dall'art. 22 n. 1 dell'O del 4 apr. 2001 sulla qualità ecologica (RS 910.14).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

Agricoltura

22

910.13

15 kg N per ha e per dose), tuttavia non prima del primo sfalcio.93 Per ettaro e all'anno è ammessa una concimazione con al massimo 30 kg di azoto assimilabile.

2bis

Per le superfici, per le quali sono versati contributi secondo l'ordinanza del 4 aprile 200194 sulla qualità ecologica o secondo la LPN95, possono essere stabilite prescrizioni di concimazione che derogano al capoverso 2. Il servizio cantonale per la protezione della natura fissa, in una convenzione scritta, la deroga alle prescrizioni di utilizzazione.96 3 Per il resto, sono applicabili le condizioni e gli oneri previsti nell'articolo 45 capoversi 2-5.


Art. 47

Condizioni e oneri particolari per i terreni da strame 1

Non possono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari.

2

I terreni da strame non possono essere falciati prima del 1° settembre.

3

Alle superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di protezione stipulata con il servizio cantonale per la protezione della natura, si applicano le date di utilizzazione ivi stabilite.


Art. 48

Condizioni e oneri particolari per le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi 1

Una fascia di superficie inerbita o da strame di almeno 3 metri deve essere mantenuta lungo entrambi i lati di siepi, boschetti campestri e rivieraschi. Questa fascia non è richiesta su entrambi i lati se uno di essi non si trova sulla superficie agricola utile propria o in affitto, o se la siepe, il boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d'acqua.97 2

La fascia di superficie inerbita o da strame deve essere falciata almeno ogni tre anni conformemente alle date previste all'articolo 45 capoverso 2 e vi è ammessa la pascolazione conformemente ai periodi previsti all'articolo 45 capoverso 3. Se essa confina con i pascoli, vi è ammessa la pascolazione conformemente ai periodi previsti all'articolo 45 capoverso 2.

3

Nelle siepi, nei boschetti campestri e rivieraschi e sulle fasce di superficie inerbita o da strame non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. Sulle fasce di superficie inerbita o da strame sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

93 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

94 RS

910.14

95 RS

451

96 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5321). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

O sui pagamenti diretti 23

910.13

4

Le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi devono essere curati adeguatamente. La cura deve essere effettuata durante il riposo vegetativo.


Art. 49

Contributi 1 Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo estensivo, i terreni da strame, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi è fissato come segue: a.98 nella zona di pianura 1500 franchi

b. nella zona collinare 1200 franchi

c. nelle zone di montagna I e II 700 franchi

d. nelle zone di montagna III e IV 450 franchi

2

Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo poco intensivo è di 300 franchi.99 3

…100

Sezione 3:

Maggesi fioriti, maggesi da rotazione, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva101

Art. 50

Condizioni e oneri per i maggesi fioriti 1

Per maggesi fioriti si intendono le superfici: a. seminate con una miscela di sementi di erbe selvatiche indigene raccomandata dalle stazioni federali di ricerche;

b. che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni;

c. situate nella regione di pianura; e d. larghe almeno 3 m.

2

Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. È ammesso il trattamento puntuale in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.102 98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

100 Abrogato dall'art. 20 n. 2 dell'O del 29 mar. 2000 sui contributi d'estivazione [RU 2000 1105].

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

Agricoltura

24

910.13

3

Un maggese fiorito deve essere mantenuto nello stesso luogo per almeno due anni ma al massimo per sei anni. Dev'essere mantenuto almeno fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.103 3bis Sulla stessa particella può essere impiantato nuovamente un maggese fiorito al più presto dopo quattro periodi di vegetazione. In luoghi appropriati, il servizio cantonale per la protezione della natura può autorizzare una risemina o il mantenimento prolungato del maggese fiorito nello stesso luogo.104 4 La superficie messa a maggese fiorito può essere falciata fra il 1° ottobre e il 15 marzo, a partire dal secondo anno e solo per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del terreno. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.105 5 D'intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura, le autorità cantonali possono autorizzare un inerbimento spontaneo su superfici appropriate.106


Art. 51

Condizioni e oneri per i maggesi da rotazione 1

Per maggesi da rotazione si intendono le superfici: a. seminate con una miscela di sementi raccomandata per i maggesi da rotazione dalle stazioni federali di ricerche;

b. che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni;

c. situate nella regione di pianura; e d. che misurano almeno 6 metri di larghezza e comprendono almeno 20 are.

2

Le superfici devono essere seminate fra il 1° settembre e il 30 aprile ed essere mantenute fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione (maggese da rotazione annuale) o fino al 15 settembre del secondo anno di contribuzione (maggese da rotazione biennale). I maggesi da rotazione annuali e biennali possono essere prolungati al massimo di un periodo di vegetazione.107 3 Previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, le autorità cantonali possono autorizzare su superfici appropriate un inerbimento spontaneo o una semina con una miscela speciale.

4

Dopo un maggese da rotazione, la medesima particella può essere nuovamente messa a maggese da rotazione al più presto nel quarto ciclo vegetativo.

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 RU 2003 5321).

104 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

106 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

O sui pagamenti diretti 25

910.13

5

Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. È ammesso il trattamento puntuale in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.108 6 I maggesi da rotazione possono essere falciati fra il 1° ottobre e il 15 marzo. Il Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio per le superfici situate nella zona d'afflusso Z giusta l'articolo 29 dell'ordinanza del 28 ottobre 1998109 sulla protezione delle acque.


Art. 52

Condizioni e oneri per le fasce di colture estensive in campicoltura 1

Per fasce di colture estensive in campicoltura si intendono le fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo: a. …110 b. larghe almeno 3 m e al massimo 12 m; c. che si trovano sull'intera lunghezza delle colture campicole; e d. seminate con cereali, colza, girasole o leguminose a granelli.

2

Non devono essere utilizzati insetticidi né concimi azotati.

3

È vietato combattere le malerbe con mezzi meccanici e sostanze chimiche ad ampio raggio. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

4

In casi motivati l'autorità cantonale può ammettere una lotta meccanica contro le malerbe sull'intera superficie. In questo caso il diritto al contributo cessa per l'anno corrispondente.

5

Le fasce di colture estensive in campicoltura devono prevedere sulla stessa superficie almeno due colture principali susseguenti.

6

Le colture impiantate sulle fasce di colture estensive in campicoltura devono essere trebbiate una volta giunte a maturazione.

a111 Condizioni e oneri per striscia su superficie coltiva 1

Per striscia su superficie coltiva si intendono le superfici: a. seminate con una miscela di sementi raccomandata per striscia su superficie coltiva dalle stazioni federali di ricerca; b. che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni;

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

109 RS

814.201

110 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

111 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

Agricoltura

26

910.13

c. situate nella regione di pianura o nella zona di montagna I o II; e d. che sono larghe almeno 3 metri e al massimo 12 metri.

2

Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. È ammesso il trattamento mirato in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a sfalci di pulizia.

3

La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno due periodi di vegetazione.

4

La metà della striscia deve essere falciata alternativamente una volta all'anno. La vegetazione tagliata deve essere asportata.

5

D'intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura, le autorità cantonali possono autorizzare, su superfici appropriate, un mutamento da maggesi fioriti in una striscia su superficie coltiva o un inerbimento spontaneo.


Art. 53

Contributi Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue per: a. i maggesi fioriti 2800 franchi

b. i maggesi da rotazione 2300 franchi

c. le fasce di colture estensive in campicoltura 1300 franchi

d. una striscia su superficie coltiva 2300 franchi112

Sezione 4: Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

Art. 54

1 Per alberi da frutto ad alto fusto nei campi s'intendono: a. alberi da frutto a nocciolo e alberi da frutto a granella, il cui numero per ettaro è inferiore al numero degli alberi di un frutteto; b. ciliegi, il cui numero per ettaro è inferiore al numero degli alberi di un frutteto nonché castagni e noci in selve curate.113

1bis

I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca una capacità di sviluppo e di rendimento normale degli alberi. Misure fitosanitarie devono essere realizzate conformemente alle istruzioni dei Cantoni.114 2 L'altezza del tronco deve essere di almeno 1,2 m per gli alberi da frutto a nocciolo e di almeno 1,6 m per gli altri alberi da frutto.

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

114 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

O sui pagamenti diretti 27

910.13

3

Non è autorizzato l'impiego di erbicidi ai piedi del tronco, eccezion fatta per alberi di meno di cinque anni.

4

Per poter chiedere un contributo, l'azienda deve contare almeno 20 alberi che danno diritto ai contributi.

5

Il contributo è concesso per alberi secondo il capoverso 1 lettera a, per un massimo di 160 alberi per ettaro, e per alberi secondo il capoverso 1 lettera b, per un massimo di 100 alberi per ettaro.115 6 Il contributo annuo per albero ammonta a 15 franchi.116 Capitolo 2: Produzione estensiva di cereali e colza

Art. 55

Condizioni e oneri

1

Per produzione estensiva di cereali e colza s'intende la loro coltivazione senza alcun impiego di:

a. regolatori

della

crescita;

b. fungicidi; c. stimolanti chimici di sintesi delle difese naturali; e d. insetticidi.117 2

Le esigenze della produzione estensiva devono essere rispettate sull'insieme delle superfici dell'azienda per: a.118 frumento senza frumento da foraggio, segale, miglio, spelta, farro e piccola spelta nonché miscela di questi tipi di cereali; b. avena, orzo e triticale nonché miscela di questi tipi di cereali o miscela di tipi di cereali secondo le lettere a, b e c; c. frumento da foraggio; o d. colza.119 2bis

Sono considerati frumenti da foraggio le varietà di frumento menzionate come tali nell'«elenco delle varietà raccomandate» di swiss granum120 per il corrispondente raccolto.121 115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

116 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

120 swiss

granum,

Kapellenstrasse 5, 3011 Berna 121 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

Agricoltura

28

910.13

2ter

I capiazienda che coltivano frumento e frumento da foraggio nella loro azienda e che annunciano soltanto frumento o frumento da foraggio per la produzione estensiva, devono segnalare la corrispondente particella con un cartello posto sul bordo.122 3 Il raccolto per l'estrazione di granelli dev'essere effettuato a maturazione avvenuta.

4

Le superfici delle singole culture devono comprendere almeno 20 are per particella.


Art. 56

Contributo Il contributo ammonta a 400 franchi annui per ettaro.

Capitolo 3: Agricoltura biologica

Art. 57

Principio 1 La Confederazione concede contributi ai gestori che applicano nell'azienda le disposizioni degli articoli 3, 6-16 e 38-39 dell'ordinanza del 22 settembre 1997123 sull'agricoltura biologica.

2

Un gestore che rinuncia all'agricoltura biologica, non può richiedere i relativi contributi nei due anni successivi.


Art. 58

124 Contributi Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue: a. per le colture speciali 1200 franchi

b. per la rimanente superficie coltiva aperta 800 franchi

c. per la rimanente superficie agricola utile 200 franchi

Capitolo 3a: Contributi etologici125

Art. 59

Principio 1 La Confederazione concede contributi ai gestori che tengono animali da reddito in stalle particolarmente idonee alla specie o che fanno regolarmente uscire gli animali all'aperto.

2

I contributi sono versati unicamente se le categorie di animali annunciate per il programma corrispondente comprendono almeno un'unità di bestiame grosso.

122 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

123 RS

910.18

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

125 Originario cap. 4 del tit. 3. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

O sui pagamenti diretti 29

910.13

3

Se determinate categorie di animali sono annunciate per l'ottenimento dei contributi giusta gli articoli 60 o 61, tutti gli animali che appartengono a queste categorie devono essere tenuti secondo le pertinenti regole.

4

Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) definisce le categorie di animali, tenendo conto della propensione degli animali a formare gruppi.


Art. 60

Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali 1

Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) s'intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple:126 a. nei quali gli animali sono tenuti liberi in gruppi; b. nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, di muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e c. che dispongono di sufficiente luce diurna naturale.

2

Il DFE stabilisce le esigenze relative ai sistemi di detenzione e alla detenzione delle singole categorie di animali.

3

Può:

a. prescrivere una durata minima d'ingrasso per il pollame da ingrasso e stabilire come deve essere documentato l'accesso del pollame all'area con clima esterno;

b. vietare interventi dolorosi sugli animali; c. definire i casi nei quali il gestore può derogare alle disposizioni; d. autorizzare i Cantoni a concedere, in singoli casi e a determinate condizioni, deroghe alle dimensioni minime.


Art. 61

Uscita regolare

all'aperto

1

L'uscita regolare all'aperto (URA) significa che: a. agli animali da reddito che consumano foraggio grezzo è concessa l'uscita al pascolo per almeno 26 giorni al mese durante il ciclo vegetativo e l'uscita all'aperto per almeno 13 giorni al mese durante il periodo di foraggiamento invernale; b. ai suini, ai conigli e al pollame da reddito è concessa l'uscita quotidiana.127 2

Pascolo, corte, area con clima esterno e stalla rispondono ai bisogni degli animali.

3

Il DFE emana prescrizioni concernenti l'uscita per le singole categorie di animali.

4

Stabilisce le esigenze in materia di pascolo, corte, area con clima esterno e stalla nonché di detenzione delle singole categorie di animali.

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3777).

Agricoltura

30

910.13

5

Può:

a. prescrivere una durata minima d'ingrasso per il pollame da ingrasso; b. definire i casi nei quali il gestore può derogare alle disposizioni; c. autorizzare i Cantoni a concedere, in singoli casi e a determinate condizioni, deroghe alle prescrizioni sull'uscita o alle dimensioni minime.

6

Stabilisce come deve essere documentata l'uscita.


Art. 62

128 Contributi 1 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per SSRA è fissato come segue: a. animali della specie bovina e bufali di oltre 120 giorni, equini di oltre 30 mesi, capre e conigli di oltre un anno 90 franchi

b. suini, senza lattonzoli 155 franchi

c. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), ovaiole, pollastrelle, galletti e pulcini, polli da ingrasso e tacchini 280 franchi

2

Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per URA è fissato come segue: a. animali della specie bovina e bufali, equini, pecore e capre di oltre un anno, nonché conigli 180 franchi

b. scrofe da allevamento non in lattazione 360 franchi

c. altri suini, senza lattonzoli 155 franchi

d. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), ovaiole, pollastrelle, galletti e pulcini, polli da ingrasso e tacchini 280 franchi

a129 Titolo 4: Procedura Capitolo 1: Domanda, termini, dati e controlli

Art. 63

Domanda I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda scritta. La domanda deve essere inoltrata all'autorità designata dal Cantone di domicilio.

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

129 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 al 31 dic. 2007 (RU 2006 4827).

O sui pagamenti diretti 31

910.13


Art. 64

Dati 1 A complemento dei dati relativi alla struttura aziendale conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 1998130 sui dati agricoli, il gestore notifica all'autorità designata dal Cantone di domicilio, in particolare:

a. i tipi di pagamenti diretti giusta l'articolo 1 di cui fa richiesta; b. la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate giusta il titolo 1 capitolo 3;

c. le superfici, per le quali richiede contributi conformemente alla LPN131; d. le variazioni della superficie e gli indirizzi delle aziende interessate (vecchio e nuovo gestore);

e. la conferma dell'esattezza dei dati da parte del richiedente e del servizio di controllo;

f.132 i pagamenti diretti UE ricevuti per l'anno precedente per le superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare.

1bis

I gestori di aziende con superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti UE stanziati.133 2

Il Cantone allestisce liste riassuntive dei pagamenti diretti per l'insieme del territorio cantonale. L'Ufficio federale emana le direttive in merito.

3

Il Cantone invia ogni anno all'Ufficio federale le distinte di pagamento su supporti elettronici di dati. L'Ufficio federale fissa, in collaborazione con i Cantoni, le modalità tecniche e organizzative della trasmissione dei dati.

4

Il Cantone notifica ogni anno all'Ufficio federale le formazioni continue agricole che danno diritto ai pagamenti diretti giusta l'articolo 2 capoverso 1bis lettera a.

L'Ufficio federale pubblica un elenco nazionale.134

Art. 65

Termine di domanda e di notifica 1

La domanda per ottenere i pagamenti diretti va inoltrata all'autorità competente tra il 15 aprile e il 15 maggio.

2

I Cantoni possono fissare un termine per la domanda nell'ambito dei termini di cui al capoverso 1.

3

I programmi della produzione estensiva, dell'agricoltura biologica, della detenzione di animali da reddito agricoli particolarmente rispettosa delle loro esigenze e della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate devono essere notificati al più tardi entro il 31 agosto dell'anno precedente quello di contribuzione.

130 RS

919.117.71

131 RS

451

132 Introdotta dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883).

133 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883).

134 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883).

Agricoltura

32

910.13


Art. 66

Controlli 1 Per l'esecuzione dell'ordinanza i Cantoni possono avvalersi di organizzazioni che garantiscano controlli obiettivi e imparziali; essi verificano, per campionatura, l'attività di controllo esercitata dalle organizzazioni associate o accreditate. A tale scopo i Cantoni sono autorizzati a emanare istruzioni per l'esecuzione dei controlli.135 1bis I controlli dei programmi di produzione estensiva, agricoltura biologica, contributi etologici e prova che le esigenze ecologiche sono rispettate hanno luogo tra il 1° ottobre dell'anno precedente quello di contribuzione e il 30 settembre dell'anno di contribuzione.136 2

I gestori che richiedono contributi per l'agricoltura biologica secondo il titolo 3 capitolo 3, devono essere controllati da un ente di certificazione accreditato giusta l'articolo 28 o 29 dell'ordinanza del 22 settembre 1997137 sull'agricoltura biologica.

I Cantoni sorvegliano i controlli. Gli enti di certificazione mettono a disposizione dei Cantoni i documenti necessari per decidere del contributo.

3

Il Cantone o l'organizzazione verifica i dati forniti dal gestore, l'osservanza delle condizioni e degli oneri nonché il diritto ai contributi.

4

I Cantoni dispongono affinché: a.138 le frequenze delle ispezioni e il coordinamento delle ispezioni si rifacciano all'ordinanza del 14 novembre 2007139 sul coordinamento dei controlli; b. i controlli, in particolare in materia di tenuta di animali, siano in parte effettuati senza preavviso.140

5

Nel caso di irregolarità o di dati inesatti riscontrati durante il controllo, il Cantone o l'organizzazione informa immediatamente il gestore. In caso di contestazione dei risultati del controllo, il gestore può chiedere, entro i successivi tre giorni lavorativi, che il Cantone o l'organizzazione proceda, entro 48 ore, a un ulteriore controllo dell'azienda.

6

Su indicazione dell'Ufficio federale, i Cantoni stendono ogni anno un rapporto sull'attività di controllo e sulle sanzioni irrogate.

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

136 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

137 RS

910.18

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

139 RS

910.15

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

O sui pagamenti diretti 33

910.13

Capitolo 2: Contributo, conteggio e versamento

Art. 67

Contributo e conteggio 1

Il Cantone determina il diritto ai contributi del richiedente e ne stabilisce l'importo in base alle condizioni nel giorno di riferimento. Per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo i contributi sono fissati in base all'effettivo di animali determinante secondo gli articoli 29 e 29a. Per quanto concerne gli altri animali da reddito, è determinante il numero medio di animali detenuti nell'azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno di riferimento.141 1bis In casi motivati, il Cantone può aumentare o diminuire l'effettivo determinante di cui agli articoli 29 e 29a. Vi è un caso motivato in particolare se: a. la ripartizione degli effettivi sulle aziende costituenti una comunità aziendale settoriale non è corretta; b. i detentori di animali in questione forniscono la prova documentale scritta, corredata della firma che, nonostante la rettifica dei dati di cui all'articolo 4b capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005142, l'effettivo di cui all'articolo 29 non corrisponde all'effettivo reale.143 2

Il giorno di riferimento è la data della rilevazione conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 1998144 sui dati agricoli.

3

Il contributo per tipo di contributo è calcolato in base alle classi di dimensioni di cui all'articolo 20.145 4 Per calcolare l'importo totale da versare al gestore, va osservato il seguente ordine: a. limitazione in base all'USM; b. riduzione in base al reddito e alla sostanza determinanti; c. riduzioni dei contributi conformemente all'articolo 70; d.146 deduzione dei pagamenti diretti UE conformemente all'articolo 4a.147

Art. 68

Versamento dei pagamenti diretti 1

L'Ufficio federale controlla le distinte di pagamento del Cantone e versa a quest'ultimo l'importo totale approvato.

2

I contributi che non possono essere versati decadono dopo cinque anni. Il Cantone deve restituirli all'Ufficio federale.

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

142 RS

916.404

143 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

144 RS

919.117.71

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

146 Introdotta dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 883).

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

Agricoltura

34

910.13

3

Il Cantone paga i contributi ai richiedenti al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione. Alla fine del primo semestre può versare un acconto corrispondente, al massimo, al 50 per cento dell'intero importo o del contributo concesso l'anno precedente e richiederne il versamento anticipato all'Ufficio federale.

4

Il Cantone comunica entro il 1° dicembre dell'anno di contribuzione il conteggio principale unitamente alla lista riassuntiva ed entro il 1° marzo dell'anno seguente il conteggio finale con le distinte di pagamento relative a tutti i tipi di pagamenti diretti.

Capitolo 3:

Ritiro della domanda, sanzioni amministrative e notificazione di decisioni

Art. 69

Ritiro della domanda

Il gestore che non intende o non può più rispettare le condizioni e gli oneri deve ritirare immediatamente la sua domanda. Deve informarne per scritto l'autorità competente designata dal Cantone prima di intraprendere qualsiasi intervento ad essa relativo.


Art. 70

Riduzione e diniego dei contributi 1

I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente alla direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura del 27 gennaio 2005 (versione del 12 settembre 2008) relativa alla riduzione dei pagamenti diretti se il richiedente:148

a. ha fornito, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni non veritiere; b. ha ostacolato i controlli; c. non ha notificato per tempo i provvedimenti che intende applicare alla sua azienda;

d. non ha adempiuto le condizioni e gli oneri della presente ordinanza e altre esigenze impostegli;

e. non ha osservato le prescrizioni rilevanti per l'agricoltura previste dalla legge sulla protezione delle acque, dalla legge sulla protezione dell'ambiente e dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio;

f.149 non notifica o non notifica correttamente i dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005150 oppure non tiene correttamente i documenti sul traffico di animali.

2

L'inosservanza di prescrizioni giusta il capoverso 1 lettera e va constatata con una decisione definitiva.

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5819).

149 Introdotta dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

150 RS

916.404

O sui pagamenti diretti 35

910.13

3

In caso di violazione intenzionale o ripetuta di prescrizioni, i Cantoni possono negare il versamento di contributi per cinque anni al massimo.

a151 Forza maggiore

1

Se, per cause di forza maggiore, le condizioni inerenti alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e ai contributi ecologici ed etologici non sono adempite, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.

2

Sono considerati casi di forza maggiore, in particolare: a. il decesso del gestore; b. l'espropriazione di una parte considerevole della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda; c. la distruzione delle stalle dell'azienda; d. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie agricola; e. epizoozie che colpiscono l'intero effettivo di animali dell'azienda o una parte di esso;

f.

danni gravi alle colture dovuti a malattie o a organismi nocivi; g. eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato.

3

Il gestore deve comunicare per scritto all'autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

b152 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 14 novembre 2007 1

Per le colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima deve essere aumentata da 3 a 6 metri secondo l'articolo 7 capoverso 5 lettera b soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria.

2

Per l'anno di coltivazione 2007-2008 si applicano le disposizioni del diritto anteriore relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.


Art. 71

Notifica di decisioni I Cantoni notificano le loro decisioni su ricorso all'Ufficio federale; le decisioni relative ai contributi sono notificate solo su richiesta.

151 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

152 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006 (RU 2006 4827). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

Agricoltura

36

910.13

Titolo 5: Disposizioni finali

Art. 72

Esecuzione 1 L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui i Cantoni non siano stati incaricati della sua esecuzione.

2

Se necessario, si avvale di altri uffici federali interessati.

3

Vigila sull'esecuzione nei Cantoni.

4

Può emanare prescrizioni sulla presentazione dei documenti per il controllo e delle registrazioni.153


Art. 73


154


a155 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 26 novembre 2003156 1

…157

2

La condizione di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c è adempiuta per i gestori che hanno ricevuto pagamenti diretti l'ultimo anno prima dell'entrata in vigore dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c.

3

e 4 …158

b159 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 14 novembre 2007 1

Per le colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima deve essere aumentata da 3 a 6 metri secondo l'articolo 7 capoverso 5 lettera b soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria.

2

Per l'anno di coltivazione 2007-2008 si applicano le disposizioni del diritto anteriore relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

c160 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 25 giugno 2008 1

I gestori ricevono fino alla fine del 2011 il contributo per la detenzione di animali in condizioni di produzione difficili che hanno ricevuto nel 2008, se: 153 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

154 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

155 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5321).

156 RU

2003 5321

157 Abrogato dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

158 Abrogati dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

159 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

160 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3777).

O sui pagamenti diretti 37

910.13

a. in seguito al passaggio alla limitazione dei contributi di cui all'articolo 30 e nonostante aliquote maggiorate, i loro contributi per la detenzione di animali in condizioni di produzione difficili sono inferiori al 2008; b. soddisfano tutti i requisiti per il versamento dei contributi; c. i loro pagamenti diretti non vengono diminuiti secondo gli articoli 22 o 23; o d. i loro pagamenti diretti non vengono diminuiti di oltre 3000 franchi secondo l'articolo 70.

2

In caso di modifica sostanziale della situazione aziendale si applica il nuovo diritto.

Sono considerate modifiche sostanziali in particolare: a. l'aumento o la riduzione di oltre 5 ha della superficie agricola utile; b. l'aumento o la riduzione di oltre 5 UBGFG dell'effettivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

d161

Art. 74

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

161 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2008 (RU 2008 3777). Abrogato dal n. I dell'O del 6 mag. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2575).

Agricoltura

38

910.13

Allegato162

(titolo 1 capitolo 3) Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate: regole tecniche 1 Disposizioni generali

1.1 Principio Il presente allegato elenca le regole tecniche relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

1.2 Registrazioni Il gestore tiene con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell'azienda.

Queste ultime devono presentare in modo comprensibile i lavori principali dell'azienda. Devono essere conservate per almeno sei anni. Esse comprendono soprattutto i dati seguenti: a. superficie dell'azienda, superficie agricola utile, piano delle particelle ed elenco delle particelle; b. dati concernenti le colture, l'avvicendamento delle colture, la lavorazione del terreno, la concimazione, la protezione dei vegetali e per le colture campicole i dati sul raccolto e sul rendimento; c. la documentazione necessaria al calcolo del bilancio delle sostanze nutritive; d. altre registrazioni, se necessarie.

2

Bilancio di concimazione equilibrato 2.1

Bilancio delle sostanze nutritive 1

Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è stato eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» dell'Ufficio federale dell'agricoltura e dell'AGRIDEA163 o mediante un metodo di calcolo equivalente.

2

In caso di costruzione di edifici assoggettati all'obbligo del permesso che comportano un aumento dell'effettivo di animali per ettaro di superficie fertilizzabile, deve essere provato che, con il nuovo effettivo di animali e includendo provvedimenti tecnici e contratti di ritiro di concimi aziendali, il bilancio fosforico rimane equilibrato, senza margine di tolleranza.

162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6117).

163 Associazione

svizzera

per lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali

O sui pagamenti diretti 39

910.13

3

Su tutta l'azienda il bilancio dell'apporto di fosforo non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono ordinare regole più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a metodi riconosciuti, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione completo, un fabbisogno maggiore. In questo caso i prati sfruttati in modo poco intensivo non possono essere concimati. È fatto salvo il capoverso 4.

4

Le aziende che si trovano in un settore d'alimentazione (Zo) delimitato dal Cantone secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 28 ottobre 1998164 sulla protezione delle acque con riguardo alla problematica del fosforo e che secondo «Suisse-Bilanz» presentano un grado di autofertilizzazione in fosforo (quoziente tra apporto di sostanze nutritive prima delle forniture di concime aziendale e fabbisogno nutritivo delle colture) maggiore del 100 per cento, possono spandere al massimo l'80 per cento del fabbisogno di fosforo. Se, mediante campioni di terreno prelevati dalle autorità di controllo competenti, l'azienda prova che nessuna particella gestita si trova nelle classi di fertilità D o E secondo il numero 2.2 OPD, si applicano le disposizioni di cui al capoverso 3. In queste regioni i Cantoni, d'intesa con l'Ufficio federale, stabiliscono i massimi rendimenti di materia secca per il bilancio delle sostanze nutritive.

5

Su tutta l'azienda il bilancio dell'apporto di azoto non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono ordinare regole più severe per determinate regioni e aziende. L'azoto assimilabile nei concimi aziendali viene valutato come segue: deiezioni organiche degli animali, previa deduzione delle inevitabili perdite in stalla e durante lo stoccaggio, conformemente alle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2001. Il 60 per cento dell'azoto rimanente è considerato assimilabile.

6

In viticoltura e in frutticoltura è permesso spargere concime fosforico sull'arco di più anni. Nelle altre colture è possibile spargere fosforo apportato all'azienda sotto forma di composto e calce per al massimo tre anni. Tutto l'azoto cosparso con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio dell'apporto di azoto dell'anno di applicazione.

7

Di norma, dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive esteso all'insieme dell'azienda sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 2,0 unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF)/ha nella zona di pianura; 1,6 UBGF/ha nella zona collinare; 1,4 UBGF/ha nella zona di montagna I; 1,1 UBGF/ha nella zona di montagna II; 0,9 UBGF/ha nella zona di montagna III e 0,8 UBGF nella zona di montagna IV. In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggiera, i Cantoni possono chiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite citati.

164 RS 814.201

Agricoltura

40

910.13

2.2

Analisi del suolo 1

Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l'approvvigionamento in sostanze nutritive del terreno (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo almeno una volta ogni 10 anni. Fanno eccezione le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo conformemente all'articolo 46 e i pascoli perenni.

2

Di norma, dall'analisi del suolo sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 2,0 UBGF/ha nella zona di pianura; 1,6 UBGF/ha nella zona collinare; 1,4 UBGF/ha nella zona di montagna I; 1,1 UBGF/ha nella zona di montagna II; 0,9 UBGF/ha nella zona di montagna III e 0,8 UBGF nella zona di montangna IV. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nelle classi di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca» (E), conformemente alle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2001.

3

Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive dell'organizzazione specializzata devono contenere prescrizioni sugli intervalli delle analisi e la loro portata.

4

L'Ufficio federale è competente per l'autorizzazione dei laboratori e per il riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni.

A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d'analisi e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni riconosciuti.

5

I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell'Ufficio federale, per uso statistico, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.

3

Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica 1

Nel caso di aziende con superfici all'estero, le superfici di compensazione ecologica in Svizzera devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali nel Paese e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell'azienda gestita nel Paese.

2

Nell'assegnazione di superfici di compensazione ecologica a diversi gestori, il servizio competente delimita i diversi elementi e specifica le superfici parziali attribuite ai singoli gestori.

3

Lungo i sentieri devono essere mantenute fasce di superficie inerbita di almeno 0,5 metri di larghezza. Su di esse sono vietati la concimazione e l'uso di prodotti fitosanitari.

O sui pagamenti diretti 41

910.13

4

Il Cantone può autorizzare il mancato impianto di fasce di superficie inerbita o da strame lungo le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi secondo l'articolo 7 capoverso 5 lettera a, se: a. condizioni tecniche particolari lo richiedono (ad es. larghezza esigua del campo tra due siepi); oppure b. la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale in proprietà.

5

Sulle superfici che sono oggetto di autorizzazione cantonale conformemente al capoverso 4 sono vietati la concimazione e l'uso di prodotti fitosanitari.

3.1

Superfici di compensazione ecologica computabili Le superfici di compensazione ecologica illustrate di seguito sono computabili sulla compensazione ecologica conformemente all'articolo 7 capoverso 1, sempre che siano rispettate le rispettive condizioni e oneri. Non sono computabili le superfici escluse dalla superficie agricola utile conformemente all'articolo 16 OTerm165 oppure quelle escluse dal diritto ai contributi conformemente all'articolo 42.

3.1.1

Superfici di compensazione ecologica che danno diritto ai

contributi

Tutte le superfici di compensazione ecologica secondo il titolo 3 numero 1 (art. 4054 OPD).

3.1.2

Superfici di compensazione ecologica che non danno diritto

ai

contributi

3.1.2.1

Pascoli sfruttati in modo estensivo Pascoli magri

Condizioni e oneri: - nessuna concimazione (ad eccezione di quella proveniente dalla pascolazione), nessun apporto di foraggio sui pascoli

dimensione minima delle singole superfici: 20 are

utilizzazione principale: pascolazione, almeno una volta all'anno (sfalcio di pulizia autorizzato)

- prodotti fitosanitari (PFS): solo trattamento pianta per pianta (è consentita una protezione fitosanitaria adeguata degli alberi) 165 RS

910.91

Agricoltura

42

910.13

sono escluse le superfici la cui composizione botanica indica un'utilizzazione di tipo non estensivo. Piante foraggiere intensive quali loietto italico, loietto inglese, coda di volpe, erba mazzolina, fienarola (o gramigna dei prati del Kentucky) e poa comune, sardonia e ranuncolo rampante nonché trifoglio bianco dominano al massimo il 20 per cento della superficie. Piante indicatrici di sintomi di sovraccarico o aree di attesa (quali romici, buon Enrico, ortiche e cardi) dominano al massimo il 10 per cento della superficie

- le superfici dopo la notifica devono essere gestite in modo corrispondente per almeno sei anni.

3.1.2.2 Pascolo boschivo

Forma tradizionale di gestione mista bosco-pascolo (in particolare Giura e Sud delle Alpi) Condizioni e oneri: nessuna concimazione minerale azotata

- concime aziendale, composto e fertilizzanti minerali non azotati, solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti PFS solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti (O del 30 nov. 1992166 sulle foreste)

solo la quota di pascolo è computabile

- riguardo all'esclusione di superfici o aree di attesa povere di specie e sovraccariche si applicano le disposizioni conformemente al n. 3.1.2.1 - le superfici dopo la notifica devono essere gestite in modo corrispondente per almeno sei anni.

3.1.2.3

Alberi da frutto ad alto fusto nei campi (sempre che non diano diritto ai contributi secondo l'art. 54) Alberi da frutta a nocciolo o a granella e noci Condizioni e oneri: si applicano le prescrizioni secondo l'articolo 54 con le seguenti eccezioni: non è richiesto il numero minimo di 20 alberi per azienda

gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi situati in frutteti sono computabili a titolo di compensazione ecologica conformemente all'articolo 7 capoverso 1.

166 RS

921.01

O sui pagamenti diretti 43

910.13

3.1.2.4

Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati Querce, olmi, tigli, alberi da frutto, salici, conifere e altri alberi indigeni Condizioni e oneri: distanza tra due alberi computabili: almeno 10 m

nessuna concimazione ai piedi degli alberi entro un raggio di almeno 3 m

computo di 1 ara per albero come superficie di compensazione ecologica.

3.1.2.5

Fossati umidi, stagni, pozze Specchi d'acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale Condizioni e oneri: nessuna concimazione, né utilizzazione agricola

- nessun

PFS

- fasce di superficie inerbita o da strame lungo l'oggetto principale: almeno 6 m di larghezza senza concimazione né PFS.

3.1.2.6

Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi Superfici ruderali: vegetazione non legnosa su ripiene, deponie o scarpate.

Cumuli di pietra e affioramenti rocciosi: con o senza vegetazione
Condizioni e oneri: nessuna concimazione né utilizzazione

- nessun

PFS

fasce di superficie inerbita o da strame lungo l'oggetto principale: almeno 3 m di larghezza, senza concimazione né PFS

cura delle superfici ruderali: ogni due o tre anni in autunno.

3.1.2.7

Muri a secco Muri, leggermente o non sigillati (di regola in pietra naturale) Condizioni e oneri: nessuna concimazione, né utilizzazione agricola

- nessun

PFS

altezza almeno 50 cm

Agricoltura

44

910.13

fasce di superficie inerbita o da strame lungo il muro a secco: almeno 50 cm di larghezza su ogni lato, nessuna concimazione né PFS.

Larghezza: calcolare una larghezza standard di 3 m; al limite della superficie aziendale o con un'unica fascia di superficie inerbita o da strame: calcolare una larghezza di 1,5 m.

3.1.2.8

Vigneti con una biodiversità naturale Condizioni e oneri: copertura del suolo tra le file: vegetazione naturale su almeno il 50 per cento dei vigneti

concimazione: autorizzata soltanto sotto i ceppi

sfalcio: da aprile, sfalcio alternato ogni due file; intervallo di almeno sei settimane tra due sfalci della medesima superficie; autorizzato lo sfalcio dell'intera superficie poco prima della vendemmia

- lavorazione del terreno tra le file: autorizzata l'incorporazione superficiale del materiale organico (strame), ogni anno soltanto ogni seconda fila prodotti fitosanitari: erbicidi fogliari solo sotto i ceppi e nel trattamento pianta per pianta in caso di erbe problematiche; soltanto metodi biologici e biotecnici contro gli insetti, gli acari e le malattie fungine oppure prodotti chimici di sintesi della classe N (preservano gli acari predatori, le api e i parassitoidi)

deve essere garantita la gestione normale della vite per quanto concerne la cura dei ceppi, la cura del suolo, la protezione dei vegetali, il carico di grappoli e la vendemmia

zone di manovra e vie d'accesso private (scarpate, superfici inerbite confinanti con vigneti): copertura del suolo con vegetazione naturale. Autorizzato uno sfalcio annuale poco prima della vendemmia. Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche

Criteri di esclusione
Vigneti con una biodiversità naturale (vigneto e zone di manovra) non sono computabili se soddisfano uno dei seguenti criteri: quota complessiva di falciature di prati grassi (soprattutto Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Agropyron repens) e dente di leone (Taraxacum officinale): più del 66 per cento della superficie complessiva, o

quota di neofite invasive superiore al 5 per cento della superficie complessiva.

I controlli hanno luogo da luglio a settembre.

Possono essere escluse parti di superfici

O sui pagamenti diretti 45

910.13

Eccezioni Le superfici che soddisfano i criteri di qualità dell'ordinanza del 4 aprile 2001167
sulla qualità ecologica possono derogare all'esigenza della copertura del suolo e della lavorazione del terreno, sempre che siano soddisfatte tutte le altre condizioni.

D'intesa con l'Ufficio cantonale per la protezione della natura, per promuovere specie particolari il Cantone può autorizzare ulteriori eccezioni ai principi summenzionati.

3.1.2.9

Altre superfici di compensazione ecologica Ambienti naturali ecologicamente pregiati non elencati sopra Condizioni e oneri:
condizioni e autorizzazioni vanno fissate dai servizi cantonali preposti alla protezione della natura d'intesa con l'UFAG.

4

Avvicendamento disciplinato delle colture 4.1 Numero

di

colture

1

Le aziende con oltre 3 ha di terre aperte devono annoverare almeno quattro colture diverse all'anno.

2

Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono essere sommate e venire considerate come una coltura se superano questa percentuale.

3

Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati artificiali, questi contano come due colture; se tale quota è almeno del 30 per cento, essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione principale. Le colture orticole comprendenti diverse specie appartenenti ad almeno due famiglie differenti sono considerate alla stessa stregua dei prati artificiali.

4.2

Quota massima delle colture principali 1

Per aziende con oltre 3 ha di terre aperte, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue: In %

a. cereali complessivamente (esclusi mais e avena) 66

b. frumento e spelta 50

c. mais

40

167 RS

910.14

Agricoltura

46

910.13

In %

d. mais con sottosemine, mais con semina su lettiera, a bande fresate o con semina diretta dopo il sovescio invernale, colture intercalari o prato artificiale
50

e. prato a mais (uso di erbicidi possibile solo tra le strisce) 60

f. avena

25

g. barbabietola

25

h. patata 25 i. colza, girasole

25

j. soia

25

k. favetta

25

l. tabacco

25

m. pisello proteico 15

2

Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno 2 anni.

4.3 Regole

equivalenti

1

Per le regole che al posto di una quota massima delle colture principali disciplinano le pause di coltivazione, occorre garantire che la quota massima di cui al numero 4.2 non sia superata.

2

Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai numeri 4.1 e 4.2 a un disciplinamento con pause di coltivazione di cui al presente numero o viceversa al più presto dopo un periodo di cinque anni.

4.4

Esigenze minime per l'avvicendamento delle colture in orticoltura e nella coltivazione di bacche 1

Per garantire la protezione del suolo nelle colture orticole e nelle coltivazioni di bacche, occorre osservare le direttive specifiche in materia di avvicendamento delle colture riconosciute dall'Ufficio federale ed emanate dal Gruppo di lavoro svizzero in materia di prova del rispetto delle esigenze ecologiche in orticoltura (SAGÖL) e dal Gruppo di lavoro per la produzione integrata di frutta in Svizzera (SAIO).

2

I rapporti sull'avvicendamento delle colture devono essere disponibili almeno per gli ultimi sei anni.

O sui pagamenti diretti 47

910.13

5

Protezione adeguata del suolo 5.1

Copertura del suolo Nelle aziende con oltre 3 ha di terre aperte situate nella zona campicola, nelle zone intermedie, nella zona collinare e nella zona di montagna I, la copertura del suolo delle terre aperte con colture che vengono raccolte prima del 31 agosto deve essere garantita come segue: a. semina di una coltura autunnale; o b. semina di colture intercalari o sovesci invernali prima del 15 settembre o del 30 settembre dopo le colture di cereali, se occorre lottare contro erbe problematiche. Le colture intercalari e i sovesci invernali devono essere mantenuti almeno sino al 15 novembre.

5.2

Protezione contro l'erosione 1

Le superfici agricole utili dell'azienda sulle quali non è stato preso alcun provvedimento adeguato contro l'erosione non devono presentare perdite ripetute di suolo.

Per provvedimenti adeguati si intende la gestione secondo un piano pluriennale per evitare l'erosione. Il piano è elaborato da un servizio designato dal Cantone d'intesa con il gestore. Esso comprende un'analisi della situazione (individuazione dei problemi di erosione, rotazione, gestione del suolo, declività e struttura del suolo delle particelle ecc.) e un piano di attuazione.

2

Frutticoltura, coltivazione di bacche e viticoltura: devono essere osservate le direttive specifiche emanate da organizzazioni specializzate riconosciute dall'Ufficio federale per la protezione del suolo di frutteti, colture di bacche e vigneti.

6

Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari 6.1 Disposizioni generali

1

Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni da un servizio autorizzato.

2

I servizi fitosanitari cantonali e i servizi da loro incaricati possono rilasciare autorizzazioni speciali secondo il numero 6.4 per provvedimenti fitosanitari che sono esclusi dai numeri 6.2 e 6.3.

3

Sono escluse dalle limitazioni dei numeri 6.2 e 6.3 le superfici riservate a esperimenti. L'accordo scritto fra il richiedente e il gestore deve essere inviato al servizio fitosanitario cantonale, con la descrizione dell'esperimento.

Agricoltura

48

910.13

4

Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, messe in servizio a partire dal 2011 e dotate di un serbatoio di oltre 350 litri, devono essere equipaggiate di un serbatoio d'acqua per la pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli sul campo.

6.2

Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura 1

Fra il 1° novembre e il 15 febbraio le applicazioni di prodotti fitosanitari non sono autorizzate.

2

In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura.

3

L'impiego di erbicidi in pre-emergenza o su superfici inerbite e di insetticidi da irrorare è autorizzato nei casi elencati nella tavola.

Coltura Erbicidi

in

pre-emergenza Insetticidi da

irrorare

1. Cereali

1.1

Trattamento autunnale parziale o su tutta la superficie entro il 10 ottobre.

1.2

Una volta raggiunta la soglia nociva contro la criocera del frumento: soltanto con prodotti elencati nel numero 6.5.

2. Colza

2.1

Trattamento parziale o su tutta la superficie.

2.2

Una volta raggiunta la soglia nociva contro punteruolo e meligete.

3. Mais

3.1

Trattamento sulla fila.

3.2

Nessuno.

4. Patata

4.1

Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su tutta la superficie.

4.2

Una volta raggiunta la soglia nociva contro la dorifora: soltanto con prodotti elencati nel numero 6.5.

5. Barbabietola 5.1

Trattamento sulla fila o trattamento su tutta la superficie soltanto dopo la levata delle malerbe.

5.2

Una volta raggiunta la soglia nociva contro gli afidi: soltanto con prodotti elencati nel numero 6.5.

6. Pisello

proteico, favette, soia, girasole, tabacco

6.1

Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su tutta la superficie.

6.2

Una volta raggiunta la soglia nociva contro gli afidi: soltanto con prodotti elencati nel numero 6.5.

7. Superficie inerbita

Autorizzato in generale il trattamento con erbicidi pianta per pianta.

Prima della semina senza aratro di una coltura campicola l'impiego di erbicidi totali è autorizzato.

Per prati artificiali: autorizzato il trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi.

Per terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi soltanto con autorizzazione speciale se la superficie da trattare supera del 20 per cento la superficie permanentemente inerbita (all'anno e per azienda; escluse le superfici di compensazione ecologica).

O sui pagamenti diretti 49

910.13

6.3

Prescrizioni per le colture speciali Oltre ai capoversi 1-3 del numero 6.1 devono essere rispettate le direttive specifiche riconosciute volte a ridurre, nelle diverse colture, le conseguenze negative degli interventi fitosanitari diretti. Queste direttive si basano sul principio della soglia economica nociva e favoriscono metodi biologici o biotecnici.

6.4 Autorizzazioni speciali

1

Le autorizzazioni speciali per interventi fitosanitari possono essere rilasciate secondo le istruzioni vigenti emanate dalla Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali. Esse sono rilasciate sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia, di autorizzazioni accordate a una regione delimitata. Devono essere rilasciate per scritto ed essere limitate nel tempo e contengono informazioni sull'impianto di finestre non trattate. Le autorizzazioni individuali devono di regola essere vincolate a una consulenza del servizio fitosanitario competente.

2

I servizi fitosanitari cantonali allestiscono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse contenente informazioni sulle aziende, sulle colture, sulle superfici e sugli organismi bersaglio coinvolti.

3

Il gestore deve ottenere l'autorizzazione speciale prima del trattamento.

6.5

Prodotti fitosanitari per la campicoltura e

la

foraggicoltura 1

Nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, i prodotti fitosanitari autorizzati secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005168 sui prodotti fitosanitari e non menzionati al capoverso 2 possono essere impiegati liberamente, considerate le prescrizioni d' utilizzazione.

2

Nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, l'utilizzazione dei seguenti prodotti fitosanitari per le pertinenti indicazioni necessita di un'autorizzazione speciale secondo il numero 6.4: a. nematicidi: tutti i prodotti fitosanitari; b. molluschicidi: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Metaldeide;

c. insetticidi:

1. criocera del frumento: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Diflubenzuron e Teflubenzuron 168 RS 916.161

Agricoltura

50

910.13

2. dorifora: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Novaluron, Teflubenzuron, Hexaflumuron e Spinosad o a base di Bacillus thuringiensis 3. afidi su leguminose, tabacco, barbabietole e girasoli: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Primicarb, Pymetrozin e Triazamate.

7

Deroghe per la produzione di sementi e piante Sono applicabili le seguenti regole: 1. Cereali da semina - Pausa di coltivazione

sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: al massimo due anni di coltivazione di seguito.

- Protezione

dei vegetali

autorizzato il CCC169 per sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1 conformemente alle raccomandazioni sulle varietà.

2. Patate da semina - Protezione dei vegetali

autorizzati aficidi (solo per coltivazione in tunnel) e oli su prebase e base.

3. Mais da semina - Pausa di coltivazione

semina a lettiera, sottosemine o prati a mais: al massimo cinque anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per tre anni. Altri metodi di coltivazione: al massimo tre anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per due anni.

- Protezione dei

vegetali

autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie.

4. Semi di graminacee e trifoglio - Protezione dei vegetali

per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati solo gli insetticidi autorizzati.

- Compensazione

ecologica

di norma il selezionatore di sementi deve predisporre una distanza di isolamento di oltre 300 metri tra la coltura di sementi e le superfici di compensazione ecologica, come prati sfruttati in modo estensivo e poco intensivo, maggesi fioriti, maggesi da rotazione o superfici di compensazione ecologica con una fascia di superficie inerbita o da strame, così da 169 cloruro

di

clorocolina

O sui pagamenti diretti 51

910.13

evitare conflitti tra i diversi compiti di gestione della compensazione ecologica e della produzione di sementi. Se per cause di forza maggiore la distanza deve essere ridotta, il Cantone può, su richiesta, stabilire termini di sfalcio diversi da quelli stabiliti dalla presente ordinanza e diminuire di conseguenza i contributi. Le superfici sono computate nella compensazione ecologica necessaria alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

Agricoltura

52

910.13