30.05.2024 - * / In Force
01.01.2024 - 29.05.2024
14.03.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 13.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
05.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 04.07.2021
18.08.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 17.08.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
14.11.2017 - 31.12.2017
26.09.2017 - 13.11.2017
07.02.2017 - 25.09.2017
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17.01.2017 - 06.02.2017
01.01.2017 - 16.01.2017
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01.01.2016 - 31.10.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.09.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.06.2003
01.05.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 30.04.2001
01.05.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza

concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) del 23 ottobre 2013 (Stato 7 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoverso 3, 70a capoversi 3-5, 70b capoverso 3,
71 capoverso 2, 72 capoverso 2, 73 capoverso 2, 75 capoverso 2, 76 capoverso 3, 77 capoverso 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr), ordina: Titolo 1: Disposizioni generali Capitolo 1: Oggetto e tipi di pagamenti diretti

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l'importo dei contributi. 2 Stabilisce i controlli e le sanzioni amministrative.


Art. 2

Tipi di pagamenti diretti I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti: a. contributi per il paesaggio rurale: 1. contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio, 2. contributo di declività, 3. contributo per le zone in forte pendenza, 4. contributo di declività per i vigneti, 5. contributo di alpeggio, 6. contributo d'estivazione;

b. contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento: 1. contributo di base, 2. contributo per le difficoltà di produzione, 3. contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni; c. contributi per la biodiversità: 1. contributo per la qualità, RU 2013 4145

1 RS

910.1

910.13

Promovimento dell'agricoltura in generale 2

910.13

2. contributo per l'interconnessione; d. contributo per la qualità del paesaggio; e. contributi per i sistemi di produzione: 1. contributo per l'agricoltura biologica, 2. contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza,

3. contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita,

4. contributi per il benessere degli animali; f.

contributi per l'efficienza delle risorse: 1. contributo per procedimenti di spandimento a basse emissioni, 2. contributo per la lavorazione rispettosa del suolo, 3. contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa; g. contributo di transizione.

Capitolo 2: Condizioni Sezione 1: Condizioni generali

Art. 3

Gestori aventi diritto ai contributi 1

Il gestore di un'azienda ha diritto ai contributi se: a. è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera; b. prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione non ha ancora compiuto i 65 anni;

c. adempie le esigenze relative alla formazione di cui all'articolo 4.

2

Hanno diritto ai contributi le persone fisiche e le società di persone che gestiscono in proprio l'azienda di una società anonima (SA), di una società a garanzia limitata (Sagl) o di una società in accomandita per azioni (SA in accomandita) con sede in Svizzera, se: a. nella SA o SA in accomandita possiedono, mediante azioni nominative, una partecipazione diretta di almeno due terzi del capitale azionario o del capitale sociale e dei diritti di voto; b. nella Sagl possiedono una partecipazione diretta di almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto; c. il valore contabile della sostanza dell'affittuario corrisponde almeno a due terzi degli attivi e, se la SA o la Sagl è proprietaria, il valore contabile dell'azienda o delle aziende corrisponde almeno a due terzi degli attivi della SA o della Sagl.

2bis

Non ha diritto ai contributi una persona fisica o una società di persone che ha preso in affitto l'azienda da una persona giuridica, e:

O sui pagamenti diretti 3

910.13

a. è attiva con funzioni dirigenziali per la persona giuridica; o b. possiede una partecipazione di più di un quarto del capitale azionario, sociale o di base o dei diritti di voto della persona giuridica.2

3

Hanno diritto a contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio anche le persone giuridiche con sede in Svizzera nonché i Cantoni e i Comuni, a condizione che siano gestori dell'azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche che si può presumere siano state costituite allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.3

Art. 4

Esigenze relative alla formazione 1

Il gestore deve aver seguito una delle seguenti formazioni: a. formazione professionale di base «campo professionale agricoltura e relative professioni» con un certificato federale di formazione pratica secondo l'articolo 37 della legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale (LFPr) o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr; b. contadina con attestato professionale secondo l'articolo 43 LFPr; c. formazione superiore nelle professioni di cui alla lettera a o b.

2

È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a un'altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica secondo l'articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr, completata da: a. una formazione continua agricola conclusa, disciplinata uniformemente dai Cantoni in collaborazione con l'organizzazione determinante del mondo del lavoro; o b. un'attività pratica comprovata svolta per almeno tre anni come gestore, cogestore o impiegato in un'azienda agricola.

3

I gestori di aziende nella regione di montagna la cui gestione richiede meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sulla terminologia agricola (OTerm) non sono tenuti ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1.

4

Se, al raggiungimento del limite d'età del gestore precedente, il coniuge riprende l'azienda, esso non è tenuto ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1 se prima della ripresa ha collaborato nell'azienda per almeno dieci anni.

2

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

4 RS

412.10

5 RS

910.91

Promovimento dell'agricoltura in generale 4

910.13

5

L'erede o la comunione ereditaria non sottostà all'obbligo di soddisfare le esigenze di cui al capoverso 1 per tre anni al massimo dopo la morte del gestore precedente avente diritto ai contributi.6 6 Un membro della comunione ereditaria deve avere domicilio civile in Svizzera e il 1° gennaio dell'anno di contribuzione non deve avere ancora compiuto i 65 anni. La comunità ereditaria è tenuta a notificare tale persona all'autorità responsabile secondo l'articolo 98 capoverso 2.7

Art. 5


8

Volume di lavoro minimo I pagamenti diretti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell'azienda è di almeno 0,20 USM.


Art. 6

Quota minima dei lavori della manodopera propria dell'azienda 1

I pagamenti diretti sono versati soltanto se almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda sono svolti con manodopera propria dell'azienda.

2

Il carico di lavoro è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, nella versione del 20139.


Art. 7

Effettivo massimo di animali I pagamenti diretti sono versati soltanto se l'effettivo di animali dell'azienda non supera i limiti dell'ordinanza del 23 ottobre 201310 sugli effettivi massimi.


Art. 8

Limitazione dei pagamenti diretti per USM 1

Per USM sono versati al massimo 70 000 franchi di pagamenti diretti.

2

Il contributo per l'interconnessione, il contributo per la qualità del paesaggio, i contributi per l'efficienza delle risorse e il contributo di transizione sono versati indipendentemente dalla limitazione di cui al capoverso 1.


Art. 9

Riduzione dei pagamenti diretti nel caso di società di persone Nel caso di società di persone, i pagamenti diretti di un'azienda sono ridotti proporzionalmente per ogni persona che prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione ha compiuto i 65 anni.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

9

Il preventivo di lavoro può essere scaricato dal sito Internet: www.agroscope.admin.ch /arbeitsvoranschlag.

10 RS

916.344

O sui pagamenti diretti 5

910.13


Art. 10

Gestori aventi diritto ai contributi di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari 1

Persone fisiche e giuridiche nonché collettività di diritto pubblico e Comuni hanno diritto ai contributi in qualità di gestori di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari se: a. gestiscono l'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari per proprio conto e a proprio rischio e pericolo; e

b. hanno domicilio civile o sede in Svizzera.

2

I Cantoni non hanno diritto ai contributi.

3

Le condizioni di cui agli articoli 3-9 non sono applicabili.

Sezione 2: Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Art. 11

Principio I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12-25 sono adempiute in tutta l'azienda.


Art. 12

Detenzione degli animali da reddito secondo la legislazione sulla protezione degli animali Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali determinanti per la produzione agricola devono essere rispettate.


Art. 13

Bilancio di concimazione equilibrato 1

I cicli delle sostanze nutritive devono essere possibilmente chiusi. Dal bilancio delle sostanze nutritive non devono risultare eccedenze nell'apporto di fosforo e azoto. Le esigenze relative all'allestimento del bilancio delle sostanze nutritive sono fissate nell'allegato 1 numero 2.1.

2

La quantità di fosforo e azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle piante e al potenziale di produzione aziendale. 3 Allo scopo di ottimizzare la ripartizione di concime sulle singole particelle, almeno una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo secondo l'allegato 1 numero 2.2.


Art. 14

Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità 1

La quota di superfici per la promozione della biodiversità deve ammontare almeno al 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e al 7 per cento della rimanente superficie agricola utile. La presente disposizione si applica soltanto per le superfici in Svizzera.

Promovimento dell'agricoltura in generale 6

910.13

2

Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-k, n, p e q e di cui all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi:11 a. si trovano sulla superficie aziendale e a una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un'unità di produzione; e b. sono di proprietà del gestore o da lui affittate.

3

Per albero secondo il capoverso 2 viene computata un'ara. Per ogni particella gestita, possono essere computati al massimo 100 alberi per ettaro. Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità può essere soddisfatta computando degli alberi. 12 4 Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità può essere soddisfatta computando strisce fiorite annuali per impollinatori e altri organismi utili (art. 55 cpv. 1 lett. q).13

Art. 15

Gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'importanza nazionale 1

Devono essere rispettate le prescrizioni sulla gestione di paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a della legge federale del 1° luglio 196614 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), a condizione che le superfici siano state delimitate in maniera vincolante per il gestore.

2

Le superfici sono delimitate in maniera vincolante se: a. esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione tra il servizio cantonale specializzato e il gestore; o b. esiste una decisione passata in giudicato; o c. sono delimitate su un piano di utilizzazione definitivo.


Art. 16

Avvicendamento disciplinato delle colture 1

Gli avvicendamenti delle colture devono essere stabiliti in modo da prevenire parassiti e malattie e da evitare l'erosione, la compattazione e la perdita di suolo nonché l'infiltrazione e il ruscellamento di concimi e prodotti fitosanitari. 2 Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono annoverare almeno quattro colture diverse all'anno. L'allegato 1 numero 4.1 stabilisce a quali condizioni una coltura è computata. Per le colture principali va rispettata una quota massima rispetto alla superficie coltiva di cui all'allegato 1 numero 4.2.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

14 RS

451

O sui pagamenti diretti 7

910.13

3

Nel caso di aziende che rispettano le pause colturali di cui all'allegato 1 numero 4.3 non si applica l'esigenza di cui al capoverso 2.

4

Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza del 22 settembre 199715 sull'agricoltura biologica, per la prova di un avvicendamento disciplinato delle colture si applicano le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata di cui all'articolo 20 capoverso 2.


Art. 17

Adeguata protezione del suolo 1

La protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e misure atte a evitare l'erosione e il deterioramento chimico e fisico del suolo.

Le esigenze sono fissate nell'allegato 1 numero 5.

2

Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare, nell'anno in corso, una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali su ogni particella con colture raccolte prima del 31 agosto.16 3 ...17

4

Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza del 22 settembre 199718 sull'agricoltura biologica, per la prova di un'adeguata protezione del suolo si applicano le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata di cui all'articolo 20 capoverso 2.


Art. 18

Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari 1

Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall'invasione delle malerbe, la priorità va data all'applicazione di misure preventive, meccanismi naturali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici.

2

Nell'applicazione di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi di previsione e di allerta.

3

Possono essere applicati soltanto prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell'ordinanza del 12 maggio 201019 sui prodotti fitosanitari. Le prescrizioni concernenti l'applicazione di prodotti fitosanitari sono fissate nell'allegato 1 numeri 6.1 e 6.2.

4

I servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all'allegato 1 numero 6.3 per provvedimenti fitosanitari esclusi secondo l'allegato 1 numero 6.2.

5

Sono escluse dalle prescrizioni di applicazione di cui all'allegato 1 numeri 6.2 e 6.3 le superfici coltivate per scopi sperimentali. Il richiedente deve concludere con il gestore una convenzione scritta che va inviata, unitamente alla descrizione dell'esperimento, al servizio cantonale specializzato nella protezione dei vegetali.

15 RS

910.18

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

17 Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

18 RS

910.18

19 RS

916.161

Promovimento dell'agricoltura in generale 8

910.13


Art. 19

Esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme Le esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme sono fissate nell'allegato 1 numero 7.


Art. 20

Esigenze relative alle norme PER di organizzazioni nazionali specializzate e d'esecuzione 1

Le esigenze relative alle colture speciali sono fissate nell'allegato 1 numero 8.1.

2

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può riconoscere esigenze equivalenti per l'adempimento della PER di organizzazioni nazionali specializzate e di organizzazioni incaricate dell'esecuzione secondo l'allegato 1 numero 8.2.


Art. 21

Fasce tampone

Lungo corsi d'acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché superfici di inventari devono essere predisposte fasce tampone secondo l'allegato 1 numero 9.


Art. 22

PER fornita congiuntamente da più aziende 1

Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER.

2

Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale: a. il bilancio di concimazione equilibrato secondo l'articolo 13; b. la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 14;

c. le esigenze di cui agli articoli 16-18 congiuntamente.

3

La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se: a. i centri aziendali delle aziende partecipanti sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; b. le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto; c. le aziende hanno designato un organo di controllo comune; d. nessuna delle aziende ha già concluso un'altra convenzione per la fornitura congiunta della PER.


Art. 23

Scambio di superfici

Lo scambio di superfici è ammesso soltanto tra aziende che adempiono la PER.


Art. 24

Gestione di colture secondarie Le colture secondarie con una superficie complessiva inferiore a 20 are per azienda non devono essere gestite secondo le norme della PER.

O sui pagamenti diretti 9

910.13


Art. 25

Registrazioni Le esigenze relative alle registrazioni sono fissate nell'allegato 1 numero 1.

Sezione 3:

Esigenze in materia di gestione per l'estivazione e la regione d'estivazione


Art. 26

Principio Le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari devono essere gestite in modo adeguato e rispettoso dell'ambiente.


Art. 27

Manutenzione di edifici, impianti e accessi Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere in condizioni adeguate e deve essere effettuata la relativa manutenzione.


Art. 28

Detenzione degli animali estivati Gli animali estivati devono essere sorvegliati. Il gestore garantisce che gli animali siano controllati almeno una volta alla settimana.


Art. 29

Protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano nella protezione della natura 1

I pascoli devono essere protetti con provvedimenti adeguati contro l'avanzamento del bosco o l'abbandono.

2

Le superfici di cui all'allegato 2 numero 1 devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.

3

Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni.


Art. 30

Concimazione dei pascoli 1

La concimazione dei pascoli deve mirare a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un'utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati concimi prodotti sull'alpe. Il servizio cantonale competente può autorizzare l'apporto di concimi non prodotti sull'alpe.

2

Lo spandimento di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe è vietato.

3

Per spandimento di concimi aziendali prodotti sull'alpe si intende anche lo spandimento di una quota di tali concimi su pascoli d'estivazione e pascoli comunitari confinanti, se gli animali rientrano regolarmente all'azienda principale. 4

Per ogni apporto di concime devono essere annotati in un registro la data dell'apporto, nonché tipo, quantità e origine dei concimi.

Promovimento dell'agricoltura in generale 10

910.13

5

Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e da pozzi neri non agricoli senza scarico si applica l'allegato 2.6 numero 3.2.3 dell'ordinanza del 18 maggio 200520 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.


Art. 31

Apporto di foraggi

1

Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per carico normale (CN) e periodo d'estivazione.

2

Per le vacche munte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l'apporto di 100 kg di foraggi essiccati e 100 kg di foraggi concentrati per CN e periodo d'estivazione.

3

La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a complemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull'alpe.

4

Per ogni apporto di foraggio devono essere annotati in un registro la data dell'apporto, nonché tipo, quantità e origine del foraggio.


Art. 32

Lotta contro le piante problematiche e impiegodi prodotti fitosanitari 1

Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), veratro comune, erba di S. Giacomo e senecione alpino; in particolare se ne deve impedire la diffusione.

2

Possono essere impiegati erbicidi per il trattamento pianta per pianta, per quanto il loro utilizzo non sia vietato o limitato. Possono essere impiegati per il trattamento su tutta la superficie soltanto con l'autorizzazione del competente servizio cantonale specializzato e nel quadro di un piano di risanamento.


Art. 33

Esigenze supplementari

Se un eventuale piano di gestione secondo l'allegato 2 numero 2 contiene esigenze e indicazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli articoli 26-32, esse sono determinanti.


Art. 34

Gestione inadeguata

1

In caso di utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva, il Cantone prescrive misure per un piano di pascolo vincolante.

2

Qualora siano constatati danni ecologici o una gestione inadeguata, il Cantone emana oneri per l'uso dei pascoli, la concimazione e l'apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispondenti.

3

Se gli oneri di cui al capoverso 1 o 2 non producono l'effetto auspicato, il Cantone esige un piano di gestione secondo l'allegato 2 numero 2.

20 RS

814.81

O sui pagamenti diretti 11

910.13

Capitolo 3:

Superfici che danno diritto ai contributi ed effettivi di animali determinanti Sezione 1: Superfici che danno diritto ai contributi

Art. 35

1 La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie agricola utile di cui agli articoli 14, 16 capoverso 3 e 17 capoverso 2 OTerm21.

2

Le piccole strutture improduttive su pascoli sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. c) danno diritto ai contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie del pascolo.

2bis

Lungo i corsi d'acqua danno diritto a contributi le piccole strutture improduttive su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), i terreni da strame (art. 55 cpv. 1 lett. e) e i prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua (art. 55 cpv. 1 lett. g) fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie.22 3 Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su un prato sfruttato in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a) danno diritto ai contributi fino a concorrenza del 10 per cento al massimo della superficie del prato.

4

Le superfici per le quali esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN23 stipulata con il servizio cantonale specializzato e pertanto non possono essere utilizzate annualmente, negli anni in cui non sono utilizzate danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità (art. 55), al contributo per la qualità del paesaggio (art. 63) e al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (art. 50).

5

Le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all'articolo 17 capoverso 2 OTerm danno diritto soltanto al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (art. 50) e al contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni (art. 53).

6

Le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità.

7

Non danno diritto ai contributi le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale, piante ornamentali, canapa o serre con fondamenta fisse.

21 RS

910.91

22 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

23 RS

451

Promovimento dell'agricoltura in generale 12

910.13

Sezione 2: Effettivi di animali determinanti

Art. 36

Periodo di calcolo e rilevazione degli effettivi di animali determinanti 1

Per il calcolo dell'effettivo di animali da reddito nelle aziende è determinante il periodo di calcolo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2

Per il calcolo del carico di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo: a. per animali della specie bovina e bufali, l'anno di contribuzione fino al 31 ottobre;

b. per gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, l'anno di contribuzione.

3

L'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali della specie equina nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.24 4 L'effettivo degli altri animali da reddito deve essere indicato dal gestore all'atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti.


Art. 37

Calcolo degli effettivi di animali 1

Per il calcolo dell'effettivo di animali della specie bovina e bufali è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/ animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all'ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita. 2 Per il calcolo dell'effettivo di altri animali da reddito è determinante il numero degli animali da reddito tenuti mediamente nel periodo di calcolo.

3

Gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo trasferiti per l'estivazione in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera o in aziende d'estivazione gestite per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all'articolo 43 della legge del 18 marzo 200525 sulle dogane, sono computati sull'effettivo dell'azienda. Sono computabili 180 giorni al massimo.

4

Se il gestore modifica in maniera sostanziale l'effettivo entro il 1° maggio dell'anno di contribuzione, il Cantone aumenta o riduce l'effettivo di cui ai capoversi 1 e 2 in modo che corrisponda all'effettivo realmente detenuto nell'anno di contribuzione. Vi è una modifica sostanziale se, all'interno di una categoria, l'effettivo è inserito, escluso oppure aumentato o ridotto di più del 50 per cento.

5

L'effettivo di animali per i contributi di alpeggio è calcolato in carichi normali secondo l'articolo 39 capoversi 2 e 3 per gli animali trasferiti dall'azienda in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

25 RS

631.0

O sui pagamenti diretti 13

910.13

6

L'effettivo di animali per il carico di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari in Svizzera è calcolato in carichi normali secondo l'articolo 39 capoversi 2 e 3.

Sezione 3:

Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

Art. 38

Superfici nella regione d'estivazione 1

Per superficie di pascolo netta si intende la superficie ricoperta di piante foraggere di cui all'articolo 24 OTerm26 dedotte le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo di cui all'allegato 2 numero 1.

2

Il gestore deve riportare su una carta le superfici pascolative e le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo.


Art. 39

Carico usuale in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari 1

Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a un'utilizzazione sostenibile. Il carico usuale è indicato in carichi normali.

2

Un carico normale (CN) corrisponde all'estivazione di un'unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni.

3

L'estivazione è computata nella misura di 180 giorni al massimo.

4

Il carico usuale determinato in virtù dell'ordinanza del 29 marzo 200027 sui contributi d'estivazione vale finché non è effettuato un adeguamento secondo l'articolo 41.

5

Nel caso di aziende d'estivazione o con pascoli comunitari che avviano l'attività d'estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale sulla base dell'effettivo realmente estivato. Dopo tre anni determina definitivamente il carico usuale tenendo conto del carico medio durante i tre anni corrispondenti e dell'esigenza relativa a un'utilizzazione sostenibile.


Art. 40

Determinazione del carico usuale 1

Il Cantone determina il carico usuale per ogni azienda d'estivazione o con pascoli comunitari per:

a. gli ovini, eccetto le pecore lattifere, a seconda del sistema di pascolo; b. gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi.

2

Il carico usuale di cui al capoverso 1 lettera b è determinato in: a. UBGFG per le vacche munte, le pecore lattifere e le capre lattifere con una durata tradizionale d'estivazione di 56-100 giorni; 26 RS

910.91

27 [RU

2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 n. II 17. RU 2007 6139 art. 29]

Promovimento dell'agricoltura in generale 14

910.13

b. CN per i rimanenti animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

3

Nella determinazione del carico usuale per gli ovini, eccetto le pecore lattifere, non può essere superata la densità per ettaro di superficie netta di pascolo di cui all'allegato 2 numero 3.

4

Se esiste un piano di gestione, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sui dati sulla densità di animali in esso contenuti. Vanno rispettati i limiti di cui al capoverso 3.


Art. 41

Adeguamento del carico usuale 1

Il Cantone adegua il carico usuale di un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari se:

a. il richiedente presenta un piano di gestione che giustifica una densità superiore di animali;

b. è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali; c. lo esigono mutazioni di superfici.

2

Esso riduce il carico usuale tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, in particolare del servizio della protezione della natura, se:

a. il carico nel quadro del carico usuale ha provocato danni ecologici; b. gli oneri cantonali non hanno permesso di risanare i danni ecologici; c. la superficie di pascolo si è sensibilmente ridotta, in particolare in seguito alla trasformazione naturale in bosco o sottobosco.

3

Esso determina il nuovo carico usuale se per oltre tre anni consecutivi il carico è inferiore al 75 per cento del carico usuale stabilito. A tal fine tiene conto dell'effettivo medio degli ultimi tre anni e dell'esigenza relativa a un'utilizzazione sostenibile.

3bis

e 3ter...28

4

Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro l'adeguamento del carico usuale ed esigere un riesame della decisione sulla base di un piano di gestione. Deve presentare il piano entro un anno.

28 Introdotti dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Abrogati dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

O sui pagamenti diretti 15

910.13

Titolo 2: Contributi Capitolo 1: Contributi per il paesaggio rurale Sezione 1: Contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio

Art. 42

1 Il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio è graduato in funzione della zona ed è versato per ettaro.

2

Non vengono versati contributi per superfici nella zona di pianura, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi.

3

Le superfici devono essere utilizzate in modo tale che non si verifichi un avanzamento del bosco.

Sezione 2: Contributo di declività

Art. 43

1 Il contributo di declività è versato per ettaro per superfici con le seguenti caratteristiche:

a. declività del 18-35 per cento; b. declività superiore al 35-50 per cento.

c. declività superiore al 50 per cento.

2

Non vengono versati contributi per pascoli perenni, vigneti, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi.

3

Vengono versati contributi soltanto se la superficie in zone declive misura almeno 50 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.

4

I Cantoni calcolano le superfici delle aziende in zone declive sulla base di una raccolta elettronica di dati. L'UFAG appronta la raccolta di dati e la aggiorna periodicamente.

5

I Cantoni allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superficie gestita con numero di particella, nome di particella o unità di gestione, le dimensioni della superficie per la quale possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi. I Cantoni li aggiornano.

Sezione 3: Contributo per le zone in forte pendenza

Art. 44

1 Il contributo per le zone in forte pendenza è versato per ettaro per superfici che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 43 capoverso 1 lettera b o c.

Promovimento dell'agricoltura in generale 16

910.13

2

È versato soltanto se la quota di tali superfici rispetto alla superficie agricola utile che dà diritto ai contributi dell'azienda ammonta almeno al 30 per cento.

Sezione 4: Contributo di declività per i vigneti

Art. 45

1 Il contributo di declività per i vigneti è versato per: a. vigneti in zone declive con una declività compresa tra il 30 e il 50 per cento; b. vigneti in zone declive con una declività superiore al 50 per cento; c. vigneti in zone terrazzate con una declività naturale del terreno superiore al 30 per cento.

2

I criteri per la delimitazione delle zone terrazzate sono fissati nell'allegato 3.

3

Se viene versato un contributo di declività per vigneti in zone terrazzate, per tale superficie non è versato alcun contributo di declività per i vigneti in zone declive.

4

I contributi sono versati soltanto se il vigneto in zone declive misura almeno 10 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.

5

I Cantoni determinano le superfici in zone terrazzate di regioni viticole per le quali sono versati contributi. 6 Essi allestiscono elenchi secondo l'articolo 43 capoverso 5.

Sezione 5: Contributo di alpeggio

Art. 46

Il contributo di alpeggio è versato per CN per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, estivati in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.

Sezione 6: Contributo d'estivazione

Art. 47

Contributo 1 Il contributo d'estivazione è versato per l'estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.

2

È stabilito per le seguenti categorie:

O sui pagamenti diretti 17

910.13

a. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge, per CN;

b. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di pascoli da rotazione, per CN; c. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di altri pascoli, per CN; d. vacche munte, pecore lattifere e capre lattifere con una durata d'estivazione tradizionale di 56-100 giorni, per UBGFG; e. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per CN.

3

I contributi di cui al capoverso 2 lettera d sono versati soltanto fino al 31 dicembre 2017.


Art. 48

Esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini Le esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini sono fissate nell'allegato 2 numero 4.


Art. 49

Determinazione del

contributo

1

Il contributo d'estivazione è versato sulla base del carico usuale stabilito (art. 39).

2

Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d'estivazione è adeguato come segue:

a. se il carico supera il carico usuale in CN o UBGFG del 10-15 per cento, ma almeno di 2 CN o UBGFG, il contributo è ridotto del 25 per cento; b. se il carico supera il carico usuale in CN o UBGFG di oltre il 15 per cento, ma almeno di 2 CN o UBGFG, non è versato alcun contributo; c. se il carico è inferiore al carico usuale in CN o UBGFG di oltre il 25 per cento, il contributo è calcolato sulla base del reale carico usuale.

Capitolo 2: Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento Sezione 1: Contributo di base

Art. 50

Contributo 1 Il contributo di base è versato per ettaro ed è graduato in funzione della superficie.

2

Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g è versato un contributo di base ridotto. 3

Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo. 4 Per le superfici permanentemente inerbite il contributo di base è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all'articolo 51. Se l'effettivo com

Promovimento dell'agricoltura in generale 18

910.13

plessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.


Art. 51

Densità minima di animali 1

Sulle superfici permanentemente inerbite la densità minima di animali per ettaro è la seguente:

a. nella zona di pianura 1,0 UBGFG;

b. nella zona collinare 0,8 UBGFG;

c. nella zona di montagna I 0,7 UBGFG;

d. nella zona di montagna II 0,6 UBGFG;

e. nella zona di montagna III 0,5 UBGFG;

f.

nella zona di montagna IV 0,4 UBGFG.

2

La densità minima di animali per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità ammonta al 30 per cento della densità minima di animali di cui al capoverso 1.

Sezione 2: Contributo per le difficoltà di produzione

Art. 52

1 Il contributo per le difficoltà di produzione è versato per ettaro per superfici nella regione di montagna e collinare ed è graduato in funzione delle zone.29 2 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.

3

Per le superfici permanentemente inerbite il contributo per le difficoltà di produzione è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all'articolo 51. Se l'effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

O sui pagamenti diretti 19

910.13

Sezione 3:

Contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni

Art. 53

1 Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni è versato per ettaro.

2

Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.

Sezione 4: Superfici all'estero

Art. 54

1 Per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare per le quali sono versati pagamenti diretti dell'Unione europea (UE), i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento sono ridotti in maniera corrispondente.30 2 Ai fini del calcolo della deduzione sono determinanti i pagamenti diretti dell'UE versati per l'anno precedente.

Capitolo 3: Contributi per la biodiversità Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 55

1 I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:31 a. prati sfruttati in modo estensivo; b. prati sfruttati in modo poco intensivo; c. pascoli sfruttati in modo estensivo; d. pascoli boschivi;

e. terreni da strame; f.

siepi, boschetti campestri e rivieraschi; g. prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua; h. maggesi fioriti;

i.

maggesi da rotazione; 30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

Promovimento dell'agricoltura in generale 20

910.13

j.

fasce di colture estensive in campicoltura; k. striscia su superficie coltiva; l.32 ...

m.33 ...

n. vigneti con biodiversità naturale; o. superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione;

p. superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione; q.34 strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili.

1bis

I contributi per la biodiversità sono concessi per albero ai seguenti alberi di proprietà o in affitto:35 a. alberi da frutto ad alto fusto nei campi; b. alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati.36 2

Per le superfici di cui al capoverso 1 lettere a, b ed e i contributi sono graduati in funzione delle zone. 3 Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni:

a.37 superfici di cui al capoverso 1 lettere h, i e q: zona di pianura e collinare; b. superfici di cui al capoverso 1 lettera k: zona di pianura e collinare nonché zone di montagna I e II; c.38 superfici di cui al capoverso 1 lettera o: regione d'estivazione e superfici d'estivazione nella regione di pianura e di montagna.

4

Possono essere versati contributi per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la qualità delle superfici per la promozione della biodiversità. 5 Non vengono versati contributi per le superfici sottoposte agli oneri di protezione della natura di cui agli articoli 18a, 18b, 23c e 23d LPN39 e per le quali non è stata conclusa una convenzione con i gestori o i proprietari fondiari concernente l'adeguato indennizzo di tali oneri.

32 Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

33 Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

34 Introdotta dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

36 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

39 RS

451

O sui pagamenti diretti 21

910.13

6

Non vengono versati contributi per superfici utilizzate come zone di manovra per la gestione di superfici limitrofe.

7

Se su una superficie di cui al capoverso 1 lettera a si trovano alberi che sono concimati, la superficie determinante per il contributo è ridotta di un'ara per albero concimato.40 8

I contributi di cui al capoverso 1 lettera o sono limitati in base al carico effettivo.41 Sezione 2: Contributo per la qualità per la biodiversità

Art. 56

42 Livelli qualitativi

1

Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-k e q nonché per gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo I.

2

Se sono adempiute esigenze più ampie relative alla biodiversità, per le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-f, n e o nonché per gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo II in via suppletiva ai contributi del livello qualitativo I.

3

I contributi del livello qualitativo I per le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 e per gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis sono versati per al massimo la metà delle superfici che danno diritto a contributi di cui all'articolo 35, ad eccezione delle superfici di cui all'articolo 35 capoversi 5-7. Sono escluse dalla limitazione le superfici e gli alberi per i quali sono versati i contributi del livello qualitativo II.


Art. 57


43

Periodo obbligatorio per il gestore 1

Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:

a. strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili: per almeno 100 giorni; b. maggesi da rotazione: per almeno un anno; c. maggesi fioriti, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva: per almeno due anni;

d. tutte le altre superfici: per almeno otto anni.

1bis

Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis per la seguente durata:

40 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

41 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

Promovimento dell'agricoltura in generale 22

910.13

a. alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I e alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati: per almeno un anno;

b. alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II: per almeno otto anni.

2

I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore che predispone in un altro luogo la stessa superficie o lo stesso numero di alberi promuovendo meglio la biodiversità o migliorando la protezione delle risorse.

3

Se le aliquote del contributo del livello qualitativo I o del livello qualitativo II vengono ridotte, il gestore può notificare che a partire dall'anno della riduzione del contributo rinuncia all'ulteriore partecipazione.44

Art. 58

Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo I 1

Il contributo è versato se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'allegato 4.

2

Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce su superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione è ammessa una concimazione conformemente all'allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

3

Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), erba di S. Giacomo o neofite invasive; in particolare se ne deve impedire la diffusione.

4

Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole. Sui terreni da strame e sulle superfici sulle quali non è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari, non è autorizzato il trattamento pianta per pianta. Nei pascoli boschivi i prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d'utilizzazione vigenti. Nei vigneti con biodiversità naturale è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari conformemente all'allegato 4. Per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

5

La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti, dei maggesi da rotazione e dei vigneti con biodiversità naturale.45 6 Si possono predisporre mucchi di rami e di strame se indicati per motivi legati alla protezione della natura o nell'ambito di progetti di interconnessione.46 44 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3291).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

O sui pagamenti diretti 23

910.13

7

Non è consentito pacciamare e impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale nonché attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità.47 8 Per la semina possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall'UFAG per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità, dopo aver sentito l'UFAM. Per prati, pascoli e terreni da strame, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite sementi locali con fiorume di superfici inerbite esistenti da tempo.48 9 Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN49, stipulata con il servizio cantonale specializzato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposizioni di cui ai capoversi 2-8 e all'allegato 4.50 10 Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione per quanto riguarda la data e la frequenza dello sfalcio.51


Art. 59

Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo II 1

Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-f, n e o nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis lettera a presentano qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze di cui all'articolo 58 e all'allegato 4.52 1bis Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi o siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN53, si può presumere che siano presenti qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità.54 2 Dopo aver sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'UFAG può emanare istruzioni sulle modalità di verifica della qualità botanica e delle strutture favorevoli alla biodiversità.

3

I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità botanica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Fanno eccezione le basi per la valutazione della qualità botanica nella regione d'estivazione.

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

49 RS

451

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

53 RS

451

54 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

Promovimento dell'agricoltura in generale 24

910.13

4

Per le superfici falciate più di una volta l'anno il Cantone può anticipare le date di sfalcio se necessario per la qualità botanica.

5

Non è ammesso l'utilizzo di falciacondizionatrici.

6

Se vengono versati contributi del livello qualitativo II, eccetto per le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere n e o, per la stessa superficie o per lo stesso albero sono versati anche i contributi del livello qualitativo I.55

Art. 60


56

Sezione 3: Contributo per l'interconnessione

Art. 61

Contributo 1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell'interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettere a-k, n e p nonché di alberi secondo l'articolo 55 capoverso 1bis.57 2

Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente relative all'interconnessione.

3

Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per l'interconnessione.

4

La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all'allegato 7 numero 3.2.1.


Art. 62

Condizioni e oneri

1

Il contributo per l'interconnessione è concesso se le superfici e gli alberi: a. adempiono le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'articolo 58 e all'allegato 4;

b. soddisfano le esigenze del Cantone relative all'interconnessione; c. sono predisposti e gestiti secondo le disposizioni di un progetto di interconnessione regionale approvato dal Cantone.58

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

56 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

O sui pagamenti diretti 25

910.13

2

Le esigenze del Cantone relative all'interconnessione devono adempiere le esigenze minime di cui all'allegato 4 lettera B. Devono essere approvate dall'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM.59 3

Un progetto di interconnessione dura otto anni. Il gestore deve gestire la superficie in maniera corrispondente fino alla scadenza della durata del progetto.

3bis

Se le aliquote del contributo per l'interconnessione o del contributo del livello qualitativo I o del livello qualitativo II vengono ridotte, il gestore può notificare che a partire dall'anno della riduzione del contributo rinuncia all'ulteriore partecipazione.60 4 È possibile derogare alla durata del progetto di cui al capoverso 3, se ciò consente un coordinamento con un altro progetto di interconnessione o con un progetto per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 63 capoverso 1.

5

Per superfici a favore delle quali è versato un contributo per l'interconnessione è possibile stabilire prescrizioni di utilizzazione che, per quanto riguarda la data di sfalcio e il tipo di utilizzazione, derogano alle esigenze del livello qualitativo I, se è necessario per le specie faro e bersaglio. Le prescrizioni di utilizzazione vanno convenute per scritto tra il gestore e il Cantone o il servizio da esso designato. Il Cantone vigila sull'attuazione.

Capitolo 4: Contributo per la qualità del paesaggio

Art. 63

Contributo 1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.

2

Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente concernenti la qualità del paesaggio che questi attuano sulla superficie aziendale di cui all'articolo 13 OTerm61 propria o affittata o su una superficie d'estivazione di cui all'articolo 24 OTerm propria o affittata.

3

Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.

4

La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all'allegato 7 numero 4.1

Art. 64

Progetti 1 I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze minime: a. gli obiettivi devono basarsi su concetti regionali esistenti o essere sviluppati nella regione in collaborazione con gli ambienti interessati; 59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

60 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3291).

61 RS

910.91

Promovimento dell'agricoltura in generale 26

910.13

b. le misure devono essere impostate sugli obiettivi regionali; c. i contributi per misura devono essere in funzione dei costi e dei valori della misura.

2

Il Cantone deve presentare all'UFAG le domande di autorizzazione di un progetto e del rispettivo finanziamento unitamente a un rapporto di progetto, per la verifica delle esigenze minime. La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'inizio della durata del progetto.

3

L'UFAG autorizza i progetti e il rispettivo finanziamento.

4

Il contributo della Confederazione è versato per progetti che durano otto anni.

5

È possibile derogare alla durata del progetto di cui al capoverso 4 se ciò consente un coordinamento con un progetto di interconnessione di cui all'articolo 61 capoverso 1. La Confederazione tiene conto anche di misure convenute dopo l'avvio del progetto. 6 Nell'ultimo anno del periodo d'attuazione, per ogni progetto il Cantone presenta all'UFAG un rapporto di valutazione.

7

Il contributo della Confederazione è versato annualmente.

Capitolo 5: Contributi per i sistemi di produzione Sezione 1: Forme di produzione

Art. 65

1 Quale contributo per forme di produzione aziendali globali viene versato il contributo per l'agricoltura biologica.

2

Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati: a. il contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza;

b. il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita.

3

Quale contributo per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati contributi per il benessere degli animali.

Sezione 2: Contributo per l'agricoltura biologica

Art. 66

Contributo Il contributo per l'agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione: a. colture

speciali;

b. superficie coltiva aperta gestita con colture diverse da quelle speciali;

O sui pagamenti diretti 27

910.13

c. altra superficie che dà diritto ai contributi.


Art. 67

Condizioni e oneri

1

Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6-16h e 39-39h dell'ordinanza del 22 settembre 199762 sull'agricoltura biologica.

2

Un gestore che abbandona l'agricoltura biologica ha nuovamente diritto al contributo per l'agricoltura biologica soltanto due anni dopo l'abbandono.

Sezione 3:

Contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza

Art. 68

63 Contributo Il contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza è versato per ettaro. Per le fasce di colture estensive in campicoltura di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera j non è versato alcun contributo per la produzione estensiva in virtù del presente articolo.


Art. 69

Condizioni e oneri

1

La coltivazione deve avvenire rinunciando completamente all'impiego dei seguenti prodotti:

a. regolatori

della

crescita;

b. fungicidi; c. stimolanti chimico-sintetici delle difese naturali; d.64 insetticidi, eccetto il caolino per la lotta contro il meligete della colza.

2

Le esigenze di cui al capoverso 1 devono essere adempiute per ogni coltura sull'insieme dell'azienda per: a.65 frumento panificabile, frumento da foraggio, segale, miglio, spelta, avena, orzo, triticale, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali;, orzo, triticale, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali; b.66 ...

c. colza;

62 RS

910.18

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

66 Abrogata dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

Promovimento dell'agricoltura in generale 28

910.13

d. girasoli; e. piselli proteici e favette, nonché miscele di piselli proteici o favette con cereali a scopo foraggero.

3

Il contributo per il frumento da foraggio è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell'elenco delle varietà di frumento raccomandate67 di Agroscope e swiss granum.68 4

Le colture devono essere raccolte una volta giunte a maturazione per l'estrazione di granelli.

5

Per i produttori riconosciuti secondo le disposizioni d'esecuzione concernenti l'ordinanza del 7 dicembre 199869 sul materiale di moltiplicazione, i cereali per la produzione di sementi possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 1. I produttori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture interessate.70 Sezione 4:

Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita


Art. 70

Contributo Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita è versato per ettaro di superficie inerbita.


Art. 71

Condizioni e oneri

1

Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo secondo l'articolo 37 capoversi 1-4 è composta, nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS), di foraggio di base conformemente all'allegato 5 numero 1. Inoltre, la razione annua deve essere composta di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato di cui all'allegato 5 numero 1:71

a. nella regione di pianura: il 75 per cento della SS; b. nella regione di montagna: l'85 per cento della SS.

2

Il foraggio di base ottenuto da colture intercalari è computabile nella razione come foraggio ottenuto da prati nella misura di al massimo 25 quintali di SS per ettaro e utilizzazione.

67 L'elenco può essere consultato sul sito Internet www.swissgranum.ch.

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

69 RS

916.151

70 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

O sui pagamenti diretti 29

910.13

3

Per le superfici permanentemente inerbite e per i prati artificiali, il contributo è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali. La densità minima di animali si basa sui valori di cui all'articolo 51. Se l'effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie inerbita, il contributo per le superfici inerbite è determinato proporzionalmente.

4

Le esigenze relative all'azienda, alla documentazione e al controllo sono fissate nell'allegato 5 numeri 2-4.

Sezione 5: Contributi per il benessere degli animali

Art. 72

Contributi 1 La Confederazione versa contributi per la detenzione di animali, se tutti gli animali appartenenti alla rispettiva categoria sono detenuti secondo le esigenze di uno o entrambi i seguenti programmi per il benessere degli animali: a. sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA); b. uscita regolare all'aperto (URA).

2

Se al 1° gennaio dell'anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un programma per il benessere degli animali, il Cantone può versare il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.


Art. 73

Categorie di animali

Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali: a. animali della specie bovina e bufali: 1. vacche

da

latte,

2. altre

vacche,

3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto,

4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni, 5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni, 6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni, 7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni, 8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni, 9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni; b. animali della specie equina: 1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 30 mesi,

2. stalloni, di età superiore a 30 mesi,

Promovimento dell'agricoltura in generale 30

910.13

3. animali, di età inferiore a 30 mesi; c. animali della specie caprina: 1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno, 2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno; d. animali della specie ovina: 1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno, 2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno, 3. agnelli magri;

e. animali della specie suina: 1. verri da allevamento, di età superiore a sei mesi, 2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi, 3. scrofe da allevamento in lattazione, 4. suinetti svezzati,

5. rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso; f. conigli:

1. coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa, 2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni; g. pollame da reddito: 1. galline produttrici di uova da cova e galli, 2. galline produttrici di uova di consumo, 3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, 4. polli da

ingrasso,

5. tacchini.


Art. 74

Condizioni per i contributi SSRA 1

Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti: a. nei quali gli animali sono tenuti non fissati, in gruppi; b. nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e c. che dispongono di luce diurna naturale con un'intensità di almeno 15 lux; nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un'illuminazione meno intensa.

2

Per una categoria di animali vengono concessi contributi SSRA soltanto se nell'azienda il numero determinante di animali può essere collocato in stalle che adempiono le esigenze della protezione degli animali e le esigenze SSRA. 3 Non vengono versati contributi SSRA per:

O sui pagamenti diretti 31

910.13

a. categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a numeri 5 e 9, lettera b numero 3 e lettera d; b. categorie di animali tenute esclusivamente secondo il capoverso 8.

4

Le esigenze specifiche concernenti le singole categorie di animali nonché le esigenze relative alla documentazione e ai controlli sono fissate nell'allegato 6 lettera A. Nel caso del pollame da reddito occorre inoltre rispettare le esigenze di cui all'allegato 6 lettera B.

5

Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né all'ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo.

6

Se per gli animali della specie bovina si utilizzano stuoie deformabili, occorre inoltre rispettare le esigenze di cui all'allegato 6 lettera C.

7

Gli animali devono avere accesso giornalmente a un ricovero conforme alle prescrizioni SSRA.

8

Tra il 1° aprile e il 30 novembre, l'accesso giornaliero a un ricovero conforme alle prescrizioni SSRA per gli animali di cui all'articolo 73 lettere a-c non è necessariamente obbligatorio se essi sono tenuti permanentemente al pascolo. In caso di eventi atmosferici estremi gli animali devono avere accesso a un ricovero conforme alle prescrizioni SSRA. Se, in caso di evento atmosferico estremo, il percorso per raggiungerlo è troppo rischioso, gli animali possono essere tenuti per al massimo sette giorni in un ricovero non conforme alle prescrizioni SSRA.


Art. 75

Condizioni per i contributi URA 1

Per uscita si intende la permanenza su un pascolo, in una corte o in un'area con clima esterno.

2

Le esigenze specifiche concernenti le singole categorie di animali sono fissate nell'allegato 6 lettera D. Nel caso del pollame da reddito occorre inoltre rispettare le esigenze di cui all'allegato 6 lettera B. La lettiera deve adempiere le esigenze di cui all'articolo 74 capoverso 5.

3

Nel caso di animali malati o feriti è possibile derogare alle prescrizioni concernenti l'uscita se ciò è imperativamente indispensabile in relazione alla malattia o alla ferita.

4

L'uscita deve essere riportata in un apposito registro al più tardi entro tre giorni.

Conformemente all'organizzazione dell'uscita, essa deve essere documentata per gruppo di animali cui è stata concessa l'uscita comune o per singolo animale. Le semplificazioni nella tenuta del registro e le esigenze relative al controllo sono fissate nell'allegato 6 lettera D. Se il sistema di detenzione degli animali garantisce in permanenza l'accesso a una corte o a un pascolo, l'uscita non deve essere documentata.

5

La corte e il pascolo devono rispondere alle esigenze degli animali. I dettagli sono fissati nell'allegato 6 lettera E.

Promovimento dell'agricoltura in generale 32

910.13


Art. 76

Autorizzazioni cantonali

speciali

1

I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende conformemente all'allegato 6 lettera B numero 1.3, lettera D numero 1.1 lettera b e lettera E numero 1.5.

2

Le autorizzazioni speciali per le singole aziende sono rilasciate per cinque anni al massimo.

3

Esse contengono:

a. una descrizione dettagliata della deroga ammessa alla rispettiva disposizione dell'ordinanza;

b. i motivi alla base della deroga; c. la durata di validità.

4

Il Cantone non può delegare a terzi la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali.

5

Esso tiene un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate.

Capitolo 6: Contributi per l'efficienza delle risorse Sezione 1: Contributo per procedimenti di spandimento a basse emissioni

Art. 77

Contributo 1 Il contributo per lo spandimento a basse emissioni di concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio è versato per ettaro e dose.

2

Per procedimenti di spandimento a basse emissioni si intendono: a. l'uso di un tubo flessibile a strascico; b. l'uso di un assolcatore; c. l'interramento del liquame; d. l'iniezione del liquame in profondità.

3

I contributi sono versati fino al 2019.


Art. 78

Condizioni e oneri

1

Per ogni superficie danno diritto ai contributi quattro dosi di liquame al massimo all'anno. Viene considerato il periodo dal 1° settembre dell'anno precedente al 31 agosto dell'anno di contribuzione.

2

Per dosi di liquame tra il 15 novembre e il 15 febbraio non sono concessi contributi.

3

Per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in Suisse-Bilanz con 3 kg di azoto disponibile. Per il computo sono determinanti la notifica delle superfici

O sui pagamenti diretti 33

910.13

del rispettivo anno di contribuzione nonché la Guida «Suisse-Bilanz» versione 1.1372.73 4 Il gestore s'impegna a effettuare le seguenti registrazioni per ogni superficie:74 a. data dello spandimento; b. superficie concimata;

c.75 ...

5

Il Cantone stabilisce sotto quale forma devono essere fornite le registrazioni.

Sezione 2: Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo

Art. 79

Contributo 1 Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva è versato per ettaro.

2

Per lavorazione rispettosa del suolo si intende: a. la semina diretta se durante la semina viene smosso il 25 per cento al massimo della superficie del suolo;

b. la semina a bande fresate e strip till (semina a bande) se prima o durante la semina viene smosso il 50 per cento al massimo della superficie del suolo; c.76 la semina a lettiera in caso di lavorazione del suolo senza aratura.

3

Non sono versati contributi per l'impianto di: a. prati artificiali con semina a lettiera; b. sovesci invernali e colture intercalari; c. frumento o triticale dopo il mais.

4

I contributi sono versati fino al 2019.


Art. 80

Condizioni e oneri

1

Per ridurre i rischi correlati a malattie, malerbe e parassiti devono essere prese misure precauzionali, come avvicendamenti adeguati delle colture, varietà idonee e pacciamatura dei residui del raccolto sul campo.

72 La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazio-

ne equilibrato e analisi del suolo > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, ottobre 2016.

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

75 Abrogata dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

Promovimento dell'agricoltura in generale 34

910.13

2

Dal raccolto della coltura principale precedente a quello della coltura principale che dà diritto ai contributi di cui all'articolo 79 non è consentito utilizzare l'aratro e l'impiego di glifosato non deve superare 1,5 kg di principio attivo per ettaro. Se è richiesto il contributo supplementare di cui all'articolo 81, per la preparazione del letto nella semina a lettiera può essere utilizzato l'aratro per la regolazione delle malerbe, a condizione che non venga superata la profondità di lavorazione del suolo di 10 cm.77 3 Il gestore s'impegna a effettuare la seguente registrazione per ogni superficie: a. tipo di lavorazione rispettosa del suolo; b. coltura principale e coltura principale precedente; c.78 ...

d. impiego di erbicidi; e. superficie; f.79 ...

4

Il Cantone stabilisce sotto quale forma devono essere fornite le registrazioni.


Art. 81

Contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi Per le superfici a favore delle quali è versato un contributo di cui agli articoli 79 e 80, è erogato un contributo supplementare per ettaro e per anno a condizione che dal raccolto della coltura precedente a quello della coltura principale che dà diritto ai contributi si rinunci all'impiego di erbicidi.

Sezione 3:

Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Art. 82

1 Per l'acquisto di nuovi apparecchi con tecnica d'applicazione precisa per lo spandimento di prodotti fitosanitari è versato un contributo unico per apparecchio utilizzato nella protezione delle piante.

2

Per tecnica d'applicazione precisa si intende: a.80 la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia; b. l'impiego di irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni.

3

Per tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia si intende un dispositivo supplementare per gli apparecchi convenzionali utilizzati nella protezione delle

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

78 Abrogata dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

79 Abrogata dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

O sui pagamenti diretti 35

910.13

piante, che consente di impiegare almeno il 50 per cento degli ugelli per il trattamento delle parti inferiori delle piante e delle pagine inferiori delle foglie.

4

Per irroratrici dotate di sistemi antideriva si intendono: a.81 gli atomizzatori a flusso d'aria tangenziale; b. gli atomizzatori a flusso d'aria tangenziale, con rilevatore di vegetazione; c. l'irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo.

5

Le irroratrici dotate di sistemi antideriva sono concepite o equipaggiate in modo tale che anche senza usare ugelli antideriva questa è ridotta di almeno il 50 per cento.

6

I contributi sono versati fino al 2019.

Sezione 4:82 Contributo per l'equipaggiamento di irroratrici con un sistema di risciacquo a ciclo dell'acqua di risciacquo separato per la pulizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fitosanitari Art 82a 1 Per l'equipaggiamento di irroratrici di pieno campo e atomizzatori esistenti e nuovi con un sistema di risciacquo a ciclo dell'acqua di risciacquo separato è versato un contributo unico per irroratrice, se: a. il sistema di risciacquo risciacqua l'interno del serbatoio dell'irroratrice mediante una pompa supplementare e ugelli di pulizia;

b. dall'inizio alla fine del processo di risciacquo non viene effettuata alcuna regolazione manuale e il processo di risciacquo avviene autonomamente.

2

I contributi sono versati fino al 2022.

Capitolo 7:

Aliquote di contribuzione e gestori aventi diritto ai contributi

Art. 83

1 Le aliquote per i contributi di cui all'articolo 2 lettere a-f sono fissate nell'allegato 7.

2

I gestori di aziende hanno diritto ai contributi di cui all'articolo 2 lettera a numeri 1-5 e lettere b-g. Fanno eccezione i contributi per superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera o.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

82 Introdotta dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

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910.13

3

I gestori di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari hanno diritto ai contributi di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e lettera d e ai contributi per superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera o.

Capitolo 8: Contributo di transizione Sezione 1: Diritto al contributo e determinazione del contributo

Art. 84

Diritto al contributo Il contributo di transizione è versato ad aziende gestite ininterrottamente dal 2 maggio 2013.


Art. 85

Contributo Il contributo di transizione è calcolato moltiplicando il valore di base stabilito per l'azienda di cui all'articolo 86 per il coefficiente di cui all'articolo 87.


Art. 86

Valore di base

1

Il valore di base è stabilito una sola volta per ogni azienda. Corrisponde alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento, eccetto il contributo d'estivazione secondo la presente ordinanza.

2

Per il calcolo dei pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema ci si basa sugli anni 2011-2013. Si tiene conto dei pagamenti diretti generali dell'anno in cui l'azienda ha ricevuto i pagamenti diretti generali più elevati. È considerata la graduazione dei contributi in funzione della superficie e del numero di animali.

3

Per il calcolo dei contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento si tengono in considerazione le superfici che danno diritto ai contributi e gli effettivi di animali dell'azienda dell'anno determinante di cui al capoverso 2 nonché le aliquote di contribuzione vigenti nel 2014 secondo l'allegato 7.

4

I contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento sono versati indipendentemente dal raggiungimento della densità minima di animali di cui all'articolo 51.


Art. 87

Coefficiente 1 Il coefficiente si calcola sommando i valori di base di tutte le aziende e i fondi disponibili per i pagamenti diretti, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71-76, 77a e 77b LAgr nonché all'articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 199183 sulla protezione delle acque.

2

L'UFAG stabilisce il coefficiente.

83 RS

814.20

O sui pagamenti diretti 37

910.13

Sezione 2:

Determinazione del contributo in caso di cambiamenti all'interno dell'azienda


Art. 88

Cambio di gestore

Se un gestore riprende un'azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente.


Art. 89

Ripresa di un'altra azienda o di parti di un'azienda 1

Se il gestore di un'azienda riprende un'altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul più elevato dei due valori di base.

2

Se il gestore di un'azienda riprende soltanto parti di un'altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente della propria azienda.


Art. 90

Raggruppamento di più aziende Se i gestori di più aziende fondano una comunità aziendale o raggruppano le proprie aziende creandone una sola, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sui valori di base delle aziende associate, se i gestori continuano la propria attività come cogestori nella comunità aziendale o nell'azienda fusionata. I valori di base delle aziende associate vengono sommati.


Art. 91

Divisione di un'azienda 1

Se un'azienda o una comunità aziendale è divisa, per ogni nuova azienda riconosciuta è versato un contributo di transizione. Il valore di base dell'azienda o della comunità aziendale è diviso in proporzione alla superficie delle nuove aziende riconosciute.

2

Se una comunità aziendale o un'azienda fusionata è divisa a meno di cinque anni dalla sua creazione, il contributo di transizione è ripartito sulla base delle aziende riunite.


Art. 92

Abbandono da parte di un cogestore Se un cogestore di una comunità aziendale o di un'azienda fusionata abbandona la gestione, il valore di base rimane invariato se egli è stato cogestore per almeno cinque anni prima dell'abbandono, altrimenti il valore di base diminuisce in modo proporzionale al numero di persone.


Art. 93

Modifiche strutturali importanti Se in un'azienda le USM diminuiscono del 50 per cento o più, il contributo di transizione è ridotto in ugual misura. La base è costituita dalle USM dell'anno utilizzato per il calcolo del valore di base di cui all'articolo 86 capoverso 2.

Promovimento dell'agricoltura in generale 38

910.13

Sezione 3: Limitazione del contributo di transizione

Art. 94

Limitazione del contributo di transizione in base al reddito determinante 1

Il contributo di transizione è ridotto a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 199084 sull'imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i gestori coniugati.

2

La riduzione ammonta al 20 per cento della differenza tra il reddito determinante del gestore e l'importo di 80 000 franchi.

3

Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.

4

Non vi è alcuna riduzione per i gestori di cui all'articolo 4 capoversi 5 e 6.85

Art. 95

Limitazione del contributo di transizione in base alla sostanza determinante 1

La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 270 000 franchi per USM e 340 000 franchi per i gestori coniugati.

2

Il contributo di transizione è ridotto a partire da una sostanza determinante di 800 000 franchi fino a una sostanza determinante di 1 milione di franchi. La riduzione ammonta al 10 per cento della differenza tra la sostanza determinante del gestore e l'importo di 800 000 franchi.

3

Se la sostanza determinante supera 1 milione di franchi, non è versato alcun contributo di transizione.

4

Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.


Art. 96

Tassazione
Fanno stato i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva entro la fine dell'anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Non appena questa è divenuta definitiva, si verifica il contributo di transizione. Per quanto riguarda la deduzione per i gestori coniugati, è determinante lo stato civile durante gli anni fiscali considerati.

84 RS

642.11

85 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

O sui pagamenti diretti 39

910.13

Titolo 3: Procedura Capitolo 1: Notifica e presentazione della domanda

Art. 97

Notifica per tipi di pagamenti diretti e la PER 1

Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 201386 sul coordinamento dei controlli (OCoC) il gestore deve presentare entro il 31 agosto precedente l'anno di contribuzione all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede, la notifica concernente: a. la

PER;

b. i contributi per la biodiversità; c. i contributi per i sistemi di produzione; d. i contributi per l'efficienza delle risorse.

2

Con la notifica il gestore deve stabilire un organo di controllo secondo l'articolo 6 OCoC per il controllo della PER.


Art. 98

Domanda 1 I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda.

2

La domanda deve essere presentata all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede: a. dal gestore di un'azienda di cui all'articolo 6 OTerm87 o di una comunità aziendale di cui all'articolo 10 OTerm, che gestisce l'azienda il 31 gennaio; b. dal gestore di un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari che gestisce l'azienda il 25 luglio.

3

La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati: a. i tipi di pagamenti diretti secondo l'articolo 2 di cui si fa richiesta; b. i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 201388 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr); c. le superfici per la promozione della biodiversità indicate su una carta, eccetto gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e gli alberi indigeni isolati e in viali alberati; i Cantoni possono richiedere una registrazione mediante il sistema d'informazione geografica;

d. per i contributi d'estivazione: 1. la categoria e il numero degli animali estivati, eccetto gli animali della specie bovina e i bufali, 86 RS

910.15

87 RS

910.91

88 RS

919.117.71

Promovimento dell'agricoltura in generale 40

910.13

2. la data dell'ascesa all'alpe, 3. la data presumibile della discesa dall'alpe, 4. le variazioni della superficie di pascolo utilizzabile, 5. le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione;

e. i dati necessari per la determinazione dei contributi per i sistemi di produzione e dei contributi per l'efficienza delle risorse;

f.

le variazioni di superficie, gli indirizzi delle aziende interessate e i vecchi e i nuovi gestori; g. i pagamenti diretti dell'UE ricevuti l'anno precedente per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare.

4

I gestori di aziende con superfici situate nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell'UE versati.

5

Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L'attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone.

6

Il Cantone stabilisce: a. se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o elettronicamente; b.89 se le domande presentate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l'articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo 201690 sulla firma elettronica.


Art. 99

Termini di domanda e scadenze 1

La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d'estivazione, va presentata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 28 febbraio.

2

La domanda per ottenere contributi nella regione d'estivazione va presentata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 1° e il 31 agosto.

3

I Cantoni possono fissare un termine di domanda nell'ambito delle scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.


Art. 100

Modifiche nella

domanda91

1

Se dopo la presentazione della domanda i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone di

89 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. all'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).

90 RS

943.03

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

O sui pagamenti diretti 41

910.13

domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione.

2

Le variazioni successive degli effettivi di animali, delle superfici, del numero di alberi e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio.92 3 Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai tipi di pagamenti diretti per cui ha fatto domanda, è tenuto a informare immediatamente il servizio cantonale competente. La notifica viene tenuta in considerazione se è effettuata al più tardi: a. il giorno prima della ricezione dell'annuncio di un controllo; b. il giorno prima del controllo per i controlli senza preavviso.93 Capitolo 2: Prova e controlli

Art. 101

Prova I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimostrare alle autorità preposte all'esecuzione che adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell'intera azienda.


Art. 102

Esigenze relative ai controlli e agli organi di controllo 1

Se i controlli e gli organi di controllo non sono disciplinati nella presente ordinanza si applicano le disposizioni dell'OCoC94.

2

I controlli sulla protezione degli animali nell'ambito della PER vanno svolti secondo le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.

3

In caso di prima notifica per un determinato tipo di pagamenti diretti o di reiscrizione dopo un'interruzione, il primo controllo di base va condotto nel primo anno successivo alla prima notifica o reiscrizione.

4

Ai seguenti tipi di pagamenti diretti si applicano deroghe: a. contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita: primo controllo di base nel secondo anno successivo alla prima notifica o reiscrizione; b. contributo per la qualità del livello I: primo controllo di base entro quattro anni dalla prima notifica o reiscrizione; c. contributo per l'interconnessione e contributo per la qualità del paesaggio: primo controllo di base entro otto anni dalla prima notifica o reiscrizione.

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

93 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

94 RS

910.15

Promovimento dell'agricoltura in generale 42

910.13


Art. 103

Risultati dei controlli 1

La persona addetta al controllo deve comunicare senza indugio al gestore le lacune o i dati errati riscontrati all'atto del controllo.

2

Se il gestore non concorda con la valutazione può richiedere per scritto, entro tre giorni lavorativi dal controllo, una seconda valutazione all'autorità cantonale preposta all'esecuzione.

3

L'autorità cantonale preposta all'esecuzione stabilisce i dettagli inerenti alla seconda valutazione.

4

L'organo di controllo trasmette i risultati dei controlli secondo le disposizioni del contratto di collaborazione di cui all'articolo 104 capoverso 3.

5

L'autorità cantonale preposta all'esecuzione verifica la completezza e la qualità dei dati di controllo.

6

Provvede affinché i dati dei controlli siano registrati o trasferiti nel sistema centrale d'informazione di cui all'articolo 165d LAgr.

Capitolo 3: Competenze

Art. 104

1 Il Cantone verifica la correttezza dei dati di cui all'articolo 98 capoversi 3-5 e disciplina i dettagli in merito ai rispettivi controlli.

2

Della pianificazione, esecuzione e documentazione dei controlli da effettuare nelle aziende in virtù della presente ordinanza è responsabile il Cantone sul cui territorio è domiciliato il gestore o ha sede la persona giuridica.

3

Il Cantone può delegare i lavori necessari in relazione ai capoversi 1 e 2. Devono essere adempiute le disposizioni dell'OCoC95. Il Cantone disciplina l'indennizzo dei lavori delegati.

4

Non può delegare all'ente promotore i controlli sulla gestione di oggetti in progetti di interconnessione e per la qualità del paesaggio.

5

Vigila sull'attività di controllo degli organi di controllo sul suo territorio eseguendo verifiche per campionatura. 6

Su indicazione dell'UFAG, redige ogni anno un rapporto sulla sua attività di vigilanza conformemente al capoverso 5.96 95 RS

910.15

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

O sui pagamenti diretti 43

910.13

Capitolo 4: Sanzioni amministrative

Art. 105


97

Riduzione e diniego dei contributi 1

I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente all'allegato 8.

2

...98


Art. 106

Forza maggiore

1

Se le condizioni inerenti alla PER e ai tipi di pagamenti diretti di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c-f non sono adempiute per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.

2

Sono considerate cause di forza maggiore in particolare: a. il decesso del gestore; b. l'espropriazione di una parte considerevole della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda; c. la distruzione delle stalle dell'azienda; d. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie aziendale; e. epizoozie che colpiscono l'intero effettivo di animali dell'azienda o una parte di esso;

f.

danni gravi alle colture dovuti a malattie o ad organismi nocivi; g. eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato.

3

Il gestore deve notificare per scritto all'autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza.

4

I Cantoni disciplinano la procedura.


Art. 107

Rinuncia alla riduzione e al diniego dei contributi 1

Se all'atto della ripresa di superfici d'estivazione nel quadro di un raggruppamento alpestre o di terreni non sono adempiute esigenze dei tipi di pagamenti diretti di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c e d, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.

2

Se determinate esigenze dei contributi per il benessere degli animali non possono essere adempiute a causa di prescrizioni concernenti la profilassi delle epizoozie, i contributi non sono né ridotti né negati.

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

98 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

Promovimento dell'agricoltura in generale 44

910.13

Capitolo 5: Determinazione dei contributi, conteggio e versamento

Art. 108

Determinazione dei

contributi

1

Il Cantone verifica il diritto ai contributi e determina i contributi in base ai dati rilevati.

2

Nella determinazione dei contributi il Cantone tiene conto dapprima delle deduzioni risultanti dalla limitazione dei pagamenti diretti per USM e poi delle deduzioni dovute alle riduzioni secondo l'articolo 105 e ai pagamenti diretti dell'UE secondo l'articolo 54.

3

Per le riduzioni secondo l'articolo 105 il Cantone considera i fatti riscontrati fino al 31 agosto. Per le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari il Cantone può posticipare tale scadenza. Le riduzioni per fatti riscontrati dopo tale scadenza sono applicate nell'anno seguente.

4

Il Cantone registra i dati concernenti l'azienda, il gestore, le superfici e gli effettivi di animali tra il 15 gennaio e il 28 febbraio. Per gli effettivi di animali, oltre all'effettivo determinante va registrato quello al 1° gennaio. I Cantoni registrano le variazioni entro il 1° maggio.


Art. 109

Versamento dei contributi ai gestori 1

Il Cantone può versare un acconto ai gestori a metà anno.

2

Entro il 10 novembre dell'anno di contribuzione versa i contributi, eccetto i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione.

3

Entro il 20 dicembre dell'anno di contribuzione versa i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione.

4

I contributi che non possono essere attribuiti decadono dopo 5 anni. Il Cantone deve restituirli all'UFAG.

5

I contributi d'estivazione, i contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione e il contributo per la qualità del paesaggio nella regione d'estivazione possono essere versati alla corporazione alpestre o al consorzio alpestre, se in questo modo si consegue una sostanziale semplificazione dal profilo amministrativo. Un ente di diritto pubblico, segnatamente un Comune o un patriziato, che ha diritto ai contributi deve versare ai detentori di animali con rispettivi diritti d'estivazione almeno l'80 per cento del contributo.

O sui pagamenti diretti 45

910.13

a99

Art. 110

Trasferimento dei contributi al Cantone 1

Per il versamento dell'acconto il Cantone può richiedere all'UFAG un anticipo dell'importo seguente: a. il 50 per cento al massimo dell'importo dell'anno precedente, eccetto i contributi nella regione d'estivazione; o

b. il 60 per cento al massimo dell'importo totale dei contributi, eccetto il contributo di transizione e i contributi nella regione d'estivazione.

2

Il Cantone calcola i contributi, eccetto i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione, entro il 10 ottobre. Richiede il rispettivo importo totale all'UFAG entro il 15 ottobre indicando i singoli tipi di contributi. Ulteriori rielaborazioni sono possibili fino al 20 novembre.

3

Il Cantone calcola i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione nonché i contributi risultanti da ulteriori rielaborazioni di cui al capoverso 2 entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all'UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli tipi di contributi.

4

Fornisce all'UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti di tutti i tipi di pagamenti diretti. I dati devono corrispondere agli importi di cui al capoverso 3.

5

L'UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l'importo totale.

Titolo 4: Disposizioni finali

Art. 111

Notifica delle decisioni 1

I Cantoni sono tenuti a trasmettere all'UFAG le decisioni relative ai contributi soltanto su richiesta.

2

Notificano all'UFAG le decisioni su ricorso.


Art. 112

Esecuzione 1 L'UFAG esegue la presente ordinanza nella misura in cui non ne siano stati incaricati i Cantoni.

2

Se necessario, coinvolge altri uffici federali interessati.

3

Vigila sull'esecuzione nei Cantoni e, per quanto necessario, coinvolge altri uffici federali e servizi.

99 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2015 1743).

Promovimento dell'agricoltura in generale 46

910.13

4

Può emanare prescrizioni sulla struttura dei documenti per il controllo e delle registrazioni.


Art. 113

Registrazione dei geodati I Cantoni registrano nei sistemi cantonali d'informazione geografica le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri oggetti necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda a partire dal momento dell'applicazione dei modelli di geodati conformemente all'ordinanza del 21 maggio 2008100 sulla geoinformazione, al più tardi tuttavia a partire dal 1° giugno 2017.


Art. 114

Servizio di calcolo dei contributi 1

L'UFAG mette a disposizione dei Cantoni un servizio web elettronico centrale per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda.

2

Disciplina l'impostazione tecnica e organizzativa dell'utilizzo del servizio da parte dei Cantoni.


Art. 115

Disposizioni transitorie

1

Nel 2014 si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998101 sui pagamenti diretti per i termini di domanda e di notifica, nonché per i periodi per il calcolo degli effettivi di animali determinanti. Per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo diversi da quelli della specie bovina gli effettivi determinanti sono calcolati sulla base degli animali tenuti mediamente nell'azienda negli ultimi 12 mesi precedenti il 2 maggio.

2

Per i gestori che dal 2007 al 2013 hanno ottenuto pagamenti diretti per almeno tre anni l'esigenza relativa alla formazione agricola di cui all'articolo 4 è considerata adempiuta.

3

I gestori che hanno iniziato la formazione continua agricola di cui all'articolo 2 capoverso 1bis lettera a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti entro il 31 dicembre 2013 ricevono pagamenti diretti se la terminano con successo entro due anni dalla ripresa dell'azienda.

4

Per le società di persone che nel 2013 hanno ricevuto contributi in virtù dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, fino alla fine del 2015 è determinante l'età del gestore più giovane.

5

Nella zona di pianura non vengono versati contributi di declività di cui agli articoli 43 e 44 fino al 31 dicembre 2016. Le superfici con una declività superiore al 50 per cento sono classificate fino al 31 dicembre 2016 nella categoria di declività di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera b e ricevono i contributi corrispondenti.

100 RS

510.620

101 [RU

1999 229, 2000 1105 art. 20 n. 2, 2001 232 1310 art. 22 n. 1 3539, 2003 1998 5321, 2006 883 4827, 2007 6117, 2008 3777 5819, 2009 2575 6091, 2010 2319 5855, 2011 2361 5295 5297 all. 2 n. 3 5453 all. 2 n. 3, 2013 1729]

O sui pagamenti diretti 47

910.13

6

Per superfici e alberi di cui all'articolo 55, notificati entro il giorno di riferimento del 2013, e per progetti d'interconnessione regionali di cui all'articolo 61, approvati dal Cantone entro la fine del 2013, si applicano, per la durata del progetto in corso, le esigenze previgenti. Per simili progetti di interconnessione il Cantone può fissare una durata del progetto più breve. Per i noci del livello qualitativo II la Confederazione versa 30 franchi fino alla scadenza del periodo obbligatorio.

7

...102

8

I Cantoni adeguano le esigenze cantonali relative all'interconnessione di cui all'articolo 62 capoverso 2 alle disposizioni della presente ordinanza e le sottopongono per approvazione all'UFAG entro il 30 settembre 2014. I progetti di interconnessione approvati o prolungati dai Cantoni nel 2014 devono soddisfare le esigenze cantonali previgenti. Per la durata del progetto si applicano le disposizioni della presente ordinanza.

9

Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 64, con inizio del periodo d'attuazione previsto nel 2014, il rapporto sul progetto e la domanda di attuazione devono essere presentati all'UFAG entro il 31 gennaio 2014.

10

...103

11

Nel 2014 la prova dell'adempimento della PER è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, eccetto la disposizione di cui al numero 2.1 capoverso 1 dell'allegato; anziché questa devono essere adempiute le disposizioni di cui all'allegato 1 numeri 2.1.1 e 2.1.3 della presente ordinanza.

12

Per l'anno di contribuzione 2014 la notifica relativa ai contributi per l'efficienza delle risorse (art. 77-82), ai contributi per i sistemi di produzione per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (art. 70) e ai contributi per la biodiversità per il prato rivierasco lungo i corsi d'acqua (art. 55 cpv. 1 lett. g) deve essere effettuata unitamente alla domanda. Per l'anno di contribuzione 2014 la notifica relativa ai contributi per la biodiversità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) deve avvenire entro il 31 maggio.

13

Nel caso di una notifica, nel 2014, relativa ai contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, il primo controllo di base deve essere svolto entro la fine del 2016.

14

Nel caso di una notifica, nel 2014, relativa ai contributi per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione, il primo controllo di base deve essere svolto entro la fine del 2016.

15

Almeno il 25 per cento delle notifiche presentate nel 2014 relative ai contributi per l'efficienza delle risorse deve essere controllato nel 2014.

16

Nel caso di colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima deve essere aumentata da 3 a 6 metri secondo l'allegato 1 numero 9.6 soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria.

102 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

103 Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

Promovimento dell'agricoltura in generale 48

910.13

17

Finché un gestore riceve pagamenti diretti nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non vengono versati contributi per l'efficienza delle risorse di cui agli articoli 77-81.

a104 Disposizione transitoria della modifica del 29 ottobre 2014 1 I contributi per il 2015 e il 2016 non sono ridotti per: a. le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.6 lettera f; invece della riduzione è emessa una nota di biasimo; b. le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.

2

Per le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.7, nel 2015 e nel 2016 i contributi sono ridotti al massimo del 100 per cento.

b105 Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015 Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 di Suisse-Bilanz, versione 1.8106, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per gli anni 2015 e 2016. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l'anno civile.

c107 Disposizione transitoria della modifica del 16 settembre 2016 1 Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «SuisseBilanz» di cui all'allegato 1 numero 2.1.1, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per il 2017 e il 2018. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l'anno civile.

2

Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, i contributi per il 2017 non sono ridotti se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.

3

Fino all'anno di contribuzione 2019 compreso, i Cantoni possono registrare le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri elementi necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda utilizzando un metodo diverso da quello previsto all'articolo 113 a condizione che esso sia approvato dall'UFAG. Entro il 31 dicembre 2016 presentano all'UFAG, per approvazione, il metodo che hanno scelto e la scadenza per l'applicazione dei modelli di geodati secondo l'ordinanza del 21 maggio 2008108 sulla geoinformazione.

104 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

105 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

106 I moduli complementari 6 e 7 possono essere consultati sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo > Istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz, ver-

sione 1.8 (moduli complementari 6 e 7), luglio 2015.

107 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

108 RS

510.620

O sui pagamenti diretti 49

910.13

4

La pulizia di irroratrici di pieno campo e atomizzatori con un sistema automatico di pulizia interna di cui all'allegato 1 numero 6.1.2 non è necessaria fino alla scadenza del versamento del contributo per l'efficienza delle risorse di cui all'articolo 82a.


Art. 116

Abrogazione di altri atti normativi Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 7 dicembre 1998109 sui pagamenti diretti; 2. l'ordinanza del 14 novembre 2007110 sui contributi d'estivazione; 3. l'ordinanza del 4 aprile 2001111 sulla qualità ecologica.


Art. 117

Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 9.


Art. 118

Entrata in

vigore

1

Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2

...112

3

L'articolo 43 capoverso 1 lettera c nonché l'allegato 7 numero 1.2.1 lettera c entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

109 [RU

1999 229, 2000 1105 art. 20 n. 2, 2001 232 1310 art. 22 n. 1 3539, 2003 1998 5321, 2006 883 4827, 2007 6117, 2008 3777 5819, 2009 2575 6091, 2010 2319 5855, 2011 2361 5295 5297 all. 2 n. 3 5453 all. 2 n. 3, 2013 1729] 110 [RU

2007 6139, 2009 2575 n. II 1, 2010 2321 5855 n. II 1, 2011 5297 all. 2 n. 4 5453 all.

2 n. II 4]

111 [RU

2001 1310, 2003 4871, 2007 6157, 2009 6313, 2010 5855 n. II 3] 112 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

Promovimento dell'agricoltura in generale 50

910.13

Allegato 1113 (art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 3-5, 19-21, 25, 115 cpv. 11 e 16) Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate 1 Registrazioni 1.1 Il gestore deve tenere con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell'azienda. Le registrazioni devono presentare in modo comprensibile i processi rilevanti dell'azienda. Devono essere conservate per almeno sei anni. Devono comprendere in particolare i seguenti dati:: a. elenco delle particelle, superficie dell'azienda, superficie agricola utile, altre superfici;

b. piano delle particelle con particelle gestite e piano delle particelle delle superfici per la promozione della biodiversità; c. dati concernenti la concimazione, la protezione dei vegetali (prodotto impiegato, data e quantità), il raccolto e le rese nonché per le colture campicole dati concernenti le varietà, l'avvicendamento delle colture e la lavorazione del suolo; d. il bilancio delle sostanze nutritive calcolato e la documentazione necessaria per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive;

e. altre registrazioni, se necessarie.

2

Bilancio di concimazione equilibrato 2.1

Bilancio delle sostanze nutritive 2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida Suisse-Bilanz dell'UFAG e dell'Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA). Si applica la versione 1.13114 per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive degli anni civili 2016 e 2017. L'UFAG è competente per l'omologazione dei software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.

2.1.2 Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati dell'anno civile precedente l'anno di contribuzione. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All'atto del controllo è determinante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell'anno precedente.

113 Aggiornato dai n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497) e n. II dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

114 La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione

equilibrato e analisi del suolo > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, ottobre 2016.

O sui pagamenti diretti 51

910.13

2.1.3 Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio all'interno e fuori dell'agricoltura nonché tra le aziende devono essere registrati nell'applicazione Internet HODUFLU di cui all'articolo 14 OSIAgr115.

Soltanto i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio registrati in HODUFLU sono riconosciuti per l'adempimento di SuisseBilanz.

2.1.4 In caso di costruzione di edifici assoggettati all'obbligo del permesso che comportano un aumento dell'effettivo di animali da reddito per ettaro di superficie fertilizzabile, deve essere provato che, con il nuovo effettivo di animali da reddito e includendo provvedimenti tecnici e contratti di cessione di concimi aziendali, viene raggiunto un bilancio fosforico equilibrato, senza margine di errore, il quale viene mantenuto per l'adempimento della PER anche dopo la realizzazione degli edifici. I servizi cantonali specializzati tengono un elenco delle aziende interessate.

2.1.5 Su tutta l'azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle sostanze nutritive non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a metodi riconosciuti, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione relativo a tutta l'azienda, un fabbisogno maggiore. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati.

È fatto salvo il numero 2.1.6.

2.1.6 Le aziende che si trovano in un settore d'alimentazione (Zo) delimitato dal Cantone secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 28 ottobre 1998116 sulla protezione delle acque (OPAc) e che secondo «SuisseBilanz» presentano un grado di approvvigionamento di fosforo (quoziente di produzione di sostanze nutritive provenienti dalla cessione di concimi aziendali e fabbisogno nutritivo delle colture) superiore al 100 per cento, con riguardo alla problematica del fosforo, possono spandere l'80 per cento al massimo del fabbisogno di fosforo. Se, mediante campioni di terreno prelevati dalle autorità di controllo competenti, l'azienda prova che nessuna particella gestita si trova nella classe di fertilità D o E secondo il numero 2.2, si applicano le disposizioni di cui al numero 2.1.5. In queste zone i Cantoni fissano, d'intesa con l'UFAG, le rese massime di sostanza secca per il bilancio delle sostanze nutritive.

2.1.7 Su tutta l'azienda il bilancio azotato del bilancio chiuso delle sostanze nutritive non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono prevedere norme più severe per determinate regioni e aziende.

2.1.8 Il riporto di sostanze nutritive sul bilancio delle sostanze nutritive dell'anno seguente non è, per principio, possibile. In viticoltura e in frutticoltura è permesso spandere concime fosforico sull'arco di più anni. Nelle altre coltu115 RS

919.117.71

116 RS

814.201

Promovimento dell'agricoltura in generale 52

910.13

re è possibile spandere fosforo apportato all'azienda sotto forma di compost e calce per 3 anni al massimo. Tutto l'azoto distribuito con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio azotato dell'anno di spandimento.

2.1.9 Dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive relativo a tutta l'azienda sono dispensate le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosforico, se la loro densità di animali non supera i seguenti valori per ettaro di superficie fertilizzabile: a. nella zona di pianura: 2,0 unità di bestiame grosso/concime (UBGF)/ha; b. nella zona collinare: 1,6 UBGF/ha; c. nella zona di montagna I: 1,4 UBGF/ha; d. nella zona di montagna II: 1,1 UBGF/ha; e. nella zona di montagna III: 0,9 UBGF/ha; f.

nella zona di montagna IV: 0,8 UBGF/ha.

2.1.10 In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni possono richiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite di cui al numero 2.1.9.

2.1.11 Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida SuisseBilanz117 sono considerate come valori massimi per il bilancio di concimazione equilibrato. Se vengono fatte valere rese superiori, queste vanno comprovate da una stima sulla resa. Il Cantone può respingere stime sulla resa non plausibili. Su richiesta del Cantone, il richiedente deve comprovare, a sue spese, la plausibilità delle sue stime sulla resa.

2.2

Analisi del suolo 2.2.1 Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l'approvvigionamento in sostanze nutritive del suolo (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo. I risultati delle analisi del suolo non devono risalire a oltre dieci anni. Fanno eccezione tutte le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo di cui all'articolo 55 lettera b e i pascoli perenni.

2.2.2 Dall'analisi del suolo sono dispensate le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosforico, se il loro carico di bestiame non supera i valori di cui al numero 2.1.9. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nella classe di fertilità «ric117 La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Paga-

menti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, agosto 2015.

O sui pagamenti diretti 53

910.13

ca» (D) o «molto ricca» (E), conformemente ai «Dati di base per la concimazione in campicoltura e foraggicoltura»118, edizione 2009.

2.2.3 Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive delle organizzazioni specializzate devono contenere prescrizioni sugli intervalli da rispettare e sulla portata delle analisi.

2.2.4 L'UFAG è competente per l'autorizzazione dei laboratori e per il riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d'analisi riconosciuti e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni.

2.2.5 I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell'UFAG, a fini statistici, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.

3

Superfici per la promozione della biodiversità computabili e che non danno diritto ai contributi 3.1 Disposizioni generali

3.1.1 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. I trattamenti pianta per pianta sono consentiti soltanto sulle fasce tampone (lungo i corsi d'acqua a partire dal quarto metro), ma non sugli oggetti stessi. La superficie delle fasce tampone è computabile e viene registrata unitamente all'oggetto come superficie per la promozione della biodiversità.

3.2 Condizioni e oneri particolari per le superfici per la promozione della biodiversità computabili 3.2.1 Fossati umidi, stagni, pozze 3.2.1.1 Definizione: specchi d'acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale.

3.2.1.2 Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo o per la pesca.

3.2.1.3 La fascia tampone lungo fossati umidi, stagni o pozze deve essere larga almeno 6 m.

118 Questo capitolo può essere consultato sul sito Internet. www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo.

Promovimento dell'agricoltura in generale 54

910.13

3.2.2 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi 3.2.2.1 Definizioni: a. Superfici ruderali: vegetazione erbacea o arbustiva, senza specie legnose, su ripiene, deponie e scarpate.

b. Cumuli di pietra e affioramenti rocciosi: accumuli di pietre con o senza vegetazione.

3.2.2.2 Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo. Devono essere curate ogni due o tre anni al di fuori del periodo di vegetazione.

3.2.2.3 La fascia tampone lungo superfici ruderali, cumuli di pietra o affioramenti rocciosi deve essere larga almeno 3 m.

3.2.3 Muri a secco 3.2.3.1 Definizione: muri in pietra leggermente o non sigillati.
3.2.3.2 L'altezza deve misurare almeno 50 cm. 3.2.3.3 La fascia tampone lungo i muri a secco deve essere larga almeno 50 cm.

3.2.3.4 Viene computata una larghezza standard di 3 m. Per i muri a secco al limite della superficie aziendale e per quelli con un'unica fascia tampone viene computata una larghezza di 1,5 m.

4

Avvicendamento disciplinato delle colture 4.1

Numero di colture 4.1.1 Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono essere sommate e ogni tranche del 10 per cento risultante dalla loro somma è considerata una coltura.

4.1.2 Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati artificiali, questi contano come due colture. Se tale quota è almeno del 30 per cento, essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione principale. Le colture orticole comprendenti più specie appartenenti ad almeno due famiglie sono considerate alla stessa stregua dei prati artificiali.

4.1.3 A Sud delle Alpi devono figurare almeno tre diverse colture.

4.2

Quota massima delle colture principali 4.2.1 Per aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue:

O sui pagamenti diretti 55

910.13

in %

a. cereali complessivamente (senza mais e avena) 66

b. frumento e spelta 50

c. mais

40

d. mais con sottosemine, mais con semina su lettiera, a bande fresate o con semina diretta dopo il sovescio invernale, colture intercalari o prato artificiale 50

e. prato a mais (uso di erbicidi possibile soltanto tra le file) 60

f. avena

25

g. barbabietole

25

h. patate

25

i. colza

25

j. soia

25

k. favette

25

l. tabacco

25

m. piselli proteici 15

n. girasoli

25

o. colza e girasoli 33

4.2.2 Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno due anni.

4.3

Disciplinamento della pausa di coltivazione 4.3.1 Le pause di coltivazione devono essere fissate in maniera tale che convertite all'interno dell'avvicendamento delle colture e per particella vengano rispettate le quote massime delle colture di cui al numero 4.2.

4.3.2 Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai numeri 4.1 e 4.2 a un disciplinamento con pause di coltivazione di cui al presente numero o viceversa al più presto dopo un periodo di cinque anni.

5

Adeguata protezione del suolo 5.1

Protezione contro l'erosione 5.1.1 La superficie coltiva non deve presentare perdite rilevanti di suolo dovute all'erosione e alla gestione.

Promovimento dell'agricoltura in generale 56

910.13

5.1.2 Una perdita di suolo è considerata rilevante se corrisponde almeno ai casi di cui alla rubrica «2-4 t/ha» del Promemoria di Agridea del novembre 2007119 «Quelle quantité de terre perdue?».

5.1.3 Una perdita di suolo è considerata dovuta alla gestione se non è riconducibile a una causa primariamente naturale o primariamente infrastrutturale o a una combinazione delle due.

5.1.4 In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione, sulla particella o nel comprensorio in questione il gestore deve applicare: a. un piano di misure riconosciuto dal servizio cantonale competente; oppure

b. sotto la propria responsabilità, i provvedimenti necessari per prevenire l'erosione.

5.1.5 Se la causa dell'erosione su una particella secondo il numero 5.1.2 non è chiara, il servizio cantonale competente la stabilisce. Successivamente provvede affinché venga applicata una procedura concordata tesa ad evitare l'erosione nella rispettiva regione.

5.1.6 I casi ripetuti di erosione sulla stessa particella sono considerati come lacuna. Se il gestore ha applicato correttamente il piano delle misure secondo il numero 5.1.4 lettera a non si applica alcuna riduzione dei contributi.

5.1.7 I controlli sono eseguiti in maniera mirata, dopo le piogge, in luoghi a rischio. I servizi cantonali competenti tengono un elenco dei casi di erosione constatati.

6

Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari 6.1 Disposizioni generali

6.1.1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni civili da un servizio riconosciuto.

6.1.2 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate con un serbatoio d'acqua. La pulizia delle irroratrici avviene con un sistema automatico di pulizia interna. La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo.

6.2

Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura 6.2.1 Tra il 1° novembre e il 15 febbraio le applicazioni di prodotti fitosanitari non sono autorizzate.

119 Il promemoria può essere consultato sul sito Internet www.agridea.ch > Publications > Environnement, paysage > Protection des ressources (eau-air-sol) > Erosion: Quelle quantité de terre perdue?

O sui pagamenti diretti 57

910.13

6.2.2 In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura. Per proteggere gli organismi utili l'utilizzo di prodotti fitosanitari poco specifici o poco selettivi riguardo agli organismi utili è limitato.

6.2.3 L'impiego di erbicidi in pre-emergenza o su superfici inerbite e di insetticidi da irrorare è autorizzato per le colture menzionate nella tabella sottostante esclusivamente nei seguenti casi: Coltura Erbicidi

in

pre-emergenza Insetticidi da

irrorare

a. Cereali

Trattamento autunnale parziale o su un'ampia porzione della superficie entro il 10 ottobre.

Una volta raggiunta la soglia nociva contro la criocera del frumento: solo con prodotti di cui al numero 6.2.4.

b. Colza

Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.

Una volta raggiunta la soglia nociva contro il punteruolo e il meligete.

c. Mais

Trattamento sulla fila.

Una volta raggiunta la soglia nociva contro la piralide del mais da granella: solo con prodotti di cui al numero 6.2.4.

d. Patate / patate da tavola

Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.

Una volta raggiunta la soglia nociva contro la dorifora e gli afidi: solo con prodotti di cui al numero 6.2.4.

e. Barbabietole (da foraggio e da

zucchero)

Trattamento sulla fila o trattamento su un'ampia porzione della superficie solo dopo la levata delle

malerbe.

Una volta raggiunta la soglia nociva contro gli afidi: solo con prodotti di cui al numero 6.2.4.

f. Piselli proteici, favette, soia, girasoli, tabacco Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su tutta la superficie.

Una volta raggiunta la soglia nociva contro gli afidi: solo con prodotti di cui al numero 6.2.4.

g. Superficie inerbita

Autorizzato in generale il trattamento con erbicidi pianta per pianta.

Prima della semina senza aratro di una coltura campicola: autorizzato l'impiego di erbicidi totali.

Prati artificiali: autorizzato il trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi.

Terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi solo con autorizzazione speciale se la

superficie da trattare supera del 20 per cento la superficie permanentemente inerbita (all'anno e per azienda; escluse le superfici per la promozione della biodiversità).

6.2.4 Nel quadro della PER, per i nematocidi, i molluschicidi e le seguenti combinazioni di agente patogeno e coltura, in campicoltura e foraggicoltura i

Promovimento dell'agricoltura in generale 58

910.13

seguenti prodotti fitosanitari di cui alla colonna 3 possono essere impiegati liberamente, quelli di cui alla colonna 4, invece, solo con un'autorizzazione speciale conformemente al numero 6.3: Categoria

di prodotti

Agente patogeno /

coltura

Prodotti utilizzabili liberamente nella PER

Utilizzabili nella PER solo con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3 a. Nematocidi

Nessuno Tutti

i

prodotti

fitosanitari

b. Molluschi- cidi

Prodotti fitosanitari a base di metaldeide e fosfato di ferro III

Tutti gli altri prodotti fitosanitari auto-

rizzati

c. Insetticidi Criocera dei cereali

Prodotti fitosanitari a base di Diflubenzuron, Teflubenzuron e Spinosad

Tutti gli altri prodotti fitosanitari auto-

rizzati

Dorifora

della patata

Prodotti fitosanitari a base di Teflubenzuron, Azadirachtin e Spinosad o a base

di Bacillus thuringiensis Tutti gli altri prodotti fitosanitari auto-

rizzati

Afidi delle patate

da tavola, dei piselli proteici, delle

favette, del tabacco, delle barbabietole

(da foraggio e da

zucchero) e dei

girasoli

Prodotti fitosanitari a base di Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid Tutti gli altri prodotti fitosanitari auto-

rizzati

Piralide del mais

da granella

Prodotti fitosanitari a base di Trichogramme spp. Tutti gli altri prodotti fitosanitari auto-

rizzati

6.3 Autorizzazioni speciali

6.3.1 Le autorizzazioni speciali per provvedimenti fitosanitari vanno rilasciate secondo le istruzioni emanate il 30 marzo 2014120 dalla Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali e approvate dall'UFAG. Le autorizzazioni speciali sono rilasciate per scritto e temporaneamente sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia, come autorizzazioni per regioni delimitate. Contengono informazioni sull'impianto di finestre non trattate. Le autorizzazioni individuali devono essere vincolate a una consulenza del servizio competente. Il disciplinamento dei costi rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni.

6.3.2 I servizi fitosanitari cantonali tengono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse contenente informazioni su aziende, colture, superfici e organismi bersaglio. Trasmettono annualmente l'elenco all'UFAG.

120 Le istruzioni possono essere consultate sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

O sui pagamenti diretti 59

910.13

6.3.3 Il gestore deve ottenere l'autorizzazione speciale prima del trattamento.

6.3.4 Contro la piralide del mais da granella possono essere concesse autorizzazioni speciali soltanto fino al 31 dicembre 2017.

7

Deroghe per la produzione di sementi e tuberi-seme 7.1

Sono applicabili le seguenti disposizioni: a. Cereali da semina - Pausa di

coltivazione

Sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: al massimo due anni di coltivazione di seguito.

b. Patate da semina - Protezione dei vegetali

Autorizzati aficidi (soltanto per la coltivazione in tunnel) e oli a livello di prebase e base, inclusa la produzione di tuberi-seme certificati della classe A. Il trattamento con aficidi (tranne per la coltivazione in tunnel) è autorizzato soltanto con un'autorizzazione speciale di Agroscope.

c. Mais da semina - Pausa di coltivazione

Semina a lettiera, sottosemina o prati a mais: al massimo cinque anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per tre anni. Altri metodi di coltivazione: al massimo tre anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per due anni.

- Protezione dei

vegetali

Autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie.

d. Semi di graminacee e trifoglio - Protezione dei

vegetali

Per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi autorizzati.

8

Esigenze relative alle norme PER di organizzazioni nazionali specializzate e d'esecuzione 8.1

Norme PER concernenti le colture speciali 8.1.1 Per le colture speciali devono essere adempiute le esigenze contenute negli articoli 13-25 e, se del caso, le esigenze minime di cui al presente allegato.

8.1.2 Le seguenti organizzazioni specializzate possono elaborare norme PER specifiche: a. Gruppo di lavoro svizzero in materia di PER in orticoltura (SAGÖL);

Promovimento dell'agricoltura in generale 60

910.13

b. Gruppo di lavoro svizzero per la produzione integrata di frutta in Svizzera (SAIO);

c. Federazione svizzera per la produzione ecologica in viticoltura (Vitiswiss).

8.1.3 L'UFAG può approvare le norme di cui al numero 8.1.2 se vengono valutate equivalenti a quelle secondo il numero 8.1.1.

8.2 Altre

norme

PER

8.2.1 Le seguenti organizzazioni specializzate e d'esecuzione possono elaborare direttive PER specifiche: a. Bio Suisse; b. Gruppo di coordinamento Direttive Ticino e Svizzera tedesca per la PER (KIP);

c. Le Groupement pour la production intégrée dans l'Ouest de la Suisse (PIOCH).

8.2.2 L'UFAG può approvare le norme dell'organizzazione di cui al numero 8.2.1 lettera a se vengono valutate come equivalenti alle disposizioni sull'avvicendamento disciplinato delle colture e sull'adeguata protezione del suolo.

8.2.3 L'UFAG può approvare le norme delle organizzazioni di cui al numero 8.2.1 lettere b e c se vengono valutate come equivalenti alle disposizioni della PER.

9 Fasce

tampone

9.1

Definizione: fasce di superficie inerbita o da strame.

9.2

Sulle fasce tampone non devono essere utilizzati concimi né prodotti fitosanitari. Fatti salvi i numeri 9.3 lettera b e 9.6, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole.

9.3

Devono essere predisposte: a. ai margini delle foreste, una fascia tampone di almeno 3 m di larghezza; b. lungo i sentieri, una fascia tampone di almeno 0,5 m di larghezza. I trattamenti pianta per pianta sono ammessi soltanto su strade nazionali e cantonali;

c. lungo siepi, boschetti campestri e rivieraschi, una fascia tampone di almeno 3 e al massimo 6 m di larghezza su entrambi i lati; una fascia su un solo lato è sufficiente se la siepe o il boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d'acqua.

9.4

Il Cantone può autorizzare che non vengano predisposte fasce di superficie inerbita lungo siepi o boschetti campestri e rivieraschi, se:

O sui pagamenti diretti 61

910.13

a. condizioni tecniche particolari, come una larghezza esigua del campo tra due siepi, lo richiedono; o b. la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale di proprietà.

9.5

Sulle superfici per le quali il Cantone ha rilasciato un'autorizzazione di cui al numero 9.4 non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari.

9.6

Lungo i corsi d'acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza non arabile. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche e la concimazione a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua di cui all'articolo 41a OPAc121 oppure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d'acqua e per le acque stagnanti la fascia viene misurata a partire dal ciglio della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2009122.

9.7

Lungo paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi devono essere rispettate le prescrizioni in materia di gestione e le dimensioni delle zone tampone di cui agli articoli 18a e 18b LPN123.

121 RS

814.201

122 Il promemoria può essere ottenuto presso Agridea, 8315 Lindau o sul sito Internet: www.agridea.ch.

123 RS

451

Promovimento dell'agricoltura in generale 62

910.13

Allegato 2124 (art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48) Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

1

Superfici sulle quali non è ammesso il pascolo 1.1

Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo e devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo: a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è rischio di erosione; b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;

c. gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce;

d. le fasce detritiche e le giovani morene; e. le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggravato dal pascolo;

f. le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo.

1.2

Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un periodo di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, non possono essere utilizzate come pascolo permanente.

2 Piano

di

gestione

2.1

Il piano di gestione deve indicare: a. le superfici pascolative e le superfici non pascolative; b. le biocenosi esistenti, la loro valutazione e i biotopi di importanza nazionale e regionale; c. la superficie di pascolo netta; d. il potenziale di resa stimato; e. l'idoneità delle superfici all'utilizzo con le diverse categorie di animali.

2.2

Il piano di gestione stabilisce: a. quali superfici adibire al pascolo di quali animali; b. il rispettivo carico e la durata dell'estivazione; c. il sistema di pascolo; d. lo spargimento dei concimi prodotti sull'alpe; 124 Aggiornato dal n. II dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

O sui pagamenti diretti 63

910.13

e. un'eventuale concimazione integrativa; f.

un eventuale apporto di foraggio grezzo e concentrato; g. un eventuale piano di risanamento per la lotta contro le piante problematiche;

h. eventuali provvedimenti contro l'avanzamento del bosco o l'abbandono;

i. le registrazioni sul carico, sulla concimazione ed eventualmente sull'apporto di foraggi, nonché sulla lotta contro le piante problematiche.

2.3

Il piano di gestione deve essere stilato da esperti che siano indipendenti dal gestore.

3

Densità massima per i pascoli destinati agli ovini Si applica la seguente densità massima: Ubicazione

Altitudine Sistema

di

pascolo

Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli magri Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli grassi Ovini* CN

Ovini* CN

Sotto il

limite

del

bosco

fino a 900 m

Gregge

permanentemente sorve-

gliato o

pascolo da

rotazione

14

1,21

34

2,93

900-1100 m

13

1,12

30

2,58

1100-1300 m

11

0,95

25

2,15

1300-1500 m

9

0,77

21

1,81

1500-1700 m

7

0,60

16

1,38

oltre 1700 m

6

0,52

11

0,95

fino a 900 m

Altri pascoli 4

0,34

7

0,60

900-1500 m

3

0,26

5

0,43

oltre

1500

m

2 0,17

3 0,26

Sopra

il limite

del

bosco

fino a 2000 m

Gregge

permanentemente sorve-

gliato o

pascolo da

rotazione

5

0,43

8

0,69

Nord delle Alpi fino a 2200 m

3 0,34

5 0,43

Alpi centrali fino a 2400 m
Sud delle Alpi fino a 2300 m Nord delle Alpi fino a 2200 m

Altri pascoli 2

0,17

2,5

0,22

Alpi centrali fino a 2400 m
Sud delle Alpi fino a 2300 m

Promovimento dell'agricoltura in generale 64

910.13

Ubicazione

Altitudine Sistema

di

pascolo

Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli magri Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli grassi Ovini* CN

Ovini* CN

Superfici in

altitudine

Altipiano, Prealpi e Ticino meridionale oltre 2000 m Gregge

permanentemente sorve-

gliato o

pascolo da

rotazione

2 0,17

3 0,26

Nord delle Alpi oltre 2200 m Alpi centrali oltre 2400 m Sud delle Alpi oltre 2300 m Altri pascoli 0,5

0,04

1,5

0,13

* Media ponderata per ovino estivato 0,0861 UBG in 100 giorni 4

Sistemi di pascolo per gli ovini 4.1 Sorveglianza permanente

4.1.1 La conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore.

4.1.2 Il pascolo è suddiviso in settori e riportato su un piano.

4.1.3 L'utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovrasfruttamento.

4.1.4 La permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo non supera due settimane e la stessa superficie è riutilizzata per il pascolo al più presto dopo quattro settimane.

4.1.5 Il gregge è sorvegliato ininterrottamente.

4.1.6 La scelta e l'utilizzazione dei rifugi per la notte sono effettuate in maniera da evitare danni ecologici.

4.1.7 Viene tenuto un registro dei pascoli.

4.1.8 Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi.

4.1.9 È autorizzato l'impiego di reti in materiale sintetico soltanto per la recinzione dei rifugi per la notte nonché, su terreni difficili o in caso di carico elevato di animali, quale supporto della gestione del pascolo durante il periodo di permanenza consentito. Dopo ogni avvicendamento di parco, le reti in materiale sintetico vengono immediatamente rimosse. Qualora l'impiego di reti in materiale sintetico provochi problemi agli animali selvatici, il Cantone può emanare disposizioni relative alla recinzione e, all'occorrenza, limitare il suo impiego ai rifugi per la notte.

O sui pagamenti diretti 65

910.13

4.2

Pascolo da rotazione 4.2.1 Il pascolo avviene, per tutta la durata dell'estivazione, in parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi naturali.

4.2.2 L'utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovrasfruttamento.

4.2.3 La rotazione è regolare e tiene conto della superficie dei parchi, del carico e delle condizioni locali.

4.2.4 Lo stesso parco è adibito al pascolo per due settimane al massimo e riutilizzato a tal fine al più presto dopo quattro settimane.

4.2.5 I parchi sono riportati su un piano.

4.2.6 Viene tenuto un registro dei pascoli.

4.2.7 Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi.

4.2.8 Per le reti in materiale sintetico si applica il numero 4.1.9.

4.3 Altri

pascoli

4.3.1 I pascoli destinati agli ovini che non adempiono le esigenze relative alla sorveglianza permanente o al pascolo da rotazione sono considerati altri pascoli.

4.3.2 Se sono adempiute le altre esigenze, i Cantoni possono rinunciare alla limitazione della durata di pascolo di cui al numero 4.2.4 per pascoli circoscritti, situati ad altitudine elevata e caricati dopo il 1° agosto.

Promovimento dell'agricoltura in generale 66

910.13

Allegato 3

(art. 45 cpv. 2)

Criteri per la delimitazione delle zone terrazzate nei vigneti Le zone terrazzate vanno delimitate applicando i seguenti criteri: 1. Il vigneto deve presentare diversi livelli (terrazzamenti), limitati da muri di sostegno a monte e a valle.

2. La distanza fra i muri di sostegno di un livello a valle e quello a monte non deve essere mediamente superiore a 30 m.

3. L'altezza dei muri di sostegno a valle, misurata a partire dal terreno naturale fino al bordo superiore del muro, deve ammontare almeno a 1 m. Vengono tenuti in considerazione anche singoli muri con un'altezza inferiore a 1 m.

4. I muri di sostegno devono essere tipi di muro usuali; sono considerati usuali i muri in pietra naturale, le opere murarie in calcestruzzo rivestito con sassi o con calcestruzzo strutturato, in elementi per il consolidamento delle scarpate, in pietra artificiale, in elementi prefabbricati in calcestruzzo nonché i muri a secco ciclopici. Non sono considerati usuali i muri in calcestruzzo lisci (muri in calcestruzzo convenzionali).

5. Le zone terrazzate devono avere una superficie di almeno 1 ettaro.

6. I vigneti in zone terrazzate devono essere indicati su un piano cartografico o su una carta.

O sui pagamenti diretti 67

910.13

Allegato 4125 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1, 62 cpv. 1 lett. a e 2) Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità A

Superfici per la promozione della biodiversità 1

Prati sfruttati in modo estensivo 1.1

Livello qualitativo I 1.1.1 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all'anno. Il primo sfalcio è autorizzato al più presto: a. nella regione di pianura: il 15 giugno; b. nelle zone di montagna I e II: il 1° luglio; c. nelle zone di montagna III e IV: il 15 luglio.

1.1.2 Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di due settimane al massimo la data di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce.

1.1.3 Le superfici possono essere soltanto falciate. Se le condizioni del suolo sono favorevoli e non è stato convenuto altrimenti, tra il 1° settembre e il 30 novembre esse possono essere adibite al pascolo.

1.1.4 In caso di superfici con composizione botanica insoddisfacente e previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l'autorità cantonale può autorizzare un'adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.

1.2

Livello qualitativo II 1.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

2

Prati sfruttati in modo poco intensivo 2.1

Livello qualitativo I 2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto disponibile. L'azoto può essere apportato soltanto sotto forma di letame o compost. Se sull'insieme dell'azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (massimo 125 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), dai n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497) e del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291). La correzione del 7 feb. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 513).

Promovimento dell'agricoltura in generale 68

910.13

15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non precedentemente il primo sfalcio.

2.1.2 Per il resto sono applicabili le condizioni e gli oneri secondo il numero 1.1.

2.2

Livello qualitativo II 2.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

3

Pascoli sfruttati in modo estensivo 3.1

Livello qualitativo I 3.1.1 È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo. Sul pascolo non devono essere apportati foraggi.

3.1.2 Le superfici devono essere adibite al pascolo almeno una volta all'anno.

Sono ammessi sfalci di pulizia.

3.1.3 Sono escluse le composizioni botaniche povere di specie su vaste porzioni della superficie che denotano un'utilizzazione non estensiva, se è adempiuto uno dei seguenti presupposti: a. piante foraggere intensive, quali loietto italico, loietto inglese, coda di volpe, erba mazzolina, fienarola (o gramigna dei prati del Kentucky) e poa comune, sardonia e ranuncolo rampante nonché trifoglio bianco, dominano oltre il 20 per cento della superficie; b. piante indicatrici di un sovrasfruttamento o di superfici di riposo, quali romici, buon Enrico, ortiche o cardi, dominano oltre il 10 per della superficie.

3.2 Livello qualitativo II 3.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.

O sui pagamenti diretti 69

910.13

4 Pascoli

boschivi

4.1

Livello qualitativo I 4.1.1 È possibile spandere concime aziendale, compost e concimi minerali non azotati soltanto previa autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti.

4.1.2 Soltanto la quota del pascolo è computabile e dà diritto ai contributi.

4.1.3 Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al numero 3.1.

4.2

Livello qualitativo II 4.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.

5

Terreni da strame 5.1

Livello qualitativo I 5.1.1 I terreni da strame non possono essere falciati prima del 1° settembre.

5.2

Livello qualitativo II 5.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

6

Siepi, boschetti campestri e rivieraschi 6.1

Livello qualitativo I 6.1.1 Su entrambi i lati di siepi, boschetti campestri e rivieraschi deve essere predisposta una fascia di superficie inerbita o da strame di 3-6 m di larghezza. La fascia su entrambi i lati non è prescritta nel caso in cui un lato non sia sulla superficie agricola utile di proprietà o in affitto o se la siepe o il boschetto campestre o rivierasco fiancheggi una strada, un sentiero, un muro o un corso d'acqua.

6.1.2 Conformemente alle date di sfalcio di cui al numero 1.1.1, le fasce estensive di superficie inerbita o da strame devono essere falciate almeno una volta ogni tre anni e possono essere adibite a pascolo in base ai termini di cui al numero 1.1.3. Se fiancheggiano un pascolo possono essere adibite a pascolo dopo i termini di cui al numero 1.1.1.

Promovimento dell'agricoltura in generale 70

910.13

6.1.3 Il boschetto deve essere opportunamente curato almeno ogni otto anni. La cura deve avvenire durante il riposo vegetativo. Deve essere effettuata per settori su un terzo al massimo della superficie.

6.2

Livello qualitativo II 6.2.1 La siepe o il boschetto campestre o rivierasco può presentare soltanto alberi e arbusti indigeni.

6.2.2 La siepe o il boschetto campestre o rivierasco deve presentare in media almeno cinque specie di arbusti o di alberi per 10 m lineari.

6.2.3 Almeno il 20 per cento della fascia di arbusti deve essere composta di arbusti spinosi, oppure la siepe o il boschetto campestre o rivierasco deve presentare almeno un albero caratteristico del paesaggio ogni 30 m lineari. La circonferenza del fusto a 1,5 m di altezza deve essere di almeno 1,70 m.

6.2.4 La larghezza della siepe o del boschetto campestre o rivierasco, fascia inerbita esclusa, deve essere di almeno 2 m.

6.2.5 La fascia di superficie inerbita o da strame può essere falciata sull'intera superficie due volte al massimo all'anno. La prima metà può essere utilizzata al più presto secondo i termini stabiliti al numero 1.1.1. La seconda metà può essere utilizzata al più presto sei settimane dopo l'utilizzazione della prima.

7

Prato rivierasco lungo i corsi d'acqua 7.1

Livello qualitativo I 7.1.1 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all'anno.

7.1.2 Le superfici possono essere soltanto falciate. Se le condizioni del suolo sono favorevoli e non è stato convenuto altrimenti, tra il 1° settembre e il 30 novembre esse possono essere adibite al pascolo.

7.1.3 La larghezza massima non deve essere superiore a 12 m. In caso di spazi maggiori riservati alle acque la larghezza massima può corrispondere alla distanza dal corso d'acqua fino al limite dello spazio riservato alle acque stabilito conformemente all'articolo 41a OPAc126.

126 RS

814.201

O sui pagamenti diretti 71

910.13

8 Maggesi

fioriti

8.1 Livello

qualitativo

I

8.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni.

8.1.2 Il maggese fiorito deve essere mantenuto nello stesso luogo per almeno due anni ma al massimo otto anni. Dev'essere mantenuto almeno fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.

8.1.3 Dopo un maggese la stessa particella può essere nuovamente messa a maggese al più presto nel quarto periodo di vegetazione. In luoghi adeguati, il Cantone può autorizzare una risemina o il mantenimento prolungato del maggese fiorito nello stesso luogo.

8.1.4 A partire dal secondo anno la superficie messa a maggese fiorito può essere falciata soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo e soltanto per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del suolo. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.

8.1.5 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare un inerbimento spontaneo.

9 Maggesi

da

rotazione

9.1

Livello qualitativo I 9.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive aperte o occupate da colture perenni.

9.1.2 Le superfici devono essere seminate tra il 1° settembre e il 30 aprile ed essere mantenute fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione (maggese da rotazione annuale) o fino al 15 settembre del secondo o terzo anno di contribuzione (maggese da rotazione biennale o triennale).

9.1.3 Il maggese da rotazione può essere falciato soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo. Per le superfici situate nella zona d'afflusso Zo di cui all'articolo 29 OPAc127, il Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio.

9.1.4 Dopo un maggese la stessa particella può essere nuovamente messa a maggese al più presto nel quarto periodo di vegetazione.

127 RS

814.201

Promovimento dell'agricoltura in generale 72

910.13

10

Fasce di colture estensive in campicoltura 10.1 Livello qualitativo I 10.1.1 Definizione: fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo: a. che si trovano sull'intera lunghezza delle colture campicole; e b. seminate con cereali, colza, girasoli, leguminose a granelli o lino.

10.1.2 Non devono essere utilizzati concimi azotati.

10.1.3 È vietato combattere le malerbe con mezzi meccanici su vaste porzioni della superficie.

10.1.4 In casi motivati il Cantone può autorizzare la lotta meccanica contro le malerbe sull'intera superficie. In questo caso il diritto al contributo decade per l'anno corrispondente.

10.1.5 Le fasce di colture estensive in campicoltura devono prevedere sulla stessa superficie almeno due colture principali susseguenti.

11

Striscia su superficie coltiva 11.1 Livello qualitativo I 11.1.1 Definizione: superfici: a. che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni; e

b. larghe mediamente 12 m al massimo.

11.1.2 La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno due periodi di vegetazione.

11.1.3 La metà della striscia deve essere falciata alternativamente una volta all'anno. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a sfalci di pulizia.

11.1.4 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare una trasformazione di un maggese fiorito in una striscia su superficie coltiva o un inerbimento spontaneo.

12

Alberi da frutto ad alto fusto nei campi 12.1 Livello qualitativo I 12.1.1 Definizione: alberi da frutto a granella, alberi da frutto a nocciolo nonché noci e castagni.

12.1.2 I contributi sono versati soltanto a partire da 20 alberi da frutto ad alto fusto nei campi che danno diritto ai contributi per azienda.

12.1.3 Possono essere versati contributi per i seguenti numeri massimi di alberi per ettaro: a. 120 alberi da frutto a nocciolo e a granella, esclusi i ciliegi;

O sui pagamenti diretti 73

910.13

b. 100 ciliegi, noci e castagni.

12.1.4 Gli alberi devono trovarsi sulla superficie agricola utile di proprietà o affittata.

12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno sviluppo e una capacità di resa normali degli alberi. Vanno rispettate le indicazioni dei mezzi didattici usuali. Le misure fitosanitarie devono essere attuate conformemente alle istruzioni dei Cantoni.

12.1.6 L'altezza del tronco deve essere di almeno 1,2 m per gli alberi da frutto a nocciolo e di almeno 1,6 m per gli altri alberi. Al culmine del tronco gli alberi presentano almeno tre tralci laterali legnosi.

12.1.7 Non è autorizzato l'impiego di erbicidi ai piedi del tronco, eccetto per alberi di meno di cinque anni.

12.1.8 Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi il cui tronco dista meno di 10 metri dai margini del bosco, dalle siepi, dai boschetti campestri e rivieraschi nonché dai corsi d'acqua non devono essere trattati con prodotti fitosanitari.

12.2 Livello qualitativo II 12.2.1 Devono essere regolarmente presenti strutture favorevoli alla biodiversità di cui all'articolo 59.

12.2.2 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi deve essere di almeno 20 are e contenere almeno 10 alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

12.2.3 La densità deve ammontare ad almeno 30 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro.

12.2.4. La densità può ammontare al massimo al seguente numero di alberi per ettaro: a. 120 alberi da frutto a nocciolo e a granella, ciliegi esclusi; b. 100 ciliegi, noci e castagni.

12.2.4a La limitazione di cui al numero 12.2.4 non si applica ai popolamenti piantati prima del 1° aprile 2001. In caso di sostituzione di alberi di tali popolamenti si applica il numero 12.2.4.

12.2.5 La distanza tra i singoli alberi può essere di 30 m al massimo.

12.2.6 Gli alberi vanno potati a regola d'arte.

12.2.7 Durante il periodo obbligatorio il numero di alberi deve rimanere almeno costante.

12.2.8 Almeno un terzo degli alberi deve presentare un diametro della corona di oltre 3 m.

12.2.9 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto deve essere combinata localmente con un'altra superficie per la promozione della biodiversità (superficie computabile) a una distanza di 50 m al massimo. Se non altrimenti convenu-

Promovimento dell'agricoltura in generale 74

910.13

to con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerati superfici computabili:i prati sfruttati in modo estensivo;

i prati sfruttati in modo poco intensivo del livello qualitativo II;

i terreni da strame;

- i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi del livello qualitativo II;

i maggesi fioriti;

i maggesi da rotazione;

la striscia su superficie coltiva;

le siepi e i boschetti campestri e rivieraschi.

12.2.10 La superficie computabile deve avere la seguente dimensione: Numero di alberi

Dimensione della superficie computabile secondo il numero 12.2.9 0-200

0,5 are per albero

oltre 200

0,5 are per albero dal 1° al 200° albero e 0,25 are per albero a partire dal 201° albero 12.2.11 I criteri del livello qualitativo II possono essere adempiuti congiuntamente da più aziende. I Cantoni disciplinano la procedura.

13

Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati 13.1 Livello qualitativo I 13.1.1 La distanza tra due alberi che danno diritto ai contributi è di almeno 10 m.
13.1.2 Ai piedi degli alberi non devono essere sparsi concimi entro un raggio di almeno 3 m.

14

Vigneti con biodiversità naturale 14.1 Livello qualitativo I 14.1.1 La concimazione è consentita soltanto sotto i ceppi.
14.1.2 Lo sfalcio deve avvenire alternativamente ogni due corsie. L'intervallo tra due sfalci della medesima superficie deve essere di almeno sei settimane; è consentito lo sfalcio dell'intera superficie poco prima della vendemmia.

14.1.3 L'incorporazione superficiale del materiale organico è consentita ogni anno ogni seconda corsia.

14.1.4 Come prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto erbicidi fogliari sotto i ceppi e per trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche. Sono ammessi soltanto metodi biologici e biotecnici contro insetti, acari

O sui pagamenti diretti 75

910.13

e malattie fungine oppure prodotti chimico-sintetici della classe N (rispettosi di acari predatori, api e parassitoidi).

14.1.5 Nel caso di zone di manovra e vie d'accesso private, scarpate e superfici ricoperte di vegetazione che confinano con i vigneti il suolo deve essere coperto di vegetazione naturale. Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche.

14.1.6 I vigneti con biodiversità naturale, zone di manovra comprese, non sono computabili, se presentano una delle seguenti caratteristiche: a. la quota complessiva di graminacee di prati grassi (soprattutto Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Agropyron repens) e tarassaco (Taraxacum officinale) ammonta a più del 66 per cento della superficie complessiva; b. la quota di neofite invasive ammonta a più del 5 per cento della superficie complessiva.

14.1.7 Possono essere escluse superfici parziali.

14.2 Livello qualitativo II 14.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.

14.2.2 Per le superfici che soddisfano i criteri del livello qualitativo II per i contributi per la biodiversità, d'intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura possono essere autorizzate deroghe ai principi del livello qualitativo I.

15

Superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione 15.1 Livello qualitativo II 15.1.1 Sono versati contributi per prati, pascoli e terreni da strame utilizzati a scopo alpestre nella regione d'estivazione. Per terreni da strame si intendono le superfici di cui all'articolo 21 OTerm128. I prati da sfalcio nella regione d'estivazione che fanno parte della superficie permanentemente inerbita non danno diritto a tali contributi.

15.1.2 Le piante indicatrici di cui all'articolo 59 che denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie devono essere regolarmente presenti.

128 RS

910.91

Promovimento dell'agricoltura in generale 76

910.13

15.1.3 Per oggetti d'importanza nazionale elencati in inventari secondo l'articolo 18a LPN129 possono essere versati contributi se sono notificati come superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione, se la protezione è garantita mediante convenzioni tra il Cantone e i gestori e se sono adempiute le pertinenti esigenze.

15.1.4 Durante il periodo obbligatorio la qualità biologica e la dimensione della superficie devono rimanere almeno costanti.

15.1.5 Una concimazione della superficie secondo le disposizioni dell'articolo 30 è ammessa se è mantenuta la qualità floristica.

16

Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione

16.1 Livello qualitativo I 16.1.1 Definizione: spazi vitali ecologicamente pregiati che non corrispondono a nessuno degli elementi di cui ai numeri 1-15.

16.1.2 Gli oneri e l'autorizzazione devono essere fissati dal servizio cantonale per la protezione della natura, d'intesa con il servizio cantonale dell'agricoltura e con l'UFAG.

17

Strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili 17.1 Livello qualitativo I 17.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive od occupate da colture perenni.

17.1.2 Se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.

17.1.3 Le superfici devono essere seminate prima del 15 maggio.

17.1.4 Le superfici con miscele per strisce fiorite annuali devono essere riseminate ogni anno.

17.1.5 Le singole superfici non possono essere maggiori di 50 are.

B Interconnessione 1 Stato iniziale

1.1

Deve essere definito un territorio delimitato e rappresentato su un piano.

Quest'ultimo deve mostrare lo stato iniziale dei singoli spazi vitali. Nel piano devono figurare almeno gli elementi seguenti: a. superfici per la promozione della biodiversità, rispettivo livello qualitativo incluso;

129 RS

451

O sui pagamenti diretti 77

910.13

b. oggetti elencati negli inventari della Confederazione e del Cantone; c. spazi vitali ecologici importanti all'interno e all'esterno della superficie agricola utile;

d. regione d'estivazione, bosco, zone di protezione delle acque sotterranee, zone edificabili.

1.2

Lo stato iniziale deve essere descritto.

2

Definizione degli obiettivi 2.1

Devono essere definiti gli obiettivi in vista della promozione della diversità della flora e della fauna. Questi devono basarsi sugli inventari nazionali, regionali o locali pubblicati, su basi scientifiche, su scopi prefissati o linee direttive. Devono tener conto del potenziale di sviluppo specifico per la flora e la fauna della regione designata.

2.2

Gli obiettivi devono adempiere le seguenti esigenze: a. occorre definire le specie bersaglio e le specie faro. Le specie bersaglio sono specie minacciate per le quali la regione scelta per il progetto ha una particolare responsabilità. Le specie faro sono o erano specie caratteristiche per la regione scelta per il progetto. Se nel comprensorio crescono specie bersaglio, queste vanno considerate. La scelta e la presenza effettiva e potenziale delle specie bersaglio e delle specie faro deve essere verificata mediante ispezioni; b. occorre definire obiettivi d'efficacia. Questi informano sull'effetto desiderato riguardo alle specie bersaglio e alle specie faro prescelte. Il progetto deve permettere di conservare o favorire le specie bersaglio e le specie faro; c. occorre definire obiettivi d'attuazione quantitativi. Devono essere fissati il tipo di superficie per la promozione della biodiversità da promuovere, la sua quantità minima e la sua ubicazione. Nella regione di pianura e nelle zone di montagna I e II deve essere perseguito, per zona, per il primo periodo di interconnessione di otto anni un valore di almeno il 5 per cento della superficie agricola utile in quanto superfici per la promozione della biodiversità ecologicamente pregiata. Per gli altri periodi di interconnessione deve essere dato un valore del 12-15 per cento di superficie per la promozione della biodiversità della superficie agricola utile, per zona, di cui almeno il 50 per cento della superficie per la promozione della biodiversità deve essere ecologicamente pregiato. Sono considerate ecologicamente pregiate le superfici per la promozione della biodiversità che: -

adempiono le esigenze del livello qualitativo II, adempiono le esigenze del maggese fiorito, del maggese da rotazione, della fascia di colture estensive in campicoltura o della striscia su superficie coltiva, o

- sono gestite secondo le esigenze delle specie selezionate per quanto riguarda lo spazio vitale;

Promovimento dell'agricoltura in generale 78

910.13

d. occorre definire obiettivi d'attuazione qualitativi (misure). Le misure per specie bersaglio e specie faro molto diffuse sono elencate nella Guida all'interconnessione. Possono essere definite anche altre misure, purché siano equivalenti; e. gli obiettivi devono essere misurabili e avere scadenze definite.

2.3

Le superfici devono essere predisposte in particolare: a. lungo corsi d'acqua, pur garantendo a questi ultimi lo spazio necessario per le loro funzioni naturali; b. lungo

i

boschi;

c. in vista dell'ampliamento di superfici per la protezione della natura e per il loro tamponamento.

2.4

Vanno sfruttate le sinergie con progetti nei settori della gestione delle risorse, della struttura del paesaggio e della promozione delle specie.

3 Stato

auspicato

3.1

Lo stato auspicato della sistemazione territoriale delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere rappresentato su un piano.

4 Attuazione 4.1 In un piano di attuazione devono essere riportati:il promotore del progetto;

i responsabili del progetto;

il fabbisogno finanziario e il piano di finanziamento;

la prevista attuazione.

4.2

Affinché un'azienda possa percepire contributi per l'interconnessione, deve aver luogo una consulenza tecnica specifica per l'azienda o una consulenza equivalente in piccoli gruppi. Il promotore del progetto conclude convenzioni con i gestori.

4.3

Dopo quattro anni deve essere allestito un rapporto intermedio che documenti il raggiungimento degli obiettivi.

5

Continuazione di progetti di interconnessione 5.1

Prima della scadenza degli otto anni di durata del progetto occorre verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Ai fini della continuazione del progetto, gli obiettivi d'attuazione definiti devono essere raggiunti nella misura dell'80 per cento. In casi motivati si può derogare a tale disposizione.

5.2

Le finalità (obiettivi d'attuazione e provvedimenti) vanno verificate e adeguate. Il rapporto relativo al progetto deve essere conforme alle esigenze minime per l'interconnessione (n. 2-4).

O sui pagamenti diretti 79

910.13

Allegato 5130 (art. 71 cpv. 1 e 4)

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI) 1

Definizione dei foraggi e della razione 1.1

Per foraggio di base si intende: a. prati perenni e pascoli e prati artificiali (fresco, insilato, essiccato); b. mais pianta intera (fresco, insilato, essiccato); c. per l'ingrasso di bovini: miscele di tutolo e chicchi della pannocchia di mais/tritello di pannocchie di mais/insilato di pannocchie di mais (corncob-mix); per le altre categorie di animali queste miscele sono considerate foraggio concentrato; d. insilato di cereali pianta intera; e. barbabietole da

foraggio;

f. barbabietole

da

zucchero;

g

polpa di barbabietole da zucchero (fresca, insilata, essiccata); h. foglie di barbabietola; i.

radici di cicoria;

j. patate; k. cascami della valorizzazione di frutta e verdura; l.

borlande (fresche, insilate, essiccate); m. paglia usata come foraggio.

1.2

Per foraggio ottenuto da prati e pascoli si intende il foraggio assunto dagli animali sulle superfici di pascolo, il raccolto di prati perenni e artificiali e il raccolto di colture intercalari per l'alimentazione animale.

1.3

Altri foraggi e componenti non elencati sono considerati foraggi complementari.

1.4

Se in un alimento per animali la quota di foraggio di base è superiore al 20 per cento, la quota di foraggio di base deve essere computata nel bilancio del foraggio di base.

1.5

La razione annua per animale corrisponde al consumo totale di SS sull'arco di un anno.

130 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), dai n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497) e del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

Promovimento dell'agricoltura in generale 80

910.13

2 Esigenze

relative

all'azienda

2.1

Le aziende con diverse categorie di animali devono adempiere le esigenze in materia di foraggiamento per l'effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell'azienda.

3

Esigenze relative al bilancio foraggero 3.1

Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell'azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «GMF-Futterbilanz» dell'UFAG, secondo la Guida Suisse-Bilanz.

Si applica la versione 1.13131 per il calcolo del bilancio foraggero degli anni civili 2016 e 2017. L'UFAG è competente per l'omologazione dei software per il calcolo del bilancio foraggero.

3.2

Il bilancio foraggero è allestito per tutti gli animali che consumano foraggio grezzo di cui all'articolo 27 capoverso 2 OTerm132.

3.3

Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida SuisseBilanz133 sono considerate come valori massimi per il bilancio foraggero. Se vengono fatte valere rese superiori, queste vanno comprovate da una stima sulla resa. Il Cantone può respingere stime sulla resa non plausibili. Su richiesta del Cantone, il richiedente deve comprovare, a sue spese, la plausibilità delle sue stime sulla resa.

3.4

Sono esonerate dal calcolo del bilancio foraggero le aziende che somministrano esclusivamente foraggio ottenuto da prati e pascoli propri dell'azienda secondo il numero 1.2.

4

Esigenze relative alla documentazione 4.1

Per i bilanci foraggeri chiusi vige l'obbligo di conservare i documenti per sei anni. I Cantoni definiscono sotto quale forma deve essere presentato il bilancio foraggero per la plausibilizzazione dei dati.

5 Esigenze

relative

al

controllo

5.1

Il bilancio foraggero chiuso deve essere verificato nell'ambito del controllo di Suisse-Bilanz. Si deve verificare, in particolare, se le indicazioni contenute nel bilancio foraggero concordano con quelle di Suisse-Bilanz.

131 La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazio-

ne equilibrato e analisi del suolo > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, ottobre 2016.

132 RS 910.91 133 La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazio-

ne equilibrato e analisi del suolo > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, agosto 2015.

O sui pagamenti diretti 81

910.13

5.2

Se durante la verifica di cui al capoverso 1 si constatano differenze, devono essere condotti controlli mirati nell'azienda interessata. In particolare vanno verificate: a. indicazioni dubbie sulle rese di foraggio secondo Suisse-Bilanz o il bilancio foraggero, eventualmente con esperti in foraggicoltura; b. indicazioni dubbie sugli effettivi di animali; c. indicazioni dubbie su ritiri e cessioni di foraggi sulla base di bollettini di consegna.

Promovimento dell'agricoltura in generale 82

910.13

Allegato 6134 (art. 74 cpv. 4 e 6, 75 cpv. 2, 4 e 5 e 76 cpv. 1) Esigenze specifiche del programma SSRA e URA A

Esigenze specifiche del programma SSRA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze relative alla documentazione e al controllo

1

Animali della specie bovina e bufali 1.1

Gli animali devono: a. essere tenuti in gruppi; b. avere in permanenza accesso a un'area di riposo di cui al numero 1.2 e a un'area priva di lettiera.

1.2

Area di riposo: pagliericcio o strato equivalente per l'animale, senza perforazioni.

Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equivalenti, se: a. è disponibile un giustificativo secondo la lettera C numero 2; b. è disponibile, nel caso di animali di sesso femminile, un rapporto di prova secondo la lettera C numero 1.1 o 1.3 e, nel caso di animali di sesso maschile, un rapporto di prova secondo la lettera C numero 1.2 o 1.3; e c. tutte le stuoie sono ricoperte esclusivamente di paglia trinciata.

1.3

Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o non perforato.

1.4

Una deroga alle disposizioni di cui al numero 1.1 è ammessa nelle situazioni seguenti: a. durante il

foraggiamento;

b. durante

il

pascolo;

c. durante

la

mungitura;

d. in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli unghioni;

e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo dieci giorni prima della data probabile del parto sono ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a dieci giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati; f.

nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali 134 Aggiornato dai n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497) e del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

O sui pagamenti diretti 83

910.13

malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente; g. per due giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto siano stati annotati in un registro prima dell'inizio della deroga alle disposizioni di cui al numero 1.1; h. nel caso delle manze in gestazione avanzata, che dopo il parto sono tenute in una stalla a stabulazione fissa, esse possono esservi trasferite al più presto dieci giorni prima della data probabile del parto; i.

nel caso di animali in calore, essi possono essere ricoverati in box separati ad area unica o ad aree multiple oppure possono essere fissati durante al massimo due giorni in un'area di riposo separata se sono adempiute le esigenze di cui al numero 1.2.

2

Animali della specie equina 2.1

Gli animali devono: a. essere tenuti in gruppi; b. avere in permanenza accesso a un'area di riposo di cui al numero 2.2 e a un'area priva di lettiera.

2.2

Area di riposo: strato di segatura o strato equivalente per l'animale, senza perforazioni.

Il giaciglio corrisponde al minimo ai valori seguenti: Altezza

al

garrese

dell'animale

<

120

cm

120-134

cm

134-148

cm

148-162

cm

162-175

cm

> 175

cm

Superficie minima del giaciglio, m2/animale 4,0 4,5 5,5 6,0 7,5 8,0 2.3

L'intera superficie accessibile ai cavalli nella scuderia e nell'area della corte non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.

2.4

Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito.

2.5

Il foraggiamento deve essere organizzato in modo da permettere a ogni animale di alimentarsi senza essere disturbato dai suoi simili.

Se gli animali sono foraggiati in stand di foraggiamento, occorre rispettare le disposizioni seguenti: a. ogni animale del gruppo dispone di uno stand di foraggiamento separato;

b. la lunghezza dello stand di foraggiamento corrisponde almeno a 1,5 volte l'altezza media al garrese;

Promovimento dell'agricoltura in generale 84

910.13

c. gli animali devono disporre, nella parte posteriore dello stand di foraggiamento, di un corridoio di circolazione di larghezza almeno uguale a 1,5 volte l'altezza media al garrese.

2.6

L'altezza del soffitto corrisponde al minimo ai valori seguenti: Altezza al garrese dell'animale più grande del gruppo <

120

cm

120-134

cm

134-148

cm

148-162

cm

162-175

cm

> 175

cm

Altezza minima del soffitto, m 1,8

1,9

2,1

2,3

2,5

2,5

2.7

Una deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1 è ammessa nelle situazioni seguenti: a. durante il

foraggiamento;

b. durante l'uscita in gruppi; c. durante l'utilizzazione;

d. in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli zoccoli;

e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo dieci giorni prima della data probabile del parto sono ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a dieci giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati; f.

nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente; g. durante una fase di integrazione di sei mesi al massimo dopo l'arrivo nell'azienda; in questo caso un animale può essere ricoverato separatamente in un box ad area unica con lettiera, se tale box è distante al massimo 3 m dal gruppo nel quale l'animale deve essere integrato e se il contatto visivo è possibile. Nessun animale può essere fissato.

3

Animali della specie caprina 3.1

I caprini devono: a. essere tenuti in gruppi; b. avere in permanenza accesso a un'area di riposo di cui al numero 3.2 e a un'area coperta, priva di lettiera, di cui al numero 3.3.

3.2

Area di riposo:

per ogni animale un pagliericcio di almeno 1,2 m2 o uno strato equivalente per l'animale, senza perforazioni.

O sui pagamenti diretti 85

910.13

Al massimo la metà della superficie minima può essere sostituita da una superficie corrispondente, dotata di nicchie di riposo sopraelevate e non perforate, prive di lettiera.

3.3

Area coperta, priva di lettiera: per ogni animale almeno 0,8 m2; l'area coperta di una corte accessibile in permanenza è computabile al 100 per cento.

3.4

Area di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o non perforato.

3.5

Una deroga alle disposizioni di cui al numero 3.1 è ammessa nelle situazioni seguenti: a. durante il

foraggiamento;

b. durante

il

pascolo;

c. durante

la

mungitura;

d. in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli unghioni;

e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo dieci giorni prima della data probabile del parto sono ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a dieci giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati; f.

nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente.

4

Animali della specie suina 4.1

Gli animali devono: a. essere tenuti in gruppi; b. avere in permanenza accesso a un'area di riposo di cui al numero 4.2 o 4.3 e a un'area priva di lettiera.

4.2

L'area di riposo: a. non può presentare perforazioni; b. nei box per il parto deve essere sufficientemente ricoperta di paglia lunga o di canne;

c. in tutti gli altri box deve essere sufficientemente ricoperta di paglia lunga o di canne; inoltre la segatura in quantità sufficiente è ammessa come lettiera se la temperatura nel porcile supera i valori seguenti:

20 °C nel caso di suinetti svezzati, 15 °C nel caso di suini da ingrasso e dei suini da rimonta fino a 60 kg, 9 °C nel caso in cui gli animali pesano più di 60 kg (compresi i verri riproduttori e le scrofe da allevamento non in lattazione);

Promovimento dell'agricoltura in generale 86

910.13

d. può essere utilizzata anche come area di foraggiamento, ma solo a condizione che gli animali non abbiano accesso al foraggio durante la notte per un periodo ininterrotto di almeno 8 ore.

4.3

Nei sistemi con compost gli animali devono disporre di una superficie di riposo conformemente all'allegato 1 dell'ordinanza del 23 aprile 2008135 sulla protezione degli animali, situata al di fuori dell'area con compost. Tale esigenza non deve essere soddisfatta se, nelle poste in cui sono tenuti suinetti svezzati, la superficie della posta all'interno della stalla è di almeno 0,6 m2 per animale.

4.4

Area di foraggiamento e di abbeveraggio al di fuori dell'area di riposo: pavimento rivestito, perforato o non perforato.

4.5

Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti: a. durante il foraggiamento in stand di foraggiamento; b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo; c. in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio l'inseminazione;

d. in caso di comportamento aggressivo verso i suinetti o di problemi agli arti; in tali casi la scrofa in questione può essere fissata a partire dall'inizio del comportamento di costruzione del nido fino al massimo alla fine del giorno successivo al parto; e. durante cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto e durante l'allattamento; durante questi due periodi le scrofe da allevamento non devono essere tenute in gruppi, ma devono avere in permanenza accesso a un'area di riposo di cui al numero 4.2 o 4.3 e a un'area priva di lettiera; f. durante la monta; in questo periodo le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze di cui al numero 4.2 lettere a e b. Il primo e l'ultimo giorno della stabulazione individuale occorre annotare in un apposito registro la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali; g. nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente.

5 Conigli 5.1 Le coniglie madri devono essere tenute in gruppi.

5.2

Per ogni figliata deve essere disponibile un nido separato ricoperto da lettiera e con una superficie di almeno 0,10 m2.

135 RS

455.1

O sui pagamenti diretti 87

910.13

5.3

Gli animali giovani devono essere tenuti in gruppi.

5.4

Ogni box che ospita un gruppo di animali giovani deve avere una superficie di almeno 2 m2.

5.5

Ogni animale deve disporre delle superfici seguenti: Superfici minime per coniglia madre, al di fuori del nido Superfici minime per animale giovane Con figliata

Senza figliata e

in relazione con

il numero 5.9

Dallo svezzamento

fino al 35°

giorno di vita

Dal 36° fino

all'84° giorno

di vita

A partire

dall'85°

giorno di

vita

Superficie totale

minima per animale

(m2), di cui

1,501 0,601 0,101 0,151 0,251 - superficie

minima

ricoperta da lettiera per animale (m2)

0,50

0,25 0,03

0,05

0,08

- superficie

minima

sopraelevata per

animale (m2)

0,40

0,20 0,02

0,04

0,06

1 Almeno sul 35 % della superficie l'altezza utile deve misurare al minimo 60 cm.

5.6

La distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate deve essere di almeno 20 cm. Le superfici sopraelevate possono essere perforate se la larghezza delle traverse o il diametro delle barre e le dimensioni delle fessure o dei fori sono adeguate al peso e alla taglia degli animali.

5.7

La quantità di lettiera deve essere calcolata in modo che gli animali possano raspare.

5.8

Gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere ricoverati separatamente. In tale caso questi animali devono disporre della superficie minima per coniglia madre senza figliata secondo il numero 5.5.

5.9

Durante il periodo compreso tra due giorni al massimo prima della data probabile del parto e dieci giorni al massimo dopo il parto, le coniglie madri non devono essere tenute in gruppi.

6

Pollame da reddito Disposizioni specifiche concernenti le galline e i galli, le pollastrelle e i galletti nonché i pulcini per la produzione di uova 6.1 Nei pollai occorre mettere a disposizione degli animali posatoi collocati a diverse altezze che soddisfino le esigenze della legislazione sulla protezione degli animali. La lunghezza minima dei posatoi è di: a. 14 cm per animale adulto; b. 11 cm per pollastrella o galletto (a partire dalla 10a settimana di vita); c. 8 cm per pulcino (fino alla 10a settimana di vita).

Promovimento dell'agricoltura in generale 88

910.13

6.2

Nelle aree del pollaio in cui l'intensità della luce diurna è notevolmente ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l'intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale.

Disposizioni specifiche concernenti i polli da ingrasso 6.3 La superficie totale del suolo (esclusi i posatoi sopraelevati) deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente.

6.4

Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, gli animali devono avere a disposizione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria per il tipo di ingrasso corrispondente. Le indicazioni che figurano nell'autorizzazione in merito al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghezza devono essere rispettate.

6.5.

I contributi SSRA sono versati per i polli da ingrasso soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni.

Disposizioni specifiche concernenti i tacchini 6.6 La superficie totale del suolo (esclusi i posatoi sopraelevati) deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente.

6.7

Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, gli animali devono avere a disposizione nel pollaio posatoi collocati a diverse altezze, adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali.

6.8

All'interno del pollaio gli animali devono poter disporre, al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, di sufficienti possibilità di ritirarsi (p. es. ottenute utilizzando balle di paglia).

Esigenze relative alla documentazione e al controllo per tutte le categorie di pollame da reddito 6.9 Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale del pollaio. Esso deve contenere le seguenti indicazioni: a. nel caso dei pollai per le galline e i galli, le pollastrelle e i galletti nonché i pulcini per la produzione di uova: la superficie calpestabile per gli animali, le misure dei posatoi e il numero massimo di animali consentito;

b. nel caso dei pollai per polli da ingrasso e tacchini: i dati rilevanti inerenti ai posatoi e alla superficie del suolo all'interno del pollaio.

6.10 In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2014 occorre verificare le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le corrispondenti prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo.

6.11 Durante i controlli successivi la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale. Occorre inoltre verificare:

O sui pagamenti diretti 89

910.13

a. per le galline e i galli, le pollastrelle e i galletti nonché i pulcini per la produzione di uova: che l'ultimo effettivo di animali registrato non superi il numero massimo di animali consentito secondo lo schizzo; b. per i polli da ingrasso e i tacchini: se gli animali hanno a disposizione il numero di posatoi indicato sullo schizzo.

B

Esigenze del programma SSRA e URA concernenti l'area con clima esterno per il pollame da reddito nonché relative alla documentazione e al controllo 1

Area con clima esterno (ACE) 1.1

L'ACE deve essere: a. completamente aperta verso l'esterno in misura equivalente almeno a quella della parete più lunga oppure essere delimitata da una rete metallica o in materiale sintetico; b. completamente

coperta;

c. provvista di una lettiera sufficiente; d. dotata, se necessario, di reti di protezione dal vento.

1.2 Dimensioni

minime

Animali Superficie

del suolo dell'ACE

(intera superficie ricoperta da lettiera) Per effettivi di oltre 100 animali: larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull'ACE e (per quanto concerne l'URA) delle aperture verso l'esterno Galline e galli - almeno 43 m2 per 1000 animali

- complessivamente almeno 1,5 m per 1000 animali;

- ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.

Pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova (dal 43° giorno di vita) - almeno 32 m2 per

1000 animali

- complessivamente almeno 1,5 m per 1000 animali;

- ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.

Polli da ingrasso

- almeno il 20 per cento della superficie del suolo all'interno del pollaio - complessivamente almeno 2 m per 100 m2 della superficie del suolo all'interno del pollaio; - ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m;

- solo SSRA: le aperture del pollaio che danno sull'ACE devono essere disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da percorrere fino alla prossima apertura non superi 20 m.

Promovimento dell'agricoltura in generale 90

910.13

Animali Superficie

del suolo dell'ACE

(intera superficie ricoperta da lettiera) Per effettivi di oltre 100 animali: larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull'ACE e (per quanto concerne l'URA) delle aperture verso l'esterno Tacchini

- almeno il 20 per cento della superficie del suolo all'interno del pollaio - complessivamente almeno 2 m per 100 m2 della superficie del suolo all'interno del pollaio; - ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.

1.3

Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 1.2, se l'osservanza delle stesse: a. comporterebbe investimenti sproporzionatamente elevati; o b. è impossibile per mancanza di spazio.

1.4

L'ACE di un pollaio mobile non deve essere ricoperta da una lettiera.

2 Accesso

all'ACE

2.1

Gli animali devono poter accedere quotidianamente a un'ACE durante la giornata.

3

Deroghe ammesse alle disposizioni di cui al numero 2 3.1

In caso di innevamento nelle vicinanze o di temperatura nell'ACE troppo bassa rispetto all'età degli animali, l'accesso a tale area può essere limitato.

3.2

L'accesso all'ACE è facoltativo per i polli da ingrasso durante i primi 21 giorni di vita e per le altre categorie di pollame da reddito durante i primi 42 giorni di vita.

3.3

Dall'entrata nel pollaio sino alla fine della 23a settimana di vita è possibile limitare l'accesso all'ACE delle galline e dei galli.

3.4

I pollai destinati alle galline e ai galli possono restare chiusi fino alle ore 10 per evitare la dispersione delle uova deposte.

4 Documentazione e

controllo

4.1

L'accesso all'ACE deve essere annotato in un registro delle uscite al più tardi entro tre giorni.

4.2

Se l'accesso degli animali all'ACE è stato limitato in applicazione dei numeri 3.1-3.3, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p. es.

temperatura nell'ACE a mezzogiorno, neve, età, inizio della deposizione delle uova).

4.3

Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale dell'ACE. Sullo schizzo occorre indicare le dimensioni rilevanti (comprese quelle delle aperture) e le superfici. Per i polli da ingrasso e i tacchini, inol

O sui pagamenti diretti 91

910.13

tre, occorre indicare la superficie interna del pollaio disponibile per gli animali, mentre per le altre categorie di pollame da reddito occorre indicare il numero massimo di animali ammesso.

4.4

In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2014 occorre verificare le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le corrispondenti prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo.

4.5

Durante i controlli successivi la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale. Inoltre, per le categorie di pollame da reddito di cui all'articolo 73 lettera g numeri 1-3, occorre verificare che l'ultimo effettivo di animali registrato non superi il numero massimo di animali consentito secondo lo schizzo.

C

Esigenze del programma SSRA concernenti le stuoie deformabili per gli animali della specie bovina nonché relative alla documentazione e al controllo 1

Equivalenza rispetto ai pagliericci 1.1

Per gli animali di sesso femminile è considerato equivalente a un pagliericcio un modello di stuoia per il quale un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma SN EN ISO/IEC 17025136 dimostra mediante un rapporto di controllo: a. di avere esaminato complessivamente almeno 100 animali di sesso femminile, tenuti in almeno tre aziende, rispettando le disposizioni di cui ai numeri 1.4-1.6; b. che le esigenze di cui al numero 1.7 sono soddisfatte, tenuto conto di tutti i risultati dei controlli; c. di avere testato il modello di stuoia rispettando le disposizioni di cui al numero 1.8;

d. che le esigenze di cui al numero 1.9 sono soddisfatte.

1.2

Per gli animali di sesso maschile è considerato equivalente a un pagliericcio un modello di stuoia per il quale un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma SN EN ISO/IEC 17025 dimostra mediante un rapporto di controllo: a. di avere esaminato complessivamente almeno 100 animali di sesso maschile, tenuti in almeno tre aziende, rispettando le disposizioni di cui ai numeri 1.4-1.6; b. che le esigenze di cui al numero 1.7 sono soddisfatte, tenuto conto di tutti i risultati dei controlli; c. di avere testato il modello di stuoia rispettando le disposizioni di cui al numero 1.8;

136 La norma può essere ottenuta presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (snv), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, oppure consultata sul sito Internet. www.snv.ch

Promovimento dell'agricoltura in generale 92

910.13

d. che le esigenze di cui al numero 1.9 sono soddisfatte.

1.3

Soltanto in una determinata stalla è considerato equivalente a un pagliericcio un modello di stuoia per il quale un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma SN EN ISO/IEC 17025 dimostra mediante un rapporto di controllo: a. di avere esaminato tutti gli animali tenuti nella stalla in questione, rispettando le disposizioni di cui ai numeri 1.4-1.6; b. che le esigenze di cui al numero 1.7 sono soddisfatte, tenuto conto di tutti i risultati dei controlli.

1.4

Le stuoie del modello da testare sono state installate almeno tre mesi prima dei controlli.

1.5

Gli animali sono esaminati al più presto tre mesi dopo l'ultima uscita al pascolo.

1.6

Nelle stalle in questione sono esaminati tutti gli animali, ad eccezione: a. delle vacche durante il primo terzo della lattazione; b. delle vacche in asciutta; c. degli animali che sono spesso sdraiati nella corsia; d. degli animali malati o che lo sono stati di recente; e. degli animali feriti in un incidente; f.

degli animali che si trovano da meno di tre mesi nella stalla in questione.

1.7

Esigenze relative alla salute degli animali: a. al massimo il 25 per cento dei garretti (tarsi) presenta croste o ferite aperte;

b. al massimo l'8 per cento dei tarsi presenta croste o ferite aperte di diametro superiore a 2 cm;

c. al massimo l'1 per cento dei tarsi presenta altre anomalie importanti quali ingrossamenti;

d. non sono constatabili altri gravi danni fisici che potrebbero essere provocati dalla stuoia;

e. non sono constatabili comportamenti anomali che potrebbero essere provocati dalla stuoia.

1.8

La deformabilità e l'elasticità di un modello di stuoia sono misurate comprimendo una calotta di acciaio (r = 120 mm), con una forza di 2000 newton, contro la stuoia: a. allo stato nuovo; b. dopo 100 000 sollecitazioni effettuate premendola mediante uno zoccolo artificiale di vacca con una forza di 10 000 newton.

1.9

Esigenze relative alla deformabilità e all'elasticità: La calotta di acciaio deve poter penetrare: a. allo stato nuovo, 10 mm o più profondamente nella stuoia;

O sui pagamenti diretti 93

910.13

b. dopo le sollecitazioni effettuate di cui al numero 1.8 lettera b, 8 mm o più profondamente nella stuoia.

2

Prova dell'equivalenza durante il controllo Affinché la persona addetta al controllo possa verificare quale modello di stuoia viene utilizzato, il gestore deve poter esibire un giustificativo della ditta che fornisce le stuoie in cui è indicato il nome e il numero di autorizzazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del modello utilizzato nonché la data di installazione.

D

Esigenze specifiche del programma URA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze relative alla documentazione e al controllo

1

Animali della specie bovina e bufali nonché equini, caprini e ovini

1.1

Variante standard delle uscite a. Giorni di uscita e documentazione: Dal 1° maggio al 31 ottobre occorre concedere agli animali almeno 26 giorni al mese di uscita al pascolo. Per gli animali che, durante un certo periodo, hanno quotidianamente accesso al pascolo occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.

- Dal 1° novembre al 30 aprile occorre concedere agli animali almeno 13 giorni al mese di uscita all'aperto.

Per gli animali che, durante un certo periodo, possono uscire quotidianamente all'aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.

b. Una deroga alle disposizioni di cui alla lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti: -

durante i dieci giorni precedenti la data probabile del parto e durante i dieci giorni successivi a un parto; in relazione a un intervento praticato sull'animale;

per gli animali della specie bovina e i bufali durante due giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto siano stati annotati in un registro prima dell'inizio della deroga alle disposizioni in materia di uscita di cui alla lettera a;

tra il 1° maggio e il 31 ottobre: - nelle situazioni seguenti il pascolo può essere sostituito

dall'uscita in una corte: durante o dopo forti precipitazioni;

- in primavera, fino a quando la vegetazione locale non consente il pascolo; se un'azienda di montagna non di

Promovimento dell'agricoltura in generale 94

910.13

spone di aree d'uscita adeguate, il Cantone può stabilire per il periodo in questione uno speciale regolamento d'uscita che tenga conto della struttura dell'azienda; durante i primi dieci giorni del periodo dell'asciutta (riduzione del foraggio per la messa all'asciutta);

- nei casi seguenti il Cantone può prescrivere il numero massimo di uscite al pascolo che può essere sostituito, in via suppletiva, dall'uscita in una corte:

l'azienda non dispone, a una distanza ragionevole, di terreno a sufficienza da adibire convenientemente a pascolo;

- le 26 uscite al pascolo regolari non sono possibili in quanto il percorso che conduce a determinate particelle è troppo rischioso (p. es. strada molto trafficata).

1.2

Variante alternativa delle uscite per animali della specie bovina che vengono ingrassati nonché per bovini da allevamento di sesso maschile e per bovini da allevamento di sesso femminile di età inferiore a 160 giorni: a. gli animali hanno in permanenza accesso a una corte durante tutto l'anno;

b. una deroga alle disposizioni di cui alla lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti: -

durante i dieci giorni successivi al parto; - durante

il

foraggiamento;

in relazione a un intervento praticato sull'animale;

durante due giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto siano stati annotati in un registro prima dell'inizio della deroga alle disposizioni in materia di uscita di cui alla lettera a;

nella misura in cui ciò sia necessario durante la pulizia della corte.

1.3 Stalla

a. L'area di riposo: non deve presentare perforazioni;

deve essere provvista di una lettiera adeguata, in quantità sufficiente; le nicchie di riposo sopraelevate per le capre non devono essere provviste di lettiera.

b. Gli animali di età inferiore a 160 giorni non possono essere fissati; c. L'intera superficie della stalla, che è accessibile agli animali della specie equina, non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.

O sui pagamenti diretti 95

910.13

2

Animali della specie suina 2.1

Uscita per le scrofe da allevamento in lattazione Durante il periodo di allattamento occorre consentire alle scrofe da allevamento in lattazione un'uscita giornaliera di almeno un'ora durante un periodo minimo di 20 giorni.

2.2

Uscita per le altre categorie di suini Agli animali deve essere consentita ogni giorno un'uscita di diverse ore.

Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti:per 5 giorni al massimo prima della data probabile del parto, durante i quali le scrofe sono tenute in un box per il parto;

per 10 giorni al massimo durante il periodo della monta, quando le scrofe sono tenute in box individuali; per ogni gruppo di animali occorre annotare in un apposito registro la data del primo e dell'ultimo giorno della stabulazione individuale senza uscita nonché il numero di animali.

2.3

Area di riposo nel porcile L'area di riposo non deve presentare perforazioni.

3 Conigli 3.1 Uscita
Alle coniglie madri e agli animali giovani deve essere consentita ogni giorno un'uscita di diverse ore.

3.2 Documentazione

semplificata

Per gli animali che, durante un certo periodo, possono uscire in permanenza all'aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.

4

Pollame da reddito Galline e galli, pollastrelle e galletti nonché pulcini per la produzione di uova 4.1 Uscita
Oltre all'uscita nell'ACE di cui alla lettera B numeri 2 e 3, gli animali devono poter accedere al pascolo ogni giorno dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante 5 ore.

4.2

Deroghe ammesse alle disposizioni di cui al numero 4.1: a. durante o dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento, di innevamento nelle vicinanze o di temperatura troppo bassa rispetto all'età degli animali, l'accesso al pascolo può essere limitato;

b. se il terreno del pascolo è inzuppato e durante il riposo vegetativo si può concedere agli animali di uscire in una corte scoperta invece di dare

Promovimento dell'agricoltura in generale 96

910.13

loro accesso al pascolo. La corte deve essere abbastanza grande e provvista di una lettiera sufficiente in materiale adeguato; c. durante i primi 42 giorni di vita l'accesso al pascolo è facoltativo; d. dall'entrata nel pollaio fino alla fine della 23a settimana di vita è possibile limitare l'accesso al pascolo alle galline e ai galli da allevamento o alle galline ovaiole;

e. in relazione alla riduzione di foraggio per provocare la muta è possibile impedire l'accesso degli animali al pascolo durante 21 giorni al massimo; f.

se, in applicazione delle lettere a-e, l'accesso degli animali al pascolo è stato limitato, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p.es. abbondanti precipitazioni, temperatura esterna a mezzogiorno, forte vento, neve, corte, età, inizio della deposizione delle uova, muta).

Polli da ingrasso 4.3 Uscita
Oltre all'uscita nell'ACE di cui alla lettera B numeri 2 e 3, gli animali devono poter accedere al pascolo ogni giorno dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo per 5 ore.

4.4

Deroghe ammesse alle disposizioni di cui al numero 4.3: a. durante o dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento, di innevamento nelle vicinanze o di temperatura troppo bassa rispetto all'età degli animali, l'accesso al pascolo può essere limitato; b. durante i primi 21 giorni di vita l'accesso al pascolo è facoltativo; c. se, in applicazione della lettera a o b, l'accesso degli animali al pascolo è stato limitato, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p.es. abbondanti precipitazioni, temperatura esterna a mezzogiorno, forte vento, neve, età).

4.5

Superficie del suolo nel pollaio L'intera superficie del suolo nel pollaio deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente.

4.6

Durata di ingrasso

I contributi URA sono versati per i polli da ingrasso soltanto se tutti gli animali sono ingrassati almeno per 56 giorni.

Tacchini 4.7 Uscita
Oltre all'uscita nell'ACE di cui alla lettera B numeri 2 e 3, gli animali devono poter accedere al pascolo ogni giorno dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo per 5 ore.

4.8

Deroghe ammesse alle disposizioni di cui al numero 4.7:

O sui pagamenti diretti 97

910.13

a. durante o dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento, di innevamento nelle vicinanze o di temperatura troppo bassa rispetto all'età degli animali, l'accesso al pascolo può essere limitato;

b. durante i primi 42 giorni di vita l'accesso al pascolo è facoltativo; c. se, in applicazione della lettera a o b, l'accesso degli animali al pascolo è stato limitato, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p. es. abbondanti precipitazioni, temperatura esterna a mezzogiorno, forte vento, neve, età).

4.9

Superficie del suolo nel pollaio L'intera superficie del suolo nel pollaio deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente.

E

Esigenze del programma URA concernenti la corte e il pascolo nonché relative alla documentazione e al controllo 1

Esigenze generali concernenti la corte 1.1

La corte deve essere ubicata all'aperto.

1.2

Dal 1° marzo al 31 ottobre le parti della corte esposte al sole possono essere ombreggiate da una rete.

1.3

Nelle aree di uscita non provviste di un rivestimento i punti fangosi devono essere recintati.

1.4

Nelle aree di uscita non provviste di un rivestimento, destinate agli animali della specie suina, le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.

1.5

Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze previste ai numeri 3-6, se l'osservanza delle stesse: a. comporterebbe investimenti sproporzionatamente elevati; o b. è impossibile per mancanza di spazio.

2

Esigenze relative alla documentazione e al controllo 2.1

Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale della corte. Sullo schizzo occorre indicare le dimensioni rilevanti e le rispettive superfici.

2.2

Sullo schizzo deve inoltre figurare il numero massimo di animali ammessi che possono utilizzare contemporaneamente la corte; la presente prescrizione non è applicabile alle corti destinate agli animali delle specie ovina e caprina nonché ai conigli.

2.3

Per quanto riguarda le corti destinate agli animali della specie bovina e ai bufali accessibili in permanenza, lo schizzo deve comprendere non solo la corte, ma anche la stalla.

Promovimento dell'agricoltura in generale 98

910.13

2.4

In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2014 occorre verificare le indicazioni annotate sullo schizzo di cui ai numeri 2.1-2.3. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo.

2.5

Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale. Inoltre essa deve verificare se l'effettivo attuale di animali annotati sullo schizzo non supera il numero massimo di animali consentito secondo lo schizzo; nel caso delle corti destinate agli animali delle specie ovina e caprina nonché ai conigli, il numero di animali non deve essere verificato.

3

Corte per gli animali della specie bovina e i bufali 3.1

Corte accessibile in permanenza agli animali Animali Superficie

minima totale1

m2/animale

Di cui superficie

minima non

coperta,

m2/animale

Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori riproduttori

10 2,5

Animali giovani di oltre 400 kg 6,5

1,8

Animali giovani da 300 a 400 kg 5,5

1,5

Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg 4,5

1,3

Animali giovani di età inferiore a 120 giorni 3,5

1

1 La superficie totale comprende l'area di riposo, l'area di foraggiamento e l'area di movimento degli animali (compresa la corte accessibile in permanenza agli animali).

2 Negli ultimi due mesi prima della data probabile del parto.

3.2

Corte non accessibile in permanenza agli animali adiacente a una stalla a stabulazione libera a. Superfici minime

Animali

Superficie minima della corte, m2/animale

con corna

senza corna

Vacche, primipare in gestazione avanzata1 e tori riproduttori 8,4 5,6

Animali giovani di oltre 400 kg 6,5

4,9

Animali giovani da 300 a 400 kg 5,5

4,5

Animali giovani di età superiore a 120 giorni fino.a 300 kg 4,5 4

Animali giovani di età inferiore a 120 giorni 3,5

3,5

1 Negli ultimi due mesi prima della data probabile del parto.

O sui pagamenti diretti 99

910.13

b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto.

3.3

Corte adiacente a una stalla a stabulazione fissa a. Superfici minime

Animali

Superficie minima della corte, m2/animale

con

corna

senza

corna

Vacche, primipare in gestazione avanzata1 e tori riproduttori 12 8

Animali giovani di oltre 400 kg 10

7

Animali giovani da 300 a 400 kg 8

6

Animali giovani di età superiore a 160 giorni, fino a 300 kg 6

5

1 Negli ultimi due mesi prima della data probabile del parto.

b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto.

4

Corte per gli animali della specie equina a. Superfici minime

Per gli animali la corte Altezza al garrese dell'animale <

120

cm

120-134

cm

134-148

cm

148-162

cm

162-175

cm

> 175

cm

- è accessibile in permanenza: almeno … m2/animale 12 14

16

20

24

24

- non è accessibile in permanenza: almeno … m2/animale 18 21

24

30

36

36

Se diversi animali si trovano in una corte, la superficie minima corrisponde alla somma delle superfici minime dei singoli animali. Se un gruppo comprende almeno cinque animali, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento.

b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto.

c. Caratteristiche del suolo L'intera superficie della corte accessibile agli animali non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.

Promovimento dell'agricoltura in generale 100

910.13

5

Corte per gli animali delle specie ovina e caprina nonché per i conigli

Superficie non coperta Nelle corti per i caprini almeno il 25 per cento della superficie minima non deve essere coperto. Nelle corti per gli ovini e i conigli almeno il 50 per cento della superficie minima non deve essere coperto.

6

Corte per gli animali della specie suina a. Superfici minime

Animali

Superficie minima della corte, m2/animale

Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi 4,0

Scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi 1,3

Scrofe da allevamento in lattazione 5,0

Suinetti svezzati

0,3

Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg 0,65

Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg 0,45

b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto.

7

Esigenze concernenti il pascolo 7.1

Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed erbacee, messa a disposizione degli animali.

7.2

I punti fangosi, eccetto i pantani per yak, bufali e suini, devono essere recintati.

7.3

La superficie del pascolo destinata agli animali della specie bovina e ai bufali nonché agli animali delle specie caprina e ovina deve essere calcolata in modo che gli animali possano coprire una parte sostanziale del loro fabbisogno giornaliero di foraggio grezzo.

7.4

Per animale della specie equina presente sul pascolo deve essere disponibile una superficie di 8 are. Se sulla stessa superficie sono presenti contemporaneamente cinque o più animali, la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.

7.5

Se gli animali della specie suina sono foraggiati e abbeverati al pascolo, le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.

7.6

Sui pascoli destinati al pollame da reddito gli animali devono disporre di rifugi come alberi, arbusti o ripari. Per quanto riguarda l'accesso al pascolo

O sui pagamenti diretti 101

910.13

sono applicabili le stesse disposizioni di quelle valide per le aperture dell'ACE verso l'esterno (lettera B numeri 1.2 e 1.3).

Promovimento dell'agricoltura in generale 102

910.13

Allegato 7137 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3) Aliquote dei contributi 1

Contributi per il paesaggio rurale 1.1

Contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio 1.1.1 Per ettaro e anno il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio ammonta a: a. nella zona collinare

100 fr.

b. nella zona di montagna I 230 fr.

c. nella zona di montagna II 320 fr.

d. nella zona di montagna III 380 fr.

e. nella zona di montagna IV 390 fr.

1.2

Contributo di declività 1.2.1 Per ettaro e anno il contributo di declività ammonta a: a. per zone declive con declività del 18-35 per cento 410 fr.

b. per zone declive con declività superiore al 35-50 per cento 700 fr.

c. per zone declive con declività superiore al 50 per cento 1000 fr.

1.3

Contributo per le zone in forte pendenza 1.3.1 Il contributo per le zone in forte pendenza aumenta linearmente in funzione della quota di zone in forte pendenza con una declività superiore al 35 per cento. Esso ammonta a 100 franchi l'ettaro per una quota del 30 per cento e sale a 1000 franchi l'ettaro per una quota del 100 per cento.

1.4

Contributo di declività per i vigneti 1.4.1 Per ettaro e anno il contributo di declività per i vigneti ammonta a: a. per vigneti in zone declive con declività del 30-50 per cento

1500 fr.

b. per vigneti in zone declive condeclività superiore al 50 per cento 3000 fr.

c. per vigneti in zone terrazzate con declività superiore al 30 per cento 5000 fr.

137 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), e dai n. II delle O del 20 mag. 2015 (RU 2015 1743), del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497) e del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291).

O sui pagamenti diretti 103

910.13

1.5

Contributo di alpeggio 1.5.1 Per CN estivato e anno il contributo di alpeggio ammonta a 370 franchi.

1.6 Contributo d'estivazione

1.6.1 Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno: a. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge

400 fr. per CN

b. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di pascoli da rotazione

320 fr. per CN

c. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di altri pascoli 120 fr. per CN

d. vacche munte, pecore lattifere e capre lattifere con una durata d'estivazione tradizionale di 56-100 giorni

400 fr. per UBGFG

e. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo 400 fr. per CN

2

Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento 2.1

Contributo di base 2.1.1 Il contributo di base ammonta a 860 franchi per ettaro e anno.

2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 430 franchi per ettaro e anno.

2.1.3 Graduazione:

Superficie

Riduzione dell'aliquota del contributo fino a 60 ha

0 %

oltre 60

80 ha

20 %

oltre 80

100 ha

40 %

oltre 100

120 ha

60 %

oltre 120

140 ha

80 %

oltre 140 ha

100 %

2.1.4 Nel caso delle comunità aziendali, i limiti per la graduazione di cui al numero 2.1.3 sono moltiplicati per il numero di aziende associate.

Promovimento dell'agricoltura in generale 104

910.13

2.2

Contributo per le difficoltà di produzione 2.2.1 Per ettaro e anno il contributo per le difficoltà di produzione ammonta a: a. nella zona collinare 240 fr.

b. nella zona di montagna I 300 fr.

c. nella zona di montagna II 320 fr.

d. nella zona di montagna III 340 fr.

e. nella zona di montagna IV 360 fr.

2.3

Contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni

2.3.1 Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni ammonta a 400 franchi per ettaro e anno.

3

Contributi per la biodiversità 3.1

Contributo per la qualità 3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi: Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi I II

fr./ha e anno

fr./ha e anno

1. Prati sfruttati in modo estensivo a. Zona

di

pianura

1350

1650

b. Zona

collinare

1080

1620

c. Zone di montagna I e II 630

1570

d. Zone di montagna III e IV 495

1055

2. Terreni da strame Zona

di

pianura

1800 1700

Zona

collinare

1530 1670

Zone di montagna I e II 1080

1620

Zone di montagna III e IV 855

1595

3. Prati sfruttati in modo poco intensivo a. Zona di pianura - zona di montagna II 450

1200

b. Zone di montagna III e IV 450

1000

4. Pascoli estensivi e pascoli boschivi 450

700

5. Siepi, boschetti campestri e rivieraschi 2700 2300

6. Maggese

fiorito

3800

O sui pagamenti diretti 105

910.13

Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi I II

fr./ha e anno

fr./ha e anno

7. Maggese da rotazione 3300

8. Fasce di colture estensive in campicoltura 2300

9. Striscia su superficie coltiva 3300

10. Vigneti con biodiversità naturale - 1100

11. Prato rivierasco lungo i corsi d'acqua 450

12. Superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione 150, al massi- mo tutta- via 300 per CN

13. Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione -

14. Strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili

2500

3.1.2 Sono stabiliti i seguenti contributi: Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi I II

fr./ albero e

anno

fr./ albero e

anno

1. Alberi da frutto ad alto fusto nei campi Noci 13.50 13.50

31.50 16.50

2. Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati

-

3.2

Contributo per l'interconnessione 3.2.1 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti contributi per anno: a. per ettaro di pascoli estensivi e pascoli boschivi 500 fr.

b. per ettaro delle superfici di cui al numero 3.1.1 numeri 1-3, 5-11 e 13

1000 fr.

c. per albero di cui al numero 3.1.2 numeri 1 e 2 5 fr.

Promovimento dell'agricoltura in generale 106

910.13

4

Contributo per la qualità del paesaggio 4.1

Per progetto e anno la Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti importi: a. per ha di superficie agricola utile di aziende con convenzioni 360 fr.

b. per CN del carico usuale di aziende d'estivazione o con pascoli comunitari con convenzioni 240 fr.

4.2

Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 64, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 120 franchi al massimo per ettaro di superficie agricola utile e 80 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d'estivazione.

5

Contributi per i sistemi di produzione 5.1

Contributo per l'agricoltura biologica 5.1.1 Per ettaro e anno il contributo per l'agricoltura biologica ammonta a: a. per le colture speciali 1600 fr.

b. per la rimanente superficie coltiva aperta 1200 fr.

c. per la rimanente superficie che dà diritto a contributi 200 fr.

5.2

Contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza 5.2.1 Il contributo per la produzione estensiva ammonta a 400 franchi per ettaro e anno.

5.3

Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita 5.3.1 Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita ammonta a 200 franchi per ettaro di superficie inerbita dell'azienda e anno.

5.4

Contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) 5.4.1 Per UBG e anno i contributi per SSRA ammontano a: a. animali della specie bovina e bufali di età superiore a 160 giorni, animali della specie equina di età superiore a 30 mesi e animali della specie caprina di età superiore a 1 anno 90 fr.

b. suini, suinetti esclusi 155 fr.

O sui pagamenti diretti 107

910.13

c. galline produttrici di uova da cova e di consumo e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione
di uova, polli da ingrasso e tacchini nonché conigli 280 fr.

5.5

Contributo per l'uscita regolare all'aperto (URA) 5.5.1 Per UBG e anno i contributi per URA ammontano a: a. animali della specie bovina e bufali di età superiore a 160 giorni, animali della specie equina, animali
delle specie caprina e ovina di età superiore a 1 anno, agnelli magri nonché conigli 190 fr.

b. animali della specie bovina e bufali di età inferiore a 160 giorni

370 fr.

c. scrofe da allevamento non in lattazione 370 fr.

d. altri suini, suinetti esclusi 165 fr.

e. galline produttrici di uova da cova e di consumo e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione
di uova, polli da ingrasso e tacchini 290 fr.

6

Contributi per l'efficienza delle risorse 6.1

Contributo per procedimenti di spandimento a basse emissioni 6.1.1 Il contributo ammonta a 30 franchi per ettaro e dose.

6.2

Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo 6.2.1 Per ettaro e anno i contributi ammontano a: a. per la semina diretta 250 fr.

b. per la semina a bande 200 fr.

c. per la semina a lettiera 150 fr.

6.2.2 Il contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi ammonta a 400 franchi per ettaro e anno.

6.3

Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa 6.3.1 I contributi per la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia ammontano al 75 per cento del prezzo d'acquisto per barra irrorante, tuttavia al massimo a 170 franchi per unità irrorante.

6.3.2 I contributi per le irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni ammontano: a. al 25 per cento del prezzo d'acquisto per atomizzatore a flusso d'aria tangenziale, tuttavia al massimo a 6000 franchi;

Promovimento dell'agricoltura in generale 108

910.13

b. al 25 per cento del prezzo d'acquisto per irroratrice con rilevatori di vegetazione e atomizzatori a flusso d'aria tangenziale nonché per irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo, tuttavia al massimo a 10 000 franchi.

6.4

Contributo per l'impiego del ciclo dell'acqua di risciacquo per la pulizia delle irroratrici 6.4.1 Il contributo ammonta, per sistema di risciacquo, al 50 per cento del prezzo d'acquisto, al massimo tuttavia a 2000 franchi.

O sui pagamenti diretti 109

910.13

Allegato 8138 (art. 105 cpv. 1)

Riduzione dei pagamenti diretti 1 Considerazioni generali

1.1

Se sono constatate lacune, i contributi di un anno di contribuzione vengono ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. La riduzione di un contributo può essere superiore al diritto ai contributi; in tal caso viene applicata ad altri contributi. Può tuttavia venir ridotto al massimo il totale di tutti i pagamenti diretti di un anno di contribuzione.

1.2

Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.

1.3

Per documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi i Cantoni e gli organi di controllo possono concedere ai gestori termini per l'inoltro successivo. Sono esclusi: a. il registro delle uscite nel settore protezione degli animali e benessere degli animali;

b. il libretto dei prati/registro dei prati, il libretto dei campi/le schede delle colture;

c. le registrazioni concernenti i contributi per l'efficienza delle risorse; d. le indicazioni sul metodo di spandimento dei prodotti fitosanitari; e. l'inventario degli acquisti di prodotti fitosanitari e concimi; f. per l'agricoltura biologica, l'elenco dell'effettivo di animali e il giornale dei trattamenti.

1.4

Se un controllo non è possibile a causa di documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi documenti vanno effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere considerati adempiuti a causa dell'informazione mancante.

1.5

Il Cantone o l'organo di controllo può fatturare al gestore le spese supplementari dovute all'inoltro successivo di documenti e insorte conformemente ai numeri 2.1.3 e 2.1.4.

1.6

In situazioni aziendali particolari giustificate e se il totale di tutte le riduzioni è superiore al 20 per cento di tutti i pagamenti diretti dell'anno interessato, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del 25 per cento. Esso notifica tali decisioni all'UFAG.

138 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Aggiornato dai n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291) e del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291). La correzione del 17 gen. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 133).

Promovimento dell'agricoltura in generale 110

910.13

1.7

Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute, i Cantoni possono negare la concessione di contributi per cinque anni al massimo.

2

Riduzione dei contributi delle aziende gestite tutto l'anno 2.1

Condizioni generali per la concessione di contributi e dati strutturali

2.1.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, differenze di contributi, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. In caso di correzione delle indicazioni di cui ai numeri 2.1.5-2.1.8, il versamento dei contributi è effettuato in base alle indicazioni corrette.

2.1.2 Notifica per programmi dei pagamenti diretti Lacuna per il punto di controllo Riduzione o provvedimento a. Notifica tardiva: il controllo può essere

effettuato regolarmente (art. 97)

Prima constatazione Prima e seconda recidiva Dalla terza recidiva 200 fr.

400 fr.

100 % dei contributi interessati b. Notifica tardiva: il controllo non può essere effettuato regolarmente (art. 97)

100 % dei contributi interessati c. Notifica incompleta o lacunosa (art. 97)

Termine per completamento o correzione

2.1.3 Presentazione della domanda Lacuna per il punto di controllo Riduzione o provvedimento a. Presentazione tardiva della domanda: il controllo può essere effettuato

regolarmente (art. 98-100) Prima constatazione Prima e seconda recidiva Dalla terza recidiva

200 fr.

400 fr.

100 % dei contributi interessati b. Presentazione tardiva della domanda: il controllo non può essere effettua-

to regolarmente (art. 98100)

100 % dei contributi interessati c. Domanda incompleta o lacunosa (art. 98-100) Termine per completamento o correzione

O sui pagamenti diretti 111

910.13

2.1.4 Controllo in azienda Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Intralcio ai controlli; maggior dispendio a

causa di collaborazione insufficiente o

minacce (art. 105)

Collaborazione insufficiente o minacce nel settore PER o protezione degli animali Altri settori

10 % di tutti i pagamenti diretti, min.

2000 fr., max. 10 000 fr.

10 % dei contributi interessati, min. 200 fr., max. 2000 fr.

b. Diniego del controllo (art. 105)

Diniego nel settore PER o protezione degli animali Altri settori

100 % di tutti i pagamenti diretti 120 % dei contributi interessati 2.1.5 Indicazioni specifiche, colture, raccolto e valorizzazione Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Colture senza contributi per la produ-

zione estensiva

(art. 98, 100 e 105) Dichiarazione non corretta della coltura o delle varietà Correzione. In più riduzione di 500 fr.

b. Colture con

contributi per la produzione estensiva

(obbligo

relativo al raccolto) (art. 98, 100 e 105)

Le varietà e colture presenti non corrispondono alla dichiarazione La coltura non è stata raccolta o il raccolto non è stato effettuato al regolare stadio di maturazione oppure non ha avuto luogo una valorizzazione regolare del raccolto (valorizzazione agricola, tecnica o industriale) Correzione. In più riduzione di 500 fr.

120 % dei contributi interessati


2.1.6 Indicazioni sulle superfici e sugli alberi Lacuna per il punto di controllo Riduzione o provvedimento a. Dichiarazione non

corretta delle dimensioni della superficie

(art. 98, 100 e 105) Valore troppo basso Valore troppo alto Correzione Correzione. In più riduzione pari all'ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)

b. Dichiarazione non corretta delle

superfici in zone

declive (art. 98, 100 e 105)

Indicazioni sull'utilizzo non corrette Superficie o superficie parziale non classificata nel livello di declività giusto Per tutte le lacune: correzione, nuovo calcolo del contributo per le zone in forte pendenza. In più riduzione di 1000 fr.

Promovimento dell'agricoltura in generale 112

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione o provvedimento c. Dichiarazione non

corretta delle

superfici per zone

(art. 98, 100 e 105) Indicazioni sulla zona non corrette Superficie o superficie parziale non classificata nella zona giusta

Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 200 fr./ha di superficie interessata

d. Dichiarazione non corretta del numero

di alberi isolati / alberi da frutto ad

alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)

Valore troppo basso Valore troppo alto Correzione Correzione. In più 50 fr. per albero interessato

e. Dichiarazione non corretta della categoria, del livello qualita-

tivo o

dell'interconnessione per alberi isolati / alberi da frutto ad alto

fusto nei campi (art.

98, 100 e 105)

Valore errato

Per tutte le lacune: correzione. In più 50 fr. per albero interessato 2.1.7 Gestione da parte dell'azienda Lacuna per il punto di controllo

Riduzione o provvedimento a. Superficie non

gestita dall'azienda.

L'azienda non gestisce la superficie

per proprio conto e a proprio rischio e

pericolo (art. 98,

100 e 105; art. 16

OTerm [RS 910.91]) L'azienda ha messo la superficie a disposizione di un altro gestore (a titolo oneroso o gratuito)

Correzione. In più riduzione di 500 fr./ha di superficie interessata b. Superfici gestite in modo inadeguato

(art. 98, 100 e 105; art. 16 OTerm)

La superficie non è gestita, è infestata da malerbe o è abbandonata

Esclusione della superficie dalla SAU, nessun contributo su tale superficie

c. Selve castanili

curate gestite in

modo inadeguato

(art. 105; art. 19

cpv. 7 e 22 OTerm)

Sfalcio insufficiente Rimozione dei ricci di castagna e raccolta del fogliame insufficienti (<50 per cento della

superficie) Rimozione insufficiente del legno morto e dei ricacci Diradamento e semina insufficienti Piani della superficie mancanti

600 fr./ha × superficie interessata in ha 300 fr./ha × superficie interessata in ha

300 fr./ha × superficie interessata in ha 100 fr./ha × superficie interessata in ha 50 fr. per documento

O sui pagamenti diretti 113

910.13

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione o provvedimento Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente 2.1.8. Dichiarazione degli effettivi di animali e effettivo di bovini Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

o

provvedimento

a. Dichiarazione non corretta degli

effettivi di animali nel giorno di riferimento (senza

animali della specie bovina e bufali)

(art. 98, 100 e 105) Effettivo di animali totale non corrispondente o classificazione non corretta degli animali nelle rispettive categorie

Riduzione di 100 fr. per UBG interessata

b. Dichiarazione non corretta degli

effettivi medi (senza animali della specie

bovina e bufali)

(art. 98, 100 e 105) Effettivo dichiarato non detenuto in azienda Effettivo dichiarato da un altro gestore detenuto in azienda (nessuna dichiarazione personale)
Effettivo medio non corretto, non plausibile o non rintracciabile Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 100 fr. per UBG interessata

c. Nella banca dati sul traffico di animali

(BDTA) l'effettivo

di animali della specie bovina e bufali

registrato non corrisponde agli animali

detenuti nell'azienda (art. 98, 100 e 105)

Effettivo di animali di una o più categorie registrato nella BDTA non detenuto in azienda In azienda sono detenuti animali di una o più categorie non registrati nella BDTA per l'azienda

Correzione. In più 200 fr. per UBG interessata

200 fr. per UBG interessata Nessuna correzione, tuttavia computo nel bilancio delle sostanze nutritive e nel bilancio forag-

gero

d. Computo non corretto degli animali

estivati sull'effettivo dell'azienda (art. 37 e 46)

Notifica di accesso alla BDTA o autodichiarazione per animali trasferiti per l'estivazione contrarie all'intenzione dell'azienda

cedente

Correzione. In più riduzione pari all'ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)

e. Dichiarazione non corretta del numero

di animali estivati e/o di giorni (art. 98, 100 e 105)

Numero di animali estivati e/o di giorni non corretto, non plausibile o non rintracciabile

Correzione. In più riduzione pari all'ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)

Promovimento dell'agricoltura in generale 114

910.13

2.2

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate 2.2.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di importi per unità e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente: Somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per 1000 franchi per ettaro di SAU dell'azienda.

Se la somma dei punti è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.

Con una lacuna i punti sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

2.2.2 Considerazioni generali

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Scambio di superfici con aziende che non adempiono la PER (art. 23)

Nessun contributo per la superficie interessata, min.

200 fr.

b. Superamento del bilancio delle sostanze nutritive per azoto e/o fosforo (all. 1 n. 2.1) 5 punti per % di superamento, min. 12 punti e

max. 80 punti; in caso di recidiva non si applica un punteggio massimo; in caso di superamento di entrambi i valori N e P2O5 per la riduzione è determinante quello più alto

2.2.3 Documenti

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da HODUFLU, registrazioni alimenti NPr, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 4 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1) 50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente

b. Bilancio delle sostanze nutritive, inclusi i giustificativi necessari, incompleto, mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 1)

200 fr.

Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 110 punti.

c. Calendario foraggero o libretto dei prati, libretto dei campi o schede delle colture incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili; aggiornamento: fino a una settimana prima del controllo

(all. 1 n. 1)

200 fr. per documento

O sui pagamenti diretti 115

910.13

2.2.4 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità e inventari d'importanza nazionale Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Superficie per la promozione della biodiversità inferiore al 7 % della SAU (colture speciali: 3,5 %) (art. 14) 20 punti per % in

meno, min. 10 punti b. Gestione non conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'importanza nazionale, inclusa quella delle rispettive fasce tampone, con decisione passata in giudicato (art. 15) 5 punti per oggetto

2.2.5 Fasce

tampone

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Nessun bordo inerbito di almeno 0,5 metri lungo sentieri e strade (all. 1 n. 9)

5 fr./m, max. 2000 fr.; riduzione da 20 m per azienda sull'intera

lunghezza

b. Fasce tampone inesistenti lungo boschi, siepi, boschetti campestri e rivieraschi e corsi d'acqua, larghezza insufficiente o lacuna nelle prescrizioni in materia di gestione (all. 1 n. 9)

15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.; riduzione da 10 m per azienda

sull'intera lunghezza c. Deposito sulle fasce tampone di materiali non autorizzati come balle d'insilati, concimaie (all. 1 n. 9) 15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.

2.2.6 Campicoltura e orticoltura /superficie inerbita Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Meno di 4 colture nell'avvicendamento delle colture, a Sud delle Alpi meno di 3 colture (art. 16 e all. 1 n.

4.1)

Quota massima di colture principali rispetto alla superficie coltiva superata (art. 16 e all. 1 n. 4.2) 30 punti per coltura mancante x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti

5 punti per % di superamento x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti Se mancano colture nell'avvicendamento e parallelamente vengono superate le quote

colturali, per la riduzione è determinante soltanto il punteggio più

alto

b. Pause colturali per le colture principali nella superficie coltiva non rispettate (art. 16 e all. 1 n. 4.3)

100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU, max. 30 punti

c. Pause colturali e coltivazioni nell'orticoltura non rispettate (art. 16 e all. 1 n. 8) 100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU, max. 30 punti

Promovimento dell'agricoltura in generale 116

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

d. Inadempimento delle esigenze relative alla quota di superficie inerbita e all'inerbimento in-

vernale della superficie coltiva aperta (solo

aziende biologiche) (art. 16 cpv. 4)

Meno del 10 % di inerbimento annuale 10 % - 20 % di inerbimento

annuale e superficie inerbita supplementare computabile insufficiente Meno del 50 % di inerbimento invernale della su-

perficie coltiva aperta 10 punti per % di inerbimento annuale mancante 5 punti per % di inerbimento annuale mancante

15 punti

Inadempimento

delle

esigenze relative alle pause colturali (solo aziende

biologiche) (art. 16 cpv. 4)

100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU In totale per tutte le lacune di cui alla lettera d max. 30 punti e. Copertura del suolo non presente (art. 17 e all. 1 n. 5.1)

Coltura autunnale o coltura intercalare/sovescio

invernale mancante

1100 fr./ha × superficie della particella in ha

f. Visibile perdita di suolo dovuta alla gestione

(art. 17 e all. 1 n. 5.2) Inosservanza del piano delle misure

Casi di erosione senza piano delle misure

1100 fr./ha × superficie della particella in ha, min. 500 fr., max.

5000 fr.

Nessuna riduzione la prima volta; in caso di recidiva: 1200 fr./ha × superficie della particella in ha, min. 500 fr., max. 5000 fr.

g. Inadempimento delle esigenze relative alla finestra di controllo (all. 1 n. 6.2) 5 punti per coltura

h. Impiego di prodotti fitosanitari tra il 1° novembre e il 15 febbraio (all. 1 n. 6.2) Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati e impiego non corretto (all. 1 n. 6.2 e 6.3) Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 6.2) Lotta senza considerare la soglia nociva o senza superare la stessa (all. 1 n. 6.2) Inosservanza delle esigenze relative all'impiego di insetticidi, prodotti da irrorare e granulati (all. 1 n. 6.2)

Ogni lacuna: 600 fr./ha × superficie interessata in ha

2.2.7 Frutticoltura Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Inadempimento delle norme di concimazione specifiche della SAIO (all. 1 n. 8)

b. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli della lista SAIO (all. 1 n. 8) c. Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8) d. Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8) Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata della coltura in ha

O sui pagamenti diretti 117

910.13

2.2.8 Coltivazione

di

bacche

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Fragole: inadempimento delle norme di avvicendamento delle colture (all. 1 n. 8) b. Inadempimento delle norme di concimazione specifiche della SAIO (all. 1 n. 8)

c. Fragole: inadempimento delle prescrizioni sul riciclaggio delle sostanze nutritive (all. 1 n. 8) d. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli della lista SAIO (all. 1 n. 8) e. Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8) f. Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8) g. Inadempimento delle prescrizioni specifiche della SAIO in materia di protezione dei vegetali (all. 1 n. 8) Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata della coltura in ha

2.2.9 Viticoltura

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Non ogni 2a fila inerbita, tranne le situazioni non interessate (all. 1 n. 8)

b. Legno segato bruciato all'aperto, senza deroghe del Cantone (all. 1 n. 8)

c. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli delle liste specifiche (Indice fitosanitario ACW) (all. 1 n. 8).

d. Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8) e. Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8) f. Inadempimento delle prescrizioni specifiche della VITISWISS in materia di protezione dei vegetali (all. 1 n. 8) Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata della coltura in ha

2.3 Protezione degli

animali

2.3.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:

somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi.

Se la somma dei punti è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.

Con una lacuna i punti sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

Promovimento dell'agricoltura in generale 118

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Infrazioni alla protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità, ad eccezione dell'uscita degli animali

delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa. In caso di più lacune per ani-

male indipendenti l'una dall'altra i punti vengono sommati

Almeno 1 punto per UBG interessata, max. 50 punti. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo. Per categorie di animali senza coefficiente UBG il Cantone stabilisce i punti per animale, tuttavia max. 1 punto per animale.

Per le forme di detenzione di animali con diversi cicli per anno, le UBG interessate vanno ponderate sulla base dei cicli secondo l'OTerm.

Per i casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera adeguata.

b. Stalle a stabulazione libera con box sovraffollate

10 punti per UBG stabulata in eccesso, max. 50 punti. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo.

c. Registro delle uscite lacunoso, mancante, errato o inutilizzabile per gli animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa

200 fr. per specie animale interessata.

Se il registro delle uscite manca o l'uscita è riportata nel registro ma non è comprovata in maniera credibile, anziché applicare le riduzioni secondo il punto 2.3.1 lettere d-f vengono decurtati 4 punti per UBG.

Se l'uscita non è riportata nel registro ma è comprovata in maniera credibile, non vengono applicate ulteriori riduzioni secondo il punto 2.3.1 lettere d-f.

d. Animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa: intervallo tra 2 giorni di uscita maggiore di 2 settimane 1 punto per settimana iniziata e per UBG interessata

e. Animali della specie bovina
15-29 giorni di uscita durante il periodo di foraggiamento invernale 0-14 giorni di uscita durante il periodo di foraggiamento invernale 1 punto per UBG interessata
2 punti per UBG interessata 30-59 giorni di uscita in estate 0-29 giorni di uscita in estate 2 punti per UBG interessata 4 punti per UBG interessata f. Animali della specie caprina
25-49 giorni di uscita durante il periodo di foraggiamento invernale 0-24 giorni di uscita durante il periodo di foraggiamento invernale 1 punto per UBG interessata
2 punti per UBG interessata 60-119 giorni di uscita in estate 0-59 giorni di uscita in estate 2 punti per UBG interessata 4 punti per UBG interessata

O sui pagamenti diretti 119

910.13

2.4

Contributi per la biodiversità: contributi per la qualità 2.4.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per la qualità del livello qualitativo I (CQ I) e del livello qualitativo II (CQ II). I CQ I e CQ II sono ridotti in base al tipo di superficie per la promozione della biodiversità (art. 55) della superficie interessata o degli alberi interessati.

2.4.2 Qualora si riscontrino contemporaneamente più lacune per un tipo di superficie per la promozione della biodiversità nello stesso livello qualitativo, le riduzioni non sono cumulabili. Si considera solo la lacuna con la maggior riduzione. Fanno eccezione i numeri 2.4.19-2.4.24.

2.4.3 Qualora non siano adempiute le esigenze del livello qualitativo I (Q I) sulle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II (Q II) secondo i numeri 2.4.6-2.4.11, 2.4.17 e 2.4.20, vengono azzerati i CQ II nell'anno di contribuzione e inoltre vengono ridotti i CQ I in base alla lacuna del livello qualitativo I.

2.4.4 In caso di recidiva le superfici per la promozione della biodiversità non sono più computate sulla quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo il numero 2.2.4.

2.4.5 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano contributi a causa dell'inadempimento del periodo obbligatorio.

2.4.5a Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 57 capoverso 3.

2.4.5b Per le superfici di cui all'articolo 55 capoversi 5 e 6 non sono versati CQ I e CQ II.

2.4.6 Prati sfruttati in modo estensivo Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; data di sfalcio non rispettata o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché pascolo al di fuori del periodo autorizzato; nessuno sfalcio annuale (art. 57, 58, all. 4 n. 1.1)

200 % x CQ I

b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 1.1) 300 % x CQ I

c. Q II: presenza di un numero insufficiente di piante indicatrici per Q II (art. 59, all. 4 n. 1.2) Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per

superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici

d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5) 200 % x CQ II

Promovimento dell'agricoltura in generale 120

910.13

2.4.7 Prati sfruttati in modo poco intensivo Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; data di sfalcio non rispettata o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché pascolo al di fuori del periodo autorizzato; nessuno sfalcio annuale (art. 57, 58, all. 4 n. 2.1)

200 % x CQ I

b. Q I: superfici non concimate con concimi aziendali o compost o / e concimate con più di 30 kg di azoto disponibile o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 2.1) 300 % x CQ I

c. Q II: presenza di un numero insufficiente di piante indicatrici per Q II (art. 59, all. 4 n. 2.2) Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per

superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici

d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5) 200 % x CQ II

2.4.8 Pascoli sfruttati in modo estensivo Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessun pascolo annuale o apporto di foraggio sul pascolo (art. 57, 58, all. 4 n. 3.1)

200 % x CQ I

b: Q I: impiego di concimi supplementari o di prodotti fitosanitari

(art. 58, all. 4 n. 3.1) 300 % x CQ I

c. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici oppure presenza insufficiente o assenza di strutture favorevoli alla biodiversità (art. 59, all. 4 n. 3.2) Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per

superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici

d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5) 200 % x CQ II

2.4.9 Pascoli

boschivi

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessun pascolo annuale o apporto di foraggio sul pascolo (art. 57, 58, all. 4 n. 4.1)

200 % x CQ I

b. Q I: superfici concimate senza autorizzazione o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 4.1) 300 % x CQ I

c. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici oppure presenza insufficiente o assenza di strutture favorevoli alla biodiversità (art. 59, all. 4 n. 4.2) Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per

superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici

O sui pagamenti diretti 121

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5) 200 % x CQ II

2.4.10 Terreni da strame Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri, sfalcio prima del 1° settembre o non effettuato almeno ogni tre anni (art. 57, 58, all. 4 n. 5.1) 200 % x CQ I

b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 5.1) 300 % x CQ I

c. Q II: presenza di un numero insufficiente di piante indicatrici

per Q II (art. 59, all. 4 n. 5.2) Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per

superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici

d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5) 200 % x CQ II

2.4.11 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; mancanza di cura del boschetto: ogni terzo della superficie almeno ogni 8 anni; sfalcio della fascia inerbita non effettuato almeno ogni 3 anni; sfalcio più precoce rispetto alla data di sfalcio, pascolo su prati da sfalcio con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché pascolo su

prati da sfalcio al di fuori del periodo autorizzato; pascolo su pascoli perenni prima della data di sfalcio (art. 57, 58, all. 4 n. 6.1)

200 % x CQ I

b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 6.1) 300 % x CQ I

c. Q II: presenza di specie non indigene di arbusti e alberi; meno di 5 diverse specie indigene di arbusti e alberi ogni 10 m; meno del 20 % di arbusti spinosi nella fascia di arbusti o nessun albero tipico del paesaggio ogni 30 m; larghezza, fascia inerbita esclusa, inferiore a 2 m Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per le

siepi che adempiono le esigenze

d. Q II: più di 2 sfalci all'anno della fascia inerbita. La seconda metà è falciata meno di 6 settimane dopo la prima metà o dopo il 1° settembre (all. 4 n. 6.2). Uso di falciacondizionatrici per lo sfalcio del margine erboso (art. 59 cpv. 5)

200 % x CQ II

Promovimento dell'agricoltura in generale 122

910.13

2.4.12 Prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio annuale o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché al di fuori del periodo autorizzato; larghezza massima di 12 m superata (art. 57, 58, all. 4 n. 7.1) 200 % x CQ I

b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 7.1) 300 % x CQ I

2.4.13 Maggesi fioriti Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata (art. 57, 58, all. 4 n. 8.1) 200 % x CQ I

b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 8.1) 300 % x CQ I

2.4.14 Maggesi da rotazione Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata (art. 57, 58, all. 4 n. 9.1) 200 % x CQ I

b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 9.1) % x CQ I

2.4.15 Fasce di colture estensive in campicoltura Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri, lotta alle malerbe con mezzi meccanici su vaste porzioni della superficie (art. 57, 58, all. 4 n. 10.1)

200 % x CQ I

b. Q I: superfici concimate con azoto o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 10.1) % x CQ I

2.4.16 Striscia su superficie coltiva Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio alternato una volta l'anno, sfalcio di pulizia effettuato dopo il primo anno (art. 57, 58, all. 4 n. 11.1) 200 % x CQ I

b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 11.1) % x CQ I

O sui pagamenti diretti 123

910.13

2.4.17 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuna misura fitosanitaria (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1) 200 % x CQ I

b. QI: impiego di erbicidi ai piedi del tronco di alberi di età superiore ai 5 anni (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1) 300 % x CQ I

c. Q II: assenza o numero insufficiente di strutture che promuovono la biodiversità secondo le istruzioni, meno di 10 alberi

in almeno 20 are, meno di 30 alberi per ha e più di 30 m di distanza tra gli alberi, nessuno sfalcio a regola d'arte, meno di un terzo delle corone degli alberi ha un diametro di oltre 3 m, superficie computabile combinata localmente a una distanza maggiore di 50 m, meno di una cavità ogni 10 alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2) Nessuna riduzione: versamento del CQ II solo per

alberi da frutto ad alto fusto nei campi che adempiono le esigenze

d. Q II: diminuzione del numero di alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2.7) Per albero mancante:

200 % CQ II

2.4.18 Alberi indigeni isolati adatti al luogo Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Inadempimento di condizioni e oneri (art. 58, all. 4 n. 13.1) 200 fr.

b. Concimazione ai piedi degli alberi per un raggio inferiore a 3 m (all. 4 n. 13.1)

200 fr.

2.4.19 Vigneti con biodiversità naturale Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; lavorazione del suolo nelle corsie, lavorazione profonda del suolo nelle corsie e in più di ogni seconda corsia; sfalcio alternato non effettuato ogni seconda corsia a distanza di almeno sei settimane; quota di graminacee di prati grassi e ta-

rassaco superiore al 66 %, quota di neofite invasive superiore al 5 %; uso di frantumatrici (art. 57, 58, all. 4 n. 14.1) Ogni lacuna: 500 fr.

b. Q I: concimazione non soltanto sotto i ceppi, impiego di prodotti fitosanitari (tranne gli erbicidi sotto i ceppi), impiego di pesticidi non biologici e non della classe N contro insetti, acari e funghi (art. 57, all. 4 n. 14.1) Ogni lacuna: 1000 fr.

c. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici oppure presenza insufficiente o assenza di strutture favorevoli alla bio-

diversità (art. 59, all. 4 n. 14.2) Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per

superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici o strutture

Promovimento dell'agricoltura in generale 124

910.13

2.4.20 Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento degli oneri in base a esigenze specifiche (art. 58, all. 4 n. 16.1) 200 fr.

2.4.21 Strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58, all. 4 n. 17.1)

200 % x CQ I

b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 17.1) % x CQ I

2.4.22 Fossati umidi, stagni, pozze Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri; larghezza della fascia tampone inferiore a 6 m; impiego di concimi o prodotti fitosanitari; non appartenente alla superficie dell'azienda (all. 1 n. 3.1 e 3.2.1) Ogni lacuna: 200 fr.

2.4.23 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri; larghezza della fascia tampone inferiore a 3 m, cura non effettuata ogni 2-3 anni, cura effettuata durante il periodo di vegetazione; impiego di concimi o prodotti fitosanitari (all. 1 n. 3.1 e 3.2.2) Ogni lacuna: 200 fr.

2.4.24 Muri a secco Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri; larghezza della fascia tampone inferiore a 50 cm; impiego di concimi o prodotti fitosanitari (all. 1 n. 3.1 e 3.2.3) Ogni lacuna: 200 fr.

O sui pagamenti diretti 125

910.13

2.4a Contributi per la biodiversità: contributo per l'interconnessione 2.4a.1 Le riduzioni devono essere stabilite dal Cantone nel quadro dei progetti d'interconnessione regionali. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.4a.2 e 2.4a.3.

2.4a.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri del progetto d'interconnessione regionale approvato dal Cantone comporta almeno la riduzione dei contributi dell'anno in corso e la restituzione di quelli dell'anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.

2.4a.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all'esclusione dai contributi per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell'ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.

2.4a.4 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano i contributi a causa dell'inadempimento del periodo obbligatorio.

2.4a.5 Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 62 capoverso 3bis.

2.4a.6 Per le superfici di cui all'articolo 55 capoversi 5 e 6 non vengono versati contributi per l'interconnessione.

2.5

Contributo per la qualità del paesaggio 2.5.1 Le riduzioni devono essere stabilite dal Cantone nel quadro degli accordi contrattuali inerenti al progetto. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.5.2 e 2.5.3.

2.5.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri comporta almeno la riduzione dei contributi dell'anno in corso e la restituzione di quelli dell'anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.

2.5.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all'esclusione dai contributi per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell'ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.

2.5.4 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano contributi a causa dell'inadempimento del periodo obbligatorio.

Promovimento dell'agricoltura in generale 126

910.13

2.6

Contributi per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza 2.6.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai contributi per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza sull'intera superficie della coltura interessata.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune per la stessa coltura, le riduzioni non sono cumulabili.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Impiego di regolatori della crescita, fungicidi, stimolanti chimico-sintetici delle difese naturali o insetticidi (art. 69 cpv. 1) b. Esigenze non adempiute su ogni particella della coltura notificata (art. 69 cpv. 2) c. Varietà di frumento coltivata non menzionata nell'elenco delle varietà raccomandate di swiss granum e Agroscope (art. 69 cpv. 3) 120 % dei contributi

2.7

Contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita 2.7.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita sull'intera superficie inerbita dell'azienda o mediante un importo forfettario.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune, le riduzioni non sono cumulabili.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Bilancio foraggero utilizzato come prova non riconosciuto dall'UFAG quindi non valido o mancante (all. 5 n. 3.1) b. Dati sugli animali non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 70 e 71, all. 5 n. 2-4)

c. Superfici permanentemente inerbite, prati artificiali e altre superfici foraggere non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 70 e 71, all. 5 n. 2-4) d. Rese delle superfici impiegate e calcolate (anche prati e colture intercalari) nel bilancio foraggero non verificate né plausibili. Differenze di resa non motivate (all. 5 n. 3.3) e. Foraggi non elencati nella lista dei foraggi di base computati come tali (all. 5 n. 1) f. Indicazione della quantità di foraggi complementari impiegata non plausibile (all. 5) 200 fr.

Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 120 % dei contributi

O sui pagamenti diretti 127

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

g. Razione computabile di foraggio di base ottenuto da colture intercalari superata (art. 71 cpv. 2) h. Indicazione dei quantitativi di foraggi apportati e sottratti non comprovata da bollettini di consegna (all. 5 n. 5) i. Razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo tenuti in azienda composta per meno del 90 per cento della SS da foraggio di base (art. 71 cpv. 1, all. 5 n. 1)

j. Quota minima di foraggio ottenuto da prati e pascoli non rispettata (art. 71 cpv. 1, all. 5 n. 1) 120 % dei contributi

2.8

Contributi per l'agricoltura biologica 2.8.1 Le riduzioni avvengono: a. mediante punti per lacune di cui ai numeri 2.8.2-2.8.5; e b. mediante importi forfettari per lacune di cui ai numeri 2.8.6-2.8.10.

I punti per lacune di cui ai numeri 2.8.2-2.8.5 sono convertiti in riduzioni applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi totali per l'agricoltura biologica.

Se non sono state constatate lacune per i numeri 2.8.2-2.8.5, a quelle relative alla detenzione di animali (n. 2.8.6-2.8.10) si applica una tolleranza: somma degli importi forfettari meno 200 franchi.

Per le lacune nella detenzione di animali (n. 2.8.6-2.8.10), oltre agli importi forfettari, vengono assegnati anche punti.

Se sommando i punti in ambito biologico (n. 2.8.2-2.8.10) e i punti PER (n.

2.2) nonché il 25 per cento dei punti URA si ottengono 110 punti o più, non vengono versati contributi per l'agricoltura biologica nell'anno di contribuzione.

In ogni caso si possono ridurre al massimo i contributi per l'agricoltura biologica.

Alla prima recidiva i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati. A partire dalla seconda recidiva i punti o gli importi forfettari sono quadruplicati. Sono esclusi i numeri 2.8.3 lettera g e 2.8.10.

2.8.2 Aspetti

generali

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Insieme dell'azienda non gestito biologicamente (art. 6 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica [RS 910.18; O sull'agricoltura biologica]) 110 punti

b. Scambio di superfici con aziende non biologiche Superficie interessata in % della

Promovimento dell'agricoltura in generale 128

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

(art. 6 O sull'agricoltura biologica) SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti c. Azienda biologica non riconosciuta (art. 5 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica) 110 punti

d. Autorizzazione per una riconversione graduale non disponibile, oneri del piano di riconversione (scadenze, produzione parallela) non adempiuti (art. 9 O

sull'agricoltura biologica) 110 punti

e. Attività sottoposta a procedura di controllo non delimitata dalle altre attività attraverso un flusso delle merci separato/una contabilità separata (art. 5 cpv. 2, all. 1 n. 8.6 O sull'agricoltura biologica)

30 punti

f. Mancata notifica delle nuove superfici di conversione (all. 1 n. 1.1.6 O sull'agricoltura biologica)

Superficie interessata in % della SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti 2.8.3 Produzione

vegetale

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Inadempimento della PER da parte del fornitore di concime aziendale (art. 12 cpv. 6 O sull'agricoltura biologica)

Apporto < 2 unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF)

Apporto > 2 UBGF 10 punti

30 punti

b. Quantità massima di sostanze nutritive sparse non rispettata (2,5 UBGF/ha superficie concimabile (art. 12 cpv. 4 O sull'agricoltura biologica) 20 punti per superamento di 0,1 UBGF fino a 3 UBGF 110 punti se superiore a 3 UBGF c. Impiego di concimi azotati non autorizzati: applicazione da parte del personale dell'azienda o su suo incarico (art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica)

110 punti

d. Impiego di concimi non autorizzati (diversi da quelli azotati): applicazione da parte del personale dell'azienda o su suo incarico (art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica) 30 punti

e. Immagazzinamento di concimi non autorizzati, tuttavia comprovatamente non impiegati (all. 1 n. 8.6.2 O sull'agricoltura biologica) 30 punti

f. Impiego di concime autorizzato in maniera non conforme alle prescrizioni d'applicazione (art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 2 dell'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica [RS 910.181; O DEFR sull'agricoltura biologica]) 5 punti

g. Apporto di prodotti ottenuti dalla fermentazione 5 punti

O sui pagamenti diretti 129

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

non conforme alle disposizioni d'ordinanza (art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 2 O DEFR sull'agricoltura biologica) h. Impiego di ammendanti del suolo o compost non autorizzati (art. 12 cpv. 2 e 5 O sull'agricoltura biologica)

15 punti

i. Immagazzinamento di ammendanti del suolo o compost non autorizzati (all. 1 n. 8.6.2 O sull'agricoltura biologica) 15 punti

j. Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica; applicazione da parte del personale dell'azienda o su suo incarico (art. 11 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica) 10 punti/ara, min. 60 punti k. Applicazione errata dei prodotti fitosanitari autorizzati secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR

sull'agricoltura biologica (art. 11 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica) Indicazione

mancante,

concentrazione troppo alta Inadempimento del termine d'attesa Superamento della concentrazione massima di Cu
5 punti 30 punti 30 punti l. Immagazzinamento di prodotti fitosanitari non autorizzati (art. 11 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e

all. 1 n. 8.6.2 O DEFR sull'agricoltura biologica) 30 punti

m. Impiego di erbicidi, regolatori della crescita o prodotti per il disseccamento, applicazione da parte del personale dell'azienda (art. 11 cpv. 4 O sull'agricoltura biologica) 110 punti

n. Indicazioni sul metodo di applicazione del prodotto fitosanitario e inventario degli acquisti di prodotti fitosanitari mancanti o incompleti (all. 1 n. 2.2 O sull'agricoltura biologica) 100 fr. per documento 2.8.4 Sementi e materiale vegetale Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Registro di sementi e materiale vegetale incompleto, mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 2.2 O sull'agricoltura biologica) 50 fr. per documento Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente b. Impiego di sementi non biologiche, non conciate, di materiale vegetativo di moltiplicazione di livello 2 (norma bio) senza autorizzazione eccezionale e non indicato su OrganicXseeds per gruppi di varietà per cui non è più disponibile un'offerta biologica (art. 13 O sull'agricoltura biologica) 10 punti

Promovimento dell'agricoltura in generale 130

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Impiego di sementi non biologiche, conciate o di tuberi-seme non biologici, conciati (art. 13 O sull'agricoltura biologica) 30 punti

Immagazzinamento

di

sementi non biologiche, conciate o di tuberi-seme non biologici, conciati (art. 13 O sull'agricoltura biologica) 15 punti

Impiego di materiale vegetale non biologico per la coltivazione a titolo lucrativo (art. 13 O sull'agricoltura biologica) 30 punti (15 punti per quantità piccole fino a 100 piantine/bulbi) Impiego di sementi geneticamente modificate o di piante transgeniche (art. 13 O sull'agricoltura biologica)

110 punti

2.8.5 Colture speciali, funghi, raccolta di piante selvatiche Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Vegetali coltivati in idrocoltura (art. 10 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica) 15 punti

b. Sterilizzazione del suolo tramite vapore al di fuori dell'orticoltura protetta e della produzione di piantine (art. 11 cpv. 1 lett. d O sull'agricoltura biologica)

5 punti/ara, max. 30 punti c. Funghi; composizione iniziale del substrato non corretta e flusso delle merci non rintracciabile, impiego di elementi del substrato non autorizzati (art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all.

2 n. 2 O DEFR sull'agricoltura biologica) 10 punti

d. Raccolta di piante selvatiche: esigenze non adempiute (art. 14 O sull'agricoltura biologica) 10 punti

2.8.6 Detenzione di animali: aspetti generali Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Elenco dell'effettivo di animali o giornale dei trattamenti incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili

(art. 16d cpv. 4, all. 1 n. 3.3 lett. e O sull'agricoltura biologica)

50 fr. per documento b. Attuazione di provvedimenti zootecnici non ammessi (art. 16e O sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 1 punto/animale, min. 15 punti, max.

60 punti

c. Somministrazione profilattica di medicamenti; iniezione di ferro (art. 16d cpv. 3 lett. c e d O sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., e 10 punti

d. ...

O sui pagamenti diretti 131

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

e. Termini d'attesa raddoppiati non rispettati (art. 16d cpv. 8 O sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 10 punti f. Periodi di riconversione dopo l'uso di medicamenti non rispettati (art. 16d cpv. 9 O sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti g. Impiego di sostanze ausiliarie non ammesse (art. 15 cpv 2 O sull'agricoltura biologica e all. 8 O DEFR sull'agricoltura biologica) 100 fr. e 10 punti

h. Termini d'attesa dopo l'acquisto dell'animale non rispettati (art. 16 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti i. Trasferimento di embrioni (art. 16c cpv. 3 O sull'agricoltura biologica) 110 punti

j. Acquisto di animali ottenuti da trasferimento di embrioni (art. 16c cpv. 4 O sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti k. Sincronizzazione ormonale del calore (art. 16d cpv. 3 lett. c O sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti l. Provenienza degli animali non conforme all'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 16f O sull'agricoltura biologica) Nessun contratto per animali non da allevamento biologico

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 10 punti per UBG, min. 10 punti, max. 30 punti 200 fr. e 0 punti, recidiva 10 punti m. Impiego di alimenti per animali non conformi alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 16a cpv 1 O sull'agricoltura biologica e art. 4abis e 4b, all. 7 O DEFR sull'agricoltura biologica) UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 100 fr., min. 200 fr. e

15 punti (minerali 10 punti); max. 5000 fr. lettere m-o n. Immagazzinamento di alimenti per animali e/o minerali non conformi alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 16a cpv. 1

O sull'agricoltura biologica e art. 4abis e 4b, all. 7 O DEFR sull'agricoltura biologica) 0 punti: in caso di recidiva 200 fr. e 10 punti

o. Superamento della quota massima di alimenti per animali provenienti da coltivazione non biologica (art. 16a cpv. 4 e 6 O sull'agricoltura biologica) Superamento <1 %: nessuna riduzione alla prima constatazione Fino al 5 %: UBG animali interessati

x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti Superamento >5 %: UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 200 fr., min. 400 fr. e

30 punti; max. 5000 fr. lettere m-o p. Superamento della quota massima di alimenti per animali provenienti da un'azienda in conversione (art. 16a cpv. 5 O sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti

Promovimento dell'agricoltura in generale 132

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

q. Quota di foraggio grezzo per i ruminanti inferiore al 60 % (art. 16b cpv. 1 O sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti r. Durata di foraggiamento minima con latte non alterato non rispettata (art. 16b cpv. 2 O sull'agricoltura

biologica, art. 4abis e 4b, all. 7 O DEFR sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.

15 punti, max. 30 punti s. Quota di cereali e leguminose a granelli negli alimenti per pollame inferiore al 65 % (art. 16b cpv. 3 O sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.

15 punti, max. 30 punti t. Impiego di alimenti per animali contenenti OGM (art. 3 lett. c O sull'agricoltura biologica) Manca la prova che nell'intera azienda non sono stati impiegati organismi geneticamente modificati e rispettivi prodotti derivati UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 5 punti per UBG, min.

30 punti 30 punti: riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente u. Animali tenuti in stabulazione fissa (art. 15a O sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.

15 punti, max. 30 punti v. Animali giovani per più di 1 settimana in box individuali (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura

biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)

UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.

15 punti, max. 30 punti 2.8.7 Detenzione di animali: esigenze specifiche dei suini Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Verri non tenuti in gruppo (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.

15 punti, max. 30 punti b. Suinetti tenuti in flat-deck o in gabbie apposite (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.

15 punti, max. 30 punti c. Suini non alimentati con foraggio grezzo (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.

15 punti, max. 30 punti d. Superficie totale (stalla e area d'uscita) non rispettata (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 6 O DEFR sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.

15 punti, max. 30 punti

O sui pagamenti diretti 133

910.13

2.8.8 Detenzione di animali: esigenze specifiche del pollame Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Esigenze specifiche del pollame non adempiute (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.

15 punti, max. 30 punti b. Densità d'occupazione non rispettata (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.

15 punti, max. 30 punti c. Superficie pascolativa non rispettata (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.

15 punti, max. 30 punti d. Età minima di macellazione non rispettata (art. 16g O sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.

15 punti, max. 30 punti 2.8.9 Detenzione di animali: esigenze specifiche di altre specie animali Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Altre specie animali: esigenze non adempiute (art. 39c O sull'agricoltura biologica, all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.

15 punti, max. 30 punti b. Esigenze URA capretti/agnelli d'età inferiore a 1 anno non adempiute (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min.

10 punti, max. 30 punti c. Allevamento all'aperto di daini, cervi e bisonti UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 1 punto per UBG e giorno mancante, min. 10 punti, max.

30 punti

d. Api: ordinanza sull'agricoltura biologica non adempiuta (art. 16h O sull'agricoltura biologica)

100 fr. e 5 punti

e. Animali per hobby: esigenze non adempiute (art. 6 O sull'agricoltura biologica) UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, max.

15 punti

2.8.10 Detenzione di animali: estivazione biologica, transumanza Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Estivazione su alpe non biologico (art. 15b O sull'agricoltura biologica) o articoli 26-34 OPD non adempiuti

0 punti; in caso di recidiva UBG animali interessati x 200 fr. e 10 punti

b. Pascoli comunitari: nessun pascolo biologico separato o nessun contratto per l'impiego di sostanze ausiliarie disponibile (art. 15b O sull'agricoltura biologica) 0 punti; in caso di recidiva UBG animali interessati x 200 fr. e 10 punti

Promovimento dell'agricoltura in generale 134

910.13

2.9

Contributi per il benessere degli animali 2.9.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per categoria di animali secondo l'articolo 73 e separatamente per il programma SSRA e URA applicando la formula seguente:

somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi URA o SSRA della rispettiva categoria di animali.

Se il totale dei punti è uguale o superiore a 110, per l'anno di contribuzione non vengono versati contributi URA o SSRA per la rispettiva categoria di animali.

2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti a quelli relativi a una lacuna per la categoria di animali interessata. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti e non vengono versati contributi URA né contributi SSRA per la rispettiva categoria di animali.

2.9.2a Le riduzioni in caso di schizzo della corte o dell'ACE mancante o non attuale vengono applicate, per principio, per categoria di animali. Se una lacuna riguarda più categorie di animali, la riduzione ammonta a 600 franchi al massimo.

2.9.3 SSRA: animali delle specie bovina, equina, caprina e suina, bufali e conigli Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Non tutti gli animali tenuti in gruppo, deroghe non ammesse (art. 72 cpv. 1, all. 6 lett. A n. 1.1 lett. a, 1.4, 2.1 lett. a, 2.7, 3.1 lett.

a, 3.5, 4.1 lett. a, 4.5, 5.1, 5.8 e 5.9) Meno del 10 % degli animali 10 % degli animali o oltre 60 punti 110 punti

b. Intensità della luce diurna nella stalla inferiore a 15 lux (art. 74 cpv. 1 lett. c)

Intensità della luce diurna naturale piuttosto ridotta Intensità della luce diurna naturale notevolmente ridotta

10 punti

110 punti

2.9.4 SSRA: animali della specie bovina e bufali Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Area di foraggiamento e di abbeveraggio: assenza di pavimento rivestito (all. 6 lett. A n. 1.3)

110

punti

b. Accesso in permanenza a un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area priva di lettiera non garantito per tutti gli animali o deroghe non ammesse (art. 72 cpv. 1, art. 74 cpv. 8, all. 6 lett. A n. 1.1 lett. b e 1.4) Meno del 10 % degli animali 10 % degli animali o oltre 60 punti 110 punti

O sui pagamenti diretti 135

910.13

c. Area di riposo con stuoie: modello di stuoia non conforme alle esigenze SSRA (all. 6 lett. A n. 1.2 lett. a e b) Meno del 10 % delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA 10 % delle stuoie o oltre non conforme alle esigenze SSRA 60 punti

110 punti

d. Area di riposo con stuoie: paglia non conforme alle esigenze SSRA (all. 6 lett. A n. 1.2 lett. c)

Presenza di paglia conforme alle esigenze SSRA scarsa Presenza di paglia conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa Tutta la paglia non conforme alle esigenze SSRA

10 punti

40 punti

110 punti

e. Area di riposo senza stuoie: assenza di un pagliericcio o di un'area di riposo equivalente (all. 6 lett. A n. 1.2) Meno del 10 % della superficie non conforme alle esigenze SSRA 10 % della superficie o oltre non conforme alle esigenze SSRA 60 punti

110 punti

2.9.5 SSRA: animali della specie equina Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Area di riposo: assenza di uno strato di segatura o di un'area di riposo equivalente (all. 6 lett. A n. 2.2) Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa Tutta la lettiera non conforme alle esigenze SSRA

10 punti

40 punti

110 punti

b. Dimensioni minime del giaciglio non rispettate (all. 6 lett. A n. 2.2) Meno del 10 % della superficie del giaciglio non conforme alle esigenze SSRA 10 % della superficie del giaciglio o oltre non conforme alle esigenze SSRA

60 punti

110 punti

c. Suolo con perforazioni (all. 6 lett. A n. 2.3) 110 punti

d. Area di foraggiamento o di abbeveraggio: pavimento non rivestito (all. 6 lett. A n. 2.4) 110 punti

e. Altezza del soffitto non conforme (all. 6 lett. A n. 2.6) 110 punti

f. Accesso in permanenza a un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area priva di lettiera non garantito per tutti gli animali o deroghe non ammesse (art. 72 cpv. 1, art. 74 cpv. 8, all. 6 lett. A n. 2.1 lett. b e 2.7) Meno del 10 % degli animali 10 % o oltre degli animali 60 punti 110 punti

g. Eventuali stand di foraggiamento non conformi o non tutti gli animali possono alimentarsi senza essere disturbati (all. 6 lett. A n. 2.5) 110 punti

Promovimento dell'agricoltura in generale 136

910.13

2.9.6 SSRA: animali della specie caprina Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Area di riposo: superficie o qualità non conforme (all. 6 lett. A n. 3.2)

Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa Tutta la lettiera non conforme alle

esigenze SSRA Giaciglio inferiore alle dimensioni minime nella misura di meno del 10 % Giaciglio inferiore alle dimensioni minime nella misura del 10 % o oltre 10 punti

40 punti

110 punti

60 punti

110 punti

b. Area coperta per animale, priva di lettiera, non conforme alle esigenze (all. 6 lett. A n. 3.3) Area coperta, priva di lettiera inferiore alle dimensioni minime nella misura di meno del 10 % Area coperta, priva di lettiera inferiore alle dimensioni minime nella misura del 10 % o oltre

60 punti

110 punti

c. Area di abbeveraggio: pavimento non rivestito (all. 6 lett. A n. 3.4) 110 punti

d. Accesso in permanenza a un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area priva di lettiera non garantito per tutti gli animali o deroghe non ammesse (art. 72 cpv. 1, art. 74 cpv. 8, all. 6 lett. A n. 3.1 lett. b e 3.5) Meno del 10 % degli animali 10 % degli animali o oltre 60 punti

110 punti

2.9.7 SSRA: animali della specie suina Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Box per il parto: area di riposo non ricoperta di paglia lunga o di canne o con perforazioni (all. 6 lett. A n. 4.2 lett. a e b) Presenza di paglia conforme alle esigenze SSRA scarsa Presenza di paglia conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa Tutta la paglia non conforme alle esigenze SSRA Area(e) di riposo con perforazioni 10 punti

40

110 punti

110 punti

b. Altri box: lettiera nell'area di riposo non conforme alle esigenze SSRA o con perforazioni (all. 6 lett. A n. 4.2 lett. c)

Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa alla temperatura attuale del porcile Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa alla temperatura attuale del porcile Tutta la lettiera non conforme alle esigenze SSRA alla temperatura attuale del porcile Area(e) di riposo con perforazioni 10 punti

40 punti

110 punti

110 punti

O sui pagamenti diretti 137

910.13

c. Sistemi con compost: assenza di un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA al di fuori dell'area con compost (all. 6 lett. A n. 4.3) 110 punti

d. Area di foraggiamento utilizzata anche come area di riposo: durante la notte accesso al foraggio (all. 6 lett. A n. 4.2 lett. d) 110 punti

e. Area di foraggiamento o di abbeveraggio non rivestita (all. 6 lett. A n. 4.4)

110 punti

f. Accesso in permanenza a un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA e a un'area priva di lettiera non garantito per tutti gli animali o deroghe non ammesse (art. 72 cpv. 1, all. 6

lett. A n. 4.1 lett. b e 4.5) Meno del 10 % degli animali 10 % degli animali o oltre 60 punti

110 punti

2.9.8 SSRA:

conigli

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Nido separato ricoperto da lettiera non disponibile per ogni figliata (all. 6 lett. A n. 5.2) 110

punti

b. Dimensioni minime dei box per coniglie madri o per animali giovani non rispettate (all. 6 lett. A n. 5.4) Inadempimento delle dimensioni minime nella misura di meno del 10 % Inadempimento delle dimensioni minime nella misura del 10 % o oltre 60 punti

110 punti

c. Distanza tra suolo e superfici sopraelevate inferiore a 20 cm (all. 6 lett. A n. 5.6) 110

punti

d. Lettiera inadeguata o in quantità

insufficiente per raspare (art. 74 cpv. 5, all. 6 lett. A n. 5.7)

Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa Tutta la lettiera non conforme alle esigenze SSRA

10 punti

40 punti

110 punti

2.9.9 SSRA: pollame da reddito - senza area con clima esterno (ACE) Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Superficie calpestabile o lunghezza totale dei posatoi non conforme (all. 6 lett. A n. 6.9 lett. a e 6.10) Superficie calpestabile rimisurata o lunghezza totale dei posatoi inferiore alle dimensioni minime nella misura di meno del 10 % Superficie calpestabile rimisurata o lunghezza totale dei posatoi inferiore alle dimensioni minime nella misura del 10 % o oltre 60 punti

110 punti

b. Posatoi: modello o numero non conforme alle esigenze USAV (all. 6 lett. A n. 6.4, 6.9 lett. b e 6.10) 110

punti

Promovimento dell'agricoltura in generale 138

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

c. Numero di posatoi disponibili insufficiente (all. 6 lett. A n. 6.8, 6.9 lett. b e 6.10)

110

punti

d. Schizzo del pollaio conforme non disponibile o non attuale (all. 6 lett. A n. 6.9 lett. b, 6.10 e 6.11) 200

fr.

e. Ultimo effettivo di animali stabulato superiore a quello massimo consentito (all. 6 lett. A n. 6.11 lett. a) 110

punti

f. Intensità della luce diurna o illuminazione totale del pollaio inferiore a 15 lux (art. 74 cpv. 1 lett. c, all. 6 lett. A n. 6.2) Intensità luminosa piuttosto ridotta Intensità luminosa notevolmente ridotta

10 punti 110 punti

g. Superficie totale del suolo non sufficientemente

ricoperta da un'adeguata lettiera (art. 74 cpv. 5, all. 6 lett. A n. 6.3

e 6.6)

Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa Tutta la lettiera non conforme alle esigenze SSRA

10 punti

40 punti

110 punti

h. Numero di posatoi sopraelevati disponibili troppo scarso (all. 6 lett. A n. 6.4 e 6.7) 60 punti

i. Possibilità di ritirarsi insufficienti (all. 6 lett. A n. 6.8) 10 punti

j. Durata minima d'ingrasso non rispettata (all. 6 lett. A n. 6.5) 60 punti

2.9.10 URA: animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e bufali Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Corte non ubicata all'aperto (all. 6 lett. E n. 1.1) 110 punti

b. Superficie della corte totale o superficie della corte non coperta non conforme (all. 6 lett. E n. 2-5) Superficie rimisurata inferiore alle dimensioni minime nella misura di meno del 10 % Superficie rimisurata inferiore alle dimensioni minime nella misura del 10 % o oltre

60 punti

110 punti

c. Schizzo della corte conforme non disponibile o non attuale (all. 6 lett. E n. 2) 200 fr.

d. Numero attuale di animali per uscita superiore a quello massimo consentito (all. 6 lett. E n. 2.2 e 2.5) 110 punti

e. Rete parasole dall'1.11 al 28.2 (all. 6 lett. E n. 1.2) 10 punti

f. Solo per corti non provviste di rivestimento: non tutte le aree fangose recintate (all. 6 lett. E n. 1.3) 10 punti

g. Sui pascoli: non tutte le aree fangose recintate (all. 6 lett. E n. 7.2) 10 punti

O sui pagamenti diretti 139

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

h. Nelle giornate di pascolo, questo non può coprire il 25 % circa del consumo di SS (all. 6 lett. E n. 7.3) 60 punti

i. La superficie per cavallo presente sul pascolo è inferiore a 8,0 are o a 6,4 are se sulla stessa superficie sono presenti contemporaneamente cinque o più cavalli (all. 6 lett. E n. 7.4) 60 punti

j. Area

di

riposo

non sufficientemente ricoperta

da un'adeguata

lettiera o con

perforazioni

(art. 75 cpv. 2,

all. 6 lett. D n. 1.3 lett. a)

Presenza di lettiera adeguata scarsa Presenza di lettiera adeguata troppo scarsa Tutta la lettiera non adeguata Area(e) di riposo con perforazioni 10 punti 40 punti 110 punti 110 punti k. Animali di età inferiore a 160 giorni fissati (all. 6 lett. D n. 1.3 lett. b)

110

punti

l. Animali della specie equina: perforazioni sulla superficie della stalla o della corte accessibile agli animali (all. 6 lett. D n. 1.3 lett. c)

60

punti

m. Documentazione sulle uscite non conforme (art. 75 cpv. 4, all. 6 lett. D n. 1.1)

200

fr.

n. 1.5 - 31.10: giorni di uscita al pascolo o alla corte comprovati insufficienti (all. 6 lett. D n. 1.1 lett. a e b) 4 punti per giorno

di uscita mancante

o. 1.11 - 30.4: giorni di uscita comprovati insufficienti (all. 6 lett. D n. 1.1 lett. a e b) 6 punti per giorno

di uscita mancante

p. Variante di uscita alternativa per gli animali interessati non consentita o, se consentita, corte non accessibile in permanenza (all. 6 lett. D n. 1.2 a e b) 110

punti

2.9.11 URA: animali della specie suina Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Superficie d'uscita non ubicata all'aperto (all. 6 lett. E n. 1.1) 110 punti

b. Superficie d'uscita totale o superficie d'uscita non coperta non conforme (all. 6 lett. E n. 2.1, 2.2, 2.4 e 6) Superficie rimisurata inferiore alle dimensioni minime nella misura di meno del 10 % Superficie rimisurata inferiore alle dimensioni minime nella misura del 10 % o oltre 60 punti

110 punti

c. Schizzo della corte conforme non disponibile o non attuale (all. 6 lett. E n. 2) 200

fr.

d. Numero attuale di animali per gruppo d'uscita superiore a quello massimo consentito (all. 6 lett. E n. 2.2 e 2.5) 110

punti

e. Rete parasole dall'1.11 al 28.2 (all. 6 lett. E n. 1.2) 10 punti

Promovimento dell'agricoltura in generale 140

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

f. Solo per aree d'uscita non provviste di un rivestimento: punti fangosi non recintati o area di foraggiamento o di abbeveraggio non provvista di rivestimento (all. 6 lett. E n. 1.3 e 1.4) 10

punti

g. Documentazione sulle uscite non conforme (art. 75 cpv. 4) 200 fr.

h. Giorni di uscita comprovati insufficienti per scrofe da allevamento in lattazione (all. 6 lett. D n. 2.1) 4 punti per giorno di uscita mancante

i. Uscita giornaliera di diverse ore per gli altri suini (all. 6 lett. D n. 2.2) non comprovata 4 punti per giorno di uscita mancante

j. Area di riposo con perforazioni (all. 6 lett. D n. 2.3) 110 punti

2.9.12 URA: conigli Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Corte non ubicata all'aperto (all. 6 lett. E n. 1.1) 110 punti

b. Superficie della corte non coperta non conforme (all. 6 lett. E n. 2.1, 2.2, 2.4 e 5) 110 punti

c. Documentazione sulle uscite non conforme (art. 75 cpv. 4, all. 6 lett. D n. 3.2) 200 fr.

d. Uscita giornaliera di diverse ore non comprovata per tutte le coniglie madri e tutti gli animali giovani (all. 6 lett. D n. 3.1) 4 punti per giorno di uscita mancante

2.9.13 URA: pollame da reddito - senza ACE Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Cotica erbosa fortemente danneggiata o punti fangosi non recintati (all. 6 lett. E n. 7.1 e 7.2) 10

punti

b. Possibilità di rifugio insufficiente (all. 6 lett. E n. 7.6)

Possibilità di rifugio scarsa Nessuna possibilità di rifugio 10 punti 110 punti

c. Aperture al pascolo non conformi (all. 6 lett. E n. 7.6) 10 punti

d. Documentazione sulle uscite non conforme (art. 75 cpv. 4, all. 6 lett. D n. 4.2 lett. f, 4.4 lett. c e 4.8 lett. c) 200 fr.

e. Accesso giornaliero al pascolo non comprovato (all. 6 lett. E n. 4.1, 4.2, 4.7 e 4.8) 4 punti per giorno di uscita mancante

f. Durata dell'accesso al pascolo (13-16 + altre 2 ore) non rispettata

(all. 6 lett. D n. 4.1-4.3, 4.4, 4.7 e 4.8) 60

punti

g. Non tutta la superficie del suolo sufficientemente ricoperta da

un'adeguata lettiera Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa Presenza di lettiera conforme alle esigenze 10 punti

40 punti

O sui pagamenti diretti 141

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

(art. 74 cpv. 5, all. 6 lett. D n. 4.5 e 4.9) SSRA troppo scarsa Tutta la lettiera non conforme alle esigenze SSRA

110 punti

h. Non tutti i polli vengono ingrassati almeno per 56 giorni (all. 6 lett. D n. 4.6) 60

punti

2.9.14 SSRA e URA: pollame da reddito - ACE Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Superficie o aperture ACE non conformi (all. 6 lett. B n. 1.2, 4.3 e 4.4)

Superficie dell'ACE rimisurata o aperture ACE inferiori alle dimensioni minime nella misura di meno del 10 % Superficie dell'ACE rimisurata o aperture ACE inferiori alle dimensioni minime nella misura del 10 % o oltre

60 punti

110 punti

b. Solo polli da ingrasso SSRA: posizione delle aperture non conforme (all. 6 lett. B n. 1.2, 4.3 e 4.4) 110

punti

c. Schizzo dell'ACE conforme non disponibile o non attuale (all. 6 lett. B n. 4.4 e 4.5) 200

fr.

d. Ultimo effettivo di animali stabulato superiore a quello massimo consentito (all. 6 lett. B n. 4.5) 110

punti

e. ACE non coperta o non sufficientemente aperta (all. 6 lett. B n. 1.1 lett. a, b e d) 60

punti

f. Superficie del suolo dell'ACE (tutta la superficie) non sufficiente-

mente ricoperta da

un'adeguata lettiera (art. 74 cpv. 5, all. 6 lett. B n. 1.1 lett. c) Presenza di lettiera adeguata scarsa Presenza di lettiera adeguata troppo scarsa Tutta la lettiera non adeguata 10 punti

40 punti 110 punti

g. Documentazione sulle uscite non conforme (all. 6 lett. B n. 4.1 e 4.2)

200 fr.

h. Accesso giornaliero all'ACE non comprovato (all. 6 lett. B n. 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4) 4 punti per giorno di uscita mancante

i. Accesso all'ACE non durante l'intera giornata (all. 6 lett. B n. 2.1 e 3) 60

punti

2.10 Contributi per l'efficienza delle risorse 2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai contributi per l'efficienza delle risorse separatamente per ogni singolo procedi-

Promovimento dell'agricoltura in generale 142

910.13

mento (spandimento a basse emissioni, semina diretta, semina a bande, semina a lettiera, rinuncia a erbicidi per la lavorazione rispettosa del suolo).

Vengono ridotti i contributi dell'azienda per il rispettivo procedimento. Laddove per lo stesso procedimento vengano constatate contemporaneamente più lacune secondo il numero 2.10.2 lettere b e c e secondo il numero 2.10.3 lettere a-j, le riduzioni non sono cumulabili.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

2.10.2 Procedimenti di spandimento a basse emissioni Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Per i procedimenti di spandimento a basse emissioni per ettaro e dose non sono stati computati in Suisse-Bilanz 3 kg di azoto disponibile (art. 78 cpv. 3) Correzione del bilancio di concimazione e 200 fr., in più eventuali riduzioni nell'ambito della PER (superamento del bilancio delle sostanze nutritive) b. Per ogni superficie sono state notificate per i contributi più di quattro dosi (art. 78 cpv. 1) Riduzione a quattro dosi; pagamento di quattro dosi c. Registrazioni (data dello spandimento e superficie concimata) non disponibili, errate o inutilizzabili (art. 78 cpv. 4) 120 % dei contributi

d. Dosi notificate per i contributi tra il 15.11 e il 15.2 (art. 78 cpv. 1 e 2)

120 % dei contributi 2.10.3 Lavorazione rispettosa del suolo Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Semina diretta: durante la semina smosso più del 25 % della superficie del suolo (art. 79 cpv. 2) Semina a bande fresate e strip till (semina a bande): durante la semina smosso più del 50 % della superficie del suolo (art. 79 cpv. 2)

Semina a lettiera: senza aratura (art. 79 cpv. 2) 120 % dei contributi

b. Notifica di colture che non danno diritto a contributi (art. 79 cpv. 3)

120 % dei contributi c. Procedimento di semina in caso di coltura intercalare non corrispondente alla definizione di semina diretta, semina a bande o a lettiera (art. 79 cpv. 2) 120 % dei contributi

d. Interventi sul suolo se non viene seminata alcuna coltura intercalare: dal raccolto della coltura principale precedente alla semina della coltura principale che dà diritto ai contributi gli interventi non corrispondono alla definizione del procedimento di semina della coltura principale che dà diritto ai

contributi prescelto (art. 79 cpv. 2) 120 % dei contributi

e. Interventi sul suolo se viene seminata una coltura 120 % dei contributi

O sui pagamenti diretti 143

910.13

intercalare:

Dal

raccolto

della

coltura principale precedente alla semina della coltura intercalare gli interventi non corrispondono alla definizione del procedimento di semina della coltura intercalare prescelto (art. 79 cpv. 2).

Dalla semina della coltura intercalare alla semina della coltura principale che dà diritto ai contributi gli interventi non corrispondono alla definizione del procedimento di semina della coltura principale che dà diritto ai contributi prescelto (art. 79 cpv. 2) f. Aziende che non si sono notificate per il contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi: uso dell'aratro dal raccolto

della coltura principale precedente al raccolto della coltura principale che dà diritto ai contributi (art. 80 cpv. 2).

120 % dei contributi g. Aziende che non si sono notificate per il contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi: superamento della profon-

dità massima di lavorazione del suolo di 10 cm (art. 80 cpv. 2)

120 % dei contributi h. Impiego di glifosato superiore a 1,5 kg di principio attivo per ettaro dal raccolto della coltura principale precedente a quello della coltura principale che dà diritto ai contributi (art. 80 cpv. 2, all. 1 n. 1) 120 % dei contributi

i. Impiego di erbicidi per superfici notificate per il contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi dal raccolto della coltura principale precedente a quello della coltura principale

che dà diritto ai contributi (art. 81) 120 % dei contributi

j. Le seguenti registrazioni per superficie sono incomplete, mancanti, errate o inutilizzabili: tipo di lavorazione rispettosa del suolo, coltura principale e coltura principale precedente, impiego di erbicidi, superficie (art. 80 cpv. 3) 120 % dei contributi

k. Dichiarazione errata delle dimensioni della superficie Valore troppo basso

Valore troppo alto

Correzione. Versamento dei contributi secondo la dichiarazione corretta Correzione. Versamento dei contributi secondo la dichiarazione corretta. In più riduzione di 1000 fr.

2.10.4 Impiego di una tecnica d'applicazione precisa Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante impiegato per l'irrorazione della pagina inferiore della foglia (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2) Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr.

b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2) Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr.

Promovimento dell'agricoltura in generale 144

910.13

2.10.5 Contributo per l'impiego del ciclo dell'acqua di risciacquo per la pulizia delle irroratrici

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Sistema di pulizia dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82a, all. 7 n. 6.4) Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr.

2.11 Prescrizioni rilevanti per l'agricoltura secondo la legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione della natura e del paesaggio 2.11.1 In caso di infrazione delle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio, i contributi sono ridotti se l'infrazione è in relazione alla gestione dell'azienda. Le infrazioni devono essere stabilite mediante una decisione definitiva, almeno mediante una decisione dell'autorità esecutiva competente. Se si tratta di un'infrazione nell'ambito della PER e i contributi sono ridotti in base ad essa, queste riduzioni hanno la priorità. Sono escluse riduzioni doppie.

2.11.2 Le riduzioni vengono irrogate indipendentemente dalla portata della sanzione penale ai sensi della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio. Conformemente all'articolo 183 LAgr, tutte le decisioni passate in giudicato che possono determinare riduzioni vanno notificate al servizio cantonale dell'agricoltura e, su richiesta, all'UFAG e all'UFAM.

2.11.3 La riduzione ammonta a 1000 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei pagamenti diretti, tuttavia al massimo a 6000 franchi.

2.11.4 Per le infrazioni particolarmente gravi, il Cantone può adeguatamente aumentare la riduzione.

3

Riduzione dei pagamenti diretti per le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari 3.1 Aspetti

generali

3.1.1 I contributi d'estivazione sono ridotti secondo i numeri 3.2-3.6. I contributi d'estivazione per ovini, eccetto pecore lattifere, permanentemente sorvegliati o estivati su pascoli da rotazione sono ridotti secondo il numero 3.7. Tutti i contributi nella regione d'estivazione sono ridotti secondo il numero 3.10.

O sui pagamenti diretti 145

910.13

3.2

Indicazioni non veritiere 3.2.1 Indicazioni non veritiere concernenti gli animali (art. 36, 37 e 98) Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. 0-5 %, al massimo 1 UBG Nessuna

b. Oltre 5-20 % o oltre 1 UBG, tuttavia al massimo 4 UBG

20 %,

max. 3000 fr.

c. Oltre il 20 % o oltre 4 UBG, nonché in caso di recidiva 50 %,

max. 6000 fr.

3.2.2 Indicazioni non veritiere concernenti le superfici (art. 38 e 98) Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. 0-10 %

Nessuna

b. Oltre il 10-30 % 20 %,

max. 3000 fr.

c. Oltre il 30 %

50 %,

max. 6000 fr.

3.2.3 Indicazioni non veritiere concernenti la durata del pascolo (art. 36, 37 e 98) Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Fino a 3 giorni

Nessuna

b. 4-6 giorni

20 %,

max. 3000 fr.

c. Oltre 6 giorni, nonché in caso di recidiva 50 %,

max. 6000 fr.

3.3

Intralcio ai controlli 3.3.1 In caso di intralcio ai controlli o minacce i contributi sono ridotti del 10 per cento, almeno di 200 franchi, al massimo di 1000 franchi.

3.3.2 Il rifiuto dei controlli implica l'esclusione dai contributi.

3.4 Inoltro

della

domanda

3.4.1 Salvo in casi di forza maggiore, l'inoltro tardivo della domanda o della notifica comporta una riduzione dei contributi del 10 per cento, almeno di 200 franchi, al massimo di 1000 franchi.

3.4.2 Non sono versati contributi se non è più possibile effettuare un controllo accurato.

Promovimento dell'agricoltura in generale 146

910.13

3.5

Documenti e registrazioni Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l'esclusione dai contributi.

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Registro dell'apporto di concimi mancante (art. 30), se sono stati apportati concimi Registro dell'apporto di foraggio mancante (art. 31), se è stato apportato foraggio Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione Registrazioni giusta il piano di gestione mancanti (all. 2 n. 2), se richieste Registrazioni giusta gli oneri cantonali mancanti (art. 34), se richieste Documenti d'accompagnamento o elenchi degli animali mancanti (art. 36) Piano delle superfici mancante (art. 38) Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante (all. 2 n. 4), se il gregge è permanentemente sorvegliato o su un pascolo da rotazione 200 fr. per documento mancante o per registrazione mancante, max.

3000 fr. Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se i documenti o le registrazioni dell'anno in corso o dell'anno precedente non sono stati presentati successivamente 3.6

Condizioni di gestione 3.6.1 Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l'esclusione dai contributi.

3.6.2 Se la riduzione dettata dall'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento non viene presa in considerazione.

3.6.3 La riduzione dei contributi d'estivazione per le seguenti prime lacune ammonta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L'importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo si applica in caso di recidiva.

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Gestione non adeguata né rispettosa dell'ambiente (art. 26) 10 %

b. Manutenzione insufficiente di edifici, impianti, accessi (art. 27) 10 %

c. Detenzione degli animali estivati: non sorvegliati e controllati almeno una volta alla settimana (art. 28) 10 %

d. Assenza di misure per far fronte all'avanzamento del bosco e all'abbandono (art. 29 cpv. 1)

10 %

e. Utilizzo delle superfici sulle quali non è ammesso il pascolo (art. 29 cpv. 2) 10 %

O sui pagamenti diretti 147

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

f. Gestione delle superfici che rientrano nella protezione della natura non conforme alle prescrizioni (art. 29 cpv. 3)

10 %

g. Apporto di concimi non prodotti sull'alpe senza autorizzazione (art. 30 cpv. 1)

15 %

h. Impiego di concimi minerali azotati o concimi liquidi non prodotti sull'alpe (art. 30 cpv. 2) 15 %

i. Apporto non autorizzato di foraggio grezzo per situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche (art. 31 cpv. 1) 10 %

j. Apporto non autorizzato di foraggi essiccati in aziende con vacche munte (art. 31 cpv. 2)

10 %

k. Apporto non autorizzato di foraggi concentrati in aziende con vacche munte (art. 31 cpv. 2)

10 %

l. Somministrazione non autorizzata di foraggi concentrati ai suini (art. 31 cpv. 3)

10 %

m. Elevata presenza di piante problematiche (art. 32 cpv. 1) 10 %

n. Impiego non autorizzato di erbicidi (art. 32 cpv. 2) 15 %

o. Inosservanza delle esigenze e delle indicazioni nel piano di gestione (art. 33) 15 %

15 %

p. Utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva (art. 34 cpv. 1) 10 %

q. Danni ecologici o gestione inadeguata (art. 34 cpv. 2) 10 %

3.7

Condizioni di gestione per i pascoli destinati agli ovini con sorveglianza permanente o per i pascoli da rotazione 3.7.1 Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l'esclusione dai contributi.

3.7.2 Se la riduzione dettata dall'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento non viene presa in considerazione.

3.7.3 La riduzione dei contributi d'estivazione per le seguenti prime lacune ammonta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L'importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo si applica in caso di recidiva.

3.7.4 Inadempimento parziale delle esigenze relative alla sorveglianza permanente degli ovini

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Gregge non condotto da un pastore con cani (all. 2 n. 4.1.1) 15 %

b. Gregge non condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore (all. 2 n. 4.1.1)

15 %

Promovimento dell'agricoltura in generale 148

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

c. Pascolo non suddiviso in settori (all. 2 n. 4.1.2) 10 %

d. Suddivisione del pascolo in settori non riportata su un piano (all. 2 n. 4.1.2) Secondo

n. 3.5

e. Utilizzazione non adeguata (all. 2 n. 4.1.3) 10 %

f. Utilizzazione non omogenea, con segni di sovrasfruttamento (all. 2 n. 4.1.3)

10 %

g. Permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo superiore a due settimane (all. 2 n. 4.1.4) 10 %

h. Stessa superficie riutilizzata per il pascolo entro quattro settimane (all. 2 n. 4.1.4)

10 %

i. Gregge non sorvegliato ininterrottamente (all. 2 n. 4.1.5) 15 %

j. Scelta e utilizzazione dei rifugi per la notte non effettuate in maniera da evitare danni ecologici (all. 2 n. 4.1.6) 10 %

k. Assenza di un registro dei pascoli (all. 2 n. 4.1.7) Secondo

n. 3.5

l. Inizio del pascolo a meno di 20 giorni dallo scioglimento delle nevi (all. 2 n.

4.1.8)

10 %

m. Reti in materiale sintetico non impiegate correttamente (all. 2 n. 4.1.9) 10 %

3.7.5 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Pascolo non effettuato, per tutta la durata dell'estivazione, in parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi naturali (all. 2 n. 4.2.1) 15 %

b. Utilizzazione non adeguata (all. 2 n. 4.2.2) 10 %

c. Utilizzazione non omogenea, con segni di sovrasfruttamento (all. 2 n. 4.2.2)

10 %

d. Rotazione non regolare e senza tenere conto della superficie dei parchi, del carico e delle condizioni locali (all. 2 n. 4.2.3) 10 %

e. Stesso parco adibito al pascolo per più di due settimane (all. 2 n. 4.2.4) 10 %

f. Stesso parco riutilizzato come pascolo entro quattro settimane (all. 2 n. 4.2.4)

10 %

g. Parchi non riportati su un piano (all. 2 n. 4.2.5) Secondo

n. 3.5

h. Assenza di un registro dei pascoli (all. 2 n. 4.2.6) Secondo

n. 3.5

i. Inizio del pascolo a meno di 20 giorni dallo scioglimento delle nevi (all. 2 n. 4.2.7)

10 %

O sui pagamenti diretti 149

910.13

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

j. Reti in materiale sintetico non impiegate correttamente (all. 2 n. 4.2.8) 10 %

3.8

Contributo per la biodiversità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q II: inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58 e 59, all. 4 n. 15.1) 200 % x CQ II

b. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici (art. 59, all. 4 n. 15.1); qualità biologica in calo durante il periodo obbligatorio Nessuna. Versamento di CQ II soltanto per

superfici con presenza sufficiente di piante indicatrici

3.8.1

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q II: inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58 e 59, all. 4 n. 15.1) 200 % x CQ II

b. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici (art. 59, all. 4 n. 15.1); qualità biologica in calo durante il periodo obbligatorio Nessuna. Versamento di CQ II soltanto per

superfici con presenza sufficiente di piante indicatrici

3.8.2

Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 57 capoverso 3.

3.9

Contributo per la qualità del paesaggio Le disposizioni di cui al numero 2.5 si applicano anche per le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari.

3.10 Prescrizioni rilevanti per l'agricoltura secondo la legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione della natura e del paesaggio nonché sulla protezione degli animali 3.10.1 Si applicano per analogia i numeri 2.11.1 e 2.11.2.

3.10.2 La riduzione ammonta a 200 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei contributi nella regione d'estivazione, tuttavia al massimo a 2500 franchi.

Promovimento dell'agricoltura in generale 150

910.13

3.10.3 Per le infrazioni particolarmente gravi, il Cantone può adeguatamente aumentare la riduzione.

3.10.4 Il Cantone può rinunciare alla riduzione alla prima infrazione alle prescrizioni in materia di protezione degli animali sotto il profilo dei requisiti edili se il servizio veterinario cantonale ha fissato un termine per colmare la lacuna.

O sui pagamenti diretti 151

910.13

Allegato 9

(art. 117)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: ...139

139 Le mod. possono essere consultate alla RU 2013 4145.

Promovimento dell'agricoltura in generale 152

910.13