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642.121

Ordinanza del DFF
concernente l'esame delle domande di condono
dell'imposta federale diretta

(Ordinanza sul condono dell'imposta)

del 12 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 167f della legge federale del 14 dicembre 19901 sull'imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza descrive le condizioni del condono dell'imposta, i motivi del suo diniego e la procedura di condono.

Sezione 2: Condizioni e motivi di diniego

Art. 2 Situazioni di bisogno nel caso di persone fisiche

1 Si considera che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD) quando:

a.
le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento; o
b.
l'intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria.

2 È data in particolare una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando il debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese finalizzate al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente estinto entro un termine prevedibile.

3 Una limitazione delle spese finalizzate al mantenimento del tenore di vita può essere ragionevolmente pretesa, se tali spese superano il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento (art. 93 LF dell'11 apr. 18892 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF).

Art. 3 Cause di una situazione di bisogno nel caso di persone fisiche

1 Tra le cause che possono condurre una persona fisica a una situazione di bisogno, sono riconosciute in particolare:

a.
un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto a:
1.
oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento,
2.
costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non sopportati da terzi, o
3.
un lungo periodo di disoccupazione;
b.
un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è responsabile.

2 Se la situazione di bisogno è imputabile ad altre cause, l'autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono considerate altre cause in particolare:

a.
fideiussioni;
b.
elevati pegni immobiliari;
c.
debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato;
d.
considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l'esistenza economica della persona e i posti di lavoro.

3 Perdite di reddito e spese che sono già state prese in considerazione all'atto della tassazione o del calcolo dell'imposta non sono riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni usuali del reddito del contribuente.

Art. 4 Situazione di bisogno e relative cause nel caso di persone giuridiche

1 Si considera che una persona giuridica sia caduta nel bisogno quando deve essere risanata.

2 Sono considerate cause di una situazione di bisogno di una persona giuridica una perdita di capitale o un indebitamento eccessivo, se ciò mette in pericolo l'esistenza economica della persona e i posti di lavoro.

3 Se i titolari di quote forniscono prestazioni di risanamento e se altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente alle loro pretese, può essere accordato un condono nella stessa proporzione percentuale della rinuncia dei creditori, sempre che questo contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD).

4 Il condono dell'imposta è respinto se la necessità di risanamento è riconducibile alla concessione di vantaggi valutabili in denaro, in particolare a distribuzioni palesi od occulte di utili, oppure se la persona giuridica non era dotata di un capitale proprio sufficiente.

Sezione 3: Domanda di condono

Art. 5 Oggetto

1 Il contribuente può presentare una domanda di condono per:

a.
imposte, compresi i recuperi d'imposta;
b.
interessi di mora;
c.
multe comminate in seguito a una contravvenzione.

2 Le imposte, gli interessi di mora e le multe oggetto della domanda non devono ancora essere stati pagati.

3 Possono essere presentate anche dopo il pagamento:

a.
le domande di condono nel caso dell'imposta alla fonte;
b.
le domande di condono per le quali il pagamento è stato effettuato con riserva.
Art. 6 Contenuto

Il contribuente deve indicare nella domanda (art. 167c LIFD) per quali anni fiscali e in che misura chiede il condono.

Art. 7 Delimitazione rispetto alla procedura di tassazione

1 Una domanda di condono può essere presentata solo quando la tassazione è cresciuta in giudicato. Con la domanda non si può pretendere una revisione della tassazione e la procedura di condono non sostituisce la procedura di ricorso.

2 Nella procedura di condono di un'imposta alla fonte il capoverso 1 si applica per analogia.

Art. 9 Decesso del richiedente

1 Se la persona che ha presentato una domanda di condono muore, la sua domanda diviene priva di oggetto.

2 Il singolo erede (art. 12 LIFD) può presentare a sua volta una domanda di condono.

Sezione 4: Verifica e decisione

Art. 10 Basi decisionali

L'autorità di condono decide in merito alla domanda di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a.
dell'intera situazione economica del richiedente al momento della decisione;
b.
dell'evoluzione a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;
c.
delle prospettive economiche del richiedente; nonché
d.
delle misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità economica.
Art. 11 Pagamento delle imposte durante la procedura

Se il richiedente paga senza riserva totalmente o parzialmente le imposte, gli interessi di mora o le multe oggetto della domanda di condono mentre la domanda è pendente presso l'autorità di condono, la procedura di condono diviene priva di oggetto per l'ammontare del pagamento.

Art. 12 Pagamento delle imposte con la sostanza

1 L'autorità di condono verifica in che misura il pagamento delle imposte dovute sia ragionevolmente esigibile con la sostanza.

2 In ogni caso è ragionevole il pagamento con la sostanza di imposte su proventi unici.

3 È considerata sostanza la sostanza netta valutata al suo valore venale. Le prestazioni d'uscita e le aspettative non liberamente disponibili ai sensi della legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio non sono considerate elementi della sostanza.

4 Se si tratta di sostanza che è parte integrante indispensabile della previdenza per la vecchiaia, l'autorità di condono può, in casi eccezionali motivati:

a.
condonare l'imposta totalmente o parzialmente; oppure
b.
raccomandare alla competente autorità cantonale di accordare una dilazione di pagamento ed esigere garanzie per il credito fiscale.
Art. 13 Decisione

1 La concessione del condono dell'imposta può essere vincolata a condizioni e oneri, come pagamenti rateali oppure alla prestazione di garanzie.

2 Se la domanda di condono è accolta, il credito fiscale si estingue nella misura dell'importo condonato. Sono esclusi i casi:

a.
in cui le condizioni e gli oneri secondo il capoverso 1 non sono soddisfatti;
b.
di sottrazione d'imposta o delitto fiscale.

3 Se si può tenere conto della situazione economica del richiedente mediante facilitazioni di pagamento (art. 166 LIFD), l'autorità di condono respinge totalmente o parzialmente la domanda e raccomanda alla competente autorità cantonale di accordare una dilazione o autorizzare pagamenti rateali.

4 L'interesse di mora su un importo non condonato resta dovuto, sempre che non venga deciso altrimenti.

Art. 14 Procedura d'esecuzione forzata e di liquidazione: fallimento, concordato giudiziale, liquidazione

1 Se il richiedente si trova nell'imminenza di concludere un concordato giudiziale o sullo stesso incombe un fallimento, la sua domanda di condono viene respinta. L'autorità di condono accorda alla persona una dilazione per il pagamento delle imposte in modo da permetterle di intraprendere il risanamento. La dilazione è accordata per il tempo necessario a chiarire la situazione economica, ma solo in casi eccezionali motivati si estende oltre i sei mesi.

2 Nel caso di una procedura concordataria giudiziale, la competente autorità cantonale può aderire al concordato (art. 305 LEF4). Inoltre l'estinzione e l'esecutività del credito fiscale sono rette dalle disposizioni della LEF in materia di concordato o fallimento. La procedura di condono diviene priva di oggetto.

3 Se il richiedente si trova in liquidazione, la sua domanda viene respinta.

Art. 15 Procedura d'esecuzione forzata e di liquidazione: concordato extragiudiziale e appuramento bonale dei debiti mediante trattative private

L'autorità cantonale competente può aderire a un concordato extragiudiziale o a un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private, se anche la maggioranza degli altri creditori di pari grado vi ha aderito e i crediti da essi rappresentati costituiscono almeno la metà dei crediti totali della terza classe (art. 219 LEF5). La parte non coperta dell'ammontare dell'imposta è considerata condonata.

Art. 16 Procedura d'esecuzione forzata e di liquidazione: riscatto degli attestati di carenza di beni

1 La decisione di riscattare un attestato di carenza di beni spetta alla competente autorità cantonale.

2 Il riscatto a un valore inferiore al valore nominale è ammesso se:

a.
un condono parziale del debito fiscale appare giustificato; o
b.
si presume che il debito fiscale non possa essere completamente estinto entro un termine prevedibile.

3 Se un attestato di carenza di beni è riscattato, il credito fiscale si estingue.

Art. 17 Relazione con la riscossione delle imposte

1 La presentazione di una domanda di condono non impedisce la riscossione delle imposte.

2 Se il richiedente, con il suo comportamento, ritarda o impedisce il trattamento della domanda di condono, l'importo dovuto è riscosso se del caso mediante esecuzione forzata.

Art. 18 Spese

1 In caso di domanda di condono manifestamente infondata (art. 167d cpv. 3 secondo periodo LIFD) può essere addossata al richiedente una tassa di decisione e di cancelleria.

2 La tassa è calcolata in funzione del tempo impiegato. Essa ammonta al minimo a 50 franchi e al massimo a 1000 franchi.

Sezione 5: Disposizioni finali