Art. 1
La presente ordinanza descrive le condizioni del condono dell'imposta, i motivi del suo diniego e la procedura di condono.
642.121
del 12 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2016)
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visto l'articolo 167f della legge federale del 14 dicembre 19901 sull'imposta federale diretta (LIFD),
ordina:
La presente ordinanza descrive le condizioni del condono dell'imposta, i motivi del suo diniego e la procedura di condono.
1 Si considera che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD) quando:
2 È data in particolare una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando il debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese finalizzate al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente estinto entro un termine prevedibile.
3 Una limitazione delle spese finalizzate al mantenimento del tenore di vita può essere ragionevolmente pretesa, se tali spese superano il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento (art. 93 LF dell'11 apr. 18892 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF).
1 Tra le cause che possono condurre una persona fisica a una situazione di bisogno, sono riconosciute in particolare:
2 Se la situazione di bisogno è imputabile ad altre cause, l'autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono considerate altre cause in particolare:
3 Perdite di reddito e spese che sono già state prese in considerazione all'atto della tassazione o del calcolo dell'imposta non sono riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni usuali del reddito del contribuente.
1 Si considera che una persona giuridica sia caduta nel bisogno quando deve essere risanata.
2 Sono considerate cause di una situazione di bisogno di una persona giuridica una perdita di capitale o un indebitamento eccessivo, se ciò mette in pericolo l'esistenza economica della persona e i posti di lavoro.
3 Se i titolari di quote forniscono prestazioni di risanamento e se altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente alle loro pretese, può essere accordato un condono nella stessa proporzione percentuale della rinuncia dei creditori, sempre che questo contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD).
4 Il condono dell'imposta è respinto se la necessità di risanamento è riconducibile alla concessione di vantaggi valutabili in denaro, in particolare a distribuzioni palesi od occulte di utili, oppure se la persona giuridica non era dotata di un capitale proprio sufficiente.
1 Il contribuente può presentare una domanda di condono per:
2 Le imposte, gli interessi di mora e le multe oggetto della domanda non devono ancora essere stati pagati.
3 Possono essere presentate anche dopo il pagamento:
Il contribuente deve indicare nella domanda (art. 167c LIFD) per quali anni fiscali e in che misura chiede il condono.
1 Una domanda di condono può essere presentata solo quando la tassazione è cresciuta in giudicato. Con la domanda non si può pretendere una revisione della tassazione e la procedura di condono non sostituisce la procedura di ricorso.
2 Nella procedura di condono di un'imposta alla fonte il capoverso 1 si applica per analogia.
1 La domanda di condono deve essere presentata alla competente autorità cantonale.
2 L'autorità conferma al richiedente la ricezione della domanda.
1 Se la persona che ha presentato una domanda di condono muore, la sua domanda diviene priva di oggetto.
2 Il singolo erede (art. 12 LIFD) può presentare a sua volta una domanda di condono.
L'autorità di condono decide in merito alla domanda di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:
Se il richiedente paga senza riserva totalmente o parzialmente le imposte, gli interessi di mora o le multe oggetto della domanda di condono mentre la domanda è pendente presso l'autorità di condono, la procedura di condono diviene priva di oggetto per l'ammontare del pagamento.
1 L'autorità di condono verifica in che misura il pagamento delle imposte dovute sia ragionevolmente esigibile con la sostanza.
2 In ogni caso è ragionevole il pagamento con la sostanza di imposte su proventi unici.
3 È considerata sostanza la sostanza netta valutata al suo valore venale. Le prestazioni d'uscita e le aspettative non liberamente disponibili ai sensi della legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio non sono considerate elementi della sostanza.
4 Se si tratta di sostanza che è parte integrante indispensabile della previdenza per la vecchiaia, l'autorità di condono può, in casi eccezionali motivati:
1 La concessione del condono dell'imposta può essere vincolata a condizioni e oneri, come pagamenti rateali oppure alla prestazione di garanzie.
2 Se la domanda di condono è accolta, il credito fiscale si estingue nella misura dell'importo condonato. Sono esclusi i casi:
3 Se si può tenere conto della situazione economica del richiedente mediante facilitazioni di pagamento (art. 166 LIFD), l'autorità di condono respinge totalmente o parzialmente la domanda e raccomanda alla competente autorità cantonale di accordare una dilazione o autorizzare pagamenti rateali.
4 L'interesse di mora su un importo non condonato resta dovuto, sempre che non venga deciso altrimenti.
1 Se il richiedente si trova nell'imminenza di concludere un concordato giudiziale o sullo stesso incombe un fallimento, la sua domanda di condono viene respinta. L'autorità di condono accorda alla persona una dilazione per il pagamento delle imposte in modo da permetterle di intraprendere il risanamento. La dilazione è accordata per il tempo necessario a chiarire la situazione economica, ma solo in casi eccezionali motivati si estende oltre i sei mesi.
2 Nel caso di una procedura concordataria giudiziale, la competente autorità cantonale può aderire al concordato (art. 305 LEF4). Inoltre l'estinzione e l'esecutività del credito fiscale sono rette dalle disposizioni della LEF in materia di concordato o fallimento. La procedura di condono diviene priva di oggetto.
3 Se il richiedente si trova in liquidazione, la sua domanda viene respinta.
L'autorità cantonale competente può aderire a un concordato extragiudiziale o a un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private, se anche la maggioranza degli altri creditori di pari grado vi ha aderito e i crediti da essi rappresentati costituiscono almeno la metà dei crediti totali della terza classe (art. 219 LEF5). La parte non coperta dell'ammontare dell'imposta è considerata condonata.
1 La decisione di riscattare un attestato di carenza di beni spetta alla competente autorità cantonale.
2 Il riscatto a un valore inferiore al valore nominale è ammesso se:
3 Se un attestato di carenza di beni è riscattato, il credito fiscale si estingue.
1 La presentazione di una domanda di condono non impedisce la riscossione delle imposte.
2 Se il richiedente, con il suo comportamento, ritarda o impedisce il trattamento della domanda di condono, l'importo dovuto è riscosso se del caso mediante esecuzione forzata.
1 In caso di domanda di condono manifestamente infondata (art. 167d cpv. 3 secondo periodo LIFD) può essere addossata al richiedente una tassa di decisione e di cancelleria.
2 La tassa è calcolata in funzione del tempo impiegato. Essa ammonta al minimo a 50 franchi e al massimo a 1000 franchi.
L'ordinanza del 19 dicembre 19946 sul condono dell'imposta è abrogata.
6 [RU 1995 595, 2006 4181, 2009 2621].
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.