01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
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01.01.2015 - 31.01.2015
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01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
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01.01.2003 - 30.06.2003
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Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

sull'assicurazione militare (OAM) del 10 novembre 1993 (Stato 12 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 81 capoverso 2 e 108 della legge federale del 19 giugno 19922 sull'assicurazione militare (legge),3 ordina: Sezione 1: Presupposti della responsabilità della Confederazione

Art. 1

Servizio militare e servizio di protezione civile 1

Compie un servizio militare obbligatorio o volontario ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi militari conformemente alla legge militare del 3 febbraio 19954 e all'ordinanza del 19 novembre 20035 concernente l'obbligo di prestare servizio militare.6 2 ...7

3

Compie un servizio di protezione civile obbligatorio o volontario ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi di protezione civile conformemente alla legge federale del 4 ottobre 20028 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile e all'ordinanza del 5 dicembre 20039 sulla protezione civile.10 4 Non sono considerati servizio militare o servizio di protezione civile, segnatamente, l'adempimento degli obblighi fuori servizio per la manutenzione del vestiario, dell'equipaggiamento personale e dell'armamento nonché i lavori di preparazione in vista del servizio militare o di protezione civile.

RU 1993 3080 1 RS

830.1

2 RS

833.1

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

4 RS

510.10

5 RS

512.21

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

7

Abrogato dal n. I dell'O del 19 nov. 1997 (RU 1997 2751).

8 RS

520.1

9 RS

520.11

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

833.11

Assicurazione militare 2

833.11


Art. 2


11

Membri del corpo degli istruttori dell'esercito, istruttori della protezione civile e altri membri del personale insegnante dell'esercito 1

Sono considerati membri del corpo degli istruttori dell'esercito ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 1 della legge:

a. gli ufficiali e i sottufficiali professionisti ai sensi dell'articolo 47 della legge militare del 3 febbraio 199512; b. gli allievi istruttori che seguono una formazione per ufficiali o sottufficiali professionisti;

c. gli alti ufficiali superiori che esercitano la loro funzione o il loro comando a titolo principale e che sono considerati in servizio militare permanente.

2

Sono considerati istruttori della protezione civile ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 7 della legge: a. il capo dell'aggruppamento dell'istruzione; b. i capi delle sezioni dell'istruzione, eccetto il capo della sezione della pianificazione, dei centri d'istruzione e dei mezzi d'insegnamento;

c. i capi istruttori; d. i monitori di corso; e. gli istruttori;

f.

gli allievi istruttori; g. gli impiegati della Confederazione che sono contemporaneamente istruttori.

3

È altresì considerato al servizio della Confederazione secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 1 della legge, chiunque partecipa come quadro a scuole e corsi dell'esercito o svolge altre attività per l'esercito e a tale riguardo è vincolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico (militare a contratto temporaneo).


Art. 3


13

Istruzione premilitare È considerato partecipante all'istruzione premilitare ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 1 della legge, chiunque è autorizzato a partecipare ai seguenti corsi d'istruzione o corsi per monitori o vi collabora come monitore, funzionario o personale ausiliario: a. corsi per giovani tiratori; b. corsi per piloti militari; c. corsi per esploratori paracadutisti; 11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

12 RS

510.10

13 Nuovo testo giusta l'art. 9 n. 2 dell'O del 26 nov. 2003 concernente l'istruzione premilitare, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 512.15).

Ordinanza

3

833.11

d. corsi per esploratori radio (corsi Morse); e. corsi della musica militare (tamburini, trombettieri e batteristi militari); f.

corsi per pontonieri; g. corsi per giovani autisti; h. corsi veterinari e del treno; i.

corsi per maniscalchi.


Art. 4


14

Esercizi di tiro fuori servizio 1

È considerato partecipante agli esercizi di tiro fuori servizio ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 2 della legge chiunque, in qualità di persona obbligata al tiro o di persona autorizzata secondo l'ordinanza del 5 dicembre 200315 sul tiro fuori del servizio, è ammesso a partecipare:

a. agli esercizi federali e ai relativi esercizi preliminari; b. ai corsi per monitori di tiro e ai relativi corsi di ripetizione; c. ai corsi per monitori dei giovani tiratori e ai relativi corsi di ripetizione; d. ai corsi di tiro per ritardatari; e. ai corsi di tiro per «rimasti».

2

È pure considerato partecipante agli esercizi di tiro fuori servizio chi partecipa agli esercizi e ai corsi di cui al capoverso 1 come: a. perito federale degli impianti di tiro, ufficiale federale di tiro o membro di una commissione cantonale di tiro; b. funzionario o marcatore.


Art. 5

Attività militare volontaria o sportiva militare fuori servizio 1

È considerato partecipante a un'attività militare volontaria o sportiva militare fuori servizio ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 3 della legge, segnatamente, chiunque è autorizzato, conformemente alle prescrizioni, a partecipare o collabora come monitore, funzionario o personale ausiliario a:16 a. corsi fuori servizio, gare ed esercizi della truppa; b. corsi, esercizi, esami e gare nazionali, regionali, cantonali e locali delle associazioni, delle società e delle organizzazioni militari;

c. gare militari internazionali o sportive militari in Svizzera o all'estero; d. interventi di società militari nel servizio in caso di catastrofi.

14 Nuovo testo giusta l'art. 57 dell'O del 5 dic. 2003 sul tiro (RS 512.31).

15 RS

512.31

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

Assicurazione militare 4

833.11

2

Nelle manifestazioni militari o sportive militari internazionali, sono considerati partecipanti ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 3 della legge solo i membri della delegazione svizzera.17

Art. 6

Civili al servizio dell'esercito e della protezione civile 1

È considerato civile ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 della legge, segnatamente, chiunque partecipa a esercizi militari e a servizi d'istruzione della protezione civile:18 a. come volontario al servizio dell'esercito o della protezione civile (cadetto, esploratore);

b.19 come figurante negli esercizi del servizio sanitario, del servizio di protezione AC, delle truppe di salvataggio, del servizio di assistenza o della protezione civile.

2

È pure considerato civile ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 della legge chiunque è designato dalle autorità cantonali e comunali per l'esecuzione della mobilitazione e delle esercitazioni corrispondenti.20

Art. 7


21

Azioni di mantenimento della pace e buoni uffici È pure considerato partecipante ad azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici della Confederazione ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera l della legge chi partecipa a missioni di cui alla legge federale del 19 dicembre 200322 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.

a23 Servizio civile

1

Compie un servizio civile chi presta servizio civile conformemente alla legge del 6 ottobre 199524

sul servizio civile e all'ordinanza dell'11 settembre 199625 sul servizio civile.

2

L'assicurazione militare esplica i suoi effetti parimenti durante un congedo e durante l'interruzione di un periodo di impiego.26 17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

22 RS

193.9

23

Introdotto dal n. 8 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile (RS 824.01).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

24 RS

824.0

25 RS

824.01

26 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3092).

Ordinanza

5

833.11


Art. 8

Assicurazione facoltativa 1

È considerato pensionato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge chiunque è pensionato regolarmente o anticipatamente.

2

La domanda di adesione all'assicurazione facoltativa deve essere notificata per scritto nel corso dell'ultimo anno di servizio, ma al più tardi entro due mesi dopo il pensionamento. L'ammissione avviene senza alcuna riserva al momento del pensionamento.

3

Il contributo annuo degli assicurati ammonta al 2 per cento dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l'articolo 15.27 4 È esclusa la copertura assicurativa per le lesioni ai denti, che non sono conseguenza di un incidente o di una malattia o che non sono state causate dal trattamento di una malattia o dalle sue conseguenze.

5

Il recesso dall'assicurazione facoltativa è possibile in ogni momento mediante una dichiarazione scritta. Il recesso può avere effetto al più presto il mese successivo alla dichiarazione.


Art. 9

Sospensione dell'assicurazione La sospensione dell'assicurazione secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge si limita agli infortuni professionali che sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge federale del 20 marzo 198128 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

L'assicurazione militare copre il percorso di andata e ritorno dal lavoro.

Sezione 2: Prestazioni assicurative

Art. 10

Coordinamento con le prestazioni della truppa, della Sanità militare della Base logistica dell'esercito (BLEs), della protezione civile, del servizio civile e dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno29 1

Durante il servizio militare il diritto alla cura nei confronti del servizio medico della truppa prevale sul diritto alla cura nei confronti dell'assicurazione militare.

2

L'assicurazione militare risarcisce le spese per cura medica prestata da personale medico civile e in stabilimenti a cui è ricorso il servizio medico della truppa, il medico responsabile della protezione civile o l'organo competente per il servizio civile, oppure in quelli a cui è ricorso direttamente l'assicurato nei casi urgenti.30 27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

28

RS 832.20

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

30

Nuovo testo giusta il n.8 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile (RS 824.01).

Assicurazione militare 6

833.11

3

L'assicurazione militare risarcisce le spese per visite di accertamento nonché per misure profilattiche durante il servizio o per accertamenti medici effettuati su richiesta di organi delle commissioni per la visita sanitaria.

4

Finché un militare o una persona che presta servizio di protezione civile o servizio civile ha diritto al soldo, a un importo per le piccole spese personali e a indennità secondo la legge federale del 25 settembre 195231 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione militare è sospeso.32 La perdita d'indennità secondo la legge federale sulle indennità di perdita di guadagno non è risarcita in caso di licenziamento anticipato dal servizio.


Art. 11

Stabilimenti ospedalieri, di cura e di ricovero nonché centri d'accertamento medico 1

Sono considerati stabilimenti ospedalieri conformemente all'articolo 22 capoverso 3 della legge gli stabilimenti svizzeri e i loro reparti destinati alla cura ospedaliera o semiospedaliera di affezioni, se sono posti sotto una direzione medica permanente, dispongono del necessario personale curante specializzato e delle installazioni mediche adeguate allo scopo.

2

Sono considerati stabilimenti di cura le istituzioni destinate alla terapia successiva o alla riabilitazione in ambito ospedaliero o semiospedaliero che, poste sotto direzione medica, dispongono del necessario personale specializzato e delle installazioni adeguate allo scopo.

3

Sono considerati stabilimenti di ricovero gli istituti pubblici o riconosciuti di utilità pubblica non compresi nei capoversi 1 e 2, che offrono ricovero, cura e assistenza agli infermi e agli anziani.

4

Sono considerati centri di accertamento medico le istituzioni come quelle dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, che effettuano l'accertamento dei provvedimenti medici e professionali necessari per il miglioramento o il mantenimento della capacità lavorativa.


Art. 12


33

Chiropratici, levatrici, personale paramedico e laboratori I chiropratici, le levatrici, le persone che dispensano cure previa prescrizione medica (personale paramedico) e i laboratori autorizzati ad esercitare per conto proprio ai sensi degli articoli 44, 45, 47-50a, 53 e 54 dell'ordinanza del 27 giugno 199534 sull'assicurazione malattie, possono praticare anche per l'assicurazione militare. Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) può designare altre persone come personale paramedico, che possono esercitare per l'assicurazione militare nel quadro dell'autorizzazione cantonale.

31

RS 834.1

32

Nuovo testo giusta il n.8 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile (RS 824.01).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5081).

34 RS

832.102

Ordinanza

7

833.11


Art. 13

Convenzioni

1

Le convenzioni sulla collaborazione e sulle tariffe conformemente all'articolo 26 della legge stipulate tra l'assicurazione militare e i medici, i dentisti, i chiropratici e il personale paramedico vanno concluse a livello nazionale.

2

...35

3

Il termine per la disdetta delle convenzioni sulla collaborazione o sulle tariffe è di almeno sei mesi.36


Art. 14

Coordinamento delle tariffe 1

Le tariffe di cui all'articolo 26 della legge devono essere approntate secondo i principi applicabili anche agli altri rami delle assicurazioni sociali. Il Dipartimento può emanare direttive.

2

L'assicurazione militare risarcisce i medicamenti, le specialità farmaceutiche e le analisi di laboratorio secondo gli elenchi redatti sulla base dell'articolo 52 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 199437 sull'assicurazione malattie.38 3 Il Dipartimento può fissare una tariffa per il risarcimento dei mezzi e degli apparecchi che servono alla guarigione.

4

Gli assicurati, che si recano in uno stabilimento ospedaliero senza convenzione sulle tariffe, ricevono rimborsi equivalenti a quelli che sarebbero versati per uno stabilimento equiparabile sottoposto a una convenzione sulle tariffe. Sono fatti salvi i casi urgenti.


Art. 15

Importo massimo del guadagno annuo assicurato in caso di indennità giornaliera e in caso di rendita di invalidità 1

L'importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l'articolo 28 capoverso 4 della legge necessario per determinare l'indennità giornaliera e la rendita d'invalidità secondo l'articolo 40 capoverso 3 della legge ammonta a 133 798 franchi.39 2

Il guadagno il cui importo supera il guadagno massimo assicurato non è preso in considerazione. È fatta salva la determinazione del grado dell'incapacità al lavoro secondo l'articolo 28 capoverso 3 della legge o del grado d'invalidità secondo l'articolo 16 LPGA.40 35 Abrogato dal n. I dell'O del 27 apr. 2005, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

37

RS 832.10

38

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102).

39 Nuovo testo giusta l'art. 7 dell'OAM concernente l'adeguamento, del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 833.12).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

Assicurazione militare 8

833.11


Art. 16

Guadagno assicurato in caso d'indennità giornaliera 1

È considerato guadagno assicurato la somma delle prestazioni dovute all'assicurato come rimunerazione di un'attività lucrativa principale o accessoria. È convertito in guadagno annuo e diviso per 365.

2

È considerato guadagno assicurato per i dipendenti il salario al lordo dei contributi del lavoratore alle assicurazioni sociali. I contributi del datore di lavoro non sono considerati.

3

È considerato guadagno assicurato per gli indipendenti il reddito netto aziendale, che nella contabilità commerciale risulta dal bilancio di esercizio e negli altri casi dal reddito lordo detratti i costi di produzione e, se del caso, gli ammortamenti, le perdite e le riserve. Se il reddito netto, segnatamente nella fase di costituzione dell'impresa, è eccessivamente basso, è considerato guadagno assicurato il valore obiettivo della prestazione di lavoro prodotta per l'impresa dall'assicurato.

4

Le indennità supplementari regolari come quelle per ore supplementari, lavoro domenicale, notturno o a turni, l'indennità supplementare di rischio, l'indennità di residenza, gli assegni familiari e per figli sono considerati. I redditi in natura e i costi sono valutati secondo i prontuari valevoli in materia fiscale.

5

È considerato guadagno assicurato per le persone che sono a casa, i figli che collaborano all'economia domestica o nell'impresa familiare senza un salario normale, il salario che dovrebbe essere pagato a un lavoratore estraneo per la stessa attività in seno alla famiglia in questione.

6

Per i contadini indipendenti, il guadagno assicurato è fissato di regola secondo valori determinati sulla base della superficie utile nonché della situazione geografica dell'azienda (montagna o pianura) e dello stato del bestiame.


Art. 17

Guadagno annuo assicurato in caso di rendite d'invalidità Le disposizioni dell'articolo 16 sono applicabili per analogia per la determinazione della perdita di guadagno annuo presumibile per fissare la rendita d'invalidità.


Art. 18

Diritto all'indennità giornaliera la domenica, i giorni festivi e durante le vacanze L'indennità giornaliera è versata per tutti i giorni dell'anno, inclusi la domenica e i giorni festivi come pure i giorni di vacanza, finché l'incapacità al lavoro è attestata.


Art. 19

Contributi dei dipendenti alle assicurazioni sociali 1

Il datore di lavoro, se versa all'assicurato l'indennità giornaliera o la compensa nel salario, deve includerla nel conteggio per la competente Cassa di compensazione, come se fosse un elemento del salario determinante secondo l'AVS. L'assicurazione militare risarcisce al datore di lavoro, insieme all'indennità giornaliera, i contributi del datore di lavoro inerenti a quest'ultima per l'AVS, l'assicurazione per l'invalidità, l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e l'assicurazione contro la disoccupazione.

Ordinanza

9

833.11

2

L'assicurazione militare deduce dall'indennità giornaliera che in via eccezionale versa direttamente all'assicurato i contributi del lavoratore all'AVS, all'assicurazione per l'invalidità, all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e all'assicurazione contro la disoccupazione e assume i contributi del datore di lavoro.

Versa i contributi alla Cassa federale di compensazione e li conteggia con quest'ultima.

3

Le disposizioni dell'articolo 6quater e dell'articolo 8bis dell'ordinanza del 31 ottobre 194741 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni e concernenti le rimunerazioni di scarsa importanza provenienti da un'attività accessoria non sono applicabili.42

Art. 20

Contributi alle assicurazioni sociali per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa 1

L'assicurazione militare deduce, dall'indennità giornaliera che versa a un indipendente o a una persona che non esercita un'attività lucrativa, i contributi dovuti all'AVS, all'assicurazione per l'invalidità e all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno al tasso valevole per i salariati e assume i contributi del datore di lavoro. Versa tali contributi alla Cassa federale di compensazione e li conteggia con quest'ultima.

2

Le disposizioni dell'articolo 6quater e dell'articolo 19 OAVS43 concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni e concernenti le rimunerazioni di scarsa importanza provenienti da un'attività accessoria non sono applicabili.44


Art. 21

Deduzioni in caso di spese di vitto e alloggio a carico dell'assicurazione militare 1

La deduzione in caso di ricovero temporaneo in uno stabilimento ospedaliero, in un centro di accertamento medico o in centri di integrazione (esclusi il giorno d'entrata e d'uscita) ammonta, per giorno di soggiorno, al: a. 20 per cento dell'indennità giornaliera o della rendita integrale d'invalidità, ma al massimo 20 franchi per persone sole senza obblighi di sostentamento o di assistenza; b. 10 per cento dell'indennità giornaliera o della rendita integrale d'invalidità, ma al massimo 10 franchi per i coniugati e per le persone sole con obblighi di sostentamento o di assistenza.

41 RS

831.101

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

43 RS

831.101

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

Assicurazione militare 10

833.11

2

La deduzione in caso di ricovero prolungato in uno stabilimento ospedaliero, in una clinica psichiatrica, in una casa per anziani e di cura o in un istituto analogo ammonta, per giorno di soggiorno, al: a. 40 per cento dell'indennità giornaliera o della rendita integrale d'invalidità, ma al massimo 40 franchi per le persone sole senza obblighi di sostentamento o di assistenza; b. 30 per cento dell'indennità giornaliera o della rendita integrale d'invalidità, ma al massimo 30 franchi per i coniugati e le persone sole con obblighi di sostentamento o di assistenza.

3

Per i coniugati o le persone sole, che devono provvedere a ragazzi minorenni o in formazione, non viene effettuata nessuna deduzione.


Art. 22


45

Consultazione delle istituzioni d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità L'assicurazione militare è autorizzata a interpellare gli uffici cantonali e comuni dell'assicurazione per l'invalidità come pure i loro centri di accertamento medico e professionale per accertare la capacità d'integrazione nonché per eseguire e coordinare i provvedimenti d'integrazione professionale.


Art. 23

Rendite per un tempo determinato o indeterminato 1

Le rendite d'invalidità sono assegnate per un tempo determinato qualora il grado dell'invalidità non possa essere valutato in modo attendibile e permanente a causa dell'instabilità dell'affezione o delle condizioni di lavoro.

2

Se la rendita insorge dopo che l'assicurato ha raggiunto l'età della rendita AVS, l'assegnazione di una rendita a tempo indeterminato è esclusa.


Art. 24

Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari 1

L'anno in cui le rendite sono state assegnate per l'ultima volta con decisione scondo l'articolo 49 LPGA (anno determinante) è determinante per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari ai sensi dell'articolo 43 della legge.46 2

Le rendite sono adeguate in funzione dell'evoluzione percentuale dell'indice dei salari nominali e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per i beneficiari di una rendita secondo l'anno determinante.

3

Le rendite assegnate per un tempo indeterminato, che sono state calcolate sulla base dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato, sono adeguate in funzione del guadagno che sarebbe determinante se non fosse considerato il guadagno massimo.

4

Le rendite fissate per un tempo determinato non vengono adeguate.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2637).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

Ordinanza

11

833.11

5

Tutte le rendite che non sono adeguate e che finora erano calcolate sull'importo massimo del guadagno annuo assicurato sono ricalcolate sul guadagno annuo che avrebbe dovuto servire da base per la determinazione della rendita senza considerare il guadagno massimo assicurato.

6

Il nuovo importo massimo del guadagno annuo assicurato va tutt'al più considerato per tutte le rendite.

7

La comunicazione dell'adeguamento delle rendite avviene con una procedura semplificata secondo l'articolo 51 LPGA.47

Art. 25

Determinazione di rendite per menomazione dell'integrità 1

Vi è una rilevante menomazione dell'integrità fisica, psichica o mentale ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1 della legge qualora essa corrisponda almeno a un ventesimo della perdita totale di una funzione vitale quale l'udito o la vista.48 2 L'importo minimo per una rendita per menomazione dell'integrità ammonta al 2,5 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta l'articolo 49 capoverso 4 della legge. Le rendite per menomazione dell'integrità assegnate in caso di menomazioni di singole funzioni vitali sono fissate secondo la gravità della menomazione dell'integrità, in graduazioni di 2,5 per cento tra il 2,5 e il 50 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite.

3

In caso di menomazioni multiple dell'integrità, gli importi percentuali delle singole menomazioni dell'integrità sono cumulati per determinare la rendita per menomazione dell'integrità. Il valore massimo di una rendita per menomazione dell'integrità ammonta al 100 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo.


Art. 26

Importo annuo delle rendite e valore annuo della rendita 1

L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità ammonta a 32 283 franchi.49 La rendita annua risulta dall'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, dalla percentuale della menomazione dell'integrità e dalla percentuale della responsabilità della Confederazione.

2

L'adeguamento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità secondo l'articolo 49 capoverso 4 della legge avviene ogni volta simultaneamente all'adeguamento delle rendite secondo l'articolo 43 della legge.


Art. 27

Riscatto della rendita per menomazione dell'integrità Il valore attuale della rendita viene calcolato fondandosi sull'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, applicato al momento dell'emanazione 47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3883).

49 Nuovo testo giusta l'art. 7 dell'OAM concernente l'adeguamento, del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 833.12).

Assicurazione militare 12

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della decisione. Se una rendita è concessa retroattivamente, le quote mensili della rendita devono essere pagate successivamente.


Art. 28

Visita medica prima del reclutamento 1

Gli organi militari competenti rendono attenti i reclutandi al momento dell'informazione preliminare o alla giornata informativa che, prima delle giornate di reclutamento, possono sottoporsi a una visita medica a carico dell'assicurazione militare ai sensi dell'articolo 63 della legge.50 2 Chiunque desidera sottoporsi a una tale visita deve inviare una domanda scritta alla Sanità militare della BLEs.51 3 La Sanità militare della BLEs decide in merito alla domanda e determina tipo ed entità della visita medica.52 Sezione 3: Rapporti con terzi

Art. 29


53

Coordinamento in generale 1

Nel calcolo del sovraindennizzo secondo l'articolo 69 LPGA occorre tener conto delle spese supplementari provocate all'assicurato dall'evento assicurato e di eventuali diminuzioni di reddito subite dai suoi congiunti, nella misura in cui tali spese e perdite non siano coperte da altre prestazioni dell'assicurazione militare.

2

L'assicurazione militare può subordinare l'entità delle sue prestazioni alla notificazione dell'evento ad altre assicurazioni sociali.


Art. 30

Adeguamento del calcolo della riduzione In caso di modificazione della composizione del concorso delle prestazioni in seguito a una revisione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità o dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché in seguito alla concessione o alla soppressione di rendite suppletive, oppure in caso di modificazione degli elementi materiali della decisione di sovraindennizzo, il calcolo delle riduzioni che serve da base per la concessione di indennità giornaliere o di una rendita deve essere adeguato.

50 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

Ordinanza

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Art. 31

Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni 1

È tenuto direttamente alle prestazioni, secondo l'articolo 76 capoverso 1 della legge, l'assicuratore che deve accordare prestazioni a causa dell'effettivo aggravamento dell'affezione.

2

Finché è tenuto a versare prestazioni per l'effettivo aggravamento dell'affezione, l'assicuratore deve pure accordare prestazioni per le conseguenze tardive e le ricadute di un infortunio anteriore. Le prestazioni saranno in seguito accordate dall'assicuratore tenuto alle prestazioni per l'infortunio anteriore.

3

Se il beneficiario di una rendita accordata per un infortunio precedente è vittima di un nuovo infortunio che modifica il grado d'invalidità, l'assicuratore tenuto alle prestazioni per il primo infortunio deve continuare a versare la rendita assegnata fino ad allora. Il secondo assicuratore deve accordare una rendita corrispondente alla differenza tra l'invalidità effettiva e quella esistente prima del secondo infortunio. Se l'assicurazione militare, giusta l'articolo 4 capoverso 3 della legge, accorda la rendita intera per l'affezione al secondo organo doppio, l'assicuratore contro gli infortuni che dovrebbe pagare una rendita per questa seconda affezione le versa il valore capitalizzato di questa rendita, senza indennità di rincaro, calcolata secondo le disposizioni legali a lui applicabili.

4

Se l'infortunio è connesso con un'affezione preesistente, l'assicuratore competente al momento del nuovo infortunio è tenuto a versare prestazioni solo per le conseguenze di questo infortunio.

5

Se il diritto alla rendita sussiste sia nei confronti dell'assicurazione contro gli infortuni sia dell'assicurazione militare, l'assicuratore contro gli infortuni comunica all'assicurazione militare l'ammontare della propria rendita o della rendita suppletiva. Ambedue gli assicuratori determinano la loro rendita secondo le rispettive disposizioni legali in vigore.

6

...54


Art. 32


55

Computo di prestazioni dell'AVS, dell'AI e dell'assicurazione contro gli infortuni 1

In caso di concorso di prestazioni dell'assicurazione militare con quelle dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione contro gli infortuni, fatti salvi i capoversi 2 e 3 sono computate integralmente:56 a.57 le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità e quelle dell'assicurazione contro gli infortuni che

54 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3937).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3883).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3883).

Assicurazione militare 14

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concorrono con le rendite dell'assicurazione militare; le rendite vedovili e per orfani sono cumulate; b. le indennità di rincaro; c. i redditi di un'attività lucrativa che il beneficiario di una rendita dell'assicurazione militare e dell'assicurazione per l'invalidità o dell'assicurazione contro gli infortuni riscuote o potrebbe ancora riscuotere in virtù della sua capacità parziale di guadagno.

2

È determinante, per il calcolo della riduzione della rendita, il guadagno annuo su cui si fonda la rendita dell'assicurazione militare o su cui si fonderebbe ove non fosse tenuto conto del limite di guadagno di cui all'articolo 28 capoverso 4 della legge. Questo limite di riduzione sottostà agli adeguamenti giusta l'articolo 43 capoverso 3 della legge e non può essere riveduto separatamente.

3

Le disposizioni sulla riduzione delle rendite sono applicabili per analogia anche all'indennità giornaliera.

Sezione 4: Procedura amministrativa e contenzioso58
a59 Preavviso

L'assicurazione militare può comunicare per scritto il risultato dell'accertamento al richiedente prima della notificazione della decisione e impartirgli un termine per fare osservazioni, consultare gli atti o chiedere un chiarimento complementare.


Art. 33

Patrocinio gratuito nella procedura amministrativa 1

Il diritto al patrocinio gratuito sussiste se sono adempiute le seguenti condizioni:60 a. il richiedente deve essere nel bisogno e non cognito del diritto; b. le richieste non devono sembrare temerarie e c. l'evento assicurato deve avere una portata rilevante per il richiedente e concernere questioni di diritto o di fatto difficili.

1bis

Se l'assicurazione militare emana un preavviso ai sensi dell'articolo 32a, il diritto al patrocinio gratuito sussiste a partire dalla notificazione del preavviso.61 2 L'assicurazione militare decide in merito alle domande di patrocinio gratuito mediante decisione incidentale.

3

Se la domanda è accolta, l'assicurato può scegliere liberamente il patrocinatore. Se non ne fa uso, l'assicurazione militare attribuisce il mandato a un avvocato di sua scelta.

58 Originario avanti art. 33. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

59 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

61 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

Ordinanza

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4

È esclusa una restituzione da parte dell'assicurato delle spese relative di patrocinio gratuito cui avrebbe diritto.


Art. 34


62

Ricorso di diritto amministrativo interposto dall'UFSP 1

I tribunali arbitrali cantonali di cui all'articolo 27 della legge, i tribunali cantonali delle assicurazioni di cui all'articolo 57 LPGA63 e la Commissione federale della protezione dei dati comunicano le loro decisioni all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

2

L'UFSP è legittimato a impugnare tali decisioni con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Sezione 4a:64 Comunicazione di dati
a Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati 1

Nei casi di cui all'articolo 95a capoverso 6 della legge, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'importo di questo emolumento corrisponde a quelli fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 196965 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2

Per le pubblicazioni di cui all'articolo 95a capoverso 4 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3

L'emolumento può essere ridotto o condonato se l'assoggettato è indigente o per altri motivi giustificati.

b66

Art. 35


67

62 Originario art. 35. Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3937). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

63 RS

830.1

64 Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2919).

65 RS

172.041.0

66 Abrogato dal n. I dell'O del 27 apr. 2005, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

67 Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2919).

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Sezione 5:68 Gestione dell'assicurazione militare69
a70 1 L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) gestisce l'assicurazione militare come assicurazione sociale specifica conformemente all'accordo concluso tra l'INSAI e la Confederazione.

2

Nell'ambito dell'accordo l'INSAI stabilisce l'organizzazione e lo statuto del personale.

3

In caso di richieste di risarcimento per affezioni di civili che, secondo la legge militare del 3 febbraio 199571, sono a carico della Confederazione, l'assicurazione militare chiarisce i fatti per il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e, eventualmente, effettua una valutazione medica.

b72 Sezione 6:73 Disposizioni finali

Art. 36

Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza del 20 marzo 196474 sull'assicurazione militare e il decreto federale dell'8 maggio 196875 che mette i civili al beneficio dell'assicurazione militare sono abrogati.


Art. 37

Introdotto dal n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU 1994 1400).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

71 RS

510.10

72 Abrogato dal n. I dell'O del 27 apr. 2005, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

73

Originaria sez. 5.

74

[RU 1964 257, 1971 994, 1983 1826, 1992 2100] 75

[RU 1968 622, 1979 14] 76

[RU 1992 2101, 1994 2485 art. 6]

Ordinanza

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Art. 38


78



Art. 39

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

77

[RU 1989 350. RU 1996 1343 art. 25 lett. a] 78 Abrogato dal n. I dell'O del 19 nov. 1997 (RU 1997 2751).

Assicurazione militare 18

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