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1

Ordinanza

sull'assicurazione militare (OAM) del 10 novembre 1993 (Stato 1° gennaio 2020) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 81 capoverso 2 e 108 della legge federale del 19 giugno 19922 sull'assicurazione militare (legge),3 ordina: Sezione 1: Presupposti della responsabilità della Confederazione

Art. 1

Servizio militare e servizio di protezione civile 1

Compie un servizio militare obbligatorio o volontario ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi militari conformemente alla legge militare del 3 febbraio 19954 e all'ordinanza del 22 novembre 20175 concernente l'obbligo di prestare servizio militare.6 2

…7

3

Compie un servizio di protezione civile obbligatorio o volontario ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi di protezione civile conformemente alla legge federale del 4 ottobre 20028 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile e all'ordinanza del 5 dicembre 20039 sulla protezione civile.10 4 Non sono considerati servizio militare o servizio di protezione civile, segnatamente, l'adempimento degli obblighi fuori servizio per la manutenzione del vestiario, dell'equipaggiamento personale e dell'armamento nonché i lavori di preparazione in vista del servizio militare o di protezione civile.

RU 1993 3080 1 RS

830.1

2 RS

833.1

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

4 RS

510.10

5 RS

512.21

6

Nuovo testo giusta l'all. 7 n. II 8 dell'O del 22 nov. 2017 concernente l'obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).

7

Abrogato dal n. I dell'O del 19 nov. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

8 RS

520.1

9 RS

520.11

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

833.11

Assicurazione militare 2

833.11


Art. 2


11

Membri del corpo degli istruttori dell'esercito, istruttori della protezione civile e altri membri del personale insegnante dell'esercito 1

Sono considerati membri del corpo degli istruttori dell'esercito ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 1 della legge:

a. gli ufficiali e i sottufficiali professionisti ai sensi dell'articolo 47 della legge militare del 3 febbraio 199512; b. gli allievi istruttori che seguono una formazione per ufficiali o sottufficiali professionisti;

c. gli alti ufficiali superiori che esercitano la loro funzione o il loro comando a titolo principale e che sono considerati in servizio militare permanente.

2

Sono considerati istruttori della protezione civile ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 7 della legge:

a. il capo dell'aggruppamento dell'istruzione; b. i capi delle sezioni dell'istruzione, eccetto il capo della sezione della pianificazione, dei centri d'istruzione e dei mezzi d'insegnamento;

c. i capi istruttori; d. i monitori di corso; e. gli istruttori;

f.

gli allievi istruttori; g. gli impiegati della Confederazione che sono contemporaneamente istruttori.

3

È altresì considerato al servizio della Confederazione secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 1 della legge, chiunque partecipa come quadro a scuole e corsi dell'esercito o svolge altre attività per l'esercito e a tale riguardo è vincolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico (militare a contratto temporaneo).


Art. 3


13

Istruzione premilitare È considerato partecipante all'istruzione premilitare ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 1 della legge, chiunque è autorizzato a partecipare ai seguenti corsi d'istruzione o corsi per monitori o vi collabora come monitore, funzionario o personale ausiliario: a. corsi per giovani tiratori; b. corsi per piloti militari; c. corsi per esploratori paracadutisti; 11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

12 RS

510.10

13 Nuovo testo giusta l'art. 9 n. 2 dell'O del 26 nov. 2003 concernente l'istruzione premilitare, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4599).

Assicurazione militare. O 3

833.11

d. corsi per esploratori radio (corsi Morse); e. corsi della musica militare (tamburini, trombettieri e batteristi militari); f.

corsi per pontonieri; g. corsi per giovani autisti; h. corsi veterinari e del treno; i.

corsi per maniscalchi; j.14 corsi sanitari.


Art. 4


15

Esercizi di tiro fuori servizio 1

È considerato partecipante agli esercizi di tiro fuori servizio ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 2 della legge chiunque, in qualità di persona obbligata al tiro o di persona autorizzata secondo l'ordinanza del 5 dicembre 200316 sul tiro fuori del servizio, è ammesso a partecipare:

a. agli esercizi federali e ai relativi esercizi preliminari; b. ai corsi per monitori di tiro e ai relativi corsi di ripetizione; c. ai corsi per monitori dei giovani tiratori e ai relativi corsi di ripetizione; d. ai corsi di tiro per ritardatari; e. ai corsi di tiro per «rimasti».

2

È pure considerato partecipante agli esercizi di tiro fuori servizio chi partecipa agli esercizi e ai corsi di cui al capoverso 1 come: a. perito federale degli impianti di tiro, ufficiale federale di tiro o membro di una commissione cantonale di tiro; b. funzionario o marcatore.


Art. 5

Attività militare volontaria o sportiva militare fuori servizio 1

È considerato partecipante a un'attività militare volontaria o sportiva militare fuori servizio ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 3 della legge, segnatamente, chiunque è autorizzato, conformemente alle prescrizioni, a partecipare o collabora come monitore, funzionario o personale ausiliario a:17 a. corsi fuori servizio, gare ed esercizi della truppa; b. corsi, esercizi, esami e gare nazionali, regionali, cantonali e locali delle associazioni, delle società e delle organizzazioni militari;

14 Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3861).

15 Nuovo testo giusta l'art. 57 dell'O del 5 dic. 2003 sul tiro, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5119).

16 RS

512.31

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

Assicurazione militare 4

833.11

c. gare militari internazionali o sportive militari in Svizzera o all'estero; d. interventi di società militari nel servizio in caso di catastrofi.

2

Nelle manifestazioni militari o sportive militari internazionali, sono considerati partecipanti ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 3 della legge solo i membri della delegazione svizzera.18

Art. 6

Civili in servizio o in formazione per l'esercito o per la protezione civile19 1

È considerato civile ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 della legge, segnatamente, chiunque partecipa a esercizi militari e a servizi d'istruzione della protezione civile:20 a. come volontario al servizio dell'esercito o della protezione civile (cadetto, esploratore);

b.21 come figurante negli esercizi del servizio sanitario, del servizio di protezione AC, delle truppe di salvataggio, del servizio di assistenza o della protezione civile.

2

È pure considerato civile ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 della legge chiunque: a. è designato dalle autorità cantonali e comunali per l'esecuzione della mobilitazione e di esercitazioni corrispondenti;

b. partecipa all'istruzione ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 200222 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.23


Art. 7


24

Azioni di mantenimento della pace e buoni uffici È pure considerato partecipante ad azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici della Confederazione ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera l della legge chi partecipa a missioni di cui alla legge federale del 19 dicembre 200325 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

19 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

22 RS

520.1

23 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

25 RS

193.9

Assicurazione militare. O 5

833.11

a26 Servizio civile

1

Compie un servizio civile chi presta servizio civile conformemente alla legge del 6 ottobre 199527

sul servizio civile e all'ordinanza dell'11 settembre 199628 sul servizio civile.

2

L'assicurazione militare esplica i suoi effetti parimenti durante un congedo e durante l'interruzione di un periodo di impiego.29

Art. 8


30

Assicurazione di base facoltativa 1

Sono considerati pensionati ai sensi dell'articolo 2 della legge gli assicurati a titolo professionale che sono pensionati regolarmente o anticipatamente.

2

La domanda di adesione all'assicurazione di base facoltativa deve essere notificata per scritto all'assicurazione militare nel corso dell'ultimo anno di servizio, ma al più tardi entro due mesi dopo il pensionamento. L'ammissione avviene senza alcuna riserva al momento del pensionamento.

3

Il recesso dall'assicurazione di base facoltativa è possibile in ogni momento mediante dichiarazione scritta. Il recesso può avere effetto al più presto il mese successivo alla dichiarazione. È esclusa la riammissione.

a31

Art. 9

Sospensione dell'assicurazione La sospensione dell'assicurazione secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge si limita agli infortuni professionali che sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge federale del 20 marzo 198132 sull'assicurazione contro gli infortuni. L'assicurazione militare copre il percorso di andata e ritorno dal lavoro.

26

Introdotto dall'appendice 3 n. 8 dell'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile (RU 1996 2685). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).

27 RS

824.0

28 RS

824.01

29 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3092).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6345).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 2005 (RU 2005 5645). Abrogato dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6345).

32

RS 832.20

Assicurazione militare 6

833.11

Sezione 2: Prestazioni assicurative
a33 Principi delle cure

1

L'assicurazione militare garantisce cure sufficienti, di qualità e appropriate degli assicurati a costi il più possibile convenienti.

2

Le cure mediche e i mezzi ausiliari sono appropriati se sono idonei e necessari a conseguire l'obiettivo legale ragionevolmente commisurato tra costi e benefici secondo le circostanze concrete del caso specifico.


Art. 10

Coordinamento con le prestazioni della truppa, della Sanità militare della Base logistica dell'esercito (BLEs), della protezione civile, del servizio civile e dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno34 1

Durante il servizio militare il diritto alla cura nei confronti del servizio medico della truppa prevale sul diritto alla cura nei confronti dell'assicurazione militare.

2

L'assicurazione militare risarcisce le spese per cura medica prestata da personale medico civile e in stabilimenti a cui è ricorso il servizio medico della truppa, il medico responsabile della protezione civile o l'organo competente per il servizio civile, oppure in quelli a cui è ricorso direttamente l'assicurato nei casi urgenti.35 3 L'assicurazione militare risarcisce le spese per visite di accertamento nonché per misure profilattiche durante il servizio o per accertamenti medici effettuati su richiesta di organi delle commissioni per la visita sanitaria.

4

Finché un militare o una persona che presta servizio di protezione civile o servizio civile ha diritto al soldo, a un importo per le piccole spese personali e a indennità secondo la legge federale del 25 settembre 195236 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione militare è sospeso.37 La perdita d'indennità secondo la legge federale sulle indennità di perdita di guadagno non è risarcita in caso di licenziamento anticipato dal servizio.


Art. 11

Ospedali, case di cura e centri d'accertamento medico38 1

Sono considerati ospedali conformemente all'articolo 22 capoverso 3 della legge gli stabilimenti svizzeri e i reparti di quelli destinati alla cura ospedaliera di affezioni 33 Introdotto

dall'all.

n.

3 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

35

Nuovo testo giusta l'appendice 3 n. 8 dell'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2685).

36

RS 834.1

37

Nuovo testo giusta l'appendice 3 n. 8 dell'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2685).

38 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Assicurazione militare. O 7

833.11

o all'esecuzione ospedaliera di misure di rieducazione medica, se sono posti sotto una direzione medica permanente, dispongono del necessario personale curante specializzato e delle installazioni mediche adeguate allo scopo.39 2 Sono considerate case di cura conformemente all'articolo 22 capoverso 3 della legge gli istituti destinati alla terapia successiva o alla cura in ambito ospedaliero che, posti sotto direzione medica, dispongono del necessario personale specializzato e delle installazioni adeguate allo scopo.40 3 Sono considerati stabilimenti di ricovero gli istituti pubblici o riconosciuti di utilità pubblica non compresi nei capoversi 1 e 2, che offrono ricovero, cura e assistenza agli infermi e agli anziani.

4

Sono considerati centri di accertamento medico le istituzioni come quelle dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, che effettuano l'accertamento dei provvedimenti medici e professionali necessari per il miglioramento o il mantenimento della capacità lavorativa.


Art. 12


41

Chiropratici, levatrici, personale paramedico e laboratori I chiropratici, le levatrici, le persone che dispensano cure previa prescrizione medica (personale paramedico) e i laboratori autorizzati ad esercitare per conto proprio ai sensi degli articoli 44, 45, 47-50a, 53 e 54 dell'ordinanza del 27 giugno 199542 sull'assicurazione malattie, possono praticare anche per l'assicurazione militare. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI43) può designare altre persone come personale paramedico, che possono esercitare per l'assicurazione militare nel quadro dell'autorizzazione cantonale.


Art. 13


44

Tariffe

1

Per l'approntamento delle tariffe sono applicabili per analogia: a. l'articolo 43 capoversi 2 e 3 della legge federale del 18 marzo 199445 sull'assicurazione malattie (LAMal); b. l'articolo 49 capoversi 1 e 3-6 LAMal.

2

Le tariffe devono essere calcolate secondo criteri economici e occorre considerare una struttura adeguata delle tariffe. La tariffa può coprire al massimo i costi della prestazione comprovati in modo trasparente e i costi necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni.

39 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

40 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5081).

42 RS

832.102

43 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6345). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

44 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

45 RS

832.10

Assicurazione militare 8

833.11

a46 Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni L'ordinanza del 3 luglio 200247 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie si applica per analogia agli ospedali e alle case di cura di cui all'articolo 22 capoversi 2 e 3 della legge. Sono autorizzati a consultare i documenti le autorità della Confederazione competenti in materia, l'associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF e i partner tariffali.

b48 Rimunerazione delle cure ambulatoriali 1

Per la rimunerazione delle cure ambulatoriali l'assicurazione militare stipula con le persone che esercitano una professione medica, il personale paramedico, gli ospedali e le case di cura nonché le imprese di trasporto e di salvataggio convenzioni tariffali e di collaborazione a livello nazionale. Le tariffe per singola prestazione si basano su strutture tariffali uniformi, stabilite a livello nazionale.

2

Il termine per la disdetta di convezioni tariffali e di collaborazione è di almeno sei mesi.

c49 Rimunerazione delle cure ospedaliere 1

Per la rimunerazione delle cure ospedaliere, del vitto e dell'alloggio in sala comune di un ospedale l'assicurazione militare stipula convenzioni tariffali e di collaborazione con gli ospedali e conviene importi forfettari. Tali importi sono in funzione delle prestazioni e si basano sulle strutture uniformi, stabilite a livello nazionale. Le tariffe ospedaliere si rifanno alla rimunerazione degli ospedali che forniscono le prestazioni nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso.

2

Le parti contrattuali possono convenire che particolari prestazioni diagnostiche o terapeutiche non siano comprese negli importi forfettari, ma siano fatturate separatamente.

3

Le rimunerazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono assunte al 100 per cento dagli assicuratori.

4

Il termine per la disdetta di convenzioni tariffali e di collaborazione è di almeno sei mesi.

46 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

47 RS

832.104

48 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

49 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Assicurazione militare. O 9

833.11


Art. 14

Coordinamento delle tariffe 1

...50

2

L'assicurazione militare risarcisce i medicamenti, le specialità farmaceutiche e le analisi di laboratorio secondo gli elenchi redatti sulla base dell'articolo 52 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 199451 sull'assicurazione malattie.52 3 Il DFI può fissare una tariffa per il risarcimento dei mezzi e degli apparecchi che servono alla guarigione.

4

Gli assicurati che si recano in un ospedale senza convenzione sulle tariffe ricevono rimborsi equivalenti a quelli che sarebbero versati per un ospedale equiparabile sottoposto a una convenzione tariffale. Sono fatti salvi i casi urgenti.53

Art. 15

Importo massimo del guadagno annuo assicurato in caso di indennità giornaliera e in caso di rendita di invalidità 1

L'importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l'articolo 28 capoverso 4 della legge necessario per determinare l'indennità giornaliera e, secondo l'articolo 40 capoverso 3 della legge, per determinare la rendita d'invalidità ammonta a 154 256 franchi.54 2

Il guadagno il cui importo supera il guadagno massimo assicurato non è preso in considerazione. È fatta salva la determinazione del grado dell'incapacità al lavoro secondo l'articolo 28 capoverso 3 della legge o del grado d'invalidità secondo l'articolo 16 LPGA.55

Art. 16

Guadagno assicurato in caso d'indennità giornaliera 1

È considerato guadagno assicurato la somma delle prestazioni dovute all'assicurato come rimunerazione di un'attività lucrativa principale o accessoria. È convertito in guadagno annuo e diviso per 365.

2

È considerato guadagno assicurato per i dipendenti il salario al lordo dei contributi del lavoratore alle assicurazioni sociali. I contributi del datore di lavoro non sono considerati.

3

È considerato guadagno assicurato per gli indipendenti il reddito netto aziendale, che nella contabilità commerciale risulta dal bilancio di esercizio e negli altri casi dal reddito lordo detratti i costi di produzione e, se del caso, gli ammortamenti, le perdite e le riserve. Se il reddito netto, segnatamente nella fase di costituzione 50 Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

51

RS 832.10

52

Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3867).

53 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

54 Nuovo testo giusta l'art. 5 dell'O AM del 31 ott. 2018 concernente l'adeguamento, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4147).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

Assicurazione militare 10

833.11

dell'impresa, è eccessivamente basso, è considerato guadagno assicurato il valore obiettivo della prestazione di lavoro prodotta per l'impresa dall'assicurato.

4

Fatta eccezione per gli assegni familiari secondo la legge del 24 marzo 200656 sugli assegni familiari le indennità supplementari regolari come quelle per ore supplementari, lavoro domenicale, notturno o a turni, l'indennità supplementare di rischio e l'indennità di residenza sono considerate. I redditi in natura e i costi sono valutati secondo i prontuari valevoli in materia fiscale.57 5 È considerato guadagno assicurato per le persone che sono a casa, i figli che collaborano all'economia domestica o nell'impresa familiare senza un salario normale, il salario che dovrebbe essere pagato a un lavoratore estraneo per la stessa attività in seno alla famiglia in questione.

6

Per i contadini indipendenti, il guadagno assicurato è fissato di regola secondo valori determinati sulla base della superficie utile nonché della situazione geografica dell'azienda (montagna o pianura) e dello stato del bestiame.


Art. 17

Guadagno annuo assicurato in caso di rendite d'invalidità Le disposizioni dell'articolo 16 sono applicabili per analogia per la determinazione della perdita di guadagno annuo presumibile per fissare la rendita d'invalidità.


Art. 18

Diritto all'indennità giornaliera la domenica, i giorni festivi e durante le vacanze L'indennità giornaliera è versata per tutti i giorni dell'anno, inclusi la domenica e i giorni festivi come pure i giorni di vacanza, finché l'incapacità al lavoro è attestata.


Art. 19

Contributi dei dipendenti alle assicurazioni sociali 1

Il datore di lavoro, se versa all'assicurato l'indennità giornaliera o la compensa nel salario, deve includerla nel conteggio per la competente Cassa di compensazione, come se fosse un elemento del salario determinante secondo l'AVS. L'assicurazione militare risarcisce al datore di lavoro, insieme all'indennità giornaliera, i contributi del datore di lavoro e del lavoratore inerenti a quest'ultima per l'AVS, l'assicurazione per l'invalidità, l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e l'assicurazione contro la disoccupazione.58 2 Se, in via eccezionale, l'indennità giornaliera è versata direttamente all'assicurato, l'assicurazione militare versa i contributi del datore di lavoro e del lavoratore alla Cassa federale di compensazione e li conteggia con quest'ultima.59 56 RS

836.2

57 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

58 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5645).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5645).

Assicurazione militare. O 11

833.11

3 Gli articoli 6quater e 34d dell'ordinanza del 31 ottobre 194760 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni e il salario di poco conto non sono applicabili.61

Art. 20

Contributi alle assicurazioni sociali per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa 1

I contributi del datore di lavoro e del lavoratore dovuti all'AVS, all'assicurazione per l'invalidità e all'ordinamento dell'indennità di perdita di guadagno per un lavoratore indipendente o una persona che non esercita un'attività lucrativa sono calcolati al tasso valevole per i salariati. L'assicurazione militare versa tali contributi alla Cassa federale di compensazione e li conteggia con quest'ultima.62 2 Le disposizioni dell'articolo 6quater e dell'articolo 19 OAVS63 concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni e concernenti le rimunerazioni di scarsa importanza provenienti da un'attività accessoria non sono applicabili.64


Art. 21

Deduzioni in caso di spese di vitto e alloggio a carico dell'assicurazione militare 1

La deduzione in caso di ricovero temporaneo in uno stabilimento ospedaliero, in un centro di accertamento medico o in centri di integrazione (esclusi il giorno d'entrata e d'uscita) ammonta, per giorno di soggiorno, al: a. 20 per cento dell'indennità giornaliera o della rendita integrale d'invalidità, ma al massimo 20 franchi per persone sole senza obblighi di sostentamento o di assistenza; b. 10 per cento dell'indennità giornaliera o della rendita integrale d'invalidità, ma al massimo 10 franchi per i coniugati e per le persone sole con obblighi di sostentamento o di assistenza.

2

La deduzione in caso di ricovero prolungato in uno stabilimento ospedaliero, in una clinica psichiatrica, in una casa per anziani e di cura o in un istituto analogo ammonta, per giorno di soggiorno, al: a. 40 per cento dell'indennità giornaliera o della rendita integrale d'invalidità, ma al massimo 40 franchi per le persone sole senza obblighi di sostentamento o di assistenza; 60 RS

831.101

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5189).

62 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

63 RS

831.101

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

Assicurazione militare 12

833.11

b. 30 per cento dell'indennità giornaliera o della rendita integrale d'invalidità, ma al massimo 30 franchi per i coniugati e le persone sole con obblighi di sostentamento o di assistenza.

3

Per i coniugati o le persone sole, che devono provvedere a ragazzi minorenni o in formazione, non viene effettuata nessuna deduzione.


Art. 22


65

Consultazione delle istituzioni d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità L'assicurazione militare è autorizzata a interpellare gli uffici cantonali e comuni dell'assicurazione per l'invalidità come pure i loro centri di accertamento medico e professionale per accertare la capacità d'integrazione nonché per eseguire e coordinare i provvedimenti d'integrazione professionale.


Art. 23

Rendite per un tempo determinato o indeterminato 1

Le rendite d'invalidità sono assegnate per un tempo determinato qualora il grado dell'invalidità non possa essere valutato in modo attendibile e permanente a causa dell'instabilità dell'affezione o delle condizioni di lavoro.

2

Se la rendita insorge dopo che l'assicurato ha raggiunto l'età della rendita AVS, l'assegnazione di una rendita a tempo indeterminato è esclusa.


Art. 24

Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari 1

L'anno in cui le rendite sono state assegnate per l'ultima volta con decisione scondo l'articolo 49 LPGA (anno determinante) è determinante per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari ai sensi dell'articolo 43 della legge.66 2

Le rendite sono adeguate in funzione dell'evoluzione percentuale dell'indice dei salari nominali e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per i beneficiari di una rendita secondo l'anno determinante.

3

Le rendite assegnate per un tempo indeterminato, che sono state calcolate sulla base dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato, sono adeguate in funzione del guadagno che sarebbe determinante se non fosse considerato il guadagno massimo.

4

Le rendite fissate per un tempo determinato non vengono adeguate.

5

Tutte le rendite che non sono adeguate e che finora erano calcolate sull'importo massimo del guadagno annuo assicurato sono ricalcolate sul guadagno annuo che avrebbe dovuto servire da base per la determinazione della rendita senza considerare il guadagno massimo assicurato.

6

Il nuovo importo massimo del guadagno annuo assicurato va tutt'al più considerato per tutte le rendite.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2637).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

Assicurazione militare. O 13

833.11

7

La comunicazione dell'adeguamento delle rendite avviene con una procedura semplificata secondo l'articolo 51 LPGA.67

Art. 25

Determinazione di rendite per menomazione dell'integrità 1

Vi è una rilevante menomazione dell'integrità fisica, psichica o mentale ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1 della legge qualora essa corrisponda almeno a un ventesimo della perdita totale di una funzione vitale quale l'udito o la vista.68 2 L'importo minimo per una rendita per menomazione dell'integrità ammonta al 2,5 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta l'articolo 49 capoverso 4 della legge. Le rendite per menomazione dell'integrità assegnate in caso di menomazioni di singole funzioni vitali sono fissate secondo la gravità della menomazione dell'integrità, in graduazioni di 2,5 per cento tra il 2,5 e il 50 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite.

3

In caso di menomazioni multiple dell'integrità, gli importi percentuali delle singole menomazioni dell'integrità sono cumulati per determinare la rendita per menomazione dell'integrità. Il valore massimo di una rendita per menomazione dell'integrità ammonta al 100 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo.


Art. 26

Importo annuo delle rendite e valore annuo della rendita 1

L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità ammonta a 20 940 franchi.69 La rendita annua risulta dall'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, dalla percentuale della menomazione dell'integrità e dalla percentuale della responsabilità della Confederazione.

2

L'adeguamento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità secondo l'articolo 49 capoverso 4 della legge avviene ogni volta simultaneamente all'adeguamento delle rendite secondo l'articolo 43 della legge.


Art. 27

Riscatto della rendita per menomazione dell'integrità Il valore attuale della rendita viene calcolato fondandosi sull'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, applicato al momento dell'emanazione della decisione. Se una rendita è concessa retroattivamente, le quote mensili della rendita devono essere pagate successivamente.


Art. 28

Visita medica prima del reclutamento 1

Gli organi militari competenti rendono attenti i reclutandi al momento dell'informazione preliminare o alla giornata informativa che, prima delle giornate 67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3883).

69 Nuovo testo giusta l'art. 7 dell'O AM del 29 ott. 2008 concernente l'adeguamento, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5193).

Assicurazione militare 14

833.11

di reclutamento, possono sottoporsi a una visita medica a carico dell'assicurazione militare ai sensi dell'articolo 63 della legge.70 2 Chiunque desidera sottoporsi a una tale visita deve inviare una domanda scritta alla Sanità militare della BLEs.71 3 La Sanità militare della BLEs decide in merito alla domanda e determina tipo ed entità della visita medica.72 Sezione 2a:73 Premi degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati dell'assicurazione di base facoltativa
a Premio per prestazioni in caso di malattia 1

Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 349 franchi.74 2

Per gli assicurati a titolo professionale, il cui stipendio rientra in una delle seguenti fasce, il premio è ridotto come segue: a. se il loro stipendio è pari o inferiore all'importo massimo previsto nella classe di stipendio 10: del 48 per cento;

b. se il loro stipendio supera l'importo massimo secondo la lettera a ed è pari o inferiore all'importo massimo previsto nella classe di stipendio 13: del 27 per cento; c. se il loro stipendio supera l'importo massimo secondo la lettera b ed è pari o inferiore all'importo massimo previsto nella classe di stipendio 16: del 12 per cento.

3

Determinante per la riduzione è lo stipendio di cui all'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 200175 sul personale federale (OPers) comprese le indennità di funzione, le indennità speciali e le indennità in funzione del mercato del lavoro di cui agli articoli 46, 48 e 50 OPers.

4

La parte dei premi relativa al rischio di malattia degli assicurati a titolo professionale impiegati a tempo parziale è uguale a quella dovuta con un impiego a tempo pieno.

70 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 7 dell'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 723).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

73 Introdotta dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6345).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3419).

75 RS

172.220.111.3

Assicurazione militare. O 15

833.11

b76 Premio per prestazioni in caso di infortunio per gli assicurati dell'assicurazione di base facoltativa Per gli assicurati dell'assicurazione di base facoltativa (assicurati a titolo facoltativo), il supplemento al premio per le prestazioni in caso di malattia previsto per le prestazioni in caso di infortunio ammonta a 35 franchi al mese.

c Riscossione dei premi per gli assicurati a titolo professionale 1

Il premio è esigibile mensilmente ed è dedotto direttamente dallo stipendio.

2

L'obbligo di versare il premio per le prestazioni in caso di malattia secondo l'articolo 66b capoverso 2 della legge è sospeso per le attività di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettere a nonché c-m della legge esercitate per oltre 60 giorni consecutivi.

d Riscossione dei premi per gli assicurati a titolo facoltativo I premi sono esigibili mensilmente e sono dedotti dalla rendita di vecchiaia versata dalla cassa pensioni PUBLICA oppure, se l'importo non è sufficiente, dalla rendita dell'assicurazione militare.

e Adeguamento del premio e del supplemento 1

La Divisione assicurazione militare dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) sottoporre annualmente all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) entro la fine di luglio una proposta per gli adeguamenti dei premi per l'anno seguente. La base della proposta è costituita da un riepilogo commentato concernente: a. i costi determinanti di cui all'articolo 66b capoverso 1 della legge per le malattie degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo;

b. i costi determinanti di cui all'articolo 66b capoverso 1 della legge per gli infortuni degli assicurati a titolo facoltativo, compresi i costi per le ricadute e le conseguenze tardive di tali infortuni; c. il numero di casi di malattia degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo; d. il numero di infortuni nonché il numero di ricadute e conseguenze tardive degli assicurati a titolo facoltativo; e. le entrate derivanti dai premi per l'assicurazione malattie degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo nonché quelle derivanti dai supplementi per l'assicurazione contro gli infortuni degli assicurati a titolo facoltativo; f.

il numero di assicurati che ottiene una riduzione dei premi nonché la somma delle riduzioni dei premi accordate; 76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3419).

Assicurazione militare 16

833.11

g. il numero di assicurati a titolo professionale e il numero di assicurati a titolo facoltativo.

2

I dati di cui al capoverso 1 sono forniti separatamente in base alla situazione effettiva o alle valutazioni per l'anno precedente, l'anno in corso e l'anno successivo.

3

Il riepilogo commentato contiene anche una valutazione riguardante: a. l'adeguamento del premio di cui all'articolo 28a, per garantire che le entrate raggiungano un grado di copertura dei costi almeno dell'80 per cento; per il calcolo delle entrate concernenti i premi ridotti si prende in considerazione il relativo importo ridotto; b. l'adeguamento del supplemento di cui all'articolo 28b, per adempiere le prescrizioni relative al calcolo di cui all'articolo 66c capoverso 2 della legge.

4

Il DFI propone ogni anno al Consiglio federale i necessari adeguamenti del premio di cui all'articolo 28a e del supplemento di cui all'articolo 28b per l'anno successivo.

Sezione 3: Rapporti con terzi

Art. 29


77

Coordinamento in generale 1

Nel calcolo del sovraindennizzo secondo l'articolo 69 LPGA occorre tener conto delle spese supplementari provocate all'assicurato dall'evento assicurato e di eventuali diminuzioni di reddito subite dai suoi congiunti, nella misura in cui tali spese e perdite non siano coperte da altre prestazioni dell'assicurazione militare.

2

L'assicurazione militare può subordinare l'entità delle sue prestazioni alla notificazione dell'evento ad altre assicurazioni sociali.


Art. 30

Adeguamento del calcolo della riduzione In caso di modificazione della composizione del concorso delle prestazioni in seguito a una revisione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità o dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché in seguito alla concessione o alla soppressione di rendite suppletive, oppure in caso di modificazione degli elementi materiali della decisione di sovraindennizzo, il calcolo delle riduzioni che serve da base per la concessione di indennità giornaliere o di una rendita deve essere adeguato.

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

Assicurazione militare. O 17

833.11


Art. 31

Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni 1

È tenuto direttamente alle prestazioni, secondo l'articolo 76 della legge, l'assicuratore che deve accordare prestazioni a causa dell'effettivo aggravamento dell'affezione.78 2

Finché è tenuto a versare prestazioni per l'effettivo aggravamento dell'affezione, l'assicuratore deve pure accordare prestazioni per le conseguenze tardive e le ricadute di un infortunio anteriore. Le prestazioni saranno in seguito accordate dall'assicuratore tenuto alle prestazioni per l'infortunio anteriore.

3

Se il beneficiario di una rendita accordata per un infortunio precedente è vittima di un nuovo infortunio che modifica il grado d'invalidità, l'assicuratore tenuto alle prestazioni per il primo infortunio deve continuare a versare la rendita assegnata fino ad allora. Il secondo assicuratore deve accordare una rendita corrispondente alla differenza tra l'invalidità effettiva e quella esistente prima del secondo infortunio. Se l'assicurazione militare, giusta l'articolo 4 capoverso 3 della legge, accorda la rendita intera per l'affezione al secondo organo doppio, l'assicuratore contro gli infortuni che dovrebbe pagare una rendita per questa seconda affezione le versa il valore capitalizzato di questa rendita, senza indennità di rincaro, calcolata secondo le disposizioni legali a lui applicabili.

4

Se l'infortunio è connesso con un'affezione preesistente, l'assicuratore competente al momento del nuovo infortunio è tenuto a versare prestazioni solo per le conseguenze di questo infortunio.

5

Se il diritto alla rendita sussiste sia nei confronti dell'assicurazione contro gli infortuni sia dell'assicurazione militare, l'assicuratore contro gli infortuni comunica all'assicurazione militare l'ammontare della propria rendita o della rendita suppletiva. Ambedue gli assicuratori determinano la loro rendita secondo le rispettive disposizioni legali in vigore.

6

…79


Art. 32


80

Computo di prestazioni dell'AVS, dell'AI e dell'assicurazione contro gli infortuni 1

In caso di concorso di prestazioni dell'assicurazione militare con quelle dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione contro gli infortuni, fatti salvi i capoversi 2 e 3 sono computate integralmente:81 78 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

79 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3883).

Assicurazione militare 18

833.11

a.82 le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità e quelle dell'assicurazione contro gli infortuni che concorrono con le rendite dell'assicurazione militare; le rendite vedovili e per orfani sono cumulate;

b. le indennità di rincaro; c. i redditi di un'attività lucrativa che il beneficiario di una rendita dell'assicurazione militare e dell'assicurazione per l'invalidità o dell'assicurazione contro gli infortuni riscuote o potrebbe ancora riscuotere in virtù della sua capacità parziale di guadagno.

2

È determinante, per il calcolo della riduzione della rendita, il guadagno annuo su cui si fonda la rendita dell'assicurazione militare o su cui si fonderebbe ove non fosse tenuto conto del limite di guadagno di cui all'articolo 28 capoverso 4 della legge. Questo limite di riduzione sottostà agli adeguamenti giusta l'articolo 43 capoverso 3 della legge e non può essere riveduto separatamente.

3

Le disposizioni sulla riduzione delle rendite sono applicabili per analogia anche all'indennità giornaliera.

Sezione 4: Procedura amministrativa e contenzioso83
a84 Preavviso

L'assicurazione militare può comunicare per scritto il risultato dell'accertamento al richiedente prima della notificazione della decisione e impartirgli un termine per fare osservazioni, consultare gli atti o chiedere un chiarimento complementare.


Art. 33

Patrocinio gratuito nella procedura amministrativa 1

Il diritto al patrocinio gratuito sussiste se sono adempiute le seguenti condizioni:85 a. il richiedente deve essere nel bisogno e non cognito del diritto; b. le richieste non devono sembrare temerarie e c. l'evento assicurato deve avere una portata rilevante per il richiedente e concernere questioni di diritto o di fatto difficili.

1bis

Se l'assicurazione militare emana un preavviso ai sensi dell'articolo 32a, il diritto al patrocinio gratuito sussiste a partire dalla notificazione del preavviso.86 82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3883).

83 Originario avanti art. 33. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

84 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

86 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).

Assicurazione militare. O 19

833.11

2

L'assicurazione militare decide in merito alle domande di patrocinio gratuito mediante decisione incidentale.

3

Se la domanda è accolta, l'assicurato può scegliere liberamente il patrocinatore. Se non ne fa uso, l'assicurazione militare attribuisce il mandato a un avvocato di sua scelta.

4

...87


Art. 34


88

Ricorso interposto dall'UFSP 1

I tribunali arbitrali cantonali di cui all'articolo 27 della legge e i tribunali cantonali delle assicurazioni di cui all'articolo 57 LPGA comunicano le loro decisioni all'UFSP.89 2

L'UFSP è legittimato a impugnare tali decisioni davanti al Tribunale federale.

Sezione 4a:90 Comunicazione di dati
a Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati 1

Nei casi di cui all'articolo 95a capoverso 6 della legge, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'importo di questo emolumento corrisponde a quelli fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 196991 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2

Per le pubblicazioni di cui all'articolo 95a capoverso 4 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3

L'emolumento può essere ridotto o condonato se l'assoggettato è indigente o per altri motivi giustificati.

b92

Art. 35


93

87 Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

88 Originario art. 35. Nuovo testo giusta il n. II 99 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6345).

90 Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2919).

91 RS

172.041.0

92 Abrogato dal n. I dell'O del 27 apr. 2005, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

93 Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2919).

Assicurazione militare 20

833.11

Sezione 5:94 Gestione dell'assicurazione militare95
a96 1 L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) gestisce l'assicurazione militare come assicurazione sociale specifica conformemente all'accordo concluso tra l'INSAI e la Confederazione.

2

Nell'ambito dell'accordo l'INSAI stabilisce l'organizzazione e lo statuto del personale.

3

In caso di richieste di risarcimento per affezioni di civili che, secondo la legge militare del 3 febbraio 199597, sono a carico della Confederazione, l'assicurazione militare chiarisce i fatti per il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e, eventualmente, effettua una valutazione medica.

b98 Sezione 6:99 Disposizioni finali

Art. 36

Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza del 20 marzo 1964100 sull'assicurazione militare e il decreto federale dell'8 maggio 1968101 che mette i civili al beneficio dell'assicurazione militare sono abrogati.


Art. 37


102



Art. 38


103


Art. 39

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

94

Introdotto dal n. I dell'O del 6 giu. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1400).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

97 RS

510.10

98 Abrogato dal n. I dell'O del 27 apr. 2005, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

99

Originaria Sez. 5.

100 [RU 1964 257, 1971 994, 1983 1826, 1992 2100] 101 [RU 1968 622, 1979 14] 102 Abrogato dal n. IV 54 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

103 Abrogato dal n. I dell'O del 19 nov. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751).