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1

Ordinanza

sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Ordinanza sulla protezione dei beni culturali [OPBC]) del 17 ottobre 1984 (Stato 1° gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4, 5, 7, 32 e 33 della legge federale del 6 ottobre 19661
per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, ordina: Capo 1: In generale

Art. 1

Designazione e

riferimenti

1

Nella presente ordinanza sono utilizzate le seguenti designazioni: a. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e

dello sport (DDPS)2; b. Ufficio federale della protezione della popolazione3: c. ...4 d. convenzione, per la Convenzione dell'Aia del 14 maggio 19545 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato;

e. legge, per la legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (LPBC);

f.6 legge sulla protezione civile: legge federale del 17 giugno 19947 sulla protezione civile;

g.8 ordinanza sulla protezione civile: ordinanza del 19 ottobre 19949 sulla protezione civile.

RU 1984 1250 1

RS 520.3

2

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

3

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

4

Abrogata dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2678).

5

RS 0.520.3

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

7

[RU 1994 2626, 1995 1227 all. n. 9, 1996 1445 all. n. 14. RU 2003 4187 art. 76 n. 1 ].

Vedi ora la LF del 4 ott. 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1).

8

Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

520.31

Protezione civile

2

520.31

2

I riferimenti che figurano nei titoli intermedi rimandano agli articoli della legge.


Art. 2


10

Categorie di beni culturali (art. 1) I beni culturali sono classificati in quattro categorie: a. beni culturali d'importanza internazionale (categoria AA); b. beni culturali d'importanza nazionale (categoria A); c. beni culturali d'importanza regionale (categoria B); d. beni culturali d'importanza locale (categoria C).


Art. 3

Inventario dei beni culturali (art. 4, 5 cpv. 2 e art. 9) 1

I Cantoni stabiliscono un inventario dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale situati sul loro territorio.

2

I beni culturali d'importanza nazionale e regionale designati dai Cantoni sono registrati, su proposta del Comitato svizzero per la protezione dei beni culturali, in un inventario generale approvato dal Consiglio federale.

3

Il Cantone allestisce, d'intesa con i Comuni, un inventario dei beni culturali d'importanza locale. Esso può delegare questo compito ai Comuni.11 4

Gli inventari devono essere periodicamente aggiornati.

Capo 2: Organizzazione

Art. 4

Responsabilità (art. 4 e 5)

1

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, come pure le persone giuridiche e fisiche (detentori) sono responsabili anzitutto della pianificazione ed esecuzione dei provvedimenti per la protezione dei loro propri beni culturali e di quelli a loro affidati.

2

Il Comune crea, secondo le esigenze e d'intesa con il Cantone, un servizio di protezione dei beni culturali in seno alla propria organizzazione di protezione civile.12 3

I dipartimenti federali competenti designano, previo accordo con l'Ufficio federale, i beni culturali di proprietà della Confederazione per i quali devono essere adottate misure di protezione. L'Ufficio federale promuove, d'intesa con i Cantoni, la colla9

[RU 1994 2646, 1997 2779 II 33 2833 art. 67, 1998 2677, 1999 4 art. 28 cpv. 1, 2002 723 all. 2 n. 6. RU 2003 5147 art. 42 lett. a]. Vedi ora l'O del 5 dic. 2003 (RS 520.11).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

12

Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. O 3

520.31

borazione tra i proprietari dei beni culturali e le organizzazioni di protezione civile interessate.13

Art. 5


14



Art. 6


15
Pianificazione ed esecuzione (art. 5 cpv. 3) 1

Le organizzazioni di protezione civile pianificano ed eseguono in collaborazione con i detentori segnatamente i provvedimenti seguenti: a. sistemare e gestire i rifugi per beni culturali; b. trasferire i beni culturali mobili più importanti in locali protetti; c. proteggere i beni culturali immobili o parti di essi; d. prevenire i danni ai beni culturali; e. collaborare ad altre misure di protezione dei beni culturali.

2

Le pianificazioni devono essere sottoposte per approvazione al servizio cantonale per la protezione dei beni culturali.

3

Le pianificazioni devono essere aggiornate a scadenze regolari.

4

L'Ufficio federale emana direttive concernenti la pianificazione delle misure per la protezione dei beni culturali.

Capo 3: Personale

Art. 7


16

Personale per la protezione dei beni culturali (art. 8) 1

Il personale per la protezione dei beni culturali comprende: a. i militi della protezione civile incorporati nel servizio di protezione dei beni culturali;

b. le persone impiegate nella protezione dei beni culturali che non sono sottoposte agli obblighi militari o di protezione civile.

2

Chi è tenuto a prestare servizio militare può essere dispensato dal servizio ausiliario o dal servizio attivo oppure fruire di un congedo per svolgere compiti importanti in seno alla protezione dei beni culturali.

13

Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

14

Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2678).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

Protezione civile

4

520.31


Art. 8

Statuto e

identificazione

1

Il personale della protezione dei beni culturali è considerato personale ai sensi dell'articolo 15 della convenzione.

2

Porta un bracciale provvisto del contrassegno della protezione dei beni culturali (art. 17 cpv. 2 lett. b e c della convenzione e art. 21 del suo regolamento d'esecuzione del 14 mag. 195417). Il Cantone lo munisce di una carta d'identità fornita dal Dipartimento.


Art. 9


18

Capo 4: Istruzione

Art. 10

19 (art. 5 cpv. 3 e 8 cpv. 3) I militi della protezione civile incorporati nel servizio di protezione dei beni culturali vengono istruiti giusta gli articoli 32-46 della legge sulla protezione civile e gli articoli 33-40 dell'ordinanza sulla protezione civile.

Capo 5: Misure di protezione Sezione 1: Documenti e riproduzioni

Art. 11

Documenti (art. 10)

1

L'Ufficio federale e i servizi cantonali per la protezione dei beni culturali provvedono affinché la documentazione relativa ai beni culturali mobili e immobili d'importanza internazionale, nazionale e regionale sia registrata su microfilm o per mezzo di altri supporti di dati.20 2

Per i beni culturali che non possono essere direttamente registrati su microfilm o per mezzo di altri supporti di dati devono essere allestiti dapprima documenti microfilmabili (descrizioni, piani, fotografie).

3

La documentazione microfilmata dev'essere completata, se del caso, con altri documenti, come diapositive a colori, rilievi fotogrammetrici e supporti del suono.

17

RS 0.520.31

18

Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2678).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. O 5

520.31


Art. 12

21 Riproduzione e

conservazione

(art. 11)

1

I Cantoni forniscono all'Ufficio federale una copia positiva dei microfilm a prezzo di costo. L'Ufficio federale conserva le copie in luoghi sicuri.

2

L'Ufficio federale accetta di conservare soltanto le copie di buona qualità che rispondono alle sue norme tecniche.

3

I servizi cantonali per la protezione dei beni culturali provvedono affinché i film originali e i documenti completivi siano conservati in luoghi sicuri, separatamente dai corrispondenti beni culturali, e siano controllati periodicamente.


Art. 13

Limitazione dell'impiego

I microfilm e i documenti per la compilazione dei quali la Confederazione concede sussidi possono essere impiegati solo a scopo di protezione dei beni culturali, nonché della natura, del patrimonio e dei monumenti storici. Per altri impieghi devono essere allestite copie di lavoro d'intesa con il detentore. Per la produzione di queste ultime la Confederazione non concede alcun sussidio.


Art. 14

Manutenzione e aggiornamento (art. 25) 1

Il detentore deve controllare periodicamente i documenti e le riproduzioni.

2

I documenti danneggiati o in pericolo devono essere sostituiti.

3

Le collezioni di documenti e di riproduzioni devono essere completate e aggiornate.

Sezione 2: Rifugi per beni culturali mobili

Art. 15

Costruzione e manutenzione (art. 12 e 25) 1

Devono essere costruiti rifugi per i beni culturali mobili ovunque la sistemazione sicura di questi ultimi non sia garantita o non lo sia in modo sufficiente. Questi rifugi sono costruiti possibilmente in prossimità dei beni culturali da proteggere.

2

I detentori di rifugi sono tenuti a provvedere a una manutenzione e a un uso dei medesimi tali che sia garantita la possibilità di adibirli in qualsiasi momento e nel più breve lasso di tempo possibile alla protezione dei beni culturali.

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

Protezione civile

6

520.31


Art. 16

Esigenze tecniche

(art. 15)

Le istruzioni tecniche per la costruzione dei rifugi obbligatori emanate dall'Ufficio federale si applicano per analogia alla costruzione di rifugi per i beni culturali.

L'Ufficio federale emana direttive completive.

Sezione 3: Scudo dei beni culturali

Art. 17

Autorizzazione di far uso del contrassegno di protezione semplice (art. 16, 17, 18 cpv. 2, 19 e 20 cpv. 1) 1

Il Consiglio federale può autorizzare che i beni culturali di importanza nazionale siano muniti dello scudo semplice quale contrassegno di protezione.

2

Su domanda dei Cantoni il Dipartimento sottopone le sue proposte al Consiglio federale. Consulta prima il Dipartimento federale dell'interno e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)22.

3

Il Consiglio federale compila un elenco aggiornato per Cantone dei beni culturali che devono essere muniti dello scudo semplice dei beni culturali.


Art. 18

Autorizzazione di far uso del contrassegno di protezione ripetuto tre volte (art. 18 cpv. 1 e 20 cpv. 2) 1

Il Consiglio federale può domandare al direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) di iscrivere nel «Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale» un numero limitato di beni culturali immobili di altissima importanza e perciò di dare l'autorizzazione di munirli dello scudo ripetuto tre volte.

2

Su domanda dei Cantoni, il Dipartimento sottopone al Consiglio federale le proprie proposte. Consulta prima il Dipartimento federale dell'interno e il DDPS.


Art. 19

Visibilità dello scudo dei beni culturali (art. 19, 20 cpv. 1) Di concerto con il DDPS il Dipartimento disciplina l'apposizione dello scudo dei beni culturali come contrassegno di protezione e ne definisce le esigenze minime di visibilità ai sensi dell'articolo 20 del regolamento d'esecuzione del 14 maggio 195423 della convenzione.

22 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod.

è tenuto conto in tutto il presente testo.

23

RS 0.520.31

Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. O 7

520.31


Art. 20

Apposizione degli scudi dei beni culturali24 1

Gli scudi della protezione dei beni culturali devono essere apposti per disposizione del Consiglio federale, ma al più tardi in caso di mobilitazione dell'armata o di una chiamata generale della protezione civile. Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di ordinare l'apposizione dello scudo.

2

...25

3

Lo scudo singolo dei beni culturali è apposto agli oggetti d'importanza nazionale.26 4

Lo scudo triplo dei beni culturali è apposto agli oggetti d'importanza internazionale.27 5

Il Dipartimento emana le corrispondenti istruzioni.28 Sezione 4: Informazione

Art. 21

29 (art. 2, 4 e 5) 1

L'Ufficio federale, i Cantoni e i Comuni informano la popolazione sul senso e lo scopo dei provvedimenti per proteggere i beni culturali.

2

L'Ufficio federale può promuovere l'informazione da parte di organi privati.

Capo 6: Chiamata e impiego

Art. 22

30 Chiamata (art. 8 cpv. 3)

I militi della protezione civile incorporati nel servizio di protezione dei beni culturali vengono convocati conformemente agli articoli 12 e 13 della legge sulla protezione civile e agli articoli 15-19 dell'ordinanza sulla protezione civile.

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

25

Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2678).

26

Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

27

Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

28

Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

Protezione civile

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Art. 23

Trasferimento in luogo sicuro (art. 5 cpv. 2 e art. 7) 1

In caso di un aumento del pericolo il Consiglio federale può ordinare il trasferimento dei beni culturali mobili in rifugi.

2

e 3 ...31


Art. 24

32 Aiuto militare

Qualora si riveli indispensabile per proteggere e salvare beni culturali, un aiuto militare può essere richiesto in base ai principi dell'ordinanza del 16 novembre 199433 concernente i compiti territoriali e il servizio territoriale. La decisione di accordare l'aiuto spetta all'autorità militare competente.

Capo 7: Sussidi federali

Art. 25

Principio (art. 1, 2 e 22 cpv. 1) 1

Sono accordati sussidi federali per misure di protezione soltanto se queste ultime concernono beni culturali d'importanza internazionale, nazionale e regionale.34 2 D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze il Dipartimento determina le condizioni per il sussidiamento di misure edilizie di protezione o d'altra natura.

3

...35


Art. 26


36

Assegnazione (art. 23 e 24) 1

L'Ufficio federale può ridurre i sussidi o rifiutarne il versamento se: a. la domanda di sussidio contiene indicazioni inveritiere o incomplete; b. vengono impediti i controlli; c. per lo stesso oggetto è chiesto un sussidio in base ad un altro testo legale; d. non vengono rispettate le condizioni o gli oneri; l'inosservanza dev'essere constatata mediante decisione passata in giudicato.

31

Abrogati dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2678).

32

Nuovo testo giusta l'art. 27 dell'O del 16 nov. 1994 concernente i compiti territoriali e il servizio territoriale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995 207).

33

[RU 1995 207. RU 2003 4033 art. 10]. Vedi ora l'O del 29 ott. 2003 concernente i compiti territoriali dell'esercito (RS 513.311.1).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

35

Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2678).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. O 9

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2

e 3 ...37

4

Il diritto al sussidio assegnato decade se le misure di protezione non sono avviate entro due anni dall'assegnazione.

5

Il sussidio può essere riassegnato anzitermine, su domanda debitamente motivata.

In questo caso sono determinanti le aliquote di sussidio valide al momento della proroga.


Art. 27

Sussidi per misure edilizie di protezione (art. 24 cpv. 1 e 2) 1

Le spese di costruzione ai sensi dell'articolo 24 della legge sono quelle effettive sopportate per l'allestimento dei progetti e per l'esecuzione dei lavori.

2

La Confederazione non sussidia: a. l'acquisto di terreni e le indennità versate per l'utilizzo di terreni pubblici e privati;

b. i costi che sarebbero sorti anche senza la costruzione di rifugi per beni culturali;

c. le spese supplementari causate dalla costruzione della parte dell'immobile destinata alla protezione dei beni culturali e subite dalla parte dell'immobile ad essa estranea; d. le tasse e gli emolumenti cantonali e comunali; e. gli interessi sul capitale; f.

le spese di manutenzione.38 3

...39


Art. 28

Acconti 1 Su domanda sono versati acconti proporzionali ai lavori effettuati e nei limiti dei crediti disponibili.

2

e 3 ...40


Art. 29

Liquidazione finale

1

L'importo definitivo dei sussidi è accertato in base alla liquidazione finale. Alla liquidazione saranno allegate, in originale, tutte le fatture e le ricevute, nonché, qualora si tratti di misure edilizie, il verbale del collaudo.

37 Abrogati dal n. II 42 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

39

Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2678).

40

Abrogati dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2678).

Protezione civile

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2

Il pagamento del sussidio in base alla liquidazione finale è subordinato al risultato del collaudo avvenuto sul posto, da parte dell'Ufficio federale o del servizio che ne ha ricevuto l'incarico da quest'ultimo.

3

La liquidazione finale dev'essere presentata all'Ufficio federale, per il tramite del Cantone, entro dodici mesi dopo il controllo e il collaudo del rifugio per beni culturali oppure dopo la conclusione delle misure di protezione di natura non edilizia.41 4 In caso di ritardo nell'invio della liquidazione finale, il versamento del sussidio federale può essere differito di due anni al massimo; non vengono riscossi interessi di mora.42 5 e 6 ...43

a44 Scadenza

Sempre che all'atto dell'assegnazione del sussidio non vengano stabilite condizioni particolari, la scadenza di versamento dei sussidi federali è fissata a sei mesi dal giorno in cui gli aventi diritto hanno inoltrato all'Ufficio federale le loro domande di liquidazione finale e i documenti di verifica completi.


Art. 30

Restituzione dei sussidi federali in caso di soppressione di misure edilizie 1

Qualsiasi soppressione di rifugi o di altre misure edilizie per i quali siano stati corrisposti sussidi federali richiede il consenso dell'Ufficio federale.

2

Qualora rifugi e altre misure edilizie non siano più adibiti alla protezione di beni culturali i sussidi federali percepiti devono essere restituiti nella misura in cui dette costruzioni possano servire ad altri scopi.

Capo 8: Controllo dei provvedimenti di protezione

Art. 31

1 L'Ufficio federale e i Cantoni controllano la preparazione e l'esecuzione dei provvedimenti di protezione prescritti e da essi sussidiati.

2

Il Consiglio federale e i governi cantonali possono fissare termini e un ordine di priorità per l'esecuzione dei provvedimenti prescritti.

3

I Cantoni e i Comuni, nell'ambito della loro attività amministrativa, devono effettuare regolari controlli sulla manutenzione dei rifugi onde garantirne la costante efficienza.

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

43 Abrogati dal n. II 42 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

44

Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2678).

Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. O 11

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Capo 9: ...


Art. 32

a 3445 Capo 10:46 ...

Art. 35

Capo 11: Disposizioni finali

Art. 36

Esecuzione 1 Il Dipartimento emana le necessarie prescrizioni d'esecuzione e le istruzioni amministrative tecniche.

2

L'esecuzione della presente ordinanza, ove non spetti al Consiglio federale, al Dipartimento, ai Cantoni o ai Comuni incombe all'Ufficio federale.

3

I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni completive d'esecuzione.


Art. 37

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 21 agosto 196847 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è abrogata.


Art. 38

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

45 Abrogati dal n. I 4.6 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

46 Abrogato dal n. II 42 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

47

[RU 1968 991, 1975 1851, 1978 1860 all. n. 3, 1983 1055 art. 1 e 6]

Protezione civile

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