1
Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) del 17 giugno 1994 (Stato 1° gennaio 1995) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 36sexies della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 19942, decreta:
Art. 1
Scopo La presente legge disciplina l'esecuzione dell'articolo 36sexies capoverso 3 della Costituzione federale3 sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.
Art. 2
Strade di transito nella regione alpina Sono strade di transito nella regione alpina esclusivamente: a. la strada del San Bernardino: tratta Thusis-Bellinzona-Nord; b. la strada del San Gottardo: tratta Amsteg-Göschenen-Airolo-Bellinzona-Nord; c. la strada del Sempione: tratta Briga-Gondo/Zwischbergen (confine); d. la strada del Gran San Bernardo: tratta Sembrancher-entrata nord della galleria.
Art. 3
Capacità
1
La capacità delle strade di transito non può essere aumentata.
2
Per aumento della capacità delle strade di transito si intende segnatamente: a. la costruzione di strade che, dal profilo funzionale, sgravano o completano le strade esistenti;
b. l'allargamento di strade mediante corsie supplementari.
RU 1994 2712 1
RS 101
2
FF 1994 II 1171 3
RS 101
725.14
Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 2
725.14
3
La sistemazione delle strade esistenti, se serve principalmente alla manutenzione della rete stradale e a migliorare la sicurezza del traffico, non è considerata una misura mirante all'aumento della capacità.
Art. 4
Strade di circonvallazione 1
La costruzione e l'estensione di strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito sono ammissibili.
2
Le strade di circonvallazione di più abitati sottostanno al capoverso 1 unicamente se detti abitati formano un agglomerato coeso o se lo esigono altre ragioni inerenti alla pianificazione del territorio o alla protezione dell'ambiente.
Art. 5
Referendum ed entrata in vigore 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 19954 4
DCF del 17 nov. 1994