01.09.2016 - * / En vigueur
01.01.1995 - 31.08.2016
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) del 17 giugno 1994 (Stato 1° gennaio 1995) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 36sexies della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 19942, decreta:

Art. 1

Scopo La presente legge disciplina l'esecuzione dell'articolo 36sexies capoverso 3 della Costituzione federale3 sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.


Art. 2

Strade di transito nella regione alpina Sono strade di transito nella regione alpina esclusivamente: a. la strada del San Bernardino: tratta Thusis-Bellinzona-Nord; b. la strada del San Gottardo: tratta Amsteg-Göschenen-Airolo-Bellinzona-Nord; c. la strada del Sempione: tratta Briga-Gondo/Zwischbergen (confine); d. la strada del Gran San Bernardo: tratta Sembrancher-entrata nord della galleria.


Art. 3

Capacità

1

La capacità delle strade di transito non può essere aumentata.

2

Per aumento della capacità delle strade di transito si intende segnatamente: a. la costruzione di strade che, dal profilo funzionale, sgravano o completano le strade esistenti;

b. l'allargamento di strade mediante corsie supplementari.

RU 1994 2712 1

RS 101

2

FF 1994 II 1171 3

RS 101

725.14

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 2

725.14

3

La sistemazione delle strade esistenti, se serve principalmente alla manutenzione della rete stradale e a migliorare la sicurezza del traffico, non è considerata una misura mirante all'aumento della capacità.


Art. 4

Strade di circonvallazione 1

La costruzione e l'estensione di strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito sono ammissibili.

2

Le strade di circonvallazione di più abitati sottostanno al capoverso 1 unicamente se detti abitati formano un agglomerato coeso o se lo esigono altre ragioni inerenti alla pianificazione del territorio o alla protezione dell'ambiente.


Art. 5

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 19954 4

DCF del 17 nov. 1994