01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
28.06.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 27.06.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.04.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.03.2021
01.09.2017 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.08.2017
01.02.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.01.2015
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.04.2006 - 31.12.2007
01.01.2002 - 31.03.2006
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1

Ordinanza
sul sistema di trattamento dei dati in materia
di lotta contro la criminalità organizzata
(Ordinanza ISOK)

del 19 novembre 1997 (Stato 16 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 19941 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l'utilizzazione del sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la criminalità organizzata (ISOK) da parte
dell'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata (Ufficio centrale).


Art. 2

Scopo

ISOK serve a facilitare: a.

i compiti legali d'informazione, coordinamento e analisi dell'Ufficio centrale; b.

l'esecuzione di indagini preliminari e inchieste di polizia giudiziaria relative
a casi di criminalità organizzata; c.

la collaborazione con le autorità cantonali preposte al perseguimento penale
grazie a un sistema che permette ai servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni,
operanti nell'ambito delle loro competenze con l'Ufficio centrale alla lotta
contro la criminalità organizzata, l'accesso ai dati che possono essere utili
alla lotta contro il crimine organizzato; d.

la collaborazione con Stati esteri nella lotta contro la criminalità organizzata
attiva a livello internazionale.

RU 1998 43

1

RS 172.213.71 360.2

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 2

360.2


Art. 3

Campo d'applicazione

1 I dati registrati nell'ISOK concernono: a.

organizzazioni per le quali sussiste un sospetto sufficientemente fondato che
si tratti di associazioni criminali ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale2; b.

persone nei riguardi delle quali sussistono sospetti sufficientemente fondati
che preparino, commettano o sostengano reati per i quali si presume la partecipazione di una organizzazione ai sensi della lettera a; c.

persone nei riguardi delle quali sussistono sospetti sufficientemente fondati
che appartengano o sostengano un'organizzazione ai sensi della lettera a.

2 I dati che concernono terze persone sono registrati soltanto qualora tale operazione
sia necessaria ai sensi dell'articolo articolo 2.


Art. 4

Provenienza dei dati

I dati registrati nell'ISOK provengono da: a.

inchieste di polizia effettuate prima dell'apertura di un'inchiesta di polizia
giudiziaria;

b.

inchieste di polizia giudiziaria condotte da autorità di perseguimento penale
e da autorità di polizia dei Cantoni; c.

inchieste di polizia giudiziaria condotte da autorità di perseguimento penale
e da autorità di polizia della Confederazione; d.

notificazioni conformemente agli articoli 4 e 8 capoverso 1 LUC; e.

verificazioni nell'ambito dell'esecuzione di domande d'assistenza giudiziaria con ricerca di prove.


Art. 5

Sottosistemi e prove

1 ISOK si compone dei sottosistemi seguenti: a.

«Persone e precedenti» (PV), in cui sono registrati dati e informazioni su
persone e i loro precedenti, raccolte nell'ambito di indagini preliminari o di
inchieste di polizia giudiziaria; b.

«Journal» (JO), in cui sono registrati, su ogni caso, informazioni (osservazioni, controlli telefonici, ecc.) raccolte nell'ambito sia di indagini
preliminari sia di inchieste di polizia giudiziaria; c.

«Controllo delle pratiche e delle scadenze» (GT), in cui sono registrati gli
svolgimenti di tutte le inchieste in corso condotte dall'Ufficio centrale (data
d'apertura, misure ordinate, ecc.); 2

RS 311.0

Trattamento dei dati in materia di lotta contro la criminalità organizzata 3

360.2

d.

«Informazioni generali» (ER), in cui sono registrate informazioni utili alla
lotta contro la criminalità organizzata (liste telefoniche, estratti di giornali,
descrizione delle competenze di diversi servizi, ecc.); e.

lessici tecnici, repertori e «modi operandi nel settore della criminalità» (DL); f.

«Rapporto di situazione» (LA), in cui sono registrati i rapporti relativi alla
situazione nazionale e internazionale in materia di criminalità organizzata; g.

«Rappresentazione grafica» (VI), in cui sono registrate le rappresentazioni
grafiche delle strutture organizzative della criminalità organizzata.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può autorizzare
l'Ufficio centrale a effettuare prove allo scopo di valutare nuovi strumenti informatici e di elaborare valutazioni speciali nonché di allestire grafici rappresentanti le
connessioni tra le persone sospette, sulla base di informazioni risultanti dai sottosistemi «Persone e precedenti» e «Journal». Le prove possono essere effettuate unicamente da esperti esplicitamente autorizzati dall'Ufficio centrale. I risultati, registrati
nel sottosistema «Rappresentazioni grafiche», sono accessibili soltanto a determinati
utenti designati. Le prove hanno una durata massima di tre anni.


Art. 6

Codificazione

La trasmissione dei dati dell'ISOK è codificata dall'inizio alla fine.


Art. 7

Dati trattati

1 Soltanto i dati elencati nell'allegato 1 possono essere trattati nell'ISOK.

2 Il sottosistema «Persone e precedenti» (PV) comprende: a.

dati di base relativi all'identità delle persone; b.

precedenti, vale a dire dati in merito ai fatti; c.

sottocampi la cui utilizzazione permette, fra l'altro, di marcare gli elementi
di confronto, segnatamente con terze persone, nel testo di un precedente e di
effettuare consultazioni in base a tali elementi di confronto. La lista completa dei sottocampi figura nell'allegato 1.

3 Il sottosistema «Journal» comprende: a.

l'intestazione, vale a dire i dati relativi ai «Journal» allestiti nell'ambito di
una pratica;

b.

iscrizioni: dati in merito ai fatti.

4 Costituiscono un blocco di dati: a.

i dati di base e i relativi precedenti; b.

l'intestazione e le relative iscrizioni.

5 Nei sottosistemi «Persone e precedenti» e «Journal», i dati raccolti nell'ambito
delle indagini preliminari e nell'ambito delle inchieste di polizia giudiziaria sono
oggetto di due categorie distinte.

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 4

360.2

6 Nel sottosistema «Journal», i dati provenienti da controlli telefonici costituiscono
una categoria distinta.

7 I dati di base ISOK sono tenuti in un indice comune con i dati di base DOSIS (ordinanza DOSIS del 26 giugno 19963) e FAMP (ordinanza FAMP del 28 settembre
19984).5

Sezione 2: Utenti e diritto d'accesso

Art. 8

Accesso in generale

1 Sono collegati all'ISOK, per mezzo di una procedura di richiamo: a.

l'Ufficio centrale; b.

i servizi di polizia giudiziaria dei corpi di polizia dei Cantoni che partecipano alla lotta contro la criminalità organizzata; c.

il Servizio di controllo; d.

l'Incaricato della protezione dei dati dell'Ufficio federale di polizia; e.

il responsabile del progetto e gli amministratori del sistema.

2 Per procedimenti concreti possono, su richiesta, essere collegate all'ISOK anche
autorità cantonali di perseguimento penale specializzate.

3 I diritti individuali d'accesso ai diversi dati dell'ISOK sono regolati nell'allegato 2.

4 Può essere consultato un solo sottosistema per volta.


Art. 9

Accesso ai sottosistemi «Persone e precedenti» e «Journal» 1 Gli organi che hanno introdotto dati nel sottosistema «Persone e precedenti» possono, segnatamente per quanto concerne i dati raccolti nell'ambito di un'inchiesta di
polizia giudiziaria, limitare l'accesso ai dati che hanno rilevato, determinando le
persone autorizzate a trattarli.

2 Nell'ambito di un'inchiesta, soltanto i servizi cantonali di polizia giudiziaria e le
autorità cantonali di perseguimento penale che conducono tale inchiesta nonché i
collaboratori dell'Ufficio centrale hanno accesso ai dati del sottosistema «Journal».

3 Se un altro Cantone è interessato dall'inchiesta, l'Ufficio centrale o il servizio cantonale competente può estendere l'accesso ai dati alla relativa autorità del Cantone
interessato.

3

RS 812.121.7 4

RS 360.3

5

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 3 all'O del 28 set. 1998 sul sistema di trattamento dei
dati in materia di lotta contro la falsificazione delle monete, la tratta degli esseri umani e
la pornografia, in vigore dal 1° nov. 1998 (RS 360.3).

Trattamento dei dati in materia di lotta contro la criminalità organizzata 5

360.2

Sezione 3: Trattamento dei dati

Art. 10

Rilevamento dei dati e controllo di qualità 1 L'Ufficio centrale e i servizi di polizia giudiziaria cantonali che collaborano alla
lotta contro la criminalità organizzata registrano nell'ISOK i precedenti che hanno
raccolto. Essi determinano le categorie dei precedenti, fissano la durata di conservazione secondo l'articolo 16 e qualificano i precedenti come affidabili o poco affidabili in funzione della loro provenienza, del modo di trasmissione, del contenuto e dei
dati già disponibili.

2 I dati destinati ai sottosistemi «Persone e precedenti» e «Journal» sono memorizzati provvisoriamente sino al loro esame da parte del Servizio di controllo.

3 Il Servizio di controllo DOSIS/ISOK dell'Ufficio federale di polizia (Servizio di
controllo) esamina se i dati memorizzati corrispondono alle disposizioni della presente ordinanza. Se tale non è il caso, li corregge o li cancella, dopo averne informato l'organo che ha proceduto alla memorizzazione.

4 I dati memorizzati provvisoriamente, segnatamente l'indicazione della provenienza, la valutazione delle informazioni in merito a idoneità d'analisi tecnica e di
polizia nonché affidabilità, la legittimità, la data della prossima valutazione generale
e la durata di conservazione sono oggetto di un esame da parte del Servizio di controllo, se del caso in collaborazione con l'organo che ha effettuato la memorizzazione. Il Servizio di controllo conferma la registrazione definitiva dei dati o ne chiede la correzione o la cancellazione. L'Ufficio federale di polizia precisa le modalità
di controllo dei dati nel regolamento di trattamento.


Art. 11

Comunicazione di dati ad autorità tenute a fornire informazioni 1 Per ottenere le informazioni necessarie e per motivare le sue domande d'assistenza
amministrativa, l'Ufficio centrale può comunicare i dati personali registrati
nell'ISOK alle seguenti autorità tenute a collaborare giusta l'articolo 4 LUC: a.

autorità di perseguimento penale, segnatamente ministeri pubblici, giudici
istruttori, autorità preposte all'assistenza giudiziaria e organi di polizia giudiziaria della Confederazione e dei Cantoni; b.

servizi di polizia, segnatamente organi di polizia di sicurezza e amministrativa della Confederazione e dei Cantoni nonché autorità della Confederazione incaricate dell'esecuzione della legge federale del 21 marzo 19976 sulle
misure per la salvaguardia della sicurezza interna; c.

organi delle guardie di confine e delle dogane; d.

autorità della Confederazione e dei Cantoni che svolgono compiti di polizia
degli stranieri e sono competenti in materia d'entrata e soggiorno degli stranieri, nonché di concessione dell'asilo o di ammissione provvisoria; 6

RS 120

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 6

360.2

e.

controlli degli abitanti e alle autorità competenti segnatamente per la tenuta
dei registri di commercio, di stato civile, fiscale, della circolazione stradale,
dell'aviazione civile nonché del registro fondiario; f.

autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari; g.

altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell'ambito della circolazione di determinati beni.

2 L'Ufficio centrale può inoltre comunicare spontaneamente i dati personali registrati nell'ISOK alle seguenti autorità, a sostegno dell'adempimento dei loro compiti
legali:

a.

autorità di cui al capoverso 1 lettera a, per le loro procedure penali, inchieste
di polizia giudiziaria e procedure d'assistenza giudiziaria; b.

autorità di cui al capoverso 1 lettere b e c, per le loro inchieste di polizia giudiziaria nonché per l'adempimento dei compiti ai sensi della legge federale
del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; c.

autorità di cui al capoverso 1 lettera d, per l'adempimento dei compiti di polizia degli stranieri nonché per impedire o perseguire abusi nell'ambito delle
disposizioni d'entrata e di soggiorno e in quello del diritto d'asilo.

3 Portata e premesse degli obblighi d'informazione risultano dall'articolo 6 capoversi 2-4 dell'ordinanza del 19 novembre 19977 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia (OUC).


Art. 12

Comunicazione di dati ad altri destinatari 1 Per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande
d'assistenza amministrativa, l'Ufficio centrale può comunicare i dati personali registrati nell'ISOK ai seguenti altri destinatari: a.

altri Uffici centrali dell'Ufficio federale di polizia; b.

autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale e di
polizia nella misura in cui siano adempiute le premesse di cui all'articolo 13
capoverso 2 LUC;

c.

organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL), nella
misura in cui siano adempiute le premesse di cui all'articolo 13 capoverso 2
LUC;

d.

autorità federali e cantonali competenti in materia di finanze; e.

Amministrazione federale delle finanze; f.

Commissione federale delle banche; g.

Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro; h.

Ufficio federale dell'economia esterna; 7

RS 360.1

Trattamento dei dati in materia di lotta contro la criminalità organizzata 7

360.2

i.

autorità federali competenti in materia di controlli di sicurezza relativi alle
persone nonché di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell'articolo 2
capoverso 4 lettere c nonché d della legge federale del 21 marzo 19978 sulle
misure per la salvaguardia della sicurezza interna; k.

Ufficio federale dell'aviazione civile; l.

autorità competenti in materia di acquisto di fondi da parte di persone
all'estero;

m.

organizzazioni non statali, segnatamente quelle che operano in favore della
lotta contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali, nella misura in cui si
tratti di impedire e d'individuare forme particolari di criminalità; n.

autorità di sorveglianza della Confederazione e dei Cantoni.

2 L'Ufficio centrale può inoltre comunicare spontaneamente i dati personali registrati nell'ISOK alle seguenti autorità, a sostegno dell'adempimento dei loro compiti
legali:

a.

autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale, per le
loro inchieste di polizia giudiziaria, nella misura in cui siano adempiute le
premesse di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC; b.

organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL), per il
trattamento di casi concreti, nella misura in cui siano adempiute le premesse
di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC; c.

autorità federali e cantonali competenti in materia di finanze, per le loro inchieste di polizia giudiziaria nell'ambito fiscale; d.

Amministrazione federale delle finanze, per le sue procedure di diritto penale amministrativo; e.

Commissione federale delle banche, a sostegno dell'attività di sorveglianza
svolta nell'ambito della legislazione su banche, borse e fondi d'investimento, nella misura in cui si tratti di informazioni affidabili, necessarie in sede di
procedimento o atte ad avviare un procedimento; f.

Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro, a sostegno dell'attività di sorveglianza nell'ambito della legge del 10 ottobre 19979 sul riciclaggio di denaro, nella misura in cui si tratti di informazioni affidabili necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento; g.

autorità federali competenti in materia di controlli di sicurezza relativi alle
persone nonché di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell'articolo 2
capoverso 4 lettere c nonché d della legge federale del 21 marzo 1997 sulle
misure per la salvaguardia della sicurezza interna, per i loro accertamenti,
nella misura in cui si tratti di informazioni affidabili.

8

RS 120

9

RS 955.0

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 8

360.2

3 Tutti i dati personali sono comunicati, su richiesta, alle autorità di sorveglianza
della Confederazione e dei Cantoni, nonché all'Incaricato federale della protezione
dei dati per l'adempimento delle loro funzioni di controllo.


Art. 13

Ulteriori disposizioni relative alla comunicazione di dati 1 In occasione della comunicazione di dati dell'ISOK occorre tenere conto di divieti
d'utilizzazione. L'Ufficio centrale può comunicare a Stati esteri dati concernenti
richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente, soltanto previa consultazione dell'Ufficio federale competente.

2 L'Ufficio centrale nega la comunicazione di dati dell'ISOK qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.

3 Nell'ambito di una procedura d'inchiesta di polizia giudiziaria, i servizi di polizia
giudiziaria dei Cantoni che collaborano alla lotta contro la criminalità organizzata
possono comunicare i dati dell'ISOK alle altre autorità di perseguimento penale e di
polizia del loro Cantone. L'Ufficio centrale dev'esserne informato.

4 In occasione di ogni comunicazione, i destinatari devono essere informati su affidabilità e attualità dei dati dell'ISOK. Essi possono utilizzare i dati soltanto per lo
scopo per il quale sono stati loro comunicati. Devono essere messi a conoscenza
delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio centrale si riserva il diritto di informarsi in merito all'impiego di tali dati.

5 La comunicazione nonché il destinatario, l'oggetto e il motivo della domanda
d'informazione devono essere registrati nell'ISOK.

6 Al fine di evitare un doppio rilevamento, i dati oggetto di una menzione speciale
nell'allegato 1 della presente ordinanza e trasmessi mediante il canale dell'INTERPOL possono essere copiati nell'Indice centrale degli atti (ZAN). Detta funzione
non è automatizzata e l'Ufficio federale precisa le modalità di tale operazione nel
regolamento di trattamento dei dati.10

Art. 14

Trattamento delle domande d'informazione presentate da persone
interessate

Il trattamento delle domande d'informazione concernenti i dati dell'ISOK è retto
dall'articolo 14 LUC.


Art. 15

Valutazione generale e periodica dei dati dei sottosistemi
«Persone e precedenti» e «Journal» 1 Il Servizio di controllo procede a una valutazione generale di ogni blocco di dati
dei sottosistemi «Persone e precedenti» e «Journal», al più tardi tre anni dopo la registrazione del primo dato o tre anni dopo l'ultima valutazione generale.

10

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 3 all'O del 28 set. 1998 sul sistema di trattamento dei
dati in materia di lotta contro la falsificazione delle monete, la tratta degli esseri umani e
la pornografia, in vigore dal 1° nov. 1998 (RS 360.3).

Trattamento dei dati in materia di lotta contro la criminalità organizzata 9

360.2

2 In occasione della registrazione di un fatto nuovo, i dati poco affidabili sui precedenti di una persona, già registrati nel blocco di dati, sono oggetto di una nuova valutazione.


Art. 16

Durata della conservazione dei dati 1 La durata di conservazione dei dati concernenti le persone contenuti nell'ISOK è
di:

a.

due anni dopo la registrazione, per un dato poco affidabile, raccolto prima
dell'apertura di un'inchiesta di polizia giudiziaria; b.

dieci anni dopo la registrazione, per un dato affidabile, raccolto prima dell'apertura di un'inchiesta di polizia giudiziaria; c.

in principio due anni dopo la registrazione, per un dato poco affidabile di
polizia giudiziaria;

d.

in principio dieci anni dopo la registrazione, per un dato affidabile di polizia
giudiziaria, ma al più tardi fino alla prescrizione del reato in questione.

2 Ogni dato poco affidabile di polizia giudiziaria può continuare a essere trattato
come tale per un altro anno al massimo: a.

ove sia necessario all'adempimento dei compiti legali; e b.

ove su proposta del capo del Servizio di controllo, il capo dell'Ufficio centrale dia l'autorizzazione.


Art. 17

Cancellazione dei dati 1 L'intero blocco di dati dev'essere cancellato contemporaneamente all'ultimo precedente o all'ultima iscrizione.

2 I dati concernenti persone nei confronti delle quali il sospetto ai sensi dell'articolo
3 capoverso 1 si è definitivamente rivelato infondato vanno cancellati immediatamente.

3 I dati raccolti su una terza persona ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 vanno cancellati immediatamente se non sono più necessari all'inchiesta e, al più tardi, in occasione della cancellazione dei dati relativi alla persona registrata a titolo principale.


Art. 18

Comunicazione della cancellazione dei dati ai Cantoni Quando vengono cancellati dati dell'ISOK raccolti dai servizi di polizia giudiziaria
dei Cantoni che collaborano con l'Ufficio centrale, il Servizio di controllo deve informare questi servizi in merito alla cancellazione.


Art. 19

Consegna di dati e documenti all'Archivio federale 1 Al più tardi in occasione della cancellazione di un intero blocco di dati, l'Ufficio
centrale consegna all'Archivio federale i relativi dati e documenti.

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 10

360.2

2 Esso consegna all'Archivio federale anche i dati e i documenti che non fanno parte
di un fascicolo personale, al più tardi quando l'ultimo precedente o l'ultima iscrizione che vi fanno riferimento sono stati cancellati nell'ISOK.

3 Sono fatte salve le altre disposizioni legali in materia di distruzione di dati.

Sezione 4: Misure organizzative

Art. 20

Sicurezza dei dati e verbalizzazione automatica 1 La sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 199311 relativa
alla legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo 3 dell'ordinanza del 23
febbraio 200012 sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).13 2 L'Ufficio federale di polizia disciplina, nel regolamento di trattamento, le misure
organizzative e tecniche per evitare il trattamento non autorizzato dei dati, nonché
per assicurare la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati.


Art. 21

Sorveglianza e responsabilità 1 L'Ufficio federale di polizia è responsabile dell'ISOK. Esso emana il regolamento
di trattamento.

2 Il Servizio di controllo vigila affinché gli utenti si attengano alla presente ordinanza, ai relativi allegati nonché al regolamento di trattamento.

3 Il Centro di calcolo del Dipartimento è responsabile della gestione e della sicurezza dell'ISOK.


Art. 22

Finanziamento

1 La Confederazione finanzia la trasmissione dei dati fino al distributore principale
situato nei Cantoni.

2 I Cantoni assumono: a.

le spese d'acquisto e di manutenzione dei loro apparecchi; b.

le spese d'installazione e di gestione della loro rete di distribuzione capillare.


Art. 23

Esigenze tecniche

1 I terminali utilizzati dai Cantoni devono corrispondere alle esigenze tecniche della
Confederazione.

2 L'Ufficio federale di polizia disciplina i particolari nel regolamento di trattamento.

11 RS

235.11

12 RS

172.010.58

13

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. dell'O del 23 feb. 2000 sull'informatica
nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 172.010.58).

Trattamento dei dati in materia di lotta contro la criminalità organizzata 11

360.2

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 24

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998, ad eccezione dei capoversi 2 e 3.

2 L'articolo 12 capoverso 2 lettera f entra in vigore contemporaneamente alla legge
del 10 ottobre 199714 sul riciclaggio di denaro.

3 Le disposizioni dell'articolo 11 capoverso 1 lettera b concernenti le autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 21 marzo 199715 sulle misure per la
salvaguardia della sicurezza interna nonché l'articolo 12 capoverso 1 lettera i e capoverso 2 lettera g entrano in vigore contemporaneamente a questa medesima legge.

14

RS 955.0. Questa L è entrata in vigore il 1° apr. 1998.

15

RS 120. Questa L è entrata in vigore il 1° lug. 1998.

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 12

360.2

Allegati 1 e 216 16

Il testo degli allegati 1 e 2 non è pubblicato né nella RU né nella RS. Copie in tiratura
separata sono ottenibili presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale,
3000 Berna (per l'all. 2 vedi RS 360.3 all. 3 n. 2).