01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / In Kraft
01.01.2022 - 31.08.2023
01.02.2020 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.01.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.09.2013 - 31.12.2014
01.09.2008 - 31.08.2013
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Versionen Vergleichen

1

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico1 del 19 dicembre 1877 (Stato 13 giugno 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 33 capoverso 2 della Costituzione federale2;3 visto un messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 1877, decreta: Capitolo 1: Formazione4 Sezione 1:5 Diplomi

Art. 1

Diploma federale

È rilasciato un diploma federale nelle seguenti professioni mediche: a. medico; b. dentista; c. farmacista; d. veterinario.


Art. 2

Condizioni per il rilascio del diploma Il diploma federale è rilasciato a persone che: a. hanno seguito la formazione corrispondente in una università svizzera; e b. hanno superato gli esami federali.

RU 3 379 e CS 4 295 1

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

2

[CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 95 cpv. 1 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. III 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

4

Tutti i titoli dei capitoli e sezioni sono stati introdotti dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

5

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

811.11

Professioni sanitarie 2

811.11

a Portata del diploma e uso del titolo 1

Il titolare del diploma federale di dentista, farmacista o veterinario ha il diritto di esercitare autonomamente la professione in tutta la Svizzera.

2

Il titolare del diploma federale di medico può praticare solamente sotto la sorveglianza di una persona che possieda un corrispondente titolo federale di perfezionamento.

3

Il Consiglio federale disciplina l'uso del titolo conferito dal diploma federale per designare la professione.

b Riconoscimento di diplomi esteri 1

Il Comitato direttore (art. 3) riconosce i diplomi esteri considerati equivalenti in virtù di un accordo relativo al reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato.

2

Un diploma estero riconosciuto esplica in Svizzera i medesimi effetti di un diploma federale.

3

Se il diploma estero non è riconosciuto, il Comitato direttore decide a che condizioni può essere ottenuto il diploma federale.

Sezione 2: Esami

Art. 3

Sorveglianza6

1

Un'autorità di sorveglianza (Comitato direttore) nominata dal Consiglio federale esamina i titoli degli aspiranti, sorveglia gli esami ed ha cura onde sia tenuta uniformità di procedimento.

2

Ogni anno il Comitato direttore fa rapporto e presenta i suoi conti al Consiglio federale. La direzione e l'amministrazione di tutto quanto riguarda gli esami sottostanno alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento).7

Art. 4

Nomina della commissione d'esame8 Il Consiglio federale, sulla proposta del Comitato direttore, nomina le commissioni d'esame.

6

Introdotto dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

7

Nuovo testo del per. giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

8

Introdotto dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

Professioni sanitarie 3

811.11


Art. 5

Composizione delle commissioni d'esame nonché luogo e lingua d'esame9 1

Le commissioni d'esame saranno composte di professori degli istituti svizzeri d'istruzione superiore e di pratici provati.

2

Le medesime sono sempre presiedute da un membro del Comitato direttore ed hanno lor sede in ciascuna delle università svizzere.

3

Inoltre per gli esami di farmacisti possono far sessione anche a Losanna.

4

Gli esami sono subìti in tedesco, in francese o in italiano, a scelta degli aspiranti.


Art. 6

Regolamento d'esame10 1

Un'ordinanza d'esecuzione (R d'esame) da emanarsi dal Consiglio federale regolerà:

a. l'organizzazione delle commissioni d'esame, le loro indennità e la condotta degli esami;

b. le condizioni a cui sottoporre gli aspiranti in fatto di abilità scientifica; c. le tasse

d'esame.

2

L'approvazione di questo regolamento resta riservata all'Assemblea federale.

a11 Tenuta di un registro e comunicazione di dati 1

L'Ufficio federale competente tiene un registro dei candidati iscritti agli esami federali per le professioni mediche e dei risultati dei loro esami.

2

Fornisce, per scritto e gratuitamente, ai candidati che ne fanno richiesta scritta informazioni sui loro dati personali contenuti in questo registro.

3

Comunica al Servizio sanitario coordinato e al Servizio veterinario coordinato nonché al Servizio militare di veterinaria cognome, nome, data di nascita, luogo d'origine e indirizzo dei candidati che hanno superato gli esami.

4

Chiunque riceve e trasmette i dati sottostà all'obbligo di discrezione secondo l'articolo 35 della legge federale del 19 giugno 199212 sulla protezione dei dati.

5

L'Ufficio federale prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati in occasione della loro notifica e in particolare della loro trasmissione elettronica.

9

Introdotto dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

10 Introdotto dal n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

11 Introdotto dal n. III 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

12 RS

235.1

Professioni sanitarie 4

811.11

Capitolo 2:13 Perfezionamento Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 7

Titolo federale di perfezionamento 1

I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati per la professione di medico. In altre professioni mediche essi sono rilasciati unicamente se la Svizzera si è obbligata a riconoscere titoli esteri di perfezionamento in queste professioni in virtù di accordi internazionali.

2

Il Consiglio federale stabilisce quali titoli federali di perfezionamento sono rilasciati nei diversi campi.

3

Esso fissa per ogni titolo gli obiettivi di perfezionamento.

4

Ogni titolo federale di perfezionamento è firmato da un rappresentante della Confederazione e da un rappresentante dell'organismo responsabile del programma di perfezionamento.


Art. 8

Ammissione al

perfezionamento

1

È ammesso al perfezionamento il titolare di un diploma federale nella professione corrispondente.

2

Non sussiste alcun diritto a un posto di perfezionamento.


Art. 9

Durata del perfezionamento 1

La durata del perfezionamento per l'ottenimento di un titolo federale di perfezionamento è di due anni al minimo e di sei anni al massimo.

2

Nei campi altamente specializzati che richiedono conoscenze molto approfondite, grandissime capacità e abilità, la durata del perfezionamento può essere protratta fino a 10 anni.

3

In caso di perfezionamento a tempo parziale la durata è protratta di conseguenza.

4

Il Consiglio federale stabilisce: a. la durata del perfezionamento per ogni titolo di perfezionamento; b. in che misura si può tener conto, per il rilascio di altri titoli di perfezionamento, di periodi di formazione seguiti per l'ottenimento di un titolo di perfezionamento.

13 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

Professioni sanitarie 5

811.11


Art. 10

Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento 1

Il Comitato di perfezionamento riconosce i titoli esteri di perfezionamento la cui equivalenza è stabilita in un accordo relativo al reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato e il cui titolare padroneggia una lingua nazionale.

2

Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto esplica in Svizzera i medesimi effetti del titolo federale di perfezionamento corrispondente.

3

Se un titolo estero di perfezionamento non è riconosciuto, il Comitato di perfezionamento stabilisce le condizioni di ottenimento del titolo federale di perfezionamento corrispondente.


Art. 11

Portata e uso del titolo di perfezionamento 1

Chi ha acquisito un titolo federale di perfezionamento in medicina ha il diritto di esercitare autonomamente la professione di medico in tutta la Svizzera.

2

Possono essere rilasciate autorizzazioni cantonali per l'esercizio autonomo della professione di medico unicamente a coloro che hanno acquisito un titolo federale di perfezionamento corrispondente.

3

Se decisa per sanzione amministrativa, la sospensione dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio autonomo della professione comporta per la sua durata il divieto di fregiarsi del titolo federale di perfezionamento. Peraltro, il Consiglio federale disciplina l'uso dei titoli federali di perfezionamento per designare la professione.

Sezione 2: Accreditamento dei programmi di perfezionamento

Art. 12

Principio Un titolo federale di perfezionamento è rilasciato unicamente se il perfezionamento si è svolto nel quadro di un programma accreditato dalla Confederazione.


Art. 13

Criteri di accreditamento Un programma di perfezionamento può essere accreditato se: a. l'organismo responsabile è un'associazione professionale a carattere nazionale o, eccezionalmente, un'altra organizzazione idonea;

b. è idoneo al conseguimento degli obiettivi di perfezionamento fissati dal Consiglio federale per l'ottenimento dei titoli di perfezionamento in esso disciplinati;

c. è accessibile in tutta la Svizzera; d. prevede un'efficace valutazione permanente e un'efficace valutazione conclusiva delle conoscenze, delle capacità e delle abilità professionali delle persone che intendono perfezionarsi;

e. include sia un insegnamento teorico sia una formazione pratica;

Professioni sanitarie 6

811.11

f. il perfezionamento avviene in centri autorizzati a questo scopo dall'organismo responsabile del programma di perfezionamento;

g. è richiesta alle persone che intendono perfezionarsi nei centri di perfezionamento una collaborazione personale e l'assunzione di responsabilità;

h. le persone che intendono perfezionarsi possono compensare almeno in parte i costi di perfezionamento con la collaborazione personale; i.

l'accesso alla formazione è indipendente dall'appartenenza a un'associazione professionale; j.

l'organismo responsabile del programma di perfezionamento può dimostrare di disporre delle strutture organizzative e delle procedure necessarie alla realizzazione degli obiettivi di perfezionamento; k. prevede un'istanza indipendente e imparziale che giudichi i ricorsi delle persone che intendono perfezionarsi o dei centri di perfezionamento in un procedimento equo almeno nei casi di cui all'articolo 19;

l.

il perfezionamento si svolge in collaborazione con le università.


Art. 14

Procedura di accreditamento 1

L'organismo responsabile del programma di perfezionamento fa domanda di accreditamento al Dipartimento.

2

L'organismo di accreditamento allega alla domanda un rapporto in cui dimostra di soddisfare i criteri di accreditamento.

3

Il Dipartimento decide dopo aver sentito il Comitato di perfezionamento. Può: a. autorizzare l'accreditamento per tutti i titoli disciplinati nel programma di perfezionamento o per alcuni di essi; b. vincolare l'accreditamento a oneri.

4

L'accreditamento è rilasciato per un periodo di sette anni.

5

Se rifiuta il rinnovo dell'accreditamento a un programma di perfezionamento, il Dipartimento disciplina lo statuto giuridico delle persone interessate che intendono perfezionarsi.


Art. 15

Controllo 1 Ogni modifica di un programma di perfezionamento accreditato va comunicata al Dipartimento.

2

Se la modifica è contraria ai criteri di accreditamento il Dipartimento può imporre nuovi oneri.

3

Due anni dopo l'imposizione di oneri, l'organismo responsabile del programma di perfezionamento deve dimostrare al Dipartimento che gli oneri sono stati adempiti.

Se gli oneri non sono più adempiti il Dipartimento può imporre nuovi oneri o, in casi gravi, revocare l'accreditamento. L'articolo 14 capoverso 5 è applicabile per analogia.

Professioni sanitarie 7

811.11

Sezione 3: Comitato di perfezionamento

Art. 16

Composizione e

organizzazione

1

A richiesta del Dipartimento il Consiglio federale istituisce un Comitato di perfezionamento e ne nomina i membri.

2

Esso provvede affinché la Confederazione, i Cantoni e le università nonché le cerchie professionali interessate siano adeguatamente rappresentati.

3

Il Comitato di perfezionamento si dà un regolamento interno che definisce in particolare la procedura decisionale. Il regolamento deve essere sottoposto per approvazione al Dipartimento.


Art. 17

Compiti 1 Il Comitato di perfezionamento ha i seguenti compiti: a. consiglia il Dipartimento su questioni relative al perfezionamento; b. dà il suo parere in merito alle richieste di accreditamento; c. fa rapporto periodicamente al Dipartimento; d. decide in merito al riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri; e. decide in che misura si può tenere conto, per un perfezionamento per il quale è rilasciato un titolo federale, di periodi di perfezionamento all'estero svolti da titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 2b.

2

Il Comitato di perfezionamento può proporre all'organismo responsabile di un programma di perfezionamento accreditato misure volte al miglioramento della qualità del perfezionamento.


Capitolo 3:14 Aggiornamento Art. 18
I titolari di diplomi e di titoli federali di perfezionamento sono tenuti ad approfondire, ampliare e migliorare le proprie conoscenze, capacità e abilità professionali, mediante un aggiornamento permanente.

14 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

Professioni sanitarie 8

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Capitolo 4:15 Protezione giuridica, sorveglianza e coordinamento Sezione 1: Protezione giuridica

Art. 19

Decisioni dell'organismo responsabile di un programma di perfezionamento L'organismo responsabile di un programma di perfezionamento accreditato prende decisioni secondo la legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa relative a: a. la presa in considerazione di periodi di perfezionamento; b. l'ammissione all'esame finale; c. il superamento dell'esame finale; d. il rilascio di titoli di perfezionamento; e. il riconoscimento di centri di perfezionamento.


Art. 20


17

Sezione 2: Sorveglianza

Art. 21

Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge.

Sezione 3: Coordinamento

Art. 22

1 Il Comitato direttore e il Comitato di perfezionamento coordinano le loro attività.

2

A questo scopo ognuno di essi delega almeno un rappresentante in seno all'altro comitato.

15 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

16 RS

172.021

17 Abrogato dal n. 88 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Professioni sanitarie 9

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Capitolo 5: 18 Disposizioni finali

Art. 23

Esecuzione Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione.


Art. 24

Disposizioni transitorie della modifica dell'8 ottobre 1999 1

I titoli rilasciati fino all'entrata in vigore della presente modifica, che corrispondono a un titolo federale di perfezionamento, valgono a partire dall'entrata in vigore della presente modifica come titoli federali di perfezionamento; il Consiglio federale ne allestisce l'elenco.

2

Il Consiglio federale può dichiarare accreditati i programmi di perfezionamento che già prima dell'entrata in vigore della presente modifica portavano al rilascio di titoli corrispondenti a un titolo federale di perfezionamento. Questo accreditamento speciale è valido tre anni.

3

I titolari di un diploma federale di medico che all'entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di un'autorizzazione cantonale per l'esercizio autonomo della professione di medico hanno diritto di continuare a esercitare autonomamente la professione in tutta la Svizzera senza il titolo federale di perfezionamento. Chi non ha ottenuto un titolo di perfezionamento prima dell'entrata in vigore della presente modifica riceve un titolo federale di perfezionamento che corrisponde alla sua formazione pratica e teorica. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Data dell'entrata in vigore: 15 aprile 187819 18 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

19

DCF del 5 apr. 1878 (RU 3 382 n. 1).

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