23.01.2023 - * / In Kraft
01.01.2022 - 22.01.2023
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
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Versionen Vergleichen

1

Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) del 6 ottobre 1995 (Stato 1° gennaio 2013) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 18 capoverso 1 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 19943, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

4 Principio Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza prestano, su domanda, un servizio civile sostitutivo (servizio civile) di più lunga durata secondo la presente legge.


Art. 2

Scopo

1

Il servizio civile interviene nei settori in cui le risorse per adempiere importanti compiti della comunità mancano o sono insufficienti.5 2 Serve a scopi civili ed è prestato al di fuori dell'esercito.

3

Chi presta servizio civile fornisce un lavoro di pubblico interesse.


Art. 3

Lavoro di pubblico interesse Un lavoro è di pubblico interesse se adempiuto presso un ente pubblico o presso un ente privato che svolge un'attività di utilità pubblica.

RU 1996 1445 1 [CS

1 3; RU 1992 1578]. A questa disp. corrisponde ora l'art. 59 cpv. 1 della Cost.

federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).

3

FF 1994 III 1445 4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

824.0

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 2

824.0

a6 Obiettivi 1 Il servizio civile contribuisce a: a. rafforzare la coesione sociale, in particolare migliorando la situazione delle persone bisognose di assistenza, di aiuto e di cure; b. costituire strutture volte al consolidamento della pace e arginare i potenziali di violenza;

c. salvaguardare e mantenere le basi naturali della vita e promuovere lo sviluppo sostenibile;

d. conservare il patrimonio culturale.

2

Esso fornisce pure il proprio contributo nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza.


Art. 4

Ambiti d'attività

1

servizio civile attua i suoi obiettivi nei seguenti ambiti d'attività:7 a. sanità; b. servizi sociali;

c.8 conservazione dei beni culturali; d. protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio; e. foreste; f. agricoltura; g. cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario; h.9 aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza.

2

Qualora i presupposti di cui all'articolo 3 non siano soddisfatti, gli impieghi nell'agricoltura e nella silvicoltura sono permessi se sono assolti, nell'ambito di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita o di produzione, in aziende agricole che necessitano per tali progetti di prestazioni lavorative poco costose da parte di terzi.10 6

Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

Servizio civile sostitutivo. LF 3

824.0

2bis

Le persone che devono prestare servizio civile che non hanno sufficientemente collaborato alla pianificazione degli impieghi e alla ricerca di possibilità di impiego possono essere impiegate anche nella produzione agricola e silvicola in aziende di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale determina il genere e l'entità di tali lavori.11 2ter Le prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni devono essere rispettate.12 3

Gli impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza sono permessi anche se i presupposti di cui all'articolo 3 non sono soddisfatti.13 4 Nell'ambito dei propri campi d'attività e tenendo conto delle necessità, il servizio civile organizza programmi prioritari e ne verifica periodicamente l'efficacia. Il Consiglio federale può affidargli mandati a tal fine.14
a15 Impieghi esclusi

Non sono permessi impieghi: a. presso un ente:

1. in cui la persona che deve prestare servizio civile svolge o, nell'anno precedente il servizio civile, ha svolto un'attività dietro compenso o nell'ambito di una formazione o un perfezionamento professionale, oppure 2. con il quale mantiene un'altra relazione particolarmente stretta, segnatamente attraverso una collaborazione a titolo volontario prolungata o intensa o svolta in posizione dirigenziale;

b. esclusivamente a favore dei congiunti della persona che deve prestare servizio civile;

c. che hanno lo scopo di influire sul processo di formazione delle opinioni politiche o di diffondere o approfondire correnti di pensiero religiose o ideologiche;

d. che servono in primo luogo scopi privati della persona che deve prestare servizio civile, in particolare per la sua formazione o il suo perfezionamento professionale.

11 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

12 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

15 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 4

824.0


Art. 5

Equivalenza

Per chi vi è soggetto, il servizio civile ordinario deve rappresentare un onere globalmente equivalente a quello che i servizi d'istruzione rappresentano per un soldato.


Art. 6

Incidenza sul mercato del lavoro 1

L'organo federale preposto all'esecuzione del servizio civile (organo d'esecuzione) provvede affinché l'impiego in servizio civile: a. non minacci posti di lavoro esistenti e b. non pregiudichi le condizioni salariali e di lavoro nell'istituto d'impiego; c. non distorca le condizioni della concorrenza.

2

Il riconoscimento (art. 41 a 43) non conferisce agli istituti d'impiego alcun diritto all'assegnazione di persone che devono prestare servizio civile.

3

Il Consiglio federale può prevedere altri provvedimenti per tutelare il mercato del lavoro.


Art. 7

Impieghi all'estero

1

Le persone che devono prestare servizio civile possono essere assegnate a impieghi all'estero se vi acconsentono e se la loro personalità, le loro capacità professionali o la loro esperienza specifica vi si prestano.16 2 Esse possono essere assegnate, anche senza il loro consenso, a impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nelle regioni frontaliere.17 3 Il Consiglio federale disciplina i presupposti e l'esecuzione degli impieghi all'estero.

a18 Impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza e nel quadro di programmi prioritari 1

Trattandosi di impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d'emergenza o nel quadro di programmi prioritari, l'organo d'esecuzione può assumere esso stesso i diritti e gli obblighi di un istituto d'impiego.

2

L'organo d'esecuzione coordina gli impieghi con gli organi di condotta interessati e le istanze specializzate competenti.

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

18 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

Servizio civile sostitutivo. LF 5

824.0

3

Esso può assumere interamente o in parte, nell'ambito dei crediti stanziati, i costi supplementari non coperti dovuti a tali impieghi. Il Consiglio federale disciplina le condizioni di assunzione dei costi.


Art. 8


19

Durata del servizio civile ordinario 1

Il servizio civile dura 1,5 volte la durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati. Tale fattore è di 1,1 per le persone che devono prestare servizio civile e che in precedenza sono state ufficiali o sottoufficiali. Per casi particolari, ad esempio riguardo ad ufficiali specialisti e quadri che non hanno ancora prestato servizio pratico, il Consiglio federale disciplina come debba essere calcolata la durata del servizio civile. 2

Le persone che devono prestare servizio civile e sono assegnate a impieghi all'estero possono impegnarsi oltre la durata del servizio civile ordinario. Tuttavia, la durata complessiva di cui al capoverso 1 può essere superata al massimo della metà.


Art. 9


20

Contenuto dell'obbligo di prestare servizio civile L'obbligo di prestare servizio civile vincola a: a. partecipare a un corso d'introduzione predisposto dall'organo d'esecuzione (art. 19 e 36 cpv. 1); b. partecipare alla formazione richiesta per gli impieghi previsti (art. 36 cpv. 25);

c. presentarsi nei potenziali istituti d'impiego, se questi lo esigono (art. 19); d. prestare un servizio civile ordinario sino a raggiungere la durata complessiva di cui all'articolo 8; e. prestare un servizio civile straordinario anche oltre la durata complessiva di cui all'articolo 8 (art. 14).


Art. 10

Inizio dell'obbligo di prestare servizio civile L'obbligo di prestare servizio civile inizia quando la decisione d'ammissione al servizio civile passa in giudicato; simultaneamente si estingue l'obbligo di prestare servizio militare.


Art. 11

Termine dell'obbligo di prestare servizio civile 1

L'obbligo di prestare servizio civile termina con il licenziamento o con l'esclusione dal servizio civile.

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 6

824.0

2

Il licenziamento dal servizio civile è retto per analogia dalle disposizioni sulla durata dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13 della L militare del 3 feb.

199521).22 2bis

In caso di bisogno, in particolare in relazione con impieghi all'estero, le persone che devono prestare servizio civile possono essere licenziate dal servizio, con il loro consenso, al più tardi dodici anni dopo aver raggiunto il limite d'età ordinario.23 3 L'organo d'esecuzione pronuncia il licenziamento anticipato dal servizio civile di chi:

a. è incapace al lavoro prevedibilmente in modo duraturo; b. è stato autorizzato, su sua richiesta, a prestare servizio militare. Può presentare una domanda d'ammissione al servizio militare soltanto chi ha terminato regolarmente il suo primo impiego di servizio civile.

4

…24


Art. 12


25

Esclusione dal servizio civile 1

L'organo d'esecuzione esclude dal servizio civile, temporaneamente o permanentemente, le persone che risultano intollerabili nel servizio civile a causa di una condanna per un crimine o un delitto oppure di una misura privativa della libertà.

2

Ai fini della sua decisione l'organo d'esecuzione può consultare, conformemente agli articoli 365 e 367 capoverso 2 del Codice penale26, i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze.

3

Su domanda scritta, l'organo d'esecuzione può inoltre chiedere all'autorità giudicante informazioni complementari e prendere visione della sentenza o degli atti di causa su cui poggia l'iscrizione, sempre che tali informazioni siano necessarie ai fini della decisione relativa all'esclusione dal servizio civile e che non siano lesi i diritti della personalità di terzi.


Art. 13

Esonero dal servizio per attività indispensabili 1

Per l'esonero dal servizio civile sono applicabili per analogia gli articoli 17 e 18 della legge militare del 3 febbraio 199527.

2

Gli esoneri dal servizio sono pronunciati dall'organo d'esecuzione.

21 RS

510.10

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

23 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

24 Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

26 RS

311.0

27

RS 510.10

Servizio civile sostitutivo. LF 7

824.0


Art. 14


28

Servizio civile straordinario 1

Il Consiglio federale può ordinare di prestare servizio civile straordinario per far fronte alle conseguenze di situazioni particolari e straordinarie. I Cantoni bisognosi di sostegno possono presentare richieste in tal senso all'organo federale competente. 2 Al servizio civile straordinario non sono applicabili gli articoli 4a lettere a e b, 6 capoverso 1, 19 e 28 capoverso 2.

3

Per il servizio civile straordinario valgono le seguenti disposizioni: a. l'organo d'esecuzione può convocare immediatamente le persone appena ammesse al servizio civile; b. i ricorsi contro il trasferimento a un servizio civile straordinario non hanno effetto sospensivo;

c. gli istituti d'impiego ottengono un riconoscimento provvisorio dall'organo d'esecuzione. Gli articoli 41-43 non sono applicabili; d. le disposizioni della legislazione militare sulla responsabilità civile sono applicabili per analogia.

4

Il Consiglio federale disciplina le conseguenze finanziarie del servizio civile straordinario. Può, in merito, derogare agli articoli 7a capoverso 3, 29, 37 capoverso 2, 46 capoversi 1 e 2 nonché 47. 5

L'organo d'esecuzione: a. stabilisce la durata del servizio civile straordinario delle persone interessate; b. può decidere licenziamenti dal servizio civile oltre il termine previsto nell'articolo 11;

c. può ordinare un servizio di picchetto; d. può prescrivere la partecipazione a corsi di formazione; e. può assumere esso stesso i diritti e gli obblighi di un istituto d'impiego.

6

Gli istituti d'impiego possono delegare temporaneamente a terzi bisognosi di sostegno il loro diritto d'impartire istruzioni conformemente all'articolo 49. 7 Gli impieghi straordinari di chi presta servizio civile sono computati in modo analogo a quanto avviene per chi presta servizio militare.


Art. 15

Tassa d'esenzione

1

Gli uomini che non adempiono del tutto o soltanto in parte il loro obbligo di prestare servizio civile prestando personalmente servizio devono pagare una tassa sostitutiva.

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 8

824.0

2

La tassa sostitutiva è disciplinata dalla legge federale del 12 giugno 195929 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

a30 Informazione 1 L'organo d'esecuzione informa il pubblico e le persone interessate sul servizio civile.

2

Le autorità competenti informano i reclutandi sul servizio civile, in particolare durante le giornate d'orientamento.

Capitolo 2: Ammissione al servizio civile

Art. 16


31

Momento della presentazione della domanda 1

I reclutandi possono presentare la domanda d'ammissione al servizio civile dopo aver partecipato alla giornata d'orientamento della competente autorità militare. 2 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono presentare la domanda in qualsiasi momento.

a32 Forma della domanda

1

Il richiedente presenta la propria domanda scritta all'organo d'esecuzione.

2

Il Consiglio federale disciplina la forma della domanda e la procedura per la sua presentazione per via elettronica.

b33 Contenuto della

domanda

1

Nella domanda il richiedente deve dichiarare di non poter conciliare il servizio militare con la propria coscienza e di essere disposto a prestare servizio civile secondo la presente legge.

2

La dichiarazione non può essere vincolata a riserve o condizioni.

3

Il Consiglio federale stabilisce quali dati concernenti il richiedente e il suo obbligo di prestare servizio militare sono necessari.

29

RS 661

30 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

32 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003 (RU 2003 4843; FF 2001 5451). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

33 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

Servizio civile sostitutivo. LF 9

824.0

c34 Comunicazione di dati personali Su domanda dell'organo d'esecuzione, il servizio competente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gli fornisce le seguenti indicazioni concernenti il richiedente: a. indicazioni sull'idoneità al servizio militare; b. dati necessari per calcolare il numero di giorni di servizio civile da prestare.


Art. 17

Effetto della domanda d'ammissione 1

Chi ha presentato la domanda al più tardi tre mesi prima del successivo servizio militare non è tenuto a entrare in servizio fintanto che sulla sua domanda non sia stata presa una decisione passata in giudicato.35 Le domande presentate più tardi non prosciolgono dall'obbligo di prestare servizio militare fino alla notificazione della decisione d'ammissione.36 1bis La presentazione della domanda d'ammissione al servizio civile non proscioglie il reclutando dall'obbligo di partecipare al reclutamento.37 2 Il Consiglio federale disciplina in quali casi si può derogare ai principi di cui al capoverso 1.


Art. 18


38

Decisione

L'organo d'esecuzione decide in merito all'ammissione al servizio civile e al numero di giorni di servizio civile da prestare.

a39 Notificazione della decisione 1

L'organo d'esecuzione notifica la propria decisione al richiedente e al servizio competente del DDPS.

2

Una volta notificata la decisione, la domanda non può più essere ritirata.

34 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

36 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

37 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

39 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003 (RU 2003 4843; FF 2001 5451). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 10

824.0

b40 Ammissione durante un periodo di servizio militare Chi riceve la decisione d'ammissione al servizio civile mentre sta prestando servizio militare è licenziato dal servizio se possibile il giorno stesso, al più tardi il giorno seguente.

c41 Spese procedurali

La procedura d'ammissione è gratuita.

d42 Capitolo 3: Prestazione del servizio civile

Art. 19


43

Preparazione degli impieghi 1

L'organo d'esecuzione informa la persona che deve prestare servizio civile circa questo servizio e può convocarla a colloqui personali con rappresentanti degli istituti d'impiego.

2

Esso valuta l'idoneità della persona che deve prestare servizio civile agli impieghi proposti.

3

Al fine di valutare l'idoneità a impieghi che pongono particolari esigenze in termini di reputazione, l'organo d'esecuzione può consultare, conformemente agli articoli 365 e 367 capoverso 2 del Codice penale44, i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze nonché, con il consenso dell'interessato e conformemente agli articoli 365 e 367 capoverso 4bis del Codice penale, i dati del casellario giudiziale concernenti i procedimenti penali pendenti.

4

Su domanda scritta e sempre che sia necessario ai fini della decisione sull'idoneità e che non siano lesi i diritti della personalità di terzi, l'organo d'esecuzione può inoltre: a. chiedere all'autorità giudicante informazioni complementari e prendere visione della sentenza o degli atti di causa su cui poggia l'iscrizione; 40 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003 (RU 2003 4843; FF 2001 5451). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

41 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003 (RU 2003 4843; FF 2001 5451). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

42 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003 (RU 2003 4843; FF 2001 5451). Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

44 RS

311.0

Servizio civile sostitutivo. LF 11

824.0

b. con il consenso dell'interessato e purché lo scopo dell'istruzione non ne risulti compromesso, chiedere alle autorità di perseguimento penale informazioni complementari e prendere visione degli atti di causa su cui poggia l'iscrizione.

5

Se l'interessato si oppone alla trasmissione dei dati o se i dati trasmessi fanno sorgere dubbi fondati circa l'idoneità di una persona a un determinato impiego, l'organo d'esecuzione può rifiutarsi di approvare la convenzione d'impiego.


Art. 20


45

Frazionamento del servizio civile Il servizio civile è prestato in uno o più periodi d'impiego. Il Consiglio federale disciplina la durata minima e la successione dei periodi d'impiego.


Art. 21

Inizio del primo impiego 1

La persona che deve prestare servizio civile inizia il primo impiego al più tardi nell'anno che segue il momento in cui l'ammissione al servizio civile è passata in giudicato.

2

Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.


Art. 22

Convocazione

1

L'organo d'esecuzione convoca al servizio civile la persona che deve prestare servizio civile.

2

Esso notifica la convocazione alla persona che deve prestare servizio civile e all'istituto d'impiego al più tardi tre mesi prima dell'inizio del periodo d'impiego.46 3 Il Consiglio federale disciplina i casi in cui sono applicabili termini di convocazione più brevi.47 4

Le persone che devono prestare servizio civile possono partecipare, su base volontaria, a servizi di picchetto che comportano termini di convocazione più brevi.48


Art. 23

Interruzione di un impiego 1

L'organo d'esecuzione può, per motivi gravi, interrompere un impiego.

2

Contro questa decisione la persona che presta servizio civile e l'istituto d'impiego possono interporre ricorso.

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

47 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

48 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 12

824.0


Art. 24

Differimento del servizio; computo dei giorni di servizio Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la trattazione di domande di differimento del servizio e il computo dei giorni di servizio sulla durata del servizio civile.

Capitolo 4: Statuto della persona che deve prestare servizio civile Sezione 1: Diritti e obblighi generali

Art. 25

Diritti costituzionali e legali Chi presta servizio civile gode dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalla legge come nella vita civile. Sono ammissibili restrizioni soltanto se proporzionali e necessarie all'adempimento del servizio civile.


Art. 26

Consulenza e assistenza 1

Nell'ambito del servizio civile l'interessato riceve se necessario consulenza e sostegno medico, spirituale, psicologico e sociale.

2

La Confederazione prende i necessari provvedimenti.

3

Per la consulenza e il sostegno sociale è applicabile per analogia la legge federale del 24 giugno 197749 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.

4

e 5 …50


Art. 27

Obblighi fondamentali 1

Nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi chi presta servizio civile agisce secondo i principi della buona fede.

2

Rispetta i diritti e gli obblighi dell'istituto d'impiego e prende cura in particolare dei beni che gli sono stati affidati.

3

Ottempera:

a. alle istruzioni e disposizioni dell'istituto d'impiego o dei suoi delegati; b. alle convocazioni e istruzioni dell'organo d'esecuzione o dei suoi delegati.

4

Non è vincolato da istruzioni che gli impongono un comportamento illecito.

5

Rispetta i diritti delle altre persone che prestano servizio civile e assume compiti supplementari connessi a impieghi di gruppo.

49

RS 851.1

50 Abrogati dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

Servizio civile sostitutivo. LF 13

824.0

Sezione 2: Diritti nei riguardi dell'istituto d'impiego

Art. 28

Orario di lavoro e tempo di riposo 1

L'orario di lavoro, pause comprese, della persona che presta servizio civile corrisponde a quello dei lavoratori dell'istituto d'impiego.

2

Qualora non sia possibile applicare tale orario, fa stato l'orario di lavoro in uso nella regione e nella professione corrispondente.

3

In materia di ore supplementari, lavori a turni, di notte e nel fine settimana, l'istituto d'impiego tratta la persona in servizio come i suoi collaboratori.

4

Sono escluse:

a. la rimunerazione finanziaria di ore supplementari nonché di lavori a turni, di notte e nel fine settimana; b.51 la concessione di un periodo di riposo supplementare per il lavoro a turni, di notte e nel fine settimana.


Art. 29

Prestazioni a favore di chi presta servizio civile 1

Per ogni giorno di servizio computabile l'istituto d'impiego fornisce alla persona che presta servizio civile le seguenti prestazioni: a. versa un importo per le piccole spese personali corrispondente al soldo di un soldato;

b. mette a disposizione gli abiti e le scarpe da lavoro speciali necessari; c. offre il

vitto;

d. mette a disposizione un alloggio; e. rimborsa le spese eccezionalmente necessarie del tragitto quotidiano per recarsi al lavoro;

f.

assume i costi speciali che risultano da un impiego all'estero.

2

Qualora non sia in grado di fornire le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c o d, l'istituto versa alla persona che presta servizio civile una congrua indennità finanziaria.

3

La Confederazione assume i costi di cui al capoverso 1 connessi a corsi d'introduzione e di formazione conformemente all'articolo 36 capoversi 1 e 3-5.52

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 14

824.0

4

Qualora l'istituto d'impiego sia divenuto insolvente e non sia quindi in grado di fornire le prestazioni di cui al capoverso 1, la Confederazione versa alla persona che presta servizio civile le corrispondenti prestazioni pecuniarie. Le pretese di quest'ultima nei confronti dell'istituto d'impiego passano alla Confederazione.53

Art. 30

Congedo

Il congedo è concesso dall'istituto d'impiego. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la durata del congedo e stabilisce i casi in cui l'istituto d'impiego deve consultare l'organo d'esecuzione.


Art. 31

Attestato di lavoro

Chi ha prestato servizio civile ottiene dall'istituto d'impiego un attestato di lavoro.

Sezione 3:

Obblighi nei riguardi delle autorità e dell'istituto d'impiego

Art. 32

Obbligo di notificazione e d'informazione 1

Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di notificazione e d'informazione delle persone che devono prestare servizio civile.

2

In occasione dei corsi d'introduzione e di formazione e durante il servizio civile ordinario possono essere effettuate inchieste a scopo scientifico.54

Art. 33

Visite mediche e misure mediche di prevenzione 1

Chi deve prestare servizio civile si sottopone alle visite mediche necessarie in rapporto al suo impiego per verificare la sua capacità al lavoro.

2

Per quanto le condizioni di salute dell'interessato lo giustifichino, l'organo d'esecuzione può, per determinare la capacità al lavoro, ordinare esami medici e misure mediche di prevenzione già prima del servizio, a spese dell'assicurazione militare.


Art. 34

Obbligo di discrezione Chi presta servizio civile soggiace all'obbligo di discrezione vigente nell'istituto d'impiego.

53 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

Servizio civile sostitutivo. LF 15

824.0


Art. 35

Attività lucrativa nell'istituto d'impiego Chi sta prestando servizio civile non può esercitare alcuna attività lucrativa nell'istituto d'impiego.

Sezione 4: Introduzione e formazione55

Art. 36


56

Principio

1

Le persone che devono prestare servizio civile seguono un corso d'introduzione predisposto dall'organo d'esecuzione.

2

L'istituto d'impiego provvede affinché chi presta servizio civile venga introdotto alla sua attività.

3

Chi, nell'ambito del servizio civile, è chiamato a dispensare cure deve seguire un corso di formazione. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca57 stabilisce le esigenze minime che il corso deve adempiere. Il Consiglio federale disciplina le deroghe all'obbligo di partecipazione al corso.

4

L'organo d'esecuzione può organizzare corsi di formazione supplementari specifici in funzione dell'impiego.

5

Il Consiglio federale può prescrivere la partecipazione ad altri corsi di formazione.


Art. 37

Costi

1

Confederazione assume i costi dei corsi di cui all'articolo 36 capoversi 1 e 3-5.58 2

Può partecipare:

a. ai costi per l'elaborazione di programmi generali; b. ai costi per l'introduzione fornita dagli istituti d'impiego, se l'introduzione dev'essere impartita da terzi e comporta pertanto oneri particolari.

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

57 Nuova espr. giusta il n. I 22 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 16

824.0

Sezione 5: Prestazioni pecuniarie della Confederazione

Art. 38

Indennità per perdita di guadagno Chi presta servizio civile ha diritto ad un'indennità per perdita di guadagno conformemente alla legge federale del 25 settembre 195259 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile.


Art. 39

Buoni per il viaggio e il trasporto dei bagagli Chi presta servizio civile ottiene i necessari buoni per il viaggio e per il trasporto dei bagagli all'interno delle frontiere nazionali. La Confederazione ne assume i costi.

Sezione 6: Assicurazione

Art. 40

60 Chi presta servizio civile è assicurato conformemente alla legge federale del 19 giugno 199261 sull'assicurazione militare; per danni alle persone la responsabilità della Confederazione è disciplinata esclusivamente da tale legge.

Sezione 7:62 Segni distintivi delle persone che prestano servizio civile, degli istituti d'impiego e degli impieghi di gruppo
a 1 L'organo d'esecuzione può: a. consegnare alle persone che devono prestare servizio civile oggetti d'equipaggiamento volti a contraddistinguerle quali persone che prestano servizio civile;

b. mettere targhe segnaletiche a disposizione degli istituti d'impiego; c. mettere a disposizione materiale volto a contraddistinguere gli impieghi di gruppo.

2

Il Consiglio federale disciplina i relativi diritti e obblighi delle persone che devono prestare servizio civile e degli istituti d'impiego.

59

RS 834.1. Attualmente la "LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità".

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

61 RS

833.1

62 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

Servizio civile sostitutivo. LF 17

824.0

Capitolo 5: Riconoscimento quale istituto d'impiego

Art. 41

Domanda

1

Gli istituti che intendono impiegare persone che devono prestare servizio civile presentano all'organo d'esecuzione una domanda scritta di riconoscimento quale istituto d'impiego. Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il contenuto della domanda, i documenti da allegare e la procedura di presentazione delle domande per via elettronica.63 2 L'organo d'esecuzione non necessita di alcun riconoscimento per impiegare persone che prestano servizio civile.


Art. 42


64

Decisione di riconoscimento 1

L'organo d'esecuzione decide in merito al riconoscimento di un istituto d'impiego.

2

L'organo d'esecuzione respinge la domanda se: a. l'istituto richiedente non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 2-6; b. l'istituto richiedente o l'attività prevista non corrispondono agli scopi del servizio civile.

3

L'organo d'esecuzione può respingere la domanda se: a. in un ambito d'attività il numero di impieghi possibili è significativamente maggiore della domanda; b. l'istituto richiedente non offre impieghi in un ambito d'attività appartenente a un programma prioritario.

4

Il riconoscimento può essere vincolato a condizioni e oneri ed essere limitato nel tempo.


Art. 43


65

Procedura di riconoscimento66 1

L'organo d'esecuzione può sottoporre la domanda all'esame di servizi pubblici svizzeri qualificati e, all'occorrenza, di altre istituzioni specializzate.

63 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

66 RU

2004 431

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 18

824.0

2

La procedura è gratuita. Per il resto, si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196867 sulla procedura amministrativa.

3

…68

Capitolo 6: Statuto dell'istituto d'impiego Sezione 1: Rapporto con le autorità

Art. 44

Istruzioni ed ispezioni L'istituto d'impiego ottempera alle istruzioni e agli ordini dell'organo d'esecuzione e tollera ispezioni sul posto di lavoro della persona che presta servizio civile e nell'alloggio messole a disposizione.


Art. 45

Obbligo d'informare

L'istituto d'impiego fornisce all'organo d'esecuzione le informazioni necessarie, segnatamente: a. per tenere il controllo dei giorni di servizio prestati; b. in rapporto a procedure penali e disciplinari nonché a casi di responsabilità civile;

c. per valutare i periodi di servizio ed a fini statistici.


Art. 46

Tributi dell'istituto d'impiego 1

Per ogni giorno computabile di servizio civile l'organo d'esecuzione riscuote dall'istituto d'impiego un tributo quale conguaglio per la prestazione lavorativa ottenuta. Il Consiglio federale stabilisce l'importo del tributo e disciplina le basi di calcolo.

1bis

Le istituzioni della Confederazione non versano alcun tributo.69 2

Il Consiglio federale può sospendere l'esecuzione del capoverso 1 se la situazione economica o se la domanda di far capo a persone che prestano servizio civile non consentono la riscossione del tributo.

3

L'organo d'esecuzione può rinunciare a riscuotere il tributo da singoli istituti d'impiego che non sarebbero altrimenti in grado di impiegare persone che prestano servizio civile, ma la cui partecipazione all'esecuzione del servizio civile riveste particolare importanza.

4

È salvo l'articolo 6.

67 RS

172.021

68 Abrogato dal n. II 4 dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).

69 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

Servizio civile sostitutivo. LF 19

824.0


Art. 47

Aiuto finanziario a favore dell'istituto d'impiego 1

La Confederazione può, a titolo eccezionale e entro i limiti dei crediti stanziati, sostenere finanziariamente progetti che servono alla protezione dell'ambiente e della natura o alla salvaguardia del paesaggio.

2

Il Consiglio federale disciplina gli altri presupposti per la concessione del sostegno finanziario e definisce i costi di progetto computabili.

Sezione 2: Rapporto con le persone che prestano servizio civile

Art. 48

Obblighi dell'istituto d'impiego 1

L'istituto d'impiego provvede ad un'organizzazione sensata del servizio civile.

Non può impiegare la persona che presta servizio civile in lavori per i quali quest'ultima non dispone delle necessarie conoscenze e capacità, o esigere dalla stessa un comportamento illecito.

2

L'istituto d'impiego rispetta la personalità della persona che presta servizio civile.

In particolare per quanto concerne la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, la tratta alla medesima stregua dei lavoratori che eseguono gli stessi lavori o lavori comparabili.


Art. 49

Diritto d'impartire istruzioni 1

L'istituto d'impiego ha il diritto d'impartire istruzioni a chi presta servizio civile.

2

Può delegare l'esercizio di tale diritto ai suoi collaboratori, nonché a terzi che: a. forniscono a chi presta servizio civile una formazione introduttiva; b. esso sostiene nell'ambito delle sue finalità e al servizio dei quali mette pertanto a disposizione persone che prestano servizio civile.


Art. 50

Cessione di diritti ed obblighi 1

L'istituto d'impiego può, col consenso dell'organo d'esecuzione, cedere i suoi diritti ed obblighi ad altri istituti che soddisfano i presupposti di cui agli articoli 2 a 6 e che: a. vengono sostenuti dall'istituto d'impiego o sono ad esso subordinati, nell'ambito delle sue finalità, oppure b. svolgono corsi introduttivi (art. 36 cpv. 1).

2

L'istituto d'impiego può addebitare agli istituti beneficiari al massimo i costi effettivi della sua attività di mediazione. È escluso il prestito di una persona che presta servizio civile.

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 20

824.0


Art. 51

Iniziazione al lavoro L'istituto d'impiego introduce al lavoro la persona che presta servizio civile, l'informa circa i suoi compiti ed obblighi e la avvia ad un adempimento efficiente delle sue mansioni.

Capitolo 7: Responsabilità per danni

Art. 52

Danni all'istituto d'impiego La Confederazione risponde per i danni causati da chi presta servizio civile all'istituto d'impiego nello svolgimento del suo servizio, sempre che l'istituto possa far valere il diritto al risarcimento dei danni in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e del Codice delle obbligazioni70.


Art. 53

Danni a terzi e regresso dell'istituto d'impiego 1

L'istituto d'impiego risponde dei danni causati a terzi da chi presta servizio civile nello svolgimento del suo servizio come se si trattasse del comportamento dei suoi lavoratori.

2

La Confederazione risponde dei danni giusta le disposizioni in materia di responsabilità applicabili ai lavoratori dell'istituto d'impiego:

a. se l'istituto d'impiego è una persona giuridica di diritto pubblico e se le sue disposizioni in materia di responsabilità non prevedono alcuna pretesa diretta contro essa; b. …71

3

Risarcito il danno, l'istituto d'impiego può esercitare regresso contro la Confederazione, sempre che conformemente all'applicazione per analogia dell'articolo 321e del Codice delle obbligazioni72 esso potrebbe richiedere risarcimento alla persona che presta servizio civile.


Art. 54

Danni alla persona che presta servizio civile 1

L'istituto d'impiego risponde del danno che reca a chi presta servizio civile così come se si trattasse di danni recati ai suoi lavoratori.

2

Se in seguito ad un sinistro la persona che presta servizio civile ha diritto a prestazioni dell'assicurazione militare, essa non può far valere alcuna pretesa contro l'istituto d'impiego e i suoi lavoratori.

70

RS 220

71 Abrogata dal n. 6 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 II 766, 1994 V 897).

72

RS 220

Servizio civile sostitutivo. LF 21

824.0

3

L'assicurazione militare può esercitare regresso contro l'istituto d'impiego e i suoi lavoratori giusta la legge federale del 19 giugno 199273 sull'assicurazione militare soltanto se la persona interessata ha provocato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.


Art. 55

Responsabilità civile della persona in servizio 1

Chi presta servizio civile non può essere convenuto direttamente in giudizio dalla persona lesa per danni causati nell'adempimento del suo obbligo di servizio.

2

Risarcito il danno, la Confederazione può esercitare regresso contro la persona che presta servizio civile qualora questa l'abbia cagionato intenzionalmente o per negligenza grave.

3

Se il danneggiato è la Confederazione, essa ha diritto d'azione contro la persona che presta servizio civile, sempre che quest'ultima abbia causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.


Art. 56

Perdita o danneggiamento di oggetti della persona che presta servizio civile 1

Chi presta servizio civile assume personalmente i danni risultanti dalla perdita o dal deterioramento dei suoi oggetti privati.

2

La Confederazione gli versa un'equa indennità, tenendo conto in particolare se: a. il danno è stato cagionato in rapporto diretto con l'adempimento dell'obbligo di servizio;

b. alla persona che presta servizio civile è imputabile una colpa propria; c. per adempiere il suo obbligo di servizio la persona che presta servizio civile doveva necessariamente prendere con sé o utilizzare oggetti privati; d. la persona che presta servizio civile sarà o è già stata indennizzata altrimenti per il danno subìto.


Art. 57

Principi della responsabilità 1

Sono applicabili per analogia gli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45 a 47, 49, 50 capoverso 1, nonché 51 a 53 del Codice delle obbligazioni74.

2

In caso di responsabilità della persona che presta servizio civile, si tiene adeguatamente conto delle sue condizioni personali nonché del suo precedente comportamento durante il servizio civile e delle circostanze particolari dell'impiego.

73

RS 833.1

74

RS 220

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 22

824.0


Art. 58

Procedura

1

Sulle domande di risarcimento o riparazione e sul diritto di regresso risolve in prima istanza l'autorità competente mediante decisione formale.

2

La competenza di pronunciare decisioni ai sensi del capoverso 1 spetta alle direzioni generali e alle direzioni di circondario dell'Azienda delle PTT75 e delle Ferrovie federali svizzere, nonché al Consiglio dei PF, sempre che siano istituti d'impiego; negli altri casi, al Dipartimento federale delle finanze.

3

…76


Art. 59

Prescrizione, disposizioni generali 1

Le azioni di risarcimento e di riparazione contro la Confederazione nonché le azioni di risarcimento della medesima77 si prescrivono in un anno a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e del responsabile e in ogni caso in cinque anni dal giorno dell'atto che ha cagionato il danno.

2

Qualora le pretese risultino da un comportamento punibile per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, questa è applicabile.


Art. 60

Prescrizione del diritto di regresso 1

Per la prescrizione del diritto di regresso dell'istituto d'impiego contro la Confederazione sono applicabili le disposizioni in materia di responsabilità civile alle quali è soggetto l'istituto d'impiego.

2

Il diritto di regresso della Confederazione contro una persona che presta servizio civile si prescrive in un anno dal riconoscimento o dall'accertamento giudiziario della responsabilità della Confederazione.


Art. 61

Interruzione ed opponibilità della prescrizione 1

Per eccepire o interrompere la prescrizione sono applicabili per analogia gli articoli 135 a 138 e 142 del Codice delle obbligazioni78.

2

È considerata azione anche la richiesta scritta di risarcimento dei danni presentata alle direzioni generali e alle direzioni di circondario dell'azienda delle PTT79 e delle FFS nonché al Consiglio dei Politecnici, sempre che siano istituti d'impiego, e al Dipartimento federale delle finanze.

75 Ora: La Posta Svizzera 76 Abrogato dal n. 105 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

77

Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

78

RS 220

79 Ora: La Posta Svizzera

Servizio civile sostitutivo. LF 23

824.0

Capitolo 8: Tutela giurisdizionale80

Art. 62

Colloquio con l'istituto d'impiego; denuncia 1

Qualora reputi che l'istituto d'impiego le abbia fatto subire un torto, la persona che presta servizio civile può richiedere all'istituto d'impiego un colloquio di servizio in presenza di un rappresentante dell'organo d'esecuzione.

2

Qualora non si raggiunga un'intesa, la persona che presta servizio civile può sporgere denuncia presso l'organo d'esecuzione contro l'istituto d'impiego. L'organo d'esecuzione sente senza indugio gli interessati e prende le misure necessarie.81


Art. 63


82

Ricorso al Tribunale amministrativo federale 1

Contro le decisioni di prima istanza può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

2

Le autorità cantonali localmente competenti responsabili del mercato del lavoro sono legittimate a ricorrere contro le decisioni di riconoscimento di cui all'articolo 42 se fanno valere una violazione dell'articolo 6.

3

L'organo d'esecuzione è legittimato a ricorrere contro le decisioni di terzi incaricati ai sensi dell'articolo 79 capoverso 2.


Art. 64


83



Art. 65


84
Procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale 1

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è gratuita, purché non si tratti di un ricorso temerario. Non vengono versate ripetibili.

2

I ricorsi contro le decisioni con cui una persona che deve prestare servizio civile è convocata o trasferita a un impiego per un aiuto in caso di catastrofe o di situazione d'emergenza (art. 7a e 23) non hanno effetto sospensivo.

3

L'organo d'esecuzione può togliere l'effetto sospensivo ai ricorsi contro convocazioni a impieghi nel quadro di programmi prioritari.

4

Per il rimanente, la tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

81 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

83 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

84 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo

federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 24

824.0


Art. 66

Termini di ricorso

Il termine per interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale è di:85 a.86 10 giorni per ricorsi contro misure disciplinari, convocazioni e decisioni d'interruzione o di proroga di impieghi; b. 30 giorni per gli altri casi.

Capitolo 9: Procedura disciplinare e disposizioni penali Sezione 1: Procedura disciplinare

Art. 67

Mancanze disciplinari 1

Qualora la persona che deve prestare servizio civile violi intenzionalmente o per negligenza obblighi imposti dalla legge o dalle relative ordinanze, l'organo d'esecuzione può disporre misure disciplinari nei suoi riguardi; sono salve le disposizioni penali di cui agli articoli 72 a 78.

2

Si può rinunciare all'inflizione delle misure se è sufficiente un avvertimento e un ammonimento da parte dell'istituto d'impiego.


Art. 68

Misure disciplinari

L'organo d'esecuzione può disporre le seguenti misure disciplinari: a. ammonimento

scritto;

b. multa sino a 2000 franchi.


Art. 69

Commisurazione

L'organo d'esecuzione stabilisce la misura disciplinare a seconda della colpa; tiene inoltre conto del movente, della vita anteriore, delle condizioni personali e del precedente comportamento dell'interessato nel servizio civile.


Art. 70

Prescrizione

1

Il perseguimento di una mancanza disciplinare e l'esecuzione di una misura disciplinare si prescrivono in dodici mesi.

2

L'interruzione della prescrizione è esclusa.

3

La prescrizione del perseguimento è sospesa durante una procedura giudiziaria.

85 Nuovo testo giusta il n. 105 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

Servizio civile sostitutivo. LF 25

824.0


Art. 71

Procedura

1

L'organo d'esecuzione apre una procedura disciplinare d'ufficio oppure quando l'istituto d'impiego denuncia una violazione degli obblighi. Ne informa per scritto l'interessato. Qualora gli interessi dell'istituto d'impiego o dell'inchiesta lo esigano, può ordinare l'interruzione immediata del servizio.

2

L'organo d'esecuzione istruisce la procedura entro 30 giorni e la conclude con decisione formale.87

Sezione 2: Disposizioni penali

Art. 72

Rifiuto del servizio civile 1

Chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio civile, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona il suo istituto di impiego senza permesso o non vi ritorna dopo un'assenza giustificata, è punito con una pena detentiva fino a 18 mesi o con una pena pecuniaria. Se è pronunciata anche l'esclusione dal servizio civile ai sensi del capoverso 3, la pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità sono esclusi.88 2

Chiunque rifiuta di prestare un servizio civile straordinario è punito con una pena detentiva o pecuniaria.89 3 Il giudice può escludere il colpevole dal servizio civile.

4

Fatto salvo l'articolo 75, il colpevole è esente da pena se in seguito ad incapacità al lavoro viene licenziato anticipatamente dal servizio civile e questa incapacità sussisteva già al momento del fatto.


Art. 73

Omissione del servizio 1

Chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio civile, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona senza permesso il suo istituto d'impiego o non vi ritorna dopo un'assenza giustificata, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.90 2 Chiunque non si presenta ad un servizio civile straordinario è punito con una pena detentiva fino a 3 anni o con una pena pecuniaria.91 3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

88 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

89 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

90 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

91 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

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824.0

4

Se più tardi il colpevole riprende spontaneamente il lavoro, il giudice può attenuare la pena.92 5

Fatto salvo l'articolo 75, il colpevole è esente da pena se in seguito ad incapacità al lavoro viene licenziato anticipatamente dal servizio civile e questa incapacità sussisteva già al momento del fatto.


Art. 74

Omissione del servizio per negligenza 1

Chiunque, per negligenza, non si presenta ad un servizio al quale è stato convocato, abbandona senza permesso il suo istituto d'impiego o non vi ritorna per tempo o del tutto dopo un'assenza giustificata, è punito con la multa.93 2 Se il colpevole non si presenta per negligenza ad un servizio civile straordinario, il giudice può pronunciare una pena pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere.94 3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

4

Fatto salvo l'articolo 75, il colpevole è esente da pena se in seguito ad incapacità al lavoro viene licenziato anticipatamente dal servizio civile e questa incapacità sussisteva già al momento del fatto.


Art. 75

Inosservanza di una convocazione al servizio civile 1

Chi, senza rendersi reo di rifiuto del servizio, omissione del servizio o omissione del servizio per negligenza, non dà seguito ad una convocazione al servizio civile, pur essendo in grado di viaggiare, è punito con la multa.95 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 76


96

Grave violazione degli obblighi 1

Chi si rende ripetutamente reo di gravi mancanze disciplinari è punito con la multa.

2

Se il colpevole viola gravemente i suoi obblighi durante un servizio civile straordinario, il giudice può pronunciare una pena pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere.

92 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

93 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

94 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

95 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

96 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

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824.0


Art. 77

Rapporto con il Codice penale 1

Per quanto la presente legge non contempli disposizioni contrarie, è applicabile il Codice penale97.

2

È pure punibile chi commette all'estero i reati di cui agli articoli 72 a 76.


Art. 78

Disposizioni penali completive, procedimento penale 1

Il Consiglio federale può dichiarare punibili le infrazioni contro singole disposizioni d'esecuzione della presente legge e comminare la multa per le contravvenzioni a queste disposizioni.98 2

Il procedimento penale è aperto su denuncia dell'organo d'esecuzione e spetta ai Cantoni.

Capitolo 10: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 79

In generale

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti.

2

L'organo d'esecuzione può delegare singole competenze esecutive a terzi. Questi ultimi possono essere indennizzati per la loro collaborazione.

3

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra l'organo d'esecuzione e i terzi incaricati di cui al capoverso 2, nonché i criteri per calcolare l'indennità per la loro collaborazione.


Art. 80

Sistema d'informazione 1

L'organo d'esecuzione sviluppa e gestisce un sistema automatizzato d'informazione per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge.

1bis

Può trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti: a. …99 b. l'idoneità al servizio militare dei richiedenti; c. la formazione nonché le attitudini e le preferenze delle persone che devono prestare servizio civile, in quanto queste informazioni siano determinanti per gli impieghi del servizio civile; 97

RS 311.0

98 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

99 Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 28

824.0

d. lo stato di salute delle persone che devono prestare servizio civile; e. i procedimenti disciplinari o penali secondo la presente legge.100 1ter

Per adempiere i compiti previsti dalla presente legge, l'organo d'esecuzione è autorizzato a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946101 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.102 1quater L'organo d'esecuzione può registrare dati concernenti condanne, procedimenti penali pendenti e misure privative della libertà in quanto tali dati siano necessari per motivare una decisione relativa all'esclusione dal servizio civile o per valutare l'idoneità di una persona a determinati impieghi.103 2 Possono essere collegati in linea al sistema d'informazione:104 a.105 i competenti servizi del DDPS, per la trasmissione di dati relativi alla trattazione delle domande e al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare;

b. …106 c. l'assicurazione militare107, per il disbrigo di casi assicurati; d. gli organi preposti all'indennità per perdita di guadagno, per i chiarimenti necessari per determinare gli aventi diritto; e. le autorità della tassa d'esenzione, per le questioni connesse alla tassa d'esenzione;

f. terzi ai quali sono stati delegati compiti dell'organo d'esecuzione, per l'adempimento di questi compiti.

3

…108

100 Introdotto dal n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).

101 RS

831.10

102 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

103 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

106 Abrogata dal n. I della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

107 Nuova espr. giusta in n. II cpv. 1 lett. e della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881; FF 2004 2493).

108 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

Servizio civile sostitutivo. LF 29

824.0

4

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione; b. la responsabilità per il trattamento dei dati; c. le categorie dei dati da rilevare; d. il diritto di accesso e di trattamento; e. la collaborazione con gli organi interessati; f.

la sicurezza dei dati; g. la durata di conservazione dei dati.109
a110 Gestione di atti

1

Per adempiere i compiti previsti dalla presente legge, l'organo d'esecuzione tratta gli atti:

a. delle persone che hanno presentato una domanda d'ammissione al servizio civile;

b. delle persone che sono state ammesse al servizio civile; c. degli istituti che hanno presentato una domanda di riconoscimento quale istituto d'impiego;

d. degli istituti d'impiego riconosciuti.

2

Negli atti, l'organo d'esecuzione può trattare dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 80 capoverso 1bis.

b111 Comunicazione di dati personali 1

L'organo d'esecuzione comunica dati personali agli organi qui appresso in quanto necessario per l'adempimento dei compiti seguenti: a. agli istituti d'impiego, per la valutazione dell'idoneità e per la convocazione delle persone che devono prestare servizio civile e delle persone obbligate a prestare un lavoro di pubblico interesse (persone astrette al lavoro); b. agli istituti d'istruzione, per lo svolgimento di corsi d'introduzione e di formazione;

109 Nuovo testo giusta il n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).

110 Introdotto dal n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali (RU 2000 1891; FF 1999 7979). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

111 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 30

824.0

c. ai medici di fiducia e al Servizio medico militare, per l'accertamento della capacità al lavoro e dell'idoneità al servizio militare; d. alle competenti autorità militari, per il controllo dell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 7-27 della legge militare del 3 febbraio 1995112 e della prestazione di lavoro per rifiuto del servizio militare secondo l'articolo 81 del Codice penale militare del 13 giugno 1927113;

e. alle autorità della giustizia militare, per la valutazione delle violazioni dell'obbligo di prestare servizio militare;

f. alle autorità della giustizia penale, per il giudizio delle infrazioni alla presente legge;

g. all'Ufficio federale di polizia, per l'inserimento nel sistema di ricerca informatizzato di segnalazioni concernenti persone che devono prestare servizio civile e persone astrette al lavoro al fine di individuarne la dimora, nonché per la revoca delle segnalazioni a ricerche avvenute;

h. al Dipartimento federale delle finanze, alla Posta Svizzera, alle FFS e al Consiglio dei PF, per la trattazione delle domande di risarcimento dei danni; i.

alle autorità cantonali responsabili del mercato del lavoro, per il parere sulle domande di riconoscimento quale istituto d'impiego e sulle decisioni di riconoscimento; j. agli uffici della protezione civile dei Comuni di domicilio, per il coordinamento delle convocazioni delle persone astrette al lavoro;

k. alle autorità cantonali della tassa d'esenzione dall'obbligo militare, per la determinazione e il rimborso della stessa; l. alle autorità cantonali o comunali d'assistenza sociale, per l'assistenza alle persone che devono prestare servizio civile e alle persone astrette al lavoro; m. agli uffici d'esecuzione e fallimento, per l'accertamento della sospensione degli atti esecutivi e dell'impignorabilità dei beni.

2

L'organo d'esecuzione comunica ai terzi cui ha delegato singoli compiti esecutivi (art. 79 cpv. 2) i dati personali necessari.

3

Nell'ambito dei loro compiti esecutivi, i terzi incaricati comunicano agli organi di cui al capoverso 1 i dati personali necessari.

112 RS

510.10

113 RS

321.0

Servizio civile sostitutivo. LF 31

824.0

Sezione 2:114 Disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2003

Art. 81

e 82115

Art. 83

Persone condannate a una prestazione di lavoro 1

…116

2

Le prestazioni di lavoro di pubblico interesse inflitte prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 21 marzo 2003117 per obiezione di coscienza vengono eseguite come servizio civile secondo le disposizioni della presente legge.

3

Il Consiglio federale disciplina la procedura da adottare se la persona interessata ha già superato il limite d'età di cui all'articolo 11 capoverso 2 o non è stata esclusa dall'esercito.

a118 Sezione 2a:119 Disposizione transitoria della modifica del 3 ottobre 2008
b Le domande d'ammissione presentate prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 3 ottobre 2008 sulle quali non è ancora stata presa una decisione passata in giudicato sono trattate secondo il nuovo diritto.

114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).

115 Abrogati dal n. II 37 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

116 Abrogato dal n. II 37 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

117 RU

2003 4843

118 Abrogato dal n. II 37 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

119 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 32

824.0

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 84

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 1996120 Articoli 18, 42, 43, 79 e 80: 1° giugno 1996121 Numero 9 dell'allegato: 1° gennaio 1997122 120 DCF dell'8 mag. 1996.

121 DCF dell'8 mag. 1996.

122 DCF dell'8 mag. 1996.

Servizio civile sostitutivo. LF 33

824.0

Allegato

Modificazione del diritto vigente …123

123 Le mod. possono essere consultate alla RU 1996 1445.

Prestazioni di lavoro di pubblico interesse 34

824.0