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RU 2011 3215

Traduzione1

Accordo
tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera
e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale
di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Stein/Bad Säckingen

Concluso il 15 giugno 2010

Entrato in vigore il 30 maggio 2011

(Stato 30 maggio 2011)

1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l'articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19612 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Presso il valico di confine di Stein/Bad Säckingen sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.

2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

Art. 2

La zona comprende:

a)
la parte di territorio delimitata:
-
a est, dal confine,
-
a ovest, da una linea retta che attraversa la B 518 tra il chilometro 1,036 a sud e il chilometro 1,041 a nord (senza i marciapiedi che portano alla Hauensteinstrasse),
-
a nord e a sud, dal recinto lungo il bordo della scarpata della testata rialzata del ponte;
b)
i locali utilizzati in comune o riservati all'uso esclusivo degli agenti svizzeri.
Art. 3

1. La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.

2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4

Con l'entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l'Accordo del 29 agosto 19793 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione, al passaggio della frontiera di Stein/Bad Säckingen, di uffici a controlli nazionali abbinati.

Art. 5

1. L'Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all'articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

2. L'Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il
Dipartimento federale delle finanze
della Confederazione Svizzera:

Per il
Ministero federale delle finanze d'intesa con il Ministero federale dell'interno
della Repubblica federale di Germania:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr