01.01.2018 - * / In Kraft
01.01.2014 - 31.12.2017
15.12.2011 - 31.12.2013
15.02.2008 - 14.12.2011
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01.01.2007 - 14.02.2008
01.10.2005 - 31.12.2006
01.04.2004 - 30.09.2005
01.11.2003 - 31.03.2004
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1

Ordinanza

sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (OPersT)1 del 26 settembre 2003 (Stato 15 febbraio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale,
ordina:


Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale: a. del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale; b. delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo.3 2

Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali, sono applicabili l'ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale (OPers), il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all'OPers e l'ordinanza del 3 luglio 20015 concernente la protezione dei dati personali nell'Amministrazione federale. 3 Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali.6

Art. 2

7 Politica del

personale

1

Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale si attengono alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione dei Tribunali non renda necessario un regime diverso.

2

Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale coordinano le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale. I Tribunali della Confederazione inviano un delegato comune alla Conferenza delle risorse umane.

RU 2003 3669 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

2 RS

172.220.1

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

4 RS

172.220.111.3 5 RS

172.220.111.4 6

Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

172.220.117

Personale federale

2

172.220.117


Art. 3

8 Resoconto
Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale rilevano periodicamente i dati pertinenti relativi all'adempimento degli obiettivi della legge sul personale federale. Presentano il loro rapporto al Tribunale federale all'attenzione del Parlamento.


Art. 4

Accesso ai posti

La funzione di segretario generale è riservata alle persone di cittadinanza svizzera.

Lo stesso vale per il sostituto.


Art. 5

Periodo di prova

1

Se il contratto non dispone altrimenti, i primi tre mesi sono considerati periodo di prova. In casi giustificati il periodo di prova può essere fissato o prolungato a sei mesi al massimo.

2

Per il segretario generale, il suo sostituto e i cancellieri il periodo di prova è fissato a sei mesi.

3

Per i rapporti di lavoro di durata determinata o in caso di passaggio da un'unità amministrativa di cui all'articolo 1 OPers9 si può rinunciare, totalmente o parzialmente, al periodo di prova.


Art. 6


10

Indennità in funzione del mercato del lavoro Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale possono accordare un'indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A.


Art. 7


11

Valutazione della funzione 1

Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale valutano le funzioni e attribuiscono a ogni funzione una classe di stipendio. Applicano per analogia i criteri di valutazione giusta l'OPers12 e le direttive del DFF. Assicurano la coerenza della struttura salariale nel raffronto con il personale dell'amministrazione federale e coordinano la valutazione delle funzioni con il Tribunale federale.

2

Se attribuiscono una funzione alla classe di stipendio 32 o a una superiore, il Tribunale penale federale o il Tribunale amministrativo federale chiedono dapprima l'approvazione della Delegazione delle finanze. Allegano alla domanda una perizia del DFF.13

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

9 RS

172.220.111.3 10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

12 RS

172.220.111.3 13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2007, in vigore dal 15 feb. 2008 (RU 2008 49).

Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale 3

172.220.117


Art. 8


14

Luogo di residenza

Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale possono prevedere per singole categorie del personale l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.


Art. 9

15 Piano sociale

La competenza per l'elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l'articolo 31 capoverso 4 LPers spetta al Tribunale penale federale e al Tribunale amministrativo federale.


Art. 10

Parti sociali

La consultazione e la collaborazione delle associazioni del personale riconosciute dal Consiglio federale e dal DFF in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare le ristrutturazioni, sono garantite da informazioni tempestive ed esaustive nonché dall'opportunità di prendere posizione; se del caso sono condotte trattative.

Il trattamento di questioni fondamentali va coordinato con il DFF.


Art. 11


16

Comitato di seguito delle parti sociali Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l'articolo 108 OPers17 non è competente per il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale.


Art. 12


18



Art. 13

Modifica del diritto previgente La modifica del diritto previgente è disciplinata in allegato.

a19 Disposizioni transitorie della modifica del 7 settembre 2005 1

In occasione della prima assunzione di personale, il Tribunale amministrativo federale può optare per un candidato esterno soltanto a condizione che non abbia trovato il candidato ideale tra i collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi. Tale regola non si applica se nelle Commissioni di ricorso e nei Servizi dei ricorsi non esiste una funzione analoga a quella messa a concorso. I collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi vengono contattati direttamente e invitati a candidarsi; vanno in ogni caso convocati per un colloquio di presentazione.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

17 RS

172.220.111.3 18 Abrogato dal n. I dell'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

Personale federale

4

172.220.117

2

Si può rinunciare al periodo di prova per i collaboratori provenienti da una Commissione di ricorso o da un Servizio dei ricorsi.

3

Se il Tribunale amministrativo federale assume un collaboratore per una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, si applicano le disposizioni in materia di garanzia salariale ai sensi dell'articolo 52a capoversi 1 e 2 OPers20.


Art. 14

Entrata in

vigore

1

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.

2

I numeri 6-8 dell'allegato entrano in vigore il 1° aprile 2004.

20 RS

172.220.111.3

Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale 5

172.220.117

Allegato

(art. 13)

21 RS

152.11. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

22 RS

172.220.11. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

23 RS

172.220.111.6. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

24 RS

172.222.020. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

Personale federale

6

172.220.117


Art. 20
cpv. 1
...

25 RS

172.222.023. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

26 RS

313.32. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

27 RS

331. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

28 RS

351.11. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.