1
Ordinanza
sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT) 1 del 26 settembre 2003 (Stato 1° gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale,
ordina:
Art. 1
Oggetto e campo d'applicazione 1
La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale: a.3 del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti; b. delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo.4 2
Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali, sono applicabili l'ordinanza del 3 luglio 20015 sul personale federale (OPers), il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all'OPers e l'ordinanza del 3 luglio 20016 concernente la protezione dei dati personali nell'Amministrazione federale. 3 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali.7 RU 2003 3669
1
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).
2 RS
172.220.1
3
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4595).
5 RS
172.220.111.3 6 RS
172.220.111.4 7
Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).
172.220.117
Consiglio federale e Amministrazione federale 2
172.220.117
Art. 2
8 Politica del
personale
1
Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti si attengono alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione dei Tribunali non renda necessario un regime diverso.
2
Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti coordinano le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale. I Tribunali della Confederazione inviano un delegato comune alla Conferenza delle risorse umane.
Art. 3
9 Resoconto Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti rilevano periodicamente i dati pertinenti relativi all'adempimento degli obiettivi della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale. Presentano il loro rapporto al Tribunale federale all'attenzione del Parlamento.
Art. 4
Accesso ai posti
La funzione di segretario generale è riservata alle persone di cittadinanza svizzera.
Lo stesso vale per il sostituto.
Art. 5
Periodo di prova
1
Il periodo di prova è di tre mesi.10 2
Per il segretario generale, il suo sostituto e i cancellieri il periodo di prova è fissato a sei mesi.
3
Per i rapporti di lavoro di durata determinata o in caso di passaggio da un'unità amministrativa di cui all'articolo 1 OPers11 si può rinunciare, totalmente o parzialmente, al periodo di prova.
Art. 6
12
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).
10 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).
11 RS
172.220.111.3 12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).
Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti. O 3
172.220.117
Art. 7
13
Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti valutano le funzioni e attribuiscono a ogni funzione una classe di stipendio. Applicano per analogia i criteri di valutazione giusta l'OPers14 e le direttive del DFF. Assicurano la coerenza della struttura salariale nel confronto con l'Amministrazione federale e coordinano la valutazione delle funzioni con il Tribunale federale.
2
Prima di attribuire una funzione alla classe di stipendio 32 o a una superiore, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale o il Tribunale federale dei brevetti chiede l'approvazione della Delegazione delle finanze. Allega alla domanda una perizia del DFF.
Art. 8
15
Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono prevedere per singole categorie del personale l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.
Art. 9
16 Piano sociale
La competenza per l'elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l'articolo 31 capoverso 4 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale spetta al Tribunale penale federale, al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale dei brevetti.
Art. 10
Parti sociali
La consultazione e la collaborazione delle associazioni del personale riconosciute dal Consiglio federale e dal DFF in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare le ristrutturazioni, sono garantite da informazioni tempestive ed esaustive nonché dall'opportunità di prendere posizione; se del caso sono condotte trattative.
Il trattamento di questioni fondamentali va coordinato con il DFF.
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).
14 RS
172.220.111.3 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).
Consiglio federale e Amministrazione federale 4
172.220.117
Art. 11
17
Art. 12
19
Art. 13
Modifica del diritto previgente La modifica del diritto previgente è disciplinata in allegato.
a20 Disposizioni transitorie della modifica del 7 settembre 2005 1
In occasione della prima assunzione di personale, il Tribunale amministrativo federale può optare per un candidato esterno soltanto a condizione che non abbia trovato il candidato ideale tra i collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi. Tale regola non si applica se nelle Commissioni di ricorso e nei Servizi dei ricorsi non esiste una funzione analoga a quella messa a concorso. I collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi vengono contattati direttamente e invitati a candidarsi; vanno in ogni caso convocati per un colloquio di presentazione.
2
Si può rinunciare al periodo di prova per i collaboratori provenienti da una Commissione di ricorso o da un Servizio dei ricorsi.
3
Se il Tribunale amministrativo federale assume un collaboratore per una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, si applicano le disposizioni in materia di garanzia salariale ai sensi dell'articolo 52a capoversi 1 e 2 OPers21.
Art. 14
Entrata in
vigore
1
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.
2
I numeri 6-8 dell'allegato entrano in vigore il 1° aprile 2004.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).
18 RS
172.220.111.3 19 Abrogato dal n. I dell'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).
20 Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4595).
21 RS
172.220.111.3
Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti. O 5
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Allegato
(art. 13)
Modifica del diritto previgente ...22
22 Le mod. possono essere consultate alla RU 2003 3669.
Consiglio federale e Amministrazione federale 6
172.220.117