Art. 1 Scopo
Scopo della presente legge è la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i pericoli da radiazioni ionizzanti.
814.50
del 22 marzo 1991 (Stato 1° maggio 2017)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 64, 74, 118, 122 e 123 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 19883,
decreta:
1 RS 101
2 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).
Scopo della presente legge è la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i pericoli da radiazioni ionizzanti.
1 La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare:
2 Per manipolazione si intendono la produzione, la fabbricazione, la lavorazione, la commercializzazione, il montaggio, l'utilizzazione, il deposito, il trasporto, lo smaltimento, l'importazione, l'esportazione, il transito e qualsiasi altra forma di consegna.4
3 Gli articoli 28-38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione o licenza secondo la legge federale del 21 marzo 20035 sull'energia nucleare.6
4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presente legge per le sostanze di debole radioattività.
4 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
5 RS 732.1
6 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
In complemento alle disposizioni della presente legge sono applicabili in particolare:
7 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
8 RS 732.1
Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa.
1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica sugli effetti delle radiazioni e sulla radioprotezione, e la formazione nel settore della radioprotezione.
2 Essa può:
1 Le attività che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti devono essere affidate soltanto a persone tecnicamente qualificate.
2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze inerenti alla qualificazione tecnica.
1 Il Consiglio federale istituisce le commissioni consultive seguenti:
2 Esso ne determina i compiti.
10 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.
11 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.
12 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).
Un'attività nella quale l'uomo o l'ambiente sono esposti a radiazioni ionizzanti (esposizione alle radiazioni) può essere svolta soltanto se commisurata ai vantaggi e ai pericoli connessi.
Per limitare l'esposizione alle radiazioni di ogni individuo e dell'insieme delle persone colpite devono essere presi tutti i provvedimenti che si impongono secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica.
Secondo lo stato della scienza, il Consiglio federale stabilisce limiti all'esposizione alle radiazioni (valori limite di dose) per le persone che, professionalmente o per altre circostanze, possono essere esposte a una radiazione accresciuta e controllabile rispetto al resto della popolazione (persone esposte a radiazioni).
Chiunque manipola una fonte di radiazioni o ne è responsabile deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché siano rispettati i valori limite di dose.
1 Per le persone esposte a radiazioni la dose di radiazione deve essere accertata con un metodo appropriato.
2 Il Consiglio federale disciplina l'accertamento della dose di radiazione. Esso stabilisce in particolare:
3 Se è prescritta una dosimetria, le persone esposte a radiazioni devono sottoporvisi. Esse saranno informate dei risultati del controllo.
1 I lavoratori professionalmente esposti a radiazioni, che sono assicurati obbligatoriamente, sottostanno ai provvedimenti medici per la prevenzione delle malattie professionali giusta gli articoli da 81 a 87 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 198113.
2 Il Consiglio federale può prescrivere tali provvedimenti anche per altre persone professionalmente esposte a radiazioni.
3 Se è stato ordinato un controllo medico, le persone professionalmente esposte a radiazioni devono sottoporvisi.
13 RS 832.20
1 Il medico incaricato di svolgere l'esame comunica all'autorità di sorveglianza i dati necessari al controllo medico e all'allestimento di statistiche. L'autorità di sorveglianza non deve utilizzare questi dati per altri scopi, né comunicarli a terzi.
2 Il Consiglio federale stabilisce i dati da comunicare all'autorità di sorveglianza; ne fissa la durata di conservazione.
1 Non sono stabiliti limiti di dose per il paziente nel caso di applicazione di raggi a scopi diagnostici o terapeutici.
2 L'esposizione del paziente a radiazioni è lasciata al libero apprezzamento del responsabile. Questi è nondimeno tenuto ad osservare i principi della radioprotezione di cui agli articoli 8 e 9.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla protezione dei pazienti.
1 Il titolare della licenza o le persone che dirigono un'impresa sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni sulla radioprotezione. A tal fine assumono un numero adeguato di periti ai quali conferiscono le competenze e i mezzi necessari.
2 Tutte le persone occupate nell'impresa sono tenute a coadiuvare la direzione e i periti nell'applicazione dei provvedimenti di radioprotezione.
1 Nell'ambiente le radiazioni ionizzanti e la radioattività, in particolare dell'aria, dell'acqua, del suolo, degli alimenti e dei foraggi, sono sottoposte a una sorveglianza regolare.
2 Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti; in particolare designa i servizi e le istituzioni responsabili della sorveglianza.
3 Provvede alla pubblicazione dei risultati della sorveglianza.
1 Ai fini della sorveglianza dell'ambiente, il Consiglio federale stabilisce valori limite d'immissione per i radionuclidi e la radiazione diretta.
2 Stabilisce i valori limite d'immissione in modo che, conformemente allo stato della scienza e della tecnica o in base all'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non mettano in pericolo l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi.
3 Per i radionuclidi nelle derrate alimentari si applicano le concentrazioni massime secondo la legislazione sulle derrate alimentari.
14 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).
1 Il Consiglio federale istituisce un'organizzazione d'intervento nel caso di eventi che possono provocare, per la popolazione, un pericolo dovuto a un aumento della radioattività.
2 L'organizzazione d'intervento ha in particolare i compiti seguenti:
3 Il Consiglio federale disciplina le modalità. Provvede affinché l'organizzazione d'intervento:
1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per:
2 Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare:
3 Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali.
1 La preparazione e l'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 20 competono ai Cantoni e ai Comuni, sempreché il Consiglio federale non ne attribuisca l'esecuzione alla Confederazione. I Cantoni collaborano con l'organizzazione d'intervento.
2 Se gli organi cantonali o comunali non sono in grado di svolgere i loro compiti, il Consiglio federale può subordinarli all'organizzazione d'intervento oppure ordinare ad altri Cantoni di fornire i mezzi ancora disponibili.
3 Per l'esecuzione di determinati provvedimenti, Confederazione, Cantoni e Comuni possono parimente far capo ad organizzazioni private.
1 Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza:
2 Il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
Il Consiglio federale può concludere accordi di diritto internazionale pubblico concernenti:
Se, durante un periodo relativamente lungo, è accertata una radioattività accresciuta di origine naturale o meno, il Consiglio federale può prendere disposizioni particolari idonee a limitare l'esposizione alle radiazioni. Per l'esecuzione, può ricorrere ai Cantoni.
1 Per scorie radioattive s'intendono le sostanze radioattive o le materie da esse contaminate, che non saranno riutilizzate.
2 Le sostanze radioattive devono essere manipolate in modo da produrre la quantità minima possibile di scorie radioattive.
3 In linea di massima le scorie radioattive prodotte in Svizzera devono essere smaltite nel Paese. Un permesso di esportazione, a scopo di smaltimento, per le scorie radioattive può eccezionalmente essere concesso se:
4 Per le scorie radioattive non prodotte in Svizzera, ma da smaltire in Svizzera, un permesso d'importazione può essere eccezionalmente rilasciato se:
15 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
16 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
1 Nell'impresa, le scorie radioattive devono essere trattate e depositate in modo che nell'ambiente giunga la minima quantità possibile di sostanze radioattive.
2 Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali le scorie radioattive di debole attività possono essere scaricate nell'ambiente.
3 Le scorie radioattive che non possono essere scaricate nell'ambiente devono essere trattenute adeguatamente oppure racchiuse in modo sicuro, se del caso solidificate, raccolte e depositate in un luogo approvato dall'autorità di sorveglianza sino alla loro fornitura o esportazione.17
17 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
1 Chiunque produce scorie radioattive che non provengono dall'uso dell'energia nucleare deve fornirle in un luogo designato dall'autorità competente.
2 Egli assume le spese di smaltimento.19
3 Il Consiglio federale disciplina il trattamento delle scorie nell'azienda e la loro fornitura.20
4 Se la loro immediata fornitura o il loro smaltimento non sono possibili oppure sono inadeguati dal profilo della radioprotezione, le scorie sono depositate, sotto controllo, in un deposito intermedio.21
18 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
19 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
20 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
21 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
È sottoposto all'obbligo della licenza chiunque:
Il Consiglio federale può:
Il Consiglio federale determina le autorità preposte al rilascio delle licenze.
22 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
La licenza è rilasciata se:
1 La licenza è valevole soltanto per l'impresa o la persona designata.
2 La licenza descrive l'attività autorizzata, stabilisce le condizioni e gli oneri eventuali cui è vincolata e indica i periti nel settore della radioprotezione. La sua durata di validità è limitata.
3 L'autorità di rilascio può trasmettere la licenza a un nuovo titolare se questi soddisfa le condizioni secondo l'articolo 31.
La licenza è modificata:
1 La licenza è revocata se:
2 La licenza diventa caduca se:
3 L'autorità di rilascio accerta la caducità della licenza mediante decisione. Sono salvi la proroga o il trasferimento secondo l'articolo 32 capoverso 3.
1 Il titolare della licenza deve annunciarsi all'autorità di sorveglianza qualora egli intenda:
2 Il titolare della licenza e le persone occupate nell'impresa devono informare l'autorità di sorveglianza e le persone che questa ha incaricato e accordare loro il diritto di esame dei documenti e di accesso all'impresa, in quanto necessario per l'esecuzione della sorveglianza.
3 Se un'esposizione inammissibile a radiazioni è possibile o certa, il titolare della licenza o il perito devono informare immediatamente le autorità competenti.
1 Chiunque manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze deve tenerne un registro.
2 Deve regolarmente presentare un rapporto all'autorità di sorveglianza.
3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di tenere un registro per le sostanze di debole radioattività.
1 Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza.
2 L'autorità di sorveglianza emana le disposizioni che s'impongono. Se necessario, può prendere provvedimenti protettivi a spese del responsabile. Può, in particolare, ordinare la sospensione dell'esercizio oppure il sequestro di sostanze, apparecchi o oggetti pericolosi.
3 Per l'esecuzione dei suoi controlli può ricorrere a terzi. Alla loro responsabilità penale e patrimoniale di quest'ultimi è applicabile la legge sulla responsabilità del 14 marzo 195823. Riguardo all'obbligo del segreto e all'obbligo di deporre, i terzi sottostanno alle prescrizioni applicabili ai funzionari federali.
23 RS 170.32
1 Se una licenza è stata revocata o è estinta, il titolare della licenza o il detentore delle fonti di pericolo è tenuto ad eliminarle. In particolare deve:
2 Se necessario, la Confederazione ritira o confisca le sostanze, gli impianti, gli apparecchi o gli oggetti ed elimina le fonti di pericolo a spese del titolare.
3 L'autorità che ha rilasciato la licenza decide se i locali comprendenti zone contaminate o attivate e i dintorni di tali locali possono essere utilizzati ad altri scopi.
4 L'autorità che ha rilasciato la licenza accerta mediante decisione che le fonti di pericolo sono state eliminate correttamente.
24 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].
1 Chi gestisce installazioni o svolge attività che comportano un pericolo da radiazioni ionizzanti risponde dei danni che ne risultano, a meno che non provi di aver preso tutte le precauzioni per evitare il danno.
2 Se vi sono più responsabili, essi rispondono solidalmente.
3 Per i danni nucleari provocati da centrali nucleari o da trasporti di materiali nucleari è fatta salva la legge del 18 marzo 198325 sulla responsabilità civile in materia nucleare.
25 RS 732.44
Le pretese di responsabilità civile o di risarcimento di danni causati da radiazioni ionizzanti e non rientranti nell'ambito della legge del 18 marzo 198326 sulla responsabilità civile in materia nucleare si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona civilmente responsabile, al più tardi però in 30 anni dalla fine dell'evento dannoso.
26 RS 732.44
La procedura e la protezione giuridica sono rette dalle leggi federali sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 196827 e sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 194328.
27 RS 172.021
28 [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).
Il Consiglio federale stabilisce emolumenti per:
1 Chiunque intenzionalmente espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.30
2 Chiunque intenzionalmente espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata, con l'intenzione di nuocere alla sua salute, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria.31
3 Chiunque, per negligenza, espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata , è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.32
29 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
30 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).
31 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).
32 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).
1 Chiunque intenzionalmente:
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.34
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.35
33 Introdotto dal n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
34 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).
35 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
è punito con la multa.37
2 Il Consiglio federale può prevedere una multa sino a 20 000 franchi per le infrazioni alle prescrizioni che esso emana per il caso di messa in pericolo attraverso radioattività.38
36 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
37 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).
38 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).
1 I crimini e i delitti di cui agli articoli 43 e 43a sottostanno alla giurisdizione penale federale.40
2 Le infrazioni di cui agli articoli 44 e 45 capoverso 1 sono perseguite e giudicate dall'autorità che ha rilasciato la licenza o dall'autorità di sorveglianza. Alla procedura è applicabile la legge federale del 22 marzo 197441 sul diritto penale amministrativo.
40 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
41 RS 313.0
1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'applicazione.
2 Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la legge federale del 21 marzo 200342 sull'energia nucleare prevede un'autorizzazione o una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.43
3 All'esecuzione può associare i Cantoni.44
42 RS 732.1
43 Introdotto dal n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
44 Originario cpv. 2.
…45
45 Le mod. possono essere consultate alla RU 1994 1933.
I termini di prescrizione secondo l'articolo 40 sono applicabili alle pretese in materia di responsabilità civile sorte prima, ma non ancora prescritte all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 199446
46 DCF del 22 giu. 1994.