01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
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01.05.2012 - 30.06.2013
01.01.2012 - 30.04.2012
01.05.2011 - 31.12.2011
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1

Ordinanza

sulle finanze della Confederazione (OFC) dell'11 giugno 1990 (Stato 2 novembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 6 ottobre 19891 sulle finanze della Confederazione (LFC),
ordina:

Capitolo 1: Principi della tenuta dei conti (art. 3 LFC)

Art. 1

Universalità 1 Nel preventivo sono iscritte tutte le entrate e le uscite presunte.

2

Nel conto di Stato (consuntivo) sono iscritte tutte le entrate e le uscite effettive.

3

Le entrate e le uscite non possono essere contabilizzate direttamente sui conti delle riserve e dei finanziamenti speciali.


Art. 2

Unità Tutte le entrate e le uscite devono essere raggruppate in un unico preventivo, rispettivamente in un unico consuntivo.


Art. 3

Espressione al lordo

1

Le entrate e le uscite sono iscritte separatamente, senza reciproca compensazione e nell'importo integrale.

2

L'Amministrazione federale delle finanze (Amministrazione delle finanze) può ordinare deroghe in singoli casi, d'intesa con il Controllo federale delle finanze (Controllo delle finanze).


Art. 4

Specificazione 1 Le entrate e le uscite sono articolate secondo gli uffici federali, i gruppi settoriali del piano contabile e, se opportuno, completivamente secondo il provvedimento e la loro destinazione. Il Controllo delle finanze può ordinare deroghe in singoli casi.

2

Un credito può essere utilizzato soltanto allo scopo per il quale è stato stanziato.

RU 1990 996

1 RS

611.0

611.01

Gestione finanziaria 2

611.01


Art. 5

Annualità Il consuntivo e il preventivo si riferiscono a un anno civile.

a2 Conti del conto capitale 1

L'Amministrazione delle finanze può autorizzare gli uffici incaricati della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione con i Paesi dell'Europa orientale a:

a. trasferire crediti di pagamento su conti del conto capitale (conti di deposito); b. effettuare spese a carico di tali conti al di fuori del conto finanziario.

2

L'Amministrazione delle finanze, d'intesa con il Controllo delle finanze, emana istruzioni in merito alla tenuta dei conti di deposito.

3

L'importo totale accreditato ai conti di deposito non può eccedere in alcun momento l'importo massimo fissato nelle istruzioni emanate dall'Amministrazione delle finanze.

Capitolo 2: Consuntivo Sezione 1: Piano contabile generale

Art. 6

(art. 39 cpv. 2 LFC) L'articolazione sommaria del piano contabile (piano contabile generale) corrisponde al prospetto riprodotto nell'allegato alla presente ordinanza. L'Amministrazione delle finanze ne stabilisce l'ulteriore suddivisione secondo le esigenze della gestione.

Sezione 2: Delimitazione degli esercizi

Art. 7

3 Uscite (art. 10 LFC)

Gli ordini concernenti pagamenti scaduti durante l'anno di preventivo devono essere in possesso dell'Amministrazione delle finanze entro il 20 gennaio dell'anno seguente, affinché possano essere ancora addebitati al credito dell'anno di preventivo. Per i pagamenti che possono essere ordinati solo dopo il 20 gennaio dev'essere chiesto previamente il consenso dell'Amministrazione delle finanze.


Art. 8

Entrate (art. 10 LFC)

1

Le entrate concernenti l'esercizio precedente possono essere accreditate al vecchio conto sino al 20 gennaio.

2

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3043).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3204).

Ordinanza

3

611.01

2

D'intesa con il Controllo delle finanze, l'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulla contabilizzazione dei singoli gruppi di entrate.

3

I rimborsi di spese operate durante esercizi precedenti sono contabilizzati come entrate presso le unità amministrative. Se lo giustificano motivi particolari, l'Amministrazione delle finanze può autorizzare la compensazione delle spese rimborsabili nei limiti della rubrica delle uscite.4 Sezione 3: Inventari e ammortamenti

Art. 9

Inventari, valutazioni e ammortamenti5 1

Devono essere tenuti un inventario dei valori reali e un inventario dei valori contabili.

2

L'inventario dei valori reali è un elenco di tutti i beni immobili e mobili appartenenti alla Confederazione.

3

L'inventario dei valori contabili registra il valore attivato degli immobili civili e di quelli del settore dei PF, delle riserve e delle scorte alla data di chiusura del bilancio.

Sui beni mobili messi all'attivo non è tenuto alcun inventario. L'Amministrazione delle finanze può prescrivere l'allestimento di un inventario dei valori contabili di singole categorie di beni mobili.6

Art. 10


7

Beni immobili e mobili 1

L'inventario dei valori reali e contabili dei beni immobili indica tutti i fondi, costruzioni e impianti (compresi i diritti per sé stanti e permanenti su fondi, miniere, quote di comproprietà di un fondo, costruzioni mobiliari e impianti militari).

2

L'inventario dei valori reali dei beni mobili indica: a. la mobilia degli uffici, delle scuole, dei locali di esercizio, dei laboratori, delle residenze e degli appartamenti di servizio;

b. le macchine, le attrezzature, gli apparecchi, gli impianti EED e altro materiale di burotica;

c. i veicoli, gli aeromobili e i natanti; d. le collezioni e gli oggetti d'arte; e. le riserve e le scorte; f. gli animali.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

Gestione finanziaria 4

611.01


Art. 11


8

Tenuta degli inventari dei valori reali e contabili 1

L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulla tenuta degli inventari dei valori reali e contabili degli immobili dell'Amministrazione federale.

2

Tutte le unità amministrative tengono un inventario dei valori reali dei beni mobili.

Non sono di regola inventariati i beni mobili di esiguo valore. Le unità amministrative ne verificano la consistenza e registrano i luoghi di deposito. L'Amministrazione delle finanze emana le istruzioni necessarie.


Art. 12

Valutazione del patrimonio finanziario 1

Il patrimonio finanziario dev'essere di regola registrato al valore nominale, rispettivamente al valore di acquisto.

2

I titoli a reddito fisso sono valutati complessivamente secondo il listino delle quotazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, al massimo però al valore nominale.

3

I collocamenti in valuta estera e in divise sono valutati secondo il principio del valore minimo. Alla fine dell'esercizio non dev'essere effettuata alcuna correzione al portafoglio dei titoli in valuta estera purché il corso contabile non superi il corso di compensazione convenuto, sempre che sia stato concluso un accordo concernente la garanzia di corso con le unità amministrative.9 4 Se il rimborso di crediti è in pericolo, la valutazione va adeguata al rischio.


Art. 13

Valutazione del

patrimonio

amministrativo, ammortamenti10 (Art. 21 e 22 LFC)11

1

La valutazione del patrimonio amministrativo risulta, da un lato, dalla messa all'attivo delle spese d'investimento, senza i contributi agli investimenti, e delle riserve e scorte importanti provenienti da acquisti correnti e, dall'altro, dalla messa al passivo degli introiti da investimenti, nonché dalla diminuzione, mediante ammortamenti, e da rettificazioni dei valori patrimoniali.

2

Per l'allestimento del conto di Stato della Confederazione valgono le seguenti norme di valutazione: a. gli ammortamenti annui diretti sono effettuati sul valore contabile residuo; b. essi ammontano al 5 per cento sugli immobili e al 30 per cento sui beni mobili; il valore del terreno non viene ammortizzato.12 8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

9

Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3204).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

Ordinanza

5

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3

Le unità amministrative con conto dei costi e delle prestazioni effettuano gli ammortamenti sul valore d'acquisto. L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni particolari sull'entità degli ammortamenti nelle singole categorie.13 4 Le riserve e le scorte non vengono di regola ammortizzate. L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni concernenti valutazioni particolari.

5

I mutui e le partecipazioni del patrimonio amministrativo sono di principio valutate al valore nominale. Del rischio di perdite, dev'essere adeguatamente tenuto mediante la rettificazione indiretta del valore. Il valore dei mutui e delle partecipazioni senza reddito o con reddito modesto, come anche delle anticipazioni condizionalmente rimborsabili, viene di regola rettificato integralmente secondo il metodo indiretto.

Sezione 4: Liberalità

Art. 14

1 Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) decide di accettare o di rifiutare eredità, legati e donazioni (liberalità), vincolate a condizioni o a oneri gravi.14 2 Riguardo alle liberalità di cui il Dipartimento federale delle finanze non è competente o per le quali è previsto un altro regime giuridico decide:

a. l'Amministrazione federale delle finanze, qualora si tratti di denaro liquido o di titoli di credito; b. l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, qualora si tratti di fondi; c. il dipartimento nel cui campo di attività rientra la liberalità, negli altri casi; tale dipartimento può demandarne la competenza a servizi subordinati.15 3

...16

4

Se manca la determinazione dello scopo o se quella prevista è inattuabile, sull'utilizzazione dei mezzi finanziari decide l'organo competente per l'accettazione.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

14

Nuovo testo giusta il n. I 42 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

15 Nuovo testo giusta l'art. 33 n. 2 dell'O dell'11 dic. 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze, in vigore dal 1° feb. 2001 (RS 172.215.1).

16

Abrogato dal n. I 42 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale (RU 1996 2243).

Gestione finanziaria 6

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Capitolo 3: Preventivo Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 15

Allestimento; procedura

1

Il Consiglio federale fissa annualmente gli scopi che devono essere conseguiti con il preventivo ed emana istruzioni sul modo di allestirlo. Ne informa la Commissione delle finanze delle Camere federali.

2

L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulla procedura applicabile alle domande in materia di preventivo.


Art. 16

Valutazione e giustificazione dei crediti chiesti e delle entrate presunte (art. 16 cpv. 1 LFC) Per quanto concerne i crediti di pagamento, i crediti d'impegno e le entrate, l'unità amministrativa deve: a. calcolare gli importi preventivati in base a una stima diligente delle spese, degli impegni e degli introiti presunti; b. se non è in grado di procedere a stime esatte, descrivere nella domanda le basi di calcolo e i fattori d'incertezza; c. motivare le domande quanto alla necessità e all'ampiezza e giustificare i divari rispetto all'anno precedente e al piano finanziario; d. per i progetti che si estendono oltre l'anno del preventivo, indicare nella motivazione della domanda di credito le spese totali presunte.


Art. 17

Riscontro delle domande di credito (art. 34 cpv. 2 LFC) 1

L'Amministrazione delle finanze esamina le domande di credito delle unità amministrative dal profilo della legalità, dell'urgenza, dell'economicità e della parsimonia, come anche della conformità alle istruzioni di cui all'articolo 15 e alle prescrizioni dell'articolo 16. Se necessario, fa capo ad altre unità amministrative.

2

Essa elimina per quanto possibile direttamente le divergenze con le segreterie generali dei dipartimenti o con le unità amministrative.

3

Il Consiglio federale decide sulle divergenze rimanenti, possibilmente prima dell'elaborazione del disegno di messaggio.


Art. 18

Basi legali; blocco di crediti stanziati (art. 16 cpv. 2 LFC) 1

Per l'allestimento del preventivo sono determinanti le basi legali vigenti al momento in cui il disegno di preventivo è adottato dal Consiglio federale.

2

Devono parimente esservi iscritte le uscite destinate a nuovi progetti, ancora sprovvisti di base legale, ma dei quali l'incidenza finanziaria sull'anno di previsione

Ordinanza

7

611.01

può già essere determinata. I crediti rimangono però bloccati sino all'entrata in vigore della base legale. Devono essere esposti in un elenco speciale nel messaggio a sostegno del preventivo.


Art. 19


17

Rimunerazioni tra unità amministrative (Art. 15 cpv. 3 LFC) L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle prestazioni computabili previa consultazione dei dipartimenti e del Controllo delle finanze.

Sezione 2: Crediti di pagamento

Art. 20

Crediti di pagamento e crediti di preventivo (art. 15 cpv. 1 LFC) 1

Il credito di pagamento autorizza l'unità amministrativa ad eseguire, durante l'anno finanziario e a debito di una rubrica determinata, pagamenti per gli scopi indicati e sino a concorrenza dell'importo stanziato.

2

Il credito di preventivo è un credito di pagamento stanziato con il preventivo.


Art. 21

Crediti aggiuntivi

(art. 17 e 18 LFC)

1

Il credito aggiuntivo è un credito di pagamento stanziato posteriormente a complemento del preventivo.

2

Il Consiglio federale sottopone alle Camere federali le domande di credito aggiuntivo nella sessione estiva (prima aggiunta) o nella sessione invernale (seconda aggiunta). È riservato il sorpasso di credito giusta l'articolo 23.

3

I pagamenti urgenti sono autorizzati dal Consiglio federale con il consenso della Delegazione delle finanze (anticipazione ordinaria). Eccezionalmente e in caso di particolare urgenza, il Consiglio federale può decidere da solo (anticipazione urgente).


Art. 22

Riporti di

crediti

(art. 17 cpv. 2 LFC) 1

I riporti di credito sono sottoposti alle Camere federali con le aggiunte di preventivo. Se necessario, possono essere anticipati.

2

Se il fabbisogno supplementare supera il residuo di credito inutilizzato dell'anno precedente, il credito aggiuntivo dev'essere domandato per l'importo complessivo.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

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Art. 23

Sorpassi di credito

1

I sorpassi di credito sono i crediti che il Consiglio federale stanzia in caso di urgenza, dopo l'adozione del suo messaggio a sostegno della seconda aggiunta di preventivo.

2

I sorpassi di credito sono sottoposti, con il consuntivo, all'approvazione posteriore delle Camere federali.


Art. 24

Procedura per i crediti aggiuntivi, i riporti di crediti e i sorpassi di credito (art. 17 e 18 LFC) 1

Se per una spesa inevitabile non è disponibile un credito di preventivo sufficiente, l'unità amministrativa chiede senza indugio un credito aggiuntivo, un riporto di credito o un sorpasso di credito.

2

Le anticipazioni ordinarie sono stanziate soltanto se il pagamento non può essere differito sino all'approvazione dei crediti aggiuntivi. Le anticipazioni urgenti sono stanziate soltanto se il pagamento non può essere differito sino alla decisione della Delegazione delle finanze. Nella domanda, l'urgenza dev'essere esaustivamente motivata.

3

Nella domanda, dev'essere pure esaustivamente motivata la necessità del credito e devono essere indicate le basi più importanti di calcolo (prezzo, quantità, corso di cambio ecc.). Dev'essere fornita la prova che la spesa non ha potuto essere prevista tempestivamente, che il differimento del pagamento provocherebbe svantaggi notevoli e che non può essere indugiato sino al prossimo preventivo.

4

Le domande devono essere presentate all'Amministrazione delle finanze.


Art. 25

Credito globale e cessione di credito 1

Il credito globale è un credito di pagamento il cui scopo è definito soltanto in termini generali; è segnatamente proposto per l'esecuzione di una molteplicità di impegni, per l'acquisizione centrale di materiale da parte dei servizi di acquisto o per agevolare la gestione creditizia.

2

Da un credito globale, il Consiglio federale può attribuire quote di credito a singole unità amministrative (cessione di credito).

3

Può demandare questa competenza a un servizio da esso designato.


Art. 26

Crediti di preventivo e pagamenti di beni mobili 1

I crediti di preventivo per l'acquisto di beni mobili, che superano l'importo di 100000 franchi per singolo oggetto, sono di regola iscritti nelle spese d'investimento.18 D'intesa con il Controllo delle finanze, l'Amministrazione delle finanze può stabilire deroghe ai limiti degli investimenti per determinate spese.

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3204). Vedi anche le disp. fin.

di detta modificazione alla fine del presente testo.

Ordinanza

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2

Indipendentemente dal prezzo unitario dei beni, i pagamenti devono essere addebitati alla rubrica per la quale sono stati stanziati i fondi corrispondenti.

Capitolo 4: Pianificazione finanziaria (art. 23 s. LFC)

Art. 27

Competenze e procedura 1

Il Consiglio federale determina i principi per: a. l'elaborazione di un piano finanziario della legislatura; b. la revisione della pianificazione finanziaria durante la legislatura; c. l'allestimento di previsioni finanziarie per gli anni seguenti.

2

Le unità amministrative stimano le entrate e le uscite consecutive alla pianificazione dei compiti nel loro settore di attività.

3

L'Amministrazione delle finanze esamina le domande delle unità amministrative secondo i principi della legge e le direttive disciplinanti la pianificazione finanziaria.

Le modificazioni importanti possono essere operate soltanto con il consenso dell'unità amministrativa interessata. Se l'Amministrazione delle finanze e l'unità amministrativa non giungono a un accordo, decide il Consiglio federale.


Art. 28

Coordinazione con le linee direttive della politica di governo La Cancelleria federale e l'Amministrazione delle finanze provvedono congiuntamente per la coordinazione materiale e temporale delle linee direttive della politica di governo con il piano finanziario della legislatura (art. 45bis cpv. 3 della L sui rapporti fra i Consigli del 23 marzo 196219).

Capitolo 5: Crediti d'impegno

Art. 29

Definizioni (art. 25 e 31 LFC)

1

Il credito d'impegno autorizza ad assumere impegni finanziari per un progetto determinato o per un gruppo di progetti simili, sino all'importo massimo stanziato.

2

Il credito aggiuntivo è il complemento di un credito d'impegno insufficiente.

19

[RU 1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1, 1978 570 688 art. 88 n. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 all. n. 1 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4, 1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I 1, 2002 3371 all. n. 1, 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

Gestione finanziaria 10

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3

Il credito d'opera è un credito d'impegno destinato a determinati progetti di costruzione, acquisti di immobili o acquisti di materiale.

4

Il credito collettivo è un credito d'impegno che può assumere la forma di un credito complessivo o di un credito quadro.

5

Il credito complessivo comprende parecchi crediti d'impegno specificati dalle Camere federali.

6

Il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, in virtù di un decreto federale, di modificare esiguamente la ripartizione tra i crediti d'impegno all'interno di un credito complessivo.

7

Il credito quadro è un credito d'impegno con la delega di una facoltà di specificazione, grazie alla quale il Consiglio federale o l'unità amministrativa può, nell'ambito delle finalità stabilite dalle Camere federali, liberare singoli crediti d'impegno sino all'importo del credito stanziato.

8

Il credito annuo di assegnazione è l'autorizzazione, conferita attraverso il preventivo, di assegnare, durante l'anno di previsione e nell'ambito del credito stanziato, determinate prestazioni finanziarie.


Art. 30

Presupposti, autorizzazione, procedura 1

I crediti d'impegno sono stanziati sia in virtù di un messaggio a sostegno di un decreto federale particolare, sia congiuntamente con il preventivo o le sue aggiunte.

Le domande di crediti d'opera per fondi e costruzioni sono rette dal decreto federale del 6 ottobre 198920 concernente le domande di crediti d'opera per acquisti di fondi e per costruzioni e dall'ordinanza del 14 dicembre 199821 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.22 2 In difetto di disposizioni in materia, spetta all'Amministrazione delle finanze di determinare, udita l'unità amministrativa interessata, se i presupposti per un credito d'impegno sono adempiuti e in quale forma esso dev'essere domandato.


Art. 31

Elenchi di opere; liberazione di crediti 1

Le domande di crediti complessivi devono essere corredate di un elenco dettagliato delle opere, allestito secondo uno schema stabilito dall'Amministrazione delle finanze.

2

Sempreché nell'atto di stanziamento del credito non sia esplicitamente prevista la competenza del Consiglio federale, spetta ai dipartimenti di decidere per quali importi forfettari, che nell'elenco delle opere sono riservati come imprevisti, dev'essere liberato il credito. I dipartimenti possono demandare tale competenza a servizi loro subordinati.

20 [RU

1990 1013. RU 2004 3007 art. 3]. Ora: l'O del 18 giu. 2004 dell'AF concernente le domande di crediti d'impegno per acquisti di fondi o per costruzioni (RS 611.051).

21 RS

172.010.21

22 Nuovo testo del per. giusta il n. 5 dell'all. all'O del 14 dic. 1998 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (RS 172.010.21).

Ordinanza

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Art. 32

Crediti aggiuntivi

(art. 31 LFC)

1

A meno che servano a compensare il rincaro, i crediti aggiuntivi devono essere chiesti senza indugio, prima che siano assunti gli impegni. I pagamenti non devono in nessun caso superare il credito d'impegno stanziato.

2

I crediti aggiuntivi sono di regola stanziati secondo la procedura applicata al credito d'impegno iniziale.

3

Se l'esecuzione o la prosecuzione di un progetto non può essere differita, il Consiglio federale, con il consenso della Delegazione delle finanze, può autorizzare l'assunzione dell'impegno prima dello stanziamento del credito aggiuntivo. Si può prescindere da questo consenso soltanto eccezionalmente e in caso di particolare urgenza, qualora con l'assunzione dell'impegno sia impossibile indugiare sino alla decisione della Delegazione delle finanze. Il Consiglio federale chiede successivamente, nella procedura ordinaria, l'approvazione delle Camere federali.


Art. 33

Controllo degli impegni (art. 29 LFC) Le unità amministrative tengono, per ogni credito d'impegno, un controllo che indica in ogni momento: a. il saldo del credito; b. lo stato degli impegni assunti, ma non ancora adempiuti, e le loro scadenze probabili;

c. il volume totale dei pagamenti eseguiti.

Capitolo 6: Gestione finanziaria

Art. 34

Servizio di cassa (art. 35 cpv. 1 LFC) 1

Se lo esige un funzionamento normale del servizio, l'Amministrazione delle finanze autorizza le unità amministrative a tenere casse separate. Accorda gli anticipi di cassa indispensabili.

2

L'avere in cassa è limitato allo stretto necessario. Il denaro liquido dev'essere messo al sicuro in una cassa.

3

Nelle casseforti della Confederazione non possono essere depositati valori patrimoniali privati; sono riservati i depositi di associazioni e di comitati del personale federale, come anche quelli presso le rappresentanze svizzere all'estero.

Gestione finanziaria 12

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Art. 35

Servizio dei pagamenti (art. 35 cpv. 1 LFC) 1

L'Amministrazione delle finanze assicura l'intero servizio dei pagamenti della Confederazione. Essa può autorizzare deroghe.23 2 Tutti i mandati di pagamento firmati dall'Amministrazione delle finanze devono essere muniti di firma doppia. Quelli dei servizi beneficianti di una deroga dell'Amministrazione delle finanze sono parimenti muniti di firma doppia, tenuto però conto che nel caso di rappresentanze all'estero basta la firma singola.24

Art. 36


25

Contabilità della Confederazione (Art. 35 cpv. 1 LFC) 1

L'Amministrazione delle finanze tiene il conto di Stato secondo il sistema della contabilità a partita doppia.

2

Emana le direttive di tecnica contabile.

3

Conserva i documenti contabili durante dieci anni.


Art. 37


26

Tenuta dei conti delle unità amministrative (Art. 35 cpv. 1 e 4 LFC) 1

Le unità amministrative sono responsabili della tenuta dei conti nel loro ambito di competenza. Essa è effettuata secondo il sistema della contabilità a partita doppia. I debitori e i creditori sono registrati su libri secondari. Una separazione adeguata delle funzioni è garantita mediante corrispondenti limitazioni d'accesso al sistema informatico. 2 La delega della tenuta dei conti a un'altra unità necessita un disciplinamento scritto. Esso deve essere comunicato all'Amministrazione delle finanze.

3

Le unità amministrative hanno l'obbligo di attualizzare la loro contabilità e di onorare tempestivamente le fatture dei creditori.

4

Tutti gli allibramenti e i mandati di pagamento devono essere basati su giustificativi. Le unità amministrative li conservano unitamente alla contabilità durante dieci anni. Le unità amministrative le cui prestazioni sottostanno all'imposta sul valore aggiunto conservano i documenti d'affari relativi ai beni mobili durante 20 anni.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3204).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

Ordinanza

13

611.01


Art. 38


27

Trasferimento dei dati al servizio contabile centrale 1

Le unità amministrative comunicano almeno una volta al mese all'Amministrazione delle finanze i mandati di allibramento e di pagamento (mandati). I mandati sono di norma comunicati quotidianamente se è disponibile un'interfaccia elettronica automatizzata con il servizio contabile centrale.

2

Esse verificano l'esattezza degli allibramenti nella contabilità centrale fondandosi sui giustificativi di allibramento, le notifiche di allibramento e per il tramite di coordinamenti globali mensili tra la contabilità centrale e la loro propria contabilità.

Le eventuali differenze devono essere corrette immediatamente.


Art. 39


28

Disciplinamento della firma dei giustificativi e dei mandati 1

I giustificativi e i mandati sono di norma vistati con firma doppia.

2

La firma singola è sufficiente in caso di: a. fatture sino a un importo totale inferiore a 500 franchi; b. conferme di effettuazione di allibramenti (timbro di allibramento); c. mandati di allibramento mediante i quali vengono effettuati trasferimenti tra i conti all'interno dell'Amministrazione federale; d. conferme di concordanza tra la contabilità decentrata e il libro mastro centrale.

3

La firma elettronica è valida. L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle esigenze tecniche d'intesa con l'Organo di strategia informatica della Confederazione e il Controllo delle finanze.


Art. 40


29

Competenze in materia di giustificativi e di mandati 1

I capi delle unità amministrative designano le persone autorizzate a firmare i giustificativi e i mandati. I nominativi e le firme delle persone autorizzate devono essere comunicati all'Amministrazione delle finanze.

2

I firmatari dei giustificativi ne confermano l'esattezza formale e materiale mentre i firmatari dei mandati ne confermano unicamente l'esattezza formale.


Art. 41


30

Termini e diffide di pagamento I termini e le diffide di pagamento sono disciplinati dall'articolo 12 capoversi 2-4 dell'ordinanza generale sugli emolumenti del 8 settembre 200431.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

30 Nuovo testo giusta l'art. 15 dell'O generale sugli emolumenti dell'8 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 172.041.1).

31 RS

172.041.1

Gestione finanziaria 14

611.01


Art. 42

Istruzioni delle unità amministrative 1

Le unità amministrative possono emanare istruzioni concernenti il loro servizio di cassa, di pagamento e di contabilità.

2

Tali istruzioni devono essere trasmesse al Controllo delle finanze. Le istruzioni concernenti il controllo interno devono essere approvate dal Controllo delle finanze.

Non sottostanno a questa norma le istruzioni della Direzione generale delle dogane.


Art. 43

Garanzie 1 Se disposizioni particolari esigono garanzie in favore della Confederazione, l'ammontare di quest'ultime deve corrispondere al rischio incorso.

2

Le garanzie sono fornite in forma di: a. depositi in contanti; b. fideiussioni solidali;

c. sicurtà

bancarie;

d. riconoscimenti di debito e cartelle ipotecarie; e. polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto; f. obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri, come anche obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.

3

L'Amministrazione delle finanze può consentire altre forme di garanzie.

4

Le garanzie devono essere chieste dall'unità amministrativa, nel cui ambito rientra l'operazione.

5

L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle esigenze formali concernenti la costituzione e la gestione di garanzie.

a32 Assunzione del rischio e liquidazione dei danni (art. 34 cpv. 1 LFC) 1

Di massima, la Confederazione assume il rischio per i danni causati al suo patrimonio e la responsabilità per le conseguenze della sua attività.

2

Il Dipartimento emana istruzioni in merito: a. alla conclusione di contratti assicurativi in casi speciali; b. all'assunzione mediante contratto della responsabilità per danni causati da terzi;

c. all'indennizzo volontario per danni materiali subiti dagli agenti federali nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni; d. alla liquidazione finanziaria dei danni materiali e patrimoniali.

32

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3043).

Ordinanza

15

611.01

3

Il Consiglio dei PF emana corrispondenti istruzioni per il settore dei PF e i suoi istituti.33

b34 Grandi manifestazioni

(Art. 16, 26 e 34 cpv. 1 LFC) 1

Nella preparazione e l'esecuzione di grandi manifestazioni di cui la Confederazione assume personalmente la responsabilità o che essa sostiene con contributi, le competenti unità amministrative provvedono a effettuare una stima affidabile dei costi e a istituire strutture di progetto trasparenti e un controlling efficace.

2

Il Dipartimento delle finanze ne disciplina i dettagli mediante istruzioni.


Art. 44

Servizio centrale d'incasso (art. 35 cpv. 5 LFC) 1

L'Amministrazione delle finanze tiene un servizio centrale d'incasso per provvedere all'esazione dei crediti in via giudiziaria e alla realizzazione di attestati di carenza di beni.

2

Se la diffida di pagamento rimane infruttuosa, l'unità amministrativa incarica il servizio centrale d'incasso dell'esazione del credito e gli trasmette al riguardo l'incarto completo.

3

L'Amministrazione delle finanze emana le istruzioni necessarie e decide circa l'ammortamento dei crediti irricuperabili e degli attestati di carenza di beni.


Art. 45

Provvedimenti inerenti al diritto di esecuzione (art. 35 cpv. 5 LFC) 1

Nel caso di atti esecutivi contro la Confederazione, le unità amministrative prendono adeguati provvedimenti urgenti. In particolare, fanno opposizione. D'intesa con l'Amministrazione delle finanze, possono provvedere all'esecuzione per crediti della Confederazione.

2

Del rimanente, i provvedimenti inerenti ad esecuzioni in favore della Confederazione o contro di essa incombono all'Amministrazione delle finanze.


Art. 46

Raccolta e rimunerazione dei fondi finanziari (art. 35 cpv. 1, 2 e 3 LFC) 1

L'Amministrazione delle finanze provvede per la raccolta dei fondi finanziari da parte della Confederazione.

2

Stabilisce i tassi d'interesse applicabili ai fondi speciali e agli altri averi collocati presso la Confederazione, a meno che non siano già stati stabiliti in via legislativa, regolamentare o contrattuale. Al riguardo, tiene conto della situazione del mercato, come anche della natura e della durata degli averi.

33 Introdotto dall'art. 32 n. 1 dell'O del 6 dic. 1999 sul settore dei PF [RU 2000 198].

34 Introdotto dal n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 537).

Gestione finanziaria 16

611.01

a35 Prestiti e anticipi ad aziende e istituti federali (art. 35 cpv. 2 LFC) 1

I prestiti e gli anticipi alle aziende e agli istituti federali sono concessi nell'ambito della tesoreria per:

a. finanziare il capitale circolante e il fabbisogno di mezzi finanziari derivante dall'attività corrente (anticipi correnti alle aziende); b. compensare le fluttuazioni di tesoreria a breve termine (anticipi fissi a breve termine);

c. finanziare l'attivo fisso, se il rapporto tra l'autofinanziamento e il finanziamento esterno è proporzionato ai rischi e se il rimborso è garantito da redditi futuri (prestiti e anticipi a lungo termine).

2

I prestiti e gli anticipi di cui al capoverso 1 sono presi in considerazione nel patrimonio finanziario. Altri prestiti e anticipi ad aziende e istituti federali devono essere addebitati al conto finanziario.

3

L'Amministrazione delle finanze esamina periodicamente se le condizioni poste per la concessione di anticipi e di prestiti a lungo termine sono ancora adempiute.

4

L'Amministrazione delle finanze emana le istruzioni necessarie.


Art. 47

Cassa di risparmio del personale federale (art. 35 cpv. 1, 2 e 3 LFC) 1

Nel quadro della tesoreria federale, l'Amministrazione delle finanze tiene una cassa di risparmio per il personale dell'Amministrazione generale della Confederazione e per altri gruppi di persone aggregati alla Confederazione.

2

Il Dipartimento emana un regolamento per la cassa di risparmio.


Art. 48

Prestiti obbligazionari scaduti 1

Il titolare può ancora incassare presso l'Amministrazione delle finanze i titoli e i tagliandi d'interesse scaduti di prestiti federali se è stato impedito, senza sua colpa, di tutelare i suoi diritti entro i termini impartiti oppure se ha omesso di provvedervi per inesperienza scusabile.

2

I titoli e i tagliandi d'interesse devono essere presentati e dev'essere resa verosimile la legittimità del possesso.

3

I titoli devono però essere incassati entro venti anni, i tagliandi d'interesse, entro dieci anni dopo la scadenza.


Art. 49

Ricavi dai collocamenti L'incasso dei ricavi da interessi spetta esclusivamente all'Amministrazione delle finanze. Le unità amministrative non sono autorizzate a utilizzare i ricavi da interessi per coprire spese.

35

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3043).

Ordinanza

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611.01


Art. 50

Collocamenti all'estero

(art. 36 cpv. 1 LFC) 1

L'Amministrazione delle finanze può collocare fondi in crediti consistenti in un importo fisso, in particolare in forma di averi bancari, prestiti obbligazionari, compresi i diritti di conversione, di opzione o i riconoscimenti di debito, indipendentemente se essi sono o non sono certificati da titoli.

2

I fondi possono essere collocati presso: a. corporazioni di diritto pubblico e società con garanzie o partecipazioni di corporazioni di diritto pubblico; b. organizzazioni

internazionali;

c. banche, società finanziarie e imprese industriali di prim'ordine.

3

Il collocamento in fondi obbligazionari è autorizzato se operato esclusivamente presso debitori di cui al capoverso 2.

4

....36

Capitolo 7: ...

Art. 51

e 5237 Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 53

Esecuzione L'Amministrazione delle finanze è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 54

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 15 gennaio 198638 sulla gestione finanziaria della Confederazione è abrogata.


Art. 55

Disposizione transitoria ed entrata in vigore 1

Il consuntivo 1990 viene allestito ancora secondo il diritto previgente.

2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1990.

36

Abrogato dal n. I dell'O del 12 feb. 2003 (RU 2003 537).

37

Abrogati dall'art. 4 dell'all. dell'O del 13 gen. 1993 sul settore dei Politecnici [RU 1993 820].

38

[RU 1986 154]

Gestione finanziaria 18

611.01


...

39

RU 1995 3204 40 Si tratta dell'art. 26 cpv. 1, 1° periodo, nel tenore del 11 giu. 1990 (vedi RU 1990 996).

41

RU 1990 996

Ordinanza

19

611.01

Allegato

42

(art.6)

Piano contabile generale della Co nfederazione (gruppi principali) Bilancio

Conto

am

m

inistrativo

Conto fina

nziario

Conto dei risultati 1 Attivo

2 Passi

vo

Uscit

e

Entrate

7

Spese

8

Ricavi

Beni

patrimoniali Impegni

3

Spes

e correnti

5

Entr

ate corr

enti

10 Liqui

dità

20 Impegni

cor

renti

30

Spes

e

per

il

personale

50

Entrate fiscali

70

Maggior uscita del cont o fi

nanziario

80 Maggior

entr

at

a

del conto finanzia- rio 11 Crediti

21 Debiti

a

breve

termine

31

Spes

e per beni

e

servizi

51 Regalie

e

conces

si

oni

71 Ammortamento

dei

beni patri

m

oniali

12 Investimenti

22 Debiti

a

medio

e

lungo termine

32 Spes

e

per

l'ammortamento

52 Redditi

della

sostanza

72 Ammortamento

dei

beni amministrativi

13

Transitori attivi

23

Debiti per gestioni speci ali

33 Interes

si

passivi

53 Tass

e

Beni

amministrativi 14 Beni

d'investimento

24

Accant

onamenti

34

Quote di

terzi

all

e

entr

at

e della

Confederazione

74

Diminuzione

dei

beni d'investimento (messa del passivo) 84 Aument

o

dei

beni

d'investimento (capitalizzazione) 42

Aggiornato giust

a il n.1 dell

'O del 12 feb. 2003 (R U

2003

537).

Gestione finanziaria 20

611.01

Bilancio

Conto

am

m

inistrativo

Conto fina

nziario

Conto dei risultati 1 Attivo

2 Passi

vo

Uscit

e

Entrate

7

Spese

8

Ricavi

15 Prestiti

25 Transitori

passivi

35

Rimborsi

ad

enti

pubblici

75

Diminuzione

di

prestiti e parteci- pazi oni (

m

es

sa al

passivo)

85 Aument

o

dei

prestiti e delle partecipazioni (capitalizzazione) Rival

utaz

ioni

16 Partecipazioni

26 Rival

utazione

a

titolo precauziona- le sui mutui 36 Cont

ribut

i per

spese correnti

39

Spes

e di funzi

one

degli uffici gestiti con mandat o di

prestazioni

59 Entrate

degli

uffici gestiti con mandat o di

prestazioni

Altre

spese

attivate

4

Uscit

e per inve-

stimenti

6

Entrate per investimenti 17 Altre

spese

attivate

27 Rival

utazione

a

titolo precauziona- le sulle partecipa- zioni 40 Beni

d'investimento

60 Alienazi

one

di

beni d'investimento 77 Conferi

m

ent

o

agli

accantonamenti

87 Prelevamento

dagli accant

onamenti

(18)

Finanzi

amenti

speci

ali

(28)

Finanzi

amenti

speci

ali

42 Prestiti

e

partecipazioni

62 Rimbors

o

di

prestiti e parteci- pazi oni

78 Conferi

m

ent

o

a

finanziamenti speci ali

88 Prelevamento

da

finanziamenti speci ali

(19)

Disavanz

o

(29)

Capit

ale

46 Cont

ribut

i per

investimenti

64 Rimbors

o

di

contri

but

i per

investimenti

79 Altre

spese

89 Altri

ricavi

Ordinanza

21

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Bilancio

Conto

am

m

inistrativo

Conto fina

nziario

Conto dei risultati 1 Attivo

2 Passi

vo

Uscit

e

Entrate

7

Spese

8

Ricavi

(95)

Conti

d'

ordine

(96)

Conti

d'

ordine

Maggior entrata Maggior uscita Ricavi netti

Spes

e net

te

C

hi

us

ur

a

9 Chiusura

90

Cont

o

finanziario

91

Conto

economico

92

Bilancio

Gestione finanziaria 22

611.01