01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2013 - 31.12.2014
01.05.2012 - 30.06.2013
01.01.2012 - 30.04.2012
01.05.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.04.2011
01.08.2010 - 31.12.2010
01.02.2010 - 31.07.2010
01.01.2009 - 31.01.2010
01.05.2006 - 31.12.2008
01.01.2005 - 30.04.2006
01.04.2003 - 31.12.2004
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1

Ordinanza
sulle finanze della Confederazione
(OFC)

dell'11 giugno 1990 (Stato 13 febbraio 2001) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 6 ottobre 19891 sulle finanze della Confederazione (LFC), ordina:

Capitolo 1: Principi della tenuta dei conti (art. 3 LFC)


Art. 1

Universalità

1

Nel preventivo sono iscritte tutte le entrate e le uscite presunte.

2

Nel conto di Stato (consuntivo) sono iscritte tutte le entrate e le uscite effettive.

3

Le entrate e le uscite non possono essere contabilizzate direttamente sui conti delle riserve e dei finanziamenti speciali.


Art. 2

Unità Tutte le entrate e le uscite devono essere raggruppate in un unico preventivo, rispettivamente in un unico consuntivo.


Art. 3

Espressione al lordo

1

Le entrate e le uscite sono iscritte separatamente, senza reciproca compensazione e nell'importo integrale.

2

L'Amministrazione federale delle finanze (Amministrazione delle finanze) può ordinare deroghe in singoli casi, d'intesa con il Controllo federale delle finanze (Controllo delle finanze).


Art. 4

Specificazione

1

Le entrate e le uscite sono articolate secondo gli uffici federali, i gruppi settoriali del piano contabile e, se opportuno, completivamente secondo il provvedimento e la
loro destinazione. Il Controllo delle finanze può ordinare deroghe in singoli casi.

2

Un credito può essere utilizzato soltanto allo scopo per il quale è stato stanziato.

RU 1990 996

1

RS 611.0

611.01

Gestione finanziaria 2

611.01


Art. 5

Annualità

Il consuntivo e il preventivo si riferiscono a un anno civile.

a2 Conti del conto capitale 1

L'Amministrazione delle finanze può autorizzare gli uffici incaricati della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione con i Paesi dell'Europa orientale a:

a.

trasferire crediti di pagamento su conti del conto capitale (conti di deposito); b.

effettuare spese a carico di tali conti al di fuori del conto finanziario.

2

L'Amministrazione delle finanze, d'intesa con il Controllo delle finanze, emana istruzioni in merito alla tenuta dei conti di deposito.

3

L'importo totale accreditato ai conti di deposito non può eccedere in alcun momento l'importo massimo fissato nelle istruzioni emanate dall'Amministrazione
delle finanze.

Capitolo 2: Consuntivo Sezione 1: Piano contabile generale

Art. 6

(art. 39 cpv. 2 LFC)

L'articolazione sommaria del piano contabile (piano contabile generale) corrisponde
al prospetto riprodotto nell'allegato alla presente ordinanza. L'Amministrazione delle finanze ne stabilisce l'ulteriore suddivisione secondo le esigenze della gestione.

Sezione 2: Delimitazione degli esercizi

Art. 7


3

Uscite
(art. 10 LFC)

Gli ordini concernenti pagamenti scaduti durante l'anno di preventivo devono essere
in possesso dell'Amministrazione delle finanze entro il 20 gennaio dell'anno seguente, affinché possano essere ancora addebitati al credito dell'anno di preventivo.
Per i pagamenti che possono essere ordinati solo dopo il 20 gennaio dev'essere chiesto previamente il consenso dell'Amministrazione delle finanze.


Art. 8

Entrate
(art. 10 LFC)

1

Le entrate concernenti l'esercizio precedente possono essere accreditate al vecchio conto sino al 20 gennaio.

2

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3043).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3204).

Ordinanza

3

611.01

2

D'intesa con il Controllo delle finanze, l'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulla contabilizzazione dei singoli gruppi di entrate.

3

I rimborsi di spese operate durante esercizi precedenti sono contabilizzati come entrate dell'Amministrazione delle finanze. Se lo giustificano motivi particolari,
questa può autorizzare la compensazione delle spese rimborsabili nei limiti della rubrica delle uscite.

Sezione 3: Inventari e ammortamenti

Art. 9

Inventari

1

Devono essere tenuti un inventario dei valori reali e un inventario dei valori contabili.

2

L'inventario dei valori reali è un elenco di tutti i beni immobili e mobili appartenenti alla Confederazione.

3

L'inventario dei valori contabili registra il valore degli immobili, delle riserve e delle scorte alla data di chiusura del bilancio. Sui beni mobili messi all'attivo, non è
tenuto alcun inventario.


Art. 10

Beni immobili e mobili 1

L'inventario dei beni immobili indica tutti i fondi, costruzioni e impianti (compresi i diritti per sé stanti e permanenti su fondi, miniere, quote di comproprietà di un
fondo, costruzioni mobiliari e impianti militari).

2 L'inventario dei mobili indica: a.

la mobilia degli uffici, delle scuole, dei locali di esercizio, dei laboratori,
delle residenze e degli appartamenti di servizio; b.

le macchine, le attrezzature, gli apparecchi, gli impianti EED e altro materiale di burotica; c.

i veicoli, gli aeromobili e i natanti; d.

le collezioni e gli oggetti d'arte; e.

le riserve e le scorte; f.

gli animali.


Art. 11

Tenuta degli inventari dei valori reali 1

L'Amministrazione delle finanze tiene l'inventario centrale dei beni immobili. Può incaricare altre unità amministrative di tenere un inventario separato.

2

Gli uffici, i servizi e gli istituti tengono un inventario dei beni mobili; non sono di regola inventariati quelli di esiguo valore. Le unità amministrative ne verificano la
consistenza e registrano i luoghi di deposito. L'Amministrazione delle finanze
emana le istruzioni necessarie.

Gestione finanziaria 4

611.01

3

L'Ufficio federale della costruzione e della logistica4 tiene l'inventario centrale per gli impianti EED e gli altri materiali di burotica, compresi i programmi.


Art. 12

Valutazione del patrimonio finanziario 1

Il patrimonio finanziario dev'essere di regola registrato al valore nominale, rispettivamente al valore di acquisto.

2

I titoli a reddito fisso sono valutati complessivamente secondo il listino delle quotazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, al massimo però al valore
nominale.

3

I collocamenti in valuta estera e in divise sono valutati secondo il principio del valore minimo. Alla fine dell'esercizio non dev'essere effettuata alcuna correzione al
portafoglio dei titoli in valuta estera purché il corso contabile non superi il corso di
compensazione convenuto, sempre che sia stato concluso un accordo concernente la
garanzia di corso con le unità amministrative.5 4

Se il rimborso di crediti è in pericolo, la valutazione va adeguata al rischio.


Art. 13

Valutazione del patrimonio amministrativo, ammortamenti
(art. 22 LFC)

1

La valutazione del patrimonio amministrativo risulta, da un lato, dalla messa all'attivo delle spese d'investimento, senza i contributi agli investimenti, e delle riserve e
scorte importanti provenienti da acquisti correnti e, dall'altro, dalla messa al passivo
degli introiti da investimenti, nonché dalla diminuzione, mediante ammortamenti, e
da rettificazioni dei valori patrimoniali.

2

L'ammortamento diretto annuo del valore contabile residuale dei beni immobili è del 5 per cento. Il valore del terreno non viene ammortizzato.

3

L'ammortamento diretto annuo del valore contabile residuale dei beni mobili, delle macchine, dei veicoli e delle attrezzature è del 25 per cento.

4

Le riserve e le scorte non vengono di regola ammortizzate. L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni concernenti valutazioni particolari.

5

I mutui e le partecipazioni del patrimonio amministrativo sono di principio valutate al valore nominale. Del rischio di perdite, dev'essere adeguatamente tenuto mediante la rettificazione indiretta del valore. Il valore dei mutui e delle partecipazioni
senza reddito o con reddito modesto, come anche delle anticipazioni condizionalmente rimborsabili, viene di regola rettificato integralmente secondo il metodo indiretto.

4

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

5

Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3204).

Ordinanza

5

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Sezione 4: Liberalità

Art. 14

1

Il Dipartimento federale delle finanze decide di accettare o di rifiutare eredità, legati e donazioni (liberalità), vincolate a condizioni o a oneri gravi.6

2

Riguardo alle liberalità di cui il Dipartimento federale delle finanze non è competente o per le quali è previsto un altro regime giuridico decide:

a.

l'Amministrazione federale delle finanze, qualora si tratti di denaro liquido o
di titoli di credito;

b.

l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, qualora si tratti di fondi; c.

il dipartimento nel cui campo di attività rientra la liberalità, negli altri casi;
tale dipartimento può demandarne la competenza a servizi subordinati.7 3

...8

4

Se manca la determinazione dello scopo o se quella prevista è inattuabile, sull'utilizzazione dei mezzi finanziari decide l'organo competente per l'accettazione.

Capitolo 3: Preventivo Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 15

Allestimento; procedura 1

Il Consiglio federale fissa annualmente gli scopi che devono essere conseguiti con il preventivo ed emana istruzioni sul modo di allestirlo. Ne informa la Commissione
delle finanze delle Camere federali.

2

L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulla procedura applicabile alle domande in materia di preventivo.


Art. 16

Valutazione e giustificazione dei crediti chiesti e delle entrate presunte
(art. 16 cpv. 1 LFC)

Per quanto concerne i crediti di pagamento, i crediti d'impegno e le entrate, l'unità
amministrativa deve:

a.

calcolare gli importi preventivati in base a una stima diligente delle spese,
degli impegni e degli introiti presunti; 6

Nuovo testo giusta il n. I 42 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle
competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996
(RU 1996 2243).

7

Nuovo testo giusta l'art. 33 n. 2 dell'O dell'11 dic. 2000 sull'organizzazione del
Dipartimento federale delle finanze, in vigore dal 1° feb. 2001 (RS 172.215.1).

8

Abrogato dal n. I 42 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze
decisionali nell'Amministrazione federale (RU 1996 2243).

Gestione finanziaria 6

611.01

b.

se non è in grado di procedere a stime esatte, descrivere nella domanda le
basi di calcolo e i fattori d'incertezza; c.

motivare le domande quanto alla necessità e all'ampiezza e giustificare i divari rispetto all'anno precedente e al piano finanziario; d.

per i progetti che si estendono oltre l'anno del preventivo, indicare nella
motivazione della domanda di credito le spese totali presunte.


Art. 17

Riscontro delle domande di credito
(art. 34 cpv. 2 LFC)

1

L'Amministrazione delle finanze esamina le domande di credito delle unità amministrative dal profilo della legalità, dell'urgenza, dell'economicità e della parsimonia, come anche della conformità alle istruzioni di cui all'articolo 15 e alle prescrizioni dell'articolo 16. Se necessario, fa capo ad altre unità amministrative.

2

Essa elimina per quanto possibile direttamente le divergenze con le segreterie generali dei dipartimenti o con le unità amministrative.

3

Il Consiglio federale decide sulle divergenze rimanenti, possibilmente prima dell'elaborazione del disegno di messaggio.


Art. 18

Basi legali; blocco di crediti stanziati
(art. 16 cpv. 2 LFC)

1

Per l'allestimento del preventivo sono determinanti le basi legali vigenti al momento in cui il disegno di preventivo è adottato dal Consiglio federale.

2

Devono parimente esservi iscritte le uscite destinate a nuovi progetti, ancora sprovvisti di base legale, ma dei quali l'incidenza finanziaria sull'anno di previsione
può già essere determinata. I crediti rimangono però bloccati sino all'entrata in vigore della base legale. Devono essere esposti in un elenco speciale nel messaggio a sostegno del preventivo.


Art. 19

Rimunerazioni tra unità amministrative
(art. 15 cpv. 3 LFC)

L'Amministrazione delle finanze può accordare deroghe al divieto delle rimunerazioni tra unità amministrative. Essa ne informa il controllo delle finanze.

Sezione 2: Crediti di pagamento

Art. 20

Crediti di pagamento e crediti di preventivo
(art. 15 cpv. 1 LFC)

1

Il credito di pagamento autorizza l'unità amministrativa ad eseguire, durante l'anno finanziario e a debito di una rubrica determinata, pagamenti per gli scopi indicati e sino a concorrenza dell'importo stanziato.

2

Il credito di preventivo è un credito di pagamento stanziato con il preventivo.

Ordinanza

7

611.01


Art. 21

Crediti aggiuntivi
(art. 17 e 18 LFC)

1

Il credito aggiuntivo è un credito di pagamento stanziato posteriormente a complemento del preventivo.

2

Il Consiglio federale sottopone alle Camere federali le domande di credito aggiuntivo nella sessione estiva (prima aggiunta) o nella sessione invernale (seconda aggiunta). È riservato il sorpasso di credito giusta l'articolo 23.

3

I pagamenti urgenti sono autorizzati dal Consiglio federale con il consenso della Delegazione delle finanze (anticipazione ordinaria). Eccezionalmente e in caso di
particolare urgenza, il Consiglio federale può decidere da solo (anticipazione urgente).


Art. 22

Riporti di crediti
(art. 17 cpv. 2 LFC)

1

I riporti di credito sono sottoposti alle Camere federali con le aggiunte di preventivo. Se necessario, possono essere anticipati.

2

Se il fabbisogno supplementare supera il residuo di credito inutilizzato dell'anno precedente, il credito aggiuntivo dev'essere domandato per l'importo complessivo.


Art. 23

Sorpassi di credito

1

I sorpassi di credito sono i crediti che il Consiglio federale stanzia in caso di urgenza, dopo l'adozione del suo messaggio a sostegno della seconda aggiunta di preventivo.

2

I sorpassi di credito sono sottoposti, con il consuntivo, all'approvazione posteriore delle Camere federali.


Art. 24

Procedura per i crediti aggiuntivi, i riporti di crediti
e i sorpassi di credito
(art. 17 e 18 LFC)

1

Se per una spesa inevitabile non è disponibile un credito di preventivo sufficiente, l'unità amministrativa chiede senza indugio un credito aggiuntivo, un riporto di credito o un sorpasso di credito.

2

Le anticipazioni ordinarie sono stanziate soltanto se il pagamento non può essere differito sino all'approvazione dei crediti aggiuntivi. Le anticipazioni urgenti sono
stanziate soltanto se il pagamento non può essere differito sino alla decisione della
Delegazione delle finanze. Nella domanda, l'urgenza dev'essere esaustivamente motivata.

3

Nella domanda, dev'essere pure esaustivamente motivata la necessità del credito e devono essere indicate le basi più importanti di calcolo (prezzo, quantità, corso di
cambio ecc.). Dev'essere fornita la prova che la spesa non ha potuto essere prevista
tempestivamente, che il differimento del pagamento provocherebbe svantaggi notevoli e che non può essere indugiato sino al prossimo preventivo.

4

Le domande devono essere presentate all'Amministrazione delle finanze.

Gestione finanziaria 8

611.01


Art. 25

Credito globale e cessione di credito 1

Il credito globale è un credito di pagamento il cui scopo è definito soltanto in termini generali; è segnatamente proposto per l'esecuzione di una molteplicità di impegni, per l'acquisizione centrale di materiale da parte dei servizi di acquisto o per
agevolare la gestione creditizia.

2

Da un credito globale, il Consiglio federale può attribuire quote di credito a singole unità amministrative (cessione di credito).

3

Può demandare questa competenza a un servizio da esso designato.


Art. 26

Crediti di preventivo e pagamenti di beni mobili 1

I crediti di preventivo per l'acquisto di beni mobili, che superano l'importo di 100000 franchi per singolo oggetto, sono di regola iscritti nelle spese d'investimento.9 D'intesa con il Controllo delle finanze, l'Amministrazione delle finanze può
stabilire deroghe ai limiti degli investimenti per determinate spese.

2

Indipendentemente dal prezzo unitario dei beni, i pagamenti devono essere addebitati alla rubrica per la quale sono stati stanziati i fondi corrispondenti.

Capitolo 4: Pianificazione finanziaria (art. 23 s. LFC)


Art. 27

Competenze e procedura 1

Il Consiglio federale determina i principi per: a.

l'elaborazione di un piano finanziario della legislatura; b.

la revisione della pianificazione finanziaria durante la legislatura; c.

l'allestimento di previsioni finanziarie per gli anni seguenti.

2

Le unità amministrative stimano le entrate e le uscite consecutive alla pianificazione dei compiti nel loro settore di attività.

3

L'Amministrazione delle finanze esamina le domande delle unità amministrative secondo i principi della legge e le direttive disciplinanti la pianificazione finanziaria.
Le modificazioni importanti possono essere operate soltanto con il consenso
dell'unità amministrativa interessata. Se l'Amministrazione delle finanze e l'unità
amministrativa non giungono a un accordo, decide il Consiglio federale.


Art. 28

Coordinazione con le linee direttive della politica di governo La Cancelleria federale e l'Amministrazione delle finanze provvedono congiuntamente per la coordinazione materiale e temporale delle linee direttive della politica 9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3204). Vedi anche le disp.
fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

Ordinanza

9

611.01

di governo con il piano finanziario della legislatura (art. 45bis cpv. 3 della L sui rapporti fra i Consigli10.

Capitolo 5: Crediti d'impegno

Art. 29

Definizioni
(art. 25 e 31 LFC)

1

Il credito d'impegno autorizza ad assumere impegni finanziari per un progetto determinato o per un gruppo di progetti simili, sino all'importo massimo stanziato.

2

Il credito aggiuntivo è il complemento di un credito d'impegno insufficiente.

3

Il credito d'opera è un credito d'impegno destinato a determinati progetti di costruzione, acquisti di immobili o acquisti di materiale.

4

Il credito collettivo è un credito d'impegno che può assumere la forma di un credito complessivo o di un credito quadro.

5

Il credito complessivo comprende parecchi crediti d'impegno specificati dalle Camere federali.

6

Il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, in virtù di un decreto federale, di modificare esiguamente la ripartizione tra i
crediti d'impegno all'interno di un credito complessivo.

7

Il credito quadro è un credito d'impegno con la delega di una facoltà di specificazione, grazie alla quale il Consiglio federale o l'unità amministrativa può, nell'ambito delle finalità stabilite dalle Camere federali, liberare singoli crediti d'impegno
sino all'importo del credito stanziato.

8

Il credito annuo di assegnazione è l'autorizzazione, conferita attraverso il preventivo, di assegnare, durante l'anno di previsione e nell'ambito del credito stanziato,
determinate prestazioni finanziarie.


Art. 30

Presupposti, autorizzazione, procedura 1

I crediti d'impegno sono stanziati sia in virtù di un messaggio a sostegno di un decreto federale particolare, sia congiuntamente con il preventivo o le sue aggiunte. Le
domande di crediti d'opera per fondi e costruzioni sono rette dal decreto federale del
6 ottobre 198911 concernente le domande di crediti d'opera per acquisti di fondi e
per costruzioni e dall'ordinanza del 14 dicembre 199812 sulla gestione immobiliare e
la logistica della Confederazione.13 10

RS 171.11

11

RS 611.017

12

RS 172.010.21 13

Nuovo testo del per. giusta il n. 5 dell'all. all'O del 14 dic. 1998 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (RS 172.010.21).

Gestione finanziaria 10

611.01

2

In difetto di disposizioni in materia, spetta all'Amministrazione delle finanze di determinare, udita l'unità amministrativa interessata, se i presupposti per un credito
d'impegno sono adempiuti e in quale forma esso dev'essere domandato.


Art. 31

Elenchi di opere; liberazione di crediti 1

Le domande di crediti complessivi devono essere corredate di un elenco dettagliato delle opere, allestito secondo uno schema stabilito dall'Amministrazione delle
finanze.

2

Sempreché nell'atto di stanziamento del credito non sia esplicitamente prevista la competenza del Consiglio federale, spetta ai dipartimenti di decidere per quali importi forfettari, che nell'elenco delle opere sono riservati come imprevisti, dev'essere
liberato il credito. I dipartimenti possono demandare tale competenza a servizi loro
subordinati.


Art. 32

Crediti aggiuntivi
(art. 31 LFC)

1

A meno che servano a compensare il rincaro, i crediti aggiuntivi devono essere chiesti senza indugio, prima che siano assunti gli impegni. I pagamenti non devono
in nessun caso superare il credito d'impegno stanziato.

2

I crediti aggiuntivi sono di regola stanziati secondo la procedura applicata al credito d'impegno iniziale.

3

Se l'esecuzione o la prosecuzione di un progetto non può essere differita, il Consiglio federale, con il consenso della Delegazione delle finanze, può autorizzare l'assunzione dell'impegno prima dello stanziamento del credito aggiuntivo. Si può prescindere da questo consenso soltanto eccezionalmente e in caso di particolare urgenza, qualora con l'assunzione dell'impegno sia impossibile indugiare sino alla decisione della Delegazione delle finanze. Il Consiglio federale chiede successivamente, nella procedura ordinaria, l'approvazione delle Camere federali.


Art. 33

Controllo degli impegni
(art. 29 LFC)

Le unità amministrative tengono, per ogni credito d'impegno, un controllo che indica in ogni momento: a.

il saldo del credito; b.

lo stato degli impegni assunti, ma non ancora adempiuti, e le loro scadenze
probabili;

c.

il volume totale dei pagamenti eseguiti.

Ordinanza

11

611.01

Capitolo 6: Gestione finanziaria

Art. 34

Servizio di cassa
(art. 35 cpv. 1 LFC)

1

Se lo esige un funzionamento normale del servizio, l'Amministrazione delle finanze autorizza le unità amministrative a tenere casse separate. Accorda gli anticipi
di cassa indispensabili.

2

L'avere in cassa è limitato allo stretto necessario. Il denaro liquido dev'essere messo al sicuro in una cassa.

3

Nelle casseforti della Confederazione non possono essere depositati valori patrimoniali privati; sono riservati i depositi di associazioni e di comitati del personale
federale, come anche quelli presso le rappresentanze svizzere all'estero.


Art. 35

Servizio dei pagamenti
(art. 35 cpv. 1 LFC)

1

L'intero servizio dei pagamenti della Confederazione è assicurato dalla Divisione cassa e contabilità. L'Amministrazione delle finanze può autorizzare deroghe.

2

Tutti i mandati di pagamento firmati dall'Amministrazione delle finanze devono essere muniti di firma doppia. Quelli dei servizi beneficianti di una deroga
dell'Amministrazione delle finanze sono parimenti muniti di firma doppia, tenuto
però conto che nel caso di rappresentanze all'estero basta la firma singola.14

Art. 36

Contabilità della Confederazione
(art. 35 cpv. 1 LFC)

1

La Divisione cassa e contabilità tiene il conto dello Stato secondo il sistema della contabilità a partita doppia.

2

L'Amministrazione delle finanze prende le disposizioni di tecnica contabile.

3

La Divisione cassa e contabilità conserva i documenti contabili durante dieci anni.


Art. 37

Contabilità delle unità amministrative
(art. 35 cpv. 1 e 4 LFC) 1

Le unità amministrative raggruppano separatamente, almeno una volta al mese, i documenti contabili per ogni rubrica e ogni conto, al fine di compilare i mandati di
pagamento che trasmettono all'Amministrazione delle finanze.15 2

Il Controllo delle finanze verifica i mandati di pagamento sulla base di sondaggi prima del loro pagamento e della loro contabilizzazione da parte dell'Amministrazione delle finanze. Esso indica le rubriche delle spese e i conti del bilancio nonché i
periodi per i quali le unità amministrative devono consegnargli i documenti contabili.16 14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3204).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3204).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3204).

Gestione finanziaria 12

611.01

3

Le unità amministrative tengono la loro contabilità in base ai mandati di pagamento, agli avvisi contabili e ai giustificativi, secondo il sistema della registrazione
diretta.

4

Le unità amministrative conservano di regola le contabilità e i documenti contabili durante cinque anni. La durata di conservazione si estende a sei anni per le unità
amministrative le cui prestazioni sottostanno all'imposta sul valore aggiunto. Le
autorità amministrative che sono autorizzate a conferire mandati di pagamento direttamente alla posta o alle banche conservano i relativi documenti di pagamento durante dieci anni.17

Art. 38

Mandati di pagamento e documenti contabili; competenza 1

I capi delle unità amministrative designano i funzionari autorizzati a firmare i mandati di pagamento e i giustificativi. Di regola, i mandati di pagamento vengono
firmati da una persona diversa da quella che attesta l'esattezza materiale dei giustificativi.

2

Se è direttamente subordinato al capo del Dipartimento, il capo di un'unità amministrativa può firmare egli stesso i documenti contabili per pagamenti a suo favore.

3 La firma elettronica è valida. L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni
sulle esigenze tecniche, d'intesa con l'Organo strategia informatica della Confederazione e il Controllo delle finanze.18 4

I nomi e le firme dei funzionari autorizzati sono comunicati all'Amministrazione delle finanze.19


Art. 39

Mandati di pagamento e documenti contabili; responsabilità 1

Il funzionario che firma i documenti contabili ne è responsabile dell'esattezza formale e materiale.

2

Il funzionario che firma il mandato di pagamento ne è responsabile dell'esattezza formale. In difetto di documenti contabili, risponde parimente dell'esattezza materiale.

3

Nel caso di mandati di pagamento su supporti informatici, il funzionario che firma gli ordini accompagnatori ne risponde dell'esattezza formale. In difetto di documenti
contabili, risponde parimente dell'esattezza materiale.


Art. 40

Controllo dei debitori e dei creditori 1

Le unità amministrative tengono il controllo dei debitori e dei creditori.

2

I crediti sono contabilizzati di principio alla data in cui hanno origine. I servizi, le cui operazioni su conti debitori sono esigue, possono tenere una semplice classificazione dei giustificativi, contabilizzando le entrate a titolo di incassi.

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3204).

18

Nuovo testo giusta il n. II 13 dell'all. dell'O del 23 feb. 2000 sull'informatica
nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 172.010.58).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3204).

Ordinanza

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Art. 41

Termini e diffide di pagamento 1

Sulle fatture dev'essere sempre indicato un termine di pagamento, di regola pari a trenta giorni.

2

Se il termine trascorre inutilizzato, al debitore è chiesto il pagamento degli interessi di mora ed è fissato un termine suppletivo, di regola pari a venti giorni.

3

Se anche il termine suppletivo trascorre inutilizzato, al debitore verrà intimato, con lettera raccomandata, di pagare il debito entro 10 giorni, con l'avvertimento che, nel
caso contrario, il Servizio centrale d'incasso sarà incaricato dell'esazione.

4

Sono riservate disposizioni derogative delle ordinanze sugli emolumenti.


Art. 42

Istruzioni delle unità amministrative 1

Le unità amministrative possono emanare istruzioni concernenti il loro servizio di cassa, di pagamento e di contabilità.

2

Tali istruzioni devono essere trasmesse al Controllo delle finanze. Le istruzioni concernenti il controllo interno devono essere approvate dal Controllo delle finanze.
Non sottostanno a questa norma le istruzioni della Direzione generale delle dogane.


Art. 43

Garanzie

1

Se disposizioni particolari esigono garanzie in favore della Confederazione, l'ammontare di quest'ultime deve corrispondere al rischio incorso.

2

Le garanzie sono fornite in forma di: a.

depositi in contanti; b.

fideiussioni solidali; c.

sicurtà bancarie;

d.

riconoscimenti di debito e cartelle ipotecarie; e.

polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto; f.

obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri, come
anche obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.

3

L'Amministrazione delle finanze può consentire altre forme di garanzie.

4

Le garanzie devono essere chieste dall'unità amministrativa, nel cui ambito rientra l'operazione.

5

L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle esigenze formali concernenti la costituzione e la gestione di garanzie.

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a20 Assunzione del rischio e liquidazione dei danni
(art. 34 cpv. 1 LFC)

1

Di massima, la Confederazione assume il rischio per i danni causati al suo patrimonio e la responsabilità per le conseguenze della sua attività.

2

Il Dipartimento federale delle finanze emana istruzioni in merito: a.

alla conclusione di contratti assicurativi in casi speciali; b.

all'assunzione mediante contratto della responsabilità per danni causati da
terzi;

c.

all'indennizzo volontario per danni materiali subiti dagli agenti federali
nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni; d.

alla liquidazione finanziaria dei danni materiali e patrimoniali.

3

Il Consiglio dei PF emana corrispondenti istruzioni per il settore dei PF e i suoi istituti.21


Art. 44

Servizio centrale d'incasso
(art. 35 cpv. 5 LFC)

1

L'Amministrazione delle finanze tiene un servizio centrale d'incasso per provvedere all'esazione dei crediti in via giudiziaria e alla realizzazione di attestati di carenza di beni.

2

Se la diffida di pagamento rimane infruttuosa, l'unità amministrativa incarica il servizio centrale d'incasso dell'esazione del credito e gli trasmette al riguardo l'incarto completo.

3

L'Amministrazione delle finanze emana le istruzioni necessarie e decide circa l'ammortamento dei crediti irrecuperabili e degli attestati di carenza di beni.


Art. 45

Provvedimenti inerenti al diritto di esecuzione
(art. 35 cpv. 5 LFC)

1

Nel caso di atti esecutivi contro la Confederazione, le unità amministrative prendono adeguati provvedimenti urgenti. In particolare, fanno opposizione. D'intesa con
l'Amministrazione delle finanze, possono provvedere all'esecuzione per crediti della
Confederazione.

2

Del rimanente, i provvedimenti inerenti ad esecuzioni in favore della Confederazione o contro di essa incombono all'Amministrazione delle finanze.


Art. 46

Raccolta e rimunerazione dei fondi finanziari
(art. 35 cpv. 1, 2 e 3 LFC) 1

L'Amministrazione delle finanze provvede per la raccolta dei fondi finanziari da parte della Confederazione.

20

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3043).

21

Introdotto dall'art. 32 n. 1 dell'O del 6 dic. 1999 sul settore dei PF (RS 414.110.3).

Ordinanza

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2

Stabilisce i tassi d'interesse applicabili ai fondi speciali e agli altri averi collocati presso la Confederazione, a meno che non siano già stati stabiliti in via legislativa,
regolamentare o contrattuale. Al riguardo, tiene conto della situazione del mercato,
come anche della natura e della durata degli averi.

a22 Prestiti e anticipi ad aziende e istituti federali
(art. 35 cpv. 2 LFC)

1

I prestiti e gli anticipi alle aziende e agli istituti federali sono concessi nell'ambito della tesoreria per:

a.

finanziare il capitale circolante e il fabbisogno di mezzi finanziari derivante
dall'attività corrente (anticipi correnti alle aziende); b.

compensare le fluttuazioni di tesoreria a breve termine (anticipi fissi a breve
termine
);

c.

finanziare l'attivo fisso, se il rapporto tra l'autofinanziamento e il finanziamento esterno è proporzionato ai rischi e se il rimborso è garantito da redditi
futuri (prestiti e anticipi a lungo termine).

2

I prestiti e gli anticipi di cui al capoverso 1 sono presi in considerazione nel patrimonio finanziario. Altri prestiti e anticipi ad aziende e istituti federali devono essere
addebitati al conto finanziario.

3

L'Amministrazione delle finanze esamina periodicamente se le condizioni poste per la concessione di anticipi e di prestiti a lungo termine sono ancora adempiute.

4

L'Amministrazione delle finanze emana le istruzioni necessarie.


Art. 47

Cassa di risparmio del personale federale
(art. 35 cpv. 1, 2 e 3 LFC) 1

Nel quadro della tesoreria federale, l'Amministrazione delle finanze tiene una cassa di risparmio per il personale dell'Amministrazione generale della Confederazione e per altri gruppi di persone aggregati alla Confederazione.

2

Il Dipartimento federale delle finanze emana un regolamento per la cassa di risparmio.


Art. 48

Prestiti obbligazionari scaduti 1

Il titolare può ancora incassare presso l'Amministrazione delle finanze i titoli e i tagliandi d'interesse scaduti di prestiti federali se è stato impedito, senza sua colpa,
di tutelare i suoi diritti entro i termini impartiti oppure se ha omesso di provvedervi
per inesperienza scusabile.

2

I titoli e i tagliandi d'interesse devono essere presentati e dev'essere resa verosimile la legittimità del possesso.

3

I titoli devono però essere incassati entro venti anni, i tagliandi d'interesse, entro dieci anni dopo la scadenza.

22

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3043).

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Art. 49

Ricavi dai collocamenti L'incasso dei ricavi da interessi spetta esclusivamente all'Amministrazione delle finanze. Le unità amministrative non sono autorizzate a utilizzare i ricavi da interessi
per coprire spese.


Art. 50

Collocamenti all'estero
(art. 36 cpv. 1 LFC)

1

L'Amministrazione delle finanze può collocare fondi in crediti consistenti in un importo fisso, in particolare in forma di averi bancari, prestiti obbligazionari, compresi i diritti di conversione, di opzione o i riconoscimenti di debito, indipendentemente se essi sono o non sono certificati da titoli.

2

I fondi possono essere collocati presso: a.

corporazioni di diritto pubblico e società con garanzie o partecipazioni di
corporazioni di diritto pubblico; b.

organizzazioni internazionali; c.

banche, società finanziarie e imprese industriali di prim'ordine.

3

Il collocamento in fondi obbligazionari è autorizzato se operato esclusivamente presso debitori di cui al capoverso 2.

4

I collocamenti all'estero non devono superare in media il 30 per cento di tutti i collocamenti. Nell'ambito dei provvedimenti volti a garantire la copertura dei rischi
di cambio è possibile eccedere, in casi speciali, il limite fissato per i collocamenti
all'estero.23


Capitolo 7: ... Art. 51 e 5224 Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 53

Esecuzione

L'Amministrazione delle finanze è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 54

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 15 gennaio 198625 sulla gestione finanziaria della Confederazione è
abrogata.

Ordinanza

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Art. 55

Disposizione transitoria ed entrata in vigore 1

Il consuntivo 1990 viene allestito ancora secondo il diritto previgente.

2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1990.

Disposizione finale della modificazione del 27 giugno 199526 La delimitazione delle spese d'investimento avviene ancora, per il bilancio preventivo 1996 e il conto di Stato 1996, conformemente alle disposizioni del previgente
articolo 26 capoverso 1.

Testo dell'articolo 26 capoverso 1: 1

I crediti di preventivo per l'acquisto di beni mobili, che superano l'importo di 50 000 franchi per singolo oggetto, sono di regola iscritti nelle spese d'investimento.
D'intesa con il Controllo delle finanze, l'Amministrazione delle finanze può stabilire deroghe ai limiti degli investimenti per determinate spese.

23

Per. introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3043).

24

Abrogati dall'art. 4 dell'all. dell'O del 13 gen. 1993 sul settore dei Politecnici
[RU 1993 820].

25

[RU 1986 154] 26

RU 1995 3204

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