1
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)1 del 29 settembre 1995 (Stato 1° luglio 2014) Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), visti gli articoli 33, 36 capoverso 1, 54 capoversi 2-4, 59a, 62, 65 capoverso 3,
71 capoverso 4, 75, 77 capoverso 4 e 105 capoverso 1bis dell'ordinanza del 27 giugno 19952 sull'assicurazione malattie (OAMal),3 ordina: Titolo 1: Prestazioni Capitolo 1: Prestazioni mediche, chiropratiche e farmaceutiche4 Sezione 1: Rimunerazione obbligatoria
Art. 1
5 L'allegato 1 indica le prestazioni di cui all'articolo 33 lettere a e c OAMal, che sono state esaminate dalla Commissione delle prestazioni e delle questioni fondamentali e di cui l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione): a. assume i costi; b. assume i costi a determinate condizioni; c. non assume i costi.
RU 1995 4964 1
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3670).
2 RS
832.102
3
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3553).
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).
832.112.31
Assicurazione contro le malattie 2
832.112.31
Sezione 2: Psicoterapia effettuata dal medico
Art. 2
6
1
L'assicurazione assume i costi della psicoterapia effettuata dal medico secondo i metodi la cui efficacia è dimostrata scientificamente.
2
La psicoterapia è una forma di terapia che: a. concerne malattie psichiche e psicosomatiche; b. persegue un obiettivo terapeutico definito; c. si basa prevalentemente sulla comunicazione verbale ma non esclude una terapia medicamentosa;
d. poggia su una teoria dell'esperienza e del comportamento normali o patologici, nonché su una diagnostica orientata all'eziologia;
e. comprende la riflessione sistematica, la costruzione e il mantenimento della relazione terapeutica; f. è caratterizzata dall'alleanza terapeutica e da sedute terapeutiche regolari pianificate in anticipo; e g. può essere praticata quale terapia individuale, di coppia, familiare o di gruppo.
Art. 3
7 Assunzione dei
costi
L'assicurazione assume al massimo i costi di 40 sedute d'accertamento e di terapia.
È fatto salvo l'articolo 3b.
a8
b9 Procedura per l'assunzione dei costi per una terapia che duri più di 40 sedute 1
Affinché dopo 40 sedute la cura continui ad essere rimunerata, il medico curante deve tempestivamente trasmettere un rapporto al medico di fiducia dell'assicuratore.
Il rapporto deve indicare: a. il genere di malattia; b. il genere, le modalità, lo svolgimento e i risultati del trattamento precedente; 6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
8
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
9
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
O sulle prestazioni 3
832.112.31
c. una proposta concernente il proseguimento della terapia con l'indicazione dell'obiettivo, dello scopo, delle modalità e della durata prevista.
2
Il rapporto può contenere soltanto le indicazioni necessarie per stabilire la rimunerazione obbligatoria dell'assicuratore.
3
Il medico di fiducia esamina la proposta sottopostagli e a sua volta propone se e per quale durata la terapia può continuare a carico dell'assicurazione fino al prossimo rapporto.
4
Entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto, l'assicuratore comunica all'assicurato, con copia al medico curante, se e per quanto tempo saranno ulteriormente rimunerati i costi della psicoterapia.
c e 3d 10 Sezione 3: Prestazioni prescritte dai chiropratici
Art. 4
L'assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli
apparecchi diagnostici e terapici, dei procedimenti di formazione d'immagini come pure delle prestazioni fisioterapiche seguenti, prescritti da chiropratici:11 a.12 analisi:
le analisi sono designate separatamente nell'elenco delle analisi giusta l'articolo 62 capoverso 1 lettera b OAMal; b.13 medicamenti:
le specialità farmaceutiche dei seguenti gruppi terapeutici dell'elenco delle specialità delle categorie di vendita B (Dispensazione da parte delle farmacie su prescrizione medica), C (Dispensazione previa consulenza specialistica di operatori sanitari) e D (Dispensazione previa consulenza specialistica): 1. 01.01.10 (Analgesici antipiretici), 01.12 (Miotonolitici: somministrati solo per via orale),
2. 04.99 (Gastroenterologica, Varia: solo inibitori della pompa protonica), 3. 07.02.10 (Minerali), 07.02.20 (Minerali combinati), 07.02.30 (Vitamine sole), 7.02.40 (Vitamine combinate), 07.02.50 (Altre combinazioni), 4. 07.10.10 (Antiinfiammatori soli), 07.10.21 (Antiinfiammatori combinati senza corticosteroidi: solo combinazioni di antiinfiammatori e inibitori 10 Introdotti dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Abrogati dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
Assicurazione contro le malattie 4
832.112.31
della pompa protonica), 07.10.40 (Medicamenti per uso topico: solo quelli con sostanze attive antiinfiammatorie), 5. 57.10.10 (Medicina complementare: antiinfiammatori soli); c.14 mezzi e apparecchi: 1. i prodotti del gruppo 05. Bendaggi, 2. i prodotti del gruppo 09.02.01, apparecchio per l'elettroneurostimolazione transcutanea (TENS),
3. i prodotti del gruppo 16. Mezzi per la crioterapia e/o termoterapia, 4. i prodotti del gruppo 23. Ortesi, 5. i prodotti del gruppo 34. Materiale per medicazione; d.15 diagnostica per immagini: 1. radiografia dello scheletro, 2. tomografia computerizzata (TC) della colonna vertebrale e delle estremità,
3. risonanza magnetica nucleare (RMN) dello scheletro assiale e delle articolazioni periferiche, 4. ecografia
diagnostica,
5. scintigrafia dello scheletro trifasica; e.16 prestazioni di fisioterapia di cui all'articolo 5.
Sezione 4:17 Prestazioni farmaceutiche
a 1 L'assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei farmacisti: a. consulenza in relazione all'esecuzione di una ricetta medica che comprende almeno un medicamento dell'elenco delle specialità; b. esecuzione di una ricetta medica all'infuori delle ore d'apertura usuali locali, in caso d'urgenza;
c. sostituzione di un preparato originale o di un generico prescritti dal medico con un generico meno caro; d. assistenza prescritta dal medico per l'assunzione di un medicamento.
2
L'assicurazione può assumere, nell'ambito di una convenzione tariffale, i costi di prestazioni più estese atte a contenere i costi, fornite a favore di un gruppo di assicurati.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1925).
15 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1925).
16 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
17 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
O sulle prestazioni 5
832.112.31
Capitolo 2:
Prestazioni effettuate da persone che dispensano cure previa prescrizione o mandato medico Sezione 1: Fisioterapia
Art. 5
1 Sono assunti i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti ai sensi degli articoli 46 e 47 OAMal o delle organizzazioni ai sensi dell'articolo 52a OAMal, se effettuate previa prescrizione medica e nell'ambito del trattamento di malattie del sistema muscoloscheletrico o neurologico o di malattie dei sistemi degli organi interni e dei sistemi vascolari, sempreché possano essere trattate con la fisioterapia:18 a. misure di esame e valutazione fisioterapici; b. misure terapeutiche, di consulenza e di istruzione: 1. chinesiterapia attiva e passiva, 2. terapia manuale,
3. fisioterapia per alleviare la tensione, 4. fisioterapia respiratoria (comprese le inalazioni di aerosol), 5. terapia medica di allenamento, 6. fisioterapia linfologica,
7. chinesiterapia in acqua, 8. fisioterapia ippoterapica in caso di sclerosi multipla, 9. fisioterapia cardio-circolatoria,
10. fisioterapia uroginecologica e urologica; c. misure
fisiche:
1. terapia del caldo e terapia del freddo, 2. elettroterapia, 3. terapia della luce (ultravioletta, infrarossa, luce rossa), 4. ultrasuoni, 5. idroterapia, 6. massaggio muscolare e massaggio del tessuto connettivo.19 1bis
Le misure terapeutiche di cui all'articolo 5 capoverso 1 numeri 1, 3-5, 7 e 9 possono essere eseguite individualmente o in gruppi.20 18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6083).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
20 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
Assicurazione contro le malattie 6
832.112.31
1ter
La terapia medica di allenamento inizia con un'introduzione all'allenamento su macchine e si conclude al massimo tre mesi dopo tale introduzione. La terapia medica di allenamento è preceduta da un trattamento fisioterapico individuale.21 2 L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro cinque settimane dalla prescrizione medica.22 3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.
4
Se la fisioterapia dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della terapia. Il medico di fiducia la esamina e propone se, in quale misura e per quale durata fino al prossimo rapporto la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.23 5 Per gli assicurati che fino al compimento dei 20 anni hanno diritto a prestazioni secondo l'articolo 13 della legge federale del 19 giugno 195924 su l'assicurazione per l'invalidità, i costi per la continuazione di una fisioterapia già iniziata sono assunti, dopo il compimento dei 20 anni, in virtù del capoverso 4.25 Sezione 2: Ergoterapia
Art. 6
1 Le prestazioni effettuate previa prescrizione medica dagli ergoterapisti e dalle organizzazioni di ergoterapia ai sensi degli articoli 46, 48 e 52 OAMal sono assunte purché: a. in caso d'affezioni somatiche procurino all'assicurato, migliorandone le funzioni corporee, l'autonomia nel compimento degli atti ordinari della vita oppure
b.26 siano effettuate nell'ambito di una cura psichiatrica.
21 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
23 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).
24 RS
831.20
25 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
26
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1997 564).
O sulle prestazioni 7
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2
L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro otto settimane dalla prescrizione medica.27 3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.
4
Se l'ergoterapia dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della terapia. Il medico di fiducia la esamina e propone se, in quale misura e per quale durata fino al prossimo rapporto la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.28 5 Per gli assicurati che fino al compimento dei 20 anni hanno diritto a prestazioni secondo l'articolo 13 della legge federale del 19 giugno 195929 su l'assicurazione per l'invalidità, i costi per la continuazione di una ergoterapia già iniziata sono assunti, dopo il compimento dei 20 anni, in virtù del capoverso 4.30 Sezione 3:
Cure dispensate ambulatoriamente o in una casa di cura31
Art. 7
Definizione delle cure 1
Sono considerate prestazioni ai sensi dell'articolo 33 lettera b OAMal gli esami, le terapie e le cure effettuati secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all'articolo 8, previa prescrizione o mandato medico: a. da infermieri (art. 49 OAMal); b. da organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio (art. 51 OAMal); c. in case di cura (art. 39 cpv. 3 della LF del 18 mar. 199432 sull'assicurazione malattie; LAMal).33
2
Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1: a.34 valutazione, consigli e coordinamento:35 27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
28 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).
29 RS
831.20
30 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
32 RS
832.10
33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 RU 2009 3527 6849 n. I).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).
Assicurazione contro le malattie 8
832.112.31
1. valutazione dei bisogni del paziente e dell'ambiente in cui vive e piano dei provvedimenti necessari, redatto in collaborazione con il medico e il paziente, 2. consigli al paziente ed eventualmente agli ausiliari non professionisti per l'effettuazione delle cure, segnatamente per il riconoscimento dei sintomi della malattia, la somministrazione dei medicamenti o l'impiego d'apparecchi medici come pure i controlli necessari, 3.36 coordinamento dei provvedimenti nonché interventi di infermieri specializzati in caso di complicazioni in situazioni di cura complesse e instabili;
b. esami
e
cure:
1. controllo dei segni vitali (polso, pressione sanguigna, temperatura, respirazione, peso),
2. test semplice dello zucchero nel sangue e nell'urina, 3. prelievo di materiale per esame di laboratorio, 4. provvedimenti inerenti la terapia respiratoria (quali somministrazione di ossigeno, inalazioni, esercizi respiratori semplici, aspirazione), 5. posa di sonde e di cateteri come pure le cure corrispettive, 6. cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale, 7.37 preparazione e somministrazione di medicamenti nonché documentazione delle attività associate,
8. somministrazione enterale e parenterale di soluzioni nutritive, 9. sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni come pure d'apparecchi che servono al controllo e al mantenimento delle funzioni vitali o di uso terapeutico, 10. lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe (compresi decubiti e ulcere) e delle cavità del corpo (comprese cure per pazienti con stoma o tracheostoma) come pure la pedicure per diabetici, 11. cure in caso di turbe dell'evacuazione urinaria o intestinale, compresa la ginnastica di riabilitazione in caso d'incontinenza, 12. assistenza per bagni medicinali parziali o completi; applicazione d'impacchi, cataplasmi e fango,
13.38 assistenza per l'applicazione di terapie mediche nella prassi quotidiana, quali l'esercizio di strategie d'intervento e le istruzioni comportamentali per i casi di aggressione, paura e psicosi deliranti, 36 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).
38 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769).
O sulle prestazioni 9
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14.39 sostegno alle persone malate psichicamente in situazioni di crisi, volto segnatamente a impedire attacchi acuti pericolosi per loro stesse e per gli altri; c. cure
di
base:
1. cure di base generali per i pazienti dipendenti quali: bendare le gambe, infilare le calze compressive, rifacimento del letto, installazione del paziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione antidecubito, prevenzione e cure delle lesioni cutanee conseguenti a una terapia; aiuto alle cure d'igiene corporale e della bocca, a vestire e svestire il paziente e a nutrirlo, 2.40 provvedimenti volti a sorvegliare e assistere persone malate psichicamente nel quadro delle attività fondamentali quotidiane, quali: l'elaborazione e l'attuazione di un ritmo di vita strutturato adeguato, una pratica mirata alla creazione e all'incoraggiamento di contatti sociali e l'assistenza nell'ambito dell'aiuto all'orientamento e dell'applicazione di misure di sicurezza.
2bis
Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a. le prestazioni di cui al capoverso 2 lettera a numero 3 devono essere fornite da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un'attività pratica di due anni in collaborazione interdisciplinare e reti di gestione dei pazienti; b. la valutazione se occorra attuare i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere b numeri 13 e 14 e c numero 2 deve essere effettuata da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un'attività pratica di due anni nel ramo della psichiatria. 41 2ter
Le prestazioni possono essere fornite ambulatoriamente o in una casa di cura.
Possono altresì essere fornite esclusivamente durante il giorno o durante la notte.42 3 Sono considerate prestazioni delle cure acute e transitorie ai sensi dell'articolo 25a capoverso 2 LAMal le prestazioni previste al capoverso 2, effettuate da persone e istituti di cui al capoverso 1 lettere a-c secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all'articolo 8 dopo un soggiorno ospedaliero e previa prescrizione di un medico dell'ospedale.43 39 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769).
41 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).
42 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
43
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997 (RU 1997 2039). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
Assicurazione contro le malattie 10
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a44 Contributi 1 Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere a e b, l'assicurazione versa, per le prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2, i contributi seguenti: a. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a: 79.80 franchi all'ora;
b. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b: 65.40 franchi all'ora;
c. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera c: 54.60 franchi all'ora.
2
Il rimborso dei contributi di cui al capoverso 1 è calcolato per unità di tempo di 5 minuti. Il rimborso minimo è di 10 minuti.
3
Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera c, l'assicurazione versa, al giorno e per le prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2, i contributi seguenti: a. per bisogni di cure fino a 20 minuti: 9.00 franchi; b. per bisogni di cure da 21 a 40 minuti: 18.00 franchi; c. per bisogni di cure da 41 a 60 minuti: 27.00 franchi; d. per bisogni di cure da 61 a 80 minuti: 36.00 franchi; e. per bisogni di cure da 81 a 100 minuti: 45.00 franchi; f.
per bisogni di cure da 101 a 120 minuti: 54.00 franchi; g. per bisogni di cure da 121 a 140 minuti: 63.00 franchi; h. per bisogni di cure da 141 a 160 minuti: 72.00 franchi; i.
per bisogni di cure da 161 a 180 minuti: 81.00 franchi; j.
per bisogni di cure da 181 a 200 minuti: 90.00 franchi; k. per bisogni di cure da 201 a 220 minuti: 99.00 franchi; l.
per bisogni di cure superiori a 220 minuti: 108.00 franchi.
4
Nel caso delle strutture diurne o notturne di cui all'articolo 7 capoverso 2ter, l'assicurazione versa per ogni giorno o per ogni notte, per le prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2, i contributi previsti al capoverso 3.
b45 Assunzione dei costi per le prestazioni delle cure acute e transitorie 1
Il Cantone di domicilio e gli assicuratori assumono i costi per le prestazioni delle cure acute e transitorie in funzione della loro quotaparte rispettiva. Il Cantone di domicilio fissa per ogni anno civile, al più tardi nove mesi prima dell'inizio dello 44 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
45 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849).
O sulle prestazioni 11
832.112.31
stesso, la quotaparte cantonale per gli abitanti del Cantone. La quotaparte cantonale ammonta almeno al 55 per cento.
2
Il Cantone di domicilio versa la sua quotaparte direttamente al fornitore di prestazioni. Le modalità vengono concordate tra il fornitore di prestazioni e il Cantone di domicilio. L'assicuratore e il Cantone di domicilio possono convenire che il Cantone paghi la sua quotaparte all'assicuratore e che quest'ultimo versi entrambe le quoteparti al fornitore di prestazioni. La fatturazione tra il fornitore di prestazioni e l'assicuratore è disciplinata dall'articolo 42 LAMal46.
Art. 8
47
La prescrizione o il mandato medico delle prestazioni degli infermieri o delle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio vanno definiti in base alla valutazione dei bisogni e del piano comune dei provvedimenti necessari.
2
La valutazione dei bisogni comprende l'analisi dello stato generale del paziente, dell'ambiente in cui vive, delle cure e dell'assistenza necessarie.
3
La valutazione dei bisogni si basa su criteri uniformi. I risultati sono registrati in un formulario. Deve essere segnatamente indicato il tempo necessario previsto. Le parti alla convenzione tariffale approntano un formulario uniforme.
3bis
La valutazione dei bisogni per le cure acute e transitorie si basa su criteri uniformi. I risultati sono registrati in un formulario uniforme.48 4
La valutazione dei bisogni nelle case di cura si basa sui livelli dei bisogni di cure (art. 9 cpv. 2). Il bisogno di cure stabilito dal medico equivale a una prescrizione o a un mandato medico.49 5 L'assicuratore può esigere che gli siano comunicati i dati della valutazione dei bisogni concernenti le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2.
6
La durata della prescrizione o del mandato medico non può superare: a. tre mesi, per pazienti affetti da una malattia acuta; b. sei mesi, per pazienti lungodegenti; c. due settimane, per pazienti che necessitano di cure acute e transitorie.50 6bis
Per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione infortuni a causa di una grande invalidità di grado medio o elevato, il mandato medico o la prescrizione medica è di durata illimitata per quanto concerne le prestazioni attinenti alla grande invalidità. L'assicurato deve comunicare all'assicuratore l'esito della 46 RS
832.10
47
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1997 2039).
48 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3527 6849 n. I).
Assicurazione contro le malattie 12
832.112.31
revisione dell'assegno per grandi invalidi. Al termine di una siffatta revisione, il mandato medico o la prescrizione medica vanno rinnovati.51 7 Le prescrizioni e i mandati medici di cui al capoverso 6 lettere a e b possono essere rinnovati.52
a53 Procedura di controllo e di conciliazione 1
I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere a e b e gli assicuratori convengono una procedura di controllo e di conciliazione comune in caso di cura ambulatoriale.
2
In assenza di convenzione tariffale, il governo cantonale, sentite le parti interessate, stabilisce la procedura di cui al capoverso 1.
3
La procedura serve alla verifica della valutazione dei bisogni e al controllo dell'adeguatezza e dell'economicità delle prestazioni. Le prescrizioni o i mandati medici possono essere verificati dal medico di fiducia (art. 57 LAMal54) se prevedono oltre 60 ore di cure per trimestre. Se prevedono meno di 60 ore per trimestre, vanno effettuate sistematiche verifiche a saggio.
Art. 9
55
1
Le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 effettuate da infermieri o da organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio devono essere fatturate secondo il tipo di prestazione fornita.
2
Le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 effettuate nelle case di cura devono essere fatturate secondo il bisogno di cure.
a56 51 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2436).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
53
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997 (RU 1997 2039). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
54 RS
832.10
55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
56
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. lug. 1997 (RU 1997 2436). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
O sulle prestazioni 13
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Sezione 3a:57 Consulenza nutrizionale
b58 1 I dietisti o le organizzazioni di dietetica ai sensi degli articoli 46, 50a e 52b OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o su mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:59 a.60 turbe del metabolismo; b.61 obesità (indice di massa corporea [IMC] superiore a 30) e malattie conseguenti al sovrappeso e concomitanti;
bbis.62 obesità e sovrappeso nel quadro di una «terapia individuale multiprofessionale ambulatoriale strutturata per bambini e adolescenti affetti da sovrappeso o obesità » di cui all'allegato 1 numero 4;
c. malattie
cardiovascolari;
d. malattie del sistema digestivo; e. malattie dei reni; f.
stato di malnutrizione o di denutrizione; g. allergie alimentari o reazioni allergiche dovute all'alimentazione.
2
Sono assunti al massimo i costi di sei sedute di consulenza nutrizionale prescritta dal medico curante. La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie ulteriori consultazioni.
3
Affinché la cura continui ad essere rimunerata dopo 12 consultazioni, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia propone all'assicuratore se e in quale misura la consulenza nutrizionale può essere continuata a carico dell'assicurazione.
57
Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 564).
58 Originario art. 9a.
59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5829).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
62 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 6 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5329).
Assicurazione contro le malattie 14
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Sezione 3b:63 Consulenza ai diabetici
c 1 L'assicurazione assume i costi della consulenza ai diabetici prestata previa prescrizione medica o mandato medico da:
a. infermiere e infermieri (art. 49 OAMal) con formazione speciale riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI), b. un centro di consulenza dell'Associazione svizzera per il diabete, autorizzato conformemente all'articolo 51 OAMal, che dispone del personale diplomato con formazione speciale riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI).
2
La consulenza ai diabetici comprende i consigli e l'istruzione attinenti all'ambito delle cure (Diabetes mellitus).
3
L'assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute per prescrizione medica.
Se la consulenza dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo dieci sedute, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la consulenza può essere continuata a carico dell'assicurazione.64 4 I dietisti (art. 50a OAMal) che operano in centri di consulenza dell'Associazione svizzera per il diabete possono effettuare le prestazioni di cui all'articolo 9b capoverso 1 lettera a e capoversi 2 e 3.
Sezione 4: Logopedia
Art. 10
Principio
I logopedisti curano, previa prescrizione medica, i pazienti affetti da turbe del linguaggio, dell'articolazione, della voce e della dizione conseguenti a: a. danno cerebrale causato da infezione, trauma, postumi operatori, intossicazione, tumore o turbe vascolari;
b. affezioni foniatriche (ad es. malformazione parziale o totale delle labbra, del palato e della mascella; alterazione della mobilità della lingua e della muscolatura della bocca o del velo palatino d'origine infettiva, traumatica o postoperatoria; disfonia funzionale ipocinetica o ipercinetica; alterazioni della funzione della laringe d'origine infettiva, traumatica o postoperatoria).
63 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).
64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4253).
O sulle prestazioni 15
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Art. 11
Condizioni
1
L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodici sedute di terapia logopedica effettuate in un periodo non superiore ai tre mesi dalla prescrizione medica.
2
Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.
3
Se una terapia logopedica dev'essere continuata a carico dell'assicurazione dopo una cura equivalente a 60 sedute di un'ora comprese in un periodo di un anno, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli una relativa proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.
4
Il medico curante deve informare il medico di fiducia almeno una volta all'anno in merito al decorso e all'ulteriore indicazione della terapia.
5
I rapporti trasmessi al medico di fiducia in applicazione dei capoversi 3 e 4 possono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione obbligatoria dell'assicuratore.
Capitolo 3: Misure di prevenzione
Art. 12
65
L'assicurazione assume i costi delle misure di medicina preventiva seguenti (art. 26 LAMal66): a. vaccinazioni profilattiche (art. 12a); b. misure di profilassi di malattie (art. 12b); c. esami sullo stato di salute generale (art. 12c); d. misure per l'individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio (art. 12d); e. misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale, incluse le misure destinate a tutte le persone di una determinata classe d'età oppure a tutti gli uomini o donne (art. 12e).
65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).
66 RS
832.10
Assicurazione contro le malattie 16
832.112.31
a67 Vaccinazioni profilattiche L'assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate: Misura
Condizione
a.68 Vaccinazione e richiami contro difteria, tetano, pertosse, poliomielite; vaccinazione contro morbillo, orecchioni, rosolia Secondo il «Calendario vaccinale svizzero 2014» (Calendario vaccinale 201469) curato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV).
Dal 1.1.2013 al 31.12.2015, per le persone nate dopo il 31.12.1963, le vaccinazioni contro morbillo, orecchioni, rosolia non sono soggette ad alcuna franchigia.
b.70 Vaccinazione contro l'Haemofilus influenzae
Per i fanciulli fino a cinque anni, secondo il Calendario vaccinale 2014.
c. Vaccinazione contro l'influenza 1. Vaccinazione annuale per le persone esposte a un elevato rischio di complicazioni secondo la categoria a) delle raccomandazioni per la vaccinazione contro l'influenza stagionale stabilite dall'UFSP, dal gruppo di lavoro Influenza e dalla CFV del 21 giugno 2010 (Bollettino UFSP 25/201071; solo in tedesco e francese).
2. In caso di minaccia di pandemia d'influenza o nel corso di tale pandemia, per coloro ai quali l'UFSP raccomanda una vaccinazione (conformemente all'art. 12 dell'O del 27 apr. 2005 sulla pandemia di influenza, OPI).
Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per la vaccinazio67 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007 (RU 2007 6839). Nuovo testo giusta il
n. I dell'O del DFI del 10 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1925).
68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
69 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
71 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
O sulle prestazioni 17
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Misura
Condizione
ne, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.
d.72 Vaccinazione contro l'epatite B 1. Per i neonati di madri HbsAg-positive e le persone esposte a rischi di contagio.
Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.
2. Vaccinazione secondo le raccomandazioni stabilite nel 1997 dall'UFSP e dalla CFV (Allegato al Bollettino dell'UFSP 5/9873 e Complemento del Bollettino 36/9874), secondo il Calendario vaccinale 2014.
e. Vaccinazione passiva con Epatite BImmunglobuline
Per i neonati di madri HBsAg-positive.
f.75 Vaccinazione contro i pneumococchi
Secondo il Calendario vaccinale 2014.
1. Con vaccino polisaccaridico: adulti a partire dai 65 anni nonché adulti e fanciulli di età superiore ai due anni, con una malattia cronica grave, stato di deficienza immunitaria, diabete mellito, fistola di liquido cefalorachidiano, asplenia funzionale o anatomica, impianto cocleare, malformazione della base del cranio o prima di una splenectomia o di un impianto cocleare.
2. Con vaccino coniugato: fanciulli di età inferiore ai cinque anni.
g.76 Vaccinazione contro i meningococchi
Secondo il Calendario vaccinale 2014.
Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d'età.
72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
73 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 74 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
Assicurazione contro le malattie 18
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Misura
Condizione
Se effettuato per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall'assicurazione.
h. Vaccinazione contro la tubercolosi Con il vaccino BCG secondo le direttive dell'Associazione svizzera contro la tubercolosi e le malattie polmonari (ASTP) e dell'UFSP del 1996 (Bollettino dell'UFSP 16/199677).
i.78 Vaccinazione contro l'encefalite da zecca (FSME)
Secondo il Calendario vaccinale 2014.
Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.
j.79 Vaccinazione contro la varicella Secondo il Calendario vaccinale 2014.
k. Vaccinazione contro i virus del papilloma umano (HPV) 1. Conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP e della CFV del giugno 2007 (Bollettino dell'UFSP n.
25/200780):
a. vaccinazione generale delle ragazze in età scolastica;
b. vaccinazione delle donne d'età compresa tra i 15 e i 26 anni. Questa disposizione è applicabile fino al 31 dicembre 2017.
2. Vaccinazione nel quadro di programmi cantonali di vaccinazione che devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:
a. l'informazione ai giovani appartenenti ai gruppi target e ai loro genitori (o rappresentanti legali) in merito alla disponibilità della vaccinazione e alle raccomandazioni dell'UFSP e della CFV è garantita;
b. l'acquisto del vaccino avviene in modo centralizzato;
c. la completezza delle vaccinazioni 77 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
80 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
O sulle prestazioni 19
832.112.31
Misura
Condizione
(schema di vaccinazione conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP e della CFV) è ricercata; d. le prestazioni e gli obblighi dei responsabili del programma, dei medici che effettuano le vaccinazioni e degli assicuratori malattia sono definiti;
e. il rilevamento di dati, il conteggio, i flussi delle informazioni e delle finanze sono disciplinati.
3. Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia.
l.81 Vaccinazione contro l'epatite A Secondo il Calendario vaccinale 2014.
Per le seguenti persone: - per pazienti affetti da una malattia cronica del fegato
- per bambini provenienti da Paesi con un'endemicità media o elevata che vivono in Svizzera e che ritornano al loro Paese d'origine per un soggiorno temporaneo - per persone che si iniettano droghe - per uomini che hanno contatti sessuali con altri uomini al di fuori di una relazione stabile.
Vaccinazione post-esposizione entro sette giorni dall'esposizione.
Se effettuato per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall'assicurazione.
m. Vaccinazione contro la rabbia Vaccinazione post-esposizione dopo il morso di un animale affetto, o sospettato di essere affetto, dalla rabbia.
Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.
81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
Assicurazione contro le malattie 20
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b82 Misure di profilassi di malattie L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure di profilassi di malattie alle condizioni elencate: Misura
Condizione
a. Profilassi alla vitamina K Per i neonati (3 dosi).
b. Profilassi del rachitismo mediante vitamina D
Durante il primo anno.
c.83 Profilassi post-esposizione ad HIV Secondo le raccomandazioni dell'UFSP del 4 settembre 2006 (Bollettino dell'UFSP n. 36, 2006).
Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.
d84 Immunizzazione passiva postesposizione
Secondo le raccomandazioni dell'UFSP e della CFV (direttive e raccomandazioni «immunizzazione passiva postesposizione» dell'ottobre 2004)85.
Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.
e.86 Mastectomia e/o annessectomia profilattica
Per le portatrici di mutazioni o delezioni del gene BRCA1 o BRCA2.
c87 Esami sullo stato di salute generale L'assicurazione assume i costi dei seguenti esami sullo stato di salute generale: Misura
Condizione
a. Esame dello stato di salute e dello sviluppo del fanciullo in età prescolare Secondo le raccomandazioni pubblicate nel manuale «Esami preventivi» della Società svizzera di pediatria (2a edizione, Berna 1993). In totale otto esami.
82 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).
83 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821). Nuovo testo giusta il n.
I dell'O del DFI del 31 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2669).
84 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821). Nuovo testo giusta il n.
I dell'O del DFI del 31 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2669).
85 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 86 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011 (RU 2011 6487). Nuovo testo giusta il n.
I dell'O del DFI del 12 giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3553).
87 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).
O sulle prestazioni 21
832.112.31
d88 Misure per l'individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l'individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio alle condizioni elencate: Misura
Condizione
a. Test HIV
Per i neonati di madri sieropositive e le persone esposte a pericolo di contagio, seguito da un colloquio che dev'essere documentato.
b. Colonoscopia
In caso di cancro del colon in famiglia (ne sono stati affetti almeno 3 parenti di primo grado o uno prima dell'età di 30 anni).
c. Esame della pelle In caso di rischio accresciuto di melanoma in famiglia (melanoma riscontrato in un parente di primo grado).
d.89 Mammografia
In caso di cancro del seno della madre, della figlia o della sorella. Frequenza secondo la valutazione clinica, fino ad un esame preventivo l'anno. La prima mammografia deve essere preceduta da un colloquio approfondito con spiegazioni e consulenza, che va documentato.
La mammografia va effettuata da un medico specialista in radiologia medica.
La sicurezza degli apparecchi deve corrispondere alle linee direttrici UE del 1996 (European Guidelines for quality assurance in mammography screening, 2nd edition).
e. Test di contrattura muscolare in vitro in esito alla diagnosi di una predisposizione all'ipertermia maligna Per persone che, durante un'anestesia, hanno presentato un episodio sospetto d'ipertermia maligna e per i consanguinei di primo grado di persone per le quali un'ipertermia maligna sotto anestesia è conosciuta ed è documentata una predisposizione all'ipertermia maligna.
In un centro riconosciuto dall'European Malignant Hyperthermia Group.
88 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).
89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 14 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2755).
Assicurazione contro le malattie 22
832.112.31
Misura
Condizione
f.90 Consulenza genetica, indicazione per le analisi genetiche e prescrizione delle relative analisi di laboratorio in conformità dell'elenco delle analisi (EA), in caso di sospetta predisposizione a una malattia cancerogena ereditaria A pazienti e familiari di primo grado di pazienti affetti da: - una sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia
- poliposi del colon/forma attenuata di poliposi del colon
- sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC) - retinoblastoma.
Da parte di medici specializzati in medicina genetica o di membri del «Network for Cancer Predisposition Testing and Counseling» del Gruppo svizzero di ricerca clinica sul cancro (SAAK) in grado di dimostrare di aver svolto una collaborazione scientifica con un medico specializzato in medicina genetica.
e91 Misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate: Misura
Condizione
a.92 Screening di: fenilchetonuria, galattosemia, deficit in biotinidasi, sindrome adrenogenitale, ipotiroidismo congenito, carenza di acil-CoA deidrogenasi a catena media (MCAD), fibrosi cistica.
Per i neonati.
Analisi di laboratorio secondo l'Elenco delle analisi (EL).
90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).
91 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).
92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 6 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5329).
O sulle prestazioni 23
832.112.31
Misura
Condizione
b. Esame
ginecologico
preventivo,
compreso lo striscio I primi due anni: un esame ogni anno, compreso lo striscio. Successivamente, se i risultati sono normali, un esame ogni tre anni; altrimenti frequenza degli esami secondo la valutazione clinica.
c.93 Mammografia di diagnosi precoce Dai 50 anni, ogni due anni. Nell'ambito di un programma di diagnosi precoce del cancro del seno secondo l'ordinanza del 23 giugno 199994 sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia. Per questa prestazione non è riscossa nessuna franchigia.
d.95 Individuazione precoce del carcinoma del colon
Persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni Metodi d'esame: - identificazione del sangue occulto nelle feci, ogni due anni, analisi di laboratorio secondo l'elenco delle analisi (EA), colonoscopia in caso di esito positivo; oppure - colonoscopia, ogni dieci anni.
Se l'esame si svolge nel quadro dei programmi nei Cantoni di Vaud e Uri, per la prestazione non è riscossa nessuna franchigia.
93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6083).
94 RS
832.102.4
95 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 10 giu. 2013 (RU 2013 1925). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
Assicurazione contro le malattie 24
832.112.31
Capitolo 4: Prestazioni specifiche di maternità
Art. 13
Esami di controllo
In caso di maternità, l'assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29 cpv. 2 lett. a LAMal96): Misura
Condizione
a. Controlli
1.97Sette esami in caso di gravidanza normale
- Prima consultazione: anamnesi, esame clinico e vaginale e consigli, esame delle varici e degli edemi alle gambe. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie secondo l'elenco delle analisi (EA).
- Ulteriori consultazioni: controllo del peso, della pressione sanguigna, dello stato del fondo, uroscopia e ascoltazione dei toni cardiaci fetali. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie in secondo l'elenco delle analisi (EA).
2. In caso di gravidanza a rischio Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica
b.98 Controllo agli ultrasuoni 1. In caso di gravidanza normale: un esame di routine tra la 11a e la 14a
settimana di gravidanza; un esame di routine tra la 20a e la 23a settimana di gravidanza Dopo approfondito colloquio, con spiegazioni e consulenza, che dev'essere documentato.
Effettuazione, secondo le «raccomandazioni relative agli esami con ultrasuoni durante la gravidanza» della Società Svizzera di Ultrasuoni in Medicina (SGUM), nella versione del 15 ottobre 2002, solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli esami ecografici in gravidanza (SGUM).
2. In caso di gravidanza a rischio Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica.
Solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli ultrasuoni in gravidanza (SGUM) 96
RS 832.10
97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).
98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3553).
O sulle prestazioni 25
832.112.31
Misura
Condizione
c.99 Esami preparto mediante cardiotocografia
In caso di gravidanza a rischio d.100 Amniocentesi, prelievo di villi coriali
Dopo approfondito colloquio con spiegazioni e consulenza che dev'essere autenticato nei casi seguenti: - donne a partire dai 35 anni d'età
(sono determinanti gli anni compiuti al termine calcolato della nascita) - donne d'età inferiore ai 35 anni, presso le quali sussiste un rischio pari o superiore a 1:380 che il bambino sia affetto da una malattia di origine esclusivamente genetica.
Analisi di laboratorio secondo l'elenco delle analisi (EA).
e. Controllo post-partum un esame Tra la sesta e la decima settimana postpartum: anamnesi intermedia, esame clinico e ginecologico, consulenza compresa.
Art. 14
Preparazione al parto L'assicurazione assume un contributo di 100 franchi per un corso di preparazione al parto, eseguito in gruppo e diretto dalla levatrice.
Art. 15
Consulenza per l'allattamento 1
La consulenza per l'allattamento (art. 29 cpv. 2 lett. c LAMal101) è assunta dall'assicurazione se dispensata da una levatrice o da un infermiere con relativa formazione speciale.
2
La rimunerazione è limitata a tre sedute.
Art. 16
102
Le levatrici possono effettuare a carico dell'assicurazione le prestazioni seguenti: a. le prestazioni di cui all'articolo 13 lettera a: 99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3553).
100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1925).
101 RS 832.10 102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).
Assicurazione contro le malattie 26
832.112.31
1. in caso di gravidanza normale, la levatrice può effettuare sei esami di controllo. Deve segnalare all'assicurata che una consultazione medica è indicata prima della sedicesima settimana di gravidanza, 2. in caso di gravidanza a rischio, senza patologia manifesta, la levatrice collabora con il medico. In caso di gravidanza patologica, la levatrice effettua le prestazioni secondo la prescrizione medica; b. nel corso di un esame di controllo, la levatrice può prescrivere un controllo agli ultrasuoni di cui all'articolo 13 lettera b; c. le prestazioni di cui all'articolo 13 lettere c ed e, come pure agli articoli 14 e 15.
2
Le levatrici possono fare effettuare le necessarie analisi di laboratorio per le prestazioni di cui all'articolo 13 lettere a ed e secondo una designazione separata nell'elenco delle analisi.
2
Possono anche effettuare a carico dell'assicurazione prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2. Queste prestazioni vanno effettuate dopo un parto a domicilio, un parto ambulatoriale o dopo l'uscita anticipata dall'ospedale oppure dalla casa per partorienti.
Capitolo 5: Cure dentarie
Art. 17
Malattie dell'apparato masticatorio L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle seguenti malattie gravi e non evitabili dell'apparato masticatorio (art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal103). La condizione è che l'affezione abbia il carattere di malattia; la cura va assunta dall'assicurazione solo in quanto la malattia la esiga: a. malattie
dentarie:
1. granuloma dentario interno idiopatico, 2. dislocazioni o soprannumero di denti o germi dentari che causano una malattia (ad es. ascesso, ciste); b. malattie del parodonto (parodontopatie): 1. parodontite
prepuberale,
2. parodontite giovanile progressiva, 3. effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti; c. malattie dei mascellari e dei tessuti molli: 1. tumori benigni dei mascellari, della mucosa e lesioni pseudo-tumorali, 2. tumori maligni del viso, dei mascellari e del collo, 3. osteopatie dei mascellari, 4. cisti (senza legami con elementi dentari), 5. osteomieliti dei
mascellari;
103 RS 832.10
O sulle prestazioni 27
832.112.31
d. malattie dell'articolazione temporo-mandibolare e dell'apparato motorio: 1. artrosi dell'articolazione temporo-mandibolare, 2. anchilosi, 3. lussazione del condilo e del disco articolare; e. malattie del seno mascellare: 1. rimozione di denti o frammenti dentali dal seno mascellare, 2. fistola oro-antrale;
f.
disgrazie che provocano affezioni considerate come malattie, quali: 1. sindrome dell'apnea del sonno, 2. turbe gravi di deglutizione, 3. asimmetrie cranio-facciali gravi.
Art. 18
Malattie sistemiche104 1
L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle malattie gravi sistemiche seguenti o ai loro postumi e necessarie al trattamento dell'affezione: (art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal105):
a.106 malattie del sistema sanguigno: 1. neutropenia,
agranulocitosi,
2. anemia
aplastica
grave,
3. leucemie, 4. sindromi mielodisplastiche (SMD), 5. diatesi emorragiche.
6. sindrome
pre-leucemica,
7. granulocitopenia cronica,
8. sindrome del «lazy-leucocyte», 9. diatesi emorragiche;
b. malattie del metabolismo: 1. acromegalia, 2. iperparatiroidismo, 3. ipoparatiroidismo idiopatico,
4. ipofosfatasi (rachitismo genetico dovuto ad una resistenza alla vitamina D);
c. altre
malattie:
1. poliartrite cronica con lesione ai mascellari, 2. morbo di Bechterew con lesione ai mascellari, 104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).
105 RS 832.10 106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).
Assicurazione contro le malattie 28
832.112.31
3. artrite psoriatica con lesione ai mascellari, 4. sindrome di Papillon-Lefèvre, 5. sclerodermia, 6. AIDS, 7. psicopatie gravi con lesione consecutiva grave della funzione masticatoria;
d. malattie delle ghiandole salivari; e.107 … 2
Le spese delle prestazioni di cui al capoverso 1 vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.108
Art. 19
109
L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie necessarie per conseguire le cure mediche (art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal111) in caso di: a. sostituzione delle valvole cardiache, impianto di protesi vascolari o di shunt del cranio;
b. interventi che necessitano di un trattamento immunosoppressore a vita; c. radioterapia o chemioterapia di una patologia maligna; d. endocardite; e.112 sindrome dell'apnea da sonno.
a113 Infermità congenite
1
L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie conseguenti ad infermità congenita di cui al capoverso 2, se:114
a. le cure sono necessarie dopo il 20° anno di età; 107 Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).
108 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2002 3013).
109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).
110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
111 RS
832.10
112 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
113 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1997 564).
114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 4 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2697).
O sulle prestazioni 29
832.112.31
b. le cure sono necessarie prima del 20° anno di età per persona soggetta alla LAMal115 ma non all'assicurazione federale per l'invalidità (AI).
2
Sono infermità congenite ai sensi del capoverso 1: 1. displasia
ectodermale;
2. malattie bullose congenite della pelle (epidermolisi bullosa ereditaria, acrodermatite enteropatica e pemfigo cronico benigno familiare);
3. condrodistrofia (per es.: acondroplasia, ipocondroplasia, displasia epifisaria multipla);
4. disostosi
congenite;
5. esostosi cartilagine, per quanto sia necessaria un'operazione; 6. emiipertrofie ed altre asimmetrie corporee congenite, per quanto sia necessaria un'operazione;
7. difetti ossei del cranio; 8. sinostosi del cranio; 9. malformazioni vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebre saldate a blocco tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia della vertebra); 10. artromiodisplasia congenita (artrogriposi); 11. distrofia muscolare progressiva e altre miopatie congenite; 12. miosite ossificante progressiva congenita; 13. cheilo-gnato-palatoschisi (fessura labiale, mascellare, palatina); 14. fessure facciali mediane, oblique e trasversali; 15. fistole congenite del naso e delle labbra; 16.116 proboscide laterale; 17.117 displasie dentarie congenite, per quanto ne siano colpiti in modo grave almeno 12 denti della seconda dentizione dopo la crescita e se è prevedibile trattarli definitivamente mediante una posa di corone; 18. anodontia congenita totale o anodontia congenita parziale, per assenza di almeno due denti permanenti contigui o di quattro denti permanenti per ogni mascella ad esclusione dei denti del giudizio; 19. iperodontia congenita, quando il o i denti soprannumerari provocano una deformazione intramascellare o intramandibolare per cui sia necessaria una cura a mezzo di apparecchi; 115 RS 832.10
116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923).
117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923).
Assicurazione contro le malattie 30
832.112.31
20. micrognatismo inferiore congenito, se, nel corso del primo anno di vita, provoca delle turbe di deglutizione e di respirazione che rendono necessaria una cura o se: -
l'esame craniometrico rivela una discrepanza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB di 9° o più (rispettivamente con un angolo di almeno 7° combinato con un angolo mascellobasale di almeno 37°); i denti permanenti, ad esclusione dei denti del giudizio, presentano una nonocclusione di almeno tre paia di denti antagonisti nei segmenti laterali per metà di mascella;
21. mordex apertus congenito, se provoca una beanza verticale dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 40° e più (rispettivamente di almeno 37° combinato con un angolo ANB di 7° e più).
Mordex clausus congenito, se provoca una sopraocclusione dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 12° o meno (rispettivamente di 15° o meno combinato con un angolo ANB di 7° e più); 22. prognatismo inferiore congenito, quando l'esame craniometrico rivela una divergenza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB di almeno -1° e quando almeno due paia di denti antagonisti della seconda dentizione si trovano in posizione d'occlusione incrociata o a martello, o quando esiste una divergenza di +1° e meno combinato con un angolo mascello-basale di 37° e più, o di 15° o meno; 23. epulis dei neonati; 24. atresia delle coane (uni o bilaterale); 25. glossoschisi; 26. macroglossia e microglossia congenite, per quanto sia necessaria un'operazione della lingua;
27. cisti e tumori congeniti della lingua; 28.118 affezioni congenite delle ghiandole salivari e dei loro canali escretori (fistole, stenosi, cisti, tumori, ectasie e ipo- o aplasie di tutte le grandi ghiandole salivari importanti);
28a.119 ritenzione o anchilosi congenita di denti se sono colpiti diversi molari oppure almeno due premolari o molari contigui della seconda dentizione (esclusi i denti del giudizio); l'assenza di abbozzi (esclusi i denti del giudizio) è equiparata alla ritenzione e all'anchilosi dei denti; 29. cisti congenite del collo, fistole e fessure cervicali congenite e tumori congeniti (cartilagine di Reichert);
118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150).
119 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150).
O sulle prestazioni 31
832.112.31
30. emangioma cavernoso o tuberoso; 31. linfangioma congenito, se è necessaria un'operazione; 32. coagulopatie e trombocipatie congenite (emofilie ed altri difetti dei fattori di coagulazione);
33. istiocitosi (granuloma eosinofilo, morbo di Hand-Schüller-Christian e Letterer-Siwe);
34. malformazioni del sistema nervoso centrale e del suo rivestimento (encefalocele, ciste aracnoide, mielomeningocele ed idromielia, meningocele, megaloencefalia, porencefalia, diastematomielia);
35. affezioni eredodegenerative del sistema nervoso (per es.: atassia di Friedreich, leucodistrofie ed affezioni progressive della materia grigia, atrofie muscolari di origine spinale o neurale, disautonomia familiare, analgesia congenita);
36. epilessia congenita; 37. paralisi cerebrali congenite (spastiche, atetosiche ed atassiche); 38. paralisi e paresi congenite; 39. ptosi congenita della palpebra; 40. aplasia dei canali lacrimali; 41. anoftalmia; 42. tumori congeniti della cavità orbitale; 43. atresia congenita dell'orecchio, compresa l'anotia e la microtia; 44. malformazioni congenite dello scheletro del padiglione auricolare; 45. turbe congenite del metabolismo dei mucopolisaccaridi e delle glicoproteine (p. es.: morbo di Pfaundler-Hurler, morbo di Morquio); 46. turbe congenite del metabolismo delle ossa (p. es.: ipofosfatasia, displasia diafisaria progressiva di Camurati-Engelmann, osteodistrofia di JafféLichtenstein, rachitismo resistente alla vitamina D); 47. turbe congenite della funzione tiroidea (atireosi, ipotireosi, cretinismo); 48. turbe congenite della funzione ipotalamo-ipofisaria (nanismo ipofisario, diabete insipido, sindrome di Prader-Willi e sindrome di Kallmann);
49. turbe congenite della funzione delle gonadi (sindrome di Turner, malformazioni delle ovaie, anorchismo, sindrome di Klinefelter);
50. neurofibromatosi; 51. angiomatosi encefalo-trigeminea (Sturge-Weber-Krabbe); 52. distrofie congenite del tessuto connettivo (p. es.: sindrome di Marfan, sindrome di Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthoma elastico);
Assicurazione contro le malattie 32
832.112.31
53. teratomi e altri tumori delle cellule germinali (p. es.: disgerminoma, carcinoma embrionale, tumore misto delle cellule germinali, tumore vitellino, coriocarcinoma, gonadoblastoma).
Capitolo 6: Mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici
Art. 20
120
L'assicurazione assume una determinata rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi che servono alla cura o alla diagnosi per sorvegliare il trattamento e le conseguenze di una malattia, consegnati previa prescrizione medica dai centri di consegna secondo l'articolo 55 OAMal e utilizzati dalla persona assicurata da sola o con l'aiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi e alla cura.
a121 Elenco dei mezzi e degli apparecchi 1
I mezzi e gli apparecchi sono definiti per metodi e per gruppo nell'allegato 2.
2
I mezzi e gli apparecchi che sono impiantati nel corpo o utilizzati da fornitori di prestazioni secondo l'articolo 35 capoverso 2 LAMal122 nel quadro della loro attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non figurano nell'elenco. La loro rimunerazione e quella della corrispettiva diagnosi o cura sono stabilite nelle convenzioni tariffali. 3 L'elenco dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Le modifiche sono pubblicate nel sito Internet dell'UFSP123. L'elenco completo è pubblicato di regola una volta all'anno124. 125
Art. 21
126
La domanda d'ammissione nell'elenco di nuovi mezzi e apparecchi e della corrispettiva rimunerazione va presentata all'UFSP. L'UFSP esamina la domanda e la sottopone alla Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi.
120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2007 3581).
121 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3581).
122 RS
832.10
123 www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco dei mezzi e degli apparecchi 124 L'elenco può essere ordinato presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).
126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3581).
O sulle prestazioni 33
832.112.31
Art. 22
Limitazioni
L'ammissione nell'elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità, la durata dell'utilizzo, le indicazioni mediche o l'età degli assicurati.
Art. 23
Requisiti
Riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell'elenco, possono essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette di veicolare. È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il centro di consegna.
Art. 24
Rimunerazione
1
I mezzi e gli apparecchi sono rimunerati al massimo fino a un importo pari a quello indicato nell'elenco per la corrispettiva categoria.
2
Se l'importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato nell'elenco, la differenza è a carico dell'assicurato.
3
L'ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di regola noleggiati.
4
L'assicurazione assume i costi conformemente all'allegato 2 solo per mezzi e apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, può essere prevista nell'elenco una rimunerazione dei costi d'adeguamento e di manutenzione necessari. I costi d'adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio.
Capitolo 7:
Contributo alle spese di cure balneari, di trasporto e di salvataggio
Art. 25
Contributo alle spese di cure balneari L'assicurazione assume, durante al massimo 21 giorni per anno civile, un contributo giornaliero di 10 franchi alle spese di cure balneari prescritte dal medico.
Art. 26
Contributo alle spese di trasporto 1
L'assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi per anno civile.
2
Il trasporto dev'essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso.
Assicurazione contro le malattie 34
832.112.31
Art. 27
Contributo alle spese di salvataggio Per salvataggi in Svizzera, l'assicurazione assume il 50 per cento delle relative spese.
Il contributo massimo è di 5000 franchi per anno civile.
Capitolo 8: Analisi e medicamenti Sezione 1: Elenco delle analisi
Art. 28
127 1 L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 LAMal128 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 3 sotto il titolo Elenco delle analisi (abbreviato «EA»).129 2 L'elenco delle analisi non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche sono pubblicate nel sito Internet dell'UFSP130. L'elenco completo è pubblicato di regola una volta all'anno131.132 Sezione 2: Elenco dei medicamenti con tariffa
Art. 29
133 1 L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 2 LAMal134 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 4 sotto il titolo di Elenco dei medicamenti con tariffa (abbreviato «EMT»).
2
L'elenco dei medicamenti con tariffa non viene pubblicato né nella RU né nella RS. Esso è diffuso di regola ogni anno ed è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna.135 127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1996, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2430).
128 RS
832.10
129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2546).
130 www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco delle analisi
131 L'elenco può essere ordinato presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).
133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).
134 RS 832.10 135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 3013).
O sulle prestazioni 35
832.112.31
Sezione 3: Elenco delle specialità
Art. 30
Principio
1
Un medicamento è ammesso nell'elenco delle specialità se:136 a.137 ne sono dimostrati l'efficacia, il valore terapeutico e l'economicità; b.138 è stato omologato dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).
2
…139
a140 141 Domanda di ammissione 1 Una domanda di ammissione nell'elenco delle specialità deve contenere in particolare:
a. il preavviso di Swissmedic, in cui si comunicano la prevista omologazione ed i dati concernenti le indicazioni e i dosaggi da omologare; b. l'informazione specializzata fornita a Swissmedic; bbis.142 in caso di preparati originali protetti da un brevetto: i numeri dei brevetti e i certificati protettivi complementari con la data di scadenza; c. le informazioni specializzate approvate all'estero, se il medicamento è già omologato all'estero; d. il riassunto della documentazione clinica inoltrato a Swissmedic; e. gli studi clinici più importanti; f.
i prezzi di fabbrica per la consegna praticati in tutti gli Stati di riferimento ai sensi dell'articolo 35 e il prezzo d'obiettivo per la Comunità europea; g.143 ...
2
Unitamente alla decisione di omologazione e al relativo attestato si devono presentare in seguito l'informazione specializzata definitiva con l'indicazione di eventuali modifiche e il prezzo d'obiettivo definitivo per la Comunità europea.
136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 3013).
139 Abrogato dal n. II 2 dell'O del DFI del 26 ott. 2001, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3397).
140 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 3013).
141 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 mar. 2012 alla fine del presente testo.
142 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1757).
143 Abrogata dal n. I dell'O del DFI dell'8 mag. 2013, con effetto dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1357).
Assicurazione contro le malattie 36
832.112.31
Art. 31
144
L'UFSP sottopone le domande di ammissione nell'elenco delle specialità alla Commissione federale dei medicamenti (CFM).
2
L'UFSP mette a disposizione della CFM, in occasione della seduta di quest'ultima, i documenti di cui all'articolo 30a. Può fornire alla CFM altri documenti pertinenti.
3
La CFM classifica ogni medicamento in una delle categorie seguenti: a. assoluta innovazione medico-terapeutica; b. progresso terapeutico;
c. diminuzione del costo rispetto ad altri medicamenti; d. nessun progresso terapeutico e nessuna diminuzione del costo; e. inadeguato per l'assicurazione sociale malattie.
4
L'UFSP può trattare le domande di ammissione senza sottoporle alla CFM qualora esse riguardino:
a. nuove forme galeniche, grandezze d'imballaggio o dosaggi di medicamenti che figurano già nell'elenco delle specialità, all'interno delle indicazioni esistenti; b. medicamenti per cui è stata presentata una domanda presso Swissmedic giusta l'articolo 12 della legge del 15 dicembre 2000145 sugli agenti terapeutici, se il preparato originale figura già nell'elenco delle specialità; c. medicamenti in co-marketing il cui preparato di base figura già nell'elenco delle specialità.
5
Di regola l'UFSP decide sull'ammissione definitiva nell'elenco delle specialità entro 60 giorni dall'omologazione definitiva di Swissmedic, a condizione che le domande di ammissione siano presentate con il preavviso di Swissmedic secondo l'articolo 30a capoverso 1 lettera a e corredate dalla documentazione completa.
a146 Procedura di ammissione accelerata 1
Se Swissmedic ha già approvato lo svolgimento di una procedura di omologazione accelerata giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001147 sui medicamenti, l'UFSP esegue una procedura di ammissione accelerata.
2
Nella procedura di ammissione accelerata una domanda può essere presentata al più tardi 20 giorni prima della seduta della CFM durante la quale verrà trattata.
144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1357).
145 RS
812.21
146 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013). Nuovo testo giusta il n.
I dell'O del DFI dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1357).
147 RS
812.212.21
O sulle prestazioni 37
832.112.31
Art. 32
148
Per la valutazione dell'efficacia, l'UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all'omologazione. Swissmedic può esigere ulteriori documenti.
Art. 33
149
1
Il valore terapeutico di un medicamento in relazione alla sua efficacia e alla sua composizione è valutato dal profilo clinico-farmatologico e galenico, in rapporto agli effetti secondari e al pericolo di abuso.
2
Per la valutazione del valore terapeutico, l'UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all'omologazione. Swissmedic può esigere ulteriori documenti.150
Art. 34
Economicità
1
.. 151
2
Per determinare se un medicamento è economico si terrà conto: a. dei prezzi di fabbrica per la consegna praticati all'estero; b. dell'efficacia terapeutica rispetto ad altri medicamenti con uguale indicazione o effetti analoghi;
c. del costo giornaliero o della cura rispetto a quello di medicamenti con uguale indicazione o effetti analoghi; d. di un premio all'innovazione per una durata massima di 15 anni se si tratta di un medicamento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 lettere a e b; in questo premio sono presi equamente in considerazione i costi di ricerca e di sviluppo. 152 3
...153
Art. 35
154
Di regola, il prezzo di fabbrica per la consegna di un medicamento, dedotta l'imposta sul valore aggiunto, non può superare il relativo prezzo medio di fabbrica 148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 3013).
149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 3013).
151 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, con effetto dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).
152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 3013).
153 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, con effetto dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).
154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 3013).
Assicurazione contro le malattie 38
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per la consegna praticato in Stati con strutture economiche comparabili nel settore farmaceutico. L'UFSP procede al paragone con Stati in cui il prezzo di fabbrica per la consegna può essere determinato inequivocabilmente da disposizioni di autorità o di federazioni.
2
Gli Stati presi a paragone sono Germania, Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Francia e Austria. Si può eseguire il paragone con ulteriori Stati.155 3 Il titolare dell'omologazione comunica all'UFSP i prezzi di fabbrica per la consegna praticati negli Stati di riferimento di cui al capoverso 2. Calcola tali prezzi in base ai regolamenti di autorità o di federazioni e li fa attestare da un'autorità o da una federazione. I prezzi sono convertiti in franchi svizzeri in base a un tasso di cambio medio calcolato dall'UFSP sull'arco di dodici mesi.156
a157 Parte propria alla distribuzione 1
Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta al:
a. 12 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 879.99 franchi;
b. 7 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 880 franchi e 2569.99 franchi;
c. 0 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna è superiore a 2570 franchi.
2
Il supplemento per imballaggio per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta a:
a. 4 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 4.99 franchi; b. 8 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 5 franchi e 10.99 franchi;
c. 12 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 11 franchi e 14.99 franchi;
d. 16 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 15 franchi e 879.99 franchi;
e. 60 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 880 franchi e 2569.99 franchi; f. 240 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è superiore a 2570 franchi.
3
Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti non soggetti a prescrizione medica ammonta all'80 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna.
155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).
156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1769).
157 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000 (RU 2000 3088). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).
O sulle prestazioni 39
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4
La parte propria alla distribuzione è fissata in modo uniforme per tutti i fornitori.
L'UFSP può tenere conto di condizioni di distribuzione particolari.
b158 159 Riesame triennale delle condizioni di ammissione 1 L'UFSP riesamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali di cui all'articolo 65d capoverso 1 OAMal una volta ogni anno civile. Nel quadro di questo riesame verifica di volta in volta tutti i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell'elenco delle specialità ad intervalli di tre anni, in ordine cronologico decrescente fino al 1955.
2
Il capoverso 1 non si applica ai preparati originali che, dall'ultimo riesame delle condizioni di ammissione, sono stati sottoposti a un riesame del prezzo in base a un'estensione dell'indicazione oppure a una modificazione o soppressione di una limitazione ai sensi dell'articolo 65f capoverso 2 secondo periodo OAMal. L'UFSP procede al riesame di questi preparati originali nel corso del terzo anno dopo il riesame del prezzo dovuto a un'estensione dell'indicazione oppure a una modificazione o soppressione della limitazione.160 3 Per il riesame è determinante la data di ammissione della prima forma di commercio della sostanza attiva contenuta nel preparato originale.
4
Il titolare dell'omologazione deve presentare all'UFSP, entro il 31 maggio dell'anno del riesame, i seguenti documenti: a. i prezzi di fabbrica per la consegna in vigore il 1° aprile dell'anno del riesame in tutti gli Stati di riferimento di cui all'articolo 35 capoverso 2 confermati da una persona con diritto di firma della rappresentanza competente per il titolare dell'omologazione nel rispettivo Paese;
b. al momento del primo riesame, il numero di confezioni del preparato originale vendute in Svizzera dopo l'ammissione nell'elenco delle specialità, indicato singolarmente per tutte le forme di commercio;
c. dati aggiornati, con indicazione delle informazioni relative al medicamento modificate rispetto al precedente riesame.
5
Per la fissazione dei prezzi secondo il capoverso 4 lettera a, il titolare dell'omologazione responsabile della distribuzione del preparato originale oggetto del riesame deve comunicare all'UFSP, per tutte le forme di commercio della medesima sostanza attiva, la confezione che ha generato la maggiore cifra d'affari nel corso dei precedenti 12 mesi in Svizzera. L'UFSP può esigere le cifre in questione.161 6
Se dal paragone del prezzo di fabbrica per la consegna della confezione che ha generato la maggiore cifra d'affari in Svizzera con il prezzo medio di fabbrica per la 158 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3249). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 30 giu. 2010 alla fine del presente testo.
159 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 mar. 2012 alla fine del presente testo.
160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1357).
161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1769).
Assicurazione contro le malattie 40
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consegna in vigore negli Stati di riferimento risulta che il prezzo deve essere ridotto, il tasso di riduzione calcolato è applicato ai prezzi di fabbrica per la consegna di tutte le forme di commercio della medesima sostanza attiva.
7
... 162
8
Se il prezzo di fabbrica per la consegna in Svizzera è inferiore a quello in vigore negli Stati di riferimento, ciò non giustifica un suo aumento.
9
...163
10
Nel quadro del riesame secondo il capoverso 1, un generico è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno dei seguenti tassi percentuali al prezzo medio del corrispondente preparato originale in vigore all'estero il 1° aprile dell'anno del riesame:
a. 10 per cento, purché il suo prezzo di fabbrica al momento dell'ammissione nell'elenco delle specialità soddisfi i requisiti secondo l'articolo 65c capoverso 2 lettera a OAMal; b. 20 per cento in tutti gli altri casi.164
c165 Restituzione delle eccedenze 1
Al momento del primo riesame delle condizioni di ammissione secondo l'articolo 35b, l'UFSP esamina se sono state conseguite eccedenze ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2ter OAMal.
2
Per la fissazione dei limiti determinanti per una restituzione ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2ter OAMal sono considerate tutte le forme di commercio di un medicamento.
3
Le eccedenze sono calcolate come segue: a. dapprima è rilevata la differenza tra il prezzo di fabbrica per la consegna al momento dell'ammissione e quello dopo la riduzione; b. in seguito, tale differenza è moltiplicata per il numero delle confezioni vendute nel periodo intercorso tra l'ammissione e la riduzione del prezzo.
4
Per il calcolo delle eccedenze sono determinanti i tassi di cambio al momento dell'ammissione del preparato.
5
Se nutre sospetti fondati sulla correttezza delle indicazioni fornite dal titolare dell'omologazione, l'UFSP può richiedere che l'ufficio di revisione esterno dell'azienda confermi tali indicazioni per il medicamento in questione.
162 Non applicabile dal 1° mag. 2012 al 31 dic. 2014 (RU 2012 1769 n. III cpv. 3).
163 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 21 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1769).
164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1357).
165 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3249). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 30 giu. 2010 alla fine del presente testo.
O sulle prestazioni 41
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6
Se riduce volontariamente il prezzo di fabbrica per la consegna del suo preparato originale prima del 1° novembre dell'anno del riesame adeguandolo al livello medio degli Stati di riferimento di cui all'articolo 35 capoverso 2, il titolare dell'omologazione deve comunicare all'UFSP i prezzi medi al momento in cui presenta la domanda di riduzione volontaria del prezzo. Se tale riduzione avviene entro i primi 18 mesi successivi all'ammissione del preparato originale nell'elenco delle specialità, il titolare dell'omologazione non è tenuto a restituire le eccedenze.166 7 L'UFSP decide l'ammontare delle eccedenze e il termine entro cui queste vanno restituite all'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal167.
Art. 36
168
L'UFSP riesamina i medicamenti oggetto di una domanda d'aumento di prezzo al fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni d'ammissione di cui agli articoli 32 a 35a.170 2 Se questo riesame rivela che il prezzo domandato è troppo alto, l'UFSP rifiuta la domanda.
3
La CFM può proporre all'UFSP di sopprimere in tutto o in parte il premio all'innovazione se le condizioni che ne avevano determinato la concessione non sono più soddisfatte.171
Art. 37
172 173 Riesame delle condizioni di ammissione alla scadenza della protezione del brevetto Per il riesame di un preparato originale secondo l'articolo 65e OAMal, il titolare dell'omologazione deve notificare spontaneamente all'UFSP, al più tardi sei mesi prima della scadenza della protezione del brevetto, i prezzi praticati in tutti gli Stati di riferimento di cui all'articolo 35 capoverso 2 e il fatturato realizzato nei quattro anni che hanno preceduto la scadenza del brevetto secondo l'articolo 65c capoversi 2-4 OAMal. I prezzi di fabbrica per la consegna medi in vigore negli Stati di riferimento sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP.
166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1769). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
167 RS
832.10
168 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 mar. 2012 alla fine del presente testo.
169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1757).
170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1757).
171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1357).
172 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3249).
173 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 21 mar. 2012 alla fine del presente testo.
Assicurazione contro le malattie 42
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a174
b175 Estensione dell'indicazione
e modificazione della limitazione 1
Per il riesame di un preparato originale a seguito di un'estensione dell'indicazione secondo l'articolo 65f OAMal, il titolare dell'omologazione deve notificare all'UFSP: a. la decisione di omologazione; b. l'attestato di omologazione; c. l'informazione specializzata definitiva; d. i documenti giusta l'articolo 30a capoversi 1 lettere bbis-f e 2.
2
Per il riesame di un preparato originale a seguito di una modificazione o soppressione di una limitazione ai sensi dell'articolo 65f OAMal, il titolare dell'omologazione deve notificare all'UFSP i documenti giusta l'articolo 30a capoverso 1 lettere a-f e capoverso 2.all'UFSP i documenti giusta l'articolo 30a capoverso 1 lettere a-f e capoverso 2.
c176
d177 Portata e momento del riesame 1
I riesami giusta gli articoli 37-37c comprendono tutte le grandezze d'imballaggio, i dosaggi e le forme galeniche del preparato originale.
2
La data d'ammissione nell'elenco delle specialità della prima grandezza d'imballaggio, del primo dosaggio o della prima forma galenica di un preparato originale determina il momento del riesame.
Art. 38
178
175 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1357).
176 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 24 set. 2007, con effetto dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4443 4633).
177 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1757).
178 Abrogato dal n. I dell'O del DFI dell'8 mag. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1357).
O sulle prestazioni 43
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Sezione 4:179 Aliquota percentuale dei medicamenti
a180 1 Per i medicamenti il cui prezzo massimo supera di almeno il 20 per cento la media dei prezzi massimi dei prodotti che rientrano nel terzo meno caro di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo figuranti nell'elenco delle specialità, l'aliquota percentuale ammonta al 20 per cento dei costi eccedenti la franchigia.
2
Per il calcolo della media del terzo meno caro, è determinante il prezzo massimo della confezione che raggiunge la cifra d'affari più elevata per dosaggio di una forma commerciale di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo figuranti nell'elenco delle specialità. Non sono considerate le confezioni che non generano alcuna cifra d'affari per un periodo di tre mesi consecutivi prima della determinazione della media del terzo meno caro dei medicamenti con il medesimo principio attivo.
3
La media del terzo meno caro è determinata il 1° novembre oppure al momento dell'ammissione del primo generico nell'elenco delle specialità.
4
Se allo scadere del brevetto il titolare dell'omologazione per un preparato originale o per un medicamento in co-marketing riduce in un'unica volta il prezzo di fabbrica per la consegna adeguandolo al livello di prezzo del generico secondo l'articolo 65c capoverso 2 OAMal, per tale medicamento si applica nei primi 24 mesi di questa riduzione di prezzo un'aliquota percentuale pari al 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia.
5
Se il medico o il chiropratico prescrive esplicitamente, per motivi d'ordine medico, un preparato originale, il capoverso 1 non è applicabile.
6
Il medico o il chiropratico informa il paziente dell'esistenza di almeno un generico figurante nell'elenco delle specialità, idoneo a sostituire il preparato originale.
Titolo 2: Condizioni per la fornitura di prestazioni Capitolo 1: …
Art. 39
181
180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 feb. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 657). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
181 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002, con effetto dal 1° lug. 2002 (RU 2002 3013).
Assicurazione contro le malattie 44
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Capitolo 2: Scuole di chiropratica
Art. 40
1 Gli istituti seguenti sono riconosciuti siccome scuole di chiropratica ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettera a OAMal: a. Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Avenue, Toronto, Ontario, M4G 3E6, Canada; b. Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA; c. Logan College of Chiropractic 1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017, USA; d. Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609, USA; e. National College of Chiropractic 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148, USA; f.
New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545, USA; g. Northwestern College of Chiropractic 2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA; h. Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803, USA; i.
Palmer College of Chiropractic West 1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087, USA; j.
Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505, USA; k. Western States Chiropractic College 2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA.182 2
Oltre agli istituti menzionati al capoverso 1, in singoli casi i Cantoni possono riconoscere come equivalente un'altra scuola di chiropratica. I Cantoni esaminano la scuola e garantiscono l'equivalenza con gli istituti menzionati al capoverso 1.183 182 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23).
183 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23).
O sulle prestazioni 45
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Capitolo 3: …
Art. 41
184
Art. 42
Formazione e perfezionamento 1
È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari in medicina dentaria, medicina veterinaria, chimica, biochimica, biologia o microbiologia.
2
È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di:
a. un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera;
b. un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»;
c. un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; d. un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente.185
3
È ritenuta formazione di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quella riconosciuta dall'Associazione svizzera dei direttori di laboratorio d'analisi mediche (FAMH) in ematologia, chimica clinica, immunologia clinica o microbiologia medica. Il Dipartimento federale dell'interno (dipartimento) decide l'equipollenza di un perfezionamento non rispondente alle norme della FAMH.
4
…186
Art. 43
187
Le analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono essere eseguite solo nei laboratori:
a. il cui direttore attesta una formazione conformemente all'articolo 42 capoverso 1, riconosciuta per dirigere un laboratorio, e un perfezionamento ai
184 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 9 giu. 1999, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2517).
185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
186 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367).
187 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
Assicurazione contro le malattie 46
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sensi dell'articolo 42 capoverso 3 in genetica medica (genetica umana specializzata sulla salute e le malattie) riconosciuto dalla FAMH o riconosciuto equipollente dal Dipartimento federale dell'interno; b. i quali, per tali analisi, hanno ottenuto un'autorizzazione dell'UFSP di eseguire esami genetici sull'essere umano.188
2
Singole analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono anche essere eseguite nei laboratori il cui direttore attesta un perfezionamento riconosciuto dalla FAMH o riconosciuto equipollente dal Dipartimento federale dell'interno e comprendente la genetica medica. I requisiti posti al perfezionamento necessario per le singole analisi sono definiti nell'elenco delle analisi mediante un suffisso.
Titolo 3: Disposizioni finali
Art. 44
Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate:
a. l'ordinanza 2 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 16 febbraio 1965189 che stabilisce i contributi degli assicurati alle spese di diagnosi e di trattamento della tubercolosi; b. l'ordinanza 3 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 5 maggio 1965190 concernente l'esercizio del diritto ai sussidi federali per la cura medica e i medicamenti degli invalidi; c. l'ordinanza 4 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 30 luglio 1965191 concernente il riconoscimento e la vigilanza dei preventori autorizzati ad accogliere assicurati minorenni; d. l'ordinanza 6 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 10 dicembre 1965192 concernente gli istituti di chiropratica riconosciuti; e. l'ordinanza 7 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 13 dicembre 1965193 concernente le terapie scientificamente riconosciute che devono essere prese a carico dalle casse malati riconosciute; f. l'ordinanza 8 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 20 dicembre 1985194 concernente i trattamenti psicoterapeutici a carico delle casse malati riconosciute; 188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo 189 [RU 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487 n. II] 190 [RU 1965 423, 1968 968, 1974 688, 1986 891] 191 [RU 1965 612, 1986 1487 n. II] 192 [RU 1965 1201, 1986 1487 n. II, 1988 973] 193 [RU 1965 1202, 1968 754, 1971 1258, 1986 1487 n. II, 1988 2012, 1993 349, 1995 890] 194 [RU 1986 87]
O sulle prestazioni 47
832.112.31
g. l'ordinanza 9 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 18 dicembre 1990195 concernente determinati provvedimenti diagnostici e terapeutici a carico delle casse malati riconosciute; h. l'ordinanza 10 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 19 novembre 1968196 concernente l'ammissione di medicamenti nell'elenco delle specialità; i. l'ordinanza del DFI del 28 dicembre 1989197 concernente i medicamenti obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute; k. l'ordinanza del DFI del 23 dicembre 1988198 concernente le analisi obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute.
Art. 45
199
Art. 46
Entrata in vigore200
1
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.
2
…201
3
…202
Disposizione finale della modifica del 17 novembre 2003203 I laboratori il cui direttore attesta un perfezionamento riconosciuto dalla FAMH non
comprendente la genetica medica e che, prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza, hanno già eseguito analisi ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2 possono continuare ad eseguirle, a condizione che il direttore disponga di un attestato della FAMH che ne certifichi l'esperienza in genetica medica conformemente al punto 8.4 delle disposizioni transitorie del regolamento e del programma di perfezionamento per specialisti FAMH in analisi di laboratorio medico del 1° marzo 2001 (complemento «diagnostica DNA/RNA»)204.
195 [RU 1991 519, 1994 743 1078, 1995 891] 196 [RU 1968 1463, 1986 1487] 197 [RU 1990 127, 1991 959, 1994 765] 198 [RU 1989 374, 1995 750 3688] 199 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
200 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).
201 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 15 gen. 1996, con effetto dal 1° mag. 1996 (RU 1996 909).
202 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, con effetto dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).
203 RU
2003 5283
204 Non pubblicato nella RU. Questo regolamento con le disp. trans. può essere consultato presso l'UFSP, Schwarzenburgstr. 165, 3003 Berna.
Assicurazione contro le malattie 48
832.112.31
Disposizione finale della modifica del 12 dicembre 2005205 Gli assicuratori applicano il disciplinamento dell'aliquota percentuale previsto
all'articolo 38a al più tardi entro il 1° aprile 2006.
Disposizioni finali della modifica del 3 luglio 2006206 1 Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2006 l'assunzione dei costi per la tomografia ad emissione di positroni (PET) è effettuata secondo l'allegato 1 numero 9.2 della versione del 9 novembre 2005207.208 2 ...209
Disposizioni finali della modifica del 4 aprile 2007210 1 I direttori di laboratori che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 42 capoverso 3 e che secondo il diritto anteriore erano autorizzati ad eseguire determinate analisi speciali continuano ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della modifica del 4 aprile 2007.211 2
Per le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 4 aprile 2007 si applica il diritto anteriore.
Disposizioni finali della modifica del 21 settembre 2007212 1 L'UFSP esamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell'elenco delle specialità tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2002 e i prezzi dei corrispettivi generici.
2
L'azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale che deve essere riesaminato calcola, in base ai disciplinamenti rilasciati dalle relative autorità o associazioni, i prezzi di fabbrica per la consegna in Germania, Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi degli imballaggi maggiormente venduti in Svizzera. L'azienda provvede a far confermare tali prezzi da una persona con potere di firma rappresentante del fabbricante nel rispettivo Paese. L'azienda responsabile della distribuzione del corrispettivo generico non è tenuta a presentare all'UFSP alcun confronto di prezzi.
3
L'azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale deve comunicare all'UFSP, entro il 30 novembre 2007, i prezzi medi di fabbrica per la consegna vigenti il 1° ottobre 2007. L'UFSP calcola il prezzo medio di fabbrica per la conse-
205 RU
2006 21
206 RU
2006 2957
207 RU
2006 23
208 In vigore dal 1° lug. 2006.
209 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).
210 RU
2007 1367
211 La mod. entra in vigore il 1° apr. 2007.
212 RU
2007 4443
O sulle prestazioni 49
832.112.31
gna in base ai prezzi vigenti in Germania, Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi e lo converte in franchi svizzeri in base al corso medio del cambio vigente tra i mesi di aprile e settembre 2007.
4
L'UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna dei preparati originali con effetto a partire dal 1° marzo 2008 fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3, se: a. il 1° ottobre 2007 il prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale (valore originario) è superiore di più dell'8 per cento al prezzo calcolato secondo il capoverso 3;
b. fino al 30 novembre 2007 l'azienda non ha presentato domanda di riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna con effetto a partire dal 1° marzo 2008 fino a un importo che superi dell'8 per cento al massimo il prezzo di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3.
5
La riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 può avvenire progressivamente. Se la riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 è superiore al 30 per cento del valore originario, un primo adeguamento è effettuato il 1° marzo 2008 con una riduzione di prezzo al 70 per cento del valore originario, e il 1° gennaio 2009, con una riduzione fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3. Se la riduzione di prezzo su domanda calcolata secondo il capoverso 4 lettera b è superiore al 20 per cento del valore originario, l'azienda può chiedere per il 1° marzo 2008 una riduzione di prezzo all'80 per cento del valore originario e per il 1° gennaio 2009 una riduzione fino al livello di prezzo medio necessario secondo il capoverso 4 lettera b.
6
Se in base all'esame determina un nuovo prezzo per un preparato originale, l'UFSP adegua pure i prezzi dei corrispettivi generici secondo le disposizioni vigenti.
Disposizioni transitorie della modifica del 30 giugno 2010213 1 Il primo riesame secondo la frequenza stabilita all'articolo 35b capoverso 1 è effettuato nel 2012.
2
Per verificare il rispetto delle condizioni di ammissione, l'UFSP riesamina nel 2010 i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell'elenco delle specialità nel 2007, e nel 2011 quelli dei preparati originali ammessi nel 2008.
L'azienda responsabile della distribuzione del preparato originale deve comunicare all'UFSP, entro il 31 agosto, i prezzi di fabbrica per la consegna in vigore il 1° luglio nei sei Stati di riferimento di cui all'articolo 35 capoverso 2. Un'eventuale riduzione del prezzo entra in vigore rispettivamente il 1° novembre 2010 e il 1° novembre 2011. Per il resto è determinante l'articolo 35b.
3
Nell'ambito del riesame dei preparati originali ammessi nell'elenco delle specialità negli anni 2007 e 2008, l'articolo 35c capoverso 6 non è applicabile per il rimborso delle eccedenze.
213 RU
2010 3249
Assicurazione contro le malattie 50
832.112.31
Disposizioni transitorie della modifica del 2 febbraio 2011214 1 In deroga all'articolo 38a capoverso 3, la media del terzo meno caro è determinata nel 2011 solo il 1° luglio e nel 2012 il 1° gennaio e il 1° novembre.
2
Per tutti i preparati originali e i medicamenti in co-marketing il cui prezzo di fabbrica per la consegna è stato ridotto prima del 1° luglio 2009 in un'unica volta al livello di prezzo del generico in vigore allo scadere del brevetto, l'aliquota percentuale secondo l'articolo 38a capoverso 1 è determinata il 1° luglio 2011.
Disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2012215 1 Nel quadro del riesame delle condizioni di ammissione secondo l'articolo 35b, il titolare dell'omologazione può chiedere che il prezzo di fabbrica per la consegna medio praticato negli Stati di riferimento di cui all'articolo 35 capoverso 2 sia maggiorato di un margine di tolleranza.
2
Il margine di tolleranza è del 5 per cento. Se il tasso di cambio del franco svizzero in euro determinante al momento del riesame è superiore al tasso di cambio medio calcolato per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, il margine di tolleranza del 5 per cento è diminuito di un punto percentuale per ogni 1,3 centesimi di differenza. Il margine di tolleranza non scende tuttavia al di sotto del 3 per cento.
3
L'applicazione del margine di tolleranza deve essere chiesta entro il 31 maggio dell'anno del riesame. L'UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna di un preparato originale con effetto dal 1° novembre dell'anno del riesame.
4
Per le domande di ammissione di un medicamento nell'elenco delle specialità secondo l'articolo 30a, per l'ammissione di nuove grandezze d'imballaggio e nuovi dosaggi, per le domande d'aumento di prezzo secondo l'articolo 36 e per i riesami del prezzo secondo gli articoli 35c capoverso 6, 37, 37b e secondo l'articolo 66a OAMal presentati all'UFSP dal titolare dell'omologazione tra il 1° novembre 2011 e il 31 luglio 2012, è determinante il tasso di cambio medio calcolato per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012.
214 RU
2011 657
215 Applicabili dal 1° mag. 2012 al 31 dic. 2014 (RU 2012 1769 n. III cpv. 2).
O sulle prestazioni 51
832.112.31
Allegato 1216 (art. 1)
Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche Premessa Il presente allegato si basa sull'articolo 1 dell'ordinanza sulle prestazioni. Non
contiene quindi un'enumerazione esaustiva delle prestazioni mediche a carico o no dell'assicurazione. Nello stesso sono registrate: prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono stati esaminati dalla Commissione delle prestazioni e delle questioni fondamentali e i cui costi sono rimunerati, se del caso a determinate condizioni, oppure non rimunerati;
prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono in fase di valutazione, ma i cui costi sono, a determinate condizioni, assunti in una determinata misura;
- prestazioni particolarmente costose o difficili, assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se effettuate da fornitori di prestazioni qualificati.
216 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen.
2006 (RU 2006 23). Aggiornato dai n. II delle O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957), del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769), del 28 giu. 2007 (RU 2007 3581), del 21 nov. 2007 (RU 2007 6839), del 26 giu. 2008 (RU 2008 3553), del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493), del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821), del 27 ott. 2009 (RU 2009 6083), del 14 giu. 2010 (RU 2010 2755), del 16 ago. 2010 (RU 2010 3559), dai n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 2 dic. 2010 (RU 2010 5837), del 31 mag. 2011 (RU 2011 2669), del 5 dic. 2011 (RU 2011 6487), del 12 giu. 2012 (RU 2012 3553), del 15 nov. 2012 (RU 2012 6587), del 10 giu. 2013 (RU 2013 1925), del 6 dic. 2013 (RU 2013 5329) e del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
Assicurazione contro le malattie 52
832.112.31
Indice delle materie dell'allegato 1 1 Chirurgia
1.1 In
generale
1.2
Chirurgia di trapianto 1.3 Ortopedia,
Traumatologia
1.4
Urologia e proctologia 2
Medicina interna
2.1 In
generale
2.2
Malattie cardiovascolari, medicina intensiva 2.3
Neurologia, inclusa la terapia del dolore e l'anestesia 2.4 Medicina
fisica,
reumatologia
2.5 Oncologia 3
Ginecologia, ostetricia 4
Pediatria, psichiatria infantile 5
Dermatologia
6
Oftalmologia
7
Otorinolaringoiatria 8
Psichiatria
9
Radiologia
9.1 Radiodiagnostica 9.2 Altri procedimenti di formazione d'immagini 9.3
Radiologia intervenzionale e radioterapia 10
Medicina complementare 11
Riabilitazione
O sulle prestazioni 53
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
1 Chirurgia
1.1
In generale
Provvedimenti in
caso d'operazione
al cuore
Sì
Sono
inclusi:
Cateterismo cardiaco; angiocardiografia, compresi i mezzi di contrasto; ibernazione artificiale; impiego del circuito artificiale cuore-polmone; impiego del «Cardioverter» come «Pace-maker», defibrillatore o
«Monitor»; conserve di sangue e sangue fresco; applicazione di una valvola cardiaca artificiale, compresa la protesi; applicazione del «Pace-maker», compreso l'apparecchio.
1.9.1967
Sistemi di stabilizzazione per opera-
zioni di bypass
coronarico effettuate sul cuore pulsan-
te
Sì
Tutti i pazienti previsti per un'operazione di bypass.
Particolari vantaggi possono essere ottenuti nei casi seguenti: - aorta gravemente calcificata; - insufficienza renale; - sindrome respiratorie ostruttive croniche;
- età avanzata (oltre i 70-75 anni).
Controindicazioni:
- vasi sanguigni profondi intramiocardici e vasi gravemente calcificati o molto sottili e diffusi (> 1,5 mm); - instabilità emodinamica peroperatoria a causa di manipolazioni del cuore o a causa di ischemia 1.1.2002
Ricostruzione
mammaria
operatoria
Sì
Per ristabilire l'integrità fisica e psichica della paziente dopo un'amputazione indicata dal profilo medico.
23.8.1984/
1.3.1995
Autotrasfusione
Sì
1.1.1991
Terapia chirurgica
dell'obesità
Sì
Il paziente ha un indice di massa corporea (IMC) superiore a 35.
Un'adeguata terapia per ridurre il peso della durata di due anni non ha avuto successo.
Indicazione, esecuzione, garanzia della qualità e controlli successivi secondo le direttive mediche sulla terapia chirurgica dell'obesità (Richtlinien zur operativen Behandlung von Übergewicht, solo in tedesco) della «Swiss Society for the Study of Morbid Obesity and Metabolic Disorders» (SMOB) del 25 settembre 2013217.
1.1.2000/
1.1.2004/
1.1.2005/
1.1.2007/
1.7.2009/
1.1.2011/
1.1.2014
Esecuzione in centri che, sulla base della loro organizzazione e del personale, sono 217 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Assicurazione contro le malattie 54
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
in grado di osservare le direttive dello SMOB del 9 novembre 2010 per la terapia chirurgica dell'obesità. Si suppone che i centri riconosciuti dallo SMOB soddisfino tale condizione. Se l'intervento deve essere eseguito in un centro non riconosciuto dallo SMOB va precedentemente
richiesto il consenso del medico di fiducia.
Terapia a base di
radiofrequenza per
il trattamento delle varici
No
1.7.2002
Trattamento laser
endovasale di varici No
1.1.2004
Terapia di ablazione meccano-
chimica endovenosa delle varici
secondo il metodo
Clarivein®
No
1.7.2013
1.2 Chirurgia di trapianto
Trapianto renale isolato
Sì
Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento per eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge federale dell'8 ottobre
2004218 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti) e secondo l'articolo 12 dell'ordinanza del 16 marzo 2007219 concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti).
È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del ricevente in caso di morte del donatore.
25.3.1971/
23.3.1972/
1.8.2008
Trapianto cardiaco
isolato
Sì
In caso di affezioni cardiache gravi e incurabili, quali la cardiopatia ischemica, la cardiomiopatia idiopatica, le malformazioni cardiache e l'aritmia maligna.
31.8.1989
Trapianto isolato
del polmone
(proveniente da
donatore deceduto)
Sì
Stadio
terminale
di una malattia polmonare cronica.
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital cantonal universitaire di Ginevra in collaborazione con il Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.
1.1.2003
218 RS
810.21
219 RS
810.211
O sulle prestazioni 55
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Trapianto
cuore-polmone
No
31.8.1989/
1.4.1994
Trapianto isolato
del fegato
Sì
Esecuzione in un centro che disponga dell'infrastruttura e dell'esperienza necessarie (mediamente 10 trapianti di fegato all'anno).
31.8.1989/
1.3.1995
Trapianto del fegato da donatore vivo
Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.
Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento di eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge sui trapianti e
secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sui trapianti. È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del ricevente in caso di morte del donatore.
1.7.2002/
1.1.2003/
1.1.2005/
1.7.2005/
1.7.2008/
1.1.2012
Trapianto simultaneo del pancreas e
del rene
Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.
1.1.2003
Trapianto del
pancreas dopo un
trapianto del rene
Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al
registro di SwissTransplant.
1.7.2010
Trapianto isolato
del pancreas
Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al
registro di SwissTransplant.
31.8.1989/
1.4.1994/
1.7.2002/
1.7.2010
Trapianto
simultaneo delle
Isole di Langerhas e del rene
Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al
registro di SwissTransplant.
1.7.2010
Trapianto delle
Isole di Langerhans dopo un trapianto
del rene
Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al
registro di SwissTransplant.
1.7.2010
Allotrapianto
isolato delle Isole di Langerhans
Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al
registro di SwissTransplant.
1.7.2002/
1.7.2010
Autotrapianto
isolato delle Isole di Langerhans
Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al
registro di SwissTransplant.
1.7.2002/
1.7.2010
Assicurazione contro le malattie 56
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Trapianto isolato
dell'intestino tenue Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al
registro di SwissTransplant.
1.7.2002/
1.7.2010
Trapianto
simultaneo del
fegato e
dell'intestino tenue e trapianto
multiviscerale
Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al
registro di SwissTransplant.
1.7.2002/
1.7.2010
Trapianto con
epidermide autologa di coltura
(cheratinociti)
Sì
Adulti:
- bruciature del 70 % o più della superficie totale del corpo; - bruciature profonde del 50 % o più della superficie totale del corpo.
Bambini:
- bruciature del 50 % o più della superficie totale del corpo; - bruciature del 40 % o più della superficie totale del corpo.
1.1.1997/
31.12.2001
Trattamento di
ferite di difficile guarigione con
espianti di pelle
coltivata
Sì
Con equivalenti di pelle autologa o allogenica ammessi secondo le corrispondenti prescrizioni di legge.
Dopo una terapia conservativa eseguita a regola d'arte che non ha avuto successo.
Indicazione per la scelta del metodo o del prodotto secondo le «Direttive per l'impiego di cute equivalente in caso di ferite di difficile guarigione» del 1° aprile 2011 della Società svizzera di dermatologia e venereologia e della Schweizerische
Gesellschaft für Wundbehandlung220.
1.1.2001/
1.7.2002/
1.1.2003/
1.4.2003/
1.1.2004/
1.1.2008/
1.8.2008/
1.1.2012
Esecuzione in centri riconosciuti dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla Schweizerische Gesell-
schaft für Wundbehandlung.
Se il trattamento deve essere eseguito in un centro non riconosciuto dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.
1.3 Ortopedia, Traumatologia
Terapia di difetti di portamento
Sì
Prestazione
obbligatoria per provvedimenti unicamente terapeutici, ossia solo
se risultano radiologicamente manifeste modifiche di struttura o malformazioni della colonna vertebrale. I provvedimenti 16.1.1969
220 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
O sulle prestazioni 57
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
profilattici aventi lo scopo d'impedire modifiche imminenti dello scheletro, segnatamente la ginnastica speciale per rafforzare una schiena debole, non sono a carico dell'assicurazione.
Terapia dell'artrosi con iniezione
intraarticolare di un lubrificante
artificiale
No
25.3.1971
Terapia dell'artrosi con iniezione
intraarticolare di
teflon o silicone
come
«lubrificante»
No
12.5.1977
Terapia dell'artrosi con iniezione di
soluzione mista
contenente olio allo iodoformio
No In
valutazione
1.1.1997
Terapia mediante
onde d'urto extracorporee (litotripsi-
a) applicata all'apparato locomore
No
1.1.1997
Terapia ad onde
d'urto radiali
No
1.1.2004
Protezione delle
anche per prevenire le fratture del collo del femore
No
1.1.1999/
1.1.2000
Osteochondrale
Mosaicplasty per
coprire lesioni del tessuto osseo e
cartilagineo
No
1.1.2002
Trapianto autologo
di chondrociti
No
1.1.2002/
1.1.2004
Viscosupplemento
per il trattamento
della gonartrosi
No
1.7.2002/
1.1.2003/
1.1.2004/
1.1.2007
Chifoplastica a
palloncino per il
trattamento di
fratture vertebrali Sì
Fratture
recenti
e dolorose del corpo vertebrale che non rispondono al trattamento analgesico e che evidenziano
deformità tali da richiedere una correzione.
1.1.2004/
1.1.2005/
1.1.2008/
1.1.2011/
1.1.2013
Assicurazione contro le malattie 58
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Indicazioni secondo le linee guida della Società svizzera di chirurgia spinale del 23.9.2004221.
Esecuzione
dell'intervento solo da parte di un chirurgo qualificato. Si suppone che i chirurghi riconosciuti dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia siano conformemente qualificati.
Se l'intervento deve essere eseguito da un chirurgo non riconosciuto dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente richiesto il consenso del medico di
fiducia.
Gel di piastrine
per protesi totale
del ginocchio
No
1.1.2006
Impianto meniscale
di collagene
No
1.8.2008
Meniscotomia al
laser
No
1.1.2006
1.4 Urologia e Proctologia
Uroflowmetria (misurazione del
flusso urinario
mediante la registrazione di curve)
Sì
3.12.1981/
1.1.2012
Litotripsia renale
extra-corporea
mediante onde
d'urto (abbreviazione in tedesco:
ESWL),
frantumazione dei
calcoli renali
Sì
Indicazioni:
L'ESWL è indicato in caso di a. litiasi del bacinetto, b. litiasi dei calici renali, c. litiasi dell'uretere, se la terapia conservativa non ha avuto successo e se a causa della posizione, della forma e della dimensione del calcolo, la sua eliminazione spontanea è
improbabile.
22.8.1985/
1.8.2006
Gli elevati rischi dovuti alla particolare posizione del paziente durante la narcosi esigono una vigilanza anestesiologica appropriata (formazione speciale dei medici e paramedici, nonché adeguati apparecchi di controllo).
221 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
O sulle prestazioni 59
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Terapia chirurgica
delle turbe
dell'erezione
- protesi del pene
No
1.1.1993/
1.4.1994
- chirurgia di rivascolarizzazione
No
1.1.1993/
1.4.1994
Applicazione di uno sfintere artificiale
Sì
Incontinenza
grave
31.8.1989
Terapia al laser dei tumori vescicali o
del pene
Sì
1.1.1993
Embolizzazione
terapeutica della
varicocele testicolare
- mediante sclerotizzazione o ap-
plicazione di
coils
Sì
1.3.1995
- mediante balloons o microcoils
No
1.3.1995
Prostatectomia
transuretrale
mediante laser agli ultrasuoni
No
1.1.1997
Terapia transuretrale a microonde ad
alta energia (TTMAE)
No
1.1.2004
Elettroneuromodulazione dei nervi
spinali sacrali
mediante apparecchio impiantato per
la terapia
dell'incontinenza
urinaria e delle
turbe dello svuotamento della vescica
Si
Le
spese
vengono
coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
In un'istituzione riconosciuta che disponga di un'unità d'urodinamica atta a
realizzare una valutazione urodinamica completa, come pure di un'unità di neuromodulazione per la valutazione della funzione dei nervi periferici (test PNE).
Dopo insuccesso di trattamenti conservatori (compresa la riabilitazione). Dopo un test di stimolazione (PNE)
positivo.
1.7.2000/
1.7.2002/
1.1.2005/
1.1.2008
Elettroneuromodulazione dei nervi
spinali sacrali
mediante apparecchio impiantato per
la terapia
dell'incontinenza
Si
Le
spese
vengono
coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
In un'istituzione riconosciuta, che disponga di una unità di manometria anorettale
in grado di realizzare una completa 1.1.2003/
1.1.2008
Assicurazione contro le malattie 60
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
fecale
valutazione manometrica, così come di una unità di valutazione della funzione dei nervi periferici (test PNE). Dopo fallimento di terapie conservative e/o chirurgiche (inclusa la riabilitazione).
Dopo un test di stimolazione (PNE) positivo.
Trattamento dell'incontinenza
urinaria mediante
iniezione cistoscopica di tossina
botulinica di tipo A nella parete vescicale
Sì
Incontinenza
urinaria dovuta
all'iperattività detrusoriale neurogena associata a un'affezione neurologica nell'adulto.
Dopo l'esaurimento delle opzioni di trattamento conservative.
Può essere effettuato unicamente in un'istituzione specializzata in neurourologia o in uroginecologia.
1.1.2007/
1.8.2008/
1.7.2013/
1.1.2014
Stent urologici
Sì
Se un intervento chirurgico è controindicato per comorbidità, per gravi
limitazioni fisiche o per motivi tecnici.
1.8.2007
Ultrasuoni concentrati ad alta intensi-
tà (HIFU) per il
trattameno del
carcinoma della
prostata
No …
1.7.2009
Vaporizzazione
transuretrale e
fotoselettiva della prostata con il laser (PVP)
Sì
In caso di sindrome sintomatica di ostruzione della prostata.
1.7.2011
2 Medicina
interna
2.1
In generale
Terapia con
iniezione di ozono
No
13.5.1976
Terapia con
ossigeno iperbarico Sì
In casi di:
- lesioni attiniche croniche o tardive; 1.4.1994
- osteomielite acuta della mascella; 1.9.1988
- osteomielite cronica; - sindrome diabetica del piede stadio ≥2B secondo la classificazione di Wagner-Armstrong;
1.7.2011
- malattia da decompressione, nella misura in cui non è soddisfatta la definizione di infortunio. All'estero se il
trasporto alla più vicina camera iperbarica in Svizzera non può essere esegui-
ta in modo sufficientemente rapido o con la debita prudenza. Nei centri che 1.1.2006/
1.7.2011
O sulle prestazioni 61
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
soddisfano le «Informazioni per i servizi d'emergenza» del Divers Alert
Network (DAN) e della REGA222.
Celluloterapia a
base di cellule
fresche
No
1.1.1976
Sierocitoterapia
No
3.12.1981
Terapia dell'obesità Sì
- Eccedenza rispetto al peso ideale del 20 per cento o più.
7.3.1974
- Malattia concomitante che può essere proficuamente influenzata da una riduzione di peso.
- con anfetamine e
loro derivati
No
1.1.1993
- con ormoni
tiroidei
No
7.3.1974
- con diuretici
No
7.3.1974
- con iniezioni di
coriogonadotropina
No
7.3.1974
Emodialisi
(«Rene artificiale») Sì
1.9.1967
Emodialisi a
domicilio
Sì
27.11.1975
Dialisi peritoneale Sì
1.9.1967
Nutrizione enterica a domicilio
Sì
Se senza impiego di sonda è esclusa una sufficiente nutrizione per via orale.
1.3.1995
Nutrizione enterica senza sonda a
domicilio
Sì
Se
l'indicazione
è posta conformemente alle «Direttive della Società svizzera della nutrizione clinica (SSNC) relative a Home Care, alimentazione artificiale a domicilio»223 del gennaio 2013 (disponibile solo
in tedesco e francese).
1.7.2010/
1.7.2012/
1.7.2013
Nutrizione parenterale a domicilio
Sì
1.3.1995
Insulinoterapia con pompa a perfusione
continua
Sì
Rimunerazione delle spese di noleggio della pompa alle condizioni seguenti: - il paziente soffre di diabete estremamente labile;
27.8.1987
1.1.2000
- l'affezione non può essere stabilizzata in modo soddisfacente nemmeno mediante iniezioni multiple;
- l'indicazione della terapia con la pompa e l'assistenza del paziente è determinata e assicurata da un centro qualificato o, previa consultazione del medico di fiducia, da un medico specialista con prassi privata.
222 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 223 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Assicurazione contro le malattie 62
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Perfusione parenterale di antibiotici
con pompa
(ambulatoriamente)
Sì
1.1.1997
Plasmaferesi
Sì
Indicazioni:
25.8.1988
- Sindrome d'iperviscosità.
- Malattie del sistema immunitario, se la plasmaferesi si è rivelata efficace, in particolare in caso di: - miastenia grave
- porpora trombotica trombocitopenica
- anemia emolitica immune - leucemia
- sindrome di Goodpasture - sindrome di Guillain-Barré - avvelenamenti acuti - ipercolesterolemia familiare omozigota.
LDL-Aferesi
Sì
In
caso
di
ipercolesterolemia familiare omozigota.
Realizzato in un centro che ha l'infrastruttura e l'esperienza richieste.
25.8.1988/
1.1.2005
No
In caso di ipercolesterolemia familiare eterozigota.
1.1.1993/
1.3.1995
1.1.2005
No
In caso di ipercolesterolemia refrattaria alla terapia.
1.1.2007
Trapianto di protogenociti ematopoie-
tici
In centri qualificati secondo l'organo di certificazione «Swiss Blood Stem Cell Transplantation» (SBST) Esecuzione secondo le normative pubblicate da «The Joint Accreditation Commit-
tee- ISCT & EBMT (JACIE)» e dalla «Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (Fact)»: «FACT-JACIE International Standards For Cellular Therapy Product Collection, Processing and Administration»,
5a edizione marzo 2012224.
1.8.2008/
1.1.2011/
1.7.2013
Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento di eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge dell'8 ottobre
2004225 sui trapianti e secondo l'articolo 12 dell'ordinanza del 16 marzo 2007226 sui trapianti.
224 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 225 RS
810.21
226 RS
810.211
O sulle prestazioni 63
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del ricevente in caso di morte del donatore.
- autologo
Sì
- linfomi
- leucemia linfatica acuta - leucemia mieloide acuta - mieloma multiplo
- neuroblastoma
- medulloblastoma
- carcinoma germinale.
1.1.1997/
1.1.2013
Sì
Nel quadro di studi clinici: - sindrome mielodisplastica - leucemia mieloide cronica - sarcoma di Ewing
- sarcoma dei tessuti molli - tumore di Wilms
- rabdomiosarcoma.
1.1.2002/
1.1.2008/
1.1.2013
fino al
31.12.2017
Sì
In
studi
clinici
prospettici multicentrici controllati:
- malattie auto-immuni.
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Dopo una terapia convenzionale fallita o in caso di una progressione della malattia 1.1.2002/
1.1.2008/
1.1.2013
fino al
31.12.2017
No
- recidiva di leucemia mieloide acuta - recidiva di leucemia linfatica acuta - carcinoma del seno
- carcinoma bronchiale a piccole cellule - malattie congenite
- carcinoma ovarico - tumore solido raro del bambino.
1.1.1997/
1.1.2008/
1.1.2013
- allogeno
Sì
- leucemia mieloide acuta - leucemia linfatica acuta - leucemia mieloide cronica - sindrome mielodisplastica - anemia aplastica
- deficienze immunitarie e Inborn errors - talassemia e anemia drepanocitica (donatore: fratello o sorella con identico HLA)
- mieloma multiplo
- malattie linfatiche (linfoma di Hodgkin, linfoma non-Hodgkin, leucemia
linfatica cronica).
1.1.1997/
1.1.2013
Sì
Nel quadro di studi clinici: - carcinoma renale.
1.1.2002/
1.1.2008/
1.1.2013
fino al
31.12.2017
Assicurazione contro le malattie 64
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Sì
In
studi
clinici
prospettici multicentrici controllati:
- malattie auto-immuni.
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Dopo una terapia convenzionale fallita o in caso di una progressione della malattia.
1.1.2002/
1.1.2008/
1.1.2013
fino al
31.12.2017
No
- tumori solidi
- melanoma
1.1.1997/
1.1.2008
No
- carcinoma del seno.
1.1.2002/
1.1.2008/
1.1.2013
Litotripsia dei
calcoli biliari
Sì
Calcoli
biliari
intraepatici; calcoli biliari extraepatici nella regione del pancreas e del coledoco.
1.4.1994
Litotripsia
dei
calcoli
della cistifellea, se il paziente non è operabile (esclusa anche la colecistectomia laparoscopica).
Polisonnografia
Poligrafia
Sì
In caso di forte sospetto di: - apnea del sonno
- movimento periodico delle gambe nel sonno
- narcolessia, se la diagnosi clinica è incerta
- parasonnia grave (ad es. distonia epilettica notturna o comportamento violento durante il sonno), se la diagnosi è incerta e se ne risultano conseguenze terapeutiche.
Indicazione e esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive del 6 settembre
2001 della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia227.
1.3.1995/
1.1.1997/
1.1.2002
No
Esame di routine dell'insonnia passeggera e cronica, della fibrositis e Chronic Fatigue Syndrome.
1.1.1997
No
In caso di forte sospetto di: - turbe nell'addormentarsi e del sonno, se la diagnosi iniziale è incerta e se la terapia del comportamento o medicamentosa è senza successo
- turbe persistenti del ritmo circadiano, quando la diagnosi clinica è incerta.
1.1.1997/
1.1.2002/
1.4.2003
No
Fratelli e sorelle di lattanti morti di Sudden Infant Syndrome (SIDS).
1.7.2011
227 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
O sulle prestazioni 65
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Poligrafia
Sì In
caso
di
forte sospetto di apnea del sonno.
Esecuzione: medici specializzati (FMH pneumologia) in poligrafia respiratoria con esperienza pratica secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 6 settembre 2001228.
1.7.2002/
1.1.2006/
1.1.2012
Misura della
melatonina nel siero No
1.1.1997
Multiple Sleep
Latency test
Sì
Indicazione
ed
esecuzione in centri qualificati, secondo le «Richtlinien zur Zertifizierung von 'Zentren für Schlafmedizin' zur Durchführung von Polysomno-
graphien» della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 1999229.
1.1.2000
Maintenance of
Wakefullness Test
Sì
Indicazione
ed
esecuzione in centri riconosciuti, secondo le «Richtlinien zur Zertifizierung von ‹Zentren für Schlafmedizin› zur Durchführung von Polysom-
nographien» della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 1999230.
1.1.2000
Actigrafia
Sì Indicazione
ed esecuzione in centri qualificati, secondo le «Richtlinien zur Zertifizierung von 'Zentren für Schlafmedizin' zur Durchführung von Polysomno-
graphien» della Società svizzera di ricerca sul sonno,medicina del sonno e cronobiologia del 1999231.
1.1.2000
Test respiratorio
all'urea 13C per
Helicobacter-pylori Sì
16.9.1998/
1.1.2001
Vaccinazione con
cellule dendritiche per il trattamento
del melanoma in
stadio avanzato
No
1.7.2002
Trattamento
fotodinamico con
estere metilico
dell'acido
aminolevulinico
Sì
Pazienti con cheratosi attinica, carcinomi basocellulari, morbo di Bowen e carcinomi spinocellulari con spessore sottile
1.7.2002
228 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 229 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 230 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 231 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Assicurazione contro le malattie 66
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Trattamento
fotodinamico con
acido 5-aminolevulinico
Sì
Pazienti con cheratosi attinica leggera 1.1.2014
Calorimetria e/o
misura della densità corporea nella
terapia dell'obesità No
1.1.2004
Endoscopia con
capsula
Sì
Per
esame
dell'intestino tenue nel tratto che va dal legamento del Treitz fino alla valvola ileocecale in caso di: 1.1.2004/
1.1.2006
- emorragie di causa ignota; - malattie infiammatorie croniche dell'intestino tenue.
In seguito a gastroscopia e colono-scopia con esito negativo.
Le
spese
vengono
coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Fotoforesi
extracorporea
Sì
In caso di linfoma T-Zell cutaneo (Sindrome di Sézary).
1.1.1997
In caso di Graft-Versus-Host-Disease se la terapia convenzionale (p.es. corticosteroidi) non ha avuto successo.
1.1.2009/
1.1.2012
No
In caso di trapianto di polmoni.
1.1.2009
2.2
Malattie cardiovascolari, medicina intensiva Insufflazione di
ossigeno
No
27.6.1968
Pressomassaggio
sequenziale
peristaltico
Sì
27.3.1969/
1.1.1996
Registrazione dell'ECG per teleme-
tria
Sì
Sono da prendere in considerazione, quali indicazioni, soprattutto i disturbi del ritmo e della trasmissione, i disturbi della circolazione sanguigna del miocardio (malattie delle coronarie). L'apparecchio può servire anche a sorvegliare l'efficacia della terapia.
13.5.1976
Sistema impiantabile per la registra-
zione di un elettrocardiogramma
sottocutaneo
Sì
Secondo le «Richtlinien zur Therapie von Herzrhytmusstörungen mit Herzschrittmachern, implantierbaren Defibrillatoren
und perkutaner Katheterablation» del Gruppo di lavoro «Stimolazione cardiaca ed elettrofisiologica» della Società svizzera di cardiologia del 26 maggio 2000232.
1.1.2001
232 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
O sulle prestazioni 67
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Sorveglianza telefonica dei pazienti
con stimolatore
cardiaco
(Pace-maker)
No
12.5.1977
Sorveglianza a
distanza di pazienti e impianti cardiologici
No
1.7.2010
1.7.2012
Applicazione di un
defibrillatore
Sì
31.8.1989
PTCA mediante
pompa-pallone
intraaortale
Sì
1.1.1997
Rivascolarizzazione transmiocardica per
laser
No
1.1.2000
Terapia di risincronizzazione cardiaca
sulla base di uno
stimolatore cardiaco tricamerale,
impianto e sostituzione del aggregato
Sì
In caso di insufficienza cardiaca cronica severa refrattaria al trattamento farmacologico e con desincronizzazione cardiaca.
Alle condizioni seguenti: - Insufficienza cronica severa (NYHA III o IV) con frazione d'eiezione ventricolare sinistra ≤ 35 % malgrado trattamento medico adeguato 1.1.2003/
1.1.2004
- Blocco di branca sinistro con QRS largo ≥ 130 millisecondi Le analisi e l'impianto potranno essere eseguiti esclusivamente in un centro cardiologico qualificato dotato di un gruppo interdisciplinare con le competenze richieste in elettrofisiologia
cardiaca e dell'infrastruttura necessaria (ecocardiografia, programmatore esterno, laboratorio di cateterismo cardiaco).
Brachiterapia
intracoronarica
No
1.1.2003
Impianto di stent
coronarici rivestiti Sì
1.1.2005
Angioplastica
coronarica con
catetere a palloncino a rilascio di
Paclitaxel
Si
Indicazioni:
- restenosi in-stent - stenosi di piccole arterie coronariche 1.7.2012
Terapia interventistica percutanea di
un'insufficienza
grave della valvola mitrale
Sì
In caso di pazienti non operabili con insufficienza grave della valvola mitrale (mortalità prevedibile del 10 %-15 % entro un anno) e morfologia delle valvole cardiache più idonea.
1.1.2013
Assicurazione contro le malattie 68
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Partecipazione a «Swiss Mitra Registry».
Impianto transcatetere di valvola
aortica (TAVI)
Sì
In
valutazione
In caso di stenosi aortica grave nei pazienti inoperabili e ad alto rischio operatorio,
alle condizioni seguenti (cumulative): 1. La procedura TAVI dev'essere eseguita secondo le direttive europee «Guidelines on the management of valvular
heart disease (version 2012)»233.
2. La procedura TAVI può essere praticata soltanto nelle istituzioni che pratica-
no la cardiochirurgia in sede.
3. La decisione sull'ammissibilità dei pazienti alla procedura TAVI deve essere presa in seno all'équipe Heart
Team, comprendente almeno un cardiologo interventista formato per inter-
venti TAVI, un cardiologo non interventista, un cardiochirurgo e un
anestesista.
4. Tutti i centri che praticano la procedura TAVI devono comunicare i propri dati al SWISS TAVI Registry.
1.7.2013
fino al
30.6.2018
2.3 Neurologia, inclusa la terapia del dolore e l'anestesia Massaggi in caso di paralisi consecutiva
ad affezioni del
sistema nervoso
centrale
Sì
23.3.1972
Potenziali evocati
visuali nell'ambito di esami neurologici speciali
Sì
15.11.1979
Elettrostimolazione del midollo spinale
mediante applicazionedi un sistema
di neurostimolazione
Sì
Terapia di dolori gravi specialmente di tipo di deafferentazione (algoallucinosi), status dopo ernia del disco con aderenze delle radici e corrispondente perdita di sensibilità nei dermatomi, causalgie e in particolare dolori provocati da fibrosi del plesso dopo irradiazione (carcinoma del seno), se esiste una precisa indicazione e se è stato effettuato un test mediante elettrodo percutaneo.
Il cambiamento del generatore d'impulsi è compreso nella prestazione obbligatoria.
21.4.1983/
1.3.1995
233 I documenti sono disponibili al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch /ref
O sulle prestazioni 69
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Elettrostimolazione delle strutture
cerebrali profonde
mediante applicazione di un sistema
di neurostimolazione
Sì
Terapia di dolori cronici gravi di tipo di deafferentazione d'origine centrale (ad.
es. lesioni del midollo spinale e lesioni cerebrali, lacerazione intradurale del nervo) se esiste una stretta indicazione e se è stato effettuato un test con elettrodo percutaneo. Il cambiamento del generatore d'impulsi è compreso nella prestazione
obbligatoria.
Terapie di distonie gravi con insufficiente controllo dei sintomi mediante la terapia medicamentosa. Accertamenti ed esecuzione in centri specializzati che dispongono delle necessarie infrastrutture (neurochirurgia stereo-
tassica, neurologia specializzata in disturbi locomotori, neuroradiologia).
1.3.1995/
1.7.2011
Elettroneuromodulazione dei nervi
pelvici mediante
sistema impiantato
per laparoscopia
(procedura LION:
Laparoscopic
Implantation of
Neuroprothesis)
No
1.7.2013/
1.7.2014
Operazioni con
metodo stereotassico per la terapia del
morbo di Parkinson
cronica e refrattaria ai trattamenti non
chirurgici (lesioni per radiofrequenza
e stimolazioni
croniche nel
pallidum, talamo e
subtalamo)
Sì
Diagnosi stabilita di un morbo di Parkinson idiopatico. Progressione dei sin-
tomi su un minimo di due anni.
Controllo insufficiente dei sintomi mediante il trattamento dopaminergico (fenomeni off, fluttuazioni on/off, dischinesie on).
Accertamenti ed esecuzioni in centri specializzati che dispongono delle necessarie infrastrutture (neurochirurgia fun-
zionale, neurologia, neuroradiologia).
1.7.2000
Operazione con
metodo stereotassico (lesioni provoca-
te da radiofrequenza e stimolazione
cronica nel talamo) per la terapia del
tremore cronico non causato dal morbo
di Parkinson e
refrattario ai
trattamenti non
chirurgici
Sì
Diagnosi
stabilita
di un tremore cronico non causato dal morbo di Parkinson, progressione dei sintomi su un minimo di due anni; controllo insufficiente dei sintomi mediante terapia medicamentosa.
Accertamenti ed esecuzione in centri specializzati, che dispongono della necessaria infrastruttura (neurochirurgia funzionale, neurologia, elettrofisiologia neurologica, neuroradiologica).
1.7.2002
Assicurazione contro le malattie 70
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Elettroneurostimolazione transcuta-
nea (abbreviazione
in tedesco: TENS)
Sì
Se il paziente utilizza personalmente lo stimolatore TENS, l'assicuratore gli rimborsa le spese di noleggio dell'apparecchio alle condizioni seguenti:
- il medico o, su suo ordine, il fisioterapista deve aver provato l'efficacia del
TENS sul paziente e averlo istruito circa l'uso dello stimolatore; 23.8.1984
- il medico di fiducia deve aver confermato che l'autoterapia praticata dal
paziente è indicata; - l'indicazione è data segnatamente nei casi seguenti:
- dolori derivanti da un neuroma; p. es. dolori localizzati che possono insorgere con pressione nel settore delle membra amputate (monconi), - dolori che possono essere provocati o accresciuti con stimolazione (pressione, estensione o stimolazione elettrica) di un punto nevralgico:
p. es. dolori sotto forma di sciatica o le sindromi della spalla e del braccio,
- dolori provocati da compressione dei nervi; p. es. dolori irradianti persistenti dopo operazione dell'ernia
del disco o del canale carpale.
Stimolazione
nervosa periferica
dei nervi occipitali Sì
In caso di emicranie croniche refrattarie alla terapia, secondo i criteri diagnostici della International Headache Society (International classification of headache disorders, 2nd edition, Cephalalgia 2004 (suppl 1) IHS ICHD-II code 1.5.1234).
1.7.2014
Terapia con
baclofene con
applicazione di un
dosatore di
medicamenti
Sì
In caso di spasticità resistente alla terapia
1.1.1996
Terapia intratecale di dolori cronici
somatici con
applicazione di un
dosatore di
medicamenti
Sì
1.1.1991
Potenziali evocati
motori come esame
neurologico
specializzato
Sì
Diagnosi di malattie neurologiche.
L'esaminatore responsabile è titolare del certificato di capacità risp. dell'attestato di formazione complementare in elettroencefalografia o in elettroneuromiografia
della Società svizzera di neurofisiologia 1.1.1999
234 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
O sulle prestazioni 71
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
clinica.
Resezione curativa
di focolai
epilettogeni
Sì
Indicazioni:
- Prova dell'esistenza di un'epilessia focale.
- Gravi menomazioni causate dall'epilessia.
- Resistenza alla farmacoterapia.
- Accertamenti ed esecuzioni in un centro per epilettici che dispone della necessaria infrastruttura diagnostica segnatamente in elettrofisiologia, MRI, in neuropsicologia, di
esperienza chirurgoterapeutica e di possibilità di adeguati trattamenti postoperatori.
1.1.1996/
1.8.2006
Chirurgia palliativa dell'epilessia
mediante:
- commisurotomia
- operazione
sub-appiale
multipla secondo
Morell-Whisler
- stimolazione del
nervo vago
Sì
Le
spese
vengono
coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Se le investigazioni dimostrano che la chirurgia curativa dell'epilessia focale non è indicata e che un metodo palliativo permette un miglior controllo delle crisi e un miglioramento della qualità della vita.
1.1.1996/
1.7.2002/
1.1.2005/
1.8.2006/
1.1.2009
Accertamenti
in
un centro per epilettici che dispone della necessaria infrastruttura diagnostica segnatamente in elettrofisiologia, MRI, in neuropsicologia, di espe-
rienza chirurgoterapeutica e di possibilità di adeguati trattamenti postoperatori.
Operazione risp.
decompressione al
laser dell'ernia
discale
No
1.1.1997
Terapia
elettrotermica
intradiscale
No
1.1.2004
Crineurolisi
No
Cura dei dolori delle articolazioni intervertebrali lombari.
1.1.1997
Denervazione delle
faccette mediante
radiofrequenza
No
1.1.2004/
1.1.2005
Spondilodesi
con gabbie
intersomatiche o
trapianto osseo
Sì
Le
spese
vengono
coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
- Instabilità della colonna vertebrale con ernia discale, recidiva di ernia discale o stensi per pazienti con sindrome vertebrale o radicolare invalidante, resisten-
te al trattamento conservativo, causata da patologie degenerative e instabilità 1.1.1999/
1.1.2002/
1.7.2002/
1.1.2004
Assicurazione contro le malattie 72
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
della
colonna vertebrale verificate clinicamente e radiologicamente.
- Dopo insuccesso di una spondilodesi posteriore con il sistema di viti pedicolari.
Protesi del disco
intervertebrale
Sì
In
valutazione
Malattia sintomatica degenerativa del disco intervertebrale della colonna vertebrale a livello cervicale e lombare.
Mancato successo di una terapia conservativa della durata di tre mesi (cervicale)
o di sei mesi (vertebre lombari) - ad eccezione di pazienti che presentano malattie degenerative della colonna vertebrale a livello cervicale o lombare e che soffrono di dolori incontrollabili nonostante siano sottoposti a terapie ospedaliere o che presentano disfunzioni neurologiche progressive nonostante venga applicata una terapia conservativa.
1.1.2004/
1.1.2005/
1.1.2008/
1.1.2009/
1.7.2009/
1.1.2011/
1.1.2012
fino al
31.12.2016
- Degenerazione di due segmenti al massimo
- Degenerazione minima degli altri segmenti contigui
- Nessuna artrosi primaria delle faccette articolari (livello lombare) - Nessuna cifosi primaria segmentale (livello cervicale)
- Osservanza delle controindicazioni generali.
Esecuzione
dell'intervento solo da parte di un chirurgo qualificato. Si suppone che i chirurghi riconosciuti dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia siano conformemente qualificati.
Se l'intervento deve essere eseguito da un chirurgo non riconosciuto dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente richiesto il consenso del medico di
fiducia.
I fornitori di prestazioni forniscono all'«Institut für Evaluative Forschung in der orthopädischen Chirurgie» dell'Università di Berna i dati necessari per una valutazione nazionale.
O sulle prestazioni 73
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Stabilizzazione
intraspinale e
dinamica della
colonna vertebrale
(p.es. del tipo
DIAM)
Sì
In
valutazione
Esecuzione dell'intervento solo da parte di un chirurgo qualificato. Si suppone che i chirurghi riconosciuti dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia siano conformemente qualificati.
Se l'intervento deve essere eseguito da un chirurgo non riconosciuto dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente richiesto il consenso del medico di
fiducia.
1.1.2007/
1.1.2008/
1.1.2009/
1.7.2009/
1.1.2011/
1.1.2012/
1.1.2014
fino al
31.12.2016
I fornitori di prestazioni forniscono all'«Institut für Evaluative Forschung in der orthopädischen Chirurgie» dell'Università di Berna i dati necessari per una valutazione nazionale.
Stabilizzazione
dinamica della
colonna vertebrale
(p.es. del tipo
DYNESYS)
Sì
In
valutazione
Esecuzione dell'intervento solo da parte di un chirurgo qualificato. Si suppone che i chirurghi riconosciuti dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia siano conformemente qualificati.
Se l'intervento deve essere eseguito da un chirurgo non riconosciuto dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente richiesto il consenso del medico di
fiducia
1.1.2007/
1.1.2008/
1.1.2009/
1.7.2009/
1.1.2011/
1.1.2012/
1.1.2014
fino al
31.12.2016
I fornitori di prestazioni forniscono all'«Institut für Evaluative Forschung in der orthopädischen Chirurgie» dell'Università di Berna i dati necessari per una valutazione nazionale.
Anestesia generale
volta a consentire
interventi diagnostici o terapeutici
(incl. interventi di medicina dentaria)
Sì
Nel caso in cui interventi diagnostici e terapeutici fossero possibili solo sotto anestesia a causa di gravi disabilità mentali e fisiche.
1.7.2010
Anestesia per
infiltrazione, locale e segmentale
(terapia neurale
locale e segmentale)
Si
1.7.2011/
1.7.2012
Assicurazione contro le malattie 74
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
2.4
Medicina fisica, reumatologia Terapia dell'artrosi
con iniezioni
intraarticolari di un lubrificante
artificiale
No
25.3.1971
Terapia dell'artrosi con iniezioni
intraarticolari di
teflon o
silicone come
«lubrificante»
No
12.5.1977
Sinoviortesi
Sì
12.5.1977
Terapia al lowlevel-laser
No
1.1.2001
2.5 Oncologia Terapia del cancro con pompa a
perfusione
(chemioterapia)
Sì
27.8.1987
Terapia al laser per chirurgia minimale
palliativa
Sì
1.1.1993
Perfusione isolata
delle membra con
ipertermia e TumorNecrosis-Factors
(TNF)
Sì
In caso di melanomi maligni con esclusiva invasione di un'estremità. In caso di
sarcomi delle parti molli con esclusiva invasione di un'estremità.
In centri specializzati con esperienza nella terapia interdisciplinare di melanomi e sarcomi estesi con questo metodo. La terapia è effettuata da un team di chirurghi oncologici, chirurghi vascolari, ortopedisti, anestesisti especialisti in medicina intensiva. La terapia deve essere effettuata in sala operatoria, sotto anestesia totale e controllo continuo mediante catetere Swan-
Ganz.
1.1.1997/
1.1.2001
No
In caso di melanomi e sarcomi con: - invasione o infiltrazione delle radici delle estremità (ad es. invasione inguinale);
- metastasi a distanza.
1.1.2001
Immunoterapia
specifica attiva
nell'ambito del
trattamento
adiuvante del
carcinoma del
colon in stadio II
No
1.8.2007
O sulle prestazioni 75
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Low-dose-ratebrachiterapia
Sì
Con semi di Iodio125 o semi di Palladio 103.
In caso di carcinoma della prostata localizzato, con basso o medio rischio di recidiva e:
- aspettativa di vita > cinque anni - nessuna TUR-P eseguita in precedenza volume della prostata < 60 ccm
- uretra non ostruita in modo grave disturbi del deflusso.
Centro qualificato con intensa cooperazione interdisciplinare tra urologi, radio-
oncologi e fisici-medici.
1.7.2002/
1.1.2005/
1.1.2009/
1.7.2011
Analisi multigenica in caso di carcinoma del seno (Breast
Cancer Assay)
No
1.1.2011
3 Ginecologia, ostetricia
Diagnosi agli ultrasuoni in
ostetricia e
ginecologia
Sì
È fatto salvo l'articolo 13 lettera b OPre per i controlli agli ultrasuoni in caso di gravidanza
23.3.1972/
1.1.1997
Inseminazione
artificiale
Sì
Inseminazione
intrauterina. Al massimo tre cicli di terapia per gravidanza.
1.1.2001
Fecondazione in
vitro per esame
della
sterilità
No
1.4.1994
Fecondazione in
vitro e trasferimento d'embrione
(FIVETE)
No
28.8.1986/
1.4.1994
Sterilizzazione:
- della donna
Sì
Nell'ambito della cura medica di una donna in età feconda, la sterilizzazione è una prestazione obbligatoria, se a causa di uno stato patologico verosimilmente permanente o di un'anomalia
fisica, una gravidanza mette in pericolo la vita della paziente o procura un danno probabilmente duraturo alla sua salute e se altri metodi contraccettivi non possono essere presi in considerazione per motivi medici (in senso lato).
11.12.1980
- del marito
Sì
Se la sterilizzazione della moglie, di per sé rimborsabile, non può essere effettuata o non è auspicata dai coniugi, l'assicuratore cui è affiliata la moglie deve assumere le spese della sterilizzazione del marito.
1.1.1993
Assicurazione contro le malattie 76
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Terapia al laser del cancro del collo in
situ
Sì
1.1.1993
Ablazione non
chirurgica
dell'endometrio
Sì
In caso di menorragie funzionali resistenti alla terapia nella premenopausa 1.1.1998
Test di Papanicolau per la diagnosi
precoce del cancro
del collo dell'utero (art. 12e lett. b OPre)
Si
1.1.1996/
1.8.2008
Citologia in strati sottili per la diagnosi precoce del
cancro del collo
dell'utero secondo i metodi ThinPrep
oppure Autocyte
Prep / Sure Path
(art. 12e lett. b OPre)
Si
1.4.2003/
1.7.2005/
1.8.2008
Individuazione del
Human Papilloma
Virus nell'ambito
dello screening per il carcinoma del
collo dell'utero
(art. 12e lett. b OPre)
No
1.7.2002/
1.8.2008
Interventi mammari
mininvasivi sotto
controllo radiologico o ecografico
Sì
Secondo la dichiarazione di consenso della Società svizzera di senologia e del Gruppo di lavoro «Bildgesteuerte minimal invasive Mammaeingriffe»; SenologieZeitschrift für Mammadiagnostik und
-therapie 2009; 6: 181-184235.
1.7.2002/
1.1.2007/
1.1.2008/
1.7.2009
Ansa sottouretrale
per il trattamento
dell'incontinenza
da sforzo nella
donna
Sì
- Secondo le raccomandazioni dell'associazione di uro-ginecologia e patolo-
gia del pavimento pelvico, comunicazione degli esperti, aggiornamento del 27.7.2004 intitolato «Ten-
sion free Vaginal Tape (TVT) per il trattamento dell'incontinenza urinaria a sforzo»236.
1.1.2004/
1.1.2005
- L'impianto Reemex® non viene pagato.
235 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 236 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
O sulle prestazioni 77
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
4 Pediatria, psichiatria infantile Programmi per
terapie multiprofessionali ambula-
toriali in gruppo per bambini e adolescenti affetti da
sovrappeso o
obesità
Sì
1.
Indicazione:
a. in caso di obesità (IMC > 97 percentili);
b. in caso di sovrappeso (IMC tra 90 e 97 percentili) e in presenza di almeno una delle seguenti malattie, la cui
prognosi è aggravata dal sovrappeso o costituisce una delle cause dell'eccesso ponderale: ipertonia, diabete mellito di tipo 2, alterata tolleranza al glucosio, disturbi endo-
crini, sindrome delle ovaie policistiche, malattie ortopediche,
steatoepatite non alcolica, malattie respiratorie, glomerulopatia, disturbi alimentari contratti durante un trattamento psichiatrico.
Definizione di obesità, sovrappeso e malattie secondo le raccomandazioni pubblicate dalla Società svizzera di pediatria (SSP) nella rivista specializzata «Pediatrica», edizione n. 6/2006
del 19 dicembre 2006237 e n. 1/2011 del 4 marzo 2011238.
1.1.2008/
1.7.2009/
1.1.2014/
1.7.2014
2.
Programma:
programma in gruppo medicalmente assistito con approccio terapeutico multiprofessionale secondo le esigenze stabilite dall'Associazione
svizzera obesità nell'infanzia e nell'adolescenza (akj) e pubblicate nella rivista specializzata «Pediatrica», edizione n. 2/2007 del 13 aprile
2007239.
Si presume che i programmi in gruppi medicalmente assistiti riconosciuti dalla commissione congiun-
ta della SSP e dell'akj adempiano questa condizione. Se la terapia deve essere svolta nell'ambito di un
programma non riconosciuto dalla commissione congiunta della SSP e dell'akj, va precedentemente richiesto il consenso del medico di fidu-
cia.
3. È necessario convenire un rimborso forfettario.
237 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 238 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 239 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Assicurazione contro le malattie 78
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
No
Programma alleggerito per bambini in età compresa tra i 4 e gli 8 anni compiuti.
1.1.2014
Terapia individuale multiprofessionale
ambulatoriale
strutturata per
bambini e adolescenti affetti da
sovrappeso o
obesità, in 4 tappe.
Sì
1.
Indicazione:
a. in caso di obesità (IMC > 97 percentili); b. in caso di sovrappeso (IMC tra 90 e 97 percentili) e in presenza di almeno una delle seguenti malattie, la cui prognosi è
aggravata dal sovrappeso o costituisce una delle cause dell'eccesso
ponderale: ipertonia, diabete mellito di tipo 2, alterata tolleranza al glucosio, disturbi endocrini, sindrome
delle ovaie policistiche, malattie ortopediche, steatoepatite non alcoli-
ca, malattie respiratorie, glomerulopatia, disturbi alimentari contratti
durante un trattamento psichiatrico.
Definizione di obesità, sovrappeso e malattie secondo le raccomandazioni pubblicate dalla Società svizzera di pediatria (SSP) nella rivista specializzata «Pediatrica», edizione n. 6/2006
del 19 dicembre 2006 e n. 1/2011 del 4 marzo 2011.
1.1.2014
2.
Terapia:
a. 1a tappa: trattamento multidisciplinare fornito da un medico durante
6 mesi, con un massimo di 6 sedute di consulenza nutrizionale e 2 sedute di fisioterapia diagnostica,
b. 2a e 3a tappa: programmi multidisciplinari diretti da un medico nel
caso in cui la durata della terapia superi i 6 mesi per la 1a tappa o in presenza di una comorbilità significativa,
c. 4a tappa: trattamento fornito da un medico.
3. Programmi per la 2a e la 3a tappa: programma in gruppo medicalmente assistito con approccio terapeutico multiprofessionale secondo le esigenze stabilite dall'Associazione svizzera obesità nell'infanzia e nell'adolescenza (akj) e pubblicate nella rivista specializzata «Pediatrica», edizione n. 2/2007
del 13 aprile 2007240. Si presume che i programmi in gruppi medicalmente assistiti riconosciuti dalla commissione congiunta della SSP e dell'akj adem240 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
O sulle prestazioni 79
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
piano questa condizione. Se la terapia deve essere svolta nell'ambito di un programma non riconosciuto dalla commissione congiunta della SSP e dell'akj, va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.
Terapia dell'enuresi con apparecchio
avvertitore
Sì
Dai cinque anni compiuti.
1.1.1993
Elettrostimolazione della vescica
Sì
In caso di disturbi organici della minzione.
16.2.1978
Ginnastica di
gruppo per fanciulli obesi
No
18.1.1979
Monitoraggio della
respirazione;
monitoraggio della
respirazione e della frequenza cardiaca
Sì
In caso di lattanti a rischio, previa prescrizione di un medico di un centro
regionale di diagnosi della morte improvvisa (SIDS).
25.8.1988/
1.1.1996
Screening sonografico dell'anca dei
neonati e dei
lattanti secondo
Graf
Si Effettuato da
un
medico specialmente formato.
1.7.2004/
1.8.2008
Terapia ospedaliera lontano dal domicilio in caso di
soprappeso
eccessivo
No
1.1.2005
5 Dermatologia
Terapia alla luce nera (PUVA) delle
affezioni cutanee
Sì
15.11.1979
Fototerapia selettiva agli ultravioletti
(abbreviazione in
tedesco: SUP)
Sì
Sotto la responsabilità e il controllo del medico.
11.12.1980
Embolizzazione
degli emangiomi
del viso (radiologia di intervento)
Sì
A condizione che non risulti più cara del trattamento chirurgico (escissione).
27.8.1987
Terapia al laser in caso di:
- naevus teleangiectaticus
Sì
1.1.1993
- condylomata
acuminata
Sì
1.1.1993
- cicatrici
dell'acne
No
1.7.2002
- cheloide
No
1.1.2004
Assicurazione contro le malattie 80
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Terapia climatica al Mare Morto
No
1.1.1997/
1.1.2001
Balneo-fototerapia
ambulatoriale
No
1.7.2002
Stimolazione
cellulare mediante
onde acustiche
pulsanti (PACE)
per il trattamento
dei disturbi acuti e cronici della
cicatrizzazione di
ferite della pelle
No …
1.7.2009
Matrice extracellulare e biologica,
tridimensionale e di origine animale
Sì
Per il trattamento di ferite croniche.
Indicazione per la scelta del metodo o del prodotto secondo le «Richtlinien zum Einsatz von azellulären biologisch aktiven Materialien bei schwer heilenden Wunden» della Società svizzera di dermatolo-
gia e venereologia e della Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung del 1° luglio 2011241.
1.7.2011
Esecuzione in centri riconosciuti dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla Schweizerische Gesell-
schaft für Wundbehandlung.
Se il trattamento deve essere eseguito in un centro non riconosciuto dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.
Terapia con larve
Si
Per il trattamento di ferite croniche.
1.7.2011
Trattamento della
lipoatrofia facciale con materiale di
riempimento
Sì
Obbligo di prestazione in caso d'insorgenza di lipoatrofia facciale in seguito a trattamento medicamentoso o nel quadro di una malattia.
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
1.7.2013
6 Oftalmologia Ortottica
Sì Se
eseguita
dal medico o sotto la sua sorveglianza diretta.
27.3.1969
241 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
O sulle prestazioni 81
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Potenziali evocati
visuali nell'ambito di esami
oftalmologici
speciali
Sì
15.11.1979
Biometria
ultrasonica
dell'occhio, prima
di un'operazione
della cataratta
Sì
8.12.1983
Terapia al laser in caso di:
- retinopatie
diabetiche
Sì
1.1.1993
- lesioni della
retina (inclusa
apoplessia
retinica)
Sì
1.1.1993
- capsulotomia
Sì
1.1.1993
- trabeculotomia
Sì
1.1.1993
Chirurgia refrattiva (Cheratomia
mediante laser; o
intervento
chirurgico)
Sì
Obbligo di prestazione unicamente quando il portatore di occhiali è affetto da un'anisometropia non correggibile supera le 3 diottrie e non sopporta durevolmente le lenti a contatto; per la correzione di un occhio fino a raggiungere i valori correggibili mediante occhiali.
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
1.1.1995/
1.1.1997/
1.1.2005
Correzione refrattiva mediante lente
intraoculare
Sì
Obbligo di prestazione unicamente quando l'anisometropia supera le 10 diottrie, in combinazione con la cheratomia.
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
1.1.2000/
1.1.2005
Copertura di difetti della cornea con
membrane
amniotiche
Sì
1.1.2001
Terapia fotodinamica della degene-
razione maculare
con Verteporfin
Sì
Forma classica predominante essudativa di degenerazione maculare determinata dall'età.
1.1.2006
Assicurazione contro le malattie 82
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Sì
In caso di neovascolarizzazioni provocate da miopia patologica.
1.7.2000/
1.7.2002/
1.1.2004/
1.1.2005/
1.1.2006/
1.1.2009/
1.1.2012
No
Altre forme di degenerazione maculare determinata dall'età.
1.1.2008
Dilatazione per
stenosi del canale
lacrimale con
Lacri-Cath
No
1.1.2003/
1.1.2005
Dilatazione
mediante catetere a palloncino per
stenosi del canale
lacrimale
Si
- Sotto controllo radioscopico - con o senza impianto Stent - esecuzione da parte di esperti di radiologia di intervento con rispettiva esperienza.
1.1.2006/
1.1.2008
Oftalmoscopia a
scansione laser
Si
Indicazioni:
- in caso di glaucoma dal trattamento difficile, indicazioni per l'intervento chirurgico
- indicazioni per trattamenti alla retina Esame nel centro in cui deve essere eseguito l'intervento o il trattamento.
1.1.2004/
1.8.2008
Cross linking della cornea in caso di
cheratocono
No
1.8.2008
Cura del
cheratocono
mediante anelli
intrastromali
Sì
Per correggere l'astigmatismo irregolare in caso di cheratocono, unicamente se una correzione con occhiali o lenti a contatto non è possibile oppure se vi è incompatibilità con le lenti a contatto.
1.8.2007
Esecuzione in centri/cliniche del tipo A, B e C (secondo la lista FMH dei centri di perfezionamento in oftalmologia riconosciuti)
Misurazione
dell'osmolarità del film lacrimale
No
1.1.2010
7 Otorinolaringoiatria Logopedia
Sì Se
eseguita
dal medico o sotto la sua direzione e sorveglianza diretta (v. anche gli art. 10 e 11 OPre).
23.3.1972
Nebulizzatore a
ultrasuoni
Sì
7.3.1974
O sulle prestazioni 83
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Terapia mediante
un «orecchio
elettronico» secondo il metodo
Tomatis (detta:
audio- psicofonologia)
No
18.1.1979
Protesi vocale
Sì
Applicazione in caso di laringectomia totale o dopo una laringectomia totale. Il cambiamento di una protesi vocale applicata è compreso nella prestazione obbligatoria.
1.3.1995
Terapia al laser in caso di:
- papillomatosi
delle vie respiratorie
Sì
1.1.1993
- resezione della
lingua
Sì
1.1.1993
Impianto della
chiocciola per la
terapia della sordità delle due orecchie
con resti uditivi
inutilizzabili
Sì
Le
spese
vengono
coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Per fanciulli affetti da sordità peri e postlinguale e per adulti affetti da sordità tardiva.
Nei centri seguenti: Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, Ospedali universitari di Basilea, Berna e Zurigo,
Kantonsspital di Lucerna.
L'allenamento uditivo dispensato nel centro è parte integrante della terapia.
1.4.1994/
1.7.2002/
1.1.2004
Impianto di un
apparecchio uditivo mediante ancoraggio osseo percuta-
neo
Sì
Indicazioni:
- malattie e malformazioni dell'orecchio medio e del condotto uditivo esterno che non possono essere corrette chirurgicamente; 1.1.1996
- unica alternativa a un intervento chirurgico a rischio sul solo orecchio funzionale;
- intolleranza ad apparecchi a trasmissione aerea;
- sostituzione di un apparecchio convenzionale a trasmissione ossea, a seguito dell'insorgenza di turbe, di tenuta o funzionalità insufficienti.
Assicurazione contro le malattie 84
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Impianto chirurgico del sistema
d'impianto
dell'orecchio medio del tipo
«Vibrant Soundbridge» per il tratta-
mento di ipoacusie
neurosensoriali
Sì
Per pazienti che a causa motivi medici o audiologici non sono in grado di usufruire di apparecchi acustici tradizionali (per esempio in caso di otite esterna cronica, allergie, esostosi, ecc.).
1.1.2005
Palatoplastica al
laser
No
1.1.1997
Litotripsia del
calcolo salivare
Sì
Esecuzione in un centro che disponga dell'esperienza necessaria (mediamente 30 primi trattamenti all'anno).
1.1.1997/
1.1.2000/
1.1.2001/
1.1.2004
8 Psichiatria Terapia della tossicodipendenza
- ambulatoria
Sì
Ammissibile una riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave dell'assicu-
rato.
25.3.1971
- ospedaliera
Sì
Terapia sostitutiva in caso di dipendenza dagli oppia-
cei
Sì
1. Osservanza delle direttive e raccomandazioni seguenti:
a. In caso di terapia con prescrizione di metadone, di buprenorfina e di morfina a lento rilascio: «Terapia sostitutiva in caso di dipendenze dagli oppiacei oppioidi - Raccoman-
dazioni dell'UFSP, della Società Svizzera di medicina delle Dipendenze (SSAM) e dell'Associazione
dei medici cantonali della Svizzera (VKS)» del luglio 2013242; 1.1.2001/
1.1.2007/
1.1.2010/
1.7.2012
b. In caso di terapia con prescrizione di eroina: le disposizioni dell'ordinanza del 25 maggio 2011 sulla di-
pendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza
(RS 812.121.6) come pure le direttive e le raccomandazioni del manua-
le dell'UFSP «Richtlinien, Empfehlungen, Information», settembre
2000243.
1.1.2001/
1.1.2007/
1.1.2010/
1.1.2014
242 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 243 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
O sulle prestazioni 85
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
2. La sostanza o il preparato utilizzati devono figurare nell'Elenco dei medicamenti con tariffa (EMT) oppure
nell'Elenco delle specialità (ES) nel gruppo terapico (IT) approvato dall'UICM.
3. La terapia sostitutiva comprende le prestazioni seguenti: a. prestazioni mediche: - esame d'entrata, inclusa l'anamnesi della dipendenza, status psichico e somatico con at-
tenzione particolare alle turbe legate alla dipendenza e alla radice
della dipendenza;
- richiesta d'informazioni supplementari (famiglia, convivente,
servizi terapici precedenti); - determinazione della diagnosi e dell'indicazione;
- approntamento del piano terapico;
- procedura di domanda d'autorizzazione e approntamento di
rapporti destinati agli assicuratori-malattie;
- avvio ed esecuzione della terapia sostitutiva;
- consegna sorvegliata della sostanza o del preparato a condi-
zione che non avvenga attraverso un farmacista;
- garanzia della qualità; - terapia di turbe legate all'uso di altre sostanze psicotrope; - valutazione del processo terapico;
- richiesta d'informazioni presso l'istituzione preposta alla consegna dei prodotti;
- verifica della diagnosi e dell'indicazione;
- adeguamento della terapia e relativo scambio di corrispondenza
con le autorità;
rapporti all'attenzione delle autorità e degli assicuratori-malattie;
- controllo della qualità.
b. Prestazioni del farmacista: - preparazione di soluzioni perorali secondo l'EMT, compreso il controllo della qualità;
- consegna controllata della sostanza o del preparato;
Assicurazione contro le malattie 86
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
- contabilità concernente la sostanza attiva e rapporti destinati alle autorità; - rapporti all'attenzione del medico responsabile;
- consulenza.
4. La prestazione va fornita dall'istituzione competente secondo il numero 1.
5. Per la terapia sostitutiva è possibile convenire rimborsi forfettari.
Svezzamento ultracorto dagli oppiacei
(UROD) sotto
anestesia
No
1.1.1998
Svezzamento
ambulatoriale dagli oppiacei secondo il
metodo Endorphine
Stimulated Clean & Addiction Personality Enhancement
(ESCAPE)
No
1.1.1999
Psicoterapia di
gruppo
Sì
Secondo
gli
articoli
2 e 3 OPre.
25.3.1971/
1.1.1996
Terapia di rilassamento secondo
Ajuria-guerra
Sì
Nello studio medico o in ospedale sotto sorveglianza diretta del medico.
22.3.1973
Terapia mediante il gioco e la pittura
per fanciulli
Sì
Se eseguita dal medico o sotto la sua diretta sorveglianza.
7.3.1974
Psicodramma
Sì
Secondo
gli
articoli 2 e 3 OPre.
13.5.1976/
1.1.1996
Controllo della
terapia per video
No
16.2.1978
Musicoterapia
No 11.12.1980
9 Radiologia 9.1 Radiodiagnostica Tomografia assiale
computerizzata
(scanner)
Sì
Esclusi gli esami di routine (Screening) 15.11.1979
Osteodensitometria
- mediante assorziometria a dop-
pia energia ai
raggi X (DEXA)
Si
- In caso d'osteoporosi manifesta e dopo frattura ossea da trauma inadeguato 1.3.1995/
1.1.1999/
1.7.2010/
1.7.2012
- In caso di terapia a lungo termine al cortisone o in caso di ipogonadismo
O sulle prestazioni 87
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
- In caso di malattie gastrointestinali (sindrome di malassorbimento, morbo di Crohn, colite ulcerosa) - In caso di iperparatiroidismo primario (se l'indicazione di operare non è chiara)
- In caso di osteogenesis imperfecta - HIV.
I costi degli esami DEXA sono assunti solo per l'esecuzione limitata a una regione del corpo.
1.3.1995
Ulteriori esami DEXA sono assunti solo in caso di terapia medicamentosa dell'osteoporosi e al massimo ogni due anni.
- mediante scanner
No
Osteodensitometria
mediante TC periferica quantitativa
(pQTC)
No
1.1.2003/
1.1.2006
Ultrasonografia
ossea
No
1.1.2003
Metodi di analisi
dell'attività ossea - «Marker»
dell'attività osteoclastica
No
Per la diagnosi precoce del rischio di fratture osteoporotiche 1.1.2003/
1.8.2006
- «Marker» della
formazione ossea
No
Per la diagnosi precoce del rischio di fratture osteoporotiche 1.1.2003/
1.8.2006
Mammografia
Si
Per la diagnostica in caso di sospetto clinico urgente di una patologia al seno.
1.1.2008
9.2
Altri procedimenti di formazione d'immagini Risonanza
magnetica nucleare
(MRI)
Sì
1.1.1999
Tomografia con
emissione di
positroni
(TEP, TEP/TC)
Sì
Esecuzione
nei
centri che soddisfano le direttive amministrative del 20 giugno 2008244 della Società svizzera di medicina nucleare (SSMN).
Mediante F-2-fluorodesossiglucosio (FDG) per le indicazioni seguenti: 1. in cardiologia:
- come provvedimento preoperatorio in caso di trapianto cardiaco, 1.1.1994/
1.4.1994/
1.1.1997/
1.1.1999/
1.1.2001/
1.1.2004/
1.1.2005/
1.1.2006/
1.8.2006/
1.1.2009/
1.1.2011/
1.7.2013/
1.7.2014
244 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Assicurazione contro le malattie 88
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
2. in oncologia:
- secondo le direttive cliniche relative alla FDG-TEP del 28 aprile 2011245 della SSMN, capitolo 1.0, 3. in neurologia:
- valutazione preoperatoria in caso di epilessia focale resistente alla terapia,
- investigazione di demenze: come esame complementare in casi non certi, dopo accertamento preliminare da parte di specialisti, in geriatria,
psichiatria e neurologia; fino all'età di 80 anni, con un Mini-MentalStatus-Test (MMST) totalizzante
almeno 10 punti e una demenza insorta al massimo da 5 anni; nessun
esame preliminare mediante PET o SPECT.
Mediante N-13 Ammoniaca, per l'indicazione seguente: studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell'ischemia del miocardio.
Mediante rubidio-82, per l'indicazione seguente: studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell'ischemia del miocardio.
Sì
In
valutazione
Mediante F-2-fluorodesossiglucosio (FDG), per le indicazioni seguenti: nel caso dell'indicazione «effetto massa», secondo le direttive cliniche relative alla FDG-PET del 28 aprile 2011246 della SSMN, capitolo 2.0.
1.7.2014
31.12.2017
Mediante 18F-fluorocolina, per le indicazioni seguenti: per l'esame di una recidiva biochimica
(alterazione del PSA) di un carcinoma prostatico.
1.7.2014
31.12.2017
No Mediante
F-2-fluorodesossiglucosio (FDG) per le indicazioni seguenti: in neurologia: - valutazione preoperatoria per la chirurgia di rivascolarizzazione complessa in
caso d'ischemia cerebrale.
1.8.2006/
1.1.2007/
1.1.2011/
1.1.2013/
1.7.2013/
1.7.2014
245 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 246 Le direttive possono essere consultate al seguente indirizzo Internet: ww.bag.admin.ch/ref
O sulle prestazioni 89
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
No
Con altri isotopi diversi dall'F-2- fluorodesossiglucosio (FDG), 18F-fluorocolina,
N-13 Ammoniaca o rubidio-82.
1.1.2011/
1.1.2013/
1.7.2013/
1.7.2014
Magnetoencefalografia
No
1.7.2002
Elastografia a
ultrasuoni del
fegato
Sì
Per la diagnosi e il follow-up in caso di fibrosi o cirrosi epatica (p.es. dovuta a epatiti virali, assunzione regolare di epatotossine).
1.1.2012
9.3 Radiologia intervenzionale e radioterapia
Irradiazione terapeutica con
pioni
No
1.1.1993
Irradiazione
terapeutica con
protoni
Si
In caso di melanomi intraoculari.
28.8.1986
Si
Le
spese
vengono
coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
1.1.2002/
1.7.2002/
1.8.2007/
1.1.2011/
1.7.2011
Se non è possibile irradiare a sufficienza con fotoni a causa di una stretta vicinanza con organi sensibili alle radiazioni, o di una particolare esigenza di protezione dell'organismo del bambino o dell'adolescente.
Indicazioni:
- tumori del cranio (chordoma, chondrosarcoma, spinalioma, adenocarcinomi e
carcinomi adenocistici, linfoepitelioma, carcinomi mucoepidermoidi, neu-
roestesioblastomi, sarcoma dei tessuti molli e delle ossa, tumori rari come ad esempio paragangliomi).
- tumori del cervello e delle meningi (gliomi Low Grade 1 e 2; meningiomi).
- tumori al di fuori del cranio nelle regioni della colonna vertebrale, del tronco e delle estremità (sarcoma dei tessuti molli e dell'osso).
- tumori nei bambini e negli adolescenti.
Esecuzione presso l'Istituto Paul Scherrer, Villigen.
Si
In
valutazione
1.7.2012
fino al
30.6.2015
Indicazioni:
- radioterapia postoperatoria di carcinomi mammari stadi III A o III C sinistro
Assicurazione contro le malattie 90
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Trattamenti nel quadro dello studio pilota dell'Istituto Paul Scherrer.
Esecuzione
presso l'Istituto Paul Scherrer.
Radiochirurgia
(LINAC, GammaKnife)
Si
Indicazioni:
1.1.1996
- neurinomi del nervo acustico - recidive di adenomi ipofisari o di craniofaringiomi
- adenomi ipofisari o craniofaringiomi non operabili in modo radicale - malformazioni arteriovenose - meningiomi
Si
In caso di disturbi funzionali, in particolare sindromi dolorose (p. es. neuralgia
del trigemino, cefalea a grappolo), disturbi motori (p. es. tremore essenziale, in
caso di morbo di Parkinson), epilessie (p. es. epilessia del lobo temporale, amartomi associati ad epilessia, epilessie extratemporali).
1.1.1996/
1.7.2012
Radiochirurgia con
LINAC
Sì
- in caso di metastasi cerebrali del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al massimo se non sono presenti oltre tre metastasi e se l'affezione primaria è sotto controllo (metastasi sistematiche non dimostrabili) in caso di dolori resistenti a ogni
altra terapia.
1.1.1999/
1.1.2000/
1.1.2003
- in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al
massimo se la localizzazione del tumore non permette di operarlo.
Radiochirurgia con
Gamma Knife
No
- in caso di metastasi cerebrali del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al massimo se non sono presenti oltre tre metastasi e se l'affezione primaria è sotto controllo (metastasi sistematiche non dimostrabili) in caso di dolori resistenti a ogni
altra terapia.
- in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al
massimo se la localizzazione del tumore non permette di operarlo.
1.1.1999/
1.1.2000/
1.4.2003/
1.7.2011
Esecuzione in un centro interdisciplinare epatobiliare, con consulenza epatobiliare (specializzato in chirurgia epatobiliare, radiologia intervenzionale, medicina nucleare e medicina oncologica).
O sulle prestazioni 91
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Applicazione di
marcatori d'oro
Si
Per la radiomarcatura della prostata.
1.8.2008
Iniezione di idrogel di polietilene
glicolico
No
Con funzione di distanziatore tra prostata e retto in caso di irraggiamento della prostata.
1.7.2012/
1.7.2014
Radioterapia
selettiva interna
(SIRT) con
microsfere di Y-90
Sì
In casi di tumori al fegato inoperabili refrattari alla chemioterapia, per i quali non è possibile applicare altre tecniche ablative locali o quando queste non hanno avuto effetto.
1.7.2010
Embolizzazione di
mioma uterino
Sì
Da parte di medici specializzati in radiologia con esperienza in tecniche di radiologia interventistica.
Impianto angiografico al passo con i tempi.
1.1.2004/
1.1.2005/
1.1.2010/
1.1.2011/
1.1.2013
Discectomia percutanea con controllo
fluoroscopico e
sotto guida TC
No
1.1.2014
10 Medicina
complementare Agopuntura
Sì Praticata
da
medici titolari di un attestato di formazione complementare in agopuntura rilasciato conformemente al pro-
gramma di formazione complementare del 1° gennaio 1999 «Agopuntura della medicina tradizionale cinese (ASA)», riveduto il 24 febbraio 2005247.
1.7.1999/
1.1.2012
Medicina
antroposofica
Sì
In
valutazione
Praticata da medici titolari di un attestato di formazione complementare in medicina antroposofica rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° gennaio 1999 «Persona che pratica una medicina antroposofica ampliata (ASMOA)», riveduto il 28 settembre 2006248.
1.7.1999/
1.1.2005/
1.7.2005/
1.1.2012
fino al
31.12.2017
Terapia medicamentosa delle
medicina tradizionale cinese Medici-
na cinese
Sì
In
valutazione
Praticata da medici titolari di un attestato di formazione complementare in farmacoterapia della MTC rilasciato conforme-
mente al programma di formazione complementare del 1° gennaio 1999 «Agopuntura della medicina tradizionale cinese (ASA)», riveduto il 24 febbraio 2005.
1.7.1999/
1.1.2005/
1.7.2005/
1.1.2012
fino al
31.12.2017
247 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 248 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Assicurazione contro le malattie 92
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Omeopatia unicista
(classica)
Sì
In
valutazione
Praticata da medici titolari di un attestato di formazione complementare in omeopatia rilasciato conformemente al program-
ma di formazione complementare del 1° gennaio 1999 «Omeopatia (SSMO)», riveduto il 14 settembre 2008249.
1.7.1999/
1.1.2005/
1.7.2005/
1.1.2012
fino al
31.12.2017
Fitoterapia
Sì In
valutazione
Praticata da medici titolari di un attestato di formazione complementare in fitoterapia rilasciato conformemente al pro-
gramma di formazione complementare del 1° luglio 2011 «Fitoterapia».250 1.7.1999/
1.1.2005/
1.7.2005/
1.7.1999/
1.1.2012
fino al
31.12.2017
Terapia del campo
di disturbo (Terapia neurale secondo
Huneke)
No
1.7.1999/
1.1.2005/
1.7.2005/
1.7.1999/
1.1.2012/
1.7.2012
11 Riabilitazione Riabilitazione ospedaliera
Sì
Le
spese
vengono
coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
1.1.2003
Riabilitazione di
pazienti affetti da malattie cardiovascolari o da diabete
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
La riabilitazione in caso di malattia occlusiva arteriosa periferica sintomatica e di diabete, quale diagnosi principale, è praticata ambulatorialmente. La riabilitazione cardiaca può essere praticata ambu-
latorialmente o stazionariamente. I seguenti fattori inducono a optare per una riabilitazione stazionaria: 12.5.1977/
1.1.1997/
1.1.2000/
1.1.2003/
1.1.2009/
1.7.2009/
1.1.2010/
1.7.2011/
1.1.2013
- accresciuto rischio cardiaco - diminuzione della funzione del miocardio
- comorbidità (diabetes mellitus, COPD, ecc.).
Il
programma
di
riabilitazione ambulatoriale può durare da due a sei mesi, a
dipendenza dell'intensità dell'offerta di trattamento.
249 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 250 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
O sulle prestazioni 93
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Di regola la durata del trattamento ospedaliero è di quattro settimane ma può
essere ridotta a due o tre settimane nei casi meno complessi.
La
riabilitazione
è
praticata in un istituto sotto direzione medica, con programma personale e infrastrutture che soddisfano le seguenti direttive: Riabilitazione cardiaca: profilo di esigenze della Svizzera. Gruppo di lavoro per la riabilitazione
cardiaca. Società svizzera di cardiologia (SSC) per le cliniche e gli istituti di riabilitazione ufficialmente riconosciuti dalla SSC del 15 marzo 2011251.
Riabilitazione
in
caso di malattia occlusiva arteriosa periferica: profilo delle
esigenze della Società svizzera d'angiologia del 5 marzo 2009252.
Riabilitazione
in
caso di diabete: profilo delle esigenze della Società svizzera di endocrinologia e di diabetologia del 17 novembre 2010253.
Indicazioni:
Sì
- Dopo un infarto del miocardio, con o senza PTCA
- dopo bypass-operation - dopo altri interventi sul cuore e sui grandi vasi
- dopo PTCA, in particolare in caso di precedente inattività o di molteplici fattori di rischio
- malattia cronica e fattori multipli di rischio refrattari alla terapia ma con buona speranza di vita - malattia cronica con cattiva funzione ventricolare
- pazienti con diabete mellito di tipo II (limite: al massimo una volta ogni tre anni)
Si
- pazienti con malattia occlusiva arteriosa periferica sintomatica, dallo stadio
IIa secondo Fontaine.
1.7.2009/
1.1.2013
Riabilitazione
polmonare
Sì
Programmi per pazienti affetti da gravi malattie polmonari croniche.
1.1.2005
La terapia può essere ambulatoriale o ospedaliera in un'istituzione diretta da medici. Lo svolgimento del programma, il 251 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 252 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 253 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Assicurazione contro le malattie 94
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
personale e l'infrastruttura devono adempire i requisiti del 2003254 posti dalla
Società svizzera di pneumologia, Commissione per la riabilitazione polmonare.
Il responsabile del programma deve essere riconosciuto dalla Società svizzera di pneumologia, Commissione per la riabilitazione polmonare.
La
copertura
delle spese è garantita al massimo una volta all'anno.
Le spese sono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
254 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
O sulle prestazioni 95
832.112.31
Allegato 2255 (art. 20a)
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 255 Non pubblicato nella RU (art. 20a) (vedi RU 2009 2821 6083, 2010 2755 5837, 2011 2669 n. II cpv. 2 6491 n. II cpv. 2, 2012 3553 6587, 2013 1925 5329, 2014 1251). Le mod. possono essere consultate al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco dei mezzi e degli apparecchi.
Assicurazione contro le malattie 96
832.112.31
Allegato 3256 (art. 28)
Elenco delle analisi 256 Non pubblicato nella RU (art. 28) (vedi RU 2009 1669 3173 6083, 2010 2755 5837, 2011 2669 n. II cpv. 3 6491 n. II cpv. 3, 2012 3553 4347 6587, 2013 1925 5329, 2014 1251).
Le mod. possono essere consultate al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco delle analisi.
O sulle prestazioni 97
832.112.31
Allegato 4257 (art. 29)
Elenco dei medicamenti con tariffa 257 Non
pubblicato
nella RU (vedi RU 2005 2875). La mod. può essere consultata presso l'UFSP al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/06492/06493/index.html?lang=it
Assicurazione contro le malattie 98
832.112.31