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172.210.10

Ordinanza
sull'organizzazione della Cancelleria federale

(OrgCaF)

del 29 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull'organizzazione
del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
in esecuzione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Sezione 1: Obiettivi, funzioni principali e principi operativi

Art. 1 Obiettivi e funzioni principali

1 La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Governo e funge da tramite tra il Governo, l'Amministrazione, l'Assemblea federale e il pubblico.

2 La Cancelleria federale si adopera presso il Consiglio federale e i dipartimenti affinché la prassi decisionale del Governo sia coerente e improntata a lungo termine e affinché il principio della collegialità sia rispettato.

3 La Cancelleria federale esercita le funzioni di cui agli articoli 30 e 32-34 LOGA, in particolare le seguenti funzioni principali:

a.
sostiene il Consiglio federale e il presidente della Confederazione nella loro attività governativa e provvede affinché le decisioni siano preparate in condizioni ottimali;
b.
in collaborazione con i dipartimenti, prepara i documenti che permettono una politica di governo lungimirante e coerente e ne esamina la realizza­zione;
bbis.3
cura il coordinamento fra i dipartimenti, segnatamente nell'ambito della trasformazione digitale e dell'informatica;
c.
garantisce una politica d'informazione e di comunicazione a lungo termine e coordinata a livello governativo e provvede affinché le informazioni sulle decisioni del Consiglio federale siano comunicate il più rapidamente possi­bile.

4 La Cancelleria federale adempie inoltre i compiti d'esecuzione che le assegna la legislazione; in particolare:

a.
provvede affinché i diritti popolari possano essere esercitati conformemente alla Costituzione federale4 e alla legislazione sui diritti politici e affinché tutte le votazioni e elezioni federali si svolgano correttamente;
b.
pubblica, con la massima sollecitudine e la qualità richiesta, i testi giuridici e gli altri documenti da pubblicare in virtù della legislazione federale sulle pubblicazioni ufficiali;
c.5
fornisce le prestazioni linguistiche e di coordinamento previste dall'ordi­nanza del 14 novembre 20126 sui servizi linguistici ed esegue i compiti affida­tile dalla legislazione sulle lingue.

3 Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).

4 RS 101

5 Nuovo testo giusta l'art.17 dell'O del 14 nov. 2012 sui servizi linguistici, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6457).

6 RS 172.081

Art. 2 Principi operativi

Oltre ai principi generali dell'attività amministrativa e della direzione dell'Ammini­strazione (art. 11 e 12 OLOGA), la Cancelleria federale rispetta segnatamente i principi operativi seguenti:

a.
fornisce le proprie prestazioni puntualmente e tenendo conto dei bisogni dei destinatari;
b.
provvede affinché le soluzioni siano amministrativamente semplici e le procedure concise e trasparenti;
c.
è un partner affidabile per il Governo, l'Amministrazione, l'Assemblea federale e il pubblico e si presenta in modo coerente;
d.
promuove il Governo elettronico.

Sezione 2: Competenze particolari

Art. 3 Prestazioni linguistiche

1 La Cancelleria federale si impegna a favore del plurilinguismo nell'Ammi­nistra­zione federale e si adopera per la parità delle lingue ufficiali.

2 Nelle lingue ufficiali, la Cancelleria federale assicura la qualità dei testi destinati alla pubblicazione e di altri testi importanti.

Art. 4 Supporto legislativo e settori giuridici

1 La Cancelleria federale assicura la qualità della legislazione della Confederazione. In particolare:

a.
formula i principi che presiedono alla redazione formale degli atti normativi e provvede affinché siano rispettati;
b.
in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia, provvede affinché gli atti normativi della Confederazione concordino per quanto concerne il contenuto e la forma in tutte le lingue ufficiali, siano adeguati al contenuto e ai destinatari, siano coerenti e comprensibili per il cittadino.

2 La Cancelleria federale prepara ed esegue le leggi e le ordinanze nei seguenti settori:

a.
diritto in materia di organizzazione dell'amministrazione;
b.
diritto in materia di procedura di consultazione;
c.
diritto in materia di pubblicazioni ufficiali;
d.
diritti politici.

3 All'interno dell'Amministrazione federale, la Cancelleria federale è competente per le questioni relative al diritto parlamentare. In questo ambito prepara in particolare i pareri del Consiglio federale.

Art. 5 Pubblicazione di elenchi e dati personali

1 La Cancelleria federale pubblica l'Annuario federale. Questo contiene:

a.
i nomi dei membri dell'Assemblea federale;
b.
i nomi dei membri dei tribunali della Confederazione;
c.
i nomi dei membri del Consiglio federale e il nome del cancelliere della Confederazione;
d.
nomi, funzioni, indirizzi, numeri di telefono e di fax nonché gli indirizzi e‑mail delle persone che ricoprono le principali funzioni in seno all'Ammi­nistrazione federale, ai Servizi del Parlamento e ad altre importanti organizzazioni di diritto pubblico che svolgono compiti amministrativi della Confederazione.

2 Nell'ambito della pubblicazione elettronica dell'Annuario federale, la Cancelleria federale permette l'accesso in linea ai dati di altre persone soltanto se risulta opportuno e necessario tenuto conto della funzione svolta da queste ultime.

3 La Cancelleria federale può pubblicare organigrammi e altri elenchi o delegarne la pubblicazione ad altre unità amministrative.

4 ...9

5 La Cancelleria federale permette a persone esterne all'Amministrazione l'accesso in linea ai dati personali degli impiegati dell'Amministrazione federale che fungono da interlocutori per i terzi, nella misura in cui la loro funzione lo esiga.

6 Su proposta dell'interessato, la Cancelleria federale può rendere accessibili in linea altri dati personali legati direttamente alla funzione. L'interessato deve essere reso attento ai rischi della procedura in linea. L'interessato può revocare in ogni momento il proprio consenso alla pubblicazione estesa dei propri dati.

9 Abrogato dall'art.13 dell'O del 6 dic. 2013 sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall'UFIT, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4553).

Art. 5a10 Banca dati EXE-BRC

1 A fini di gestione, controllo e coordinamento degli affari del Consiglio federale, la Cancelleria federale gestisce la banca dati EXE-BRC.

2 La banca dati EXE-BRC contiene, per ciascun affare del Consiglio federale, informazioni e documenti nonché i seguenti dati personali:

a.
il nome e il numero di telefono dei collaboratori dell'Amministrazione federale cui compete la trattazione di un affare del Consiglio federale;
b.
informazioni relative alle persone menzionate in un affare del Consiglio federale, per quanto la legislazione speciale consenta il trattamento di tali dati.

3 Su proposta della Cancelleria federale, la Conferenza dei segretari generali stabilisce quante persone abbiano accesso a EXE-BRC mediante procedura di richiamo:

a.
in ciascun dipartimento e nella Cancelleria federale;
b.
nella Delegazione delle finanze e nella Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali;
c.
presso l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza;
d.
nel Controllo federale delle finanze.11

4 La Cancelleria federale accorda i diritti d'accesso alle persone che ne necessitano per svolgere i loro compiti e secondo l'estensione necessaria.12

10 Introdotto dal n. I dell'O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2311).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5765).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5765).

Art. 613 Pubblicazione di studi, valutazioni e rapporti esterni

1 La Cancelleria federale offre in Internet una piattaforma sulla quale è possibile pubblicare studi, valutazioni e rapporti realizzati al di fuori dell'Amministrazione14.

2 Con la pubblicazione sono fornite indicazioni relative in particolare al servizio mandante, al mandatario, alle spese e al bilancio gravato.

3 La pubblicazione avviene in modo decentralizzato per il tramite dei dipartimenti e degli uffici federali.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5765).

14 Consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Studi, rapporti e valutazioni dell'Amministrazione federale.

Art. 6a15 Portale elettronico delle autorità

La Cancelleria federale può rendere accessibile al pubblico per via elettronica l'offer­ta di informazioni e le prestazioni delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché di altre organizzazioni che adempiono compiti statali. La col­laborazione tra Confederazione e Cantoni e la partecipazione finanziaria dei Cantoni sono disciplinate da convenzioni di diritto pubblico.

15 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6177).

Art. 7 Altre competenze in materia di informazione e comunicazione

1 La Cancelleria federale sostiene i dipartimenti e gli uffici federali che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro compiti in materia di comunicazione.

2 La Cancelleria federale cura l'uniformità dell'identità visiva dell'Amministrazione federale.

3 Essa gestisce il Centro media di Palazzo federale.

4 ...16

5 La Cancelleria federale rappresenta gli interessi dei dipartimenti in seno alla Biblioteca del Parlamento.

16 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5765).

Art. 8 Legalizzazioni

Nell'ambito delle legalizzazioni la Cancelleria federale è competente per le operazioni seguenti:

a.
autenticazione della firma apposta in calce a un documento da unità amministrative dell'Amministrazione federale, comprese le ambasciate e i consolati svizzeri, dalle missioni diplomatiche e dai consolati esteri in Svizzera, dalle cancellerie di Stato cantonali e da organizzazioni che adempiono compiti di diritto pubblico nell'interesse dell'intero Paese;
b.
apposizione della postilla conformemente all'articolo 2 della Convenzione internazionale dell'Aia del 5 ottobre 196117 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri e al decreto federale del 27 aprile 197218 che approva detta Convenzione.
Art. 9 Situazioni particolari o straordinarie

1 La Cancelleria federale assicura la formazione dell'Amministrazione federale in materia di gestione delle crisi.

1bis In situazioni particolari o straordinarie che concernono più di un dipartimento la Cancelleria federale consiglia e assiste i dipartimenti sotto il profilo logistico e metodologico.19

2 Alla Cancelleria federale compete l'organizzazione dell'allarme dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione in caso di evento grave.

3 La Cancelleria federale provvede, unitamente al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, a mantenere l'efficienza operativa dei centri di comando protetti della Confederazione.

19 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 29 nov. 2013 sull'organizzazione del Consiglio federale, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4561).

Sezione 3: Unità amministrativa dell'Amministrazione federale decentralizzata


Art. 10

1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) è aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

2 La sua organizzazione e i suoi compiti sono retti dalla legislazione sulla protezione dei dati.

Sezione 4: Disposizioni finali

Allegato

(art. 12)

Modifica del diritto vigente

...21

21 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 5153.