01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / En Vigur
23.01.2023 - 31.12.2023
01.04.2021 - 22.01.2023
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2021 - 31.03.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2018
01.03.2017 - 31.08.2017
01.01.2015 - 28.02.2017
01.01.2013 - 31.12.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.11.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
15.02.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 14.02.2008
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2001 - 31.12.2003
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Cumparegliar versiuns

331

Ordinanza
sul casellario giudiziale

(Ordinanza VOSTRA)

del 29 settembre 2006 (Stato 1° aprile 2021) (Stato 1° aprile 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 367 capoversi 3 e 6 del Codice penale1 (CP) e
l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

Per il sistema d'informazione VOSTRA sul casellario giudiziale, la presente ordinanza disciplina, a tenore degli articoli 365-371a CP, in particolare:3

a.
l'autorità responsabile;
b.
i dati raccolti, i diritti di trattamento dei dati e il momento dell'iscrizione;
c.
l'eliminazione dei dati;
d.
le autorità partecipanti e i loro obblighi di iscrizione, comunicazione e cooperazione;
e.
la comunicazione dei dati;
f.
il diritto all'informazione delle persone interessate;
g.
la sicurezza dei dati e le esigenze tecniche;
h.
gli emolumenti e la ripartizione dei costi;
i.
l'utilizzo dei dati di VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Sezione 2: Autorità responsabile

Art. 2

1 L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è responsabile di VOSTRA.

2 Coordina le attività delle autorità e dei servizi collegati a VOSTRA e provvede affinché assolvano i loro compiti conformemente alle prescrizioni.

3 Aiuta le autorità e i servizi collegati a VOSTRA a risolvere problemi di applicazione e tiene corsi di base e di perfezionamento per il trattamento dei dati del casellario giudiziale.

4 Controlla se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni e sono completi, esatti e aggiornati. A tal fine, è autorizzato ad accedere ai verbali. Può inoltre consultare i documenti utilizzati quale base dell'iscrizione o della comunicazione, nella misura in cui ciò sia necessario per effettuare i controlli. Può rettificare autonomamente iscrizioni errate in VOSTRA o chiedere ai servizi competenti di procedere alla rettificazione.

5 Rilascia e revoca i diritti di trattamento individuali.

6 Emana istruzioni per la tenuta e l'utilizzo di VOSTRA, in particolare il regolamento per il trattamento.

Sezione 3:
Dati raccolti, diritti di trattamento dei dati e momento dell'iscrizione

Art. 3 Sentenze

1 In VOSTRA sono iscritte:

a.
le condanne pronunciate dalle autorità penali civili e militari per crimini o delitti previsti dal CP, dal Codice penale militare4 (CPM) o da altre leggi federali, tranne i casi di cui all'articolo 9 lettera b;
b.
le sentenze di assoluzione pronunciate dalle autorità penali civili e militari per crimini o delitti previsti dal CP, dal CPM o da altre leggi federali, se è stata ordinata una misura, tranne i casi di cui all'articolo 9 lettera c;
c.
le condanne per contravvenzioni previste dal CP, dal CPM o da altre leggi federali se:
1.
è inflitta una multa superiore a 5000 franchi o lavoro di pubblica utilità per oltre 180 ore,
2.
l'autorità giudicante è autorizzata o obbligata esplicitamente nella rispettiva legge federale a pronunciare, in caso di nuovo reato, una multa di un determinato ammontare minimo o, oltre alla multa, una pena pecuniaria o una pena detentiva, o
3.5
è inflitta un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate;
d.
le condanne per contravvenzioni non soggette all'obbligo di iscrizione giusta la lettera c se sono parte di una sentenza soggetta all'obbligo di iscrizione;
e.
le sentenze emesse all'estero contro cittadini svizzeri e quelle comunicate all'UFG conformemente alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 19596 e ai trattati internazionali vigenti se sono adempiute le condizioni di iscrizione che secondo il CP (art. 366 cpv. 1 e 2 lett. c) e la presente ordinanza vigono per sentenze svizzere comparabili.

2 L'iscrizione delle sentenze contro minori è retta dall'articolo 366 capoversi 3 e 3bis CP.7

3 Le condanne con la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale della pena sono iscritte con la pertinente indicazione (art. 42 e 43 CP, art. 36 e 37 CPM e art. 35 della LF del 20 giu. 20038 sul diritto penale minorile, DPMin).

4 RS 321.0

5 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

6 RS 0.351.1

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

8 RS 311.1

Art. 4 Sanzioni

1 Al momento dell'iscrizione di sentenze, sono registrati in VOSTRA come sanzioni:

a.
le pene principali;
b.
le pene accessorie;
c
le pene detentive sostitutive inflitte dal giudice nella formulazione della sentenza (art. 106 cpv. 2 CP e art. 60c cpv. 2 CPM9);
d
le misure terapeutiche e l'internamento (art. 59-61, 63 e 64 CP);
e.
la cauzione preventiva (art. 66 CP);
ebis.10
l'espulsione, se pronunciata in Svizzera (art. 66a e 66abis CP e art. 49a e 49abis CPM);
f.11
l'interdizione di esercitare un'attività (art. 67 CP e art. 50 CPM) e il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b CP e art. 50b CPM);
g.
il divieto di condurre (art. 67b CP e art. 50abis CPM);
h.
la degradazione (art. 35 CPM);
i.
l'esclusione dall'esercito (art. 48 e 49 CPM).

2 Nel caso di minori, l'iscrizione di sanzioni è retta dall'articolo 366 capoversi 3 e 3bis CP.12

9 RS 321.0

10 Introdotta dal n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Art. 5 Decisioni successive

In VOSTRA sono iscritte le seguenti decisioni successive che comportano una modifica di iscrizioni esistenti:

a.
la revoca o il rifiuto della revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale della pena; vanno iscritte anche le conseguenze di una revoca o di un rifiuto della revoca: la pena unica, l'ammonimento, la protrazione del periodo di prova, la disposizione dell'assistenza riabilitativa e di norme di condotta (art. 46 e 95 CP, art. 40 CPM13 e art. 35 cpv. 2 DPMin14 in combinato disposto con l'art. 31 DPMin);
b.
la sostituzione di una sanzione con un'altra sanzione ai sensi degli articoli 62c capoversi 3, 4 e 6, 63b capoverso 5, 65 capoversi 1 e 2 CP nonché dell'articolo 32 capoverso 4 DPMin, ordinata da un tribunale;
c.15
per le interdizioni di esercitare un'attività o i divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate:
1.
la soppressione dell'interdizione o del divieto (art. 67c cpv. 4-6 CP, art. 19 DPMin, art. 50c cpv. 4-6 CPM),
2.
l'attenuazione quanto a durata o contenuto dell'interdizione o del divieto (art. 67c cpv. 4 e 5 CP, art. 18 DPMin, art. 50c cpv. 4 e 5 CPM),
3.
l'estensione, quanto a contenuto, dell'interdizione o del divieto (art. 67d cpv. 1 CP, art. 18 DPMin, art. 50d cpv. 1 CPM),
4.
la pronuncia di un'interdizione o di un divieto aggiuntivi o a posteriori (art. 67d cpv. 1 e 2 CP, art. 18 e 19 cpv. 4 DPMin, art. 50d cpv. 1-2 CPM),
5.16
la proroga dell'interdizione o del divieto (art. 67 cpv. 2bis e 67b cpv. 5 CP, art. 18 DPMin, art. 50 cpv. 2bis e 50b cpv. 5 CPM),
6.17
la disposizione o la soppressione dell'assistenza riabilitativa (art. 67c cpv. 7 e 7bis CP, art. 50c cpv. 7 e 7bis CPM).

13 RS 321.0

14 RS 311.1

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779).

Art. 6 Decisioni d'esecuzione e dati relativi all'esecuzione18

1 In VOSTRA sono iscritte seguenti decisioni che concernono l'esecuzione delle pene o misure:

a.
le decisioni dell'autorità competente o del tribunale di cui alle disposizioni seguenti:
1.
CP: articoli 62 capoversi 1-4, 62a capoversi 1-3 e 5, 62c capoversi 1-4, 63a capoverso 2, 63b capoversi 2, 4 e 5, 64a capoversi 1-3, 95 capoversi 4 e 5, 86 (compresa la liberazione condizionale in caso di pena detentiva sostitutiva), 87 e 89 capoverso 2,
2.
DPMin19: articoli 18, 19, 28 capoverso 1, 29 capoversi 1-3 e 31 capoversi 1-3;
b.
la grazia e l'amnistia.

2 Se contro una persona in Svizzera è stata pronunciata un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP o del CPM20, l'autorità competente per l'esecuzione della pena detentiva o della misura privativa della libertà iscrive in VOSTRA le relative date d'inizio e di fine, qualora debba essere iscritta in VOSTRA anche la sentenza alla base della privazione della libertà.21

3 Se una sentenza contiene un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP o del CPM e se nell'esecuzione di tale sentenza è stata revocata la sospensione condizionale della pena o della misura, la liberazione definitiva dalla pena detentiva interamente eseguita o la liberazione definitiva di cui all'articolo 62b capoverso 2 CP è iscritta in VOSTRA.22

4 Se contro una persona in Svizzera è stata pronunciata un'espulsione, l'autorità competente iscrive o notifica a VOSTRA le seguenti decisioni d'esecuzione e i dati relativi all'esecuzione successivamente rilevati:

a.
la data di partenza effettiva o la data di partenza stabilita dall'autorità d'esecuzione secondo l'articolo 17a dell'ordinanza del 19 settembre 200623 sul Codice penale e sul Codice penale militare nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero, partenza volontaria;
b.
la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione;
c.
la revoca della sospensione dell'esecuzione dell'espulsione.24

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

19 RS 311.1

20 RS 321.0

21 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

22 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

23 RS 311.01

24 Introdotto dal n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 7 Procedimenti penali pendenti

In VOSTRA sono iscritte:

a.
persone contro cui in Svizzera è pendente un procedimento penale per crimini o delitti secondo il diritto federale; sono indicati:
1.
il numero attribuito ai dati personali dell'imputato,
2.
la data in cui il procedimento è stato aperto,
3.
l'autorità responsabile del procedimento (incluso il numero di riferimento),
4.
i reati di cui è accusato l'imputato.
b.
modifiche rilevanti nei fatti di cui alla lettera a, in particolare la cessione del procedimento nonché la modifica dell'imputazione.
Art. 8 Richiesta di estratti di casellari giudiziali stranieri

1 Sono iscritte in VOSTRA le richieste di estratti di casellari giudiziali stranieri presentate da autorità svizzere.

2 Questi dati sono accessibili soltanto all'UFG, che tiene il casellario, e alle autorità richiedenti.

3 L'autorizzazione a presentare tali richieste in via elettronica è disciplinata negli allegati 2 e 3.

Art. 9 Iscrizioni escluse25

Non sono iscritte:

a.
le sentenze per violazioni di disposizioni penali del diritto cantonale;
b.26
le condanne per le quali si è rinunciato a infliggere una pena e che non prevedono allo stesso tempo misure la cui iscrizione è obbligatoria;
bbis.27
le sentenze straniere che contengono soltanto un'espulsione;
c.
le sentenze di assoluzione che comprendono soltanto una pubblicazione della sentenza (art. 68 CP e art. 50b CPM28), una confisca (art. 69-72 CP e art. 51-52 CPM) o assegnamenti al danneggiato (art. 73 CP e art. 53 CPM);
d.
le contravvenzioni, tranne quelle di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere c e d;
e.
le decisioni che commutano:
1.
pene pecuniarie o multe in lavoro di pubblica utilità o pene detentive,
2.
lavoro di pubblica utilità in pene pecuniarie, multe o pene detentive,
3.29
prestazioni personali in multe o privazione della libertà,
4.30
multe in prestazioni personali o privazione della libertà,
5.31
privazione della libertà in prestazioni personali;
f.
le pene regolamentari e disciplinari;
g.
le spese conseguenti a una sentenza.

25 Introdotto dal n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

26 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

27 Introdotta dal n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

28 RS 321.0

29 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 5971).

30 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 5971).

31 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 5971).

Art. 10 Dati e diritti di trattamento dei dati

1 L'allegato 1 disciplina i dati e i relativi campi di dati di VOSTRA.32

2 Le autorizzazioni delle autorità federali e delle autorità cantonali per il trattamento di tali dati figurano in forma di tabelle rispettivamente nell'allegato 2 e nell'allegato 3.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Art. 11 Momento dell'iscrizione

1 Le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d'esecuzione devono essere iscritte al più tardi due settimane dopo il pieno passaggio in giudicato.

2 Le decisioni passate solo parzialmente in giudicato sono iscritte in VOSTRA come parte integrante della sentenza di grado superiore passata in giudicato o della decisione successiva.

3 In caso di procedimenti penali pendenti, i dati vanno iscritti in VOSTRA entro due settimane dall'apertura del procedimento penale o dal cambiamento intervenuto.

4 L'iscrizione di un procedimento penale pendente può essere sospesa fintantoché mette in questione lo scopo del procedimento penale.

Art. 11a33 Dati relativi all'ordinazione di estratti per privati ed estratti specifici per privati

1 I dati personali relativi all'ordinazione di estratti per privati (art. 24) o di estratti specifici per privati (art. 25b) sono iscritti e trattati in VOSTRA e in una banca dati ausiliaria separata.

2 Nella banca dati ausiliaria non sono iscritti dati personali degni di particolare protezione. Essa serve esclusivamente a sbrigare le ordinazioni degli estratti e contiene:

a.
i dati personali necessari all'identificazione e all'ubicazione del richiedente;
b.
i dati necessari all'ordinazione;
c.
i dati necessari al trattamento dell'ordinazione;
d.
i dati relativi ai costi e al pagamento;
e.
i dati necessari all'invio dell'estratto;
f.
i dati della conferma di cui all'articolo 371a capoverso 2 CP.

3 Ai fini dell'elaborazione dell'estratto, un'interfaccia integra in VOSTRA determinati dati della banca dati ausiliaria.

4 L'allegato 1a disciplina i dati e i relativi campi di dati.

33 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Sezione 4: Eliminazione dei dati

Art. 12

1 Sono eliminati senza indugio da VOSTRA:

a.34
le iscrizioni nei casi di cui agli articoli 369 e 369a CP;
b.
le iscrizioni relative a persone la cui morte è comunicata da un'autorità;
c.
le sentenze annullate;
d.
i procedimenti penali pendenti abbandonati o conclusi con una sentenza;
e.
le richieste di estratti di casellari giudiziali stranieri, non appena le autorità estere hanno dato seguito alla richiesta.

2 L'eliminazione di iscrizioni relative a pene detentive con la sospensione condizionale parziale è retta dalle regole per l'eliminazione di pene con la condizionale (art. 369 cpv. 3 CP).

3 I termini per l'eliminazione di cui all'articolo 369a CP si applicano anche alle interdizioni dell'esercizio della professione pronunciate in base alle precedenti versioni del CP o del CPM35 a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili.36

4 In caso di sentenza straniera, la durata dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si fonda sulla durata indicata nella sentenza.37

5 I dati riguardanti l'ordinazione di estratti per privati o di estratti specifici per privati (art. 11a) sono eliminati un anno dopo l'ordinazione degli estratti.38

6 La domanda, ai sensi dell'articolo 369 capoverso 5bis terzo periodo CP, di calcolare il termine per eliminare, dopo l'acquisizione della cittadinanza svizzera, una sentenza che contiene l'espulsione va indirizzata all'UFG con la conferma della naturalizzazione.39

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

35 RS 321.0

36 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

37 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

38 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

39 Introdotto dal n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Sezione 5:
Autorità partecipanti e i loro obblighi di iscrizione, comunicazione e cooperazione

Art. 13 Ufficio federale di giustizia

1 L'UFG iscrive in VOSTRA i dati seguenti:

a.
dati comunicati da autorità federali non collegate;
b.
sentenze straniere conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera e;
c.40
sentenze contenenti un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate;
d.41
decisioni successive conformemente all'articolo 5 lettera c.

2 Tratta le seguenti richieste di estratto di VOSTRA:

a.
richieste di privati;
b.
richieste di autorità federali non collegate;
c.
richieste di autorità estere.

3 Tratta richieste di estratto di un casellario giudiziale straniero da parte di autorità svizzere collegate.

4 Comunica allo Stato d'origine, se noto, condanne e decisioni successive contro cittadini stranieri in virtù della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 195942 e dei trattati internazionali vigenti. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può emanare istruzioni circa le comunicazioni alle autorità estere.

40 Introdotta dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

41 Introdotta dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

42 RS 0.351.1

Art. 14 Servizi di coordinamento cantonali

1 I servizi di coordinamento cantonali hanno i compiti seguenti:

a.43
iscrivono in VOSTRA i procedimenti penali pendenti, le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d'esecuzione delle autorità cantonali non collegate a VOSTRA. Sono fatti salvi i casi menzionati all'articolo 13 capoverso 1 lettere c e d;
b.
allestiscono estratti di VOSTRA per le autorità cantonali non collegate;
c.
sono gli interlocutori cantonali per l'UFG per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni del CP in materia di casellario giudiziale, della presente ordinanza e delle relative istruzioni;
d.
aiutano l'UFG a controllare il trattamento dei dati.

2 I Cantoni possono demandare al loro servizio di coordinamento altri compiti relativi a VOSTRA, in particolare l'iscrizione delle sentenze e delle decisioni successive di altre o di tutte le autorità cantonali come anche l'allestimento degli estratti di VOSTRA per le medesime.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Art. 15 Servizio di coordinamento della giustizia militare

Il servizio di coordinamento della giustizia militare ha i compiti seguenti:

a.44
iscrive in VOSTRA i procedimenti penali pendenti, le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d'esecuzione delle autorità della giustizia militare non collegate a VOSTRA. Sono fatti salvi i casi menzionati all'articolo 13 capoverso 1 lettere c e d;
b.
allestisce estratti di VOSTRA per le autorità della giustizia militare non collegate;
c.
è l'interlocutore della giustizia militare per l'UFG per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni del CP in materia di casellario giudiziale, della presente ordinanza e delle relative istruzioni.
d.
aiuta l'UFG in occasione del suo controllo del trattamento dei dati.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Art. 16 Altre autorità collegate autorizzate all'iscrizione on line

1 Le autorità seguenti, se collegate a VOSTRA, vi iscrivono i loro dati:

a.
le autorità della giustizia penale, comprese le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che pronunciano decisioni penali basate sul diritto federale;
b.
le autorità della giustizia militare;
c.
le autorità preposte all'esecuzione penale;
d.45
le autorità cantonali di polizia degli stranieri se sono competenti per l'esecuzione dell'espulsione.

2 Sono fatti salvi i casi menzionati all'articolo 13 capoverso 1 lettere c e d.46

45 Introdotta dal n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

46 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Art. 17 Autorità non collegate che comunicano dati per iscrizione

1 Se non sono collegate a VOSTRA, le autorità cantonali della giustizia e dell'esecuzione penale, nonché le autorità cantonali di polizia degli stranieri competente per l'esecuzione dell'espulsione, comunicano i dati al competente servizio di coordinamento cantonale per iscrizione in VOSTRA.47

2 Le autorità della giustizia militare non collegate a VOSTRA comunicano i loro dati al servizio di coordinamento della giustizia militare per iscrizione in VOSTRA. L'Ufficio dell'uditore in capo disciplina i particolari.

2bis I servizi di coordinamento cantonali e il servizio di coordinamento della giustizia militare comunicano all'UFG le sentenze e le decisioni successive di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettere c e d.48

3 Se non sono collegate a VOSTRA, le autorità della giustizia penale e le autorità preposte all'assistenza giudiziaria della Confederazione, nonché le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che pronunciano decisioni penali basate sul diritto federale, comunicano i dati all'UFG per iscrizione in VOSTRA.49

4 Le autorità federali competenti in materia di grazia o di amnistia comunicano la grazia o l'amnistia all'UFG per iscrizione in VOSTRA.

5 Le autorità cantonali competenti in materia di grazia o di amnistia comunicano la grazia o l'amnistia al competente servizio di coordinamento cantonale per iscrizione in VOSTRA.

47 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

48 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

49 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 18 Dovere di diligenza e principi del trattamento dei dati

1 Tutte le autorità partecipanti provvedono affinché nel loro ambito i dati siano trattati conformemente alle prescrizioni.

2 Si accertano che i dati che iscrivono in VOSTRA o comunicano al servizio competente siano completi, esatti e aggiornati.

3 Se dubita dell'esattezza dei dati o se questi sono incompleti, l'autorità che procede all'iscrizione invita l'autorità mittente a riesaminare la comunicazione o si procura i complementi necessari mediante richieste d'informazioni. Può stampare l'estratto del casellario giudiziale di una persona per controllare un'iscrizione; tale stampa va distrutta dopo il controllo dei dati iscritti.

4 Le autorità che dispongono di un diritto di trattamento dei dati sono autorizzate a trattare i dati soltanto se questi sono necessari per l'adempimento dei loro compiti legali.

5 I dati del casellario giudiziale di cui all'articolo 366 capoversi 2-4 CP possono essere isolati in una nuova raccolta di dati mediante registrazione o conservazione unicamente se questo è necessario per motivare una decisione presa o una pratica procedurale avviata.

6 Le autorità possono trasmettere dati del casellario giudiziale soltanto se dispongono di una espressa base legale formale per tale trasmissione e solo per gli stessi obiettivi per i quali hanno ricevuto tali dati.

Art. 20 Comunicazione circa l'insuccesso del periodo di prova

1 Se nell'ambito dell'iscrizione della sentenza constata che una pena sospesa condizionalmente è stata revocata senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente all'articolo 46 capoverso 1 CP, all'articolo 40 capoverso 1 CPM50 o all'articolo 31 capoverso 2 DPMin51, l'autorità che procede all'iscrizione comunica la revoca all'autorità competente per l'esecuzione della sentenza revocata.

2 Se in occasione dell'iscrizione di una sentenza pronunciata all'estero constata che il fatto giudicato all'estero rientra nel periodo di prova di una pena con la sospensione condizionale o con la sospensione condizionale parziale già iscritta, l'UFG comunica l'insuccesso del periodo di prova al tribunale svizzero che ha ordinato la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale della pena. Se una sentenza pronunciata all'estero rientra nel periodo di prova di una liberazione condizionale, l'UFG comunica l'insuccesso del periodo di prova all'autorità d'esecuzione.

3 Se nell'ambito dell'iscrizione della sentenza constata che una liberazione condizionale dall'esecuzione delle pene o delle misure è stata revocata senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente agli articoli 62a capoverso 2, 89 capoverso 6 CP o all'articolo 31 capoverso 2 DPMin, l'autorità che procede all'iscrizione comunica la revoca all'autorità competente per l'esecuzione della pena residua divenuta esecutiva per effetto della revoca.

4 Se una persona è stata graziata condizionalmente, l'autorità che procede all'iscrizione comunica all'autorità competente in materia di grazia se tale persona è condannata per un reato commesso durante il periodo di prova.

Sezione 6: Comunicazione dei dati

Art. 21 Accesso mediante procedura di richiamo

1 L'accesso mediante procedura di richiamo è retto dall'articolo 367 capoversi 2-2ter e 4 CP.52

2 L'Ufficio federale di polizia può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a, b e d e 3bis CP nonché procedimenti penali pendenti, se l'adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP):53

a.54
prevenzione di reati secondo l'articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 marzo 199755 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), nella misura in cui rientra nel suo settore di competenza;
b.
indagini preliminari relative a reati di cui agli articoli 336 e 337 CP;
c.
espletamento di procedimenti penali (indagini di polizia giudiziaria) relativi a reati di cui agli articoli 336 e 337 CP;
d.
trasmissione di informazioni a Interpol:
1.
nell'ambito di procedimenti penali avviati,
2.
nell'ambito di indagini preliminari relative a reati di cui agli articoli 336 e 337 CP,
3.
per la prevenzione di reati secondo l'articolo 2 capoversi 1 e 2 LMSI;
e.
controllo legale del sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (Janus);
f.
direzione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
g.
pronuncia o revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 26 marzo 193156 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri come pure preparazione delle decisioni di espulsione ai sensi dell'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale57;
h.
trasmissione di informazioni all'Ufficio europeo di polizia Europol ai sensi dell'articolo 355a CP, nella misura in cui Europol necessita di tali dati per gli scopi di cui alle lettere a e b;
i.58
...
j.59
trasmissione di informazioni a uffici SIRENE stranieri, se tali dati sono necessari a coordinare ed eseguire le misure di respingimento di stranieri;
k.60
valutazione dei rischi rappresentati da persone nei confronti delle quali sussistono indizi secondo cui potrebbero costituire un pericolo per le persone da proteggere ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 LMSI.

3 Inoltre, per quanto necessario all'espletamento di procedure di naturalizzazione, le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione possono consultare, mediante una procedura di richiamo, dati concernenti sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2, 3 lettere a, b e d e 3bis CP nonché procedimenti penali pendenti (art. 367 cpv. 3 CP).61

4 ...62

5 Le autorità cantonali di polizia degli stranieri possono accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a, b e d e 3bis CP nonché procedimenti penali pendenti, nella misura in ciò è necessario per le decisioni secondo la legge federale del 16 dicembre 200563 sugli stranieri e la loro integrazione64che devono essere prese in base a dati penali.65

6 Le autorità di cui ai capoversi 2-5 possono consultare le sentenze che contengono un'espulsione dalla Svizzera finché l'interessato è soggetto a quest'ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell'articolo 369 capoversi 1-5 CP determina la durata della possibilità di consultazione.66

52 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

54 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

55 RS 120

56 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione(RS 142.20).

57 RS 101

58 Abrogata dall'all. n. 13 dell'O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

59 Introdotta dal n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

60 Introdotta dall'art. 55 dell'O del 24 giu. 2020 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2929).

61 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 2007 (RU 2008 51). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

62 Introdotto dall'all. n. 13 dell'O del 12 dic. 2008 (RU 2008 6305). Abrogato dall'all. 4 n. II 4 dell'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

63 RS 142.20

64 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019.

65 Introdotto dal n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

66 Introdotto dal n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 22 Estratti rilasciati ad autorità svizzere su richiesta scritta

1 Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere, sotto forma di un estratto di VOSTRA, i dati concernenti sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2, 3 lettere a, b e d e 3bis CP, necessari all'adempimento dei compiti elencati:67

a.
le autorità di cui all'articolo 367 capoverso 2 CP:

per l'adempimento dei loro compiti legali secondo l'articolo 365 capoverso 2 CP;

b.
le autorità amministrative federali e cantonali che pronunciano decisioni penali basate sul diritto federale:

per l'espletamento di procedimenti penali;

c.
il servizio dell'UFG competente per l'assistenza giudiziaria internazionale:

per procedure internazionali in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione;

d.
le autorità tutorie cantonali e comunali68:

per la pronuncia e la revoca di misure tutorie69;

e. 70
le autorità cantonali competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali:

per la pronuncia e la revoca della privazione della libertà a fini assistenziali;

f.
le autorità cantonali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone:

per controlli di sicurezza civili e militari secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera c LMSI71;

g.
le autorità federali e cantonali competenti in materia di grazia:

per l'espletamento di procedure di grazia;

h.72
...
i.73
...
j.74
l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori:

per la concessione o la revoca delle abilitazioni di revisori e periti revisori nonché per l'irrogazione di misure nei confronti delle persone fisiche attive per conto di imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

1bis L'autorità cantonale secondo l'articolo 316 capoverso 1bis del Codice civile75 può richiedere, sotto forma di un estratto di VOSTRA, i dati concernenti sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2, 3 lettere a, b e d e 3bis CP e procedimenti penali pendenti ai fini della verifica dell'idoneità dei futuri genitori adottivi secondo l'articolo 5 capoverso 6 dell'ordinanza del 29 giugno 201176 sull'adozione.77

1ter Le autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere, per l'adempimento dei compiti elencati nell'articolo 367 capoverso 2bis CP, un estratto concernente sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2, 3 e 3bis CP.78

1quater Le autorità non collegate a VOSTRA di cui all'articolo 367 capoversi 2 lettere c-l e 2septies CP nonché ai capoversi 1 lettere b-j e 1bis del presente articolo possono consultare le sentenze che contengono l'espulsione dalla Svizzera finché l'interessato è soggetto a quest'ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell'articolo 369 capoversi 1-5 CP determina la durata della possibilità di consultazione.79

2 A tale scopo le autorità presentano richiesta scritta all'UFG o al servizio di coordinamento cantonale.80

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

68 Dall'entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: autorità cantonali di protezione degli adulti e dei minori.

69 Dall'entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: misure di protezione degli adulti e dei minori

70 Priva d'oggetto dall'entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013.

71 RS 120

72 Abrogata dal n. I dell'O del n. I dell'O del 14 dic. 2007, con effetto dal 15 feb. 2008 (RU 2008 51).

73 Abrogata dall'art. 55 dell'O del 24 giu. 2020 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2929).

74 Introdotta dal n. II dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071).

75 RS 210

76 RS 211.221.36

77 Introdotto dall'all. n. II 2 dell'O del 29 giu. 2011 sull'adozione (RU 2011 3637 5195). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

78 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 3 dic. 2010 (RU 2010 5971 2011 5195). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

79 Introdotto dal n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

80 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 dell'O del 29 giu. 2011 sull'adozione, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3637).

Art. 22a81 Comunicazione di dati alla Segreteria di Stato della migrazione

Per il trasferimento dei dati riguardanti le espulsioni nel sistema centrale d'informazione sulle migrazioni (SIMIC), l'UFG comunica spontaneamente alla Segreteria di Stato della migrazione i dati seguenti:

a.
le sentenze passate in giudicato in cui è ordinata un'espulsione;
b.
le iscrizioni secondo l'articolo 6 capoverso 4;
c.
le modifiche riguardanti l'espulsione.

81 Introdotto dal n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 23 Estratti rilasciati ad autorità estere

1 L'UFG rilascia, su richiesta, estratti del casellario alle autorità estere soltanto se previsto da una convenzione, da un trattato internazionale o da una legge formale oppure se lo Stato richiedente concede la reciprocità.

2 Il DFGP può emanare istruzioni circa il rilascio di estratti alle autorità estere.

Art. 24 Estratto per privati. Principi82

1 Soltanto l'UFG è abilitato al rilascio di estratti a privati.

2 Il privato deve comprovare la propria identità.

3 L'UFG può rilasciare un estratto su una terza persona unicamente con il consenso scritto di quest'ultima.83

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Art. 25 Estratto per privati. Contenuto84

1 L'estratto rilasciato a privati riporta i seguenti dati personali (all. 1 n. 1):

1.
cognome, cognome di nascita, nome (n. 1.2);
2.
data di nascita (n. 1.4);
3.
luogo di origine, cittadinanza (n. 1.6);
4.
indirizzo (n. 1.10).

2 Se il casellario giudiziale contiene una sentenza da riportare nell'estratto rilasciato a privati giusta l'articolo 371 CP, vengono indicati i seguenti dati su sentenze (all. 1 n. 4) o su decisioni successive e decisioni d'esecuzione nonché dati relativi all'esecuzione (all. 1 n. 5):85

1.
data della sentenza, della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità giudicante (n. 4.2);
2.
data della sentenza di grado inferiore e autorità di grado inferiore (n. 4.3);
3.
pena iniziale, complementare, parzialmente complementare, unica (n. 4.7);
4.
fattispecie e forma di perpetrazione (n. 4.8);
5.
tipo e durata della pena principale nonché forma dell'esecuzione (senza condizionale, con la condizionale parziale, con la condizionale) (n. 4.11);
6.
in caso di pena pecuniaria: numero di aliquote giornaliere nonché ammontare e valuta della singola aliquota giornaliera (n. 4.12);
7.
in caso di pena con la sospensione condizionale parziale: durata complessiva nonché durata della parte della pena con la condizionale (n. 4.13);
8.
ammontare e valuta delle multe, pene detentive sostitutive (n. 4.14);
9.
durata del periodo di prova (n. 4.15);
10.
tipo di misura (n. 4.16);
11.86 in caso di interdizione di esercitare un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: contenuto secondo il dispositivo della sentenza, senza menzione del nominativo della persona con cui è vietato il contatto, data d'inizio, durata secondo il dispositivo della sentenza, informazioni sulla sospensione dell'interdizione o del divieto (data di inizio e di fine dell'esecuzione), data di un eventuale nuovo inizio della decorrenza del termine e data prevista di fine dell'interdizione o del divieto (n. 4.17);
12.
menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa (n. 4.19);
13.
pene accessorie (n. 4.20);
13bis.87 in caso di espulsione: durata dell'espulsione secondo il dispositivo della sentenza (n. 4.22);
14.
data della decisione (n. 5.2);
15.
autorità giudicante (n. 5.3);
16.
tipo di decisione (n. 5.4);
17.
data della liberazione (n. 5.5);
18.
pena eseguita, non eseguita (n. 5.6);
19.
misura (revoca, modifica o nuova misura) (n. 5.7);
20.
durata del periodo di prova prorogato (n. 5.8);
21.
menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa (n. 5.9);
22.
ammonimento (n. 5.10);
23.
menzione se vi è stata o no revoca (n. 5.11);
24.
menzione se vi è stato o no un ripristino della misura (n. 5.12);
25.
pena residua (n. 5.13);
26.
esecuzione successiva della pena con la condizionale (n. 5.14);
27.
grazia e amnistia (n. 5.15);
28.88
in caso di interdizione di esercitare un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: dati di cui al numero 11, informazioni sull'interdizione o sul divieto cui si riferisce la decisione ulteriore, nuovo contenuto secondo il dispositivo della decisione, senza menzione del nominativo della persona con cui è vietato il contatto, informazioni sulla nuova durata, data di passaggio in giudicato della modifica, data di sospensione dell'interdizione o del divieto, informazioni sulle misure di accompagnamento (n. 5.16);
29.89 in caso di espulsione, i seguenti dati relativi all'esecuzione rilevati successivamente: la data di partenza effettiva o, se tale data non è conosciuta, la data di partenza stabilita dall'autorità d'esecuzione nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero, partenza volontaria (n. 5.17).

3 Se il casellario giudiziale non contiene alcuna sentenza o nessuna sentenza che secondo l'articolo 371 CP andrebbe riportata nell'estratto rilasciato a privati, su quest'ultimo figura la menzione: non figura nel casellario giudiziale.

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

85 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

87 Introdotto dal n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

88 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

89 Introdotto dal n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 25b91 Estratto specifico per privati. Principi

1 Soltanto l'UFG è abilitato a rilasciare a privati estratti specifici secondo l'articolo 371a CP.

2 Il privato deve comprovare la propria identità e allegare l'attestazione scritta di cui all'articolo 371a capoverso 2 CP.

3 L'UFG può rilasciare un estratto su una terza persona unicamente con il consenso scritto di quest'ultima.

91 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Art. 25c92 Estratto specifico per privati. Attestazione del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione93

1 L'attestazione del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione che esige la presentazione dell'estratto specifico per privati deve in ogni caso contenere i seguenti dati:

a.
nome, indirizzo, telefono e indirizzo e‑mail del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione;
b.
nome e firma di una persona dipendente dal datore di lavoro, dall'organizzazione o dall'autorità competente per l'autorizzazione che ha partecipato alla procedura d'assunzione;
c.
data dell'attestazione;
d.
cognome, nome e data di nascita del privato;
e.
attività del privato presso il datore di lavoro, l'organizzazione o l'autorità competente per l'autorizzazione.94

2 Con l'attestazione scritta, il datore di lavoro o l'organizzazione conferma che il privato si candida presso di sé a un'attività professionale o a un'attività extraprofessionale organizzata implicante il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili o che esercita presso di sé una siffatta attività e pertanto deve presentare un estratto specifico per privati.

2bis Con l'attestazione scritta, l'autorità competente per l'autorizzazione conferma che il privato richiede un'autorizzazione per esercitare un'attività di cui al capoverso 2 e pertanto deve presentare un estratto specifico per privati.95

3 L'attestazione è valida per tre mesi dal suo rilascio.

4 L'UFG verifica la correttezza del contenuto delle attestazioni mediante controlli a campione.

92 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779).

95 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779).

Art. 25d96 Estratto specifico per privati. Contenuto

1 L'estratto specifico per privati riporta in ogni caso i seguenti dati personali (all. 1 n. 1):

a.
cognome, cognome di nascita, nome (n. 1.2);
b.
data di nascita (n. 1.4);
c.
luogo di origine, cittadinanza (n. 1.6);
d.
indirizzo (n. 1.10).

2 Se il casellario giudiziale contiene una sentenza che deve figurare nell'estratto specifico per privati giusta l'articolo 371a capoverso 3 CP o secondo il capoverso 4 del presente articolo, in tale estratto sono indicati tutti i dati menzionati nell'articolo 25 capoverso 2 relativi a tale sentenza.

3 Se il casellario giudiziale non contiene nessuna sentenza che deve figurare nell'estratto specifico per privati giusta l'articolo 371a capoverso 3 CP o secondo il capoverso 4 del presente articolo, su quest'ultimo figura la menzione: «Non è iscritta alcuna interdizione di esercitare una professione o un'attività, alcun divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate pronunciati a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili né alcuna interdizione di esercitare un'attività nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti».97

4 Nell'estratto specifico per privati figurano anche le sentenze che contengono un'interdizione di esercitare una professione o un'attività secondo le precedenti versioni del CP o del CPM98 pronunciate a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili.99

96 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779).

98 RS 321.0

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779).

Sezione 7: Diritto all'informazione delle persone interessate

Art. 26

1 Ogni persona può chiedere all'UFG se in VOSTRA esiste un'iscrizione sul suo conto. All'occorrenza può consultare l'iscrizione completa che la concerne; sono fatte salve le restrizioni del diritto d'accesso secondo l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1992101 sulla protezione dei dati (LPD).

2 Chi intende far valere il proprio diritto all'informazione deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta.

3 L'informazione è data oralmente allo sportello. Non è consentito l'accesso diretto allo schermo del computer o alle singole parti del programma di VOSTRA. Se registrata, la persona interessata può consultare integralmente allo sportello un estratto con tutte le iscrizioni. Tale documento scritto non può essere rilasciato.

4 Se la persona in questione constata che l'estratto integrale contiene dati errati, può fare valere le sue pretese secondo l'articolo 25 LPD.

Sezione 8: Sicurezza dei dati ed esigenze tecniche

Art. 27 Sicurezza dei dati

1 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano in particolare:

a.102
l'ordinanza del 27 maggio 2020103 sui ciber-rischi;
b.
l'ordinanza del 14 giugno 1993104 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

2 Le autorità collegate prendono, nel proprio settore, provvedimenti adeguati d'ordine organizzativo e tecnico.

3 L'UFG provvede affinché sia controllato, presso le autorità collegate, il rispetto dei provvedimenti di sicurezza informatica.

102 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

103 RS 120.73

104 RS 235.11

Art. 29 Esigenze tecniche

1 L'infrastruttura informatica dei Cantoni deve soddisfare le esigenze tecniche applicabili nell'ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione della Confederazione.

2 Il DFGP emana istruzioni in merito ai particolari.

Sezione 9: Emolumenti e ripartizione dei costi

Art. 30 Emolumenti per estratti per privati ed estratti specifici per privati105

1 L'UFG riscuote un emolumento di 20 franchi per il rilascio di un estratto per privati o di un estratto specifico per privati.106

2 Se per la medesima persona sono chiesti più estratti, l'emolumento di 20 franchi è riscosso per ogni estratto.

3 Gli emolumenti versati non sono restituiti.

4 Nell'emolumento sono compresi gli esborsi, segnatamente i costi per la consultazione di terzi, le prestazioni in relazione al traffico dei pagamenti e all'incasso nonché nell'ambito della trasmissione, della comunicazione e del trattamento delle ordinazioni.

5 Per il resto è applicabile l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004107 sugli emolumenti.

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

107 RS 172.041.1

Art. 31 Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni

1 La Confederazione si assume le spese d'installazione e d'esercizio delle linee di trasmissione di dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.

2 I Cantoni si assumono le spese d'installazione e d'esercizio delle linee secondarie necessarie sul loro territorio.

3 Le autorità collegate si assumono le spese d'acquisto e d'esercizio degli apparecchi utilizzati.

Sezione 10: Ricerca, pianificazione e statistica

Art. 33 Comunicazione dei dati '

1 La comunicazione di dati personali di VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica compete all'UFG.

2 L'UFG mette periodicamente a disposizione dell'Ufficio federale di statistica, sotto forma informatizzata, i dati di VOSTRA necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

Sezione 11: Disposizioni finali

Allegato 1110

110 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2014 (RU 2014 4461), dal n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria (RU 2017 563) e dal n. II dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779).

(art. 10 cpv. 1)

Dati e campi di dati di VOSTRA

1. Dati personali

1.1
Numero attribuito ai dati personali (numero sistematico progressivo)
1.2
Cognome, cognome di nascita, nome
1.3
Cognomi precedenti
1.4
Data, luogo e Paese di nascita
1.5
Sesso
1.6
Luogo di origine, cittadinanza
1.7
Genitori
1.8
Stato civile
1.9
Coniuge
1.10
Indirizzo, domicilio sconosciuto, senza fissa dimora
1.11
Annotazione di trattamento (informazioni supplementari per l'identificazione di persone)
1.12
Statuto di soggiorno di uno straniero
1.13
Menzione di un'eventuale sentenza
1.14
Menzione di un eventuale procedimento penale pendente
1.15
Menzione di un'eventuale domanda pendente al casellario giudiziale straniero
1.16
Data della prima iscrizione e dell'ultima mutazione

2. Dati concernenti false identità

2.1
Cognome, nome
2.2
Data di nascita

3. Dati su procedimenti penali pendenti

3.1
Numero attribuito ai dati personali giusta il numero 1.1
3.2
Data di notifica del procedimento
3.3
Autorità responsabile del procedimento
3.4
Numero di riferimento usato dall'autorità responsabile del procedimento
3.5
Imputazioni

4. Dati su sentenze

4.1
Numero della sentenza (numero sistematico progressivo)
4.2
Data della sentenza, della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità giudicante
4.3
Data della sentenza di grado inferiore e autorità di grado inferiore
4.4
Numero di riferimento usato dall'autorità giudicante
4.5
Cantone d'esecuzione (sentenza militare)
4.6
In contraddittorio, in contumacia, decreto d'accusa
4.7
Pena iniziale, complementare, parzialmente complementare, unica
4.8
Fattispecie e forma di perpetrazione
4.9
Tasso alcolemico
4.10
Data della perpetrazione (data o periodo)
4.11
Tipo e durata della pena principale nonché forma dell'esecuzione (senza condizionale, con la condizionale parziale, con la condizionale)
4.12
In caso di pena pecuniaria: numero di aliquote giornaliere nonché ammontare e valuta della singola aliquota giornaliera
4.13
In caso di pena con la sospensione condizionale parziale: durata complessiva nonché durata della parte della pena con la condizionale
4.14
Ammontare e valuta delle multe, pene detentive sostitutive
4.15
Durata del periodo di prova
4.16
Tipo di misura
4.17
In caso di interdizione di esercitare una professione o un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: contenuto secondo il dispositivo della sentenza, data d'inizio, durata secondo il dispositivo della sentenza, informazioni sulla sospensione dell'interdizione o del divieto (data di inizio e di fine dell'esecuzione, autorità che iscrive i dati), data di un'eventuale ripresa della decorrenza del termine e data prevista di fine dell'interdizione o del divieto
4.18
Durata in giorni del carcere preventivo computato
4.19
Menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa
4.20
Pene accessorie
4.21
Regole relative alla commisurazione della pena
4.22
In caso di espulsione: durata dell'espulsione secondo il dispositivo della sentenza
5.
Dati su decisioni successive e decisioni d'esecuzione nonché dati relativi all'esecuzione
5.1
Numero della decisione (numero sistematico progressivo)
5.2
Data della decisione, della notifica e del passaggio in giudicato
5.3
Autorità giudicante
5.4
Tipo di decisione
5.5
Data della liberazione
5.6
Pena eseguita, non eseguita
5.7
Misura (revoca, modifica o nuova misura)
5.8
Durata del periodo di prova prorogato
5.9
Menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa
5.10
Ammonimento
5.11
Menzione se vi è stata o no revoca
5.12
Menzione se vi è stato o no un ripristino della misura
5.13
Pena residua
5.14
Esecuzione successiva della pena con la condizionale in caso di pene residue
5.15
Grazia e amnistia
5.16
In caso di interdizione di esercitare una professione o un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: dati di cui al n. 4.17, informazioni sull'interdizione o sul divieto cui si riferisce la decisione ulteriore, nuovo contenuto secondo il dispositivo della decisione, informazioni sulla nuova durata, data di passaggio in giudicato della modifica, data di sospensione dell'interdizione o del divieto, informazioni sulle misure di accompagnamento
5.17
In caso di espulsione, i seguenti dati relativi all'esecuzione rilevati successivamente: la data di partenza effettiva o, se tale data non è conosciuta, la data di partenza stabilita dall'autorità d'esecuzione nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero, partenza volontaria

6. Dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri

6.1
Dati personali giusta il numero 1
6.2
Motivo della richiesta
6.3
Menzione di un eventuale arresto
6.4
Autorità richiedente e data della richiesta
6.5
Autorità estera richiesta

Allegato 1a111

111 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 19 nov. 2014 (RU 2014 4461). Aggiornato dal n. II dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779).

(art. 11a cpv. 4)

Dati e campi di dati relativi all'ordinazione di estratti per privati ed estratti specifici per privati

1. Dati personali

1.1
Cognome, cognome di nascita, nome
1.2
Data di nascita
1.3
Sesso
1.4
Luogo di origine, cittadinanza
1.5
Stato civile
1.6
Indirizzo
1.7
Indirizzo e-mail
1.8
Numero di telefono
1.9
Genitori
1.10
Indirizzo di spedizione
1.11
Documento d'identità (numero/tipo)

2. Dati sull'ordinazione

2.1
Numero di ordinazione generato automaticamente
2.2
Data e ora dell'ordinazione
2.3
Data e ora della stampa del modulo di ordinazione da parte del richiedente
2.4
In caso di ordinazione all'ufficio postale: ufficio postale, sportello, impiegato che ha trattato l'ordinazione
2.5
Stato dell'ordinazione
2.6
Numero di estratti richiesti
2.7
Modalità di ordinazione
2.8
Data e ora della trasmissione cumulativa di ordinazioni all'ufficio postale

3. Dati relativi al trattamento delle ordinazioni dopo il loro ricevimento

3.1
Stato del trattamento dell'ordinazione
3.2
Data e ora dell'iscrizione elettronica della domanda presso l'UFG
3.3
Commento del supporto tecnico
3.4
In caso di rispedizione: motivo della rispedizione
3.5
In caso di rispedizione: data e ora della rispedizione
3.6
In caso di domanda di un estratto digitale: data e ora del download
3.7
Stato del download dell'estratto digitale
3.8
In caso di autenticazione: indicazione del Paese per il quale l'estratto deve essere autenticato
3.9
In caso di autenticazione: data dell'autenticazione

4. Dati relativi ai costi e al pagamento

4.1
Importo totale dovuto in franchi svizzeri
4.2
Spese di autenticazione
4.3
Spese di spedizione
4.4
Modalità di pagamento
4.5
Stato del pagamento
4.6
Informazioni adminpay
4.7
Numero di transazione in caso di pagamento con carta di credito
4.8
Stato del pagamento con carta di credito
4.9
Data e ora della fine del processo di pagamento con carta di credito

5. Dati relativi all'invio degli estratti

5.1
Data e ora previste per l'invio dell'estratto per privati
5.2
Data di invio
5.3
Modalità di invio dell'estratto
5.4
In caso di invio mediante corriere straniero: numero d'invio generato automaticamente
5.5
In caso di invio mediante corriere straniero: indicazione del corriere
5.6
In caso di invio per raccomandata: numero della raccomandata
5.7
Invio di estratto autenticato: data e ora

6. Dati relativi all'attestazione del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione in caso di ordinazione di estratti per privati

6.1
Nome del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione
6.2
Indirizzo del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione
6.3
Numero di telefono del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione
6.4
Indirizzo e-mail del datore di lavoro, dell'organizzazione o dell'autorità competente per l'autorizzazione
6.5
Nome della persona competente in seno al datore di lavoro, all'organizzazione o all'autorità competente per l'autorizzazione
6.6
Data dell'attestazione
6.7
Descrizione dell'attività del privato presso il datore di lavoro, l'organizzazione o l'autorità competente per l'autorizzazione
6.8
Descrizione dell'attività del privato che richiede un'autorizzazione all'autorità competente per l'autorizzazione

Allegato 2112

112 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 3 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione (RU 2009 6937). Aggiornato dal n. I 2 dell'O del 3 dic. 2010 (RU 2010 5971), dall'all. 3 n. 3 dell'O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (RU 2011 1031), dal n. II dell'O del 14 nov. 2012 (RU 2012 6071), dal n. II cpv. 3 dell'O del 19 nov. 2014 (RU 2014 4461) e dal n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria (RU 2017 563), dal n. II dell'O del 30 nov. 2018 (RU 2018 4779) e dall'art. 55 dell'O del 24 giu. 2020 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2929).

(art. 8 cpv. 3, 10 cpv. 2)

Diritto di trattamento dei dati del casellario giudiziale da parte di autorità federali

A = Consultazione

E = Iscrizione (prima iscrizione o mutazione), consultazione inclusa

M = Comunicazione senza consultazione

Nome del campo di dati

con accesso diretto (on line)

previa richiesta scritta

Ufficio federale di giustizia

Casellario giudiziale

Autorità della giustizia penale

Ufficio federale di polizia

Giustizia militare

Personale dell'
esercito (AFC 1)

Autorità di controllo della Confederazione competenti per i controlli di sicurezza relativi alle persone

Servizio delle attività informative della Confederazione

Segreteria di Stato della migrazione

Settore dell'asilo

Segreteria di Stato della migrazione

Settore degli stranieri

Segreteria di Stato della migrazione

Cittadinanza

Organo d'
esecuzione del servizio civile

Autorità amministrative federali che pronunciano decisioni penali

Ufficio federale di giustizia

Assistenza giudiziaria

Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)

Autorità competente in materia di grazia

Autorità competente in materia di amnistia

1. Dati personali

Numero attribuito ai dati personali (numero sistematico progressivo)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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A

A

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A

-

Cognome, cognome di nascita, nome

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-

Cognomi precedenti

E

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A

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A

A

A

A

A

-

Data, luogo e Paese di nascita

E

E

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E

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A

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A

A

A

A

E

A

A

A

-

Sesso

E

E

A

E

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A

E

A

A

A

-

Luogo di origine, cittadinanza

E

E

A

E

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A

A

E

A

A

A

-

Genitori

E

E

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E

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A

-

Stato civile, coniuge

E

E

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E

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A

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A

E

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A

A

-

Indirizzo, domicilio sconosciuto, senza fissa dimora

E

E

A

E

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A

A

A

A

A

A

E

A

A

A

-

Annotazione di trattamento (informazioni supplementari per l'identificazione di persone)

E

A

A

A

A

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A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Statuto di soggiorno dello straniero

E

E

A

E

-

A

A

A

A

A

-

A

A

A

A

-

Menzione di un'eventuale sentenza

A

A

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A

A

A

A

A

-

Menzione di un eventuale procedimento penale pendente

A

A

A

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A

A

A

A

-

A

-

A

A

-

-

-

Menzione di un'eventuale domanda pendente al casellario giudiziale straniero

A

A

A

A

-

A

A

A

A

A

-

A

A

A

A

-

Data della prima iscrizione e dell'ultima mutazione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

2. Dati concernenti false identità

Cognome, nome

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

A

-

Data di nascita

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

A

-

3. Dati su procedimenti penali pendenti

Numero attribuito ai dati personali giusta il n. 1.1

A

A

A

A

A

A

A

A

-

A

-

A

A

-

-

-

Data di notifica del procedimento

E

E

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-

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-

-

Autorità responsabile del procedimento

E

E

A

E

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-

A

-

E

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-

-

-

Numero di riferimento utilizzato dall'autorità responsabile del procedimento

E

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-

-

-

Imputazioni

E

E

A

E

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E

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-

-

4. Dati su sentenze

Numero della sentenza (numero sistematico progressivo)

A

A

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A

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A

A

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A

-

Data della sentenza, della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità giudicante

E

E

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A

-

Data della sentenza di grado inferiore e autorità di grado inferiore

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A

A

A

-

Numero di riferimento utilizzato dall'autorità giudicante

E

E

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E

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A

-

Cantone d'esecuzione (sentenza militare)

E

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E

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A

-

In contraddittorio, in contumacia, decreto d'accusa

E

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A

E

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A

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A

-

Pena iniziale, complementare,
parzialmente complementare, unica

E

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A

A

-

Fattispecie e forma di perpetrazione

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A

-

Tasso alcolemico

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A

-

Data della perpetrazione (data o periodo)

E

E

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E

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A

A

-

Tipo e durata della pena principale nonché forma dell'esecuzione (senza condizionale, con la condizionale parziale, con la condizionale)

E

E

A

E

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A

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A

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E

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A

-

In caso di pena pecuniaria, numero di aliquote giornaliere nonché ammontare (valuta) della singola aliquota giornaliera

E

E

A

E

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A

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A

E

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A

-

In caso di pena con la sospensione condizionale parziale, durata complessiva nonché durata della parte della pena con la sospensione condizionale

E

E

A

E

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E

A

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A

-

Ammontare e valuta delle multe, pene detentive sostitutive

E

E

A

E

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A

E

A

A

A

-

Durata del periodo di prova

E

E

A

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A

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A

E

A

A

A

-

Tipo di misura

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

A

-

In caso di interdizione di esercitare una professione o un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: contenuto secondo il dispositivo della sentenza, data d'inizio, durata secondo il dispositivo della sentenza, informazioni sulla sospensione dell'interdizione o del divieto (data di inizio e di fine dell'esecuzione, autorità che iscrive i dati), data di un'eventuale ripresa della decorrenza del termine e data prevista di fine dell'interdizione o del divieto

E

A

A

A

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A

A

A

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A

-

Durata (in giorni) del carcere preventivo computato

E

E

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E

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A

-

Menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa

E

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E

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A

-

Pene accessorie

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A

-

Regole relative alla commisurazione della pena

E

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A

-

In caso di espulsione: durata dell'espulsione secondo il dispositivo della sentenza

E

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A

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-

5. Dati su decisioni successive e decisioni d'esecuzione nonché dati relativi all'esecuzione

Numero della decisione (numero sistematico progressivo)

A

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-

Data della decisione, della notifica e del passaggio in giudicato

E

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A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

Autorità giudicante

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

Tipo di decisione

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

Data della liberazione

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

Pena eseguita, non eseguita

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

Misura (revoca, modifica o nuova misura)

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

Durata del periodo di prova prorogato

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

Menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

Ammonimento

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

Menzione se vi è stata o no revoca

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

Menzione se vi è stato o no un ripristino della misura

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

Pena residua

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

Esecuzione successiva della pena con la condizionale

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

Grazia e amnistia

E

E

A

E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

E

M

In caso di interdizione di esercitare una professione o un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: dati di cui all'all. 1 n. 4.17, informazioni sull'interdizione o sul divieto cui si riferisce la decisione ulteriore, nuovo contenuto secondo il dispositivo della decisione, informazioni sulla nuova durata, data di passaggio in giudicato della modifica, data di sospensione dell'interdizione o del divieto, informazioni sulle misure di accompagnamento

E

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Per le espulsioni, dati relativi all'esecuzione rilevati successivamente: data di partenza effettiva o data di partenza stabilita nonché motivo della partenza

E

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

-

6. Dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri

Dati personali giusta il n. 1

E

E

-

E

-

-

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Motivo della richiesta

E

E

-

E

-

-

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Menzione di un eventuale arresto

E

E

-

E

-

-

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Autorità richiedente e data della richiesta

E

E

-

E

-

-

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Autorità straniera richiesta

E

E

-

E

-

-

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Allegato 3113

113 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 14 dic. 2007 (RU 2008 51). Aggiornato dall'all. n. II 2 dell'O del 29 giu. 2011 sull'adozione (RU 2011 3637), dal n. II cpv. 3 dell'O del 19 nov. 2014 (RU 2014 4461), dal n. I 10 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria (RU 2017 563) e dal n. II dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779).

(art. 8 cpv. 3, 10 cpv. 2)

Diritto di trattamento dei dati del casellario giudiziale da parte di autorità cantonali

A = Consultazione

E = Iscrizione (prima iscrizione o mutazione), consultazione inclusa

M = Comunicazione senza consultazione

Con accesso diretto (on line)

Previa richiesta scritta

Nome del campo di dati

Servizi di coordinamento (SCC)

Autorità della
giustizia penale

Autorità preposte all'esecuzione penale

Polizia degli stranieri

Autorità competenti per la naturalizzazione a livello cantonale

Uffici della circolazione

Autorità tutorie114 e autorità competenti in materia di adozione

Autorità competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali115

Autorità competenti in materia di controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LMSI116

Autorità competente in materia di grazia

Autorità competente in materia di amnistia

1. Dati personali

Numero d'identità (numero sistematico progressivo)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Nome del campo di dati

Servizi di coordinamento (SCC)

Autorità della
giustizia penale

Autorità preposte all'esecuzione penale

Polizia degli stranieri

Autorità competenti per la naturalizzazione a livello cantonale

Uffici della circolazione

Autorità tutorie e autorità competenti in materia di adozione

Autorità competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali

Autorità competenti in materia di controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LMSI

Autorità competente in materia di grazia

Autorità competente in materia di amnistia

Cognome, cognome di nascita, nome

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Cognomi precedenti

E

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Data, luogo e Paese di nascita

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Sesso

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Attinenza, nazionalità

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Genitori

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Stato civile, coniuge

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Indirizzo, domicilio sconosciuto, senza fissa dimora

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Annotazione di trattamento (informazioni supplementari per l'identificazione
di persone)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Statuto di soggiorno dello straniero

E

E

A

A

A

-

A

A

A

A

-

Menzione di un'eventuale sentenza

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Menzione di un eventuale procedimento penale pendente

A

A

A

-

A

-

-

-

A

-

-

Menzione di un'eventuale domanda pendente al casellario giudiziale straniero

A

A

A

A

A

-

A

A

A

A

-

Data della prima iscrizione e dell'ultima mutazione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

2. Dati concernenti false identità

Cognome, nome

E

E

E

A

A

A

A

A

A

A

-

Data di nascita

E

E

E

A

A

A

A

A

A

A

-

3. Dati su procedimenti penali pendenti

Numero d'identità giusta il n. 1.1

A

A

A

-

A

-

-

-

A

-

-

Data di notifica del procedimento

E

E

A

-

A

-

-

-

A

-

-

Autorità responsabile del procedimento

E

E

E

-

A

-

-

-

A

-

-

Numero di riferimento utilizzato dall'autorità responsabile del procedimento

E

E

A

-

A

-

-

-

A

-

-

Imputazioni

E

E

-

A

-

-

-

A

-

-

4. Dati su sentenze

Numero della sentenza (numero sistematico progressivo)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Data della sentenza, della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità giudicante

E

E

E

A

A

A

A

A

A

A

-

Data della sentenza di grado inferiore e autorità di grado inferiore

E

E

E

A

A

A

A

A

A

A

-

Numero di riferimento utilizzato dall'autorità giudicante

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Cantone d'esecuzione (sentenza militare)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

In contraddittorio, in contumacia, decreto d'accusa

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Pena iniziale, complementare, parzialmente complementare, unica

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Fattispecie e forma di perpetrazione

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Tasso alcolemico

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Data della perpetrazione (data o periodo)

E

E

E

A

A

A

A

A

A

A

-

Tipo e gravità della pena principale nonché forma dell'esecuzione (senza condizionale, con la condizionale parziale, con la condizionale)

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

In caso di pena pecuniaria, numero di aliquote giornaliere nonché ammontare (valuta) della singola aliquota giornaliera

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

In caso di pena con la sospensione condizionale parziale, gravità complessiva nonché gravità della parte della pena con la sospensione condizionale

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Ammontare e valuta delle multe, pene detentive alternative

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Durata del periodo di prova

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Tipo di misura

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

In caso di interdizione di esercitare una professione o un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: contenuto secondo il dispositivo della sentenza, data d'inizio, durata secondo il dispositivo della sentenza, informazioni sulla sospensione dell'interdizione o del divieto (data di inizio e di fine dell'esecuzione, autorità che iscrive i dati), data di un'eventuale ripresa della decorrenza del termine e data prevista di fine dell'interdizione o del divieto

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Durata (in giorni) del carcere preventivo computato

E

E0

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Pene accessorie

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Regole relative alla commisurazione della pena

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

In caso di espulsione: durata dell'espulsione secondo il dispositivo della sentenza, data d'inizio, data di fine prevista, approvazione della domanda secondo l'art. 369 cpv. 5bis terzo periodo CP

E

E

A

A

A

A

A

A

A

A

-

5. Dati su decisioni successive e decisioni d'esecuzione nonché dati relativi all'esecuzione

Numero della decisione (numero sistematico progressivo)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

E

M

Data della decisione, della notifica e del passaggio in giudicato

E

E

E

E

A

A

A

A

A

E

M

Autorità giudicante

E

E

E

E

A

A

A

A

A

E

M

Tipo di decisione

E

E

E

E

A

A

A

A

A

E

M

Data della liberazione

E

E

E

A

A

A

A

A

A

E

M

Pena eseguita, non eseguita

E

E

E

A

A

A

A

A

A

E

M

Misura (revoca, modifica o nuova misura)

E

E

E

A

A

A

A

A

A

E

M

Durata del periodo di prova prorogato

E

E

E

A

A

A

A

A

A

E

M

Menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa

E

E

E

A

A

A

A

A

A

E

M

Ammonimento

E

E

E

A

A

A

A

A

A

E

M

Menzione se vi è stata o no revoca

E

E

E

A

A

A

A

A

A

E

M

Menzione se vi è stato o no un ripristino della misura

E

E

E

A

A

A

A

A

A

E

M

Pena residua

E

E

E

A

A

A

A

A

A

E

M

Esecuzione successiva della pena con la condizionale

E

E

E

A

A

A

A

A

A

E

M

Grazia e amnistia

E

A

A

A

A

A

A

A

A

E

M

In caso di interdizione di esercitare una professione o un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: dati di cui all'all. 1 n. 4.17, informazioni sull'interdizione o sul divieto cui si riferisce la decisione ulteriore, nuovo contenuto secondo il dispositivo della decisione, informazioni sulla nuova durata, data di passaggio in giudicato della modifica, data di sospensione dell'interdizione o del divieto, informazioni sulle misure di accompagnamento

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

Per le espulsioni, dati relativi all'esecuzione rilevati successivamente: data di partenza effettiva o data di partenza stabilita nella decisione nonché motivo della partenza

E

A

E

E

A

A

A

A

A

A

-

6. Dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri

Dati personali giusta il n. 1

E

E

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Motivo della richiesta

E

E

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Menzione di un eventuale arresto

E

E

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Autorità richiedente e data della richiesta

E

E

E

E

-

-

-

-

-

-

-

Autorità straniera richiesta

E

E

E

E

-

-

-

-

-

-

-

114 Dall'entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: autorità di protezione degli adulti e dei minori.

115 Colonna priva d'oggetto dall'entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013.

116 RS 120