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1

Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera) dell'8 ottobre 1999 (Stato 28 marzo 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 110 capoverso 1 lettere a e b della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19992, decreta:

Art. 1

Oggetto 1 La presente legge disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché essi per un periodo limitato:

a. forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione; b. lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro.

2

La definizione di lavoratore è retta dal diritto svizzero (art. 319 segg. Codice delle obbligazioni, CO3). Chi afferma di esercitare un'attività lucrativa indipendente deve, a richiesta, dimostrarlo ai competenti organi di controllo.4

Art. 2

Condizioni lavorative e salariali minime 1

Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO5 nei seguenti ambiti:

a. retribuzione

minima;

b. periodi di lavoro e riposo; RU 2003 1370

1

RS 101

2 FF

1999 5092

3 RS

220

4

Per. introdotto dall'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863).

5 RS

220

823.20

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 2

823.20

c. durata minima delle vacanze; d. sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro; e. tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani; f.

non discriminazione, segnatamente parità di trattamento fra donna e uomo.

2

Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono contributi a casse di compensazione o ad istituzioni paragonabili relativi alla garanzia di pretese salariali quali vacanze, giorni festivi o assegni per i figli, tali disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. La presente disposizione non si applica se il datore di lavoro fornisce la prova del pagamento di contributi a simili istituzioni nel suo Stato di sede durante lo stesso periodo di tempo.6 2bis Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono un contributo obbligatorio alle spese di perfezionamento professionale, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera, purché il distaccamento duri più di 90 giorni.7 2ter

Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono il deposito di una cauzione da parte del datore di lavoro, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera.8 2quater Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono che gli organi paritetici incaricati dell'attuazione del contratto hanno la possibilità di infliggere una pena convenzionale, in caso di infrazione all'articolo 2 le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera.9 3 Le indennità concesse in relazione al lavoro distaccato sono considerate componente del salario, sempre che non rappresentino il rimborso di spese effettivamente sostenute come quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio.

6

Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863).

7

Introdotto dall'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863).

8

Introdotto dall'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863).

9

Introdotto dall'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863).

Lavoratori distaccati - LF 3

823.20

4

Le condizioni lavorative e salariali minime devono essere rispettate per tutta la durata dell'impiego.

5

Il Consiglio federale può disporre che il datore di lavoro estero fornisca la prova del versamento effettivo dei contributi sociali.


Art. 3

Alloggio Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati un alloggio che soddisfi il grado usuale di igiene e comodità. Le deduzioni per spese di vitto e alloggio non devono superare le tariffe conformi all'uso locale.


Art. 4

Eccezioni 1 Le prescrizioni minime per la retribuzione e le vacanze non valgono per: a. lavori di esigua entità; b. l'assemblaggio o la prima installazione, se i lavori durano meno di otto giorni e sono parte integrante di un contratto di fornitura di beni.

2

Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la definizione dei lavori secondo il capoverso 1. L'entità è data dal tipo, dalla durata e dalla frequenza degli impieghi nonché dal numero dei lavoratori interessati.

3

Il capoverso 1 non è applicabile ai settori dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia nonché dell'industria alberghiera e della ristorazione. Il Consiglio federale può escludere altri rami dall'applicazione del capoverso 1.


Art. 5

Subappaltatori 1 Qualora i lavori siano eseguiti da subappaltatori con domicilio o sede all'estero, l'appaltatore primario, ad esempio come appaltatore totale, generale o principale, deve obbligare contrattualmente il subappaltatore a rispettare la presente legge.

2

In mancanza di un simile obbligo, all'appaltatore primario possono essere inflitte le sanzioni di cui all'articolo 9 per infrazioni commesse dal subappaltatore contro la presente legge; l'appaltatore primario risponde inoltre dal profilo del diritto civile per l'inadempimento delle condizioni minime di cui all'articolo 2. In questo caso l'appaltatore primario e il subappaltatore sono responsabili solidalmente.


Art. 6

10 Notifica 1 Prima dell'inizio dell'impiego, il datore di lavoro deve notificare all'autorità designata dal Cantone in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d'impiego, le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli, in particolare:

10 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 4

823.20

a. l'identità delle persone distaccate in Svizzera; b. l'attività svolta in Svizzera; c. il luogo in cui saranno eseguiti i lavori.

2

Il datore di lavoro deve allegare alla notifica di cui al capoverso 1 una dichiarazione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni previste negli articoli 2 e 3 e si impegna a rispettarle.

3

Il lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica dell'impiego.

4

L'autorità designata dal Cantone in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d trasmette immediatamente una copia della notifica alla Commissione tripartita cantonale e, se del caso, alla Commissione paritetica istituita dal contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale del ramo interessato.

5

Il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica.

Definisce i casi:

a. in cui è possibile prescindere dalla notifica; b. in cui si può derogare al termine di otto giorni concernente l'inizio del lavoro.

6

Esso disciplina la procedura.


Art. 7

Controllo 1 Il rispetto dei requisiti secondo la presente legge è controllato: a. per quanto riguarda le disposizioni di un contratto collettivo di obbligatorietà generale: dagli organi paritetici incaricati dell'esecuzione del contratto collettivo di lavoro; b. per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell'articolo 360a CO11: dalle Commissioni tripartite istituite dai Cantoni o dalla Confederazione (art. 360b CO); c. per quanto riguarda le disposizioni degli atti legislativi federali: dalle autorità competenti secondo questi atti;

d. per quanto riguarda le altre disposizioni: dalle autorità designate dai Cantoni.

2

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il capoverso 1, su richiesta, tutti i documenti che provano l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori distaccati. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.

3

Se i documenti necessari non ci sono o non sono più disponibili, il datore di lavoro deve dimostrare l'osservanza delle disposizioni legali, in quanto non possa fornire la prova di non aver alcuna colpa nella perdita dei documenti giustificativi.

11 RS

220

Lavoratori distaccati - LF 5

823.20

4

Il datore di lavoro deve accordare in ogni momento agli organi di controllo il libero accesso al posto di lavoro e ai locali amministrativi.

4bis

Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono una disciplina per quanto concerne l'addossamento delle spese dei controlli, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. In tal caso, l'articolo 9 capoverso 2 lettera c non è applicabile.12 5

Il Consiglio federale e i Cantoni disciplinano le indennità da versare agli organi incaricati del controllo dell'applicazione della legge.

a13 Ispettori

1

I Cantoni devono disporre di un numero di ispettori sufficiente per lo svolgimento dei compiti di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera b e dei compiti di osservazione delle Commissioni tripartite di cui all'articolo 360b capoversi 3-5 CO14. Per i controlli di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a possono prevedere una collaborazione con gli organi paritetici.

2

Il numero degli ispettori di cui al capoverso 1 è determinato segnatamente in base alle dimensioni e alla struttura del mercato del lavoro interessato. Per quanto possibile, tali ispettori collaborano con altri ispettori del mercato del lavoro.

3

La Confederazione assume il 50 per cento delle spese salariali occasionate dagli ispettori. Il Dipartimento federale dell'economia o l'ufficio federale da esso designato può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 8

Collaborazione

1

Gli organi di controllo di cui all'articolo 7 coordinano le loro attività e collaborano, in quanto necessario allo svolgimento del loro compito.

2

Essi si scambiano le informazioni e i documenti necessari.

3

Le autorità competenti possono cooperare con le autorità degli altri Stati scambiando informazioni sull'occupazione transfrontaliera di lavoratori destinate a evitare infrazioni alla presente legge

12 Introdotto dall'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863).

13 Introdotto dall'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863).

14 RS

220

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 6

823.20


Art. 9

Sanzioni 1 Gli organi di controllo notificano ogni infrazione alla presente legge alla competente autorità cantonale.

2

L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può: a. per lievi infrazioni all'articolo 2 e per infrazioni agli articoli 3 e 6, pronunciare una multa amministrativa sino a 5000 franchi; è applicabile l'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 197415 sul diritto penale amministrativo;

b.16 per infrazioni all'articolo 2 che non sono di lieve entità, per infrazioni ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 o per mancato pagamento di multe passate in giudicato, vietare al datore di lavoro interessato di offrire i suoi servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni; c. addossare totalmente o parzialmente al datore di lavoro colpevole i costi dei controlli.

3

L'autorità che pronuncia una sanzione notifica all'autorità federale competente17 una copia della sua decisione. Quest'ultima autorità tiene un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una sanzione passata in giudicato. L'elenco è pubblico.18

Art. 10

Rimedi giuridici

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 194320 sull'organizzazione giudiziaria.


Art. 11

Diritto di denuncia

Le organizzazioni che in virtù dei loro statuti tutelano gli interessi sociali ed economici dei lavoratori sono legittimate a chiedere l'accertamento di una violazione della presente legge.

15 RS

313.0

16 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863).

17 Attualmente il Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

18 Per. introdotto dall'art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863).

19 RS

172.021

20 RS

173.110

Lavoratori distaccati - LF 7

823.20


Art. 12

Disposizioni penali

1

Chiunque:

a. in violazione dell'obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false, b. si oppone al controllo dell'autorità competente o lo impedisce in altro modo, è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale21 commina una pena più grave.

2

In casi di lieve entità, l'autorità può prescindere dal perseguimento penale.

3

Chiunque, nella sua veste di datore di lavoro, non garantisce ai suoi lavoratori sistematicamente e per fine di lucro le condizioni minime menzionate nell'articolo 2, è punito con una multa sino a 1 000 000 di franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.

4

È applicabile l'articolo 59 del Codice penale.


Art. 13

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio dei reati contro la presente legge spettano ai Cantoni.


Art. 14

Vigilanza sull'esecuzione

L'autorità federale competente22 vigila sull'esecuzione della presente legge. Essa può impartire istruzioni agli organi di controllo secondo l'articolo 7.


Art. 15

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; essa si applica finché rimane in vigore l'Accordo del 21 giugno 199923 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

Data dell'entrata in vigore: 24 1° luglio 2004

art. 360b e 360c CO dell'allegato n. 2: 1° giugno 2003 21 RS

311.0

22 Attualmente il Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

23 RS

0.142.112.681 24 DCF del 14 mag. 2003 (RU 2003 1375)

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 8

823.20

Allegato

Modifica del diritto vigente I seguenti atti normativi sono modificati come segue: 1. Legge federale del 18 dicembre 198725 sul diritto internazionale privato Ingresso ...


Art. 115
cpv. 3
...


2. Codice delle obbligazioni26 Art. 360a

...


Art. 360b

...


Art. 360c

...


Art. 360d

...


Art. 360e

...


Art. 360f

...

25 RS

291. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella LF menzionata.

26 RS

220. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel Codice menzionato.

Lavoratori distaccati - LF 9

823.20

3. Legge federale del 28 settembre 195627 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro Ingresso ...


Art. 1a

...


Art. 20
cpv. 2
...

27 RS

221.215.311. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella LF menzionata.

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 10

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