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1

Ordinanza
concernente il mercato delle uova
(Ordinanza sulle uova, OU)
del 7 dicembre 1998 (Stato 30 ottobre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 19981
sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 21 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19922
sulle derrate alimentari (LDerr),3 ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica alle uova di volatili in guscio (uova destinate al
consumo e uova di trasformazione), ai prodotti di uova essiccati e ad altri prodotti di
uova delle voci di tariffa riportate nell'allegato.

Sezione 2:
Importazione di uova di galline «Gallus domesticus»
destinate al consumo


Art. 2


4

Assegnazione delle quote del contingente doganale Le quote del contingente doganale parziale per le uova destinate al consumo sono
assegnate secondo l'ordine di accettazione delle dichiarazioni d'importazione.

Art. 3 e 45


Art. 5

Mercati e commercio ambulante 1 Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importate su strada,
all'aliquota di dazio del contingente (ADC), al massimo 50 chilogrammi lordi di uoRU 1999 126

1

RS 910.1

2

RS 817.0

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2001 2513).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2001 2513).

5

Abrogati dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2513).

916.371

Agricoltura

2

916.371

va destinate al consumo provenienti dalle zone estere di confine, per la vendita a
mercati o per il commercio ambulante, senza permesso generale di importazione
(PGI) e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.

2 Le uova destinate al consumo provenienti dalle zone franche dell'Alta Savoia e del
Paese di Gex, che conformemente al lodo di Territet sono esenti da dazi, possono essere importate senza PGI e senza computo sul quantitativo del contingente doganale
parziale da assegnare.

Sezione 3:
Importazione di uova destinate al consumo che non provengono
da galline «Gallus domesticus»


Art. 6

Le uova destinate al consumo che non provengono da galline "Gallus domesticus"
possono essere importate all'ADC senza essere computate sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.

Sezione 4: Importazione di uova di trasformazione

Art. 7

Condizioni particolari per l'assegnazione di quote del contingente
doganale

Le quote del contingente doganale parziale per le uova di trasformazione sono assegnate soltanto a persone che trasformano o fanno trasformare professionalmente le
uova in prodotti di uova.


Art. 8


6

Assegnazione delle quote del contingente doganale Le quote del contingente doganale parziale per le uova di trasformazione sono assegnate secondo l'ordine di accettazione delle dichiarazioni d'importazione.


Art. 9


7



Art. 10

Disposizioni reversali Le uova di trasformazione importate devono essere trasformate in prodotti di uova;
la trasformazione deve essere documentata. Le importazioni sottostanno alle disposizioni reversali dell'articolo 18 della legge sulle dogane8.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2001 2513).

7

Abrogato dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2513).

8

RS 631.0

O sulle uova

3

916.371

Sezione 5: Importazione di prodotti di uova

Art. 11

La ripartizione dei contingenti doganali n. 10 (prodotti di uova essiccati) e n. 11 (altri prodotti di uova) non è disciplinata.

Sezione 6: Stampigliatura delle uova di galline «Gallus domesticus»

Art. 12

1 Le uova indigene devono essere stampigliate singolarmente prima della messa in
commercio, quelle estere prima della loro importazione. Fanno eccezione le uova
vendute dai produttori direttamente ai consumatori.

2 La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del
Paese di provenienza, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile.

Sezione 7:
Cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova


Art. 13

Impiego dei mezzi finanziari9 1 La cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova serve: a.10 al finanziamento completivo dei pagamenti diretti a favore delle aziende che detengono ovaiole in modo particolarmente rispettoso degli animali conformemente all'articolo 76 LAgr; b.

al cofinanziamento di azioni di spezzatura o di altri provvedimenti di commercializzazione in caso di eccedenze stagionali di uova di gallina svizzere; c.

al cofinanziamento di esperimenti su pollame conformi alla pratica, alla divulgazione dei relativi risultati nell'ambito della formazione e consulenza
nonché mediante l'informazione; d.11 al versamento di contributi d'investimento a favore delle aziende con sistemi di detenzione particolarmente rispettosi degli animali.

2 L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) amministra la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova, decide delle domande di
contributi sulla base dei mezzi finanziari disponibili e versa i contributi ai beneficiari.12 9

Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2513).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2001 2513).

11

Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2513).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2001 2513).

Agricoltura

4

916.371

a13 Contributo d'investimento 1 Su domanda, i produttori che hanno diritto ai pagamenti diretti in virtù dell'articolo 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 199814 sui pagamenti diretti (OPD) e soddisfano le condizioni previste dal capitolo 4 titolo 3 OPD ricevono un contributo
d'investimento per la ristrutturazione o la costruzione di una stalla. Esso viene versato esclusivamente per stalle con ovaiole, pollastrelle, galline e galli da allevamento
(razze ovaiole e da ingrasso).

2 Non viene versato alcun contributo d'investimento per stalle con meno di una unità
di bestiame grosso (UBG) e se per la ristrutturazione o la costruzione sono stati concessi crediti d'investimento giusta l'ordinanza del 7 dicembre 199815 sui miglioramenti strutturali.

3 Il contributo d'investimento ammonta a 600 franchi per UBG, al massimo tuttavia
alla metà dei costi di costruzione.

4 La domanda dev'essere presentata all'Ufficio federale prima dell'inizio dei lavori
utilizzando il modulo previsto a tal fine e fornendo informazioni utili. Dal 1 o ottobre

2006 non potranno più essere presentate domande.

5 L'Ufficio federale versa il 50 per cento del contributo d'investimento dopo l'inizio
dei lavori e il rimanente 50 per cento a progetto di costruzione ultimato. Il richiedente deve provare all'Ufficio federale l'inizio e la conclusione del progetto di costruzione inoltrando un'attestazione scritta della competente autorità comunale.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 14

Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui non ne siano incaricate altre autorità.


Art. 15

Disposizioni transitorie concernenti i contributi per incentivare
la riconversione

1 Su domanda, i produttori di uova che soddisfano le condizioni previste dal capitolo 4 titolo 3 OPD16 ricevono, per tre anni nel periodo 1997-2003, un contributo di
riconversione, che ammonta a 7.50 franchi l'anno per gallina ovaiola, prelevato dalla
cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova. Hanno diritto ai
contributi esclusivamente i produttori di uova che già prima del 2002 avevano ricevuto almeno una volta un contributo di riconversione.17 2 Se l'effettivo di ovaiole è inferiore a 500 unità, non vengono versati contributi.

13

Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 fino al 31 dic. 2006
(RU 2001 2513).

14

RS 910.13

15

RS 913.1

16

RS 910.13

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2001 2513).

O sulle uova

5

916.371

3 Il singolo produttore di uova ha diritto a contributi per un massimo di 2400 ovaiole.

4 Le domande volte a ottenere contributi devono essere inviate all'Ufficio federale
entro il 30 aprile dell'anno di contribuzione mediante il formulario previsto a tal fine.

5 ...18


Art. 16 a 1819

Art. 19

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

18

Abrogato dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2513).

19

Abrogati dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2513).

Agricoltura

6

916.371

Allegato

(art. 1)

Voce di tariffa20

Designazione della merce 0407.0010

Uova di volatili in guscio 0407.0090

altre (importate al di fuori del contingente doganale) 0408.1110

Prodotti di uova essiccati 0408.9110
3502.1100

0408.1190

altri (importati al di fuori del contingente doganale) 0408.9190
3502.1190

0408.1910

Altri prodotti di uova 0408.9910
3502.1910

0408.1990

altri (importati al di fuori del contingente doganale) 0408.9990
3502.1990

20

RS 632.10 allegato