01.01.2022 - * / En vigueur
01.05.2017 - 31.12.2021
01.01.2014 - 30.04.2017
01.01.2012 - 31.12.2013
01.01.2008 - 31.12.2011
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2005 - 30.04.2007
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 30.06.2004
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2002 - 31.12.2003
01.03.2000 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordinanza

concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) del 26 novembre 2003 (Stato 22 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19981
sull'agricoltura (LAgr); visto l'articolo 21 capoverso 2 della legge federale del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), ordina: Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica alle uova di volatili in guscio (uova destinate al consumo e uova di trasformazione), ai prodotti di uova essiccati e ad altri prodotti di uova delle voci di tariffa riportate nell'allegato.

Sezione 2: Importazione

Art. 2

Importazione di uova destinate al consumo e di uova di trasformazione 1

Per quanto riguarda le uova di galline «Gallus domesticus», le quote del contingente doganale parziale per le uova destinate al consumo e per le uova di trasformazione sono assegnate secondo l'ordine di accettazione delle dichiarazioni d'importazione.

2

Le uova destinate al consumo che non provengono da galline «Gallus domesticus» possono essere importate senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.


Art. 3

Importazione di prodotti di uova La ripartizione dei contingenti doganali n. 10 (prodotti di uova essiccati) e 11 (altri prodotti di uova) non è disciplinata.

RU 2003 4947 1 RS

910.1

2 RS

817.0

916.371

Agricoltura

2

916.371


Art. 4

Mercati e commercio ambulante 1

Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importate su strada, all'aliquota di dazio del contingente (ADC), al massimo 50 chilogrammi lordi di uova destinate al consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati o per il commercio ambulante, senza permesso generale di importazione (PGI) e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.

2

Le uova destinate al consumo provenienti dalle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex, che conformemente al lodo di Territet sono esenti da dazi, possono essere importate senza PGI e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.

3

L'Amministrazione federale delle dogane esegue le presenti disposizioni.


Art. 5

Disposizioni reversali per uova di trasformazione Le uova di trasformazione importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC) devono essere trasformate in prodotti di uova; la trasformazione deve essere documentata. Alle importazioni si applicano per analogia le disposizioni reversali dell'articolo 18 della legge federale del 1° ottobre 19253 sulle dogane.

Sezione 3: Stampigliatura delle uova di galline «Gallus domesticus»

Art. 6

1 Le uova indigene devono essere stampigliate singolarmente prima della messa in commercio, quelle estere prima della loro importazione. Fanno eccezione le uova vendute dai produttori direttamente ai consumatori e le uova completamente colorate.

2

La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di provenienza, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile.

Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice ISO-2 ai sensi dell'elenco dei Paesi stilato per la statistica del commercio estero inserito nella tariffa d'uso4 nella versione del 1° gennaio 2004.

3

L'esecuzione delle presenti disposizioni è disciplinata dalla legislazione in materia di derrate alimentari. L'Amministrazione federale delle dogane le applica nell'ambito delle operazioni doganali, le autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari negli altri casi.

3 RS

631.0

4

La tariffa d'uso può essere consultata e ordinata presso la Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna .

Uova

3

916.371

Sezione 4: Contributi

Art. 7

Contributi a provvedimenti di valorizzazione 1

In caso di eccedenze stagionali possono essere versati contributi, entro i limiti dei crediti stanziati, per azioni di spezzatura e di riduzione dei prezzi di uova svizzere destinate al consumo.

2

Tutte le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede in Svizzera possono partecipare alle azioni.

3

Sentite le cerchie interessate, l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) decide sull'importo del contributo, la durata dell'azione, il quantitativo minimo di uova destinate al consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica l'azione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

4

I contributi non devono superare un terzo del valore di mercato del prodotto agricolo all'inizio dell'azione.


Art. 8

Contributo d'investimento

1

Su domanda, i produttori che hanno diritto ai pagamenti diretti in virtù dell'articolo 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sui pagamenti diretti (OPD) e soddisfano le condizioni previste dal capitolo 4 titolo 3 OPD ricevono un contributo d'investimento per la ristrutturazione o la costruzione di una stalla. Esso viene versato esclusivamente per stalle con ovaiole, pollastrelle, pollastrelli, pulcini (esclusi i polli da ingrasso), galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso).

2

Non viene versato alcun contributo d'investimento per stalle con meno di una unità di bestiame grosso (UBG) e se per la ristrutturazione o la costruzione sono stati accordati crediti d'investimento giusta l'ordinanza del 7 dicembre 19986 sui miglioramenti strutturali.

3

Il contributo d'investimento ammonta a 600 franchi per UBG, al massimo tuttavia alla metà dei costi di costruzione.

4

La domanda dev'essere presentata all'Ufficio federale prima dell'inizio dei lavori utilizzando il modulo previsto a tal fine e fornendo le informazioni utili. Dal 1° ottobre 2006 non potranno più essere presentate domande.

5

L'Ufficio federale versa il 50 per cento del contributo d'investimento dopo l'inizio dei lavori e il rimanente 50 per cento a progetto di costruzione ultimato. Il richiedente deve provare all'Ufficio federale l'inizio e la conclusione del progetto di costruzione mediante un'attestazione scritta della competente autorità comunale.

5 RS

910.13

6 RS

913.1

Agricoltura

4

916.371

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 9

Esecuzione L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, in quanto essa non preveda altrimenti.


Art. 10

Disposizioni transitorie

1

Gli esperimenti su pollame conformi alla pratica e la divulgazione dei relativi risultati nell'ambito della formazione, della consulenza e dell'informazione possono essere cofinanziati fino al 31 dicembre 2004, sempreché i relativi contratti siano stati conclusi con l'Ufficio federale prima del 1° gennaio 2004.

2

Le uova di galline «Gallus domesticus» possono essere stampigliate fino al 30 giugno 2004 secondo il diritto previgente.


Art. 11

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 19987 concernente il mercato delle uova è abrogata.


Art. 12

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

7 [RU

1999 126, 2001 2513, 2002 2841]

Uova

5

916.371

Allegato

(art. 1)

Voce di tariffa8

Designazione della merce 0407.0010, 0090 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte 0408.1110, 1190, 1910, 1990 Tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0408.9110, 9190, 9910, 9990 Uova di volatili, sgusciate, fresche, essiccate, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 3502.1110, 1190,
1910, 1990

Ovoalbumina, per scopi non scientifici 8 RS

632.10 Allegato

Agricoltura

6

916.371