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1

Ordinanza
sulle poste
(OPO)

del 29 ottobre 1997 (Stato 4 luglio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 3, 4 capoverso 2, 9 capoverso 2 e 21 della legge del 30
aprile 19971 sulle poste ordina:

Sezione 1: Concetti

Art. 1

Nella presente ordinanza si intendono: a.

per invii della posta-lettere gli invii fino al formato B4 (353 x 250 mm), di
spessore non superiore ai 5 cm e di peso non eccedente 1 kg; b.

per pacchi, gli altri invii fino a 30 kg di peso.

Sezione 2: Esclusione dai servizi riservati

Art. 2

Invii della posta rapida Sono considerati invii della posta rapida: a.

gli invii della posta-lettere per il cui trasporto viene pagato un prezzo 5 volte
superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto di una lettera della
posta A della prima categoria di peso e di formato; b.

i pacchi per il cui trasporto viene pagato un prezzo 2 volte superiore al prezzo base applicato dalla Posta per il trasporto di un pacco della prima categoria di peso.


Art. 3

Altri invii

Non rientra nei servizi riservati il trasporto di: a.

invii della posta-lettere e pacchi fino a 2 kg da parte del mittente o di una
persona da lui incaricata, a meno che essi non effettuino il trasporto a titolo
professionale;

RU 1997 2461 1

RS 783.0

783.01

Poste

2

783.01

b.

invii esclusi dal trasporto giusta le condizioni generali della Posta.

Sezione 3: Servizi non riservati

Art. 4

1 Sono considerati servizi non riservati: a.

il trasporto di invii della posta-lettere in partenza nel servizio internazionale; b.

il trasporto di pacchi da 2 fino a 20 kg; c.

il trasporto di giornali e periodici; d.

le operazioni di versamento e pagamento e la girata.

1 La Posta recapita i giornali in abbonamento tutti i giorni feriali.

Sezione 4: Servizi liberi della Posta

Art. 5

Traffico postale

Sono considerati servizi liberi il trasporto di lettere e pacchi esclusi dal servizio universale e il trasporto di invii della posta rapida e di collettame nonché le relative prestazioni preliminari ed accessorie (come l'indirizzamento e l'imballaggio di invii
postali, la presa in consegna di invii postali o di merce e la consulenza alla clientela).


Art. 6

Traffico dei pagamenti 1 Sono considerati liberi i servizi esclusi dal servizio universale e le relative prestazioni preliminari ed accessorie (come le tessere di pagamento e gli assegni).

2 La Posta è autorizzata ad offrire forme d'investimento sul mercato monetario a
condizione che non sia richiesta un'autorizzazione giusta la legge del 24 marzo
19952 sulle borse. Le condizioni per l'offerta di forme d'investimento sul mercato
monetario saranno fissate tramite la convenzione di liquidità conclusa tra la Posta e
l'Amministrazione federale delle finanze.

3 La Posta può gestire per conto della clientela conti con o senza limiti di prelievo,
versare interessi a condizioni di mercato e autorizzare, in considerazione delle esigenze nel traffico dei pagamenti, scoperti di conto alle condizioni praticate sul mercato.

2

RS 954.1

O

3

783.01


Art. 7

Servizi e prodotti di terzi La Posta può offrire, su incarico di terzi, servizi e prodotti compatibili con la propria
infrastruttura come la vendita di quote di fondi d'investimento, la mediazione di servizi bancari e di assicurazioni di cose e sulla vita.


Art. 8

Servizi e prodotti elettronici Nei servizi liberi rientra anche la teletrasmissione di messaggi nell'ambito
dell'erogazione di servizi postali e del traffico dei pagamenti nonché le relative prestazioni preliminari ed accessorie (come la consegna di programmi informatici).

Sezione 5: Segni di valore

Art. 9

1 La Posta può emettere segni di valore postali e farvi figurare la scritta "Helvetia".

2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni (dipartimento) regola l'emissione di francobolli speciali con e senza sovrapprezzo.

Sezione 6: Cassette delle lettere / Impianti di recapito

Art. 10

Il dipartimento definisce le condizioni per l'installazione di cassette delle lettere e di
impianti di recapito.

Sezione 7: Prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici

Art. 11

Il prezzo preferenziale giusta l'articolo 15 della legge del 30 aprile 19973 sulle poste
si applica ai giornali e periodici che: a.

escono almeno una volta al trimestre; b.

non pesano più di 1 kg, compresi i supplementi; c.

vengono recapitati ad almeno 1000 abbonati; d.

non servono prevalentemente a scopi commerciali o pubblicitari; e.

comprendono in ogni edizione una parte redazionale corrispondente ad almeno il 15 per cento della pubblicazione.

3 RS

783.0

Poste

4

783.01

Sezione 8: Trattamento e fornitura a terzi di elementi di indirizzi
postali


Art. 12


4

Per consentire a terzi di aggiornare le rispettive banche dati, la Posta può mettere a
loro disposizione gli indirizzi dei clienti, a meno che questi ultimi non ne abbiano
espressamente proibito il trattamento.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 13

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a.

l'ordinanza (1) del 1° settembre 19675 relativa alla legge sul servizio delle
poste;

b.

l'ordinanza del 29 novembre 19956 sul traffico postale.


Art. 14

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 giu. 2000 (RU 2000 1662).

5

[RU 1967 1405, 1969 385 1120, 1970 480 714, 1971 683 1712, 1972 2675, 1974 578
1977 2050, 1975 2033, 1976 962, 1977 2122, 1979 287 1180, 1980 2 777, 1981 1863,
1983 1656, 1986 39 991, 1987 440, 1988 370, 1989 565 764 1899, 1990 1448, 1992 94
1243, 1993 62 2473, 1994 1442 1848 art. 45 n. 2 2788, 1995 5491, 1996 14, 1997 270
1435, 1999 721 art. 55 cpv. 2].

6

[RU 1996 29 1210].