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1

Ordinanza
concernente il reclutamento delle persone
soggette all'obbligo di leva
(ORL)

del 17 agosto 1994 (Stato 16 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 120 capoverso 1, 148 e 150 capoverso 1 della legge militare (LM)1;2 ordina:


Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica al reclutamento delle donne e degli uomini soggetti all'obbligo di leva nel Paese.

2

Il reclutamento delle cittadine e dei cittadini svizzeri domiciliati all'estero è disciplinato dal decreto del Consiglio federale del 17 novembre 19713 concernente il servizio militare degli Svizzeri dell'estero e delle persone aventi la doppia cittadinanza.

3

L'Ufficio del medico capo della Croce Rossa, in collaborazione con i Cantoni, esegue il reclutamento delle candidate al Servizio della Croce Rossa (SCR), nel senso
dell'ordinanza del 19 ottobre 19944 sul Servizio della Croce Rossa.


Art. 2

Entità del reclutamento 1

Il reclutamento consiste, prima del giorno del reclutamento, nell'iscrivere e nell'informare le persone soggette all'obbligo di leva, nonché nell'eseguire i preparativi per
il giorno del reclutamento.

2

Il giorno del reclutamento esso consiste: a.

nel distinguere le persone soggette all'obbligo di leva in persone abili o inabili al servizio sulla base di una visita sanitaria militare e di un esame delle
attitudini;

b.

nell'assegnare le persone abili al servizio a una funzione militare in seno a
un'Arma o a un servizio ausiliario; c.

nell'assegnare persone soggette all'obbligo di leva al servizio militare non armato.

3

Un nuovo apprezzamento delle reclute non istruite può inoltre avere luogo in occasione di un giorno di reclutamento.

RU 1994 2446 1

RS 510.10

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

3

RS 511.13

4

RS 513.52

511.11

Obbligo militare

2

511.11


Art. 3

Organi competenti

1

Il reclutamento è subordinato al capo dello Stato maggiore generale.5 2

Il Gruppo del personale dell'esercito dello Stato maggiore generale determina il numero di reclute per le Armi e i servizi ausiliari.6 3

Il capo del reclutamento nel Gruppo del personale dell'esercito dello Stato maggiore generale è responsabile per il reclutamento. Dirige l'esecuzione del reclutamento a livello dell'esercito. Emana le istruzioni applicabili nelle zone di reclutamento ed esamina i profili delle esigenze richieste dalle Armi e dai servizi ausiliari,
tenendo conto delle necessità dell'esercito.7 4

Gli ufficiali di reclutamento sono subordinati al capo del reclutamento. Essi dirigono il reclutamento nella loro zona.

5

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)8 nomina ogni anno, dopo aver sentito i Cantoni interessati, un ufficiale di reclutamento per ogni zona e designa i loro sostituti.

6

I comandanti di circondario dirigono l'andamento del servizio durante il reclutamento.

7

Il Gruppo della sanità dello Stato maggiore generale nomina il medico capo del reclutamento e, ogni anno, un medico capo per ogni zona di reclutamento. Il Gruppo
della sanità dello Stato maggiore generale mette a disposizione del medico capo
delle zone di reclutamento i medici necessari per formare le commissioni per la visita sanitaria. Il giorno del reclutamento, i medici sono subordinati all'ufficiale di
reclutamento.9

8

La Scuola federale dello sport di Macolin nomina un capoperito e i periti necessari per ogni zona di reclutamento. Il giorno del reclutamento, i periti sono subordinati
all'ufficiale di reclutamento.

9

Il servizio Donne nell'esercito designa una persona per l'informazione delle donne soggette all'obbligo di leva il giorno del reclutamento.10

Art. 4

Collaborazione dei Cantoni 1

Le autorità militari cantonali sono competenti per l'iscrizione e l'informazione degli uomini soggetti all'obbligo militare prima del reclutamento, nonché per la consegna
del libretto di servizio e per i preparativi per il giorno del reclutamento.

2

I Cantoni incaricano i Comuni di fornire gratuitamente i locali e gli impianti necessari ai preparativi e al reclutamento.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3270).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3270).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3270).

8

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3270).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3270).

Reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva - O 3

511.11


Art. 5

Chiamata

1

Sono chiamati al reclutamento: a.

le persone soggette all'obbligo militare che nel corso dell'anno compiono il
19.mo anno d'età;

b.

le persone soggette all'obbligo militare più anziane che non si sono presentate precedentemente o quelle il cui termine di rinvio è scaduto nel corso
dell'anno;

c.

i cittadini svizzeri che desiderano essere reclutati anticipatamente nel corso
del loro 17.mo o 18.mo anno di età; d.

le donne soggette all'obbligo di leva dal 18.mo al 28.mo anno di età.

2

Di regola, le persone soggette all'obbligo militare che non sono state reclutate entro la fine dell'anno in cui compiono i 25 anni non vengono più reclutate bensì messe a
disposizione della protezione civile. Chi dispone di conoscenze particolari può essere reclutato fino all'età di 30 anni per decisione del capo del reclutamento.


Art. 6


11

Visita medico-militare La visita medico-militare è disciplinata nell'ordinanza del 9 settembre 199812 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare
servizio.


Art. 7

Esame delle attitudini 1

l DDPS regola la procedura e le condizioni dell'esame.

2

I dati dell'esame delle attitudini fisiche sono valutati ogni anno a fini statistici; l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione assicura l'assistenza
tecnica necessaria.13


Art. 8

Esame d'attitudine e esami speciali L'organizzazione e le modalità d'esecuzione degli esami d'attitudine e degli esami
speciali sono regolate dal DDPS.


Art. 9

Assegnazione delle persone soggette all'obbligo di leva 1

L'assegnazione delle persone soggette all'obbligo di leva a un'Arma o a un servizio ausiliario avviene secondo le necessità dell'esercito, nonché secondo l'attitudine e
l'istruzione degli assoggettati. Nel limite del possibile si tiene conto dei desideri personali.

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

12

RS 511.12

13

Nuovo testo giusta il n. II 12 dell'all. dell'O del 23 feb. 2000 sull'informatica
nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 172.010.58).

Obbligo militare

4

511.11

2

L'assegnazione dei non armati per motivi di coscienza è disciplinata dall'ordinanza del 16 settembre 199614 sul servizio militare non armato per motivi di coscienza.15 3

L'assegnazione di donne a funzioni che potrebbero essere connesse con una missione di combattimento non è ammessa.


Art. 10

Potere disciplinare

Le autorità militari cantonali esercitano il potere disciplinare sulle persone soggette
all'obbligo di leva.


Art. 11

Assicurazione

L'assicurazione delle persone soggette all'obbligo di leva è regolata dalla legge federale del 19 giugno 199216 sull'assicurazione militare.


Art. 12

Soldo e indennità

1

Hanno diritto al soldo: a.

i membri delle commissioni per la visita sanitaria; b.

il medico capo del reclutamento e i medici capo delle zone di reclutamento
per la loro attività il giorno del reclutamento.

c.

gli ufficiali donne responsabili dell'informazione.

2

Le indennità per i funzionari del reclutamento che non sono al servizio della Confederazione o di un Cantone sono stabilite dall'ordinanza del 1° ottobre 197317 sulle
indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati.


Art. 13

Ripartizione delle spese 1

La Confederazione assume: a.

il soldo e le indennità delle persone secondo l'articolo 12 capoverso 1; b.

le spese dei capiperiti e dei periti incaricati dell'esame delle attitudini fisiche,
nonché dei segretari delle commissioni per la visita sanitaria; c.

le spese che interessano più Cantoni causate da spostamenti, trasporti, rapporti d'istruzione, dal nuovo apprezzamento delle reclute non istruite, ecc.

2

I Cantoni assumono: a.

le spese derivanti dall'informazione alle persone soggette all'obbligo di leva; b.

la sussistenza delle persone soggette all'obbligo di leva il giorno del reclutamento; 14

RS 511.19

15

Nuovo testo giusta l'art. 14 dell'O del 16 set. 1996 sul servizio militare armato per motivi
di coscienza (RS 511.19).

16

RS 833.1

17

[RU 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 n. 2. RU 1773 1559 art. 21 lett. b].
Vedi ora l'O del 3 giu. 1996 sulle commissioni (RS 172.31).

Reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva - O 5

511.11

c.

le indennità al personale ausiliario per l'esame delle attitudini fisiche nonché
ai piantoni;

d.

le altre spese in rapporto con il giorno del reclutamento (docce, riscaldamento, ecc.).

3

La contabilità del reclutamento è tenuta: a.

dalla Confederazione, per le spese secondo il capoverso 1; b.

dai Cantoni, per le spese secondo il capoverso 2.


Art. 14

Zone di reclutamento e circondari di reclutamento In vista del reclutamento e per delimitare le competenze dei funzionari del reclutamento, il territorio della Confederazione è suddiviso in zone di reclutamento e in
circondari di reclutamento conformemente all'appendice.

a18 Sistema di informazione 1 Il sistema di informazione «zona di reclutamento» (AUZO) serve all'esecuzione
del reclutamento.

2 Nell'AUZO sono registrati e trattati i dati sulle persone soggette all'obbligo di leva
rilevati in vista del reclutamento e in occasione di quest'ultimo.

3 L'AUZO è un sottosistema del sistema di gestione del personale dell'esercito
(PISA).

b19 Provenienza dei dati

I dati registrati nell'AUZO provengono: a.

dal PISA;

b.

dal reclutamento;

c.

dal registro dei contingenti A dell'organizzazione dell'esercito; d.

dai comandi di circondario.

c20 Dati trattati

1 I dati provenienti dal PISA comprendono: a.

il cognome, i nomi, il numero AVS e la lingua materna; b.

la professione esercitata, l'indirizzo, il Cantone di domicilio e il (i) Comune(i) d'origine; c.

la data di reclutamento, il circondario di reclutamento e il luogo di reclutamento.

18

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

19

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

20

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

Obbligo militare

6

511.11

2 In occasione del reclutamento vengono rilevati: a.

i dati concernenti le attitudini fisiche e intellettuali; b.

i dati sanitari in forma codificata; c.

i dati concernenti l'assegnazione militare; d.

i dati complementari concernenti l'esecuzione del reclutamento.

d21 Diritto d'accesso ai dati Hanno accesso all'AUZO soltanto gli organi del Gruppo del personale dell'esercito
dello Stato maggiore generale competenti per il reclutamento e unicamente nella misura in cui lo esiga l'adempimento dei loro compiti.

e22 Trasmissione dei dati 1 In vista della gestione dei militari, sono trasmessi al PISA i dati di reclutamento
seguenti:

a.

il numero AVS, la data di reclutamento, la zona di reclutamento, il circondario di reclutamento, la funzione e l'appartenenza all'Arma, al servizio ausiliario o al servizio; b.

i dati concernenti le distinzioni, l'esame della vista, l'idoneità, l'idoneità alla
marcia, l'idoneità a portare pesi e l'idoneità a sollevare pesi; c.

il Cantone al quale la persona reclutata è assegnata per essere chiamata alla
scuola reclute, l'organo incaricato dell'amministrazione e, se del caso, l'esenzione dal reclutamento in virtù dell'articolo 8 LM.

2 In vista dell'organizzazione degli esami d'attitudine e degli esami speciali, i dati
seguenti sono trasmessi all'Ufficio federale delle truppe di combattimento, all'Ufficio federale delle truppe della logistica e all'Ufficio federale delle truppe di supporto: a.

il cognome, i nomi, il numero AVS, la professione esercitata, la lingua materna, le categorie della licenza di condurre, la data di reclutamento, il circondario di reclutamento, la funzione e l'appartenenza all'Arma, al servizio
ausiliario o al servizio; b.

i dati relativi ai desideri organizzativi delle persone soggette all'obbligo di
leva come osservazione concernente l'assegnazione.

3 I dati seguenti sono trasmessi al Gruppo della sanità nello Stato maggiore generale,
affinché siano immessi nel sistema «MEDISA» in vista dell'apprezzamento medico
dell'idoneità al servizio: a.

il cognome, i nomi, il numero AVS, la professione esercitata, la lingua materna, le categorie della licenza di condurre, la data di reclutamento, la zona 21

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

22

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

Reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva - O 7

511.11

di reclutamento, il circondario di reclutamento, la funzione e l'appartenenza
all'Arma, al servizio ausiliario o al servizio; b.

il Cantone al quale la persona reclutata è assegnata per essere chiamata alla
scuola reclute, l'organo incaricato dell'amministrazione, i dati relativi ai desideri organizzativi delle persone soggette all'obbligo di leva come osservazione concernente l'assegnazione e, se del caso, l'esenzione dal reclutamento in virtù dell'articolo 8 LM; c.

i dati sanitari in forma codificata; d.

i risultati degli esami delle attitudini fisiche e intellettuali nonché dello stato
di salute, compresi i dati concernenti le distinzioni, l'esame della vista, l'idoneità, l'idoneità alla marcia, l'idoneità a portare pesi e l'idoneità a sollevare pesi.

4 I risultati degli esami delle attitudini fisiche possono essere resi noti ai media locali.

5 I dati e le valutazioni resi anonimi possono essere comunicati ad altri organi per
l'adempimento dei loro compiti.

f23 Collegamento con il PISA I sistemi AUZO e PISA possono essere collegati tra loro per lo scambio di dati.

g24 Durata della conservazione I dati registrati nell'AUZO devono essere resi anonimi o distrutti al più tardi 3 anni
dopo il loro ricevimento.


Art. 15

Disposizioni finali

1

Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

2

Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 13 dicembre 198225 concernente il reclutamento; b.

l'ordinanza del 5 marzo 196226 concernente le zone di reclutamento e i circondari di reclutamento.

3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

23

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

24

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

25

[RU 1983 7, 1984 1506 n. II, 1987 824, 1993 2461] 26

Non pubblicata nella RU.

Obbligo militare

8

511.11

Appendice27

(art. 14)

Zone di reclutamento e circondari di reclutamento 1. Zone di reclutamento Zone di reclutamento

comprendenti i circondari
di reclutamento

Cantoni

1

3

Ginevra

6

Vallese

2, 5

Vaud

2

9a, 13

Berna

7a, 7b Friburgo

9b

Giura

8

Neuchâtel

3

14, 15, 16, 17

Berna

10

Vallese

4

23

Argovia

21

Basilea Campagna

22

Basilea Città

11

Soletta

5

34c

Sciaffusa

4, 26a, 26b, 27, 28a, 28b Zurigo

6

34a

Appenzello Esterno

34b

Appenzello Interno

12

Glarona

36

Grigioni

33, 35

San Gallo

31

Turgovia

7

19a, 19b, 19c, 20 Lucerna

18c

Nidvaldo

18b

Obvaldo

29a

Svitto

18a

Uri

29b

Zugo

8

30

Ticino

36i

Grigioni

27

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

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