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1

Ordinanza
concernente il reclutamento delle persone
soggette all'obbligo di leva
(ORL)

del 17 agosto 1994 (Stato 7 dicembre 1999) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 120 capoverso 1, 148 e 150 capoverso 1 della legge militare (LM)1;2 ordina:


Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica al reclutamento delle donne e degli uomini soggetti all'obbligo di leva nel Paese.

2

Il reclutamento delle cittadine e dei cittadini svizzeri domiciliati all'estero è disciplinato dal decreto del Consiglio federale del 17 novembre 19713 concernente il servizio militare degli Svizzeri dell'estero e delle persone aventi la doppia cittadinanza.

3

L'Ufficio del medico capo della Croce Rossa, in collaborazione con i Cantoni, esegue il reclutamento delle candidate al Servizio della Croce Rossa (SCR), nel senso
dell'ordinanza del 19 ottobre 1994 4 sul Servizio della Croce Rossa.


Art. 2

Entità del reclutamento 1

Il reclutamento consiste, prima del giorno del reclutamento, nell'iscrivere e nell'informare le persone soggette all'obbligo di leva, nonché nell'eseguire i preparativi per
il giorno del reclutamento.

2

Il giorno del reclutamento esso consiste: a.

nel distinguere le persone soggette all'obbligo di leva in persone abili o inabili al servizio sulla base di una visita sanitaria militare e di un esame delle
attitudini;

b.

nell'assegnare le persone abili al servizio a una funzione militare in seno a
un'Arma o a un servizio ausiliario; c.

nell'assegnare persone soggette all'obbligo di leva al servizio militare non armato.

3

Un nuovo apprezzamento delle reclute non istruite può inoltre avere luogo in occasione di un giorno di reclutamento.

RU 1994 2446 1

RS 510.10

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

3

RS 511.13

4

RS 513.52

511.11

Obbligo militare

2

511.11


Art. 3

Organi competenti

1

Il reclutamento è subordinato al capo dello Stato maggiore generale.5 2

Il Gruppo del personale dell'esercito dello Stato maggiore generale determina il numero di reclute per le Armi e i servizi ausiliari.6 3

Il capo del reclutamento nel Gruppo del personale dell'esercito dello Stato maggiore generale è responsabile per il reclutamento. Dirige l'esecuzione del reclutamento a livello dell'esercito. Emana le istruzioni applicabili nelle zone di reclutamento ed esamina i profili delle esigenze richieste dalle Armi e dai servizi ausiliari,
tenendo conto delle necessità dell'esercito.7 4

Gli ufficiali di reclutamento sono subordinati al capo del reclutamento. Essi dirigono il reclutamento nella loro zona.

5

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)8 nomina ogni anno, dopo aver sentito i Cantoni interessati, un
ufficiale di reclutamento per ogni zona e designa i loro sostituti.

6

I comandanti di circondario dirigono l'andamento del servizio durante il reclutamento.

7

Il Gruppo della sanità dello Stato maggiore generale nomina il medico capo del reclutamento e, ogni anno, un medico capo per ogni zona di reclutamento. Il Gruppo
della sanità dello Stato maggiore generale mette a disposizione del medico capo
delle zone di reclutamento i medici necessari per formare le commissioni per la visita sanitaria. Il giorno del reclutamento, i medici sono subordinati all'ufficiale di
reclutamento.9

8

La Scuola federale dello sport di Macolin nomina un capoperito e i periti necessari per ogni zona di reclutamento. Il giorno del reclutamento, i periti sono subordinati
all'ufficiale di reclutamento.

9

Il servizio Donne nell'esercito designa una persona per l'informazione delle donne soggette all'obbligo di leva il giorno del reclutamento.10

Art. 4

Collaborazione dei Cantoni 1

Le autorità militari cantonali sono competenti per l'iscrizione e l'informazione degli uomini soggetti all'obbligo militare prima del reclutamento, nonché per la consegna
del libretto di servizio e per i preparativi per il giorno del reclutamento.

2

I Cantoni incaricano i Comuni di fornire gratuitamente i locali e gli impianti necessari ai preparativi e al reclutamento.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3270).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3270).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3270).

8

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3270).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3270).

Reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva - O 3

511.11


Art. 5

Chiamata

1

Sono chiamati al reclutamento: a.

le persone soggette all'obbligo militare che nel corso dell'anno compiono il
19.mo anno d'età;

b.

le persone soggette all'obbligo militare più anziane che non si sono presentate precedentemente o quelle il cui termine di rinvio è scaduto nel corso
dell'anno;

c.

i cittadini svizzeri che desiderano essere reclutati anticipatamente nel corso
del loro 17.mo o 18.mo anno di età; d.

le donne soggette all'obbligo di leva dal 18.mo al 28.mo anno di età.

2

Di regola, le persone soggette all'obbligo militare che non sono state reclutate entro la fine dell'anno in cui compiono i 25 anni non vengono più reclutate bensì messe a
disposizione della protezione civile. Chi dispone di conoscenze particolari può essere reclutato fino all'età di 30 anni per decisione del capo del reclutamento.


Art. 6


11

Visita medico-militare La visita medico-militare è disciplinata nell'ordinanza del 9 settembre 199812 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare
servizio.


Art. 7

Esame delle attitudini 1

l DDPS regola la procedura e le condizioni dell'esame.

2

I dati dell'esame delle attitudini fisiche sono valutati ogni anno a fini statistici; l'Ufficio federale dell'informatica assicura l'assistenza tecnica necessaria.


Art. 8

Esame d'attitudine e esami speciali L'organizzazione e le modalità d'esecuzione degli esami d'attitudine e degli esami
speciali sono regolate dal DDPS.


Art. 9

Assegnazione delle persone soggette all'obbligo di leva 1

L'assegnazione delle persone soggette all'obbligo di leva a un'Arma o a un servizio ausiliario avviene secondo le necessità dell'esercito, nonché secondo l'attitudine e
l'istruzione degli assoggettati. Nel limite del possibile si tiene conto dei desideri personali.

2

L'assegnazione dei non armati per motivi di coscienza è disciplinata dall'ordinanza del 16 settembre 199613 sul servizio militare non armato per motivi di coscienza.14 11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

12

RS 511.12

13

RS 511.19

14

Nuovo testo giusta l'art. 14 dell'O del 16 set. 1996 sul servizio militare armato per motivi
di coscienza (RS 511.19).

Obbligo militare

4

511.11

3

L'assegnazione di donne a funzioni che potrebbero essere connesse con una missione di combattimento non è ammessa.


Art. 10

Potere disciplinare

Le autorità militari cantonali esercitano il potere disciplinare sulle persone soggette
all'obbligo di leva.


Art. 11

Assicurazione

L'assicurazione delle persone soggette all'obbligo di leva è regolata dalla legge federale del 19 giugno 199215 sull'assicurazione militare.


Art. 12

Soldo e indennità

1

Hanno diritto al soldo: a.

i membri delle commissioni per la visita sanitaria; b.

il medico capo del reclutamento e i medici capo delle zone di reclutamento
per la loro attività il giorno del reclutamento.

c.

gli ufficiali donne responsabili dell'informazione.

2

Le indennità per i funzionari del reclutamento che non sono al servizio della Confederazione o di un Cantone sono stabilite dall'ordinanza del 1° ottobre 197316 sulle
indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati.


Art. 13

Ripartizione delle spese 1

La Confederazione assume: a.

il soldo e le indennità delle persone secondo l'articolo 12 capoverso 1; b.

le spese dei capiperiti e dei periti incaricati dell'esame delle attitudini fisiche,
nonché dei segretari delle commissioni per la visita sanitaria; c.

le spese che interessano più Cantoni causate da spostamenti, trasporti, rapporti d'istruzione, dal nuovo apprezzamento delle reclute non istruite, ecc.

2

I Cantoni assumono: a.

le spese derivanti dall'informazione alle persone soggette all'obbligo di leva; b.

la sussistenza delle persone soggette all'obbligo di leva il giorno del reclutamento; c.

le indennità al personale ausiliario per l'esame delle attitudini fisiche nonché
ai piantoni;

d.

le altre spese in rapporto con il giorno del reclutamento (docce, riscaldamento, ecc.).

15

RS 833.1

16

[RU 1973 1559, 1989 50; RS 172.056.11 art. 72 n. 2. RS 172.32 art. 21 lett. b]. Vedi ora
l'O del 3 giu. 1996 sulle commissioni (RS 172.31).

Reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva - O 5

511.11

3

La contabilità del reclutamento è tenuta: a.

dalla Confederazione, per le spese secondo il capoverso 1; b.

dai Cantoni, per le spese secondo il capoverso 2.


Art. 14

Zone di reclutamento e circondari di reclutamento In vista del reclutamento e per delimitare le competenze dei funzionari del reclutamento, il territorio della Confederazione è suddiviso in zone di reclutamento e in
circondari di reclutamento conformemente all'appendice.

a17 Sistema di informazione 1 Il sistema di informazione «zona di reclutamento» (AUZO) serve all'esecuzione
del reclutamento.

2 Nell'AUZO sono registrati e trattati i dati sulle persone soggette all'obbligo di leva
rilevati in vista del reclutamento e in occasione di quest'ultimo.

3 L'AUZO è un sottosistema del sistema di gestione del personale dell'esercito
(PISA).

b18 Provenienza dei dati

I dati registrati nell'AUZO provengono: a.

dal PISA;

b.

dal reclutamento;

c.

dal registro dei contingenti A dell'organizzazione dell'esercito; d.

dai comandi di circondario.

c19 Dati trattati

1 I dati provenienti dal PISA comprendono: a.

il cognome, i nomi, il numero AVS e la lingua materna; b.

la professione esercitata, l'indirizzo, il Cantone di domicilio e il (i) Comune(i) d'origine; c.

la data di reclutamento, il circondario di reclutamento e il luogo di reclutamento.

2 In occasione del reclutamento vengono rilevati: a.

i dati concernenti le attitudini fisiche e intellettuali; b.

i dati sanitari in forma codificata; c.

i dati concernenti l'assegnazione militare; 17

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

18

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

19

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

Obbligo militare

6

511.11

d.

i dati complementari concernenti l'esecuzione del reclutamento.

d20 Diritto d'accesso ai dati Hanno accesso all'AUZO soltanto gli organi del Gruppo del personale dell'esercito
dello Stato maggiore generale competenti per il reclutamento e unicamente nella
misura in cui lo esiga l'adempimento dei loro compiti.

e21 Trasmissione dei dati 1 In vista della gestione dei militari, sono trasmessi al PISA i dati di reclutamento
seguenti:

a.

il numero AVS, la data di reclutamento, la zona di reclutamento, il circondario di reclutamento, la funzione e l'appartenenza all'Arma, al servizio ausiliario o al servizio; b.

i dati concernenti le distinzioni, l'esame della vista, l'idoneità, l'idoneità alla
marcia, l'idoneità a portare pesi e l'idoneità a sollevare pesi; c.

il Cantone al quale la persona reclutata è assegnata per essere chiamata alla
scuola reclute, l'organo incaricato dell'amministrazione e, se del caso, l'esenzione dal reclutamento in virtù dell'articolo 8 LM.

2 In vista dell'organizzazione degli esami d'attitudine e degli esami speciali, i dati
seguenti sono trasmessi all'Ufficio federale delle truppe di combattimento, all'Ufficio federale delle truppe della logistica e all'Ufficio federale delle truppe di supporto: a.

il cognome, i nomi, il numero AVS, la professione esercitata, la lingua materna, le categorie della licenza di condurre, la data di reclutamento, il circondario di reclutamento, la funzione e l'appartenenza all'Arma, al servizio
ausiliario o al servizio; b.

i dati relativi ai desideri organizzativi delle persone soggette all'obbligo di
leva come osservazione concernente l'assegnazione.

3 I dati seguenti sono trasmessi al Gruppo della sanità nello Stato maggiore generale,
affinché siano immessi nel sistema «MEDISA» in vista dell'apprezzamento medico
dell'idoneità al servizio: a.

il cognome, i nomi, il numero AVS, la professione esercitata, la lingua materna, le categorie della licenza di condurre, la data di reclutamento, la zona
di reclutamento, il circondario di reclutamento, la funzione e l'appartenenza
all'Arma, al servizio ausiliario o al servizio; b.

il Cantone al quale la persona reclutata è assegnata per essere chiamata alla
scuola reclute, l'organo incaricato dell'amministrazione, i dati relativi ai desideri organizzativi delle persone soggette all'obbligo di leva come osservazione concernente l'assegnazione e, se del caso, l'esenzione dal reclutamento in virtù dell'articolo 8 LM; 20

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

21

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

Reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva - O 7

511.11

c.

i dati sanitari in forma codificata; d.

i risultati degli esami delle attitudini fisiche e intellettuali nonché dello stato
di salute, compresi i dati concernenti le distinzioni, l'esame della vista, l'idoneità, l'idoneità alla marcia, l'idoneità a portare pesi e l'idoneità a sollevare pesi.

4 I risultati degli esami delle attitudini fisiche possono essere resi noti ai media locali.

5 I dati e le valutazioni resi anonimi possono essere comunicati ad altri organi per
l'adempimento dei loro compiti.

f22 Collegamento con il PISA I sistemi AUZO e PISA possono essere collegati tra loro per lo scambio di dati.

g23 Durata della conservazione I dati registrati nell'AUZO devono essere resi anonimi o distrutti al più tardi 3 anni
dopo il loro ricevimento.


Art. 15

Disposizioni finali

1

Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

2

Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 13 dicembre 198224 concernente il reclutamento; b.

l'ordinanza del 5 marzo 196225 concernente le zone di reclutamento e i circondari di reclutamento.

3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

22

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

23

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

24

[RU 1983 7, 1984 1506 n. II, 1987 824, 1993 2461] 25

Non pubblicata nella RU.

Obbligo militare

8

511.11

Appendice26

(art. 14)

Zone di reclutamento e circondari di reclutamento 1. Zone di reclutamento Zone di reclutamento

comprendenti i circondari
di reclutamento

Cantoni

1

3

Ginevra

6

Vallese

2, 5

Vaud

2

9a, 13

Berna

7a, 7b Friburgo

9b

Giura

8

Neuchâtel

3

14, 15, 16, 17

Berna

10

Vallese

4

23

Argovia

21

Basilea Campagna

22

Basilea Città

11

Soletta

5

34c

Sciaffusa

4, 26a, 26b, 27, 28a, 28b Zurigo

6

34a

Appenzello Esterno

34b

Appenzello Interno

12

Glarona

36

Grigioni

33, 35

San Gallo

31

Turgovia

7

19a, 19b, 19c, 20 Lucerna

18c

Nidvaldo

18b

Obvaldo

29a

Svitto

18a

Uri

29b

Zugo

8

30

Ticino

36i

Grigioni

26

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 27 ott. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 1999 2893).

Reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva - O 9

511.11

2. Circondari di reclutamento Cantoni

Reclutamento

Comprendenti i distretti Fanteria cantonale

Del

zone

circondari

Ginevra

1

3

Cantone

bat fus 10, bat aérop 1 rgt inf 3

bat car 13, bat fus 121 rgt ter 14

Vallese

1

6

parte di lingua francese del Cantone bat fus mont 9, 11 e 12 rgt inf mont 6

bat fus mont 202

Ter Rgt 10 / rgt ter 10 3

10

parte di lingua tedesca del Cantone Geb Füs Bat 88 e 89

Ter Rgt 10 / rgt ter 10 Vaud

1

2

Aubonne, Avenches, Cossonay,
Echallens,

bat car 1, bat fus 4 e 5 rgt inf 2

Grandson, Lausanne-Ville (in parte), bat fus 3 e 211

rgt ter 15

La Vallée, Morges, Nyon, Orbe,
Payerne, Rolle, Yverdon 5

Aigle, Lausanne (in parte LausanneVille), bat fus mont 6, 7 e 8 rgt inf mont 5

Lavaux, Moudon, Oron, Pays d'Enhaut, bat fus 212

rgt ter 15

Vevey

Friburgo

2

7a

parte di lingua francese del Cantone bat fus mont 14, 15 e 16 rgt inf mont 7

7b

parte di lingua tedesca del Cantone Füs Bat 101

rgt ter 17 / Ter Rgt 17 Geb Füs Bat 17

br fort 10

Giura

2

9b

Cantone

bat fus méc 22 (in parte), bat fus 24 rgt inf 9

bat fus 233

rgt ter 19

Neuchâtel

2

8

Cantone

bat car 2, bat fus 18, bat fus méc 19 rgt inf 8

bat fus 225

rgt ter 16

Berna

2

9a

Bienne (parte di lingua francese),
Courtelary,

bat fus 21, bat fus méc 22 (in pa rte) rgt inf 9

La Neuveville, Moutier bat fus 223

Ter Rgt 18/ rgt ter 18 13

Aarberg, Bienne (senza parte di lingua
francese),

Füs Bat 25, 26 e 27 Inf Rgt 13

Büren, Erlach, Laupen, Nidau Füs Bat 168

Ter Rgt 18 / rgt ter 18 3

14

Berna, Fraubrunnen

Füs Ber Bat 28, Füs Bat 29 e 30 Inf Rgt 14

Obbligo militare

10

511.11

Cantoni

Reclutamento

Comprendenti i distretti Fanteria cantonale

Del

zone

circondari

Füs Bat 195

Ter Rgt 18 / rgt ter 18 15

Konolfingen, Schwarzenburg, Seftigen,
Signau

Füs Bat 31 e 33, Mech Füs Bat 32
Füs Bat 152 (in parte) Inf Rgt 15
Ter Rgt 18 / rgt ter 18 16

Aarwangen, Burgdorf, Wangen a.A., Füs Bat 37, 38 e 3927 Inf Rgt 16

Trachselwald

Füs Bat 152 (in parte) Ter Rgt 18 / rgt ter 18 17

Frutigen, Interlaken, Niedersimmental, Geb Füs Bat 34, 35 e 36 Geb Inf Rgt 17

Obersimmental, Oberhasli, Saanen,
Thun

Geb S Bat 3

Ter Rgt 18 / rgt ter 18 Argovia

4

23

Cantone

Füs Bat 55 e 57, Mech Füs Bat 56 Inf Rgt 23

Füs Bat 59 e 60

Ter Rgt 23

S Bat 4, Füs Bat 46 e 102 Inf Rgt 24

Soletta

4

11

Cantone

Füs Bat 49 e 51, Mech Füs Bat 50 Inf Rgt 11

Füs Bat 90

Ter Rgt 22

Basilea Campagna

4

21

Cantone

S Bat 5, Füs Bat 52 e 53 Inf Rgt 21

Füs Bat 23

Ter Rgt 21

Basilea Città

4

22

Cantone

Füs Bat 97, Mech Füs Bat 54 Inf Rgt 22

Füs Bat 99

Stadtkdo 211

Sciaffusa

5

34c

Cantone

Füs Bat 61

Inf Rgt 34

Füs Bat 264

Ter Rgt 42

Zurigo

5

4

Zurigo

Flhf Bat 41 (in parte) Flhf Rgt 4

Füs Bat 98 (in parte) Ter Rgt 41

Geb S Bat 6

Geb Inf Rgt 37

26a

Winterthur, Andelfingen Füs Bat 63 e 107 (ciascuno in parte), Inf Rgt 26

Mech Füs Bat 65 (in parte)
Füs Bat 62

Ter Rgt 41

27

dal 1° gennaio 2001: Füs Bat 37 e 38, Mech Füs Bat 39

Reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva - O 11

511.11

Cantoni

Reclutamento

Comprendenti i distretti Fanteria cantonale

Del

zone

circondari

Geb S Bat 10 (in parte) Geb Inf Rgt 37

26b

Bülach, Dielsdorf

Füs Bat 63 e 107 (ciascuno in parte), Inf Rgt 26

Mech Füs Bat 65 (in parte)
Flhf Bat 41 (in parte) Flhf Rgt 4

Füs Bat 98 (in parte) Ter Rgt 41

Geb S Bat 10 (in parte) Geb Inf Rgt 37

27

Affoltern, Horgen, Dietikon Füs Bat 67, 68 e 69

Inf Rgt 27

Füs Bat 106

Ter Rgt 41

Geb S Bat 11

Geb Inf Rgt 37

28a

Hinwil, Uster, Pfäffikon Füs Bat 66 e 71 (ciascuno in parte), Inf Rgt 28

Mech Füs Bat 70 (in parte)
Füs Bat 160

Ter Rgt 41

Geb Füs Bat 186 (in parte) Fest Br 13

28b

Meilen

Füs Bat 66 e 71 (ciascuno in parte), Inf Rgt 28

Mech Füs Bat 70 (in parte)
Füs Bat 160 (in parte) Ter Rgt 41

Geb Füs Bat 186 (in parte) Fest Br 13

Appenzello Esterno

6

34a

Cantone

Füs Bat 83

Inf Rgt 34

Füs Bat 84 (in parte) Ter Rgt 45

Appenzello Interno

6

34b

Cantone

Füs Bat 84 (in parte) Ter Rgt 45

Glarona

6

12

Cantone

Geb Füs Bat 85

Geb Inf Rgt 12

Geb Füs Bat 192

Ter Rgt 94

Grigioni

6

36

Cantone (senza i distretti di lingua
italiana)

Geb Füs Bat 91, 92 e 93 (in parte) Geb Inf Rgt 36

Geb Füs Bat 111 e 114 Geb Inf Rgt 12

Geb Füs Bat 148 (in parte) e 236 Ter Rgt 12

8

36i

Bernina, Moesa

Geb Füs Bat 93 (in parte) Geb Inf Rgt 36

Geb Füs Bat 148 (in parte) Ter Rgt 12

San Gallo

6

33

Alt-Toggenburg, Gossau, Füs Bat 80, 81 e 82

Inf Rgt 33

Obbligo militare

12

511.11

Cantoni

Reclutamento

Comprendenti i distretti Fanteria cantonale

Del

zone

circondari

Ober-Rheintal,
Rorschach, San Gallo,
Unter-Toggenburg,

Füs Bat 79

Ter Rgt 44

Unter-Rheintal, Wil Füs Bat 7828

Inf Rgt 34

35

Gaster, Neu-Toggenburg, OberToggenburg, Geb S Bat 8, Geb Füs Bat 77 e 112 Geb Inf Rgt 35

Sargans, See, Werdenberg Füs Bat 134

Ter Rgt 44

Turgovia

6

31

Cantone

S Bat 7, Füs Bat 74, Mech Füs Bat 73 Inf Rgt 31

Füs Bat 75

Ter Rgt 43

Lucerna

7

19a

Entlebuch

Füs Bat 41 e Füs Bat 4229 (ciascuno in
parte)

Inf Rgt 19

Füs Bat 45 (in parte) Ter Rgt 20

Geb Füs Bat 193 (in parte) Fest Br 23

19b

Willisau

Füs Bat 4230 (in parte) Inf Rgt 19

Füs Bat 104 (in parte) Ter Rgt 20

Geb Füs Bat 193 (in parte) Fest Br 23

19c

Sursee

Füs Bat 4231 e 43 (ciascuno in parte) Inf Rgt 19

Füs Bat 104 (in parte) Ter Rgt 20

Geb Füs Bat 193 (in parte) Fest Br 23

20

Hochdorf, Lucerna

Füs Bat 41 e Füs Bat 4232
(ciascuno in parte)

Inf Rgt 19

Füs Bat 44

Inf Rgt 22

Füs Bat 45 e 104 (in parte) Ter Rgt 20

Geb Füs Bat 193 (in parte) Fest Br 23

28

dal 1° gennaio 2002: Mech Füs Bat 78 29

dal 1° gennaio 2002: Mech Füs Bat 78 30

dal 1° gennaio 2002: Mech Füs Bat 78 31

dal 1° gennaio 2002: Mech Füs Bat 78 32

dal 1° gennaio 2002: Mech Füs Bat 78

Reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva - O 13

511.11

Cantoni

Reclutamento

Comprendenti i distretti Fanteria cantonale

Del

zone

circondari

Nidvaldo

7

18c

Cantone

Geb S Bat 12

Geb Inf Rgt 18

Geb Füs Bat 145 (in parte) Ter Rgt 91

Obvaldo

7

18b

Cantone

Geb Füs Bat 47

Geb Inf Rgt 18

Geb Füs Bat 145 (in parte) Ter Rgt 91

Svitto

7

29a

Cantone

Geb Füs Bat 72 e 86 Geb Inf Rgt 29

Geb Füs Bat 188

Ter Rgt 93

Uri

7

18a

Cantone

Geb Füs Bat 87

Geb Inf Rgt 18

Geb Füs Bat 191

Ter Rgt 95

Zugo

7

29b

Cantone

Geb Füs Bat 48

Geb Inf Rgt 29

Geb Füs Bat 149

Ter Rgt 92

Ticino

8

30

Cantone

bat fuc mont 94, 95 e 96 rgt fant mont 30

bat car mont 9

Fest Br 23

bat fuc mont 293, 294 e 296 rgt ter 96

Obbligo militare

14

511.11