01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
01.01.2021 - 31.12.2023
01.11.2020 - 31.12.2020
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01.07.2020 - 31.10.2020
01.12.2019 - 30.06.2020
15.05.2018 - 30.11.2019
18.10.2016 - 14.05.2018
01.07.2016 - 17.10.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.11.2014 - 31.12.2015
18.02.2014 - 31.10.2014
20.08.2013 - 17.02.2014
01.07.2013 - 19.08.2013
01.07.2012 - 30.06.2013
01.07.2010 - 30.06.2012
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2008 - 31.12.2009
01.01.2004 - 30.06.2008
14.12.2003 - 31.12.2003
01.10.2000 - 13.12.2003
01.05.2000 - 30.09.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) del 23 novembre 1983 (Stato 1° novembre 2020) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 2 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle
ferrovie (Lferr); visto l'articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici (LIE); visto l'articolo 9 della legge del 29 marzo 19503 sulle imprese filoviarie,4 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto, scopo e campo d'applicazione5

Art. 1

Oggetto, scopo e campo d'applicazione 1

La presente ordinanza disciplina la pianificazione, la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e lo smantellamento di: a. costruzioni, impianti e veicoli delle ferrovie; b. parti elettriche di impianti filoviari e filobus.6 2

Essa si propone come obiettivo principale la sicurezza delle ferrovie.

3

Essa si applica a tutte le ferrovie assoggettate alla Lferr e alle parti elettriche di impianti filoviari e filobus.7 RU 1983 1902

1

RS 742.101

2

RS 734.0

3

RS 744.21

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

5

Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

742.141.1

Ferrovie

2

742.141.1

Sezione 2: Sicurezza8

Art. 2


9

Principi, regole riconosciute della tecnica, stato della tecnica 1

Le costruzioni, gli impianti, i veicoli e le loro parti devono essere pianificati e costruiti in modo da garantire un esercizio sicuro e una corretta manutenzione.

2

Le disposizioni d'esecuzione indicano le norme tecniche adatte a concretizzare le prescrizioni della legislazione ferroviaria. Nei limiti del possibile indicano norme armonizzate a livello europeo.

3

Se non è stata indicata nessuna norma tecnica o non ne esiste alcuna, devono essere applicate le regole riconosciute della tecnica.

4

Occorre inoltre tenere conto dello stato della tecnica se ciò consente di ridurre ulteriormente un rischio senza incorrere in un onere sproporzionato.

5

Se parti o materiali risultano essenziali per la sicurezza, occorre poter provare che le loro caratteristiche e il loro stato soddisfano i requisiti conformemente al presente articolo.

a10 Esame della sicurezza da parte dell'UFT L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) esamina gli aspetti rilevanti per la sicurezza secondo l'articolo 17c Lferr in funzione dei rischi: a. sulla base di attestati di conformità (art. 15k e 15l), rapporti di perizia (art. 6 cpv. 3, 8a cpv. 4 e 15m) o rapporti di valutazione sulla sicurezza (art. 8c cpv. 2); o b. procedendo a controlli per campionatura.


Art. 3

Considerazioni di altri interessi 1

Gli interessi della pianificazione del territorio, dell'ecologia e della protezione della natura e del paesaggio devono essere presi in considerazione già all'atto della progettazione.

2

Occorre tener presenti in maniera adeguata le esigenze degli handicappati.


Art. 4


11

Prescrizioni complementari A complemento della presente ordinanza si applicano segnatamente: 8

Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

10 Introdotto dal il n. I dell'O del 16 nov. 2011 (RU 2011 6233). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Ordinanza sulle ferrovie 3

742.141.1

a.12 l'ordinanza del 2 febbraio 200013 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF); b. l'ordinanza del 27 febbraio 199114 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;

c. l'ordinanza del 23 dicembre 199915 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti;

d.16 l'ordinanza del 14 marzo 200817 sull'approvvigionamento elettrico.


Art. 5


18

Deroghe alle prescrizioni 1

L'UFT può ordinare, in casi eccezionali, deroghe alle prescrizioni o alle disposizioni d'esecuzione della presente ordinanza, allo scopo di prevenire pericoli per le persone, per le cose o per importanti beni giuridici.19 2

L'UFT può accordare deroghe in casi singoli se il richiedente prova che in tal modo non è compromessa l'interoperabilità nel traffico internazionale e in quello nazionale e che: a. è garantito lo stesso livello di sicurezza; o b. non ne deriva un rischio inaccettabile e sono adottate tutte le misure proporzionate per diminuire i rischi.20

3

L'UFT può autorizzare domande di approvazione dei piani o di autorizzazione d'esercizio sulla base delle prescrizioni valide al momento della ricezione della domanda completa, sempre che in tal modo non siano compromesse la sicurezza e l'interoperabilità.21
a22 Autorizzazione di sicurezza 1

Per quanto attiene al sistema di gestione della sicurezza, la domanda del gestore dell'infrastruttura di rilascio o di rinnovo di un'autorizzazione di sicurezza secondo l'articolo 8a Lferr deve essere conforme ai requisiti previsti nell'articolo 9 12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

13 RS 742.142.1 14 RS 814.012

15 RS 814.710 16 Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

17 RS 734.71 18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

21 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

22 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Ferrovie

4

742.141.1

della direttiva (UE) 2016/79823 e nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/76224.25 1bis Se la domanda è conforme anche ai requisiti previsti nell'allegato I del succitato regolamento, l'autorizzazione di sicurezza si estende anche alle seguenti attività: a. corse per la manutenzione della propria infrastruttura; b. corse di intervento; c. servizi di manovra sulla propria infrastruttura; d. corse nell'ambito della gestione di un compito sistemico affidata dall'UFT; e. corse d'istruzione.26 2

Qualora intenda modificare l'esercizio o l'infrastruttura al punto che debbano essere controllate le condizioni di rilascio dell'autorizzazione di sicurezza, il gestore dell'infrastruttura deve informarne tempestivamente l'UFT, in particolare se il tipo o la portata dell'esercizio cambia in modo significativo. 3 L'UFT decide in merito alla domanda di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione di sicurezza entro quattro mesi dalla ricezione di detta domanda.

b27 Certificato di sicurezza 1

Per quanto attiene al sistema di gestione della sicurezza, la domanda dell'impresa di trasporto ferroviario di rilascio o di rinnovo di un certificato di sicurezza secondo l'articolo 8e Lferr deve essere conforme ai requisiti previsti nell'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/79828 e nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2018/ 76229 nonché contenere i dati secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/76330.31 2 Qualora intenda modificare l'esercizio o l'infrastruttura al punto che debbano essere controllate le condizioni di rilascio del certificato di sicurezza, l'impresa di 23 Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), versione della GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

24 Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010, versione della GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

28 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a cpv. 1.

29 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a cpv. 1.

30 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, versione della GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

Ordinanza sulle ferrovie 5

742.141.1

trasporto ferroviario deve informarne tempestivamente l'UFT, in particolare se il tipo o la portata dell'esercizio cambia in modo significativo.

3

L'UFT decide in merito alla domanda di rilascio o di rinnovo del certificato di sicurezza entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa.32 4 L'UFT ritira il certificato di sicurezza se nel primo anno del suo rilascio non è stato utilizzato nel modo previsto.33
c34 Sistema di gestione della sicurezza e prove aggiuntive 1

Il richiedente deve garantire con il suo sistema di gestione della sicurezza secondo l'articolo 8a capoverso 2 o l'articolo 8e capoverso 2 Lferr che le prescrizioni sono rispettate e tutti i rischi legati all'esercizio sono controllati e gestiti.

2

Se non mostra come il sistema di gestione della sicurezza soddisfa le esigenze secondo l'articolo 5a capoverso 1 o l'articolo 5b capoverso 1, il richiedente deve presentare prove aggiuntive.

d35 Agevolazioni

1

L'impresa ferroviaria può presentare congiuntamente le domande di rilascio o di rinnovo di un'autorizzazione di sicurezza e di un certificato di sicurezza e provare congiuntamente l'adempimento delle relative esigenze se il certificato di sicurezza si applica soltanto al traffico ferroviario sulla propria infrastruttura.

2

Un utente di un binario di raccordo può oltrepassare il punto di raccordo senza certificato di sicurezza, sempre che: a. sulla base delle informazioni messe a disposizione dal gestore dell'infrastruttura, si sia assicurato che il veicolo è compatibile con la tratta; e

b. il gestore dell'infrastruttura abbia confermato che il percorso tra il binario di raccordo e il binario di stazione utilizzato presenti un dispositivo di protezione assoluta contro possibili percorsi treno.36
e37 Procedura dell'UFT

La procedura dell'UFT di rilascio e di rinnovo è retta: 32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

33 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

35 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

37 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

Ferrovie

6

742.141.1

a. nel caso dell'autorizzazione di sicurezza per i gestori dell'infrastruttura: dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/79838; b. nel caso del certificato di sicurezza per le imprese di trasporto ferroviario: dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 nonché dall'articolo 6 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/76339.

f40 Autorizzazioni di sicurezza e certificati di sicurezza europei ed esteri 1

Se un'impresa di trasporto ferroviario dispone di un certificato di sicurezza dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA), l'UFT può rinunciare a verificare se sono soddisfatti i requisiti il cui adempimento risulta dal certificato stesso.

2

Per le tratte in prossimità della frontiera e per le corse su siffatte tratte, l'UFT può riconoscere le autorizzazioni di sicurezza e i certificati di sicurezza esteri, senza che a tale scopo sia necessario un accordo internazionale sul riconoscimento reciproco di tali autorizzazioni e certificati.

g41 Rapporto sulla sicurezza delle imprese ferroviarie Le imprese ferroviarie presentano annualmente all'UFT, entro il 31 maggio, un rapporto sulla sicurezza relativo all'anno civile precedente con le indicazioni di cui all'articolo 9 paragrafo 6 della direttiva (UE) 2016/79842 e all'articolo 18 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/201343.

h44 Rapporto annuale dell'UFT45 1

L'UFT pubblica annualmente un rapporto sulla sua attività in veste di autorità di vigilanza. 2

Il rapporto contiene almeno le indicazioni di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/79846.47

38 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5a cpv. 1.

39 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5b cpv. 1.

40 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

41 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

42 Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), versione della GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

43 Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009, GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015, GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6.

44 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

46 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5g.

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Ordinanza sulle ferrovie 7

742.141.1

i48 Registro dei veicoli immatricolati 1

I detentori devono iscrivere i dati del proprio veicolo identificati come obbligatori nel numero 1 dell'allegato della decisione 2011/107/UE49 nel registro dei veicoli immatricolati secondo l'articolo 17a Lferr.

2

I detentori possono iscrivere nel registro anche i rimanenti dati previsti dal numero 1 di tale allegato.

3

I diritti di accesso sono retti dal numero 3.3 di tale allegato.

4

Non devono essere iscritti nel registro i veicoli di servizio (art. 57), che: a. possono circolare sia su rotaia sia su strada (veicoli strada-rotaia); b. sono smontabili e rimontabili.50
ibis 51
j52 Manutenzione dei veicoli 1

Il servizio responsabile della manutenzione dei veicoli secondo l'articolo 17b Lferr deve utilizzare un sistema di manutenzione conforme ai requisiti dell'articolo 14 paragrafi 2 e 3 e dell'allegato III della direttiva (UE) 2016/79853.

2

Se è responsabile della manutenzione di carri merci che circolano su tratte interoperabili, questo servizio deve essere certificato secondo il regolamento (UE) 2019/ 77954. Sono esonerate dall'obbligo di certificazione le imprese di trasporto ferroviario per la manutenzione dei propri carri merci.

3

Chiunque abbia motivo di ritenere che il servizio responsabile responsabile non adempia i relativi requisiti, è tenuto a informarne l'organismo di certificazione.

L'organismo di certificazione comunica senza indugio all'UFT le misure adottate.

48 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

49 Decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 feb. 2011, che modifica la decisione 2007/756/CE che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale, GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33.

50 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3571). Abrogato dal n. I dell'O del 12 giu. 2020, con effetto dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

52 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

53 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5g. 54 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione,

GU L 139 I del 27.5.2019, p. 360.

Ferrovie

8

742.141.1

k55 Processo di monitoraggio Alle imprese ferroviarie e alle persone responsabili della manutenzione dei veicoli si applicano gli obblighi sul processo di monitoraggio previsti negli articoli 3-5 e nell'allegato del regolamento (UE) n. 1078/201256.

Sezione 3: Pianificazione, costruzione ed esercizio57

Art. 6


58

Approvazione dei piani di costruzioni e impianti 1

I piani delle costruzioni e degli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) sottostanno all'approvazione secondo l'articolo 18 Lferr. La procedura d'approvazione dei piani è disciplinata dall'OPAPIF59.60 2

Con l'approvazione dei piani l'UFT certifica che la documentazione approvata permette la realizzazione di una costruzione o di un impianto conformi alle prescrizioni.

3

L'UFT può procedere esso stesso all'esame della documentazione oppure disporne l'esame da parte di terzi indipendenti e dotati delle necessarie competenze (periti), nonché chiedere attestati o rapporti di perizia al richiedente.61 4 L'UFT può, nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani, decidere per quali costruzioni, impianti o parti degli stessi devono essere presentati ulteriori attestati di sicurezza conformemente all'articolo 8a.62 5 ...63

6

L'approvazione dei piani di costruzioni e impianti riveste valore di licenza di costruzione.

55 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

56 Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione, GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8.

57 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2000, in vigore il 1° mag. 2000 (RU 2000 1386).

59 RS 742.142.1 60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

63 Abrogato dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Ordinanza sulle ferrovie 9

742.141.1

a64 Decisioni incidentali sui veicoli Prima dell'inizio dei lavori e nella fase di costruzione del veicolo, il richiedente può chiedere all'UFT decisioni incidentali impugnabili a titolo indipendente: a. sui capitolati d'oneri e sugli schizzi del tipo; b. su altri elementi del veicolo dai quali dipende l'omologazione di tipo.

b65 Corse di prova

1

L'UFT autorizza corse di prova del veicolo sull'infrastruttura ferroviaria a condizione che le stesse siano necessarie per il rilascio dell'autorizzazione di esercizio e che il richiedente provi all'UFT che la sicurezza è garantita.

2

Per le corse di prova i gestori dell'infrastruttura sono soggetti ai doveri stabiliti all'articolo 21 paragrafi 3 e 5 della direttiva (UE) 2016/79766 e all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/54567.


Art. 7


68

Omologazione di tipo

1

Un'omologazione di tipo secondo l'articolo 18x Lferr può essere richiesta se contribuisce a semplificare la procedura di autorizzazione.

2

Se nell'ambito di una procedura d'approvazione dei piani o di autorizzazione d'esercizio il richiedente dispone di omologazioni di tipo per l'oggetto della domanda o per parti dello stesso e dichiara la conformità con il tipo, l'UFT presume che tali parti soddisfino le prescrizioni vigenti al momento della concessione dell'omologazione di tipo.

3

Nella domanda di approvazione dei piani o di autorizzazione d'esercizio il richiedente deve dimostrare che l'omologazione di tipo è applicabile all'esercizio previsto o alle condizioni d'impiego previste.

64

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1998 (RU 1999 1083). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

65 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

66 Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione), versione della GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

67 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66.

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Ferrovie

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4

La dichiarazione di conformità per i veicoli destinati a essere impiegati su tratte interoperabili (art. 15a cpv. 1) è retta dall'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/79769 e dall'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/25070.71

Art. 8


72

Autorizzazione d'esercizio 1

È richiesta un'autorizzazione d'esercizio secondo l'articolo 18w Lferr per la messa in esercizio:

a. di un impianto ferroviario in seguito a modifiche rilevanti (art. 8c); b. di veicoli nuovi o modificati in modo rilevante.

2

Negli altri casi l'UFT decide in occasione dell'approvazione dei piani se la messa in esercizio richiede un'autorizzazione d'esercizio. 3 Se è richiesta un'autorizzazione d'esercizio, l'impresa ferroviaria presenta all'UFT un attestato di sicurezza conformemente all'articolo 8a.

4

Dopo l'esame dell'attestato di sicurezza, l'UFT rilascia l'autorizzazione d'esercizio se sono adempiute le condizioni previste per l'approvazione dei piani o l'omologazione di tipo.

5

Se non è richiesta un'autorizzazione d'esercizio, l'UFT può in qualsiasi momento controllare, mediante esame diretto dell'impianto o del veicolo, se sono adempiute le condizioni, chiedere una conferma dell'impresa ferroviaria od ordinare l'esame da parte di un perito. 6 L'impresa ferroviaria deve mettere gratuitamente a disposizione degli organi di controllo il personale indispensabile per l'esame e il collaudo, il materiale e i piani e trasmettere le necessarie informazioni.

7

L'UFT emana per gli impianti ferroviari direttive concernenti il tipo, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti da presentare.

a73 Attestato di sicurezza 1

L'attestato di sicurezza secondo l'articolo 18w capoverso 2 Lferr è compilato da specialisti, i quali vi appongono la loro firma.74 69 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

70 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abro-

ga il regolamento (UE) n. 201/2011, versione della GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9.

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

73 Introdotto dal n. I dell'O del 12 apr. 2000, in vigore il 1° mag. 2000 (RU 2000 1386).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Ordinanza sulle ferrovie 11

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2

L'UFT verifica la completezza dell'attestato di sicurezza. Sulla base dello stesso verifica inoltre se sono realizzate le misure indicate nel rapporto sulla sicurezza.

3

L'UFT può controllare attestati di sicurezza mediante esame diretto dell'impianto.

4

Nel caso di progetti di grande rilevanza per la sicurezza, di regola l'UFT ordina l'esame da parte di un perito. Rinuncia a questi esami in particolare se non contribuiscono a evitare gli errori che influiscono sulla sicurezza.75
b76 Rapporto sulla sicurezza dell'impresa ferroviaria 1

L'impresa ferroviaria deve allestire un rapporto sulla sicurezza per tutti i progetti per i quali è necessaria un'approvazione dei piani o un'autorizzazione di esercizio nonché per tutte le altre modifiche rilevanti al sistema ferroviario.

2

Il rapporto sulla sicurezza si fonda su un'analisi della sicurezza in cui sono appurati i rischi che potrebbero incombere sulla costruzione e sull'esercizio; questa analisi tiene conto di tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza del veicolo o dell'impianto ferroviario e delle sue adiacenze.

3

Il rapporto sulla sicurezza illustra se si tratta di una modifica rilevante (art. 8c cpv. 1) e presenta le misure in grado di ovviare ai rischi, di garantire che il progetto rispetti le disposizioni di sicurezza e di ottenere l'attestato di sicurezza (art. 8a).

c77 Modifiche rilevanti

1

In caso di progetti innovativi o complessi con elevata rilevanza per la sicurezza (modifiche rilevanti) l'impresa ferroviaria deve applicare il procedimento di gestione dei rischi secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/201378.79 2 L'applicazione corretta del procedimento di gestione dei rischi e i relativi risultati devono essere valutati da un organismo di valutazione del rischio in un rapporto di valutazione sulla sicurezza.

d80 Verifica da parte dell'UFT 1

Nell'ambito della domanda di autorizzazione l'impresa ferroviaria deve presentare all'UFT il suo rapporto sulla sicurezza ed eventualmente il rapporto di valutazione sulla sicurezza.

2

L'UFT verifica i rapporti per campionatura e in funzione dei rischi.

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

76 Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 2482). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

77 Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 2482). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

78 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5g.

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

80 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Ferrovie

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Art. 9


81

Vigilanza

1

L'UFT sorveglia che i requisiti di sicurezza siano rispettati. Se del caso, ordina l'adeguamento alle prescrizioni.

2

Può effettuare controlli ed esigere documenti, attestati e perizie, sempre che la sua attività di vigilanza lo richieda.

3

Dopo incidenti rilevanti per la sicurezza, nell'ambito della sua attività di vigilanza può eseguire o ordinare un'inchiesta concernente gli aspetti tecnici e dell'esercizio per chiarire le cause e le circostanze. È fatta salva la competenza dell'Ufficio d'inchiesta di cui all'articolo 15a Lferr.

4

Se un'impresa di trasporto ferroviario dispone di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza, l'UFT svolge la sua attività di vigilanza basandosi sul regolamento delegato (UE) 2018/76182.83

Art. 10


84

Responsabilità

1

Le imprese ferroviarie sono responsabili della pianificazione e della costruzione conformi alle prescrizioni, della sicurezza d'esercizio e della manutenzione delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.

2

Sono tenute ad adattare le costruzioni, gli impianti e i veicoli esistenti alle nuove conoscenze, alle condizioni quadro o alle prescrizioni modificate se la sicurezza lo esige imperativamente. 3 Provvedono a un dimensionamento ottimizzato sul piano energetico delle proprie costruzioni e dei propri impianti e veicoli come pure a un esercizio efficiente dal profilo energetico.85 4 Nel caso di impianti elettrici, il titolare dell'esercizio subentra all'impresa ferroviaria conformemente all'articolo 46.


Art. 11

Organizzazione dell'esercizio L'organizzazione dell'esercizio e l'effettivo del personale dell'impresa ferroviaria devono corrispondere alle caratteristiche della ferrovia, come pure allo stato tecnico degli impianti e dei veicoli e devono garantirne la manutenzione.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

82 Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione,

versione della GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16.

83 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

Ordinanza sulle ferrovie 13

742.141.1

a86 Prescrizioni sulla circolazione dei treni 1

L'UFT emana le prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni. A tal fine tiene conto anche dei requisiti specifici dei binari di raccordo.87 2 Al fine di agevolare il traffico transfrontaliero sulle tratte brevi in prossimità della frontiera, può dichiarare applicabili le prescrizioni sulla circolazione dei treni dello Stato confinante.


Art. 12


88

Prescrizioni d'esercizio 1

Le imprese ferroviarie emanano le necessarie prescrizioni d'esercizio per l'uso e la manutenzione. Provvedono a che siano praticabili e facili da usare.

2

Provvedono affinché le prescrizioni d'esercizio siano messe a disposizione dell'UFT quale base per la sua attività di vigilanza.89 Prescrizioni d'esercizio che derogano alle prescrizioni sulla circolazione dei treni emanate dall'UFT in virtù dell'articolo 17 capoverso 3 Lferr devono essere sottoposte all'UFT per approvazione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore prevista.

3

Le imprese ferroviarie provvedono affinché gli utenti dispongano della documentazione necessaria.

4

Per gli utenti della rete sono vincolanti le prescrizioni d'esercizio che contengono norme specifiche all'utilizzo della tratta riguardanti:90 a. l'esecuzione di oneri di diritto pubblico; b. il rapporto di frenatura necessario a una determinata velocità (freno di stazionamento incluso) nonché le forze assiali e di taglio autorizzate;

c. l'utilizzazione di locomotori termici nelle gallerie; d. la sagoma di spazio libero da rispettare; e. il peso per sala montata e quello per metro autorizzato; f.

la circolazione di veicoli con interasse lungo e di treni di lunghezza eccessiva; g. il prelievo massimo di corrente elettrica dalla linea di contatto; h. la lingua di servizio applicabile; i.

la compatibilità elettromagnetica.

86 Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).

87 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 dell'O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Ferrovie

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5

L'UFT provvede affinché siano applicate prescrizioni d'esercizio per quanto possibile uniformi.91

a92 Controlli prima dell'impiego di un veicolo Prima dell'impiego di un veicolo le imprese di trasporto ferroviario e i gestori dell'infrastruttura svolgono le attività di controllo stabilite all'articolo 23 paragrafi 1 e 2 della direttiva (UE) 2016/79793.

abis 94 Raccomandazioni di natura tecnico-aziendale Il gestore dell'infrastruttura emana raccomandazioni di natura tecnico-aziendale per l'utilizzazione dell'infrastruttura. Le raccomandazioni sono volte a minimizzare i guasti d'esercizio e a rendere attenti gli utenti della rete sui possibili guasti. Esse comprendono, in particolare indicazioni riguardanti: a. la trazione su salite ripide o lunghe; b. l'usura dell'infrastruttura; c. la lunghezza ottimale dei treni e il carico sui ganci di trazione, la caratteristica del percorso, la sicurezza contro il deragliamento;

d. la protezione delle merci contro lo spostamento e il danneggiamento del carico.

b95 Trattamento di dati da parte dell'UFT 1

Ai fini della pianificazione del traffico, l'UFT può chiedere alle imprese ferroviarie i dati relativi alle tratte conformemente all'allegato 3. 2 I dati relativi alle tratte possono essere utilizzati anche per studi e statistiche e trasmessi a tale scopo ad altri servizi della Confederazione o dei Cantoni.


Art. 13

Principi di manutenzione96 1

La manutenzione e il rinnovo di costruzioni, impianti e veicoli devono servire a garantirne lo stato richiesto dalla sicurezza.

2

La manutenzione dev'essere organizzata in modo che: a. le prescrizioni legali e quelle interne d'esercizio vengano rispettate; 91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

92 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

93 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

94 Originario art. 12a. Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).

95 Introdotto dal n. I 5 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Ordinanza sulle ferrovie 15

742.141.1

b. i responsabili possano valutare in ogni momento lo stato delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.

3

La manutenzione dev'essere pianificata e regolata mediante programmi e direttive di lavoro.


Art. 14


97

Personale incaricato della pianificazione, della costruzione, dell'esercizio e della manutenzione 1

La pianificazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione possono essere affidati soltanto a personale formato all'uopo.

2

La direzione tecnica di operazioni relative a impianti elettrici, parti elettriche di veicoli ferroviari, parti elettriche di impianti filoviari e di filobus deve essere affidata a una persona competente in possesso di una formazione in elettrotecnica (tirocinio in elettrotecnica, formazione equivalente in un'impresa o studi nel settore elettrotecnico), che abbia esperienza di lavoro su impianti a corrente forte e conosca le condizioni locali e le misure di protezione da adottare.

3

Per quanto la sicurezza dell'esercizio imponga particolari esigenze, le conoscenze del servizio e le condizioni di salute del personale devono essere esaminate periodicamente.

4

Le imprese ferroviarie nominano almeno un responsabile per la direzione dell'esercizio e della manutenzione nonché un sostituto.


Art. 15

Notifiche sull'esercizio e la manutenzione 1

Le imprese ferroviarie informano l'UFT sullo stato delle loro costruzioni e dei loro impianti e veicoli. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce quali sono gli annunci da trasmettere periodicamente all'UFT.98 1bis Le imprese ferroviarie informano entro 30 giorni il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.99 2 Per il rimanente si applica l'ordinanza del 17 dicembre 2014100 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti.101 97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

98 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

99 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

100 RS 742.161 101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

Ferrovie

16

742.141.1

Capitolo 1a:102 Interoperabilità Sezione 1: Disposizioni generali
a Campo d'applicazione

(art. 23b cpv. 2 Lferr) 1

Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle nuove costruzioni, alle modifiche e ai rinnovi, nonché all'esercizio di:

a. tratte a scartamento normale, sempre che non siano elencate nell'allegato 5 (tratte interoperabili); b.103 veicoli utilizzati sulle tratte interoperabili, ad eccezione dei veicoli speciali (art. 56-58).

2

Sulle tratte interoperabili al di fuori della rete principale interoperabile di cui all'allegato 6, il rispetto delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) deve essere dimostrato soltanto in quanto necessario per assicurare il passaggio di veicoli che sono conformi alle STI. L'UFT emana direttive sulla prova.

3

Se necessario per assicurare l'interoperabilità, l'UFT decide fino a quando e quali tratte e veicoli devono essere adeguati a determinati requisiti delle STI.

b Requisiti essenziali, disposizioni tecniche di esecuzione (art. 23f cpv. 1 Lferr) 1

I requisiti essenziali applicabili al sistema ferroviario, ai sottosistemi e ai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, sono definiti nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797104.105 2

Per disposizioni tecniche di esecuzione si intendono le STI elencate nell'allegato 7.

3

Se non vi sono casi particolari o non sono state autorizzate deroghe alle STI, queste ultime hanno la preminenza sulle rimanenti disposizioni della presente ordinanza.

c106 Messa in esercizio di sottosistemi (art. 23c cpv. 1 Lferr) I nuovi sottosistemi dei settori infrastrutture, energia, controllo-comando dei treni, segnalamento e materiale rotabile (sottosistemi di natura strutturale secondo l'allegato II della direttiva (UE) 2016/797107) possono essere messi in esercizio soltanto se l'UFT ha rilasciato un'autorizzazione d'esercizio per il veicolo o l'infrastruttura di cui fanno parte.

102 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

104 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

107 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

Ordinanza sulle ferrovie 17

742.141.1

d Modifiche

(art. 23d Lferr) 1

Un'autorizzazione d'esercizio per la modifica di un sottosistema di natura strutturale è necessaria in particolare in caso di modifiche rilevanti e di ristrutturazioni nel settore della rete principale interoperabile secondo l'allegato 6.

2

Un'autorizzazione d'esercizio per la modifica di un veicolo è necessaria se lo prevede l'articolo 21 paragrafo 12 della direttiva (UE) 2016/797108.109
e Deroghe alle STI

(art. 23f cpv. 3 Lferr) 1

Le STI vanno osservate per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e i rinnovi, sempre che non vi siano motivi di deroga secondo l'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797110.111 2 Su domanda, l'UFT può autorizzare deroghe a determinate STI se vi è un motivo di deroga secondo l'articolo 7 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/797.112 3 ...113

4

Per i veicoli l'UFT può inoltre autorizzare deroghe alle STI se il rispetto di queste ultime non è necessario per l'impiego sulle tratte interoperabili e il richiedente fornisce la prova di cui all'articolo 5 capoverso 2.

f Registro dell'infrastruttura (art. 23l Lferr) 1

L'UFT tiene un registro contenente le informazioni necessarie per l'uso dell'infrastruttura e conforme alle specifiche dell'allegato alla decisione di esecuzione 2014/880/UE114 (registro dell'infrastruttura).115 2

I gestori dell'infrastruttura devono inserire nel registro le indicazioni necessarie per l'accesso alla rete.

3

L'UFT emana direttive sulla tenuta del registro. Può delegare a terzi le attività connesse alla tenuta del registro.

108 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

109 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

110 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

113 Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

114 Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE, versione della GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489.

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4961).

Ferrovie

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g Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (art. 23l Lferr) 1

L'UFT comunica al registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati i dati menzionati nell'allegato II della decisione di esecuzione 2011/665/UE116, entro le scadenze indicate nell'allegato I di tale decisione.117 2 Il registro è accessibile alle autorità nazionali di sicurezza e all'ERA. È reso accessibile al pubblico non appena l'ERA ha convalidato i dati.118

Sezione 2: Autorizzazione d'esercizio
h Prove necessarie

(art. 23c cpv. 2 Lferr)119 L'impresa ferroviaria deve allegare alla domanda di autorizzazione d'esercizio i documenti seguenti: a. l'attestato di sicurezza; b. i documenti sul rispetto dei requisiti essenziali, delle STI e delle altre prescrizioni determinanti.

i Attestato di sicurezza (art. 23c cpv. 4 Lferr)120 1

Per comprovare la sicurezza del progetto e la sua conformità alle prescrizioni, l'impresa ferroviaria deve presentare i documenti seguenti: a. gli attestati di conformità; b. i rapporti di perizia; c. la prova della realizzazione conforme alle prescrizioni.

2

L'UFT può esigere documenti supplementari per la prova del rispetto delle prescrizioni.

116 Decisione di esecuzione 2011/655/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati, GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32; modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108.

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

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ibis 121 Attestato di sicurezza per veicoli (art. 23c cpv. 4 Lferr) Per comprovare la sicurezza del progetto e la sua conformità alle prescrizioni, l'impresa ferroviaria deve presentare i documenti di cui all'articolo 21 capoverso 3 della direttiva (UE) 2016/797122 nonché di cui agli articoli 28-30 e allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545123.

j124 Valutazione della conformità (art. 23j Lferr) 1

La valutazione della conformità di componenti di interoperabilità è retta dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/797125, dalle STI, dagli articoli 4 e 5 e dall'allegato I della decisione 2010/713/UE126 nonché dall'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250127.

2

La valutazione della conformità di sottosistemi è retta dall'articolo 15 e dall'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797, dalle STI, dall'articolo 6 e dall'allegato I della decisione 2010/713/UE nonché dagli allegati IV e V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250.

k Attestati di conformità alle STI (art. 23j cpv. 1 Lferr) 1

Un attestato di conformità alle STI rilasciato da un organismo notificato (art. 15r) è necessario per:

a. ogni componente di interoperabilità; b. ogni sottosistema di natura strutturale.

2

L'attestato di conformità attesta che il componente di interoperabilità o il sottosistema, nonché le relative interfacce, sono conformi ai requisiti essenziali, sempre che questi siano concretizzati dalle STI. 3

Sulle tratte a scartamento normale al di fuori della rete principale interoperabile secondo l'allegato 6, la conformità alle disposizioni applicabili delle STI può essere comprovata, invece che da organismi notificati, anche da organismi designati (art.

15v cpv. 2) o da periti.

121 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

122 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

123 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

125 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

126 Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1.

127 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

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4

Non è richiesto un attestato di conformità alle STI rilasciato da organismi notificati se le parti sono sostituite da parti dello stesso tipo, sempre che il sottosistema sia stato messo in esercizio prima dell'entrata in vigore delle STI determinanti.

l Attestati di conformità alle prescrizioni nazionali notificate 1

Un attestato di conformità rilasciato da un organismo designato è necessario per ogni sottosistema di natura strutturale situato o utilizzato sulle tratte della rete principale interoperabile di cui all'allegato 6.

2

L'attestato di conformità attesta che il sottosistema e le sue interfacce sono conformi ai requisiti essenziali, sempre che questi siano concretizzati da prescrizioni nazionali notificate.

m Rapporti di perizia

1

Se i requisiti elencati di seguito sono specificati da prescrizioni diverse dalle STI o dalle prescrizioni nazionali notificate e se si tratta di un progetto con elevata rilevanza per la sicurezza, i rapporti di perizia sono necessari per provare: a. la sicurezza e la conformità alle prescrizioni dei sottosistemi e delle loro interfacce;

b. la compatibilità tecnica del sottosistema; c. l'integrazione sicura del sottosistema nel sistema globale.

2

L'UFT può esigere rapporti di perizia supplementari se lo ritiene necessario per provare la sicurezza.

n Prova della conformità alle prescrizioni e alle decisioni 1

Il richiedente deve provare all'UFT che l'oggetto dell'autorizzazione: a. è stato realizzato conformemente alle prescrizioni e alla decisione dell'UFT; e

b. può essere esercitato in modo sicuro.

2

Il richiedente deve provare che la realizzazione è conforme alle prescrizioni, fornendo all'UFT le seguenti dichiarazioni:

a. per i sottosistemi di natura strutturale secondo l'allegato II numero 1 lettera a della direttiva (UE) 2016/797128: le dichiarazioni «CE» di verifica secondo l'articolo 15 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/797 e secondo gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250129; b. per i componenti di interoperabilità: le dichiarazioni «CE» secondo l'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/797 e secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250.130

128 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

129 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

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o131 Riconoscimento di autorizzazioni europee ed estere 1

I veicoli ammessi alla circolazione dall'ERA o da un'autorità estera per l'esercizio su tratte interoperabili non necessitano di un'autorizzazione supplementare dell'UFT se sono definiti in modo completo nelle STI.

2

Per i veicoli ai quali si applicano prescrizioni nazionali completive, il rispetto delle STI e dei requisiti nazionali conformi non è verificato se può essere desunto dall'autorizzazione d'esercizio dell'ERA o di un'autorità estera.

p Esami da parte dell'UFT per l'infrastruttura132 1

L'UFT verifica che il richiedente abbia presentato tutti i documenti necessari per l'attestato di sicurezza dell'infrastruttura. Verifica in particolare che:133 a. sia provato il rispetto dei requisiti essenziali, comprese tutte le STI e le prescrizioni nazionali completive, per quanto concerne l'oggetto dell'autorizzazione e le sue interfacce;

b. siano provate in modo completo la conformità alle prescrizioni e la sicurezza del sistema globale.

2

Se la conformità alle prescrizioni o la sicurezza del sistema globale non è provata in modo completo dall'attestato di sicurezza per l'oggetto dell'autorizzazione, l'UFT chiede che tale attestato sia completato. Può in particolare chiedere rapporti di perizia supplementari.

3

L'UFT verifica l'attestato di sicurezza per campionatura e in funzione dei rischi.

Verifica in particolare: a. i rapporti di perizia; b. la compatibilità tecnica e l'integrazione sicura dell'oggetto dell'autorizzazione nel sistema globale.

pbis 134 Esami da parte dell'UFT per i veicoli L'UFT verifica secondo l'articolo 21 paragrafo 8 della direttiva (UE) 2016/797135, che il richiedente abbia presentato tutti i documenti necessari per l'attestato di sicurezza dei veicoli, in particolare: a. esamina la completezza della domanda secondo l'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545136; 131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

134 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

135 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

136 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6b cpv. 2.

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b. valuta la domanda secondo gli articoli 38-40 e gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545;

c. classifica le problematiche secondo l'articolo 41 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 e, in caso di dubbio giustificato, procede secondo l'articolo 42 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545;

d. decide secondo gli articoli 43 paragrafi 1-6 e 45-49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.

q Decisione dell'UFT

1

Dopo la ricezione della documentazione completa, l'UFT decide: a. entro due mesi, per quanto concerne la domanda di autorizzazione d'esercizio per un veicolo;

b. entro quattro mesi, per quanto concerne altre domande.

2

Il richiedente può fare opposizione presso l'UFT, entro un mese, contro le decisioni su domande di autorizzazione d'esercizio per un veicolo. L'UFT decide sull'opposizione entro due mesi.

3

Se l'UFT non decide su una domanda di autorizzazione d'esercizio per un veicolo, dichiarata completa dal richiedente, entro cinque mesi dalla sua ricezione, il richiedente è autorizzato a mettere in esercizio il veicolo in questione.

Capitolo 1b.:137 Organismi di controllo indipendenti Sezione 1: Organismi notificati
r Requisiti

1

Per i relativi settori di specializzazione gli organismi notificati devono: a. essere titolari di un accreditamento ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996138 sull'accreditamento e sulla designazione e di un'assicurazione di responsabilità civile; o b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale ed essere titolari di un'assicurazione di responsabilità civile valida anche in Svizzera.

2

Per il rimanente agli organismi notificati si applicano i requisiti di cui agli articoli 30-32 della direttiva (UE) 2016/797139.140

137 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

138 RS 946.512 139 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

140 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

Ordinanza sulle ferrovie 23

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s Diritti e doveri

1

Gli organismi notificati sono soggetti ai diritti e doveri stabiliti agli articoli 34, 41 e 42 nonché nell'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797141, nelle STI e nella decisione 2010/713/UE142.143 2 In particolare, nei casi previsti gli organismi notificati informano senza indugio l'UFT in merito alla limitazione, alla sospensione, alla revoca e al rifiuto del rilascio di attestati di conformità, nonché in merito alla messa in circolazione di componenti di interoperabilità o di sottosistemi non conformi.

Sezione 2:

Organismi di valutazione del rischio, organismi designati e periti
t Requisiti specialistici 1

Gli organismi di valutazione del rischio, gli organismi designati e i periti devono disporre, nei rispettivi settori d'esame, delle conoscenze specifiche e dell'esperienza adeguate alla complessità del progetto da esaminare e alla sua rilevanza per la sicurezza.

2

Devono comprovare di avere una formazione adeguata e di aver realizzato o esaminato oggetti paragonabili all'oggetto dell'esame.

3

Agli organismi di valutazione del rischio si applicano inoltre le esigenze di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013144.145 4 Agli organismi di valutazione del rischio reclutati per modifiche che concernono esclusivamente il mercato interno si applica l'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013.146 5 Agli organismi designati si applicano inoltre le esigenze di cui all'articolo 45 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/797147.148
u Indipendenza

1

Le persone incaricate di un compito per un organismo o una persona di cui all'articolo 15t non possono essersi occupate in precedenza, in altra funzione, dell'oggetto dell'autorizzazione.

141 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

142 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15j cpv. 1.

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

144 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5g.

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

146 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3571). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

147 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

148 Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

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2

Esse sono indipendenti nelle loro decisioni. In particolare non possono sottostare a istruzioni a tal proposito e la loro retribuzione non può dipendere dal risultato della valutazione.

3

Agli organismi di valutazione del rischio si applicano inoltre i criteri di cui al capitolo 4.1 della norma ISO/IEC 17020:2012149.150
ubis 151 Doveri degli organismi designati Gli organismi designati sono soggetti ai doveri stabiliti all'articolo 45 paragrafi 2 e 3 della direttiva (UE) 2016/797152.

v Riconoscimento

1

Gli organismi di valutazione del rischio che intendono effettuare valutazioni della sicurezza secondo l'articolo 8c capoverso 2 possono chiedere di essere riconosciuti dall'UFT.

2

Gli organismi designati che rilasciano attestati di conformità secondo l'articolo 15l capoverso 2 devono essere riconosciuti dall'UFT. 3 L'UFT accerta con il riconoscimento che l'organismo di valutazione del rischio o l'organismo designato adempie i requisiti specialistici per determinati settori.

4

Il riconoscimento è valido per al massimo dieci anni per gli organismi designati e per al massimo cinque anni per gli organismi di valutazione del rischio. Può essere rinnovato se le condizioni per la sua concessione sono adempiute.153 5 L'UFT ritira il riconoscimento se le condizioni previste per la sua concessione non sono più adempiute.154 6 L'UFT pubblica un elenco degli organismi e dei loro settori di esame.

w Persone giuridiche

Le persone giuridiche possono esercitare l'attività in qualità di organismi di valutazione del rischio, organismi designati o periti se hanno alle loro dipendenze persone che soddisfano i requisiti specialistici e l'esigenza di indipendenza.

149 ISO/IEC 17020:2012 Konformitätsbewertung - Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die Inspektionen durchführen. La norma può essere ottenuta a

pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

151 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

152 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 4.

153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

154 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

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x Reclutamento, requisiti e metodo di lavoro L'UFT emana direttive sul reclutamento, sui requisiti e sul metodo di lavoro degli organismi e dei periti di cui all'articolo 15t.

y Responsabilità e assicurazione 1

Gli organismi e i periti di cui all'articolo 15t devono essere titolari di un'assicurazione di responsabilità civile. 2

Devono concordare con il mandante la portata della responsabilità e dell'assicurazione di responsabilità civile necessaria.155 3

Non possono limitare in modo sproporzionato la responsabilità per i loro rapporti o attestati.

z Esami

L'UFT esamina in modo specifico per ogni singolo progetto: a. se gli organismi secondo l'articolo 15t non riconosciuti soddisfano i requisiti specialistici;

b. se il riconoscimento degli organismi riconosciuti secondo l'articolo 15t comprende il mandato di esame in questione;

c. se è garantita l'indipendenza; d. i rapporti di valutazione della sicurezza, gli attestati di conformità di organismi riconosciuti e i rapporti di perizia, per campionatura e in funzione dei rischi.

Capitolo 2: Costruzioni e impianti156 Sezione 1: Caratteristiche geometriche del tracciato

Art. 16

Scartamento

Il valore nominale dello scartamento è il seguente: ferrovie a scartamento normale 1435 mm

ferrovie a scartamento metrico 1000 mm scartamento ridotto ferrovie a scartamento speciale 1200, 800, 750 mm scartamento ridotto

Art. 17

Elementi del tracciato Il tracciato delle linee ferroviarie deve essere scelto in modo da consentire una velocità di corsa uniforme. Gli elementi del tracciato (curve, livellette, sopraelevazioni in curva, raggi di curvatura dei raccordi verticali) devono corrispondere alle condizioni 155 Correzione del 20 ago. 2013 (RU 2013 2671) 156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

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d'esercizio della ferrovia e devono tener conto della sicurezza, del comfort e della redditività.

Sezione 2: Distanze di sicurezza

Art. 18


157

Sagoma di spazio libero, ulteriori spazi 1

La sagoma di spazio libero comprende la sagoma limite degli impianti fissi e gli spazi di sicurezza secondo l'allegato 1.

2

La sagoma limite degli impianti fissi è determinata a partire da una sagoma di riferimento secondo l'allegato 1; tale sagoma di riferimento è definita dall'UFT d'intesa con le imprese ferroviarie. Nessun oggetto solido, ad eccezione delle parti della linea aerea di contatto necessarie al funzionamento, deve penetrare all'interno dello spazio delimitato dalla sagoma limite degli impianti fissi.

3

Gli spazi di sicurezza della sagoma di spazio libero comprendono: a. lo spazio all'altezza delle finestre; b. lo spazio per la pista di evacuazione; c. lo spazio per la pista di servizio nella larghezza necessaria; d. lo spazio per le porte aperte; e e. lo spazio per la linea aerea di contatto.

4

Ulteriori spazi di sicurezza nonché spazi per altre esigenze d'esercizio e tecniche devono essere fissati di volta in volta.

5

Le imprese ferroviarie determinano la sagoma di spazio libero per le tratte contigue della rete ferroviaria conformemente al rispettivo utilizzo e la sottopongono all'UFT per approvazione.


Art. 19


158

Distanze tra e accanto ai binari 1

La distanza minima tra gli assi di binari paralleli, la distanza minima dell'asse del binario rispetto a costruzioni e impianti nonché lo spazio da tener libero accanto al binario sono determinati dalle esigenze: a. della sagoma di spazio libero; b. degli ulteriori spazi di sicurezza e degli spazi per altre esigenze d'esercizio e tecniche; e

c. dell'aerodinamica.

2

La distanza minima tra gli assi di due binari paralleli senza spazi di sicurezza, costruzioni e impianti dev'essere fissata in modo che le sagome limite degli impianti 157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

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fissi non si intersechino. Per velocità elevate dev'essere fissata una distanza corrispondentemente maggiore.

3

Tra e accanto ai binari nonché tra i binari e le costruzioni o gli impianti devono essere tenuti liberi gli spazi di sicurezza per il personale. Agli spazi di sicurezza per le attività d'esercizio si applica inoltre l'articolo 71.

4

Se sono necessari spazi di sicurezza supplementari, le distanze minime devono essere fissate di volta in volta, in particolare: a. per spazi di sicurezza per viaggiatori che devono salire e scendere tra i veicoli;

b. presso binari di carico e scarico, binari lungo rampe di carico e binari di raccordo.


Art. 20


159



Art. 21

Distanze sui marciapiedi160 1

Sui marciapiedi i supporti, i piloni e le costruzioni similari devono essere disposti in modo tale da non ostacolare, per quanto possibile, il traffico viaggiatori come pure il trasbordo del bagaglio e della posta.

2

Laddove si sale e scende regolarmente dai veicoli occorre prevedere, in presenza di ostacoli di una certa lunghezza, uno spazio supplementare tra questi ultimi e la sagoma limite degli impianti fissi.

3

La distanza tra il bordo del marciapiede e la sagoma limite degli impianti fissi dev'essere ridotta al minimo.


Art. 22

Segni di sicurezza

I punti limite della lunghezza utile dei binari di stazione devono essere contrassegnati da segni di sicurezza (ad es. picchetto). Sono esclusi le tramvie e gli impianti dotati di percorsi ad itinerario e comando automatico degli scambi.


Art. 23

1 Dove strada e ferrovia corrono parallelamente, i nuovi tracciati ferroviari o stradali devono essere definiti in modo da ottenere una distanza sufficiente tra il margine della corsia e l'asse del binario più vicino.

2

...161

3

Il tracciato ferroviario deve essere delimitato in modo chiaramente visibile rispetto ad una strada che corre parallelamente.

159 Abrogato dal n. I dell'O del 12 giu. 2020, con effetto dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).

161 Abrogato dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

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Art. 24

Sgombero del tracciato ferroviario A lato del tracciato ferroviario non devono trovarsi né alberi, né pali o costruzioni che non oppongano sufficiente resistenza al vento e agli influssi atmosferici e che, di conseguenza, potrebbero cadere sulla linea ferroviaria.

Sezione 3: Piattaforma, opere d'arte e dispositivi di protezione162

Art. 25

Piattaforma

La piattaforma dev'essere dimensionata per sopportare il traffico presumibile e per una sufficiente durata.


Art. 26

Ponti ferroviari

1

I ponti e manufatti sottoposti allo stesso tipo di sollecitazioni devono essere dimensionati secondo le norme fissate per le singole categorie di ferrovie e per i diversi tipi di carico. Per i casi particolari, le ipotesi di carico devono essere fissate di concerto con l'UFT.

2

I ponti devono essere concepiti in modo che i pesi di veicoli deragliati possano essere sopportati dagli elementi portanti principali senza grave danno.

3

La massicciata sul ponte dev'essere adattata a quella della tratta adiacente.


Art. 27


163

Costruzioni situate vicino, sopra e sotto la ferrovia 1

Le costruzioni situate vicino, sopra e sotto la ferrovia devono essere costruite o protette in modo da offrire ai viaggiatori e agli utenti delle costruzioni una protezione adeguata contro i pericoli derivanti da veicoli ferroviari che deragliano o che escono dalla linea ferroviaria.

2

Se per una costruzione esistente il rischio di collisione aumenta in modo significativo a causa di modifiche dell'infrastruttura o dell'esercizio ferroviari, l'impresa ferroviaria deve garantire una protezione adeguata.

3

Se per una costruzione esistente il rischio di collisione aumenta in modo significativo a causa di modifiche della costruzione stessa o del suo utilizzo, il proprietario della costruzione deve garantire una protezione adeguata.

4

Dove esiste il pericolo che un veicolo stradale o il suo carico possano finire sulla linea ferroviaria, il proprietario della strada o degli impianti ferroviari che causa il pericolo deve prevedere dispositivi di protezione adeguati.

5

Gli impianti di trasporto in condotta situati vicino, sopra e sotto la ferrovia devono essere costruiti in modo che gli effetti statici, dinamici, elettrici o elettrochimici non pregiudichino la sicurezza della ferrovia.

162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

163 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

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Art. 28


164

Gallerie, altri impianti ferroviari sotterranei e gallerie di protezione 1

Nelle gallerie, negli altri impianti ferroviari sotterranei e nelle gallerie di protezione devono essere adottate misure specifiche per il salvataggio delle persone.

2

Nelle gallerie e gallerie di protezione si devono installare a distanze regolari delle nicchie di protezione per il personale, le quali vanno contrassegnate in modo ben visibile. Si può rinunciare alle nicchie qualora la sicurezza del personale sia garantita da altre misure.


Art. 29

Misure di protezione contro la corrente elettrica Adeguate misure di protezione devono essere adottate contro i pericoli e le influenze dannose della corrente elettrica.


Art. 30


165

Sezione 4: Sovrastruttura

Art. 31


166
Costruzione del binario e materiale da impiegare Il DATEC167 designa i regolamenti, le norme e i capitolati d'oneri validi per il materiale della sovrastruttura e per la posa dello stesso.


Art. 32

Scambi

1

Gli scambi devono garantire una guida impeccabile e un passaggio per quanto possibile senza scosse delle ruote di tutti i veicoli circolanti sulla tratta in questione.

2

...168


Art. 33

Cremagliere

1

Il prescritto coefficiente di sicurezza alla rottura, le condizioni di ingranamento ed il grado di sicurezza al deragliamento dei veicoli non debbono essere pregiudicati dalle condizioni di carico o dallo stato di usura della cremagliera.

2

Le tratte a cremagliera saranno costruite in modo che sia sempre possibile entrare e uscire ed arrestarsi sulle stesse con tutta sicurezza.

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

165 Abrogato dal n. I dell'O del 12 nov. 2003, con effetto dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).

167 Nuova espr. giusta il n. I 5 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

168 Abrogato dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

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Sezione 5: Stazioni

Art. 34

Generalità

1

Le stazioni devono essere concepite in modo tale che i binari di transito possano essere percorsi alla velocità di tratta.

2

La pendenza dei binari nelle stazioni, sui quali i treni vengono formati e scomposti o sui quali vengono ricoverati veicoli, non deve superare il 2 per mille.169 3 Gli accessi ai marciapiedi ferroviari non devono richiedere, se possibile, l'attraversamento dei binari.

4

I marciapiedi devono essere costruiti ed equipaggiati in modo da poter essere utilizzati in sicurezza dal pubblico.170 5 I nomi delle stazioni devono essere esposti in modo ben visibile ai viaggiatori.


Art. 35

Paraurti

Le estremità dei binari devono essere provviste di paraurti.


Art. 36

Fabbricati di stazione 1

Le stazioni devono essere dotate dei necessari locali di servizio corrispondentemente alla loro importanza d'esercizio.

2

Un locale d'attesa dev'essere a disposizione dei viaggiatori. Per le tramvie e le ferrovie con densa successione di treni si può rinunciare allo stesso.

3

Nella disposizione dei fabbricati di stazione si deve tener conto dei pericoli dovuti alla presenza delle linee di contatto.

Sezione 6:171 Sicurezza e segnaletica ai passaggi a livello

Art. 37

Definizione

I passaggi a livello sono incroci a raso tra binari su piattaforma indipendente e strade.

a Divieto

Su tronchi e in stazioni con una velocità massima superiore ai 160 km/h non sono ammessi passaggi a livello.

169 La correzione del 15 mag. 2018 concerne soltanto il testo francese (RU 2018 1861).

170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

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742.141.1

b In generale

1

I passaggi a livello devono essere eliminati o resi sicuri con segnaletica o impianti adeguati al volume di traffico e al pericolo che rappresentano in modo da poter essere attraversati in modo sicuro.

2

La segnaletica e la regolazione del traffico ad un passaggio a livello sono determinate dalla modalità d'esercizio della ferrovia.

c Segnaletica e impianti 1

I passaggi a livello devono essere muniti di barriere o mezze barriere.172 2

Ai passaggi a livello con mezze barriere i marciapiedi devono essere muniti di barriere.

3

Sono ammesse le seguenti eccezioni al capoverso 1: a.173 ai passaggi a livello in cui l'installazione di barriere e mezze barriere su ambedue le parti della linea ferroviaria comporta un onere sproporzionato e il traffico pedonale è inesistente o esiguo possono essere posati su un lato della linea ferroviaria un segnale a luci intermittenti e sull'altro una mezza barriera;

b.174 ai passaggi a livello con traffico stradale esiguo possono essere installati segnali a luci intermittenti o barriere con apertura a richiesta; bbis.175 se il traffico stradale è molto esiguo e la visibilità è sufficiente, ai passaggi a livello situati su tratte a binario unico possono essere installati segnali luminosi senza barriere che assicurino l'arresto del traffico stradale in caso di guasto; c.176 se la visibilità è sufficiente o, in caso di visibilità insufficiente temporanea, i veicoli su rotaia azionano gli opportuni segnali di pericolo, le croci di Sant'Andrea possono essere utilizzate quale unico segnale ai passaggi a livello a condizione che: 1. la strada sia aperta solo al traffico pedonale e questo sia esiguo, 2. il traffico stradale sia esiguo e il traffico ferroviario lento, oppure 3. la strada sia utilizzata solo per scopi agricoli (strada rurale), non dia accesso a immobili abitati e, in base alla segnaletica, sia aperta unicamente a un numero ristretto di persone; il gestore dell'infrastruttura deve istruire tali persone; 172 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

173 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

175 Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

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d.177 se i binari sono utilizzati secondo le disposizioni per l'esercizio delle tranvie formulate nelle prescrizioni relative al servizio ferroviario, è sufficiente il segnale «Tram» previsto nell'articolo 10 capoverso 4 dell'ordinanza del 5 settembre 1979178 sulla segnaletica stradale. Questo può essere completato, se necessario, con un impianto di segnali luminosi; e.179 se i binari sono utilizzati esclusivamente per i movimenti di manovra, non devono essere posati né segnali né impianti fintantoché durante i movimenti di manovra il traffico stradale è regolato da personale d'esercizio.

4

Al posto di segnali a luci intermittenti possono essere installati segnali luminosi se il passaggio a livello: a. è munito di un impianto senza barriere ed è situato a un incrocio munito di segnali luminosi; oppure b. è munito di barriere o di barriere con apertura a richiesta su entrambi i lati della linea ferroviaria.180 4bis

Ai passaggi a livello con mezze barriere i segnali a luci intermittenti possono essere completati con segnali luminosi se il passaggio a livello è situato a un incrocio munito di segnali luminosi.181 5 ...182

6

L'installazione dei segnali avanzati e della segnaletica necessari per garantire la sicurezza ai passaggi a livelli è disciplinata dall'OSStr.

d 183 Impianti dei passaggi a livello Agli impianti di controllo e di sorveglianza dei passaggi a livello si applicano gli articoli 38 e 39. Fanno eccezione gli impianti di segnali luminosi complementari di cui all'articolo 37c capoverso 3 lettera d.

e184
f185 Misure di sostituzione in caso di eliminazione di passaggi a livello Se l'eliminazione di un passaggio a livello rende impraticabile una parte della rete di percorsi pedonali e di sentieri indicata nei piani cantonali, la sostituzione è discipli177 Introdotta dal n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

178 RS 741.21 179 Introdotta dal n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

181 Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

182 Abrogato dal n. I dell'O del 19 set. 2014, con effetto dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

183 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

184 Abrogato dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

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742.141.1

nata dall'articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 1985186 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS).

Sezione 7: Impianti di sicurezza e applicazioni telematiche187

Art. 38


188

Principi

1

Gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche devono essere pianificati, realizzati, gestiti e mantenuti in modo che sia possibile un esercizio ferroviario sicuro e affidabile.

2

Per le applicazioni telematiche le disposizioni di questa sezione valgono soltanto nella misura in cui tali applicazioni hanno un rapporto diretto con la sicurezza e l'affidabilità dell'esercizio ferroviario.

3

Gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche possono essere parti sia dell'infrastruttura che dei veicoli. Le caratteristiche, l'esercizio e la manutenzione di tali impianti di sicurezza e applicazioni telematiche devono essere coordinati fra di loro.189 4 Per garantire la sicurezza delle ferrovie o per raggiungere altri obiettivi di ordine superiore, l'UFT può decidere: a. quali tratte e quali veicoli devono essere dotati di quale tipo di impianti di sicurezza e di applicazioni telematiche; b. in che misura gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche devono essere compatibili con altri impianti o applicazioni e con i veicoli.190

Art. 39


191

Impianti di sicurezza 1

I convogli che circolano sulle installazioni ferroviarie devono essere comandati e protetti da impianti di sicurezza.

2

Gli impianti di sicurezza devono essere pianificati, realizzati, gestiti e mantenuti in modo che il comando e la protezione dei movimenti dei treni e di manovra siano sicuri e affidabili. A tale scopo è necessario: a. tenere conto delle esigenze dell'esercizio nonché delle caratteristiche del sistema ferroviario e delle costruzioni; b. tenere conto dei pericoli prevedibili; 186 RS 704

187 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

189 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

190 Introdotto dal il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

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c. garantire un'elevata disponibilità; d. garantire che l'esercizio ferroviario possa essere comandato e controllato conformemente ai processi e alle prescrizioni d'esercizio.

3

Gli impianti di sicurezza servono in particolare: a. alla gestione e alla protezione del percorso; b. alla segnaletica; c. al controllo della marcia dei treni; d. all'inversione e all'assicuramento degli scambi; e. al controllo dello stato libero del binario e alla localizzazione dei treni; f.

al comando e al controllo dei passaggi a livello.


Art. 40


192

Installazioni per il monitoraggio dei treni 1

I gestori dell'infrastruttura possono avvalersi di installazioni per il monitoraggio dei treni per verificare se i veicoli soddisfano i requisiti di un esercizio sicuro. Tali installazioni controllano i treni in transito allo scopo di rilevare eventuali irregolarità quali boccole surriscaldate, freni bloccati, spostamenti di carico, sovraccarichi, superamenti della sagoma, focolai d'incendio, fughe di prodotti chimici e pressione di contatto dei pantografi inammissibile.

2

La necessità di disporre di installazioni per il monitoraggio dei treni nonché la loro collocazione, il tipo, l'ampliamento e l'interconnessione delle medesime sono definiti in funzione dei fattori di rischio, delle condizioni d'esercizio e delle caratteristiche relative al traffico e alla costruzione.

3

I gestori dell'infrastruttura della rete a scartamento normale coordinano la pianificazione, la costruzione e l'esercizio delle loro installazioni per il monitoraggio dei treni. Formulano un piano per l'insieme della rete e lo sottopongono all'UFT per approvazione.

Sezione 8: Sistemi di avvertimento per le persone nella zona dei binari193


Art. 41

194 1 I sistemi di avvertimento per le persone che effettuano lavori nella zona dei binari devono garantire che: a. il personale presente nell'area in cui sono effettuati i lavori, nel rispetto delle prescrizioni, sia protetto dai pericoli derivanti dall'esercizio ferroviario; e 192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

193 Originario avanti art. 44. Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

194 Originario art. 44. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

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b. la sicurezza dell'esercizio ferroviario non sia compromessa nell'area in cui sono effettuati i lavori.

2

Per sistemi di avvertimento mobili è necessaria un'autorizzazione d'esercizio dell'UFT.

Sezione 9: Impianti elettrici195

Art. 42


196

Requisiti in materia di sicurezza 1

Gli impianti elettrici delle ferrovie e le parti elettriche degli impianti filoviari devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l'esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili. Gli impianti elettrici sono descritti in dettaglio nell'allegato 4.197 2 Vanno adottate tutte le misure di protezione proporzionate atte a evitare pericoli.

3

I requisiti in materia di sicurezza e di esercizio ferroviario sono prioritari rispetto ad altri, in particolare rispetto a quelli di natura estetica.


Art. 43


198

Requisiti in materia di protezione dalle perturbazioni Gli impianti elettrici e gli impianti o le parti d'impianto ad essi collegati devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che, in tutte le condizioni d'esercizio: a. l'esercizio di altri impianti e dispositivi elettrotecnici non sia perturbato in maniera inaccettabile; b. il loro esercizio non sia perturbato in maniera inaccettabile da altri impianti e da altri dispositivi elettrotecnici.


Art. 44


199

Pianificazione e costruzione Le prescrizioni della presente ordinanza e le sue disposizioni d'esecuzione sono applicabili agli impianti o alle parti d'impianti elettrici seguenti: a. impianti di produzione e di conversione dell'energia di trazione; b. impianti di distribuzione dell'energia di trazione; c. impianti della linea di contatto; 195 Introdotta dal il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

198 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

199 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

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d. impianti di corrente di ritorno e di messa a terra; e.200 altri impianti elettrici specifici della ferrovia;; f.

tecnica di protezione e impianti con strumentazione di controllo.

g.201 ...


Art. 45


202

Lavori sugli impianti elettrici o nelle immediate vicinanze 1

È permesso lavorare sugli impianti elettrici o nelle immediate vicinanze soltanto se il personale addetto è protetto contro i pericoli della corrente elettrica. In particolare il cortocircuito e la messa a terra o il cortocircuito e il collegamento con la linea di ritorno della corrente devono essere eseguiti in modo da evitare qualsiasi pericolo.

2

Il personale deve essere formato ed equipaggiato per i lavori da eseguire.

3

Durante la pianificazione e l'esecuzione dei lavori devono essere rispettate le distanze di sicurezza e misure di sicurezza particolari.


Art. 46


203

Esercizio e manutenzione degli impianti elettrici 1

Il gestore responsabile di un impianto elettrico (titolare dell'esercizio) garantisce l'esercizio sicuro e la manutenzione di tale impianto e delle relative attrezzature elettriche atte a effettuarvi lavori.

2

Assicura che la documentazione tecnica necessaria all'esercizio sia adeguatamente accessibile e ne garantisce la praticabilità e la facilità d'uso. Su richiesta la mette a disposizione dell'UFT. Se si discosta dalle prescrizioni di ordine superiore, la documentazione d'esercizio dev'essere sottoposta all'UFT per approvazione almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore.204 3 Fa in modo di prevenire pericoli con istruzioni, misure e attestati. Documenta le istruzioni, le misure e gli attestati e li presenta all'UFT su richiesta.

4

Stabilisce d'intesa con i terzi attivi nei suoi impianti elettrici o nelle loro vicinanze le misure di protezione per prevenire pericoli.

200 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

201 Abrogata dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

203 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

204 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Ordinanza sulle ferrovie 37

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Capitolo 3:205 Veicoli Sezione 1: Requisiti essenziali

Art. 47

1 I veicoli devono essere pianificati, realizzati, gestiti e mantenuti in modo che sia possibile svolgere un esercizio ferroviario sicuro e affidabile sull'infrastruttura da percorrere.

2

La sagoma limite dei veicoli e dei carichi si determina in base alla sagoma di riferimento prevista nell'allegato 1.

Sezione 2: Veicoli interoperabili

Art. 48

1 I veicoli interoperabili sono i veicoli impiegati sulle tratte interoperabili (art. 15a cpv. 1 lett. a).

2

Ai veicoli interoperabili si applicano le disposizioni del capitolo 1a. Fanno eccezione i veicoli speciali (art. 56-58).

3

L'UFT pubblica le prescrizioni tecniche nazionali notificate (art. 23f cpv. 2 Lferr).

Sezione 3: Veicoli non interoperabili

Art. 49

Generalità

1

I veicoli non interoperabili sono i veicoli impiegati sulle tratte non interoperabili.

2

I veicoli a scartamento normale che percorrono tratte interoperabili solo in un settore molto ristretto come una stazione o un binario di raccordo, possono essere ammessi alla circolazione su domanda e a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui alla presente sezione, sempreché l'interoperabilità nell'ambito del settore d'impiego considerato non ne risulti compromessa.


Art. 50

Parti e sistemi elettrici 1

Le parti e i sistemi elettrici dei veicoli devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l'esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili.

2

I locomotori e le carrozze-pilota devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza.

Devono essere compatibili con gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche.

I requisiti che devono soddisfare gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche installati sui veicoli sono retti dagli articoli 38 e 39.

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

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Art. 51

Parti e sistemi meccanici 1

Le parti e i sistemi meccanici dei veicoli devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli e da sostenere le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l'intera durata d'esercizio prevista.

2

Le cabine di guida e gli scompartimenti viaggiatori dei veicoli devono essere concepiti, sotto il profilo della resistenza strutturale alle deformazioni, in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l'esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili.


Art. 52

Sistemi dei freni

1

I freni dei veicoli ferroviari devono permettere di viaggiare in modo sicuro alla velocità prescritta e garantire in ogni momento l'arresto sicuro del veicolo.

2

Lo sforzo di frenatura dev'essere dimensionato in funzione del coefficiente medio di aderenza esistente tra la ruota e la rotaia.

3

L'azione frenante non deve essere pregiudicata dall'usura, dal molleggiamento e da altri sistemi dei veicoli. Deve poter essere controllata mediante una prova dei freni da fermo.

4

Un freno di stazionamento deve impedire la messa in marcia involontaria dei veicoli.


Art. 53

Sistemi delle porte

1

Le porte d'accesso devono essere conformi all'esercizio effettuato, devono poter essere utilizzate senza pericolo, essere munite di dispositivi di chiusura efficaci ed essere assicurate contro un'apertura involontaria.

2

Le porte devono essere munite di dispositivi che segnalano nella cabina di guida lo stato di «porte chiuse» e di dispositivi di protezione per evitare che persone rimangano incastrate tra le porte.

3

Le porte laterali scorrevoli dei bagagliai e degli scompartimenti bagagliai devono essere munite di un dispositivo che impedisca la loro chiusura involontaria. Quando le stesse sono aperte, deve essere possibile applicare una barra di protezione.

4

Le porte frontali di intercomunicazione che si trovano alle estremità del treno devono essere assicurate contro l'apertura involontaria.


Art. 54

Requisiti particolari per le ferrovie a cremagliera 1

La sicurezza contro il deragliamento dei veicoli e dei convogli di ferrovie a cremagliera dev'essere garantita sull'intera tratta e in ogni caso estremo prevedibile.

2

Il DATEC disciplina i requisiti particolari per: a. gli organi di trazione e di repulsione: 1. dei veicoli accoppiati, 2. dei veicoli non accoppiati;

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b. i freni:

1. dei locomotori, 2. dei convogli, 3. dei vagoni, 4. in caso di materiale rotabile rimorchiato, 5. in caso di trazione multipla; c. i dispositivi di sicurezza dei convogli.


Art. 55

Requisiti particolari per i veicoli tranviari Il DATEC disciplina i requisiti particolari per i veicoli tranviari nei seguenti settori: a. i freni; b. la protezione contro le collisioni.

Sezione 4: Veicoli speciali

Art. 56

Generalità

1

Sono veicoli speciali i veicoli di servizio come pure i veicoli a vapore e i veicoli storici.

2

I veicoli speciali possono essere impiegati su tratte sia interoperabili sia non interoperabili.

3

Devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l'esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili.

4

Sono ammessi alla circolazione a condizione che adempiano i requisiti di cui alla sezione 3, sempreché l'interoperabilità nell'ambito del settore d'impiego considerato non ne risulti compromessa.


Art. 57

Veicoli di servizio

1

I veicoli di servizio sono veicoli speciali utilizzati in particolare per la costruzione, la manutenzione, l'ispezione e le attività d'intervento sugli impianti ferroviari.

2

Se i veicoli di servizio sono impiegati come apparecchiature di lavoro occorre stilare i necessari attestati di sicurezza.


Art. 58

Veicoli a vapore e veicoli storici 1

I veicoli a vapore e i veicoli storici devono essere gestiti e mantenuti in modo da consentire un esercizio ferroviario sicuro e affidabile sull'infrastruttura da percorre

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re. I servizi responsabili della manutenzione dei veicoli non sottostanno all'obbligo di certificazione.206 2 I veicoli a vapore devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che si tenga conto dei pericoli specifici della caldaia a vapore e sotto pressione.

3

Per quanto concerne l'installazione di nuovi sistemi in veicoli storici e la modifica di sistemi in tali veicoli sono determinanti le prescrizioni valide al momento dell'installazione o della modifica.

4

Per il rimanente si applicano gli articoli 50-55.


Art. 59

a 70 Abrogati Capitolo 4: Esercizio ferroviario Sezione 1: Premesse per l'esercizio ferroviario

Art. 71


207

Spazi di sicurezza per attività d'esercizio Al fine di garantire la sicurezza, l'affidabilità e l'ulteriore sviluppo dell'esercizio ferroviario, nella pianificazione, nella costruzione ex novo e nella trasformazione di costruzioni e impianti devono essere previsti gli spazi di sicurezza per le attività d'esercizio secondo le prescrizioni relative al servizio ferroviario emanate dall'UFT in virtù dell'articolo 17 capoverso 3 Lferr.


Art. 72


208

Personale d'esercizio nelle stazioni ferroviarie L'impiego di personale d'esercizio nelle stazioni dipende dalle esigenze in materia di regolazione e sicurezza del traffico ferroviario e dei movimenti di manovra. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti relativi alla sicurezza, alla costruzione e all'equipaggiamento tecnico degli impianti nonché al tipo e al volume di traffico (soprattutto per quanto riguarda il numero di viaggiatori e il tipo e la quantità di merci).


Art. 73

Designazione dei treni e degli impianti ferroviari 1

Le diverse parti delle installazioni ferroviarie dovranno essere segnalate in maniera da facilitare l'informazione dei viaggiatori e da soddisfare i bisogni di servizio.

2

Ogni treno deve essere designato secondo il suo compito.

206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

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Art. 74

Divieto per le persone non addette al servizio Unicamente il personale incaricato del servizio, dei controlli o dei lavori di manutenzione è autorizzato a sostare nei luoghi destinati ad attività importanti dal punto di vista della sicurezza, come le cabine di guida, i posti di manovra degli apparecchi centrali e i locali relé. Ogni deroga richiede un'autorizzazione esplicita dell'impresa.

Sezione 2: Formazione e guida dei treni

Art. 75


209

Formazione dei treni

1

Un treno deve essere formato soltanto di veicoli la cui costruzione e carico adempiono le condizioni di un esercizio sicuro.

2

Se vi sono dubbi in merito ai limiti fisici o alla sicurezza dell'esercizio dei treni da utilizzare, prima della messa in esercizio occorre effettuare corse di prova o di misurazione.


Art. 76

Velocità210

1

La velocità massima ammessa è determinata in funzione dei seguenti criteri: a. caratteristiche della linea; b. impianti di sicurezza e scambi; c. tipo di costruzione dei veicoli; d. composizione del treno; e. freni; f.

condizioni d'esercizio.

2

Il DATEC fissa le velocità massime generali (segnatamente in funzione della pendenza, degli impianti e dei veicoli) nelle disposizioni d'esecuzione.211 3 Per fissare le velocità massime per treno o movimento di manovra durante l'esercizio operativo sono inoltre determinanti le prescrizioni relative al servizio ferroviario emanate dall'UFT in virtù dell'articolo 17 capoverso 3 Lferr e le prescrizioni d'esercizio del gestore dell'infrastruttura e dell'impresa di trasporto ferroviario.212 209 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).

210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

211 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

212 Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Ferrovie

42

742.141.1


Art. 77

Norme per i freni

1

Il buon funzionamento del freno automatico dovrà essere controllato dopo la formazione del treno e, di regola, dopo ogni ulteriore modifica della sua composizione.

2

L'azione dei freni di un treno deve rispondere alle esigenze d'esercizio.

3

a 5 ...213


Art. 78


214


a e 78b215

Art. 79


216
Scorta dei treni

La scorta dei treni dipende dall'equipaggiamento tecnico dei veicoli, dalle caratteristiche della tratta e da eventuali bisogni supplementari del servizio. Essa è disciplinata dalle prescrizioni d'esercizio.


Art. 80

Misure a favore dei viaggiatori 1

Le carrozze a disposizione dei viaggiatori saranno illuminate durante la notte ed anche di giorno al passaggio delle gallerie.

2

I viaggiatori saranno informati tempestivamente su eventuali irregolarità del servizio.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 81


217

Disposizioni d'esecuzione Il DATEC emana le disposizioni d'esecuzione. A tal fine tiene conto anche dei requisiti specifici dei binari di raccordo.


Art. 82

Diritto previgente: abrogazioni Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 19 marzo 1929218 concernente la costruzione e l'esercizio delle ferrovie secondarie svizzere; 213 Abrogati dal il n. I dell'O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

214 Abrogato dal n. I 5 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

215 Introdotti dal n. I dell'O del 25 nov. 1998 (RU 1999 1083). Abrogati dal n. I 5 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).

217 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 dell'O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

218 [CS 7 121]

Ordinanza sulle ferrovie 43

742.141.1

b. l'ordinanza del 12 novembre 1929219 concernente la sagoma dello spazio libero e la sagoma limite dei veicoli delle ferrovie svizzere a scartamento normale;

c. l'ordinanza del 14 luglio 1910220 sulla manutenzione del materiale mobile delle ferrovie svizzere principali; d. l'ordinanza del 19 febbraio 1929221 che determina la velocità massima dei treni sulle ferrovie svizzere principali; e. l'ordinanza del 24 aprile 1929222 concernente l'introduzione del freno continuo per i treni merci sulle strade ferrate federali e sulle ferrovie a scartamento normale private.


Art. 83


223


a224 Disposizioni transitorie della modifica del 29 maggio 2013: autorizzazione di sicurezza 1

Necessitano di un'autorizzazione di sicurezza secondo l'articolo 5a i gestori dell'infrastruttura che: a. esercitano tratte a scartamento normale: la prima volta dal 1° luglio 2015; b. esercitano tratte non a scartamento normale: la prima volta dal 1° luglio 2016.

2

La domanda deve essere presentata 12 mesi prima dell'esercizio pianificato.

b225 Disposizioni transitorie della modifica del 29 maggio 2013: certificato di sicurezza 1

Le imprese di trasporto ferroviario che dispongono di un certificato di sicurezza necessitano di un certificato di sicurezza secondo l'articolo 5b dal 1° gennaio 2014.

2

Le imprese di trasporto ferroviario che circolano esclusivamente su proprie tratte necessitano di un certificato di sicurezza secondo l'articolo 5b per: a. tratte a scartamento normale: la prima volta dal 1° gennaio 2015; b. tratte non a scartamento normale: la prima volta dal 1° gennaio 2016.

3

La domanda deve essere presentata 12 mesi prima dell'esercizio pianificato.

219 [CS 7 43] 220 [CS 7 84]

221 [CS 7 88] 222 [CS 7 42]

223 Abrogato dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

224 Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1998 (RU 1999 1083). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

225 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Ferrovie

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742.141.1

c226 Disposizioni transitorie della modifica del 29 maggio 2013: rapporto Il rapporto annuale dell'impresa di trasporto ferroviario secondo l'articolo 5g deve essere presentato la prima volta per il primo anno civile completo successivo alla concessione dell'autorizzazione di sicurezza o del certificato di sicurezza.

d227 Disposizioni transitorie della modifica del 29 maggio 2013: manutenzione dei carri merci 1

Ai carri merci impiegati esclusivamente in Svizzera l'obbligo di certificazione secondo l'articolo 5j capoverso 1 si applica dal 1° luglio 2014.

2

Il riconoscimento di persone non certificate responsabili della manutenzione dei carri merci è retto dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 445/2011228.

e229 Disposizioni transitorie della modifica del 29 maggio 2013: interoperabilità 1

Su richiesta, le domande concernenti progetti che il 1° luglio 2013 si trovano in uno stadio di sviluppo avanzato, presentate entro il 31 dicembre 2014, sono esaminate secondo le disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2013, sempre che non vi si oppongano aspetti concernenti la sicurezza o l'interoperabilità. 2 I veicoli a scartamento normale possono essere ammessi alla circolazione fino al 31 dicembre 2017 secondo le prescrizioni valide per l'impiego su tratte non interoperabili.

3

...230

4

L'UFT può riconoscere gli attestati di conformità di cui all'articolo 15k rilasciati da organismi di valutazione della conformità esteri già prima dell'entrata in vigore dei relativi accordi internazionali. 5 Fino al 31 dicembre 2015, gli attestati di conformità alle prescrizioni notificate di cui all'articolo 15l possono essere forniti da organismi di valutazione indipendenti riconosciuti o non riconosciuti.

6

Fino al 31 dicembre 2015, in casi motivati e su richiesta, l'UFT può rinunciare a un rapporto di perizia secondo l'articolo 15m ed esaminare direttamente l'attestato del costruttore, per campionatura e in funzione dei rischi, sempre che esso adempia i requisiti specialistici e non faccia concorrenza a un perito riconosciuto. 7 Per la prima volta entro il 31 dicembre 2015, l'UFT notifica alla Commissione europea i requisiti nazionali che si auspica siano considerati alla stregua di casi speciali nelle STI o che necessitano di disposizioni nazionali derogatorie.

226 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

227 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

228 Vedi nota all'art. 5j cpv. 1.

229 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

230 Abrogato dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4961).

Ordinanza sulle ferrovie 45

742.141.1

f231 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 settembre 2014: eliminazione e adeguamento di passaggi a livello 1

Un passaggio a livello non conforme agli articoli 37a-37d nella versione del 19 settembre 2014 deve essere eliminato o adeguato. La domanda di eliminazione o adeguamento deve essere presentata presso l'autorità competente entro il 31 dicembre 2014.

2

Il passaggio a livello deve essere eliminato o adeguato entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione di approvazione dei piani o della licenza di costruzione.

3

Le eliminazioni e gli adeguamenti che possono essere effettuati senza un'autorizzazione secondo l'articolo 1a capoverso 1 OPAPIF232 devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2014.

4

Ai passaggi a livello con visibilità insufficiente devono essere adottate senza indugio misure proporzionate per ridurre i rischi. Per tali misure non è necessario presentare una domanda secondo l'articolo 5 capoverso 2.

g233 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 novembre 2015 1

I veicoli che erano in esercizio in Svizzera il 1° gennaio 1999 sono considerati ammessi alla circolazione e vengono iscritti nel registro di cui all'articolo 5i.234 2 I locomotori esistenti dotati di convertitori devono essere modificati entro il 31 dicembre 2021 in maniera tale che si comportino in modo passivo nei confronti della rete della corrente di trazione in caso di frequenze superiori a 87 Hertz.

3

L'UFT costituisce il registro dell'infrastruttura secondo l'articolo 15f entro il 30 giugno 2017. I gestori dell'infrastruttura devono iscrivere i dati necessari entro il 15 marzo 2018.

h235 Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 2019 1

Le autorizzazioni d'esercizio rilasciate o riconosciute conformemente al diritto anteriore rimangono valide.

2

Fino a che non inserisce nel registro dell'infrastruttura le indicazioni necessarie per l'accesso alla rete secondo l'articolo 15f capoverso 2, il gestore dell'infrastruttura deve esaminare la compatibilità dei veicoli con l'infrastruttura da percorrere sulla base dei dati messi a disposizione dall'impresa di trasporto ferroviario. Deve condurre l'esame gratuitamente entro dieci giorni lavorativi e comunicare all'impresa di trasporto ferroviario quali veicoli sono compatibili con l'infrastruttura da percorrere.

3

Le domande di autorizzazione d'esercizio di veicoli inoltrate entro il 15 giugno 2020 sono valutate, su richiesta, in base alle disposizioni vigenti fino al 231 Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

232 RS 742.142.1 233 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 per il cpv. 3 e dal 1° lug. 2016 per i cpv. 1 e 2 (RU 2015 4961).

234 La mod. del 18 ott. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3537).

235 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

Ferrovie

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742.141.1

30 novembre 2019, qualora fosse necessario per il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio estera.

4

Le domande per certificati di sicurezza inoltrate entro il 15 giugno 2020 sono valutate, su richiesta, in base alle disposizioni vigenti fino al 30 novembre 2019, se l'impresa di trasporto ferroviario dispone di un certificato di sicurezza estero.

i236 Disposizione transitoria della modifica del 12 giugno 2020 Il riconoscimento di organismi di valutazione del rischio riconosciuti prima del 1° novembre 2020 è valido fino al 31 luglio 2022.


Art. 84

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984.

236 Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Ordinanza sulle ferrovie 47

742.141.1

Allegato 1237 (art. 18 cpv. 1 e 2, nonché 47 cpv. 2) Sagoma di spazio libero, sagoma di riferimento: nozioni e disposizione degli spazi di sicurezza Legenda: 1 Spazio per veicoli e carichi 2 Spazio per pantografi 3 Spazo per la linea aerea di contatto 4 Sagoma limite dei veicoli e carichi nonché del pantografo 5 Spazio cinematico necessario che deve essere tenuto in considerazione dal costruttore di materiale rotabile 6 Sagoma di riferimento 7 Spazio cinematico necessario che deve essere tenuto in considerazione dal gestore dell'infrastruttura 8 Sagoma limite di impianti fissi 9 Spazio per la pista d'evacuazione bS Larghezza dello spazio per la pista d'evacuazione

bF Larghezza dello spazio all'altezza delle finestre

bD Larghezza dello spazio per la pista di servizio

10 Spazio all'altezza delle finestre 11 Spazio per la pista di servizio nella larghezza necessaria 12 Spazio per porte aperte 13 Sagoma di spazio libero (sagoma limite di impianti fissi e spazi di sicurezza della sagoma di spazio libero) 14 Superficie di transito 15 Asse del sistema di assi della sagoma di spazio libero rispetto al binario be Distanza di protezione elettrica

h Altezza della superficie di transito

237 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

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Gli spazi supplementari di cui all'articolo 18 capoverso 4 non figurano nel presente schizzo.


Ordinanza sulle ferrovie 49

742.141.1

Allegato 2238 238 Introdotto dal n. II dell'O del 25 nov. 1998 (RU 1999 1083). Abrogato dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

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Allegato 3239 (art. 12b cpv. 1) Dati relativi alle tratte Sono dati relativi alle tratte: a. il numero di viaggiatori; b. la quantità di merci trasportate (espressa in tonnellate lorde, nette e nettenette);

c. le categorie di merci; d. i tipi di trasporto (traffico a carro completo, traffico combinato ecc.); e. il numero di treni; f.

il tipo di treni.

239 Introdotto dal n. I 5 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

Ordinanza sulle ferrovie 51

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Allegato 4240 (art. 42 cpv. 1)

Impianti elettrici Gli impianti elettrici sono impianti e parti d'impianto fissi o mobili appartenenti a impianti ferroviari o a impianti filoviari. Essi comprendono: a. impianti di produzione e di conversione dell'energia di trazione, segnatamente quelli che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio ferroviario come: 1. centrali elettriche, 2. convertitori rotanti e statici, 3. impianti di compensazione, 4. accumulatori di energia;

b. impianti di distribuzione dell'energia di trazione, segnatamente gli impianti e le parti d'impianto che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio ferroviario e sono situati tra gli impianti di produzione e di conversione dell'energia di trazione e gli impianti della linea di contatto come: 1. sottocentrali e posti di comando relativi, 2. stazioni di trasformazione, 3. stazioni di raddrizzamento, 4. linee aeree e in cavo comprese le relative strutture portanti a eccezione degli impianti della linea di contatto; c. impianti della linea di contatto, segnatamente: 1. la linea di contatto, 2. linee di alimentazione, ausiliarie e di scarto, sempre se destinate all'approvvigionamento di corrente di trazione, 3. fondazioni, strutture portanti e tutti gli altri componenti destinati a supportare, guidare lateralmente, ancorare o isolare le linee elettriche,

4. interruttori, dispositivi integrati di protezione e di sorveglianza compresi, fissati alle strutture portanti,

5. posti di comando della linea di contatto, 6. linee di trasporto, il cui percorso di ritorno di corrente corrisponde all'impianto di corrente di ritorno; d. impianti di corrente di ritorno e di messa a terra, segnatamente: 1. tutti i conduttori di ritorno della corrente di trazione, 2. gli elettrodi di terra che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio ferroviario e i loro collegamenti a parti conduttrici; 240 Introdotto dal n. II dell'O del 16 nov. 2011 (RU 2011 6233). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659), dal n. II cpv. 2 delle O del 18 nov. 2015 (RU 2015 4961) e del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

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e. altri impianti elettrici specifici della ferrovia, ossia ulteriori impianti elettrici e parti d'impianto che sono situati al di fuori dei veicoli e che, a causa di condizioni tecniche o d'esercizio particolari, devono essere costruiti o fatti funzionare in base ai requisiti posti agli impianti ferroviari per consentire un esercizio ferroviario conforme alle prescrizioni da cui trarre la massima utilità, segnatamente: 1. impianti che conducono esclusivamente o prevalentemente corrente di trazione,

2. parti elettriche dei riscaldamenti degli scambi alimentati con corrente di trazione o dalla rete nazionale generale, 3. impianti di alimentazione elettrica di veicoli ferroviari o di filobus in sosta,

4. impianti di sicurezza e applicazioni telematiche (compresi gli impianti di controllo e di sorveglianza dei passaggi a livello) e i rispettivi impianti di alimentazione elettrica purché facciano parte dell'infrastruttura, 5. sistemi di avvertimento per le persone nella zona dei binari e rispettivi impianti di alimentazione elettrica, 6. l'alimentazione elettrica in generale a partire dal sistema della corrente di trazione (tra impianti di produzione della corrente di trazione e interruttori di potenza a bassa tensione); f.

la tecnica di protezione e gli impianti con strumentazione di controllo: 1. la tecnica di protezione comprende in particolare l'insieme delle installazioni e delle misure destinate a individuare difetti o altre condizioni di funzionamento anormali sulla rete elettrica di una ferrovia che, a loro volta, consentono di eliminare i difetti e le condizioni anormali e di far scattare la segnalazione,

2. gli impianti con strumentazione di controllo comprendono, in relazione con la rete di approvvigionamento elettrico delle ferrovie, in particolare la strumentazione di controllo in rete e i sistemi locali che servono prevalentemente o esclusivamente all'esercizio delle ferrovie. Essi includono la teletrasmissione di dati.

Ordinanza sulle ferrovie 53

742.141.1

Allegato 5241 (art. 15a cpv. 1) Tratte a scartamento normale non interoperabili: Renens VD-Lausanne Flon Fleurier-St-Sulpice Worblaufen-Zollikofen Luzern-Horw Emmenbrücke-Hübeli (bif)-Hochdorf Hochdorf-Beinwil am See Beinwil am See-Lenzburg Zürich-Giesshübel (bif)-Uetliberg Etzwilen-Ramsen-Grenze (-Singen) Chur-Domat/Ems Rorschach-Heiden Arth-Goldau-Rigi-Vitznau Niederbipp-Oberbipp Wohlen-Villmergen 241 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Ferrovie

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742.141.1

Allegato 6242 (art. 15a cpv. 2) Rete principale interoperabile Lausanne-Vevey Vevey-Les Paluds (bif)-St-Maurice St-Maurice-Martigny Martigny-Sierre-St. German (bif) St. German (bif)-Visp-Brig Brig-Grenze-Iselle (-Domodossola) Genève-Aéroport- St-Jean (bif) St-Jean (bif)-Genève St-Jean (bif)-Jonction (bif)-Chêne-Bougeries (confine) Genève-Châtelaine (bif)-La Plaine-Front. (-Bellegarde) Châtelaine (bif)-Jonction (bif) Genève-Genève-Eaux-Vives-Chêne-Bougeries (confine) Genève-Morges-Lonay-Préverenges Lonay-Préverenges-Denges-Echandens Denges-Echandens-Renens VD Renens VD-Lausanne Lonay-Préverenges-Lausanne-Triage Lausanne-Triage-Renens VD Lausanne-Triage-Bussigny Daillens (bif)-Le Day Le Day-Vallorbe Vallorbe-Front. (-Frasne) Denges-Echandens-Lécheires (bif) Lécheires (bif)-Bussigny Renens VD-Lausanne Sébeillon-Lausanne Renens VD-Bussigny Bussigny-Cossonay-Daillens (bif) Daillens (bif)-Chavornay 242 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Ordinanza sulle ferrovie 55

742.141.1

Chavornay-Yverdon Yverdon-Auvernier Auvernier-Neuchâtel-Vauseyon Neuchâtel-Vauseyon-Neuchâtel Neuchâtel-Cornaux-Biel/Bienne Basel SBB-Ruchfeld (bif) Lausanne-Puidoux Puidoux-Palézieux Palézieux-Romont Romont-Fribourg/Freiburg Fribourg/Freiburg-Flamatt Flamatt-Bern Weyermannshaus-Bern Biel/Bienne-Biel/Bienne RB Biel/Bienne RB-Biel Mett (bif) Bern-Bern Wylerfeld-Wankdorf (bif)-Ostermundigen Ostermundigen-Gümligen Gümligen-Thun Löchligut (bif)-Wankdorf (bif)-Ostermundigen Spiez-Wengi-Ey (bif) Wengi-Ey (bif)-Frutigen Frutigen-galleria del Lötschberg-Brig Wengi-Ey (bif)-Frutigen Nordportal (bif) Frutigen Nordportal (bif)-galleria di base del Lötschberg-St. German (bif) Frutigen-Frutigen Nordportal (bif) Thun-Spiez Biel/Bienne-Biel Mett (bif) Biel Mett (bif)-Lengnau Lengnau-Solothurn West Solothurn West-Solothurn Solothurn-Niederbipp Niederbipp-Oensingen Oensingen-Olten Solothurn-Ausbaustrecke-Wanzwil (bif) Bern-Bern Wylerfeld-Löchligut (bif)

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742.141.1

Löchligut (bif)-Zollikofen Zollikofen-Mattstetten (bif) Mattstetten (bif)-Burgdorf Burgdorf-Herzogenbuchsee-Langenthal Langenthal-Rothrist Rothrist-Aarburg-Oftringen-Olten Löchligut (bif)-galleria di Grauholz-Äspli (bif) Äspli (bif)-Neubaustrecke-Wanzwil (bif) Wanzwil (bif)-Rothrist Rothrist-galleria di Born-Olten Äspli (bif)-Mattstetten (bif) Rothrist-Kriegsschleife-Zofingen Basel SBB-Muttenz Muttenz-Pratteln Pratteln-Liestal Liestal-Sissach Sissach-galleria di base di Hauenstein-Olten Nord (bif) Olten Nord (bif)-Olten Muttenz-galleria di Adler-Liestal Basel SBB RB-Birsfelden Hafen Basel SBB RB-Gellert (bif)-confine infrastrutturale SBB-Basel Bad Bf Basel Bad Bf-Basel Bad Bf RB W 568 Basel Bad Bf RB W 568- confine infrastrutturale HBS-Basel Kleinhüningen Hafen Basel Bad Bf RB W 568-Basel Bad Rbf confine di stato Muttenz-Gellert (bif) Pratteln-Basel SBB RB Basel SBB RB-Ruchfeld (bif) Basel SBB RB-Basel SBB GB Basel SBB GB-Basel SBB Ruchfeld (bif)-Basel GB Olten-Aarburg-Oftringen-Zofingen Zofingen-Sursee Sursee-Hübeli (bif)-Emmenbrücke Emmenbrücke-Fluhmühle (bif)-Gütsch (bif)-Luzern

Ordinanza sulle ferrovie 57

742.141.1

Olten Nord (bif)-Verbindungslinie-Olten Ost (bif)-Dulliken Basel SBB-Basel St. Johann Basel St. Johann-Basel St. Johann Hafen Basel St. Johann-Grenze (-St-Louis) Basel SBB-Gellert (bif)-confine infrastrutturale SBB-Basel Bad Bf Weil am Rhein confine di Stato-Basel Bad Bf Basel Bad Bf-Grenzach confine di Stato Basel Bad Bf-Riehen confine di Stato Olten-Olten Ost (bif)-Dulliken Dulliken-Aarau Däniken Ost-galleria di Eppen-Wöschnau Aarau-Rupperswil Rupperswil-Brugg AG Immensee-Arth-Goldau Arth-Goldau-Rynächt Rynächt-galleria di base del San Gottardo-Pollegio Nord Pollegio Nord-Giubiasco Giubiasco-galleria del Monte Ceneri-Taverne-Torricella S. Antonino/Giubiasco ovest-galleria di base del Monte Ceneri-Vezia (bif) Taverne-Torricella-Lugano Lugano-Mendrisio-Balerna Balerna-Chiasso Giubiasco-Cadenazzo Cadenazzo-Ranzo-S. A.-Confine (-Pino-T.-Luino) Taverne-Torricella-Lugano Vedeggio Balerna-Chiasso Sm Rupperswil-Lenzburg Lenzburg-Gexi (bif) Gexi (bif)-Othmarsingen Othmarsingen-Gruemet (bif) Gruemet (bif)-galleria di Heitersberg-Killwangen-Spreitenbach Gexi (bif)-Hendschiken Hendschiken-Wohlen Wohlen-Rotkreuz

Ferrovie

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742.141.1

Rotkreuz-Immensee Hendschiken-Othmarsingen Othmarsingen-Lupfig Lupfig-Brugg Süd (bif) Brugg Süd (bif) -Brugg AG Brugg Nord (bif)-Verbindungslinie-Brugg Süd (bif) Thalwil-galleria dello Zimmerberg-Sihlbrugg Sihlbrugg-galleria di Albis-Zug Rotkreuz-Fluhmühle (bif)-Gütsch (bif)-Luzern Arth-Goldau-Zug Pratteln-Stein-Säckingen Stein-Säckingen-galleria di Bözberg-Brugg Nord (bif) Brugg Nord (bif) -Brugg AG Zürich Altstetten-Zürich Herdern-Zürich Vorbahnhof Nord-Zürich HB Würenlos-Killwangen-Spreitenbach Killwangen-Spreitenbach-Rangierbahnhof Limmattal Rangierbahnhof Limmattal-Dietikon Dietikon-Zürich Mülligen-Zürich Altstetten Zürich Altstetten-Hard (bif)-Zürich Oerlikon Killwangen-Spreitenbach-Zürich Altstetten Zürich Altstetten-Zürich HB Zürich Altstetten-Zürich Hardbrücke-Zürich HB (bin. 41-44) Zürich Altstetten-Zürich GB Zürich GB-Zürich Aussersihl (bif) Wallisellen-Zürich Oerlikon Zürich Oerlikon-Zürich Wipkingen-Zürich HB Winterthur-Effretikon Effretikon-Hürlistein (bif) -Bassersdorf Bassersdorf-Zürich Flughafen-Opfikon (bif) Galleria di Brütten (Bassersdorf/Dietlikon-Tössmühle (Winterthur) Opfikon (bif)-Zürich Oerlikon Zürich Oerlikon-Hard (bif)-Zürich Hardbrücke-Zürich HB Effretikon-Hürlistein (bif)-Dietlikon Dietlikon-Wallisellen

Ordinanza sulle ferrovie 59

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Opfikon (bif)-Kloten-Bassersdorf Schaffhausen-Neuhausen Neuhausen-Eglisau Eglisau-Bülach Bülach-Oberglatt Oberglatt-Glattbrugg Glattbrugg-Zürich Oerlikon Zürich Oerlikon-Hard (bif)-Zürich Hardbrücke-Zürich HB (bin. 41-44) Zürich Oerlikon-galleria di Weinberg-Zürich HB (bin. 31-34 e gruppo A) (passante) Glattbrugg-Opfikon Süd (bif)-Zürich Seebach Schaffhausen-confine infrastrutturale Gemeinschaftsbahnhof-Thayngen confine di Stato St. Margrethen-confine (-Lustenau) Winterthur-Winterthur Grüze-Wil Wil-Gossau SG Gossau SG-St. Gallen St. Gallen-St. Gallen St. Fiden St. Gallen St. Fiden-Rorschach Rorschach-St. Margrethen Zürich HB-Zürich Aussersihl (bif) Zürich HB (bin. 31-34 e gruppo A)-Kohlendreieckbrücke-Zürich VorbahnhofLetzigrabenbrücke-Zürich Altstetten (passante) Zürich Aussersihl (bif)-Zürich Wiedikon Zürich Wiedikon-Thalwil Zürich Aussersihl (bif)-galleria di base dello Zimmerberg-Litti

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Allegato 7243 (art. 15b cpv. 2) Specifiche tecniche di interoperabilità 1

Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108.

2.

Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo, GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag.

103.

3

Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllocomando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea, GU L 158 del 15.06.2016, pag. 1; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108.

4

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE, versione della GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5.

5

Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile - carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione, GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108.

6

Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1.

7.

Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea, GU L 356 del 12.12.2014, 243 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

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pag. 179; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108.

8

Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea, GU L 356 del 12.12.2014, pag.

228; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108.

9.

Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea, GU L 356 del 12.12.2014, pag.

394; modificato l'ultima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108.

10

Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile - rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 89.

11

Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Applicazioni telematiche per il trasporto merci» del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) 62/2006 della Commissione, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 356.

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