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1

Ordinanza

sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)

del 7 dicembre 2007 (Stato 1° gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale
del 21 marzo 20031 sull'energia nucleare (LENu),2 ordina: Sezione 1: Sede

Art. 1

Il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Fondi) hanno sede a Berna.

Sezione 2: Costi

Art. 2

Costi di

disattivazione

1

Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari.

2

I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: a. di preparazione tecnica della disattivazione; b. di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; c. di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate;

d. di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione;

e. di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi;

f.

di decontaminazione del territorio; RU 2008 241

1 RS

732.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

732.17

Energia nucleare

2

732.17

g. di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; h. per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; i.

di autorizzazione e vigilanza delle autorità; j. di

assicurazione;

k. amministrativi.


Art. 3

Costi di

smaltimento

1

Per costi di smaltimento si intendono tutti i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori servizio di una centrale nucleare.

2

I costi di smaltimento comprendono in particolare i costi: a. di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio; b. di trasporto, rielaborazione e smaltimento degli elementi combustibili esausti;

c. per una fase di osservazione di 50 anni di un deposito in strati geologici profondi;

d. di pianificazione, progettazione, direzione, costruzione, esercizio, smantellamento e sorveglianza degli impianti di smaltimento;

e. per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; f.

di autorizzazione e vigilanza delle autorità; g. di

assicurazione;

h. amministrativi.


Art. 4

Calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento 1

Il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento è calcolato ogni cinque anni, per ogni impianto nucleare, sulla base delle indicazioni del proprietario, la prima volta al momento dell'entrata in servizio.

2

Inoltre, i costi sono calcolati nuovamente quando: a. un impianto nucleare è messo fuori servizio definitivamente; b. circostanze impreviste fanno prevedere un sostanziale cambiamento dei costi.

3

I costi sono calcolati in base al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo.

4

Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione può presumere una durata d'esercizio diversa.3 3

Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

O sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento 3

732.17

5

Il nuovo calcolo che si rende necessario in seguito all'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo di una centrale nucleare o dell'esercizio di un altro impianto nucleare (messa fuori servizio definitiva) può essere posticipato dalla Commissione alla successiva scadenza ordinaria del calcolo dei costi di cui al capoverso 1.4

Art. 5

Costi amministrativi dei Fondi 1

Per costi amministrativi si intendono in particolare: a. le diarie e le indennità per i membri della Commissione; b.5 le spese per l'Ufficio e il Servizio di revisione; c. le indennità corrisposte agli specialisti; d. le spese della Confederazione per le attività di vigilanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento;

e. altre spese decise dalla Commissione e necessarie per l'adempimento dei suoi compiti;

f.

le spese giudiziarie e le spese ripetibili a carico dei Fondi.

g. i costi di assicurazione degli organi e dei membri della Commissione.

2

I costi di gestione del patrimonio non sono considerati costi amministrativi.

Sezione 3: Obbligo di contribuire e importo dei contributi

Art. 6

Obbligo di contribuire 1

I contributi al Fondo di disattivazione sono versati dai proprietari di impianti nucleari:

a. che producono essenzialmente energia utile; b. che servono al deposito intermedio di combustibili usati e di scorie radioattive provenienti da centrali nucleari.

2

I contributi al Fondo di smaltimento sono versati dai proprietari di centrali nucleari.

3

Sono esentati dall'obbligo di contribuire per i loro impianti nucleari: a. gli istituti del settore dei politecnici federali; b. le università cantonali.

4

Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

Energia nucleare

4

732.17


Art. 7


6

Durata dell'obbligo di contribuire 1

L'obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio. 2 Esso termina nel momento in cui la disattivazione dell'impianto in questione è conclusa (art. 29 cpv. 1 LENu).


Art. 8


7

Riscossione dei contributi e basi di calcolo 1

I contributi sono calcolati in modo che, al momento della messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il corrispondente capitale del fondo, tenuto conto del reddito del capitale e del tasso di rincaro di cui all'articolo 8a capoverso 2, possa coprire i costi prevedibili di disattivazione e di smaltimento, incluso il supplemento di sicurezza di cui all'articolo 8a capoverso 1.

2

I contributi sono calcolati per ogni singolo impianto in base a un modello attuariale e sono fissati in modo che rimangano per quanto possibile costanti fino al momento della messa fuori servizio definitiva.

3

I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) proroga la durata per la base di calcolo.

4

La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie.

a8 Importo dei contributi 1

L'importo dei contributi è determinato in base: a. ai costi di disattivazione e di smaltimento calcolati, tenuto conto della loro evoluzione e di quella del patrimonio dei Fondi sino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento, nonché di un supplemento di sicurezza pari al 30 per cento dei costi calcolati; b. ai costi amministrativi dei Fondi; c. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincaro.

2

Si suppone un reddito del capitale del 3,5 per cento (dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le imposte sulla cifra d'affari) e un tasso di rincaro dell'1,5 per cento.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

O sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento 5

732.17


Art. 9

Tassazione e tassazione intermedia fino alla messa fuori servizio definitiva9 1

All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contributi annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati.10 2

La Commissione effettua una tassazione intermedia se: a. da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all'ultimo calcolo dei costi; b. a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive.11 2bis

Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all'allegato.12 3 In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi annui per il resto del periodo di tassazione.13 4 I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento.

5

La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi.

6

I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi.

a14 Tassazione e tassazione intermedia dopo la messa fuori servizio definitiva 1

Se la messa fuori servizio definitiva ha luogo durante un periodo di tassazione, la Commissione effettua una tassazione intermedia per il resto del periodo di tassazione. 2 Se dalla tassazione effettuata dopo la messa fuori servizio definitiva risulta che il valore effettivo del capitale accumulato non è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico, per il corrispondente periodo di tassazione non vengono più riscossi contributi.

3 Se devono essere versati contributi dopo la messa fuori servizio definitiva, la Commissione può accordare termini di pagamento fino a dieci anni.

4

La durata del periodo di tassazione resta immutata anche se un impianto viene messo fuori servizio definitivamente durante tale periodo.

5

Per il resto, si applica per analogia l'articolo 9.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

10 Vedi anche l'art. 33a.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

14 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

Energia nucleare

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732.17

b15 Conteggio al termine dell'obbligo di contribuire 1

Al termine dell'obbligo di contribuire, viene inviato un conteggio ai proprietari tenuti a versare contributi.

2

Se al termine dell'obbligo di contribuire sono ancora dovuti contributi, questi ultimi vanno versati entro cinque anni.

c16 Messa fuori servizio definitiva anticipata 1

Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 4, 8, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni.

2

Se la centrale appartiene a una società anonima che non dispone di attivi sufficienti a garantire il pagamento dei contributi ancora dovuti, il capoverso 1 è applicabile solamente se la società anonima fornisce una corrispondente garanzia dei suoi azionisti.


Art. 10

Forma dei contributi

Con l'approvazione della Commissione, i contributi possono essere forniti: a. sotto forma di titoli; b. fino a concorrenza di un quarto della somma dovuta, sotto forma di contratti di assicurazione conclusi con una compagnia di assicurazioni autorizzata a esercitare in Svizzera o sotto forma di garanzie a favore dei Fondi.


Art. 11

Contratti di assicurazione e garanzie 1

I contratti di assicurazione e le garanzie possono essere considerati alla stregua di contributi se:

a. garantiscono ai Fondi il diritto incondizionato e irrevocabile di disporne; b. il diritto dei Fondi nei confronti dell'assicuratore o del garante non si estingue qualora il proprietario tenuto a versare contributi disattenda i propri obblighi verso l'assicuratore o il garante;

c. l'assicuratore o il garante offre garanzia di solvibilità a lungo termine; d. l'assicuratore ha rinunciato irrevocabilmente al diritto di recedere dal contratto, conferitogli dall'articolo 6 della legge federale del 2 aprile 190817 sul contratto d'assicurazione.

2

Non sono riconosciuti in particolare: a. i contratti di assicurazione effettivi soltanto in caso di disattivazione conseguente a un incidente;

15 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

17 RS

221.229.1

O sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento 7

732.17

b. i contratti di assicurazione non effettivi in caso di disattivazione conseguente a un incidente;

c. le garanzie dei proprietari tenuti a versare contributi.

3

Se l'assicuratore o il garante diventano insolventi, il proprietario tenuto a versare contributi paga entro un anno sotto forma di deposito l'importo coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie; previa approvazione della Commissione, esso può altrimenti concludere entro sei mesi una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia.

4

In caso di disdetta dell'assicurazione o della garanzia, il proprietario tenuto a versare contributi deve corrispondere sotto forma di deposito l'importo coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie; previa approvazione della Commissione ed entro il termine di disdetta, esso può altrimenti concludere una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia.


Art. 12

Quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie La quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie non deve superare, per ogni proprietario tenuto a versare contributi, un quarto del capitale accumulato.

Sezione 4: Pretese

Art. 13

Capitale accumulato

1

Le pretese che i proprietari tenuti a versare contributi possono far valere sul capitale accumulato sono pari:

a. ai depositi effettuati per il corrispondente impianto; b. alla partecipazione agli utili; c. al valore nominale dei contratti di assicurazione e delle garanzie.

2

Sono dedotti dal capitale accumulato: a. i pagamenti effettuati dai Fondi a favore dell'impianto in questione; b. la quota di costi amministrativi corrispondente all'impianto in questione.

3

La partecipazione agli utili comprende gli interessi, i dividendi e altri ricavi nonché i profitti e le perdite sul patrimonio dei Fondi. Essa è calcolata per ogni proprietario entro il 31 dicembre dell'anno contabile e versata o addebitata sul suo conto.

4

...18

a19 Rimborso 1 Se, prima della messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il valore effettivo del capitale accumulato supera il valore matematico di cui all'allegato in 18 Abrogato dal n. I dell'O del 25 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

Energia nucleare

8

732.17

almeno due chiusure del bilancio consecutive, la Commissione rimborsa ai proprietari tenuti a versare contributi, su richiesta e tenendo conto delle struttura dell'investimento, l'importo che supera il valore matematico. 2 Se, dopo la messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il valore effettivo del capitale accumulato supera di oltre il 10 per cento, in almeno due chiusure del bilancio consecutive, il valore teorico previsto per quel momento, la Commissione rimborsa ai proprietari tenuti a versare contributi, su richiesta e tenendo conto delle struttura dell'investimento, l'importo che supera tale valore teorico.

3

Il rimborso è effettuato entro un termine adeguato.

4

Non viene effettuato alcun rimborso se nei confronti di uno dei proprietari tenuti a versare contributi è stato dichiarato il fallimento o è stata concessa una moratoria concordataria.


Art. 14

Pagamento dei costi di disattivazione e di smaltimento 1

I proprietari presentano all'Ufficio, per verifica, le fatture emesse a loro nome e quelle emesse per prestazioni da loro fornite per spese connesse alla disattivazione e allo smaltimento.

2

L'Ufficio esamina le fatture sotto il profilo della correttezza formale e provvede a pagarle mediante i Fondi entro i termini fissati. I pagamenti dei Fondi sono effettuati solamente se i proprietari in questione non sono in ritardo con il pagamento dei contributi. I pagamenti, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, sono effettuati a beneficio dei proprietari.20 3 Il proprietario può scegliere se addebitare il pagamento sul suo deposito o sui suoi contratti di assicurazione e sulle sue garanzie.

Sezione 5: Politica d'investimento

Art. 15

Collocamento degli averi e contabilità 1

Le risorse finanziarie dei Fondi devono essere investite in modo che siano garantite la sicurezza, un'equa rimunerazione e una sufficiente liquidità per ogni centrale.

2

Per ogni Fondo è tenuta una contabilità separata.


Art. 16

Restrizioni all'investimento

1

Le risorse finanziarie dei Fondi non possono essere investite in: a. imprese tenute a versare i contributi; b. imprese con partecipazioni superiori al 20 per cento in un'impresa tenuta a versare i contributi; 20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

O sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento 9

732.17

c. imprese svizzere che, in base a diritti di acquisto di corrente elettrica prodotta in centrali nucleari, forniscono oppure acquistano e forniscono successivamente corrente elettrica.

2

Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano agli investimenti collettivi come gli investimenti patrimoniali indicizzati e gli investimenti in fondi.

Sezione 6: Valuta e contabilità

Art. 17

Valuta I costi, i contributi e le pretese sono calcolati in franchi svizzeri.


Art. 18

Contabilità 1 L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.

2

La contabilità dei Fondi è tenuta conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni21 (CO) concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti (art. 957-962a CO). Gli articoli 961-961d CO non sono applicabili.22 I rendiconti devono presentare lo stato patrimoniale e i risultati annui dei Fondi in modo tale che un terzo possa ricavarne una valutazione affidabile. I rendiconti devono informare sui risultati annui dei Fondi.23 3 I titoli sono esposti a bilancio alla quotazione stabilita dalle banche per la valutazione dei depositi.

4

...24

Sezione 7:25 Accantonamenti per i costi di smaltimento prima della messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari

Art. 19

1 I proprietari sottopongono alla Commissione, per approvazione, il piano di accantonamento per i costi di smaltimento risultanti prima della messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari.

2

Essi presentano inoltre alla Commissione il rapporto del Servizio di revisione che attesta il rispetto dei piani di accantonamento e l'utilizzazione a destinazione vincolata di accantonamenti.

21 RS

220

22 Correzione

del

12

ago. 2014 (RU 2014 2487).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

24 Abrogato dal n. I dell'O del 25 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

Energia nucleare

10

732.17

Sezione 8: Organizzazione

Art. 20

Organi 1 I Fondi dispongono dei seguenti organi: a. la

Commissione;

b. l'Ufficio;

c. il Servizio di revisione.

2

I membri della Commissione e del Servizio di revisione sono eletti dal Consiglio federale, ogni volta per un quadriennio.

3

Per le indennità, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 8l-8t dell'ordinanza del 25 novembre 199826 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/B.27

Art. 21

Commissione 1 La Commissione si compone di nove membri al massimo.

2

I proprietari hanno diritto a un'adeguata rappresentanza, ma al massimo alla metà dei seggi della Commissione.

3

La Commissione può far capo a specialisti.

a28 Indipendenza

1

I membri della Commissione che non rappresentano i proprietari non possono intrattenere con questi ultimi relazioni tali da poter far sorgere il sospetto di parzialità.

2

Se intende intraprendere un'attività che potrebbe essere incompatibile con l'esigenza di indipendenza, un membro di cui al capoverso precedente deve previamente chiedere la raccomandazione della Commissione. In caso di dubbio, la Commissione chiede una valutazione al DATEC.


Art. 22

Comitati e gruppi di specialisti29 1

La Commissione può istituire comitati e gruppi di specialisti composti di membri della Commissione e di specialisti esterni.30 26 RS

172.010.1

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

O sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento 11

732.17

1bis

I proprietari hanno diritto a un'adeguata rappresentanza, ma al massimo alla metà dei seggi di ciascun comitato o di ciascun gruppo di specialisti.31 2 Ciascun comitato è presieduto da un membro della Commissione.

3

I comitati e i gruppi di specialisti preparano la documentazione necessaria per le decisioni della Commissione.


Art. 23

Compiti La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: a. determina il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento;

b. stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanziario e il preventivo per i costi di smaltimento;

c. stabilisce i contributi dei proprietari ai Fondi; d. decide sull'accettazione di titoli, contratti di assicurazione e altre garanzie; e. fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari o da restituire ai medesimi; f.

consente la concessione di anticipi fra i Fondi; g. sottopone al DATEC32, a destinazione del Consiglio federale, proposte concernenti gli anticipi della Confederazione;

h. constata che i proprietari abbiano adempiuto integralmente i loro obblighi; i.

approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio delle centrali nucleari; j.

esamina i costi di disattivazione, di smaltimento nonché i costi amministrativi, e li addebita ai Fondi; k. autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi;

l.

fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da restituire ai proprietari tenuti a versare contributi conformemente all'articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare; m. investe gli averi dei Fondi; n. fissa i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali come pure le relative condizioni e direttive; o. nomina

l'Ufficio;

p. sceglie gli uffici di deposito e nomina i gestori patrimoniali; q. sceglie i membri dei comitati; 31 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

32 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Energia nucleare

12

732.17

r.

vigila sull'operato dell'Ufficio e degli specialisti cui esso ha fatto capo; s. allestisce i rapporti e i conti annuali.


Art. 24

Firma 1 Il presidente o il vicepresidente sono autorizzati a firmare a nome dei Fondi, ciascuno collettivamente con un altro membro della Commissione.

2

La Commissione può autorizzare altre persone a firmare.


Art. 25

Sedute, quorum,

voto

1

La Commissione è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente. Si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma almeno una volta all'anno o qualora almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

2

La Commissione può deliberare validamente se almeno due terzi dei membri sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Il presidente vota e, in caso di parità, decide.

3

Le decisioni possono essere prese a maggioranza semplice mediante circolazione degli atti se almeno due terzi dei membri votano entro il termine stabilito e se nessun membro chiede la discussione dell'oggetto. Simili decisioni devono essere iscritte nel verbale della successiva seduta della Commissione.

4

Ogni membro può farsi sostituire a una seduta da un altro membro e abilitarlo a votare in vece sua. Un membro può sostituire al massimo un altro membro.


Art. 26

Ufficio 1 L'Ufficio svolge in particolare i seguenti compiti: a. tiene la contabilità ed effettua i pagamenti se la Commissione non decide altrimenti;

b. prepara le sedute della Commissione e ne esegue le decisioni; c. redige i

verbali.

2

La Commissione può affidare altri compiti all'Ufficio.


Art. 27

Servizio di revisione 1

Al mandato di revisione, alla posizione, all'abilitazione, all'indipendenza e all'allestimento di rapporti del Servizio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

2

Il Servizio di revisione presenta il risultato degli esami alla Commissione e al DATEC, a destinazione del Consiglio federale.

O sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento 13

732.17


Art. 28

Costi Le diarie e le indennità di viaggio ai membri della Commissione, nonché le spese dell'Ufficio, del Servizio di revisione, degli specialisti e per i mandati impartiti dalla Commissione sono a carico dei Fondi.

Sezione 9: Vigilanza e rimedi giuridici

Art. 29

Vigilanza 1 I Fondi sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale.

2

Il Consiglio federale è competente per l'approvazione dei rapporti annuali e per dare lo scarico alla Commissione.33 3 Se constata anomalie, può segnatamente revocare o sostituire membri della Commissione nonché il Servizio di revisione.34


Art. 30

Rendiconto La Commissione presenta i rapporti annuali per ogni Fondo al DATEC, a destinazione del Consiglio federale, e ai proprietari tenuti al versamento dei contributi.

Tali rapporti comprendono i conti, i rapporti del Servizio di revisione e forniscono informazioni in merito ai principi e agli obiettivi degli investimenti patrimoniali.


Art. 31

Rimedi giuridici

La procedura per l'emanazione e l'impugnazione di decisioni del Fondo è disciplinata dalla legislazione in materia di procedura amministrativa e di amministrazione della giustizia federali.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 32


35



Art. 33

Diritto previgente:

abrogazione

I seguenti atti normativi sono abrogati: 1. ordinanza del 5 dicembre 198336 concernente il Fondo di spegnimento; 2. ordinanza del 6 marzo 200037 sul Fondo di smaltimento.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

35 Abrogato dal n. I dell'O del 25 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

36 [RU

1983 1871, 1996 2782, 2001 78, 2006 4705 n. II 59] 37 [RU 2000 1027, 2006 4705 n. II 60]

Energia nucleare

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3. regolamento del DATEC del 21 febbraio 198538 concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari; 4. regolamento del DATEC del 15 ottobre 200139 concernente il Fondo per lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari.

a40 Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 Il periodo di tassazione di cinque anni di cui all'articolo 9 capoverso 1 viene mantenuto dopo l'entrata in vigore della modifica del 25 giugno 2014.


Art. 34

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.

38 [RU 1985 327, 1994 1757, 1996 3433, 2004 643] 39 [RU 2002 66, 2004 645] 40 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

O sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento 15

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Allegato41

(art. 9 cpv. 2bis e 13a cpv. 1) Definizioni e regole per determinare il valore dei Fondi Nella presente ordinanza: 1

Il termine valore attuale indica il valore al momento attuale di un importo di denaro atteso in futuro.

1.1 Il valore attuale si ottiene scontando l'importo futuro con il tasso d'interesse sul capitale, secondo la formula seguente: PV: valore attuale Ct: importo al momento t r: tasso d'interesse sul capitale (corrisponde al reddito del capitale di cui all'articolo 8a cpv. 2) ∆t: periodo di tempo (in anni) fra il momento in cui l'importo Ct è dovuto e l'anno di riferimento per il calcolo del valore attuale 1.2 Il valore attuale dei costi futuri si determina calcolando con la formula di cui al numero 1.1 il valore attuale di ciascun elemento di costo futuro (= importo Ct) e sommando poi questi singoli valori attuali per ottenere un valore attuale (complessivo).

2 Il

termine

valore effettivo indica il valore di una quota di Fondo risultante alla data di bilancio per impianto nucleare e per Fondo.

3

Il termine valore matematico indica il valore di una quota di Fondo per impianto nucleare e per Fondo alla data di bilancio prima della messa fuori servizio definitiva, per la quale il valore da raggiungere al momento della messa fuori servizio può essere ottenuto unicamente con il reddito del capitale accumulato di cui all'articolo 8a capoverso 2.

4

Il termine valore teorico indica: 4.1 prima della messa fuori servizio definitiva: il valore alla data di bilancio, che sulla base del valore teorico al termine del precedente periodo di tassazione, mediante contributi annui costanti per tutta la presunta durata d'esercizio residua dell'impianto nucleare (e tenendo conto del reddito del capitale) porta, fino al momento della messa fuori servizio, al valore da raggiungere.

4.2 dopo la messa fuori servizio definitiva: il valore attuale dei costi futuri secondo lo studio sui costi più recente, al termine dell'anno civile considerato fino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smalti41 Introdotto dal n. II dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).

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mento, tenuto conto del supplemento di sicurezza, del reddito del capitale e del tasso di rincaro di cui all'articolo 8a.

5

Il termine valore da raggiungere indica il valore che deve essere raggiunto al momento della messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare.