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Legge federale sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF) del 20 marzo 2009 (Stato 1° settembre 2009) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20072, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Obiettivi La presente legge ha gli obiettivi seguenti: a. potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel traffico viaggiatori a lunga distanza e nel traffico merci;

b. aumento del numero di nodi principali; c. riduzione dei tempi di percorrenza sull'asse est-ovest; d. eliminazione delle carenze di capacità sull'asse nord-sud.


Art. 2

Oggetto

La presente legge disciplina lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria e il suo finanziamento mediante il Fondo per i grandi progetti ferroviari (Fondo FTP).


Art. 3

Definizioni

Nella presente legge si intende per: a. aumento delle prestazioni: misure finalizzate al potenziamento del traffico ferroviario su una determinata tratta o in un determinato nodo; b. potenziamento delle capacità: misure finalizzate all'eliminazione di una carenza di capacità esistente come pure all'aumento delle prestazioni; c. misure di accelerazione: misure finalizzate alla riduzione del tempo di percorrenza di un treno tra due stazioni;

d. intensificazione della successione dei treni: riduzione dell'intervallo di tempo tra due treni che percorrono la stessa tratta nella stessa direzione; RU 2009 4219

1 RS

101

2 FF

2007 6933

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e. separazione dei flussi di traffico: misure applicate in un nodo, finalizzate a permettere la circolazione dei treni senza incroci e ad aumentare la capacità del nodo.

Sezione 2: Misure

Art. 4

Misure relative ai grandi progetti ferroviari Le misure relative ai grandi progetti ferroviari comprendono: a. sulle linee di base della nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA): 1. Basilea-San Gottardo Nord: intensificazione della successione dei treni Basilea-Brugg-Altdorf/Rynächt, 2. San Gottardo Sud-Chiasso: aumento delle prestazioni nei nodi di Bellinzona, Lugano e Chiasso, intensificazione della successione dei treni Biasca-Bellinzona-Chiasso, potenziamento delle capacità Balerna-Mendrisio, 3. Bellinzona-Luino: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,

4. Zugo-Arth-Goldau: aumento delle prestazioni nel nodo di Arth-Goldau e potenziamento delle capacità, 5. regione di Berna: aumento delle prestazioni Berna-Thun, 6. assi del Lötschberg e del San Gottardo: in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l'approvvigionamento elettrico delle ferrovie e misure di protezione contro l'inquinamento fonico sulle tratte di accesso alle gallerie di base del San Gottardo e del Lötschberg; b. sulle altre tratte: 1. regione di Ginevra: aumento delle prestazioni, 2. regione di Losanna: potenziamento delle capacità (quarto binario) Losanna-Renens, aumento delle prestazioni nel nodo di Losanna, 3. Losanna-Briga-Iselle: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,

4. Losanna-Bienne-Olten: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,

5. Losanna-Berna: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, 6. regione di Berna: separazione dei flussi di traffico a Wylerfeld, potenziamento delle capacità nel nodo di Berna,

7. Thun-Interlaken: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, garanzia della qualità delle coincidenze a Thun,

8. Bienne-Delémont-Basilea: misure di accelerazione, 9. Basilea-Olten-Lucerna: separazione dei flussi di traffico a Liestal, aumento delle prestazioni nella stazione di Basilea traffico viaggiatori, aumento delle prestazioni Basilea-Lucerna,

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10. regione di Olten: separazione dei flussi di traffico Olten Nord e Olten Est, aumento delle prestazioni nel nodo di Olten, 11. Olten-Aarau: potenziamento delle capacità Olten-Aarau (intera tratta a quattro binari), potenziamento delle capacità (quarto binario) DullikenDäniken, galleria dell'Eppenberg, 12. regione di Rupperswil/Gruemet/Mellingen: potenziamento delle capacità Rupperswil-Gruemet (nuova tratta del Chestenberg),

13. regione di Zurigo: quota del traffico a lunga distanza sulla linea di transito, potenziamento delle capacità sull'accesso sud Altstetten-Zurigo,

14. Thalwil-Lucerna: potenziamento delle capacità Cham-Rotkreuz, aumento delle prestazioni nel nodo di Thalwil, 15. Zurigo-Winterthur: separazione dei flussi di traffico regione di Dorfnest, incluso potenziamento delle capacità; separazione dei flussi di traffico Hürlistein, potenziamento delle capacità nodo di Effretikon, aumento delle prestazioni Bassersdorf-Effretikon-Winterthur,

16. regione di Winterthur: potenziamento delle capacità TössmühleWinterthur, aumento delle prestazioni nel nodo di Winterthur,

17. Winterthur-San Gallo: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,

18. Winterthur-Weinfelden: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,

19. Bellinzona-Locarno: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,

20. valle del Reno: potenziamento delle capacità, 21. Neuhausen-Sciaffusa: aumento delle prestazioni, 22. in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l'approvvigionamento elettrico delle ferrovie, misure di protezione contro l'inquinamento fonico e costruzione di impianti di ricovero.


Art. 5

Misure relative ad altre tratte L'Ufficio federale dei trasporti effettua pianificazioni volte a stabilire le possibilità di realizzazione e i costi di misure relative ad altre tratte della rete ferroviaria svizzera.


Art. 6

Misure di compensazione per il traffico regionale Se le misure di cui all'articolo 4 comportano inconvenienti per il traffico regionale, sono realizzate misure edili per ovviarvi.


Art. 7

Progettazione ed esecuzione 1

I gestori dell'infrastruttura progettano ed eseguono le misure per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria.

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2

La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori dell'infrastruttura per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni sono fissati in dettaglio gli obiettivi concernenti le capacità che devono essere messe a disposizione come anche le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l'organizzazione.

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Le convenzioni sottostanno all'approvazione del Consiglio federale.


Art. 8

Assegnazione di mandati I gestori dell'infrastruttura assegnano le commesse di forniture e di servizi come pure le commesse edili conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.


Art. 9

Ottimizzazione costante dei lavori Nella progettazione ed esecuzione dei lavori occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell'ottimizzazione aziendale e macroeconomica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell'evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.


Art. 10

Sviluppo ulteriore

1

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale entro il 2010 un progetto sullo sviluppo ulteriore dell'offerta e dell'infrastruttura ferroviaria in tutte le regioni del Paese.

2

In particolare, il Consiglio federale esamina le misure seguenti: a. intensificazione Piede meridionale del Giura, compresa la galleria di Ligerz; b. intensificazione Losanna-Ginevra;

c. accelerazione Lucerna-Zurigo, con la seconda galleria di base dello Zimmerberg;

d. cadenza semioraria Berna-Visp; e. potenziamento dell'offerta Bienne-Basilea e Bienne-Zurigo; f.

cadenza semioraria InterCity Zurigo-Coira; g. potenziamento dell'offerta Bienne-Delémont-Delle/Basilea; h. sgravio del traffico merci nella regione di Baden; i.

separazione dei flussi di traffico Basilea-Est; j. galleria

del

Wisenberg;

k. linee di accesso alla NFTA a sud e a nord; l. galleria di

Brütten;

m. Siviriez-Villars-sur-Glâne; n. seconda galleria dell'Heitersberg.

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3

La priorità è data ai progetti approvati in votazione popolare a livello federale e a quelli che, in base a una valutazione globale, hanno carattere urgente.

4

Le misure si basano su un'analisi della richiesta e dell'offerta effettuata secondo criteri aziendali ed economici.

5

Le misure sono finanziate con versamenti supplementari nel Fondo FTP.

6

Oltre al finanziamento previsto dal capoverso 5, per accelerare l'attuazione di queste misure il Consiglio federale esamina anche altre possibilità di finanziamento, segnatamente la conclusione di partenariati pubblico-privati.

Sezione 3: Finanziamento

Art. 11

Crediti d'impegno

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d'impegno necessari per le misure di cui agli articoli 4-6.


Art. 12

Modalità di finanziamento 1

Mediante il Fondo FTP la Confederazione mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.

2

Per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 4 lettera a sono impiegati i proventi dell'imposta sugli oli minerali conformemente all'articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera c della Costituzione federale.

3

Fatta salva l'approvazione dell'Ufficio federale dei trasporti, i gestori dell'infrastruttura possono concludere con i Cantoni interessati e terzi (partenariato pubblicoprivato) convenzioni concernenti il prefinanziamento delle misure di cui all'articolo 4 decise e finanziate dall'Assemblea federale.

Sezione 4: Vigilanza, rapporto e procedure

Art. 13

Vigilanza e controlli Il Consiglio federale assicura la vigilanza e i controlli sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria.


Art. 14

Rapporto 1 Il Consiglio federale informa annualmente l'Assemblea federale circa: a. lo stato dei lavori relativi allo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria; b. le spese in base ai crediti d'impegno stanziati; c. gli investimenti effettuati per le misure di cui agli articoli 4-6 e i relativi investimenti previsti nei quattro anni successivi.

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Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni esecutive concernenti la supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze relativi alle misure approvate.


Art. 15

Procedura e competenze La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all'esercizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 17 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 20094 3 RS

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DCF del 19 ago. 2009 (RU 2009 4224).

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Allegato

(art. 17)

Modifica del diritto vigente Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: 1. Legge federale del 19 dicembre 19865 concernente il progetto FERROVIA 2000

742.100. La modifica qui appresso è inserita nella LF menzionata.

6 RS

742.104. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

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