01.09.2023 - * / In Kraft
01.03.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 28.02.2022
01.05.2017 - 31.12.2021
01.10.2013 - 30.04.2017
01.01.2013 - 30.09.2013
01.03.2011 - 31.12.2012
01.12.2008 - 28.02.2011
01.07.2007 - 30.11.2008
01.01.2007 - 30.06.2007
01.07.2001 - 31.12.2006
01.04.2000 - 30.06.2001
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Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
sulla conservazione delle specie
(OCS)

del 19 agosto 1981 (Stato 15 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero, vista la convenzione del 3 marzo 19731 sul commercio internazionale delle specie di
fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (convenzione);
visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge del 9 marzo 19782 sulla protezione degli
animali (LPDA);
visto l'articolo 9 della legge del 20 giugno 19863 sulla caccia;
visti gli articoli 20 capoverso 3 e 24d capoverso 2 della legge federale del 1° luglio
19664 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),5 ordina:

Sezione 1: In generale

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza è applicabile all'importazione, al transito, all'esportazione e alla riesportazione attraverso la linea doganale e il confine svizzero, come anche al
collocamento nei depositi doganali e al prelevamento dai medesimi di:6 a.7

animali vivi e morti di specie non addomesticate e piante; b.

parti facilmente identificabili di questi animali e di queste piante, come anche prodotti da essi derivati; c.8

altre merci con giustificativo, imballaggio, marca o iscrizione da cui risulti
che si tratti di parti d'animali o di prodotti di animali secondo gli allegati I a
III della convenzione o di uccelli protetti in virtù della legge del 20 giugno
19869 sulla caccia.

RU 1981 1248 1

RS 0.453

2

RS 455

3

RS 922.0

4

RS 451

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000
312).

6

Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 1 dell'O del 29 feb. 1988 sulla caccia, in vigore dal 1° apr.
1988 (RS 922.01).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000
312).

8

Introdotta dall'art. 20 n. 1 dell'O del 29 feb. 1988 sulla caccia, in vigore dal 1° apr. 1988
(RS 922.01).

9

RS 922.0

453

Protezione della natura e del paesaggio 2

453

2

Il Dipartimento federale dell'economia10 compila un elenco di animali, piante e prodotti giusta il capoverso 1 lettere a e b.11 3

La presente ordinanza non è applicabile ai prestiti, alle donazioni o agli scambi extracommerciali di materiale animale e vegetale conservato, come anche di piante
vive, fra scienziati o istituti scientifici, in quanto: a.12 gli uomini di scienza o gli istituti scientifici interessati siano riconosciuti dall'Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale) e b.

gli esemplari siano provvisti di un'etichetta rilasciata dall'autorità competente.13 4

Il Dipartimento federale dell'economia stabilisce le condizioni per il riconoscimento di uomini di scienza e di istituti scientifici.


Art. 2

Definizioni

1

Nella presente ordinanza ricorrono le seguenti abbreviature: Convenzione: la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di
flora selvatiche minacciate di estinzione, conchiusa a Washington il 3 marzo 197314
e ratificata dal Consiglio federale il 9 luglio 1974; Servizio fitosanitario: Servizio fitosanitario federale (art. 28 dell'ordinanza del 30
novembre 199215 concernente la protezione delle essenze forestali nell'ambito della
circolazione transfrontiera delle merci);16 Commissione scientifica: l'autorità scientifica secondo l'articolo IX paragrafo 1 lettera b della convenzione; Centro di salvaguardia: un'istituzione designata dall'Ufficio federale17, dove sono
custoditi durevolmente animali vivi o piante confiscati.

2

Del rimanente sono utilizzati i termini giusta l'articolo 1 della convenzione.

10

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

11

Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 1 dell'O del 29 feb. 1988 sulla caccia, in vigore dal 1° apr.
1988 (RS 922.01).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000
312).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 1990 (RU 1990 867).

14

RS 0.453

15

RS 921.541

16

Nuovo testo giusta l'art. 43 n. 2 dell'O del 30 nov. 1992 sulla protezione delle essenze
forestali, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 921.541).

17

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU
2000 312). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Conservazione della specie 3

453

Sezione 2: Organizzazione

Art. 3

Organi di gestione

1 L'organo di gestione (art. IX cpv. 1 lett. a della convenzione) è l'Ufficio federale.18 2

L'Ufficio federale tratta con gli Stati contraenti e con la Segreteria designata nella convenzione (art. IX par. 2 della convenzione).

3

Gli organi di controllo confinari sono, per gli animali e i prodotti animali, il servizio veterinario di confine e, per le piante e i prodotti vegetali, il servizio fitosanitario
federale. Gli organi doganali sono incaricati dei controlli all'atto del collocamento
nei depositi doganali e del prelevamento dai medesimi; se necessario, ricorrono a un
veterinario di confine o a un controllore fitosanitario. Per i controlli all'interno del
Paese, gli organi di gestione possono far capo alle autorità cantonali.

4

Gli organi delle polizie cantonali e locali, come anche l'Amministrazione delle dogane e le imprese pubbliche di trasporto devono coadiuvare gli organi incaricati
dell'esecuzione della presente ordinanza nella loro attività ufficiale.

5

L'Ufficio federale19 può organizzare corsi d'istruzione per gli organi di controllo e, secondo il bisogno, far capo ad altri servizi.


Art. 4

Commissione scientifica 1

La commissione scientifica consta di sette a nove membri nominati dal Consiglio federale. Essa si compone di esperti in zoologia, botanica, tenuta di animali selvatici,
come anche di esperti della protezione zoologica e botanica della natura. Si autocostituisce.

2

Consiglia l'Ufficio federale su tutte le questioni relative alla convenzione e può ognora sottoporre ad essi suggerimenti riguardanti l'esecuzione della convenzione.

Sezione 3: Permessi

Art. 5

Obbligo del permesso

È necessario un permesso per: a.

l'importazione, l'esportazione e la riesportazione di esemplari delle specie
animali menzionate negli allegati I a III della convenzione; b.

l'importazione, l'esportazione e la riesportazione di esemplari delle specie
vegetali menzionate nell'allegato I della convenzione; c.

l'esportazione e la reimportazione degli esemplari delle specie vegetali menzionate nell'allegato II della convenzione; 18

Nuovo testo giusta l'art. 27 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1§ ago. 1998 (RU 1998
1822).

19

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU
2000 312). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Protezione della natura e del paesaggio 4

453

d.20 l'importazione, il transito, l'esportazione e la riesportazione di esemplari delle specie d'uccelli e di esemplari viventi di mammiferi protetti in virtù
della legge del 20 giugno 198621 sulla caccia; e.22 l'importazione di esemplari viventi delle specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi non menzionate negli allegati I a III della convenzione e non protette in virtù della legge sulla caccia;

f.23 il collocamento nei depositi doganali degli esemplari delle specie menzionate nell'allegato I della convenzione.

g.24 l'importazione di esemplari dei generi Cypripedium spp. e Nigritella spp.

(Orchidaceae).


Art. 6

Domande

Le domande di permesso devono essere inviate all'Ufficio federale.


Art. 7


25

Rilascio dei permessi 1

I permessi sono rilasciati, nel caso: a.26 dell'articolo 5 lettere a-c nonchè g se sono adempiuti i presupposti stabiliti nella convenzione;

b.

dell'articolo 5 lettere d ed e senz'altra formalità, con riserva delle limitazioni
previste nell'articolo 7a capoversi 2 a 7; c.

dell'articolo 5 lettera f se sono adempiuti i presupposti della convenzione richiesti per l'importazione.

1bis Chiunque intenda esportare esemplari contemplati dalla convenzione deve confermare di conoscere le disposizioni della convenzione e addurre inoltre la prova che
tali esemplari sono stati acquistati senza violare la convenzione.27 2

I permessi sono inoltre rilasciati senz'altra formalità per: a.

gli esemplari acquistati prima che la specie fosse stata iscritta in uno degli
allegati della convenzione, purché sia presentata un'attestazione corrispondente dello Stato d'esportazione o di riesportazione; b.

gli esemplari morti destinati all'uso personale o di trasloco, con riserva delle
limitazioni previste nella convenzione.

20

Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 1 dell'O del 29 feb. 1988 sulla caccia, in vigore dal 1° apr.
1988 (RS 922.01).

21

RS 922.0

22

Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 1 dell'O del 29 feb. 1988 sulla caccia, in vigore dal 1° apr.
1988 (RS 922.01).

23

Introdotta dall'art. 20 n. 1 dell'O del 29 feb. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RS 922.01).

24

Introdotta dal n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

25

Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 1 dell'O del 29 feb. 1988 sulla caccia, in vigore dal 1° apr.
1988 (RS 922.01).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000
312).

27

Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

Conservazione della specie 5

453

3

L'Ufficio federale può rilasciare permessi durevoli per l'importazione, l'esportazione e la riesportazione di date categorie di esemplari. I richiedenti devono:

a.

avere una sede d'affari in Svizzera o nei territori esteri annessi al territorio
doganale; e

b.

offrire ogni garanzia per l'osservanza delle prescrizioni della convenzione.

4

Le istallazioni per la conservazione e la cura di piante e animali vivi menzionati nell'allegato I della convenzione sono controllate conformemente alle raccomandazioni della commissione scientifica.

a28 Casi speciali

1

Se la sopravvivenza di una specie animale, protetta in virtù dell'allegato I della convenzione, dipende essenzialmente dalla tenuta in cattività, i presupposti del permesso
giusta l'articolo III della convenzione s'applicano anche se gli animali sono nati in
cattività. L'Ufficio federale allestisce un elenco delle specie che entrano in considerazione, dopo aver udito la commissione scientifica.

2

I permessi secondo l'articolo 5 lettera e per l'importazione di esemplari delle specie il cui habitat è limitato o il cui effettivo è esiguo possono essere subordinati alla presentazione di un permesso d'esportazione dell'organo di gestione o dell'autorità di
protezione della natura del Paese d'origine.

3

L'Ufficio federale può limitare l'importazione di animali vivi a determinate classi d'età e stagioni, se tale limitazione contribuisce alla conservazione della specie.

4

I criteri per le specie menzionate nell'allegato I della convenzione si applicano analogamente per l'importazione, il transito, l'esportazione e la riesportazione di
esemplari delle specie animali seguenti secondo l'articolo 5 lettera d: a.

tutti i mammiferi protetti, escluso lo stambecco; b.

tutti i podicipidi e le strolaghe; c.

l'airone purpureo, l'airone nano, la cicogna bianca; d.29 il cigno selvatico e il cigno minore, tutte le oche selvatiche, l'anitra marmorizzata, l'edredone di Steller, la moretta arlecchina, il gobbo rugginoso, il
fistione turco, la moretta tabaccata, tutte le specie di smerghi; e.

la femmina dell'urogallo, il francolino di monte, la coturnice, la quaglia; f.

tutti i rapaci diurni; g.

il re di quaglie, il chiurlo, il beccaccino; h.

gli strigiformi;

i.

il succiacapre, il martin pescatore, l'upupa; k.

il beccofrusone, la passera solitaria, il picchio muraiolo, l'averla grigia,
l'averla capirossa.

28

Introdotto dall'art. 20 n. 1 dell'O del 29 feb. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RS 922.01).

29

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 dic. 1997 sulla caccia, in vigore dal 1° apr. 1998
(RU 1998 708).

Protezione della natura e del paesaggio 6

453

5

Per gli esemplari di altre specie d'uccelli protetti in virtù della legge del 20 giugno 198630 sulla caccia e per lo stambecco, s'applicano per analogia i criteri validi per le
specie di cui nell'allegato II della convenzione.

6

L'Ufficio federale autorizza l'importazione, per successiva messa in libertà, di animali cacciabili a condizione che:

a.

vi acconsentano le autorità della caccia e della protezione della natura e del
paesaggio del Cantone cui sono destinati gli animali; b.

vi sia la garanzia che la sottospecie e l'ecotipo degli animali da importare
siano identici ai rappresentanti indigeni della specie; c.

gli animali siano catturati, custoditi, trasportati e preparati alla messa in libertà in modo da poter sopravvivere in un territorio di caccia aperto; d.

le condizioni di vita e le misure di protezione nella zona di messa in libertà
siano tali che un effettivo cacciabile possa svilupparsi e mantenersi; e.

non sia pregiudicato il mantenimento della diversità delle specie.

7

L'importazione di animali vivi, per la cui custodia è richiesto un permesso giusta l'articolo 6 della legge del 9 marzo 197831 sulla protezione degli animali o l'articolo
10 della legge sulla caccia, è autorizzata solamente se sono adempiuti i presupposti
per la loro custodia.

8

Al momento del transito sotto controllo doganale, gli esemplari di cui agli allegati I e II della Convenzione devono essere accompagnati da un permesso d'esportazione o
da un certificato corrispondente dello Stato esportatore; non è richiesta un'autorizzazione di transito secondo la presente ordinanza.32

Art. 8


33

Permessi e certificati esteri 1 I permessi e i certificati esteri sono accettati soltanto se corrispondono alle prescrizioni della convenzione e se attestano, senza lacune di contenuto, l'origine della
merce che accompagnano. L'originale o una traduzione autenticata ufficialmente
dev'essere redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

2 Al momento dell'importazione degli esemplari di cui all'articolo 5 lettera d occorre
presentare certificati rilasciati dalle competenti autorità della caccia e della protezione della natura che comprovano la legalità dell'acquisto.

30

RS 922.0

31

RS 455

32

Introdotto dal n. I dell'O del 23 mag. 1990 (RU 1990 867).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000
312).

Conservazione della specie 7

453

Sezione 4: Esecuzione all'atto dell'importazione, del transito,
dell'esportazione e della riesportazione nonché nei depositi doganali 34


Art. 9

Uffici doganali

Gli esemplari cui si applica la presente ordinanza devono essere importati, esportati
o riesportati attraverso gli uffici doganali designati dall'Ufficio federale, d'intesa con
la Direzione generale delle dogane.


Art. 10

Depositi doganali

Gli esemplari delle specie menzionate negli allegati I a III della Convenzione possono essere collocati nei depositi doganali soltanto se:35 a.

sono presentati i permessi o certificati esteri prescritti nella convenzione e b.36 per gli esemplari dell'allegato I, è stato accordato il permesso di cui all'articolo 5 lettera f.


Art. 11

Controlli materiali37 1

Gli esemplari destinati all'importazione, all'esportazione e alla riesportazione devono essere esaminati dagli organi di controllo prima dello sdoganamento.

2

All'atto del collocamento nei depositi doganali e del prelevamento dai medesimi, gli organi di controllo esaminano gli esemplari mediante prove a caso.

2bis

Al momento del transito gli organi di controllo possono effettuare controlli mediante prove a caso.38

2ter Gli organi di controllo possono esaminare gli invii sottoposti al controllo doganale e per i quali esistono documenti d'esportazione o di riesportazi one.39 3

Gli organi di controllo, per l'esercizio della loro attività, hanno accesso a tutti i locali, gli impianti e i veicoli contenenti animali, vegetali o prodotti che devono essere
controllati.


Art. 12

Compiti della persona soggetta all'obbligo della denunzia doganale40 1

La notificazione agli organi di controllo, il disimballaggio, la preparazione e la presentazione per il controllo, la presentazione dei documenti accompagnatori, come
pure il reimballaggio e il carico degli invii controllati, compete alla persona soggetta
all'obbligo della denunzia doganale.

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000
312).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 1990 (RU 1990 867).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 1990 (RU 1990 867).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000
312).

38

Introdotto dal n. I dell'O del 23 mag. 1990 (RU 1990 867).

39

Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

40

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU
2000 312). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Protezione della natura e del paesaggio 8

453

2

Su richiesta, quest'ultima41 deve mettere a disposizione gratuitamente agli organi di controllo i mezzi tecnici ausiliari o la manodopera necessari.


Art. 13


42

Controlli formali

1 Gli organi di controllo verificano l'esistenza dei documenti d'importazione,
d'esportazione e di riesportazione prescritti per l'invio da controllare, nonché la loro
conformità con quest'ultimo.

2 Su richiesta della persona soggetta all'obbligo della denunzia doganale, gli organi
doganali attestano l'esportazione o la riesportazione apponendo il timbro ufficiale
sui documenti d'esportazione o di riesportazione.


Art. 14


43

Periti

Gli organi di controllo, se sono in dubbio circa l'ammissibilità di un invio, informano l'Ufficio federale. Questo designa dei periti per i relativi chiarimenti.


Art. 15

Lasciapassare e rapporto di controllo Qualora un invio non dia luogo a contestazioni, gli organi di controllo stendono, a
nome dell'avente diritto all'importazione, un lasciapassare o un rapporto di con trollo.


Art. 16

Contestazioni

1 Gli invii non conformi alle prescrizioni, o per i quali esiste il fondato sospetto che
contengano esemplari messi illegalmente in commercio, sono contestati dagli organi
di controllo.44

2

Gli organi di controllo certificano la contestazione alla persona soggetta all'obbligo della denunzia doganale.


Art. 17


45

Rinvio, sequestro

1 Gli organi di controllo respingono gli invii contestati all'atto dell'importazione,
dell'esportazione, del transito o della riesportazione.

2 Gli invii sono sequestrati all'atto dell'importazione, dell'esportazione, del transito
o della riesportazione se: a.

un rinvio al mittente non è possibile; 41

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU
2000 312).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000
312).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000
312).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000
312).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000
312).

Conservazione della specie 9

453

b.

un rinvio è inammissibile per motivi inerenti alla protezione degli animali; c.

esiste il fondato sospetto che vi siano esemplari illegalmente in commercio; d.

al momento del transito mancano i documenti d'accompagnamento (art. 7a
cpv. 8).

3 Gli invii contestati nei depositi doganali vengono sequestrati oppure ritrasferiti
all'estero conformemente alle istruzioni degli organi di controllo.


Art. 18


46

Confisca

1 Gli esemplari sequestrati sono dapprima sistemati, sotto la vigilanza dell'Ufficio
federale, in un luogo da esso designato, a spese e rischio dell'importatore.

2 Nel caso in cui i documenti mancanti non vengano presentati entro un mese, o entro dieci giorni se si tratta del transito di esemplari vivi, l'Ufficio federale confisca
gli esemplari. Se le circostanze lo giustificano, questi termini possono essere prorogati.

3 Gli esemplari confiscati, previa consultazione del Paese d'esportazione, vengono
rispediti allo stesso a sue spese, oppure trasferiti in un centro di protezione o in un
altro luogo che l'Ufficio federale ritiene adeguato e conforme ai fini della convenzione.


Art. 19

Animali morti

L'Ufficio dispone degli animali morti che costituiscono parte di un invio importato
illecitamente o cosa senza padrone.

Sezione 5: 47 Esecuzione all'interno del Paese

Art. 20

Controllo degli effettivi 1 Chiunque pratica il commercio (art. I lett. c della convenzione) con esemplari di
cui agli allegati I a III deve tenere un controllo completo dei suoi effettivi. Tale controllo deve contenere tutte le indicazioni necessarie per provare che gli esemplari
messi in commercio sono stati importati o acquistati conformemente alle disposizioni
della convenzione.

2 Nel commercio di piante e di prodotti vegetali, gli esemplari riprodotti artificialmente delle specie menzionate nell'allegato II devono essere sottoposti ad un controllo degli effettivi solo se si tratta di specie esistenti allo stato naturale in Svizzera
oppure se il loro luogo d'origine è situato in un Paese extraeuropeo o in uno dei
Paesi dell'ex Unione Sovietica.

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000
312).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000
312).

Protezione della natura e del paesaggio 10

453

3 L'Ufficio federale o i servizi federali o cantonali da esso incaricati possono, in ogni
momento, esaminare i controlli degli effettivi. Per l'esercizio della loro attività
hanno accesso a tutti i locali e a tutte le installazioni contenenti animali, vegetali o
prodotti da controllare.

a Misure

1 Gli esemplari di cui agli allegati I a III, per i quali non sussiste alcun documento
valido o manca la prova del loro acquisto legale, possono essere sequestrati dagli
organi d'esecuzione o dagli organi di controllo. Il proprietario degli esemplari sequestrati deve procurarsi i documenti mancanti o addurre la prova entro il termine di
un mese.

2 Se, entro tale termine, i documenti richiesti non vengono prodotti e la prova
dell'acquisto legale non viene presentata, l'Ufficio federale confisca gli esemplari.
Se le circostanze lo giustificano, il termine può essere prorogato.

Sezione 6: Protezione giuridica

Art. 21


48

Opposizione

1 Contro la decisione degli organi di controllo, la persona soggetta all'obbligo della
denunzia doganale o l'importatore dell'invio contestato ha il diritto di muovere opposizione, per scritto, all'Ufficio federale al più tardi il giorno lavorativo successivo
a quello della notifica del motivo della contestazione.

2 L'opposizione non ha effetto sospensivo, a meno che esso venga riconosciuto
dall'Ufficio federale, a domanda dell'opponente. Del rimanente, alla procedura
d'opposizione è applicabile per analogia la legge federale sulla procedura
amministrativa49.


Art. 22

Ricorso

1

Le decisioni sull'opposizione e le decisioni di prima istanza dell'Ufficio federale possono essere impugnate con ricorso alla Commissione di ricorso DFE.50 2

Del rimanente sono applicabili le disposizioni generali della giurisdizione federale.

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000
312).

49

RS 172.021

50

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. n. 3 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, in vigore dal
1° gen. 1994 (RS 173.31).

Conservazione della specie 11

453

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 23


51

1 Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite secondo la legge del 1° ottobre
192552 sulle dogane, in quanto non siano applicabili l'articolo 28 LPDA o l'articolo
24 capoverso 1 lettera d LPN.

2 L'Amministrazione delle dogane esegue le decisioni penali su infrazioni giudicate
dall'Ufficio federale e la cui istruzione è assicurata dagli organi doganali.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 24


53

Modifica del diritto vigente Nell'allegato II dell'ordinanza del 5 marzo 196254 sulla protezione dei vegetali, le
seguenti merci sono stralciate dalla lista delle merci: Voce di tariffa

Designazione della merce Origine

Misure

ex 9705.0000

Collezioni ed esemplari per
collezioni di botanica OEPP
+ altre

in parte V/K


Art. 25

Disposizioni transitorie All'atto dell'entrata in vigore della presente ordinanza, i gestori di deposito devono
annunciare agli organi di controllo gli esemplari di cui agli allegati I a III della convenzione che, prima di tale entrata in vigore, erano stati collocati in un deposito doganale. Gli esemplari che non soddisfano i presupposti per l'importazione, indicati
nella convenzione, devono essere trasferiti all'estero entro sei mesi.


Art. 26

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1981.

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000
312).

52

RS 631.0

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000
312).

54

RS 916.20

Protezione della natura e del paesaggio 12

453

Allegato

Elenco
delle specie animali protette mediante iscrizione nell'allegato I della
convenzione sulla conservazione delle specie, la cui sopravvivenza dipende essenzialmente dalla tenuta in cattività e il cui commercio è limitato, giusta l'articolo III della convenzione sulla conservazione delle
specie

del 3 dicembre 1981 Mammalia

Bettongia penicillata
Lemur spp., ad eccezione di Lemur catta
Leontopithecus rosalia
Macaca silenus
Panthera leo persica
Equus przewalskii
Sus salvanius
Axis (= Hyelaphus) kuhli
Cervus eldi eldi
Cervus eldi siamensis
Dama mesopotamica
Oryx leucoryx
Ovis orientalis ophion
Aves

Geronticus eremita
Gymnogyps californianus
Falco punctatus
Grus americana
Amazona arausiaca
Amazona guildingii
Amazona imperialis
Amazona versicolor
Cyanopsitta spixii
Reptilia

Crocodylus siamensis