31.12.2024 - *
01.09.2023 - 30.12.2024 / En vigueur
03.08.2022 - 31.08.2023
02.02.2022 - 02.08.2022
01.01.2022 - 01.02.2022
01.02.2019 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.01.2019
07.02.2017 - 31.12.2018
01.05.2015 - 06.02.2017
01.01.2012 - 30.04.2015
01.10.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2008 - 31.12.2010
01.07.2007 - 31.12.2007
01.11.2006 - 30.06.2007
01.03.2005 - 31.10.2006
01.04.2003 - 28.02.2005
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1

Ordinanza
sulla durata del lavoro e del riposo
dei conducenti professionali di veicoli a motore
(Ordinanza per gli autisti; OLR 1)
del 19 giugno 1995 (Stato 22 ottobre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 103 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione
stradale1,

ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina la durata del lavoro, della guida e del riposo dei
conducenti professionali di veicoli a motore nonché i controlli cui essi sono assoggettati come pure gli obblighi dei datori di lavoro.


Art. 2

Definizioni

Nella presente ordinanza sono utilizzate le seguenti definizioni: a.

È conducente la persona che, anche se per breve tempo, conduce un veicolo
giusta l'articolo 3 capoverso 1; b.

È conducente indipendente la persona non al servizio di un datore di lavoro
o non assoggettata a rapporti di subordinazione e che decide da sé
dell'utilizzazione del veicolo (proprietario dell'azienda); se vi è dubbio (per
es. in caso di contratto di noleggio comprendente conducente e veicolo), è
determinante la situazione reale del rapporto d'impiego e non la designazione figurante su un eventuale contratto; sono pure considerati conducenti
indipendenti il coniuge del proprietario dell'azienda, i suoi ascendenti o
discendenti e i rispettivi coniugi come anche i figli del coniuge; c.

È lavoratore chi non è conducente indipendente, in particolare chi conduce
un veicolo al servizio di un datore di lavoro o è assoggettato a rapporti di
subordinazione;

d.

È datore di lavoro chi, in quanto proprietario dell'azienda o superiore, ha
facoltà di impartire ordini al conducente; e.

È durata del lavoro il tempo durante il quale il lavoratore deve tenersi a
disposizione del datore di lavoro; comprende anche il solo tempo di presenRU 1995 4031

1

RS 741.01

822.221

Tutela dei lavoratori 2

822.221

za, le pause inferiori a un quarto d'ora e, nel caso di equipaggio multiplo, il
tempo durante il quale il lavoratore circola come passeggero; la durata del
lavoro comprende inoltre il tempo durante il quale il lavoratore esercita
un'attività lucrativa presso un altro datore di lavoro; f.

È attività professionale, per il lavoratore il tempo di lavoro, per il conducente indipendente il tempo di guida nonché delle attività connesse con il
trasporto;

g.

È riposo ogni periodo ininterrotto di tempo di almeno 1 ora in cui il conducente può disporre liberamente del proprio tempo; h.

È una settimana il periodo di tempo tra lunedì ore 00.00 e domenica ore
24.00.

Sezione 2: Campo d'applicazione

Art. 3

Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli e combinazioni di
veicoli:

a.

per il trasporto di cose, il cui peso totale supera, secondo la licenza di circolazione, le 3,5 t; b.

per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un
numero di posti a sedere di oltre 8 persone.

2 Ai conducenti che circolano all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera la
presente ordinanza si applica nella misura in cui le convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera non prevedano prescrizioni più severe.

3 I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero devono
osservare soltanto le prescrizioni di cui agli articoli 5, 8 capoversi 1-3 e 5 nonché 912, 14 e 18 capoverso 1.

4 La presente ordinanza si applica ai datori di lavoro soltanto nella misura in cui essa
imponga loro esplicitamente obblighi.


Art. 4

Eccezioni

1 La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli: a.

con una velocità massima ammissibile di 30 km/h; b.

usati da esercito, polizia, servizio antincendio, protezione civile o per incarico di queste istanze; c.

usati dai servizi di nettezza urbana, canalizzazione e protezione contro i pericoli d'inondazione, dalle officine elettriche, del gas e centrali idriche, da
quelle per la manutenzione stradale, dai servizi di trasporto dei valori postali, dei telefoni e dei telegrafi, impiegati da radio e televisione nonché ai vei

O per gli autisti

3

822.221

coli utilizzati per la localizzazione di impianti per la ricezione o la trasmissione radiotelevisiva; d.

usati per il trasporto di persone nel traffico di linea, nella misura in cui la
lunghezza della linea non superi i 50 km; e.

impiegati nei servizi d'urgenza o per misure di salvataggio; f.

equipaggiati specialmente per compiti sanitari; g.

usati per trasporti di materiale da circo o per espositori; h.

equipaggiati specialmente per l'autosoccorso stradale; i.

con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori di riparazione e manutenzione, sono eseguite corse di prova o di trasferimento e che non sono
ancora in circolazione come nuovi o trasformati; k.

usati per trasporti non commerciali di cose, a scopi puramente privati; l.

usati per il trasporto del latte nelle aziende agricole e per la resa dei contenitori di latte o latticini a scopo di foraggio destinato a tali aziende; m.

assegnati soltanto al traffico interno di un'impresa, autorizzati a circolare su
strada pubblica soltanto con il permesso dell'autorità (art. 33 dell'ordinanza
del 20 novembre 19592 sull'assicurazione dei veicoli e art. 72 cpv. 1 lett. e
dell'ordinanza del 27 ottobre 19763 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC).

2 Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che
eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli: a.4

autoveicoli per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente,
hanno un numero di posti a sedere non superiore a 16; b.

combinazioni di veicoli per il trasporto di cose, nella misura in cui il peso
totale del veicolo trattore non superi le 3,5 t e, per i trattori a sella, nella
misura in cui il peso totale del convoglio non supera 5 t giusta la licenza di
circolazione;

c.

veicoli dell'amministrazione federale (art. 1 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del
31 marzo 19715 concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro
conducenti) utilizzati nell'amministrazione; d.

veicoli usati per il prestito di libri, giocattoli, esposizioni itineranti e analoghe, e a tale scopo specialmente equipaggiati; e.

veicoli usati per la scuola guida.

2bis Nel traffico interno, i conducenti che impiegano i veicoli di cui al capoverso 2
lettera a per il trasporto professionale di persone sottostanno all'ordinanza del 2

RS 741.31

3

RS 741.51

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3324).

5

RS 741.541

Tutela dei lavoratori 4

822.221

6 maggio 19816 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di
veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.7 3 Nel traffico interno la presente ordinanza non si applica ai conducenti che sottostanno alla legge dell'8 ottobre 19718 sulla durata del lavoro ed eseguono unicamente trasporti contemplati in detta legge. Se vengono eseguiti altri trasporti suppletivi, per la loro attività professionale complessiva essi devono rispettare le prescrizioni degli articoli 5-12 relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo e
gestire i mezzi di controllo giusta gli articoli 14-16.

4 Nel traffico interno la presente ordinanza non si applica ai conducenti che eseguono trasporti esclusivamente con trattori agricoli.9 Sezione 3: Periodi di guida, di lavoro, pause, periodi di riposo

Art. 5

Periodo di guida

1 Il periodo di guida tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale (periodo di guida giornaliero) non può superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può essere esteso a
10 ore due volte in una settimana.

2 Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente di un veicolo
adibito al trasporto di cose deve osservare un periodo di riposo settimanale secondo
l'articolo 11. Questo periodo di riposo settimanale può essere rinviato fino alla fine
del sesto giorno, nella misura in cui il periodo complessivo di guida nel corso dei sei
giorni non superi il massimo di sei periodi di guida giornalieri.

3 Dopo un massimo di dodici periodi di guida giornalieri, il conducente di un veicolo per il trasporto di persone deve osservare un periodo di riposo settimanale
secondo l'articolo 11. Questo periodo di riposo settimanale può essere rinviato fino
alla fine del dodicesimo giorno, nella misura in cui il periodo complessivo di guida
nel corso dei dodici giorni non superi il massimo di dodici periodi di guida giornalieri. Ai conducenti che trasportano persone nel traffico di linea internazionale si
applicano i limiti di cui nel capoverso 2.

4 Il periodo complessivo di guida non può superare 90 ore in un periodo di due settimane.


Art. 6

Durata massima della settimana lavorativa 1 La durata massima della settimana lavorativa del lavoratore è di 46 ore.

2 Se più persone si alternano al volante durante almeno tre giorni della settimana,
come conducenti, rispettivamente passeggeri (equipaggio multiplo), la durata massima della settimana lavorativa può raggiungere 53 ore.

6 RS

822.222

7

Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3324).

8

RS 822.21

9

Introdotto dal n. 4 dell'all. 1 all'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

O per gli autisti

5

822.221


Art. 7

Lavoro straordinario

1 La durata massima della settimana lavorativa (art. 6) può essere prolungata di 5 ore
di lavoro straordinario. Sono autorizzate 5 altre ore straordinarie per settimana in
caso di attività straordinarie e assai intense dell'azienda (per es. fluttuazioni stagionali). Tuttavia, il totale delle ore straordinarie prestate nel corso di un anno civile
non può superare 208 ore.

2 Se un lavoratore effettua in una settimana più di 5 ore straordinarie, il datore di
lavoro deve annunciarlo, ogni tre mesi, all'autorità di esecuzione, entro i 14 giorni
che seguono la fine del trimestre.

3 Il lavoro straordinario può essere compensato sia con un supplemento salariale ai
sensi del Codice delle obbligazioni10, sia con tempo libero della stessa durata. Una
tale compensazione deve aver luogo entro tre mesi a meno che il datore di lavoro e il
lavoratore non abbiano convenuto un termine più lungo; questo termine non può in
alcun caso superare i dodici mesi.


Art. 8

Pause

1 Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezzo il conducente deve osservare una pausa
di almeno 45 minuti. La pausa decade se inizia immediatamente dopo un periodo di
riposo giornaliero o settimanale.

2 La pausa di cui al capoverso 1 può essere suddivisa in pause di almeno 15 minuti
ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in
modo da assicurare l'osservanza del capoverso 1.

3 Durante le pause di cui ai capoversi 1 e 2, il conducente non può esercitare attività
professionale; è tuttavia permesso accompagnare la corsa in caso di equipaggio
multiplo e quando il veicolo, in caso di trasporto combinato, è sul traghetto o sul
treno.

4 Dopo un periodo di lavoro di 5 ore e mezzo, i lavoratori devono osservare una
pausa di lavoro ininterrotta di almeno 1 ora. Se la pausa inizia alla scadenza delle
5 ore e mezzo, sono sufficienti 30 minuti consecutivi.

5 Una pausa osservata secondo il capoverso 1 non è considerata periodo di riposo
giornaliero.


Art. 9

Periodo di riposo giornaliero 1 Per ogni periodo di 24 ore, il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive.

2 Il conducente può ridurre il periodo di riposo giusta il capoverso 1 a 9 ore consecutive al massimo tre volte per settimana se lo compensa con un periodo equivalente
di riposo prima della fine della settimana successiva.

3 Se non è ridotto conformemente al capoverso 2, il periodo di riposo può essere
preso in due o tre periodi separati nell'arco di 24 ore, nella misura in cui un periodo 10

RS 220

Tutela dei lavoratori 6

822.221

ammonti almeno a 8 ore consecutive e il periodo di riposo giornaliero complessivamente a 12 ore.

4 Se più persone si alternano al volante (equipaggio multiplo), ognuna di loro deve
avere, in ciascun periodo di 30 ore, un periodo minimo di riposo giornaliero complessivamente non inferiore a 8 ore consecutive.

5 Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo se questo è in sosta e provvisto di
una cuccetta.

6 Ciascun periodo di riposo preso come compensazione per la riduzione del riposo
giornaliero deve essere collegato con un altro periodo di riposo di almeno 8 ore. Su
richiesta del conducente il periodo di riposo deve essere concesso al suo domicilio o
nel luogo di stazionamento del veicolo.


Art. 10

Interruzione del riposo giornaliero in caso di trasporti combinati In caso di trasporti combinati, il conducente, in deroga all'articolo 9, può interrompere una sola volta il riposo giornaliero per caricare il veicolo su un convoglio ferroviario o un traghetto o scaricarlo, purché siano adempiute le seguenti condizioni: a.

la parte di riposo giornaliero fruita a terra deve essere immediatamente antecedente o successiva alla parte di riposo giornaliero fruita a bordo del traghetto o del convoglio ferroviario; b.

il periodo dell'interruzione compreso tra le due parti di riposo giornaliero
deve essere quanto possibile breve e non può in nessun caso eccedere 1 ora
prima del carico o dello scarico del veicolo o dal momento di abbandonare
traghetto o ferrovia, comprese eventuali formalità doganali; c.

durante le due parti del riposo giornaliero il conducente deve poter disporre
di un letto o di una cuccetta; d.

le due parti del riposo giornaliero devono essere aumentate insieme di almeno 2 ore rispetto al riposo giornaliero ininterrotto che il conducente dovrebbe prendere senza interruzione il giorno in questione secondo l'articolo 9.


Art. 11

Periodo di riposo settimanale 1 Nel corso di ogni settimana il conducente deve, a titolo di riposo settimanale, far sì
che un periodo di riposo giornaliero giusta l'articolo 9 sia esteso ad un totale di
45 ore consecutive complessive.

2 Il periodo di riposo settimanale di cui al capoverso 1 può essere ridotto ad un
minimo di 36 ore consecutive se preso al domicilio del conducente o nel luogo di
stazionamento del veicolo oppure a un minimo di 24 ore consecutive se preso in un
altro luogo.

3 Ogni riduzione conformemente al capoverso 2 è compensata con un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata.

4 Un periodo di riposo settimanale che inizi in una settimana e si prolunghi nella
settimana successiva può essere collegato a una di queste due settimane.

O per gli autisti

7

822.221

5 Il conducente di un veicolo per il trasporto di persone può, fatta eccezione per il
traffico di linea internazionale (art. 5 cpv. 3, 3° periodo), trasferire il periodo di
riposo settimanale alla settimana che segue quella in cui dovrebbe rispettare il riposo
settimanale e collegarla al periodo di riposo settimanale di tale seconda settimana.

6 Ciascun periodo di riposo preso come compensazione per la riduzione del riposo
settimanale deve essere collegato con un altro periodo di riposo di almeno otto ore.
Su richiesta del conducente il periodo di riposo deve essere concesso al suo domicilio o nel luogo di stazionamento del veicolo.


Art. 12

Deroghe in caso d'emergenza 1 Nella misura in cui la sicurezza del traffico lo consente, il conducente può derogare
alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo per raggiungere
un'area di stazionamento appropriata, nella misura in cui sia necessario a garantire
la sicurezza delle persone trasportate, del veicolo o del suo carico.

2 Il conducente deve menzionare sul disco dell'odocronografo genere e motivo della
deroga alle prescrizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo.

Sezione 4: Disposizioni sul controllo

Art. 13

Mezzi di controllo

Per controllare se i periodi di guida, i periodi di lavoro, le pause e i periodi di riposo
siano stati osservati (art. 5-11) occorrono segnatamente: a.

le indicazioni registrate dall'odocronografo e le iscrizioni che figurano sui
dischi dell'odocronografo; b.

le iscrizioni nel libretto di lavoro; c.

le iscrizioni nei rapporti giornalieri ad uso interno delle aziende e le date degli apparecchi di controllo del tempo di lavoro all'interno delle aziende; d.

le iscrizioni figuranti nel registro della durata del lavoro, della guida e del
riposo.


Art. 14

Odocronografo

1 Finché si trova nel veicolo o nelle sue vicinanze, il conducente deve, durante la sua
attività, mettere in funzione l'odocronografo e utilizzarlo costantemente in modo che
siano registrati puntualmente i periodi di guida, gli altri periodi di lavoro e le pause.
In caso di equipaggio multiplo, i conducenti devono utilizzare l'odocronografo in
modo che questi dati siano differenziati dall'apparecchio per ciascun conducente.

2 Se non si trova nelle vicinanze del veicolo e non è in grado di utilizzare l'odocronografo, il conducente deve iscrivere sul disco i dati pertinenti, a mano o in altro
modo idoneo, in maniera leggibile. Le iscrizioni fatte a mano non devono pregiudicare le registrazioni dell'apparecchio.

Tutela dei lavoratori 8

822.221

3 Nessun disco deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale
è destinato.

4 Il conducente deve apportare sul disco le seguenti indicazioni: a.

prima di inserire il disco:
1.

cognome e nome nonché numero di targa del veicolo impiegato; 2.

stato del contachilometri prima della corsa; b.

prima di inserire e dopo aver estratto il disco: data e luogo; c.

dopo estrazione del disco, terminata l'ultima corsa della giornata: il nuovo
stato del contachilometri e il totale dei chilometri percorsi; d.

in caso di cambio di veicolo durante la giornata: lo stato del contachilometri
del veicolo precedente e di quello successivo: e.

eventualmente l'ora del cambio di veicolo.

5 In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, il conducente,
qualora non siano più registrati correttamente i dati relativi ai periodi di lavoro, di
guida e di riposo, deve annotarli sul disco oppure su un foglio speciale da accludere
al disco.

6 Il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all'autorità
d'esecuzione i dischi della settimana in corso come anche il disco dell'ultimo giorno
della precedente settimana durante la quale ha guidato; i dischi non più utilizzati
devono essere resi al datore di lavoro perché li conservi (art. 18 cpv. 3).

7 Il conducente deve recare nel veicolo un numero sufficiente di dischi vuoti omologati per l'apparecchio corrispondente. Non può utilizzare dischi sporchi o deteriorati; i dischi devono essere adeguatamente protetti. Nel caso di deterioramenti di un
disco contenente registrazioni, questo deve essere accluso al disco di riserva utilizzato per la sostituzione.

8 Il datore di lavoro deve mettere gratuitamente a disposizione del lavoratore i dischi
e, a richiesta, consegnargli una copia dei dischi utilizzati.


Art. 15

Libretto di lavoro

1 Il lavoratore compila un libretto di lavoro indicante la durata del suo lavoro, se: a.

non gli è dato di provarla con altri mezzi di controllo (dischi dell'odocronografo, rapporti giornalieri, apparecchi di controllo del tempo di lavoro); o b.

non esercita un'attività secondo un orario fisso di lavoro.

2 Il lavoratore può utilizzare soltanto un libretto di lavoro alla volta, anche se è
occupato presso più di un datore di lavoro. Il libretto di lavoro è personale e non trasferibile.

3 Il datore di lavoro deve procurarsi il libretto di lavoro presso l'autorità di esecuzione e consegnarlo gratuitamente al lavoratore. Il libretto di lavoro deve essere
riconsegnato al datore di lavoro quando tutte le pagine sono riempite oppure se è
posto fine al rapporto di lavoro.

O per gli autisti

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4 Al più tardi il primo giorno di lavoro della settimana successiva o, in caso di corse
all'estero, dopo il rientro in Svizzera, il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro i mezzi di controllo per provare il tempo di lavoro (originali perforati del foglio
settimanale del libretto di lavoro, rapporti ad uso interno dell'azienda).


Art. 16

Registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo 1 Mediante i mezzi di controllo disponibili, il datore di lavoro si accerta in continuazione che siano state osservate le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e
del riposo. A tale scopo iscrive in un registro, per ogni lavoratore, le seguenti indicazioni: a.

il periodo di guida giornaliero; b.

la durata complessiva del lavoro giornaliero e settimanale; c.

il numero delle ore straordinarie prestate e compensate o rimunerate nel corso di una settimana nonché complessivamente nell'anno civile; d.

i giorni di riposo settimanali e, in caso di eventuale ripartizione del riposo, la
durata dei periodi parziali di riposo; e.

il tempo eventualmente dedicato a un impiego presso altri datori di lavoro.

2 I conducenti indipendenti indicano in un registro il periodo di guida giornaliero e
quello del riposo settimanale e, in caso di eventuale suddivisione, la durata dei
periodi parziali di riposo.

3 Per i conducenti il cui periodo di guida giornaliero è manifestamente inferiore a
7 ore, secondo il controllo sommario dei dischi dell'odocronografo, non è necessario
iscrivere nel registro la durata della guida.

4 Al più tardi alla fine della settimana, il registro previsto nei capoversi 1 e 2 deve
contenere tutte le iscrizioni relative alla penultima settimana. Per i conducenti che
svolgono l'attività all'estero il registro deve essere compilato appena possibile dopo
il rientro in Svizzera.

5 Il datore di lavoro che fa tenere il registro da terzi è responsabile dell'esattezza
delle iscrizioni.

6 L'autorità di esecuzione può dispensare dal compilare il registro dei periodi di
lavoro, di guida e di riposo secondo i capoversi 1 e 2 il conducente che esercita
l'attività professionale secondo un orario quotidiano invariabile, che escluda ogni
infrazione delle prescrizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo. La corrispondente decisione di dispensa, la cui validità è limitata a un anno, menziona
l'orario e il nome del conducente ed eventualmente del datore di lavoro; non può essere prorogata se, durante il periodo di dispensa, il conducente ha effettuato oltre
20 corse all'infuori dell'orario. La durata di un eventuale superamento della durata
settimanale massima di lavoro (art. 6 cpv. 1) deve essere fissata per scritto.

Tutela dei lavoratori 10

822.221


Art. 17

Altri obblighi del datore di lavoro e del conducente 1 Il datore di lavoro deve ripartire l'attività professionale del conducente in modo
che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della
guida e del riposo. Se il lavoro attribuitogli potesse causare una violazione di tali
disposizioni, il conducente deve informare tempestivamente il datore di lavoro.

2 Il datore di lavoro deve vegliare a che il lavoratore osservi le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo, tenga correttamente i mezzi di controllo e
glieli consegni per tempo.

3 Il datore di lavoro tiene un elenco comprendente i nomi dei conducenti, il loro
indirizzo e la loro data di nascita nonché l'eventuale numero dei libretti di lavoro.

4 Il salario dei lavoratori non può essere calcolato in base alle distanze percorse, al
volume delle merci trasportate o ad altre prestazioni che compromettono la sicurezza
della circolazione stradale.


Art. 18

Obbligo d'informazione 1 Datori di lavoro e conducenti devono comunicare all'autorità di esecuzione tutte le
informazioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza e ai controlli.

2 Datori di lavoro e conducenti indipendenti devono permettere all'autorità di esecuzione di accedere all'azienda e di procedere ai necessari chiarimenti.

3 Datori di lavoro e conducenti indipendenti devono conservare per un anno, presso
la sede dell'azienda:

a.

i dischi dell'odocronografo (art. 14); b.

i fogli settimanali del libretto di lavoro, prove equivalenti e i libretti di lavoro riempiti (art. 15); c.

il registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo (art. 16); d.

eventuali decisioni di dispensa (art. 16 cpv. 6).

4 Le succursali che dispongono di veicoli in maniera autonoma conservano questi
documenti nella propria sede.

5 Su richiesta, i documenti devono essere presentati o inviati all'autorità di esecuzione.

Sezione 5: Disposizioni speciali

Art. 19

Apprendisti conducenti di autocarri 1 La durata quotidiana del lavoro dell'apprendista conducente di autocarri (art. 5
cpv. 2 OAC11) non può superare 9 ore al giorno; il tempo dedicato ai corsi obbligatori d'apprendista è considerato tempo di lavoro. Il tempo di lavoro deve essere 11

RS 741.51

O per gli autisti

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compreso tra le ore 05.00 e le 22.00. Il periodo di riposo giornaliero giusta l'articolo
9 capoverso 1 non può essere ridotto.

2 Gli apprendisti e gli istruttori sottostanno alle prescrizioni in materia di controllo
conformemente all'articolo 15.

3 Durante le corse di guida d'apprendista, l'istruttore iscrive le sue iniziali, accanto
al nome dell'apprendista, sul disco dell'odocronografo.

4 Le corse di guida degli apprendisti sono pure considerate periodo di guida per
l'istruttore.


Art. 20

Conducenti a titolo accessorio 1 I conducenti la cui attività professionale sottostà soltanto parzialmente alla presente ordinanza (conducenti a titolo accessorio) non hanno il diritto, nella loro attività
professionale complessiva, di superare i limiti fissati nella presente ordinanza.

2 Il datore di lavoro che impiega conducenti a titolo accessorio deve accertarsi che il
lavoratore non superi questi limiti.

3 Per i conducenti impiegati a titolo accessorio, che all'infuori di tale occupazione
non esercitano altra attività lucrativa in qualità di lavoratore, quali contadini, studenti e casalinghe, l'autorità di esecuzione stabilisce un numero di ore come base di
durata del lavoro, nella misura in cui ciò s'imponga a causa dell'occupazione nella
loro professione principale.

Sezione 6: Disposizioni penali e perseguimento penale

Art. 21

Disposizioni penali

1 Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida, delle pause e
del riposo (art. 5-11) è punito con l'arresto o con la multa.

2 È punito con l'arresto o con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo
(art. 14-18), in particolare chi: a.

non fa uso dei mezzi di controllo (art. 13) oppure non li usa correttamente; b.

non mantiene in funzione l'odocronografo, lo adopera scorrettamente o falsifica le registrazioni; c.

fa iscrizioni inveritiere o incomplete su un documento di controllo, per
esempio sui dischi dell'odocronografo o nel registro della durata del lavoro,
della guida e del riposo, oppure ne rende difficile la lettura; d.

ostacola l'autorità di esecuzione nell'attività di controllo, le rifiuta l'accesso
all'azienda o la consegna dei documenti di controllo o le informazioni
necessarie oppure le rilascia informazioni inveritiere.

3 Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare secondo le
disposizioni speciali (art. 19-20) è punito con l'arresto o con la multa.

Tutela dei lavoratori 12

822.221

4 Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi
della presente ordinanza oppure non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità,
è passibile della stessa pena inflitta al conducente. Il giudice può attenuare la pena
per il lavoratore o esentarlo da una pena se le circostanze lo giustificano.


Art. 22

Perseguimento penale

1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Oltre al Cantone nel quale è stata commessa l'infrazione è competente anche il Cantone che l'accerta.

2 Il perseguimento penale deve essere portato a conoscenza dell'autorità di esecuzione del Cantone nel quale il veicolo è immatricolato.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 23

Compiti dei Cantoni

1 I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi designano le autorità competenti
per l'esecuzione e presentano ogni due anni rapporto all'Ufficio federale delle strade
(USTRA)12.

2 L'autorità di esecuzione effettua controlli sulla strada e nelle aziende. Il Dipartimento federale dell'ambiente, die trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC)13 ne stabilisce il numero minimo.

3 I controlli delle aziende sono effettuati presso la sede sociale dell'azienda o nelle
succursali (art. 18 cpv. 4). Se la sede sociale dell'azienda non è ubicata nel Cantone
in cui è immatricolato il veicolo, il Cantone d'immatricolazione informa l'autorità
competente per il controllo dell'azienda.

4 L'autorità di esecuzione stabilisce un elenco delle aziende aventi la sede sociale o
una succursale nel Cantone. Tiene un elenco dei libretti di lavoro rilasciati a ciascuna azienda.

5 L'autorità di esecuzione ha l'obbligo di esaminare le denuncie per inosservanza
alla presente ordinanza e, se risultano giustificate, di prendere i provvedimenti
necessari.


Art. 24

Compiti della Confederazione 1 Il DATEC può emanare istruzioni generali per l'esecuzione della presente ordinanza.

2 Nel caso particolare, l'USTRA può autorizzare, per motivi impellenti, deroghe a
singole disposizioni.

12

Nuova espressione giusta l'art. 1 n. 21 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1998 1796).

13

Nuova espressione giusta l'art. 1 n. 21 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1998 1796).

O per gli autisti

13

822.221

Sezione 8: Disposizioni transitorie

Art. 25

Odocronografo per settimana 1 L'utilizzazione di mazzi settimanali di dischi in odocronografi per settimana è
autorizzata soltanto nel traffico interno e fino al 30 settembre 1998.

2 Il mazzo completo dev'essere inserito il primo giorno della settimana prima della
presa in consegna del veicolo; sul primo disco vengono registrati i dati giusta l'articolo 14 capoverso 4, ad eccezione della località (lett. b).

3 Alla fine della settimana, il conducente toglie l'intero mazzo dei dischi e iscrive
nel primo disco il nuovo stato del contachilometri e il totale dei chilometri percorsi
nonché sugli altri dischi il nome.

4 I mazzi settimanali sono conservati ordinati secondo i veicoli.


Art. 26

Odocronografo per equipaggi multipli 1 Gli odocronografi che iscrivono su un unico disco i dati per due conducenti possono essere usati fino al 30 settembre 1998 per corse con equipaggi multipli.

2 In caso di equipaggio multiplo, i dati giusta l'articolo 14 capoverso 4 devono essere iscritti sul disco singolarmente per ogni conducente; i dischi sono conservati
ordinati secondo i veicoli.


Art. 27

Conducenti di autoveicoli leggeri adibiti al trasporto di cose Per i conducenti di autoveicoli leggeri adibiti al trasporto di cose ai quali la presente
ordinanza si applica soltanto per i trasporti internazionali (art. 3 cpv. 1 lett. a in
combinazione con art. 4 cpv. 2 lett. b), l'ordinanza vale a partire dal 1° ottobre 1998.


Art. 28

Odocronografi UE

Per i conducenti di autoveicoli che, a partire dal 1° luglio 1995, sono equipaggiati
con un nuovo odocronografo giusta l'articolo 100 capoverso 2 dell'ordinanza del
19 giugno 199514 sulle esigenze tecniche per i veicoli stradali, le disposizioni sul
controllo contenute nella sezione 4 valgono a partire dalla data dell'installazione.

Sezione 9: Entrata in vigore

Art. 29

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.

14

RS 741.41

Tutela dei lavoratori 14

822.221