31.12.2024 - *
01.09.2023 - 30.12.2024 / En vigueur
03.08.2022 - 31.08.2023
02.02.2022 - 02.08.2022
01.01.2022 - 01.02.2022
01.02.2019 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.01.2019
07.02.2017 - 31.12.2018
01.05.2015 - 06.02.2017
01.01.2012 - 30.04.2015
01.10.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2008 - 31.12.2010
01.07.2007 - 31.12.2007
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1

Ordinanza

sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore1 del 19 giugno 1995 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 103 della legge del 19 dicembre 19582 sulla circolazione
stradale, ordina: Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina la durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore nonché i controlli cui essi sono assoggettati come pure gli obblighi dei datori di lavoro.


Art. 2

Definizioni

Nella presente ordinanza sono utilizzate le seguenti definizioni: a. È

conducente la persona che, anche se per breve tempo, conduce un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1; b. È

conducente indipendente la persona non al servizio di un datore di lavoro o non assoggettata a rapporti di subordinazione e che decide da sé dell'utilizzazione del veicolo (proprietario dell'azienda); se vi è dubbio (per es. in caso di contratto di noleggio comprendente conducente e veicolo), è determinante la situazione reale del rapporto d'impiego e non la designazione figurante su un eventuale contratto; sono pure considerati conducenti indipendenti il coniuge del proprietario dell'azienda, i suoi ascendenti o discendenti e i rispettivi coniugi come anche i figli del coniuge; c. È

lavoratore chi non è conducente indipendente, in particolare chi conduce un veicolo al servizio di un datore di lavoro o è assoggettato a rapporti di subordinazione; d. È

datore di lavoro chi, in quanto proprietario dell'azienda o superiore, ha facoltà di impartire ordini al conducente; RU 1995 4031

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

2

RS 741.01

822.221

Tutela dei lavoratori 2

822.221

e. È

durata del lavoro il tempo durante il quale il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro; comprende anche il solo tempo di presenza, le pause inferiori a un quarto d'ora e, nel caso di equipaggio multiplo, il tempo durante il quale il lavoratore circola come passeggero; la durata del lavoro comprende inoltre il tempo durante il quale il lavoratore esercita un'attività lucrativa presso un altro datore di lavoro;

f. È

attività professionale, per il lavoratore il tempo di lavoro, per il conducente indipendente il tempo di guida nonché delle attività connesse con il trasporto; g. È

riposo ogni periodo ininterrotto di tempo di almeno 1 ora in cui il conducente può disporre liberamente del proprio tempo;

h. È

una

settimana il periodo di tempo tra lunedì ore 00.00 e domenica ore 24.00.

Sezione 2: Campo d'applicazione

Art. 3

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli e combinazioni di veicoli:

a. per il trasporto di cose, il cui peso totale supera, secondo la licenza di circolazione, le 3,5 t;

b. per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere di oltre 8 persone.

2

Ai conducenti che circolano all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera la presente ordinanza si applica nella misura in cui le convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera non prevedano prescrizioni più severe.

3

I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero devono osservare

soltanto le prescrizioni di cui agli articoli 5, 8 capoversi 1-3 e 5 nonché agli articoli 9-12, 14-14c e 18 capoverso 1.3 4 La presente ordinanza si applica ai datori di lavoro, alle aziende e alle officine soltanto nella misura in cui singole disposizioni lo prevedano espressamente.4

Art. 4

Eccezioni

1

La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli: a. con una velocità massima ammissibile di 30 km/h; b. usati da esercito, polizia, servizio antincendio, protezione civile o per incarico di queste istanze;

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

O sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore 3

822.221

c. usati dai servizi di nettezza urbana, canalizzazione e protezione contro i pericoli d'inondazione, dalle officine elettriche, del gas e centrali idriche, da quelle per la manutenzione stradale, dai servizi di trasporto dei valori postali, dei telefoni e dei telegrafi, impiegati da radio e televisione nonché ai veicoli utilizzati per la localizzazione di impianti per la ricezione o la trasmissione radiotelevisiva;

d. usati per il trasporto di persone nel traffico di linea, nella misura in cui la lunghezza della linea non superi i 50 km; e. impiegati nei servizi d'urgenza o per misure di salvataggio; f.

equipaggiati specialmente per compiti sanitari; g. usati per trasporti di materiale da circo o per espositori; h. equipaggiati specialmente per l'autosoccorso stradale; i.

con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori di riparazione e manutenzione, sono eseguite corse di prova o di trasferimento e che non sono ancora in circolazione come nuovi o trasformati; k. usati per trasporti non commerciali di cose, a scopi puramente privati; l.

usati per il trasporto del latte nelle aziende agricole e per la resa dei contenitori di latte o latticini a scopo di foraggio destinato a tali aziende; m. assegnati soltanto al traffico interno di un'impresa, autorizzati a circolare su strada pubblica soltanto con il permesso dell'autorità (art. 33 dell'O del 20 nov. 19595 sull'assicurazione dei veicoli e art. 72 cpv. 1 lett. e dell'O del 27 ott. 19766 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC).

2

Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli: a.7 autoveicoli per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere non superiore a 16; b. combinazioni di veicoli per il trasporto di cose, nella misura in cui il peso totale del veicolo trattore non superi le 3,5 t e, per i trattori a sella, nella misura in cui il peso totale del convoglio non supera 5 t giusta la licenza di circolazione;

c.8 veicoli dell'amministrazione federale (art. 2 cpv. 1 dell'O del 23 feb. 20059 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti); d. veicoli usati per il prestito di libri, giocattoli, esposizioni itineranti e analoghe, e a tale scopo specialmente equipaggiati; e. veicoli usati per la scuola guida.

5

RS 741.31

6

RS 741.51

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3324).

8

Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (RS 514.31).

9 RS

514.31

Tutela dei lavoratori 4

822.221

2bis

Nel traffico interno, i conducenti che impiegano i veicoli di cui al capoverso 2 lettera a per il trasporto professionale di persone sottostanno all'ordinanza del 6 maggio 198110 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.11 3 Nel traffico interno la presente ordinanza non si applica ai conducenti che sottostanno alla legge dell'8 ottobre 197112 sulla durata del lavoro ed eseguono unicamente trasporti contemplati in detta legge. Se vengono eseguiti altri trasporti suppletivi, per la loro attività professionale complessiva essi devono rispettare le prescrizioni degli articoli 5-12 relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo e gestire i mezzi di controllo giusta gli articoli 14-16.

4

Nel traffico interno la presente ordinanza non si applica ai conducenti che eseguono trasporti esclusivamente con trattori agricoli.13 Sezione 3: Periodi di guida, di lavoro, pause, periodi di riposo

Art. 5

Periodo di guida

1

Il periodo di guida tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale (periodo di guida giornaliero) non può superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può essere esteso a 10 ore due volte in una settimana.

2

Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose deve osservare un periodo di riposo settimanale secondo l'articolo 11. Questo periodo di riposo settimanale può essere rinviato fino alla fine del sesto giorno, nella misura in cui il periodo complessivo di guida nel corso dei sei giorni non superi il massimo di sei periodi di guida giornalieri.

3

Dopo un massimo di dodici periodi di guida giornalieri, il conducente di un veicolo per il trasporto di persone deve osservare un periodo di riposo settimanale secondo l'articolo 11. Questo periodo di riposo settimanale può essere rinviato fino alla fine del dodicesimo giorno, nella misura in cui il periodo complessivo di guida nel corso dei dodici giorni non superi il massimo di dodici periodi di guida giornalieri. Ai conducenti che trasportano persone nel traffico di linea internazionale si applicano i limiti di cui nel capoverso 2.

4

Il periodo complessivo di guida non può superare 90 ore in un periodo di due settimane.


Art. 6

Durata massima della settimana lavorativa 1

La durata massima della settimana lavorativa del lavoratore è di 46 ore.

10 RS 822.222 11 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3324).

12

RS 822.21

13 Introdotto dal n. 4 dell'all. 1 all'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

O sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore 5

822.221

2

Se più persone si alternano al volante durante almeno tre giorni della settimana, come conducenti, rispettivamente passeggeri (equipaggio multiplo), la durata massima della settimana lavorativa può raggiungere 53 ore.


Art. 7

Lavoro straordinario

1

La durata massima della settimana lavorativa (art. 6) può essere prolungata di 5 ore di lavoro straordinario. Sono autorizzate 5 altre ore straordinarie per settimana in caso di attività straordinarie e assai intense dell'azienda (per es. fluttuazioni stagionali).

Tuttavia, il totale delle ore straordinarie prestate nel corso di un anno civile non può superare 208 ore.

2

Se un lavoratore effettua in una settimana più di 5 ore straordinarie, il datore di lavoro deve annunciarlo, ogni tre mesi, all'autorità di esecuzione, entro i 14 giorni che seguono la fine del trimestre.

3

Il lavoro straordinario può essere compensato sia con un supplemento salariale ai sensi del Codice delle obbligazioni14, sia con tempo libero della stessa durata. Una tale compensazione deve aver luogo entro tre mesi a meno che il datore di lavoro e il lavoratore non abbiano convenuto un termine più lungo; questo termine non può in alcun caso superare i dodici mesi.


Art. 8

Pause

1

Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezzo il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti. La pausa decade se inizia immediatamente dopo un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

2

La pausa di cui al capoverso 1 può essere suddivisa in pause di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l'osservanza del capoverso 1.

3

Durante le pause di cui ai capoversi 1 e 2, il conducente non può esercitare attività professionale; è tuttavia permesso accompagnare la corsa in caso di equipaggio multiplo e quando il veicolo, in caso di trasporto combinato, è sul traghetto o sul treno.

4

Dopo un periodo di lavoro di 5 ore e mezzo, i lavoratori devono osservare una pausa di lavoro ininterrotta di almeno 1 ora. Se la pausa inizia alla scadenza delle 5 ore e mezzo, sono sufficienti 30 minuti consecutivi.

5

Una pausa osservata secondo il capoverso 1 non è considerata periodo di riposo giornaliero.


Art. 9

Periodo di riposo giornaliero 1

Per ogni periodo di 24 ore, il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive.

14

RS 220

Tutela dei lavoratori 6

822.221

2

Il conducente può ridurre il periodo di riposo giusta il capoverso 1 a 9 ore consecutive al massimo tre volte per settimana se lo compensa con un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva.

3

Se non è ridotto conformemente al capoverso 2, il periodo di riposo può essere preso in due o tre periodi separati nell'arco di 24 ore, nella misura in cui un periodo ammonti almeno a 8 ore consecutive e il periodo di riposo giornaliero complessivamente a 12 ore.

4

Se più persone si alternano al volante (equipaggio multiplo), ognuna di loro deve avere, in ciascun periodo di 30 ore, un periodo minimo di riposo giornaliero complessivamente non inferiore a 8 ore consecutive.

5

Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo se questo è in sosta e provvisto di una cuccetta.

6

Ciascun periodo di riposo preso come compensazione per la riduzione del riposo giornaliero deve essere collegato con un altro periodo di riposo di almeno 8 ore. Su richiesta del conducente il periodo di riposo deve essere concesso al suo domicilio o nel luogo di stazionamento del veicolo.


Art. 10

Interruzione del riposo giornaliero in caso di trasporti combinati In caso di trasporti combinati, il conducente, in deroga all'articolo 9, può interrompere una sola volta il riposo giornaliero per caricare il veicolo su un convoglio ferroviario o un traghetto o scaricarlo, purché siano adempiute le seguenti condizioni: a. la parte di riposo giornaliero fruita a terra deve essere immediatamente antecedente o successiva alla parte di riposo giornaliero fruita a bordo del traghetto o del convoglio ferroviario;

b. il periodo dell'interruzione compreso tra le due parti di riposo giornaliero deve essere quanto possibile breve e non può in nessun caso eccedere 1 ora prima del carico o dello scarico del veicolo o dal momento di abbandonare traghetto o ferrovia, comprese eventuali formalità doganali; c. durante le due parti del riposo giornaliero il conducente deve poter disporre di un letto o di una cuccetta; d. le due parti del riposo giornaliero devono essere aumentate insieme di almeno 2 ore rispetto al riposo giornaliero ininterrotto che il conducente dovrebbe prendere senza interruzione il giorno in questione secondo l'articolo 9.


Art. 11

Periodo di riposo settimanale 1

Nel corso di ogni settimana il conducente deve, a titolo di riposo settimanale, far sì che un periodo di riposo giornaliero giusta l'articolo 9 sia esteso ad un totale di 45 ore consecutive complessive.

2

Il periodo di riposo settimanale di cui al capoverso 1 può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso al domicilio del conducente o nel luogo di stazionamento del veicolo oppure a un minimo di 24 ore consecutive se preso in un altro luogo.

O sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore 7

822.221

3

Ogni riduzione conformemente al capoverso 2 è compensata con un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata.

4

Un periodo di riposo settimanale che inizi in una settimana e si prolunghi nella settimana successiva può essere collegato a una di queste due settimane.

5

Il conducente di un veicolo per il trasporto di persone può, fatta eccezione per il traffico di linea internazionale (art. 5 cpv. 3, 3° periodo), trasferire il periodo di riposo settimanale alla settimana che segue quella in cui dovrebbe rispettare il riposo settimanale e collegarla al periodo di riposo settimanale di tale seconda settimana.

6

Ciascun periodo di riposo preso come compensazione per la riduzione del riposo settimanale deve essere collegato con un altro periodo di riposo di almeno otto ore. Su richiesta del conducente il periodo di riposo deve essere concesso al suo domicilio o nel luogo di stazionamento del veicolo.


Art. 12

Deroghe in caso d'emergenza 1

Nella misura in cui la sicurezza del traffico lo consente, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo per raggiungere un'area di stazionamento appropriata, nella misura in cui sia necessario a garantire la sicurezza delle persone trasportate, del veicolo o del suo carico.

2

Il conducente deve menzionare sul disco per l'odocronografo analogico e su un foglio speciale per l'odocronografo digitale genere e motivo della deroga alle prescrizioni relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo. L'articolo 14b capoverso 4 si applica per analogia.15 Sezione 4: Disposizioni sul controllo

Art. 13


16

Mezzi di controllo

Per controllare se i periodi di guida, i periodi di lavoro, le pause e i periodi di riposo siano stati osservati (art. 5-11) occorrono segnatamente: a. le indicazioni registrate dall'odocronografo analogico e le iscrizioni che figurano sui dischi dell'odocronografo; b. le indicazioni registrate dall'odocronografo digitale e le copie stampate datate e firmate dal conducente; c. le carte per l'odocronografo (art. 13a cpv. 1); d. i dati trasferiti, nel rispetto dell'integrità dei dati, dall'odocronografo digitale nonché dalle carte per l'odocronografo su supporti di memoria esterni; 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

Tutela dei lavoratori 8

822.221

e. le iscrizioni nel libretto di lavoro; f.

le iscrizioni nei rapporti giornalieri ad uso interno delle aziende e le date degli apparecchi di controllo del tempo di lavoro all'interno delle aziende; g. le iscrizioni figuranti nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo.

a17 Carte per l'odocronografo 1

Per il controllo dei periodi di lavoro e di riposo sono rilasciate le seguenti carte per l'odocronografo:

a. carte del conducente; b. carte dell'officina;

c. carte

dell'azienda;

d. carte

di

controllo.

2

Le carte per l'odocronografo sono ritirate o annullate prima della scadenza della loro durata di validità se: a. sono

contraffatte;

b. qualcuno, che non ne è titolare, ha utilizzato una carta; c. sono state rilasciate sulla base di dichiarazioni false o di documenti contraffatti;

d. non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio.

3

Una modifica delle indicazioni contenute nelle carte per l'odocronografo esige il rilascio di una nuova carta. Il titolare deve notificare all'autorità competente, entro 14 giorni, ogni modifica intervenuta. La vecchia carta perde la sua validità con la consegna della nuova carta.

4

Le carte per l'odocronografo possono essere prorogate. La domanda di proroga può essere inoltrata al più presto sei mesi prima della scadenza della validità delle carte. Se la richiesta è inoltrata meno di 15 giorni prima della scadenza della validità, è rilasciata una nuova carta.

5

In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto di una carta per l'odocronografo, il titolare della carta deve darne notifica all'autorità competente entro sette giorni. Entro tale termine egli deve chiedere la sostituzione della carta. Con la notifica, la carta per l'odocronografo perde la sua validità.

b18 Carta del conducente

1

Le carte del conducente sono rilasciate a conducenti in possesso di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre in formato carta di credito (LCC) delle categorie B, C, D o delle sottocategorie C1 o D1 (art. 3 cpv. 1 e 2 OAC19). Ai con 17 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

19 RS

741.51

O sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore 9

822.221

ducenti di veicoli provenienti dall'estero che hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera (art. 42 cpv. 3bis OAC) non possono essere rilasciate carte del conducente se residenti in uno Stato dell'Unione europea.

2

La richiesta di una carta del conducente deve essere inoltrata all'autorità del Cantone di residenza e contiene: a. i dati personali della persona richiedente secondo i numeri 1 e 2 dell'allegato dell'ordinanza del 29 marzo 200620 sul registro delle carte per l'odocronografo (ORECO); b. il numero della LCC rispettivamente della licenza per allievo conducente.

3

La carta del conducente ha una durata di validità di cinque anni.

4

Per ogni conducente può essere rilasciata soltanto una carta del conducente. La stessa è personale e non è trasferibile.

5

Se trasferisce il domicilio in Svizzera, il titolare di una carta del conducente valida rilasciata da uno Stato estero può presentare all'autorità cantonale una domanda di conversione della carta del conducente. La carta del conducente estera deve essere consegnata all'autorità cantonale.

6

Le carte del conducente devono essere restituite all'autorità cantonale in caso di modifiche secondo l'articolo 13a capoverso 3, danneggiamento o cattivo funzionamento. Se una carta del conducente sostituita viene ritrovata, essa deve essere consegnata all'autorità entro 14 giorni. I dati memorizzati sulla carta devono essere preventivamente assicurati.

7

Il furto di una carta del conducente deve essere denunciato alle autorità competenti dello Stato in cui è avvenuto.

c21 Carta dell'officina

1

Le carte dell'officina sono rilasciate alle officine che dispongono di un permesso pertinente dell'autorità di immatricolazione (art. 102 dell'O del 19 giu. 199522 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV) e non soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell'azienda. In casi motivati le carte dell'officina possono essere rilasciate anche alle officine che soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell'azienda, se le loro attività aziendali non pregiudicano il sistema di sicurezza (art. 3 cpv. 1 lett. c ORECO23).

2

La richiesta di una carta dell'officina deve essere inoltrata all'Amministrazione federale delle dogane e contiene: a. nome, indirizzo e sede dell'officina, del fabbricante dell'odocronografo o del fabbricante del veicolo (n. 3 e 5 allegato ORECO); b. permesso d'immatricolazione secondo l'articolo 102 OETV; 20 RS

822.223

21 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

22 RS

741.41

23 RS

822.223

Tutela dei lavoratori 10

822.221

c. numero del certificato d'esame, data, autorità del rilascio; d. cognome, nome, data di nascita, luogo di origine, indirizzo del tecnico dell'officina autorizzato (n. 4 allegato ORECO).

3

La carta dell'officina ha una durata di validità di un anno.

4

La carta dell'officina è rilasciata all'officina e ai suoi tecnici autorizzati. Può essere utilizzata soltanto dal tecnico dell'officina autorizzato e soltanto presso la sede dell'officina pertinente. Il tecnico è personalmente responsabile dei lavori e delle calibrazioni eseguiti sugli odocronografi digitali con la sua carta dell'officina.

5

Le carte dell'officina devono essere restituite all'Amministrazione federale delle dogane in caso di modifiche secondo l'articolo 13a capoverso 3, danneggiamento o cattivo funzionamento. Se viene ritrovata, una carta dell'officina sostituita deve essere consegnata all'autorità entro 14 giorni. I dati memorizzati sulla carta devono essere preventivamente salvati.

d24 Carta dell'azienda

1

Le carte dell'azienda sono rilasciate ai datori di lavoro, ai conducenti indipendenti e ai noleggiatori di veicoli con odocronografo digitale.

2

La richiesta di una carta dell'azienda deve essere inoltrata all'autorità del Cantone in cui ha sede l'azienda e contiene il nome, l'indirizzo e la sede dell'azienda (n. 6 e 7 all.

ORECO25).

3

La carta dell'azienda ha una durata di validità di cinque anni.

4

La carta dell'azienda è intestata all'azienda. A un'azienda possono essere rilasciate più carte dell'azienda.

e26 Carta di controllo

1

Le carte di controllo sono rilasciate alle autorità preposte ai controlli stradali e aziendali dei Cantoni e dell'Amministrazione federale delle dogane.

2

La domanda di una carta di controllo deve essere inoltrata all'autorità competente e contiene la designazione, la funzione e l'indirizzo dell'autorità di controllo (n. 8 e 9 all. ORECO27).

3

La carta di controllo ha una durata di validità di cinque anni.

4

La carta di controllo non è personale ed è trasferibile. A un'autorità possono essere rilasciate più carte di controllo.

24 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

25 RS

822.223

26 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

27 RS

822.223

O sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore 11

822.221


Art. 14


28

Odocronografo

1

Finché si trova nel veicolo o nelle sue vicinanze, il conducente deve, durante la sua attività, tenere costantemente in funzione l'odocronografo e utilizzarlo in modo che siano registrati puntualmente i periodi di guida, gli altri periodi di lavoro e le pause. In caso di equipaggio multiplo, i conducenti utilizzano l'odocronografo in modo che questi dati siano differenziati dall'apparecchio per ciascun conducente.

2

Il datore di lavoro e il conducente provvedono al funzionamento ineccepibile e all'uso corretto dell'odocronografo.

a29 Uso dell'odocronografo analogico 1

Il conducente deve apportare sul disco le seguenti indicazioni: a. Prima di inserire il disco: 1. cognome e nome nonché numero di targa del veicolo impiegato, 2. stato del contachilometri prima della corsa; b. prima dell'inserimento del disco e dopo la sua estrazione: data e luogo; c. dopo l'estrazione del disco, terminata l'ultima corsa della giornata: il nuovo stato del contachilometri e il totale dei chilometri percorsi; d. in caso di cambio di veicolo durante la giornata: i chilometri percorsi con il veicolo precedente e con il nuovo veicolo; e. eventualmente l'ora del cambio di veicolo.

2

Se non si trova nelle vicinanze del veicolo o non è in grado di utilizzare l'odocronografo, il conducente deve iscrivere costantemente sul disco i dati relativi ai periodi di lavoro e di riposo, a mano o in altro modo idoneo, in maniera leggibile. Le iscrizioni fatte a mano non devono pregiudicare le registrazioni dell'apparecchio.

3

In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'odocronografo il conducente deve annotare sul disco o su un foglio speciale da accludere al disco i corrispondenti dati concernenti i periodi di lavoro, di guida o di riposo che non sono più registrati in maniera ineccepibile.

4

Nessun disco deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale è destinato.

5

Il conducente deve tenere nel veicolo un numero sufficiente di dischi vuoti omologati per l'odocronografo pertinente. Non può utilizzare dischi sporchi o danneggiati; i dischi devono essere adeguatamente protetti. Se è danneggiato, il disco contenente registrazioni deve essere accluso al disco di riserva utilizzato per la sostituzione.

6

Il datore di lavoro deve mettere gratuitamente a disposizione del lavoratore i dischi e, a richiesta, consegnargli una copia dei dischi utilizzati.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

29 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

Tutela dei lavoratori 12

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b30 Uso dell'odocronografo digitale 1

Il conducente deve inserire nell'odocronografo le seguenti indicazioni: a. luogo (Paese) dell'inizio e della fine dell'attività professionale; b. all'inserimento o all'estrazione della carta del conducente: rispondere con sì o no alle richieste di input dell'apparecchio.

2

Le carte del conducente e del secondo conducente devono rimanere inserite nell'apparecchio durante l'intera durata dell'attività professionale.

3

Se non si trova nelle vicinanze dei veicolo o non è in grado di utilizzare l'odocronografo, il conducente deve, prima di riprendere la corsa, inserire manualmente nell'apparecchio i dati relativi ai periodi di lavoro e di riposo.

4

In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'odocronografo il conducente deve annotare su un foglio speciale i corrispondenti dati concernenti i periodi di lavoro, di guida e di riposo che non sono più registrati, stampati o scaricati in maniera ineccepibile. Il foglio deve inoltre essere provvisto delle indicazioni sulla persona (cognome, nome, numero della carta del conducente o della licenza di condurre), del numero di targa del veicolo utilizzato, del luogo dell'inizio e della fine dell'attività professionale nonché della data e della firma. L'articolo 14c si applica per analogia.

5

Se la carta del conducente è danneggiata, presenta guasti, è stata rubata o non si trova in possesso del conducente titolare, quest'ultimo stampa, all'inizio dell'attività professionale, i dati relativi al veicolo utilizzato e completa l'estratto con cognome, nome, numero della licenza di condurre, data e firma. Al termine dell'attività professionale il conducente stampa i dati registrati dall'odocronografo e completa parimenti l'estratto con cognome, nome, numero della licenza di condurre, data e firma. Se durante l'attività professionale ha luogo un cambio di veicolo, per ogni veicolo deve essere allestito un estratto corrispondente. L'articolo 14c si applica per analogia.

6

Nei casi di cui al capoverso 5 il conducente può proseguire la corsa senza carta del conducente per un periodo massimo di 15 giorni civili; un periodo più lungo è consentito soltanto se necessario per il rientro del veicolo.

7

Il conducente deve tenere nel veicolo sufficiente carta da stampa. Non può utilizzare carta da stampa sporca, danneggiata o non ammessa per l'impiego dell'odocronografo e la deve proteggere adeguatamente.

8

Il datore di lavoro deve mettere gratuitamente a disposizione del lavoratore la carta da stampa nonché gli altri strumenti necessari per scaricare i dati dalla carta del conducente e, a richiesta, consegnargli gratuitamente una copia degli estratti o dei dati restanti.

c31 Presentazione dei documenti o dei dati riguardanti l'odocronografo 1

Se guida un veicolo con un odocronografo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all'autorità d'esecuzione i dischi utilizzati nella settimana in corso, il disco dell'ultimo giorno della settimana precedente durante 30 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

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la quale ha guidato un veicolo nonché la carta del conducente, nel caso sia titolare di una tale carta; i dischi non più utilizzati sono restituiti al datore di lavoro affinché li conservi (art. 18 cpv. 3).

2

Se guida un veicolo con un odocronografo digitale, il conducente deve essere in grado di presentare in ogni momento all'autorità d'esecuzione la carta del conducente.

3

Se guida alternativamente un veicolo con odocronografo analogico e un veicolo con odocronografo digitale, il conducente deve, alla fine dell'attività professionale o al cambio di veicolo, fare una copia stampata dall'odocronografo digitale come anche poter presentare in ogni momento all'autorità: a. i dischi e gli estratti della settimana in corso; b. il disco e gli estratti dell'ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato un veicolo; c. la carta del conducente.

d32 Odocronografo digitale per veicoli da noleggio I noleggiatori di veicoli devono, su richiesta, mettere a disposizione del locatario, al più tardi entro un mese dalla fine del periodo di noleggio, i dati registrati nella memoria dell'odocronografo che si riferiscono alle corse effettuate dal locatario e ai quali quest'ultimo non può accedere direttamente. A tale riguardo dev'essere garantita la protezione dei dati.


Art. 15

Libretto di lavoro

1

Il lavoratore compila un libretto di lavoro indicante la durata del suo lavoro, se: a.33 non gli è dato di provarla con altri mezzi di controllo (dischi dell'odocronografo, carta del conducente, estratti, rapporti giornalieri e apparecchi di controllo del tempo di lavoro); o

b. non esercita un'attività secondo un orario fisso di lavoro.

2

Il lavoratore può utilizzare soltanto un libretto di lavoro alla volta, anche se è occupato presso più di un datore di lavoro. Il libretto di lavoro è personale e non trasferibile.

3

Il datore di lavoro deve procurarsi il libretto di lavoro presso l'autorità di esecuzione e consegnarlo gratuitamente al lavoratore. Il libretto di lavoro deve essere riconsegnato al datore di lavoro quando tutte le pagine sono riempite oppure se è posto fine al rapporto di lavoro.

32 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

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4

Al più tardi il primo giorno di lavoro della settimana successiva o, in caso di corse all'estero, dopo il rientro in Svizzera, il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro i mezzi di controllo per provare il tempo di lavoro (originali perforati del foglio settimanale del libretto di lavoro, rapporti ad uso interno dell'azienda).


Art. 16

Registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo 1

Mediante i mezzi di controllo disponibili, il datore di lavoro si accerta in continuazione che siano state osservate le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo. A tale scopo iscrive in un registro, per ogni lavoratore, le seguenti indicazioni:

a. il periodo di guida giornaliero; b. la durata complessiva del lavoro giornaliero e settimanale; c. il numero delle ore straordinarie prestate e compensate o rimunerate nel corso di una settimana nonché complessivamente nell'anno civile; d. i giorni di riposo settimanali e, in caso di eventuale ripartizione del riposo, la durata dei periodi parziali di riposo; e. il tempo eventualmente dedicato a un impiego presso altri datori di lavoro.

2

I conducenti indipendenti indicano in un registro il periodo di guida giornaliero e quello del riposo settimanale e, in caso di eventuale suddivisione, la durata dei periodi parziali di riposo.

3

Per i conducenti il cui periodo di guida giornaliero è manifestamente inferiore a 7 ore, secondo il controllo sommario dei dischi dell'odocronografo, non è necessario iscrivere nel registro la durata della guida.

4

Al più tardi alla fine della settimana, il registro previsto nei capoversi 1 e 2 deve contenere tutte le iscrizioni relative alla penultima settimana. Per i conducenti che svolgono l'attività all'estero il registro deve essere compilato appena possibile dopo il rientro in Svizzera.

5

I datori di lavoro e i conducenti indipendenti che fanno tenere da terzi il registro o la gestione dei dati memorizzati restano responsabili dell'esattezza delle iscrizioni, della sicurezza, della conservazione dei dati scaricati e della loro completezza.34 6 L'autorità di esecuzione può dispensare dal compilare il registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo secondo i capoversi 1 e 2 il conducente che esercita l'attività professionale secondo un orario quotidiano invariabile, che escluda ogni infrazione delle prescrizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo. La corrispondente decisione di dispensa, la cui validità è limitata a un anno, menziona l'orario e il nome del conducente ed eventualmente del datore di lavoro; non può essere prorogata se, durante il periodo di dispensa, il conducente ha effettuato oltre 20 corse all'infuori dell'orario. La durata di un eventuale superamento della durata settimanale massima di lavoro (art. 6 cpv. 1) deve essere fissata per scritto.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

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a35 Scaricamento di dati dall'odocronografo digitale Se il veicolo è provvisto di odocronografo digitale, i datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono provvedere affinché: a. i dati siano scaricati dalla memoria dell'odocronografo e caricati su un supporto di memorizzazione esterno: 1. al più tardi ogni tre mesi a partire dal primo giorno della registrazione, 2. prima che un veicolo o un odocronografo sia noleggiato a un'altra

azienda o venduto; oppure 3. se l'odocronografo non funziona più correttamente, ma i dati possono ancora essere scaricati; b. i dati siano scaricati dalla carta del conducente: 1. settimanalmente, 2. in caso di assenza prolungata del conducente, al più tardi ogni 21 giorni a partire dal primo giorno della registrazione, 3. in caso di scioglimento del rapporto di lavoro con il lavoratore, oppure 4. prima di iniziare l'attività di conducente per conto di un'altra azienda e con i veicoli della stessa; c. i dati della carta dell'azienda siano scaricati al più tardi ogni tre mesi, a partire dal primo giorno della registrazione; d. i dati scaricati dall'odocronografo digitale, dalla carta del conducente e dalla carta dell'azienda siano memorizzati in ordine cronologico secondo il numero del veicolo e il conducente, rispettivamente secondo il conducente; e. per tutti i dati siano immediatamente approntate copie di sicurezza, da conservare su un supporto di dati separato;

f. il registro secondo l'articolo 16 capoverso 1 o 2 sia allestito in modo completo;

g. la sua area dati sia protetta prima che l'odocronografo sia messo in esercizio e la protezione sia disattivata prima della vendita o del noleggio dell'odocronografo.


Art. 17

Altri obblighi del datore di lavoro e del conducente 1

Il datore di lavoro deve ripartire l'attività professionale del conducente in modo che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo. Se il lavoro attribuitogli potesse causare una violazione di tali disposizioni, il conducente deve informare tempestivamente il datore di lavoro.

2

Il datore di lavoro deve vegliare a che il lavoratore osservi le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo, tenga correttamente i mezzi di controllo e glieli consegni per tempo.

35 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

Tutela dei lavoratori 16

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3

Il datore di lavoro tiene un elenco comprendente i nomi dei conducenti, il loro indirizzo e la loro data di nascita nonché l'eventuale numero dei libretti di lavoro.

4

Il salario dei lavoratori non può essere calcolato in base alle distanze percorse, al volume delle merci trasportate o ad altre prestazioni che compromettono la sicurezza della circolazione stradale.


Art. 18

Obbligo d'informazione 1

Datori di lavoro e conducenti devono comunicare all'autorità di esecuzione tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza e ai controlli.

2

Datori di lavoro e conducenti indipendenti devono permettere all'autorità di esecuzione di accedere all'azienda e di procedere ai necessari chiarimenti.

3

I datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono conservare per tre anni, ordinati per conducente, presso la sede dell'azienda:36 a. i dischi dell'odocronografo (art. 14); b.37 tutti i dati scaricati sia dalla memoria dell'odocronografo digitale sia dalle carte del conducente e dell'azienda e le rispettive copie di sicurezza (art. 16a); il termine di conservazione decorre dal momento in cui il pacchetto di dati è scaricato; c.38 i fogli settimanali del libretto di lavoro, prove equivalenti e i libretti di lavoro riempiti (art. 15);

d.39 il registro dei periodi di lavoro, di guida e di risposo (art. 16); e.40 eventuali decisioni di dispensa (art. 16 cpv. 6).

4

Le succursali che dispongono di veicoli in maniera autonoma conservano questi documenti e questi dati nella propria sede.41 5 Su richiesta, i documenti e i dati devono essere presentati o inviati all'autorità d'esecuzione nella forma richiesta da quest'ultima.42 36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

40 Introdotta dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

O sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore 17

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6

Le informazioni a scopo di ricerca o di statistica si fondano sulle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199243 sulla protezione dei dati e dell'ordinanza del 14 giugno 199344 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché della legge federale del 9 ottobre 199245 sulla statistica federale.46 Sezione 5: Disposizioni speciali

Art. 19

Apprendisti conducenti di autocarri 1

La durata quotidiana del lavoro dell'apprendista conducente di autocarri (art. 6 cpv.

2 OAC 47 ) non può superare nove ore; il tempo dedicato ai corsi obbligatori d'apprendista è considerato tempo di lavoro. Il tempo di lavoro deve essere compreso tra le ore 05.00 e le ore 22.00; i Cantoni possono prevedere eccezioni nell'interesse della formazione professionale. Il periodo di riposo giornaliero di cui all'articolo 9 capoverso 1 non può essere ridotto.48 2 Gli apprendisti e gli istruttori sottostanno alle prescrizioni in materia di controllo conformemente all'articolo 15.

3

Durante le corse di guida d'apprendista, l'istruttore deve: a. iscrivere le sue iniziali accanto al nome dell'apprendista sul disco dell'odocronografo;

b. utilizzare un proprio disco; oppure c. inserire la sua carta del conducente nella sede dell'odocronografo digitale riservata per il secondo conducente.49 4

Le corse di guida degli apprendisti sono pure considerate periodo di guida per l'istruttore.


Art. 20

Conducenti a titolo accessorio 1

I conducenti la cui attività professionale sottostà soltanto parzialmente alla presente ordinanza (conducenti a titolo accessorio) non hanno il diritto, nella loro attività professionale complessiva, di superare i limiti fissati nella presente ordinanza.

2

Il datore di lavoro che impiega conducenti a titolo accessorio deve accertarsi che il lavoratore non superi questi limiti.

43 RS

235.1

44 RS

235.11

45 RS

431.01

46 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

47 RS

741.51

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

Tutela dei lavoratori 18

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3

Per i conducenti impiegati a titolo accessorio, che all'infuori di tale occupazione non esercitano altra attività lucrativa in qualità di lavoratore, quali contadini, studenti e casalinghe, l'autorità di esecuzione stabilisce un numero di ore come base di durata del lavoro, nella misura in cui ciò s'imponga a causa dell'occupazione nella loro professione principale.

Sezione 6: Disposizioni penali e perseguimento penale

Art. 21

Disposizioni penali

1

Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida, delle pause e del riposo (art. 5-11) è punito con l'arresto o con la multa.

2

È punito con l'arresto o con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 13-18), in particolare chi: a. non tiene o non tiene correttamente i mezzi di controllo (art. 13), non se ne serve o non se ne serve correttamente, non li usa o li danneggia; b. fornisce dati personali falsi o incompleti all'autorità competente per il rilascio delle carte per l'odocronografo (art. 13a-13d); c. non mantiene in funzione l'odocronografo, lo adopera scorrettamente o falsifica le registrazioni;

d. fa iscrizioni non veritiere o incomplete nei documenti di controllo o nei dati elettronici, ne rende difficoltosa la lettura, ne altera il contenuto o provoca una cancellazione parziale o totale dei dati; e. utilizza carte difettose, contraffatte o non valide o non usa nessuna carta per l'odocronografo digitale; f. mette a disposizione di terzi la sua carta per l'odocronografo oppure ne utilizza una di cui non è il titolare;

g. ostacola l'autorità d'esecuzione nell'attività di controllo, le rifiuta l'accesso all'azienda o la consegna dei documenti di controllo e dei dati memorizzati o le informazioni necessarie oppure le rilascia informazioni non veritiere; h. manipola l'intero sistema dell'odocronografo digitale in modo tale che i dati da esso forniti sono errati.50 3

Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare secondo le disposizioni speciali (art. 19-20) è punito con l'arresto o con la multa.

4

Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena inflitta al conducente. Il giudice può attenuare la pena per il lavoratore o esentarlo da una pena se le circostanze lo giustificano.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

O sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore 19

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Art. 22

Perseguimento penale

1

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Oltre al Cantone nel quale è stata commessa l'infrazione è competente anche il Cantone che l'accerta.

2

Il perseguimento penale deve essere portato a conoscenza dell'autorità di esecuzione del Cantone nel quale il veicolo è immatricolato.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 23


51

Compiti dei Cantoni

1

I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi designano gli uffici competenti per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte del conducente, dell'azienda e del controllo nonché le autorità competenti per l'esecuzione. Queste ultime presentano ogni due anni rapporto all'Ufficio federale delle strade.

2

Le autorità d'esecuzione effettuano controlli sulla strada e nelle aziende. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ne stabilisce il numero minimo.

3

I controlli delle aziende sono effettuati presso la sede sociale dell'azienda o nelle sue succursali (art. 18 cpv. 4). Se la sede sociale dell'azienda non è ubicata nel Cantone in cui è immatricolato il veicolo, il Cantone d'immatricolazione informa l'autorità competente per il controllo dell'azienda. Se l'azienda registra tutti i dati con i mezzi di controllo giusta l'articolo 13 lettere b, c e d, tali dati possono essere trasmessi all'autorità di controllo anche per via elettronica nella forma da essa richiesta e in osservanza delle necessarie misure di sicurezza.

4

Le autorità d'esecuzione approntano un elenco delle aziende aventi la sede sociale o una succursale nel Cantone. Esse tengono un elenco dei libretti di lavoro rilasciati a ciascuna azienda.


Art. 24

Compiti della Confederazione 1

Il DATEC52 può emanare istruzioni generali per l'esecuzione della presente ordinanza.

2

Nel caso particolare, l'Ufficio federale delle strade53 può autorizzare, per motivi impellenti, deroghe a singole disposizioni.

3

L'Ufficio federale delle strade, in conformità con le prescrizioni internazionali, fissa la forma e l'aspetto delle carte per l'odocronografo e li pubblica.54 51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

52 Nuova espr. giusta l'art. 1 n. 21 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796).

53 Nuova espr. giusta l'art. 1 n. 21 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796).

54 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

Tutela dei lavoratori 20

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4

L'Amministrazione federale delle dogane è competente per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte per le officine.55 Sezione 8: ...

Art. 25

a 2856 Sezione 9: Entrata in vigore

Art. 29

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.

55 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

56 Abrogati dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, con effetto dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).