151.34
Ordinanza
concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili
(OTDis)
del 12 novembre 2003 (Stato 1° novembre 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 15 e 23 della legge del 13 dicembre 20021 sui disabili (LDis),
ordina:
1 La presente ordinanza stabilisce come concepire i trasporti pubblici per renderli conformi alle esigenze dei disabili.
2 A tal fine definisce:
- a.
- i requisiti funzionali applicabili alle infrastrutture, ai veicoli e alle prestazioni dei trasporti pubblici;
- b.
- le condizioni per la concessione di aiuti finanziari conformemente all'articolo 23 LDis.
1 La presente ordinanza si applica:
- a.
- alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici (art. 3 lett. b LDis);
- b.
- alle prestazioni accessibili al pubblico fornite dalle imprese dei trasporti pubblici (art. 3 lett. e LDis).
2 Per imprese dei trasporti pubblici si intendono le imprese di trasporto concessionarie.2
3 Sono considerati infrastrutture, veicoli e prestazioni dei trasporti pubblici in particolare:
- a.
- gli accessi agli edifici e agli impianti;
- b.
- i luoghi in cui i passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici salgono e scendono (fermate);
- c.
- i marciapiedi viaggiatori;
- d.
- gli sportelli per gli utenti;
- e.
- i sistemi d'informazione, di comunicazione, di emissione dei biglietti, di prenotazione e i sistemi di chiamata d'emergenza;
- f.
- i servizi igienici e i parcheggi annessi alle fermate e utilizzati prevalentemente dai viaggiatori;
- g.
- i servizi accessori ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie;
- h.
- la concezione dell'entrata e dell'uscita dai veicoli nonché i sistemi di apertura delle porte;
- i.
- i sistemi di richiesta di fermata installati nei veicoli e alle fermate facoltative.
1 I disabili in grado di utilizzare gli spazi pubblici in modo autonomo dovrebbero poter accedere autonomamente anche alle prestazioni dei trasporti pubblici.
2 Se l'autonomia non può essere garantita con misure tecniche, le imprese dei trasporti pubblici impiegano personale che fornisce la necessaria assistenza.
3 Le imprese dei trasporti pubblici rinunciano per quanto possibile ad un obbligo di preavviso applicabile unicamente ai disabili.
1 Un servizio incaricato dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) gestisce una piattaforma informativa, accessibile pubblicamente, sulla concezione delle fermate conformi alle esigenze dei disabili nella rete di trasporti pubblici in Svizzera.
2 Su questa piattaforma i gestori dell'infrastruttura delle tratte interoperabili di cui all'articolo 15a capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 19835 sulle ferrovie mettono a disposizione entro il 16 giugno 2022 le informazioni di cui agli articoli 7 e 7bis del regolamento (UE) n. 1300/20146 relative alla conformità delle proprie fermate del traffico ferroviario interoperabile alle esigenze dei disabili.
3 Le altre imprese dei trasporti pubblici mettono a disposizione le informazioni relative alla conformità delle fermate alle esigenze dei disabili sulla piattaforma entro il 31 dicembre 2023.
4 Tutte le imprese dei trasporti pubblici verificano costantemente le proprie informazioni presenti sulla piattaforma e se del caso le aggiornano.
5 Se una fermata non è di proprietà dell'impresa dei trasporti pubblici, i proprietari sono tenuti a informare quest'ultima dei rispettivi adeguamenti.
1 Le infrastrutture e i veicoli destinati ai viaggiatori che hanno una correlazione funzionale diretta con i trasporti pubblici devono essere chiaramente identificabili, accessibili e utilizzabili dai disabili.
2 Uno spazio sufficiente della zona passeggeri deve essere accessibile ai viaggiatori disabili.
3 Per quanto possibile, le corse e le fermate accessibili alle sedie a rotelle dovrebbero figurare in modo adeguato nei piani di rete e negli orari.
1 L'accesso alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici dev'essere garantito:
- a.
- alle sedie a rotelle con o senza motore elettrico di un peso complessivo non superiore a 300 kg:
- 1.
- di una lunghezza massima di 1200 mm cui si aggiungono 50 mm per i piedi,
- 2.
- di una larghezza massima di 700 mm cui si aggiungono 50 mm su ciascun lato per le mani quando la sedia a rotelle è in movimento;
- b.
- ai deambulatori.7
2 Di regola, l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici dovrebbe essere reso possibile anche alle sedie a rotelle con dispositivi elettrici di traino agganciabili, agli elettroscooter per disabili e a veicoli analoghi.
3 L'accesso ai mezzi di trasporto pubblici deve essere garantito anche ai disabili accompagnati da cani guida o d'assistenza.
1 Le imprese dei trasporti pubblici tengono opportunamente conto dei rischi d'esercizio ai quali i disabili sono particolarmente esposti durante la loro sosta nelle infrastrutture e nei veicoli.
2 Gli elementi dell'arredo e le porte nelle fermate devono essere facilmente riconoscibili. Le pensiline e le sale d'aspetto devono essere facilmente accessibili e individuabili da parte dei disabili.8
1 Le infrastrutture da azionare nonché i sistemi di apertura e di chiusura delle porte e i sistemi di richiesta di fermata devono essere concepiti in modo conforme alle esigenze dei disabili. I comandi dovrebbero essere standardizzati.
2 I servizi igienici devono essere conformi alle esigenze delle persone con limitazioni dovute all'età e degli ipovedenti. Devono inoltre essere accessibili, in numero sufficiente, ai disabili su sedia a rotelle.9
Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana disposizioni relative ai requisiti tecnici per la concezione di stazioni, fermate, aeroporti, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti e veicoli.
1 Sono accordati aiuti finanziari per coprire i costi supplementari delle misure realizzate anticipatamente.
2 La Confederazione può concedere anche aiuti finanziari per lo sviluppo di norme relative alla concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili.
3 Gli aiuti finanziari sono concessi solo in un periodo di 20 anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza (art. 23 LDis).
4 Per misure realizzate anticipatamente si intendono le misure adottate prima del momento considerato opportuno dal punto di vista economico-aziendale. L'UFT decide se una misura è da considerarsi realizzata anticipatamente.10 A tal fine, considera i tassi d'ammortamento di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del DATEC del 18 dicembre 199511 sulla contabilità delle imprese concessionarie.
La ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni si conforma ai principi della legge federale del 20 dicembre 195712 sulle ferrovie.
1 In caso di trasformazione o di acquisto di veicoli del traffico regionale viaggiatori, gli aiuti finanziari della Confederazione e dei Cantoni sono concessi in base alla chiave di ripartizione per le indennità di cui all'articolo 29b capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 novembre 200913 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori.14
2 Di regola, gli aiuti finanziari sono concessi solo per le offerte di trasporto oggetto di un'ordinazione da parte esclusiva della Confederazione o di questa insieme ai Cantoni. L'UFT15 stabilisce le eccezioni d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.
1 Gli aiuti finanziari sono concessi unicamente se le imprese dei trasporti pubblici presentano all'UFT un programma d'attuazione nel quale indicano in che modo intendono adempiere i requisiti tecnici entro il termine d'adeguamento accordato.
2 Il programma d'attuazione indica quali fra le misure per adeguare l'offerta alle esigenze dei disabili:
- a.
- sono già state realizzate;
- b.
- l'impresa dovrebbe adottare nel quadro del consueto programma d'investimento;
- c.
- l'impresa adotterà al di fuori del consueto programma d'investimento entro la scadenza del termine d'adeguamento di cui all'articolo 22 capoverso 1 LDis.
3 Il programma indica inoltre i costi derivanti da tali misure.
1 L'UFT, d'intesa con i Cantoni interessati, allestisce un progetto d'attuazione sulla base dei programmi d'attuazione (art. 23 cpv. 3 LDis).
2 Le imprese dei trasporti pubblici possono chiedere aiuti finanziari per misure che costituiscono una parte essenziale del progetto d'attuazione.
1 Il richiedente inoltra la domanda di contributi all'UFT in duplice esemplare.
2 La domanda include:
- a.
- nel caso di adeguamento anticipato di infrastrutture dei trasporti pubblici accessibili al pubblico, un progetto corredato del relativo preventivo;
- b.
- nel caso di trasformazione o di acquisto anticipato di veicoli, la consueta documentazione relativa all'offerta;
- c.
- una lista delle norme applicabili ai progetti secondo le pertinenti disposizioni d'esecuzione, che indichi in che misura le norme sono rispettate.
3 In singoli casi, l'UFT può richiedere documenti supplementari.
1 L'ammontare degli aiuti finanziari per adeguare anticipatamente gli edifici, gli impianti e i veicoli esistenti delle imprese dei trasporti pubblici dipende dai costi necessari ad adempiere in modo per quanto possibile economico i requisiti funzionali definiti nel capitolo 2.
2 L'UFT decide caso per caso le misure da adottare per raggiungere in modo per quanto possibile economico gli obiettivi definiti per i trasporti pubblici nell'articolo 5 capoverso 1 LDis.
1 Sono imputabili i costi proporzionali di pianificazione e di preparazione, i costi di costruzione principali e accessori e le spese di trasformazione dei veicoli. Se i costi totali o singoli elementi di costo superano l'importo consueto per progetti simili, i costi imputabili possono essere ridotti in modo corrispondente.
2 Non sono imputabili:
- a.
- i costi del capitale e le indennità versate alle autorità e alle commissioni;
- b.
- i costi operativi supplementari dovuti ai periodi di immobilizzazione dei veicoli al momento della trasformazione.
3 L'UFT stabilisce nei singoli casi i costi imputabili.
1 Per l'adeguamento di edifici e impianti possono essere concessi contributi a fondo perso o mutui a tasso d'interesse variabile rimborsabili condizionalmente. L'impresa non può assumere ulteriori oneri sotto forma di aumento delle spese d'ammortamento nel periodo compreso tra la data dell'investimento anticipato e la data prevista o considerata opportuna dal punto di vista economico.
2 Possono essere accordati contributi a fondo perso per l'adeguamento di veicoli.
3 L'UFT stabilisce nei singoli casi la modalità di concessione dei fondi.
1 L'UFT esamina le domande di contributo in base a criteri uniformi. Se il risultato dell'esame è positivo, può assegnare aiuti finanziari entro i limiti dei crediti disponibili.
2 L'UFT tiene un riepilogo dei contributi e dei mutui assegnati. Il riepilogo indica il totale degli impegni assunti in base alle relative decisioni di finanziamento della Confederazione e dei Cantoni.
1 L'UFT coordina con i Cantoni il versamento degli aiuti finanziari entro i limiti dei fondi disponibili.
2 Per il resto, il versamento e la restituzione degli aiuti finanziari della Confederazione sono retti dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 199018 sui sussidi.
1 L'UFT può vincolare l'assegnazione degli aiuti finanziari a oneri e condizioni.
2 Controlla che gli oneri siano adempiuti e le condizioni rispettate.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.