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151.34

Ordinanza
concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

(OTDis)

del 12 novembre 2003 (Stato 1° novembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15 e 23 della legge del 13 dicembre 20021 sui disabili (LDis),

ordina:

Capitolo 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1 Scopo

1 La presente ordinanza stabilisce come concepire i trasporti pubblici per renderli conformi alle esigenze dei disabili.

2 A tal fine definisce:

a.
i requisiti funzionali applicabili alle infrastrutture, ai veicoli e alle prestazioni dei trasporti pubblici;
b.
le condizioni per la concessione di aiuti finanziari conformemente all'articolo 23 LDis.
Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica:

a.
alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici (art. 3 lett. b LDis);
b.
alle prestazioni accessibili al pubblico fornite dalle imprese dei trasporti pubblici (art. 3 lett. e LDis).

2 Per imprese dei trasporti pubblici si intendono le imprese di trasporto concessionarie.2

3 Sono considerati infrastrutture, veicoli e prestazioni dei trasporti pubblici in particolare:

a.
gli accessi agli edifici e agli impianti;
b.
i luoghi in cui i passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici salgono e scendono (fermate);
c.
i marciapiedi viaggiatori;
d.
gli sportelli per gli utenti;
e.
i sistemi d'informazione, di comunicazione, di emissione dei biglietti, di prenotazione e i sistemi di chiamata d'emergenza;
f.
i servizi igienici e i parcheggi annessi alle fermate e utilizzati prevalentemente dai viaggiatori;
g.
i servizi accessori ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie;
h.
la concezione dell'entrata e dell'uscita dai veicoli nonché i sistemi di apertura delle porte;
i.
i sistemi di richiesta di fermata installati nei veicoli e alle fermate facoltative.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).

3 RS 742.101

Capitolo 2: Requisiti funzionali

Art. 3 Principi

1 I disabili in grado di utilizzare gli spazi pubblici in modo autonomo dovrebbero poter accedere autonomamente anche alle prestazioni dei trasporti pubblici.

2 Se l'autonomia non può essere garantita con misure tecniche, le imprese dei trasporti pubblici impiegano personale che fornisce la necessaria assistenza.

3 Le imprese dei trasporti pubblici rinunciano per quanto possibile ad un obbligo di preavviso applicabile unicamente ai disabili.

Art. 3a4 Piattaforma informativa sulla concezione di fermate conformi alle esigenze dei disabili

1 Un servizio incaricato dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) gestisce una piattaforma informativa, accessibile pubblicamente, sulla concezione delle fermate conformi alle esigenze dei disabili nella rete di trasporti pubblici in Svizzera.

2 Su questa piattaforma i gestori dell'infrastruttura delle tratte interoperabili di cui all'articolo 15a capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 19835 sulle ferrovie mettono a disposizione entro il 16 giugno 2022 le informazioni di cui agli articoli 7 e 7bis del regolamento (UE) n. 1300/20146 relative alla conformità delle proprie fermate del traffico ferroviario interoperabile alle esigenze dei disabili.

3 Le altre imprese dei trasporti pubblici mettono a disposizione le informazioni relative alla conformità delle fermate alle esigenze dei disabili sulla piattaforma entro il 31 dicembre 2023.

4 Tutte le imprese dei trasporti pubblici verificano costantemente le proprie informazioni presenti sulla piattaforma e se del caso le aggiornano.

5 Se una fermata non è di proprietà dell'impresa dei trasporti pubblici, i proprietari sono tenuti a informare quest'ultima dei rispettivi adeguamenti.

4 Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2835).

5 RS 742.141.1

6 Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag 1.

Art. 4 Accesso

1 Le infrastrutture e i veicoli destinati ai viaggiatori che hanno una correlazione funzionale diretta con i trasporti pubblici devono essere chiaramente identificabili, accessibili e utilizzabili dai disabili.

2 Uno spazio sufficiente della zona passeggeri deve essere accessibile ai viaggiatori disabili.

3 Per quanto possibile, le corse e le fermate accessibili alle sedie a rotelle dovrebbero figurare in modo adeguato nei piani di rete e negli orari.

Art. 5 Accesso con mezzi ausiliari

1 L'accesso alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici dev'essere garantito:

a.
alle sedie a rotelle con o senza motore elettrico di un peso complessivo non superiore a 300 kg:
1.
di una lunghezza massima di 1200 mm cui si aggiungono 50 mm per i piedi,
2.
di una larghezza massima di 700 mm cui si aggiungono 50 mm su ciascun lato per le mani quando la sedia a rotelle è in movimento;
b.
ai deambulatori.7

2 Di regola, l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici dovrebbe essere reso possibile anche alle sedie a rotelle con dispositivi elettrici di traino agganciabili, agli elettroscooter per disabili e a veicoli analoghi.

3 L'accesso ai mezzi di trasporto pubblici deve essere garantito anche ai disabili accompagnati da cani guida o d'assistenza.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).

Art. 6 Spazi di sosta

1 Le imprese dei trasporti pubblici tengono opportunamente conto dei rischi d'esercizio ai quali i disabili sono particolarmente esposti durante la loro sosta nelle infrastrutture e nei veicoli.

2 Gli elementi dell'arredo e le porte nelle fermate devono essere facilmente riconoscibili. Le pensiline e le sale d'aspetto devono essere facilmente accessibili e individuabili da parte dei disabili.8

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5931).

Art. 7 Comandi e servizi igienici

1 Le infrastrutture da azionare nonché i sistemi di apertura e di chiusura delle porte e i sistemi di richiesta di fermata devono essere concepiti in modo conforme alle esigenze dei disabili. I comandi dovrebbero essere standardizzati.

2 I servizi igienici devono essere conformi alle esigenze delle persone con limitazioni dovute all'età e degli ipovedenti. Devono inoltre essere accessibili, in numero sufficiente, ai disabili su sedia a rotelle.9

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5931).

Art. 8 Disposizioni d'esecuzione

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana disposizioni relative ai requisiti tecnici per la concezione di stazioni, fermate, aeroporti, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti e veicoli.

Capitolo 3: Aiuti finanziari

Sezione 1: Principi relativi al finanziamento

Art. 9 Misure sovvenzionate

1 Sono accordati aiuti finanziari per coprire i costi supplementari delle misure realizzate anticipatamente.

2 La Confederazione può concedere anche aiuti finanziari per lo sviluppo di norme relative alla concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili.

3 Gli aiuti finanziari sono concessi solo in un periodo di 20 anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza (art. 23 LDis).

4 Per misure realizzate anticipatamente si intendono le misure adottate prima del momento considerato opportuno dal punto di vista economico-aziendale. L'UFT decide se una misura è da considerarsi realizzata anticipatamente.10 A tal fine, considera i tassi d'ammortamento di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del DATEC del 18 dicembre 199511 sulla contabilità delle imprese concessionarie.

10 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2835).

11 [RU 1996 458, 1999 1425. RU 2011 351 art. 22]. Vedi ora l'O del 18 gennaio 2011 (RS 742.221).

Art. 11 Traffico regionale e offerte di trasporto oggetto di un'ordinazione

1 In caso di trasformazione o di acquisto di veicoli del traffico regionale viaggiatori, gli aiuti finanziari della Confederazione e dei Cantoni sono concessi in base alla chiave di ripartizione per le indennità di cui all'articolo 29b capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 novembre 200913 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori.14

2 Di regola, gli aiuti finanziari sono concessi solo per le offerte di trasporto oggetto di un'ordinazione da parte esclusiva della Confederazione o di questa insieme ai Cantoni. L'UFT15 stabilisce le eccezioni d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

13 RS 745.16

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).

15 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2835). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo..

Sezione 2: …

Sezione 3: Procedura

Art. 1717 Programmi d'attuazione

1 Gli aiuti finanziari sono concessi unicamente se le imprese dei trasporti pubblici presentano all'UFT un programma d'attuazione nel quale indicano in che modo intendono adempiere i requisiti tecnici entro il termine d'adeguamento accordato.

2 Il programma d'attuazione indica quali fra le misure per adeguare l'offerta alle esigenze dei disabili:

a.
sono già state realizzate;
b.
l'impresa dovrebbe adottare nel quadro del consueto programma d'investimento;
c.
l'impresa adotterà al di fuori del consueto programma d'investimento entro la scadenza del termine d'adeguamento di cui all'articolo 22 capoverso 1 LDis.

3 Il programma indica inoltre i costi derivanti da tali misure.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).

Art. 18 Progetto d'attuazione

1 L'UFT, d'intesa con i Cantoni interessati, allestisce un progetto d'attuazione sulla base dei programmi d'attuazione (art. 23 cpv. 3 LDis).

2 Le imprese dei trasporti pubblici possono chiedere aiuti finanziari per misure che costituiscono una parte essenziale del progetto d'attuazione.

Art. 19 Domanda

1 Il richiedente inoltra la domanda di contributi all'UFT in duplice esemplare.

2 La domanda include:

a.
nel caso di adeguamento anticipato di infrastrutture dei trasporti pubblici accessibili al pubblico, un progetto corredato del relativo preventivo;
b.
nel caso di trasformazione o di acquisto anticipato di veicoli, la consueta documentazione relativa all'offerta;
c.
una lista delle norme applicabili ai progetti secondo le pertinenti disposizioni d'esecuzione, che indichi in che misura le norme sono rispettate.

3 In singoli casi, l'UFT può richiedere documenti supplementari.

Art. 20 Ammontare degli aiuti finanziari

1 L'ammontare degli aiuti finanziari per adeguare anticipatamente gli edifici, gli impianti e i veicoli esistenti delle imprese dei trasporti pubblici dipende dai costi necessari ad adempiere in modo per quanto possibile economico i requisiti funzionali definiti nel capitolo 2.

2 L'UFT decide caso per caso le misure da adottare per raggiungere in modo per quanto possibile economico gli obiettivi definiti per i trasporti pubblici nell'articolo 5 capoverso 1 LDis.

Art. 21 Costi imputabili

1 Sono imputabili i costi proporzionali di pianificazione e di preparazione, i costi di costruzione principali e accessori e le spese di trasformazione dei veicoli. Se i costi totali o singoli elementi di costo superano l'importo consueto per progetti simili, i costi imputabili possono essere ridotti in modo corrispondente.

2 Non sono imputabili:

a.
i costi del capitale e le indennità versate alle autorità e alle commissioni;
b.
i costi operativi supplementari dovuti ai periodi di immobilizzazione dei veicoli al momento della trasformazione.

3 L'UFT stabilisce nei singoli casi i costi imputabili.

Art. 22 Contributi a fondo perso e mutui

1 Per l'adeguamento di edifici e impianti possono essere concessi contributi a fondo perso o mutui a tasso d'interesse variabile rimborsabili condizionalmente. L'impresa non può assumere ulteriori oneri sotto forma di aumento delle spese d'ammortamento nel periodo compreso tra la data dell'investimento anticipato e la data prevista o considerata opportuna dal punto di vista economico.

2 Possono essere accordati contributi a fondo perso per l'adeguamento di veicoli.

3 L'UFT stabilisce nei singoli casi la modalità di concessione dei fondi.

Art. 23 Assegnazione

1 L'UFT esamina le domande di contributo in base a criteri uniformi. Se il risultato dell'esame è positivo, può assegnare aiuti finanziari entro i limiti dei crediti disponibili.

2 L'UFT tiene un riepilogo dei contributi e dei mutui assegnati. Il riepilogo indica il totale degli impegni assunti in base alle relative decisioni di finanziamento della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 24 Versamento e restituzione

1 L'UFT coordina con i Cantoni il versamento degli aiuti finanziari entro i limiti dei fondi disponibili.

2 Per il resto, il versamento e la restituzione degli aiuti finanziari della Confederazione sono retti dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 199018 sui sussidi.

Art. 25 Condizioni e oneri

1 L'UFT può vincolare l'assegnazione degli aiuti finanziari a oneri e condizioni.

2 Controlla che gli oneri siano adempiuti e le condizioni rispettate.

Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 26

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.