1
Ordinanza
concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis) del 12 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 e 23 della legge del 13 dicembre 20021 sui disabili (LDis),
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Capitolo 1: Scopo e campo d'applicazione
Art. 1
Scopo 1 La presente ordinanza stabilisce come concepire i trasporti pubblici per renderli conformi alle esigenze dei disabili.
2
A tal fine definisce: a. i requisiti funzionali applicabili alle infrastrutture, ai veicoli e alle prestazioni dei trasporti pubblici;
b. le condizioni per la concessione di aiuti finanziari conformemente all'articolo 23 LDis.
Art. 2
Campo d'applicazione
1
La presente ordinanza si applica: a. alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici (art. 3 lett. b LDis); b. alle prestazioni accessibili al pubblico fornite dalle imprese dei trasporti pubblici (art. 3 lett. e LDis).
2
Per imprese dei trasporti pubblici si intendono le imprese di trasporto concessionarie.2 3
Sono considerati infrastrutture, veicoli e prestazioni dei trasporti pubblici in particolare:
a. gli accessi agli edifici e agli impianti; b. i luoghi in cui i passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici salgono e scendono (fermate);
c. i marciapiedi viaggiatori; RS 2003 4515
1 RS
151.3
2
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).
151.34
Uguaglianza giuridica 2
151.34
d. gli sportelli per gli utenti; e. i sistemi d'informazione, di comunicazione, di emissione dei biglietti, di prenotazione e i sistemi di chiamata d'emergenza; f. i servizi igienici e i parcheggi annessi alle fermate e utilizzati prevalentemente dai viaggiatori;
g. i servizi accessori ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie; h. la concezione dell'entrata e dell'uscita dai veicoli nonché i sistemi di apertura delle porte;
i. i sistemi di richiesta di fermata installati nei veicoli e alle fermate facoltative.
Capitolo 2: Requisiti funzionali
Art. 3
Principi 1 I disabili in grado di utilizzare gli spazi pubblici in modo autonomo dovrebbero poter accedere autonomamente anche alle prestazioni dei trasporti pubblici.
2
Se l'autonomia non può essere garantita con misure tecniche, le imprese dei trasporti pubblici impiegano personale che fornisce la necessaria assistenza.
3
Le imprese dei trasporti pubblici rinunciano per quanto possibile ad un obbligo di preavviso applicabile unicamente ai disabili.
Art. 4
Accesso 1 Le infrastrutture e i veicoli destinati ai viaggiatori che hanno una correlazione funzionale diretta con i trasporti pubblici devono essere chiaramente identificabili, accessibili e utilizzabili dai disabili.
2
Uno spazio sufficiente della zona passeggeri deve essere accessibile ai viaggiatori disabili.
3
Per quanto possibile, le corse e le fermate accessibili alle sedie a rotelle dovrebbero figurare in modo adeguato nei piani di rete e negli orari.
Art. 5
Accesso con mezzi ausiliari 1
L'accesso alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici dev'essere garantito: a. alle sedie a rotelle con o senza motore elettrico di un peso complessivo non superiore a 300 kg: 1. di una lunghezza massima di 1200 mm cui si aggiungono 50 mm per i piedi,
3 RS
742.101
Concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili. O 3
151.34
2. di una larghezza massima di 700 mm cui si aggiungono 50 mm su ciascun lato per le mani quando la sedia a rotelle è in movimento;
b. ai
deambulatori.4
2
Di regola, l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici dovrebbe essere reso possibile anche alle sedie a rotelle con dispositivi elettrici di traino agganciabili, agli elettroscooter per disabili e a veicoli analoghi.
3
L'accesso ai mezzi di trasporto pubblici deve essere garantito anche ai disabili accompagnati da cani guida o d'assistenza.
Art. 6
Spazi di sosta
1
Le imprese dei trasporti pubblici tengono opportunamente conto dei rischi d'esercizio ai quali i disabili sono particolarmente esposti durante la loro sosta nelle infrastrutture e nei veicoli.
2
Gli elementi dell'arredo e le porte nelle fermate devono essere facilmente riconoscibili. Le pensiline e le sale d'aspetto devono essere facilmente accessibili e individuabili da parte dei disabili.5
Art. 7
Comandi e servizi igienici 1
Le infrastrutture da azionare nonché i sistemi di apertura e di chiusura delle porte e i sistemi di richiesta di fermata devono essere concepiti in modo conforme alle esigenze dei disabili. I comandi dovrebbero essere standardizzati.
2
I servizi igienici devono essere conformi alle esigenze delle persone con limitazioni dovute all'età e degli ipovedenti. Devono inoltre essere accessibili, in numero sufficiente, ai disabili su sedia a rotelle.6
Art. 8
Disposizioni d'esecuzione Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana disposizioni relative ai requisiti tecnici per la concezione di stazioni, fermate, aeroporti, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti e veicoli.
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).
5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5931).
6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5931).
Uguaglianza giuridica 4
151.34
Capitolo 3: Aiuti finanziari Sezione 1: Principi relativi al finanziamento
Art. 9
Misure sovvenzionate
1
Sono accordati aiuti finanziari per coprire i costi supplementari delle misure realizzate anticipatamente.
2
La Confederazione può concedere anche aiuti finanziari per lo sviluppo di norme relative alla concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili.
3
Gli aiuti finanziari sono concessi solo in un periodo di 20 anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza (art. 23 LDis).
4
Per misure realizzate anticipatamente si intendono le misure adottate prima del momento considerato opportuno dal punto di vista economico-aziendale. L'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) decide se una misura è da considerarsi realizzata anticipatamente. A tal fine, considera i tassi d'ammortamento di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del DATEC del 18 dicembre 19957 sulla contabilità delle imprese concessionarie.
Art. 10
Chiave di
finanziamento
La ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni si conforma ai principi della legge federale del 20 dicembre 19578 sulle ferrovie.
Art. 11
Traffico regionale e offerte di trasporto oggetto di un'ordinazione 1
In caso di trasformazione o di acquisto di veicoli del traffico regionale viaggiatori, gli aiuti finanziari della Confederazione e dei Cantoni sono concessi in base alla chiave di ripartizione per le indennità di cui all'articolo 29b capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 novembre 20099 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori.10 2 Di regola, gli aiuti finanziari sono concessi solo per le offerte di trasporto oggetto di un'ordinazione da parte esclusiva della Confederazione o di questa insieme ai Cantoni. L'Ufficio federale stabilisce le eccezioni d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.
7 [RU
1996 458, 1999 1425. RU 2011 351 art. 22]. Vedi ora l'O del 18 gennaio 2011 (RS 742.221).
8 RS
742.101
9 RS
745.16
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).
Concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili. O 5
151.34
Sezione 2: …
Art. 12
a 1611 Sezione 3: Procedura
Art. 17
12 Programmi d'attuazione
1
Gli aiuti finanziari sono concessi unicamente se le imprese dei trasporti pubblici presentano all'Ufficio federale un programma d'attuazione nel quale indicano in che modo intendono adempiere i requisiti tecnici entro il termine d'adeguamento accordato. 2 Il programma d'attuazione indica quali fra le misure per adeguare l'offerta alle esigenze dei disabili: a. sono già state realizzate; b. l'impresa dovrebbe adottare nel quadro del consueto programma d'investimento;
c. l'impresa adotterà al di fuori del consueto programma d'investimento entro la scadenza del termine d'adeguamento di cui all'articolo 22 capoverso 1 LDis.
3
Il programma indica inoltre i costi derivanti da tali misure.
Art. 18
Progetto d'attuazione
1
L'Ufficio federale, d'intesa con i Cantoni interessati, allestisce un progetto d'attuazione sulla base dei programmi d'attuazione (art. 23 cpv. 3 LDis).
2
Le imprese dei trasporti pubblici possono chiedere aiuti finanziari per misure che costituiscono una parte essenziale del progetto d'attuazione.
Art. 19
Domanda 1 Il richiedente inoltra la domanda di contributi all'Ufficio federale in duplice esemplare.
2
La domanda include: a. nel caso di adeguamento anticipato di infrastrutture dei trasporti pubblici accessibili al pubblico, un progetto corredato del relativo preventivo; b. nel caso di trasformazione o di acquisto anticipato di veicoli, la consueta documentazione relativa all'offerta; 11 Abrogati dal n. I dell'O del 25 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).
Uguaglianza giuridica 6
151.34
c. una lista delle norme applicabili ai progetti secondo le pertinenti disposizioni d'esecuzione, che indichi in che misura le norme sono rispettate.
3
In singoli casi, l'Ufficio federale può richiedere documenti supplementari.
Art. 20
Ammontare degli aiuti finanziari 1
L'ammontare degli aiuti finanziari per adeguare anticipatamente gli edifici, gli impianti e i veicoli esistenti delle imprese dei trasporti pubblici dipende dai costi necessari ad adempiere in modo per quanto possibile economico i requisiti funzionali definiti nel capitolo 2.
2
L'Ufficio federale decide caso per caso le misure da adottare per raggiungere in modo per quanto possibile economico gli obiettivi definiti per i trasporti pubblici nell'articolo 5 capoverso 1 LDis.
Art. 21
Costi imputabili
1
Sono imputabili i costi proporzionali di pianificazione e di preparazione, i costi di costruzione principali e accessori e le spese di trasformazione dei veicoli. Se i costi totali o singoli elementi di costo superano l'importo consueto per progetti simili, i costi imputabili possono essere ridotti in modo corrispondente.
2
Non sono imputabili: a. i costi del capitale e le indennità versate alle autorità e alle commissioni; b. i costi operativi supplementari dovuti ai periodi di immobilizzazione dei veicoli al momento della trasformazione.
3
L'Ufficio federale stabilisce nei singoli casi i costi imputabili.
Art. 22
Contributi a fondo perso e mutui 1
Per l'adeguamento di edifici e impianti possono essere concessi contributi a fondo perso o mutui a tasso d'interesse variabile rimborsabili condizionalmente. L'impresa non può assumere ulteriori oneri sotto forma di aumento delle spese d'ammortamento nel periodo compreso tra la data dell'investimento anticipato e la data prevista o considerata opportuna dal punto di vista economico.
2
Possono essere accordati contributi a fondo perso per l'adeguamento di veicoli.
3
L'Ufficio federale stabilisce nei singoli casi la modalità di concessione dei fondi.
Art. 23
Assegnazione 1 L'Ufficio federale esamina le domande di contributo in base a criteri uniformi. Se il risultato dell'esame è positivo, può assegnare aiuti finanziari entro i limiti dei crediti disponibili.
2
L'Ufficio federale tiene un riepilogo dei contributi e dei mutui assegnati. Il riepilogo indica il totale degli impegni assunti in base alle relative decisioni di finanziamento della Confederazione e dei Cantoni.
Concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili. O 7
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Art. 24
Versamento e restituzione 1
L'Ufficio federale coordina con i Cantoni il versamento degli aiuti finanziari entro i limiti dei fondi disponibili.
2
Per il resto, il versamento e la restituzione degli aiuti finanziari della Confederazione sono retti dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 199013 sui sussidi.
Art. 25
Condizioni e oneri
1
L'Ufficio federale può vincolare l'assegnazione degli aiuti finanziari a oneri e condizioni.
2
Controlla che gli oneri siano adempiuti e le condizioni rispettate.
Capitolo 4: Entrata in vigore
Art. 26
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
13 RS
616.1
Uguaglianza giuridica 8
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